IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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1 IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA. NORMATIVA CIVILISTICA. CLAUSOLA GENERALE, PRINCIPI CLAUSOLA GENERALE, PRINCIPI DI REDAZIONE E SCHEMI DI DI REDAZIONE E SCHEMI DI BILANCIO BILANCIO Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Economia Economia Sede di Fano Sede di Fano Corso di RAGIONERIA 2 Corso di RAGIONERIA 2 Anno Accademico 2012-13 Anno Accademico 2012-13

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Corso di RAGIONERIA 2. IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA. CLAUSOLA GENERALE, PRINCIPI DI REDAZIONE E SCHEMI DI BILANCIO Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Economia Sede di Fano. Anno Accademico 2012-13. - PowerPoint PPT Presentation

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IL BILANCIO D’ESERCIZIO IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA NELLA NORMATIVA

CIVILISTICA. CIVILISTICA.

CLAUSOLA GENERALE, CLAUSOLA GENERALE, PRINCIPI DI REDAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE E

SCHEMI DI BILANCIOSCHEMI DI BILANCIO

Prof.ssa Francesca Maria CesaroniProf.ssa Francesca Maria Cesaroni

Università degli Studi di Urbino – Facoltà di EconomiaUniversità degli Studi di Urbino – Facoltà di EconomiaSede di FanoSede di Fano

IL BILANCIO D’ESERCIZIO IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA NELLA NORMATIVA

CIVILISTICA. CIVILISTICA.

CLAUSOLA GENERALE, CLAUSOLA GENERALE, PRINCIPI DI REDAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE E

SCHEMI DI BILANCIOSCHEMI DI BILANCIO

Prof.ssa Francesca Maria CesaroniProf.ssa Francesca Maria Cesaroni

Università degli Studi di Urbino – Facoltà di EconomiaUniversità degli Studi di Urbino – Facoltà di EconomiaSede di FanoSede di Fano

Corso di RAGIONERIA 2Corso di RAGIONERIA 2

Anno Accademico 2012-13Anno Accademico 2012-13

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VINCOLI GIURIDICI DELL’ATTUALE MODELLO VINCOLI GIURIDICI DELL’ATTUALE MODELLO CONTABILE ITALIANOCONTABILE ITALIANO

Il fattore che più condiziona il modello contabile è il

SISTEMA GIURIDICOSISTEMA GIURIDICO

SISTEMA DI COMMON LAWSISTEMA DI COMMON LAWSISTEMA DI CIVIL LAWSISTEMA DI CIVIL LAW

Cultura neolatina e mitteleuropea (e giapponese)

Sistema normativo rigido e codicistico basato su regole vincolanti

Il giudice applica la norma alla fattispecie concreta

Tipico della cultura anglosassone

Sistema normativo basato su principi generali integrati dalla prassi

Il giudice, in assenza di una puntuale precettistica, considera il “precedente”

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SISTEMA CONTABILE

DI COMMON LAWDI CIVIL LAW

E’ un insieme di norme codificate per legge

E’ affidato alla prassi ed ai principi emanati dalle professioni contabili

Per modificarlo è necessaria una legge

Per modificarlo è sufficiente una pronuncia degli organi professionali

MODELLO RIGIDOMODELLO RIGIDO MODELLO FLESSIBILEMODELLO FLESSIBILE

ARMONIZZAZIONE COMUNTARIA

VERSO UN UNICO MODELLO CONTABILE INTERNAZIONALE

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LA SITUAZIONE ITALIANALA SITUAZIONE ITALIANASi sta attraversando un periodo di intenso cambiamento. Attualmente le norme più importanti sono contenute nel

CODICE CIVILECODICE CIVILE

Artt. 2214-2220Artt. 2214-2220

Delle scritture contabiliDelle scritture contabili

Artt. 2423-2435 bisArtt. 2423-2435 bis

Del bilancioDel bilancio

DPR 600/1973

Normativa fiscale

+ Sono esclusi alcuni tipi di società (Società aperte, SIM, SGR, Società finanziarie, Assicurazioni)

Sono esclusi alcuni tipi di società (Società aperte, SIM, SGR, Società finanziarie, Assicurazioni)

D.Lgs. 38/2005D.Lgs. 38/2005D.Lgs. 38/2005D.Lgs. 38/2005

Principi contabili Principi contabili internazionaliinternazionali

Principi contabili Principi contabili internazionaliinternazionali

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Il Regolamento UE 1606/2002Regolamento UE 1606/2002 ha introdotto:

l’obbligo delle società quotate nei mercati europei di adottare gli IAS per la redazione dei bilanci consolidati a partire dal 1° gennaio 2005;

la facoltà degli stati membri di estendere l’applicazione degli IAS anche ai bilanci d’esercizio delle società quotate e ai bilanci di esercizio e consolidati delle società non quotate.

PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILEPROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILEPROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILEPROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE

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SOCIETA’ QUOTATE

Bilancio d’esercizio

Bilancio d’esercizio

Bilancio Consolidato

Bilancio Consolidato

Facoltà di IAS/IFRSFacoltà di IAS/IFRS Obbligo di IAS/IFRSObbligo di IAS/IFRS

SOCIETA’ NON QUOTATE

Bilancio d’esercizio

Bilancio d’esercizio

Bilancio Consolidato

Bilancio Consolidato

Facoltà di IAS/IFRSFacoltà di IAS/IFRS Facoltà di IAS/IFRSFacoltà di IAS/IFRS

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D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38:

ha dato attuazione alla facoltà di cui all’art. 5 del Regolamento 1606/2002 e ha statuito, per categorie di soggetti e di bilanci, diverse tempistiche ed eventuali opzioni.

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1)1) Società piccole Società piccole – Art. 2435 bis c.c – Art. 2435 bis c.c non quotate nei mercati regolamentati nel primo esercizio o, successivamente, per due

esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:• Totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

4.400.000 euro;• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000

euro• Dipendenti occupati in media durante l’esercizio:

50 unità.

2) Società grandi2) Società grandi

Non rispettano i limiti definiti dall’art. 2435 bis c.c.

1)1) Società piccole Società piccole – Art. 2435 bis c.c – Art. 2435 bis c.c non quotate nei mercati regolamentati nel primo esercizio o, successivamente, per due

esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:• Totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

4.400.000 euro;• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000

euro• Dipendenti occupati in media durante l’esercizio:

50 unità.

2) Società grandi2) Società grandi

Non rispettano i limiti definiti dall’art. 2435 bis c.c.

SOCIETA’ DI CAPITALI - CLASSIFICAZIONESOCIETA’ DI CAPITALI - CLASSIFICAZIONESOCIETA’ DI CAPITALI - CLASSIFICAZIONESOCIETA’ DI CAPITALI - CLASSIFICAZIONE

A) In base alla dimensione:A) In base alla dimensione:A) In base alla dimensione:A) In base alla dimensione:

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1. Società di capitali che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cosiddette societàsocietà chiusechiuse

2. Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cosiddette societàsocietà aperteaperte (Art. 2325 bis c.c.)

Queste ultime si distinguono in 2 tipi: Spa con azioni quotate in mercati regolamentati Spa con azioni non quotate, ma diffuse tra il

pubblico in maniera rilevante.

1. Società di capitali che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cosiddette societàsocietà chiusechiuse

2. Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cosiddette societàsocietà aperteaperte (Art. 2325 bis c.c.)

Queste ultime si distinguono in 2 tipi: Spa con azioni quotate in mercati regolamentati Spa con azioni non quotate, ma diffuse tra il

pubblico in maniera rilevante.

