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IL LAVORO
DEI SOCI DOTT. GIOVANNI CRUCIANI
ANCL SU
UP PERUGIA
DOTT. GIOVANNI CRUCIANI – ANCL SU – UP PERUGIA 1
Codice Civile Libro V° – Del
lavoro
2082 c.c. è imprenditore colui che
esercita un’attività economica al fine
della produzione di beni o di servizi.
2115 C.C. … l’imprenditore e il prestatore
di lavoro contribuiscono in parti uguali alle
istituzioni di previdenza ed assistenza.
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2188 c.c. E’ istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
2195 c.c. Sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione di beni, attività di trasporto di terra per acqua o per aria, attività bancaria, le atre attività ausiliarie delle precedenti.
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SNC
2249 c.c. Le società che hanno per
oggetto un’attività commerciale devono
costituirsi secondo uno dei tipi regolati dal
capo III e seguenti di questo titolo.
2291 C.C. Nelle società in nome collettivo
tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
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I soci stabiliscono di esercitare in comune
un’attività economica che costituisce
l’oggetto sociale. Tutti i soci sono obbligati
a conferire in parti uguali salvo che non
sia espressamente stabilito diversamente
quanto necessario al raggiungimento
dello scopo sociale.
Si dice in questi casi che i soci hanno
conferito una responsabilità illimitata.
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I soci possono conferire proprietà, crediti,
servizi, la propria opera.
Può accadere infatti che i soci decidano di
conferire in società alcuni la propria opera
altri il capitale.
Il risultato operativo è differente a seconda
del caso poiché se il risultato è in perdita chi
ha conferito lavoro avrà lavorato invano e chi
ha conferito capitale lo vedrà ridursi.
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Altra cosa è la responsabilità dei soci per
l’amministrazione e verso i terzi.
Nelle società in nome collettivo i soci
rispondono non solo per il capitale o
lavoro versato ma con tutto il patrimonio
personale, solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali.
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SAS
2313 C.C. Nelle società in accomandita
semplice i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali e i soci
accomandanti rispondono limitatamente
alla quota conferita.
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Le società in accomandita semplice si
distinguono dalle SNC per la presenza di
uno o più soci accomandatari ed uno o
più accomandanti. Questi ultimi non
partecipano all’amministrazione della
società, godono del beneficio della
responsabilità limitata e sono
necessariamente soci di capitale.
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I soci accomandanti rispondono dunque
limitatamente alla quota conferita. Il che
significa che, se le cose vanno male,
rischiano di perdere solo quanto conferito
e non sono obbligati se non nei confronti
della società. D’altra parte sono esclusi
dall’amministrazione e direzione della
società che spetta invece agli
accomandatari.
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SRL
L’articolo 2472 del codice civile.
Nella società a responsabilità limitata per
le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non
possono essere rappresentate da azioni.
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La società a responsabilità limitata sono
società di capitali ed i soci conferiscono
in società il capitale.
Verso i terzi le società rispondono
limitatamente al capitale versato ed in
generale rispondono con il patrimonio
della società.
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Cercheremo di tenere a mente questi
elementi che poi, nella seconda parte
della mattinata, ci saranno utili per
esaminare tutti i casi specifici in relazione
alle possibili forme di assicurazione dei vari
soggetti.
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Attività commerciale
L’attività commerciale è fondata sul
principio della libertà di iniziativa
economica privata (art. 41, Costituzione)
ed è esercitata nel rispetto dei principi
relativi alla tutela della concorrenza e del
mercato (Legge n. 287/1990).
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Sono commercianti coloro che svolgono
le seguenti attività:
Attività commerciali in senso proprio (Circ.
INPS n. 29/1994);
Attività turistiche (legge 217/1983; Circ.
INPS n. 106/1988);
Attività ausiliarie del commercio (legge
160/1975; Circ. INPS 104/1987)
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Attività del terziario (legge 662/1996, Circ.
INPS 25/1997);
Attività di promozione finanziaria (legge
662/1996, Circ. INPS 17/1997 e 39/1997);
Attività dei produttori assicurativi (legge
326/2003, Circ. INPS 12/2004);
Attività di affittacamere ( Circ. INPS
110/1995);
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Attività stagionali (Circ. INPS 147/2004);
Agenti di spettacolo (Circ. INPS 171/2003);
Gestione immobili (Circ. INPS 171/2003);
Coadiutori farmacista (Circ. INPS 70/2004);
Ostetriche (Circ. INPS 272/1990);
Preposti (Circ. INPS 171/2003);
Sono escluse le attività artistiche e quelle
che hanno ottenuto la qualifica artigiana.
