Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili NORME E PRINCIPI DEONTOLOGICI 1.
IL CONSENSO “Informato” - Presupposti deontologici e normativi - Requisiti di validità -...
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IL CONSENSO
“Informato”
- Presupposti deontologici e
normativi
- Requisiti di validità
- Informazione e Comunicazione
- Le forme del consenso
Una storia di tanti anni fa…. 1975
Una americanata ?
• Negli U.S.A. le istituzioni non sono rimborsate se non dimostrano di avere ottemperato alle procedure previste dalla autodeterminazione
• Il modello “paternalistico”• E quello “autonomistico”
Il modello Paterrnalistico
• Fino a qualche decennio fa il medico era tenuto a porre in atto qualsiasi trattamento utile a salvaguardare la vita e la salute del paziente, indipendentemente dalla volontà di questo.
• Il malato, secondo la concezione che muoveva tale atteggiamento, era considerato non il proprietario ma solo “il custode del suo corpo” (“nemo dominus membrorum suorum”).
Art. 32 Costituzione
“… Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di
legge….
IL CONSENSO ha rilevanza
PENALE
CIVILE
ETICA DEONTOLOGICA
Art. 50 Codice Penale
Consenso dell’avente diritto
Non è punibile chi lede o pone in
pericolo un diritto, col consenso di
chi può validamente disporne.
“Qualsiasi forma di trattamento medico chirurgico richiede l’esplicito consenso del paziente (o del suo rappresentante legale), senza che possa aver rilevanza un consenso
meramente presunto: risponde quindi del reato di lesioni volontarie (o, in caso di
conseguente morte del paziente, di quello di omicidio preterintenzionale), il chirurgo che....
cambia il tipo di operazione e sottoponga il paziente ad un intervento più cruento di
quello consentito ed eventualmente intrapreso”.
Corte d’Assise di Firenze, 18 ottobre 1990
Consiglio Superiore di Sanità - Sessione XLII
Assemblea Generale - 17/4/96
“… PARERE: il consenso del paziente… è il
presupposto di liceità del trattamento
medico chirurgico…”.
“… Nel diritto di ciascuna persona di
disporre della propria salute ed integrità
personale… deve essere ricompreso il diritto
di rifiutare le cure mediche lasciando che la
malattia segua il suo corso, anche fino alle
estreme conseguenze… Sussiste il reato di
lesioni nel caso di trattamenti medico
chirurgici prestati senza il valido consenso
del paziente...”
Tribunale di Milano, Sez. VI, 4/12/97
Il medico il quale non informi
correttamente il paziente sulle
caratteristiche e sui rischi dell’intervento
risponde dell’insuccesso di quest’ultimo,
anche quando sia stato eseguito con
diligenza.
Cassazione Civile,
Sent. 14/3/06 n. 5444
NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
(Quinta edizione)
ROMA 16 Dicembre 2006 • Contiene: 75 Articoli +
Linee guida in tema di:
• Pubblicità• Conflitto di interessi• Nuovo Giuramento
i
NEL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
VI SONO:
• 50 ARTICOLI • che fanno riferimento al compito di
comunicatore del medico rivolto sia al Paziente che ad altri soggetti aventi diritto a vario titolo (colleghi, collettività, terzi istituzionalmente coinvolti compreso Ordine professionale).
3/20
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
2006
Art. 35 – Acquisizione del consenso
… Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente... In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona...”
Come cambia l’importanza dell’informazione
L’evoluzione nel nostro codice deontologico
Codice di Deontologia Medica1978
Art. 30
Una prognosi grave o infausta può essere tenuta nascosta al malato, ma non alla FAMIGLIA
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
2006
Art. 33 - Informazione al cittadino
… Il medico dovrà comunicare con il soggetto
tenendo conto delle sue capacità di
comprensione… Le informazioni riguardanti
prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazione e sofferenza alla
persona, devono essere fornite con prudenza,
usando terminologie non traumatizzanti e
senza escludere elementi di speranza…
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006
Art. 34 - Informazione a terzi -• L'informazione a terzi presuppone il
consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 (giusta causa)e all’art. 12 (incapacità del pz.), allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
• In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle
persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
I tempi della comunicazione
• Una ricerca sul concetto di tempo dedicato alla comunicazione.
• Risultò che in media i medici stimavano il tempo dedicato all’informazione nove volte di più di quello reale.
REQUISITI DI VALIDITA’
DEL CONSENSO
La percezione del consenso
• Atto burocratico destinato alla difesa del medico
Il cambiamento ….
• Occasione per creare un rapporto di lavoro ideale
Informazione e consenso
• Un consenso valido presuppone una buona informazione.
