I congedi per handicap nella contrattazione collettiva Contratti/sito cgil... · Di seguito...

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DIREZIONE GENERALE Servizio Controllo di Gestione e Valutazione 1 Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2015 REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015 Report consuntivo a cura della Direzione Generale

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In questo capitolo ci siamo avvalsi di uno studio elaborato da Gianna Nuvoli del Coordinamento giuridico Camera del Lavoro di Bologna e da Anna Rosa Rossi del Centro di iniziativa territoriale (CIT) Cdlt Bo. I congedi per handicap nella contrattazione collettiva Di seguito riportiamo le schede riassuntive dei CCNL esaminati e sotto elencati. 1 - Chimica

CCNL Chimico artigiano (11-7-2000/30-9-2004)CCNL Piccola media industria chimica (22-7-98/31-12-2002)CCNL Chimica Industria (12-2-2002/31-12-2005)

2 - Gomma Plastica CCNL Gomma Industria (15-4-2000/31-12-2003)

CCNL Gomma Plastica API (18-7-2000/31-12-2003) 3 - Piastrelle

CCNL Piastrelle Industria (19-12-2002/30-6-2006) 4 - Vetro

CCNL Vetro Industria (29-11-2002/31-7-2006) 5 - Meccanici, Metalmeccanici CCNL Metalmeccanici Industria (Accordo unitario 1999) CCNL Meccanici API (Accordo unitario 1999) 6 - Tessili, Abbigliamento, Calzature

CCNL Abbigliamento artigiano (27-1-98/31-12-2002)CCNL Calzature Industria (27-4-2000/31-12-2003)CCNL Calzature Confapi (19-5-2000/31-12-2003)CCNL Abbigliamento API (19-5-2000/31-12-2003)CCNL Tessili Abbigliamento Industria (19-5-2000/31-12-2003)

7 - Alimentari

CCNL Alimentari Industria (14-7-2003/13-7-2007)CCNL Piccola media Industria alimentare (1-1-2000/31-12-2003)CCNL Alimentari Artigiani (1-7-1997/30-6-2001)

8 - Edilizia

CCNL Edilizia Cooperative di produzione e lavoro (9-2-2000/31-12-2003) 9 - Escavazione e Lapidei

CCNL Escavazione e Lapidei Industria (22-10-99/30-9-2003)CCNL Imprese edili e affini artigiane e PMI (17-7-2002/31-5-2006)

10 - Legno e sughero

CCNL Legno e sughero Industria (21-12-99/31-12-2003)CCNL Legno e sughero Confapi (24-1-2000/31-12-2003)

11 - Scuola

CCNL Scuola (16-5-2003/2005) 12 - Cartai e Cartotecnici

CCNL Cartai e Cartotecnici Industria (13-7-2001/30-6-2005)CCNL Cartai e Cartotecnici Confai (17-7-2001/31-12-2004)

13 - Cinema Audiovisivi

CCNL Cinema Audiovisivi Industria (13-12-2000/31-12-2003) 14 - Grafica Editoria

CCNL Grafica Editoria Industria (54-2000/31-12-2003)CCNL Grafici Editoriali Artigiani (1-7-1998/30-1-2001)

15 - Giornali e quotidiani

CCNL Giornali e quotidiani Operai e impiegati (1-5-2003/304-2007) 16 - Giornalisti radio televisivi

CCNL Giornalisti radio televisivi Imprese locali (30-10-2000/2-10-2004) 17 - Commercio, Terziario e Servizi

CCNL Commercio, Terziario e Servizi 18 - Personale di terra Aeroporti

CCNL Personale di terra Aeroporti 19 - Auto- trasporto- spedizione

CCNL Trasporto, spedizione e logistica in conto terzi (FILT)CCNL Auto-trasporto-spedizione Merci ART, PMI, COOP (FILT)

20 - Università

CCNL Università 21 - Quadri direttivi e personale delle aree professionali

CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali (11-7-1999)

CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi (12-12-99)

22 - Assicurazioni CCNL Settore assicurativo (18-7-2003)

23 - Sanità

CCNL Comparto Sanità 1998/2001 24 - Regioni e Autonomie locali

Testo unificato dei CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (in vigore)

25 - Socio- sanitario -assistenziale-educativo

CCNL per il personale dipendente dalle realtà dei settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ANASTE 1998/2001

26 - Cooperative sociali

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo CCNL cooperative sociali (8-6-2000)

27 - Poste

CCNL Lavoratori delle Poste (2001) 28 - Pulizia e servizi integrati / multiservizi

CCNL per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi (25 maggio 2001)

29 - Dipendenti di studi professionali

CCNL Dipendenti di studi professionali (19-12-1996) 30 - Imprese esercenti servizi di telecomunicazione

CCNL per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione (1-7-2000/31-12-2002 per la parte economica; 1-7-2000/31-12-2004 per quella normativa)

31 - Autotrasporto, spedizione merci e logistica

CCNL Autotrasporto, spedizione merci e logistica (13-6-2000) 32 - Attività ferroviarie CCNL Attività ferroviarie (16-4-2003) 33 - Settore elettrico CCNL Settore elettrico (24-7-2001/30-6-2005) 34 - Gas-Acqua CCNL Unico Gas-Acqua (1-1-2002/31-12-2005) 35 - Turismo

CCNL Dipendenti da aziende del settore turismo (1-1-2002/31-12-2005)

