Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n....

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Il DECRETO Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE LEGISLATIVO 9 APRILE

2008 N. 812008 N. 81attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

così come modificato dal D.Lgs. 106/09

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D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 494/96 D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56 D.P.R. 164/56

D.Lgs. 187/05D.Lgs. 493/96

D.M. 10/03/98 antinc.

D.M. 388/03 P.S.

D.P.R. 462/01 imp. el.

D.Lgs. 758/94 sist. sanz.

D.Lgs. 81/08 modificato da D.Lgs. 106/09

XX

XX XX X

DPR 177/11 luoghi confinatiLegge 178/12

Ordigni bellici

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Il DECRETO Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE LEGISLATIVO 9 APRILE

2008 N. 812008 N. 81E’ costituito da XIII Titoli e 51 allegati.

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Il DECRETO LEGISLATIVO 9 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81APRILE 2008 N. 81

Titolo I: Principi comuni

Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili

Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII: attrezzature munite di videoterminale

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Il DECRETO LEGISLATIVO 9 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81APRILE 2008 N. 81

Titolo VIII: Agenti fisici

Titolo IX: Sostanze pericolose

Titolo X: Esposizione ad agenti biologici

Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII: Norme transitorie e finali

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Il DECRETO LEGISLATIVO 9 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – APRILE 2008 N. 81 –

provvedimenti applicativi (1)provvedimenti applicativi (1)

Accordo 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/08

Accordo 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 c. 2 D.Lgs. 81/08 – lavoratori – preposti - dirigenti

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provvedimenti applicativi (2)provvedimenti applicativi (2) Accordo 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08. Riguarda:

Piattaforme di lavoro mobili elevabili

Gru a torre

Gru mobili

Gru per autocarro

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Trattori agricoli e forestali

Macchine movimento terra

Pompe per calcestruzzo

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provvedimenti applicativi (3)provvedimenti applicativi (3)

Decreto 11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati e..…….

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provvedimenti applicativi (4)provvedimenti applicativi (4)

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/11/2010 prot. n. 15/segr/0023692 contenente indicazioni in merito alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato…..

Art. 28 c. 1: “la valutazione tiene conto di tutti i rischi lavorativi, indirizza la scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati chimici, verifica la sistemazione dei luoghi di lavoro e comprende i rischi da stress lavoro-correlati ed il rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

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provvedimenti applicativi (5)provvedimenti applicativi (5)

Decreto-Legge 12 maggio 2012 n. 57 convertito con Legge 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n. 162) di sostanziale proroga della possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi in attesa dell’emanazione di Decreto Interministeriale che definisca le “procedure standardizzate di valutazione dei rischi” (e comunque non oltre il 31/12/2012)

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Titolo IV – Capo I del D.Lgs. Titolo IV – Capo I del D.Lgs. 81/08 81/08 modificato dal D.Lgs.

106/09

““Misure per la salute e Misure per la salute e sicurezza nei cantieri sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”temporanei o mobili”

Ha sostituito con modifiche il D.Lgs. 494/96 e sue integrazioni

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La “storia” del Titolo IV Capo I La “storia” del Titolo IV Capo I D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 494 del 14/08/1996

D.Lgs. 528/99

Modifiche sostanziali

D.Lgs. 276/03

D.Lgs. 251/04

Integrazioni alle verifiche dell’idoneità delle impresa da parte del committente

Titolo IV Capo I D.Lgs. 81/08

Sostituisce ed abroga il D.Lgs. 494/96

X

D.Lgs. 106/09

Modifiche ed integrazioni sostanziali

Legge 88/09

Modifica compiti del Coordinatore per la Progettazione

D.P.R. 222/03

Contenuti minimi Piani nei lavori pubblici

DPR 177/11 luoghi confinatiLegge 178/12

Ordigni bellici

parziale

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Gli argomentiGli argomenti1. Campo di applicazione1. Campo di applicazione

2. Definizioni – figure della sicurezza 2. Definizioni – figure della sicurezza

3. Compiti del Committente dell’opera3. Compiti del Committente dell’opera

4. Compiti delle altre figure coinvolte4. Compiti delle altre figure coinvolte

5. Piani di Sicurezza e loro contenuti5. Piani di Sicurezza e loro contenuti

6. Sanzioni e sospensioni6. Sanzioni e sospensioni

7. L’opera dei Lavoratori Autonomi7. L’opera dei Lavoratori Autonomi

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Il Capo I del titolo IV nel contesto del D.Lgs. 81/08 tratta di argomenti prevalentemente organizzativi, che coinvolgono varie figure iniziando dai COMMITTENTICOMMITTENTI di opere edili, siano essi pubblici che privati, per i quali vengono stabiliti compiti di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri.

Cosa norma – campo di applicazioneCosa norma – campo di applicazione

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Il Capo I si applica ai cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 89 c. 1 lett. a) e dall’allegato X

Cosa norma – campo di applicazione (2)Cosa norma – campo di applicazione (2)

E’ definito cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X

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Cosa norma – campo di applicazione (3)- allegato XCosa norma – campo di applicazione (3)- allegato X

costruzionecostruzione manutenzionemanutenzione riparazioneriparazione demolizionedemolizione conservazioneconservazione risanamentorisanamento ristrutturazione o equipaggiamentoristrutturazione o equipaggiamento trasformazionetrasformazione rinnovamentorinnovamento smantellamentosmantellamento

di opere fisse, permanenti o temporaneeopere fisse, permanenti o temporanee

in muraturamuratura cemento armatocemento armato metallometallo legnolegno altri materialialtri materiali

Lavori di:

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Cosa norma – campo di applicazione (4)- allegato XCosa norma – campo di applicazione (4)- allegato X

comprese

linee elettrichelinee elettriche parti strutturali degli impianti elettriciparti strutturali degli impianti elettrici opere stradaliopere stradali opere ferroviarieopere ferroviarie idraulicheidrauliche marittimemarittime idroelettricheidroelettriche

e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile le opere di bonificale opere di bonifica le opere di sistemazione forestale e di sterrole opere di sistemazione forestale e di sterro

Inoltre rientrano nel campo di applicazione gli scavi il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati

utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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2.2. Figure della sicurezza – Committente Figure della sicurezza – Committente dell’operadell’opera2.2. Figure della sicurezza – Committente Figure della sicurezza – Committente dell’operadell’opera

committente:

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto

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2.2. Figure della sicurezza – Responsabile dei Figure della sicurezza – Responsabile dei LavoriLavori2.2. Figure della sicurezza – Responsabile dei Figure della sicurezza – Responsabile dei LavoriLavori

responsabile dei lavori:

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti del D.Lgs. 81/08.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento

N.B. Sono abrogate le indicazioni relative alle figure che potevano essere incaricate (progettista e direttore dei lavori). Per la delega di funzioni vedere art. 16

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2020

REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITAREQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA’’ DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO –– art.16 D.Lgs. art.16 D.Lgs.

81/0881/08che essa risulti da atto scritto recante data certa;che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;che alla delega sia data tempestiva ed adeguata pubblicità La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DdL anche attraverso i sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08 (con efficace sistema di verifica e controllo).

