I L R E T T O R E VISTO VISTA · formazione specialistica per l’intera durata del corso; VISTA la...

21
- 1 - UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE N. 1186 AREA MEDICA I L R E T T O R E VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; VISTO il decreto legislativo n. 368 del 17.08.1999, pubblicato nella G.U. n. 250 del 23.10.1999, di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ed in particolare il Titolo VI “Formazione dei medici specialisti” ed in particolare gli articoli 34 e seguenti; VISTA la sentenza della Corte Costituzionale datata 22 maggio 2002, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 368/1999; VISTA la Legge 14.01.1999 n. 4, ed in particolare l’art. 1 comma 7, che prevede la possibilità per i cittadini extracomunitari di partecipare al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione per un posto in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e della disponibilità economica per la stipula di apposito contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso; VISTA la Legge 2.08.1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8.1.2002, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTA la legge 28.12.2001, n. 448 ed in particolare l’art. 19, commi 11 e 12; VISTA la legge del 12.11.2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell’art. 39 del D.Lgs. 286/1998; VISTO il Decreto Ministeriale del 3.11.1999, n. 509 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, riguardante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 5311/2005 - adunanza del 18 gennaio 2006 -, secondo il quale non possono beneficiare della riserva di posti, di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368/1999, i medici appartenenti a strutture convenzionate con l’Università, i medici dipendenti INPS ed INAIL ed i medici dell’emergenza territoriale; VISTO il Decreto Ministeriale 6.3.2006, n. 172, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”, pubblicato sulla G.U. 12.5.2006, n. 109, Serie Generale, così come modificato dal Decreto Ministeriale 9.1.2008, n. 1 (pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 20 del 24.1.2008); VISTO il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24.12.2007, n. 244, così come modificato con Decreto Legge 1.9.2008, n. 137 - convertito con Legge del 30.11.2008, n. 169 -, con il quale si dispone che: “Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.”; VISTA la nota M.I.U.R. del 14.01.2009, prot. n. 67, relativa all’applicazione del D.M. 01/08/2005 e del D.M. 29/03/2006; VISTO il D.R. n. 402 del 5.2.2009, con il quale, a decorrere dall’a.a. 2008/09, è stato modificato il Regolamento Didattico di Ateneo con l’inserimento, fra l’altro, dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione istituite presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;

Transcript of I L R E T T O R E VISTO VISTA · formazione specialistica per l’intera durata del corso; VISTA la...

- 1 -

UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE N. 1186 AREA MEDICA

I L R E T T O R E VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; VISTO il decreto legislativo n. 368 del 17.08.1999, pubblicato nella G.U. n. 250 del 23.10.1999, di

attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ed in particolare il Titolo VI “Formazione dei medici specialisti” ed in particolare gli articoli 34 e seguenti;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale datata 22 maggio 2002, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 368/1999;

VISTA la Legge 14.01.1999 n. 4, ed in particolare l’art. 1 comma 7, che prevede la possibilità per i cittadini extracomunitari di partecipare al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione per un posto in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e della disponibilità economica per la stipula di apposito contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso;

VISTA la Legge 2.08.1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8.1.2002, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTA la legge 28.12.2001, n. 448 ed in particolare l’art. 19, commi 11 e 12; VISTA la legge del 12.11.2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell’art. 39 del

D.Lgs. 286/1998; VISTO il Decreto Ministeriale del 3.11.1999, n. 509 con il quale è stato emanato il “Regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, riguardante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 5311/2005 - adunanza del 18 gennaio 2006 -, secondo il quale non possono beneficiare della riserva di posti, di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368/1999, i medici appartenenti a strutture convenzionate con l’Università, i medici dipendenti INPS ed INAIL ed i medici dell’emergenza territoriale;

VISTO il Decreto Ministeriale 6.3.2006, n. 172, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”, pubblicato sulla G.U. 12.5.2006, n. 109, Serie Generale, così come modificato dal Decreto Ministeriale 9.1.2008, n. 1 (pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 20 del 24.1.2008);

VISTO il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24.12.2007, n. 244, così come modificato con Decreto Legge 1.9.2008, n. 137 - convertito con Legge del 30.11.2008, n. 169 -, con il quale si dispone che: “Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.”;

VISTA la nota M.I.U.R. del 14.01.2009, prot. n. 67, relativa all’applicazione del D.M. 01/08/2005 e del D.M. 29/03/2006;

VISTO il D.R. n. 402 del 5.2.2009, con il quale, a decorrere dall’a.a. 2008/09, è stato modificato il Regolamento Didattico di Ateneo con l’inserimento, fra l’altro, dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione istituite presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- 2 -

VISTA la nota M.I.U.R. del 25.02.2009, prot. n. 671, relativa alle modalità di accesso dei cittadini comunitari, rifugiati politici, extracomunitari e stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'a.a. 2008/2009, alle scuole di specializzazione mediche;

