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I contratti pubblici di servizi e forniture c o r s i e c o n v e g n i

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I contratti pubblici di servizi e forniture

c o r s i e c o n v e g n i

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Modulo 1

Il potere pubblico contraente ed il sistema dei contratti pubblici

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Il contratto

Art. 1321 c.c. : Nozione

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

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Il contratto

Presupposti

• Formazione della volontà;

• Manifestazione della volontà;

• Incontro di volontà (accordo)

Determinano

L’effetto vincolante del contratto tra le parti

Se manca uno dei presupposti non può esservi il contratto

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Il contratto di appalto e la sua disciplina in generale

Art. 1655 c.c. Nozione

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

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Caratteristiche dell’appalto

• Organizzazione dei mezzi;

• Gestione a proprio rischio;

• Compimento di un’opera;

• Compimento di un servizio;

• Corrispettivo in denaro.

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Contratto di somministrazione

Art. 1559 c.c. Nozione

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo a eseguire, a favore di un’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

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Caratteri del contratto di somministrazione

• Prestazione periodica di cose;

• Prestazione continuativa di cose;

• Corrispettivo in denaro

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Cosa fa la nostra azienda?

• Il solo contratto di appalto è adeguato a disciplinare le attivitàsvolte dalla nostra azienda?

• I rapporti con i nostri clienti a quale contratto si avvicinano dipiù: appalto o somministrazione?

• Definiamo l’oggetto dell’attività svolta dall’azienda!

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Pubblica Amministrazione

Principi di funzionamento:

1. Legalità

2. Buon andamento

3. Imparzialità

Questi principi derivano dall’art. 97 della costituzione e sonoesplicitati nella L. 241/1990 (Nuove norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi) e negli altri testi di legge sull’ordinamentoamministrativo (vedi in particolare D.Lgs. 165/2001 recante lenorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche) 10

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Principio di Legalità

I fini dell’azione della pubblica amministrazione ed i poterigiuridici che essa può esercitare sono stabiliti dalla legge.

La P.A. non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che lalegge le attribuisce.

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Principio di buon andamento dell’azione amministrativa• Efficienza: è la capacità di utilizzare in maniera economica le risorse

a propria disposizione

• Efficacia: è la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati;

• Economicità: è capacità nel lungo periodo di utilizzare in modoefficiente le proprie risorse raggiungendo in modo efficace i propriobiettivi;

• Trasparenza: «accessibilità totale, anche attraverso lo strumentodella pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazionipubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspettodell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionalie all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioniistituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazionesvolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse dicontrollo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità»(art. 11 Dlgs 150/2009) 12

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Principio di imparzialità dell’agire della P.A.

Consiste nel:

- divieto di qualsiasi forma di favoritismo;

- garantire ugual diritto di tutti i cittadini ad - accedere ai servizierogati;

- garantire parità di trattamento dei soggetti che entrano incontatto a qualsiasi titolo con la P.A.

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Caratteristiche delle P.A.

• Struttura complessa;

• Capacità di autoregolamentazione nel rispetto della disciplinadi legge;

• Ripartizione strutturata di funzioni;

• Esistenza di procedimenti per la formazione della volontà dellaP.A. che garantiscano il rispetto dei principi sopra esposti chesi concludono con un provvedimento amministrativo;

• Impugnabilità dei provvedimenti amministrativi.

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Elasticità e adattamento

La reale attività aziendale richiede normalmente un’applicazione elastica delle tipologie contrattuali ed una sintesi tra loro…

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appalto somministrazione

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Elasticità e adattamento

… ma il risultato non sempre è soddisfacente,

specie nei rapporti in cui è parte la P.A.

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appalto + somministrazione

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La disciplina dei contratti pubblici

La sola disciplina civilistica è inadeguata a regolamentare icontratti della pubblica amministrazione, pertanto, per essi, si èstudiata una disciplina apposita.

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Le fonti primarie della normativa sui contratti pubblici

La disciplina dei contratti pubblici promana da diverse fontinormative

. Fonti comunitarie

. Fonti nazionali

. Fonti regionali

L’insieme delle norme provenienti da tali fonti (le c.d. fontid’autorità, o fonti proprie del diritto) costituiscono la c.d. Lexgeneralis

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Lex generalis

• Fonti comunitarie:- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento e del Consiglio del 31/03/2004,

che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e dienergia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

- Direttiva 2004/18/CE del parlamento e del Consiglio del 31/03/2004relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degliappalti pubblici di lavori, di forniture e servizi;

- Direttiva 2007/66/CE del Parlamento e del Consiglio del 11/12/2007 chemodifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quantoriguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso inmateria d’aggiudicazione degli appalti pubblici

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Lex generalis

• Fonti nazionali

- L. 62/2005 del 18/04/2005 Disposizioni perl’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenzadell’Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria2004 (legge di delega)

- D.lgs. N. 163/2006 del 12/4/2006 Codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- DPR 207/2010 del 5/10/2010 Regolamento di esecuzioneed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive2004/17/CE e 2004/18/CE

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Lex generalis

Fonti regionaliRegione Campania: Legge regionale n. 3 del 27-2-2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania

Regione Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale n. 9 del 26-05-2006 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005); Legge regionale n. 14 del 31-05-2002 - Disciplina organica dei lavori pubblici

Regione Liguria: Legge regionale n. 31 del 13-8-2007 - Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni

Regione Lombardia: Legge regionale n. 6 del 22-3-2007 - Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato

Regione Puglia: Legge regionale n. 23 del 01-08-2006 - Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

Regione Toscana: Legge regionale n. 38 del 13-07-2007 - Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Regione Sardegna: Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.

Regione Sicilia: Decreto Presidenziale n. 14 del 19-07-2004 - Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; Legge Regionale 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici. (Testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7).

Regione Veneto: Legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche

Nota bene: alcune regioni, tra cui la Lombardia, non si sono dotate di unadisciplina organica dei contratti pubblici, ma di una normativa di dettaglio;altre non hanno predisposto nessuna disciplina 21

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Le fonti secondarie della normativa sui contratti pubblici

Oltre alla normativa propria di carattere generale, appena vista,valida per tutti, i contratti pubblici sono disciplinati da normeintegrative poste dalla stessa stazione committente(l’amministrazione parte contraente), tramite il bando, gli inviti ele informative.

Tale normativa, di carattere «privato» è detta lex specialis

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Interazioni tra le varie fonti normative

Normativa comunitaria e normativa nazionale

La normativa nazionale detta una disciplina entro i limiti deiprincipi indicati dalla normativa comunitaria.

Nel caso italiano non vi sono grosse possibilità di conflitto: lalegge comunitaria 2004 ha recepito direttamente la disciplinacomunitaria e funge da legge quadro rispetto al codice.

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Interazioni tra le varie fonti normative

Normativa nazionale di primo e di secondo livello

La distinzione è semplice: la fonte di primo livello è la legge,quella di secondo livello il regolamento di attuazione.

• Il codice costituisce la fonte di primo livello.

• Il DPR 207/2010 è un regolamento predisposto dal governo ecostituisce la fonte di secondo livello

La normativa di secondo livello serve per attuare quella di primolivello: le norme del regolamento non possono contrastare con lenorme del codice, ma devono limitarsi ad indicare le modalitàesecutive ed attuative di esse.

Il principio è simile a quello utilizzato per risolvere il conflitto tranormativa comunitaria e normativa nazionale 24

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Interazioni tra le varie fonti normative

Normativa nazionale e normativa regionale

Le cose si complicano

La questione è disciplinata dal’art. 4 del Codice:«Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.»

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Interazioni tra le varie fonti normative

Normativa nazionale e normativa regionale

Secondo le disposizioni del codice, in sintesi, gli aspettifondamentali dell’affidamento dei contratti pubblici sono lasciatial codice, mentre alla normativa regionale vengono lasciati gliaspetti organizzativi, il tutto nel «rispetto dell’art. 117 Cost.»

Questa impostazione non è condivisa dalle regioni, che, nellematerie di loro competenza esclusiva, rivendicano una potestàlegislativa pressoché assoluta.

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Interazioni tra le varie fonti normative

Normativa nazionale e normativa regionale

A complicare ulteriormente il quadro interviene il regolamentonazionale (che, abbiamo visto, deve essere preso inconsiderazione per l’attuazione delle disposizioni del codice), chestabilisce un riparto di competenze di non facile «decifrazione»

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Interazioni tra le varie fonti normative

Normativa nazionale e normativa regionaleEcco infatti l’art. 1 del regolamento nazionale di attuazione:« Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, D.P.R. n. 554/1999)1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:a) della parte I(disposizioni comuni); b) della parte II(contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I(organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; c) della parte III(contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1; d) della parte IV(contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2; e) della parte V(contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342; f) della parte VI(contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344; g) della parte VII(disposizioni transitorie e abrogazioni).4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti, di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); b) dell'articolo 120, commi 3 e 4; c) dell'articolo 121, comma 6; d) dell'articolo 252, comma 1; e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento); f) dell'articolo 282, commi 1 e 2; g) dell'articolo 342.5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome»

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Interazioni tra le varie fonti normativeIl rinvenimento della normativa applicabile nello specifico caso èdunque una questione di non sempre facile soluzione, ma cheriguarda normalmente l’amministrazione e non l’aziendaaderente.

Per quello che ci interessa, comunque, la disciplina applicata allagara viene indicata all’interno del bando, che deve offrire tutte leinformazioni necessarie in proposito.

La lex specialis ha insomma anche la funzione di chiarificare (oltreche integrare e derogare dove possibile) quale sia la lex generalisapplicabile.

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Il codice degli appalti ed il regolamento

Struttura

Nella redazione del codice e del regolamento di attuazione illegislatore non ha creato ex novo un testo organico, ma haestrapolato le disposizioni disperse in precedenti testi normativi,riunendole, coordinandole ed aggiornandole secondo i principidella legislazione europea.

Per questo si tratta più propriamente di «testi unici».

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Il codice degli appalti ed il regolamento

StrutturaIl codice dei contratti pubblici è ripartito in cinque parti e 257 articoli:

1. Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto e in partedall’ambito di applicazione del codice

2. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settoriordinari;

3. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settorispeciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi postali,petrolio, gas, carbone e combustibili solidi, porti ed aereoporti);

4. Contenzioso;

5. Disposizioni di coordinamento finali, transitorie e di abrogazionedella norme incompatibili

Al codice sono annessi inoltre una serie di allegati 31

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Il codice degli appalti ed il regolamento

StrutturaIl regolamento di attuazione è strutturato in sette parti e 359 articoli:1. Disposizioni comuni (disposizioni comuni a lavori, servizi e

forniture con individuazione delle disposizioni riconducibili allacompetenza statale esclusiva e concorrente tra stato e regioni);

2. Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari;3. Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria nei settori ordinari;4. Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori

ordinari;5. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori

speciali;6. Contratti eseguiti all’estero;7. Disposizioni transitorie e abrogazioni.Il regolamento comprende inoltre una serie di allegati. 32

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Il codice degli appalti ed il regolamento

PrincipiArt. 2 comma 1 Codice

1. Economicità;2. Efficacia;3. Tempestività;4. Correttezza;5. Libera concorrenza;6. Parità di trattamento;7. Non discriminazione;8. Trasparenza;9. Proporzionalità;10. Pubblicità

Fasi di affidamento ed

esecuzione

Fase di affidamento

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Il codice degli appalti ed il regolamento

Principi

1. Economicità uso ottimale delle risorse impiegate nell’appalto2. Efficacia necessità che gli atti della stazione appaltante risultino congrui

con lo scopo a cui sono preordinati3. Tempestività esigenza di non dilatare inutilmente le tempistiche

dell’operazione (procedimento ed esecuzione dell’appalto);4. Correttezza necessità di un comportamento leale da parte

dell’amministrazione5. Libera concorrenza6. Parità di trattamento7. Non discriminazione8. Trasparenza garanzia dell’adozione di procedure conoscibili ed

accessibili9. Proporzionalità necessità che gli adempimenti richiesti

dall’amministrazione ai partecipanti non siano sproporzionati rispettoall’oggetto ed al valore dell’appalto

10. Pubblicità consentire la concreta conoscibilità delle attività di gara e degliatti

necessità che alla fase di aggiudicazionepartecipino più soggetti in concorrenza tra loroe che essi vengano posti sullo stesso piano

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Vigilanza sul sistema dei contratti pubblici

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole chedisciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomiaorganizzativa.

