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I NUOVI STRUMENTI D’ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI Firenze, 22 Marzo 2018 ERIKA CRESTI “Organismo e procedimento di composizione della crisi d’impresa”

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I NUOVI STRUMENTI D’ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Firenze, 22 Marzo 2018

ERIKA CRESTI

“Organismo e procedimento di composizione della crisi d’impresa”

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Indice 1. Ratio della riforma e principi generali

2. Dalla L. 155/2017 al CCI

3. Organismo di composizione della crisi (OCRI)

4. Procedimento dell’allerta

5. Composizione assistita della crisi

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La ratio della riforma

QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA

« ... garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale »

Per promuovere efficienza e ridurre ritardi e costi: procedure flessibili che limitino l’intervento del Giudice

RACCOMANDAZIONE 2014/135/UE PROPOSTA DI DIRETTIVA COM/2016/0723

Precoce emersione della crisi per salvaguardare il valore dell’impresa e la continuità aziendale

Art. 3 - ALLERTA

« Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell’impresa e segnalare al debitore o all’imprenditore la necessità di agire con urgenza »

1. Ratio riforma e principi

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Luci e Ombre sull’Allerta, parola di RORDORF

"Alla fine sono state costruite in maniera forse troppo procedurale tra soglie, limiti, parametri che potrebbero generare contenzioso. Se poi il successo dell’allerta, come credo, è legato anche alla costruzione di un clima non ostile all’imprenditore, favorendo la ricerca di soluzioni negoziali, allora anche il possibile esito della procedura con segnalazione al pubblico ministero potrebbe rivelarsi discutibile".

"Crisi d’impresa: il nuovo Codice" Il Sole 24 Ore – 23 Gennaio 2019

La vera novità, le procedure di allerta

1. Ratio riforma e principi

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Le parole chiave

Tempestività (Art. 9 CCI, No sospensione feriale dei termini)

Crisi

Riservatezza

Responsabilizzazione

Continuità aziendale

Cambiamento culturale

1. Ratio riforma e principi

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Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese al fine di salvaguardarne i valori, che assicuri l’anticipata e tempestiva emersione della crisi e agevoli le trattative tra debitori e creditori.

Attivabile direttamente dal debitore, dagli organi di controllo o dai creditori pubblici qualificati.

Termine massimo di 6 mesi per le trattative volte a raggiungere soluzione concordata con creditori

Obblighi a carico organi di controllo ed esenzione da responsabilità.

Istituzione di apposito organismo presso CCIAA che assista il debitore nella procedura di composizione assistista della crisi.

2. Da L.155/17 a CCI

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Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Convocazione, riservata e confidenziale, immediata del debitore e degli organi di controllo, da parte dell’organismo, per individuare misure idonee a porre rimedio crisi.

Possibilità, su richiesta del debitore, di attivare misure protettive necessarie per concludere le trattative in corso.

Prevedere misure premiali per imprenditore che si affidi tempestivamente alle misure di allerta e composizione assistita della crisi.

2. Da L.155/17 a CCI

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Organismo di composizione della crisi – OCRI

Costituiti presso ciascuna CCIAA – Procedimenti instaurati in base alla sede legale

COMPITI (artt. 2 u) e 16)

Ricevere le segnalazioni e gestire la fase dell’allerta

Assistere imprenditore (no impresa minore) nel procedimento di composizione assistita della crisi

DOVERI (art. 5)

Obbligo di riservatezza su informazioni acquisite

Effettuare designazioni secondo criteri di trasparenza e rotazione

SOGGETTI (art. 16, co. 3)

Referente

Ufficio del Referente (anche in forma associata da diverse CCIAA)

Collegio degli esperti

3. OCRI

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Il referente, una figura chiave dell’allerta

Assicura la tempestività del procedimento: • curando che gli aspetti organizzativi siano effettuati senza indugio; • vigilando affinché i vari soggetti rispettino i termini assegnati.

ALCUNI COMPITI DEL REFERENTE (artt. 17-18)

Comunica segnalazione agli organi di controllo (senza indugio)

Procede alla nomina del collegio esperti (senza indugio)

Individua un componente del collegio (entro tre giorni)

Eventuale designazione sostitutiva componenti collegio

Se entro tre giorni non vengono designati i due membri

Se una professionalità non è rappresentata

In caso di rinuncia o decadenza

In caso di impresa minore, convoca debitore dinanzi OCC

Comunica eventuale archiviazione a debitore e segnalatori (a questi ultimi anche inerzia debitore allo scadere del termine assegnato)

Comunica a creditori pubblici qualificati eventuale istanza di composizione crisi

Segretario della CCIAA o suo delegato

3. OCRI

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Il collegio degli esperti, nomina e composizione

a) Designato dal Presidente sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale

b) Designato dal Presidente CCIAA o suo delegato (no referente)

c) Individuato dal Referente, sentito il debitore, tra gli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente da associazione di categoria

Richiesta di nomina ʺal buioʺ, non contiene elementi identificativi dell’impresa, solo settore e dimensioni. (Riservatezza)

Designazione entro 3 giorni lavorativi da richiesta (sennò nomina sostitutiva referente)

Designazioni secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto della specificità dell’incarico

I membri devono rendere attestazione di indipendenza (entro giorno successivo a nomina)

Costituito ad hoc per ogni singolo caso.