B) In base al grado di apertura nei confronti del B) In base al grado di apertura nei confronti del mercato finanziario:mercato finanziario:B) In base al grado di apertura nei confronti del B) In base al grado di apertura nei confronti del mercato finanziario:mercato finanziario:

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SOCIETA’ DI CAPITALISOCIETA’ DI CAPITALISOCIETA’ DI CAPITALISOCIETA’ DI CAPITALI

DIMENSIONEDIMENSIONE

Società piccole art. 2435 bisSocietà piccole art. 2435 bis

Società grandi Società grandi

GRADO DI APERTURA AL MERCATO FINANZIARIO

GRADO DI APERTURA AL MERCATO FINANZIARIO

Società chiuseSocietà chiuse

SPA aperte art. 2325 bisSPA aperte art. 2325 bis

SPA quotateSPA quotate

SPA con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

SPA con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

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TIPO DI IMPRESATIPO DI IMPRESA PARAMETRI DEFINITORI NORMATIVA CIVILISTICA E LEGGI COMPLEMENTARI

IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 2082 c.c. e ss. SCRITTURE CONTABILI

Art. 2214 c.c. e ss.; art. 2217 c.c.

BILANCIO D’ESERCIZIO

(art.2217: rinvio all’art. 2423 ed ai criteri di valutaz. dell’art. 2426, in quanto applicabili)

SOCIETA’ DI PERSONE

Soc. semplice: art. 2251 c.c e ss.

SNC: art. 2291 c.c. e ss.

SAS: art. 2313 c.c e ss.

SCRITTURE CONTABILI

Art. 2214 c.c. e ss.

(art. 2302 per le SNC; art. 2315 per le SAS)

BILANCIO D’ESERCIZIO

(art.2217: rinvio all’art. 2423 ed ai criteri di valutaz. dell’art. 2426, in quanto applicabili)

SOCIETA’ DI CAPITALI “CHIUSE” E “PICCOLE”

a) non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis c.c.)

b) diverse dalle Banche e similari nonché dalle Assicurazioni

c) c.d. “piccole” in quanto rispettano i parametri definiti dall’art. 2435 bis. c.c

SCRITTURE CONTABILI e libri contabili e sociali art. 2421 c.c.

(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 per le SRL)

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA art. 2435 bis c.c

(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 bis per le SRL)

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TIPO DI IMPRESA PARAMETRI DEFINITORI NORMATIVA CIVILISTICA E LEGGI COMPLEMENTARI

SOCIETA’ DI CAPITALI “CHIUSE” E “GRANDI”

a) non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis c.c.)

b) diverse dalle Banche e similari nonché dalle Assicurazioni

c) c.d. “grandi” in quanto al di fuori dei parametri definiti dall’art. 2435 bis. c.c.

FACOLTA’ di utilizzo degli IAS/IFRS

(D.Lgs. 38/2005, art. 2 e ss.)

BILANCIO art. 2423 c.c e ss.

(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 bis per le SRL)

SCRITTURE CONTABILI e libri contabili e sociali art. 2421 c.c.

(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 per le SRL)

SOCIETA’ DI CAPITALI “APERTE” diverse dalle Banche e similari nonché dalle Assicurazioni

a) quotate o negoziate nei mercati regolamentati in un paese comunitario

b) con strumenti finanziari diffusi (art. 2 bis Reg. CONSOB n. 11971/1999)

BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO secondo gli IAS/IFRS

(D.Lgs. 38/2005, art. 2 e ss.)

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TIPO DI IMPRESA

PARAMETRI FISCALI NORMATIVA FISCALE

IMPRESE INDIVIDUALI

Ricavi > 309.874,14 servizi

Ricavi > 516.456,90 altre attività

Ricavi ≤ 309.874,14 servizi

Ricavi ≤ 516.456,90 altre attività

Inizio attività (primi 3 esercizi)

Ricavi ≤ 30.987,41 servizi

Ricavi ≤ 61.974,83 altre attività

Ricavi ≤ 30.000,00

Val. beni strumentali ≤ 15.000,00

Assenza dipendenti o collaboratori o associati in partecipazione;

Assenza esportazioni o operazioni assimilate

REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13 ss.)

REGIME SEMPLIFICATO (D.P.R. 600/73 art.13 ss.); opzione per il regime ordinario

REGIME SEMPLIFICATO PER LE NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (art. 388/2000 art.13); opzione per il regime superiore o ordinario

REGIME DEI MINIMI

(L.244/2007 art.1, c.96-117)

opzione per il regime superiore o ordinario

SOCIETA’ DI PERSONE

Ricavi > 309.874,14 servizi

Ricavi > 516.456,90 altre attività

Ricavi ≤ 309.874,14 servizi

Ricavi ≤ 516.456,90 altre attività

REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13 ss.)

REGIME SEMPLIFICATO (D.P.R. 600/73 art.13 ss.); opzione per il regime ordinario

Page 14: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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TIPO DI IMPRESA PARAMETRI DEFINITORI NORMATIVA CIVILISTICA E LEGGI COMPLEMENTARI

SOCIETA’ DI CAPITALI “CHIUSE” E “PICCOLE”

Rinvio alla definizione civilistica

REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13 ss.)

SOCIETA’ DI CAPITALI “CHIUSE” E “GRANDI”

Rinvio alla definizione civilistica

REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13 ss.)

SOCIETA’ DI CAPITALI “APERTE” diverse dalle Banche e similari nonché dalle Assicurazioni

Rinvio alla definizione civilistica

REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13 ss.)

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La normativa civilisticanormativa civilistica in tema di bilancio d’esercizio regola:

1. aspetti sostanziali: riguardano la clausola generale, i principi generali di redazione e i criteri particolari di valutazione;

2. aspetti formali: relativi alla struttura ed al contenuto dei documenti che compongono il bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa);

3. aspetti collaterali: integrano le indicazioni relative alle modalità di esposizione delle singole poste da iscrivere nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché la classificazione da rispettare per l’inserimento delle voci in bilancio all’interno dei rigidi schemi formali previsti.

La normativa civilisticanormativa civilistica in tema di bilancio d’esercizio regola:

1. aspetti sostanziali: riguardano la clausola generale, i principi generali di redazione e i criteri particolari di valutazione;

2. aspetti formali: relativi alla struttura ed al contenuto dei documenti che compongono il bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa);

3. aspetti collaterali: integrano le indicazioni relative alle modalità di esposizione delle singole poste da iscrivere nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché la classificazione da rispettare per l’inserimento delle voci in bilancio all’interno dei rigidi schemi formali previsti.

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AS

PE

TT

I

SO

ST

AN

ZIA

LI

AS

PE

TT

I

SO

ST

AN

ZIA

LI

Art. 2426Criteri particolari di valutazione

Art. 2423 bis

Principi generali di redazione

Art. 2423Clausola generale

AS

PE

TT

I

FO

RM

AL

I

AS

PE

TT

I

FO

RM

AL

I

Art. 2427Contenuto Nota Integrativa

Art. 2425Contenuto Conto Economico

Art. 2424Contenuto Stato Patrimoniale

AS

PE

TT

I

CO

LL

AT

ER

AL

I

AS

PE

TT

I

CO

LL

AT

ER

AL

I

Art. 2425 bis

Iscrizione di ricavi, costi, proventi e oneri

Art. 2424 bis

Disposizioni relative a singole voci di Stato Patrimoniale

Art. 2423 ter

Struttura di Stato Patrimoniale e Conto Economico

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Aspetti sostanziali del bilancio Aspetti sostanziali del bilancio d’esercizio.d’esercizio.

Clausola generale (art. 2423) Clausola generale (art. 2423)

Principi generali di redazione (art. 2423 bis)Principi generali di redazione (art. 2423 bis)

Aspetti sostanziali del bilancio Aspetti sostanziali del bilancio d’esercizio.d’esercizio.