In particolare l’AVCP:

- Vigila sull’osservanza norme del codice e regolarità delle gare

- Indaga per l’accertamento danni erariali

- Vigila sui sistemi di qualificazione delle imprese

- Effettua segnalazioni al governo, al parlamento ed al ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardo situazioni che portinoall'inosservanza o falsa applicazione della normativa sui contratti pubblici

- Formula proposte al parlamento in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

- Pubblica annualmente ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si rappresenta la situazione nel settore deicontratti pubblici.

- su richiesta di una o più delle parti di un appalto, può esprimere un parere non vincolante su questioni insorte durante lo svolgimentodelle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione.

- provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale per l’alimentazionedella banca dati nazionale (Banca dati nazionale sui contratti pubblici o BDNCP)

Per il raggiungimento dei propri scopi l’AVCP esercita attività di indagine con l’ausilio della Guardia di Finanza ed in particolare:

- Richiede alle stazioni appaltanti, alle imprese, ad ogni pubblica amministrazione e ad ogni ente, operatore economico o persona fisicache ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti in ordine a lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare;

- Dispone ispezioni, perizie ed analisi;

L'Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie, se ravvisa elementi che possano configurare ipotesi di reato è gravata da obbligo di denunciaalla Procura della Repubblica e, se ravvisa sospetto di pregiudizio all’erario è tenuta a notiziare le Procura Generale presso la Corte deiConti.

Presso l’AVCP è istituita una camera arbitrale per la risoluzione delle controversie inerenti l’aggiudicazione e l’esecuzione di contrattipubblici.

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Modulo 2

Ambito di applicabilità della normativa in materia di contratti pubblici ed inquadramento giuridico

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Il contratto di appalto di diritto comuneDisciplinato dal Codice Civile (libro IV, Titolo III, capo VII, artt. da 1655 a 1677)• Forma: libera• Oggetto: prestazione di un’opera o di un servizio• Caratteristiche principali:

- Autonomia nell’esecuzione Il committente non ha responsabilitànei confronti dei terzi per l’esecuzione dell’opera- Onerosità- La materia per eseguire l’opera è reperita di norma dell’appaltatore;- L’appalto deve essere eseguito dall’appaltatore (salvo diverso accordonon è ammesso il subappalto)

La disciplina degli effetti dell’appalto è orientata ad equilibrare gli interessi delle dueparti:• Delimitazione del rischio dell’appaltatore• Tutela del committente contro la mancata corrispondenza tra il risultato

prodotto e quello promesso

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Il contratto di appalto di diritto comune

Tutela dell’appaltatore:

Contro circostanze sopravvenute che alterino i terminieconomici dello scambio (corre il rischio di ciò che potevaprevedere e non degli imprevisti)

• Revisione del prezzo (art. 1664)

• Disciplina delle variazioni al progetto (art. 1659 – art. 1660 –art. 1661)

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Il contratto di appalto di diritto comune

Tutela del committente:

• Diritto di verifica dell’opera in corso di esecuzione (art. 1662 c.c.)

• Controllo finale (detto anche collaudo) (art. 1665 c.c.)

• Garanzia per vizi prestata dall’appaltatore (art. 1667 – 1668 c.c.)

• Garanzia rafforzata per rovina e gravi difetti (art. 1669 c.c.)

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Il contratto di appalto di diritto comuneVarie norme di chiusura:

• Responsabilità dei subappaltatori (1670)

• Recesso unilaterale (1671)

• Impossibilità di esecuzione dell’opera (1672)

• Perimento o deterioramento della cosa (1673)

• Morte dell’appaltatore (1674)

• Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore (1675)

• Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente (1676)

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Il contratto di appalto di servizi

L’appalto di servizi, se ha ad oggetto una prestazione periodica ocontinuativa, è disciplinato dall’art. 1677 c.c., che richiama lenorme sulla somministrazione

Art. 1677 c.c. Prestazione continuativa o periodica di servizi

«Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative operiodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, lenorme di questo capo e quelle relative al contratto disomministrazione»

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Il contratto di somministrazioneDisciplinato dal Codice Civile (libro IV, Titolo III, Capo V, artt. da 1559 a 1570)

• Forma: libera

• Oggetto: prestazioni periodiche o continuative di cose

• Caratteristiche principali:

- l’entità della somministrazione, se non è determinata findall’inizio, è riferita al normale fabbisogno (art. 1560)

- Onerosità

- Si applicano le norme sui contratti ad esecuzionecontinuata o periodica (quindi la risoluzione ha effettosolo per le prestazioni non ancora eseguite, art. 1458c.c.); 42

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Contratto di subfornitura

Disciplinato dalla L. 192/1998

E’ il contratto con cui un imprenditore (il subfornitore) s’impegna

1) ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime fornite dal committente o

2) s’impegna a fornire all’impresa committente prodotti o servizi destinati ad essere incorporati, o comunque utilizzati, nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi , conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente

Caratteristiche:

• Contratto B2B

• Forma scritta a pena di nullità

• Tutela rafforzata per contrastare il fenomeno della sudditanza economica (limitazioni all’autonomia privata)

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Altri contratti

Nonostante quelle viste siano le tipologie che si avvicinano dipiù al concetto di «appalto» secondo il senso comune, nelladisciplina dei rapporti privati possono entrare in gioco altretipologie contrattuali rispetto a quelle fin qui indicate, quali lavendita, la locazione, il leasing, etc.

Quello che contraddistingue i rapporti di cui si tratta, al dilà dellaqualificazione giuridica, è la non estemporaneità dell’attività edil carattere aziendale e professionale delle modalità con cuiviene resa.

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Autonomia privata

La disciplina codicistica delle diverse tipologie contrattuali èlargamente derogabile.

Normalmente il codice civile non richiede la forma scritta per lavalidità del contratto (diverso problema riguarda la forma scrittaa fini di prova)

Solitamente il concreto rapporto contrattuale non è maiassimilabile al tipo normativamente stabilito.

Punto focale nell’individuazione dei precetti contrattuali nel casoconcreto è costituito dalla lettera documentale (che di solito èpresente, anche se a volte non obbligatoria).

In assenza di essa, comunque, tra privati, per i contratti a formalibera, le obbligazioni rimangono valide e sono definite daiprecetti di legge.

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I contratti pubblici di servizi e forniture

Il codice dei contratti pubblici qualifica servizi, forniture edopere indistintamente come «appalti»

L’approccio deriva dalla concezione di appalto nei dirittocomunitario, ovverosia «contratto a titolo oneroso, tra unastazione appaltante ed uno o più operatori economici, aventi adoggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, laprestazione di servizi» (cfr. art. 3 comma 6 Codice ContrattiPubblici)

Come si vede, tale concezione è più simile a quella del sensocomune, che non a quella strettamente giuridica 46

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I contratti pubblici di servizi e forniture

Definizioni

• Forniture (appalti pubblici di fornitura): «sono appalti pubblicidiversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggettol’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto ariscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti»

• Servizi (appalti pubblici di servizi): «sono appalti pubblicidiversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi adoggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II»

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I contratti pubblici di servizi e forniture

Caratteristiche

Disciplina mista

Schema: B2B

Base tipologie contrattuali del codice civile

Forma scritta a pena di nullità (precetto derivato da artt. 93 ess. R.D. 827/1924 e art. 17 R.D. 2440/1923 in materia dicontabilità dello stato, confermato da Cons. Stato 8076/2009 eCass. Civ. 18514/2009, nonché dall’art. 3 comma 6 CodiceContratti Pubblici)

Disciplina integrata dalle disposizioni del codice dei contrattipubblici.

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I contratti pubblici di servizi e fornitureCodice degli appalti

Parte II, titolo I, capo V (principi relativi all’esecuzione delcontratto)

Dall’articolo 113 all’articolo 120, nel dettaglio:

Cauzione definitiva (113)

Varianti in corso di esecuzione del contratto (114)

Adeguamenti dei prezzi (115)

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto (116)

Cessione dei crediti derivanti dal contratto (117)

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto,tutela del lavoro (118)

Direzione dell’esecuzione del contratto (119)

Collaudo (120)49

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I contratti pubblici di servizi e fornitureRegolamento

La parte più consistente di disposizioni riguardanti la disciplina strettamente contrattuale si trova nel regolamento, piuttosto che nel Codice.

Nel dettaglio:

1) Parte I- Titolo II (artt. 4, 5 e 6) Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

- Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore (4)

- Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore (5)

- DURC (6)50

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I contratti pubblici di servizi e forniture

Regolamento2) Parte IV – Titolo III (Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi) - Capo I (Esecuzione del contratto) - Sezione I (Disposizioni generali) (artt. 297 e 298)

Nel dettaglio:297 – Norme applicabili all’esecuzione di servizi e fornitureCon una discutibile scelta sistematica il regolamento, con questa norma, estende ai contratti di fornitura e di servizi le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del codice, dettati per i contratti di lavori, nel dettaglio:

135 – Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione;136 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;137 – Inadempimento di contratti di cottimo;138 – Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto;139 – Obblighi in caso di risoluzione del contratto;140 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto

298 – Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

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I contratti pubblici di servizi e fornitureRegolamento

3) Parte IV – Titolo III (Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi) - Capo I (Esecuzione del contratto) - Sezione II (Direttore dell’esecuzione) (artt. 299, 300, 301)

4) Parte IV – Titolo III (Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi) - Capo I (Esecuzione del contratto) - Sezione III (Esecuzione del contratto e contabilità) (artt. 302-309)

5) Parte IV – Titolo III (Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi) - Capo II (Modifiche in corso di esecuzione del contratto) (artt. 310-311)

6) Parte IV – Titolo IV (Verifica di conformità) (artt. 312 - 325)

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I contratti pubblici di servizi e fornitureRegolamento

Le norme sopra richiamate sono dettate per le procedure sopra soglia, ma sono valevoli anche per le procedure sotto soglia ed in economia per espresso richiamo operato nei rispettivi capi del regolamento (vedasi parte IV, titolo V)

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I contratti pubblici di servizi e forniture

In sintesi

Aspetti procedurali a parte, la disciplina dei contratti pubblici diservizi e forniture conserva lo schema di base privatisticotracciato dai tipi contrattuali del codice civile.

Lo schema di base è il contratto di appalto, integrato dallenorme tipiche degli altri tipi contrattuali (la somministrazione inprimis quando si tratta di prestazioni periodiche o continuative,ma anche altre tipologie, come la vendita, la locazione, il leasing,etc.).

Il codice degli appalti ed il regolamento inseriscono sullo schemauna disciplina differenziata per quel che concerneprincipalmente le modifiche delle prestazioni, le disfunzioni delcontratto ed i controlli in corso di esecuzione e finali.

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Autonomia privata (ristretta)

Il rapporto contrattuale è delineato nel dettaglio dalla lexspecialis.

L’autonomia privata, specie in tema di servizi e forniture, è prerogativa dell’amministrazione.

I contratti pubblici sono forme negoziali ad adesione: l’aggiudicatario non ha di norma alcun potere di imporre le proprie condizioni negoziali, che restano già fissate a priori dall’amministrazione.

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I contratti di fornitura come prestazioni di dareLa definizione di «fornitura» secondo il codice dei contratti pubblici,come già illustrata, non trova corrispondenza in uno specifico istitutodi diritto comune.

La relativa disciplina è contraddistinta e limitata all’oggetto dell’attività,costituito da prodotti.

E’ irrilevante, in materia di contratti pubblici c.d. di «fornitura», che ilprodotto sia già reperibile in commercio nella forma in cui vieneacquistato oppure debba essere confezionato ex novo su progetto delcommittente.

E’ altresì irrilevante che il prodotto sia semplice o complesso, finito oda elaborare o che la fornitura abbia carattere istantaneo, periodico ocontinuativo.

I contratti pubblici di fornitura qualificano e raccolgono in un’unicacategoria tutti i rapporti che hanno ad oggetto prestazioni di dareriferite a prodotti. 56

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I contratti di servizi come prestazioni di fare

La nozione di «appalto di servizi» ai sensi del Codice dei ContrattiPubblici, non trova diretta corrispondenza con l’ambito dell’appalto diservizi definito dal Codice Civile.

I contratti di servizi sono elencati, in via esemplificativa, nell’allegato IIal Codice, che contiene attività in molti casi non riconducibiliall’appalto di diritto comune, ma al contratto d’opera intellettuale,nonché attività assistenziali e sociali che possono comportare ilcoinvolgimento di soggetti non imprenditoriali.

I contratti di servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, sonodunque qualificabili come quei contratti che hanno ad oggettoprestazioni di fare, che non possano assimilarsi all’esecuzione di lavori.

