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Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dortonlro Dr RTcERCAIN DrRrrro EPRocEDrlRA. PENAl,n, )ilffrl crcr,o n . n . 201 2120 1 3 - CooRnnqA.roRr: PRor. G. Sr.qNcurn Relazione sullo strto della ricrrca e sullnattività svolta durantt il secondo anno del corso di dottorato di ricerca in diritto e procedura penale. Dottoranda: Nicoletta Maai Tutor: Prof. Alfredo Gaito Tema della ricercat la rinnova?io.ng dell'ishrrttoria dihattimentale: verso un "Biusto proces.§§l d'appello- Attività di ricercs syolt* durante il secondo anrto di dottorato. Nel corso del secondo anno di dottorato, la ricerca si è principalmente soffermata sull'atteggiarsi dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dihattimentale d'appello nell'ambito del rito speciale più impoÉante, il giudizio abbreviato. La scelta di approfondire tale aspetto della pnoblematica, in un certo scnso peculiare, prima dello studio delle implicazioni dell'istituto della rinnovazione nel giudizio "base" otdinario, è dovuta alla volontà di impostare il metodo di ricerca attraverso un ragiouammto a cantraliu: ci si propone di comprendere la regolamentaziane della materia da pxte del legislatore e la sua interpnetazione da parte della giurisprudenza attraverso l'analisi degli interventi operati in situazioni al limite, in cui il diritto alla prova è oompresso per sua natura, come nel caso del rito abbreviato non condizionato. Solo una volta analizzatala risposta del legislatore e della giurisprudenza in tali modelli processuali critici, sara più agevole comprendere l'approccio di fondo del sistema processuale vigente alla problematica della rinnovazione probatori4 terreno di sconho ta gh opposti principi del diritto alla prcva e del principio di legalità delle forrne processuali. Ebbene, la ricerca ha evidenziato proprio la difficoltà di conciliare il diritto alla prov4 cardine dell'attuale sistema processuale cristallizzato nell'art. 190 c.p.p., con la natura intrinseca di un giudizio contratto per definizione, quale è il rito abbreviato. lnfatti, la'tinuncia' totale o parziale

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Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dortonlro Dr RTcERCAIN DrRrrro EPRocEDrlRA. PENAl,n, )ilffrl crcr,o

n . n . 201 2120 1 3 - CooRnnqA.roRr: PRor. G. Sr.qNcurn

Relazione sullo strto della ricrrca e sullnattività svolta durantt il secondo anno del corso didottorato di ricerca in diritto e procedura penale.

Dottoranda: Nicoletta Maai

Tutor: Prof. Alfredo Gaito

Tema della ricercat la rinnova?io.ng dell'ishrrttoria dihattimentale: verso un "Biusto proces.§§l

d'appello-

Attività di ricercs syolt* durante il secondo anrto di dottorato.

Nel corso del secondo anno di dottorato, la ricerca si è principalmente soffermata sull'atteggiarsi

dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dihattimentale d'appello nell'ambito del rito speciale

più impoÉante, il giudizio abbreviato.

La scelta di approfondire tale aspetto della pnoblematica, in un certo scnso peculiare, prima dello

studio delle implicazioni dell'istituto della rinnovazione nel giudizio "base" otdinario, è dovuta alla

volontà di impostare il metodo di ricerca attraverso un ragiouammto a cantraliu: ci si propone di

comprendere la regolamentaziane della materia da pxte del legislatore e la sua interpnetazione da

parte della giurisprudenza attraverso l'analisi degli interventi operati in situazioni al limite, in cui ildiritto alla prova è oompresso per sua natura, come nel caso del rito abbreviato non condizionato.

Solo una volta analizzatala risposta del legislatore e della giurisprudenza in tali modelli processuali

critici, sara più agevole comprendere l'approccio di fondo del sistema processuale vigente alla

problematica della rinnovazione probatori4 terreno di sconho ta gh opposti principi del diritto alla

prcva e del principio di legalità delle forrne processuali.

