IL MOBBING IN SANITA’ DEFINIZIONE INQUADRAMENTO … · IL MOBBING IN SANITA’ DEFINIZIONE...
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IL MOBBING IN SANITA’ IL MOBBING IN SANITA’
DEFINIZIONE
INQUADRAMENTO
STRATEGIE DI COMPORTAMENTOSTRATEGIE DI COMPORTAMENTO
Relatore: dott. Valerio dè BelardiniSpecialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
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Patronato ITAL PADOVA
Possibile definizione di
Mobbing in sede gMedico Legale
… è un insieme di atti, detti ecomportamenti ingiustificatireiterati e contin ati nel temporeiterati e continuati nel temposvolti da uno o più soggetti nonnecessariamente enecessariamente egerarchicamente superiori ,voltia denigrare, emarginare,declassificare, lederenell’immagine e nella carrieraoltre che nel morale un
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oltre che nel morale unlavoratore.
Concetto di “ Stress “Concetto di Stress
Lo stress è una reazione difensivageneralizzata dell’organismo comunegeneralizzata dell organismo, comuneanche ai primati, rispondente a stimolidiversi più o meno acuti comprendentediversi, più o meno acuti, comprendenteuna aumentata secrezione endogena disostanze atte a modificare i parametrisostanze atte a modificare i parametribiologici del soggetto talorapermanentemente con possibile dannopermanentemente con possibile dannoorganico residuo.
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Sintomi psicofisicipsicofisici
Insonnia, ipertensione,di t d b itàdimagramento od obesitàcrescenteAstenia,demotivazione,trasandatezzanel lavoro e nella personaAumento del consumo dialcool, fumo, psicofarmaci.Sindrome ansioso depressivaSindrome ansioso depressivaconclamataAccessi di rabbia irrefrenabile
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Accessi di rabbia irrefrenabile
Le lsequele
Stati di malattia psichiatrica cronicizzataLicenziamento volontarioDepressioneDepressione acuta e tentativi di suicidioaccessi di rabbia irrefrenabile ed istinti aggressivi ggfino all’omicidio
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Il mobbing ll’ bi t nell’ambiente sanitario
L’ambiente sanitario si presta inmodo ottimale più di ogni altroambito lavorativo alla praticad l bbi i hi d d ldel mobbing richiedendo allavoratore un maggior grado diresponsabilità e di impegnorispetto ad altre categorie erispetto ad altre categorie ederogando spesso ai diritti deldipendente in favore di unostato di necessità impellente nei
f ti d li i titiconfronti degli assistiti nonsempre presente macostantemente usato permotivare ordini, imposizionimotivare ordini, imposizionidiscriminazioni e provvedimentinei confronti del lavoratore nongiustificabili altrimenti
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Le dimensioni del fenomenoLe dimensioni del fenomeno
Secondo i dati dell'ISPESL, il mobbing è unproblema molto diffuso sul mercato del lavoroit li i ili di tiitaliano: circa un milione e mezzo di occupatisu ventuno ne sono vittime, più al Nord (conuna percentuale del 65 %) che al Sud e piùuna percentuale del 65 %) che al Sud e piùdonne (52 %) che uomini. Il 70 % dellepersone colpite da questo fenomeno lavora
ll bbli i i t i tnella pubblica amministrazione; per quantoriguarda i gruppi interessati, gli impiegati sonoal primo posto (79 %), seguiti dai diplomatial primo posto (79 %), seguiti dai diplomati(52 %) ed infine dai laureati (24 %).
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CONOSCERE IL PROBLEMADimensione del fenomeno (la prima rilevazione INAIL del 2001)
Il RischioI principali fattori di rischio riconosciuti daimedici legali INAIL sono il demansionamento(46%) e lo svuotamento della mansione(46%) e lo svuotamento della mansione(39,5%).Il rischio è risultato maggiore negli impiegatigg g p g(58,8 %), nel terziario (41%), nei diplomati(46,8%), nella classe di età 46-55 (46,3%).Le Denunce210 denunce presentate, accolte 28 (11p (all’ILVA di Taranto); nessun caso in Molise,Basilicata e Valle d’Aosta.
