Iii 1 - tiOgni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli...

5
Bellinzona n. 98 GRlmtb 091 8154611 2 maggio 2012 Repubblica e Cantone Ticino Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport richiamati: - la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986; - la Legge delle Biblioteche dell'11 marzo 1991, art 15 e art 18, lett. a); - il Regolamento di applicazione della Legge delle Biblioteche del 19 maggio 1993 e modifica del 24 settembre 2008, art 3, cpv. 5 e art 8, cpv. 3; art. 11; - il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; - il Regolamento concernente le indennità dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali, del 5 febbraio 1997; - la risoluzione dipartimentale n. 361 del 6 giugno 1995; - la risoluzione governativa n. 2038 del 12 maggio 1998; - la risoluzione governativa n. 5167 del 21 settembre 201 1; - la risoluzione governativa n. 2233 del 27 maggio 2003; - la risoluzione dipartimentale n. 671 del 10 ottobre 2003; - la Direttiva n. 3 della Divisione delle contribuzioni dell'1 gennaio 2010 in materia di imposizione alla fonte degli artisti, sportivi e conferenzieri; - la risoluzione governativa n. 1889 dell'11 maggio 2004; - la risoluzione governativa n. 6675 del 19.12.2007; - la risoluzione governativa n. 813 del 19 febbraio 2008; - la risoluzione dipartimentale n. 68 dell'11 maggio 2009; riconosciuta la necessità di adeguare la regolamentazione delle biblioteche del Cantone in materia di gestione della contabilità annuale; considerate la necessità di adattare le regole di funzionamento del prestito di documenti a domicilio e fra le biblioteche del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), nonché l'esigenza di fissare le regole del prestito degli eReader per gli ebook e le tariffe della Tessera Utenti Sbt; su proposta del direttore del Sistema bibliotecario ticinese; sentita la Divisione della cultura e degli studi universitari, risolv e: È accettato il presente Regolamento per la gestione della contabilità annuale del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) e delle biblioteche del Cantone, riservate le disposizioni particolari concernenti l'UAA della Biblioteca cantonale di Bellinzona e dell'Archivio di Stato. 1. Principi e struttura della contabilità delle biblioteche del Cantone 4.0032 La contabilità tenuta da ogni istituto deve permettere una visione trasparente, completa e veridica della gestione finanziaria. In particolare essa deve consentire confronti tra gestioni di anni diversi e con dati di alt ri enti pubblici, nonché il calcolo dei costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni. Iii 1.1

Transcript of Iii 1 - tiOgni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli...

Page 1: Iii 1 - tiOgni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli periodici, facendo capo anche ai revisori interni. A fine anno la direzione allestisce

Bellinzona n. 98 GRlmtb 091 8154611 2 maggio 2012

Repubblica e Cantone Ticino

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

richiamati: - la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986; - la Legge delle Biblioteche dell'11 marzo 1991, art 15 e art 18, lett. a); - il Regolamento di applicazione della Legge delle Biblioteche del 19 maggio 1993 e modifica del 24 settembre 2008, art 3, cpv. 5 e art 8, cpv. 3; art. 11; - il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; - il Regolamento concernente le indennità dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali, del 5 febbraio 1997; - la risoluzione dipartimentale n. 361 del 6 giugno 1995; - la risoluzione governativa n. 2038 del 12 maggio 1998; - la risoluzione governativa n. 5167 del 21 settembre 201 1; - la risoluzione governativa n. 2233 del 27 maggio 2003; - la risoluzione dipartimentale n. 671 del 10 ottobre 2003; - la Direttiva n. 3 della Divisione delle contribuzioni dell'1 gennaio 2010 in materia di imposizione alla fonte degli artisti, sportivi e conferenzieri; - la risoluzione governativa n. 1889 dell'11 maggio 2004; - la risoluzione governativa n. 6675 del 19.12.2007; - la risoluzione governativa n. 813 del 19 febbraio 2008; - la risoluzione dipartimentale n. 68 dell'11 maggio 2009;

riconosciuta la necessità di adeguare la regolamentazione delle biblioteche del Cantone in materia di gestione della contabilità annuale;

considerate la necessità di adattare le regole di funzionamento del prestito di documenti a domicilio e fra le biblioteche del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), nonché l'esigenza di fissare le regole del prestito degli eReader per gli ebook e le tariffe della Tessera Utenti Sbt;

su proposta del direttore del Sistema bibliotecario ticinese;

sentita la Divisione della cultura e degli studi universitari,

risolv e:

È accettato il presente Regolamento per la gestione della contabilità annuale del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) e delle biblioteche del Cantone, riservate le disposizioni particolari concernenti l'UAA della Biblioteca cantonale di Bellinzona e dell'Archivio di Stato.

1. Principi e struttura della contabilità delle biblioteche del Cantone

4.0032

La contabilità tenuta da ogni istituto deve permettere una visione trasparente, completa e veridica della gestione finanziaria. In particolare essa deve consentire confronti tra gestioni di anni diversi e con dati di altri enti pubblici, nonché il calcolo dei costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni.

Iii 1.1

Page 2: Iii 1 - tiOgni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli periodici, facendo capo anche ai revisori interni. A fine anno la direzione allestisce

2. Gestione decentralizzata di averi di proprietà del Cantone L'apertura di conti postali e libretti bancari, come pure l'attivazione di casse, ecc. da parte di un istituto devono essere preventiva mente autorizzate dalla Sezione delle finanze. La gestione degli averi di proprietà del Cantone su conti postali o bancari deve awenire con firma collettiva a due, una delle quali deve essere del funzionario dirigente responsabile. La documentazione cartacea (estratti conto, ecc.) deve essere conservata per dieci anni.

3. Istituzione di un conto deposito Rientrano in questa categoria i beni di terzi (sponsor, enti privati , associazioni, donazioni, ecc.) assegnati ai servizi per l'adempimento di compiti particolari, quali la promozione di studi o ricerche, l'organizzazione di manifestazioni culturali e attività che non rientrano nei compiti istituzionali dei servizi dell'Amministrazione. Per introiti di una certa consistenza, gli istituti sono tenuti a chiedere alla Sezione delle finanze, per il tramite della Divisione della cultura e degli studi universitari, l'apertura di un Conto deposito non vincolato all'anno contabile. Il Conto deposito deve essere gestito in conformità con gli indirizzi e gli scopi per i quali è stato istituito, e non può essere alimentato da versamenti o trasferimenti di crediti da voci contabili inserite nel preventivo dello Stato. Tramite il Conto deposito, possono essere finanziati mandati estemi limitati nel tempo, per lo svolgimento di attività di formazione, di ricerca, di studio e di divulgazione.

4. Mandati esterni Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi dati a persone per prestazioni di lavoro e professionali riferite a studi, ricerche, pareri e consulenze; sono escluse le commesse per acquisti e fomiture. La competenza decisionale per l'attribuzione di ogni mandato esterno di gestione corrente superiore a Fr. 5'000.00 è del Consiglio di Stato. La risoluzione che attribuisce il mandato deve essere allestita nel rispetto delle competenze delegate e deve indicare in particolare: - il nominativo del mandatario responsabile nei confronti del mandante; - la descrizione della prestazione da fornire e i termini di attuazione; - l'importo lordo di spesa preventivata e la voce contabile a cui è addebitata la spesa.

5. Acquisti all'estero di servizi o prestazioni Tutti i CRB delle biblioteche del Cantone sono tenuti all'assoggettamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sugli acquisti all'estero di servizi e prestazioni. A fine anno contabile, gli istituti sono tenuti ad effettuare la dichiarazione all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

6. Gestione delle casse Tutti i movimenti di denaro in contanti devono essere registrati in modo cronologico su un apposito libro o rapporto di cassa o su altri supporti cartacei o elettronici. A scadenze regolari, il funzionario preposto deve accertare la consistenza di cassa.