1/a - CCNL Chimico artigiano (11-7-2000/30-9-2004) Art. 47 - Permessi Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi al lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda. Per i permessi di cui al commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate. Art. 48 - Aspettativa In presenza di richiesta motivata (non per malattia) da parte del lavoratore, l'azienda ha facoltà di concedere un periodo massimo di 6 mesi di aspettativa. Tale periodo non comporterà alcun onere per l'azienda, e pertanto le relative operazioni sono a costo zero. 1/b - CCNL Piccola media industria chimica (22-7-98/31-12-2002) Portatori di handicap Le parti a livello territoriale considereranno con attenzione il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, nell'ambito delle oggettive possibilità tecnico -organizzative, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU e con la collaborazione degli organismi regionali. Art. 38 - Permessi Sempre ché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per le sue esigenze, di assentarsi dal lavoro per brevi permessi non retribuiti. In tal senso, costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata da lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap, sempre ché ne documentino la necessità. Tale richiesta dovrà essere avanzata al superiore diretto, con anticipo. Le aziende concederanno ai lavoratori aventi familiari a carico portatori di handicap, permessi a fronte di documentate esigenze di assistenza al familiari. Tali permessi verranno concessi qualora il lavoratore non abbia disponibilità di ferie, di riposi a fronte di ex festività e di riduzione dell'orario di lavoro entro un limite globale di aventi diritto del 5% dei lavoratori dipendenti dall'azienda in un limite massimo individuale di n. 10 giornate all'anno. La retribuzione afferente tali permessi non potrà superare il 30% con un massimo complessivo nell'anno pari a 3 giornate di retribuzione. Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 104/92. Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della citata legge n. 104/92.

Art. 39 - Aspettativa L'azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari un periodo di aspettativa. L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione. 1/c - CCNL Chimica Industria (12-2-2002/31-12-2005) Parte III - Disabili Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili secondo le previsioni della legge n. 68/99 in funzione della capacità lavorativa degli stessi. Nel caso in cui l'impresa partecipi ad iniziative promosse in materia nell'ambito dell'Osservatorio, l'attuazione dei progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale. Art. 35 - Permessi A) Permessi non retribuiti Sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti. In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata dal lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap. La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità, al superiore diretto con anticipo. B) Permessi parzialmente retribuiti A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti familiari a carico portatori di handicap. Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto previsto dall'art. 33, legge n. 104/92. Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della citata legge n. 104/92. Art. 3 6 -Aspettativa L'impresa può concedere al lavoratore, che abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa. L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità, né il diritto alla retribuzione. 2/a - CCNL Gomma Industria (15-4-2000/31-12-2003) Art. 35 - Permessi e altre facilitazioni. Paragrafo B punto 5. Congedi parentali e permessi per necessità diverse

Per i lavoratori handicappati o con figli, anche adottivi, portatori di handicap, valgono le disposizioni di cui alla legge 5.2.92 n. 104 e successive modifiche. Art. 36 -Aspettativa I. L'azienda può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, per necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa, che non comporterà, ad alcun effetto, la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione. 2/b - CCNL Gomma Plastica API (18-7-2000/31-12-2003) Art. 45 - Aspettativa L'azienda può concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa. L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione diretta, indiretta e differita in proporzione alle ore non effettivamente prestate. Art. 58 – Portatori di handicap Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, al sensi e per gli effetti della legge n. 68/99, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU e con la collaborazione della Commissione provinciale. Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33, legge 5.2.92 n. 104. 3/a - CCNL Piastrelle Industria (19-12-2002/30-6-2006) Parte VII - Disabili Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 482/68 e 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi. In particolare le imprese s'impegnano a rimuovere, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di produzione e sicurezza, le barriere architettoniche che possano essere di ostacolo all'accesso alle strutture produttive da parte di dipendenti disabili con difficoltà motorie. Per quanto concerne le assenze facoltative di cui all'art. 7 della legge n. 1204/71 e i permessi in caso di minori con handicap di accertata gravità, si fa riferimento all'art. 33, legge 5.2.92 n. 104 come modificato dall'art. 2, comma 3 ter, legge n. 423/93, il cui contenuto s'intende integralmente richiamato. Art. 32 - Permessi Il lavoratore che ne faccia domanda, con giustificati motivi, potrà ottenere dall'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi non retribuiti.

Tali permessi, su richiesta del lavoratore, potranno essere considerati in conto ferie. A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti familiari a carico portatori di handicap, ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie, nonché di riposo a fronte delle ex festività e delle riduzioni di orario di cui all'art. 35 del presente CCNL, le imprese provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 50% e fino ad un massimo complessivo in un anno pari a 3 giorni di retribuzione. Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap spetta in aggiunta a quanto previsto dall'art. 33, legge n. 104/92. Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della citata legge n. 104/92. Art. 33 - Aspettativa L'impresa può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate necessità personali o familiari un periodo d'aspettativa. L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione. 4/a - CCNL Vetro Industria (29-11-2002/31-7-2006) Art. 48 - Permessi Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, l'azienda consentirà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve congedo con facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile il recupero delle ore di permesso godute. Tali brevi congedi non sono computabili in conto ferie. Per il calcolo dell'eventuale ritenuta, si dividerà la retribuzione mensile percepita dall'interessato in base a 1/25 per ogni giornata di permesso. A fronte di documentate esigenze di permessi per ragioni inerenti familiari a carico portatori di handicap ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie, nonché di riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni d'orario di cui all'art. 1,5 del presente CCNL, le aziende provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 50% e fino ad un massimo complessivo in 1 anno pari a 3 giorni di retribuzione. Tale trattamento non sarà cumulabile con quanto eventualmente già previsto in sede aziendale. Art. 48 bis - Aspettativa L'azienda può concedere al lavoratore, che abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un limitato periodo di aspettativa non retribuita. Detta aspettativa non è considerata ad alcun effetto contrattuale. Art. 67 – Portatori di handicap Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 482/68 e 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

5/a - CCNL Metalmeccanici Industria (Accordo unitario 1999) Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Nota a verbale Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico -organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione al «sistemi di lavoro protetto» di cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato e affrontato con la maggiore sensibilità. Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le «barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnicoorganizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio. Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche» verranno rese in sede territoriale e in sede aziendale così come previsto, rispettivamente, dall'art. 2 e dal punto 6.3. dell'art. 6, Disciplina generale, sezione I. L'accordo separato di rinnovo del CCNL del 7.5.2003 ha recepito la normativa contenuta nella legge 5312000 e successive modifiche. 5/b - CCNL Meccanici API (Accordo unitario 1999) Art. 3 - Lavoro dei minori* e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso al programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza L'ammissione e il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.