La differenza sta nel fatto che, mentre l’esecuzione di lavori comportatrasformazione di materia al fine della realizzazione di un’opera, ilservizio consiste nell’espletamento di prestazioni in sé complete, che,come tali comportano un beneficio nella sfera giuridica del fruitore.

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Contratti di lavori - cenni

Appalti di lavori (cfr. art. 3 comma 7 Codice dei ContrattiPubblici): appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o,congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dilavori (attività di costruzione, demolizione, recupero,ristrutturazione, restauro, manutenzione per l’esecuzione diopere) od opere (risultato di un insieme di lavori, che di per séesplichi una funzione economica o tecnica).

Tautologie e ridondanze a parte, si tratta di tutta l’attivitàmateriale ed intellettuale necessaria per realizzare un’operatramite la trasformazione della materia, nozione ampia (piùampia di quella in precedenza invalsa vigente la legge quadro suilavori pubblici), che ricomprende sia l’esecuzione dei lavori, siala progettazione. 58

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I contratti misti - cenniContratti aventi ad oggetto (Art. 14 Codice):• Lavori e forniture• Lavori e servizi• Lavori, servizi e forniture• Servizi e forniture

Il contratto misto viene ricondotto ad una delle tre principali categorie secondo i seguenti criteri di qualificazione: - l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta

per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

- un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;

- un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

- un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I (lavori) solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;

L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

Ai sensi dell’art 15 del codice, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

La qualificazione del contratto misto nell’una o nell’altra categoria ha rilevanza anche rispetto alle differenti soglie previste per la rilevanza comunitaria dell’appalto

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I contratti esclusi - cenniArticoli da 16 a 27 del Codice: casi in cui la disciplina del codice non è applicabile o viene applicata in via attenuata.

In ogni caso l’art. 27 del Codice indica una serie di principi residuali applicabili ai contratti esclusi.

Art. 19. Contratti di servizi esclusi (artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice; b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione; c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia; e) concernenti contratti di lavoro; f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione. … »

Altri contratti sono esclusi dall’applicazione del codice in ragione di:• esigenze connesse alla segretezza dell’oggetto del contratto - art. 17;• norme internazionali (accordi o procedure particolari) - art. 18;• sponsorizzazioni - art. 26. 60

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Contratti sopra e sotto soglia comunitaria• Il Codice prevede discipline differenti a seconda che un contratto si

collochi, in base al suo valore, al di sopra o al di sotto di unadeterminata soglia.

• Tale soglia, diversamente indicata per lavori, servizi o forniture,conferisce o meno agli appalti una rilevanza in ambito comunitario.

• L’art. 28 del Codice individua per i settori ordinari le predette sogliedefinendo il valore economico stimato di un contratto pubblico alnetto dell’imposta sul valore aggiunto

• Per l’affidamento dei contratti di rilevanza comunitaria si applicano iprincipi e le norme del Codice di diretta derivazione comunitaria(Parte II, Titolo I del Codice, per gli appalti di servizi e forniture neisettori ordinari ).

• Riguardo ai contratti di non aventi rilevanza comunitaria, dettanormativa è applicata, laddove non derogata dalla disciplinaspecifica di cui agli artt. da 121 a 125 del Codice. 61

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Contratti sopra e sotto soglia comunitaria

Soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2014(Reg. C.E. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013 che modifica le Dir. 2004/17/CE,

2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento e del Consiglio)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

(importi IVA esclusa)

Forniture e Servizi…………………………………………………€ 134.000,00

Servizi cat. 5 e 8 All. IIA e Servizi All. IIB…………………€ 207.000,00

Lavori………………………………………………………………… € 5.186.000,00

AMMINISTRAZIONI NON CENTRALI

(importi IVA esclusa)

Forniture e Servizi…………………………………………………€ 207.000,00

Lavori………………………………………………………………… € 5.186.000,00

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Modulo 3

Procedure di scelta del contraente

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Procedure per gli affidamenti sopra sogliaArt. 54 Codice dei contratti pubblici:

«Procedure per l’individuazione degli offerenti (art. 28 dir. 2004/18)

1. Per l’individuazione degli operatori economici che possonopresentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, lestazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate,ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.

2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o medianteprocedura ristretta.

3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioniappaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogocompetitivo.

4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, lestazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici medianteuna procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando digara.» 64

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Procedure per gli affidamenti sopra soglia

Requisiti di partecipazione

Applicazione piena delle norme del codice riguardanti i requisiti di partecipazione, ovvero:

- art. 38: requisiti di ordine generale

- art. 39: requisiti di idoneità professionale

- art. 41: requisiti di capacità economica finanziaria

- art. 42: requisiti di capacità tecnica e professionale65

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Tipologie di procedura

Procedure

ordinarie

Procedure straordinarie

vi si può ricorrere solo nei casi ed allecondizioni stabilite ed hanno caratterefacoltativo: la stazione appaltante puòricorrervi, non deve

Procedura aperta

Procedura ristretta

Dialogo competitivo

Procedure negoziate

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Tipologie di procedura

Gli appalti pubblici possono essere affidati anche mediante

queste modalità di scelta del contraentenon aggiungono due ulteriori tipologiedi procedura, ma richiedonol’espletamento di una procedura adevidenza pubblica ristretta o aperta

Accordi quadro

Sistemi dinamici di acquisizione

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Le stazioni appaltanti possono inoltre decidere di non porre in essere delle proprieautonome procedure ad evidenza pubblica, ma di fare ricorso alle convenzioni dellaConsip S.p.A. o di centrali di committenza o ad aste elettroniche.

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura apertaDefinizione

Caratteristiche

E’ la tipologia di procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta (art. 3 comma 37 Codice)

- Procedura ordinaria

- Atto d’avvio: bando di gara

- Tutte le informazioni necessarie allapartecipazione alla gara devono esserecontenute nel bando e nei relativi allegati

- Sono ammessi a partecipare tutti i soggettiaventi i requisiti di qualificazione richiesti dalbando, presentando offerta secondo termini emodalità specificati dalla lex specialis di gara

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura aperta

Adempimenti della stazione appaltante

- Indicare nel decreto o nella determina a contrarre che si seguirà una procedura aperta, fissando il criterio di aggiudicazione (minor prezzo oppure offerta economicamente più vantaggiosa)

- Nel bando deve essere indicato il tipo di procedura e l’oggetto del contratto- Nel bando (o nel capitolato speciale) devono essere contenute tutte le informazioni

necessarie agli operatori economici per la presentazione dell’offerta, nel dettaglio:1) requisiti di partecipazione richiesti;2) modalità di formulazione dell’offerta;3) termine per la sua presentazione;4) criterio di aggiudicazione;5) criteri di valutazione (per criterio dell’offerta più vantaggiosa)

- Espletamento delle operazioni di gara 1) Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione2) Valutazione delle offerte

- Aggiudicazione al miglior offerente 69

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura aperta

- se pervengono una sola o due valideofferte (art. 55 comma 4 Codice).

- perché sia esercitabile deve essereprevista nel bando

- Le offerte non devono neppure essereaperte e non sono valutate

- La decisione può non essere motivata

- se nessuna offerta risulta conveniente oidonea (art. 81 comma 3 Codice)

- In questo caso si ha valutazione delleofferte

- La decisione deve essere motivata.

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Facoltà di non aggiudicare la gara

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura aperta

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Termine minimo per la presentazione delle offerte

(art. 70 Codice)

52 giorni

decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla commissione europea

(art. 70 comma 2 Codice)

Casi di proroga del termine:

1) Mancato rispetto da partedell’amministrazione del termine entro cuifornire il capitolato d’oneri o i documenti ole informazioni complementari;

2) Necessità della visita dello stato deiluoghi o della consultazione sul posto deidocumenti allegati al capitolato d’oneri.

In questi casi il termine deve essere«prorogato in modo adeguato»

Casi di riduzione del termine minimo:

1) Pubblicazione dell’avviso di preinformazione;Riduzione di norma a 36 giorni e mai a meno di 22(se contratto ha per oggetto anche la progettazionedefinitiva ed esecutiva mai meno di 50)L’avviso deve contenere tutte le informazioni di cuiall’allegato IX A del Codice, e deve essere statoinviato per la pubblicazione almeno 52 giorni e nonpiù di 12 mesi prima della trasmissione del bando.

2) Trasmissione per via elettronica del bando allaCommissione europeaRiduzione di 7 giorni rispetto al termine ordinario oal termine ridotto ai sensi del punto precedente.Valida solo se la trasmissione è effettuata a normadell’allegato X

3) Accesso libero, diretto e completo a tutta ladocumentazione di gara in formato elettronicoRiduzione di 5 giorni del termine ordinario.Possibile solo se la stazione appaltante offre in viaelettronica, alla data della pubblicazione del bando,l’accesso a tutta la documentazione (ed indica ilsito sul bando)

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura ristrettaDefinizione

Caratteristiche

E’ la tipologia di procedura in cui ogni operatore economico interessato può chiedere di partecipare, ma in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti (art. 3 comma 38 Codice)

Procedura ordinaria

Procedura bifasica

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Prima fase:La stazione appaltante fornisce aglioperatori le informazioni sui requisitiper partecipare (come formulare unarichiesta d’invito)

Nella prima fase gli operatori presentano ladomanda di partecipazione, con documentie dichiarazioni a comprova del possesso deirequisiti

Seconda fase:La stazione appaltante, con le lettere d’invitofornisce ai soggetti che intende invitare leinformazioni per presentare un’offerta

Nella seconda fase, gli operatori, una volta che lastazione appaltante ha verificato il possesso deirequisiti ed ha inviato l’invito, presentano l’offerta

N.b. La stazione appaltante oggi può limitare il numero dei partecipanti alle procedure ristrette per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture secondo le disposizioni dell’art. 62 del Codice (facoltà prima soppressa dal D.Lgs. 113/2007 e poi reintrodotta dal D.L.70/2011 conv. con L. 106/2011)

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura ristretta

Adempimenti della stazione appaltante

- Indicare nel decreto o nella determina a contrarre che si seguirà una procedura ristretta, fissando il criterio di aggiudicazione (minor prezzo oppure offerta economicamente più vantaggiosa)

- Predisporre un bando in cui sia indicato il tipo di procedura e l’oggetto del contratto- Nel bando (o nel capitolato speciale) devono essere contenute tutte le informazioni necessarie agli

operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione, nel dettaglio:1) requisiti di qualificazione richiesti;2) termine per la sua presentazione;

- Verificare le domande di partecipazione ed invitare i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione- Nella lettera d’invito dovranno essere contenute tutte le informazioni necessarie agli operatori economici

per formulare l’offerta, nel dettaglio:1) Modalità di formulazione dell’offerta;2) Termine per la sua presentazione;3) criterio di aggiudicazione;4) criteri di valutazione (per criterio dell’offerta più vantaggiosa)

- Valutazione delle offerte- Aggiudicazione al miglior offerente

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura ristretta

- se pervengono una sola o due valideofferte (art. 55 comma 4 Codice).

- perché sia esercitabile deve essereprevista nel bando

- Le offerte non devono neppure essereaperte e non sono valutate

- La decisione può non essere motivata

- se nessuna offerta risulta conveniente oidonea (art. 81 comma 3 Codice)

- In questo caso si ha valutazione delleofferte

- La decisione deve essere motivata.

74

Facoltà di non aggiudicare la gara(analoghe a quelle

previste per la procedura

aperta)

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Le procedure ordinarie sopra soglia La procedura ristretta

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Termine minimo per la presentazione delle domande di

partecipazione

(art. 70 Codice)

37 giorni

decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione Europea

(art. 70 comma 3 Codice)

Casi di riduzione del termine minimo

1) Trasmissione per via elettronica delbando alla Commissione europea

Riduzione di 7 giorni rispetto al termineordinario.

Valida solo se la trasmissione è effettuataa norma dell’allegato X

2) Ragioni d’urgenza

Termine non inferiore a 15 giorni

Termine minimo per la presentazionedelle offerte

(art. 70 Codice)

40 giornidecorrenti dalla data di invio della lettera d’invito(art. 70 comma 4 Codice)

Casi di riduzione del termine minimo:

1) Pubblicazione dell’avviso di preinformazione;Le modalità ed il termine sono gli stessi previsti perla procedura aperta.2) Accesso libero, diretto e completo a tutta ladocumentazione di gara in formato elettronicoRiduzione di 5 giorni del termine ordinario.Possibile solo se la stazione appaltante offre in viaelettronica, alla data della pubblicazione del bando,l’accesso a tutta la documentazione (ed indica ilsito sul bando).3) Ragioni d’urgenzaTermine non inferiore a 10 giorni.

