Il Catasto Terreni e la procedura PREGEO 10.6.0 APAG 2Circolare 44/E del 14.12.2016 G e o m. F e d e...

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Il Catasto Terreni e la procedura PREGEO 10.6.0 Il Catasto Terreni e la procedura PREGEO 10.6.0 APAG 2.08 APAG 2.08 Geom. Federico Cortese Le slide sono scaricabili all’indirizzo: www.federicocortese.it/pregeo1060.pdf

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Il Catasto Terreni e la procedura PREGEO 10.6.0Il Catasto Terreni e la procedura PREGEO 10.6.0APAG 2.08APAG 2.08

Geom. Federico Cortese

Le slide sono scaricabili all’indirizzo:

www.federicocortese.it/pregeo1060.pdf

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Un po’ di storiaUn po’ di storiaG

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• Circolare 2/88: Nuove procedure agg. cartografico• Circolare 2/92: Pregeo 7• Circolare 49/T/96: Sottoscrizione atti agg.• Circolare 10/2003: Pregeo 8• Circolare 2/2006: Pregeo 9• Circolare 1/2007: Pregeo 9 disposizioni• Circolare 2/2007: Pregeo 9 invio telematico• Circolare 3/2009• Circolare 1/2010• Circolare 2/2011• Circolare 1/2012• Circolare 30E/2014: Pregeo 10.6.0 – APAG 1.15• Circolare 44E/2016: Pregeo 10.6.0 – APAG 2.08

Pregeo 10

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Circolare 44/E del 14.12.2016Circolare 44/E del 14.12.2016

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Con la Circolare 30/E del 29.12.2014 viene introdotta la procedura Pregeo 10.6.0 (in vigore dal 02.01.2015) che estende l’approvazione automatica a tutti gli atti di aggiornamento del Catasto Terreni, con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario.

Con le tipologie codificate di Pregeo 10.5.0 era possibile l'approvazione automatica solo per un 50% dei casi.

viene introdotta la procedura Pregeo 10.6.0 – APAG 2.08 (obbligatoria dal 28.04.2017) che perfeziona l’iter di approvazione automatica.

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Download del softwareDownload del softwareG

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http://www.agenziaentrate.gov.it

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Download del softwareDownload del softwareG

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Versione software 10.6.0 APAG 2.08

del 12/12/2016

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Installazione del softwareInstallazione del softwareG

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Esegui come amministratore

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Installazione del softwareInstallazione del softwareG

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Terminata l’installazione, all’avvio del software è opportuno verificare la data di rilascio, sulla schermata di apertura di Pregeo:

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Installazione del softwareInstallazione del softwareG

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Nuova funzione per conoscere la versione Pregeo presente sul sito dell’Agenzia

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Creazione di un nuovo librettoCreazione di un nuovo librettoG

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Protocollo: libero codice numerico per l’archiviazione del tipo.

In Pregeo tutte le informazioni vengono codificate mediante righe contraddistinte da un codice numerico.Quando si crea un nuovo libretto, viene compilata la riga 0, che contiene le informazioni generali sul tipo.

Mappali: indicare il numero della particella interessata, o più particelle separate da virgola.

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Scelta della macro-categoriaScelta della macro-categoriaG

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Con la vecchia versione di Pregeo era necessario scegliere tra le macro-categorie “Ordinaria”, “Semplificata” e “Speciale”.

Con la versione del 2016 viene eliminata la categoria “Semplificata” (o meglio viene accorpata in quella Ordinaria) pertanto per la creazione di un nuovo libretto, in fase di compilazione della riga 0, sarà necessario solo scegliere se spuntare la categoria “Speciale”, altrimenti il tipo rientrerà automaticamente in categoria “Ordinaria”.

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Scelta della macro-categoriaScelta della macro-categoriaG

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Nella macro categoria Ordinaria rientrano tutti gli atti di aggiornamento, di seguito elencati:

● Tipo di Frazionamento (FR);

● Tipo Mappale per Nuova Costruzione (MC);

● Tipo Mappale per Variazione (TM);

● Atto di aggiornamento misto (FM) (Tipo di Frazionamento +

Tipo Mappale);

● Tipo Mappale con Conferma di Mappa (CM);

● Tipo Mappale con Stralcio di Corte (SC).

● Tipo a Rettifica;

● Tipo Particellare.

Nella macro categoria Speciale invece rientrano:

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Categoria Ordinaria: tipi di aggiornamentoCategoria Ordinaria: tipi di aggiornamentoG

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Il tipo di atto di aggiornamento viene indicato nella compilazione della riga 9.

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Il Tipo di FrazionamentoIl Tipo di FrazionamentoG

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Il tipo di frazionamento è necessario quando si deve dividere una o più particelle ed è propedeutico ad un trasferimento di proprietà.

Nella relazione tecnica è necessario indicare se il trasferimento avverrà a corpo o a misura ed è necessario specificare come sono materializzate le dividenti sul posto (ad esempio con picchetti in ferro infissi nel terreno, con muratura in tufi già esistente, ecc.).

Il tipo di frazionamento deve essere preventivamente depositato in comune ai sensi dell’art. 30 DPR 380/2001, ad esclusione dei casi di cui al comma 10, per i quali il deposito non è obbligatorio, ossia:

● divisione ereditaria;● donazioni fra coniugi e parenti in linea retta;● esecuzione testamentaria;● atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di

servitù.

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I Tipi MappaliI Tipi MappaliG

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Esistono diverse casistiche di tipo mappale:

● Il tipo mappale per nuova costruzione (MC) serve a far passare una particella dal Catasto Terreni al Catasto Edilizio Urbano (il caso più comune è quello di edificazione di un nuovo fabbricato) senza la costituzione di nuove aree di pertinenza; può essere quindi redatto solo su particelle che si trovano nel CT, infatti non accetta particelle che sono già censite in partita speciale 1 (aree di enti urbani e promiscui).

Con il passaggio nel CEU viene costituita una nuova unità immobiliare in categoria F/6 “Fabbricato in attesa di dichiarazione”, allo scopo di mantenere la continuità dell’intestazione tra CT e CEU, come meglio descritto nella nota prot. 23646/2013 del 12.06.2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate e relativo allegato tecnico.

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I Tipi MappaliI Tipi MappaliG

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● Il tipo mappale per variazione (TM) riguarda tutte le modifiche da apportare a particelle aventi qualità “ente urbano” (282), “fabbricato promiscuo” (278) o “fabbricato urbano da accertare” (283), senza la costituzione di nuove aree di pertinenza. Di seguito alcune casistiche di tipo mappale per variazione:

● nuove costruzioni (su particelle CEU);● ampliamenti di fabbricati esistenti;● demolizione totale di fabbricati con soppressione delle

particelle con qualità "Ente urbano", solo per le demolizioni;● demolizioni parziali di porzione di fabbricati;● inserimento di piscine o locali interrati;● demolizione e ricostruzione;● riposizionamento del fabbricato.

