IL NUOVO ISEE I principi della riforma DPCM 3 dicembre 2013

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IL NUOVO ISEE I principi della riforma DPCM 3 dicembre 2013 . L’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali va riconosciuto a chi ne ha maggiormente bisogno Va rafforzata la lotta contro gli abusi. I PERCHÉ DELLA RIFORMA. - PowerPoint PPT Presentation

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IL NUOVO ISEE

I principi della riformaDPCM 3 dicembre 2013

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• L’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali va riconosciuto a chi ne ha maggiormente bisogno

• Va rafforzata la lotta contro gli abusi

I PERCHÉ DELLA RIFORMA

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I PERCHÉ DELLA RIFORMA

• Il nuovo ISEE sarà in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese di gennaio e diventerà operativo tra maggio-giugno 2014. Lo ha assicurato la viceministra del Lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra. Negli obiettivi del Governo l'insieme delle tantissime novità introdotte dovrebbero avvantaggiare le famiglie numerose e quelle in cui sono presenti i disabili più gravi e più poveri.

• L'ISEE è solo un metro di misura della condizione economica, mentre la determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi è di competenza degli enti erogatori. Non saranno quindi tanto le nuove modalità di calcolo dell’ISEE, quanto piuttosto l’individuazione di nuove soglie o di nuovi profili tariffari da parte di chi eroga le prestazioni, a dettare vantaggi e svantaggi rispetto al sistema vigente.

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Il nuovo ISEE, quindi:• Utilizza il reddito disponibile• Da una maggiore valorizzazione alla componente patrimoniale• Considera le situazioni particolarmente gravose, come le

famiglie numerose e la condizione di disabilità• Prevede una differenziazione dell’indicatore in base alla

prestazione richiesta• Riduce l’autodichiarazione del cittadino, rafforzando i

controlli

I PERCHÉ DELLA RIFORMA

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• Le prestazioni sociali agevolate• Il nucleo familiare• L’indicatore della situazione reddituale• L’indicatore della situazione patrimoniale• La scala di equivalenza• La dichiarazione unica

I FONDAMENTI DELL’ISEE

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• L’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate

• Definisce il livello di compartecipazione

• L’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni (LEP) ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione

• Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari

• E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE

ISEE – ARTICOLO 2

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L’ISEE può differire con riferimento alle seguenti prestazioni:• Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria• Prestazioni agevolate rivolte a minorenni, se genitori non

conviventi• Prestazioni per il diritto allo studio

L’ISEE può essere sostituito dall’ISEE corrente in situazioni specificatamene individuate dalla normativa

ISEE articolo 2

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Secondo la definizione data dal Consiglio di Stato i servizi sociali sono prestazioni rivolte in via diretta e concreta alla tutela e allo sviluppo del benessere dei singoli e destinate a rimuovere le situazioni di bisogno e difficoltà che una persona incontra.Il sottoinsieme delle prestazioni sociali agevolate comprende quelle non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate o comunque collegate nella misura e nel costo, a chi gode di particolari requisiti di natura economica.L’accesso a tali prestazioni è determinato sulla base dell’Isee.

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AMBITO DI APPLICAZIONEARTICOLO 1

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Le prestazioni socio sanitarie agevolate sono una sottocategoria delle precedenti destinate a fasce particolarmente deboli della popolazione.Si tratta di prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità o limitazione della propria autonomia, ovvero si tratta di interventi:

• di sostegno e aiuto domestico familiare finalizzato all’autonomia e permanenza al proprio domicilio;

• di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali (per chi non è assistibile a domicilio);

• volti a favorire l’inserimento sociale, inclusi interventi di natura economica o di buoni per l’acquisto di servizi.

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AMBITO DI APPLICAZIONEARTICOLO 1

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

• Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare.

• La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.

• È fatta salva la possibilità per il cittadino di presentare una nuova Dsu o per l’ente erogatore di richiederla per far rilevare mutamenti della condizione familiare o economica. L’ente erogatore stabilisce la decorrenza degli effetti della nuova Dsu.

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPCM, verrà approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione.

La DSU avrà carattere modulare risultando composta da:• un modello base relativo al nucleo familiare;• fogli allegati relativi ai singoli componenti;• moduli aggiuntivi, nei casi sia previsto il calcolo della COMPONENTE AGGIUNTIVA;• moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE CORRENTE;• moduli integrativi, per fornire ulteriori informazioni in caso di difformità o in caso

di autodichiarazione di tutte le componenti.I suddetti moduli e fogli possono essere compilati in via complementare.

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

Con il nuovo Isee solo una parte dei dati necessari per il calcolo dell’indicatore sarà autodichiarata.I dati fiscali più rilevanti e i dati relativi alle prestazioni erogate dall’Inps saranno ricavati direttamente dagli archivi amministrativi.

Questo comporterà:• semplificazione; • maggiore equità del sistema.