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Impresa Commerciale
L’attività deve essere esercitata in forma di impresa.
L’imprenditore commerciale è titolare di un’impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio ed eventualmente con il lavoro dei componenti la famiglia.
L’imprenditore si assume la piena responsabilità degli oneri e dei rischi connessi alla direzione dell’impresa.
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Egli svolge la propria attività con
carattere di abitualità e prevalenza.
L’attività è prevalente quando ad essa è
dedicata la maggior parte del tempo
(INPS 25/1997) e nel caso di più attività
esercitate contemporaneamente
occorre effettuare una valutazione del
tempo dedicato a ciascuna di queste.
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La prevalenza e l’assunzione dei rischi non è richiesta invece per i familiari e coadiutori preposti e per i soci delle società a responsabilità limitata.
L’attività commerciale viene svolta all’interno di norme che la regolamentano.
Tali norme prevedono adempimenti, autorizzazioni e licenze.
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A volte è necessaria l’iscrizione in appositi
Albi.
La disciplina del lavoro nel commercio è
stata riformata dal D. Lgs. n. 114/1998 con
la liberalizzazione di alcune licenze e la
semplificazione di procedure burocratiche.
Il commercio può essere all’ingrosso o al
dettaglio.
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E’ commerciante all’ingrosso chi per
professione acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri
commercianti.
E’ commerciante al dettaglio chi
professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende
direttamente al consumatore finale.
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L’impresa commerciale può essere svolta nelle seguenti forme:
Individuale quando l’impresa è costituita da una sola persona o con la collaborazione dei familiari che svolgono l’attività lavorativa nell’ambito del rapporto di famiglia
Collettiva quando l’impresa è esercitata con società di persone o di capitali.
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IMPRESA FAMILIARE
La costituzione dell’impresa familiare
viene effettuata fra il titolare ed i parenti
entro il terzo grado.
L’obbligo assicurativo coinvolge tutti i
partecipanti i quali svolgano l’attività con
carattere di abitualità e prevalenza. Circ.
INPS 80/1993.
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REQUISITI PERSONALI
Per esercitare l’attività di commercio
l’imprenditore dovrà essere in possesso
dei requisiti morali, essere maggiorenne,
aver adempiuto agli obblighi scolastici.
L’attività commerciale è preclusa ai
soggetti dichiarati falliti, che abbiano
riportato una condanna passata in
giudicato per una pena detentiva
superiore a tre anni;
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Oppure abbiano riportato una condanna
passata in giudicato per ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto,
bancarotta fraudolente, usura, sequestro
di persona, rapina.
Il divieto di esercizio dell’attività
commerciale dura in queste ipotesi per 5
anni da quando la pena è stata
scontata.
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Ulteriori requisiti
Altri requisiti sono richiesti a seconda del
settore merceologico:
Commercio all’ingrosso e al minuto: non
occorre più l’iscrizione al REC e
l’autorizzazione comunale si ottiene con
la comunicazione di inizio attività entro 30
giorni mentre per la grande distribuzione è
ancora necessaria.
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Somministrazione di bevande: rimane l’obbligo di iscrizione al REC (registro esercenti il commercio) ma non in tutte le regioni.
Agenti di commercio e assicurativi: occorre l’iscrizione al ruolo agenti ed il mandato.
Procacciatori di affari: occorre la lettera di incarico della ditta preponente.
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Promotori finanziari: occorre l’iscrizione
all’albo dei promotori tenuto dalla
CONSOB, incarico e mandato.
Rivenditori di generi di Monopolio:
occorre la licenza dei Monopoli di Stato.
Investigatori privati: occorre la licenza di
pubblica sicurezza.
Rivenditori di carburanti: licenza Utif.
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Agenti immobiliari: occorre l’iscrizione al
ruolo di agenti di affari in mediazione;
Affittacamere: occorre la licenza di
pubblica sicurezza.
Ostetriche professioniste: Occorre
l’iscrizione all’apposito Albo.
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Prima dell’inizio dell’attività occorre
procedere all’iscrizione al registro delle
imprese tenuto dalla CCIAA.
Con l’introduzione della comunicazione
unica l’iscrizione alla CCIAA ha effetto
anche ai fini assicurativi e previdenziali.