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I Tipi MappaliI Tipi MappaliG

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● Il tipo mappale per conferma di mappa (CM) serve per la redazione degli atti di aggiornamento per i quali la mappa resta assolutamente invariata, quindi non c’è bisogno di libretto delle misure, non si richiede l’estratto di mappa e non si redige la proposta di aggiornamento (per questa sottocategoria viene automaticamente aggiunta la riga di tipo 6|CONFERMA|). Rientrano in questa casistica il passaggio ad ente urbano di fabbricato rurale correttamente disegnato in mappa e il tipo mappale per soppressione di subalterni rurali. Con la conferma di mappa non è possibile trattare particelle con qualità “ente urbano” (282), “strade pubbliche” (302) o “acque esenti da estimo” (300).

● Il tipo mappale con stralcio di corte (SC) serve per accatastare un fabbricato ed attribuire una nuova area di pertinenza, da stralciare dalla maggiore consistenza delle particelle originali. Non si tratta di un frazionamento perché non presuppone il trasferimento di proprietà; deve però essere notificato in comune ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001, senza alcuna eccezione.

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Il Tipo Frazionamento con MappaleIl Tipo Frazionamento con MappaleSi tratta di una tipologia mista che si utilizza quando oltre al frazionamento è anche necessario dichiarare, su una o più delle derivate, un nuovo fabbricato o un ampliamento di un fabbricato esistente.

Bisogna quindi tenere presente che:● nel modello censuario devono essere presenti sia lo schema di

frazionamento che lo schema mappale e lo schema frazionamento deve precedere lo schema mappale;

● nel tipo mappale deve essere presente almeno una particella derivata dal tipo di frazionamento;

● con lo schema frazionamento del modello censuario è possibile formare lotti solo con particelle appartenenti alla stessa ditta e con medesima qualità e classe, mentre non si possono formare lotti con particelle aventi qualità ente urbano (282) o fabbricato promiscuo (278);

● con lo schema tipo mappale del modello censuario si possono formare lotti solo con particelle aventi qualità ente urbano (282) o fabbricato promiscuo (278).

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Categoria SpecialeCategoria Speciale

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Atti di aggiornamento particolari, per i quali è necessario l'estratto di mappa, ma non viene redatta la proposta di aggiornamento:

• Tipo particellare;

• Tipo a rettifica di un atto precedente, esclusivamente per correggere misure relative all'inquadramento rispetto ai punti fiduciali, in seguito a collaudo d'ufficio o per ravvedimento operoso.

I tipi appartenenti a questa categoria non verranno mai approvati in automatico.

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Il Tipo ParticellareIl Tipo Particellare

Il tipo particellare (PA) ha come unico obiettivo quello di meglio definire forma e superficie delle particelle, attribuendo loro superfici reali, ma non può essere usato per correggere errori derivanti da altri tipi di frazionamento o tipi mappale:● tutte le particelle devono essere interamente contornate, mediante

vettori con linee nere;● il modello censuario viene redatto solo con lo schema ausiliario e a

tutte le particelle deve essere attribuita l'annotazione SR;● non deve essere redatta la proposta di aggiornamento;● può essere presentato anche telematicamente.

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Il Tipo a RettificaIl Tipo a Rettifica

Il tipo a rettifica consente di correggere misure errate rispetto all'inquadramento dei punti fiduciali, relative ad un tipo già approvato:● può essere presentato in seguito a collaudo d'ufficio oppure autonomamente;● deve essere sottoscritto dal tecnico e da almeno uno dei titolari di diritti reali;● non richiede la compilazione del modello censuario, né della proposta di

aggiornamento;● deve scontare i tributi e l'imposta di bollo per l'estratto di mappa e per

l'approvazione dell'atto. Pertanto deve essere richiesto l'estratto di mappa (anche se non si deve predisporre la proposta) e il protocollo deve essere annotato in relazione;

● può essere presentato solo in front-office;● le modalità operative sono ben spiegate nell'allegato 1 della circolare 1/2012.

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Casistiche di libretti PregeoCasistiche di libretti PregeoG

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In base alla necessità o meno di diversi punti di inquadramento, gli atti di aggiornamento possono essere classificati in:

• Tipo frazionamento o mappale in deroga: non è necessario il rilievo perché non si introducono nuove geometrie, ma viene variata la mappa (a differenza della conferma di mappa);

• Tipo mappale per modesta entità: si possono usare come punti di appoggio vertici della geometria già rappresentata in mappa (particella esistente o limitrofe o fabbricati);

• Tipo frazionamento o mappale con appoggio alla maglia dei punti fiduciali;

• Tipo mappale con appoggio ai vertici di particella definita con superficie reale.

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Tipi in derogaTipi in derogaG

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Atti di aggiornamento senza libretto delle misure, ma che richiedono l'estratto di mappa e la proposta di aggiornamento, a differenza della conferma di mappa (infatti non si inserisce la riga 6 - conferma):

• Tipo di frazionamento per staccare la corte da fabbricato già censito come ente urbano (FR);

• Tipo mappale per accatastare un fabbricato già disegnato in mappa, ma graffato a particella censita nel catasto terreni (MC);

• Tipo mappale per fusione di particelle urbane (TM);

• Tipo mappale per ampliamento su intera corte (TM);

• Tipo mappale per nuova costruzione su intera particella (MC);

• Tipo mappale per demolizione totale con cambio di particella (TM);

• Tipo mappale per demolizione di un solo corpo di fabbrica (TM).

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Tipi in deroga – proposta di aggiornamentoTipi in deroga – proposta di aggiornamentoG

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Per tutti gli atti di aggiornamento di cui alla precedente slide è necessario redigere la proposta di aggiornamento, come illustrato:

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3unire particelle/porzioni

modificare identificativo

dichiarare fabbricati

accorpare al fabbricato

generare porzioni

scheda particelle scheda fabbricati

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La Modesta EntitàLa Modesta EntitàG

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Gli atti d'aggiornamento di modesta entità, sono stati introdotti col Decreto Legge del Ministero delle Finanze n. 28 del 02/01/1998, che all'art. 6 definisce le “Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria”:

a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;

b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica;

c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

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La Modesta EntitàLa Modesta EntitàG

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All'art. 7 del Decreto Legge del Ministero delle Finanze n. 28 del 02/01/1998, sono indicate le “Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuria”:

“...E' facoltà del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa...”

Tali vertici di appoggio devono essere codificati in riga 8 come “punti utente” per “tipi di modesta entità”.

All'art. 7 del Decreto Legge del Ministero delle Finanze n. 28 del 02/01/1998, sono indicate le “Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuria”:

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Con l’ultima versione di Pregeo non esiste più la modalità “semplificata” in quanto anche gli atti di modesta entità rientrano ora nella categoria ordinaria. Questo perché è la procedura Pregeo a capire se il tipo rientra tra quelli elencati nel D.M. 28/98. Ad ogni modo il professionista dovrà indicare la fattispecie (di cui al comma a, b o c) in fase di dematerializzazione del tipo, durante la compilazione delle relazione tecnica strutturata.

In particolare è stata aggiunta anche una dichiarazione apposita per le “costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili” di cui al comma c, che appare appena si attiva la “predisposizione atto di aggiornamento...” e che può essere “confermata” oppure “rifiutata” se il tipo non riguarda la fattispecie indicata.