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2.2. Figure della sicurezza – Lavoratore Figure della sicurezza – Lavoratore AutonomoAutonomo2.2. Figure della sicurezza – Lavoratore Figure della sicurezza – Lavoratore AutonomoAutonomo

lavoratore autonomo:

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

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2222

2.2. Figure della sicurezza – Coordinatore per Figure della sicurezza – Coordinatore per la Sicurezza nella fase di progettazionela Sicurezza nella fase di progettazione2.2. Figure della sicurezza – Coordinatore per Figure della sicurezza – Coordinatore per la Sicurezza nella fase di progettazionela Sicurezza nella fase di progettazione

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la progettazione:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91

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2.2. Figure della sicurezza – Coordinatore per Figure della sicurezza – Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzionela Sicurezza nella fase di esecuzione2.2. Figure della sicurezza – Coordinatore per Figure della sicurezza – Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzionela Sicurezza nella fase di esecuzione

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.

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2.2. Figure della sicurezza –Figure della sicurezza –2.2. Figure della sicurezza –Figure della sicurezza –

impresa esecutrice:

impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

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2.2. Figure della sicurezza –Figure della sicurezza –2.2. Figure della sicurezza –Figure della sicurezza –

impresa affidataria:

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi

N.B. Il D.Lgs. 494/96 definiva questa impresa come “aggiudicataria”.

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2.2. Figure della sicurezza –Figure della sicurezza –2.2. Figure della sicurezza –Figure della sicurezza –

impresa affidataria (continua):Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

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può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere, ma gestire unicamente le

imprese subappaltatrici

GENERAL CONTRACTOR

ESEMPI TIPICI DI IMPRESA AFFIDATARIA

può eseguire lavorazioni con proprio personale dipendente

IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA

(in tal caso sarà anche impresa esecutrice)

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Impresa affidatariaArticolo 89, DLgs. 81/2008

CONSORZIO DI IMPRESE

CASO A

UNA SOLAIMPRESA

CONSORZIATAASSEGNATARIA

DEI LAVORI

CASO B

PIÙ IMPRESECONSORZIATE

ASSEGNATARIE DEI LAVORI

È IMPRESA AFFIDATARIAL’IMPRESA CONSORZIATA

INDICATA PER L’ESECUZIONEDEL CONTRATTO

È IMPRESA AFFIDATARIAL’IMPRESA CONSORZIATA

INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO, SEMPRE CHE VI SIA FORMALE

ACCETTAZIONE

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I compiti del Committente sono riportati all’art. 90 del D.Lgs. 81/08.

Compito generale:Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista

3. Compiti del Committente dell’opera3. Compiti del Committente dell’opera

N.B. Non è prevista sanzione per i due soggetti ma…..

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3030

I compiti del Committente sono riportati all’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e sono riconducibili principalmente a:

•Designazione del Coordinatore per la fase di progettazione

•Designazione del Coordinatore per la fase di esecuzione

•Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese

•Invio notifica preliminare

3. Compiti del Committente dell’opera3. Compiti del Committente dell’opera

N.B. I compiti del Committente possono/devono essere assolti dal Responsabile dei Lavori se nominato

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Il Coordinatore per la fase di Progettazione deve essere nominato nei seguenti casi:

Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e, solo per i lavori privati, l’opera è soggetta a permesso di costruire e di importo non inferiore a 100.000 € – art. 90 c. 3

3. Compiti del Committente dell’opera – designazione Coordinatore nella fase di progettazione

3. Compiti del Committente dell’opera – designazione Coordinatore nella fase di progettazione

Nel valutare la presenza di più imprese sono ininfluenti

la contemporaneità della presenza delle imprese

eventuali frazionamenti della realizzazione dell’opera

la coincidenza di una ditta con la committenza

Non sono più influenti l’entità dei lavori in uomini/giorni e la presenza o meno di “lavori pericolosi”.

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Il Coordinatore per la fase di Esecuzione deve essere nominato nei seguenti casi:

1. Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è soggetta a permesso di costruire e di importo non inferiore a 100.000 € (solo per lavori privati) – art. 90 c. 3 (vedi Coord. Prog.)

2. Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è soggetta ad altro o nessun atto concessorio a prescindere dall’importo dell’opera;

3. Cantieri ove inizialmente è prevista la presenza di una sola impresa ma nel corso dei lavori parte degli stessi sono affidati ad una o più altre imprese

3. Compiti del Committente dell’opera – designazione Coordinatore nella fase di esecuzione

3. Compiti del Committente dell’opera – designazione Coordinatore nella fase di esecuzione

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La verifica dell’idoneità delle imprese si realizza:

Verificando l’idoneità tecnico-professionale di imprese e L.A. con modalità previste dall’allegato XVII se l’opera prevede un cantiere di entità superiore a 200 uomini/giorno e senza lavori pericolosi (vedi allegato XI).

3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese

Se l’opera prevede un cantiere inferiore a 200 uomini-giorno e senza lavori pericolosi la verifica viene effettuata acquisendo:

Certificato iscrizione CCIAA;

D.U.R.C. di cui al DM 24/10/07

Autocertificazione sul possesso requisiti allegato XVII

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3434

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appaltob) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) D.U.R.C. in base a DM 24/10/07;l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese

N.B. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 hanno di molto snellito la documentazione da acquisire per la verifica. La verifica è a carico anche dell’impresa affidataria – all. XVII comma 3

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Il documento di valutazione art. 17 c. 1 Il documento di valutazione art. 17 c. 1 da cosa è rappresentato per un’impresa da cosa è rappresentato per un’impresa

edile?edile?Al riguardo esistono due interpretazioni differenti:

1) è il documento di valutazione dei rischi generale dell’impresa redatto a prescindere dal cantiere specifico;

2) è sostanzialmente il Piano Operativo di Sicurezza.

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3636

Il documento di valutazione art. 17 c. 1 – Il documento di valutazione art. 17 c. 1 – cosa è?cosa è?

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;b) …………………..

Il documento previsto dall’art. 28 cosa è e Il documento previsto dall’art. 28 cosa è e contienecontiene

1. ….La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione………….

2. . Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere….. ………………..

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3737

Quindi il documento di valutazione di cui Quindi il documento di valutazione di cui all’art. 17 c. 1 è quello di cui all’art. 28 sono all’art. 17 c. 1 è quello di cui all’art. 28 sono

la stessa cosa. Ma nelle costruzioni……. la stessa cosa. Ma nelle costruzioni…….

piano operativo di sicurezza:

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutriceredige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensidell'articolo 17 comma 1, lettera a)………..Definizione riportata all’art. 89 c. 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08

Quindi il documento che il committente richiede alle imprese esecutrici è il P.O.S. per quel cantiere che equivale al Documento richiamato all’art. 17 c. 1 lett.a) che equivale al documento di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 (vedi anche art. 96 c. 2).

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3838

La conferma???La conferma???

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

N.B. Art. 96 c. 2 del D.Lgs. 81/08 introdotto dal D.Lgs. 106/09.

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3939

Il documento di valutazione art. 17 c. 1 Il documento di valutazione art. 17 c. 1 da cosa è rappresentato per un’impresa da cosa è rappresentato per un’impresa

edile?edile?Quel che è certo è che, una volta valutata l’idoneità tecnico –

professionale dell’impresa, il documento che regola la sicurezza e la salute dei lavoratori sul cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza.

