I MEZZI DI PAGAMENTO Classe II - IGEA Economia aziendale Marcello Carvisiglia – 2013.

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I MEZZI DI PAGAMENTO Classe II - IGEA Economia aziendale Marcello Carvisiglia – 2013

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I MEZZI DI PAGAMENTOClasse II - IGEA

Economia aziendale

Marcello Carvisiglia – 2013

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I titoli di creditoI titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione.

Attestano l'esistenza di un diritto (“incorporano un diritto”)

Assicurano al legittimo possessore la possibilità di far valere il diritto che “incorporano”

Consentono il trasferimento di tale diritto da un soggetto ad un altro

CARTTERISTICHE

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I titoli di credito

Tipologie

Propriamentedetti

Di massaRappresentativi

di merci

Cambiali eassegni

Titoli del debitoPubblico, azioni e

obbligazioni

Polizza di caricoFede di deposito

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I titoli di credito

Norme di circolazione

Al portatore All'ordine Nominativi

Il trasferimento avvienecon la consegna del

titolo

Il trasferimento avvienemediante “girata”

Il trasferimento avvienemediante annotazionesul titolo e sul registro

dell'emittente

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La cambialeDEFINIZIONE:Titolo di credito letterale, all'ordine, formale, astratto, autonomo ed esecutivo dal quale risulta la promessa o l'ordine incondizionato di pagare o far pagare una somma di denaro a favore del legittimo possessore, nel luogo e alla scadenza indicati.

CARATTERISITCHE

Letterale: i diritti in essa incorporati devono risultare esclusivamente dalle espressioni letterali contenute nel titolo

Formale: la legge prevede espressamente i requisiti che deve possedere (in mancanza dei quali il titolo non vale come cambiale)

Astratto: perché dalla cambiale non risulta la natura del rapporto sottostante

Autonomo: perché ha vita indipendentemente dalle circostanze per cui è stato emesso e da ogni altro fatto successivo

All'ordine: è trasferibile da un soggetto ad un altro mediante un ordine scritto (girata) posto sul retro del titolo

Esecutivo: in caso di mancato pagamento alla scadenza, il possessore del titolo può dar corso ad un'azione rapida ed efficace prevista dalla legge contro i beni del debitore (azione esecutiva)

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La cambiale pagherò

REQUISITI

Denominazione di pagherò inserita nel contesto del titolo e espresso nella lingua in cui è redatto

L'importo in cifre e in lettere

L'indicazione della scadenza alla quale l'emittente dovrà pagare

Il luogo di pagamento

La promessa incondizionata di pagare una somma determinata

Il nome del beneficiario

La data e il luogo di emissione

La firma autografa dell'emittente

È una promessa incondizionata di pagamento di pagare una determinata somma nel luogo e alla scadenza indicati a favore di un altro soggetto

L'indicazione della data e del luogo di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente

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Esempio di pagherò

12‰ del valore del pagherò

N.B: Il bollo non costituisce un requisito essenziale della cambiale, ma un effetto cambiario non regolarmente bollato perde la qualità di titolo esecutivo.

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La cambiale TrattaÈ un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato dato da un soggetto (traente) ad un altro soggetto (trattario) di pagare alla scadenza indicata un determinata somma a favore di un terzo soggetto (beneficiario).

SOGGETTI COINVOLTI

TRAENTE: è colui il quale compila e sottoscrive la tratta, impartendo l'ordine di pagamento

TRATTARIO: è colui il quale riceve l'ordine di pagamento.

BENEFICIARIO: il soggetto a favore del quale la tratta viene emessa

Da un punto di vista operativo, la tratta è uno strumento molto comodo per gestire i rapporti di più soggetti economici che tra loro hanno rapporti commerciali.Da un punto di vista legale, va notato che la tratta ha valore solo se il trattario accetta l'ordine di pagamento del traente, apponendo la propria firma.