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Relazione Tecnica Strutturata

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Per gli ampliamenti di fabbricati che si trovano su una particella adiacente è possibile usare la modesta entità, ma è necessario operare nel seguente modo:

● richiedere nell’estratto di mappa anche la particella adiacente sulla quale ricade il fabbricato da ampliare;

● eseguire la proposta di aggiornamento conservando la particella del fabbricato da ampliare (non eseguirne lo stralcio);

● nel modello censuario riportare solo la particella sulla quale si accatasta l’ampliamento (originale – variata);

● il vettore in riga 7 deve contenere sia le linee rosse che definiscono l’oggetto del rilievo, sia la linea di colore nero relativa al lato del corpo di fabbrica da ampliare su cui si appoggia l’ampliamento stesso.

● in fase di dematerializzazione del tipo, selezionare nella relazione tecnica strutturata l’apposita dichiarazione.

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L’appoggio ai Punti FiducialiL’appoggio ai Punti Fiduciali

Il rilievo catastale è ancora regolato dalle Istruzioni di cui al Decreto Direttoriale n. 4A/322 del 19/01/1988, che al paragrafo 2 indicano:

“In relazione alla ubicazione e alla estensione dell'oggetto del rilievo il professionista dovrà individuare l’insieme dei punti fiduciali di primo perimetro ai quali collegare le misure. Naturalmente nei casi in cui la zona di intervento sia di estensione tale che al suo interno ricadano alcuni punti fiduciali, il rilievo dovrà essere esteso anche a questi ultimi.”

Con l’ultima versione di Pregeo il controllo della presenza di punti fiduciali interni al triangolo fiduciale viene eseguito in automatico ed è motivo di rigetto del tipo da parte del sistema, senza possibilità di deroga.

In particolari casi (fogli confinanti con sistemi diversi di coordinate Cassini-Soldner e Gauss-Boaga) possono verificarsi incongruenze circa P.F. realmente non ricadenti all’interno del triangolo. Tali situazioni devono essere segnalate all’Ufficio.

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Il Rilievo Catastale - TolleranzeIl Rilievo Catastale - Tolleranze

L’oggetto da misurare può eccedere il triangolo fiduciale, coi seguenti limiti:G

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● la distanza massima esterna fra l'oggetto del rilievo e il lato del triangolo fiduciale deve risultare inferiore al 30% della corrispondente distanza massima interna riferita al medesimo lato.

Nell’esempio della figura a lato la nuova dividente individuata dai vertici 101, 102, 103 e 104 sporge dal triangolo fiduciale, ma la distanza esterna “De” deve essere inferiore al 30% della distanza interna “Di”.

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Il Rilievo Catastale - TolleranzeIl Rilievo Catastale - TolleranzeG

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● la superficie eccedente il singolo lato del triangolo fiduciale (solo nel caso di superfici rilevate per intero – SR o edifici) deve essere inferiore al 30% della superficie complessiva da rilevare.

Nell’esempio della figura a lato la superficie eccedente “S1” deve essere inferiore al 30% della superficie dell’intera particella 101;

allo stesso modo la superficie eccedente “S2” deve essere inferiore al 30% della superficie dell’intera particella 101.

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Il Rilievo Catastale - TolleranzeIl Rilievo Catastale - Tolleranze

Nel caso di rilievo celerimetrico, le stazioni devono essere disposte all'interno del triangolo fiduciale o marginalmente eccedenti il bordo di questo di una quantità inferiore al 30% della distanza fra i corrispondenti due punti fiduciali. Le stazioni GPS invece sono escluse da questo limite.

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Nell’esempio della figura a lato la distanza “D” tra la stazione celerimetrica 200 ed il lato fiduciale PF06/0230 - PF02/0300, deve essere inferiore al 30% della distanza tra i due punti fiduciali.

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Il Rilievo Catastale - TolleranzeIl Rilievo Catastale - TolleranzeNel Decreto direttoriale 4A/322 del 1988, al paragrafo 4, sono indicate le precisioni richieste nelle operazioni di rilievo.

“Detta d la distanza fra due punti del rilievo, ricavabile sulla base delle misure riportate nell'atto di aggiornamento, e detta D la corrispondente distanza misurata sul terreno nelle operazioni di collaudo [...], dovrà risultare:”

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● in zone urbane o di espansione urbanistica:

con d < 300 m |d - D| < 0,05 + (0,0013 x d) m

con d > 300 m |d - D| < 0,45 m● in zone extraurbane pianeggianti o parzialmente ondulate:

con d < 300 m |d - D| < 0,05 + (0,0016 x d) m

con d > 300 m |d - D| < 0,55 m● in zone extraurbane con terreno sfavorevole:

con d < 300 m |d - D| < 0,10 + (0,0020 x d) m

con d > 300 m |d - D| < 0,70 m

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Il Rilievo Catastale - TolleranzeIl Rilievo Catastale - Tolleranze

Con riferimento alla precedente slide, è importante ricordare che le tolleranze indicate non si riferiscono solo ai controlli per le distanze rilevate tra punti fiduciali, ma anche per il controllo del mutuo posizionamento dei punti comuni a più atti di aggiornamento eseguiti in epoche diverse ed interessanti la stessa porzione di territorio o porzioni contigue.

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Archivi dei punti fiducialiArchivi dei punti fiducialiL’Agenzia delle Entrate mantiene per ogni provincia due archivi relativi ai punti fiduciali:● l’archivio TAF, acronimo di “Tabella Attuale dei Punti Fiduciali” (es.

Lecce.taf) ne contiene le coordinate ed altre informazioni descrittive;● l’archivio DIS (es. Lecce.dis) contiene invece le distanze tra coppie di

PF misurati da altri tecnici in atti d’aggiornamento già approvati, oltre alle distanze rilevate coi collaudi d’ufficio (protocollo con lettera “U”).

Nel nuovo Pregeo è stata inserita una funzione per il download automatico dal sito dell’Agenzia delle Entrate degli archivi relativi ai punti fiduciali.

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L’archivio DIS viene associato in automatico, l’archivio TAF invece deve essere importato manualmente (per singolo PF, intero foglio o comune).

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Il Punto AusiliarioIl Punto Ausiliario

Nel Decreto direttoriale 4A/322 del 1988, al paragrafo 2, è previsto che “al criterio generale di appoggio del rilievo al triangolo fiduciale è ammesso in deroga il caso in cui il collegamento di un punto agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile. In questo caso il tecnico potrà limitarsi ad utilizzare i soli due punti collegabili del triangolo fiduciale; dovrà però riferire le misure dell'oggetto del rilievo anche ad un terzo punto, opportunamente scelto sul terreno e costituito da un particolare topocartografico, di modo che il triangolo così definito possa contenere l'oggetto del rilievo ed essere soggetto alle medesime disposizioni impartite per i triangoli fiduciali.”

Questo terzo punto prende il nome di punto ausiliario.

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Il Punto AusiliarioIl Punto AusiliarioIl punto ausiliario deve essere codificato in riga 8, come punto “planimetrico” - “punto utente” - “punto ausiliario”. Deve essere inserito con l’identificativo usato nel libretto delle misure e le coordinate si ricavano elaborando il libretto coi due punti fiduciali rilevati.