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4040

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appaltob) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativoe) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII – Lavoratori Autonomi

3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII – Lavoratori Autonomi

N.B. Nessuna modifica introdotta dal D.Lgs. 106/09. La verifica è a carico anche dell’impresa affidataria – all. XVII comma 3

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4141

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appaltob) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessariof) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativoi) documento unico di regolarità contributiva l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese

L’allegato XVII prima delle modifiche

introdotte dal D.Lgs. 106/09

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4242

Il Committente – sempre, se si tratta di opera pubblica, e nei lavori privati se il cantiere :- ha un’entità presunta superiore a 200 uomini-giorno- ha un’entità inferiore a 200 uomini-giorno ma sono previsti lavori pericolosi chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Se l’opera non rientra nei casi sopra citati la richiesta può limitarsi al D.U.R.C. ed all’autocertificazione del contratto collettivo applicato.

3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese 3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese

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4343

Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:

•copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99

•il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi

•una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione sulla idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.

3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese 3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese

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4444

Il Committente invia copia della notifica preliminare ad ASL e DPL competenti con i contenuti di cui all’allegato XII nonché gli eventuali aggiornamenti:

Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di progettazione

Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di Esecuzione anche se questo avviene in corso d’opera Cantieri che prevedendo la presenza di una sola impresa non ricadono nei casi precedenti ma l’entità dei lavori supera i 200 uomini/giorni

3. Compiti del Committente dell’opera – Notifica preliminare 3. Compiti del Committente dell’opera – Notifica preliminare

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4545

1. Data della comunicazione.2. Indirizzo del cantiere.3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).4. Natura dell'opera.5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome , cognome , codice fiscale e indirizzo).7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo (i)).8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.9. Durata presunta dei lavori in cantiere.10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

3. Compiti del Committente dell’opera – Contenuti della notifica preliminare 3. Compiti del Committente dell’opera – Contenuti della notifica preliminare

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4. Compiti delle altre figure coinvolte4. Compiti delle altre figure coinvolte

Coordinatore per la Progettazione

Coordinatore per l’ Esecuzione

Impresa Affidataria

Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto

Lavoratore Autonomo

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4747

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Progettazione

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ Allegato XV;

b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all‘ Allegato XVI

c) coordina l’applicazione delle disposizioni in merito alla previsione delle misure generali di tutela al momento delle scelte progettuali ed all’atto della previsione della durata delle varie fasi di lavoro .

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4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Progettazione

(2)

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Progettazione

(2)Il Coordinatore per la fase di Progettazione esegue la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.

N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12

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4949

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (1)

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (1)

1. Verificare, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte di imprese e L.A. delle disposizioni contenuto nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

2. verificare l’idoneità dei POS, che devono essere coerenti con il PSC, adeguare il PSC ed il fascicolo

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4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (2)

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (2)

3. Organizzare tra Datori di Lavoro e L.A. la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione.

4. Verifica che il coordinamento tra RLS sia attuato

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5151

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (3)

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (3)

5. segnalare al Committente previa contestazione scritta alla imprese o lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di sicurezza e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento di un impresa o di un lavoratore autonomo o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente non prendesse alcun provvedimento il Coordinatore dovrà dare comunicazione dell’inadempienza a ASL e Direzione Provinciale del Lavoro.

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4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (4)

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (4)

6. sospendere in caso di pericolo grave ed6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni e non singole lavorazioni e non consentirne la ripresa se non dopo la verifica dell’ consentirne la ripresa se non dopo la verifica dell’ avvenuto adempimentoavvenuto adempimento.

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4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (5)

4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (5)

7.7. redigereredigere, nei casi in cui era prevista una sola impresa ed invece i lavori vengono eseguiti da più imprese (ma anche in tutti i casi in cui il cantierecantiere prevede la presenza di più imprese ma non è richiesto il permesso di costruire) il Piano di Sicurezza e Coordinamentoil Piano di Sicurezza e Coordinamento e predisporre il fascicolo dell’opera (tranne casi di ordinaria manutenzione).

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5454

Requisiti dei CoordinatoriRequisiti dei CoordinatoriSono stabiliti dall’art. 98.I criteri sono i seguenti: possesso di titolo di studio (tra gli altri laurea ingegneria – architettura – geologia – scienze agrarie – scienze forestali, diploma universitario ingegneria o architettura, diploma di geometra - perito industriale – perito agrario o agrotecnico);

esperienza lavorativa nel settore costruzioni da un anno a tre anni a seconda del titolo di studio posseduto;

possesso di attestato di frequenza a specifico corso (durata 120 ore) a meno che non si possiedano i requisiti indicati al comma 4 (scomparsa deroga per dipendenti amministrazioni pubbliche);

Frequenza a corso/i di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore

N.B. E’ fatta salva la validità degli attestati di frequenza dei corsi pre D.Lgs. 81/08

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5555

Nomina dei Coordinatori.Caso Particolare.

Esiste la possibilità di nominare i Coordinatori a cantiere già aperto ?

Il caso è previsto dall’art. 90 c. 5 che prevede la nomina del Coordinatore (per la fase di Esecuzione) nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori ad unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

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5656

Nomina dei Coordinatori.Caso Particolare.

Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono svolgere le funzioni di Coordinatori?

Il caso è previsto dall’art. 90 c. 6 il quale prevede che i due soggetti possono, se in possesso dei titoli abilitativi, non solo svolgere le funzioni di Coordinatori ma anche sostituirsi in qualsiasi momento ai Coordinatori già nominati (art. 90 c. 8)

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5757

Nomina dei Coordinatori.Caso Particolare.

Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono cambiare i Coordinatori?

Il caso è previsto dall’art. 90 c. 8 il quale prevede che i due soggetti possono sostituire in qualsiasi momento i Coordinatori già designati.

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5858

4. Compiti dell’Impresa Affidataria4. Compiti dell’Impresa Affidataria

Vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle prescrizioni del PSC

Verifica l’idoneità delle imprese e dei Lavoratori Autonomi (art. 97 c. 2 – art. 26 – art. 90 c. 9)

Coordina gli interventi derivanti dalla misure generali di tutela (art. 95) e sull’organizzazione di cantiere (art. 96)

Verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio e li trasmette al Coordinatore per l’Esecuzione

Trasmette il PSC ad Imprese Esecutrici e L.A. (art. 101 c. 2)

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1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare

a)a) il mantenimento del il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatecantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente e di soddisfacente

salubrità;salubrità;

b) b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di

accesso a tali posti, accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di definendo vie o zone di spostamento o di

circolazione;circolazione;

c) c) le condizioni di movimentazione dei vari materialile condizioni di movimentazione dei vari materiali;;

d) d) la manutenzione, il controllola manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo

periodico periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli

impianti eimpianti e dei dispositividei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono al fine di eliminare i difetti che possono

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Art. 95 Misure generali di tutelaMisure generali di tutela

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e) e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di depositola delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito

dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze

pericolose;pericolose;

f) f) l’adeguamentol’adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, , in funzione dell'evoluzione del cantiere, della duratadella durata

effettiva effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoroda attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in

prossimità del cantiere.prossimità del cantiere.

Art. 95 Misure generali di tutela Misure generali di tutela (segue)

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1. I datori di lavoro delle IMPRESE AFFIDATARIE e delle IMPRESE ESECUTRICI, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei DIRIGENTI e dei PREPOSTI

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g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis) La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei DIRIGENTI e dei PREPOSTI

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4. Compiti dell’Impresa Affidataria (2)4. Compiti dell’Impresa Affidataria (2)

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

N.B. Art. 97 commi 3-bis e 3-ter introdotti da D.Lgs. 106/09.