Ebbene, la ricerca ha evidenziato proprio la difficoltà di conciliare il diritto alla prov4 cardine

dell'attuale sistema processuale cristallizzato nell'art. 190 c.p.p., con la natura intrinseca di un

giudizio contratto per definizione, quale è il rito abbreviato. lnfatti, la'tinuncia' totale o parziale

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all'ingresso di materiale probatorio utile per la decisione da parte dell'imputato che domandi di

essere giudicato con il rito specials in esarrre, finalizzata alla fruizione delle finalità premiali e

deflattive proprie del giudizio sernplificato, comporta seri problemi di compatibilità concEttuale con

l' istituto della rinnov azione istruttoria d'appello.

In particolare, dalla ricerca è emerso che il dibattito dottrinale e giurisprudeuiale sulla compatibilita

cou l'istituto della rinnovazione del giudizio abbreviato, condizionalo e non, è stato particolarmente

vivace, sviluppandosi subito dopo I'introduzione nel codice di rito del procedimento speciale in

esame- In tale contesto, si sono individuati due opposti indirizzi giurisprudenziali: un primo indirizzo

afflermava l'assoluta impossibilita di ipotizzare ura rinnovazione istnrttoria in appello a seguito di

giudizio abbreviato, fondandosi sull'assenza - in capo al giudice di appello - di compiere rilra

rivalutazione dei presupposti di ammissibilità del rito abbreviato; inoltre, del tutto evidente

l'incompatibilità funzionale del rito, connotato da una vera e propria "rinuncia alla prova", la cui

logica conseguenza era rapprcseiltata dalf impossibilitÀ né in primo grado né in appello, di

assunzione di nuove prove, nsmmeno nel caso di assoluta necessità pe,r il giudicante ai fini del1a

decisione.IA tale orientamento restrittivo, si oplronwa quella giurisprudenza secondo la quale

I'imputato, accedendo al rito abbreviato, non rinuncia affatio alla prova bensi al dibattimento: il dato

letterale non esclude l'operatività della rinnovazione stante i[ richiamo olrrato dall'arl 443 c.p.p.

all'art. 599 c.p.p. e non all'art 127 c.p.p. Secondo la suddetta chiave di lettur4 infatti, il fine ultimo

del processo che si svolge nelle forme del giudizio abbreviato deve, sernpre e comunque, esssre

quello della ricerca di una possibile verità, prescindendo dalle strettoie procedurali della natma

conbatta del rito.2

In tale panorama, si è rilevato come costituisca un punto fermo quanto affennaro dalle Sezioni unite

"Clarke", intervenute a risolvere tale contrasto fia le sezioni semplici: da un lato, Ia rinuacia al diritto

alla prova insita nella richimta di giudizio abbrsviato ex art. 438 c.p.p,, non produce preclusioni,

ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre d' uff.cio i mezzi di prova ritenuti

assolutamente necessri per I'accertemento dei fatti che formano oggeffo della decisione secondo la

previsione dell'art. 603 co. 3 ".p.p.,

considerato, non a caso, come precipua mmifestazione dei poteri

del giudice in materia probatoriq dall'alfto, deve ritenersi operante una rigida preclusione

all'attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all'aszunzione di prove in grado di appello,

non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fasq quella

I I riferimenti sono a Cas§-, §ez I, 15 agile 1996, Abategiormrrni, in Arch. ruova pÌoc. por", 1996, ?93; Id., Sez. 1,29 dicembre1995, La Camerq ivi 1996,454; Id., S€2. fV, 23 maggio l995,Viza*t, in Cas§. pen, 1996, l217; Id., S€2. I, l3 glugao 199{"Filos4 ivi, l»5,2946- In dottsina si veda LUPO, Il giudizio abbrariato, in Cass. pen., 1989, 1864; RAMAJOLI, Il giudizioabbrwiato e la preclusione a disporÉ, in grado di appellq la rirmovazione del dibattimento, in Cass. pen. , 1992,3067 .2 V. Cass., Sez. I, 25 marzo 1991, De Tommasi, in Cass. pen., 1991, II, 727;1d., Sez. YI, 26 gennaiolg4, Gesù, in Giust pen., I994.,III; Cass., Sez. un, 6 novembre 1992, Metin, in Cass- pen., 1993, 280; Corte cost., n. 254 del 1992, in Giur. Go6L, 1992, 1932 sE, Id.,n, 255 del I 992, ivi, ,992, 1961.