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Le procedure ordinarie sopra sogliaLa procedura ristrettaCasi di proroga del termine (analoghi a quelli previsti per laprocedura aperta):

1) Mancato rispetto da parte dell’amministrazione deltermine entro cui fornire il capitolato d’oneri o i documentio le informazioni complementari;

2) Necessità della visita dello stato dei luoghi o dellaconsultazione sul posto dei documenti allegati al capitolatod’oneri.

In questi casi il termine deve essere «prorogato in modoadeguato»

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Le procedure straordinarie sopra soglia La negoziazione in luogo della garaDefinizione

Caratteristiche

E’ la tipologia di procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da lei scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto (art. 3 comma 40 Codice)

- Procedura straordinaria di carattere eccezionale- Attivabile facoltativamente solo al ricorrere delle

ipotesi di cui all’art. 56 e 57 del Codice- Due tipologie:

1) Procedura con previa pubblicazionedel bando di gara (art. 56)2) Procedura senza previa pubblicazionedel bando di gara (art. 57)

- Facoltà di limitare il numero dei candidati dainvitare ex art. 62 Codice solo nelle procedurenegoziate previa pubblicazione del bando di gara.

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Le procedure straordinarie sopra soglia La negoziazione in luogo della gara

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Termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione nelle

procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara

(art. 70 Codice)

37 giorni

decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione Europea

(art. 70 comma 3 Codice)

Casi di riduzione del termine minimo1) Trasmissione per via elettronica del bandoalla Commissione europea

Riduzione di 7 giorni rispetto al termineordinario.

Valida solo se la trasmissione è effettuata anorma dell’allegato X

2) Ragioni d’urgenza

Termine non inferiore a 15 giorni (decorre dalla pubblicazione in G.U.R.I.)

Termine minimo per la presentazione delle offerte in entrambi i tipi di

procedura negoziata(art. 70 Codice)

20 giornidecorrenti dalla data di invio della lettera d’invito(art. 70 comma 5 Codice)

Casi di riduzione del termine minimo:

Ragioni d’urgenzaNon esiste termine minimo legale

E’ ammessa proroga del termineminimo di presentazione delleofferte secondo le disposizionivalevoli per le procedure ordinarie

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Le procedure straordinarie sopra soglia Il dialogo competitivo

Definizione

Presupposti

Termini

E’ la tipologia di procedura in cui la stazione appaltante, in caso diappalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidatiammessi, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare leproprie necessità e sulla base delle quali i candidati saranno invitati apresentare delle offerte (art. 3 comma 39 Codice)

Particolare complessità dell’appalto, determinata secondo i criteristabiliti dall’art. 58 comma 2:- L’amministrazione non è in grado di definire i mezzi tecnici atti a

soddisfare le sue necessità- L’amministrazione non è oggettivamente in grado di specificare

l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto- L’amministrazione non dispone di studi in merito alla

identificazione e quantificazione dei propri bisogni oall’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento diessi, alle loro caratteristiche funzionali, gestionali, tecniche edeconomico finanziarie e all’analisi dello stato di fatto e di diritto diogni intervento nelle sue eventuali componenti storico – artisticheo di sostenibilità ambientale, socio economiche, amministrative etecniche.

Disciplina analoga a quella prevista per le procedure negoziate

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Le procedure straordinarie sopra soglia Il dialogo competitivo

Procedura trifasica

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Fase 1Selezione degli

operatori economiciPubblicazione di unbando che indichi- Necessità ed obiettivi- Requisiti di ammissione- Criteri di valutazione

delle offerte- Termine per la

presentazione dell’istanza di partecipazione

Fase 2Selezione delle soluzioni

(dialogo)Procedura rimessa alla lexspecialis- Parità di trattamento- Riservatezza delle

sessioni di dialogo- Rispetto par condicio

nella divulgazione delleinformazioni

- La stazione appaltantepuò discutere con ipartecipanti tutti gliaspetti dell’appalto

- Non sono previstetempistiche standard

- La fase può concludersipositivamente onegativamente

Fase 3Gara sulle soluzioni

prescelteL’amministrazione dichiaraconcluso il dialogo ed invita ipartecipanti a presentare leloro offerte sulla base dellesoluzioni selezionate.- Gara aggiudicabile

secondo il criteriodell’offerta economicapiù vantaggiosa.

- Le offerte possonoessere chiarite in fase divalutazione (su richiestadell’amministrazione)

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L’accordo quadro

Definizione

Caratteristiche

Si tratta di un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti ed uno opiù operatori economici, con lo scopo di stabilire le clausole relative agliappalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quantoriguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (art. 3 comma 13Codice)

- Strumento di programmazione e semplificazione- Scopo: accorpare l’acquisizione di beni e servizi di tipo ripetitivo ed

omogeneo quando la stazione appaltante non è in grado di prevederecon anticipo le effettive quantità da acquistare.

- Con l’accordo quadro la stazione appaltante seleziona uno o piùoperatori economici dai quali acquisterà, per un certo periodo ditempo, le forniture o i servizi oggetto dell’accordo, secondo lecondizioni previamente stabilite nell’accordo.

- Non si tratta di un ulteriore tipo di procedura, ma solo di unaparticolare tipologia di accordo: per la conclusione dell’accordo quadroè necessario infatti utilizzare una procedura ordinaria.

- Vincola il soggetto aggiudicatario all’espletamento delle prestazioni infavore della stazione appaltante secondo le condizioni in esso stabilite;

- Non vincola la stazione appaltante all’acquisto delle quantità di beni oservizi presuntivamente stimate nell’ambito dell’accordo

- Nell’ambito dell’accordo quadro vengono stipulati singoli appalti,secondo la disciplina di cui all’art. 59 del Codice.

- La durata non può superare i 4 anni, salvo casi eccezionali debitamentemotivati. 81

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Il sistema dinamico di acquisizione

Definizione

Caratteristiche

Processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di usocorrente, limitato nel tempo ed aperto, per tutta la sua durata, aqualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione eche abbia presentato un’offerta indicativa, conforme al capitolatod’oneri (art. 3 comma 14 Codice)

- Strumento di semplificazione- Strumento prettamente elettronico- Utilizzabile solo per forniture di beni e servizi tipizzati e

standardizzati, di uso corrente, che consentano la comparazionedelle offerte tramite il sistema elettronico

- Ne è escluso l’utilizzo per l’affidamento di appalti di serviziforniture da realizzare secondo complesse specifiche tecniche.

- Non si tratta di un ulteriore tipo di procedura, ma solo di unaparticolare piattaforma: per la conclusione dei contratti siutilizzano le procedure ordinarie.

- Nell’ambito del sistema vengono stipulati singoli appalti, secondola disciplina di cui all’art. 60 del Codice.

- La durata non può superare i 4 anni, salvo casi eccezionalidebitamente motivati.

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Le procedure di affidamento sotto soglia

Le disposizioni applicabili sono le stesse delle procedure soprasoglia, salvo le deroghe introdotte dagli artt. 124 e 125 delcodice.

Da parte sua il regolamento conferma l’estensione anche per lanormativa di secondo livello.

L’art. 326 comma 2 del regolamento infatti estende ovecompatibili le disposizioni della parte IV titoli da I a IV, il cheequivale a rendere applicabile alle forniture ed ai servizi sottosoglia l’intera normativa dettata per le forniture ed i servizisopra soglia. 83

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Le procedure di affidamento sotto soglia

Requisiti

Applicazione attenuata della normativa codicistica

Ai sensi degli artt. 124 Cod. e 327 Reg. è sempre obbligatorio il possesso di:

- Requisiti generali ex art. 38 Cod.

- Requisiti di idoneità professionale ex art. 39 Cod.

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Le procedure di affidamento sotto soglia

Gli oneri pubblicitari sono attenuati

- Non è necessaria la pubblicazione delle gare a livello comunitario

- L’avviso di preinformazione è sempre facoltativo e deve essere pubblicato solo in forma telematica

- I bandi sono pubblicati (cfr. art. 66 Cod.)

1) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

2) sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell’Osservatorio sui contratti pubblici

3) sull’albo della stazione appaltante

4) sul sito web della stazione appaltante

Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 85

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Le procedure di affidamento sotto soglia

Facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale

Nelle procedure sotto soglia per l’affidamento di servizi eforniture d’importo pari o inferiore ad € 100.000,00l’amministrazione può prevedere nel bando l’esclusioneautomatica dalla gara delle offerte che presentano unapercentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dicui all’art. 86 Cod.

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TerminiLa procedura aperta

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Termine minimo per la presentazione delle offerte

(art. 124 Codice)

15 giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

(art. 124 comma 6 lett. a) Codice)

Casi di proroga del termine:

1) Mancato rispetto da partedell’amministrazione del termine entro cuifornire il capitolato d’oneri o i documenti ole informazioni complementari;

2) Necessità della visita dello stato deiluoghi o della consultazione sul posto deidocumenti allegati al capitolato d’oneri.

In questi casi il termine deve essere«prorogato in modo adeguato»

Casi di riduzione del termine minimo:

Pubblicazione dell’avviso di preinformazione;Riduzione di norma a 10 giorni e mai a meno di 7L’avviso deve contenere tutte le informazioni di cuiall’allegato IX A del Codice, e deve essere statoinviato per la pubblicazione almeno 52 giorni e nonpiù di 12 mesi prima della trasmissione del bando.

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TerminiLa procedura ristretta

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Termine minimo per la presentazione delle domande di

partecipazione

(art. 124 Codice)

7 giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

(art. 124 comma 6 lett. b) Codice)

Casi di riduzione del termine minimo:

Ragioni d’urgenza

Termine non inferiore a 10 giorni

Termine minimo per la presentazionedelle offerte

(art. 124 Codice)

10 giornidecorrenti dalla data di invio della lettera d’invito(art. 124 comma 6 lett. c) Codice)

Casi di riduzione del termine minimo:

1) Pubblicazione dell’avviso di preinformazione;Le modalità ed il termine sono gli stessi previsti perla procedura aperta.2) Ragioni d’urgenzaTermine non inferiore a 5 giorni.

I casi di proroga del termine sono i medesimi previsti per la procedura aperta

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TerminiLa procedura negoziata ed il dialogo competitivo

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Termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione nelle

procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara e nel

dialogo competitivo

(art. 124 Codice)

7 giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione del bando in gazzetta ufficiale

(art. 124 comma 6 lett b) Codice)

Casi di riduzione del termine minimo

Ragioni d’urgenza

Termine non inferiore a 10 giorni (decorre dalla pubblicazione in G.U.)

Termine minimo per la presentazione delle offerte in entrambi i tipi di

procedura negoziata e nel dialogo competitivo

(art. 124 Codice)

10 giornidecorrenti dalla data di invio della lettera d’invito(art. 124 comma 6 lett. d) Codice)

Casi di riduzione del termine minimo:

Pubblicazione dell’avviso di preinformazioneRiduzione mai a meno di 7 giorni

E’ ammessa proroga del termineminimo di presentazione delleofferte secondo le disposizionivalevoli per le procedure ordinarie

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Forniture e servizi in economia

L’affidamento in economia è proprio della tradizione contabile egestionale nazionale ed è stato «salvato» dalla disciplina delledirettive comunitarie, del codice e del regolamento.

Gli affidamenti in economia sono ricondotti alla proceduranegoziata di derivazione comunitaria, di cui sono specifichemodalità di attuazione

Disciplina: art. 125 Codice ed artt. da 328 a 338 Regolamento.

Utilizzabili in generale per acquisti sotto soglia comunitaria e dicarattere «ricorrente» 90

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Forniture e servizi in economia

Che non siano superati i limiti d’importo espressamente stabiliti

Condizioni di ammissibilità

Che riguardino tipologie di forniture

e servizi previamente individuate da ciascuna stazione appaltante con proprio regolamento

Entrambe le condizioni devono ricorrere cumulativamente

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Forniture e servizi in economia

Specifiche ipotesi in presenza delle quali è espressamente previsto il ricorso all’acquisizione in economia (art. 125 comma 10), nel rispetto del limite massimo di spesa:a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno

del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c) Prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;

d) Urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

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Forniture e servizi in economia

Amministrazione diretta

Acquisizione effettuata con materiali emezzi propri od appositamenteacquistati o noleggiati e con personaleproprio delle stazioni appaltanti, oeventualmente assunto per l’occasione,sotto la direzione del responsabile delprocedimento

(art. 125 comma 3 Codice)

Cottimo fiduciario

Procedura negoziata vera e propria, masemplificata, in cui le acquisizioniavvengono mediante affidamenti a terzi

(art. 125 comma 4 Codice)

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2 tipologie

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Cottimo fiduciario

Per la scelta del contraente o della rosa dei possibili contraenti l’amministrazione deve affidarsi ad indagini di mercato od alla consultazione di elenchi di operatori economici preventivamente predisposti e da aggiornarsi con cadenza almeno annuale.

