Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le...

27
16 Marzo 2016 Asolo – La Fornace Francesco Marinelli - [email protected] Angelisa Tormena - [email protected] Il Nuovo Conto Termico decreto 16 febbraio 2016 - disciplina per l'incentivazione delle rinnovabili termiche e degli interventi di efficienza di piccole dimensioni di cui al DM 28 dicembre 2012

Transcript of Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le...

Page 1: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

16 Marzo 2016

Asolo – La Fornace

Francesco Marinelli - [email protected]

Angelisa Tormena - [email protected]

Il Nuovo Conto Termico

decreto 16 febbraio 2016 - disciplina per l'incentivazione delle rinnovabili termiche e degli

interventi di efficienza di piccole dimensioni di cui al DM 28 dicembre 2012

Page 2: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Il decreto 16 febbraio 2016 che rivede la disciplina per l'incentivazione delle rinnovabili termiche e degli interventi di efficienza di piccole dimensioni di cui al DM 28 dicembre 2012 è stato pubblicato su G.U n° 51 del 2 marzo 2016. Il Conto Termico 2.0 dovrebbe rilanciare l'incentivo al momento sottoutilizzato per interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche. Il nuovo meccanismo aggiunge, per le sole pubbliche amministrazioni, 3 nuovi interventi: trasformazione in “edifici a energia quasi zero” (NZEB) sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed

elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Come nel Conto Termico del 2012, attualmente in vigore, restano incentivabili solo per le pubbliche amministrazioni gli interventi di: • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume

climatizzato; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione;

installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.

Page 3: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Restano gli stessi gli interventi di piccole dimensioni incentivabili anche per i privati: • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di

climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa

• l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento

• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a

pompa di calore. Il nuovo Conto rivede il dimensionamento massimo degli impianti per la produzione di energia termica da rinnovabili prevedendo come taglia massima degli impianti i 2 MW (precedente 1 MW).

Page 4: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Incentivo più generoso per le Pubbliche Amministrazioni L’incentivo che è a fondo perduto, nella maggior parte dei casi va a coprire il 40% dell’investimento, sale al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianti di climatizzazione invernale sale al 55% per entrambi gli interventi. È del 65% per la trasformazione in "edificio a energia quasi zero«, a questo concorre anche la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 100% per le Pubbliche Amministrazioni e al 50% per i privati. Per importi fino a 5mila euro, sia per i privati che per le amministrazioni pubbliche, l’incentivo viene corrisposto in un’unica rata. L'incentivo in nessun caso può superare il 65% della spesa sostenuta. I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione della procedura vengono dimezzati, passando da 180 giorni a 90.

Page 5: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW. Il GSE dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata e semplificata per la presentazione della domanda. Sarà redatta una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio. Saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute, mentre al momento il DM 28 dicembre 2012 prevede che le spese siano certificate con fattura o bonifico bancario o postale.

Page 6: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Le semplificazioni Sono state introdotte maggiori semplificazioni per la PA per prenotare l'incentivo e si sono inclusi tra i beneficiari degli incentivi riservati al pubblico anche le cooperative sociali e le società di patrimonio pubblico. La nuova procedura di prenotazione degli incentivi, riservata alle amministrazioni pubbliche, rende ora meno problematico l'avvio delle procedure di scelta dei contraenti. Anche nel Nuovo Conto termico rimane la ripartizione dello stanziamento già prevista nella vecchia formulazione: 200 milioni di euro per la P.A. (di cui non più di 100 riservati al meccanismo della prenotazione) e 700 milioni per i privati.

Page 7: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

L'ampliamento dei massimali per gli involucri Oltre all'ampliamento della platea dei destinatari del provvedimento, vi è stato un cospicuo incremento dei massimali per alcune categorie di interventi riservati alle amministrazioni pubbliche (vedi allegati al DL): ad es. da 250 a 400 mila euro per gli interventi di isolamento delle superfici opache e da 60 a 100 mila euro per la sostituzione dei serramenti, oltre all'aggiunta tra gli investimenti ammissibili dei sistemi di schermatura solare con un massimale di 35 mila euro. Questo incremento amplia considerevolmente la platea degli edifici in grado di beneficiare in pieno dell'intensità del contributo a fondo perduto. In effetti, i vecchi massimali di 250+60 mila euro (pari al 40% di un investimento complessivo da 775 mila euro, compresa IVA) corrispondevano a un intervento sull'involucro di un edificio di dimensioni abbastanza modeste, ben al di sotto della media degli edifici pubblici. Ora il massimale di 400+100+35 mila euro corrisponde a un intervento da 1-1,3 milioni di euro (a seconda dell'intensità del contributo) che può essere sufficiente (secondo una prima stima) per un intervento integrato su circa la metà degli edifici (quelli più piccoli). Operazioni su edifici di dimensioni maggiori dovranno fare i conti con il valore massimo dell'incentivo che, di fatto, riduce l'intensità del contributo a una percentuale inferiore.