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Il Punto AusiliarioIl Punto Ausiliario

Casi frequenti nei quali si rende necessario l’uso del punto ausiliario sono:G

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● in prossimità della linea di costa (o di montagne), quando è impossibile istituire un terzo punto fiduciale;

● quando si lavora a cavallo tra due fogli di mappa in sistemi di coordinate differenti (Gauss-Boaga e Cassini-Soldner); in questo caso si utilizzeranno almeno due punti fiduciali ricadenti nello stesso sistema di coordinate ed il terzo punto fiduciale verrà rilevato come P.A., indicandolo nel libretto con altro numero, come semplice punto misurato (il nome del PF può essere inserito nelle note in riga 2).

In ogni caso quando si usa il punto ausiliario, gli altri PF devono essere rilevati con misure sovrabbondanti (iperdeterminati).

Il nuovo Pregeo verifica la presenza di iperdeterminazione ed in caso negativo inibisce l’approvazione del tipo.

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Il tipo mappale su S.R.Il tipo mappale su S.R.Se la particella su cui insiste il fabbricato è stata definita con superficie reale mediante frazionamento circolare 2/88, il rilievo può essere appoggiato ai vertici della particella, che devono essere codificati nell'apposita riga di tipo 8.

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Il Rilievo GPSIl Rilievo GPSCol Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 03.12.2003 (e successiva Circolare 10/2003), con l’attivazione del Pregeo 8 è stato introdotto il rilievo GPS e le relative modalità di codifica nel libretto Pregeo, attraverso particolari righe 1 e 2, appositamente predisposte.

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Il Rilievo GPSIl Rilievo GPSL’opzione “Coord geocentriche note riferite a reti GPS” consente di dichiarare che l’origine delle coordinate (quindi anche tutte le coordinate dei punti misurati) è riferita nel sistema geodetico nazionale ETRF2000 (European Terrestrial Reference Frame 2000) (G.U. n.48 del 27/02/2012).

Pertanto per i rilievi eseguiti in appoggio alla rete GPS della Regione Puglia (http://gps.sit.puglia.it), che dal 15.01.2013 è inquadrata nel sistema ETRF2000-RDN, è opportuno spuntare quest’opzione.

Come specificato nella Circolare 3/2009 infatti, questa informazione era pensata per consentire all’Agenzia la creazione di un archivio di punti noti (compresi i punti fiduciali) in coordinate geocentriche, con l’obiettivo di trasformare le mappe catastali nel frame ETRF2000, come previsto dalla direttiva INSPIRE.

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Spuntando l’opzione si aggiunge in automatico il codice [WGS84-ETRF2000] nel campo note.

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Il Rilievo GPSIl Rilievo GPSNella riga 2 (vertice finale di baseline) devono essere inserite le componenti Dx, Dy e Dz del punto misurato, l’altezza del centro antenna, il valore di PDOP o GDOP e la matrice di varianza-covarianza o la matrice dei cofattori (è possibile scegliere tra le due diverse matrici col menu “Selezione Tipo Misura”).

Le matrici non sono obbligatorie per baseline inferiori a 5.000 m, pertanto in quel caso possono essere omesse indicando zero per ciascun campo.

Sempre in riga 2, cliccando sul tasto “calcola componenti” si attiva una funzione che permette di determinare Dx, Dy e Dz, inserendo semplicemente le coordinate geocentriche del punto rilevato.

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Inserendo le coordinate geocentriche del vertice finale è possibile calcolare le componenti.

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Il Rilievo GPSIl Rilievo GPSSe la base GPS è molto distante dall’oggetto del rilievo (succede spesso quando si lavora in appoggio ad una rete di stazioni permanenti) l’elaborazione di Pregeo restituisce sqm molto elevati sui punti rilevati.

Per abbassare gli sqm nei limiti previsti dalla normativa è disponibile in riga 2 l’opzione “Rappresenta Punto di Emanazione del rilievo” che esegue il ricalcolo delle baseline, come se fossero originate dal punto misurato, “ribaltando” il rilievo.

L’opzione è attivabile solo per la prima riga 2 inserita dopo la riga 1+6 della base GPS, pertanto il punto dal quale si vuole ricalcolare il rilievo deve essere posizionato subito dopo la base.

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Spuntando l’opzione si aggiunge il codice [VRS] (Virtual Reference Station) nel campo note della riga 2

Prima riga 2 dopo la base GPS (coppia di righe 1 e 6)

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Il Rilievo “allineamenti e squadro”Il Rilievo “allineamenti e squadro”Il rilievo per allineamenti e squadro, regolamentato dal solito Decreto 4A/322 del 1988, viene codificato in Pregeo attraverso le righe 4 e 5.

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Nella riga 4 si indicano l’origine e l’orientamento, che possono essere punti già misurati con altro metodo (stazione totale o GPS) oppure punti di coordinate note codificati in riga 8 (ad es. per modesta entità).

Nella riga 5 si inseriscono la distanza progressiva (positiva se indicata dall’origine verso l’orientamento altrimenti negativa) e lo squadro (positivo se a destra della direzione origine-orientamento, altrimenti negativo).

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Il Rilievo “allineamenti e squadro”Il Rilievo “allineamenti e squadro”

Per il rilievo allineamenti e squadro devono essere rispettati i seguenti limiti:● il prolungamento dell'allineamento non può essere superiore ad 1/4

della distanza congiungente i punti di origine ed orientamento, comunque non superiore a 50 m;

● lo squadro non può superare i 3 m se eseguito con metodo speditivo (terna pitagorica 3-4-5);

● Se eseguito con strumentazione topografica, lo squadro non può superare 1/3 della distanza congiungente origine e orientamento e comunque non può essere superiore a 16 m.

Per superare i limiti imposti è possibile iperdeterminare il punto da misurare, utilizzando un secondo allineamento.

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Il Rilievo “allineamenti e squadro”Il Rilievo “allineamenti e squadro”G

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Il rilievo per allineamenti può essere anche usato per l’esecuzione di artifici, molto utili ad esempio quando si vogliono misurare con ricevitori GPS punti difficilmente accessibili con quella tecnologia (esempio spigolo di fabbricato sotto pensilina o fabbricato troppo alto).

4|200|201|-50|*S* GPS|

5|PF|1.850|0|spigolo di fabbricato|

4|201|200|50|*S* GPS|

5|PF|1.700|0|spigolo di fabbricato|

In questo caso si inserisce l’angolo approssimativo rispetto all’allineamento, solo per indicare se il punto da misurare si trova a destra (50) o a sinistra (-50) rispetto alla direzione origine-orientamento. Sarà poi Pregeo ad eseguire il calcolo esatto del vertice “nascosto”.

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La livellazioneLa livellazioneG

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La livellazione (introdotta con la versione 8 di Pregeo) viene codificata nel libretto delle misure con righe 4 e 5 e può essere eseguita dal mezzo o da un estremo.

Livellazione da un estremo

4|200|1.20|chiodo topografico|

5|PF|1.00|Spigolo di fabbricato|

La livellazione è utile anche quando si misura un punto fiduciale mediante doppia distanza o altro artificio.

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Esempio di artificio per PFEsempio di artificio per PFG

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Per rilevare il punto non stazionabile PF03/0060/F194, si sono rilevati due punti vicini col ricevitore GPS, quindi col metodo della doppia distanza si è definita la posizione planimetrica del PF, mentre con la livellazione da un estremo si è definito il dislivello (in questo caso la quota dei punti vicini era identica a quella del PF).