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CONOSCERE IL PROBLEMADimensione del fenomeno
(R t EURISPES 2003)(Rapporto EURISPES, 2003)
La percentuale stimata dei mobbizzati1.500.000 di lavoratori di cui:• 79% impiegati (63% privato , 37% pubblico)• 52% donne• 52% diplomati• 24% laureatiSolo il 4% denuncia gli abusi
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CONOSCERE IL PROBLEMAPROBLEMA
Identikit del mobber in Italia (Ricerca SDABOCCONI – feb. 2004)MOBBERsuperiori 53,5%superiori 53,5%colleghi 7,1%
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CONOSCERE IL PROBLEMAidentikit del mobbizzato in Italia(Ricerca SDA BOCCONI – feb. 2004
MOBBIZZATO
ETÀ
21-30 5,9%31-40 32,7%41-50 33,7%51-60 23 8%51 60 23,8%Oltre 61 4,0%
SESSO
Uomini 51%Donne 49%
TITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIO
Laurea 34%Diploma media sup. 45%Diploma media inf. 13%Diploma media inf. 13%Licenza elementare 7%Scuola professionale 1%
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CONOSCERE IL OPROBLEMA
Tipizzazione del fenomeno (Ricerca IREF - marzo 2004 )(Ricerca IREF marzo 2004 )
In linea generale si tratta gdi mobbing
verticale che colpisce nel 78,6% ilavoratori di età compresa tra i 40 e i 50panni
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CONOSCERE IL PROBLEMAAttendibilità delle statisticheAttendibilità delle statistiche
- Dati ufficiali rilevati esclusivamente sulle denuncie effettuate - Dati di fonte politica o sindacale inattendibili per faziosità ideologica- Dati di ONG od enti religiosi od assistenziali limitati solo ad alcuni
settori critici con emarginazionesettori critici con emarginazione- Dati ricavati da studi demografici o statistici non attendibili in quanto
disomogenei per campione e per metodica
Dai dati ricavati dall’ISTAT oggi si può valutare il gg pfenomeno solo dai casi denunciati ma è evidente come il fenomeno sia sottostimato.
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CONOSCERE IL PROBLEMA
I dati certi su cui stimare il fenomeno
• Livello di conoscenza del problema da parte dellapopolazione in generale ( campione statistico suintervista)
• Livello di insoddisfazione sulle condizioni dilavoro della popolazione in generale ( campionestatistico su intervista )
• Rilevazioni relative a patologie da stress opsicosomatiche in ambiente lavorativo nondenunciate come mobbing ma direttamentedenunciate come mobbing ma direttamentericollegabili al tipo di lavoro ( fonti INAIL ed INPS )
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CONOSCERE IL PROBLEMA
Cause della mancata rilevazione dei casi di mobbing
• Paura di ritorsioni nel proprio ambiente di lavoro se non diperdita del posto di lavoroTi d l i di i d li lt i i t• Timore del giudizio degli altri inteso comecommiserazione, indifferenza , talora disprezzo.Completa sfiducia nella giustizia• Completa sfiducia nella giustizia
• Inadeguata conoscenza delle normative contrattualiInadeguata conoscenza legale• Inadeguata conoscenza legale
• Inadeguata disponibilità economica per eventualeintervento di legaliintervento di legali
• Incapacità di reazione per stanchezza o demotivazione
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CONOSCERE IL PROBLEMAEvoluzione del fenomeno ( Ricerca IREF - marzo 2004 )
Dai dati dell’IREF il mobbing oggi si configuracome una condotta aggressiva e lesiva verso queicome una condotta aggressiva e lesiva verso queilavoratori che non si conformano alle regoleimplicite dell’organizzazione e non più come unaimplicite dell organizzazione e non più come unaforma di discriminazione di genere
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CONOSCERE IL PROBLEMAIl mobbing nelle strutture sanitarie
Ambiti di maggiore incidenza
- Settore pubblico ( ULSS, Università , enti di ricerca )- Settore privato convenzionato ( cliniche private poliambulatori )Settore privato convenzionato ( cliniche private, poliambulatori )
Aree professionali maggiore incidenza
- Aree di maggiore di maggiore competitività ( area dirigenza medica e sanitaria )sanitaria )
- Aree di maggiore impegno professionale ( aree chirurgiche , di terapia intensiva , di Pronto soccorso)
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CONOSCERE IL PROBLEMAIl mobbing nelle strutture sanitarieIl mobbing nelle strutture sanitarie
Le cause della maggiore incidenza:Le cause della maggiore incidenza:struttura gerarchica piramidaleAumentata competitività a scopo di carrieraAttività lavorativa dove i doveri verso la struttura e verso gli utentimettono in secondo piano i propri dirittiProgressione professionale fortemente condizionata dai propriProgressione professionale fortemente condizionata dai proprisuperiori.
