Il gratuito patrocinio in materia civile

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COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA Il gratuito patrocinio in materia civile 1 dicembre 2017 ore 15.00

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COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Il gratuito patrocinio in materia civile

1 dicembre 2017 ore 15.00

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Il Recupero delle spese di giustizia nel processo civile con parte ammessa al

patrocinio a spese dello Stato

Rel. D.ssa Colomba D’Angelo Direttore GDP Torino e Tribunale di Asti

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LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE SUL GRATUITO

PATROCINIO COA TORINO

Ciò richiamato sul piano normativo, il Consiglio ritiene che l’avvocato della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora si possa addivenire ad una transazione, in sede giudiziale ovvero stragiudiziale, che consenta alla persona ammessa al patrocinio stesso di realizzare un vantaggio economico debba disporre le cose in modo tale che la transazione preveda che la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre ad adempiere alla obbligazione principale, paghi separatamente a) le spese prenotate a debito e quelle anticipate dallo Stato ex art. 131 D.P.R. 115/2002 b) le competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, previa loro liquidazione da parte del Consiglio dell’Ordine c) la eventuale registrazione della transazione o del verbale ..

Tutto ciò corrisponde alla esigenza di evitare che lo Stato abbia a sostenere degli oneri, per i quali poi si dovrà rivalere nei confronti della parte ammessa al patrocinio: il tutto fermo restando che l’omessa informazione di ciò da parte dell’avvocato nei confronti del proprio cliente ben potrebbe costituire violazione di tipo deontologico …

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IL QUADRO NORMATIVO

1. ART. 133 T.U.

2. ART. 134 T.U.

3. ART. 91 CPC (E ART. 82 CPC)

4. 181, 306, 307 CPC

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Art. 133 TUSG . LA CONDANNA ALLE SPESE

Nell’ipotesi di soccombenza della parte ricca non sembrano esservi problemi

interpretativi: lo Stato recupera nei suoi confronti le spese prenotate ed

anticipate.

Eppure spesso si è discusso sul tema della liquidazione delle spese in sentenza

in favore dello Stato.

Non vi è mai possibilità di “indebito arricchimento” per lo Stato qualora

l’importo liquidato in sentenza sia maggiore di quello riportato nel decreto di

liquidazione.

Più problematica è l’ipotesi inversa.

Il Giudice dovrà prestare particolare attenzione in sede di emissione del

decreto di liquidazione al difensore, avendo cura di non superare l’importo

liquidato in sentenza. Tale evenienza può verificarsi in presenza di successione

di difensori con necessità di emettere due distinti decreti di liquidazione: la

somma dei quali non dovrà comunque superare l’importo liquidato in

sentenza.

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Art. 133 TUSG

Pagamento a favore dello Stato

Il provvedimento che pone a carico della

parte soccombente non ammessa al

patrocinio la rifusione delle spese

processuali a favore della parte ammessa

dispone che il pagamento sia eseguito a

favore dello Stato.

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IL RECUPERO DELLE SPESE

La cancelleria recupera le spese “ prenotate ed anticipate”, cioè quelle che risultano dagli appositi registri in uso e sulla base del foglio notizie (quindi le somme effettivamente pagate o che la parte debole avrebbe dovuto anticipare).

Il provvedimento del Giudice (art. 133) costituisce il titolo in base al quale individuare la parte soccombente (o il ricorrere delle altre ipotesi che comportano il diritto di rivalsa).

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COSA RECUPERA LA CANCELLERIA?

Come visto la cancelleria lavora sul Foglio

notizie per la quantificazione, tenendo conto però

della distribuzione dell’onere delle spese

effettuata dal Giudice, quindi della percentuale di

compensazione.

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COSA RECUPERA LA CANCELLERIA?

Si è spesso confusa la condanna portata dalla sentenza che regola le spese tra le parti e il rapporto tra Stato e difensore per effetto del patrocinio. La sentenza è il titolo in base al quale la parte può agire (anche lo Stato). Ma mentre nel caso di azione promossa dalla parte privata la sentenza contiene anche l’importo liquidato, nel caso in cui il pagamento avvenga a favore dello Stato l’importo per cui quest’ultimo potrà agire è quello calcolato dalla cancelleria sulla base dei registri delle spese prenotate ed anticipate.