Clausola generale (art. 2423) Clausola generale (art. 2423)

Principi generali di redazione (art. 2423 bis)Principi generali di redazione (art. 2423 bis)

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Rapporto “gerarchico”Rapporto “gerarchico” tra i principi civilistici

Clausola Clausola generalegeneraleArt. 2423Art. 2423

Principi generali di redazionePrincipi generali di redazioneArt. 2423 bisArt. 2423 bis

Criteri particolari di valutazioneCriteri particolari di valutazione

Art. 2426Art. 2426

Principio prioritario ed inderogabile

Principio prioritario ed inderogabile

da cui discendono tutte le altre norme

contenute nel cod.civ.

da cui discendono tutte le altre norme

contenute nel cod.civ.

Principi contabili (CNDCR / OIC)Principi contabili (CNDCR / OIC)

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RUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI ITALIANIRUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI ITALIANIRUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI ITALIANIRUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI

PRINCIPI CONTABILI = Regole tecnico-contabili che:

- Integrano le leggi ed i regolamenti laddove insufficienti o poco chiari

- Esplicano in termini operativi le disposizioni contenute nelle norme

PRINCIPI CONTABILI = Regole tecnico-contabili che:

- Integrano le leggi ed i regolamenti laddove insufficienti o poco chiari

- Esplicano in termini operativi le disposizioni contenute nelle norme

Art. 2219: Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilitàArt. 2219: Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità

Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CORRETTI PRINCIPI CONTABILIRispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERICONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI

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OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’

Emana i principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende, pubbliche e private, a cui non si applicano i principi contabili internazionali;

Fornisce supporto agli organismi contabili internazionali (IASB e EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group) per l’applicazione in Italia dei Principi contabili internazionali;

Coadiuva il legislatore italiano nella emanazione delle norme contabili;

Promuove la cultura contabile.

Emana i principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende, pubbliche e private, a cui non si applicano i principi contabili internazionali;

Fornisce supporto agli organismi contabili internazionali (IASB e EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group) per l’applicazione in Italia dei Principi contabili internazionali;

Coadiuva il legislatore italiano nella emanazione delle norme contabili;

Promuove la cultura contabile.

Page 21: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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In questo organismo sono rappresentati:

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili

CNDC – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

ABI – Associazione Bancaria italiana

ASSONIME – Associazione fra le Società per Azioni

CONFAPI

CONFAGRICOLTURA

BORSA ITALIANA SPA

MINISTERO DELL’ECONOMIA

MINISTERO DI GIUSTIZIA

BANCA D’ITALIA

CONSOB

ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

In questo organismo sono rappresentati:

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili

CNDC – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

ABI – Associazione Bancaria italiana

ASSONIME – Associazione fra le Società per Azioni

CONFAPI

CONFAGRICOLTURA

BORSA ITALIANA SPA

MINISTERO DELL’ECONOMIA

MINISTERO DI GIUSTIZIA

BANCA D’ITALIA

CONSOB

ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Page 22: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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L’OIC, ad oggi, ha elaborato i seguenti principi contabili:

OIC 1: Principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio;

OIC 2: Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

OIC 3: Informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

OIC 4: Fusione e scissione

OIC 11-30: Versione aggiornata dei principi contabili emanati dal CNDC-CNR mantenendo la medesima numerazione

OIC 11: Bilancio d’esercizio: finalità e postulati

OIC 12: Composizione e schemi del bilancio di esercizio

OIC 13: Rimanenze di magazzino;

OIC 14: Disponibilità liquide

OIC 15: Crediti

OIC 16: Immobilizzazioni materiali

L’OIC, ad oggi, ha elaborato i seguenti principi contabili:

OIC 1: Principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio;

OIC 2: Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

OIC 3: Informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

OIC 4: Fusione e scissione

OIC 11-30: Versione aggiornata dei principi contabili emanati dal CNDC-CNR mantenendo la medesima numerazione

OIC 11: Bilancio d’esercizio: finalità e postulati

OIC 12: Composizione e schemi del bilancio di esercizio

OIC 13: Rimanenze di magazzino;

OIC 14: Disponibilità liquide

OIC 15: Crediti

OIC 16: Immobilizzazioni materiali

Page 23: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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OIC 17: Bilancio consolidato

OIC 18: Ratei e risconti

OIC 19: Fondi per rischi e oneri; TFR; Debiti

OIC 20: Titoli e partecipazioni

OIC 21: Metodo del patrimonio netto

OIC 22: Conti d’ordine

OIC 23: Lavori in corso su ordinazione

OIC 24: Immobilizzazioni materiali

OIC 25: Trattamento contabile delle imposte sul reddito

OIC 26: Operazioni e partite in moneta estera

OIC 27: Introduzione dell’Euro

OIC 28: Patrimonio netto

OIC 29: Cambiamenti di principi contabili

OIC 30: Bilanci intermedi

OIC 17: Bilancio consolidato

OIC 18: Ratei e risconti

OIC 19: Fondi per rischi e oneri; TFR; Debiti

OIC 20: Titoli e partecipazioni

OIC 21: Metodo del patrimonio netto

OIC 22: Conti d’ordine

OIC 23: Lavori in corso su ordinazione

OIC 24: Immobilizzazioni materiali

OIC 25: Trattamento contabile delle imposte sul reddito

OIC 26: Operazioni e partite in moneta estera

OIC 27: Introduzione dell’Euro

OIC 28: Patrimonio netto

OIC 29: Cambiamenti di principi contabili

OIC 30: Bilanci intermedi

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Comma 1 – Documenti di bilancioComma 1 – Documenti di bilancio

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”

Bilancio di Bilancio di esercizioesercizio

Conto Conto economicoeconomico

Stato Stato patrimonialepatrimoniale

Nota integrativaNota integrativa

Documento quantitativo/contabile

Documento quantitativo/contabile

Documento quali/quantitativo

Art. 2423 - Redazione del bilancioArt. 2423 - Redazione del bilancio

Page 25: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Documenti integrativi del bilancio

Relazione sulla gestione (art. 2428)

Relazione dei sindaci

Verbale dell’assemblea dei soci

Verbale della società di revisione

Documenti integrativi del bilancio

Relazione sulla gestione (art. 2428)

Relazione dei sindaci

Verbale dell’assemblea dei soci

Verbale della società di revisione

Page 26: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Fornisce l’analisi, l’illustrazione e, in taluni casi, l’integrazione dei sintetici dati di bilancio, che potrebbero non essere pienamente sufficienti ad assolvere la funzione di rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio

NOTA INTEGRATIVANOTA INTEGRATIVA

Contenuto disciplinato dall’art. 2427 c.c. e da altri articoli del codice relativi al bilancio

E’ un documento esplicativo molto importante ai fini del rispetto del principio di chiarezza. Le informazioni contenute in tale documento possono colmare eventuali lacune dello SP e del CE.

Page 27: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”

Comma 2 – Clausola generale del bilancioComma 2 – Clausola generale del bilancio

CLAUSOLA GENERALECLAUSOLA GENERALE

CHIAREZZACHIAREZZA RAPPRESENTAZIONE RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E VERITIERA E CORRETTACORRETTA

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Attributo formale, riguardante le modalità di rappresentazione dei conti relativamente a forma e struttura.Attributo formale, riguardante le modalità di rappresentazione dei conti relativamente a forma e struttura.

CHIAREZZACHIAREZZACHIAREZZACHIAREZZA

FORMA: sezioni divise e contrapposte/sovrapposte; scalare

STRUTTURA: numero, denominazione, aggregazione e ordine delle voci.

FORMA: sezioni divise e contrapposte/sovrapposte; scalare

STRUTTURA: numero, denominazione, aggregazione e ordine delle voci.

