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Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica 17 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco

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Il Contratto

Università degli studi di Roma Tre

Ingegneria Informatica 17 marzo 2006

Prof. Pieremilio Sammarco

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Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.(art. 1321 c.c.)

Il contratto è dunque:

un atto giuridico negoziale;

un atto bilaterale;

un atto patrimoniale.

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..è un atto giuridico negoziale

Un atto giuridico è negoziale quando la volontà dell’autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che derivano dall’atto.

L’elemento della volontà acquista un valore fondamentale e centrale nel contratto

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… è un atto bilaterale

Il contratto come atto bilaterale: Il contratto è ACCORDO.

Perché ci sia contratto, occorre che all’atto partecipino almeno due parti e che tutte le parti siano d’accordo sul contratto

La legge vuole evitare che un soggetto possa essere toccato nella propria sfera giuridica, e subire modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, senza o contro la sua volontà

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… è un atto patrimoniale

Il contratto come atto patrimoniale:esso cioè incide su situazioni giuridiche patrimoniali

Ciò non sorprende se si considera che una delle funzioni principali del contratto è creare obbligazioni, le quali sono caratterizzate dal requisito della patrimonialità.

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La conclusione del contratto: Lo schema base, PROPOSTA ED ACCETTAZIONE

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 cod. civ.)

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La proposta è la dichiarazione con cui la parte che assume l’iniziativa offre all’altra la conclusione del contratto

L’accettazione è la dichiarazione con cui la parte che riceve la proposta, dà il suo consenso al contratto così come risulta dall’offerta.

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La proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto e deve manifestare una volontà attuale di contrarre.

L’accettazione, a sua volta, deve corrispondere esattamente alla proposta.Se è in parte diversa, vale come controproposta.

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Formazione dell’accordo:

Quando l’accordo si forma in momenti successivi (ad esempio, scambio di lettere), quale è il momento di conclusione del contratto ?

L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte

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….e la conoscenza si presume dalla legge nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario.

Vi è un dovere di buona fede e correttezza durante lo svolgimento delle trattative.

Responsabilità precontrattuale

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I REQUISITI DEL CONTRATTO:

l’accordo

la causa

l’oggetto

la forma (se prescritta)

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LA CAUSA del contratto:

Il contratto trasferisce diritti e fa nascere debiti e crediti, creando spostamenti di ricchezza.

Il principio nel nostro sistema giuridico è che qualunque spostamento di ricchezza deve essere giustificato

La causa esprime appunto la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il contratto

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LA CAUSA non va confusa con i MOTIVI del contratto

I motivi sono i particolari interessi che spingono ciascun contraente a fare il contratto, ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso.

I motivi sono irrilevanti (solo in due casi la legge deroga: motivo illecito comune ad entrambe le parti e motivo erroneo nella donazione

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La CAUSA permette anche la classificazione dei contratti:

Ad esempio, contratti a prestazioni corrispettive, contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito, contratti commutativi, ecc.

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L’OGGETTO:

L’oggetto del contratto è l’insieme delle prestazioni contrattuali

Il codice civile non dà una definizione di oggetto, ma stabilisce, all’art. 1346 che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

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….possibile:

Significa che il contratto non può prevedere prestazioni irrealizzabili (sia dal punto di vista materiale o tecnico sia dal punto di vista giuridico)

(esempi: appalto per la costruzione di un edificio con volumetria incompatibile con l’area su cui deve sorgere; il proprietario di un terreno sul quale sorge un edificio vende l’edificio riservandosi la proprietà del terreno)

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…..lecito:

Quando la prestazione dedotta nel contratto non è contraria alla legge

Il codice civile non dà ulteriori riferimenti alla liceità.

Ci sono casi in cui il comportamento che realizza la prestazione è di per sé lecito, ma è illecito farne una prestazione scambiata con una controprestazione (ad es. un funzionario pubblico si impegna, dietro compenso, a seguire con diligenza e sollecitudine una pratica di controparte)

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…..determinato o determinabile:

Nei contratti deve essere definita la prestazione dedotta nell’obbligazione

Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere prestazioni che attribuiscono ad una parte vantaggi indefiniti, e dall’altra parte, correlativamente, sacrifici altrettanto indefiniti.

L’oggetto è determinabile quando il contratto fa riferimento a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono o permetteranno di determinare la prestazione contrattuale.

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LA FORMA:

Quando è prevista dalla legge sotto pena di nullità.

FORMA:

- ad substantiam

- ad probationem

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Ad substantiam:

La legge richiede la forma non solo per provare il contratto, ma perché ritiene che senza la forma il contratto non esiste neppure, o meglio non è valido e non è in grado di produrre i suoi effetti.

In questi casi si dice che la forma è richiesta ad substantiam, cioè per la VALIDITA’ del contratto

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Ad probationem:

In altri casi la legge stabilisce che determinati contratti devono essere provati per iscritto (ad assicurazione, transazione).

In questi casi si dice che la forma è richiesta per la PROVA dell’esistenza del contratto