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I disturbi specifici dell’apprendimentoDSA

LA NORMATIVA di RIFERIMENTO

Nera Maria Matilde 111/04/23

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Presentazione

Il percorso prende avvio da un interrogativo: Perché si è ritenuto di dover emanare una legge apposita in materia di disturbi specifici di apprendimento? La scuola, con le sue disposizioni normative generali, non garantiva già una giusta considerazione di ciascun alunno e, quindi, anche dei ragazzi con disturbi specifici di apprendimento?

Quindi centra il focus sulla legge 170/2010 che detta Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e sui successivi provvedimenti applicativi non senza, prima, gettare uno sguardo a indicazioni e disposizioni che ne hanno preparato il terreno.

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Prima della legge 170/2010 DPR n. 275/

1999 (art. 4 c.1; art. 4 c.2)

D.L.gvo n. 59/2004 (art.3 c.2– scuola dell’infanzia; art. 7 c. 2 - scuola primaria; art. 10 c.2 – scuola secondaria di I grado)

Le istituzioni scolastiche realizzano il diritto ad apprendere sostengono la crescita educativa di tutti gli

alunni riconoscono e valorizzano le diversità promuovono le potenzialità di ciascuno favoriscono il successo formativo. regolano i tempi dell'insegnamento e dello

svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

I docenti curano la personalizzazione delle attività

educative (scuola infanzia)

la personalizzazione dei piani di studio (scuola primaria) (scuola sec. I grado)-

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Riconoscimento e Valorizzazione delle diversità

Promozione delle potenzialità, delle aspirazioni di ciascuno

Personalizzazione dei piani di studio

realizzazione del diritto ad apprenderecrescita educativa di tutti gli alunni

successo formativo

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Attenzione ai tempi e ai ritmi di apprendimento

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Sopra il foglio bianco si preparano al balzolettere che possono mettersi male,un assedio di frasiche non lasceranno scampo.(W. Szymborska)

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I versi, mutuati da una poesia di W. Szymborska evocano sensazioni, ansie, inquietudini che - possiamo immaginare - attraversano la mente e il cuore di chi, incompreso, vive la condizione di dislessico. Con la disposizione a comprendere, nutrita di empatia e creatività, avviamo un percorso di conoscenza di norme, strumenti, risorse che possono aiutare gli insegnanti a riorientare modalità di intervento consolidate ed esplorare con fiducia sentieri inediti.

*”C’è pure chi educa…sognando gli altri come ora non sono:

*ciascuno cresce solo se sognato”.* (Danilo Dolci)

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Verso la legge 170/2010

Nota Prot. n 4099/A/4 del 05.10.2004

sollecitazioni dei genitori.

cos’è la dislessia.

strumenti compensativi

strumenti dispensativi

iniziative di formazione

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Verso la legge 170/2010

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Altre note del MIUR

• Nota del 5.1.2005 “Iniziative relative alla dislessia” (necessità della diagnosi specialistica).

• Nota del 1.3.2005 “Esami di Stato 2004-2005- alunni affetti da dislessia” (consentire tempi più lunghi ).

• Nota del 27.7.2005 “Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni…a.s. 2005-2006”(strumenti compensativi e misure dispensative).

• Nota del 10.5.2007 “Disturbi di apprendimento - Indicazioni operative” (impossibilità di esonerare dalle prove scritte; valutazione più attenta ai contenuti che alla forma).

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Con le note ministeriali è iniziato

un cammino di attenzione ai disturbi specifici di apprendimento

Gli insegnanti hanno avviato riflessioni comuni per saperne di più.

Nel linguaggio professionale sono entrati termini come strumenti compensativi e misure dispensative.

Si è cominciato a parlare di diagnosi specialistica.

Si è data la possibilità di assegnare tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove di verifica.

In sede di valutazione si è raccomandato di prestare attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma.

Si sono consigliati interventi di aggiornamento e di formazione per gli insegnanti.

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un riconoscimento importanteun articolo dedicato

• Legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”, art. 3 comma 5

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 -Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni . Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà' specifica di apprendimento (DSA)

• “Con regolamento …, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento…”

• 1. Per gli alunni con difficoltà' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, …, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell‘ attività' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

• 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento in ambito scolastico.

(entrata in vigore il 2 novembre 2010) definisce i diritti e indica iniziative e misure necessarie per una adeguata

promozione dello sviluppo delle caratteristiche degli alunni

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Articolazione della Legge 170/2010

• 1. riconoscimento e definizione dei DSA• 2. finalità• 3. diagnosi• 4. formazione• 5. misure educative e didattiche• 6. misure per i familiari• 7. disposizioni di attuazione• 8. competenze regioni a statuto speciale e province

autonome• 9. invarianza finanziaria

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1. “La legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la

discalculia quali disturbi specifici di apprendimento («DSA»), che si

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire

una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”

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Disturbi specifici di apprendimento in sintesi• Dislessia si manifesta attraverso una minore

correttezza e rapidità della lettura

• Disortografia difficoltà nel tradurre correttamente i suoni che compongono le parole; si manifesta attraverso una minore correttezza del testo scritto

• Disgrafia difficoltà nel tracciare in modo fluido, regolare e riconoscibile i segni grafici

• Discalculia riguarda la lettura e scrittura dei numeri, l’abilità di calcolo

a volte in Comorbilitàcompresenza dei disturbi descritti e altri disturbi

(disturbi dell’attenzione con iperattività, disturbi del linguaggio…)

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era Maria M

atilde

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I disturbi specifici dell’apprendimento non hanno impedito né impediscono

di raggiungere mete ambiziose come dimostrano dislessici, disgrafici, disortografici,

discalculici famosi

.

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“Il mio principale punto debole è stato la cattiva memoria, specialmente la cattiva memoria per le parole e i testi”

in Maryanne Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge. Vita e Pensiero, Milano, 2009, p. 218

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“Nel mio caso, non sono stato in grado di leggere per quasi due anni. Ero due anni indietro rispetto alla mia classe.Ero imbarazzato all’idea di alzarmi in piedi e leggere davanti a tutti”. (Steven Spielberg)

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Troppo tardi ho scoperto di essere dislessico, pesantemente. Ecco perché a scuola, la mia prima grande nemica, non ce la facevo, non riuscivo. Ed ero pure balbuziente. Ma ora con gli audiolibri mi si è aperto un mondo. Meraviglioso. (Roberto Cavalli)

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A scuola non andavo bene perché ero dislessico ma nessuno lo capiva. Sono stato a casa un anno a suonare il piano e studiare canto con un’insegnante russa finché non ho trovato una scuola speciale: invece di scrivere facevo disegni e li univo visualmente con delle frecce, registravo le lezioni e le riascoltavo per memorizzarle. Le canzoni, invece, le scrivevo a orecchio, come faccio ancora ora. A 17 anni ho risolto il problema, ma ormai vivevo in un mondo fantastico”.(Mika)

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Sviluppo potenzialità

Formazione adeguata

Successo scolastic

oDiritto all’istruzio

ne

La legge 170/2010

FINALITA’in sintesi

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riduzione disagi relazionali ed emozionali

forme di verifica e di valutazione

adeguate

preparazione insegnanti e

sensibilizzazione genitori

diagnosi precoce e percorsi didattici

riabilitativimisure didattiche di

supporto

collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari

Assicurazione di uguali opportunità di sviluppo

delle capacità

scuola

IMPEGNI

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D.M. 12/7/2011 Art. 2 individuazione di alunni e studenti con DSA

le istituzioni scolastiche

gli Uffici Scolastici Regionali

provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali

evidenze di un possibile disturbo specifico di apprendimento.

attivano tutte le necessarie iniziative e procedureper favorire il rilascio di una certificazionediagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.La certificazione di DSA viene consegnata dallafamiglia ovvero dallo studente di maggiore etàalla scuola o all’università, che intraprendono leiniziative ad essa conseguenti.

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Dall’osservazione alla diagnosi

La famiglia richiede la valutazione alle strutture accreditate

Gli insegnanti identificano i casi sospetti

programmano attività di recuperodidattico mirato

E in caso di persistenti difficoltà

comunicano alla famiglia le difficoltà

Iter diagnostico Le asl o le strutture accreditate effettuano la diagnosi e la consegnano alla famiglia

La famiglia consegna la diagnosi alla scuola

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La scuola progetta adeguati e mirati percorsi

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Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA (Conferenza permanente Stato, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano

24-7-2012 )

• Deve essere tempestiva (non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo).

• Può essere rilasciata da strutture accreditateCriteri per l’accreditamento:– documentata esperienza nell’attività diagnostica dei DSA– disponibilità di un’équipe multidisciplinare (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, altri

professionisti sanitari– dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA e i risultati

della Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità.

• Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto degli interventi educativo-didattici (una anticipazione eccessiva aumenta la rilevazione di falsi positivi).

• Contiene le informazioni necessarie per delineare un profilo di funzionamento (caratteristiche individuali, punti di forza e di debolezza). Il profilo deve essere aggiornato al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e ogni qualvolta si ritenga necessario.

• Deve essere scritta in termini comprensibili e traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

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• Scuola dell’infanzia: Osservazione sistematica . Rilevazione delle potenziali difficoltà (anche attraverso strumenti di

rilevazione utilizzati dagli insegnanti adeguatamente formati ). Sviluppo di data base informatizzati per la raccolta dei risultati per la

ricerca e per il monitoraggio dell’efficacia degli strumenti utilizzati in relazione agli esiti.

Proposta di specifiche attività educative e didattiche condivise con la famiglia.

Solo i bambini con disturbo del linguaggio conclamato possono essere avviati ad un percorso diagnostico.

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Linee guida per l’individuazione precoce dei casi sospetti

(decreto Miur-Ministero della Salute - 17 aprile 2013)

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Linee guida per l’individuazione precoce dei casi sospetti (decreto Miur-Ministero della Salute aprile 2013)

• Scuola primaria Individuazione di indicatori di rischio nel corso del I anno (osservazione

degli apprendimenti, utilizzo di procedure di rilevazione utilizzate dagli insegnanti adeguatamente formati ).

Percorso didattico mirato a piccoli gruppi o a singoli bambini. Segnalazione alle famiglie delle difficoltà persistenti per l’invio ai servizi

sanitari ( la diagnosi viene effettuata durante il II quadrimestre della seconda classe per la dislessia e disortografia; al termine del terzo anno per la discalculia e disgrafia).

Protocolli regionali di intesa (USR, Istituzioni scolastiche, Regioni, Servizi sanitari)per la realizzazione delle attività di individuazione precoce

Ruolo e competenze delle istituzioni e professionalità coinvolte. Modalità e tempi per la rilevazione e l’indicazione di strumenti efficaci. Modalità di collaborazione tra scuole e servizi sanitari.

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Formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole dell’infanzia (legge 170/2010, art. 4)

preparazione riguardo alle

problematiche relative ai

DSA

competenza per individuare precocemente i segnali di rischio

capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

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Legge 170/2010, art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

• didattica individualizzata e personalizzata • strumenti compensativi, misure dispensative• per l'insegnamento delle lingue straniere, è

prevista anche la possibilità dell'esonero. • adeguate forme di verifica e di valutazione,

anche per quanto concerne gli esami universitari, gli esami di Stato, di ammissione all'università.

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didattica individualizzata e personalizzata

• La didattica individualizzata attività di recupero individuale per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze.

• La didattica personalizzata accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento.

(dalle Linee guida)

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STRUMENTI COMPENSATIVI: tabella dell’alfabeto, tavola pitagorica, sintesi vocale, registratore, programmi di videoscrittura con correttore ortografico, audiolibri, libri digitali, calcolatrice, formulari, mappe concettuali…

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misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali

ai fini della qualità dei concetti da apprendere

• dalla lettura ad alta voce• dalla scrittura veloce sotto dettatura• dall’uso del vocabolario• dallo studio mnemonico delle tabelline• dallo studio della lingua straniera in forma

scritta• dallo studio mnemonico delle tabelline• ….

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Art. 6 Misure per i familiari

I familiarihanno diritto di usufruire

di orari di lavoro flessibili.

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Decreto ministeriale n.5669

del 12 luglio 2011

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Decreto ministeriale del 12 luglio 2011

Finalità• le modalità di formazione dei docenti e dei

dirigenti scolastici, • le misure educative e didattiche di supporto

utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento

• le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio

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D.M. 12/7/2011 Art. 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati

• 1. La scuola garantisce ed esplicita interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

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Articolazione del Piano didattico personalizzato

• 1. dati relativi all’alunno • 2. descrizione del funzionamento delle abilità di lettura

(velocità, correttezza, comprensione), scrittura (grafia, tipologia di errori, produzione), calcolo (mentale, per iscritto)

• 3. strategie metodologiche e didattiche adottate (utilizzo di linguaggi diversi dal codice scritto, di mappe concettuali, attività laboratoriali, tutoraggio tra pari…)

• 4. misure dispensative, strumenti compensativi, tempi aggiuntivi); strategie e strumenti utilizzati dall’alunno

• 8. criteri e modalità di verifica e valutazione

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D.M. 12/7/2011 art.6 forme di verifica e di valutazione

• Le Commissioni degli esami di Stato• possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari;

• l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma.

• Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere, privilegiando l’espressione orale e ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

• Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, se c’è una certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte.

• I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.

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D.M. 12/7/2011 art. 6 Forme di verifica e di valutazione

• Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato possono sostenere prove differenziate finalizzate solo al rilascio dell'attestazione .

• In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.

• Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono previsti tempi aggiuntivi, comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti.

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riservare tempi più lunghi

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Verifica e Valutazione

coerente con gli interventi pedagogico-didattici .

attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari

considerazione delle specifiche situazioni soggettive

criteri valutativi attenti ai contenuti piuttosto che alla forma

utilizzazione di idonei strumenti compensativi

per la verifica delle lingue straniere, privilegiare l’espressione orale

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• a) la legge 8 ottobre 2010, n. 170;• b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;• c) principali strumenti per l’individuazione precoce

del rischio di DSA;• d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e

di aiuto compensativo;• e) gestione della classe in presenza di alunni con

DSA;• f) forme adeguate di verifica e di valutazione;

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D.M. 12/7/2011 Art. 7 Interventi per la formazione

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D.M. 12/7/2011 Art. 7 Interventi per la formazione

• g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche;

• h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore;

• i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.

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formazione: CHI FA…CHE COSA…Il Ministero predispone appositi piani di formazione, anche in

convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali.

Gli Uffici Scolastici Regionali possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione per l’attivazione di corsi di perfezionamento o master in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento.

Le istituzioni scolastiche possono attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.

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D.M. 12/7/2011

Art. 8 Centri Territoriali di Supporto• 1. Le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto dei Centri Territoriali di

Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. • I CTS sono centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio.

Art. 9 Gruppo di lavoro nazionale• 1. Sarà istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare

l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché con compiti di supporto tecnico all’attività di coordinamento delle iniziative in materia di DSA.

• Il gruppo avrà compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:- alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle Linee guida, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia; - alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.

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LINEE GUIDAPER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTICON DISTURBI SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO

allegate al decreto ministeriale12 luglio 2011

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dalle Linee guida (6.1.)

gli Uffici scolastici regionali

• Predisposizione di protocolli per condividere procedure e comportamenti (strategie per individuare i segnali di rischio, modelli di piani didattici personalizzati, di contratto formativo con le famiglie…)

• Gruppi di coordinamento • Accordi con le associazioni e con il sistema

sanitario• Formazione • Potenziamento centri territoriali di supporto per

tecnologie e disabilità (CTS)

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dalle Linee guida (6.2)

Il dirigente scolastico

• Raccordo scuola-territorio• Trasmissione comunicazioni alle famiglie• Attività di formazione; seminari informativi• Promozione, valorizzazione, coordinamento di progetti

mirati• Definizione, su proposta del collegio docenti, delle modalità

di documentazione e revisione dei piani personalizzati • Gestione delle risorse umane e strumentali• Intensificazione dei rapporti tra docenti e famiglie• Monitoraggio• Il dirigente potrà avvalersi della collaborazione di un

docente referente

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dalle Linee guida (6.3)

Il referente di istitutocon formazione adeguata

• Informazioni circa la normativa• Indicazioni su strumenti compensativi e misure dispensative• Collaborazione alla elaborazione di strategie mirate• Supporto ai colleghi riguardo a materiali didattici e di valutazione• Cura della dotazione bibliografica e dei sussidi• Diffusione delle iniziative di formazione• Informazioni riguardo alle associazioni/Enti/istituzioni/Università • Informazioni circa siti o piattaforme on line per la condivisione di

buone pratiche• Mediazione tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi

sanitari, EE.LL., agenzie formative accreditate• Supporto agli insegnanti supplenti

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dalle Linee guida (6.4)

I docenti• Rilevazione dei segnali di rischio• Acquisizione e Rafforzamento dei prerequisiti• Strategie di recupero• Segnalazione alla famiglia della persistenza delle

difficoltà• Presa visione della certificazione diagnostica• Documentazione, in collaborazione con i colleghi, dei

percorsi individualizzati e personalizzati• Strategie di potenziamento e aiuto compensativo• Adozione di misure dispensative• Verifica e valutazione adeguate• Realizzazione di incontri di continuità

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Dalle Linee guida ( 6.5) la famigliaCosa fa la famiglia• Sollecitazione alla scuola a una

osservazione mirata• Richiesta di valutazione per la

diagnosi.• Consegna della diagnosi alla scuola.• Condivisione dei percorsi

individualizzati e personalizzati• Formalizzazione di un Patto

formativo (autorizzazione ai docenti a usare strumenti compensativi e strategie dispensative).

• Verifica lo svolgimento dei compiti a casa.

• Assicurazione che vengano portati a scuola i materiali richiesti.

• Incoraggiamento.

Cosa fa la scuola per la famiglia

• Guida alla conoscenza del problema.

• Informazione costante sulle strategie didattiche, sulle verifiche, sui risultati.

• Incontri a cadenza mensile o bimestrale.

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dalle Linee guida (6.6)

GLI STUDENTI

• Diritto a una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento e alle strategie di supporto allo sviluppo delle potenzialità.

• Diritto a una didattica individualizzata e personalizzata e all’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative.

• Dovere dell’impegno nel lavoro scolastico. • Indicazione di strategie di apprendimento

maturate autonomamente.11/04/23 Nera Maria Matilde 50

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Dalle linee guida (6.7) Gli atenei

• Acquisizione della diagnosi[non superiore a 3 anni dalla

data di rilascio] (o individuazione di casi sospetti).• Concessione di tempi aggiuntivi (30% in più) per i

test di ammissione.• In caso di gravità gli atenei possono adottare

ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove.

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Gli ateneiMisure dispensative

• privilegiare verifiche orali • prevedere nelle prove

scritte la riduzione quantitativa, ma non qualitativa

• nella valutazione delle prove considerare i contenuti piuttosto che la forma

Strumenti compensativi

• Registrazione delle lezioni• Utilizzo di testi in formato

digitale• Programmi di sintesi vocale• Altri strumenti tecnologici

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Gli atenei • Supporto di tutor

specializzati• Consulenza per

l’organizzazione dello studio

• Costituzione di gruppi di studio fra studenti dislessici e non

• Lezioni o esercizi on line• Mediazione didattica

Servizi di tutorato

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Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012“Strumenti d’intervento per alunni con

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

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a) Potenziamento della cultura del’inclusioneb) Approccio educativo (individuare strategie e

metodologie di intervento)c) Riconoscimento dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

(riferimento al modello ICF).d) Estensione a tutti gli studenti con bisogni educativi

speciali del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.

e) Corresponsabilità di tutta la comunità educante nella presa in carico dei BES.

f) Ridefinizione dei compiti dei gruppi di lavoro a livello di singola istituzione scolastica e territoriale.

Punti di forza

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• area della disabilità• area dei disturbi evolutivi specifici

(disturbi specifici dell’apprendimento, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, disturbi dell’attenzione e dell’iperattività…)

• area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

bisogni educativi specialiBES

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“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni

educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici,

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento per tutti gli studenti

con bisogni educativi speciali

Le misure previste dalla legge 170/2010 sono estese agli alunni con BES.

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Il piano didattico personalizzato

• redatto collegialmente (corresponsabilità)• deliberato in consiglio di classe o team docente• firmato dal dirigente scolastico, dai docenti e

dalla famiglia• ha lo scopo di

definiremonitorare

documentarele strategie di intervento più idonee

i criteri di valutazione degli apprendimenti

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Formazione dei docentipiano del MIUR

in convenzione con le Università

Corsi/master in Didattica e psicopedagogia dei DSA, per l’autismo, l’ADHD, le disabilità intellettive e i funzionamenti intellettivi limite, l’educazione psicomotoria e le disabilità sensoriali.

Per una didattica inclusiva

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c) Centri territoriali di supporto – CTS

Intese e accordi territorialiPunto di riferimento per le scuoleCoordinamento con province, Comuni, Municipi, servizi sanitari, associazioni, centri di ricerca

diffusione delle buone praticheInformazione riguardo alle risorse tecnologiche disponibili

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c) Centri territoriali di supporto – CTS

iniziative di formazione sui temi dell’inclusione e sull'uso delle tecnologie (rivolte agli insegnanti, agli altri operatori scolastici, ai genitori e agli alunni)consulenza su didattiche e tecnologie specifichegestione degli ausili e comodato d’usoattività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili

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L’équipe di docenti specializzati• In ogni CTS è presente una équipe di docenti specializzati -

sia curricolari sia per il sostegno – che offrono alle scuole supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione. L’équipe è composta da tre operatori, di cui uno specializzato sui DSA.

• Si tratta di risorse interne (docenti che hanno maturato competenze relative ai bisogni educativi speciali).

• Per quanto riguarda l’area della disabilità si tratterà in primis di docenti specializzati in attività di sostegno (senza però escludere docenti curricolari esperti nelle tecnologie per l’inclusione).

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verso una società sempre più inclusiva

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11/04/23 MARIA MATILDE NERA 64

Ognuno, ma proprio ognuno, è

il centro del mondo e il mondo

è prezioso poiché è pieno di tali

centri.

Questo è il senso della parola

uomo:ognuno un centro a

fianco di innumerevoli altri, i

quali lo sono quanto lui.

(Elias Canetti, La coscienza delle parole).

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Riferimenti bibliografici

Giacomo Stella, Storie di dislessia. I bambini di oggi e i bambini di ieri raccontano la loro battaglia quotidiana, Libri liberi, Firenze, 2007.

Maryanne Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge. Vita e Pensiero, Milano, 2009, p. 218.

Bruna Grasselli, Leggere la dislessia. Resilienza, Riconoscimento, Competenze, Armando, Roma 2012.

A. Esposito, L. Chiappetta Cajola, I disturbi specifici di apprendimento. Aspetti giuridici, clinici, psicologici e didattico-metodologici, Anicia, Roma, 2012.

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Riferimenti normativi • Nota ministeriale prot. N. 4099/A/4 del 5 ottobre 2004.• Nota ministeriale n.26 del 5.1. 2005 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità

Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”• Nota del 1.3.2005 “Esami di Stato 2004-2005 – Alunni affetti da dilsessia”.• Nota del 27.7.2005 “Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni , a.s. 2005-2006”.• Nota del 10.5.2007 n. 4674“Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”.• C.M. n. 28 del 15 marzo 2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e

paritarie per l’anno scolastico 2006-2007”. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il punto 4.

• Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007”.Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare l'art. 12, 7° comma, quarto punto.

• D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”. Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà' specifica di apprendimento (DSA) .

• Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”- G. U. n. 244 del 18 ottobre 2010.

• Consensus Conference “Disturbi specifici dell’apprendimento “ Roma 6-7- dicembre 2010.• Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011.• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al D.M. del 12 luglio 2011.

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Riferimenti normativi

• Accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) 24-7-2012.

• Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.

• Circolare Ministeriale n.8, prot. 561 del 6 marzo 2013 “Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

• Decreto Miur- Ministero della Salute del 17 -4 -2013 “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA.”

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Sitografia di supporto alla scuolawww.istruzione.cts.it

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa

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