Punti vicini misurati con GPS

Livellazione da un estremo

Calcolo doppia distanza con allineamenti e squadro

Molti palmari GPS permettono di eseguire direttamente il calcolo del punto nascosto, restituendo le componenti geocentriche, ma con matrice azzerata.

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Le superficiLe superfici

La Circolare 2/88, paragrafo 5, ha stabilito che quando una particella oggetto di aggiornamento ha una superficie inferiore a 2.000 mq, devono essere rilevati tutti i vertici per definirne l’intero contorno, in modo da misurarne la superficie reale. Stesso discorso vale per le derivate inferiori a 2.000 mq, indipendentemente dalla superficie della particella originaria.

In deroga di quanto sopra riportato, è possibile evitare il rilievo dell’intero perimetro solo quando alcuni vertici non sono identificabili in modo univoco e corretto sul terreno, perché non materializzati o non ricostruibili, se non a mezzo di un’azione di riconfinamento. Questa evenienza deve essere specificata nella relazione tecnica.

Con le ultime versioni di Pregeo questa situazione viene individuata in automatico dal software, che in fase di dematerializzazione del tipo attiva la conseguente dichiarazione nella relazione tecnica strutturata.

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Le superficiLe superficiLa Circolare 11/88 chiarisce che nel caso di frazionamento per espropri per la realizzazione di nuove opere (quali strade, ferrovie, oleodotti, etc.), l'oggetto primario è rappresentato dalla porzione di particella da trasferire. Pertanto indipendentemente dalle superfici, non deve essere richiesta la misurazione completa della particella residua.

La Circolare 5/89 stabilisce che quando una particella viene rilevata per intero, bisogna eseguire le opportune verifiche di forma e superficie.

Per i controlli della forma si devono verificare le differenze tra le linee rappresentate nei documenti probanti e le corrispondenti rilevate.

Se il documento probante è un frazionamento (o disegni quotati per atti precedenti il 1969) il controllo è analitico e tiene conto delle tolleranze di cui alle slide precedenti; se l’unico documento probante è la mappa il controllo avviene per sovrapposizione grafica utilizzando la relazione: |Dist. mappa – Dist. rilievo| < 1,5 - 3 m a seconda della situazione cartografica.

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Le superficiLe superficiVerificata la compatibilità della forma si passa alla verifica delle superfici. La differenza tra la superficie rilevata e quella in atti deve rientrare nei limiti di tolleranza previsti dall’art. 1538 del Codice Civile, pari ad 1/20 (o 5%) della superficie nominale.

Se la differenza supera il 5%, sarà necessario eseguire una doppia dimostrazione grafica ed analitica delle superfici (da inserire in relazione tecnica). La superficie nominale non sarà variata, ma verrà aggiunta in visura un’annotazione indicante la superficie reale della particella.

Anche per quest’ultima casistica esiste la corrispondente dichiarazione precompilata in fase di dematerializzazione dell’atto di aggiornamento.

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Le superficiLe superficiNel caso di superfici reali, la Circolare 2/92 ha stabilito che le tolleranze sono definite dalla seguente relazione:

dove “A” rappresenta la media dei valori dell’area in esame (valore precedente e valore attuale).

Si ribadisce che, nel caso in cui la rideterminazione della superficie reale risulti in tolleranza con il precedente valore dell’area, tale valore non dovrà subire variazioni nell’archivio amministrativo-censuario.

Inoltre, qualora la superficie di una particella originaria, da frazionare, sia stata rilevata in tutto il suo contorno (superficie reale) e la stessa risulta in tolleranza con la superficie reale in atti, la ripartizione delle superfici delle particelle derivate deve essere eseguita realizzando il bilanciamento con la superficie in atti.

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T=13×(

A1000

+√A )

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Punti Vertice e DirezionePunti Vertice e DirezioneCon la Circolare 2/92 e l’introduzione di Pregeo 7, sono state definite due tipologie di punti di appoggio allo scopo di inquadrare l’oggetto del rilievo nel contesto cartografico, ma anche per facilitare un eventuale futuro ripristino della nuova geometria di aggiornamento.

Tali punti devono appartenere alla geometria disegnata in mappa, quindi possono riguardare le particelle oggetto di rilievo, ma anche altre particelle limitrofe, oppure vertici di fabbricato, ecc.

Il punto vertice corrisponde ad un punto caratteristico della mappa (triplice, vertice di confine, spigolo di fabbricato, ecc.).

Il punto direzione non costituisce vertice ma si trova su una linea della mappa.

È importante pertanto in fase di rilievo individuare un numero sovrabbondante di questi punti di appoggio, in maniera da poter selezionare successivamente quelli che consentono il migliore orientamento del rilievo sulla geometria di mappa.

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Punti Vertice e DirezionePunti Vertice e DirezioneI punti vertice e direzione si codificano nel libretto mediante righe di tipo 7. Chiaramente se le particelle vengono rilevate per intero, non servono i punti di appoggio, in quanto l’inquadramento può avvenire mediante i contorni chiusi codificati in riga 7.

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Esempi di possibili punti vertice o direzione

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La proposta di aggiornamentoLa proposta di aggiornamentoIl rilievo indicato nel libretto delle misure (righe 1,2,4,5) rappresenta la realtà dei luoghi, quindi ciò che realmente esiste sul posto e che qualunque altro tecnico (anche i collaudatori d’ufficio) dovrà riscontrare in caso di successivo rilievo.

La proposta di aggiornamento serve per disegnare sulla mappa catastale le nuove geometrie (linee rosse) che scaturiscono dall’atto di aggiornamento. Questo disegno comporta chiaramente un adattamento delle nuove linee (rosse) alla mappa esistente (linee nere).

Tutte le modifiche di adattamento della realtà rilevata alla mappa catastale devono essere eseguite nella proposta di aggiornamento, ma MAI nel libretto delle misure!

Anche per questo motivo è chiaro che la mappa ha solo valore indicativo, pertanto per ogni eventualità di rimaterializzazione di un tipo sul posto, sarà necessario fare riferimento esclusivamente al libretto delle misure e MAI alla mappa catastale.

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Lo stralcio delle particelleLo stralcio delle particelleLa prima fase della proposta di aggiornamento consiste nello stralcio di eventuali particelle richieste nell’estratto di mappa, ma che poi non vengono coinvolte nell’atto.G

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Nella finestra a destra devono essere indicate solo le particelle da usare, corrispondenti a quelle indicate nella riga 0 del libretto. Per farlo possono essere selezionate/deselezionate nell’elenco o direttamente dalla grafica.

Seleziona tutte le particelle dell’edm

Svuota l’elenco

Conferma lo stralcio

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OrientamentoOrientamentoLa fase di “orientamento” serve a posizionare bene le geometrie di rilievo alla mappa esistente. Viene eseguito grazie ai poligoni chiusi, oppure ai punti vertice e direzione.G

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Deve essere selezionato prima il punto del rilievo (punto vertice, punto direzione, ecc.) e poi il punto omologo della mappa. Se il punto della mappa appartiene alle geometrie dell’estratto (linee verdi) l’aggancio è semplice, altrimenti bisogna visualizzare il raster della mappa e stimare la posizione esatta del vertice, con l’aiuto dello zoom.