VISTA la nota M.I.U.R. del 25.03.2009, prot. n. 1079, con la quale il ministero stesso ha reso noto, fra l’altro, che “in attesa di acquisire nuovi criteri oggettivi per la complessiva razionalizzazione del sistema delle scuole, è stata raggiunta l’intesa di: a) non procedere per l’a.a. 2008/2009 alla istituzione di nuove scuole di specializzazione concernenti tipologie già assentite nel decorso anno accademico; b) procedere, per quelle di nuova tipologia, alla istituzione di un numero esiguo di Scuole, limitatamente alla nuova tipologia di Medicina di emergenza ed urgenza;”;

VISTO il D.M. datato 31.3.2009 avente ad oggetto “Scuole di Specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi all’a.a. 2008/2009”, con il quale, fra l’altro, è stato determinato il numero di medici da ammettere relativamente a ciascun Ateneo ed a ciascuna Scuola di Specializzazione, anche con riferimento alle categorie riservatarie;

VISTA la nota M.I.U.R. del 31.3.2009, n. 1194, con la quale, fra l’altro, veniva resa nota l’emanazione del citato D.M., datato 31.3.2009, e, per l’anno accademico 2008/2009, relativamente alle procedure concorsuali per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione – area medica -: si autorizzavano le Università ad attivare, entro il 7.4.2009, le procedure medesime; si stabilivano le date di svolgimento della prova scritta; si fornivano indicazioni circa la composizione delle commissioni giudicatrici (“Per le Università federate le commissioni di concorso dovranno essere composte da rappresentanti della federazione medesima”); si comunicava che le attività didattiche dovranno avere inizio il 30 giugno 2009;

D E C R E T A

E’ emanato, per l’anno accademico 2008/2009, il seguente bando di concorso per l’ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 1 – Denominazione Scuole e posti messi a concorso.

E’ indetto, per l’anno accademico 2008/2009, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione alle sotto indicate Scuole di Specializzazione dell’area medica di questo Ateneo.

Il numero dei laureati in Medicina e Chirurgia da ammettere è stabilito nella sottostante tabella. La tabella riporta nelle rispettive colonne:

1. La denominazione delle Scuole di Specializzazione attivate presso questo Ateneo, sede amministrativa e di concorso per le Scuole medesime;

2. L’eventuale indicazione della federazione della Scuola di Specializzazione con quella omonima di altri Atenei;

3. Contratti assegnati alla Scuola di Specializzazione di questo Ateneo;

4. I posti riservati nella misura del 10% del fabbisogno di medici specialisti da formare, del S.S.N. destinatari della norma di cui al comma 4, dell’art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa;

5. La durata legale dei singoli corsi.

- 3 -

1

Denominazione Scuole

2

Atenei con Scuole federate

3

Contratti 2008/09

4

Quota 10% fabbisogno

nazionale di medici del SSN (fuori rete

formativa)

5

Anni di durata legale dei corsi

Allergologia ed immunologia clinica 2 1 5 Anatomia patologica

Napoli II Ateneo 3 0

1 5

Anestesia e rianimazione 20 5 5 Audiologia e foniatria

Napoli II Ateneo 2 0

1 5

Biochimica clinica Napoli II Ateneo

2 1 0

5

Cardiochirurgia Catanzaro

3 0 1

5

Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia Digestiva chirurgica

Catanzaro

Napoli II Ateneo

4 1 1 0

5

Chirurgia generale 18 1 6 Chirurgia maxillo-facciale

Catanzaro 4 0

0 5

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Napoli II Ateneo

3 1 0

5

Chirurgia toracica Napoli II Ateneo

3 0 1

5

Chirurgia vascolare Catanzaro

Napoli II Ateneo

4 1 1 0

5

Dermatologia e venereologia 3 1 5 Ematologia 2 0 5 Endocrinologia e malattie del ricambio

3 1 5

Farmacologia Catanzaro

Napoli II Ateneo

3 0 1 1

5

Gastroenterologia Catanzaro

3 1 1

5

Genetica medica Catanzaro

Napoli II Ateneo

3 0 0 1

5

Geriatria 7 1 5 Ginecologia ed ostetricia 9 1 5 Igiene e medicina preventiva 6 2 5 Malattie dell’appar. cardiovascolare 9 1 5 Malattie dell’apparato respiratorio 3 1 5 Malattie infettive

Catanzaro 3 1

1 5

- 4 -

Medicina del lavoro 4 1 5 Medicina dello sport

Catanzaro Napoli II Ateneo

3 0 1 1

5

Medicina d’emergenza-urgenza 2 2 5 Medicina fisica e riabilitativa 5 2 5 Medicina interna 9 1 5 Medicina legale

Catanzaro 4 1

1 5

Medicina nucleare 3 1 5 Microbiologia e virologia

Bari Catanzaro

Napoli II Ateneo

3 0 1 0 1

5

Nefrologia 4 1 5 Neurochirurgia

Catanzaro 3 0

0 6

Neurologia 3 1 5 Oftalmologia 4 0 5 Oncologia 6 1 5 Ortopedia e traumatologia 6 1 5 Otorinolaringoiatria

Catanzaro 5 0

0 5

Patologia clinica Catanzaro

4 0 0

5

Pediatria 10 2 5 Psichiatria 7 1 5 Radiodiagnostica 22 4 5 Radioterapia 3 1 5 Reumatologia 2 0 5 Scienza dell’alimentazione

Napoli II Ateneo 3 1

0 5

Urologia 4 0 5

Per tutte le Scuole sopra indicate l’Università degli Studi di Napoli Federico II è Ateneo sede amministrativa o sede capofila di altri Atenei con omonime Scuole federate. La gestione amministrativa della procedura concorsuale e delle carriere dei medici in formazione specialistica afferirà, in ogni caso, a questo Ateneo.

