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IL CAVALLO DPA: Stato dell’arte della normativa sanitaria Montà D’Alba (CN) 9 ottobre 2014 Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria Dr. Giovanni TEDDE Quale anagrafe per gli equidi? Situazione attuale

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IL CAVALLO DPA:

Stato dell’arte della normativa sanitaria

Montà D’Alba (CN) 9 ottobre 2014

Direzione Sanità

Settore Prevenzione e Veterinaria

Dr. Giovanni TEDDE

Quale anagrafe per gli equidi?

Situazione attuale

Perchè un’anagrafe zootecnica?

• Anni 80 (dir. 92/102)

• Anni 90 (D.M. 317)

• Anni 2000

• 2002 (Reg 178 ect.)

Motivazioni Sanitarie

• Misure a sostegno dell’agricoltura e zootecnia PAC

• Certezza di identificazione e registrazione in un sistema anagrafico: requisito per l’accesso a contributi finanziari comunitari (condizionalità)

Perchè un’anagrafe zootecnica?

Motivazioni di carattere economico

Tracciabilità e rintracciabiltà come garanzia di

salubrità e qualità (from farm to fork).

Anagrafe bovina e suina come esempi di

tracciabilità

Perchè un’anagrafe zootecnica?

Motivazioni legate alla sicurezza e

qualità dei prodotti alimentari

• Miglioramento genetico, selezione e

raggiungimento di performances (libri

genealogici e registri anagrafici)

Perchè un’anagrafe zootecnica?

Motivazioni di ordine zootecnico

Perchè un’Anagrafe zootecnica?

Motivazioni private

Dimostrazione della proprietà

L’ANAGRAFE DEGLI EQUIDI

Riferimenti normativi a livello Comunitario 1

• Direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria

che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di

provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla

Direttiva 92/36/CEE (abrogata dalla Direttiva 2009/156/CE).

• Direttiva 90/427/CEE “Norme zootecniche e genealogiche che

di sc ip l inano g l i scambi i n t racomuni ta r i d i equ id i” .

L’ANAGRAFE DEGLI EQUIDI

Riferimenti normativi a livello Comunitario 2

• Decisione della Commissione del 20/10/1993 n. 93/623/CEE che

istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli

equidi registrati.

• Decisione della Commissione del 22/12/1999 n.2000/69/CE recante

modifica della decisione 93/623/CEE concernente l’identificazione degli

equidi da allevamento e da reddito.

• Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 06/06/2008

recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del

Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

• Legge 15/01/1991 n.30 “Disciplina della riproduzione animale” successivamente modificata ed integrata dalla Legge 3/08/1999 n. 280.

• DPR 11/02/1994 n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

• DPR 30/04/1996 n. 317, recante norme sull’attuazione della direttiva 92/102/CEE sull’identificazione e registrazione degli animali e successive modifiche ed in particolare l’art. 1, comma2, lettera a), che dispone la possibilità di procedere all’identificazione e registrazione di specie animali diverse da suini, ovini e caprini.

• Legge 01/08/2003 n. 200 ed in particolare l’art. 8, coma 15 che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal MiPAAF organizza e gestisce l’anagrafe equina nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Riferimenti normativi a livello nazionale 1

• D.M. 5/5/2006 (MiPAAF/Salute) “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” con Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi approvato con D.M. 09/10/2007.

• D.M. 29/12/2009 (MiPAAF/Salute) “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” con Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi approvato con D.M. 26/09/2011.

• D.L.vo 16/02/2011 n. 29 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE.

Riferimenti normativi a livello nazionale 2

• Legge 15/07/2011 n.111 che trasforma l’UNIRE in Agenzia per lo

Sviluppo del Settore Ippico (ASSI) e Legge 07/8/2012 n.135 che

sopprime l’ASSI e ne trasferisce le funzioni al MiPAAF.

• O.M. 1 marzo 2013 recante ordinanza contingibile ed urgente in

materia di identificazione sanitaria degli equidi.

• O.M. 19 marzo 2014 recante proroga dell’O.M. 1 marzo 2014.