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

Devono essere autodichiarate dal cittadino:• composizione del nucleo familiare e presenza di eventuali soggetti rilevanti ai

fini dell’eventuale calcolo della componente aggiuntiva;• le situazioni di disabilità e non autosufficienza;• l’identificazione della casa di abitazione del nucleo;• alcuni redditi non reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate

(vedi ISR);• alcune delle spese relative ad ogni singolo componente del nucleo non

reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate (vedi ISR);• Tutte le spese relative al nucleo ammesse in detrazione (vedi ISR);

segue

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

• il valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero;• le donazioni in caso di prestazioni erogate in ambiente residenziale

a ciclo continuativo;• gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di almeno 500 cc, le navi e

imbarcazioni da diporto;• almeno nella prima fase di applicazione del nuovo Isee, tutte le

componenti del patrimonio mobiliare. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del DPCM, verranno identificate le componenti del patrimonio mobiliare che sarà possibile acquisire automaticamente attraverso l’interrogazione degli archivi amministrativi.

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter

articolo 10

Il cittadino presenta la DSU:

Al CAAFAl ComuneAll’ente erogatoreAlla sede territoriale dell’INPSDirettamente in via telematica all’INPS

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter

articolo 11

I soggetti incaricati della ricezione della DSU:

1. Rilasciano al dichiarante la ricevuta di avvenuta presentazione;

2. Entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione trasmettono i dati contenuti nella DSU al sistema informativo gestito dall’INPS

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iterarticolo 11

L’INPS entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati della DSU riceve dall’Agenzia delle Entrate:

I dati non autodichiarati presenti nel sistema

informativo dell’Anagrafe Tributaria

Le informazioni relative all’esistenza di rapporti

finanziari nonché il valore sintetico delle componenti del patrimonio mobiliare

ove disponibile

La segnalazione di difformità e omissioni in

relazione ai dati autodichiarati

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DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iterarticolo 11

L’INPS entro 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria:

Determina l’ISEE sulla base dei dati ricevuti dall’AdE, di quelli presenti nei propri archivi e di

quelli autodichiarati

Rende disponibile l’attestazione ISEE al dichiarante

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L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

Il dichiarante può ricevere l’attestazione ISEE:

Tramite il Caaf o il Comune che ha trasmesso la Dsu solo se esiste specifico mandato del dichiarante

Tramite la sede territoriale dell’Inps

Tramite PEC

Accedendo al portale web dell’Inps

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L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

L’attestazione ISEE segnala eventuali omissioni o difformità riscontrate attraverso i controlli incrociati.

In questo caso il dichiarante può:• Presentare una nuova DSU;• Utilizzare l’attestazione, ma l’ente erogatore può richiedere la

dimostrazione della correttezza dei dati autodichiarati.

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L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

Se il dichiarante ritiene che i valori acquisiti automaticamente dall’Inps e utilizzati per il calcolo dell’ISEE non siano corretti, entro 10 giorni dal ricevimento dell’attestazione può:

• produrre osservazioni scritte con allegata documentazione;• presentare il modulo integrativo autodichiarando i dati per i quali

rilevi inesattezze.

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L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

IN CASO DI RITARDO …..

Se dopo 15 giorni lavorativi l’INPS non consegna l’attestazione ISEE, il cittadino può presentare un modulo integrativo per autodichiarare tutte le informazioni.In questo caso viene rilasciata un’attestazione provvisoria valida fino al momento del rilascio dell’attestazione scaturita dall’utilizzo dei dati incrociati.

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L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

IN CASO DI URGENZA…..

Se la scadenza dei termini per accedere ad una prestazione sociale agevolata è imminente, è possibile presentare la domanda allegando semplicemente la ricevuta di presentazione della DSU.L’ente erogatore acquisirà l’attestazione ISEE in un momento successivo tramite il sistema informativo dell’INPS o chiedendola al cittadino.

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I CONTROLLIarticolo 11

• Ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate sulla base dei loro archivi. È possibile accedere al sistema informativo dell’INPS per ottenere informazioni inerenti e comunque non eccedenti alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla prestazione.

• Per i controlli successivi sulle componenti del patrimonio mobiliare, l’AdE richiede agli operatori finanziari le informazioni necessarie e qualora si evidenzino irregolarità o incongruenze anche con riferimento alle componenti reddituali, viene effettuata la segnalazione alla Guardia di Finanza.

• L’INPS stipula apposita convenzione con l’AdE per stabilire le modalità attuative dello scambio di informazioni.

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IL RUOLO DEI CAAF

• A differenza di quanto avviene con il vecchio ISEE, il CAAF non può rilasciare l’attestazione ISEE contenente il calcolo dell’indicatore, ma si limita a consegnare al cittadino la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU.

• L’INPS può stipulare apposita convenzione con i CAAF ai soli fini dell’invio della DSU e dell’eventuale assistenza al cittadino.