Ed infatti nell’ipotesi in cui una delle parti sia Amministrazione dello Stato la nota delle spese viene compilata dalla cancelleria e sulla base di questo titolo l’Amministrazione (parte processuale) potrà agire nei confronti del soccombente.

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LA COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE

La compensazione parziale delle spese

Il tema della non necessaria corrispondenza tra il titolo esecutivo costituito dal

provvedimento definitorio e decreto di liquidazione degli onorari al difensore

della parte ammessa al beneficio si pone con particolare evidenza nelle ipotesi di

compensazione parziale delle spese.

Il Giudice quantificherà le spettanze residue ridotte per effetto della parziale

compensazione, ma evidentemente in sede di emissione del decreto di

liquidazione il Giudice dovrà valutare l’impegno professionale del difensore per

la sua quantificazione ( e non potrà trasfondere l’importo ridotto per effetto della

compensazione).

Il Ministero con circolare 7/2/2011 ha invitato i Giudici a tenere in debito conto

la presenza di una parte ammessa al beneficio prima di decidere in punto spese.

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DIVERSI TIPI DI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

PROBLEMATICHE DIVERSE

L’IPOTESI DEL DECRETO INGIUNTIVO Poiché questo acquista efficacia solo se notificato entro il termine

di cui all’art. 644 cpc, la parte ammessa al beneficio deve sempre

dimostrare di aver provveduto alla notifica, pena la rivalsa dello

Stato per le spese prenotate ed anticipate.

Infatti la mancata notifica si può considerare alla stregua di un

abbandono della lite.

Inoltre l’art. 643 cpc stabilisce che “La notificazione determina la

pendenza della lite.”

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SEGUE L’IPOTESI DEL DECRETO INGIUNTIVO LA MANCATA ESIBIZIONE DELLA COPIA NOTIFICATA

Qualora il difensore proponga richiesta di liquidazione

senza allegare la prova della notifica:

Il Giudice dovrebbe subordinare la liquidazione alla

preventiva produzione della copia notificata :

A) sia per determinare il quantum dell’onorario (il d.m. 55/2014 include

nella fase decisoria l'esame e la registrazione o pubblicazione del

provvedimento conclusivo del giudizio, ecc.),

B) sia per evitare l’inizio del recupero nei confronti del ricorrente che

eventualmente avesse notificato e non esibito.

In caso di mancata notifica è evidente che la condanna a carico

dell’ingiunto non ha alcuna efficacia.

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IL RECUPERO NELL’IPOTESI DELL’OPPOSIZIONE A D.I.

La cancelleria recupera solo dopo che il

provvedimento sia definitivo:

-Sentenza non più impugnabile

- decreto ingiuntivo non più opponibile

o perento

-Cosa accade delle spese liquidate per la

fase monitoria in caso di opposizione:

-La cancelleria deve attendere l’esito del

giudizio di opposizione perché in quella

sede il giudice regolerà eventualmente

ex novo le spese in caso di revoca anche

parziale del D.I.

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….l’art. 134 tusg e la conclusione del giudizio ….

Art. 134, 1° e 2° co (prima parte).

Definizione del giudizio con la

sentenza che statuisce nel merito

e nel regime delle spese

Art. 134, 2°(seconda parte),3°,4°,5°

Esito «diverso» di conclusione

del giudizio

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LE ALTRE IPOTESI

L’art. 134 TUSG

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell’art. 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa

2. La rivalsa può esser esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese o, nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le solo spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.

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La circolare ripercorre i presupposti generali perchè gli uffici giudiziari possano procedere

al recupero delle somme anticipate ovvero non introitate dallo Stato :

1. Secondo la disciplina generale di cui all’art. 91 cpc , il giudice, ai sensi dell’art. 133

TUSG, condanna in sentenza la parte soccombente « ricca» a rifondere allo Stato le

spese processuali anticipate o prenotate;

2. Gli uffici giudiziari solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza sono tenuti a

curare la riscossione di tali spese nei confronti della parte «ricca» soccombente ai sensi

dell’art. 133 TUSG -La sentenza è, quindi, provvisoriamente esecutiva tra le parti

(art. 282 c.p.c.) ma lo Stato potrà richiedere la refusione dello spese pagate o

prenotate solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 227 ter TUSG )

3. Soltanto ove tale riscossione sia «infruttuosa» l’ufficio potrà procedere nei confronti

dell’ammesso al patrocinio poiché, in virtù dell’esito favorevole della causa, è ritenuto

dal legislatore in condizione di poter restituire le somme erogate in sua vece.