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64

L‘impresa affidataria deve possedere DIRIGENTI E/O DIRIGENTI E/O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATIPREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI a gestire il cantiere

infatti

All. XVII - I nominativi del/dei soggetti (dirigenti e/o preposti) dell’impresa affidataria con specifiche mansioni devono essere comunicati al committente.All'art. 100  è stato inserito il comma 6 bis che affida al committente il compito di assicurarsi che l‘impresa affidataria abbia il personale idoneo a gestire il cantiere e che trasferisca gli oneri  della sicurezza alle imprese in subappalto.

Ruolo attivo dell’ IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI

all’interno del cantiere quindi….

Ruolo attivo dell’ IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI

all’interno del cantiere quindi….

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COORDINAMENTO A DUE LIVELLI

Con l’introduzione del ruolo dell’impresa affidataria il T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di

coordinamento esistente nei cantieri

COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLOSvolto dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione

COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa affidataria

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COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Svolto dal Coordinatore per la sicurezza

Ha la visione globale del cantiere Mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità Verifica l’attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali Si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni

COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa affidataria

Sceglie le imprese subappaltatrici Gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici

(chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzaturechi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature) Organizza e gestisce il cantiere scegliendo l’esatto modello di attrezzature ed opere provvisionali, le modalità di approvvigionamento materiali Verifica la sicurezza dei lavori e l’applicazione del PSC

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4. Compiti dell’Impresa Affidataria (3)Il Punto 4 dell’allegato XV.

4. Compiti dell’Impresa Affidataria (3)Il Punto 4 dell’allegato XV.

Apprestamenti, impianti ed altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV apprestamenti previsti nel PSC;

misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;

mezzi e servizi di protezione collettiva;

procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

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4. Compiti dell’Impresa Affidataria – Committente nei lavori pubblici

4. Compiti dell’Impresa Affidataria – Committente nei lavori pubblici

La verifica da parte dell’impresa affidataria, congiunta a quella del committente/responsabile dei lavori, nell’ambito dei lavori pubblici è regolata dall’art. 118 c. 4 del D.Lgs. 163/06 che recita:

“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”

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6969

4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti (1)- già visto per l’impresa affiadataria

4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti (1)- già visto per l’impresa affiadataria

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all‘ Allegato XIII (spogliatoi, docce, WC, luoghi di lavoro, vie di circolazione);

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

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4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti (2) - già visto per l’impresa

affiadataria

4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti (2) - già visto per l’impresa

affiadataria

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Non si applica alle mere forniture di materiale o attrezzature. Si applica l’art. 26 D.Lgs. 81/08

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4. Compiti del Lavoratore Autonomo4. Compiti del Lavoratore Autonomo

Sono stabiliti dagli artt. 21 e 94.

utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità

adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.

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4. Compiti del Lavoratore Autonomo4. Compiti del Lavoratore Autonomo

La presenza e l’opera di uno o più lavoratori autonomi in un cantiere si sta dimostrando una criticità notevole nel realizzare l’obiettivo di avere un cantiere regolato e sicuro.

Al proposito sono ormai numerosi gli interventi volti a chiarire l’accettabilità o meno dell’intervento – da attuarsi comunque secondo regole riportate nel d.Lgs. 81/08 – dei Lavoratori Autonomi in cantiere.

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7373

Obblighi Obblighi –– esercizio di fatto di esercizio di fatto di poteri direttivipoteri direttivi

art. 299 D.Lgs. 81/08

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

b = datore di lavoro

d = dirigente

e = preposto

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7474

5. Piani di Sicurezza e loro contenuti5. Piani di Sicurezza e loro contenuti

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7575

I Piani di sicurezza I Piani di sicurezza

L’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento vige ogni qualvolta il committente è tenuto a nominare i Coordinatori, in fase di progettazione ovvero in fase di esecuzione.

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

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7676

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è previsto dall’art. 100.

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7777

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100

“ Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ Allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ Allegato XV”.

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7878

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100

Integrazione L. 178/12

“ Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ Allegato XI………….” con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo”

N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12

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7979

E’ l’elenco che individuava (con D.Lgs. 494/96 in vigore) i

“lavori pericolosi” che, se presenti, richiedevano spesso

la nomina dei Coordinatori.

Ora rappresenta un elenco di lavori “particolarmente a

rischio” per i quali il PSC deve prevedere misure

adeguate (oltre a rappresentare uno dei criteri per

rientrare o meno negli obblighi di verifica puntuale

sull’idoneità delle imprese).

Allegato XI – Rischi particolari

N.B. L’elenco è quello utilizzato per valutare la necessità di verificare l’idoneità di imprese e L.A. acquisendo la relativa documentazione.

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8080

Allegato XIELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

Allegato XIELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di

sprofondamento a profondità superiore a metri 1.5 o di caduta

dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente

aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati

oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e

dell’opera.

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione

derivante dall’innesco accidentale di un ordingno bellico

inesploso rinvenuto durante le attività di scavo

N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12

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8181

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche

o biologiche che presentano rischi particolari per la

sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano

un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la

designazione di zone controllate o sorvegliate, quali

definite dalla vigente normativa in materia di protezione

dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Allegato XIELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

Allegato XIELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

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8282

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a

conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie **

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi

prefabbricati pesanti.

Allegato XIELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

Allegato XIELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

** luoghi confinati

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8383

l'identificazione e la descrizione dell'opera

l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed alla organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi

Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 1

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8484

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 2

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8585

le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; di esse effettua l’analisi dei rischi (ad esclusione dei rischi specifici delle lavorazioni dell’impresa

la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1.

Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 3

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8686

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 4

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8787

INOLTRE IL PSC

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appaltoparte integrante del contratto di appalto

I Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare tenuti ad attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e dai quanto previsto dal Piano di Sicurezza e dai Piani Operativi da loro presentatiPiani Operativi da loro presentati

I piani sono messi a disposizione dei RLSa disposizione dei RLS almeno dieci giorni prima dell’inizio del cantiere

L’art. 100 non si applica nella necessità di prevenire incidenti imminentiprevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali quali corrente elettrica, acqua, gas e reti di comunicazione

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8888

INOLTRE IL PSC

L’impresa affidataria L’impresa affidataria trasmette il PSC trasmette il PSC alle imprese esecutrici ed ai Lavoratori alle imprese esecutrici ed ai Lavoratori Autonomi e può Autonomi e può proporre modifiche ed proporre modifiche ed integrazione al Piano di Sicurezzaintegrazione al Piano di Sicurezza da da presentarsi al coordinatore per presentarsi al coordinatore per l’esecuzione ove ritenga di poter meglio l’esecuzione ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere. Ciò non garantire la sicurezza nel cantiere. Ciò non può giustificare modifiche dei prezzi può giustificare modifiche dei prezzi pattuiti.pattuiti.

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8989

I Piani di sicurezza I Piani di sicurezza

L’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza vige per tutti i cantieri, indipendentemente dalla presenza – nomina dei coordinatori per la Sicurezza.

