IL NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO INDUSTRIA E …
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IL NUOVO
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
INDUSTRIA E COOPERAZIONE
30 luglio 2014 Avv. Giampiero M. Belligoli
DIRETTIVA CEE N. 86/653Articolo 17
“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazionedel paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:
- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanzialivantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perdee che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no diun patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20.
b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioniriscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizioderiva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni
- che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso alpreponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;
- e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietroraccomandazione del preponente.
4. Il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contrattoavviene in seguito al decesso dell'agente commerciale.
5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso dinotificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.
6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione del presentearticolo e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica”
Recepita nel d.lgs. 303/1991 che ha modificato l’art. 1751 c.c.
ART. 1751 C.C. INDENNITA' IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
“All' atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondereall' agente un' indennità se ricorrono le seguenti condizioni:l' agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmentesviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancorasostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze delcaso, in particolare delle provvigioni che l' agente perde e che risultano dagliaffari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per un' inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione ancheprovvisoria del rapporto;
- quando l' agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificatoda circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all' agente,quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergliragionevolmente chiesta la prosecuzione dell' attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l' agente cede ad un terzo idiritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d' agenzia.
L' importo dell' indennità non può superare una cifraequivalente ad un' indennità annua calcolata sulla basedella media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale ameno di cinque anni, sulla media del periodo inquestione.
La concessione dell' indennità non priva comunque l'agente del diritto all' eventuale risarcimento dei danni.L' agente decade dal diritto all' indennità prevista dalpresente articolo se, nel termine di un anno dalloscioglimento del rapporto, omette di comunicare alpreponente l' intenzione di far valere i propri diritti.Le disposizioni di cui al presente articolo sonoinderogabili a svantaggio dell' agente.
L' indennità è dovuta anche se il rapporto cessa permorte dell' agente”
- AEC ponte 1992
- AEC 20.3.2002
- Giurisprudenza
- Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia
CE
- Sentenza Corte di Giustizia CE 23.3.2006
- Giurisprudenza attuale
ART. 4
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
“Le norme previste nel presente accordo si applicanoanche al contratto a tempo determinato in quantocompatibili con la natura del rapporto, con esclusione,comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6mesi, la casa mandante comunicherà all'agente orappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza deltermine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla prorogadel mandato.
In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stessocontenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casamandante può stabilire un periodo di prova solo nel primorapporto”
PATTO DI PROVA
ART. 4 - AEC 2014
• l’art. 4 menziona per la prima volta il periodo di prova;
• il patto di prova è una clausola che le parti possonoapporre al contratto di agenzia, con cui esse subordinanola definitività del rapporto all’esito positivo di un periodo diprova;
• legittimità dell’applicazione al contratto d’agenzia;
• momento d’inserimento nel contratto;
• applicabilità sia nel contratto a tempo determinato che atempo determinato;
• durata.
VARIAZIONI UNILATERALI
ART. 2 – AEC 2014
Principio generale: concorso delle volontà
Deroga art. 2
A) Sistema ex AEC 2002
A.1. senza preavviso (0% - 5%);
A.2. con preavviso 2 – 4 mesi (5% - 20%);
A.3. con il medesimo preavviso previsto per il
recesso (> 20%)
B) Sistema ex AEC 2014
B.1. senza preavviso (0% - 5%);
B.2. con preavviso 2-4 mesi (5% - 15%);
B.3. con il medesimo preavviso previsto per il recesso (> 15%)
Le variazioni lievi nei 18 mesi si sommano ai fini di cui alle ipotesiB.2 e B.3.
Le modifiche sono molteplici
(i) la variazione media è stata ridotta nell’endiade estrema da 20a 15 %;
(ii) l’arco temporale di somma delle variazioni è stato aumentatoda 12 a 18 mesi;
(iii) la mandante ha questo potere unilaterale solo per levariazioni lievi.
Per le variazioni B.2. e B.3. occorre invece il consenso dell’agente.
C) Cosa succede nel caso di dissenso dell’agente?