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Un bilancio è chiaro se redatto nel rispetto degli schemi contabili imposti da:

- artt. 2424, 2424 bis e 2424 ter: Stato Patrimoniale

- artt. 2425, 2425 bis e 2423 ter: Conto Economico

- artt. 2427 e 2427 bis: Nota Integrativa

OBIETTIVO: Permettere ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto

OBIETTIVO: Permettere ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto

Page 30: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Traduzione italiana dell’espressione “true and fair view”, contenuta nella IV Direttiva CEE, inizialmente tradotta come “quadro fedele”

Traduzione italiana dell’espressione “true and fair view”, contenuta nella IV Direttiva CEE, inizialmente tradotta come “quadro fedele”

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTARAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTARAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTARAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA

Attributo sostanziale, riguardante il contenuto delle informazioni da fornire agli stakeholder aziendaliAttributo sostanziale, riguardante il contenuto delle informazioni da fornire agli stakeholder aziendali

Un bilancio è:

vero se c’è corrispondenza fra gli effetti economici, finanziari e patrimoniali dei fatti aziendali ed i valori iscritti in bilancio;

corretto se è stato redatto nel rispetto scrupoloso delle norme del codice civile, e quindi riducendo al minimo la discrezionalità degli amministratori.

Un bilancio è:

vero se c’è corrispondenza fra gli effetti economici, finanziari e patrimoniali dei fatti aziendali ed i valori iscritti in bilancio;

corretto se è stato redatto nel rispetto scrupoloso delle norme del codice civile, e quindi riducendo al minimo la discrezionalità degli amministratori.

Page 31: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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L’esigenza di fornire una chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’azienda è tale da imporre

Carattere sovraordinato e inderogabile della clausola generaleCarattere sovraordinato e inderogabile della clausola generale

Informazioni integrative Informazioni integrative (comma 3)(comma 3)

Deroghe Deroghe (comma 4)(comma 4)

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“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”

Comma 3 – Informazioni complementariComma 3 – Informazioni complementari

Informazioni normalmente fornite nella NOTA INTEGRATIVA

Manca la specificazione di quali sono le informazioni complementari da fornireManca la specificazione di quali sono le informazioni complementari da fornire

Page 33: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Interventi normativi successivi hanno reso obbligatorie informazioni precedentemente facoltative:

prospetto delle variazioni del patrimonio netto in Nota integrativa (p.to 7 bis): obbligo introdotto con il D.Lgs. 6/2003 (Riforma del diritto societario);

obiettivi e politiche della società in tema di rischio finanziario e esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, nella Relazione sulla gestione (art. 2428, p.to 6): obbligo introdotto con il D.Lgs.394/2003.

Interventi normativi successivi hanno reso obbligatorie informazioni precedentemente facoltative:

prospetto delle variazioni del patrimonio netto in Nota integrativa (p.to 7 bis): obbligo introdotto con il D.Lgs. 6/2003 (Riforma del diritto societario);

obiettivi e politiche della società in tema di rischio finanziario e esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, nella Relazione sulla gestione (art. 2428, p.to 6): obbligo introdotto con il D.Lgs.394/2003.

Page 34: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”

Obbligo (e non facoltà) della deroga in caso di contrasto tra una norma contenuta nel codice civile e la rappresentazione veritiera e corretta, a conferma del fatto che quest’ultimo costituisce un principio prioritario ed inderogabile.

Comma 4 – Deroghe per casi eccezionaliComma 4 – Deroghe per casi eccezionali

Page 35: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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REGIME DEROGATORIO

Obbligo di deroga

Motivazioni in Nota Integrativa

Iscrizione degli utili derivanti dalla deroga in una riserva non distribuibile

REGIME DEROGATORIO

Obbligo di deroga

Motivazioni in Nota Integrativa

Iscrizione degli utili derivanti dalla deroga in una riserva non distribuibile

Page 36: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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1. Cambiamento di destinazione economica di un bene della società

1. Cambiamento di destinazione economica di un bene della società

Es.: Un terreno agricolo, a causa della modifica del piano regolatore, diventa edificabile: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore.

Es.: Un terreno agricolo, a causa della modifica del piano regolatore, diventa edificabile: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore.

Esempi di casi eccezionaliEsempi di casi eccezionaliEsempi di casi eccezionaliEsempi di casi eccezionali

2. Eliminazione/ attenuazione di vincoli e/o servitù esistenti sui beni sociali

2. Eliminazione/ attenuazione di vincoli e/o servitù esistenti sui beni sociali

Es.: Su un terreno di proprietà della società vengono eliminate una servitù di passaggio, una servitù militare, un vincolo paesaggistico, archeologico, ecc.: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore.

Es.: Su un terreno di proprietà della società vengono eliminate una servitù di passaggio, una servitù militare, un vincolo paesaggistico, archeologico, ecc.: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore.

3. Cambiamento di destinazione giuridica di determinati beni sociali

3. Cambiamento di destinazione giuridica di determinati beni sociali

Es.: La società stipula, prima del 31/12, un compromesso di vendita di un bene aziendale a un prezzo superiore al suo valore contabile; la vendita avverrà dopo il 31/12, ma alla data del bilancio il costo storico del bene non è più rappresentativo del suo valore.

Es.: La società stipula, prima del 31/12, un compromesso di vendita di un bene aziendale a un prezzo superiore al suo valore contabile; la vendita avverrà dopo il 31/12, ma alla data del bilancio il costo storico del bene non è più rappresentativo del suo valore.

Page 37: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Determinazione dell’utile derivante dalla derogaDeterminazione dell’utile derivante dalla derogaDeterminazione dell’utile derivante dalla derogaDeterminazione dell’utile derivante dalla deroga

Si supponga che la società Alfa presenti, tra i propri elementi patrimoniali attivi, un cespite iscritto a un valore contabile di 1.000 e avente valore di mercato pari a 1.500.

Si supponga che la società Alfa presenti, tra i propri elementi patrimoniali attivi, un cespite iscritto a un valore contabile di 1.000 e avente valore di mercato pari a 1.500.

Ipotizzando che la società si trovi in uno dei casi precedentemente citati (Ipotesi 1), in deroga al principio del costo storico, la valutazione del bene è effettuata al valore di mercato: 1.500 anziché 1.000. Gli utili derivanti dalla deroga (500) sono iscritti in una riserva non distribuibile.

Ipotizzando che la società si trovi in uno dei casi precedentemente citati (Ipotesi 1), in deroga al principio del costo storico, la valutazione del bene è effettuata al valore di mercato: 1.500 anziché 1.000. Gli utili derivanti dalla deroga (500) sono iscritti in una riserva non distribuibile.

Cespite 1.000Cespite 1.000

Stato Patrimoniale Società Alfa 31/12/nStato Patrimoniale Società Alfa 31/12/n

…….…….…….…….

…….…….

Cespite 1.500Cespite 1.500

Stato Patrimoniale Società Alfa 31/12/nStato Patrimoniale Società Alfa 31/12/n

Ris. Non distrib. 500Ris. Non distrib. 500…….…….

…….…….

Page 38: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Recupero del valore della riservaRecupero del valore della riservaRecupero del valore della riservaRecupero del valore della riserva

Si supponga che la società Alfa, al 31/12/n si trovi nella situazione descritta precedentemente al p.to 3, poiché ha stipulato un compromesso di vendita per la cessione di un fabbricato – iscritto in bilancio a un valore di 1.000 – ad un prezzo di 1.500. Invocando i casi eccezionali, gli amministratori effettuano una rivalutazione di 500, che confluisce in una riserva non distribuibile di patrimonio netto. Le scritture sono le seguenti:

Si supponga che la società Alfa, al 31/12/n si trovi nella situazione descritta precedentemente al p.to 3, poiché ha stipulato un compromesso di vendita per la cessione di un fabbricato – iscritto in bilancio a un valore di 1.000 – ad un prezzo di 1.500. Invocando i casi eccezionali, gli amministratori effettuano una rivalutazione di 500, che confluisce in una riserva non distribuibile di patrimonio netto. Le scritture sono le seguenti:

FabbricatoFabbricato

Utile d’esercizioUtile d’esercizio Riserva non distribuibileRiserva non distribuibile

RivalutazioniRivalutazioni 500500

500500

aa

aa

Durante l’anno n+1 la società stipula un rogito di vendita, incassando 1.500. Con la vendita la società recupera il valore della riserva che diventa distribuibile:

Durante l’anno n+1 la società stipula un rogito di vendita, incassando 1.500. Con la vendita la società recupera il valore della riserva che diventa distribuibile:

Banca c/cBanca c/c

Riserva non distribuibileRiserva non distribuibile Riserva distribuibileRiserva distribuibile

FabbricatoFabbricato 1.5001.500

500500

aa

aa

Page 39: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Riserva distribuibileRiserva distribuibile

Soci c/distribuzioneSoci c/distribuzione Banca c/cBanca c/c

Soci c/distribuzioneSoci c/distribuzione 500500

500500

aa

aa

Ipotizzando che venga distribuita ai soci quanto recuperato:Ipotizzando che venga distribuita ai soci quanto recuperato:

Se la vendita dovesse essere effettuata ad un valore inferiore a quanto previsto dal compromesso, ad esempio 1.300, si verificherebbe una minusvalenza e il valore della riserva non recuperato sarebbe utilizzato per compensare la minusvalenza risultante dalla vendita:

Se la vendita dovesse essere effettuata ad un valore inferiore a quanto previsto dal compromesso, ad esempio 1.300, si verificherebbe una minusvalenza e il valore della riserva non recuperato sarebbe utilizzato per compensare la minusvalenza risultante dalla vendita:

Banca c/cBanca c/c

Ris. non distribuibileRis. non distribuibile Riserva distribuibileRiserva distribuibile

FabbricatiFabbricati 1.5001.500

200200

aa

aa

Riserva non distribuib.Riserva non distribuib.

Utilizzo riserva non distribuib.

Utilizzo riserva non distribuib.

CECE

Utilizzo riserva non distribuib.Utilizzo riserva non distribuib. 200200

200200

aa

aa

DiversiDiversi

MinusvalenzeMinusvalenze

300300

1.3001.300

Page 40: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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“Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.”

Comma 5 – Espressione dei valori in bilancioComma 5 – Espressione dei valori in bilancio

Page 41: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Clausola Clausola generalegeneraleArt. 2423Art. 2423

Principi generali di redazionePrincipi generali di redazioneArt. 2423 bisArt. 2423 bis

Criteri particolari di valutazioneCriteri particolari di valutazione

Art. 2426Art. 2426

Art. 2423 bis – Principi generali di Art. 2423 bis – Principi generali di redazione del bilancioredazione del bilancio

Discendono direttamente dalla clausola generale

Discendono direttamente dalla clausola generale

Orientano l’applicazione dei criteri particolari di valutazione

Orientano l’applicazione dei criteri particolari di valutazione

Norme più tecniche e

direttamente applicabili

Norme più tecniche e

direttamente applicabili

Page 42: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.”

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”

Art. 2423 bis

Page 43: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Prudenza valutativa

Continuazione dell’attività

Prevalenza della sostanza sulla forma

Competenza economica

Separatezza valutativa

Costanza dei criteri di valutazione

Prudenza valutativa

Continuazione dell’attività

Prevalenza della sostanza sulla forma

Competenza economica

Separatezza valutativa

Costanza dei criteri di valutazione

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIOD’ESERCIZIO

Page 44: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Prudenza valutativaPrudenza valutativa

Principio centrale nel sistema valutativo predisposto dal codice civile. Viene richiamato in diversi punti dell’art. 2423 bis:Principio centrale nel sistema valutativo predisposto dal codice civile. Viene richiamato in diversi punti dell’art. 2423 bis:

• P.to 1: le valutazioni devono essere fatte con prudenza

• P.to 2: si devono considerare esclusivamente gli utili realizzati

alla data di chiusura del bilancio (PRINCIPIO DELLA

REALIZZAZIONE)

• P.to 4: si deve tener conto dei rischi e delle perdite di

competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura

dell’esercizio

• P.to 1: le valutazioni devono essere fatte con prudenza

• P.to 2: si devono considerare esclusivamente gli utili realizzati

alla data di chiusura del bilancio (PRINCIPIO DELLA

REALIZZAZIONE)

• P.to 4: si deve tener conto dei rischi e delle perdite di

competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura

dell’esercizio

ASIMMETRIA DELLE VALUTAZIONI:

Divieto di imputare utili sperati, ma obbligo di computare rischi e perdite presunte, al fine di evitare la sovrastima del capitale di funzionamento

ASIMMETRIA DELLE VALUTAZIONI:

Divieto di imputare utili sperati, ma obbligo di computare rischi e perdite presunte, al fine di evitare la sovrastima del capitale di funzionamento

Page 45: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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VALUTAZIONI PRUDENTI: Valutare le attività e i ricavi al minore tra i valori possibili Valutare le passività e i costi al maggiore tra i valori possibili

OBIETTIVOOBIETTIVO: Salvaguardare l’integrità del capitale, evitando annacquamenti (sopravvalutazione di attività e sottovalutazione di passività)

MA

Valori tendenzialmente obiettivi, ragionevoli e attendibili, per non creare riserve occulte (sottovalutazione di attività e sopravvalutazioni di passività)

OBIETTIVOOBIETTIVO: Salvaguardare l’integrità del capitale, evitando annacquamenti (sopravvalutazione di attività e sottovalutazione di passività)

MA

Valori tendenzialmente obiettivi, ragionevoli e attendibili, per non creare riserve occulte (sottovalutazione di attività e sopravvalutazioni di passività)

Principio della prudenza: ispira il criterio di valutazione al costo (immobilizzazioni, beni fungibili, scorte, partecipazioni, costi immateriali)

Principio della prudenza: ispira il criterio di valutazione al costo (immobilizzazioni, beni fungibili, scorte, partecipazioni, costi immateriali)

Page 46: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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L’azienda è un istituto atto a perdurare nel L’azienda è un istituto atto a perdurare nel tempotempo

Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate facendo riferimento ad aziende in stato di normale funzionamento.

Continuazione dell’attività Continuazione dell’attività

Non è sufficiente “presumere” la continuazione, ma deve esserne verificata l’esistenza attraverso indicatori economici, finanziari, gestionali e di altra natura.

TUTTAVIA: Né Cod.Civ. né principi contabili definiscono un processo in grado di accertare il presupposto della continuità aziendale

I principi del codice civile (art. 2423 e seg.) non si applicano nella redazione dei bilanci straordinari, che si redigono in ipotesi di cessazione, cessione, ecc. dell’azienda.

I principi del codice civile (art. 2423 e seg.) non si applicano nella redazione dei bilanci straordinari, che si redigono in ipotesi di cessazione, cessione, ecc. dell’azienda.

Page 47: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Principi di revisione – Documento 570Principi di revisione – Documento 570Principi di revisione – Documento 570Principi di revisione – Documento 570

Indicatori finanziari• deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza prospettive verosimili di rinnovo o rimborso; • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;• bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;• principali indici economico-finanziari negativi;• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;• incapacità di saldare i debiti alla scadenza;• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti.Indicatori gestionali• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitoriimportanti;• difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso diapprovvigionamento da importanti fornitori.Altri indicatori• capitale al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi dirisarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;• modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoliall’impresa.

Indicatori finanziari• deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza prospettive verosimili di rinnovo o rimborso; • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;• bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;• principali indici economico-finanziari negativi;• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;• incapacità di saldare i debiti alla scadenza;• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti.Indicatori gestionali• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitoriimportanti;• difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso diapprovvigionamento da importanti fornitori.Altri indicatori• capitale al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi dirisarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;• modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoliall’impresa.

Page 48: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Funzione economicaFunzione economica

In caso di contrasto tra la realtà economica di una operazione e la forma legale con la quale essa si manifesta deve privilegiarsi la prima.