Le Camere di Commercio si configurano
come sportelli polifunzionali ed entro 30
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giorni comunicano agli entri previdenziali
gli elenchi degli iscritti e dei cancellati.
Gli enti previdenziali entro 30 giorni
provvedono a comunicare agli interessati
l’avvenuta iscrizione e a richiedere il
pagamento dei contributi dovuti o la
avvenuta cancellazione o le eventuali
variazioni intervenute.
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La valutazione del grado di
parentela e affinità
Fino a tutto il 1993 erano iscrivibili alle attività commerciali i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il primo.
Nel 1994 la Corte Costituzionale con al sentenza 170/1994 dichiarava la illegittimità costituzionale dell’articolo 2 co. 1 della legge 613/1966 nella parte in cui non considerava familiari agli effetti dell’obbligo assicurativo gli affini entro il secondo grado.
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Per cui dal maggio 1994 sono iscrivibili come coadiuvanti anche gli affini di secondo grado.
La legge 662/1996 infine ha esteso a parenti ed affini entro il terzo grado la possibilità di iscrizione ed assicurazione a condizione che essi svolgano la propria opera nell’impresa con abitualità e prevalenza e a condizione che non siano già assicurati come dipendenti.
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Il coadiutore dell’impresa familiare a cui
sia attribuito una quota di reddito deve
essere iscritto alla gestione ordinaria INPS
per l’assicurazione la vecchiaia i superstiti.
(art. 230 – bis c.c.).
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I soci della società a responsabilità
limitata che prestano personalmente il
proprio lavoro nell’impresa con carattere
di abitualità e prevalenza sono tenuti
all’obbligo assicurativo nella gestione
commercianti siano essi l’unico socio
della SRL o i componenti delle SRL con più
soci (circ. INPS 121/1998).
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I contributi sono dovuti sulla parte di
reddito dichiarato dalla società ai fini
fiscali e corrispondente alla quota di
partecipazione o sulla quota di reddito
attribuito al socio per trasparenza senza
considerare gli eventuali accantonamenti
in riserva o la effettiva distribuzione degli
stessi (circ. INPS 42/2004 e n. 75/2006).
E qui è possibile aprire il dibattito.
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Nel caso di soggetti che esercitano
anche in un’unica impresa più attività
autonome soggette a varie forme
assicurative per IVS dovranno essere iscritti
nella assicurazione per l’attività che
svolgono in modo prevalente.
(art. 1 c. 208, legge 662/1996 e circ. INPS
25/1997).
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L’iscrizione del titolare nella assicurazione
corrispondente all’attività prevalente è di
competenza dell’INPS.
Tale principio di prevalenza non si applica
se una delle due gestioni è quella
separata.
E qui apriamo il dibattito.
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La doppia iscrizione
previdenziale del socio
Il tema della doppia iscrizione previdenziale del socio ricorre spesso ma resta ancora attuale poiché non si è ancora trovata una soluzione univoca e definitiva tanto che molto spesso si trovano sentenze ed interpretazioni ancora molto discordanti fra di loro.
Chi opera sul campo è troppo spesso chiamato, nel caso concreto, ad una scelta interpretativa che viene necessariamente influenzata dall’ultimo indirizzo giurisprudenziale o dall’ultima circolare dell’INPS.
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Proviamo a fare chiarezza ed anche ad azzardare, alla fine, un’interpretazione forse ardita.
L’articolo 1, comma 208 della legge 662/96 stabilisce che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
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Spetta all'Istituto nazionale della previdenza
sociale decidere sulla iscrizione
nell'assicurazione corrispondente all'attività
prevalente. Avverso tale decisione, il
soggetto interessato può proporre ricorso,
entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al consiglio di
amministrazione dell'Istituto, il quale decide in
via definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche”.
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42
In questi ultimi anni riscontriamo diverse
sentenze della Corte si Cassazione spesso
contrastanti fra di loro a volte a favore
della doppia iscrizione ed in verità molto
spesso a favore di un’unica iscrizione.
Da ultimo Cassazione Sezioni Unite
3240/2010.
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Il legislatore di recente è intervenuto con una
interpretazione autentica attraverso l’articolo
12 comma 11, del Dl 78/2010: “l’articolo 1,
comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si interpreta nel senso che le attività
autonome, per le quali opera il principio di
assoggettamento all’assicurazione prevista
per l’attività prevalente, sono quelle
esercitate in forma di impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori
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diretti, i quali vengono iscritti nelle
corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano
pertanto esclusi dall’applicazione
dell’articolo 1, comma 208 legge
662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all’articolo 2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.