Visualizza dettaglio punti omologhi

Rifiuta ultimo punto o l’ultima coppia

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OrientamentoOrientamentoAttraverso la tabella di dettaglio dei punti omologhi è possibile valutare gli scarti relativi a ciasun punto di appoggio ed eventualmente rimuovere dalla procedura di orientamento le coppie di punti ritenuti non idonei.G

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Tasti per rimuovere la coppia di punti

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AdattamentoAdattamentoLa fase di “adattamento” serve ad aggiungere alla mappa esistente le nuove geometrie oggetto dell’atto di aggiornamento (linee rosse). Ogni vertice finale di linea rossa deve pertanto essere perfettamente collegato alle geometrie di mappa (linee verdi). I vertici non collegati in automatico vengono evidenziati in blu e devono essere oggetto di adattamento manuale.

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Raggio di aggancio per adattamento

Adattamento automatico

Vertici blu (non adattati)

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ElaborazioneElaborazioneLa fase di elaborazione della proposta di aggiornamento si attiva usando l’infelice voce “frazionamento estratto di mappa tramite rilievo”.

Bisogna prima selezionare eventuali fabbricati da usare per la separazione delle aree (vengono campiti con retino quadrettato) quindi procedere alla divisione mediante apposito tasto.

Sarà poi possibile mediante le schede di seguito illustrate completare la proposta.

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Scheda particelle

Graffatura fabbricato con area scopertaInserire codice

particella definitivo o provvisorio

Scheda fabbricati

Dichiarazione fabbricato

Aree provvisorie (codice $) che risultano dal partizionamento dell’estratto

Unione aree

Definizione del codice particella

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Creazione propostaCreazione propostaTerminato e confermato il “frazionamento dell’estratto” non resta che cliccare sul tasto “Crea proposta di aggiornamento” presente nella barra dei comandi ed infine cliccare sul tasto “Salva proposta di aggiornamento”.

A questo punto si rientra automaticamente nella schermata principale di Pregeo, dove è necessario selezionare la voce “Conferma proposta di aggiornamento” per inserirla definitivamente nel libretto.

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La compilazione automaticaLa compilazione automaticadel modello censuariodel modello censuario

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Una volta redatta la proposta di aggiornamento Pregeo può riconoscere in automatico in che casistica rientra il tipo e predispone di conseguenza il modello censuario.

Come al solito si tratta solo di una “utility”, pertanto il modello deve essere controllato e validato dal tecnico, al quale resta ogni responsabilità circa la correttezza dello stesso.

Per la compilazione del modello sono ancora valide molte delle indicazioni fornite con l'allegato 2, della Circolare 3/2009 del 16/10/2009.

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La compilazione automaticaLa compilazione automaticadel modello censuariodel modello censuario

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Solo per le sottocategorie “tipo mappale con stralcio” e “tipo frazionamento più tipo mappale” è inibita la predisposizione automatica del modello, in quanto Pregeo non può discriminare tra le due in funzione della grafica della proposta.

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Il modello ausiliarioIl modello ausiliario

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Resta la necessità di usare il modello ausiliario in alcuni casi specifici:

• frazionamenti di strade o acque;

• tipo particellare;

• tipo mappale per variazione della qualità di subalterni rurali;

• tipo frazionamento o mappale dove risulti necessario attribuire superficie reale a particelle scaturite dalla formazione di lotti;

• quando deve essere cancellata un'annotazione già presente sulla particella (codice NO).

Per il trattamento di acque e strade lo schema ausiliario deve precedere ogni altro schema presente nel libretto (mappale o frazionamento).

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La formazione di lottiLa formazione di lottiG

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Quando si devono formare dei lotti sopprimendo una o più particelle che devono essere accorpate ad un'altra, è necessario inserire in ordine prima la particella che varia e poi quelle soppresse, come da esempio:

Come precedentemente indicato per assegnare la S.R. si dovrà redigere anche il modello ausiliario:

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Soppressione Ente UrbanoSoppressione Ente Urbano

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Nel modello censuario la soppressione di una particella ente urbano (qualità 282) è possibile solo nei seguenti due casi:

• quando si accorpano particelle CEU, quindi la particella soppressa confluisce per intero in un lotto avente qualità “Ente Urbano” e con identificativo catastale definitivo (non letterale), già presente sull’estratto di mappa;

• quando la variazione catastale consiste nella demolizione totale di tutti i fabbricati presenti nella particella da sopprimere.

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La codifica delle superfici realiLa codifica delle superfici realiQuando si trattano superfici reali si deve porre particolare attenzione a:

1) indicare gli identificativi negli appositi campi “Particella Derivata” e “Particella Originale” durante la vettorizzazione

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AAA

AAB

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La codifica delle superfici realiLa codifica delle superfici realiG

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In questo modo vengono correttamente inserite nel libretto le righe di tipo 7.

Come da esempio è necessario dichiarare oltre al perimetro delle derivate, anche quello della particella originale.

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La codifica delle superfici realiLa codifica delle superfici realiG

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2) Assegnare durante la proposta di aggiornamento gli identificativi, così come inseriti nelle righe di tipo 7

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La codifica delle superfici realiLa codifica delle superfici reali3) Dopo la conferma della proposta di aggiornamento, creando il modello censuario automatico, verrano direttamente inseriti i valori delle superfici reali contornate nel libretto.G

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Page 72: Il Catasto Terreni e la procedura PREGEO 10.6.0 APAG 2Circolare 44/E del 14.12.2016 G e o m. F e d e r i c o C o r t e s e Con la Circolare 30/E del 29.12.2014 viene introdotta la

La codifica delle superfici realiLa codifica delle superfici reali4) In ogni caso è opportuno verificare i valori delle superfici reali nella scheda “Libretto di Campagna” all'interno delle stampe del libretto.

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Riscontro grafico modello-propostaRiscontro grafico modello-propostaG

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Con la versione Pregeo 2016 è stata introdotta una importante funzione che permette di controllare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella proposta di aggiornamento e quanto indicato nel modello censuario.

Questa procedura permette anche di modificare le particelle dichiarate in fase di proposta di aggiornamento, senza dover redigere nuovamente la proposta!

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Riscontro grafico modello-propostaRiscontro grafico modello-propostaG

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Per ogni particella costituita o variata, la procedura consente la verifica delle superfici censuarie, grafiche e reali.

Particelle presenti nel modello censuario (codice in nero), particelle presenti nella proposta ma non nel modello (codice in rosso).

Grafica della proposta di aggiornamento

Con doppio clic sulla superficie è possibile cambiare l’identificativo nella proposta di aggiornamento

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Invio telematico e dichiarazioniInvio telematico e dichiarazioniG

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Con l’invio telematico degli atti catastali il professionista sottoscrive una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

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Invio telematico e dichiarazioniInvio telematico e dichiarazioniG

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Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il professionista DICHIARA:

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La sottoscrizione degli attiLa sottoscrizione degli attiG

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Il D.M. 701/1994 all’art. 1, comma 8, indica che “I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarietà di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali eleborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché nelle relative note di trascrizione”.

La successiva Circolare esplicativa 194/T del 13.07.1995, sottolinea l’esigenza di pervenire alla correttezza e completezza dell’atto tecnico anche sotto il profilo civilistico e pubblicistico pertanto la firma dei titolari di diritti reali sul bene oggetto di variazione deve essere apposta da tutti i soggetti interessati, prima che l’atto venga ricevuto dagli Uffici.