C.1. Se l’agente non ha ancora risposto negativamenteper iscritto e non sono ancora trascorsi 30 giorni, lamandante può rinunciare alla variazione;
C.2. Se non sono decorsi trenta giorni e l’agente hamanifestato per iscritto il suo dissenso si crea una fictioiuris:
- la lettera di modifica si converte in una lettera direcesso acausale ad iniziativa della preponente;
- perciò sono dovute le indennità di risoluzione delrapporto;
- all’agente deve essere consentito di lavorare il preavvisoo in alternativa gli deve essere corrisposta la relativaindennità sostitutiva;
- l’agente non può far derivare dalla variazione la giustacausa di recesso e sottrarsi così dal prestare il preavviso.
MODIFICHE ULTERIORI
art. 5: è stato dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rifiuto
da parte della mandante della proposta d’ordine trasmessa
dall’agente, salvo accordi diversi tra le parti.
art. 6: è stato ampliato da 4 a 6 mesi il termine entro in cui
considerare a buon fine gli affari conclusisi dopo la fine del
rapporto e dipesi dalla preponderante attività dell’agente
cessato.
art. 7: è stata introdotta l’applicabilità della disciplina di cui al
d.lgs. n. 231/2002 anche alle somme dovute all’agente in
corso di rapporto
MODIFICHE ULTERIORI
art. 13: al primo comma è stata allungata la durata del periodo di
sospensione del contratto per gravidanza (da 8 a 12 mesi)
durante i quali la mandante dovrà astenersi dal procedere alla
risoluzione del rapporto.
Il secondo comma prevede che la disposizione di cui al primo
comma si applichi anche nel caso di affidamento e adozione di
minori.
Al terzo comma è previsto che in caso di interruzione di
gravidanza il rapporto resti sospeso per un periodo massimo di
5 mesi.
INDENNITA’ PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 10 – AEC 2014
Introduce condizioni di miglior favore per gli agenti
- sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità
- sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità
L'indennità di scioglimento del contratto è composta da:
l’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) accantonata dalla ditta mandante nell’appositofondo costituito presso la Fondazione Enasarco e riconosciuta all’agente anche in assenza di unincremento della clientela e/o del giro d’affari;
l’indennità suppletiva di clientela (capo II) riconosciuta all’agente anche in assenza di unincremento della clientela e/o del giro d’affari;
l’indennità meritocratica (capo III) collegata all’incremento della clientela e/o del giro d’affari,nei termini e alle condizioni stabilite al successivo capo III del presente articolo.
L’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà computata su tutte le somme, comunquedenominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, almomento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente,anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.
In caso di decesso dell’agente l’indennità sarà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
I) INDENNITA’ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
(FIRR)
i criteri di calcolo per l’accantonamento presso l’ENASARCO
sono i medesimi previsti dal precedente AEC;
è sempre dovuta all’agente a meno che la risoluzione del
rapporto da parte della mandante non sia dovuta a:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per
una sola ditta.
II) INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
i criteri di sono i medesimi previsti dal precedente AEC;
si applica anche al contratto a termine;
non è dovuta se il contratto si scioglie per fatto imputabileall’agente;
si considerano fatti non imputabili all’agente le dimissioni
- per giusta causa
- per invalidità permanente e totale
- per infermità e/o malattia da non consentire laprosecuzione del rapporto
- successive al conseguimento della pensione di vecchiaiaENASARCO
- successive al conseguimento della pensione di vecchiaiaINPS sempre che i citati eventi si verifichino quando ilrapporto sia durato almeno un anno.
III) INDENNITA’ MERITOCRATICA
tale indennità verrà erogata qualora alla cessazione delcontratto l’agente abbia apportato al preponente
- un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari
- in modo da procurare al preponente, anche dopo lacessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
l’indennità in questione sarà determinata mediante ilsistema di calcolo definito ai sensi del successivo articolo11.
il trattamento non è dovuto se il contratto si scioglie per unfatto imputabile all'agente. Si considerano fatti nonimputabili all'agente le dimissioni dovute alle medesimeragioni previste per l’indennità suppletiva di clientela.
- Nel caso in cui l’indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore allasomma delle indennità di cui al capo I e II, l’indennità di scioglimento delcontratto sarà costituita unicamente dalla somma dell’indennità di risoluzionedel rapporto (capo I) e dall’indennità suppletiva di clientela (capo II).
- Ove invece l’indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla somma delleindennità di cui al capo I e II l’indennità di scioglimento del contratto saràcostituita, oltre che dalla somma delle citate indennità di cui al capo I e II,dall’indennità meritocratica al netto della somma dell’indennità di risoluzionedel rapporto (capo I) e dell’indennità suppletiva di clientela (capo II).