Le associazioni territoriali e le OO.SS. promuoveranno comuni iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio. Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche verranno date in sede di Osservatorio provinciale. Vengono fatti salvi accordi territoriali in materia. Nota a verbale Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa categ-oria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che si adopereranno comunemente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione al sistemi di lavoro protetto di cui all'art. 25, legge 3.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire comunemente presso i Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato e affrontato con maggiore sensibilità. L'accordo separato di rinnovo del CCNL del 7.5.2003 ha recepito la normativa contenuta nella legge 5312000 e successive modifiche. 6/a - CCNL Abbigliamento artigiano (27-1-98/31-12-2002) Lavoratori inabili Le parti s'incontreranno almeno annualmente, a livello regionale c/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento. In tali sedi, le OOAA. e le OO.SS. esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni d'invalidi. Art. 32 - Aspettativa Periodi d'aspettativa oltre a quelli già previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali c/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva.

6/b - CCNL Calzature Industria (27-4-2000/31-12-2003) Art. 26 – Lavoratori portatori di handicap e invalidi Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap e alla necessità del migliore inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, si impegnano a favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati al sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la direzione aziendale e le RSA l'esistenza di concrete possibilità di inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionali promossi o autorizzati dall'Ente regione al fine di agevolare il processo di recupero e di integrazione avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti c/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte, purché i relativi inserimenti risultino compatibili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità di idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 9, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli Enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi e portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/1992. Dichiarazione a verbale Le parti riconoscono giusta la fiscalizzazione degli oneri sociali per i portatori di handicap e gli invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di legge. Le parti concordano di intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di un apposito provvedimento di legge. Qualora per i lavoratori tutori di handicappati ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza al soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di trovare idonee soluzioni. 6/c - CCNL Calzature Confapi (19-5-2000/31-12-2003) Art. 21 - Lavoratori handicappati ed invalidi Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati e alla necessità del migliore inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, s'impegnano a favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati al sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la Direzione aziendale e le RSU l'esistenza di concrete possibilità d'inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione al fine di agevolare il processo di recupero e d'integrazione, avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie

preposte purché i relativi inserimenti risultino computabili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità d'idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti operano gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. C), si valuteranno anche opportune azioni affinché gli enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi ed handicappati allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ad acquisire capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/92. Dichiarazione a verbale Le parti riconoscono giusta la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli handicappati e gli invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di legge. Le parti concordano d'intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di un apposito provvedimento di legge. Qualora per i lavoratori tutori di handicappati ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza al soggetti sopra indicati, le parti valuteranno, in sede aziendale la possibilità di trovare idonee soluzioni. 6/d - CCNL Abbigliamento API (19-5-2000/31-12-2003) Art. 29 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 10 bis - Parte Generale, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/1992.

6/e - CCNL Tessili Abbigliamento Industria (19-5-2000/31-12-2003) Art. 33 - Lavoratori disabili Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema dei disabili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12.3.99 n. 68, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità d'idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 24, punto 3) del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo dì favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dal lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/92. 7/a - CCNL Alimentari Industria (14-7-2003/13-7-2007) Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati . Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Le aziende informeranno di volta in volta la RSU o il Comitato esecutivo della stessa degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti. Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico- produttive, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio e in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del Comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU, o al Comitato esecutivo della stessa, notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dar attuazione al «sistemi di lavoro protetto» di cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118 e successive modificazioni o integrazioni. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.

Ai lavoratori handicappati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104 del 5.2.92. Art. 40 - Assenze - Permessi (capitolo VIII) Le assenze debbono essere di norma notificate e motivate all'azienda entro i limiti dell'orarlo di lavoro giornaliero, salvo casi di giustificato impedimento; in detta ipotesi dovranno comunque essere notificate non oltre il giorno successivo a quello in cui si è verificata l'assenza. Al lavoratore che ne faccia motivata richiesta, l'azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, senza interruzione d'anzianità. Detti permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere considerati in conto ferie, salvo quanto previsto dal comma 4, art. 35. Dichiarazione a verbale Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, verranno concessi permessi compatibilmente con le esigenze del servizio al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicap, bisognosi di assistenza di cui sia documentata la necessità. La richiesta dovrà essere presentata con congruo anticipo. L'azienda concederà inoltre, su richiesta, al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicap, bisognosi di assistenza di cui sia documentata la necessità, permessi retribuiti in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell'anno pari a 24 ore di retribuzione, qualora il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché di riposi individuali a fronte delle ex festività e delle riduzioni d'orario di cui all'art. 30 del presente contratto. Il trattamento di cui sopra non sarà cumulabile con quanto eventualmente già previsto in sede aziendale. Ferme restando le agevolazioni di cui all'art. 33, legge n. 104 del 5.2.92, i permessi di cui sopra non si cumulano, inoltre, con quelli previsti dai commi 2 e 3 della citata disposizione di legge. CONGEDI Art. ... - Permessi per eventi e cause particolari In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato è tenuto a comunicare previamente all'azienda l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nel quali esso sarà utilizzato. Nel giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1 , la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni, Nell'accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore al giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