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CONOSCERE IL PROBLEMAIl mobbing nelle strutture sanitarie:le causeIl mobbing nelle strutture sanitarie:le cause
L’evoluzione professionale è dipendenteL evoluzione professionale è dipendentedall’esperienza e dalla possibilità di apprenderenuove tecniche e di aggiornarsi ma semprenuove tecniche e di aggiornarsi ma sempreattraverso l’autorizzazione dei propri superiori (Primario Direzione Generale ) Il condizionamentoPrimario, Direzione Generale ). Il condizionamentopolitico dei superiori è universalmentericonosciuto come prima causa del proprioriconosciuto come prima causa del proprioavanzamento o del proprio demansionamento. Lacostruzione della propria carriera è legata al totalecostruzione della propria carriera è legata al totaleasservimento ai voleri dei superiori che valutanosoggettivamente l’operato dei propri sottoposti
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soggettivamente l operato dei propri sottoposti.
CONOSCERE IL PROBLEMAIl mobbing nelle strutture sanitarie:le causeIl mobbing nelle strutture sanitarie:le cause
Nell’ottica di una fedeltà di tipo feudale a fronte diNell ottica di una fedeltà di tipo feudale a fronte disistemi di valutazione difficilmente contestabilicolui che si oppone anche ad una palesecolui che si oppone anche ad una paleseingiustizia diviene “ scomodo “ e quindi preso dimira dagli stessi superiori che ne impedisconomira dagli stessi superiori che ne impedisconol’evoluzione professionale demansionandolo eriducendone le capacità così poi da poterloriducendone le capacità così poi da poterlovalutare negativamente creando un immagine diincapacità del dipendente può condurre fino alincapacità del dipendente può condurre fino alrecesso.
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CONOSCERE IL PROBLEMAIl mobbing nelle strutture sanitarie:le causeIl mobbing nelle strutture sanitarie:le cause
qualunque forma di ricorso all’autorità giudiziaria- qualunque forma di ricorso all autorità giudiziariaviene inibita dal “ principio di legalità dellaPubblica Amministrazione” che in ambito sanitarioPubblica Amministrazione che in ambito sanitarioviene esacerbata motivando ogni decisione con lefatidiche “ esigenze di servizio “ che mascheranofatidiche esigenze di servizio che mascheranoinefficienze e vessazioni dei superioriil i tt it bibli h- il ricorso passa attraverso un iter biblico che
richiede tempo, costi elevati, intervento di legalilifi ti h i t i di itti d lqualificati e che comunque reintegra i diritti del
lavoratore ma senza alcuna sanzione certa per ii i i
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propri superiori
Il quadro normativo nazionale
Non esiste al momento alcuna normativaNon esiste al momento alcuna normativarelativa al mobbing, in quanto nessuna forzapolitica o sindacato ha materialmente propostopolitica o sindacato ha materialmente propostoin parlamento un disegno di legge organico inmateria Il mobbing rimane un comodo valido emateria. Il mobbing rimane un comodo, valido etranquillo strumento di controllo amministrativonei vari settori della nostra società sia pubblicinei vari settori della nostra società, sia pubbliciche privati che contribuisce direttamente allastabilità del sistema indipendentementestabilità del sistema, indipendentementedall’assetto politico del momento.
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Il quadro normativo nazionale
LA COSTITUZIONE E LO STATUTO DEI LAVORATORI
Costituzione (Artt. 32,41)St t t d i l t i (L 300/70)Statuto dei lavoratori (L. n.300/70)
LE ATTUALI FORME DI TUTELA DAL MOBBING IN SEDE CIVILE E PENALE
Codice civile (Artt. 1175, 1176, 1375, 2043, 2049, 2087, 2103)Codice di Procedura Civile (Art.700)Codice Penale (Artt 323 572 581 582 590 594 595 609 610 660)Codice Penale (Artt. 323, 572, 581, 582, 590, 594, 595, 609, 610, 660)
LA NORMATIVA IN MATERIA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E PREVENZIONISTICA
D.Lgs. n.38/2000, L. n.222/84, D.Lgs. n.626/94 D.Lgs 81/2008
LEGGI SPECIALI
• La riforma Brunetta D.L. 112/2008 ( conv.. L 133/2008); L.15/2009; L 69/2009; D L 78/2009 D L 78/2009 ( L 103/2009 D l 150/2009
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D.L. 78/2009; D.L. 78/2009 ( conv. L 103/2009; D.lgs. 150/2009.