Page 8: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

La nuova procedura di prenotazione dell'incentivo per le P.A. Uno dei motivi principali del fallimento del Conto termico nei suoi primi tre anni di vigenza risiedeva nella procedura, riservata alle amministrazioni pubbliche, per la prenotazione dell'incentivo. Si richiedeva che prima fosse sottoscritto un contratto di rendimento energetico con una ESCO (o una convenzione per l'affidamento del servizio energia integrato con la riqualificazione energetica) e poi si presentasse la domanda al GSE per ottenere la prenotazione dell'incentivo. Il Nuovo Conto termico ha recepito la proposta fatta da ANCI e quindi la nuova procedura consente alle amministrazioni pubbliche (compresi gli ex-IACP e le società a patrimonio interamente pubblico, ma non le cooperative di abitanti e alle cooperative sociali), anche attraverso le ESCO che agiscono per loro conto, di prenotare l'incentivo qualora si verifichi una delle tre condizioni: a) presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento di impegno a eseguire

almeno uno degli interventi compresi nella diagnosi; b) presenza di un contratto di prestazione energetica già sottoscritto, per l'affidamento del

servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica c) presenza di un contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori, che devono essere già

consegnati (in questo caso l'amministrazione già dispone di tutte le risorse necessarie, altrimenti non avrebbe potuto indire la gara).

Page 9: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Questa nuova procedura dovrebbe facilitare il superamento di quelle complessità che finora ne hanno consentito un uso limitatissimo. Sono comunque già stati espressi, da parte dei Segretari Comunali, dubbi sulla possibilità di impegnare le amministrazioni disponendo del solo atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE. L'opzione, esercitabile della pubblica amministrazione, in virtù della quale le somme prenotate siano erogate alla ESCO firmataria del contratto di cui alla lettera b) dovrebbe essere esplicitamente consentita anche nel caso a), qualora vi sia l'intenzione di avvalersi di un contratto di prestazione energetica. Alla procedura di prenotazione del contributo, che è quella che presumibilmente contribuirà a sbloccare gli interventi della P.A., è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore a 100 milioni di euro/anno, pari al 50% delle risorse disponibili. Le amministrazioni pubbliche che optano per la procedura di prenotazione, (compresi gli ex-IACP e le società pubbliche ma non le cooperative di ogni tipo), possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto con la comunicazione dell'avvio dei lavori, per un importo pari al 40% del beneficio complessivamente riconosciuto. Tale somma verrà accreditata dal GSE entro 60 giorni. L’erogazione della restante parte sarà disciplinata a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto.

Page 10: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

La gestione finanziaria degli interventi Per progetti "non NZEB" su edifici medio-piccoli e per progetti "NZEB" su edifici piccoli e medi, il contributo a fondo perduto deve essere integrato con altre risorse economiche (almeno il 45-60% nel primo caso, almeno il 35% per NZEB). In caso di appalto di lavori assegnati da un'amministrazione pubblica o ex-IACP, la procedura di prenotazione consente di disporre di un acconto pari al 40% dell'incentivo dopo l'inizio dei lavori, corrispondente al 16-22% dell'investimento "non NZEB" (o meno, in caso di superamento dei massimali) e al 26% dell'investimento "NZEB". Dopo il completamento dei lavori il GSE erogherà il saldo dell'incentivo pari al 24-33% dell'investimento "non NZEB" e al 39% dell'investimento "NZEB". Come detto sopra, il 60-45% dell'investimento "non NZEB" e il 35% dell'investimento "NZEB", non coperto dal contributo, deve essere reperito altrove.

Page 11: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

L'eliminazione del divieto di cumulo Una novità che in molti casi potrà contribuire a risolvere il problema finanziario è l'eliminazione del divieto di cumulo per le P.A. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, cade il divieto di cumulo con altri incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Page 12: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Procedura di accesso agli incentivi 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico. 2. Per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), è prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda di cui al comma 1 è presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'accertamento della quale non è considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. 4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, e fatto salvo l'avvio ad intervento concluso della procedura di accesso diretto all'incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi di cui alle lettere b) e c), attraverso la ESCO che agisce per loro conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

Page 13: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Condizioni: a) presenza di una diagnosi energetica eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014 e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con l'art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo n. 102/2014, è allegato all'atto amministrativo; b) presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al DL n. 102/2014 o nell'ambito della convenzione con Consip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, o altro soggetto aggregatore inserito nell'elenco tenuto da ANAC ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, ovvero mediante specifica gara effettuata dalla amministrazione pubblica appaltante, per l'affidamento del servizio energia o altro contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 5, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE; c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Page 14: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui alla lettera b), la Pubblica Amministrazione richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

Page 15: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

5. Nei casi di cui al comma 4, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini temporali previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 4 stesso. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile: a) nei casi in cui al comma 4, lettera a), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento previsto: i. entro 180 giorni presenta la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto; iii. entro 18 mesi, ovvero entro 36 mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. b) nei casi in cui al comma 4, lettere b) o c), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento previsto: i. entro 60 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto; ii. entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.