Componenti scelti tra iscritti al nuovo Albo presso Ministero Giustizia (art. 356), devono rappresentare le diverse professionalità necessarie per gestione crisi impresa: aziendalistica, contabile e legale.

3. OCRI

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Liquidazione compenso OCRI (artt. 23 – 351)

Spese e compensi per prestazioni rese sono prededucibili

Concordato con debitore

In difetto, liquidato da Presidente tribunale di impresa, tenuto conto di:

Attività svolta per audizione debitore ed eventuale procedura di composizione assistita della crisi

Impegno in concreto richiesto

Esiti del procedimento

Sulla base di determinati parametri (e suddivisione tra ufficio referente e collegio esperti) rapportati al compenso dovuto al curatore nella liquidazione giudiziale e variano in base alle specifiche attività svolge nella diverse fasi del procedimento.

3. OCRI

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Strumenti di allerta

«Gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione»

Si applicano a debitori che svolgono attività imprenditoriali, anche imprese agricole e imprese minori.

Sono invece escluse: • Grandi imprese • Gruppi imprese rilevanze dimensione • Società quotate • Banche, intermediari finanziari • Società intermediazione mobiliare, gestione di risparmio e di investimento • Fondi comuni di investimento e Fondi pensione • Fondazioni bancarie • Imprese assicurazione e riassicurazione • Società fiduciarie

4. Procedura allerta

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Procedimento di allerta e composizione crisi

ALLERTA INTERNA

Organi di controllo societari

ALLERTA ESTERNA

Creditori pubblici qualificati

SEGNALAZIONE AL DEBITORE

ISTANZA

Debitore

COMPOSIZIONE ASSISTITA CRISI

Entro 90 giorni (30 + 60) Entro 90 giorni

DEBITORE NON PROVVEDE

SEGNALAZIONE OCRI

4. Procedura allerta

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Allerta interna, la segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14 CCI)

OBBLIGHI:

Verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente:

adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa:

equilibrio economico-finanziario dell’impresa;

il prevedibile andamento della gestione;

Segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi.

Art. 2403 C.C. "Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento"

ISA 570 "Concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento"

NORMA 11.1 (Prevenzione ed emersione della crisi) "Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio"

4. Procedura allerta

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Allerta interna, la segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14 CCI)

MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE:

Sostanza: deve essere motivata.

Forma: per iscritto e inoltrata a mezzo PEC (o altro mezzo che ne assicuri la ricezione).

Tempistica: deve fissare un congruo termine di risposta, in merito a soluzioni individuate e iniziative intraprese, non superiore a 30 gg.

4. Procedura allerta

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Procedimento di allerta interna Organi di controllo societari

SEGNALAZIONE AL DEBITORE

Entro 30 giorni DEBITORE RIFERISCE

OMESSA O INADEGUATA RISPOSTA DEBITORE

SEGNALAZIONE OCRI Senza indugio

Causa di esonero da responsabilità solidale

MANCATA ADOZIONE MISURE NECESSARIE

Successivi 60 giorni

4. Procedura allerta

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Allerta esterna, la segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 15 CCI)

Obbligo di inviare avviso a mezzo PEC (o raccomandata A/R) se esposizione debitoria rilevante e supera determinate soglie, con avvertimento di provvedere entro 90 giorni da ricezione, a pena di segnalazione all’OCRI.

SANZIONE: inefficacia del titolo di prelazione (Ade e INPS), ovvero inopponibilità del credito per spese e oneri di riscossione (Agente Riscossione)

Esentati da segnalazione se debitore documenta crediti di imposta o altri crediti verso la P.A. per ammontare non inferiore a metà del debito.

CCIAA rendono disponibile ai creditori pubblici qualificati un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta.

4. Procedura allerta

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Allerta esterna, la segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 15 CCI)

Agenzia delle Entrate (avviso inviato con comunicazione irregolarità ex art. 54bis DPR

633/72). Totale debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione LIPE, pari ad almeno il 30% del volume d’affari del periodo e non inferiore a:

25.000€, per volume affari fino a 2 milioni di Euro

50.000€, per volume affari fino a 10 milioni di Euro

100.000€, per volume affari oltre 10 milioni di Euro

INPS (avviso inviato entro 60 giorni dal superamento soglie). Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di 50.000€.