Il quadro normativo nazionale
LA COSTITUZIONE E LO STATUTO DEI LAVORATORI
- Costituzione (Artt. 32,41)
- Art. 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuoArt. 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo..
- Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza , alla libertà, alla dignità
L l d t i i i d i t lli t i hé l’ tti itàumana. La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a coordinata a fini sociali
Statuto dei lavoratori (L n 300/70 artt 9)- Statuto dei lavoratori (L. n.300/70 artt. 9)Art. 9. (Tutela della salute e dell'integrità fisica)I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazioned ll l i d li i f i d ll l i f i li didelle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e dipromuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee atutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
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I RAMI DEL ODIRITTO
DIRITTO CIVILE: regola le principali attività della vita quotidiana e delle relazioni tra persone fisiche e i idi hgiuridiche.
DIRITTO PENALE: definisce alcune azioni od omissioni del comportamento umano come nociveomissioni del comportamento umano come nocive per lo Stato e le identifica come REATO.DIRITTO PUBBLICO:regola il funzionamento dello gStato, degli enti pubblici ed i rapporti tra questi ed il cittadino. Il diritto amministrativo è quel ramo del diritto pubblico che regola le attività degli enti pubblicidiritto pubblico che regola le attività degli enti pubblici ed i rapporti tra questi ed i cittadini
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IL DIRITTO CIVILEIL DIRITTO CIVILE
regola le principali attività della vita quotidiana e delle relazioni tra personequotidiana e delle relazioni tra persone fisiche e giuridiche.definisce alcune azioni od omissioni del comportamento umano che arrechino co po ta e to u a o c e a ec odanno a cose o persone .
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Il danno in diritto civileIl danno in diritto civile
DANNO ALLA PERSONAModificazione pregiudizievole del modo di
essere della persona, considerata come p ,entità somato-psichica.
Lesione o evento lesivo è l’alterazione della integrità somatica e psichica della persona in sé e per sé considerataMenomazione è la conseguenza della lesione eMenomazione è la conseguenza della lesione e consiste nelle compromissione della efficienza somatica e psichica della persona
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Medicina Legale e diritto civile
DANNO ALLA PERSONA:DANNO ALLA PERSONA: Riduzione (temporanea o permanente) ( )della validità somato psichica della persona (danno evento)persona (danno evento)Riduzione (temporanea o permanente) d ll ità l ti ( di ddella capacità lavorativa (e di produrre reddito)
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Art 2043 cc: risarcimento per fatto illecitoArt .2043 cc: risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art .2087 cc: tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro l’esperienza e lamisure che , secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. p
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Art. 2055cc : Responsabilità solidaleSe il fatto dannoso è imputabile a piùSe il fatto dannoso è imputabile a piùpersone, tutte sono obbligate in solido ( 1292)al risarcimento del danno ( 187 cp ).Colui che ha risarcito il danno ha regressocontro ciascuno degli altri, nella misuradeterminata dalla gravità della rispettiva colpadeterminata dalla gravità della rispettiva colpae dall’entità delle conseguenze che ne sonoderivate( 1299 ). Nel dubbio , le singole colpede ate( 99 ) e dubb o , e s go e co pesi presumono uguali.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei i icommittenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loroi danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
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incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2103 - Mansioni del lavoratore.1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito allemansioni per le quali è stato assunto o a quellecorrispondenti alla categoria superiore che abbiacorrispondenti alla categoria superiore che abbiasuccessivamente acquisito ovvero a mansioniequivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
l di i i d ll t ib i N l dialcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso diassegnazione a mansioni superiori il prestatore hadiritto al trattamento corrispondente all'attività svolta,p ,e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove lamedesima non abbia avuto luogo per sostituzione dilavoratore assente con diritto alla conservazione dellavoratore assente con diritto alla conservazione delposto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, ecomunque non superiore a tre mesi. Egli non puòessere trasferito da una unità produttiva ad un'altra senon per comprovate ragioni tecniche, organizzative eproduttive
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produttive.2. Ogni patto contrario è nullo.
TUTELARE LA PERSONALa sentenza della Corte di Cassazione – SS.UU. 8438/04
Viene affermata la natura contrattuale dell’azione di risarcimento danni permobbing , dunque la responsabilità viene a ricadere sul datore di lavoro (non
iù l i t i i i hi i ll hi d ll itti t i d llpiù esclusivamente sui superiori gerarchici o colleghi della vittima autori delleazioni mobbizzanti) nel caso in cui non abbia provveduto, con tutti glistrumenti in suo potere, a prevenire o scoraggiare condotte mobbizzanti nellasua azienda anche da parte di altri. Sono in tal modo forniti al mobbizzato
t ti i idi i iù t i i tt il fil d ll’ d ll d istrumenti giuridici più vantaggiosi sotto il profilo dell’onere della prova e deitermini prescrizionali:
Onere della provaOnere della prova- oggi è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo
potere per tutelare la personalità morale e la professionalità del lavoratore,mentre al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale.
Prescrizione- il giudizio risarcitorio contrattuale è esperibile nel termine di 10 anni ( mentre
quello extracontrattuale è sottoposto al termine di prescrizione di 5 anni)quello extracontrattuale è sottoposto al termine di prescrizione di 5 anni).
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Diritto Penale
Riguarda specifici fatti previsti dallalegge come reatolegge come reatoIl reato è la violazione di una normaspecifica a cui consegue una penaspecifica a cui consegue una penaOgni reato comprende circostanzeaggravanti od attenuantiI reati sono perseguibili d’ufficio o ap gquerela di parte a seconda della lorogravità
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g
DIRITTO PENALEDIRITTO PENALE
La violazione del codice penale rappresentaun’offesa diretta allo Statoun offesa diretta allo StatoLo stato reagisce nell’interesse dellacollettività per mantenere il rispetto dellecollettività per mantenere il rispetto delleregole che la costituisconoC l i h l i t di t d tColui che nel compimento di un reato da partedi terzi riceve un danno a cose o a persone
ò tit i i l t i il ttpuò costituirsi quale parte civile per ottenereun risarcimento del danno subito
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ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO ( ART 43 CP )DEL REATO ( ART. 43 CP )
REATO DOLOSO = COMESSO CONCOSCIENZA E VOLONTA’.REATO PRETERINTENZIONALE =QUANDO LE CONSEGUENZE DELL’ATTOQUANDO LE CONSEGUENZE DELL’ATTOSONO SUPERIORI ALLE INTENZIONIDELL’AGENTE.DELL AGENTE.REATO COLPOSO = QUANDO L’EVENTONON E’ VOLUTO, ANCHE SE PREVEDUTOE SI VERIFICA PER NEGLIGENZA,IMPRUDENZA , IMPERIZIA, OVVERO PERVIOLAZIONE DI UNA NORMA
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VIOLAZIONE DI UNA NORMA.
Mobbing = violenza alla persona
Art.610 c.p. violenza privataChi i l i iChiunque, con violenza o minaccia,costringe altri a fare, tollerare odomettere qualche cosa è punito con lareclusione fino a quattro anni. La pena èec us o e o a quatt o a a pe a èaumentata se concorrono le condizioniprevedute dall’art 339prevedute dall art.339.
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ART 582 CP: LESIONE SO O OSPERSONALE DOLOSA
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale ,dalla quale deriva una malattia nel corpo e nelladalla quale deriva una malattia nel corpo e nellamente , è punito con la reclusione da tre mesi a treanni. Se la malattia ha una durata non superiore aiventi giorni e non concorre alcuna delle circostanzeaggravanti previste negli art. 583 e 585, ad eccezionedi ll i di t l 1 ll’ lti t d ll’ tdi quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art.577, il delitto è punibile a querela della personaoffesaoffesa.