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A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte
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sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
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Lo spirito della norma che ha spinto il
legislatore è stato quello di “salvare” una
serie di ricorsi che l’INPS rischiava di
perdere oltre a quello di dare preferenza
alla gestione assicurativa obbligatoria,
l’unica che alla fine del percorso
lavorativo, può garantire prestazioni
pensionistiche minime a scapito di una
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gestione separata che può invece solo
aggiungersi a quest’ultima e non appare
in grado, almeno fino ad ora, di garantire
altro che prestazioni decisamente
minimali.
Dall’analisi dell’ultimo intervento
sembrerebbe che il criterio della
prevalenza non valga più a determinare
la scelta nella gestione assicurativa.
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Sembrerebbe che oramai si vada nel
senso della doppia contribuzione poiché
a quella obbligatoria IVS dovrà
aggiungersi anche l’imposizione alla
gestione separata. Ma non è così.
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Prima di tutto sono da segnalare delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale perché decida dell’incostituzionalità della manovra correttiva, avanti richiamata, che interpreta nel senso della doppia contribuzione l’obbligo di iscrizione del socio sia alla gestione pensionistica obbligatoria che a quella separata. Si veda a titolo di esempio, l’Ordinanza del 22 novembre 2010 della Corte di Appello di Genova pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 13 aprile 2011. Di queste ordinanze di rimessione si attendono gli esiti.
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Bisogna dare conto che mentre stiamo
parlando giunge la notizia che la Corte
Costituzionale ha respinto la questione di
legittimità sollevata dalla Corte di Appello
di Genova che escludeva la doppia
imposizione. La Corte Costituzionale si è
espressa a favore della doppia
imposizione. Occorre ora valutare gli
effetti di questa decisione.
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Se è vero che la tesi della doppia iscrizione
del socio amministratore si ricava
dall’interpretazione autentica resa
dall’articolo 12, D.L. n. 78/2010, a ben
vedere quest’ultima c’era già nel sistema
normativo esistente attraverso una attenta
ricostruzione letterale. (v. art. 1 commi 203 e
208 della citata norma).
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La successiva interpretazione autentica non può ledere il principio dell’effettività del diritto e non può impedire dunque il diritto che hanno tutti i cittadini di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi secondo quanto previsto dalla Costituzione – art. 24 I° comma – e pertanto, dato questo per scontato, sarà sempre possibile verificare ed accertare in concreto se il presupposto dell’effettivo svolgimento dell’attività commerciale o artigianale prevalente, ai fini della iscrizione alla gestione I.V.S., ci sia o meno.
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Di conseguenza la questione della
prevalenza non è per nulla influenzata
dall’intervento dell’interpretazione
autentica del legislatore.
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55
A suffragare ancora meglio questa tesi si
richiama il recente messaggio INPS n.
012698 del 10 giugno 2011 dove l’istituto
“a contrario” elenca i casi in cui il
contribuente, dice proprio così anche se
“assicurato” dovrebbe essere il termine
corretto, può chiedere l’annullamento
della posizione assicurativa.
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Le ipotesi in cui si può richiedere
l’annullamento dell’iscrizione alla gestione
INPS sono: lo svolgimento di altra attività
lavorativa, la errata compilazione della
casella relativa alla dichiarazione di
“occupazione prevalente”, inattività della
società, l’attività non iscrivibile.
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Nel primo caso si chiede l’annullamento
della iscrizione IVS se si lavora presso altra
azienda con contratti a tempo pieno ed
in presenza di contratti non continuativi
l’iscrizione all’IVS rimarrà per i periodi non
coperti.
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La seconda ipotesi è quella che più ci interessa poiché in essa si dice che le Sedi “terranno conto del fatto che il concetto di prevalenza si sostanzia un una dedizione alla cura e gestione dell’impresa (organizzazione di mezzi e di risorse, piena responsabilità dell’impresa ed assunzione di tutti gli oneri e rischi relativi), che risulti maggiore rispetto ad eventuali altre occupazioni lavorative del medesimo soggetto. Ed ecco dunque che il concetto di prevalenza torna protagonista della scelta da fare, e non potrebbe essere diversamente.