Riferimenti normativi a livello nazionale 3

Regolamento (CE) 504/2008 per quanto riguarda i

metodi di identificazione degli equidi

Art. 3 Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi (Delega al detentore)

Art. 4 Organismi emittenti passaporti

Art. 5 Identificazione degli equidi nati nella Comunità (termini)

Art 7 Deroghe per equidi allo stato selvatico o semiselvatico

Art. 8 Identificazione degli equidi importati

Art.li 9, 10 ,11 e 12 Controlli da effettuare prima del rilascio del passaporto

Art.li 13, 14 e 15 Movimenti e trasporto degli equidi (deroghe passaporto)

Art.li 16, 17 e 18 Duplicazione, sostituzione e sospensione passaporto

Art.li 19 e 20 Morte di un equide, equide DPA e registrazione farmaci

Art.li 21, 22, 23 e 24 Banca Dati e sanzioni

Art 26 Disposizioni transitorie: inizio applicazione dal 01/07/2009

Allegato I: Documento di identificazione degli equidi (10 sezioni)

Finalità dell’Anagrafe degli Equidi

• Tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (rete

di epidemiosorveglianza).

• Tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico.

• Trasmettere informazioni al consumatore sulle carni di equidi

tramite un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto.

• Assicurare regolarità nelle corse dei cavalli, prevenire e

controllare il fenomeno dell’abigeato.

Definizioni

Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto,

qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi.

Titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica intestataria dell'azienda;

Allevamento: equide o gruppo di equidi in una azienda appartenenti ad un unico

proprietario. In caso di più allevamenti in una azienda si considera un’unica unità

epidemiologica con medesima qualifica sanitaria.

Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

I. codice aziendale;

II. C.F. del proprietario;

III. codice della specie animale;

Proprietario dell'allevamento

Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi

anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato; se

delegato dal proprietario il detentore è individuato mediante il codice

fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda

Definizioni

Equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le

specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi.

Cavalli Asini Zebre

Definizioni

Muli Bardotti Zebralli

Zebrasini

Definizioni

Equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o registro

anagrafico ai sensi della L.30/91

Equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia destinato al

macello direttamente o dopo transito in un mercato o un centro di

raccolta

Equide DPA: equide destinato alla produzione di carne per il consumo

umano, a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione

IX, parte II del passaporto

Ministero della Salute con lett. Prot. n. 0003337-P datata 28/02/08 ha chiarito che tale

dichiarazione (DPA – non DPA) deve essere resa all’atto del rilascio del passaporto,

sottoscritta dal proprietario degli animali e controfirmata dal rappresentante dell’Ente

che rilascia il documento

Autorità competente: MiPAAF e, ciascuno per la propria competenza,

MS, ASL, Regioni e PA

Definizioni

Certificazione: esito procedimenti controllo UNIRE / ASSI per garantire

congruenza informazione pervenuta in anagrafe;

Certificato elettronico: l'abilitazione per l'accesso alla banca dati degli

equidi;

Struttura accreditata: struttura autorizzata che dispone di accesso alla

BDE implementazione dati;

Numero unico di identificazione a vita (UELN): codice alfanumerico 15

cifre, 3 codice ISO Paese di registrazione, 3 codice banca dati in cui

l’equide è registrato, 9 numero unico individuale

Definizioni

a) proprietario dell'allevamento;

b) titolare dell'azienda;

c) detentori degli animali;

d) responsabili degli stabilimenti di macellazione;

e) ANA di specie e di razza se accreditate in BDE da AIA;

f) Servizi Veterinari ASL;

g) AIA anche per conto delle APA se accreditate in BDE;

h) UNIRE / ASSI …

i) AGEA;

j) Centro Servizi Nazionale (CSN) c/o IZS Teramo per il

coordinamento e gestione BDN anagrafe zootec. MS;

k) Regioni e PPAA;

l) MiPAF ed MS.

Responsabili del funzionamento del sistema

- concetto cooperazione -

Elementi base dell’anagrafe equidi

• Registrazione delle aziende e allevamenti

• Registro di carico/scarico

• Identificazione degli equidi (chip e passaporto)

• Banca Dati Informatizzata degli equidi

• Strutture accreditate ad accedere alla Banca dati (MiPAAF, AIA, ARA, soggetti di interesse e amministrazioni pubbliche)

Su cosa si basa l’anagrafe equidi?

• Sulle dichiarazioni del detentore degli animali

e del responsabile dello stabilimento di

macellazione;

• Sulla registrazione degli eventi nella banca dati

degli equidi;

• Sulla certificazione di avvenuta iscrizione del

capo nella BDE mediante emissione del

passaporto individuale.