1 permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Art. ... - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari Viene recepita la legge 53 del 2000 e successive modifiche. 7/b - CCNL Piccola media Industria alimentare (1-1-2000/31-12-2003) Art. 35 - Handicappati e soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Le aziende informeranno di volta in volta le RSU degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'ente competente al fine di esaminare, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, ogni possibilità di inserimento di tali invalidi. Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio e in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione delle RSU. A tal fine le aziende comunicheranno alle stesse RSU notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione al ~<sistemi di lavoro protetto» di cui all'art. 25, legge 3.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti ministri del Lavoro e della Sanità, affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità. Dichiarazione a verbale Ai lavoratori handicappati si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 33, comma 6, legge 5.2.92 n. 104. Permessi non retribuiti verranno concessi compatibilmente con le esigenze del servizio al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza di cui sia documentata la necessità. La richiesta dovrà essere presentata con congruo anticipo. L'azienda concederà inoltre, su richiesta, al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicap, bisognosi di assistenza di cui sia documentata la necessità, permessi retribuiti in ragione del 30% e fino a un massimo complessivo nell'anno pari a 24 ore di retribuzione, qualora il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché di riposi individuali a fronte delle ex festività e delle riduzioni di orario di cui all'art. 21 del presente contratto. Il trattamento di cui sopra non sarà cumulabile con quanto eventualmente già previsto in sede aziendale e comunque dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104. Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale di settore di cui all'art. 1, volte anche a proporre modifiche normative e/o legislative, le parti s'impegnano a valutare le opportune proposte per l'incentivazione dell'inserimento al lavoro dei soggetti avviati al sensi della legge n. 68/99 o comunque assunti ai sensi della legge 5.2.92 n. 104. 7/c - CCNL Alimentari Artigiani (1-7-1997/30-6-2001)

Lavoratori inabili Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi. 8/a - CCNL Edilizia Cooperative di produzione e lavoro (9-2-2000/31-12-2003) Art. 19 - Permessi Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo d'assenza dal lavoro. Art. 21 - Lavoratori invalidi Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa d'infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, s'impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro. Art. 23 – Portatori di handicap Le imprese cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap. Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno: 1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesta, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, un'assistenza continuativa). Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nel confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture sanitarie medesime; 2) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda. 9/a - CCNL Escavazione e Lapidei Industria (22-10-99/30-9-2003) Art. 69 - Permessi (Operai) Il datore di lavoro potrà concedere all'operaio, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie. Art. 86 - Permessi e brevi congedi (Intermedi)

Al lavoratore che ne faccia domanda, la Direzione potrà accordare permessi o brevi congedi per giustificati motivi, senza obbligo di corrispondere la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo accordi diretti fra la Direzione e il lavoratore. Art. 101 - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati (Impiegati) Le assenze devono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia richiesta l'azienda può accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi con facoltà di retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto delle ferie. Potrà altresì per giustificati motivi essere concessa dall'azienda all'impiegato che ne faccia domanda un'aspettativa non superiore a 1 anno, senza retribuzione e senza decorrenza d'anzianità. L'impiegato che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni. L'impiegato che non ottempera all'invito è considerato dimissionario. 9/b - CCNL Imprese edili e affini artigiane e PMI (17-7-2002/31-5-2006) Lavoratori invalidi Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa d'infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, s'impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro. Portatori di handicap Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap. Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno: a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture Sanitarie pubbliche; b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda. 10/a - CCNL Legno e sughero Industria (21-12-99/31-12-2003) Art. 3 7 - Tutele delle categorie dello svantaggio sociale Le aziende considereranno con la dovuta attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, l'inserimento nelle proprie strutture dei disabili, così come previsto dalle leggi nn. 104/92 e 68/99.

10/b - CCNL Legno e sughero Confapi (24-1-2000/31-12-2003) Art. 27 - Lavoratori tossicodipendenti - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale (...) Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi al sensi delle leggi nn. 482/68, 104/92 e 68/99, in funzione delle capacità lavorative degli stessi. Entro marzo 2001 il Comitato paritetico nazionale pone all'ordine del giorno la trattazione della presente materia. 11/a - CCNL Scuola (16-5-2003/2005) Art. 15 - Permessi retribuiti (art. 21 del CCNL 4-8-1995) 6. 1 permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dal docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Art. 18 - Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art. 24 del CCNL 4-8-1995) I. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del TU approvato con d.p.r. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. 12/a - CCNL Cartai e Cartotecnici Industria (13-7-2001/30-6-2005) Art. 24 - Portatori di handicap Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi al sensi della legge n. 482/68 in funzione delle capacità lavorative degli stessi. Art. 25 -Aspettativa Al lavoratore a tempo indeterminato non in prova che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari l'Azienda può concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla retribuzione né maturazione d'anzianità ad alcun titolo. 12/b - CCNL Cartai e Cartotecnici Confai (17-7-2001/31-12-2004)

Art. ... -Aspettativa L'azienda potrà concedere aspettative non retribuite a fronte di gravi e documentati motivi personali. Art. ... - Permessi Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda. Per i permessi di cui al comma precedente nessuna retribuzione è dovuta. Art. ... - Portatori di handicap Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, al sensi e per gli effetti della legge n. 68/99, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU, e con la collaborazione della Commissione provinciale. Si richiamano inoltre le disposizioni dell'art. 33, legge 5.2.92 n. 104. 13/a - CCNL Cinema Audiovisivi Industria (13-12-2000/31-12-2003) Art. 53 - Aspettativa Al lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari, l'azienda concederà un'aspettativa fino ad un massimo di 2 anni. Il periodo di aspettativa non viene retribuito, né computato ad alcun effetto contrattuale. Art. 55 - Portatori di handicap Le aziende si adopereranno, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap avviati obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482/68. 14/a - CCNL Grafica Editoria Industria (54-2000/31-12-2003) Art. 31 - Parte I - Aspettativa Al lavoratore a tempo indeterminato non in prova che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, l'azienda può concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla retribuzione né maturazione di anzianità ad alcun titolo. Art. 29 - Permessi Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi al lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.