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Non potrà comunque essere chiesta la
cancellazione se il soggetto firma atti
relativi alla vita quotidiana dell’impresa, è
iscritto all’INAIL, se l’azienda è attiva e
non ha lavoratori dipendenti, e vi è
dunque da parte di qualcuno l’utilizzo
delle attrezzature dell’impresa.
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Le ultime due ipotesi dell’inattività e
dell’attività non iscrivibile sono quelle che
danno meno problemi interpretativi,
almeno in apparenza.
Alla luce di tutto ciò occorre per lo meno
tentare un ultimo ragionamento.
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L’attività dell’amministratore che
percepisce un compenso a questo fine è
da iscrivere alla gestione separata ma, il
socio commerciante o artigiano il quale
lavora non può percepire un reddito per il
lavoro manualmente e prevalentemente
prestato in azienda?
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Ovviamente si, ma resta da chiarire la
natura di questo reddito e questa è
probabilmente l’analisi più complicata.
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Se è vero che nelle delibere del consiglio
di amministrazione è possibile escludere
espressamente un compenso a tale titolo,
non resta che rifarsi, per la definizione
della natura di questi importi percepiti dal
socio per il lavoro prestato nell’impresa, a
quanto affermato dall’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione 11 marzo 2002, n.
81.
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L’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale dei compensi erogati ai soci di SRL per prestazioni accessorie, osserva che gli stessi non possono essere ritenuti, in assenza del requisito della subordinazione, redditi da lavoro dipendente in senso stretto ma sono redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere e come tali deducibili dal reddito di impresa, poiché la costanza del rapporto tra socio prestatore e la società si configura un rapporto unitario e non semplicemente circoscritto all’esecuzione di uno o più affari.
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Inoltre queste prestazioni sono finalizzate alla
qualificazione della società come impresa
artigiana o commerciale ed ai fini fiscali le
prestazioni cui i soci si obbligano presentano
tutte le condizioni delle collaborazioni
coordinate e continuative dato che
prevedono: il lavoro personale, è assente il
vincolo della subordinazione, non si usano mezzi
organizzati, si ha continuità temporale del
lavoro ed è previsto un compenso periodico.
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Poiché i redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente questo è il regime fiscale di queste attività. Inoltre questi emolumenti costituiscono, per le società che li corrispondono, costi deducibili dal reddito di impresa e fanno parte della base imponibile ai fini IRAP per l’importo spettante ai soci obbligati alla prestazione in ciascun periodo di imposta.
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E dal punto di vista contributivo? Avendo escluso la gestione separata poiché espressamente nei verbali dei consigli di amministrazione abbiamo indicato come gratuita questa attività del socio, non rimane che sostenere che si tratti di reddito da ricomprendere nel sistema I.V.S. e pertanto fino a concorrenza con il minimale annuale ricompreso nei bollettini trimestrali e per l’eccedenza soggetto al contributo a percentuale in sede di dichiarazione dei redditi.
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Questa interpretazione, ovviamente
criticabile, ha anche il merito di garantire
un futuro pensionistico migliore per i soci.
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Contribuzione volontaria
La contribuzione volontaria, che consiste
nella possibilità per il lavoratore pure socio
che cessa l’attività lavorativa di farsi
autorizzare dall’INPS a proseguire i
versamenti per poter maturare il diritto
alla pensione.
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La prescrizione
La prescrizione è il periodo di tempo
stabilito dalla legge oltre il quale l’Istituto
non può vantare il credito contributivo né
di contro neppure l’assicurato può sanare
il proprio debito contributivo.
La legge 335/1995 è di nuovo intervenuta
sul punto stabilendo i termini di
prescrizione in 10 anni fino al 31 dicembre
1998 e di 5 anni dal 1996.
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LA GESTIONE SEPARATA
L’articolo 2 comma 26 della legge 335/1995
ha previsto l’iscrizione alla gestione
separata INPS per i lavoratori a progetto, gli
associati in partecipazione, i lavoratori
autonomi occasionali, i professionisti senza
autonoma cassa, ecc.
In questi ultimi anni la platea dei soggetti
iscrivibili alla gestione separata si è
allargata sempre di più.
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Lavoro a progetto
Con la riforma dei contratti di
collaborazione e con l’introduzione del
progetto decreto 276 – Legge Biagi – con
l’intento antielusivo come obiettivo mal
concepito dalle due parti della «barricata»
aziende e sindacato, sono stati individuati i
requisiti aggiuntivi: l’esistenza di uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro a
cui la collaborazione deve ricondursi;
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Il coordinamento con la organizzazione del committente; la modalità della prestazione che deve essere a risultato e cioè svincolata dal tempo impiegato.