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Scadenza delle cambiali

A vista: l'effetto è pagabile alla presentazione al debitore (per legge la presentazione deve avvenire entro un anno dalla data di emissione)

A certo tempo vista (per la tratta): la scadenza cade al termine di un certo tempo conteggiato dalla data di accettazione da parte del trattario (ad esempio “a 30 giorni vista” vuol dire a 30 giorni dalla data di accettazione)

A certo tempo data: la scadenza cade al termine di un certo tempo conteggiato dalla data di emissione della cambiale (es.: “a 60 giorni data” cioè a 60 gg dalla data di emissione)

A giorno fisso: la cambiale scade in un giorno prefissato (es.: il 15 luglio, il 20 aprile, ecc.)

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La circolazione delle cambialiEssendo un titolo all'ordine, la cambiale può circolare mediante girata. Con la girata, il girante obbliga il debitore a pagare un altro soggetto, detto giratario

GIRATE

Propria: il girante trasferisce al giratario la proprietà della cambiale e i diritti ad essa inerenti

Impropria: non trasferisce la proprietà della cambiale, ma attribuisce particolari incarichi o diritti al nuovo possessore del titolo

Girata in garanzia: il girante offre la cambiale in pegno al giratario a garanzia di un proprio debito

Girata per l'incasso: il girante incarica la banca presso cui ha il c/c di riscuotere la cambiale alla scadenza

Girata in pieno: “E per me pagate a…”seguita da nome del giratario, luogo e data della girata e firma del girante

Girata in bianco: effettuata dal girante tracciando la propria firma sul retro della cambiale

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L'avalloQuando il beneficiario teme che l'obbligato cambiario non paghi la cambiale alla scadenza, può chiedere che un altro soggetto ne garantisca il pagamento. Tale garanzia prende il nome di avallo. La dichiarazione di avallo viene indicata sulla parte anteriore del titolo con l'espressione “per avallo” seguita dal nome dell'avallato (obbligato cambiario) e dalla firma dell'avallante (soggetto che garantisce il pagamento). L'avallante può garantire sia l'obbligato cambiario principale sia uno degli obbligati di regresso. Se non viene indicato il nome della persona per la quale si garantisce, l'avallo si intende dato per l'emittente nel pagherò o per il traente nella tratta.

garantisce il pagamentoObbligatoprincipale

Obbligato di regresso

Emittente (pagherò)

Trattario/accettante(tratta)

Giranti (pagherò)

Traente e giranti(tratta)

AVALLANTE

AVALLATO

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Pagamento e protestoPAGAMENTO

La cambiale deve essere pagata dall’emittente del pagherò, dal trattario-accettante della tratta oppure dai loro eventuali avallanti. Il portatore della cambiale in scadenza deve presentarla al pagamento nel giorno di scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi, nel luogo e all’indirizzo su essa indicato. Dopo aver pagato quanto dovuto, il debitore ha diritto di ricevere la cambiale quietanzata, per conservarla come prova dell'avvenuto pagamento. La quietanza viene data apponendo sul retro del titolo la scritta “pagato” o “per quietanza”.

PROTESTO

Il protesto è la constatazione solenne, effettuata entro i due giorni successivi a quello di scadenza del titolo di credito, con cui un pubblico ufficiale prende atto del mancato pagamento di un titolo di credito.

L’atto di protesto viene redatto su un foglio che si attacca alla cambiale, sul quale il pubblico ufficiale identifica il debitore riportando le sue eventuali dichiarazioni (“sono senza fondi”, “provvederò in seguito”), oppure riferendo di non aver rintracciato il debitore e dichiara di aver levato il protesto non avendo riscosso l’importo della cambiale.

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Azioni in caso di mancato pagamento

Il portatore di una cambiale insoluta può scegliere:

Azione diretta

Azione di regresso

Contro i beni dell’obbligato principaleoppure contro quelli del suo eventualeavallante

Contro i beni di uno qualsiasi degli obbligatidi regresso oppure contro quelli dei loro eventuali avallanti

Per esercitare l’azione di regresso è necessario che il mancato pagamento sia attestato con un atto di protesto redatto da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, ecc.)