Previa autorizzazione ministeriale, con successivo decreto, che sarà reso noto entro 60 giorni

dalla data di affissione del presente bando, sarà comunicato il numero di contratti di formazione specialistica aggiuntivi eventualmente finanziati dalla Regione Campania e quelli eventualmente derivanti da finanziamento privato.

Nel suddetto decreto saranno inseriti anche i contratti di formazione specialistica aggiuntivi eventualmente finanziati dall’ONAOSI. Gli stessi saranno riservati, secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, a coloro che risulteranno idonei nelle rispettive graduatorie delle Scuole e che sono in possesso dei requisiti richiesti dall’ONAOSI.

Per la Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica, questo Ateneo è federato con la

Seconda Università degli Studi di Napoli, che risulta essere Università capofila. Pertanto, le domande

- 5 -

di partecipazione alla prova concorsuale dovranno essere presentate alla Seconda Università degli Studi di Napoli, secondo le forme e le modalità contenute nel bando di concorso emanato da tale Ateneo.

Art. 2 - Posti riservati medici militari e medici della Polizia di Stato.

Non sono stati attribuiti posti riservati alle categorie dei medici militari del Ministero della Difesa e Medici del Ministero degli Interni (Polizia di Stato).

I posti riservati ai medici extracomunitari, con contratti finanziati dal proprio Paese, o da altre istituzioni, saranno resi noti, previa autorizzazione Ministeriale, con successivo decreto.

Art. 3 - Posti in soprannumero per personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il M.I.U.R. ha stabilito, per ciascuna Scuola di specializzazione di cui all’art. 1 del presente

bando, il numero di posti messi a concorso per il contingente medico beneficiario della riserva di cui all’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 368/99. Tale numero è indicato a fianco di ciascuna Scuola di Specializzazione nella tabella di cui all’art. 1 del presente bando di concorso.

La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35 del citato D.Lgs. n.368/1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

Le Commissioni giudicatrici, all’atto della valutazione dei titoli dei candidati, sono tenute a valutare tutta la documentazione prodotta dal medico beneficiario della riserva di posti e conseguentemente a deliberare in merito alla corrispondenza tra l’attività svolta dal sanitario presso la Struttura di appartenenza ed il percorso didattico formativo della Scuola di specializzazione prescelta. Tale valutazione, vincolante ai fini dell’ammissione del sanitario alla Scuola di specializzazione, deve essere trasmessa all’Ufficio Scuole di Specializzazione – area medica entro e non oltre il giorno 15 giugno 2009.

Il personale medico della citata categoria può essere ammesso, a domanda, se idoneo al relativo concorso, in soprannumero alla rispettiva Scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacità recettiva della Scuola stessa, purché, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie degli idonei venga presentato dall’interessato un atto formale prodotto dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di appartenenza, da cui risulti che il personale in questione è assegnato ad una unità operativa, che svolge, attualmente, un’attività corrispondente alla specializzazione scelta, a tempo pieno, ove poter sviluppare, interamente, il percorso formativo pratico previsto dall’ordinamento. Inoltre, dovranno essere riportati i seguenti dati:

1. Denominazione specifica della Struttura presso cui il candidato espleta la propria attività lavorativa;

2. Generalità complete del candidato;

3. Estremi e decorrenza del contratto di assunzione a tempo indeterminato presso la struttura, qualifica e ruolo di appartenenza del candidato;

4. Firma del responsabile che rilascia la certificazione, qualifica del medesimo, data e luogo del rilascio.

- 6 -

La mancata presentazione di detto atto entro i termini stabiliti comporterà l’esclusione del candidato stesso dall’eventuale ammissione alla Scuola prescelta in qualità di soprannumerario nell’ambito dei posti assegnati dal M.I.U.R..