• È previsto l’accesso all’attestazione ISEE al solo fine della consegna al cittadino, se sottoscritto specifico mandato.

• Divieto di creazione di banche dati delle DSU.• I dati acquisiti dalle DSU sono conservati per due anni al solo fine di

consentire le verifiche da parte dell’INPS e degli enti erogatori.

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ENTRATA IN VIGOREarticolo 14

Pubblicazione DPCM in G.U.

Entro 90 giorni:Provvedimento ministeriale approvazione modelli

Decorsi 30 giorni:Rilascio nuovo ISEEVecchie DSU in corso di validità non utilizzabiliEnti erogatori adeguano regolamenti

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ENTRATA IN VIGOREarticolo 14

• Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente all’entrata in vigore del nuovo ISEE sono erogate sulla base dello stesso.

• Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione in base al vecchio ISEE alla data di entrata in vigore del nuovo ISEE continuano ad essere erogate fino alla data di emanazione degli atti necessari al riconoscimento secondo le nuove regole.

• Per l’assegno al nucleo con tre figli minori eventualmente ottenuto in base al vecchio ISEE, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, mentre per il semestre successivo, il beneficio è subordinato al rispetto della nuova soglia in base al nuovo ISEE.

• L’assegno di maternità viene concesso sulla base della nuova soglia e in base al nuovo ISEE anche per le nascite avvenute antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo ISEE, se la domanda viene presentata in data successiva.

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Nucleo familiare ISEE =

famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (ai sensi del DPR 223/1989= insieme di persone legate da vincoli di

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune)

salvo casi particolari disciplinati dall’art. 3 DPCM 3/12/2013

IL NUCLEO FAMILIAREARTICOLO 3

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I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo, anche in caso di iscrizione all’AIRE.

La residenza familiare:• viene concordata tra i coniugi;

in mancanza di accordo:• corrisponde all’ultima residenza comune;

in assenza di residenza comune:• corrisponde alla residenza individuale di maggior durata.

IL NUCLEO FAMILIARE CONIUGI NON CONVIVENTI

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Page 30: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Solo in presenza delle situazioni sotto determinate i coniugi non si attraggono:• separazione giudiziale o consensuale;• ordinanza del tribunale temporanea ed urgente che autorizza la

diversa residenza;• esclusione dalla potestà sui figli di uno dei genitori;• scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;• abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla

pubblica autorità.

IL NUCLEO FAMILIARE CONIUGI NON CONVIVENTI

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Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con il quale convive.

Appartiene al nucleo affidatario (a prescindere dalle evidenze anagrafiche) il minore:• in affidamento preadottivo• in affidamento temporaneo presso una famiglia, se la medesima famiglia

effettua questa scelta (altrimenti il minore fa nucleo a sé)

Il minore in convivenza anagrafica fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, salvo i casi di affidamento.

IL NUCLEO FAMILIARECON FIGLIO MINORENNE

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L’articolo 7 sancisce il principio che i genitori tra loro non coniugati e non conviventi, ma che abbiano riconosciuto il figlio, costituiscono un unico nucleo familiare ancorché appartengano a due famiglie anagrafiche distinte.

L’attrazione dei due genitori non opera se:• l’altro genitore è coniugato con altra persona;• l’altro genitore ha figli con altra persona;• l’altro genitore versa assegni per il mantenimento dei figli stabiliti da

provvedimento del giudice;• l’altro genitore è stato escluso dalla potestà o è stato allontanato dalla

residenza familiare;• risulti accertata l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi

ed economici.

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IL NUCLEO FAMILIARECON FIGLIO MINORENNE

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Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del loro nucleo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

• risulta fiscalmente a loro carico;• non è coniugato;• non ha figli.

In caso di genitori non facenti parte dello stesso nucleo e figlio maggiorenne a carico di entrambi, il figlio sceglie a quale dei due nuclei appartenere.

IL NUCLEO FAMILIARECON FIGLIO MAGGIORENNE

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IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE IL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE PUO’ ESSERE COSI’ COSTITUITO:• RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE;• CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO;• FIGLI MINORENNI;• FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO

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IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA

SOCIOSANITARIA

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PER IL SOLO ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IL NUCLEO FAMILIARE PUO’ ESSERE COSTITUITO DA:

• RICHIEDENTE; CONIUGE;• FIGLI MINORENNI;• FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO

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IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

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La scala di equivalenza è invariata nei parametri rispetto ai 5 componenti:

n° componenti Parametro1 12 1,573 2,044 2,465 2,85

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LA SCALA DI EQUIVALENZAALLEGATO 1

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Sono adottate alcune maggiorazioni crescenti per le famiglie numerose con numero dei figli superiore a tre.Inoltre, è mantenuta una specifica maggiorazione per i nuclei in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore, lavorano.

MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE

• 0,2 in caso di nucleo con tre figli• 0,35 in caso di nucleo con quattro figli• 0,5 in caso di nucleo con almeno cinque figli• 0,35 per ogni ulteriore componente oltre al quinto

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LA SCALA DI EQUIVALENZA

MAGGIORAZIONI

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MAGGIORAZIONI IN CASO DI NUCLEI CON FIGLI MINORENNI:

0,2, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio con età inferiore a tre anni compiuti, per nuclei con figli minorenni:

• in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati

• composti esclusivamente dal genitore solo e dai figli minorenni e alle condizioni previste dalla lett. c) dell’Allegato 1

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LA SCALA DI EQUIVALENZAMAGGIORAZIONI

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ALTRE MAGGIORAZIONI:

Nel caso in cui nel nucleo sia presente:• un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente

residenziale a ciclo continuativo• un componente in convivenza anagrafica

il parametro della scala di equivalenza, calcolato escludendo il suddetto componente, si incrementa di 1.

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LA SCALA DI EQUIVALENZAMAGGIORAZIONI

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INDICATORI DEFINITI DA ISE E ISEE

• L'ISE (indicatore della situazione economica) • L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

• L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio;

• L'ISEE scaturisce dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

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ISE/ISEEARTICOLO 2

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Viene utilizzato un concetto più ampio di reddito che include, oltre al reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati a titolo d’imposta o con regime sostitutivo, nonché i redditi esenti e tutte le somme percepite dalla P.A., ma si considerano alcune tipologie di costi sostenuti e intervengono le franchigie per le situazioni di fragilità e disagio.

La quantificazione dell’ISR del nucleo passa attraverso tre fasi: • Identificazione del reddito di ciascun componente;• Quantificazione delle spese e delle detrazioni riconoscibili per ciascun

componente;• Quantificazione delle spese e delle franchigie attribuibili al nucleo.

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LA SITUAZIONE REDDITUALEARTICOLO 4

Page 42: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

LA SITUAZIONE REDDITUALE

ARTICOLO 4

REDDITI RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTEAUTODICHIARATI:

• REDDITI TASSATI A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA O CON TASSAZIONE SOSTITUTIVA;• REDDITI ESENTI;• PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INDENNITARIE (SE EROGATE DALL’INPS NON

DEVONO ESSERE AUTODICHIARATE);• ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI;• VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA AI FINI IRAP;• REDDITI FONDIARI ANCHE ESTERI NON INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO;• REDDITI DI LAVORO PRODOTTI ALL’ESTERO TASSATI SOLO ALL’ESTERO;• REDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO DEI CITTADINI INSCRITTI ALL’AIRE• REDDITO COMPLESSIVO; • REDDITO FIGURATIVO DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE

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SPESE RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO

• ASSEGNI PERIODICI STABILITI DAL GIUDICE CORRISPOSTI :• AL CONIUGE;• PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

• ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI CONVIVENTI CON L’ALTRO GENITORE E NON STABILITI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA;

• SPESE SANITARIE PER DISABILI INDICATE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MAX € 5.000,00);• IMPORTO REDDITI AGRARI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE;

DETRAZIONI • QUOTA PARI AL 20%:

• DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (MAX €3.000,00);• DEI REDDITI DA PENSIONE INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO (MAX € 1.000,00)

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LA SITUAZIONE REDDITUALEARTICOLO 4

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SPESE PER IL NUCLEO• CANONE ANNUO DI LOCAZIONE (MAX € 7.000,00 + € 500,00 PER OGNI

FIGLIO CONVIVENTE SUCCESSIVO AL SECONDO);

PER CIASCUN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE, ALTERNATIVAMENTE:• SPESA SOSTENUTA PER COLLABORATORI DOMESTICI E ADDETTI

ALL’ASSISTENZA PERSONALE PER CIASCUN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA NORMA;

• AMMONTARE DELLA RETTA VERSATA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA IN CASO DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI NELL’AMBITO DI PERCORSI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIO SANITARIA

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LA SITUAZIONE REDDITUALE ART.4

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FRANCHIGIEPER CIASCUN COMPONENTE CON:• DISABILITA’ MEDIA € 4.000,00 CON INCREMENTO AD € 5.500,00

SE MINORENNE;• DISABILITA’ GRAVE € 5.500,00 CON INCREMENTO AD € 7.500,00

SE MINORENNE;• NON AUTOSUFFICIENZA € 7.000,00 CON INCREMENTO AD €

9.500,00 SE MINORENNE

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LA SITUAZIONE REDDITUALE ART.4

Page 46: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Per ogni componente si dichiarano i redditi e si considerano le spese relativi al secondo anno solare precedente alla data di presentazione della DSU. Ad esempio per DSU elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2012.

Le spese riconosciute al nucleo familiare sono relative all’anno solare precedente alla data di presentazione della DSU. Ad esempio per DSU elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2013.