Il trattamento sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, ancheper lo scioglimento del contratto a termine.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II del presente articolo verrannoriconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedanol'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 Codice Civile.In tale fattispecie l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituitaunicamente dai citati importi previsti al capo I e II.
CRITERI DI RAFFRONTO
Contratti di durata fino a 5 anni
anno iniziale + rivalutazione ISTAT
(4 liquidazioni trimestrali iniziali)
raffronto
anno finale
(4 liquidazioni trimestrali finali)
Contratti di durata > a 5 anni e < a 10 anni
2 anni iniziali + rivalutazione ISTAT
(8 liquidazioni trimestrali)
raffronto
2 anni finali (8 liquidazioni trimestrali)
Contratti di durata > 10 anni
3 anni iniziali + rivalutazione ISTAT
(12 liquidazioni trimestrali)
raffronto
3 anni finali (12 liquidazioni trimestrali)
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai
precedenti commi va effettuato in termini
omogenei.
Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in
diminuzione intervenute nel corso del rapporto e
riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le
provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno
neutralizzati, non potendo comportare né oneri né
vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui
considerati.
PERIODO DI PROGNOSI
È il periodo durante il quale si stima che la preponentecontinuerà a trarre vantaggi dall’attività dell’agente.
TASSO DI MIGRAZIONE
Indica la percentuale di clientela che si presume verràperduta dalla preponente nel periodo di prognosi.
DIMINUZIONE FORFETTARIA
Detrazione dalla risultante delle operazioni precedenti,variabile secondo la durata del rapporto
10% fino a 5 anni
15% da 5 a 10 anni
20% superiore a 10 anni
OPERAZIONI DA COMPIERE
1. agente pluri o mono mandatario;
2. verifica durata del rapporto;
3. calcolo indennità meritocratica per raffronto fra
liquidazioni (1-2-3 anni);
4. al risultato ottenuto al punto 3 andrà applicato il
tasso di migrazione per la durata del periodo di
prognosi
5. la risultante andrà decurtata di una ulteriore
percentuale a seconda della durata del contratto
6. ciò che si ottiene è l’indennità meritocratica
7. si raffronta l’indennità meritocratica con la misura
massima ex art. 1751 c.c.;
7.a. qualora l’indennità meritocratica sia superiore
l’importo dovuto sarà pari all’indennità ex art. 1751
c.c.
7.b. qualora l’indennità meritocratica sia inferiore si
applicano le regole fissate dall’art. 10 capo III,
quarto e quinto comma.
ESEMPIO DELLE FASI DI CALCOLO
DELL’INDENNITÀ MERITOCRATICA EX ART. 11Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 5 anni.
Secondo la tabella di cui all’art. 11 il periodo di prognosi è pari a 2 anni e il tasso di migrazione è del 17%;
si ipotizza un valore dell’incremento conseguito dall’agente di € 35.000;
si applica il tasso di migrazione al valore dell’incremento (€ 35.000) per il periodo di prognosi (2 anni):
1° anno € 35.000,00 – 17% = € 29.050,00
2° anno € 29.050,00 – 17% = € 24.111,50
TOTALE: = € 53.161,50
si riduce l’importo di € 53.161,50 così ottenuto di una cifra forfetaria pari al 10%, essendo il contratto di durata inferiore a 5 anni (cfr. art. 11, punto 5) di € 53.161,50 ovvero € 5.316,15;
la somma così ottenuta, € 47.845,35, si confronta con il tetto massimo determinato ai sensi dell’art. 1751, comma 3 c.c. (cfr. art. 11, punto 6).
Ipotizzando che tale tetto massimo sia fissato in € 45.000,00, l’importo dell’indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza con tale somma;
ipotizzando che le somme versate dall’azienda a titolo di FIRR e quelle erogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino a € 30.000,00, l’indennità meritocratica definitivamente spettante all’agente è pari a € 15.000,00 (€ 45.000,00 - € 30.000,00).