Per i permessi di cui al commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate. Art. 30 - Portatori di handicap Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi al sensi della legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi. 14/b - CCNL Grafici Editoriali Artigiani (1-7-1998/30-1-2001) Lavoratori inabili Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi. Art. 38 - Permessi Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi al lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda. Per i permessi di cui al commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate. 15/a - CCNL Giornali e quotidiani Operai e impiegati (1-5-2003/304-2007) Art. 22 – Portatori di handicap Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/68 in funzione delle capacità lavorative degli stessi. Art. 12 - Permessi - Aspettativa (Operai) - Permessi retribuiti In caso di eventi luttuosi riguardanti parenti di I' e 2' grado del lavoratore sarà concesso un permesso retribuito della durata di 2 o 3 giorni a seconda che l'evento si sia verificato nella città dove ha sede lo stabilimento o altrove salvo le condizioni di miglior favore in atto. - Permessi non retribuiti

Al lavoratore o alla lavoratrice che ne faccia richiesta saranno concessi, compatibilmente con le esigenze aziendali, permessi per particolari condizioni familiari quali gravi malattie, necessità di assistere familiari in condizione di tossicodipendenza, decessi o comunque situazioni che richiedono una Presenza continua con riferimento a parenti e affini. Tali condizioni familiari devono essere documentate con certificati medici di una struttura pubblica o convenzionata o con altri documenti certificanti le condizioni stesse. Per tali permessi nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate. - Aspettativa A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro potrà essere sospeso per motivi dipendenti da riconosciute necessità personali e familiari per un massimo di 3 mesi senza retribuzione. Durante la sospensione del rapporto di lavoro viene conservato il posto ma non decorre l'anzianità. Fatta eccezione per i casi che richiedano riservatezza sul motivi che hanno determinato la richiesta, la Direzione aziendale comunicherà alle RSU le richieste di aspettativa ricevute e le proprie motivate determinazioni in merito. Art. 10 - Assenze - Permessi - Aspettativa (Impiegati) Tutte le assenze devono essere giustificate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al 1° giorno di assenza, salvo giustificati motivi d'impedimento. - Permessi retribuiti Nei casi di eventi luttuosi riguardanti parenti di 1° e 2° grado del lavoratore sarà concesso un permesso retribuito della durata di 2 o 3 giorni a seconda che l'evento si sia verificato nella città ove ha sede lo stabilimento o altrove, salvo le condizioni di miglior favore in atto. - Permessi non retribuiti Al lavoratore o alla lavoratrice che ne faccia richiesta saranno concessi, compatibilmente con le esigenze aziendali, permessi per particolari condizioni familiari quali gravi malattie, necessità di assistere familiari in condizione di tossicodipendenza, decessi o comunque situazioni che richiedono una Presenza continua con riferimento a parenti e affini. Tali condizioni familiari devono essere documentate con certificati medici di una struttura pubblica o convenzionata o con altri documenti certificanti le condizioni stesse. Per tali permessi nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate. - Aspettativa A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro potrà essere sospeso per motivi dipendenti da riconosciute necessità personali e familiari per un massimo di 3 mesi senza retribuzione. Durante la sospensione del rapporto di lavoro viene conservato il posto ma non decorre l'anzianità. Fatta eccezione per i casi che richiedano riservatezza sui motivi che hanno determinato la richiesta, la Direzione aziendale comunicherà alle RSU le richieste di aspettativa ricevuta e le proprie motivate determinazioni in merito. 16/a - CCNL Giornalisti radio televisivi Imprese locali (30-10-2000/2-10-2004) Aspettativa

Al tele-radio giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi senza retribuzione. 17/a - CCNL Commercio, Terziario e Servizi Art. 30 - Lavoratori inabili Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con CFL di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla legge n. 56/87. Le parti allo scopo convengono di promuovere, nelle Regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, l'adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri: a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali

dalle Commissioni preposte dagli Organi competenti e inseriti dalla Commissione provinciale (ex legge n. 482/68) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa legge;

b) le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla legge n. 56/87, art. 25 - devono riguardare: 1) soggetti, individuati dalla Commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni; 2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta di lavoro proposta. L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter: «stage» di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del “CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi” mediante CFL della durata di 24 mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto. Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato Le parti ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia. Art. 58 - Genitori di portatori di handicap 1 genitori di portatori di handicap grave, comprovato dal Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori. Art. 95 - Congedi retribuiti In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all'art. 85, parte Il ovvero, ove esauriti, dalle ferie. In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2' grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, al lavoratore verrà concesso, al sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 53/00 e con le modalità di cui al d.i. 21.7.00 n. 278, un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno.