La corrispondenza fra il settore in cui operano i candidati e l'area disciplinare della Scuola di Specializzazione a cui gli stessi aspirano, sarà stabilita, sulla base della documentazione presentata dagli interessati, dalla Commissione giudicatrice nominata per il concorso di ammissione a ciascuna Scuola.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs.368/99 ed in considerazione del parere espresso in merito dal Consiglio di Stato, nell’adunanza del 18 Gennaio 2006 n. 5311/2005, non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l’ammissione alle Scuole di specializzazione ai posti in soprannumero riservati al personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale i medici appartenenti alle seguenti categorie:

a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l’Università; b) medici dipendenti dell’INPS e INAIL; c) medici dell’Emergenza territoriale; ed inoltre i medici che comunque rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (art. 4 c. 2 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 421/92 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dai decreti legislativi n. 517/93 e n. 229/99, sottoscritto il 9 marzo 2000, e reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270). Art. 4 - Requisiti per l’ammissione.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2006, n. 172 “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina” – s.m.i. – e , possono presentare istanza di partecipazione al concorso esclusivamente i laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico- chirurgo conseguita entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Ai sensi del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito in Legge il 30/11/2008, n. 169, sono ammessi alla presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso ed alle relative prove, anche coloro i quali non sono ancora in possesso dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, a condizione che conseguano l'abilitazione stessa, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato. Tali candidati saranno, pertanto, ammessi con riserva al concorso. Qualora essi superino le prove concorsuali ma non conseguano l’abilitazione citata entro la data di inizio delle attività didattiche, saranno automaticamente esclusi dalla procedura concorsuale. Art. 5 - Norme per i candidati di cittadinanza straniera. A - Cittadini comunitari I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali). La domanda è presentata direttamente a questa Università, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

- 7 -

B – Rifugiati politici I rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali). La domanda è presentata direttamente a questa Università, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso. C - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal

Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. In base al finanziamento, ai sensi della L. n. 49/87, finalizzato alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuato dal Ministero degli Affari Esteri – Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo – per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all’estero o temporaneamente in Italia dovranno aver presentato la domanda alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d’origine entro il 27 marzo 2009 che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 24 aprile 2009, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. – D.G.C.S.- Uff. IX.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell’interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia. Nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l’extracomunitario per iscriversi alla scuola di specializzazione deve presentare l’acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, dell’abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine.

A coloro che si iscrivono al primo anno del corso di specializzazione nell’a.a. 2008/2009, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modificazioni, si applica il “contratto di formazione specialistica” dei medici.

Premesso quanto sopra, i finanziamenti, ai sensi della L. n. 49/87, per i medici dovranno formalizzarsi nel “contratto di formazione specialistica”, previsto per i medici italiani, a cui andrà aggiunta la seguente postilla sottoscritta anche da un rappresentante del MAE a ciò delegato:

Il pagamento della retribuzione del presente contratto, stipulato con un medico extracomunitario, beneficiario del finanziamento della D.G. Cooperazione allo Sviluppo del M.A.E., ai sensi della L. 49/1987, sarà effettuato direttamente allo specializzando dal MAE, che provvederà anche al versamento dell’intera quota dei contributi previdenziali: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro (Università e Regione).

D – Cittadini extracomunitari 1) Ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani i medici extracomunitari, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso con diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero usufruiscono del procedimento del riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione. 2) I medici extracomunitari, che non rientrano nella fattispecie sub p. 1), possono partecipare ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

- 8 -

Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata entro il 27 marzo 2009 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d’origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 24 aprile 2009, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall’ordinamento italiano, cioè titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia. Nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l’extracomunitario per iscriversi alla scuola di specializzazione deve presentare l’acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine. Dovrà inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee rispettivamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all’estero, competente per territorio, che è di € 25.000 annui per i primi due anni di corso e di € 26.000 annui per i successivi anni di corso.

Qualora la Rappresentanza diplomatica italiana non abbia, per valutati e riconosciuti motivi, la possibilità di produrre la documentazione richiesta per partecipare ai concorsi entro la data indicata, il termine di presentazione potrà coincidere con la scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando di concorso.

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste nel Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, di cui al provvedimento n. 172 del 6 marzo 2006, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006 e s.m.i..

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 6 – Commissioni giudicatrici

Con Decreto Rettorale è costituita, per ciascuna Scuola, la Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola, in qualità di Presidente, e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola.

Per le Scuole di specializzazione per le quali questo Ateneo è federato con altre Università, le Commissioni di concorso saranno composte da rappresentati della federazione medesima.

Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a cinquanta e sempre che le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentano la presenza di commissari.

La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, e 25 per la valutazione dei titoli.

Art. 7 - Prove d’esame

Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica:

a) la prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui n. 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia e n. 20 su argomenti

- 9 -

caratterizzanti la tipologia della scuola. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate al responsabile del procedimento concorsuale. Il giorno della prova d'esame uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in cinque risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di:+ 1 per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta non data, - 0,25 per ogni risposta errata. Per l’espletamento di detta prova il tempo sarà di novanta minuti. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a quarantotto. La Banca dati relativa ai quesiti a risposta multipla, predisposta dalla Commissione

Nazionale, costituita ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99, è consultabile per i candidati dal 7 aprile 2009, nella sezione “UNIVERSITA’”, “OFFERTA FORMATIVA” e “SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE”, del sito www.miur.it. b) la prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato

clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. Alla prova stessa avranno accesso i candidati che hanno superato la prova scritta, riportando non meno di quarantotto punti. Le singole scuole predetermineranno un numero di prove pratiche in numero maggiore di uno agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio dello svolgimento delle prove, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto il caso. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza della relazione. La prova avrà la durata di sessanta minuti.