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590. - Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con laChiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima dellamulta da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni.Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delleSe i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un qmilione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila…….( omissis )Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
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del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
LA NORMATIVA IN MATERIA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E PREVENZIONISTICA
Decreto Legislativo n° 38 del 23 Febbraio 2000 artDecreto Legislativo n 38 del 23 Febbraio 2000, art. 10, comma IV: conferma legislativa del “ sistema misto “ di tutela delle malattie professionali di tutela delle malattie professionaliDecreto ministeriale del 12 Luglio del 2000: “
i di T b ll d ll i i T b llapprovazione di Tabella delle menomazioni, Tabella indennizzo danno biologico, tabella dei coefficienti,
l ti l d bi l i i fi i d ll t t lrelative al danno biologico ai fini della tutela dell’Assicurazione contro gli infortuni e malattie
f i li ”( INAIL )professionali.”( INAIL )
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LA NORMATIVA IN MATERIA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E PREVENZIONISTICAlegge 12 giugno 1984, n. 222:revisione della disciplina della invalidità pensionabile.disciplina della invalidità pensionabile.Invalidità e inabilità
t 1 di i di i liditàart. 1. assegno ordinario di invalidità1 . si considera invalido, ai fini del conseguimento deldiritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratoridipendenti ed autonomi gestita dall'istituto nazionaledella previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità dilavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, siaridotta in modo permanente a causa di infermità o
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difetto fisico o mentale a meno di un terzo
LA NORMATIVA IN MATERIA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E PREVENZIONISTICADecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroTesto unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavororappresenta l'insieme di norme che hanno riformato, riunito edarmonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numeroseprecedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi dilavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare ilcorpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema diporganizzazione del lavoro. Sostituisce il D.Lgs. n.626/94 .
Afferma il diritto alla salute intesa come assenza generale di malattia Assenza di disagio anche psichico Miglioramentomalattia, Assenza di disagio anche psichico,Miglioramento dell’ambiente di lavoro
Prevede sanzioni contro il datore di lavoroAmmette il risarcimento del danno biologico agli autori delle violenze in maniera personale
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LA NORMATIVA IN MATERIA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E PREVENZIONISTICA
Invalidità civileLegge 30/03/1971 n° 118 modificata con D.lgs. 509/88
- si considerano mutilati ed invalidi civili "i cittadini affetti da minorazionicongenite o acquisite anche a carattere progressivo compresi gli irregolaricongenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolaripsichici per oligofrenie, di carattere organico o dismetabolico, insufficienzementali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito unadiminuzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori did u o e de a capac tà a o at a o e o e ad u te o o, se o d18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioniproprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio sanitaria e dellaconcessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati edp g ,invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti asvolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
- Prevede benefici crescenti in base alla percentuale di invalidità
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p- Si applica a tutti i cittadini indipendentemente dall’attività lavorativa
LA NORMATIVA IN MATERIA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E PREVENZIONISTICA
D P R 1092/1973 DPR 30/12/1981 n° 834 ;DPR 29/10/2001 n°D.P.R. 1092/1973 DPR 30/12/1981 n 834 ;DPR 29/10/2001 n461 riconoscimento causa di servizioPer “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dalPer causa di servizio si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dalservizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato,previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenentialle Forze di polizia ed alle Forze armate ed altre categorie indicate nel; il riconoscimentop g ;di tale dipendenza da causa di servizio può dare diritto ad alcuni benefici economici eprevidenziali attraverso 2 tipologie : l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. In ognicaso, perché venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario chel’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al serviziol’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al serviziomedesimo come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro. La causa di serviziopuò essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori ocircostanze nel far insorgere infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio medesimig ;devono risultare determinanti.
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LEGGI SPECIALI
LA RIFORMA BRUNETTALA RIFORMA BRUNETTA D.L. 112/2008 ( conv.. L 133/2008); L.15/2009; L 69/2009; D.L.
78/2009; D.L. 78/2009 ( conv. L 103/2009; D.lgs. 150/2009.; ( ; g
I punti salienti per il lavoratore:
1) Nuova normativa per le assenze per malattia2) Nuova normativa per la concessione dei permessi legati2) Nuova normativa per la concessione dei permessi legati
alla legge 104/923) Nuova normativa per i part time4) Principio di fedeltà all’azienda e di premio legato al
merito5) Sistema di valutazione con sanzioni fino al licenziamento5) Sistema di valutazione con sanzioni fino al licenziamento6) Nuova normativa per permessi e distacchi sindacali
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LEGGI SPECIALI
LA RIFORMA BRUNETTALA RIFORMA BRUNETTA D.L. 112/2008 ( conv.. L 133/2008); L.15/2009; L 69/2009; D.L.