Principio introdotto con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 (Riforma del diritto societario)Principio introdotto con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 (Riforma del diritto societario)

Interpretazione prevalente di dottrina e OIC (Documento n. 1 OIC: “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio”, in cui si richiama il Principio contabile 11)

Interpretazione prevalente di dottrina e OIC (Documento n. 1 OIC: “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio”, in cui si richiama il Principio contabile 11)

PREVALENZA DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMASOSTANZA SULLA FORMA

Page 49: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Le operazioni possono essere osservate sotto i seguenti aspetti:• forma giuridica;• sostanza economica-finanziaria.

L’iscrizione in bilancio delle operazioni può essere attuata secondo i seguenti principi:

• prevalenza della “forma” sulla “sostanza” (o modello europeo);• prevalenza della “sostanza” sulla “forma” (o modello Ias/Ifrs).

Nel primo caso, la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene, in genere, in base al “diritto di proprietà”.Nel secondo caso, l’iscrizione dell’operazione avviene in base alla “sostanza economico-finanziaria dell’operazione”.

Le operazioni possono essere osservate sotto i seguenti aspetti:• forma giuridica;• sostanza economica-finanziaria.

L’iscrizione in bilancio delle operazioni può essere attuata secondo i seguenti principi:

• prevalenza della “forma” sulla “sostanza” (o modello europeo);• prevalenza della “sostanza” sulla “forma” (o modello Ias/Ifrs).

Nel primo caso, la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene, in genere, in base al “diritto di proprietà”.Nel secondo caso, l’iscrizione dell’operazione avviene in base alla “sostanza economico-finanziaria dell’operazione”.

Page 50: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Leasing finanziario

Con il “principio della prevalenza della forma sulla sostanza” il costo del bene concesso in leasing è iscritto nello stato patrimoniale della società di leasing, che ne è la proprietaria.Nel bilancio della società utilizzatrice, invece, sono iscritti i “canoni di leasing” alle date di maturazione e nei conti d’ordine l’ammontare dei “canoni futuri”. Il bene sarà iscritto nello stato patrimoniale solamente alla data del riscatto e per il costo del riscatto.

Con il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma” il bene in leasing è iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice in base al costo originario di acquisto, con contropartita il debito verso la società di leasing.La società utilizzatrice calcola l’ammortamento sul bene in leasing, paga le rate di debito verso la società di leasing con i relativi interessi.La società di leasing iscrive nel suo stato patrimoniale il credito verso la società utilizzatrice. Periodicamente incassa le rate del credito con i relativi interessi.

Leasing finanziario

Con il “principio della prevalenza della forma sulla sostanza” il costo del bene concesso in leasing è iscritto nello stato patrimoniale della società di leasing, che ne è la proprietaria.Nel bilancio della società utilizzatrice, invece, sono iscritti i “canoni di leasing” alle date di maturazione e nei conti d’ordine l’ammontare dei “canoni futuri”. Il bene sarà iscritto nello stato patrimoniale solamente alla data del riscatto e per il costo del riscatto.

Con il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma” il bene in leasing è iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice in base al costo originario di acquisto, con contropartita il debito verso la società di leasing.La società utilizzatrice calcola l’ammortamento sul bene in leasing, paga le rate di debito verso la società di leasing con i relativi interessi.La società di leasing iscrive nel suo stato patrimoniale il credito verso la società utilizzatrice. Periodicamente incassa le rate del credito con i relativi interessi.

Page 51: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Competenza economicaCompetenza economica

I costi e i ricavi imputati all’esercizio sono quelli che trovano, nello stesso periodo, giustificazione economica.I costi e i ricavi imputati all’esercizio sono quelli che trovano, nello stesso periodo, giustificazione economica.

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario. La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

OIC Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati (riprende il PC n. 11)OIC Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati (riprende il PC n. 11)

Page 52: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Principio di correlazionePrincipio di correlazionePrincipio di correlazionePrincipio di correlazione

COSTICOSTI Sono di competenza

economica se:

a. si è realizzato il corrispettivo ricavo;

b. si è utilizzato il relativo servizio;

c. il servizio o il ricavo non si avranno più perché svaniti.

COSTICOSTI Sono di competenza

economica se:

a. si è realizzato il corrispettivo ricavo;

b. si è utilizzato il relativo servizio;

c. il servizio o il ricavo non si avranno più perché svaniti.

RICAVIRICAVI Sono di competenza

economica se:

a. il processo produttivo dei beni e servizi è stato completato;

b. lo scambio con economie terze è avvenuto e si è verificato il passaggio sostanziale di proprietà (spedizione del bene o momento in cui beni o servizi sono resi o fatturabili).

RICAVIRICAVI Sono di competenza

economica se:

a. il processo produttivo dei beni e servizi è stato completato;

b. lo scambio con economie terze è avvenuto e si è verificato il passaggio sostanziale di proprietà (spedizione del bene o momento in cui beni o servizi sono resi o fatturabili).

Page 53: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Divieto di compensi di partite: sancito anche dall’art. 2423 ter, comma 6

Principio della valutazione separataPrincipio della valutazione separata

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dei conti vanno valutati separatamente. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dei conti vanno valutati separatamente.

ESEMPIO: Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

I singoli costi riguardanti le varie funzioni vanno analizzati e valutati in modo autonomo, senza possibilità di compensazioni (vedere anche art. 2427 c.c., p.to 3)

ESEMPIO: Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

I singoli costi riguardanti le varie funzioni vanno analizzati e valutati in modo autonomo, senza possibilità di compensazioni (vedere anche art. 2427 c.c., p.to 3)

Page 54: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Costanza dei criteri di valutazioneCostanza dei criteri di valutazione

Principio derogabile soltanto in CASI ECCEZIONALI (art. 2423 bis, comma 2)

Page 55: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Obbligatorietà della deroga

Oggetto della deroga:• Principi di redazione• Strutture di C/E e SP• Criteri particolari di

valutazione

Art. 2423 comma 4Art. 2423 comma 4 Art. 2423 bis comma 2Art. 2423 bis comma 2

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali.

Facoltà della deroga

Oggetto della deroga:

Principio di continuità

DerogheDeroghe

Page 56: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Rilevazione degli effetti generati dal cambiamento di Rilevazione degli effetti generati dal cambiamento di un criterio di valutazioneun criterio di valutazioneRilevazione degli effetti generati dal cambiamento di Rilevazione degli effetti generati dal cambiamento di un criterio di valutazioneun criterio di valutazione

Principio contabile OIC 29 (richiamato nel PC OIC 11)Principio contabile OIC 29 (richiamato nel PC OIC 11)

Di regola il cambiamento deve essere effettuato retroattivamente (come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato).

Gli effetti reddituali del cambiamento dovrebbero essere calcolati all’inizio dell’esercizio e dovrebbero essere esposti in Conto Economico tra i componenti straordinari di reddito.

Di regola il cambiamento deve essere effettuato retroattivamente (come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato).

Gli effetti reddituali del cambiamento dovrebbero essere calcolati all’inizio dell’esercizio e dovrebbero essere esposti in Conto Economico tra i componenti straordinari di reddito.