Art. 96 - Aspettativa non retribuita In presenza di gravi e comprovati motivi, il lavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi al fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 25, parte I. Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio. In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione e al Collegio arbitrale di cui agli artt. 20 e 2 1, parte I. 18/a - CCNL Personale di terra Aeroporti Art. 12 -Aspettativa Al personale dipendente può essere concessa l'aspettativa senza retribuzione a giudizio della Società e solo per gravi e provati motivi. Art. 13 - Aspettativa Su richiesta del lavoratore, a giudizio dell'Azienda può essere concesso un periodo di aspettativa. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro resta sospeso anche agli effetti dell'anzianità di servizio e non compete alcun trattamento economico. 19/a - CCNL Trasporto, spedizione e logistica in conto terzi (FILT) Art. 24 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale I. Le assenze devono essere tempestivamente giustificate all'azienda. 2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi e ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. 3. In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufrutti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. 10 delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite e interventi specialistici. Viene integralmente recepita la normativa della legge 53/2000 e successive modifiche. 11. In applicazione del disposto dell'art. 4, comma 3, legge n. 53/00, il dipendente che riprenda l'attività lavorativa dopo avere goduto un congedo al sensi del presente articolo, per complessivi 2 anni potrà frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a 2 anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione alla durata del congedo e alle mansioni del dipendente.

19/b - CCNL Auto-trasporto-spedizione Merci ART, PMI, COOP (FILT) TITOLO XIX - TUTELA DELLE PERSONE HANDICAPPATE Art. 23 Nello spirito e con l'obiettivo di realizzare una compiuta tutela dei lavoratori portatori di handicap, nonché dei lavoratori che assistono persone con handicap grave, le parti stipulanti il presente CCNL ribadiscono la piena applicazione delle previsioni di legge in materia stabilite dalle leggi nn. 104/92 e 53/00, così come interpretate dalle disposizioni attuative dettate dal Ministero del Lavoro e dall'INPS. Conseguentemente, le suddette parti, in relazione alle novità in materia introdotte dalla citata legge n. 53/00 e dalla prassi amministrativa, considerata anche la recente entrata in vigore del d.lgs. 26.3.01 n. 151, «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15, legge 8.3.00 n. 53», ferma restando l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni, s'incontreranno entro il 30.9.01 al fine di definire un articolato contrattuale riepilogativo dei diritti dei lavoratori in materia. Viene recepita la normativa della legge 53/2000. 20/a - CCNL Università Art. 32 - Congedi per motivi di famiglia e di studio. Viene recepita la normativa contenuta nella legge 53/2000. 21/a - CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali (11-7-1999) Art. 48 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di 1 anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di 2 periodi. Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, d'età compresa fra i 3 e 1 4 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura. Provvidenze per i disabili Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico -secondo il criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di euro 103,29. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del 26' anno d'età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste. 21/b - CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi (12-12-99) Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita Le assenze per brevi permessi retribuiti che il concessionario concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, il concessionario può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se e per quale durata debba corrispondere il trattamento economico. Il concessionario, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di 1 anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di 2 periodi. Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, d'età compresa fra 1 3 e 1 4 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate. Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura. Provvidenze per i disabili Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico -secondo il criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap al fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di euro 103,29. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del 26' anno d'età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste. 22/a - CCNL Settore assicurativo (18-7-2003) Art. 3 6 -Aspettative

Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto a un'aspettativa, della durata massima di 2 mesi, da usufruire in un'unica soluzione ovvero con frazionamento in 2 periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario. Ciascun periodo d'aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva. L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 5 anni dalla precedente. Il termine di 5 anni decorrerà dall'inizio dell'aspettativa o, nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio del 1° periodo della stessa. E’ in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito. Nel caso che l'aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al comma 1, si considereranno come usufruiti almeno 15 giorni. Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l'assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche). Le aspettative di cui al commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell'anzianità ad alcun effetto. Art. 3 7 Possono essere accordate aspettative per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'impresa di corrispondere gli emolumenti del 1° mese, secondo le circostanze che le giustificano. Tali aspettative non possono superare la durata di 1 anno; il periodo eccedente i 4 mesi non comporta maturazione d'anzianità ad alcun effetto. t in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito. Nota a verbale 1 primi 4 mesi di aspettativa vengono eccezionalmente considerati agli effetti del TFR. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al comma 1, art. 2120 c.c. (come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297) l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Art. 38 - Permessi Ai lavoratori, con esclusione dei Funzionari - area professionale A - sez. A) (7' livello retributivo), sono riconosciute, a decorrere dall'l. 1.00, 8 ore annue di permesso retribuito, fruibili a ore o a mezze giornate (da ridurre in proporzione in caso di prestazione a orario ridotto e in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno). Per i lavoratori della sezione B) dell'area professionale A (6' livello retributivo) di cui all'art. 89 è previsto l'utilizzo delle ore di cui sopra anche a giornate o a mezze giornate. Per l'utilizzo dei permessi di cui sopra, che avverrà in modo compatibile con le esigenze organizzative dell'impresa, il lavoratore darà all'impresa, di norma, un preavviso di 2 giornate lavorative. Possono, inoltre, essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'impresa di corrispondere gli emolumenti. In caso di decesso del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore/trice ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni.

Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da quelle sopra indicate, purché le stesse risultino all'atto del decesso conviventi con il lavoratore/trice. Norma transitoria Nel casi in cui in sede aziendale fossero già esistenti discipline in materia di permessi retribuiti c/o con recupero, in tale sede verrà effettuato il coordinamento fra quanto previsto dal presente contratto e le citate discipline. 23/a - CCNL Comparto Sanità 1998/2001 Art. 12 - Aspettativa 1) Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio. Art. 15 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap 1) Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dal l'art. 23, comma 6, CCNL 1.9.95; 1 periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di 2 ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orarlo di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2) 1 dipendenti, i cui parenti entro il 2' grado o, in mancanza, entro il 30 grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 e abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8, lett. c), nei limiti massimi ivi previsti. 3) Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. 4) Il dipendente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 5) Durante la realizzazione dei progetti di recupero, i benefici previsti dalla legge n. 104/92 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.