78/2009; D.L. 78/2009 ( conv. L 103/2009; D.lgs. 150/2009;; ( ; g ;
L’impatto sul fenomeno mobbing
1) Restrizione dei periodi di malattia non più vivibili come periodi di necessarioriposo bensì come periodi di ulteriore ansia con possibili inasprimenti anchegiornalieri dei controlli.
2) Pesanti limitazioni alla concessione dei permessi legati alla legge 104/92 siaper se stessi sia per assistere familiari bisognosi
3) Restrizione sulla concessione dei part time con impossibilità di limitare ilperiodo di attività mobbizzanteperiodo di attività mobbizzante
4) Soggettività dei sistemi di valutazione del merito con possibilità di mobbingistituzionalizzato
5) Limitazione dell’attività sindacale come momento di tutela per i lavoratoricolpiti da mobbing
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Metodi di interventoMetodi di intervento
Esame del problema
- Analisi del nesso di causalità- Analisi del contesto e responsabilità dell’ente (violazioniAnalisi del contesto e responsabilità dell ente (violazioni
contrattuali , violazione di norme specifiche )- Relazione tra violazione della norma e danno intesa in
termini medico legali- Quantizzazione dell’eventuale danno biologico- valutazione degli ambiti di intervento
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IL DANNOIL DANNO
DEVE ESSERE:Obi tti bil- Obiettivabile
- compatibile con l’evento lesivop- documentato- possibilmente non connesso con altre
cause- provato dal soggetto che ne è vittima
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La Perizia medico legaleLa Perizia medico legale
Rappresenta un atto asseverato redattoppda uno specialista abilitato che descriveil fatto nei dettagli analizzando il nesso diil fatto nei dettagli analizzando il nesso dicausalità tra comportamento subito edanno fisico instauratosi ne verifica ladanno fisico instauratosi, ne verifica lacompatibilità e ne definisce la
t lpercentuale .
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ambiti di azione legaleg
Tribunale CivileTribunale PenaleTribunale PenaleTribunale AmministrativoAssicurazioni Sociali- INPS- INAIL
Pensionistica Privilegiata- Pensionistica Privilegiata- Invalidità Civile
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PERCORSI GIUDIZIARI AMBITO CIVILISTICO:
1) Apertura pratica INAIL di malattia professionale1) Apertura pratica INAIL di malattia professionale2) Esame del caso :danno alla persona, ev. violazioni contrattuali 3) Raccolta documentazione probatoria 4) Raccolta eventuali testimonianze4) Raccolta eventuali testimonianze5) Tentativo di conciliazione Ispettorato del Lavoro contro ditta od ente
pubblico6) Giudice del Lavoro6) Giudice del Lavoro
CONTEMPORANEAMENTE
1) Esposto alla corte dei Conti ( in caso di Ente Pubblico )2) Causa civile contro la persona direttamente responsabile delle vessazioni3) Eventuale ricorso al TAR per annullamento delibere di enti pubblici
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PERCORSI GIUDIZIARI AMBITO PENALISTICO:
1) Apertura pratica INAIL per malattia professionale1) Apertura pratica INAIL per malattia professionale2) Esame del caso : ipotesi di reato, violazione norme antinfortunistiche3) Raccolta documentazione probatoria
Raccolta eventuali testimonianze4) Raccolta eventuali testimonianze5) Denuncia penale ai responsabili delle vessazioni6) Tribunale Penale
CONTEMPORANEAMENTE
1) Esposto alla corte dei Conti ( in caso di Ente Pubblico )2) Causa civile contro l’ente pubblico o la ditta
E l i l TAR ll d lib di i bbli i3) Eventuale ricorso al TAR per annullamento delibere di enti pubblici
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PERCORSI ASSISTENZIALI ( ASSICURAZIONI SOCIALI )
AMBITO INAIL
apertura pratica INAIL per malattia professionale
Le prestazioni erogate sono:
- Riconoscimento danno biologico ( utilizzabile in sede civilistica e penalistica )- Liquidazione danno biologico ( ove superiore al 6% )Liquidazione danno biologico ( ove superiore al 6% )- Rendita per inabilità permanente ( ove superiore al16%)- Assegno per l’assistenza personale continuativa - Rendita ai superstiti
CONTEMPORANEAMENTE
1) Domanda di riconoscimento invalidità civile1) Domanda di riconoscimento invalidità civile 2) Domanda per assegno ordinario di invalidità all’INPS ove l’INAIL rigetti la pratica3) Domanda di riconoscimento equo indennizzo ( solo per dipendenti pubblici ed in
alternativa all’INAIL o all’INPS ove rigettata )
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PERCORSI ASSISTENZIALI ( ASSICURAZIONI SOCIALI )
AMBITO INPS
apertura pratica INPS per assegno ordinario di invalidità
E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- l’infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, che provochi unal infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.q p pL'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: ha una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo. gL'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche a chi continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno può essere sottoposto a visita medico-legale.
