Il contratto di apprendistato

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è un rapporto di lavoro che si basa su un patto tra datore di lavoro e dipendente mediante il quale l’apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori in cambio di una formazione finalizzata ad una crescita professionale

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è un rapporto di lavoro che si basa su un patto tra datore di lavoro e dipendente mediante il quale l’apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori in cambio di una formazione finalizzata ad una crescita professionale

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-legge n. 25 del 1955 ( vengono introdotti sgravi fiscali a favore del datore di lavoro che assume un apprendista

-Legge Treu del 1997 ( introduce la formazione esterna all’azienda delegando il coordinamento alle regioni)

-Il Dgls n. 276 (legge Moratti) del 14/03/2003 in attuazione della legge Biagi (individua per l’apprendistato tre fasce)

- Il Dgls del 14 settembre del 2011 n. 167

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , n. 167

Art. 1

L'apprendistato e' un contratto di

lavoro a tempo indeterminato

finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

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Prevede tre tipologie

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

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Il contratto di apprendistato deve essere disciplinato da accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali nel rispetto dei seguenti principi:

1)forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire

2)divieto di retribuzione a cottimo;

3)Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria a cui è finalizzato il contratto

4) presenza di un tutore o referente aziendale

5) possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nei percorsi di istruzione degli adulti;

6) registrazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita sul libretto formativo del cittadino

Page 6: Il contratto di apprendistato

7)recesso dal contratto per entrambe le parti solo per giusta causa o per giustificato motivo

8) possibilità per le parti di recedere dal contratto, finito il periodo di prova, con obbligo del preavviso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente

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Gli apprendisti sono tutelati per quanto riguarda l’assistenza sociale obbligatoria:

-contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-per l’invalidità e la vecchiaia

-per maternità

-per gli assegni familiari

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L’imprenditore può assumere un numero di apprendisti massimo pari al numero dei dipendenti qualificati presenti nella propria azienda; se non ha dipendenti qualificati ne può assumere un numero massimo di 3

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Apprendistato per qualifica ed il diploma professionale

-E’ rivolto a ragazzi di età compresa tra 15 e 25 anni

-la durata del contratto non può superare i 3 anni (il tempo che ci vuole per la qualifica professionale) o 4 anni nel caso che si tratti di diploma quadriennale regionale

-Le regioni si devono occupare di definire i profili formativi dell’apprendistato (la qualifica o il diploma professionale ottenuto, le ore di fomazione interne ed esterne, le modalità di formazione che devono essere attuate dalle aziende etc)

Page 10: Il contratto di apprendistato

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

-è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29

-non può essere superiore ai tre anni o 5 nel caso di figure professionali dell’artigianato

-oltre alla formazione aziendale sono previste delle ore di formazione pubblica ,per l’acquisizione di competenze trasversali , non superiore a 120 ore

- Le regioni possono stabilire le modalità con cui viene riconosciuta la qualifica di mastro artigiano

Page 11: Il contratto di apprendistato

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

-E’ rivolto a soggetti di età compresa tra i18 ed i 25 anni ed è finalizzato al conseguimento di un diploma d’istruzione superiore,di titoli di studi universitari e di alta formazione

-La regolamentazione e la durata del periodo devono essere stabilite dalle regioni in accordo con associazioni territoriali dei datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori, le università e gli istituti tecnici e professionali

- nel caso di assenza della regolamentazione regionale l’apprendistato di alta formazione e di ricerca verrà attivato attraverso accordi stipulati dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Universita', gli istituti tecnici eprofessionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui (le regioni si devono attivare entro 6 mesi dalla data in cui è entrata in vigore la presente legge)