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della istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente, ma anche e

soprattutto per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla

prova allorché hanno acconsentito I'adozione del giudizio abbreviato, soprattutto quando esso è allo

stato degli atti; son la eonseguenza che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di

iniziativa probatoria che spettano al giudiee di secondo grado, il cui eeercizio è regolato, Pffi e§presso

dettato normativo, dal rigido criterio della "assoluta neeessità".3

Sulla base di tali premesse, si è potuto constatare come il diritto alla prova sia tendeirzialmente salvo

per l'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica

integrazione probatoria in quanto sostanzialmente pacifico è il riconoscimento del buon diritto da

parte dello stesso a ctriedere la rinnovazione del dibattimento in appello; in caso di rito abbreviato

allo stato degli atti, invece, l'imputato deve accontentarsi di rm mero potere di sollecitazione del

giudice d'appello circa l'esercino delpotere d'r,fficio di cui all'art- 603, co.3.

Yolgendo lo sguardo all'attuale assetto della giurisprudenza, si è rilevato come le p'roblematiche

nascenti dalla possibile lesione det diritto alla prova nel caso di rigetto di istanze di rinnovazione in

secondo srado, lungi dall'essere un argomento di discussione "a bocce ferme, sono al centro di un

fterretico dibattito della giurispnrdcnza di legittimità. In particolare, si può notarc come una parte

della giurisprudenza stia tentando di aftancarsi con dehcateza dalf impianto concettuale delle

Sezioni unite Clarke, così da costnrirg un Fgioname,lrto ulteriore, che tenga conto dei fisiologici

cambiarnenti normativi e di sistema degli ultimi vent'anni. Dall'altro lato, si deve dare atto della

resiste,rrza di una linea tli pensiero totalmente alroccata nelle argomeirtazioni delle onnai datate

Sezioni unite Clarke, decisamente restia all'intavdere soluzioni diverse.a

Nell'ultimo periodo, infine, la ricerca si è orientata zull'analisi dei contenuti della pronuncia a

sezioni t'nite "Bell'Arte", che ha risolto in senso negativo la questione relativa alla possibilitÀ di

revoca dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria

nel caso in cui la condizione non sia realizzabile pet circostanze imprevedibili e sopraggiuntg e

I'irrputato non reiteri la richiesta di rito abbreviato né chieda il rito ordinario. 5

Tale senteoz4 infatti, affionta aspetti di particolre interesse pur giungendo- ancora una volta - alla

conferma del costante orientamento secondo cui il giudice ron ha il potere di revocare l'ordinanza

solo perché I'integrazione probatoria cui I'imputato abbia subordinato la relativa richiesta non possa

aver luogo per circostanze imprwedibili. PeralEo, si è avuto modo di verificare come tale

orientamento sia sostanzialmente condiviso da buona parte della dottina, pur non mancando chi

3 Cass., §ez. un., l3 diernbre 1995, Clarkq in Dir. pan. proc.,1996,7!4-a v. crss., sez. It, 3 febb,raio 2012, P,g. in proc. Aracri e altri, in Mass. utr., 252108; Id., Sez. III, 13

g«rnaio 2011, ivi, 249i14]; Id., Sez. V, 19 aprile 2013, P.g. inproo. Papalia o altri' inedita"5C*s. pen., See un., ig-07.2012,n. 41461 (dep. 24.10.2012), Pres. Lupo, Rel- Cassano, ric. Bcll'Arte.

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ritiene che I'impossibilita di realizzare la condizione dedotta dall'imputato non possa essere priva di

influenza ai fini della validità e degli effetti della sua rinuncia al contraddittorio.