Page 57: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Prudenza valutativa

Continuazione dell’attività

Prevalenza della sostanza sulla forma

Competenza economica

Separatezza valutativa

Costanza dei criteri di valutazione

Prudenza valutativa

Continuazione dell’attività

Prevalenza della sostanza sulla forma

Competenza economica

Separatezza valutativa

Costanza dei criteri di valutazione

Riassumendo:Riassumendo:

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIOD’ESERCIZIO

Page 58: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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STATO PATRIMONIALESTATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALESTATO PATRIMONIALE

Aspetti collateraliAspetti collaterali

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423 ter),

Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale (art. 2424 bis)

Aspetti collateraliAspetti collaterali

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423 ter),

Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale (art. 2424 bis)

Aspetti formali: Aspetti formali: Contenuto dello Stato Patrimoniale (art. 2424)Aspetti formali: Aspetti formali: Contenuto dello Stato Patrimoniale (art. 2424)

Page 59: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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ATTIVITAATTIVITA’

A. CREDITI VERSO SOCI

B. IMMOBILIZZAZIONI

I – Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III – Immobilizzazioni finanziarie

C. ATTIVO CIRCOLANTEI – Rimanenze

II – Crediti

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide

D. RATEI E RISCONTI

PASSIVITA’PASSIVITA’

A. PATRIMONIO NETTO

I – Capitale

II – Riserva sovrap. azioni

III – Riserve di rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserva per azioni proprie

VI – Riserve statutarie

VII – Altre riserve

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdite) dell’esercizio

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

D. DEBITI

E. RATEI E RISCONTI PASSIVITA’

Stato patrimonialeStato patrimoniale

Page 60: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Conto economico civilistico

ATTIVITA’

A. CREDITI VERSO SOCIB. IMMOBILIZZAZIONI I – Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione pere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. III – Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;b) imprese collegate;c) imprese controllanti;d) altre imprese;

2) crediti (con separata indicazione di quelli esigibili entro l’anno successivo):

a) verso imprese controllate;b) verso imprese collegate;c) verso controllanti;d) verso altri;

3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo.

PASSIVITA’

A. PATRIMONIO NETTO

I – Capitale

II – Riserva sovraprezzo azione

III – Riserve di rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserva per azioni proprie

VI – Riserve statutarie

VII – Altre riserve

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdite) dell’esercizio

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

1)per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2)per imposte;

3) altri.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Page 61: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Conto economico civilistico

C. ATTIVO CIRCOLANTE I – Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo: 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. II – Crediti (con separata indicazione di quelli scadenti oltre l’esercizio successivo) 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizazioni 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa.D. RATEI E RISCONTI

D. DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo)

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

E. RATEI E RISCONTI PASSIVITA’

Page 62: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Voci di SP e CE articolate secondo una gerarchia che prevede 4 livelli:

1. Lettere maiuscole (A, B, C, D, …)

2. Numeri romani (I, II, III, IV, …)

3. Numeri arabi (1, 2, 3, 4, …)

4. Lettere minuscole (a, b, c, d, …)

Voci di SP e CE articolate secondo una gerarchia che prevede 4 livelli:

1. Lettere maiuscole (A, B, C, D, …)

2. Numeri romani (I, II, III, IV, …)

3. Numeri arabi (1, 2, 3, 4, …)

4. Lettere minuscole (a, b, c, d, …)

Stato Patrimoniale – Articolazione delle vociStato Patrimoniale – Articolazione delle vociStato Patrimoniale – Articolazione delle vociStato Patrimoniale – Articolazione delle voci

Page 63: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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1. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise senza eliminare la voce complessiva l’importo corrispondente.

2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate solo se il raggruppamento è irrilevante e favorisce la chiarezza.

3. Devono essere aggiunte altre voci se il loro contenuto non è compreso tra quelle esistenti negli schemi di cod.civ.

4. Le voci contrassegnate da numeri arabi devono essere adattate quando la natura dell’attività lo esige.

1. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise senza eliminare la voce complessiva l’importo corrispondente.

2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate solo se il raggruppamento è irrilevante e favorisce la chiarezza.

3. Devono essere aggiunte altre voci se il loro contenuto non è compreso tra quelle esistenti negli schemi di cod.civ.

4. Le voci contrassegnate da numeri arabi devono essere adattate quando la natura dell’attività lo esige.

Art. 2423 ter – Struttura del Conto Economico e dello Art. 2423 ter – Struttura del Conto Economico e dello Stato PatrimonialeStato Patrimoniale

• Per ogni voce dello SP e del CE deve essere indicato il valore dell’anno precedente (COMPARABILITA’ DEI BILANCI). • Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate (fornendo adeguata motivazione in Nota Integrativa).• Sono vietati i compensi di partite.

• Per ogni voce dello SP e del CE deve essere indicato il valore dell’anno precedente (COMPARABILITA’ DEI BILANCI). • Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate (fornendo adeguata motivazione in Nota Integrativa).• Sono vietati i compensi di partite.

Page 64: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Art. 2424 – Contenuto dello stato patrimonialeArt. 2424 – Contenuto dello stato patrimoniale

FORMAFORMA: Sezioni distinte e contrapposte.

STRUTTURASTRUTTURA: Non chiara identificazione del criterio di classificazione adottato

FORMAFORMA: Sezioni distinte e contrapposte.

STRUTTURASTRUTTURA: Non chiara identificazione del criterio di classificazione adottato

Criteri di classificazione dello Stato Patrimoniale previsti dalla dottrina aziendalistica:

1. Criterio finanziario: liquidabilità degli impieghi (capitale circolante e immobilizzazioni) ed esigibilità delle fonti (a breve, medio e lungo termine);

2. Criterio della destinazione: impieghi immobilizzati che generano un fabbisogno finanziario durevole; disponibilità che generano un fabbisogno finanziario temporaneo.

Page 65: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Criteri di classificazione dell’attivo patrimoniale civilistico:

1. Criterio finanziario: solo apparente (manca una chiara distinzione tra poste esigibili entro e oltre l’esercizio; crediti verso soci, ecc.)

2. Criterio della destinazione: non sono considerate immobilizzazioni le scorte funzionali di magazzino, la riserva liquida fisiologica, ecc.

Criterio prevalente: Funzione degli investimenti all’interno del ciclo operativo aziendale

Attivo fisso: insieme degli investimenti atti ad allestire le strutture operative aziendali

Attivo circolante: insieme degli investimenti necessari a far funzionare tali strutture.

Page 66: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Limiti e vantaggi informativi e interpretativi

Efficace per valutare la politica degli investimenti aziendale e il grado di elasticità dell’azienda (rapporto tra cap. fisso e circolante)

Non consente di valutare l’equilibrio finanziario, sulla base del rapporto tra liquidità degli impieghi ed esigibilità delle fonti

Non consente di distinguere tra gestione corrente e gestioni accessorie, e quindi ostacola l’analisi della redditività aziendale (aree gestionali).

PASSIVO

Criterio della esigibilità delle fonti, ma solo per l’aggregato D) DEBITI

Page 67: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Art. 2424 bis – Disposizioni relative a singole voci dello Art. 2424 bis – Disposizioni relative a singole voci dello Stato PatrimonialeStato Patrimoniale

“Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”“Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”

CRITERIO DELLA DESTINAZIONE: sono considerati immobilizzazioni tutti i beni che l’azienda intende utilizzare durevolmente (eventuali cespiti che la società prevede di cedere durante l’esercizio non dovrebbero, pertanto, essere classificati nella voce in esame).

CRITERIO DELLA DESTINAZIONE: sono considerati immobilizzazioni tutti i beni che l’azienda intende utilizzare durevolmente (eventuali cespiti che la società prevede di cedere durante l’esercizio non dovrebbero, pertanto, essere classificati nella voce in esame).

IMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONI

Page 68: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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PARTECIPAZIONIPARTECIPAZIONIPARTECIPAZIONIPARTECIPAZIONI

“Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumono immobilizzazioni.”

“Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumono immobilizzazioni.”

Si presume che costituiscano immobilizzazioni le partecipazioni in società che consentano l’esercizio nell’assemblea ordinaria.

di almeno un quinto dei diritti di voto, nel caso di società non quotate,

ovvero di almeno un decimo, se la partecipata ha azioni quotate nei mercati regolamentati.

Si presume che costituiscano immobilizzazioni le partecipazioni in società che consentano l’esercizio nell’assemblea ordinaria.

di almeno un quinto dei diritti di voto, nel caso di società non quotate,

ovvero di almeno un decimo, se la partecipata ha azioni quotate nei mercati regolamentati.

Page 69: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Art. 2359 – Società controllate e collegateArt. 2359 – Società controllate e collegate

1. Sono considerate società controllate:

1) Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell’applicazione dei nn.1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni nei mercati regolamentati.