4. Nessuna azione di recupero deve «ovviamente» essere effettuata nei confronti

dell’ammesso al gratuito patrocinio ( in realtà trattasi di patrocinio a spese dello Stato)

nei casi in cui sia rimasto soccombente (Cir. n.9 del 26.06.2003 in relazione all’art. 280

TUSG : gli onorari del difensore vengono pagati dall’erario, il contributo unificato non

viene riscosso e la procedura si conclude con la chiusura del foglio delle notizie con

l’attestazione del cancelliere che «non vi è titolo per il recupero» )

Circolare D.A.G. Dir.Gen.Giu.Civ. n. 16318.U del 07.02.2011

Recupero delle spese nei casi previsti e disciplinati dall’art. 134 TUSG

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Recupero da parte dello Stato nei confronti dell’ex «povero»

Art. 134 co. 1-2 TUSG

Se lo Stato non riesce a recuperare (con azione esattoriale) di cui all’art.133 le spese (anticipate e prenotate) nei confronti della parte «ricca» soccombente,

Se la vittoria della causa consente alla parte ammessa al beneficio di restituire le spese erogate (anticipate e prenotate) dallo Stato in suo favore, (con prudente apprezzamento da parte del cancelliere),

Se il giudizio si conclude con sentenza, transazione o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio :

Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’ammesso al gratuito patrocinio vittorioso nel giudizio per le spese (comma 1):

- anticipate (senza limite)

- prenotate qualora la parte «ex povera» abbia conseguito almeno il sestuplo del valore delle spese complessive (prenotate e anticipate)

- oppure (comma 2 )

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art. 134,co. 3 tusg causa definita per transazione della lite

iniziata dalla parte non abbiente o dalla parte ricca

Il legislatore ha ritenuto imprescindibile il ristoro delle proprie casse quanto meno delle spese prenotate a debito ( contributo unificato, bolli, diritti etc.) per cui tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento allo Stato delle spese prenotate con divieto di accollarle al solo soggetto beneficiato, pena la nullità del patto.

Proprio in virtù del vincolo di solidarietà, lo Stato esercita l’azione di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio, a prescindere dall’esito dell’azione di recupero nei confronti della parte ricca, per le spese :

- prenotate se il beneficiato ha conseguito per effetto della transazione almeno il sestuplo del valore delle spese complessive (prenotate o anticipate) (come dispone il 2° comma);

- anticipate indipendentemente dal valore o dalla somma conseguita ( come dispone il 2° comma)

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il recupero delle somme in caso di sentenza con spese compensate

Art. 132 TUSG disciplina l‘ipotesi del

pagamento dell’imposta di registro

- Se la registrazione è chiesta dalla parte

ammessa, l’imposta è prenotata a debito

per la metà o per la quota di

compensazione e per l’altra metà è

pagata dalla controparte;

- Se la registrazione è chiesta dalla parte

«ricca» nel proprio interesse, l’imposta è

pagata dalla stessa per intero

Page 20: Il gratuito patrocinio in materia civile

quindi ………

Lo Stato non ha azione di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte ricca a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed a maggior ragione non avrà titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Non a caso la nota ministeriale ritiene opportuno suggerire che « i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocino a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione»

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Art. 134 TUSG,co. 4°

rinuncia o estinzione del giudizio

attore o impugnante «ricco»

in tal caso :

Lo Stato recupera nei confronti del «ricco» attore o impugnante che

rinuncia o lascia estinguere il giudizio le spese prenotare a debito

(non vi è solidarietà tra le parti)

Se lo Stato non riesce così a recuperarle può esercitare la rivalsa nei

confronti della parte ammessa al patrocinio

Lo Stato nei confronti dell’ammesso al gratuito patrocino ha diritto di

rivalsa per le spese anticipate in ogni caso ( come nel 2° comma)

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L’estinzione del processo : art. 306 e 307 cpc

L’estinzione del processo realizza un’ipotesi di

impossibilità del processo di giungere alla pronuncia sul

merito, rappresentando un fenomeno assimilabile ad una

sopravvenuta carenza di un presupposto processuale.