Attivita di ricerca e di studio di altro tipo svolte durante ltanno.L'anno in corso è stato caratterizzato anche dalla panecipazione agli incontri di studio organizzati

dal Corso di dottorato di ricerca in diritto e procedura penale e in particolare le lezioni hanno avuto

ad oggetto le segue,nti tematiche:

-per il diritto penale sostanziale:

5.4.2013Dott. Ersi BOUIEKU - L'infanticidioDott.ssa Paola COCO - La tutela penale della libertà individuale nel nuovo sistena anti-stalkingDotlssa Enrica VILLANI - Alle radici de1 concetto di colpa ù oryanizzazione dell'illecito dell'enteda reatoDott ssa Maria Novella MASULLO - Colpa penale e precauzione nel segno della complessità.

t2A.2At3Dott. Maurizio BELLACOSA - I profili p@ati del reato ministerialeDott. Francesco COMPAGNA - Illecito penale ed insindacabilità parlmentareDott. Roberto BORGOGNO - Segreto prcfessionale eissntatozzaDott. Marco GAMBARDELLA - Lex mitior e giustizia penale

t9.4.ZAl3Dott. Vincenzo MONGILLO - La corruzione ua sfera intema e dimensione intemazionaleDotlssa Silvia MASSI -'Veste formale' e ' corpo organizz*rtivo' nella definizione del soggettoresponsabile per l'illecito da reatoDott Cristiano CUPELLI - La legalità delegataDotL Culo LONGARI - Ls cause di estinzione del reato

24.42013Prof. Massimiliano IVIASUCCI - SuI <<rischio penale>> del professionistaDott. Marco PIERDONATI - Dolo e accertamento nelle fattispeciepe,nali cd. pregnantiProf. Nicola PISANI - [,a colpa per assunzioneDott. Nicola SELVAGGI - Ia tolleranza del vertice d'impresa tra 'inerzia' e induzione al reato

-per il. diritùo proceszuale pe,nale

3"5J0r3Prof. Paola BALDUCCI - Il processo agli entiAw. SilviaASTARITA - Ricostruzione delfotto e contrasto interno di giudicatiAw. Concetta MARZO - I giudizi immediatiAw. Mario ANTINUCCI - Merci illecite o contrffite: sequestro e distruzione. Tra prassioperative e garanzie europee

r0.3.2013Aw. Nadia LA ROCCA - Le intercettazioniAw. Vincenzo COMI - L'argomen@ione giudiziale e il suo controllo in cassazione

Aw. Marco MONACO - II ghdizio di rinvioAw. Gianrico RANALDI - Il procd.imento di estradizione passiva

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17.5.2013Dott. Arturo CAPONE - L'invalidità degli attì nel processo penaleDott.ssa. Roberta APRATI - L'abuso del processoDott.ssa. Katia [,A REGINA - Il procedirnento a carico di ignotiDott Carlo BONZANO - L'interrogatorio investigativa

24.s.2011Dott. Luigi LUDOVICI - La d*ciplina delle contestazioni a. eotennDott. Pasquale BRONZO - Profili controvertibili deglì accordi sul contenuto del fascicolodibattimentaleDott.ssa Paola Spagnolo - Provapurale e segreto giomalisticoAw. Pierfrancesco BRIINO - L'identità delfano nel procedimmto penale: paradigmi tradizionali e

recenti

Inoltre, ìl diriuo processuale penale è stato approfondito negli incontri del "Mercoledì della

Drocedura Denale". argarnzzati dalla cattedra del Prof, Alfredo Gaito. Tali lezioni hanno avuto ad

oggetto tematiche particolari e problematiche della procedua penale e sono state impartite da

docenti e magishati di partimlare competenza. Nello specifico:

6.2.20t3Non più <Cenereirtolar. Nuovi orizzonti per la Procedura penale - Donatella CURTOTTI FilippoGIUNCHEDI20.2.2013Riflessioni sulla sostanziale... ingiustizia della giustizia porale.Controlli interni e prospettive europee - Vitaliano ESPOSITO - Daniela CHINNICI2722013Chiuzura delle indagini e scelta del rito: tra opzioni strategiche e vizi della volontà - FabrizioSIRACUSANO _ RobeTta APRATI63.2013Mille c rura proya: dalla tassatività alla libertà? - Cristiana VALENTINI - Ciro SAIITORIELLOL32.2013Tra efficacia d abuso: quali soluzioni possibili per Ia giustizia penale? - Sandro FURFARO -Oliviero NIAZZ-à,2t3ZOt3Intercettazioni e poteri in conflitto: profili di un equilibrio instabile - Gianrico RANALDI -Pierfrancesco BRUNO - Pierpaolo DELL'ANNO27 mtrza2013Vero e fr,lso sull'oralità del dibattimento - Giuliano DOMINICI - Pasquale BRONZO17 rprile 2013Tra giurisdizione e amministrazione: quale tutela per i detenuti? - Carlo FIORIO - Vincenzo COMI24 aprile 2013Mito del giudicato e dogma della legge: la provvisorieta della cnrtezza- Alfredo BARGI - MmcoPETRINI