6) E disapplicato l'art. 22, d.p.r. n. 384/90. 24/a - Testo unificato dei CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (in vigore) Art. 81 -Aspettativa per motivi personali (art. 11 CCNL 141912000) I. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. 2. 1 periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. 3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali. Art. 84 - Cumulo di aspettative (art. 14 CCNL 141912000) I. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. Art. 89 - Permessi brevi (art. 20 CCNL 94197) I. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 25/a - CCNL per il personale dipendente dalle realtà dei settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ANASTE 1998/2001 Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104. Art. 4 7 -Aspettativa non retribuita Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell'Istituzione. La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'Istituzione, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni.

Tale periodo di aspettativa non è cumulabile con quello di cui all'art. 50. 26/a - CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo CCNL cooperative sociali (8-6-2000) Art. 14 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche Alle lavoratrici e al lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge n. 162/90. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti al permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto. Art. 15 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5.2.92 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate”. La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa legge non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima. Art. 66 - Aspettativa non retribuita Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'impresa. La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionarlo. L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 giorni. 27/a - CCNL Lavoratori delle Poste (2001) Art. 33 - Permessi I. Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, la Società accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi fino ad un massimo di 30 ore annue, da recuperare entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso. 11. ~ riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore di permesso da recuperare in giornate di permesso retribuito spettanti in luogo delle festività religiose e civili soppresse. Ove il lavoratore non eserciti tale facoltà, le ore di permesso retribuite ed eventualmente non recuperate potranno essere oggetto di compensazione con le ore disponibili nel conto ore individuale. VII. 1 giorni di permesso di cui al commi che precedono sono fruiti, previa comunicazione dell'evento e dei giorni da utilizzare, comunque entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della

grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. L'interessato dovrà presentare la relativa documentazione nel rispetto della normativa vigente. VIII. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al IV comma del presente articolo possono essere concordate, nel rispetto delle norme di attuazione della legge n. 53 del 2000 ed in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni, ferma restando una riduzione complessiva dell'orario di lavoro pari a 3 giorni. IX. La Società può inoltre concedere al lavoratore, per ragioni familiari o personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi speciali non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni nell'anno solare, nonché permessi di breve durata non superiori a due ore per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la retribuzione. Art. 34 -Aspettativa A) Per motivi di famiglia e/o personali I. Il lavoratore, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme di attuazione, può richiedere per gravi e documentati motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. 2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro. L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione, non determina decorrenza dell'anzianità ad alcun fine e non è computabile al fini previdenziali. Per tale periodo il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 3. Il limite di due anni è calcolato secondo il calendario comune. 4. L'Azienda è tenuta entro dieci giorni dalla richiesta dell'aspettativa ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l'esito al dipendente. In caso di diniego o di concessione parziale, motivati dall'Azienda sulla base di esigenze organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione del dipendente, il lavoratore potrà richiedere che la domanda venga riesaminata nei successivi quindici giorni. 5. Al rientro in servizio, ove necessario, allo scopo di favorire il reinserimento nell'attività lavorativa, il personale potrà essere avviato a specifici corsi di formazione. 2. Il lavoratore che al termine dell'aspettativa di cui ai precedenti commi non riprenda servizio senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. 28/a - CCNL per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi (25 maggio 2001) Si applica la normativa di legge. 29/a - CCNL Dipendenti di studi professionali (19-12-1996) Art. 62 ter - Congedi e permessi per handicap La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423.

30/a - CCNL per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione (1-7-2000/31-12-2002 per la parte economica; 1-7-2000/31-12-2004 per quella normativa) Permessi 3. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata. Aspettativa 6. Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2000 al fine di attuare, per le parti rinviate alla contrattazione collettiva di settore, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 39 - Tutele specifiche portatori di handicap I. Al lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità, nonché ai lavoratori che si trovino nella necessità di prestare assistenza a figli ovvero a parenti od affini entro il terzo grado, ancorché non conviventi, del pari portatori di handicap in situazione di gravità, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come integrate dalla legge n. 53/2000. 2. Allo scopo di favorire, nel rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68/99, l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze tecnico/impiantistiche, le aziende si adopereranno per assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di agibilità dei posti di lavoro. 31/a - CCNL Autotrasporto, spedizione merci e logistica (13-6-2000) Art. 24 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale 2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. 3. In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici. 4. Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso: del coniuge anche se legalmente separato; del convivente more uxorio; di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli); di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore. Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita. Nel commi successivi si fa riferimento alle leggi vigenti.

11. In applicazione del disposto dell'articolo 4, comma 3 della legge 53/2000, il dipendente che riprenda l'attività lavorativa dopo avere goduto un congedo al sensi del presente articolo, per complessivi due anni potrà frequentare un corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione alla durata del congedo ed alle mansioni del dipendente. Art. 3 0 - Tutela delle persone handicappate Si fa riferimento alla normativa di legge vigente. 32/a - CCNL Attività ferroviarie (16-4-2003) Art. 30 - Persone con handicap Si fa riferimento alla normativa di legge vigente. 33/a - CCNL Settore elettrico (24-7-2001/30-6-2005) Art. 28 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa - Permessi e brevi congedi 2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare permessi e brevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. 3. Al lavoratore potranno essere concessi congedi per eventi e cause particolari e per la formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, da definire a livello aziendale. 4. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, permessi retribuiti, non computabili come ferie, potranno essere concessi ai lavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza (esempio: nascita, visite selettive e attitudinali di leva, visite mediche di controllo da parte dei componenti organismi del Servizio sanitario nazionale, dell'INPS o dell'INAIL; testimonianze in processi civili o penali per cause di servizio conguagliandosi, in quest'ultimo caso, la retribuzione con l'importo delle indennità eventualmente percepite dal lavoratore). 5. In occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione. - Aspettativa 7. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi in via discrezionale dall'Azienda e purché questo non pregiudichi l'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità a qualsiasi fine. 8. Al termine dell'aspettativa l'Azienda assegna all'interessato un posto di lavoro di categoria e inquadramento pari a quella dell'interessato comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle da lui svolte prima dell'aspettativa. 9. L'aspettativa superiore ai 15 giorni decurta proporzionalmente la spettanza ferie annua.