Ancora la successiva Circolare 49/T del 27.02.1996 differenzia i tipi mappali, che hanno specifica valenza di natura fiscale, per i quali l’Amministrazione ha specifico interesse all’accettazione, dai tipi di frazionamento, per i quali sono preminenti i profili civilistici e di pubblicità immobiliare, mentre sono quasi irrilevanti quelli di natura fiscale. Per questi motivi per i tipi di frazionamento i casi di non conformità al DM 701/94 sono oggetto di maggiori attenzioni.

Sia per i tipi mappali che per i tipi di frazionamento comunque vi sono casistiche particolari che pur mancando della conformità al DM 701/94, possono essere ricevibili ed iscrivibili in atti, purché venga conferito mandato al tecnico redattore mediante lettera di incarico.

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La sottoscrizione degli attiLa sottoscrizione degli attiG

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Quindi, nel caso in cui l’obbligo della sottoscrizione non possa essere adempiuto a causa di fondate motivazioni, il professionista deve allegare una lettera d’incarico, secondo il modello di cui alla Circolare 49/T, nella quale uno ovvero alcuni dei soggetti titolari dei diritti reali sull’immobile, dichiarino:

A – le generalità dei contitolari che non sottoscrivono l’atto, con i codici fiscali e le rispettive quote;

B – di essere o non essere stati autorizzati al conferimento del mandato da tutti i contitolari;

C – le motivazioni della mancata sottoscrizione o mancata autorizzazione;

D – che non c’è contenzioso in atti e che si assumono ogni onere derivante;

E – eventuale delega alla rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal tecnico redattore, per accettazione.

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La sottoscrizione degli attiLa sottoscrizione degli attiG

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Con l’invio telematico degli atti di aggiornamento non si protocolla più la lettera di incarico in Ufficio, ma nella relazione tecnica deve essere sempre indicato chi sono i firmatari e quali sono le motivazioni di una eventuale mancata sottoscrizione o mancata autorizzazione al mandato. Le informazioni relative alla lettera di incarico devono poi essere inserite in fase di dematerializzazione del tipo.

● Espropri per pubblica utilità;

● Esecuzione sentenze o ordinanze dell’autorità giudiziaria.

Solo in caso di mancata autorizzazione da parte di tutti i titolari di diritti reali, questo schema consente di apporre in atti la relativa annotazione di riserva.

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La sottoscrizione degli attiLa sottoscrizione degli attiG

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Nel caso di procedimento d’ufficio (espropri, provvedimenti autorità giudiziaria, ecc.) il professionista deve essere in possesso di incarico professionale con indicazione delle particelle interessate, citandone gli estremi e le motivazioni nella relazione tecnica. In questo caso è sufficiente inserire uno solo dei titolari di diritti reali nella pagina “Informazioni generali” (Circ. 1/2007). Ovviamente deve essere inserito quale firmatario l’ente espropriante o l’autorità giudiziaria. Per questa fattispecie non si inseriscono annotazioni di “firma mancante”.

Nel caso di atto propedeutico alla presentazione di successione ereditaria, è necessario inserire nella pagina “Informazioni generali” sia il de cuius (indicando deceduto il …) che tutti gli eredi. Nel caso che firmino solo alcuni degli eredi, se questi non sono stati autorizzati dai restanti (caso di irreperibilità) è necessario apporre alle particelle l’annotazione di “firma mancante” mediante l’apposita procedura, altrimenti non si inserisce nessuna annotazione. Come sempre è poi necessario spiegare il tutto nella relazione tecnica.

Nel caso di procedimento di usucapione può firmare solo il possessore ma nella lettera di incarico (e nella relazione tecnica) bisogna indicare il numero di ruolo in carico al tribunale con l’indicazione dei dati catastali delle particelle interessate. In questo caso bisogna inserire l’annotazione di “firma mancante”.

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Riposizionamento di un fabbricatoRiposizionamento di un fabbricato

Per modificare la posizione di un fabbricato già presente in mappa, in fase di proposta di aggiornamento è necessario in sequenza, osservare le seguenti istruzioni:

1) Operare la demolizione del fabbricato esistente;

2) Definire compiutamente il contorno del fabbricato da inserire in mappa.

Si precisa quindi che le operazioni di rimozione del fabbricato già presente in mappa e l'inserimento del nuovo fabbricato devono essere eseguite nello stesso atto d'aggiornamento.

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CASI PARTICOLARICASI PARTICOLARI

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Demolizione e ricostruzioneDemolizione e ricostruzioneNel caso in cui un fabbricato, già censito al CEU, viene totalmente demolito e nella particella interessata viene edificato un nuovo fabbricato, occorre la presentazione di specifici atti di aggiornamento, da trattare con la categoria “Tipo Mappale per Variazione”, costituiti da tipi mappali per demolizione e ricostruzione, sottoscritti da tutti gli intestatari delle unità immobiliari urbane presenti nell’immobile demolito.

Qualora la demolizione e la ricostruzione del fabbricato siano realizzate senza interruzione (quindi con unico titolo urbanistico) potrà essere predisposto un unico tipo mappale.

In presenza invece di un’interruzione tra le due distinte fasi dei lavori, sarà necessario presentare prima un mappale per demolizione totale e successivamente il tipo mappale per l’accatastamento del nuovo fabbricato.

In ogni caso di demolizione totale la particella originaria (di qualità 282) deve essere soppressa con costituzione di nuovo identificativo (AAA).

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I fabbricati interratiI fabbricati interratiNel caso di tipo mappale per dichiarare un fabbricato interrato al quale deve essere attribuito un numero di particella autonomo, devono essere seguiti i seguenti criteri:● deve essere compilato il modello censuario creando una nuova particella di

qualità ente urbano (282) ma con superficie zero;

● nella proposta di aggiornamento deve essere prima inserito il numero della particella interrata tra parentesi, mediante la funzione “modifica simboli – inserimento testo”;

● quindi si deve procedere al “frazionamento” del fabbricato interrato.

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I fabbricati interratiI fabbricati interratiCon la nuova versione di Pregeo è ora possibile anche trattare fabbricati interrati al di sotto di strade pubbliche o acque, con la stessa procedura innanzi descritta, ma utilizzando lo schema ausiliario.G

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È ora possibile inoltre eseguire l’ampliamento di un fabbricato interrato già accatastato, col solito schema mappale indicando superficie zero.

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Gli impianti fotovoltaiciGli impianti fotovoltaici

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19/12/2013, avente ad oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali”

Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30/11/2012, avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”

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Tipo mappale per impianti fotovoltaiciTipo mappale per impianti fotovoltaiciG

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Per la redazione del tipo mappale, allo scopo di rappresentare in mappa gli impianti fotovoltaici, è necessario distinguere tra gli impianti che sottraggono il terreno all'attività agricola e gli impianti che consentono il contemporaneo svolgimento delle attività agricole (ad esempio il pascolo).

