Il Codice commerciale regola i contratti con...

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17 Diritto commerciale Il Codice commerciale regola i contratti con amministratori In questo tipo di rapporto, nonostante la prassi, alle società non è consentito l’utilizzo del Codice del lavoro Savino & Partners a.s. Il rapporto che si instaura tra una società e il suo ammi- nistratore, in qualità di organo statutario della stessa, non può coincidere con un rapporto giuslavoristico disciplinato dal codice del lavoro, come quello in essere con un qualsia- si lavoratore dipendente. Il motivo va ricercato proprio nella natura dell’incarico di amministratore, che non può essere equiparata a quella di un normale rapporto di lavoro dipendente. Tra società e amministratore sorge infatti un rapporto di tipo giuridico-commerciale, che pertanto viene disciplinato dal codice commerciale (Legge n. 513/1991 Racc.). La precisione indicata in premessa non è così scontata: nella prassi è usuale regolare i rapporti tra la società e il suo amministratore stipulando un normale contratto di lavoro disciplinato dal Codice del lavoro. Secondo la legge, questo contratto è invalido. L’amministratore è un organo statutario, e come tale non può esercitare la propria funzione come se fosse un dipendente della società: infatti, il contenuto dell’attività dell’organo statutario non può mai essere un lavoro dipen- dente ai sensi dell’art. 2, par. 4 Codice del lavoro (Legge n. 262/2006 Racc.). L’amministratore non è un “lavoratore” qualsiasi della società, ma una persona che agisce autono- mamente in nome della società e non in un rapporto di subalternità nei confronti di “superiori”. Inoltre, la respon- sabilità dell’amministratore nei confronti della società non è compatibile con la disposizione relativa alla responsabilità nei confronti del datore di lavoro che il dipendente assume per eventuali danni causati (questa responsabilità è discipli- nata ai sensi del codice del lavoro). Tale impossibilità dell’amministratore di svolgere la pro- pria funzione in un rapporto di lavoro non significa che costui non possa prestare per la società la propria opera come un qualsiasi lavoratore dipendente. Infatti, egli può stipulare un rapporto di lavoro con la società, ma solo se la mansione oggetto del contratto di lavoro non coincide con l’esercizio della funzione di organo statutario, ovvero non contempli le trattative in nome della società e la gestione commerciale della stessa. È quindi possibile che l’amministratore di una s.r.l. con- cluda egli stesso in nome della società un contratto di lavo- ro con sé stesso, ad es. per la manutenzione della rete dei computer, ove è necessario distinguere sempre la gestione del soggetto come amministratore della società e come pri- vato. In ogni caso, anche il contratto di lavoro che l’ammini-

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Il Codice commerciale regolai contratti con amministratoriIn questo tipo di rapporto, nonostante la prassi, alle societànon è consentito l’utilizzo del Codice del lavoro

Savino & Partners a.s.

Il rapporto che si instaura tra una società e il suo ammi-nistratore, in qualità di organo statutario della stessa, nonpuò coincidere con un rapporto giuslavoristico disciplinatodal codice del lavoro, come quello in essere con un qualsia-si lavoratore dipendente. Il motivo va ricercato proprionella natura dell’incarico di amministratore, che non puòessere equiparata a quella di un normale rapporto di lavorodipendente.

Tra società e amministratore sorge infatti un rapporto ditipo giuridico-commerciale, che pertanto viene disciplinatodal codice commerciale (Legge n. 513/1991 Racc.).

La precisione indicata in premessa non è così scontata:nella prassi è usuale regolare i rapporti tra la società e il suoamministratore stipulando un normale contratto di lavorodisciplinato dal Codice del lavoro. Secondo la legge, questocontratto è invalido.

L’amministratore è un organo statutario, e come talenon può esercitare la propria funzione come se fosse undipendente della società: infatti, il contenuto dell’attivitàdell’organo statutario non può mai essere un lavoro dipen-dente ai sensi dell’art. 2, par. 4 Codice del lavoro (Legge n.262/2006 Racc.). L’amministratore non è un “lavoratore”qualsiasi della società, ma una persona che agisce autono-

mamente in nome della società e non in un rapporto disubalternità nei confronti di “superiori”. Inoltre, la respon-sabilità dell’amministratore nei confronti della società non ècompatibile con la disposizione relativa alla responsabilitànei confronti del datore di lavoro che il dipendente assumeper eventuali danni causati (questa responsabilità è discipli-nata ai sensi del codice del lavoro).

Tale impossibilità dell’amministratore di svolgere la pro-pria funzione in un rapporto di lavoro non significa checostui non possa prestare per la società la propria operacome un qualsiasi lavoratore dipendente. Infatti, egli puòstipulare un rapporto di lavoro con la società, ma solo se lamansione oggetto del contratto di lavoro non coincide conl’esercizio della funzione di organo statutario, ovvero noncontempli le trattative in nome della società e la gestionecommerciale della stessa.

È quindi possibile che l’amministratore di una s.r.l. con-cluda egli stesso in nome della società un contratto di lavo-ro con sé stesso, ad es. per la manutenzione della rete deicomputer, ove è necessario distinguere sempre la gestionedel soggetto come amministratore della società e come pri-vato.

In ogni caso, anche il contratto di lavoro che l’ammini-

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stratore concludi con sé stesso potrebbe diventare invalidoqualora venga considerato “svantaggioso” per la società, equesto perché colui che agisce in nome della stessa nonpuò essere la persona i cui interessi sono in conflitto conquelli della società. È come se il contratto venisse stipulatoda una persona non autorizzata. È pertanto consigliabilenon stipulare mai questo tipo di contratti.

Quale tipo di contratto stipulare dunque per gestire irapporti tra un amministratore e la società che egli rappre-senta? Nella pratica è più frequente la situazione in cuil’amministratore svolga la propria attività di organo statuta-rio sulla base di un contratto di esercizio della funzione, che perla legge costituisce un tipo di contratto inominato, ovveronon disciplinato.

In base all’art. 66, comma 2, Cod. commerciale, il rap-porto tra la società e il soggetto nominato come organostatutario, ovvero tra una s.r.l. e il suo amministratore, vieneadeguatamente disciplinato dalle disposizioni sul contrattodi mandato, qualora dal contratto sull’esercizio della funzio-ne, se stipulato, o dalla legge, non risultino altre determina-zioni di diritti e doveri. Il contratto di mandato è disciplinatodal codice commerciale, artt. 566 e sgg.

Il contratto di esercizio della funzione deve essere scrittoe approvato per iscritto dal socio unico (il socio unicopotrebbe corrispondere alla persona dell’amministratore, inquesto caso firma lo stesso soggetto sia come amministra-tore che come socio), o dall’assemblea dei soci. Entrambele firme devono essere autenticate, ancor meglio se il con-tratto presenta forma di atto notarile (art. 132, comma 3,Codice commerciale).

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