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L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALEARTICOLO 4

Page 47: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

articolo 4 comma 2 e articolo 10 comma 7

• La nuova DSU prevede che alcuni redditi dichiarati o dichiarabili ai fine IRPEF già conosciuti dall’A.E. non devono essere auto dichiarati nella medesima, in quanto l’INPS li preleva direttamente dalle banche dati della P.A.

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Page 48: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Il maggior peso del patrimonio viene raggiunto:• considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU, anziché ai fini ICI;• riducendo la franchigia sul patrimonio mobiliare, pur se calibrata in relazione

al numero dei componenti il nucleo familiare;• considerando il patrimonio all’estero.

Per ciascun componente:ISP = patrimonio immobiliare in Italia +patrimonio immobiliare all’estero + patrimonio mobiliare

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L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 5

Page 49: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Per ogni componente si dichiara il patrimonio immobiliare in Italia e all’estero con riferimento agli immobili posseduti al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU.

Per ogni componente si dichiara il patrimonio mobiliare con riferimento alle consistenze detenute al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU, tranne che per i depositi e conti correnti bancari e postali per i quali si considera la consistenza media annua se superiore al saldo al 31/12 (salvo il caso di investimenti).

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L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 5

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PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO

• Depositi e conti correnti bancari e postali• Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni• Azioni o quote di OICR• Partecipazioni azionarie quotate• Partecipazioni azionarie non quotate o partecipazioni non azionarie• Masse patrimoniali• Altri strumenti finanziari• Assicurazioni miste sulla vita• Imprese individuali

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L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 5

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PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Dalla somma del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro + 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro.

Il predetto limite massimo è incrementato di 1.000 euro per ogni figlio appartenente al nucleo successivo al secondo.

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L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 5

Page 52: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA

• Valore ai fini IMU al 31/12 indipendentemente dal periodo di possesso• Si detrae il debito residuo al 31/12 per mutui contratti per l’acquisto o costruzione

PER I NUCLEI CHE RISIEDONO IN CASA DI PROPRIETA’ • Si detrae un’ulteriore franchigia di euro 52.500 + euro 2.500 per ogni figlio

convivente successivo al secondo • La parte che eccede viene considerata per 2/3

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L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 5

Page 53: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

PATRIMONIO IMMOBILIARE ALL’ESTERO

• Valore ai fini IVIE al 31/12 indipendentemente dal periodo di possesso• Si detrae il debito residuo al 31/12 per mutui contratti per l’acquisto o

costruzione

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L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 5

Page 54: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

L’articolo 6 detta nuove regole di calcolo dell’Isee per l’accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria.

Il nucleo familiare è limitato:• al coniuge;• ai figli minorenni; • ai figli maggiorenni fiscalmente a carico,salvo la possibilità di optare per la composizione standard.

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ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE

ARTICOLO 6 COMMA 2

Page 55: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Per le prestazioni agevolate di natura socio sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo si applicano regole diverse per il calcolo dell’Isee:

• non è ammessa la detrazione delle spese sostenute per rette alberghiere e servizi di assistenza e badanti;

• si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’Isee di una componente aggiuntiva;

• si computa nell’Isee anche il valore dei beni immobili donati dall’assistito successivamente alla prima richiesta di ricovero e, se a favore di soggetti tenuti agli alimenti, anche se donati nei tre anni precedenti.

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ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE

ARTICOLO 6 COMMA 3

Page 56: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Salvo la presenza di disabili nel nucleo del figlio o l’accertamento dell’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, per ogni figlio non incluso nel nucleo del beneficiario si calcola l’Isee:

• riferito al solo figlio, ovvero escludendo gli altri componenti del suo nucleo familiare;• escludendo le donazioni ricevute dal beneficiario che rientrano ancora nel suo

patrimonio;• dividendo l’ISE per il parametro della scala di equivalenza definito considerando

l’intero nucleo familiare di appartenenza;• sottraendo l’importo fisso di euro 9.000.

Il risultato ottenuto, se positivo: si moltiplica per 0,2 e si divide per il parametro della scala di equivalenza del

beneficiario =

COMPONENTE AGGIUNTIVA

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ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE COMPONENTE AGGIUNTIVA

ARTICOLO 6 COMMA 3 E ALLEGATO 2 COMMA 1

Page 57: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

L’articolo 7 sancisce il principio che i genitori tra loro non coniugati e non conviventi, ma che abbiano riconosciuto il figlio, costituiscono un unico nucleo familiare ancorché appartengano a due famiglie anagrafiche distinte.

L’attrazione dei due genitori non opera se:• l’altro genitore è coniugato con altra persona;• l’altro genitore ha figli con altra persona;• l’altro genitore versa assegni per il mantenimento dei figli stabiliti da

provvedimento del giudice;• l’altro genitore è stato escluso dalla potestà o è stato allontanato dalla

residenza familiare;• risulti accertata l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi ed

economici.