Art. 2359 – Società controllate e collegateArt. 2359 – Società controllate e collegate

1. Sono considerate società controllate:

1) Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell’applicazione dei nn.1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni nei mercati regolamentati.

Page 70: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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FONDIFONDIFONDIFONDI

“Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.”

“Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.”

Fondi rischi e oneri devono necessariamente riguardare rischi specifici e non essere costituiti per fronteggiare rischi di natura generica (a tale scopo sono appositamente costituite le riserve di capitale in sede di distribuzione degli utili).

Fondi rischi e oneri devono necessariamente riguardare rischi specifici e non essere costituiti per fronteggiare rischi di natura generica (a tale scopo sono appositamente costituite le riserve di capitale in sede di distribuzione degli utili).

Page 71: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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CONTO ECONOMICO.CONTO ECONOMICO. CONTO ECONOMICO.CONTO ECONOMICO.

Aspetti collateraliAspetti collaterali: Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423 ter)Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri (art. 2425 bis)

Aspetti collateraliAspetti collaterali: Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423 ter)Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri (art. 2425 bis)

Aspetti formaliAspetti formali: Contenuto del Conto Economico art. 2425Aspetti formaliAspetti formali: Contenuto del Conto Economico art. 2425

Page 72: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

72

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------

= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

------------------------------------------------------------------------------------------

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D +/- E)

- IMPOSTE

------------------------------------------------------------------------------------------

= UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

Conto EconomicoConto Economico

Page 73: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

73

A)Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale:

a) salari e stipendi;b) oneri sociali;c) trattamento di fine rapporto;d) trattamento di quiescenza e simili;e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione.

Page 74: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

74

C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese contr. e colleg.;16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate

e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.D) Rettifiche di valore di attività finanziaria: 18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

19) svalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusv. da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5; 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti. 22) imposte sul reddito dell'esercizio; 23) (risultato dell'esercizio); 24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie); 25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie); 26) utile (perdita) dell'esercizio.

Page 75: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

75

FORMA: scalare

Consente di leggere il risultato di esercizio come aggregato contabile, frutto della sommatoria dei risultati economici generati da diverse aree gestionali.

Conto EconomicoConto Economico

CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO

Costo della produzione

Valore della produzione

Oneri finanziari Proventi finanziari

Svalutazione di attività finanziarie

Rivalutazione di attività finanziarie

Oneri straordinari Proventi straordinari

MAGGIORE INFORMAZIONE SUL RISULTATO

D’ESERCIZIO

FORMA SCALARERIS

UL

TA

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RIS

UL

TA

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INT

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ME

DI

INT

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INT

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DI

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DI

Page 76: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

76

STRUTTURA: Schema a ricavi e costi integrali della produzione realizzataSTRUTTURA: Schema a ricavi e costi integrali della produzione realizzata

Costi classificati per natura e non per aree gestionali (criterio funzionale)Costi classificati per natura e non per aree gestionali (criterio funzionale)

Ges

tio

ne

cara

tter

isti

caG

esti

on

e ca

ratt

eris

tica

Costi di produzione

Costi per acquisti

Costi di vendita

Costi amministrativi

Costi di R&S

Ges

tio

ne

extr

acar

atte

rist

ica

Ges

tio

ne

extr

acar

atte

rist

ica

Costi straordinari

Costi finanziari

Costi accessori

Costi fiscali

Criterio che avrebbe offerto la possibilità di analizzare la redditività aziendale ed il contributo delle singole aree

gestionali

Criterio che avrebbe offerto la possibilità di analizzare la redditività aziendale ed il contributo delle singole aree

gestionali

Page 77: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

77

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

non rappresenta il risultato operativo, in quanto determinato anche da elementi economici estranei alla gestione caratteristica (svalutazioni di immobilizzazioni; contributi in c/esercizio) e di carattere straordinario (eccezionale, non usuale e non ricorrente)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

non rappresenta il risultato operativo, in quanto determinato anche da elementi economici estranei alla gestione caratteristica (svalutazioni di immobilizzazioni; contributi in c/esercizio) e di carattere straordinario (eccezionale, non usuale e non ricorrente)

Ambiguità nella valutazione dei risultati parzialiAmbiguità nella valutazione dei risultati parziali

Per determinare il reddito operativo aziendale è necessario riclassificare il conto economico civilistico

Per determinare il reddito operativo aziendale è necessario riclassificare il conto economico civilistico

Page 78: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Nel Conto Economico non compaiono le “rimanenze finali” e le “rimanenze iniziali”, ma la loro variazione. In particolare:

nell’aggregato A) è inclusa la variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e di prodotti finiti;

nell’aggregato B) compare la variazione dei beni che si trovano nello stesso stato in cui sono stati acquistati, vale a dire materie prime e sussidiarie, beni di consumo e merci.

Nel Conto Economico non compaiono le “rimanenze finali” e le “rimanenze iniziali”, ma la loro variazione. In particolare:

nell’aggregato A) è inclusa la variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e di prodotti finiti;

nell’aggregato B) compare la variazione dei beni che si trovano nello stesso stato in cui sono stati acquistati, vale a dire materie prime e sussidiarie, beni di consumo e merci.

Page 79: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

79

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Si riferisce alle svalutazioni e ai successivi eventuali ripristini di valore di partecipazioni, titoli, attività finanziarie, ecc. (art. 2426, p.ti 3 e 9), purchè le svalutazioni siano imputabili ad eventi straordinari.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Si riferisce alle svalutazioni e ai successivi eventuali ripristini di valore di partecipazioni, titoli, attività finanziarie, ecc. (art. 2426, p.ti 3 e 9), purchè le svalutazioni siano imputabili ad eventi straordinari.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Componenti positivi e negativi di reddito generati da operazioni finanziarie, collegate sia ad investimenti per temporaneo impiego di liquidità sia ad investimenti di carattere duraturo (dividendi in partecipazioni, interessi attivi e passivi, aggi e disaggi su prestiti, ecc.)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Componenti positivi e negativi di reddito generati da operazioni finanziarie, collegate sia ad investimenti per temporaneo impiego di liquidità sia ad investimenti di carattere duraturo (dividendi in partecipazioni, interessi attivi e passivi, aggi e disaggi su prestiti, ecc.)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Riguarda oneri e proventi estranei all’attività ordinaria dell’azienda, indipendentemente dall’imprevedibilità o eccezionalità del fatto che li ha generati.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Riguarda oneri e proventi estranei all’attività ordinaria dell’azienda, indipendentemente dall’imprevedibilità o eccezionalità del fatto che li ha generati.

Page 80: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Art. 2425 bis – Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneriArt. 2425 bis – Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Page 81: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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DELIBERAZIONE CONSOB n. 14372 del 23 dicembre 2003 DELIBERAZIONE CONSOB n. 14372 del 23 dicembre 2003 Modifiche al regolamento 11971/1999 relative agli emittenti strumenti finanziari Modifiche al regolamento 11971/1999 relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi.diffusi.

"Art. 2 bis - Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile.2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;•abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'art. 100 del TUF;•siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;•siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento".

DELIBERAZIONE CONSOB n. 14372 del 23 dicembre 2003 DELIBERAZIONE CONSOB n. 14372 del 23 dicembre 2003 Modifiche al regolamento 11971/1999 relative agli emittenti strumenti finanziari Modifiche al regolamento 11971/1999 relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi.diffusi.

"Art. 2 bis - Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile.2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;•abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'art. 100 del TUF;•siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;•siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento".

Page 82: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA.

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Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999)11971 del 14 maggio 1999)

Art. 2-bis(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante) 1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell' articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile. 2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente: - abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio; - abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b); - siano negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo; - siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze 20. 3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. 4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento 21.

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999)11971 del 14 maggio 1999)

Art. 2-bis(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante) 1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell' articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile. 2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente: - abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio; - abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b); - siano negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo; - siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze 20. 3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. 4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento 21.