Acquisti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00

il responsabile del procedimento procede all’affidamento diretto.

Acquisti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (fino al limite della soglia di rilevanza comunitaria)

Procedura competitiva con invito di almeno 5 operatori economici disciplinata dall’art. 125 Cod. e dall’art. 334 e ss. Reg.

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Pubblicità delle gareAppalti sopra soglia

- Pubblicazione sulla gazzetta europea(tramite trasmissione alla CommissioneEuropea);

- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana serie speciale relativaai contratti pubblici;

- Pubblicazione sul profilo del committente(sito specifico della stazione appaltante sucui sono pubblicate le informazionipreviste dal codice degli appalti);

- Pubblicazione sul sito del Ministero delleInfrastrutture e dei trasporti e sul sitodell’Osservatorio;

- Pubblicazione per estratto su almeno duequotidiani a diffusione nazionale edalmeno due a maggiore diffusione localenel luogo dove devono eseguirsi i contratti;

- Forme aggiuntive di pubblicità stabilitedalla stazione appaltante

Appalti sotto soglia

- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana serie speciale relativaai contratti pubblici;

- Pubblicazione nell’albo della stazioneappaltante;

- Pubblicazione sul sito del Ministero delleInfrastrutture e dei trasporti e sul sitodell’Osservatorio;

- Forme aggiuntive di pubblicità stabilitedalla stazione appaltante

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Modulo 4

I requisiti di partecipazione alle procedure di gara

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Valutazione dell’idoneità dell’operatore economico

L’idoneità di un operatore economico a partecipare ad una gara va valutata con riguardo a due aspetti

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Profilo soggettivoLa stazione appaltante devecontrattare solo con soggettimoralmente affidabili

Profilo oggettivoLa stazione appaltante devecontrattare con soggetti che dianoprova di avere la necessariacompetenza tecnica, e capacitàeconomico finanziaria adeguata

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Valutazione dell’idoneità dell’operatore economico

Profilo soggettivo Profilo oggettivo

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Richiesta ai partecipanti diprovare il possesso dei«requisiti di caratteregenerale» di cui all’art. 38Codice

Richiesta ai partecipanti di provare ilpossesso dei requisiti di cui:- all'art. 39 «Requisiti di idoneità

professionale»- all'art. 41 «capacità economica e

finanziaria dei fornitori e deiprestatori di servizi»

- all'art. 42 «capacità tecnica eprofessionale dei fornitori e deiprestatori di servizi»

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Valutazione dell’idoneità dell’operatore economico

Il bando o la lettera d’invito disciplinano in concreto i requisiti richiesti per la partecipazione, selezionandoli, dove il codice lo permette, all’interno dell’elenco stabilito dagli articoli sopra richiamati.

Sono cause di esclusione dalla gara sia la mancanza che la mancata prova dei requisiti.

Ai sensi dell’art. 46 del codice comunque le cause di esclusione previste dal codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge sono tassative: l’amministrazione nei bandi o nelle lettere d’invito non può sancire ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

Se vi sono, tali prescrizioni sono comunque nulle.99

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Requisiti di ordine personale

- Permettono di affermare o negare l’idoneità di un operatoreeconomico a partecipare alla gara secondo il profilosoggettivo.

- Sono disciplinati dall’art. 38 Codice.

- Sono espressi in negativo.

- Sono requisiti di ordine generale e sono tutti obbligatori.

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Requisiti di ordine personalea) Stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o pendenza di

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;b) Pendenza di un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia;c) Presenza di provvedimenti di condanna;d) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria;e) Commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e agli obblighi derivanti da

rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;f) Commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante o commissione di un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;g) Commissione di violazioni gravi agli obblighi di pagamento di imposte e tasse;h) Produzione di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la

partecipazione;i) Commissione di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;l) Inosservanza degli obblighi di assunzione dei disabili (L. 68/1999);m) Presenza di sanzioni interdittive (divieti o sospensioni della facoltà di contrattare con la P.A.);m-bis) Presenza di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini dell’attestazione SOA;m-ter) Omessa denuncia di reati di concussione od estorsione;m-quater) Presenza di una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero di una qualsiasi

relazione, anche di fatto, con altro soggetto partecipante alla gara.

Unico caso di esenzione (art. 38 comma 1 bis): aziende sottoposte a sequestro o confisca affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

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Requisiti di ordine oggettivo

- Permettono di affermare o negare l’idoneità di un operatoreeconomico a partecipare alla gara secondo il profilo dellastruttura aziendale, dei prodotti forniti e delle attività svolte.

- Sono disciplinati dagli artt. 39 e ss. Codice.

- Sono variamente cogenti.

- Sono determinati dalla stazione appaltante nella lex specialisper quel che concerne il contenuto. Le modalità di prova sonoindicate dalle norme del codice.

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Requisiti di idoneità professionale

Sono previsti dall’art. 39 del Codice.

Concettualmente si ascrivono alla categoria delle concessioniamministrative.

• Iscrizione alla CCIAA e nel registro delle commissioniprovinciali per l’artigianato

• Iscrizioni presso ordini professionali

• Possesso di particolari autorizzazioni

• Appartenenza a una particolare organizzazione

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Requisiti di capacità economico -finanziaria

Sono previsti dall’art. 41 del Codice.Sono definiti nel dettaglio dalla stazione appaltante nel bando o nella lettera d’invito.Sono indicati i mezzi con cui dare la prova.L’elencazione non è tassativa.a) Dichiarazioni bancarie;b) Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;c) Dichiarazione concernente il fatturato globale e l’importo relativo

ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

«Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale» art. 41 comma 2 (inserito da D.L. 95/2012, conv. con mod. in L. 135/2012).La prova, in caso di impossibilità del richiedente, può essere fornita con qualsiasi mezzo. 104

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Requisiti di capacità tecnica e professionale

Sono previsti dall’art. 42 del Codice.Sono definiti nel dettaglio dalla stazione appaltante nel bando o nella lettera d’invito.Sono indicate le tipologie di informazioni da fornire in modo da dare la prova del possesso dei requisiti di idoneità tecnica, inmodo tassativo, ma alternativo. Le informazioni possono essere fornite con dichiarazione impegnativa

a) elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delledate e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelliincaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misureadottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca dicui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazioneappaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismoacconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere,eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e diricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, inparticolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestioneambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigentiimpiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatoredi servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a

richiesta della stazione appaltante;m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di

riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

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Risorse umaneAttrezzature tecniche / organizzazioneProdotto / servizio

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Qualità aziendale e qualificazione

Per gli appalti di servizi e forniture non è previsto l’obbligo di qualificazione, come invece è per gli appalti di lavori ai sensi dell’art. 40 del Codice.

E’ facoltà della stazione appaltante richiedere la prove della qualità aziendale (art. 43 Codice), anche con riferimento a particolari norme di gestione ambientale (art. 44 Codice)

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Modulo 5

Forma e contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte

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Atti dell’amministrazione

Nelle procedure per l’affidamento di appalti di forniture e servizil’amministrazione è tenuta a predisporre i seguenti atti:

1) Determinazione a contrarre (o determina, deliberazione, deliberaa contrarre);

2) Bando di gara;

3) Specifiche tecniche (capitolato tecnico, caratteristiche tecniche)

4) Capitolato speciale d’appalto (regolamento di gara, capitolato digara, disciplinare di gara);

5) Capitolato generale d’oneri (capitolato d’oneri, clausole standarddi esecuzione);

6) Invito ad offrire (lettera d’invito);

7) Schema di contratto (capitolato amministrativo).

La lex specialis di gara propriamente detta è costituita dagli atti indicatiai numeri 2, 3, 4 e 6.

N.B. gli atti di cui sopra possono essere in parte tra loro accorpati108

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Atti dell’amministrazione

Determinazione a contrarre

Bando di gara

Specifiche tecniche

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Atto con cui viene ritualizzata dall’amministrazione la decisione adattivare una procedura di acquisto.

Deve contenere:

- gli elementi essenziali del contratto;

- i criteri di selezione degli operatori economici;

- i criteri di selezione delle offerte

Atto con cui si rende nota l’esistenza della procedura pubblica e se nedisciplina lo svolgimento (cfr. art. 64 Cod.).

Esterna la determinazione a contrarre.

Contiene gli elementi indicati dall’allegato IX A del Codice.

Atto predisposto da un ufficio tecnico della stazione appaltante o daesperti incaricati in cui sono definite le caratteristiche richieste alprodotto o al servizio (es. livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione,la sicurezza, le dimensioni) e le prescrizioni ad esso applicabili perquanto concerne la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova,etc. (Cfr. per una definizione più analitica allegato VIII Cod. art. 1 lett. bed art. 68 Codice)

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Atti dell’amministrazione

Capitolato speciale d’appalto

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Il codice non ne disciplina le caratteristiche.

Si tratta dell’atto in cui sono indicati tutti gli elementi essenziali sullabase dei quali la stazione appaltante individuerà il futuro contraente e leprocedure da seguire.

La denominazione «disciplinare di gara» è più attinente alla realefunzione del documento.

Tendenzialmente è strutturato per macro elementi secondo uno schemasimile al seguente:

- Introduzione: funzione dei diversi atti di gara, definizioni, rinvio albando e normative applicabili;

- Obiettivi: definizione dell’oggetto dell’appalto e rinvio alle specifichetecniche, requisiti di idoneità, modalità di ammissione alla gara e didimostrazione dei requisiti o soggetti ammessi (per procedureristrette);

- Istruzioni: modalità di presentazione delle offerte e termini, cauzionie documentazione accessoria;

- Aggiudicazione: modalità di valutazione delle offerte e diaggiudicazione della gara, tempistica della gara, procedimento diverifica delle offerte anomale;

- Contratto: termini per la stipulazione del contratto, rinvio alcapitolato generale d’oneri, condizioni e spese contrattuali.

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Atti dell’amministrazione

Capitolato generale d’oneri

Invito ad offrire

Schema di contratto

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Atto con cui si stabiliscono le condizioni generali di esecuzione delleforniture di beni o servizi oggetto della gara.

Atto con cui, nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelleprocedure negoziate con e senza bando di gara, vengono invitati apartecipare i soggetti preselezionati.

Contiene gli elementi indicati dall’art. 67 Cod.

E’ il modello del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario all’esitodella gara.

Come per il capitolato speciale, il codice non ne disciplina lecaratteristiche.

Dal punto di vista dei contenuti presenta di norma la seguente struttura:

- premessa: riepilogo delle fasi di gara;

- soggetti stipulanti

- oggetto del contratto e costo delle prestazioni;

- modalità e tempi di esecuzione

- obblighi a carico del contraente connessi alle specifiche tecniche edal capitolato generale d’oneri;

- garanzie;

- risoluzione;

- controversie;

- domiciliazione;

- valore complessivo.

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Atti dell’amministrazione

Individuazione della lex specialis di gara

Esempi

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3) Procedura ristretta, accordo quadro

- Bando di gara contenente gli elementiessenziali per formulare la domanda dipartecipazione;

- Invito ad offrire, capitolato specialed’appalto e specifiche tecniche in unsolo documento;

4) Procedura negoziata senza bando

- Invito ad offrire (in cui sono accorpatitutti gli altri documenti)

1) Procedura aperta

- Bando di gara

- Capitolato speciale d’appalto;

- Specifiche tecniche

2) Procedura ristretta, accordo quadro

- Bando di gara;

- Capitolato speciale d’appalto e specifichetecniche in un solo documento;

- Invito ad offrire;

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Atti del partecipante

Documenti a corredo della domandaLa normativa prevede che la stazione appaltante, con il bando digara o l’invito ad offrire richieda agli operatori di produrre,all’atto dell’invio della propria offerta economica, in busteseparate:

- la documentazione amministrativa attestante il possesso deirequisiti soggettivi, economico finanziari e tecnici ed ogni altroelemento necessario;

- una cauzione provvisoria con l’impegno a fornire una cauzionedefinitiva in caso di aggiudicazione;

- l’avvenuto versamento del contributo AVCP (previsto dallafinanziaria 2006). 113

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Documenti a corredo della domanda

Le modalità concrete variano per gara e per tipologia di procedura.

Per prassi, di solito, le stazioni appaltanti, richiedono sia approntatoun plico (cartaceo od elettronico) contenente più buste:

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Busta Offerta Economica- Offerta economica;- Eventuale documentazione in merito ad

eventuali situazioni di controllo utile adimostrare che tale situazione non hainfluito sulla formulazione dell’offerta (siricordi che in linea di principio l’esistenza diuna situazione di controllo/collegamentocon un altro soggetto in gara è ostativaall’autonoma partecipazione)

Busta Offerta Tecnica

Contiene il documento richiesto daldisciplinare di gara

(in caso di aggiudicazione con il criteriodell’offerta più vantaggiosa)

Busta Documenti

- Autocertificazioni (o documentazione acomprova) dei requisiti previsti dal bandodi gara;

- Procura speciale in caso di dichiarazioneresa da procuratore speciale;

- In caso di partecipazione a un consorziostabile, copia dell’atto dell’organodeliberativo o, in caso di raggruppamentotemporaneo, dell’atto di raggruppamento

- Copia del documento attestante ilpagamento del contributo AVCP;

- In caso di avvalimento, ai fini delladimostrazione del possesso dei requisitiper la partecipazione e della utilizzazionedei mezzi tecnici e/o economici perl’esecuzione dell’appalto, copia delladocumentazione indicata nel disciplinare;

- Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75Cod.;

- Eventuale dichiarazione di sussistenza dicondizioni di controllo di cui all’art. 2359c.c. con altro operatore economicopartecipante alla procedura

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Formalità nella presentazione dei documenti

Le formalità di presentazione si sostanziano nell’utilizzo di un particolaremezzo di trasmissione, nell’assicurare l’adeguata sigillatura del plico, nellasottoscrizione dei documenti, nel rispetto della suddivisione tra buste.

- Prescritte dalla documentazione di gara (capitolato speciale)

- La lex specialis può comminare, per la loro violazione, l’esclusioneobbligatoria dalla gara (in tal caso, secondo la giurisprudenza AVCP piùrecente, l’esclusione viene disposta in automatico, senza ulteriori valutazioniin merito a rilevanza della violazione ed adeguatezza della sanzione)

- Se dalla clausola di esclusione l’obbligatorietà non è chiaramenteintelligibile, l’esclusione non è automatica, ma l’amministrazione devecompiere valutazioni relative alla cogenza della clausola, l’adeguatezza dellasanzione e la meritevolezza della stessa caso per caso.

Particolare rilevanza, tra le formalità, è attribuita alla sigillatura, che dovrebbegarantire la segretezza delle offerte (cfr. Cons. Stato 3179/2010).

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Formalità nella presentazione dei documenti

La sigillatura delle offerte: modalità da richiedere pena esclusione

Un’impresa veniva esclusa dalla gara perché la propria offerta non risultava controfirmata in tutti i lembi di chiusura.

Il bando di gara prescriveva “saranno escluse dalla gara le offerte…le quali anche se su uno solo dei lembi di chiusuraancorché preincollato non siano chiuse con ceralacca; non rechino sulla chiusura con ceralacca l’impronta del sigillocome precedentemente descritto; non siano controfirmate”.

Con parere di precontenzioso 21 maggio 2008, n. 170, l’AVCP riteneva legittimo l’operato della stazione appaltantesostenendo che non si sarebbe neanche potuto ipotizzare una sanatoria del vizio formale di presentazione delleofferte atteso che tale attività avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

La sigillatura della documentazione amministrativa: modalità da richiedere pena esclusione

Un consorzio veniva escluso da una gara a causa della mancata apposizione della ceralacca sulla busta contenente idocumenti amministrativi.

Le prescrizioni relative alle modalità di confezionamento dell’offerta contenute nel bando di gara prevedevano che “lesingole buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono esserechiuse con colla e/o nastro adesivo e sui lembi di chiusura opportunamente controfirmati deve essere applicata puntodi ceralacca, pena esclusione. Le stesse buste dovranno essere a loro volta inserite in un plico sottoposto allemedesime condizioni di confezionamento di cui sopra, pena esclusione”.

Secondo l’AVCP, con parere di precontenzioso 06 marzo 2010 n. 71, la commissione di gara non poteva che applicaretale regola del bando, a tutela del trasparente svolgimento della procedura di gara, diversamente incorrendo in unaviolazione della par condicio fra i concorrenti, atteso anche che le prescrizioni del bando erano espresse in modochiaro e preciso e non potevano essere considerate meramente formali.

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Casi paradigmatici (tratti da «Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture»,Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, Segretariato GeneralePresidenzadelConsigliodeiMinistri)

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Formalità nella presentazione dei documenti

La sigillatura dell’offerta: una clausola poco chiara

Una società lamentava la mancata esclusione di un concorrente nonostante la presentazione dell’offerta economica inuna busta priva del sigillo della ceralacca in violazione di quanto previsto, a pena di esclusione, dal capitolato specialedi gara.

L’art. 8 “Presentazione dell’offerta - documentazione” del capitolato speciale della gara in esame prevedeva “Il plicocontenente tutta la documentazione dovrà essere sigillato e siglato sui lembi di chiusura (…) Avvertenza: Si precisa cheper sigillo deve intendersi qualsiasi impronta o segno (sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca opiombo, sia su una striscia incollata con timbri o firme) atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermarel’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta”.Successivamente relativamente alla sola busta C Offerta economica, l’art. 8 prevedeva che “l’offerta deve essereinserita, a pena di esclusione, in apposita busta debitamente chiusa e sigillata con ceralacca, con apposizione di timbrodell’impresa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura al fine di assicurarne la segretezza”.

L’AVCP con parere di precontenzioso 09 luglio 2009, n. 76 ha evidenziato come l’avvertenza sembrava riferirsi a tutti gliadempimenti formali contenuti nell’art. 8 e che fosse stata inserita dalla stazione appaltante al fine di fornire uncanone interpretativo di tutte le previsioni relative alle modalità di chiusura delle buste. Pertanto, la successivadisposizione relativa alla sola busta economica che imponeva l’apposizione di sigilli con ceralacca veniva a creareindubbiamente una incertezza interpretativa e la possibilità per i partecipanti di incorrere facilmente in errori nellapreparazione dell’offerta.

La stessa AVCP verificava che, nel caso di specie, la sigillatura prevista nella quale era presente una striscia incollatasulla quale erano apposti timbri e firme sembrava essere un sistema idoneo a garantire la integrità e l’immodificabilitàdel contenuto del plico e, pertanto, idoneo a garantire la segretezza dell’offerta. Di conseguenza, anche inconsiderazione dell’ambiguità presente nella documentazione di gara la commissione ha agito correttamente dandopriorità al principio del favor partecipationis.

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Casi paradigmatici (tratti da «Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture»,Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, Segretariato GeneralePresidenzadelConsigliodeiMinistri)

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Formalità nella presentazione dei documenti

La suddivisone nel plico delle buste: modalità da rispettare non a pena di esclusione

Una società contestava la legittimità dell’operato della stazione appaltante che aveva ammesso alla procedura di gara una concorrente nonostante la stessa non avesse presentato la domanda di partecipazione secondo le prescrizioni indicate nella lex specialis.

In particolare, nel corso delle operazioni di gara, la commissione, aperto il plico presentato dalla società e constatato che al suo interno erano contenute solo due buste su tre (A, B e C), mancando la Busta B contenente l’offerta economica, non aveva escluso l’impresa ma si era limitata a sospendere le operazioni di gara, che venivano riprese solo successivamente.

Alla riapertura delle operazioni, la commissione non escludeva la società per la mancata presentazione della Busta B, ma la ammetteva alla gara, procedendo all’apertura della Busta A, al solo fine di verificare l’eventuale presenza della Busta B al suo interno. Tale verifica dava esito positivo determinando l’aggiudicazione della gara alla stessa.

L’AVCP con parere di precontenzioso 8 ottobre 2009, n. 96 rilevava che dalla lettura delle prescrizioni della lex specialisle uniche condizioni da rispettare a pena di esclusione erano riferite unicamente all’utilizzo del mezzo per far pervenire i plichi e alla modalità di sigillatura.

Pertanto, l’operato della stazione appaltante è stato giudicato conforme alle prescrizioni di gara..

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Casi paradigmatici (tratti da «Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture»,Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, Segretariato GeneralePresidenzadelConsigliodeiMinistri)

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Formalità nella presentazione dei documenti

La suddivisone nel plico delle buste: modalità da rispettare pena esclusione

Durante lo svolgimento di una gara una commissione deliberava l’esclusione di un’impresa avendo la stessa omesso dipresentare la busta B dell’offerta economica, in violazione di quanto previsto dal disciplinare di gara, secondo cui “iplichi devono contenere al loro interno 2 (due) buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi dichiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A (documentazione amministrativa)” e “B(offerta economica)”.

In assenza della busta B, la commissione si determinava a non aprire l’unica busta presentata. Successivamente alricevimento della comunicazione di esclusione, l’impresa istante rivolgeva alla stazione appaltante richiesta diriammissione in gara, precisando che la busta contenente l’offerta economica era stata inserita nella busta contenentela documentazione amministrativa ed invitava l’amministrazione ad aprire la medesima busta A.

L’AVCP con parere di precontenzioso 5 giugno 2008, n. 177 rilevava che il disciplinare prevedeva con clausola chiara enon equivoca le modalità di presentazione dei plichi, che dovevano contenere al loro interno le due separate buste,relative alla documentazione amministrativa ed all’offerta economica. Detta prescrizione era inoltre, ribadita da alcuneavvertenze, nelle quali si sanciva l’esclusione dalla gara nel caso in cui l’offerta o la documentazione non fosserocontenute nell’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

L’AVCP riteneva corretto il comportamento tenuto dalla commissione di gara che, riscontrata la mancanza di una delledue buste prescritte, aveva deciso di non aprire l’unica busta presentata in gara, non potendo la stessa effettuarealcuna valutazione interpretativa della disciplina di gara, né alcuna valutazione suppositiva sull’eventuale contenutodella busta A. 119

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Formalità nella presentazione dei documenti

La mancata sottoscrizione per accettazione del disciplinare: clausola da rispettare pena esclusione

Una società veniva esclusa dalla gara per omesso inserimento, nel plico recante la documentazione amministrativa, dicopia del disciplinare sottoscritto, in ogni pagina, dal legale rappresentante della società.

Il disciplinare richiedeva di allegare “Il presente Disciplinare e il Capitolato d’Oneri, comprensivo del relativo CapitolatoTecnico, sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione”.

La mancanza di tali documenti era sanzionata con l’esclusione dalla gara dallo stesso disciplinare “La mancatapresentazione dei documenti di cui ai precitati punti… comporterà automaticamente l’esclusione dalla gara.”.

L’AVCP con parere di precontenzioso 25 marzo 2010, n. 68 rilevava che tra la documentazione amministrativa non erastato inserito proprio il disciplinare di gara, che avrebbe dovuto essere sottoscritto per accettazione degli impegniassunti. La stessa AVCP, nell’evidenziare come la funzione svolta dalla sottoscrizione del disciplinare, che è quella direndere riferibili le prescrizioni di gara al dichiarante, non si può far rientrare neanche tra le irregolarità formali, per lequali è consentita la regolarizzazione o l’integrazione, giudicava corretto l’operato dell’amministrazione nell’escluderela società dalla gara.

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Formalità nella presentazione dei documenti

Mancanza di coordinamento tra bando di gara e disciplinare di gara

Un’impresa lamentava la mancata esclusione di una concorrente per omessa presentazione di una dichiarazioneprevista, pena esclusione dal bando di gara, poi fornita a seguito di integrazione documentale disposta dallacommissione giudicatrice.

Il bando di gara prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, un’autocertificazione relativa all’insussistenza in capoall’azienda di una situazione soggettiva rimandando al disciplinare di gara le norme integrative “in ordine alle modalitàdi presentazione dei documenti da presentare a corredo dell’offerta nonché i documenti tecnico-amministrativi”. Inparticolare, detto disciplinare pur elencando le situazioni soggettive che il partecipante alla gara era obbligato adichiarare pena esclusione, ometteva di fornire informazioni circa il requisito oggetto del contendere. L’AVCP con pareredi precontenzioso 20 novembre 2008, n. 245 nell’evidenziare il mancato coordinamento tra le disposizioni del bando equelle del disciplinare di gara, il quale non riportava tutte le prescrizioni del bando, segnalava la correttezzadell’operato della commissione considerata l’equivocità della documentazione di gara. La stessa AVCP sosteneva cheove le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara siano equivochevanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti.