La circolare 1/2004 del Ministero del Lavoro ha dato una definizione di progetto e di programma.
E’ genuina la collaborazione e dunque non fittizia quella in cui il progetto ed il programma sono un mezzo e non un fine attraverso il quale si contribuisce ad individuare la natura autonoma o subordinata del contratto.
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La definizione di programma di lavoro
della richiamata circolare è elastica nel
senso che si identifica in un tipo di attività
cui non è direttamente riconducibile un
risultato finale.
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Progetto
Il progetto consiste in un’attività produttiva ben
identificabile e funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale cui il collaboratore
partecipa direttamente con la sua prestazione.
L’individuazione del progetto da dedurre nel
contratto compete al committente.
La valutazione e scelte tecniche, organizzative
e produttive sottese al progetto sono
insindacabili.
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Programma di lavoro
Il programma di lavoro consiste in un tipo
di attività cui non è direttamente
riconducibile un risultato finale.
Il programma di lavoro o di fase di esso si
caratterizzano per la produzione di un
risultato solo parziale destinato ad essere
integrato in vista di un risultato finale da
altre lavorazioni e risultati parziali.
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La forma
L’articolo 62 del D. Lgs. 276/2003 prescrive i requisiti di forma.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini di prova e deve indicare necessariamente: la durata della prestazione che deve essere determinata o determinabile; il progetto o programma di lavoro o le fasi dello stesso; il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di
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pagamento e la eventuale disciplina dei
rimborsi spese; le modalità si concretizza il
coordinamento del lavoratore con il
committente che non può in ogni caso
pregiudicare l’autonomia di esecuzione
dell’obbligazione; le misure per la tutela
della salute e sicurezza del collaboratore.
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Sanzioni
L’impossibilità di provare la natura del
contratto, la mancanza del progetto o
delle fasi di esso hanno come
conseguenza la trasformazione di questi
rapporti in un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
La Magistratura però ha individuato due
filoni interpretativi il primo in linea con
questa tesi.
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Il secondo che consente ancora di poter
dimostrare la natura del contratto a
progetto e la natura parasubordinata del
rapporto.
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Associati in partecipazione
Anche i soggetti che contraggono un
siffatto contratto debbono essere iscritti
alla gestione separata INPS oltre che
ovviamente assicurati all’INAIL.
Questi obblighi riguardano solo gli
associati in partecipazione che si
obbligano per una prestazione lavorativa.
Come è noto non esistono …..
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La gestione aveva lo scopo di assicurare
anche a questi soggetti un’assicurazione
per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti
che non sono assicurati ad altre forme di
previdenza obbligatoria.
La percentuale di contribuzione da
versare è per il 55% a carico
dell’associante e per il 45% a carico
dell’associato.
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La legge 311/2004 - legge finanziaria di
quell’anno – aveva previsto che per
questa categoria di soggetti si doveva
costituire un’apposita gestione
assicurativa presso l’INPS. Non se ne fece
nulla e questi soggetti continuano ad
essere iscritti alla gestione separata.
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Art. 2549 codice civile.
Con il contratto di associazione in
partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o più
affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.
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Dicevo questo tipo di contratto non esiste
eppure il codice civile lo prevede (2549).
Si tratta di un contratto di scambio dove
l’imprenditore associante riceve un
apporto di capitali in cambio di una
partecipazione agli utili ovvero riceve una
prestazione di lavoro sempre in cambio di
una partecipazione agli utili.
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Il rischio per l’apporto di capitale è di
vederselo assottigliare o perdere del tutto
mentre per l’associato che apporta
lavoro il rischio e di non vedersi
remunerato l’apporto effettuato.
E’ chiaro che se la remunerazione
avviene in ogni caso ci troviamo in
presenza di qualcos’altro; non quindi
un’associazione in partecipazione.
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Lavoratori autonomi
occasionali
I contributi alla gestione separata per questi
soggetti devono essere versati solamente al
superamento dei 5000,00 euro e per la parte
eccedente tale importo.
L’obbligo di iscrizione si ha con il superamento
dei 5000,00.
Il versamento dei contributi è per un terzo a
carico del collaboratore e per i due terzi a
carico del committente.
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Grazie per l’attenzione.
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