Identificazione degli equidi

Gli equidi sono identificati mediante microchip entro il 31

dicembre dell’anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita

e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre.

Identificazione degli equidi

Microchip: 0380271… – 0380273…

Identificazione degli equidi

Gli equidi nati prima del 01/01/07 ed IDENTIFICATI in conformità con

le decisioni n. 93/623/CEE (passaporto) e n. 2000/68/CE (capitolo IX)

sono considerati regolarmente identificati. Detti equidi devono essere in

ogni caso registrati in BDE entro il 30/04/10.

Gli equidi nati prima del 01/01/07 e NON ancora IDENTIFICATI in base

alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE devono essere identificati

(MICROCHIP e passaporto) prima di qualsiasi loro spostamento e

comunque entro il 30/04/10.

Gli equidi importati da Paesi terzi devono essere identificati entro 30 gg

dalla ultimazione della procedura doganale ed in ogni caso prima di

lasciare l'allevamento stesso.

Identificazione degli equidi

Prima dell'identificazione mediante microchip va verificata:

a) la presenza di altro microchip;

b) eventuali segni di rimozione chirurgica di un precedente microchip;

c) eventuali altri marchi apposti sull’animale;

Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età (stella

dentaria incisivi laterali visibile) è autorizzato un mezzo di

identificazione semplificato per il loro trasporto diretto dall’azienda di

nascita al macello (fascetta inamovibile contenente un transponder al

pastorale anteriore sinistro)

Identificazione degli equidi

Identificazione degli equidi

Ogni azienda (anche un solo equide) deve essere registrata, a cura del

titolare, presso il Servizio Veterinario ASL conformemente a DPR

317/96. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere comunicata al

servizio veterinario entro 7 gg dall'evento.

Registrazione dell’azienda

Entro 7 gg dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima che esso lasci

l'allevamento, il proprietario comunica l'evento all'APA. Per gli equidi registrati

l'evento è comunicato all'ANA o all'UNIRE / ASSI che gestisce il competente libro

genealogico o registro anagrafico.

Entro il 31/12 o entro 6 mesi dalla nascita (prima della movimentazione) l'APA

(ANA / UNIRE) provvede a:

a) identificare l'equide verificando, per i soli equidi registrati, il CIF;

b) raccogliere l’eventuale dichiarazione di esclusione DPA nel Capitolo IX;

c) impiantare il microchip.

L'APA (ANA / UNIRE / ASSI) entro 10 giorni dall'identificazione provvede a:

a) inserire i dati raccolti nella BDE;

b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;

c) conservare tutta la documentazione agli atti;

Emissione del passaporto

► Tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico entro 7 giorni

dall’evento;

► Denuncia di nascita entro 7 gg;

► Firma passaporto;

► Dichiarazione eventuale esclusione DPA;

► Comunica all'APA o all’UNIRE/ ASSI entro 7 gg passaggio di proprietà;

► In caso di morte comunica all'APA o all’UNIRE entro 3 gg, consegna passaporto,

garantisce ove possibile l'espianto del microchip e la sua distruzione;

► In caso di smarrimento o furto dell'equide comunica all'APA o all’UNIRE allegando

copia denuncia polizia e consegna il passaporto;

► In caso di smarrimento o furto del passaporto comunica all'APA, all’ANA o

all’UNIRE entro 7 gg allegando copia denuncia polizia;

► Nel caso di ritrovamento equide / passaporto è tenuto a darne comunicazione alle

competenti autorità entro 7 gg dall’evento;

► Osservare obblighi sui trattamenti farmacologici e connesse registrazioni;

► Può delegare con atto formale un detentore.

Obblighi del proprietario

►Accerta che ogni equide sia provvisto di passaporto e che

non risulti escluso DPA

► Si registra preventivamente nella BDN

► Si munisce di Lettore di microchip

► Verifica la congruenza delle informazioni registrate sul

passaporto e quelle registrate in BDE

► Comunica in BDN la macellazione entro 7 giorni

► Garantisce l’espianto dei microchip sotto il controllo del

Veterinario Ufficiale

Obblighi per il titolare dello stabilimento di macellazione

► Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato UE mantengono il

passaporto dello Stato di provenienza.

► Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione provvede ad

assolvere agli obblighi di registrazione entro 7 gg (UNIRE-ASSI, ANA

o APA)

► UNIRE-ASSI, ANA o APA entro 30 gg lavorativi provvedono

all'inserimento dei dati in BDE.

Scambi di equidi da Paesi comunitari

► Gli equidi importati da un Paese terzo devono essere provvisti di

passaporto conforme alle disposizioni comunitarie e nel caso di

mancanza di microchip devono essere microchippati da APA o

UNIRE-ASSI;

►Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione deve

provvedere entro 7 gg alla registrazione UNIRE-ASSI, ANA o

APA che entro 30 gg provvedono all'inserimento dati in BDE.

Importazione di equidi da Paesi terzi

a) è connessa alla BDE,

b) rilascia e vidima il passaporto dell'equide;

c) è responsabile dell'identificazione e registrazione degli animali nella

BDE

d) registra in BDE nascite, morti, dichiarazione DPA / NON DPA,

movimentazioni, introduzioni da UE, importazioni da Paesi terzi, furto

e smarrimento di animali, passaporti e microchip;

e) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonché stampa e rilascia il

duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro 14 gg. (se

non microchip non DPA, se detentore dimostra i non trattamenti

sospensione 6 mesi)

Compiti delle APA accreditate

a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e degli

equidi e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia

interesse ai sensi (L. 241/90);

b) accredita le APA e le ANA;

c) in caso di grave inadempienza sospende o revoca l’accreditamento;

d) comunica alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle strutture

accreditate;

e) garantisce l'accesso alla BDE al MiPAF, al MS, alle Regioni e PPAA,

alle ASL, all’AGEA.

f) garantisce l'operatività delle APA e ANA di raccolta e aggiornamento

dei dati con monitoraggio costante;

g) trasmette annualmente una relazione al MiPAF, al MS, alle Regioni e

PPAA sullo stato della BDE.

Compiti dell'UNIRE / ASSI / …

a) è connesso alla BDE;

b) mette a disposizione della BDE (registra ed aggiorna tramite la

BDN) le informazioni relative alle aziende

c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attività finalizzata ai

controlli sanitari;

d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di

identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda.

Compiti del servizio veterinario delle AASSLL

► Registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo,

detengono equidi (allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc);

► registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari delle attività espletate in tali

strutture

► registrare i controlli, relativi al sistema di identificazione e registrazione,

effettuati dal Servizio Veterinario sulle strutture che a qualsiasi titolo detengono

equidi, con le eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate;

► registrare gli esiti dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto

anabolizzante di cui al D.L.vo 16/03/06, n. 158 e s.m.e.i., del D.L.vo n. 193/2006

e s.m.e.i. e del Reg.(CE) n. 1950/2006 effettuati dal Servizio Veterinario, con le

eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate;

Compiti del servizio veterinario delle AASSLL

► consultare le movimentazioni degli equidi direttamente

dall'applicativo Internet di UNIRE / ASSI, ovvero ottenere le

medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni

servizi web esposti dalla BDE;

► consultare i dati di macellazione direttamente dall'applicativo

Internet di UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni

attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla

BDE;

► estrarre dati aggregati messi a disposizione da UNIRE / ASSI

Compiti del servizio veterinario delle AASSLL

Finalità dell’Anagrafe degli Equidi

• Tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (rete

di epidemiosorveglianza).

• Tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico.

• Trasmettere informazioni al consumatore sulle carni di equidi

tramite un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto.

• Assicurare regolarità nelle corse dei cavalli, prevenire e

controllare il fenomeno dell’abigeato.

ORDINANZA 1 marzo 2013

Ordinanza contingibile ed urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi.

(GU n. 85 del 11/04/2013)

ORDINANZA 19 MARZO 2014 (proroga di un anno della precedente)

Al fine di garantire una maggiore disponibilità dei dati contenuti nell’anagrafe degli

equidi alla luce delle recenti emergenze sanitarie ……

Vista la raccomandazione della Comm. Europea del 19/02/2013: applicazione di un

piano coordinato di controllo comprendente controlli ufficiali su ………. carni bovine

nonché su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di

residui di fenilbutazone.

Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di

clandestinità sottraendoli a controlli sanitari e di benessere……

ORDINANZA 1 marzo 2013

Art. 1 INCREMENTO DELLA BDN DELL’ANAGRAFE ZOOTECNICA

ORDINANZA 1 marzo 2013

Art. 2 Identificazione sanitaria degli equidi

1. Il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio che rinvenga equidi

di età sup. a 12 mesi non ancora identificati procede a:

Identificazione

Rilascia la scheda identificativa (Allegato A)

Registra in BDN

Applica specifica sanzione

Prescrive gli adempimenti necessari per la regolarizzazione delle violazioni

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento

di sequestro o confisca da parte dell’Autorità giudiziaria

ORDINANZA 1 marzo 2013

Art. 2 Identificazione sanitaria degli equidi

2. Il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio nel corso di attività di

vigilanza e controllo degli allevamenti che rinvenga differenze tra la situazione

riscontrata e le informazioni disponibili in BDN provvede a:

Rettifica delle informazioni in BDN

Ad esclusione delle movimentazioni temporanee applica specifica sanzione

Prescrive gli adempimenti necessari per la regolarizzazione delle violazioni

ORDINANZA 1 marzo 2013

Art. 2 Identificazione sanitaria degli equidi

3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza delle modalità e delle

procedure stabilite dai DD MM 29/12/2009 e 26/09/2011 il Servizio

Veterinario dell’ASL competente per territorio provvede a :

Dichiarare tali animali non DPA

Registrare tale dichiarazione nella sez. IX del passaporto

Registrare lo stato di equide non DPA sulla BDN

Registrare lo stato di equide non DPA sulla BDE

5. Le spese per l’identificazione sanitaria degli equidi sono a carico del proprietario

ORDINANZA 1 marzo 2013

Art. 3 Registrazioni delle movimentazioni temporanee degli equidi

1. Il proprietario degli equini registra in BDN ….. le informazioni relative a tutte

le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni (deroghe)

2. La registrazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall’evento

3. Mod IV

4. La registrazione dei passaggi di proprietà è effettuata secondo le modalità

previste DD MM 29/12/2009 e 26/09/2011

ORDINANZA 1 marzo 2013

Art. 4 Controlli sull’identificazione degli equidi al macello

1. Comunicazioni di irregolarità relative alla corretta e completa

identificazione degli equidi al Servizio Veterinario dell’ASL PRIMA

DELLA VISITA ANTE-MORTEM con SOSPENSIONE DELLA

MACELLAZIONE ed in attesa delle determinazioni del medesimo

Servizio Veterinario.

ORDINANZA 1 marzo 2013

Art. 5 Disposizioni finali

1. L’ordinanza ha validità di 12 mesi a decorrere dalla sua pubblicazione nella

GU.

Nota Ministero della Salute DGSAF 07633-P-15/04/2013 con

oggetto:

“Ordinanza contingibile ed urgente in materia di identificazione

sanitaria degli equidi del 1 marzo 2013 - CHIARIMENTI

Equide DPA

Fonte ISTAT “Annuario statistico 2013”

Fonte ISTAT “Annuario statistico 2012”

Fonte ISTAT “Annuario statistico 2013”

Fonte ISTAT “Annuario statistico 2013”

Fonte ISTAT “Annuario statistico 2013”

Scambi di carni di cavallo in Europa 2012: Totale 60.000 t (Fonte Eurostat)

Totale import carne equina in Italia 2012 (Fonte Eurostat)

Esportazione carne di cavallo in EU (Fonte Eurostat)

Nota Ministeriale 21dic.2007: Decreto Ministeriale 05/05/2006 – Indicazioni

relative all’identificazione degli equidi, alla modalità di gestione dello status di

equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

1. Identificazione degli equidi……….A maggior garanzia della

identificazione e per fornire informazioni certe inerenti la

catena alimentare tutti gli equidi nati prima del 31/12/2006 e

ammessi alla macellazione dopo il 31/12/2009 dovranno essere

identificati tramite transponder. Deroghe per i gli equidi

destinati alla macellazione entro i sette mesi di età (non

destinati agli scambi intracomunitari né all’esportazione) con

identificazione semplificata e movimentazione esclusiva verso

il macello

Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello

status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

• L’equide DPA è l’equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la dichiarazione di cui al Cap. IX. Detta dichiarazione va sottoscritta all’atto del rilascio del documento da parte dell’organismo a ciò deputato, il cui rappresentante appone a conferma di tale dichiarazione la propria firma e timbro.