Per il conseguimento dell’idoneità al concorso il candidato deve aver superato le due prove

sopra citate. Art. 8 – Valutazione e presentazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 25 punti, di cui 7 per il voto di

laurea e 18 per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) voto di laurea - max 7 punti: • per voto di laurea inferiore a 100: punti 0, • per ciascun punto da 100 a 109 punti 0,45, così come da sottostante tabella: Voto di laurea

Punteggio attribuito

Voto di laurea

Punteggio attribuito

100 0,45 105 2,70 101 0,90 106 3,15 102 1,35 107 3,60 103 1,80 108 4,05 104 2,25 109 4,50

• per i pieni voti assoluti (110) punti 6, • per la lode punti 7; b) curriculum - max 18 punti:

- 10 -

b.1) esami - max 5 punti: gli esami utili per la valutazione, in numero di 7 scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nell’Allegato A), parte integrante del presente bando, con punteggio così attribuibile: • per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 punti 0,25; • per ogni esame superato con la votazione di 30/30 punti 0,50; • per ogni esame superato con lode punti 0,75;

Per quanto riguarda gli esami utili per la valutazione, le Commissioni Giudicatrici stabiliranno in sede di valutazione dei titoli, delle tabelle di equipollenza tra le discipline ed i corsi integrati dei diversi ordinamenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia intervenuti nel tempo rispetto all’ordinamento attuale.

b.2) attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione – max 7 punti: • nessuna / scarsa attinenza (in base alla qualità) fino a punti 3, • attinenza medio/alta (in base alla qualità) fino a punti 7. b.3) attività elettive o equipollenti, certificate secondo le modalità previste dai singoli Atenei/Strutture Didattiche, attinenti alla tipologia di specializzazione e svolte all’interno del percorso formativo del corso di laurea - max 3 punti: per ogni attività elettiva fino a punti 1. b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 3 punti: per ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a punti 0,50.

Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b.2) e b.3) deve essere motivato. Le frazioni di punto diverse da quelle sopra indicate nei punti b.1), b.2), b.3) e b.4) non sono ammesse.

I candidati, ai fini della valutazione dei titoli sopra indicati, dovranno consegnare, a pena di esclusione dalla citata valutazione, alla Segreteria della Scuola prescelta, entro e non oltre le ore 12,00 del 22.05.2009 ed esclusivamente a mano, la seguente documentazione in un plico chiuso con sopra indicate le proprie generalità e l’esatta dizione della Scuola a cui si intende partecipare:

1. Certificato di laurea in carta semplice o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con indicazione degli esami sostenuti, i voti riportati, la data ed il voto di laurea, l’Ateneo ove è stato conseguito il titolo;

2. Copia della tesi di laurea con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che ne attesti la conformità all’originale;

3. Certificazioni in carta semplice di attività elettive o equipollenti attinenti alla specializzazione rilasciate secondo le modalità previste dai singoli Atenei/Strutture Didattiche o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;

4. Pubblicazioni a stampa o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti alla specializzazione. Le pubblicazioni o lavori devono essere presentati in originale o in fotocopia, in tale ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che ne attesti la conformità all’originale; Il cognome ed il nome del candidato dovranno risultare su ciascun lavoro presentato o, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovranno essere evidenziati. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del D.lgt. n. 660/45. Il cognome e nome del candidato dovranno, inoltre, risultare su ciascun lavoro presentato o, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome del candidato.

- 11 -

I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, dopo 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro 180 giorni dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università; scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, fermo restando le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 DPR 445/00), lo stesso candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Non verranno rimborsate le tasse pagate. La dichiarazione mendace potrà comportare, infine, l’azione del risarcimento danni da parte dei controinteressati.

Art. 9 – Presentazione della domanda e termini di scadenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica, a partire dalla data di emanazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 22.05.2009.

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente,

alle ore 12.00 del 22.05.2009 e, pertanto, non sarà più possibile la compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso.

La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, a pena di esclusione,

di un contributo di € 50,00, da effettuare con le modalità appresso descritte. Tale contributo è valido esclusivamente per il concorso alla Scuola per la quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per l’organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso.

I candidati possono presentare un numero massimo di tre domande di partecipazione al

concorso per l’accesso a Scuole afferenti a ciascuna delle tre aree funzionali, come da tabella riportata all’articolo 10. Per ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere effettuato un versamento di € 50,00.

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:

A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e la relativa Stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso (Passi da 1 a 10);

B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento, consiste nella Compilazione della domanda di partecipazione e relativa Stampa (Passi da 11 a 19).

AVVERTENZE

Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda (Passi da 11 a 19).

Il candidato è tenuto a consegnare, all’atto dello svolgimento della prova, la domanda debitamente sottoscritta, unitamente all’originale dell’attestato di avvenuto pagamento.

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:

1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;

- 12 -

2) Andare alla sezione “UNINAbacheca”; 3) Selezionare la voce “Specializzazioni area medica”; 4) Selezionare l’opzione “Registrazione utente”.

Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:

5) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti; 6) La procedura assegnerà automaticamente una password (min 8 caratteri max 16 caratteri),

che si consiglia di trascrivere su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente; 7) Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”; 8) Inserire il codice fiscale e la password assegnata; 9) Selezionare la Scuola per la quale si intende presentare domanda e stampare un modulo di

pagamento del contributo di € 50,00; l’operazione deve essere ripetuta per ciascuna domanda di partecipazione che si intende presentare;

10) Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello del SanpaoloIMI e Sanpaolo Banco di Napoli.

Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda: 11) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima fase dal passo 1 al passo 3; 12) Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”; 13) Inserire il codice fiscale e la password assegnata; 14) Selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”; 15) Selezionare il concorso a cui si intende partecipare; 16) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti; 17) Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone “Invio domanda”; 18) Cliccare il bottone “Stampa domanda” per stampare la domanda; 19) Firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all’attestato

dell’avvenuto pagamento del contributo, in sede di prova d’esame.

La mancata consegna della domanda di partecipazione e dell’attestazione di versamento costituisce motivo di esclusione dal concorso.

La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 –

da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica, potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.

Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, sarà disponibile presso l'Ufficio

Scuole di Specializzazione di Area Medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II -Via S. Pansini n. 5 – Napoli, una postazione informatica, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 I candidati diversamente abili che hanno dichiarato nell’istanza di avere necessità di ausilio,

dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22.05.2009, all'Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Medica sopra citato, apposita istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992 così come modificata dalla Legge n. 17/1999) l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame.

- 13 -

Coloro che intendono partecipare all’esame di ammissione usufruendo di un posto aggiuntivo per personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, devono presentare all’Ufficio Scuole di Specializzazione – Area medica (sito in Napoli alla via S. Pansini n. 5), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22.05.2009, una dichiarazione rilasciata dall’amministrazione pubblica di appartenenza, nella quale vengano esplicitate le attività di servizio svolte dal dipendente (art. 35, c.4, D.lgs. 368/99), inoltre, che è interesse preminente dell’amministrazione medesima che il dipendente stesso consegua la specializzazione richiesta.

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.

L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche. Art. 10 - Diario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento

Le prove scritte dei concorsi si svolgeranno dal 9 giugno 2009 all’11 giugno 2009, secondo gli orari ed il calendario di seguito riportati:

9 giugno 2009 ORARIO DI

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

PER LE OPERAZIONI DI

IDENTIFICAZIONE

ORARIO INIZIO PROVA

SCRITTA AREA FUNZIONALE MEDICA

7,30 9.00

Allergologia ed immunologia clinica

7,30 9.00 Dermatologia e venereologia 7,30 9.00 Ematologia 7,30 9.00 Endocrinologia e mal. ricambio 7,30 9.00 Gastroenterologia 7,30 9.00 Geriatria 7,30 9,00 Malatt.dell’appar.cardiovascolare 8,00 9.00 Malattie dell'apparato respiratorio

11,00 12,30 Medicina d’emergenza-urgenza 11,30 12.30 Medicina dello sport 11,00 12.30 Malattie infettive 11,00 12.30 Medicina interna 11,00 12.30 Nefrologia 15,00 16.00 Neurologia 14,30 16.00 Oncologia 14,30 16.00 Pediatria 14,30 16.00 Psichiatria 14,30 16.00 Reumatologia

- 14 -

10 giugno 2009

ORARIO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

PER LE OPERAZIONI DI

IDENTIFICAZIONE

ORARIO INIZIO PROVA

SCRITTA AREA FUNZIONALE CHIRURGICA

8,00 9.00 Cardiochirurgia 8,00 9.00 Chirurgia dell'apparato digerente 7,30 9.00 Chirurgia generale 8,00 9.00 Chirurgia maxillo-facciale

11,30 12.30 Chir. plastica, ricostr.ed estetica 11,30 12.30 Chirurgia toracica 11,30 12.30 Chirurgia vascolare 11,00 12.30 Ginecologia e ostetricia 11,30 12.30 Neurochirurgia 15,00 16.00 Oftalmologia 14,30 16.00 Ortopedia e traumatologia 14,30 16.00 Otorinolaringoiatria 15,00 16.00 Urologia

11 giugno 2009

ORARIO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

PER LE OPERAZIONI DI

IDENTIFICAZIONE

ORARIO INIZIO PROVA

SCRITTA AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI

8,00 9.00 Anatomia e istologia patologica 7,30 9.00 Anestesia e rianimazione 8,00 9,00 Audiologia e foniatria 8,00 9.00 Biochimica clinica 8,00 9.00 Farmacologia 8,00 9,00 Genetica medica

11,00 12.30 Igiene e medicina preventiva 11,00 12.30 Medicina del lavoro 11,00 12,30 Medicina fisica e riabilitativa 11,00 12.30 Medicina legale 11,30 12.30 Medicina nucleare 11,00 12.30 Microbiologia e virologia 15,00 16.00 Patologia clinica 14,30 16.00 Radiodiagnostica 15,00 16.00 Radioterapia 15,00 16,00 Scienza dell’alimentazione

- 15 -

Le sedi di svolgimento delle prove scritte saranno notificate a cura del Responsabile del Procedimento entro il 22.05.2009, mediante affissione all’albo di Ateneo e divulgate con le modalità di cui all’art. 19.

La predetta affissione costituirà notifica ufficiale agli interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali, pertanto, la convocazione dei concorrenti alle prove scritte è contestuale al presente bando.

I candidati saranno ammessi a sostenere le prove, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e muniti della stampa sottoscritta della domanda di partecipazione al concorso, nonché della relativa attestazione di versamento. La stampa della domanda e l’attestazione del pagamento dovranno essere consegnate all’atto di identificazione.

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova dopo la chiusura delle suddette operazioni di riconoscimento, sono considerati rinunciatari alla stessa.

Non si procederà, in nessun caso, alla restituzione del contributo versato.

I risultati delle prove scritte saranno resi noti entro il 15.06.2009, mediante affissione all’Albo con le modalità di cui all’art.19. Tale affissione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Le prove pratiche dei concorsi si svolgeranno il giorno 16 giugno 2009, per tutte le Scuole di

Specializzazione afferenti all’area funzionale medica, il giorno 17 giugno 2009, per tutte le Scuole di Specializzazione afferenti all’area funzionale chirurgica ed il giorno 18 giugno 2009, per tutte le Scuole di Specializzazione afferenti all’area funzionale dei servizi. Il luogo e l’orario di espletamento delle prove pratiche saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione dei risultati delle prove scritte, mediante affissione all’Albo, con le modalità di cui all’art.19. Tale affissione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

I candidati saranno ammessi a sostenere le prove, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.

In nessun caso saranno fornite informazioni telefoniche circa il luogo di espletamento delle prove ed i relativi risultati. Art. 11 - Obblighi del candidato

Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto,

ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice o con gli addetti alla vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari” o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove, tramite collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Al momento delle identificazioni della prova scritta e della prova pratica, a ciascun candidato sarà consegnato il “Foglio istruzioni” contenente tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento della prova stessa, nonché le modalità di correzione degli elaborati. Dette informazioni saranno altresì esplicitate da ogni Presidente di Commissione.

I candidati devono rimanere nella sede di svolgimento delle prove fino alla scadenza del tempo assegnato e in nessun caso possono uscire dalla predetta sede, se non hanno consegnato tutto il materiale ricevuto al momento dell’inizio della prova.

Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo verrà escluso dal concorso da parte della Commissione.

- 16 -

Art. 12 - Formazione delle graduatorie Al termine dei lavori, ciascuna Commissione formula la graduatoria sulla base dei punteggi

riportati dai candidati per ognuna delle voci previste dagli articoli 7 e 8 del presente bando. Gli atti inerenti alla procedura concorsuale (verbali con annesse graduatorie) sono trasmessi a cura dei Presidenti delle commissioni entro e non oltre tre giorni dalla conclusione della prova concorsuale al Responsabile del Procedimento presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione Area medica. Copia degli atti su supporto informatico dovrà essere trasmessa entro lo stesso termine.

Sono dichiarati vincitori di ciascun concorso ed ammessi alla relativa scuola di specializzazione, coloro i quali superano entrambe le prove concorsuali e che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

A parità di punteggio è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (computata fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea, in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 191 del 16/06/1998, art.2 – comma 9.

Le graduatorie di merito di ciascuna prova concorsuale di ammissione, approvate con decreto rettorale, saranno rese note agli interessati in data 23 giugno 2009, mediante affissione all’albo, con le modalità di cui all’art. 19.

La pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali.

Art 13 – Iscrizione dei vincitori

Le attività didattiche avranno inizio improrogabilmente il 30 giugno 2009. I vincitori nominati con decreto rettorale dovranno provvedere all’immatricolazione dalla data di

emanazione del decreto medesimo ed entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 30 giugno 2009, presentando, esclusivamente a mano, i seguenti documenti all’Ufficio Scuole di Specializzazione – area medica:

1. Domanda d’immatricolazione e di ammissione a sostenere gli esami del I anno di corso (in carta semplice);

2. N. 2 fotografie uguali e fotocopia fronte/retro di valido documento d’identità, accompagnato dall’originale da esibire in visione;

3. Certificato di laurea in carta semplice o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni (ad esclusione dei laureati presso l’Università degli studi di Napoli Federico II);

4. Certificato di abilitazione in carta semplice o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni (ad esclusione degli abilitati presso l’Università degli studi di Napoli Federico II);

5. Dichiarazione di non iscrizione e di non contemporanea frequenza di altro corso di studio: diploma universitario, laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea anteriore al DM 509/99, specializzazione, master, dottorato di ricerca;

6. Modulo riportante la comunicazione dei dati ISEE, in relazione ai redditi 2007; 7. Copia delle attestazioni dei versamenti delle tasse e dei contributi prescritti, accompagnata

dagli originali da esibire in visione.

I vincitori saranno immatricolati secondo l’ordine delle relative graduatorie e fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascuna Scuola.

- 17 -

E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più Scuole di specializzazione, presso la stessa o presso altra Università e ad altri corsi di studio universitari (art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo). Pertanto, l’immatricolazione ad una Scuola costituisce automaticamente rinuncia ad altra/e scuola/e per la/e quale/i il candidato si è classificato idoneo o vincitore.

Coloro i quali non formalizzeranno l’immatricolazione entro i termini previsti saranno considerati definitivamente rinunciatari.

Non saranno accettate domande di immatricolazione inviate a mezzo posta.

Art. 14 – Contratto di formazione specialistica – obblighi formativi – incompatibilità - trattamento economico – regime fiscale, previdenziale ed assistenziale

All'atto dell'iscrizione sopra citata, il medico stipula uno specifico contratto annuale di

formazione-specialistica, disciplinato dal decreto legislativo n. 368/1999 – e successive modificazioni ed integrazioni - e dalla normativa vigente con lo stesso compatibile. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Il contratto è stipulato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e con la Regione Campania.

Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Obblighi formativi. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a

- 18 -

sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra questo Ateneo e le Aziende sanitarie della Regione Campania.

Il programma generale di formazione di ciascuna Scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria dell’A.O.U. e con i Dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Incompatibilità. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.

Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Durante tali periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 368/99.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162.

- 19 -

Trattamento economico. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le Scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.

Il trattamento economico è corrisposto mensilmente da questo Ateneo.

Regime fiscale, previdenziale ed assistenziale. Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione da imposte).

Ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 Agosto 1995 n. 335, nonché le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Novembre 2003, n. 326.

Art. 15 - Iscrizione degli idonei. I posti che risulteranno vacanti, a seguito di mancata iscrizione dei vincitori entro i termini

stabiliti, saranno messi a disposizione dei candidati collocati utilmente in graduatoria.

L’Ufficio Scuole di Specializzazione – Area Medica notificherà il giorno 3 luglio 2009, tramite primo avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 19 ed eventuali avvisi successivi di 3 giorni in 3 giorni, il numero dei posti ancora disponibili, nonché l’elenco nominativo dei candidati idonei aventi diritto all’iscrizione.

I candidati idonei che avranno acquisito il diritto all’immatricolazione dovranno presentare all’Ufficio Scuole di specializzazione – area medica, entro il termine perentorio indicato in ciascuno dei suddetti avvisi, - ed a pena di esclusione - la stessa documentazione richiesta ai vincitori.

Scaduti i termini indicati, coloro che non avranno provveduto a formalizzare l’immatricolazione, saranno considerati rinunciatari e perderanno ogni diritto alla immatricolazione. Non sono accettate domande di immatricolazione inviate a mezzo posta.

Art.16- Immatricolazione del personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate con i Servizio Sanitario Nazionale

Le immatricolazioni del personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate con i Servizio Sanitario Nazionale, potranno essere effettuate, nel limite del numero di posti in soprannumero attribuiti dal MIUR a ciascuna Scuola per detta categoria di candidati.

I nominativi dei candidati aventi diritto all’immatricolazione ed i termini entro cui effettuare le stesse,saranno resi noti tramite affissione all’albo, secondo le modalità di cui all'art.19.

Non saranno accettate domande di immatricolazione inviate a mezzo posta. Coloro i quali avranno ottenuto l’immatricolazione ad una Scuola di specializzazione dovranno

produrre ogni anno, all’atto dell’iscrizione, un atto formale della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di appartenenza da cui risulti l’assegnazione ad una Unità Operativa presso cui svolge un’attività corrispondente alla Specializzazione alla quale è iscritto ed ha la possibilità di continuare a sviluppare interamente il percorso formativo – pratico previsto dall’ordinamento.

- 20 -

Art.17 – Abbreviazioni di corso.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 18 – Copertura assicurativa

L’Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs. n. 368/1999).

Art. 19 – Pubblicità degli atti concorsuali

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati, l’approvazione delle graduatorie e gli avvisi, saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicato presso le seguenti sedi:

Edificio sede centrale – Corso Umberto I, 40 bis, Napoli; Edificio Universitario – Via Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli.

L’affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di

notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni, quella degli atti ad esso collegati in 15 giorni.

Gli atti di cui sopra saranno, altresì,divulgati attraverso il sito Internet www.unina.it, nonché

affissi presso i locali dell’Ufficio Scuole di Specializzazione – Area medica, sito in Via S.Pansini, 5, Napoli. Art. 20 – Diritto di accesso.

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 21 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che all'Università compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005. Art. 22 – Responsabile del procedimento.

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione – Area Medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è il responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della Commissione giudicatrice. Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unità organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.

- 21 -

Art. 23 – Rinvio. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Napoli lì 7 aprile 2009 IL RETTORE

Guido Trombetti Il Prorettore

f.to prof. Vincenzo Patalano