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Modulo 6

La valutazione dell’offerta

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Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

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Soggetto nominato dalle stazioni appaltanti per ogni singolo appalto, al quale sono attribuiti specifici compiti e funzioni nelle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dell’appalto medesimo.

Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. (art. 10 Cod. ed artt. 272, 273 e 274 Reg.)L’articolo 10 specifica in particolare i seguenti compiti:- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del

programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli

interventi;- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;- fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle

principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

- propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

- propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

Definizione

Funzioni

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Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

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Nel Codice vi sono numerose altre disposizioni che attribuiscono funzioni al R.U.P.Ne ricordiamo alcune:

ai sensi dell’art. 91, comma 2, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo diimporto inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile delprocedimento, ai soggetti indicati nell’articolo in esame, nel rispetto dei principi di non discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6,con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;

ai sensi dell’art. 119, comma 1, l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture è direttadal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento;

ai sensi dell’art. 125, comma 2, per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraversoun RUP; ai sensi del comma 3, nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali emezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti oeventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del RUP; ai sensi del comma 7, i fondi necessariper la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandatiintestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale; ai sensi del comma 8, per lavori di importo inferiore aquarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP; ai sensi del comma 11, per servizi oforniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP;

ai sensi dell’art. 135, comma 1, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di unprovvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione ovvero siaintervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, disubappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché perviolazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP propone alla stazione appaltante, inrelazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, diprocedere alla risoluzione del contratto;

ai sensi dell’art. 136, nelle ipotesi di grave inadempimento nell’esecuzione del contratto, di grave irregolaritào di grave ritardo, il RUP è competente a svolgere una serie di attività fino alla proposta di risoluzione delcontratto.

Funzioni

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Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

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- Effettuata ai sensi della legge n. 241 del 1990 (competenza del dirigente dell’unità organizzativa a nominare un terzo od ad avocare la funzione a sé, ai sensi dell’art. 5 L.241/1990);

- Deve avvenire per ogni singolo appalto e prima dell’emanazione del bando (in cui deve essere indicato il RUP);

- Possesso di un titolo di studio e della competenza adeguati in relazione ai compiti per cui viene nominato.

- Deve essere un dipendente di ruolo in possesso di professionalità adeguata. In caso di accertata carenza di tale figura, può essere nominato tra i dipendenti in servizio. Se mancano in organico figure dotate di adeguata professionalità per assumere l’incarico possono essere affiancati professionisti esterni

Nomina

Requisiti

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Criteri di aggiudicazione

Indicati nell’art. 81 del Codice:

126

Prezzo più basso(Art. 82 Codice)

Esclusiva valutazione quantitativa dell’offerta

Offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 83 Codice)Valutazione congiunta degli

elementi economici e tecnici

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Valutazione dell’offerta

Criterio del prezzo più basso

Il codice, nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi questo metodo diaggiudicazione non prescrive quale organo debba pervenireall’individuazione della migliore offerta.In assenza di specifiche disposizioni tale fase è affidata alternativamente a:- Responsabile Unico del Procedimento- Presidente del seggio di gara ai sensi dell’art. 82 R.D. 827/1924

(Regolamento di contabilità generale del stato), ovverosia, di norma, ildirigente della stazione appaltante.

Entrambi sono organi monocratici della stazione appaltante e, nellavalutazione dell’offerta, pongono in essere attività a contenuto vincolato.La stazione appaltante può comunque sempre scegliere di affidare leattività ad una commissione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 84 Cod.In quel caso deve però applicare tutte le regole previste da tale norma.

127

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Valutazione dell’offerta

Criterio del prezzo più basso

128

Art. 82 CodiceIl metodo

Principio base: le unicheofferte ammissibili sonoquelle che presentano unprezzo inferiore a quelloposto a base di gara

Art. 82 comma 3

Appalto a corpo, subcriteri:

- ribasso sull’importocomplessivo dei lavori

- offerta a prezziunitari

Art. 82 comma 2

Appalto a misura, subcriteri:

- ribasso sull’elencodei prezzi

- offerta a prezziunitari

L’individuazione puntuale del metodo e del criterio è demandata al bando.N.b.: nonostante il comma 4 dell’articolo rimandi al regolamento per le modalitàapplicative dei sub criteri, quest’ultimo non detta alcuna regola generale rispetto allascelta del sub criterio, lasciando ampio spazio di discrezionalità alla stazione appaltante

Art. 82 comma 3

Appalto parte a misuraparte a corpo, subcriterio:

offerta a prezzi unitari

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Valutazione dell’offerta

Criterio del prezzo più bassoSvolgimento della gara (artt. 11 e 12 Codice, 117 e 283 Regolamento)

129

INIZIOPrima seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Verifica del rispetto dei

termini (eventuali deliberazioni di irricevibilità)

- Verifica sigillatura dei plichi

- Apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e loro numerazione ed autenticazione (eventuali delibere di esclusione e richieste di integrazione documentale)

- Sorteggio ex art. 48- Rinvio ad un’ulteriore

seduta per l’apertura del plico contenente l’offerta.

Seconda seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Dare atto dell’esito delle

attività di cui all’art. 48- Apertura buste

contenenti le offerte economiche, con lettura di ciascun prezzo offerto e conseguente percentuale ribasso (da svolgersi necessariamente in unica seduta)

- Compilazione tabella di apertura delle offerte in base all’ordine seguito;

- Avvio di procedimento di verifica in caso di offerte anomale

- Rinvio ad un’ulteriore seduta per l’aggiudicazione provvisoria

Terza seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Dare atto dell’esito delle

attività di verifica delle offerte anomale (indicazione delle offerte non congrue)

- Individuazione miglior offerente con dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria

FINE PROCEDURA DI GARA

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Valutazione dell’offerta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Disciplina dettagliatamente indicata dall’art. 84 Codice

le attività necessarie all’individuazione della migliore offerta devononecessariamente affidate ad una commissione giudicatrice (c.d.commissione di gara)

130

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Valutazione dell’offerta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

131

- Organo straordinario e temporaneo;

- Organo collegiale composto da un numero dispari dicomponenti (3 o 5);

- Presieduta da un dirigente della stazione appaltante(non necessariamente il dirigente dell’unitàorganizzativa incaricata di aggiudicare l’appalto);

- I commissari sono scelti con preferenza tra il personaledell’amministrazione aggiudicatrice con esperienza nelsettore oggetto dell’appalto (è possibile il ricorso afigure esterne in caso di carenze di personale avente irequisiti richiesti);

- Compiti di natura tecnico - discrezionale

Commissione di gara

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Valutazione dell’offerta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

132

Disposizioni organizzative di garanzia (art. 84 co. 10 e 12Cod.)

- Nomina: deve avvenire con atto formale del dirigentedella stazione appaltante esclusivamente una voltascaduto il termine per la presentazione delle offerte.

- Riconvocazione: in caso di rinnovo del procedimento discelta del contraente a seguito di annullamentodell’aggiudicazione o dell’esclusione di concorrenti, nonsi procede a nomina di una nuova commissione, ma sideve riconvocare la precedente.

Commissione di gara

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Valutazione dell’offerta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosaSvolgimento della gara (artt. 11 e 12 Codice, 117 e 283 Regolamento)

133

INIZIOPrima seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Verifica del rispetto dei

termini (eventuali deliberazioni di irricevibilità)

- Verifica sigillatura dei plichi ed apertura

- Apertura buste contenenti la documentazione amministrativa e loro numerazione ed autenticazione (eventuali delibere di esclusione e richieste di integrazione documentale)

- Sorteggio ex art. 48- Rinvio ad un’ulteriore

seduta per l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica.

Seconda seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Dare atto dell’esito delle

attività di cui all’art. 48- Apertura buste

contenenti le offerte tecniche per le successive operazioni di valutazione

- Rinvio ad un’ulteriore seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica

Terza seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Dare atto dell’esito delle

attività di valutazione delle offerte tecniche, con lettura dei punteggi ed indicazione degli esclusi

- Apertura buste contenenti le offerte economiche, con lettura di ciascun prezzo offerto e conseguente percentuale ribasso (da svolgersi necessariamente in unica seduta), per le successive operazioni di attribuzione dei punteggi in seduta riservata

- Rinvio ad un’altra seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi

Seduta riservata

Valutazione offerte tecnicheed attribuzione punteggi

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Valutazione dell’offerta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosaSvolgimento della gara (artt. 11 e 12 Codice, 117 e 283 Regolamento)

134

Quarta seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Dare atto dei risultati

dell’attività di valutazione delle offerte economiche con indicazione delle esclusioni

- Comunicazione esito attività di attribuzione punteggi

- Avvio di procedimento di verifica in caso di offerte anomale

- Rinvio ad un’ulteriore seduta per l’aggiudicazione provvisoria

Quinta seduta pubblica (può essere frazionata in più sedute)- Dare atto dell’esito delle

attività di verifica delle offerte anomale (indicazione delle offerte non congrue)

- Individuazione miglior offerente con dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria

FINE PROCEDURA DI GARA

Prosegue dalla terza seduta pubblica

Seduta riservataValutazione delle offerte economiche in combinazione con le tecniche ed attribuzione dei punteggi

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L’anomalia dell’offerta

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La stazione appaltante è tenuta a verificare che le offerte presentate dai concorrenti non si presentino anormalmente basse.La disciplina è stabilita dalle seguenti norme:Art. 86 Cod. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basseArt. 87 Cod. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse Art. 121 Reg.Art. 88 Cod. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basseArt. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia (comma 8, previsione di automaticità dell’esclusione)

Indici di anomalia dell’offerta

Aggiudicazione con il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa

«offerte in relazione alle quali sia i puntirelativi al prezzo, sia la somma dei puntirelativi agli altri elementi di valutazione, sonoentrambi pari o superiori ai quattro quinti deicorrispondenti punti massimi previsti dalbando di gara» art. 86 comma 2 Cod.

Aggiudicazione con il criterio del prezzopiù basso«offerte che presentano un ribasso pari osuperiore alla media aritmetica dei ribassipercentuali di tutte le offerte ammesse,con esclusione del dieci per cento,arrotondato all'unità superiore,rispettivamente delle offerte di maggiorribasso e di quelle di minor ribasso,incrementata dello scarto medio aritmeticodei ribassi percentuali che superano lapredetta media» art. 86 comma 1 Cod.

«In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altraofferta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa» art. 86comma 3 Cod.

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L’anomalia dell’offerta

Modalità di calcolo nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso

(nella pratica)

136

1. Si ordinano le offerte inordine crescente di ribassopercentuale(eventualmentesi convertono in ribassopercentuale le offerteformulate con indicazionedel prezzo unitario)

4. Si calcola la mediaaritmetica dei ribassi delleofferte rimaste

2. Si calcola il 10% delnumero complessivo delleofferte arrotondato all’unitàsuperiore (es. 15 offerte:10% pari a 1,5, conarrotondamento 2)

7. Si confronta il ribassodell’offerta migliore con lasoglia di anomalia. Se non èanomala si aggiudica,altrimenti si procede nellostesso modo con le offerteche seguono

6. Si calcola la soglia dianomalia, come la sommadella media aritmetica deiribassi di cui al punto 4 edegli scarti di cui al punto 5

5. Si calcola lo scarto deiribassi superiori alla mediadi cui al punto 4 e si calcolala media di tali ribassi

3. «Taglio delle ali»: sieliminano un numero diofferte pari a quellecalcolate con il criterio dicui al punto 2. sia per ilminor ribasso, che per ilmaggior ribasso

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L’anomalia dell’offerta

Modalità di calcolo nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso

(nella pratica - esempio)

137

4.

(16+14+10+8+6+4)/6 =

= 58/6 = 9,66

2.

8*10% = 0,8

arrotondato a 1

7.

Si sottopone a verifical’offerta dell’azienda H e poia scalare le offerte di G ed F

6.

9,66 + 3,67 = 13,33

La soglia di anomalia è13,33%

5.

[(16-9,66)+(14-9,66)+(10-9,66)]/3 =

= [6,34+4,34+0,34]/3 =

= 11,02/3 = 3,67

1. Azienda Ribasso

A 2%

B 4%

C 6%

D 8%

E 10%

F 14%

G 16%

H 18%

3. Azienda Ribasso

B 4%

C 6%

D 8%

E 10%

F 14%

G 16%

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L’anomalia dell’offerta

138

Il procedimento di verifica si applica

- Automaticamente quando le offerte ammesse sono pari o superiori a 5 (si individua la soglia di anomalia nel modo che si è visto)

- Facoltativamente quando le offerte sono pari o inferiori a 4 (non s’individua la soglia di anomalia, ma si procede alla valutazione delle offerte in base ad elementi specifici)

Si svolge in contraddittorio con l’offerente al quale vengono richiesti informazioni e chiarimenti.