Piano Operativo

di Sicurezza

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9090

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E L’IMPRESA

ESECUTRICE

Il POS è un documento redatto da ogni datore Il POS è un documento redatto da ogni datore

di lavoro di ogni impresa esecutrice in di lavoro di ogni impresa esecutrice in

riferimento al singolo cantiere interessato ed riferimento al singolo cantiere interessato ed

inerente le lavorazioni di pertinenza inerente le lavorazioni di pertinenza

dell’impresa stessadell’impresa stessa.

Il POS dei subappaltatori viene consegnato

all’Impresa Affidataria (se presente – art. 97) o

direttamente al Coordinatore per

l’Esecuzione (artt. 92)

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9191

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E L’IMPRESA

ESECUTRICE

Il POS è un documento redatto da ogni datore di Il POS è un documento redatto da ogni datore di

lavoro di ogni impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17 lavoro di ogni impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17

c. 1 lett.a) – cioè ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08c. 1 lett.a) – cioè ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08

(valutazione del rischio e relativo documento).(valutazione del rischio e relativo documento).

Il POS deve essere redatto anche dalla imprese che Il POS deve essere redatto anche dalla imprese che

potrebbero utilizzare la forma dell’autocertificazione potrebbero utilizzare la forma dell’autocertificazione

ai sensi dell’ art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08 (imprese ai sensi dell’ art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08 (imprese

familiari e fino a 10 addetti).familiari e fino a 10 addetti).

Il POS non deve essere redatto dai Lavoratori Il POS non deve essere redatto dai Lavoratori

Autonomi.Autonomi.

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9292

Contenuti minimi dei POS – allegato XV –

Contenuti ripetitivi e legati all’attività ed organizzazione aziendale

Contenuti che possono in parte variare da un cantiere all’altro della stessa azienda

Contenuti specifici e relativi all’azienda solo per quel cantiere

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1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

Contenuti minimi dei POS – allegato XV

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1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3)

Contenuti minimi dei POS – allegato XV

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1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4)

Contenuti minimi dei POS – allegato XV

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1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;5)

Contenuti minimi dei POS – allegato XV

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1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione;

Contenuti minimi dei POS – allegato XV

Page 98: Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza.

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;7)

Contenuti minimi dei POS – allegato XV

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1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti

dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

Contenuti minimi dei POS – allegato XV

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Contenuti minimi dei POS – allegato XV 2

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

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Contenuti minimi dei POS – allegato XV 3

l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

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102102

I Piani di sicurezza I Piani di sicurezza

L’obbligo di redazione del Fascicolo dell’opera vige ogni qualvolta il committente è tenuto a nominare i Coordinatori a meno che l’opera da realizzare non si limiti a lavori di manutenzione ordinaria.

Il Fascicolo dell’Opera

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103103

Sul Fascicolo dell’Opera

Il fascicolo costituisce una sorta di piano di sicurezza per i lavori di manutenzione futuri, dopo la fase di esecuzione dell’opera.

Il fascicolo con le caratteristiche dell’opera può assumere anch’esso la forma di schede di controllo .

I contenuti sono fissati dall’allegato XVI tenendo conto dell’allegato II del Documento U.E. 26/05/93

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104104

Il Percorso dei Piani: PSCIl Percorso dei Piani: PSC

committente

Valuta l’entità del

cantiere

Non necessita di

PSC

Coordinatore per la

Progettazione

Redige il PSC

Invia o mette a disposizione delle imprese

invitate

Consegna al Coordinatore

per l’Esecuzione

Coordinatore per

l’EsecuzioneImprese

esecutrici

Impresa

affidataria

Lavoratori Autonomi

Proposte di

modifica

Invia

Mette a dispos.

RLS

Fine cantiere??

?

Nei casi previsti redige il PSC

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105105

Il Percorso dei Piani: il fascicolo Il Percorso dei Piani: il fascicolo dell’operadell’opera

committente

Valuta l’entità del

cantiere

Non necessita di PSC oppure è man. ord.

Coordinatore per la

Progettazione

Redige il fascicolo

Consegna al Coordinatore

per l’Esecuzione

Coordinatore per

l’Esecuzione

A fine cantiere

consegna al Committente

Modifica ed aggiorna???

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106106

Il Percoso dei Piani - POS

Coord. Esecuzione

Impresa esecutriceRedige proprio POS (se opera in cantiere) consegna

trasmette

Valuta POS altre imprese

richiede modifiche

Lavoratori autonomi (?) che operano nell’ambito dell’impresa

Impresa affidataria Redige proprio POS

trasmette

Valuta e gestisce

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107107

6. Sanzioni e sospensioni6. Sanzioni e sospensioni

Ciascun titolo ha le proprie sanzioniCiascun titolo ha le proprie sanzioni

ÈÈ previsto il principio di specialit previsto il principio di specialitàà (art. (art. 298)298)

Quando uno stesso fatto Quando uno stesso fatto èè punito da una punito da una disposizione prevista dal titolo I e da disposizione prevista dal titolo I e da una o piuna o piùù disposizioni previste negli disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione altri titoli, si applica la disposizione

specialespeciale

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108108

Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarieed amministrative pecuniarie

Nella maggior parte dei casi è prevista Nella maggior parte dei casi è prevista l’alternatività tra arresto ed ammendal’alternatività tra arresto ed ammenda per le per le quali si applica la procedura di prescrizione e quali si applica la procedura di prescrizione e possibile estinzione del reato prevista dal D.Lgs. possibile estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 758/94 – art. 301 758/94 – art. 301

Per i casi in cui è previsto Per i casi in cui è previsto solo l’arrestosolo l’arresto, l’art. , l’art. 302 consente la regolarizzazione mediante 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda (minimo 2000 €) su pagamento di ammenda (minimo 2000 €) su decisione del giudice – decisione del giudice – art. 302 comma 1 art. 302 comma 1 (se la (se la violazione non ha avuto un contributo causale violazione non ha avuto un contributo causale con infortunio mortale o grave)con infortunio mortale o grave)

6. Tipologia di sanzioni 6. Tipologia di sanzioni

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109109

Anche per i casi in cui è prevista solo Anche per i casi in cui è prevista solo l’ammendal’ammenda, si applica la procedura di , si applica la procedura di prescrizione e possibile estinzione del prescrizione e possibile estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 758/94 e reato prevista dal D.Lgs. 758/94 e l’Organo di Vigilanza rilascia la relativa l’Organo di Vigilanza rilascia la relativa prescrizione – prescrizione – art. 301art. 301

Nei casi di Nei casi di illeciti amministrativiilleciti amministrativi il il trasgressore è ammesso al pagamento trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla di una somma pari alla misura minimamisura minima prevista se regolarizza la sua posizione prevista se regolarizza la sua posizione nei tempi previsti dall’Organo di nei tempi previsti dall’Organo di Vigilanza – Vigilanza – art. 301-bisart. 301-bis

6. Tipologia di sanzioni (2)6. Tipologia di sanzioni (2)

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110110

EE’’ prevista la misura della prevista la misura della sospensione sospensione delldell’’attivitattivitàà imprenditoriale imprenditoriale

Per il solo Titolo IV Per il solo Titolo IV èè prevista la misura della prevista la misura della sospensione dellsospensione dell’’efficacia del titolo abilitativoefficacia del titolo abilitativo applicata dallapplicata dall’’amministrazione concedenteamministrazione concedente