Il processo si estingue per :

- Rinuncia agli atti del giudizio art. 306 cpc

- Estinzione per inattività delle parti art. 307 cpc

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L’attore che lascia «perire» il giudizio…. «paga» le spese

Art 134, 2° comma Art. 134, 4° comma

Estinzione consegue alla rinuncia o

negligente inattività dell’ammesso al

gratuito patrocinio ?

«la parte ammessa ha il dovere di

coltivare diligentemente il giudizio e se

non lo fa lo Stato non può permettere che

le risorse ad esso dedicate vengano

sprecate»

Lo Stato recupera nei confronti

dell’ammesso negligente tutte le somme

erogate in sua vece sia anticipate che

prenotate ( queste ultime, nei limiti del

sestuplo del valore conseguito)

Estinzione consegue alla rinuncia o negligente inattività dell’attore o impugnante abbiente?

Se la parte ammessa è convenuto o resistente all’impugnazione è chiaro che non ha interesse a coltivare il giudizio che la parte attrice «ricca» mostra di voler abbandonare .. La parte che da impulso al giudizio e lo lascia estinguere per inattività o rinuncia ne deve per intero sopportare le spese prenotate.

Lo Stato recupera nei confronti dell’attore/ ricorrente abbiente le spese prenotate.

Se non riesce a recuperarle, lo Stato agisce in rivalsa nei confronti dell’ammesso al g. p. convenuto.

Lo Stato recupera nei confronti dell’ammesso al g.p. convenuto le spese anticipate ai sensi dell’art. 134, 2° co.

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ART. 134, 5° COMMA

- CANCELLAZIONE EX ART. 309 CPC -

CASI DI ESTINZIONE «DIVERSI» DAI

COMMI 2 E 4

Tale comma disciplina il regime del recupero delle sole spese

prenotate a debito al cui pagamento è previsto siano tenute tutte la

parti in regime di solidarietà (è previsto così nel 3° comma per il

caso della transazione) e per l’ammesso al gratuito patrocinio

indipendentemente dal valore conseguito.

E le spese anticipate?

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Art. 134 TUSG : la cancellazione e la estinzione del processo

Art. 134, co. 2°,4° Art. 134, co 5°

Trattasi di ipotesi nelle quali l’ estinzione viene fatta conseguire senz’altro all’ omissione dell’atto da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge o dal giudice (inattività delle parti per mancata costituzione dopo riassunzione, mancato rinnovo di citazione, di prosecuzione, riassunzione o integrazione del

giudizio) di cui all’art. 307 c.p.c. , co. 2° e 3°

La fattispecie estintiva è senza quiescenza

Trattasi di ipotesi in cui il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti in udienza nel corso del giudizio (art. 309 cpc) ovvero nelle ipotesi in cui il processo si estingue dopo la cancellazione per la mancata riassunzione nel termine di cui all’art. 307,1° co. c.p.c.

La fattispecie estintiva consegue alla fase di quiescenza

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I casi di «estinzione diversi»

nella relazione al TUSG, Art. 134

.

Nella relazione illustrativa al TUSG – art.134 – si ci esprime quale

«previsione idonea a coprire le ipotesi di estinzione o, comunque, il venir

meno del giudizio non direttamente imputabili alla negligenza o alla

deliberata volontà di una delle parti, come ad esempio nei casi della

cessazione della materia del contendere per fatti o circostanza diverse dalla

transazione (ad es. la morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di

divorzio).

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tuttavia …. i dubbi circa il 5° comma …..

Non sono ipotizzabili ipotesi di estinzione fuori dai casi di cui al comma 2 -4

Non può darsi luogo al recupero delle spese quando la causa è nella fase di quiescenza della cancellazione della causa dal ruolo, potendo ancora riprendere il processo il suo corso con la riassunzione ad opera di una delle parti

decorso il termine di riassunzione del procedimento cancellato, si può procedere al recupero ai sensi dei comma 2 e 4