Partecipazione e colleborazione all'attività didattica.Oltre alla partecipazione a tali incontri di studio, la sottoscritta ha partecrpato alle lezioni del tutor di

riferime,nto .- Prof. A. Gaito, avendo modo di wolgere cosl un'attività di assistenza agli studenti,

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risultata particolarmente formativa nell'ambito dell'approfondimento, da parte degli stessi, degli

aspetti processuali, criminologici e scientifici della senterua della. Corte d'Assise d'Appello di

Penrgia n9A66D0A7 del 3lt$/201 I , relativa al caso "Meredith Kercher".

In tale occasiong è stato possibile coordinare e seguire un gruppo di studenti nella redazione di una

tesina - eElosta poi a lezione - sull'argomento "I* prerogative della vittima nel processo penale",

consultabile all'indirizzo http://www.archiviopenale.itlapdwÈcontent/uo]oads/2013106/TESINA-

Le_Prero eative_della_Vittima-Nel-Proses s o-Penale. ndf.

La collaborazione all'attivita didattica ha inoltre avuto ad oggetto 1a partecipazione alle commissioni

di esame e l'assistenza ad alcuni laureandi nella stesum della tesi di laurea.

Partecipezione fl convegnl.

La sottoscritta ha partecipato altresi ad un convegno di diritto processuale penale e in pmticolare:

Trento, 11-13 ottobre 2013, Convegno annuale dell'Associazrone ha gli Studiosi del Processo Penale

sul tema "Le fragili garanzie della libertà personale per un'effeÉiva tutela dei principi costifirziouali".

Rom4 20 ottobre 2013

La prese,nte relazione è stata vista e approvata dalJut

Si allega:

1 .Elenco pubblicazioni.

2. Richiesta di esonero dal pagamento delle tasse universitarie ex art.6, comma z,lett. c) del

Regolanreirto in materia di dottorato di ricerca.

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AI.L.1

Elenco delle pubblicazioni

MANI N. (2013). Tra diritto alla prova e principio di legalità: giudizio abbreviato e rinnovazioneistruttoria in appello. ARCHIVIO PENALE, vol. MAGGIO-AGOSTO; p. 141-159, ISSN: 0004-0304

MANI N. (2013). La misura cautelare dell'obbligo di dimora e la sua computabilità quale

presofferto. GIURISPRUDENZA ITALIANA, v ol. 2; p. 45 6-460, IS SN : 1 125 -3029

MANI N. (2013). Att.74 -Legittimazione all'azione civile. In: Paolo Pardolesi,Giovanni MariaSoldi,Gioia Sambuco,Arianna Agnese,Nicoletta Mani, Alessandro Diddi, Ciro Santoriello,FlaviaInsom, Marco Rossettl, Christian Romeo, Giovanni Facci, Sara Richetto, Ugo Carnevali.Commentario del Codice Civile - Dei fatti illeciti - Vol. III: Leggi collegate. P. 112-148, TORINO:UTET, ISBN/ISSN: 978-88-5980665-3

MANI N. (2013). I rapporti economici col cliente. In: Alfredo Gaito. Procedura penale. P. 1603-

1620, TORINO: IPSOA, ISBN/ISSN: 978-88-21 7 -4022-0

MANI N. (2013). Le pene accessorie e la confisca. Profili processuali (artt. 600 septies e 600

septies.2 c.p.; 12 sexies d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. in l. 7.8.1992, n.356), Le modifiche in tema dibenefici penitenziari e misure di prevenzione personale (artt. 4 bis 1. 26.7.1975,* 354 8 d.lgs.6.9.2A11, n. 159), La successione di leggi nel tempo, in Codice di procedura penale ipertestuale, a

cura di Alfredo Gaito, Appendice di aggiornamento (L. l"ottobre 2012, n. 172) a cura di FilippoGiunchedi, in corso di stampa.