6. Tipologia di sanzioni (3)6. Tipologia di sanzioni (3)

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111111

A tutte le contravvenzioni punite A tutte le contravvenzioni punite con pena con pena alternativa o della sola ammendaalternativa o della sola ammenda si applica si applica il procedimento del D.lgs n. 758/1994il procedimento del D.lgs n. 758/1994

In mancanza, si può applicare - in sede In mancanza, si può applicare - in sede processuale - processuale - ll’’oblazione specialeoblazione speciale (art. (art. 162bis codice penale) (met162bis codice penale) (metàà massimo massimo ammenda)ammenda)

Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzoriduzione fino ad un terzo

6. Contravvenzioni6. Contravvenzioni

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112112

Eventua le p roroga de l te rm ine

Prescriz ionee te rm ine per rego larizzazione

Sospensione de l p roced im entopena le

R ife risce no tiz iad i rea to a l PM

C om unicazione a l PM de l pagam entoe arch iviazione proced im ento pena le

Estinzione de l rea to

Pagam ento entro 30 g io rni

C om unicazione a l PM , p rosecuzioneprocedim ento pena le

ed eventuale ob lazione

M ancato pagam ento

Am m issione a l pagam ento d i 1 /4 delm assim o de lla sanzione am m in istra tiva

Adem pim ento Inadem pim ento

Verifica corre tto adem pim entode lla prescriz ione

Accerta la v io lazione

O rgano d i v ig ilanza

6. Contravvenzioni: la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94

6. Contravvenzioni: la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94

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113113

Violazioni colpite da sanzione esclusiva - Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arrestoarresto

Sono previste dall’ art. 55, commi 2 e 4, lett. c 2° Sono previste dall’ art. 55, commi 2 e 4, lett. c 2° periodo periodo se l’entità del cantiere è di almeno 200 se l’entità del cantiere è di almeno 200 uomini-giornouomini-giorno..

L’art. 55 c. 2 afferma che per una serie di violazioni si L’art. 55 c. 2 afferma che per una serie di violazioni si applica la sola pena dell’arresto nelle………applica la sola pena dell’arresto nelle………

c)”attività disciplinate dal Titolo IV (Cantieri c)”attività disciplinate dal Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) caratterizzate dalla temporanei e mobili) caratterizzate dalla compresenzacompresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giornosia inferiore a 200 uomini-giorno

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114114

Violazioni colpite da sanzione esclusiva - Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arrestoarresto–– se l se l’’entitentitàà del cantiere del cantiere èè di almeno di almeno 200 uomini-giorno con compresenza di pi200 uomini-giorno con compresenza di piùù

imprese perimprese per

omessa valutazione rischi ed omessa omessa valutazione rischi ed omessa redazione documento (???) redazione documento (???)

mancata nomina del RSPP (sia Datore mancata nomina del RSPP (sia Datore di Lavoro nei casi previsti che altra di Lavoro nei casi previsti che altra persona) persona)

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115115

Applicazione ammenda minimo 2.000,00 Applicazione ammenda minimo 2.000,00 €€ su su richiesta dellrichiesta dell’’imputato e decisione del giudice in imputato e decisione del giudice in sostituzione dellsostituzione dell’’arrestoarresto

Condizioni:Condizioni: eliminazione irregolariteliminazione irregolaritàà, fonti di rischio ed , fonti di rischio ed

eventuali conseguenze dannose del reatoeventuali conseguenze dannose del reato

violazione senza incidenza causale sullviolazione senza incidenza causale sull’’infortunioinfortunio

Estinzione in assenza di recidiva specifica dopo Estinzione in assenza di recidiva specifica dopo tre annitre anni

6. Violazioni colpite da sanzione esclusiva Violazioni colpite da sanzione esclusiva –– arresto/3 arresto/3 –– Art. 302 Art. 302

6. Violazioni colpite da sanzione esclusiva Violazioni colpite da sanzione esclusiva –– arresto/3 arresto/3 –– Art. 302 Art. 302

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116116

6. Contravvenzioni: estinzione del reato in base a D.Lgs. 758/94

6. Contravvenzioni: estinzione del reato in base a D.Lgs. 758/94

Secondo il D.Lgs. 758/94 il reato si estingue se:

Il contravventore ottempera nei modi e nei tempi fissati dall’Organo di Vigilanza alla prescrizione impartita

Il contravventore provvede al pagamento di una sanzione amministrativa di importo pari ad un quarto dell’ammenda massima prevista per la singola violazione.

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117117

6. Contravvenzioni: estinzione del reato titolo IV in base a D.Lgs. 758/94

6. Contravvenzioni: estinzione del reato titolo IV in base a D.Lgs. 758/94

Le sanzioni amministrative cui si può accedere sono applicabili a:

Committenti e Responsabili dei Lavori (art. 157);

Coordinatori per la Progettazione (art. 158 comma 1);

Coordinatori per l’ Esecuzione (art.158 comma 2);

Datori di Lavoro (art. 159 commi 1 e 2);

Dirigenti (art. 159 comma 2);

Lavoratori Autonomi (art. 160 comma 1).

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118118

6. Contravvenzioni: Committente o Responsabile dei Lavori

6. Contravvenzioni: Committente o Responsabile dei Lavori

Violazione Sanzione in €

Non nomina il Coordinatore per la Fase di Progettazione

1600

Non nomina il Coordinatore per la Fase di Esecuzione

1600

Non verifica l’idoneità tecnico professionale di Imprese e Lavoratori Autonomi

1200

Non si assicura che l’impresa affidataria verifichi l’idoneità delle imprese e L.A. cui sono affidati lavori in subappalto ed abbia dirigenti e preposti formati

1200

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119119

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Progettazione

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Progettazione

Violazione Sanzione in €

Non redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento

1600

Redige il PSC senza i contenuti minimi dell’allegato XV

1600

Non redige il fascicolo dell’opera o lo predispone senza che abbia i contenuti di cui all’allegato XVI.

1600

Non si attiene ai principi e misure generali di tutela (art. 15) nella individuazione e pianificazione delle fasi di lavoro, in merito alle interferenze ed alla durata dei vari lavori e fasi

1600

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120120

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione

Violazione Sanzione in €

Non verifica l’applicazione da parte di imprese e L.A. delle disposizioni del PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

1600

Non verifica l’idoneità del POS delle imprese 1600

Non adegua il PSC ed il fascicolo all’evoluzione del cantiere

1600

Non organizza tra Datori di Lavoro e L.A. la cooperazione ed il coordinamento

1600

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121121

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione (2)

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione (2)

Violazione Sanzione in €

Non segnala al Committente le inosservanze delle imprese a quanto disposto dal PSC e dalle norme e non propone la sospensione dell’attività di tali soggetti

1600

Non segnala all’organo di vigilanza l’inadempienza reiterata già segnalata al Committente senza che questo prenda provvedimenti

1600

Non sospende una fase di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato

1600

Non redige il PSC nel caso egli sia nominato Coordinatore per l’Esecuzione ed il PSC non sia già presente

1600

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122122

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione (3)

6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione (3)

Violazione Sanzione in €

Non attua quanto previsto negli accordi tra parti sociali per le attività degli RLS

1200

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123123

6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro Impresa Affidataria

6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro Impresa Affidataria

Violazione Sanzione in €

Non vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC

1600

Non verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese e del L.A. (art. 26 c. 1 lett.a)

1200

Non coordina gli interventi di organizzazione e gestione del cantiere

500

Non verifica la congruenza del POS o non trasmette i Piani al Coordinatore per l’Esecuzione

500

Applica in cantiere dirigenti e/o preposti privi di adeguata formazione

500

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124124

6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e Dirigenti

6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e Dirigenti

Violazione Sanzione in €

Non assolvono le prescrizioni allegato XIII – WC spogliatoi – vie circolazione – docce – etc.