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ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORIARTICOLO 7

Page 58: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Se il genitore non convivente costituisce un nucleo familiare autonomo, in quanto è coniugato o ha figli con un’altra persona, si presume una compartecipazione parziale anche al nucleo dell’altro genitore convivente con il figlio minore.La compartecipazione viene definita attraverso il calcolo di una componente aggiuntiva finalizzata a determinare un valore rappresentativo del reale apporto che il genitore esterno riesce a dare.

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ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORIARTICOLO 7

Page 59: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORICOMPONENTE AGGIUNTIVA

art. 7 co. 2 e Allegato 2 co. 2

Con riferimento al genitore non convivente, si calcola l’Isee:• riferito al solo genitore, ovvero escludendo gli altri componenti del suo nucleo

familiare;• dividendo l’ISE per il parametro della scala di equivalenza definito considerando l’intero

nucleo familiare di appartenenza e moltiplicandolo per 0,3;• moltiplicando il risultato per 1 + 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo.

Il risultato ottenuto:si divide per il parametro della scala di equivalenza del beneficiario

= COMPONENTE AGGIUNTIVA

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Page 60: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIOarticolo 8

Se non convivente con i genitori, lo studente viene attratto nel nucleo dei genitori medesimi, a meno che:

• lo studente abbia costituito residenza esterna alla famiglia di origine da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine;

• Lo studente abbia un’adeguata capacità di reddito definita con DM.

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Page 61: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIOarticolo 8

• In caso di genitori coniugati non conviventi tra loro, si applicano i principi di attrazione tra coniugi.

• In caso di genitori non coniugati, si applicano i criteri definiti per le prestazioni rivolte ai minori, compresa l’integrazione dell’Isee del figlio con una componente aggiuntiva calcolata prendendo in considerazione la situazione riferita a redditi e patrimoni del genitore non convivente.

• Per i corsi di dottorato e ricerca il nucleo familiare è limitato al coniuge, ai figli minorenni e ai figli maggiorenni fiscalmente a carico, salvo la possibilità di optare per la composizione standard.

• Per gli studenti stranieri e italiani residenti all’estero viene calcolato l’Isee all’estero: redditi esteri + 20% patrimonio all’estero.

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Page 62: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

ISEE CORRENTEarticolo 9

È stata introdotta la possibilità di calcolare un Isee corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, come rimedio per i nuclei familiari che hanno subito mutamenti reddituali significativi e che verrebbero altrimenti penalizzati dall’utilizzo dell’Isee ordinario.

La validità temporale dell’Isee corrente è limitata a due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della Dsu contenente i redditi aggiornati.La prestazione per la quale è stato richiesto l’Isee corrente, se spettante, potrà continuare ad essere erogata anche una volta scaduto l’Isee corrente.

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Page 63: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

ISEE CORRENTEarticolo 9

In presenza di un Isee in corso di validità, è possibile richiedere l’Isee corrente se almeno un componente del nucleo ha subito negli ultimi 18 mesi una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

• Risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero sospensione o riduzione dell’attività per i lavoratori a tempo indeterminato;

• Lavoratori a tempo determinato non occupati alla data di presentazione della Dsu che sono stati occupati per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

• Lavoratori autonomi non occupati che abbiano cessato la propria attività dopo averla svolta per almeno 12 mesi.

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Page 64: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

ISEE CORRENTEarticolo 9

L’Isee corrente può essere calcolato solo se il suo valore si discosta di almeno il 25% rispetto all’Isee ordinario.

L’Isee corrente si ottiene considerando per ogni componente che rispetti i requisiti richiesti i seguenti redditi conseguiti nei 12 mesi precedenti:

• i redditi da lavoro dipendente e da pensione;• i redditi da lavoro autonomo o da impresa calcolati per cassa;• i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

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Page 65: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 1 NUOVO ISEE

Anziano solo in casa di proprietàReddito complessivo (IRPEF) € 6.076,00Redditi non IRPEF (fondiari) € 494,55Reddito figurativo attività finanziarie € 0,00TOTALE REDDITI € 6.570,55

Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) € 1.000,00TOTALE € 5.570,55INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 5.570,55   Patrimonio Mobiliare € 0,00

Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 0,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 79.128,00Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 52.500,00TOTALE € 26.628,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 17.752,00INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 17.752,00

ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 9.120,95Parametro scala di equivalenza 1,00

ISEE € 9.120,95

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Page 66: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 1 VECCHIO ISEE

Anziano solo in casa di proprietà

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Page 67: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 2 NUOVO ISEE

Anziano solo in casa in locazioneReddito complessivo (IRPEF) € 9.290,00Redditi non IRPEF € 0,00Reddito figurativo attività finanziarie € 0,00TOTALE REDDITI € 9.290,00

Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) € 1.000,00TOTALE € 8.290,00Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) € 3.000,00INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 5.290,00   Patrimonio Mobiliare € 0,00

Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 0,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 0,00Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 0,00TOTALE € 0,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 0,00INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 0,00

ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 5.290,00Parametro scala di equivalenza 1,00

ISEE € 5.290,00

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Page 68: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 2 VECCHIO ISEE

Anziano solo in casa in locazione

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Page 69: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 3 NUOVO ISEE

Coppia di anziani (di cui uno con disabilità media) in casa di proprietà

Reddito complessivo (IRPEF) € 8.181,00Redditi non IRPEF (fondiari) € 569,10Reddito figurativo attività finanziarie € 169,50TOTALE REDDITI € 8.919,60Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) € 1.000,00TOTALE € 7.919,60Detrazione per persone con disabilità media € 4.000,00INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 3.919,60   Patrimonio Mobiliare € 3.000,00Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 3.000,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 91.056,00Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 52.500,00TOTALE € 38.556,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 25.704,00INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 25.704,00ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 9.060,40Parametro scala di equivalenza 1,57

ISEE € 5.770,96

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Page 70: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 3 VECCHIO ISEE

Coppia di anziani (di cui uno con disabilità media) in casa di proprietà

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Page 71: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 4 NUOVO ISEE

Coppia di anziani (di cui uno non autosuff.) con badante e in locazioneReddito complessivo (IRPEF) € 25.205,00Redditi non IRPEF (accomp. e inv.civ.) € 9.501,69Reddito figurativo attività finanziarie € 0,00TOTALE REDDITI € 34.706,69Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) € 2.000,00TOTALE € 32.706,69Detrazione per abitazione in locazione € 7.200 (max € 7.000,00) € 7.000,00Detrazione spesa sostenuta per badante (fino a conc. Indennità nette) € 8.501,69Detrazione per persona non autosuff. € 7.000,00INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 10.205,00   Patrimonio Mobiliare € 0,00Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 0,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 0,00Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 0,00TOTALE € 0,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 0,00INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 0,00ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 10.205,00Parametro scala di equivalenza 1,57

ISEE € 6.500,00

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Page 72: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 4 VECCHIO ISEE

Coppia di anziani (di cui uno non autosuff.) con badante e in locazione

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Page 73: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 5 NUO VO I SEE

Gen itore ved ovo ch e lavora con figlio minore in casa di proprie tà con mutuo

Reddito complessivo (IRPEF) € 20.561,00Redditi non IRPEF (fondiari) € 343,35Reddito figurativo attività finanziarie € 1.666,75TOTALE REDDITI € 22.571,10Detrazione redditi da lavoro (max € 3.000,00 per ogni soggetto) € 3.000,00TOTALE € 19.571,10INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 19.571,10   Patrimonio Mobiliare € 29.500,00

Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 8.000,00TOTALE € 21.500,00Patrimonio Immobiliare (casa € 52.080 + box € 2.856) € 54.936,00Detrazione per mutuo (quota casa € 11.850 + quota box € 650) € 12.500,00

Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 40.230,00TOTALE € 2.206,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 1.470,67INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 22.970,67

ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 24.165,23Parametro scala di equivalenza 1,77

ISEE € 13.652,67

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Page 74: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 5 VECCHIO ISEE

Genitore vedovo che lavora con figlio minore in casa di proprietà con mutuo

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Page 75: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 6 NUOVO ISEE

Coppia di anziani con coniuge non autosuff. in RSADsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Reddito complessivo (IRPEF) € 11.261,00Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento) € 5.915,64Reddito figurativo attività finanziarie € 0,00TOTALE REDDITI € 17.176,64

Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) € 2.000,00TOTALE € 15.176,64Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) € 1.247,00Detrazione spesa sostenuta per badante/retta alberghiera Rsa (fino a conc. Indennità nette) NoDetrazione per persona non autosuff. € 7.000,00INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 6.929,64   Patrimonio Mobiliare € 0,00Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 0,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 0,00Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 0,00TOTALE € 0,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 0,00INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 0,00ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 6.929,64Parametro scala di equivalenza 2,00

ISEE € 3.464,82 75

Page 76: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 6 VECCHIO ISEE

Coppia di anziani con coniuge non autosuff. in RSADsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo

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Page 77: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 7 NUOVO ISEE – ISEE anziano

Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugatoDsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Reddito complessivo (IRPEF) € 15.658,00Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento) € 5.915,64Reddito figurativo attività finanziarie € 0,00TOTALE REDDITI € 21.573,64Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) € 1.000,00TOTALE € 20.573,64Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) € 0,00Detrazione spesa sostenuta per badante/retta alberghiera Rsa (fino a conc. Indennità nette) NoDetrazione per persona non autosuff. € 7.000,00INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 13.573,64   Patrimonio Mobiliare € 0,00Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 0,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 0,00Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 0,00TOTALE € 0,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 0,00INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 0,00ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 13.573,64Parametro scala di equivalenza 1,00ISEE € 13.573,64