Agente della Riscossione (avviso inviato entro 60 giorni dal superamento soglie).

Somma dei crediti per la riscossione, autodichiarati o accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superi 500.000€ (imprese individuali), ovvero 1 milione € (imprese collettive).

4. Procedura allerta

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Procedimento di allerta esterna Creditori pubblici qualificati

SEGNALAZIONE AL DEBITORE al superamento soglie

SEGNALAZIONE OCRI Senza indugio

MANCATA ESTINZIONE / REGOLARIZZAZIONE DEBITO, OVVERO

MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI C.C. O PROCEDURE REGOLAZIONE CRISI

Entro 90 giorni da avviso

In assenza, inefficacia titolo prelazione, ovvero inopponibilità oneri di

riscossione

4. Procedura allerta

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Audizione del debitore (art. 18) Entro 15 gg. lavorativi da ricezione segnalazione o dall’istanza del debitore.

Convocato debitore e organi di controllo, qualora esistenti

Audizione riservata e confidenziale.

Collegio esperti sceglie il presidente che nomina relatore (compito di acquisire e riferire dati e informazioni rilevanti) se stesso o altro componente.

POSSIBILI ESITI AUDIZIONE:

a) Archiviazione (comunicata dal referente ai segnalatori e al debitore):

• non sussiste la crisi;

• imprenditore a cui non si applica allerta;

• organo di controllo o professionista indipendente attesta esistenza di crediti di imposta o altri crediti verso PA.

b) Individuazione delle misure per porre rimedio alla crisi e fissazione di un termine:

• In caso di inerzia del debitore entro il termine prefissato, il collegio informa il referente con relazione scritta, che lo comunica ai segnalatori.

4. Procedura allerta

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Procedimento di allerta e composizione crisi SEGNALAZIONE

Organi di controllo Creditori pubblici qualificati

ISTANZA DEBITORE Procedimento di

composizione crisi

NOMINA COLLEGIO ESPERTI Entro 3 gg. da richiesta

INDIVIDUAZIONE MISURE E TEMPI PER RISOLUZIONE CRISI ARCHIVIAZIONE

Referente OCRI Senza indugio

AUDIZIONE DEBITORE Entro 15 gg.

Riservata e confidenziale

COMUNICA A ORGANI DI CONTROLLO

Attestazione Indipendenza

Entro gg. successivo

4. Procedura allerta

Inerzia del debitore

• Informati i segnalatori • Segnalazione PM

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Composizione assistita della crisi (art. 19) Solo su iniziativa del debitore, a esito dell’audizione, ovvero a prescindere.

Ricerca di una soluzione concordata della crisi mediante una trattativa con i creditori.

Accordo con i creditori:

deve avere forma scritta;

è depositato presso OCRI, visionabile solo da chi lo ha sottoscritto;

produce stessi effetti degli accordi attuativi il piano attestato di risanamento;

su richiesta del debitore, con il consenso dei creditori, è iscritto nel R.I.

COLLEGIO DEGLI ESPERTI E I SUOI MOLTEPLICI RUOLI

Fissa un termine massimo di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per ricercare soluzione concordata della crisi; il relatore dovrà seguire le trattative.

Acquisisce, ovvero predispone, nel più breve tempo possibile, una relazione aggiornata su situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

Attesta la veridicità dei dati aziendali, in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo.

ESENZIONE DA REVOCATORIA «Presupposto evidente di tale beneficio è che l’accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l’approvazione del collegio, il quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l’accordo»

5. Composizione assistita crisi

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Conclusione del procedimento (art. 22)

Se allo scadere del termine (3 + eventuali 3 mesi):

non è stato concluso accordo con i creditori;

e permane lo stato di crisi;

il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nel termine di trenta giorni.

Debitore può utilizzare la documentazione prodotta.

OCRI comunica esito negativo a organi di controllo e creditori pubblici qualificati che non hanno partecipato.

Gli atti e i documenti prodotti possono essere usati solo nella procedura di liquidazione giudiziale, ovvero nel procedimento penale

5. Composizione assistita crisi

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Segnalazione al PM (art. 22) Se il debitore non compare all’audizione (art. 18)

Se il debitore, dopo audizione e in assenza di archiviazione, non deposita istanza di composizione della crisi (art. 19, co.1)

Se il debitore, nel termine di trenta giorni da conclusione del procedimento di composizione assistita della crisi, non deposita domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 21)

5. Composizione assistita crisi

Qualora il collegio degli esperti ritenga che "gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore", lo segnala con relazione motivata al referente, che lo comunica al pubblico ministero.

Il pubblico ministero, se "ritiene fondata la notizia di insolvenza", esercita tempestivamente, comunque entro 60 giorni, iniziativa di cui art. 38, comma 1.

Art. 38 – INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO «Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza»