I DOSSIER La locazione - FIAIPfiaip.it/media/1109747/dossierfiaip2.pdf · (art. 1571 cod. civ.). La...

37
I DOSSIER La locazione Disciplina del codice civile: nozione e obbligazioni dei contraenti Locazione di immobili urbani Locazioni transitorie Aspetti fiscali Schemi contrattuali a cura dell'avv. Federico Ciaccafava in collaborazione con il Centro Studi Fiaip e Il Sole 24 Ore Numero 2 - aprile 2014

Transcript of I DOSSIER La locazione - FIAIPfiaip.it/media/1109747/dossierfiaip2.pdf · (art. 1571 cod. civ.). La...

I DOSSIER

La locazione

Disciplina del codice civile: nozione e obbligazioni dei

contraenti

Locazione di immobili urbani

Locazioni

transitorie

Aspetti

fiscali

Schemi

contrattuali

a cura dell'avv. Federico Ciaccafava in collaborazione con il Centro Studi Fiaip e Il Sole 24 Ore

Numero 2 - aprile 2014

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 2

Dossier n. 2 – chiuso in redazione il 2 aprile 2014 Sommario

1 Disciplina del codice civile: nozione e obbligazioni dei contraenti

1.1 Nozione 1.2 Obbligazioni del locatore

1.3 Obbligazioni del conduttore

2 Locazione di immobili urbani

2.1 Locazioni di immobili urbani adibite ad uso abitativo 2.2 Locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo

3 Locazioni transitorie

3.1 Definizione 3.2 Locazioni transitorie per studenti universitari

4 Aspetti fiscali

4.1 Imposta di registro 4.2 Cedolare secca

4.3 Pagamento in contanti del canone di locazione: ultimi chiarimenti

5 Schemi contrattuali

5.1 Contratto di locazione a uso abitativo 5.2 Contratto di locazione a uso abitativo agevolato

5.3 Contratto di locazione a uso abitativo per studenti universitari Sezione a cura dell’avv. Augusto Cirla, Formulario Locazione, Il Sole 24 Ore, 2013

3

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 3

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

e-mail: [email protected]

© 2014 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono

comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

www.tecnici24.ilsole24ore.com

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 4

1 Disciplina del codice civile:

nozione e obbligazioni dei contraenti

1.1 Nozione

Secondo la nozione generale accolta nel codice civile, la locazione è il contratto col quale

una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o

immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 cod. civ.).

La locazione è un contratto consensuale: si perfeziona , ovvero si conclude, con il solo

consenso delle parti.

È, inoltre, un contratto con effetti solo obbligatori: il conduttore non consegue alcun diritto

reale sulla cosa, ma solo un diritto di credito nei confronti del locatore, avente ad oggetto il

godimento della cosa altrui. É, infine, un contratto a titolo oneroso: essenziale, perché si

abbia locazione, è la pattuizione del corrispettivo.

La sistematica del codice civile impone di considerare un modello di locazione al quale sono

affiancati taluni sottotipi particolari: è dato identificare, a tal riguardo, la locazione di fondi

urbani e l'affitto. L'articolazione del quadro normativo si è, poi, fatta nel tempo ancora più

complessa dalla presenza di regole diverse, nell'ambito delle locazioni urbane immobiliari,

per quelle destinate a soddisfare il bisogno abitativo e per quelle funzionali allo

svolgimento di un'attività produttiva. Il codice, pertanto, non rappresenta l'unico referente

normativo della disciplina delle locazioni e talune disposizioni in esso contenute risultano oggi

superate da previsioni contenute in leggi speciali, succedutesi numerose nel tempo. Può dirsi

allora che le norme contenute nel codice civile, tuttavia, conservano il valore di regole di

generale applicazione laddove non diversamente disposto dalle leggi speciali.

Per quanto riguarda la disciplina del contratto di locazione contenuta nel codice civile,

valgono le seguenti fondamentali regole:

La locazione può avere ad oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile. Se si tratta di una

cosa produttiva, ossia idonea di per sé a procurare frutti, la locazione assume il nome

specifico di affitto ed è soggetta alla particolare disciplina prevista dal legislatore per tale

tipologia di contratto.

Come regola, la locazione non è un contratto formale: la forma scritta è tuttavia richiesta,

a pena di nullità, per le locazioni immobiliari ultranovennali, le quali sono anche soggette a

trascrizione (artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8, cod. civ.).

Un requisito essenziale della locazione è la temporaneità del godimento. Secondo quanto

dispone il codice civile non può comunque essere stipulata per una durata superiore a

trent’anni e, se stipulata per una data superiore, si riduce a tale periodo.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 5

La locazione può essere a tempo determinato – come detto, non superiore a trent’anni – o a

tempo indeterminato. In tale seconda ipotesi, è lo stesso codice a stabilire appositi limiti di

durata del contratto modulati in ragione del tipo di bene che forma oggetto della locazione

(art. 1573 cod. civ.).

Nozione Contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore)

una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Durata Massimo 30 anni

Forma Scritta, se è locazione ultranovennale di immobili

1.2 Obbligazioni del locatore

Le principali obbligazioni del locatore sono (art. 1575 cod. civ.):

1) Consegnare al conduttore la cosa, in buono stato di manutenzione.

Se la cosa presenta vizi occulti che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'uso pattuito, il

codice civile offre al conduttore due rimedi, essenzialmente la risoluzione del contratto o una

riduzione del canone, oltre al risarcimento del danno (art. 1578 cod. civ.); nel caso di vizi tali

da rendere la cosa pericolosa per la salute, il conduttore può attivare i rimedi anche se i vizi gli

erano noti (art. 1580 cod. civ.);

2) Mantenere la cosa in buono stato locativo.

Ciò significa che il locatore è tenuto ad eseguire, quindi, durante la locazione, tutte le

riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che spettano al

conduttore; tuttavia, se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione ed ordinaria

manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore (art. 1576 cod. civ.).

Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore,

quest’ultimo è comunque tenuto a darne avviso al locatore. Peraltro, se si tratta di

riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia

contemporaneamente avviso al locatore (art. 1576 cod. civ.).

3) Garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa.

Ciò significa in primo luogo che il locatore deve evitare di impedire o disturbare il godimento

del conduttore; inoltre, deve fare in modo che impedimenti o disturbi non gli provengano da

terzi.

1.3 Obbligazioni del conduttore

Le principali obbligazioni del conduttore sono (art. 1587 cod. civ.):

1) Prendere in consegna la cosa;

2) Pagare il corrispettivo nei termini pattuiti;

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 6

3) Utilizzare la cosa per l'uso stabilito dal contratto, osservando la normale diligenza: se,

durante la locazione, la cosa è distrutta o danneggiata, il conduttore ne risponde, salvo

provare che ciò è dipeso da causa a lui non imputabile; parimenti, ne risponde se il danno è

imputabile a persone da lui ammesse al godimento della cosa (art. 1588 cod. civ.).

4) Restituire la cosa al termine della locazione, nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il

deterioramento dovuto a vetustà (art. 1590 cod. civ.); il conduttore in mora per

inadempimento di tale obbligo, deve continuare a pagare il canone fino alla riconsegna, oltre al

maggior danno (art. 1591 cod. civ.).

Tra le modalità d'uso della cosa locata, che la legge non vieta al conduttore, a condizione

che non comportino mutamenti nella natura e nella destinazione del bene, il codice civile

contempla i miglioramenti e le addizioni. Quanto ai miglioramenti, è necessario

distinguere a seconda che vi sia stato o meno il consenso da parte del locatore ai

miglioramenti o alle addizioni migliorative non separabili senza nocumento dalla cosa: nel

primo caso, il conduttore ha diritto ad una indennità nella misura minore tra lo speso ed il

migliorato; nel secondo, il conduttore non ha diritto alla indennità: tuttavia, il valore dei

miglioramenti può servire a compensare i deterioramenti non dovuti a colpa grave. Quanto alle

addizioni separabili, occorre distinguere, a seconda che il proprietario-locatore intenda o

meno ritenerle: nel primo caso, il conduttore ha diritto ad un'indennità nella misura minore tra

lo speso ed il migliorato; nel secondo, il conduttore ha diritto di togliere le addizioni alla fine

della locazione, qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa (artt. 1592 e 1593).

Secondo la dottrina, con il termine addizioni si indicano quelle opere dotate di autonoma

individualità rispetto al bene sui cui sono effettuate. Con il termine miglioramenti si indicano

invece quelle opere, a carattere duraturo, prive di specifica individualità, che aumentano il valore o la produttività del bene attinenti alla struttura del bene stesso (C.M. Bianca, Patti G.,

Patti S.).

Per quanto concerne la sublocazione, il codice dispone che conduttore possa sublocare la

cosa, salvo che il contratto lo vieti. Se la sublocazione riguarda una cosa mobile, la

sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi (art. 1594 cod. civ.). Il

subconduttore è in rapporto esclusivamente con il sublocatore. Tuttavia, le vicende del

rapporto locativo si riverberano sulla sublocazione: il locatore può esercitare un'azione diretta

nei confronti del subconduttore; la nullità o la risoluzione della locazione hanno effetto anche

nei confronti della sublocazione (art. 1595 cod. civ.).

Come anticipato, Il conduttore non vanta alcun diritto reale sulla cosa locata, ma solo un

diritto di credito verso il locatore: un diritto personale di godimento. Proprio perché il suo

potere sulla cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, egli non è possessore, ma

semplice detentore. Ciò spiega le regole dettate dal codice sulla posizione del conduttore, di

fronte alle molestie provenienti da terzi. Sotto tale profilo, occorre distinguere tra molestie

di fatto e molestie di diritto. Se il conduttore subisce molestie di fatto, recate cioè da terzi

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 7

che non pretendono di avere diritti sulla cosa, egli può difendersi da sé agendo contro di essi in

nome proprio: in particolare, con un'azione di risarcimento, e, se ne ricorrono i presupposti,

con l'azione di reintegrazione (art. 1585 cod. civ.).

Ai sensi dell’art. 1168 cod. civ., l’azione di reintegrazione è l’azione che può esercitare chi è

stato spogliato violentemente o occultamente del possesso o della detenzione non concessa per ragioni di servizio o ospitalità al fine di recuperare il possesso o la detenzione perduta.

Se il conduttore subisce molestie di diritto, che sono quelle recate da terzi i quali pretendono

di avere diritti sulla cosa, viene meno la possibilità per lo stesso di difendersi da solo. Il diritto

del conduttore, in quanto relativo, non è opponibile ai terzi: la sua protezione deve perciò

passare attraverso la controparte del rapporto, il locatore, tenuto a garantirlo; pertanto, il

conduttore aggredito dal terzo è tenuto a dare al locatore pronto avviso della molestia: e se il

terzo agisce in giudizio, il locatore deve assumere la lite in luogo del conduttore che ne può

uscire (art. 1586 cod. civ.).

L’eventuale alienazione del bene concesso in locazione non determina lo scioglimento del

contratto, purché la locazione abbia data certa anteriore al trasferimento del bene medesimo.

Si dice quindi che il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente solo se ha data certa

anteriore alla alienazione della cosa (art. 1599 cod. civ.). In tal caso, il terzo acquirente

subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 cod. civ.).

Se per mancanza di data certa la locazione non è opponibile al terzo, il locatore è obbligato al

risarcimento dei danni subiti dal conduttore licenziato (art. 1601 cod. civ.).

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL LOCATORE 1) Consegnare al conduttore la cosa, in

buono stato di manutenzione; 2) Mantenere la cosa in stato da servire

all’uso convenuto; 3) Garantire al conduttore il pacifico

godimento durante la locazione.

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE 1) Prendere in consegna la cosa;

2) Pagare il corrispettivo nei termini pattuiti; 3) Utilizzare la cosa per l'uso stabilito dal

contratto, osservando la normale diligenza;

4) Restituire la cosa al termine della

locazione, nello stato in cui si è ricevuta.

Come accennato, le disposizioni relative al contratto di locazione contenute nel codice

civile (artt. 1571-1654 cod. civ.) che abbiamo sommariamente riassunto, non esauriscono

tutta la legislazione dettata in materia. Con riferimento alle locazioni urbane (artt. 1607-

1614 cod. civ.), una compiuta disciplina è oggi dettata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e

dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. Parimenti, in relazione all’affitto di fondi rustici, la

normativa contenuta nel codice civile (artt. 1628-1646 cod. civ.). è stata integrata da una

copiosa legislazione speciale. Ora, per quanto riguarda la disciplina della locazione dei fondi

urbani contenuta nel codice civile alla quale si è fatto cenno (artt. 1607-1614 cod. civ.), si

ritiene non siano state derogate dalla disciplina intervenuta successivamente solo quelle norme

relative alla durata massima (art. 1607 cod. civ.), alla garanzia per il pagamento della pigione

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 8

(art. 1608 cod. civ.), all’incendio della cosa locata (art. 1611 cod. civ.). Per quanto concerne

invece le norme dettate in via generale dal codice civile in materia di affitto – figura che

costituisce una species del genus locazione – esse introducono variazioni rispetto alla disciplina

della locazione in ragione della natura della cosa locata, che è una res produttiva (mobile o

immobile). In tale ipotesi, l’affittuario è tenuto a curarne la gestione, in conformità alla sua

destinazione economica, spettandogli i frutti e le altre utilità della cosa (art. 1615 cod. civ.). Se

l’affittuario non osserva le regole della buona tecnica o muta stabilmente la destinazione

economica, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1618 cod. civ.).

L’affittuario può anche prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa,

purché non comportino obblighi per il locatore.

Dicesi affitto la locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o

immobile, e che obbliga l’affittuario a curare la gestione del bene in conformità della sua destinazione economica e dell’interesse della produzione, ricevendo quale corrispettivo i frutti

e le altre utilità della cosa. Oltre alle disposizioni generali, alle quali si è fatta menzione, il codice dispone in materia di affitto di fondi rustici (artt. 1628-1646 cod. civ.). e di affitto a

coltivatore diretto (artt. 1647-1654 cod. civ.). Come detto, si tratta di istituti rispetto ai quali la disciplina contenuta nel codice civile ha subito profondi mutamenti indotti dalla emanazione

dal parte del legislatore di numerose leggi speciali.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 9

2 Locazione di immobili urbani

Nell’attuale quadro normativo la locazione di immobili urbani si specifica e si distingue in

ragione dell’uso cui è destinato l’immobile concesso in locazione. Nell’ambito della locazione di

immobili urbani, occorre, pertanto, distinguere una locazione di immobili adibiti ad uso di

abitazione e una locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

2.1 Locazioni di immobili urbani adibite ad uso abitativo

Le locazioni di immobili urbani adibite ad uso abitativo sono disciplinate principalmente

dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli articoli della legge 27 luglio 1978, n. 392 rimasti in

vigore e dalle norme contenute nel codice civile. In materia di locazione di immobili adibiti ad

uso abitativo, il legislatore, con la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), si è orientato verso un graduale ritorno alla

libertà di contrattazione, aprendo in tal modo nuovi spazi all'autonomia privata. Secondo

le prescrizioni dettate dall'art. 2 della predetta legge, le parti hanno facoltà di scegliere tra due

diversi tipi contrattuali: nel primo, cd. "contratto libero o ordinario", la determinazione della

misura del canone è rimessa ai contraenti, rimanendo stabilita dalla legge solo la durata

minima della locazione (quattro anni); nel secondo, cd. "contratto convenzionato o

alternativo", la durata minima fissata dalla legge è più breve (tre anni) e la misura del

canone deve essere convenuta in conformità a quanto stabilito in appositi accordi definiti in

sede locale tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori

maggiormente rappresentative.

LOCAZIONI LIBERE DURATA

4 anni con prima rinnovazione automatica per altri 4 anni salvo disdetta

del locatore fondata su motivi tassativamente indicati dalla legge.

CANONE

Liberamente determinato dalle parti

contraenti.

LOCAZIONI CONVENZIONATE DURATA

3 anni + 2 anni. Il contenuto di tali contratti è stabilito in accordi stipulati in sede locale. Dopo la seconda

scadenza, sono previste procedure specifiche per la rinnovazione/rinegoziazione del contratto

CANONE

Determinato da accordi locali stipulati tra le

organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. Sono previste

agevolazioni fiscali per il locatore.

In sostanza, per i contratti a canone libero valgono le seguenti regole:

Il contratto ha una durata non inferiore a quattro anni.

Alla scadenza, il contratto subisce un rinnovo automatico per altri quattro anni, a cui il locatore

può sottrarsi solo in presenza di tassative ipotesi previste dalla legge.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 10

In particolare, il diniego di rinnovo da parte del locatore per il successivo quadriennio può

essere impedito dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi,

rispetto alla scadenza per i seguenti motivi:

Uso proprio

Quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o

professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

Esigenze del locatore persona giuridica

Quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità

pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare

l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al

conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

Disponibilità da parte del conduttore di altro immobile

Quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso

comune;

Lavori riguardanti l’immobile locato

Quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere

ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia

di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

Altre ipotesi di intervento sull’immobile

Quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero

si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni,

ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire

sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo

sgombero dell'immobile stesso;

Mancata occupazione continuativa dell’immobile da parte del conduttore

Quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non

occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 11

Vendita dell’immobile a terzi

Quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili

ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso, al

conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli

38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nei contratti a regime vincolato, valgono invece le seguenti regole

Il contratto deve essere conforme, particolarmente per quanto riguarda la determinazione del

canone, agli appositi accordi locali intervenuti tra le organizzazioni maggiormente

rappresentative dei proprietari edilizi e quelle dei conduttori.

La durata minima è di tre anni, alla cui scadenza il contratto si rinnova automaticamente per

due anni, salvo che il locatore eserciti la facoltà di disdetta nei casi sopraindicati.

Altre regole delle locazioni abitative

La legge prevede che qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a

seguito di illegittimo esercizio della suddetta facoltà di disdetta, il locatore stesso è tenuto a

corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a

trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito, o in alternativa, qualora il

locatore, nel termine di dodici mesi, non abbia adibito l’alloggio agli usi previsti, al ripristino

del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto, con lettera

raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza medesima, di attivare la

procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto. In

mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se trattasi di

un contratto con canone libero, la mancanza di risposta o di accordo determina lo scioglimento

della locazione.

Per tutti i contratti di locazione assoggettati alla legge n. 431/1998, è prevista una

fondamentale regola: è stabilita l’adozione della forma scritta a pena di nullità.

Deve inoltre ritenersi nulla ogni pattuizione diretta, anche prevedendo ulteriori obblighi del

conduttore ovvero attribuendo al locatore un altro vantaggio economico o normativo, a

determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto

scritto, e se la registrazione è obbligatoria, registrato. Nei contratti conformi agli appositi

accordi collettivi, quanto espresso vale rispetto al canone che quest’ultimi definiscono per

immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Nei

predetti casi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 12

riconsegna dell'immobile locato, potrà richiedere la restituzione delle somme indebitamente

versate.

Valgono infine alcune disposizioni contenute nella parzialmente abrogata legge n. 392/1978. In

particolare:

vige il divieto per il conduttore di sublocazione totale o di cessione del contratto senza il

consenso del locatore;

è nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione

dell’immobile;

Le parti hanno contrattualmente facoltà di stabilire che il conduttore possa recedere in

qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno

sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle

previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi

momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera

raccomandata.

Può costituire legittimo motivo di risoluzione del contratto per inadempimento del

conduttore: (i) il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista;

(ii) il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non

pagato superi quello di due mensilità del canone;

In caso di morte del conduttore, succedono nel contratto di locazione purché con lui

abitualmente conviventi: (i) il coniuge; (ii) gli eredi; (iii) i parenti; (iv) gli affini; (v) il

convivente more uxorio.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti

civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto

di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso poi di

separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i

due si sia così convenuto.

Nella disciplina della locazione di immobili urbani dettata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392,

assumono una particolare importanza gli oneri accessori i quali costituiscono particolari

esborsi legati alla fornitura di determinati servizi e, più in generale, alla fornitura dei servizi

comuni. Tali esborsi, una volta puntualmente individuati, vengono in tutto o in parte riversati a

carico del conduttore. In particolare, secondo quanto dispone l'art. 9 della legge n. 392/1978,

norma che, rubricata “Oneri accessori”, accoglie la regolamentazione tuttora in vigore degli

stessi, “salvo patto contrario”, gravano per intero a carico del conduttore le spese relative:

(i) al servizio di pulizia;

(ii) al funzionamento ed all'ordinaria manutenzione dell'ascensore;

(iii) alla fornitura dell'acqua;

(iv) alla fornitura dell'energia elettrica;

(v) alla fornitura del riscaldamento e del condizionamento dell'aria;

(vi) allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine;

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 13

(vii) alla fornitura di altri servizi comuni.

Parimenti, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore, sono a carico del

conduttore, nella misura del novanta per cento, le spese per il servizio di portineria. La norma

in esame ha inoltre cura di precisare che il pagamento degli oneri accessori deve essere

effettuato entro due mesi dalla richiesta. Il conduttore, tuttavia, prima di effettuare il

pagamento, può legittimamente azionare nei confronti della controparte due ordini di pretese:

(i) da un lato, può ottenere l'indicazione specifica delle spese oggetto di addebito con

menzione dei criteri di ripartizione; (ii) dall'altro, può prendere visione dei documenti

giustificativi delle spese effettuate. Ai sensi dell’art. 67 del decreto legge 30 agosto 1993, n.

331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, norma che ha aggiunto i

commi 4 e 5 alla disciplina in esame, gli oneri accessori addebitati dal locatore al conduttore

costituiscono corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti

dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, disposizione che annovera nella base imponibile

dell'imposta sul valore aggiunto i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie

imponibili ove risulti soggetta ad imposta la cessione o la prestazione principale. Tale regola,

tuttavia, per espressa previsione, non trova applicazione nel caso in cui i servizi accessori al

contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a

specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di

prestazione dei servizi stessi. Come anticipato, inoltre, si precisa, che, ai sensi dell'art. 5 della

legge n. 392/1978, al pari di quanto stabilito per il canone, il mancato pagamento degli oneri

accessori nel termine previsto costituisce legittimo motivo di risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 1455 cod. civ.: la sola condizione richiesta dalla norma riguarda l’entità dell'importo

non corrisposto al locatore che deve superare le due mensilità del canone.

Non è infrequente infine che nel contratto di locazione, a garanzia dell'esatto adempimento

delle obbligazioni assunte, il conduttore versi al locatore un deposito cauzionale. Nonostante

il codice civile predisponga più di un mezzo per garantire il locatore circa l’esatto pagamento

del canone, il deposito cauzionale rimane lo strumento al quale i contraenti più spesso tendono

a ricorrere nella pratica. Tale garanzia, prevista, a differenza delle altre, esclusivamente per i

contratti di locazione, trova la sua disciplina positiva nel disposto dell'art. 11 della legge n.

392/1978. Nella sua configurazione tradizionale, il deposito cauzionale si risolve in una

somma di danaro, diversa ed ulteriore rispetto a quella costituente il canone locatizio,

versata dal conduttore al locatore all'atto della stipulazione del contratto di locazione, a

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni poste a carico del conduttore (quali, il

pagamento dei canoni e degli oneri accessori, la riconsegna dell'immobile senza danni, etc.).

L'art. 11 in esame contiene una scarna disciplina dell’istituto, limitandosi a prescrivere che:

(i) il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone;

(ii) la somma versata produce interessi legali i quali devono essere corrisposti al conduttore

alla fine di ogni anno.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 14

Una volta cessata la locazione, il deposito cauzionale versato viene restituito al locatore. La

norma in esame continua ad essere applicata anche in seguito all'entrata in vigore della legge

9 dicembre 1998, n. 431. La disposizione di cui all’art. 11 della legge n. 392/1978, infatti, non

figura ricompresa nel nutrito gruppo di disposizioni per le quali l’art. 14, comma 4, della citata

legge n. 431/1998 ha disposto l’espressa abrogazione. Tuttavia, mentre per le locazioni ad uso

abitativo si ritiene che la disciplina del deposito cauzionale sia liberamente derogabile da parte

dei contraenti, per quelle ad uso non abitativo la disciplina riveste ancora carattere cogente.

2.2 Locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo

Le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo è rimasta in vigore la

disciplina recata dalla legge n. 392/1978. In tale ipotesi, valgono le seguenti regole:

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni

se gli immobili sono adibiti ad una delle seguenti attività:

(i) industriali, commerciali e artigianali;

(ii) di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi,

aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili;

(iii) di lavoro autonomo, esercitate abitualmente e professionalmente;

Hanno la medesima durata anche i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani

adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di

sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori.

La durata della locazione non può invece essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano,

anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai

sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.

Qualora le parti abbiano convenuto una durata inferiore o non abbiano convenuto alcuna

durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista dalle norme

sopraindicate.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività

esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la

medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta

con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la

durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

Inoltre, è facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in

qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata,

almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 15

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi,

può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da

comunicarsi con lettera raccomandata.

Il contratto si rinnova tacitamente alla sua scadenza per un ulteriore identico periodo, salvo

tempestiva disdetta che, tuttavia, alla prima scadenza, il locatore può intimare solo in

presenza di tassativi motivi indicati dalla legge. In particolare, il diniego della rinnovazione

del contratto alla prima scadenza è consentito al locatore ove egli intenda:

(i) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado

in linea retta;

(ii) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il

secondo grado in linea retta, di una delle attività commerciali sopraindicate , o, se si tratta di

pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al

conseguimento delle loro finalità istituzionali;

(iii) demolire l'immobile per ricostruirlo o ristrutturarlo o restaurarlo integralmente oppure

intervenire su di esso sulla base di un programma pluriennale oppure quando vuole

ristrutturarlo per rendere i locali di vendita conformi a legge (n. 42/1971) ed ai piani comunali,

sempre che le opere da effettuare siano incompatibili con la permanenza del conduttore

nell’immobile. Il permesso della prescritta licenza o concessione costituisce condizione per

l’azione di rilascio.

Il conduttore può sia sublocare l'immobile che cedere il contratto di locazione a terzi senza

bisogno del consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda;

il canone iniziale di locazione può essere liberamente determinato dalle parti, ma per gli anni

successivi gli aumenti sono sottratti alla disponibilità delle parti e sono consentiti dalla legge

con frequenza annuale nel limite massimo del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al

consumo;

in caso di cessazione del rapporto che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento del

conduttore o a suo recesso, a quest'ultimo è dovuta una indennità per la perdita

dell'avviamento commerciale;

nel caso in cui il locatore intenda vendere l'immobile locato, il conduttore ha un diritto di

prelazione per l'acquisto, disponendo anche all'evenienza del diritto di riscatto.

Infine, l'art. 79 della legge n. 392/1978, dettato dal legislatore al fine di valutare la liceità di

clausole volte ad introdurre un regolamento difforme rispetto alle previsioni legali, sancisce

espressamente la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o

ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti

ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge. A tal fine, si

prevede la possibilità per il conduttore di ripetere, ovvero ottenere in restituzione, con azione

proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, le somme sotto qualsiasi

forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 16

IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

DURATA 6 anni con prima rinnovazione automatica per uguale periodo salvo disdetta del locatore alla

prima scadenza per i motivi tassativamente indicati dalla legge: Attività industriali, commerciali e artigianali;

Attività di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili;

Attività di lavoro autonomo, esercitate abitualmente e professionalmente; Hanno la medesima durata anche i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani

adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di

sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori.

IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

DURATA 9 anni con prima rinnovazione automatica per uguale periodo salvo disdetta del locatore alla

prima scadenza per i motivi tassativamente indicati dalla legge: esercizio di attività alberghiere

esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile esercizio di attività teatrali.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 17

3 Locazioni transitorie

3.1 Definizione

La legge n. 431/1998 (art. 5) ammette e disciplina anche la stipulazione di contratti di

locazione di natura transitoria anche di durata inferiore rispetto ai limiti previsti dalla

suddetta legge al fine di soddisfare particolari esigenze delle parti. Con decreto del Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti (DM 30/12/2002), sono state definite le condizioni e le

modalità per la stipula di tali contratti. In particolare, per tale tipologia contrattuale valgono le

seguenti regole:

I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non inferiore ad un mese e non

superiore a diciotto mesi.

Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e /o dei

conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa

- da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della

proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

Il canone è liberamente determinato dalle parti ad eccezione dei contratti di locazione di

natura transitoria ricadenti in undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova,

Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania) nei comuni con esse confinanti e

negli altri comuni capoluogo di provincia, in cui il canone è stabilito dalle parti all’interno di

valori minimi e massimi definiti per fasce di oscillazione, per le zone omogenee, come

individuate per i contratti a canone amministrato ordinari.

I contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà

del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione

da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera

raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze

individuate negli accordi tra le associazioni di proprietari ed inquilini, contratti di locazione di

natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in

contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare,

collegata ad un evento certo a data prefissata (DM 30/03/2006).

In caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei

contratti tipo ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno, i relativi contratti

sono ricondotti alla durata legale (quattro anni con ordinaria proroga di analoga durata).

I contratti di locazione sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al

decreto ministeriale (DM 30/12/2002).

Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni

sindacali.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 18

3.2 Locazioni transitorie per studenti universitari

Le esigenze abitative degli studenti universitari possono essere soddisfatte, oltre che ai modelli

contrattuali previsti in generale dalla legge n. 431/1998, compresi i contratti transitori comuni

di cui ci siamo appena occupati, alla specifica tipologia contemplata dalla medesima legge (art.

5, commi 2 e 3). La legge prevede infatti la facoltà dei Comuni, sede di Università o di corsi

universitari distaccati, di promuovere specifici accordi locali, d’intesa con le organizzazioni

della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative e con la partecipazione

delle aziende per il diritto allo studio, delle associazione degli studenti, nonché delle

cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore, volti a definire i canoni di locazione.

Per tale tipologia di contratto valgono le seguenti regole:

Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei

comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento

ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere

stipulati contratti per studenti universitari.

La durata, compresa dai sei mesi ai tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta

del conduttore, è precisata nei contratti tipo allegati al decreto ministeriale (DM 30/12/2002).

Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti

universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.

I contratti sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al decreto

ministeriale (DM 30/12/2002).

Per quanto concerne infine la determinazione del canone, quest’ultimo viene fissato in base ai

medesimi criteri individuati per le locazioni transitorie, ovvero dovrà essere ricompreso

all’interno delle fasce di oscillazione in sede di esercizio dell’autonomia collettiva, negli accordi

locali.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 19

4 Aspetti fiscali

4.1 Imposta di registro

In generale, l’imposta di registro è disciplinata dal “Testo unico delle disposizioni concernenti

l’imposta di registro” approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (noto come TUR) ed ha,

quale presupposto applicativo, il compimento di determinati atti giuridici. Inoltre, l’istituto della

registrazione assolve ad una funzione di natura probatoria: difatti, come stabilito dall’articolo

18 del TUR, la registrazione attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di

fronte ai terzi ai sensi dell’articolo 2704 cod. civ. La registrazione dell’atto consente, inoltre,

all’Amministrazione finanziaria di acquisire mediante l’Anagrafe Tributaria, notizie riguardanti

la situazione economico-patrimoniale dei contribuenti. Le informazioni acquisite attraverso la

registrazione degli atti possono assumere rilievo anche ai fini dell’accertamento di imposte

diverse da quella di registro. L’ambito di applicazione dell’imposta è definito dalle disposizioni

del TUR e dalla Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al medesimo TUR.

Per quanto riguarda la registrazione nel quadro delle locazioni valgono le seguenti regole:

Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili con durata superiore a trenta giorni

complessivi nell’anno devono essere registrati, qualunque sia l’ammontare del canone.

Il termine per la registrazione è di trenta giorni dalla data di stipula.

Per le modalità di registrazione vale la regola che un contratto di locazione può essere

registrato sia telematicamente sia presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità

immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i

presupposti, non sono registrati.

L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite

degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante

versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.

Sono obbligati al versamento dell’imposta di registrazione, con assunzione di responsabilità

solidale verso l’Erario, i contraenti (persone fisiche o persone giuridiche) che sono parti del

rapporto contrattuale in corso di esecuzione.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 57, comma 1-bis, del TUR, gli agenti

immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture

private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per

la conclusione degli affari.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 20

La legge (art. 8 della legge n. 392/1978) dispone che le spese di registrazione del

contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. In difetto

di diversa previsione contrattuale, tale prescrizione normativa opera solo nei rapporti interni:

infatti, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria le parti contraenti sono solidalmente

tenute all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

I contribuenti che non optano per il regime della cedolare secca devono versare l’imposta di

registro, la quale è dovuta, in ragione della tipologia dell’immobile concesso in locazione o

affitto, nelle seguenti misure:

Fabbricato ad uso abitativo: 2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna

annualità

Fabbricati strumentali per natura: 2% del canone (1% se la locazione è effettuata

da soggetti passivi Iva)

Fondi rustici: 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

Altri immobili: 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può

essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno

dei Comuni “ad alta tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base

imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In altri termini, il corrispettivo annuo da

considerare per il calcolo dell’imposta va assunto nella misura del 70%.

L’imposta di registro non è dovuta sul deposito cauzionale versato dal conduttore. Tuttavia,

se il deposito, o altra forma di garanzia, è pagato da un terzo estraneo al rapporto di

locazione, allora si deve versare l’imposta di registro nella misura dello 0,50%.

Per i contratti di locazione di immobili urbani aventi durata pluriennale l’imposta di

registro può essere assolta: per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo

complessivo) al momento della registrazione; anno per anno (2% del canone relativo a

ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della

precedente annualità. Nella prima ipotesi, il contribuente beneficia di una particolare

agevolazione, consistente in una detrazione dall’imposta dovuta. Tale detrazione è pari, in

misura percentuale, alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle

annualità. In caso poi di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto

l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del

tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. Ove si opti per il pagamento

annuale, l’imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di

immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta è assolta nella misura fissa di 67 euro. In tutti

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 21

gli altri casi, l’imposta si applica (nella misura del 2% o, per i fondi rustici, dello 0,50%)

all’importo dei canoni ancora dovuti.

4.2 Cedolare secca

Introdotto a decorrere dall’anno 2011, il regime della “cedolare secca” è un sistema

alternativo ed agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità

abitative. Tale regime è facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione locate

con essa.

L’adozione del regime della cedolare secca consente al contribuente di applicare al canone

annuo di locazione un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali,

dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.

Per i contratti di locazione a canone libero, la cedolare secca si applica in ragione di

un'aliquota del 21 per cento.

Per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano: (i)

nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe); (ii) nei Comuni con carenze di

disponibilità abitative; la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento

(tale l'aliquota è stata ridotta dal 15 al 10% dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 per il

quadriennio 2014-2017).

Il regime della cedolare secca è riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o

di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione).

Gli immobili per i quali si può optare per il regime della cedolare secca sono: (i) le unità

abitative appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi

privati), locate per finalità abitative; (ii) le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente

all’abitazione).

REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

Destinatari: Persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento

sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione). Immobili:

Unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), locate per finalità abitative

le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

Imposta/Contratti di locazione a canone libero:

21 % del canone annuo stabilito dalle parti

Imposta/Contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni situate: nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)

nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*)

10 % del canone annuo

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 22

(*) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia

e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.

IMPOSTE NON DOVUTE APPLICANDO IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA Irpef

Addizionale regionale Addizionale comunale

Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)

Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)

Il contribuente che intende avvalersi del regime della cedolare secca ha l’obbligo di

comunicarlo preventivamente al conduttore con lettera raccomandata. Con la

comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche

se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. Per i contratti di locazione

di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di

registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo,

all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.

In caso di contitolarità dell’immobile, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata

distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono

tenuti, in solido con il conduttore, a versare l’imposta di registro calcolata sulla parte del

canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.

4.3 Pagamento in contanti del canone di locazione: ultimi chiarimenti

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, meglio nota come “Legge di stabilità 2014”, ha inserito un

nuovo comma (1.1.) all'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La norma recita:

1.1. i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di

alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia

l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità

anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e

detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.

Fornendo i primi chiarimenti interpretativi (Nota 5 febbraio 2014 Prot. DT 10492), il

Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che:

1) Ai fini della dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con

finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il

limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto disposizione che, come è noto, vieta “il

trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli

al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando

il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille”.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 23

Ciò significa che non sono applicabili le predette sanzioni per i pagamenti riguardanti

canoni di locazione di unità abitative di importo inferiore ai mille euro.

2) Fermo il predetto limite pari o superiore ai mille euro, la tracciabilità delle transazioni in

contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta

fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca ed idonea

ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del

canone di locazione.

Ciò significa che la tracciabilità dei pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità

abitative può essere soddisfatta anche attraverso il rilascio di una

ricevuta/quietanza che attesti causale ed importo dell'avvenuto pagamento. Tale

rilascio sarebbe anche idoneo ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria

all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti

contraenti.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 24

5 Schemi contrattuali

5.1 Contratto di locazione a uso abitativo

Il/La sig./soc. <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di

nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede,

codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e

data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “locatore”

concede in locazione

al/alla sig. <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita;

domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice

fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di

nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “conduttore”, identificato mediante

<...> (documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati

nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12, D.L.

21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il

conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S.,

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità

immobiliare posta in <...>, via <...>, n. <...>, piano <...>, scala <...>, int. <...>, composta

di n. <...> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare

quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) <...> non

ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà <...>, riscaldamento <...>, acqua <...>, altre <...>

ESTREMI CATASTALI: <...>

CERTIFICAZIONE IMPIANTI: <...>

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, redatta in data <...> da <...>, Comune di <...> Sportello

Unico, PG n. <...> che viene allegata al presente contratto e consegnata al conduttore,

il quale dichiara anche di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla

attestazione della prestazione energetica (ai sensi dell’art. 6, commi 2, 3 e 3 bis, D.Lgs.

192/05, così come modificato dalla Legge n. 90/13

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.

Art. 1 – Durata

Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro, dal <...> al <...> e s’intenderà rinnovato

per altri quattro anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del

contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 431/1998, da recapitarsi a

mezzo lettera raccomandata a.r., contenente la specificazione del motivo invocato, almeno sei

mesi prima della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti

avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo del contratto a nuove condizioni e/o per la

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 25

rinuncia al rinnovo del contratto stesso, comunicando all’altra parte la propria intenzione con

lettera raccomandata a.r. da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. La parte

interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata a.r. entro sessanta giorni dalla

ricezione di quest’ultima raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto

s’intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In caso di mancata ottemperanza

anche a uno solo dei passaggi della procedura suesposta, il presente contratto s’intenderà

rinnovato tacitamente per la medesima durata e alle medesime condizioni.

Art. 2 – Canone

Il canone annuo di locazione, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive

dell’immobile anche sopra descritte e ben note e la sua ubicazione, è convenuto in euro <...>,

oltre rimborso oneri accessori che si conviene in euro <...> salvo conguaglio, che il conduttore

si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore [ovvero: a mezzo di bonifico bancario;

ovvero: <...>] in n. <...> rate eguali anticipate di euro <...> ciascuna, alle seguenti date:

<...>.

Il canone viene aggiornato ogni anno, automaticamente e senza bisogno di richiesta del

locatore, nella misura del <...>% della variazione ISTAT verificatasi nell’anno precedente.

Art. 3 – Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al

locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro

<...> pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale

così costituito viene reso al termine della locazione, maggiorato degli interessi legali maturati,

previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione

contrattuale.

<...> (indicare eventuali altre forme di garanzia)

Art. 4 – Oneri accessori

Gli oneri accessori indicati all’art. 2, sono determinati in base ai millesimi attribuiti ai locali

oggetto della locazione, come sopra specificati.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire mediante il versamento in acconto

contestualmente al pagamento dei trimestri locatizi, per un importo pari a un terzo degli oneri

accessori indicati nel conto consuntivo relativo all’anno precedente, e un saldo finale, da

versarsi in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Il pagamento degli oneri anzidetti

deve avvenire in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il

pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei

criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o il suo

amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi

delle spese effettuate.

Art. 5 – Spese di bollo e di registrazione

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del

conduttore.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 26

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi

corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Art. 6 – Pagamento, risoluzione e prelazione

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire

sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato

puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di

quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno a una mensilità del canone), costituisce in mora

il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell'unità immobiliare locata, in relazione alla quale viene/non viene concessa la

prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7 – Uso

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle

seguenti persone attualmente con lui conviventi <...>

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della legge n. 392/1978, nel testo vigente a

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Art. 8 – Recesso del conduttore

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi

tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Art. 9 – Consegna

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta

all'uso convenuto e di prenderla pertanto in consegna a ogni effetto col ritiro delle chiavi,

costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare

l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il

risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile

(ove esistente), accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto,

così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso

vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli

altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1590 cod.

civ., di quanto segue: <...> (descrivere lo stato manutentivo dell’unità immobiliare locata).

Art. 10 – Modifiche e danni

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali

locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del

locatore.

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la

tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere

indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora. In caso

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 27

contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso

della locazione, della rimessione in pristino a proprie spese.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o

indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per

interruzioni incolpevoli dei servizi.

Art. 11 – Assemblee

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle

deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei

servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza

voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si

tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle

disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita

assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Art. 12 – Impianti

Il conduttore, in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga

a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore autorizzato a far

rimuovere e a demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può

pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del D.P.R.

n. 412/1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, del citato

decreto.

Art. 13 – Accesso

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore

nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve

consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni

festivi oppure con le seguenti modalità: <...>

Art. 14 – Varie

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della

competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non

li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di Segreteria del Comune ove è situato

l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se

non con atto scritto.

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati

personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/1996).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto

dal codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 28

usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 e

all'Accordo territoriale.

Altre clausole: <...>

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, <...>

Il locatore, <...>

Il conduttore, <...>

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, secondo comma, cod. civ., le parti specificamente

approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente

contratto.

Il locatore, <...>

Il conduttore, <...>

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 29

5.2 Contratto di locazione a uso abitativo agevolato

Il/La sig./soc. <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di

nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede,

codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e

data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “locatore”

concede in locazione

al/alla sig. <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita;

domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice

fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di

nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “conduttore”, identificato mediante

<...> (documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati

nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12, D.L.

21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il

conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S.,

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità

immobiliare posta in <...>, via <...>, n. <...>, piano <...>, scala <...>, int. <...>, composta

di n. <...> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare

quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) <...> non

ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà <...>, riscaldamento <...>, acqua <...>, altre <...>

ESTREMI CATASTALI: <...>

CERTIFICAZIONE IMPIANTI: <...>

CERTIFICAZIONE ENERGETICA redatto in data <...> da <...>, Comune di <...> Sportello

Unico, PG n. <...> che viene allegata al presente contratto e consegnata al conduttore,

il quale dichiara anche di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla

attestazione della prestazione energetica (ai sensi dell’art. 6, commi 2, 3 e 3 bis, D.Lgs.

192/05, così come modificato dalla Legge n.90/13

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.

Art. 1 – Durata

Il contratto è stipulato per la durata di <...> (non meno di tre) anni, dal <...> al <...>, e alla

prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia

necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta

salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o

effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998, ovvero vendere

l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato art. 3. Alla scadenza del periodo di

proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove

condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 30

con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In

mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel

caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non

lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi

per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto

di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, a un

risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Art. 2 – Canone

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra <...>

(organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori maggiormente

rappresentative) e depositato il <...>, presso il Comune di <...>, è convenuto in euro <...>,

che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore [ovvero: a mezzo di

bonifico bancario; ovvero: <...>] in n. <...> rate eguali anticipate di euro <...> ciascuna, alle

seguenti date: <...>

[nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda: Il canone viene

aggiornato ogni anno nella misura contrattata del <...>, che comunque non può superare il

75% della variazione ISTAT].

Art. 3 – Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore,

che con la firma del contratto ne rilascia quietanza, una somma di euro <...> pari a tre

mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva (salvo che la durata non sia

superiore ad anni quattro, fermo il rinnovo biennale) di interessi legali, riconosciuti al

conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso

al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia

dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Art. 4 – Oneri accessori

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della tabella oneri accessori, allegato G al

decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998, che si

allega al presente contratto sub A.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in acconto contestualmente alle rate di

canone e in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il

pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e

dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o il suo

amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi

delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il

conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal

consuntivo dell'anno precedente.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 31

Art. 5 – Spese di bollo e di registrazione

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del

conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi

corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Art. 6 – Pagamento, risoluzione e prelazione

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire

sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato

puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone o di quant'altro

dovuto di importo pari almeno a una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell'unità immobiliare locata, in relazione alla quale viene/non viene concessa la

prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7 – Uso

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle

seguenti persone attualmente con lui conviventi <...>

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della legge n. 392/1978, nel testo vigente a

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Art. 8 – Recesso del conduttore

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi

tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Art. 9 – Consegna

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta

all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna a ogni effetto col ritiro delle chiavi,

costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare

l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il

risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile

ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto,

così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso

vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli

altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1590 cod.

civ., di quanto segue: <...> (specificare lo stato manutentivo del bene locato).

Art. 10 – Modifiche e danni

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali di

cui al contratto e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso

scritto del locatore.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 32

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la

tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere

indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora. In caso

contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso

della locazione, della rimessione in pristino a proprie spese.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o

indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per

interruzioni incolpevoli dei servizi.

Art. 11 – Assemblee

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle

deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei

servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza

voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

(Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove

si tratti di edificio non in condominio. In tale caso, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle

disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini, i conduttori si riuniscono in apposita

assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre di loro).

Art. 12 – Impianti

Il conduttore, in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga

a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di

inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del

conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del D.P.R.

n. 412/1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, del citato

decreto.

Art. 13 – Accesso

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore

nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve

consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni

festivi oppure con le seguenti modalità: <...>.

Art. 14 – Varie

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della

competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non

li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di Segreteria del Comune ove è situato

l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se

non con atto scritto.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 33

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati

personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/1996).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto

dal codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli

usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 e

all'Accordo territoriale.

Altre clausole: <...>

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, <...>

Il locatore, <...>

Il conduttore, <...>

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, secondo comma, cod. civ., le parti specificamente

approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente

contratto.

Il locatore, <...>

Il conduttore, <...>

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 34

5.3 Contratto di locazione a uso abitativo per studenti universitari

Il/La sig./soc. <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di

nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede,

codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e

data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “locatore”

concede in locazione

al/alla sig. <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita;

domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice

fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di

nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “conduttore”, identificato mediante

<...> (documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati

nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12, D.L.

21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il

conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S.,

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità

immobiliare posta in <...>, via <...>, n. <...>, piano <...>, scala <...>, int. <...>, composta

di n. <...> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare

quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) <...> non

ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà <...>, riscaldamento <...>, acqua <...>, altre <...>

ESTREMI CATASTALI: <...>

certificaZIONE IMPIANTI: <...>

CERTIFICAZIONE ENERGETICA <...>

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.

Art. 1 – Durata della locazione

Il contratto è stipulato per la durata di mesi <...> (da un minimo di sei a un massimo di

trentasei), dal <...> al <...> Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per

uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della

data di scadenza del contratto.

Art. 2 – Natura transitoria

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della

legge n. 431/1998, tra <...> depositato il <...> presso il Comune di <...>, le parti concordano

che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha

l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i <...> mesi, frequentando il

corso di studi di <...> presso l'Università di <...>

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 35

Art. 3 – Canone

Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’art. 2, è convenuto in

euro <...>, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore [ovvero: a

mezzo di bonifico bancario; ovvero: <...>] in n. <...> rate eguali anticipate di euro <...>

ciascuna, alle seguenti scadenze <...>

Art. 4 – Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore,

che con la firma del contratto ne rilascia quietanza, una somma di euro <...> pari a <...> (non

più di tre) mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali,

riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così

costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità

immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Art. 5 – Oneri accessori

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998, che si allega al

presente contratto.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in acconto contestualmente alle rate del

canone e in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il

pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei

criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione, anche tramite organizzazioni

sindacali, presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove

esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della

prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella

di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Art. 6 – Spese di bollo e di registrazione

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del

conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi

corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Art. 7 – Pagamento, risoluzione e prelazione

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire

sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato

puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone o di quant'altro

dovuto se di importo pari almeno a una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 392/1978.

La vendita dell'unità immobiliare locata, in relazione alla quale viene/non viene concessa la

prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 36

Art. 8 – Uso

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a uso transitorio di civile abitazione del

conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in

tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 9 – Recesso del conduttore

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi

mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è

consentita anche a uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto

recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del

conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Art. 10 – Consegna

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta

all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna a ogni effetto col ritiro delle chiavi,

costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare

l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il

risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile

ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto,

così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso

vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli

altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 cod. civ., di

quanto segue: <...> (descrivere lo stato manutentivo del bene locato).

Art. 11 – Modifiche e danni

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali

locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del

locatore.

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la

tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere

indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora. In caso

contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso

della locazione, della rimessione in pristino a proprie spese.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o

indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per

interruzioni incolpevoli dei servizi.

Art. 12 – Assemblee

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle

deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei

servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza

voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

FIAIP News24, Dossier numero 2 - aprile 2014 37

(Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove

si tratti di edificio non in condominio. In tale caso – e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini – i conduttori si riuniscono in

apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre di loro).

Art. 13 – Impianti

Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga

a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di

inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del

conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del D.P.R.

n. 412/1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, dello stesso

decreto, nonché della legge n. 10/1991 con particolare riferimento all'art. 26.

Art. 14 – Accessi

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore

nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve

consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con

esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità: <...>

Art. 15 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della

competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non

li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di Segreteria del Comune ove è situato

l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se

non con atto scritto.

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati

personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/1996).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto

dal codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli

usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 e

agli Accordi di cui agli artt. 2 e 3.

Altre clausole <...>

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, <...>

Il locatore, <...>

Il conduttore, <...>

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, secondo comma, cod. civ., le parti specificamente

approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente

contratto.

Il locatore, <...> Il conduttore, <...>