• TALE DICHIARAZIONE POTRA’ ESSERE SOSPESA O ANNULLATA DAL VETERINARIO UFFICIALE IN TUTTI I CASI IN CUI QUEST’ULTIMO RITENGA SUSSISTANO RISCHI PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE.

• La dichiarazione di esclusione dalla macellazione per la produzione di alimenti per il consumo umano è IRREVERSIBILE E VINCOLANTE anche per gli eventuali futuri proprietari.

Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello

status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

• Si ribadisce che ai sensi del regolamento 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e del regolamento N. 852/2004, che detta norme di carattere generale al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare, ogni soggetto pubblico o privato che detiene, con o senza fini di lucro, un Equide DPA è definito “impresa alimentare”, ricade perciò nella “legislazione alimentare” e la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare è definito “Operatore del settore alimentare”.

Chiunque detiene un Equide DPA è quindi un Operatore del Settore Alimentare ed è tenuto a fornire garanzie sulla sicurezza alimentare dettate nei regolamenti 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e 183/2005.

Visto che la peculiarità degli allevamenti per affezione, ippico-sportivi, ecc. non pone gli allevatori stessi nella condizione ottimale per assolvere a tali obblighi, è consigliabile che in questa circostanza gli allevatori optino per l’esclusione dei loro animali dalla produzione di alimenti per uso umano

SICUREZZA ALIMENTARE

Regolamento 178/2002

Regolamenti 852-853-854-882/2004

D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193

• Analisi del rischio (valutazione, gestione e comunicazione)

• Principio di rintracciabilità

• Principi dell’informazione e comunicazione

SICUREZZA ALIMENTARE

Responsabilità primaria

O.S.A.

Autorità competente

Controllo Ufficiale

(LEA)

Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello

status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

3. Casi particolari:

• Trasponder non più leggibile

• Ritrovamento di un equide di cui sia stato

denunciato lo smarrimento o furto

4. Registro di carico-scarico

Vidimato e numerato dal Servizio Veterinario se

si detengono equidi DPA

Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello

status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

• Presso le aziende ove sono detenuti equidi DPA, saranno

conservati e mantenuti debitamente aggiornati i registri dei

trattamenti previsti dal D.L.vo 193/2006 e/o D.Lvo 158/2005.

• Prima di effettuare o prescrivere qualsiasi trattamento in

ottemperanza al D.L.vo 193/2006, il Veterinario dovrà accertare

l’identità dell’equide e verificare lo “status” dell’equide……. Se

il trattamento prescritto non è fra quelli consentiti per equidi

DPA, il Veterinario dovrà assicurarsi che l’equide sia

sicuramente escluso dalla catena alimentare……

Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello

status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

• Per gli equidi DPA, i trattamenti con sostanze

essenziali per la cura degli equidi previste dal Reg.

1950/2006/CE e somministrate in accordo con l’art

11 del D.L.vo 193/2006, dovranno essere sempre

registrati, oltre che sul registro dei trattamenti

dell’allevamento, anche nella parte dedicata (

Capitolo IX) del passaporto.

Art. 11 del D.L.vo 193/2006

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti

Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:

a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;

b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):

1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;

2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

Art. 11 del D.L.vo 193/2006

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti

2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purche' presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria.

Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello

status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

• In caso di detenzione di scorte la presenza anche di un solo equide DPA comporta l’applicazione dell’Art. 81 del D.L.vo 193/2006.

• L’obbligo di registrazione di tutti i trattamenti riguarda esclusivamente gli equidi DPA.

• Fermo restando quanto previsto dagli Art.li 80 e 82 del D.L.vo 193/2006 nessun obbligo di tenuta dei registri e registrazione dei trattamenti vige per gli equidi non DPA ad eccezione della conservazione di copia delle ricette adeguatamente compilate sino al’esaurimento del medicinale prescritto o smaltimento delle rimanenze.

Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello

status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici

Nota Ministeriale 0014896 del 18/08/2011

- Macellazione degli equidi: registrazioni informazioni in BDN -

Nota Ministeriale 0005493 del 19/03/2012

Macellazione degli equidi: registrazioni informazioni in BDN – Chiarimenti

7. Macellazione degli equidi

8. Recupero ed eliminazione del trasponder

9. Macellazione d’urgenza al di fuori del macello di equidi DPA

10. Morte/Abbattimento di un equide in azienda

Grazie per l’attenzione