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Azioni cambiarie

Lo svolgimento delle azioni diretta e di regresso si svolge in tre fasi:

Atto di precetto: Atto che contiene l’intimazione al debitore di pagare l’importo dovuto, aumentato di spese e interessi, entro un termine non inferiore ai 10 giorni

Pignoramento: Atto con cui l’ufficiale giudiziario individua i beni del debitore ritenuti sufficienti a coprire il debito e ingiunge allo stesso di non vendere né sottrarre tali beni

Vendita forzata: Vendita pubblica all’asta dei beni pignorati eseguita in caso di mancato pagamento entro i 10 giorni successivi al pignoramento

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L’assegno bancarioL'assegno bancario è uno strumento di pagamento (da ricomprendersi fra i titoli di credito) che consente al titolare di un conto corrente bancario il pagamento di una somma ad un altro soggetto o a se stesso.

REQUISITI

Denominazione di ASSEGNO BANCARIO

Ordine incondizionato di pagare una somma determinata (come per la cambiale tratta)

Nome della BANCA che deve pagare

Luogo di pagamento (sede, filiale o agenzia)

Data e luogo di EMISSIONE dell’assegno

FIRMA apposta dal traente

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L’assegno circolareL'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente

PRESUPPOSTI

Il soggetto emittente DEVE essere una BANCA

Tale banca DEVE avere l’autorizzazione ad emetterlo

I fondi devono essere preventivamente depositati

Denominazione di ASSEGNO CIRCOLARE

Promessa INCONDIZIONATA di PAGARE A VISTA la somma

Indicazione del BENEFICIARIO

Data e luogo di EMISSIONE

FIRMA della banca emittente

REQUISITI

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Le carte di debito e di creditoSi tratta di tessere con banda magnetica che possono essere:

• Bancomat: legato al conto corrente aperto presso la banca, può essere usato

per effettuare prelievi di contati presso filiali della propria banca o di altre

banche (ma questo può comportare commissioni sul prelievo)

• Carte prepagate: dette anche “borsellino elettronico”, funzionano su diversi

circuiti di pagamento e contengono un importo a scalare che può essere

utilizzato per acquisti successivi fino al suo esaurimento. Esistono usa e getta

e ricaricabili.

• Carte di credito: consentono di effettuare acquisti e prelevare denaro,

rimandando al mese successivo il pagamento dei beni e servizi acquistati.

Rispetto agli strumenti precedentemente descritti, la CdC non richiede che ci

sia disponibilità sul conto o nella carta stessa, poiché sarà l’istituto emittente

(VISA, Mastercard, American Express ecc.) a pagare. Il mese successivo, tale

istituto invierà l’estratto conto con le spese che verrà addebitato in conto

corrente.

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Altri strumenti di pagamento• Conto corrente POSTALE: è un mezzo di pagamento rapido ed economico. Si utilizzano

dei moduli prestampati (spesso inviati da chi deve ricevere il pagamento) o in bianco che

vanno compilati a mano

• Vaglia postale: efficiente ed economico per trasferire somme di denaro in sicurezza da un

soggetto ad un altro. I suoi requisiti sono: Importo; Beneficiario; Ufficio Postale di

emissione; Data di emissione; Dati del mittente

• Bonifico: è lo strumento che i correntisti delle banche utilizzano per trasferire fondi ad altri

soggetti, anch’essi correntisti – ma non necessariamente della medesima banca. Con

l’armonizzazione dei regolamenti bancari, attualmente ciascun correntista è titolare di un

IBAN (Internationa Bank Account Number) composto da 27 cifre (le prime due indicano il

paese), mediante il quale effettuare e ricevere i bonifici.

• RI.BA.(ricevute bancarie): sono strumenti di riscossione utilizzati dalle aziende che

inviano le proprie partite da incassare (fatture ecc.) alla propria banca che contatterà il

debitore (o la sua banca) per ricevere la somma.

• MAV e RID: i primi sono riscossioni di somme periodiche, i secondi sono pagamenti che le

banche effettuano periodicamente per conto dei propri clienti (come la domiciliazione delle

utenze)