• Se l’intento è quello di assicurare la partecipazione del paziente alle scelte che lo riguardano, il baricentro deve stare sull’informazione più che sul consenso.
Il rischio della burocrazia
• La burocratizzazione del consenso e della informazione ha creato un meccanismo per cui, chi ha l’obbligo della comunicazione, concentra la sua attenzione più sulla “credibilità a posteriori” della comunicazione (il modulo), che sulla effettiva qualità ed efficacia della informazione.
Inoltre
• Il supporto documentale scritto, soprattutto nella formulazione standardizzata e burocratica (tipica dei vari moduli prestampati), non garantisce che il rapporto di comunicazione tra medico e paziente sia stato corretto.
Il Modello autonomistico
• Non è più il medico che sceglie “paternalisticamente” per il malato.
• La persona ha il diritto di essere informata.• L’informazione per essere tale deve essere
data in modo appropriato (semplice , chiaro, comprensibile).
• Non si tratta di un atto burocratico, ma di un dovere civile, morale e deontologico.
Implicito ed esplicito
• Implicito : riguarda la stragrande maggioranza degli atti medici ( prescrizione di farmaci, esami di laboratorio, indagini diagnostiche banali)
• Esplicito : da richiedere quando la procedura comporta un minimo di rischio
• Nella ricerca … sempre esplicito.
Come è praticato il consenso in Italia ?
Quello scritto e i vari moduli :
• Inutilità per difetto : “ di quello che ho non so nulla ma ti autorizzo a fare di tutto”
• Inutilità per eccesso : “ di quello che ho o che potrebbe accadermi, non ci capisco niente, ma ti autorizzo in ogni caso a fare di tutto.”
“L’obbligo di informazione del medico
riguarda i rischi prevedibili e non si estende
agli esiti rari, al limite del fortuito.
L’operatore sanitario deve quindi
contemperare l’esigenza di informazione con
la necessità di evitare che il paziente eviti di
sottoporsi ad interventi banali nel timore di
remote complicanze”.
Rif: Cass. Pen. - sent. 364/97
"Il consenso deve essere frutto di un
rapporto reale e non solo apparente tra
medico e paziente, in cui il sanitario è tenuto
a raccogliere un’adesione effettiva e
partecipata, non solo cartacea,
all’intervento. Esso non è dunque un atto
puramente formale e burocratico ma è la
condizione imprescindibile per trasformare
un atto normalmente illecito (la violazione
dell’integrità psicofisica) in un atto lecito…".
Cassazione civile sent. 7027/2001
Se la sottoscrizione del modulo relativo non
costituisce la dimostrazione del consenso
informato, anche l’assenza del prestampato
firmato non vuol dire che la prestazione
sanitaria sia stata carente dall’angolo visuale
del diritto all’informazione... Per il tipo di
intervento in questione
(artroscopia)...sufficienti... prove orali...”
Tribunale di Genova
orale o scritto?
I casi in cui “deve” essere scritto sono una
minoranza• Trapianto e donazione d’organo e
tessuti• Trasfusioni di sangue ed emoderivati• Interruzione volontaria di gravidanza• Inserimento di un paziente in un
protocollo sperimentale (ricerca)• Accertamenti per l’HIV• Uso di farmaci “off label”
Tempo e Luogo
Il consenso prevede due fasi tra loro distinte : quello dell’informazione e quello del consenso.
Non è detto che le due fasi debbano coincidere ! I tempi possono essere diversi.
Il luogo dove dare l’informazione non è un aspetto secondario (intimità e riservatezza).
Gli infermieri ed il consenso informato (ASL 9 Grosseto)
• I moduli sono incomprensibili• Hanno come obiettivo la protezione
del medico e della struttura.• La presenza stessa del modulo e
soprattutto la firma del paziente sono una forma di esonero per il medico che di fatto trascura l’informazione.
Gli infermieri ed il consenso informato (ASL 9 Grosseto)
• La modulistica viene presentata sbrigativamente, spesso al momento dell’accettazione e magari insieme al modulo per la privacy.
• Il paziente è confuso e spesso firma senza capire cosa sta firmando.
• Vi è la tendenza a delegare tutto questo all’infermiere (il medico è troppo occupato !
In conclusione
• Occorre che medico e paziente recuperino la capacità di comunicare.
• Il tempo dedicato alla comunicazione non è tempo perso (burocrazia) ma fa parte dell’atto medico (capacità professionale).
• Il consenso è l’adesione del paziente al piano terapeutico (espressione di fiducia nelle capacità del professionista e della struttura).
…. Fine …..
..zzzz…