NORMA TRANSITORIA N. 1 ART. 10
“I valori massimi annui di cui al capo I e al capo II
dell'articolo 10, si applicano sulle provvigioni e le altre
somme di competenza dell'agente o rappresentante
dalla data del 1^ gennaio 2002 in poi. Per i periodi
precedenti al 2002 si applicano i massimali stabiliti
dagli accordi economici collettivi vigenti negli anni di
riferimento per i quali si effettua il conteggio”
NORMA TRANSITORIA N. 2 ARTT. 10 E 11
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del
presente accordo economico collettivo e stipulati prima del 1°gennaio 2014 continuerà ad essere
applicata fino alla data del 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dagli articoli 10 e 11 dell’accordo
economico collettivo del 20 marzo 2002 annessi in appendice e, a decorrere dal 1°gennaio 2016
verrà applicata la disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 del presente accordo economico collettivo a
condizione che i citati contratti di agenzia e rappresentanza commerciale rimangano in vigore per
almeno altri 5 trimestri dalla più sopra citata data del 1°gennaio 2016. In assenza di tale condizione
verrà applicata soltanto la disciplina stabilita dall’art. 10 e 11 dell’accordo economico collettivo del 20
marzo 2002.
L’applicazione, fino al 31 dicembre 2015, della disciplina prevista dagli articoli 10 e 11 dell’accordo
economico collettivo del 20 marzo 2002 comporta – per la determinazione dell’indennità
meritocratica – che, come dato finale di raffronto ai fini dell’individuazione del monte provvigionale
differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B) dell’art. 10, ed ai fini della
determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima
disposizione, si prendano in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro
liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 2015 (o la media annua delle provvigioni e degli altri
proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015 e 2014, nell’ipotesi
che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31 dicembre 2015, il
rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri
proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015, 2014 e 2013
nell’ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31 dicembre
2015, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 10 anni).
Ai fini della determinazione dell’indennità meritocratica mediante l’applicazione, a decorrere dal 1°gennaio 2016, della disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 del presente accordo economico collettivo si assumerà:
come dato iniziale di raffronto ai fini dell’individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare il periodo di prognosi e il tasso di migrazione di cui all’art. 11 punti n. 2 e 3 le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 2016 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016 e 2017, nell’ipotesi che, dalla data del 1° gennaio 2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018 nell’ipotesi che, dalla data del 1° gennaio 2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 10 anni);
come data di inizio del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale la data del 1° gennaio 2016 ai fini dell’individuazione del periodo di prognosi (art. 11 punto n. 2), del tasso di migrazione (art. 11 punto n. 3) e della diminuzione forfetaria (art. 11 punto n. 5).
Dall’indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente gli importi dell’indennità di risoluzione del rapporto (art. 10 capo I) e dell’indennità suppletiva di clientela (art. 10 capo II) spettanti all’agente o rappresentante di commercio a decorrere dall’anno 2016.
ENTRATA IN VIGORE
Art. 22: “Il presente accordo entra in vigore il 1°settembre 2014, ferme restando le diversedecorrenze specificamente previste perdeterminati istituti, e scadrà il 31 dicembre 2017,salvo quanto disposto dall’art. 23. Ove non vengadisdetto in forma scritta da una delle parti con unpreavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato dianno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigorefino a che non sia sostituito da un successivoaccordo”.
PROPOSTE “DE IURE CONDENDO”
a. - importanza fondamentale del contratto stipulato
- affidarsi alla propria associazione e al proprio legale
- diffidare di format da internet o “copia - incolla” da
precedenti contratti
b. approfondire una politica mirata circa leaspettative e quindi valutare con attenzione sel’attività dell’agente è una prestazione
- sul territorio
- per prodotti
- per clienti
in maniera tale che si ponga particolareattenzione a clausole che possono aiutare aduna verifica dell’efficacia dell’operato da partedell’agente, non più genericamente ma conriguardo al settore dove le attese sonomaggiori.
Per cui, ad esempio, clausole che interessino:
- budget per provincia;
- possibilità di togliere l’esclusiva in caso di mancatoraggiungimento degli obiettivi;
- conferimento temporaneo diverso rispetto alcontratto d’agenzia (che può essere a tempoindeterminato) di zone, prodotti o clienti;
- porre attenzione nell’individuazione dei prodotti enon usare formule generiche;
- mantenere un monitoraggio attento dei contratti alfine di evitare sovrapposizioni fra agenti (sotto ilprofilo del territorio, dei prodotti o della clientela);
- budget premianti sempre ben distinti da quelliminimi.