- Congedi parentali per gravi motivi familiari Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e quanto specificato dal regolamento attuativo (decreto 21 luglio 2000, n. 278) in materia di congedi per gravi e documentati motivi familiari, le Parti al sensi del comma 3 del sopracitato regolamento definiscono la seguente procedura per la richiesta e per la concessione dei congedi stessi. Il lavoratore/lavoratrice propongono al datore di lavoro con un termine di preavviso di 15 giorni lavorativi rispetto alla data dalla quale si richiede la decorrenza del congedo. Il datore di lavoro è tenuto entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale diniego nonché il rinvio ad un periodo successivo e determinato e la concessione parziale del congedo devono essere motivati. In tali casi, il lavoratore entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione della risposta può proporre il riesame della domanda sulla quale il datore di lavoro dovrà pronunciarsi definitivamente entro i successivi 10 giorni lavorativi. Le Parti stabiliscono condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dal sopracitato decreto 21 luglio 2000, n. 278, per le seguenti fattispecie:

a) Tossicodipendenza (…..) b) Alcoolismo (…..)

c) AIDS Nel confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado o un parente di T grado purché convivente affetto da AIDS, le Aziende -ferma restando la facoltà di concessione di permessi retribuiti in occasioni eccezionali, al sensi dell'art. del presente CCNL - si impegnano a valutare, con disponibilità e compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttiVe, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere: la concessione di congedi parentali (senza alcuna corresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso) per un periodo continuativo o frazionato, al fine di consentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche o private c/o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto. Le Parti, inoltre, rinviano all'applicazione della legge 5 giugno 1990, n. 135 che prevede che in materia di rapporto di lavoro l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro, nonché il divieto per i datori di lavoro, pubblici e privati, di svolgere indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività. Le aziende, inoltre, valuteranno la possibilità di poter concedere permessi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di esami di laboratorio nel confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi a specifici esami. d) Malattie di particolare gravità Nel confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di T grado purché convivente) affetto da malattia di particolare gravità (malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley), le Aziende si impegnano a valutare, con criteri di disponibilità e compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere: la concessione di congedi parentali (senza alcuna corresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso), per un periodo continuativo o frazionato, c/o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto. Le Aziende potranno inoltre valutare i suddetti casi di malattia come titolo di intervento particolarmente significativo al fini della concessione di sussidi straordinari. e) Portatori di handicap

Si rinvia alle specifiche previsioni dell'ordinamento in materia (legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, legge 8 marzo 2000, n. 53, decreto 21 luglio 2000, n. 278, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e successive integrazioni e modificazioni; in aggiunta alle sopra citate provvidenze di legge, si prevede quanto segue: l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto compatibilmente con le esigenze di servizio; l'adozione di misure finalizzate a consentire la più agevole circolazione dei portatori di handicap nelle sedi aziendali. In relazione a situazioni di particolare gravità, nel confronti dei dipendenti collocati in aspettativa per assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di II° grado purché convivente), l'Azienda potrà valutare la possibilità di concedere sussidi straordinari. Resta in ogni caso facoltà dell'Azienda chiedere al lavoratore interessato tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.

Relativamente alle misure riguardanti l'adozione di soluzioni lavorative, le Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive - quali: adozione di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva. 1 lavoratori interessati sono tenuti a presentare, al sensi del decreto n. 278/2000, tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste. 1 congedi per le causali sopracitate sono computabili ai fini del raggiungimento del limite temporale massimo di due anni nell'intero arco della vita lavorativa del dipendente (limite superabile in caso di congedi di cui alla lettera a) e sono fruibili secondo le modalità indicate nel decreto 21 luglio 2000, n. 278. 34/a - CCNL Unico Gas-Acqua (1-1-2002/31-12-2005) Art. 30 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale e aspettativa - Permessi Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti o non retribuiti di breve durata.

- Aspettativa per motivi privati Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi di carattere privato da valutarsi in via discrezionale dall'Azienda, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. Art. 52 - Azioni sociali 1) Assistenza a malati irreversibili o di lunga durata Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 104/92 e dalla legge n. 53/2000, nel confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge, il convivente o un parente entro il secondo grado, convivente o comunque bisognoso di assistenza al sensi della citata normativa, che sia colpito da una malattia di particolare gravità o di lunga durata, l'azienda valuterà la possibilità di concedere permessi non retribuiti nonché l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto. 2) Adozioni ed affidamenti (…..) 3) Tossicodipendenti (…..)

4) Etilisti (.. .) 5) Legge 5.6.1990, n. 135 In considerazione della rilevanza sociale che ha assunto l'epidemiologia della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e comunque nel rispetto della legge 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS -, al lavoratori assunti a tempo indeterminato, che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche, l'azienda concederà in alternativa: aspettativa non retribuita per la durata della terapia e comunque per un periodo non superiore a 3 anni; permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 6 mesi. La concessione dell'aspettativa o dei permessi non retribuiti è subordinata alla presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno delle Aziende a mantenere il massimo riserbo. 6) Portatori di handicap Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap. Nel confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima e dall'art. 20 della legge n. 53/2000, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti. 35/a - CCNL Dipendenti da aziende del settore turismo (1-1-2002/31-12-2005)

CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI Art. 114 1) In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità, nonché nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. 2) In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali. 3) In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.