500

Non regolano accesso e realizzano recinzione 500

Non curano il deposito dei materiali contro il crollo ed il ribaltamento

500

Non curano la rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio e evacuazione dei detriti

500

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125125

6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e Dirigenti (2)

6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e Dirigenti (2)

Violazione Sanzione in €

Non redigono il POS per il cantiere ove operano loro addetti da 1600 a 2000

Non redigono il POS con i contenuti di cui all’allegato XV 500

Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS 1600

L’impresa affidataria non verifica la coerenza del POS delle altre imprese o non lo trasmette al Coord. per l’Esecuzione

500 500(600) Se nel cantiere l’impresa svolge lavori pericolosi di cui all’allegato XI

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126126

6. Contravvenzioni: Lavoratori Autonomi 6. Contravvenzioni: Lavoratori Autonomi

Violazione Sanzione in €

Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS 400

Non si adeguano alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’Esecuzione ai fini della sicurezza

200

Non utilizzano attrezzature conformi al Titolo III, non utilizzano idonei DPI

150

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127127

6. Sanzioni amministrative6. Sanzioni amministrative

Nei casi di Nei casi di illeciti amministrativiilleciti amministrativi il trasgressore è il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minimamisura minima prevista se regolarizza la sua prevista se regolarizza la sua posizione nei tempi previsti dall’Organo di posizione nei tempi previsti dall’Organo di Vigilanza – Vigilanza – art. 301-bisart. 301-bis

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128128

6. Sanzioni amministrative Committente o Responsabile dei Lavori

6. Sanzioni amministrative Committente o Responsabile dei Lavori

Soggetto Violazione Sanzione in €

Committente o Resp. Lavori

Non trasmettono il PSC a tutte le imprese inviate a presentare le offerte (lavori privati)

500(600)

Committente o Resp. Lavori

Non trasmette all’amministrazione concedente la documentazione su idoneità tecnico professionale di imprese e L.A. e copia della notifica preliminare

500(600)

Non è prevista alcuna sanzione pecuniaria in caso di non invio della notifica preliminare agli organi di vigilanza ma solo per omessa trasmissione all’Amministrazione concendente.

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129129

6. Sanzioni amministrative6. Sanzioni amministrative

Soggetto Violazione Sanzione in €

Datore di Lavoro e Dirigente

Non mettono a disposizione degli RLS PSC e POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori

500(600)

Datore di Lavoro e Dirigente

L’impresa affidataria non trasmette il PSC ad imprese e Lav. Aut.

500(600)

Datore di Lavoro e Dirigente

I lavoratori non sono muniti della tessera di riconoscimento (dati lavoratore- sua fotografia – dati azienda)

100 per ogni lavoratore

(133,33)

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130130

6. Sospensioni titolo abilitativo6. Sospensioni titolo abilitativo

Nel Titolo IV è prevista la misura della Nel Titolo IV è prevista la misura della sospensione sospensione dell’efficacia del titolo abilitativodell’efficacia del titolo abilitativo applicata applicata dall’amministrazione concedente – art. 90 c. 10 nei seguenti dall’amministrazione concedente – art. 90 c. 10 nei seguenti casi:casi:

Assenza del PSC (quando necessario)Assenza del PSC (quando necessario)

Assenza del fascicolo (quando obbligatorio)Assenza del fascicolo (quando obbligatorio)

Assenza della notifica preliminare (quando obbligatoria)Assenza della notifica preliminare (quando obbligatoria)

Assenza di DURC di imprese e L.A. Assenza di DURC di imprese e L.A. (sempre)(sempre)

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131131

6. Sospensione attività imprenditoriale6. Sospensione attività imprenditoriale

E’ prevista dall’ articolo 14E’ prevista dall’ articolo 14

Vengono abrogati l’ art. 36 bis cd decreto Bersani (l. Vengono abrogati l’ art. 36 bis cd decreto Bersani (l. 248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)

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132132

6. Sospensione: chi la adotta6. Sospensione: chi la adotta

Servizio ispezione del lavoro (DPL)Servizio ispezione del lavoro (DPL)

Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)salute e sicurezza)

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133133

6. Sospensione: presupposti (1)6. Sospensione: presupposti (1)

Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoronel luogo di lavoro

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134134

6. Sospensione: presupposti (2)6. Sospensione: presupposti (2)

Gravi e reiterate violazioniGravi e reiterate violazioni in materia di salute in materia di salute e sicurezzae sicurezza

Cosa sono???

- violazioni da individuare con futuro DM - violazioni da individuare con futuro DM (senza scadenza)(senza scadenza)

- provvisoriamente: le violazioni - provvisoriamente: le violazioni comprese nell’ Allegato Icomprese nell’ Allegato I

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135135

6. Sospensione: allegato I6. Sospensione: allegato I

Elaborazione DVR (documento valutazione dei rischi)Elaborazione DVR (documento valutazione dei rischi)

Elaborazione Piano di Emergenza ed EvacuazioneElaborazione Piano di Emergenza ed Evacuazione

Formazione ed addestramentoFormazione ed addestramento

Costituzione SPP e nomina RSPPCostituzione SPP e nomina RSPP

Elaborazione Piano Operativo di SicurezzaElaborazione Piano Operativo di Sicurezza

……....continuacontinua

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136136

6. Sospensione: allegato I6. Sospensione: allegato I

Mancato Mancato forniturafornitura dei dispositivi anticaduta dei dispositivi anticaduta

Mancanza di protezioni verso il vuotoMancanza di protezioni verso il vuoto

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoconsistenza del terreno

……....continuacontinua

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137137

6. Sospensione: allegato I6. Sospensione: allegato I

Lavori in prossimità di linee elettriche Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idoneedisposizioni organizzative e procedurali idonee

Presenza di conduttori nudi in tensione Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idoneedisposizioni organizzative e procedurali idonee

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).interruttore differenziale).

……....continuacontinua

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138138

6. Sospensione: allegato I6. Sospensione: allegato I

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.ad amianto.

……………………..fine..fine

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6. Sospensione: opposizione6. Sospensione: opposizione

Entro 30 giorniEntro 30 giorni

Direzione regionale del lavoro o Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionalePresidente della Giunta regionale

Pronuncia, a pena di inefficacia del Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorniprovvedimento, entro 15 giorni

Al procedimento di sospensione non si Al procedimento di sospensione non si applica la legge 241/1990applica la legge 241/1990

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6. Sospensione: conseguenze6. Sospensione: conseguenze

Comunicazione della sospensione Comunicazione della sospensione allall’’AutoritAutoritàà di vigilanza sui contratti pubblici di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutturedi lavori e Ministero infrastrutture

Interdizione alla contrattazione con PA e Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a garepartecipazione a gare

Durata pari alla sospensione piDurata pari alla sospensione piùù ulteriore ulteriore eventualeeventuale periodo max 2 anni periodo max 2 anni

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6. Sospensione: revoca6. Sospensione: revoca

Regolarizzazione dei lavoratoriRegolarizzazione dei lavoratori

Ripristino delle regolari condizioni di lavoro in Ripristino delle regolari condizioni di lavoro in merito alla sicurezzamerito alla sicurezza

Pagamento di una somma aggiuntiva unica di Pagamento di una somma aggiuntiva unica di 1.500,00 € (per lavoro irregolare)1.500,00 € (per lavoro irregolare) o di 2.500,00 per o di 2.500,00 per violazioni su salute e sicurezzaviolazioni su salute e sicurezza

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6. Sospensione: inosservanza del provvedimento6. Sospensione: inosservanza del provvedimento

Arresto fino a sei mesi nei casi di volazioni norme Arresto fino a sei mesi nei casi di volazioni norme di salute e sicurezzadi salute e sicurezza

Arresto da tre a sei mesi per lavoro irregolareArresto da tre a sei mesi per lavoro irregolare

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi.7. L’opera dei Lavoratori Autonomi.