La Cassa d'Istituto gestisce denaro dello Stato e serve a tutte le piccole spese per le quali vi siano crediti nel preventivo dello Stato. In essa confluiscono le entrate incassate direttamente dall'istituto, che sono da riversare alla Cassa cantonale (fotocopie, uso spazi, tasse varie, ecc.). Le eccedenze, oltre le normali necessità di gestione corrente della cassa, devono essere immediatamente riversate alla Cassa cantonale.

La Cassa Utenti gestisce i proventi dei fruitori della biblioteca, derivanti dal pagamento della Tessera Utenti Sbt, dei servizi erogati dagli istituti e della vendita di libri.

Itil.1

Page 3: Iii 1 - tiOgni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli periodici, facendo capo anche ai revisori interni. A fine anno la direzione allestisce

Ogni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli periodici, facendo capo anche ai revisori interni. A fine anno la direzione allestisce un resoconto finanziario. Allo scopo di potenziare, migliorare e promuovere determinati servizi, ogni istituto può utilizzare i fondi della Cassa Utenti per manifestazioni culturali, acquisto libri, materiale audiovisivo o altro materiale utile a migliorare il servizio a favore dell'utenza.

7. Compensi per relatori alle manifestazioni culturali Per le manifestazioni culturali organizzate dagli istituti sono previsti I seguenti compensi al lordo, da addebitare ai relativi centri di costo: Fr. 250.- impegno di mezza giornata, per relatori alle dipendenze dello Stato; Fr. 300.- impegno di una giornata, per relatori alle dipendenze dello Stato; Fr. 300.- impegno di mezza giornata, per relatori residenti in Svizzera; Fr. 380.- impegno di mezza giornata, per relatori residenti all'estero; Fr. 450.- impegno di una giornata, per relatori residenti in Svizzera; Fr. 570.- impegno di una giornata, per relatori residenti all'estero.

Per i residenti all'estero, va versato l'importo sopra indicato, deducendo l'imposta alla fonte del 20%.

La direzione dell'istituto può adeguare i compensi sopra indicati in ragione della notorietà dei relatori.

Le spese di viaggio vanno calcolate nel seguente modo: - per gli operatori provenienti da fuori Cantone:

prezzo del biglietto di prima classe o, in casi giustificati, biglietto aereo. - per gli operatori residenti nel Cantone:

prezzo del biglietto di seconda classe.

I mandati superiori a Fr. 5'000.- sono di competenza del Consiglio di Stato.

8. Tessera Utente Sbt La Tessera Utente Sbt sostituisce la Carta di utente che non ha più validità, ad eccezione delle biblioteche scolastiche. Essa viene messa a disposizione delle biblioteche del Sbt al prezzo di Fr. 4.-Alle biblioteche scolastiche la Tessera Utente Sbt viene messa a disposizione gratuitamente per i giovani al primo anno di formazione.

9. Validità della Tessera Utente Sbt Per accedere ai servizi delle biblioteche del Cantone è richiesta la Tessera Utente Sbt, che ha validità indeterminata. Ogni biblioteca del Sbt è autorizzata a vendere la Tessera Utente Sbt al prezzo di Fr. 20.-La direzione del Sbt può autorizzare il rilascio gratuito della Tessera Utente Sbt a fini promozionali.

Per i giovani in formazione e per i giovani in età di scuola dell'obbligo, la Tessera Utente Sbt è gratuita e ha validità fino al termine degli studi.

Le suddette tariffe sono applicate anche dalle biblioteche convenzionate con il Sistema bibliotecario ticinese.

Itil.1

Page 4: Iii 1 - tiOgni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli periodici, facendo capo anche ai revisori interni. A fine anno la direzione allestisce

10. Sostituzione della Carta di utente e della Tessera utente Sbt La sostituzione della Carta di utente con la Tessera Utente Sbt comporta il pagamento di Fr. 4.-. La sostituzione della Tessera Utente Sbt comporta il pagamento di Fr. 10.-, ad eccezione delle biblioteche scolastiche, dove viene richiesto il pagamento di Fr. 4.-

11. Prestito documenti a domicilio Il prestito a domicilio ha validità di 28 giorni (14 giorni per i periodici). Il prestito fra le biblioteche cantonali è gratuito. Il prestito interbibliotecario fuori Cantone comporta il pagamento di una tassa di Fr. 5.-

12. Prestito DVD e CD a domicilio Il prestito a domicilio ha validità di sette giorni. Esso comporta il pagamento di Fr. 2.- per documento. I proventi del prestito DVD e CD vanno riversati alla Cassa cantonale nella misura del 50% dell'incasso lordo.