CONTEMPORANEAMENTE
1) Domanda di riconoscimento invalidità civile 2) Apertura pratica INAIL per malattia professionale ( in alternativa all’INPS )
D d di i i t i d i ( l di d ti bbli i d i
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3) Domanda di riconoscimento equo indennizzo ( solo per dipendenti pubblici ed in alternativa all’INAIL e all’INPS ove rigettata;
PERCORSI ASSISTENZIALI ( ASSICURAZIONI SOCIALI )
AMBITO PENSIONISTICA PRIVILEGIATA
Richiesta di riconoscimento causa di servizio
- Riconoscimento equo indennizzoRappresenta la corresponsione di un giusto compenso, il quale viene riconosciuto, nei limiti enei modi stabiliti dalla Legge, al dipendente statale che abbia subito un’invalidità permanentedi cui sia accertata la connessione con il servizio indipendentemente da responsabilità delladi cui sia accertata la connessione con il servizio,indipendentemente da responsabilità dellaPubblica Amministrazione e prescindendo dalla eventuale concessione della PensionePrivilegiata.
- Riconoscimento pensione privilegiataRappresenta n trattamento pensionistico concesso ai dipendenti dello ci ili e militari delloRappresenta un trattamento pensionistico concesso ai dipendenti dello civili e militari delloStato quando la morte o l’inabilità derivino da causa di servizio prescindendosi in tal casodalla durata effettiva del servizio; presupposto indispensabile è l’aver prima effettuatodomanda di equo indennizzo
CONTEMPORANEAMENTE
1) Domanda di riconoscimento invalidità civile1) Domanda di riconoscimento invalidità civile2) Apertura pratica INAIL per malattia professionale (in alternativa alla causa di servizio)3) Domanda di riconoscimento assegno ordinario di invalidità ( in alternativa alla causa
di servizio ed all’INAIL ove questi rigettino la pratica )
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PERCORSI ASSISTENZIALI ( ASSICURAZIONI SOCIALI )
AMBITO INVALIDITA’ CIVILE
Richiesta di invalidità civile
Sono coloro che sono portatori di invalidità non dipendente da causa di guerra, di servizio o dilavoro.Può interessare i soggetti coinvolti quando si determini una condizione di invalidità che non siastata ancora riconosciuta in sede INAIL , INPS od in sede giudiziaria ma che determini comunqueuna incapacità parziale o totale al lavoro.una incapacità parziale o totale al lavoro.
Prestazioni
Assistenza sanitaria specificaCollocamento obbligatorio ( inv. 46% )Pensione di inabilità ( inv. 100% )Assegno mensile ( inv. Sup. al 74%)Indennità di accompagnamentoLegge 104/92 ( 3 giorni al mese di permesso retribuito per l’istante o per i suoi familiari in caso dihandicap con connotati di gravità )
CONTEMPORANEAMENTECONTEMPORANEAMENTE
1) Apertura pratica INAIL per malattia professionale2) Domanda di riconoscimento assegno ordinario di invalidità all’INPS ( in alternativa alla causa di
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) g (servizio ed all’INAIL ove questi rigettino la pratica )
3) Domanda di causa di servizio
ProspettiveProspettiveInterventi legislativi di tutela contro il fenomeno delmobbingMaggiore impegno della magistraturaRivisitazione dei centri di ascolto attualmenteRivisitazione dei centri di ascolto attualmenteinadeguati a risolvere concretamente il problemaAttuazione di percorsi legali efficaci per contrastare ilffenomenoPotenziamento dell’attività informativa e della rete diassistenza dei patronati sindacalipMaggiore coinvolgimento della popolazione attraversocampagne di informazioneIstituzione di un elenco pubblico delle aziende e degliIstituzione di un elenco pubblico delle aziende e deglienti dove si verifichino le maggiori percentuali delfenomeno
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