MANI N. (2012). Commento agli artt. 34-49 c.p.p. In: Alfredo Gaito. Codice di procedura penaleipertestuale. Vol. Tomo I , p. 199-333, Torino: Utet giuridica,ISBNIISSN: 978-88-5980874-9

MANI N. (2012). Recensione a "Riservatezza ed intercettazioni tra norrna e prassi" a cura diAlfredo Gaito, collana «I Libri» di Archivio Penale (Aracne, Roma, 2011, pp. 369). ARCHIVIOPENALE, vol. settembre-dicembre; p. 1 179-1183, ISSN: 0004-0304

MANI N. (2012). Recensione al libro di ALE,SSIO BELLOCCHI, L'atto abnorme nel processopenale, Utet, Torino,2012. ARCHIVIO PENALE, vol. maggio-agosto; p.773-778,ISSN:0004-0304

MANI N. (2012). Sull'utilizzabilita' di intercettazioni in diverso procedimento e sullo status deldichiarante in dibattimento. GIURISPRUDENZA ITALIANA, vol. II;p.169-l73,ISSN: ll25-3029

MANI N. (2012). La figura del viceprocuratore onorario fra esigenze di autonomia e rispetto dellalibertà personale. ARCHIVIO PENALE, vol. gennaio-aprile; p.407-413, ISSN: 0004-0304

MANI N. (2012). La parte civile nel giudizio abbreviato e l'accettaziose o meno del rito.GIURISPRUDENZA ITALIANA, vol. 5; p. 1141-1144, ISSN: 1125-3029

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MANI N. (2012). Sulla legittimazione del procuratore generale presso la corte d'appello ad

impugnare le sentenze delle sezioni distaccate della stessa corte. GIURISPRUDENZA ITALIANA,vol. 1 1; p. 2383-2387, ISSN: 1125-3029

MANI N. (2011). In tema di confisca: verso l'omologazione dell'incidente di esecuzione alle formeordinarie. GIURISPRUDENZA ITALIANA, vol. 1 I ; p. 2399 -2402, IS SN: ll25 -3429

MANI N. (2011). Abstracts e indici 2011. ARCHIVIO PENALE, ISSN: 0004-0304

MANI N. (2011). Sul regime di impugnazione della sentenza di proscioglimento del g.i.p. investitodella richiesta di condanna per decreto. GIURISPRUDENZA ITALIANA, vol. 10; p.2758-2T62,ISSN: 1125-3029

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ALL.2TINIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA"

Facoltà di Giurispru denzaDottorato di ricerca in diritto e procedura penale, 27o cicro

All'attenzione del Collegio dei Docenti

Oggetto:

Richiesta di esonero dal pagamento delle tasse universitarie ex art.6, comma 2,lett.c) delRegolamento in materia di dottorato di ricerca - Terzo anno di corso.

La sottoscritta dott'ssa Nicoletta Mani, iscritta al corso di Dottorato di ricerca in diritto e procedurapenale, 27" ciclo, Tutor prof. Alfredo Gaito

Premesso cheAlla prova d'accesso è risultata vincitore di posto senza borsa.Ha proweduto regolarmente al pagamento delle tasse universitarie per i primi due anni di corso(2011-2012 e 2012/2013), così come previsto per i dottorandi senza borsa d,all,art.2 d,elRegolamento citato.Ha frequentato regolarmente le lezioni obbligatorie del secondo anno, unitamente alla parteci pazionea incontri di studio e convegni e alla collaborazione con la cattedra di diritto processuale p"**" a"iProf' Alfredo Gaito, come da relazione di fine anno in possesso del collegio dei docenti,comprensiva dell,elenco delle pubblicazioni.Non risulta residente né domiciliata nella sede dell'Ateneo nel quale il corso di dottorato è seguito, inquanto residente - per motivi lavorativi - in Sardegna, cio comportando un notevole impegnoeconomico frnalizzato alla partecipazione di tutte le auività didattiche obbligatorie organizzate dalpresente corso di studi

CHIEDE

sulla base delle premesse e previa positiva valutazione del requisitocorrma 2,lett. c) in capo aila sottoscritta, che il collegio dei Docenti

previsto dallo stesso art.6,voglia concedere alla stessa

'es dal anno di

Roma,20.10.2013

Con il massimo ossequio