1 - Impianti che sottraggono il terreno all'attività agricola:

in questo caso si fraziona l'area interessata dall'impianto (recinzione dell'impianto) che si trasferisce al Catasto Edilizio Urbano, separandola dall'area che eventualmente mantiene la destinazione agricola.Le cabine elettriche devono essere indicate nel tipo mappale con linea rossa continua e devono essere campite nella proposta di aggiornamento come fabbricati. Per i pannelli fotovoltaici non è necessaria nessuna indicazione grafica.

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Tipo mappale per impianti fotovoltaiciTipo mappale per impianti fotovoltaiciG

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Recinzione impianto che corrisponde al

limite della particella

Cabine di trasformazione e

consegna

Nuova particella CEU

Vecchia particella CT

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Fotovoltaici promiscui all’attività agricolaFotovoltaici promiscui all’attività agricolaG

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2 - Impianti promiscui all'attività agricola:

in questo caso si indica l'area interessata dall'impianto con linea tratteggiata e il numero della nuova particella viene indicato tra parentesi tonde. In questo modo la particella costituita nel C.E.U. avrà superficie zero, in quanto l'intera superficie della particella originaria resterà nel Catasto Terreni.

Se vi sono cabine elettriche invece, passerà al C.E.U. solo la superficie occupata dalle stesse, che sarà agganciata all'area tratteggiata dell'impianto mediante il simbolo di unione (osso di morto >--<).

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Fotovoltaici promiscui all’attività agricolaFotovoltaici promiscui all’attività agricolaG

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Limite dell'impianto che consente

l'attività agricola

Cabine di trasformazione e

consegna

Nuova particella CEU (AAA) di superficie zero

Particella CT

a) Impianto senza fabbricati: b) Impianto con fabbricati:

Limite dell'impianto che consente

l'attività agricola

Particella CT Nuova particella CEU unita all'impianto

Page 90: Il Catasto Terreni e la procedura PREGEO 10.6.0 APAG 2Circolare 44/E del 14.12.2016 G e o m. F e d e r i c o C o r t e s e Con la Circolare 30/E del 29.12.2014 viene introdotta la

La rappresentazione delle piscineLa rappresentazione delle piscineG

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L’Istruzione “Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio – 1970” e in particolare il paragrafo 11, dedicato alle rappresentazioni di particolarità topografiche relative a superfici occupate da acque e canali, prevede la rappresentazione delle piscine con linea continua e in colore blue.

La circolare 44/E del 2016 ha chiarito che “per problemi connessi alla gestione informatizzata della cartografia, che al momento non consentono di colorare i poligoni rappresentanti le piscine, come previsto dalla citata normativa, si stabilisce che la rappresentazione delle piscine dovrà essere eseguita con una linea tratteggiata e senza alcuna campitura.”

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Export DXFExport DXFG

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Con l’ultima versione di Pregeo (2016) è stata aggiunta un’utile funzione per la creazione del DXF con la grafica del rilievo.

Per utilizzare la funzione basta elaborare il libretto, quindi cliccare sul menu “Visualizza”, poi “Grafica”, quindi menu “Funzioni Speciali” e “Genera DXF”.

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Calcolo grandezze indiretteCalcolo grandezze indiretteG

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Con l’ultima versione di Pregeo (2016) è stata aggiunta un’utile funzione per l’interrogazione interattiva di grandezze misurate indirettamente.

Per attivare la procedura è necessario elaborare il libretto, quindi dal menu “Operazioni” selezionare “Grandezze Indirette”.

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selezione

calcolo

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Il secondo originaleIl secondo originaleG

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In seguito all’approvazione automatica di un atto d’aggiornamento Pregeo, prima di procedere alla redazione del Docfa o peggio alla stipula di un atto di trasferimento, è necessario attendere 2/3 giorni lavorativi e comunque attendere che sul Sister venga rilasciato il “Secondo Originale”, che ora è prodotto anche per i tipi mappale.

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Controlli mediante ortofotoControlli mediante ortofotoG

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Nel sistema informatico, sia in ambiente WEGIS che nel SIT, sono presenti le ortofoto digitali caratterizzate da un GSD (Ground Sample Distance = dimensione del pixel a terra) pari a 50 cm e a partire dal 2016 con GSD 20 cm, quindi con una risoluzione sei volte maggiore, aggiornate con frequenza triennale.

Con la Circolare 44/E del 2016 è stato disposto che “a seguito dell’approvazione automatica degli atti di aggiornamento cartografici, i controlli, già previsti al paragrafo 8 della circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, devono riguardare anche il confronto tra la rappresentazione cartografica dello stato dei luoghi riprodotta nella proposta di aggiornamento e lo stato dei luoghi foto-interpretabile dalle orto-immagini sopra citate.

Qualora dal confronto emergano oggettive difformità, l’atto di aggiornamento deve essere sottoposto a collaudo sul terreno.

Ove per esigenze organizzative non è possibile l’esecuzione del collaudo sul terreno, nell’anno in corso, per i tipi mappali, tale verifica sarà eseguita in occasione dei relativi controlli d’ufficio sulle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane (DOCFA).”

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Esenzioni Tributi e BolliEsenzioni Tributi e BolliG

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Qualora occorra un estratto di mappa digitale “in sostituzione”, nei casi previsti dalla normativa vigente, questo andrà richiesto esclusivamente con la stessa modalità con cui è stato rilasciato l’estratto di mappa “originale”. Quindi se l’estratto è stato rilasciato in via telematica, anche il sostitutivo deve essere richiesto e rilasciato in via telematica.

Per il rilascio dell’estratto di mappa digitale o per l’approvazione di atti d’aggiornamento in via telematica, in esenzione dei tributi speciali catastali e/o dell’imposta di bollo, non è obbligatorio allegare alcuna documentazione. La dichiarazione effettuata dal tecnico professionista in fase di richiesta del servizio, con la contestuale indicazione della norma che consente l’esenzione, ha valore di autodichiarazione e come tale è sufficiente agli Uffici per erogare il servizio.

È opportuno inoltre che le motivazioni della esenzione vengano illustrate anche nella relazione tecnica di Pregeo.

Solo successivamente, su tali dichiarazioni, potranno essere effettuati i controlli, anche a campione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

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Norma Testo Esenzione

Art. 91 Regolamento RD 08/12/1938 n. 2153

Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e lʼoggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre fa cenno sul documento che la richiesta venne fatta nellʼinteresse dello stato.

Tributi

Art. unico Legge 15/05/1954 n. 228

Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Tributi

Art. 28 Legge 05/10/1962 n. 1431

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge [Terremoto agosto 1962] sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette, o agli uffici erariali e del catasto.

Tributi

Art. 1 Legge 21/11/1967 n. 1149

Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari. Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

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Esenzioni Tributi e BolliEsenzioni Tributi e BolliG

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Norma Testo Esenzione

Art. 73 Legge 14/05/1981 n. 219

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emulumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Tributi e bolli

Art. 16 tabella B DPR 26/10/1972 n. 642

Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati.

Bolli

Art. 21 tabella B DPR 26/10/1972 n. 642

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini su indicati e relative copie.

Bolli

Art. 22 tabella B DPR 26/10/1972 n. 642

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Bolli

Art. 4 tabella B DPR 26/10/1972 n. 642

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

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GrazieGrazie

www.federicocortese.it

Geom. Federico Cortese

Geom. Federico Cortese e-mail: [email protected]

Ver. 0.1.8 del 18/05/2017