Documento predisposto dal gruppo Documento predisposto dal gruppo Interregionale Edilizia approvato il Interregionale Edilizia approvato il 29/11/2011;29/11/2011;

Circolare n. 16/2012 del Ministero del Circolare n. 16/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/201204/07/2012

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione

7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione

Lavoratore Autonomo : persona fisica la cui attività Lavoratore Autonomo : persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (art. 89 c. 1 lett. d senza vincolo di subordinazione (art. 89 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/08) eD.Lgs. 81/08) e

Contratto d’Opera: quando una persona si obbliga a Contratto d’Opera: quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera, con lavoro compiere, verso un corrispettivo, un’opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente…. (art. subordinazione nei confronti del committente…. (art. 2222 c.c.) 2222 c.c.)

…queste due definizioni consentono di individuare il soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 che può svolgere un lavoro che rientra nella necessità di definire un contratto d’opera (eseguibile da un L.A.)

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione -- 2 -

7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione -- 2 -

La categoria del “Lavoratore Autonomo” non è La categoria del “Lavoratore Autonomo” non è contemplata dalla Camera di Commercio che utilizza la contemplata dalla Camera di Commercio che utilizza la dicitura di “impresa individuale” che individua un dicitura di “impresa individuale” che individua un soggetto titolare che però può avere o meno soggetto titolare che però può avere o meno dipendenti. dipendenti.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso A7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso A

L.A. che assume incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature.

Situazione regolare

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso B7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso B

L.A. al servizio di un’altra impresa:

Il L.A. svolge la propria attività in modo indipendente e con reale autonomia operativa.

Il L.A. diventa lavoratore dipendente per il periodo in cui svolge attività con vincolo di subordinazione

Situazione regolare

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso B7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso B

L.A. al servizio di un’altra impresa:

Il L.A. svolge la propria attività, mantenendo la sua qualifica di impresa individuale ma con un vincolo di subordinazione

Situazione irregolareIl Datore di Lavoro dell’impresa è, ai sensi dell’art.

299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro anche del L.A. con relativi oneri e responsabilità.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso C7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso C

Lavoratori autonomi associati di fatto ed uno di essi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale

Situazione non regolareIl L.A. contraente è da individuarsi, ai sensi dell’art.

299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro degli L.A. con relativi oneri e responsabilità.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine

Situazione regolareSe l’opera è formalmente ripartita in origine in singole

lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi. Le singole lavorazioni devono essere chiaramente identificate nei contratti, disgiunte le une dalle altre e devono poter essere realizzate in piena autonomia organizzativa.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine

Situazione irregolareSe le lavorazioni vengono svolte nel concreto

congiuntamente da più lavoratori autonomi. Si crea così un’impresa di fatto che porterà ad individuare uno (se c’è preminenza di un L.A. sugli altri) o più Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine

Situazione irregolareSe le singole lavorazioni non possono essere portate

a termine in piena autonomia. Oltre alla individuazione di uno o più Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08 si ravvisa anche una non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E

Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo d’imprese individuali (R.T.I.) finalizzata a realizzare lavori di una stessa categoria (un soggetto individuato come mandatario).

Ai fini della gestione dell’appalto la situazione può essere corretta ma può presentare irregolarità riguardo gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E

La situazione è da considerarsi regolare se:

il mandatario assume la qualifica di datore di Lavoro. I mandanti sono da considerarsi lavoratori subordinati. Si stipula un contratto formale di lavoro dipendente ovvero si costituisce una società ad hoc.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E

La situazione è da considerarsi irregolare se:

Il mandatario anche senza assumersi la qualifica di datore di Lavoro lo è “di fatto” ai sensi dell’art. 299 (supremazia derivante dalla stipula del contratto con il committente). Il committente in questo caso incorre nella responsabilità di non aver correttamente valutato l’idoneità tecnico-professionale del mandatario.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/20127. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012

Fornisce indicazioni al personale di vigilanza concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/20127. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012

La prestazione autonoma nel campo dell’edilizia è facilmente individuabile per quelle attività che intervengono nella fase di “completamento” dell’opera ovvero in fase di finitura e realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decorazione e di restauro architettonico, montaggi di infissi, etc.)

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/20127. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012

Si rileva la sussistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti del reale beneficiario della prestazione, le prestazioni dei L.A., pur regolarmente iscritti al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, adibiti ad attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto - sbancamento, costruzione fondamenta, opere in cemento armato e di strutture in elevazione in genere.

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7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/20127. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012

Si rileva la sussistenza di un rapporto di subordinazione nelle seguenti attività:

Manovalanza Muratura Carpenteria Rimozione amianto Posizionamenti di ferri e ponti Addetti a macchine edili fornite dall’impresa

committente o appaltatore In caso di disconoscimento della natura autonoma della prestazione il datore di lavoro di fatto il personale ispettivo può contestare anche gli illeciti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche quelli legati alla sorveglianza sanitaria, alla formazione ed informazione, etc.

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Il cantiere “tipo” del Titolo Il cantiere “tipo” del Titolo IVIV

Committente

Impresa affidatariaImpresa esecutrice

Lav. Aut.

Impresa esecutrice

Lav. Aut.Impresa esecutrice

Impresa esecutrice

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Un cantiere “reale” Un cantiere “reale” Committente

Impresa esecutrice

Lav. Aut.

Impresa esecutrice

Lav. Aut.

Impresa esecutrice

Impresa esecutrice Impresa

esecutrice

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Altro esempio di cantiereAltro esempio di cantiereCommittente

Impresa esecutrice

Lav. Aut.

Lav. Aut.

Impresa esecutrice

Lav. Aut.

Lav. Aut.

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Altro esempio di cantiereAltro esempio di cantiereCommittente

Impresa esecutrice

Lav. Aut.

Lav. Aut.

Impresa esecutrice

Lav. Aut.

Lav. Aut.

Impresa esecutrice

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Altro esempio di cantiereAltro esempio di cantiere

Committente

Impresa esecutrice

Lav. Aut.

Lav. Aut.

Impresa esecutrice

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Il L.A. “affidatario”??????Il L.A. “affidatario”??????

Committente

Lav. Aut.

Lav. Aut.

Lav. Aut.

Lav. Aut.

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Altro soggetto Altro soggetto “affidatario”?????“affidatario”?????

Committente

Lav. Aut.

Partita IVA

Lav. Aut.Lav. Aut.

Impresa esecutrice