Page 16: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

6. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso. 7. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli Allegati I e II e secondo le modalità applicative di cui all'art. 8, comma 2: a) attestato di prestazione energetica, ove previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, redatto

secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero attestati di certificazione redatti in conformità a procedure e sistemi di certificazione nazionali, o di regioni e province autonome ove presenti;

b) diagnosi energetica, ove prevista ai sensi dell'art. 15, comma 1; c) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal

produttore, dalle quali risulti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, qualora non siano ricompresi nel Catalogo;

d) per interventi non ricompresi nel Catalogo, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli Allegati al presente decreto.

Page 17: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a e), con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli Allegati al presente decreto; e) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. ………. f) per le sole amministrazioni pubbliche, fatture attestanti le spese sostenute e gli eventuali bonifici e mandati di pagamento disponibili al momento della presentazione della domanda al GSE, unitamente ad un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle succitate modalità, al fine di documentare le medesime spese è possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto pagamento con carta di credito;

Page 18: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

g) delega firmata dal soggetto responsabile nel caso in cui il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato; h) ove il soggetto responsabile sia una ESCO che realizza gli interventi di cui all'art. 4 presso edifici non di sua proprietà, copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi. Tale accordo contrattuale deve contenere l'indicazione dettagliata delle spese sostenute dalla ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con l'art. 5, specificando l'aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall'utile d'impresa e da eventuali altre spese non ammissibili; i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto responsabile è tenuto altresì a dichiarare, con riferimento all'intervento per cui è richiesta la concessione dell'incentivo, eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi, anche in nome e per conto del soggetto ammesso, a non richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della scheda-contratto, alcun ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui è beneficiario e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14; j) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto; k) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011; l) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;

Page 19: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

m) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) che impieghino apparecchi non ricompresi nel Catalogo, certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto. 8. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruità dei costi dell'intervento. La scheda-domanda e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo, la sopra indicata verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda è respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni caso resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la possibilità di esecuzione delle verifiche di cui all'art. 14. 9. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-contratto. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-contratto contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE.

Page 20: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Art. 7 - Ammontare e durata dell'incentivo 1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A, secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto. 2. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata. 3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'art. 3. (segue tabella). 4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 102/2014, le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di cui all'art. 6, comma 4, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. A tal fine, il GSE eroga la rata di acconto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori suddetta. Per interventi, di cui alla Tabella A, la rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgono di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti.

Page 21: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Art. 7 - Ammontare e durata dell'incentivo 1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A, secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto. 2. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata. 3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'art. 3. (segue tabella). 4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 102/2014, le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di cui all'art. 6, comma 4, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. A tal fine, il GSE eroga la rata di acconto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori suddetta. Per interventi, di cui alla Tabella A, la rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgono di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti.

Page 22: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso diretto, di cui all'art. 6, comma 1, possono richiedere l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata anche per importi del beneficio complessivamente riconosciuto superiori a 5.000 euro. 6. Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. 7. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa ad incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto.

Page 23: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Art. 8 - Adempimenti a carico del GSE 1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14. Nell'esecuzione di questa attività i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. 4. Il GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna semestralmente, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica di settore e/o dei requisiti richiesti per l'accesso, il Catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati per installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti.

Page 24: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

I produttori di apparecchi e tecnologie possono presentare al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al Catalogo, ……………………………………………………………. 5. Il GSE, al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, specifiche modalità applicative, in coerenza con gli standard già utilizzati in fattispecie analoghe, per favorire la cessione del credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte del soggetto beneficiario dell'incentivo. 6. Il GSE aggiorna con continuità sul Portaltermico, il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto. 7. Il GSE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico gli elementi per l'aggiornamento della scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011, prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto di cui all'art. 6, comma 9. 8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante ……. Art. 11 - Adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.

Page 25: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Art. 12 – Cumulabilità 1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ammontare complessivo dell'incentivo concesso, per interventi di cui al presente decreto, alle imprese che ne facciano richiesta, ad eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. 3. Limitatamente agli edifici di proprieta' della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.

Page 26: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Art. 15 - Diagnosi e certificazione energetica 1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) ed e), le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a d), quando l'intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo. La diagnosi e la certificazione energetica dell'edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. 2. L'attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti. 3. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa. 4. Le spese sostenute dai soggetti…….. privati, comprese le cooperative di cui all'art. 3, comma 1, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa. 5. L'incentivo di cui ai commi 3 e 4 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.

Page 27: Il Nuovo Conto Termico - ecoaction Nuovo Conto Termico_presentazi… · Il Conto Termico 2.0 Le semplificazioni È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione

Il Conto Termico 2.0

Art. 15 - Diagnosi e certificazione energetica (dovranno essere conformi alle UNI CEI EN 16247)