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Page 78: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 7 NUOVO ISEE –

Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugatoDsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo

ISEE FIGLIO•(con coniuge•e un figlio•minore a•carico)

Reddito complessivo (IRPEF) prodotto dal figlio € 35.350,00Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento) € 0,00Reddito figurativo attività finanziarie € 0,00TOTALE REDDITI € 35.350,00Detrazione redditi da lavoro (max € 3.000,00 per ogni soggetto) € 3.000,00TOTALE € 32.350,00Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) € 5.000,00INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 27.350,00   Patrimonio Mobiliare € 0,00Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) € 0,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 0,00Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) € 0,00TOTALE € 0,00Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) € 0,00INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 0,00ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) € 27.350,00Parametro scala di equivalenza (riferito al nucleo) 2,04

ISEE € 13.406,86

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Page 79: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 7 NUOVO ISEE

Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugatoDsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo

ISEEfiglioper calcolocomponenteaggiuntiva

ISEE riferito al figlio € 13.406,86

Detrazione per componente aggiuntiva € 9.000,00

DIFFERENZA € 4.406,86

Differenza Positiva x moltiplicatore 0,2 (A) € 881,37

COMPONENTE AGGIUNTIVA (A : scala equivalenza genitore) € 881,37

ISEE INTEGRATO BENEFICIARI O (ISEE genitore + componente aggiuntiva) €14.455,01

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Page 80: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 7 VECCHIO ISEE GENITORE

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Page 81: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

CASO 7 VECCHIO ISEE FIGLIO

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Page 82: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Reddito complessivo (IRPEF) € 56.871,00Redditi non IRPEF  Reddito figurativo attività finanziarie € 131,40TOTALE € 57.002,40

Detrazione redditi da lavoro e assimilati . (max € 3000,00 a soggetto) € 6.000,00TOTALE € 51.002,40Franchigia per persone non autosufficienti  Indicatore della situazione reddituale (ISR) € 51.002,40   Patrimonio Mobliare € 3.000,00Detrazione patrimonio mobiliare (6000 per il primo + 2000 per ogni ulteriore componente con massimo di 10000)

€ 3.000,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 151.702,00Detrazione patrimonio immobiliare € 0,00TOTALE € 151.702,00   ISE € 81.342,80Parametro scala di equivalenza 3,25ISEE € 25.028,55

parametro scala di equivalenza: 2,85+0,2 lett a) + 0,2 lettb

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CASO 8 –DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO –

NUCLEO COMPOSTO DA GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI – 3 FIGLI (1 MINORE) PATRIMONIO MOBILIARE – IMMOBILIARE E ABITAZIONE IN

COMODATO GRATUITO

Page 83: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Diritto allo studio UniversitarioConiugi entrambi lavoratori - con 3 figli (solo uno minore) - con patr.mob. E immob. abitazione in comodato gratuito

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CASO 8 –DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO –

NUCLEO COMPOSTO DA GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI – 3 FIGLI (1 MINORE) PATRIMONIO MOBILIARE – IMMOBILIARE E

ABITAZIONE IN COMODATO GRATUITO

Page 84: IL NUOVO  ISEE I principi della riforma DPCM  3 dicembre 2013

Reddito complessivo (IRPEF) € 20.417,00Redditi non IRPEF Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE € 20.417,00

Detrazione redditi da lavoro e assimilati . (max € 3000,00 a soggetto) € 3.000,00TOTALE € 17.417,00

Detrazione canoni di locazione (max 7000 + 500 per ogni figlio successivo al secondo) € 6.600,00Indicatore della situazione reddituale (ISR) € 10.817,00 Patrimonio Mobliare € 0,00Detrazione patrimonio mobiliare (6000 per il primo + 2000 per ogni ulteriore componente con massimo di 10000)

€ 0,00TOTALE € 0,00Patrimonio Immobiliare € 29.600,00Detrazione patrimonio immobiliare € 29.600,00TOTALE € 0,00 ISE € 10.817,00Parametro scala di equivalenza 2,66ISEE € 4.066,54

parametro scala di equivalenza: 2,46+0,2 lett a) 84

CASO 9 – NUOVA ISEE- PRESTAZIONI PER LA SCUOLA (DOTE SCUOLA, TRASPORTO

MENSA)- DUE CONIUGI 1 SOLO LAVORA – 2 FIGLI 1 SOLO MINORE – PATRIMONIO IMMOBILIARE E MUTUO – ABITAZIONE IN

LOCAZIONE

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CASO 9 – NUOVA ISEE- PRESTAZIONI PER LA SCUOLA (DOTE SCUOLA, TRASPORTO

MENSA)- DUE CONIUGI 1 SOLO LAVORA – 2 FIGLI 1 SOLO MINORE – PATRIMONIO IMMOBILIARE E MUTUO – ABITAZIONE IN LOCAZIONE