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L’integrazione documentale

139

Disciplinata dall’art. 46 comma 1 Cod.: «nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati»

L’istituto mira ad assicurare il rispetto del principio della massima partecipazione alle procedure di gara ed è consentitoentro i limiti di seguito indicati, determinati dal contemperamento del principio di massima partecipazione appenarichiamato con quello di parità di trattamento degli offerenti:

1) la disposizione in esame non può essere invocata per supplire all’omessa presentazione di certificati, documenti edichiarazioni richieste dalla stazione appaltante a pena di esclusione;

2) essa consente la mera regolarizzazione di documenti presentati, attraverso integrazioni o chiarimenti di quanto giàin essi contenuto, da cui la necessità che il documento sia comunque idoneo a fornire un principio di prova (ildocumento già acquisito deve presentare almeno gli elementi essenziali a considerarlo esistente e pertinenterispetto all’uso per il quale è stato formato. Cons. St., Sez. V, 16 marzo 2010, n. 1513; Cons. St., Sez. V, 22 febbraio2010, n. 1038; TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 8 giugno 2010, n. 2722);

3) la regolarizzazione può riguardare solo certificati, documenti e dichiarazioni inerenti i requisiti di partecipazione dicui agli artt. da 38 a 45 e dunque non elementi essenziali o aspetti sostanziali dell’offerta, che non può esserecompletata o modificata in nessun modo una volta scaduto il termine di presentazione (Cons. St., Sez. VI, 11 maggio2007, n. 2302);

4) la regolarizzazione, anche con riguardo ad aspetti formali, non può essere consentita in presenza di chiare edinequivoche clausole della lex specialis di gara. La stessa si ritiene legittima in presenza di clausole dubbie odequivoche che hanno indotto in errore il concorrente (Cons. St., Sez. V, 28 maggio 2009, n. 3320).

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Operazioni di gara

140

Si effettuano tassativamente in seduta pubblica (allapresenza degli operatori economici) numerose attivitàdella gara, in particolare:

- Verifica dell’integrità del plico e della composizionedello stesso;

- Apertura e verifica formale della documentazioneamministrativa (requisiti di partecipazione, cauzioni econtributo AVCP);

- Apertura e verifica formale dell’offerta (economica e/otecnica)

- Sorteggio ex art. 48 Cod. per la verifica dei requisitispeciali;

- Dichiarazione delle offerte sospette di anomalia econseguenti dichiarazioni di esclusione.

Le valutazioni di carattere tecnico discrezionale vengonoinvece compiute in seduta riservata.

Principio di pubblicità

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Dopo la gara

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Verifica dell’aggiudicazione

provvisoria

L’attività di verifica è disciplinata dall’art. 12 Codice

E’ operata dalla stessa stazione appaltante, da parte dell’organo individuato daglistatuti interni

Aggiudicazione definitiva

Oggetto della verifica

Valutazione dell’opportunità dell’affidamento secondo le condizioni fissate negli atti di gara

Legittimità delle determinazioni dell’organo di gara

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Verifica dell’aggiudicazione provvisoria

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Verifica della legittimità delle determinazioni dell’organo di gara

Obiettivo: accertare che l’operato dell’autorità di gara e del RUP si sia svolto in conformitàalla normativa vigente e alle prescrizioni contenute negli atti di gara (determinazione acontrarre, bando e disciplinare)

E’ normalmente svolta dagli uffici di controllo interno o di ragioneria della stazioneappaltante e riguarda:

- La nomina e la composizione degli organi di gara;

- Lo svolgimento delle operazioni di gara, ovvero:

a) Corretta pubblicità delle sedute di gara;

b) Rispetto della successione delle fasi di gara;

c) Correttezza dell’ammissione e dell’esclusione delle offerte;

d) Nelle procedure ristrette o negoziate con bando alla corrispondenza tra il numerodei soggetti in possesso dei requisiti e le lettere d’invito inviate;

e) Correttezza della procedura di valutazione delle offerte;

- Regolarità formale degli atti dell’organo di gara e del R.U.P.;

- Tempistica di gara.

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Verifica dell’aggiudicazione provvisoria

143

Valutazione dell’opportunità dell’affidamento secondo le condizioni fissate negli atti di gara

All’amministrazione è lasciata la facoltà, anche a fronte del riscontro positivo di legittimitàdella procedura di gara, di non ritenere opportuno o conveniente procedereall’aggiudicazione definitiva.

Articolo 81 comma 3 del Codice: la stazione appaltante può decidere di non procedereall’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggettodel contratto.

Obbligo di congrua motivazione.

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Aggiudicazione definitiva

144

Atto di aggiudicazione definitiva

Provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria.

- E’ l’atto che conclude la fase procedimentale (pubblicistica) della gara.

- Formato, di regola, dal dirigente della stazione appaltante.

- Per espressa previsione di legge non ha valore di accettazione dell’offerta.

- L’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria deve avvenire nel termine stabilito daisingoli ordinamenti interni (in mancanza 30 giorni).

- Il termine può essere interrotto da richieste di documenti o chiarimenti.

- Meccanismo del silenzio assenso.

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito di un ulteriore controllo: il controllodei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario ed al secondo miglior offerente.

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La stipulazione del contratto

145

La stazione appaltante è tenuta a sottoscrivere il contratto entro 60 giorni dall’efficaciadell’aggiudicazione definitiva (o entro il diverso termine indicato nella documentazione digara o appositamente concordato con l’aggiudicatario).

Se per fatto della stazione appaltante la stipulazione non avviene entro il termine previstoo la data concordata l’aggiudicatario potrà sciogliersi dal vincolo di concludere il contrattoinviando comunicazione alla stazione appaltante (in questo caso non spetta indennizzo).

Se vi è stata esecuzione d’urgenza vi è comunque diritto al pagamento delle prestazioniespletate su ordine del direttore dell’esecuzione o del RUP.

In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’ultimacomunicazione di aggiudicazione definitiva (termine dilatorio). Durante la decorrenza ditale termine (e del termine sospensivo di cui sotto), non è ammessa esecuzioneprovvisoria, salvo casi di assoluta necessità, anche in rapporto alla possibile perdita difinanziamenti comunitari.

Nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva concontestuale domanda cautelare il termine viene sospeso per 20 giorni decorrenti dallanotifica dell’istanza cautelare alla stazione appaltante.

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La stipulazione del contratto

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Soggetti

Stazione appaltante

La responsabilità dellafirma compete alpersonale con qualificadirigenziale, secondol’ordinamento internodell’ente.

Può essere oggetto didelega.

Operatore economico aggiudicatario

La firma è onere del legalerappresentante risultanteda certificato CCIAA.

Può essere oggetto didelega (procura notarile)

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Il contratto

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ContenutoGli elementi di cui allo schema di contrattoallegato al bando, con le seguenti integrazioni:- Protocollo con numero di repertorio e data

della stipulazione;- Luogo della stipulazione;- Intestazione (che richiama sinteticamente

l’oggetto);- Dati dell’aggiudicatario e, in caso di

raggruppamento temporaneo d’imprese, lasuddivisione delle quote di esecuzione;

- Parti stipulanti, con riferimento espresso allatitolarità del potere di stipula ed eventualitestimoni presenti;

- Valore complessivo del contratto, al nettodell’imposta sul valore aggiunto esuccessivamente suddiviso in oneri dellasicurezza e costo del lavoro;

- Prestazioni subappaltate;- Importo della cauzione definitiva e

indicazione del garante;- Conto corrente indicato dall’operatore per i

pagamenti;- Domicilio eletto dall’operatore per la

ricezione delle comunicazioni.Il contratto può essere redatto in forma sintetica,operando i rinvii ai documenti di gara, o in formaanalitica

FormaIl contratto di affidamento di servizi e forniture è aforma vincolata.

Dovrà essere stipulato a pena di nullità in formascritta con una delle seguenti modalità:

1) atto pubblico notarile (informatico);

2) forma elettronica (secondo il Codicedell’Amministrazione Digitale e le norme vigentiper ciascuna stazione appaltante).

3) forma pubblica amministrativa a curadell’ufficiale rogante dell’amministrazioneaggiudicatrice;

4) scrittura privata;

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Approvazione del contratto

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L’efficacia del contrattoDopo la firma il contratto è valido, ma non necessariamente automaticamente efficace.Le amministrazioni possono prevedere, nei loro ordinamenti, dei procedimenti di ulteriore controllo e diapprovazione.Per ottenere l’efficacia del contratto è necessario che si concludano positivamente tali procedimenti.Nella pratica, l’ufficio preposto alla stipulazione dell’atto o il responsabile del procedimento trasmettono all’organodi controllo il documento contrattuale ed i documenti collaterali per la valutazione, ovvero:Documenti relativi alla procedura di gara- Decreto di aggiudicazione definitiva, completo del verbale attestante la verifica del possesso dei requisiti

speciali per la partecipazione alla gara;- Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto;Documenti relativi ai requisiti soggettivi- Offerta dell’aggiudicatario e degli altri concorrenti;- Atto di raggruppamento temporaneo (se esiste);- Cauzione definitiva prestata;- Certificato CCIAA con nulla osta antimafia (se previsto);- Procura eventualmente utilizzata per la sottoscrizione dell’atto negoziale;- Informazione antimafia rilasciata dalla prefettura (se prevista);- Certificato del tribunale attestante l’inesistenza di procedure concorsuali;- Certificato del casellario giudiziale;- Dichiarazione degli estremi del conto corrente dedicato;- DURC;Documenti relativi alla copertura finanziaria- Comunicazione di disponibilità dei fondi sul capitolato di bilancio previsto quale necessaria copertura

finanziaria per il pagamento della fornitura o del servizio.All’esito positivo del procedimento viene reso un provvedimento di approvazione, che viene inviato, assieme alcontratto, per la registrazione.

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Esecuzione del contratto

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Esaurite le fasi precedenti, con il ricevimento, da partedell’aggiudicatario, della comunicazione di avvenutaregistrazione del contratto, inizia la fase di esecuzione delcontratto.

L’esecuzione termina con la comunicazionedell’appaltatore di fine prestazione.

Più comunemente, ma impropriamente, si consideramomento finale dell’esecuzione il collaudo.

L’esecuzione del contratto avviene sotto la supervisionedel RUP e del Direttore dell’Esecuzione se previsto.

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Direttore dell’esecuzione

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Soggetto incaricato dalla stazione appaltante alla vigilanza ed al controllo dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

In linea generale la direzione dell’esecuzione è affidata al RUP.

Da quanto stabilito nell’art. 300 del Regolamento occorrerà nominare soggetti distinti nei contratti:

a) con prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) con prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

In appalti di particolare difficoltà tecnica possono essere nominati degli assistenti del direttore dell’esecuzione.

In ogni caso, quando nominato, il direttore dell’esecuzione coopera con il RUP

Definizione

Necessità di nomina

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Direttore dell’esecuzione

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Il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 301 del Regolamento, provvede:

- a dirigere e coordinare l’insieme delle attività connesse all’esecuzione del contratto;

- al controllo tecnico delle prestazioni oggetto del contratto;

- al controllo contabile connesso al pagamento delle prestazioni;

- alla verifica finale della conformità delle prestazioni ai documenti contrattuali.

La direzione dell’esecuzione del contratto si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire alla stazione appaltante l’esecuzione dell’appalto nei tempi stabiliti ed in conformità delle previsioni contenute negli atti della procedura di gara dal punto di vista della correttezza dei profili sia tecnici sia contabili del contratto.

A livello operativo il direttore dell’esecuzione

- comunica all’operatore economico l’avvio dell’esecuzione con l’indicazione del termine finale per il completamento della fornitura o dello svolgimento del servizio, eventualmente redigendo un apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore;

- ordina la sospensione dell’esecuzione e dei conseguenti termini contrattuali del contratto in presenza di particolari circostanze che ne impediscono il regolare svolgimento e redige il verbale di ripresa dell’esecuzione;

- dispone varianti o modifiche al contratto, previa approvazione della stazione appaltante;

- svolge la verifica di conformità delle prestazioni qualora non sia stata nominata un’apposita commissione od altro soggetto;

- rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Funzioni

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