Per le biblioteche scolastiche il prestito è gratuito e ha validità di 14 giorni.

13. Procedura di richiamo per ritardi nella riconsegna dei documenti Ogni istituto applica le seguenti tasse di ritardo:

- per il prestito a domicilio da biblioteche cantonali: Fr. 1.-- per documento cartaceo a partire dal decimo giorno di ritardo; Fr. 10.-- per documento cartaceo a partire dal ventesimo giorno di ritardo; Fr. 2.- per documento DVD e CD a partire dal settimo giorno di ritardo; Fr. 10.- per documento DVD e CD a partire dal dodicesimo giorno di ritardo;

- per il prestito interbibliotecario: Fr. 5.- a partire dal settimo giorno di ritardo; Fr. 10.- a partire dal dodicesimo giomo di ritardo.

Per talune biblioteche svizzere o estere possono essere richiesti contributi maggiori. I proventi delle tasse sopra indicate vanno riversati alla Cassa cantonale. AI termine della procedura sopra indicata, l'istituto può prowedere alla sospensione della Tessera Utente Sbt.

Le suddette tariffe non vengono applicate nelle biblioteche scolastiche.

14. Prestito eReader a domicilio Le biblioteche del Sbt possono mettere a disposizione degli utenti l'apparecchiatura eReader per la consultazione degli ebook forniti dal Sbt, al prezzo di Fr. 5.- per una durata di 14 giorni. Viene richiesto un deposito di Fr. 45, rispettivamente di Fr. 10.- per le biblioteche scolastiche.

15. Procedura di richiamo degli eReader Ogni biblioteca Sbt applica le seguenti tariffe: - Fr. 5.- a partire dal settimo giorno di ritardo; - Fr. 10.- a partire dal dodicesimo giorno di ritardo; - Fr. 300.- a partire dal trentesimo giorno di ritardo.

Per le biblioteche scolastiche viene applicata soltanto la tariffa a partire dal trentesimo giorno.

Iii 1.1

Page 5: Iii 1 - tiOgni istituto è tenuto a registrare i movimenti giornalieri e ad assicurare I controlli periodici, facendo capo anche ai revisori interni. A fine anno la direzione allestisce

16. Fotocopie e riproduzioni per l'utenza Le fotocopiatrici collocate dalla Sezione logistica nei vari istituti sono prioritariamente messe a disposizione per le necessità professionali e amministrative dell'istituto. Per le fotocopie o riproduzioni richieste dall'utenza valgono le seguenti tariffe: Fr. -.20 per le fotocopie in formato A4; Fr. -.30 per le fotocopie in formato A3; Fr. 8,50 per articolo di un massimo di 20 fotocopie in prestito interbibliotecario; Fr. -.50 per copia in digitale bianco e nero; Fr. 1.-- per copia in digitale a colori; Fr. 3.-- per supporto DVD; Fr. 2,50 per supporto CD.

I proventi delle tasse sopra indicate vanno riversati alla Cassa Cantonale nella misura di 1/3 dell'incasso lordo.

17. Stoltimento del tondo librario e documentario La direzione della biblioteca del Sbt può autorizzare la svendita di libri , DVD e CD.

18. Applicazione La presente decisione annulla e sostituisce le risoluzioni dipartimentali n. 671 del 10 ottobre 2003 e n. 68 dell'11 maggio 2009. Il Regolamento di sede delle biblioteche del Sbt deve essere conforme alle disposizioni della presente Risoluzione.

19. Copia a: Direzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; Divisione della cultura e degli studi universitari ; Sezione delle finanze; Controllo cantonale delle finanze; Direzioni delle biblioteche interessate.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato Direttore: " Direttore della Divisione della cultura e d itari:

Manuele Bertoli t r

Iii 1.1