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IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338 Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 60 o anno 9 ottobre 2017 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Corte di giustizia delľUnione europea 2017/C 338/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ................................................................ 1 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte di giustizia 2017/C 338/02 Causa C-287/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione per responsabilità civile auto — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Seconda direttiva 84/5/CEE — Articolo 2, paragrafo 1 — Contratto di assicurazione stipulato in base a false dichiarazioni sulla proprietà del veicolo e sull’identità del conducente abituale dello stesso — Contraente che ha stipulato l’assicurazione — Difetto di interesse economico alla conclusione di tale contratto — Nullità assoluta del contratto di assicurazione — Opponibilità ai terzi vittime) .......................... 2 2017/C 338/03 Causa C-386/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 27 giugno 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu ................... 3

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IT

Gazzetta ufficialedell’Unione europea

C 338

Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni

60o anno

9 ottobre 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 338/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 338/02 Causa C-287/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione per responsabilità civile auto — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Seconda direttiva 84/5/CEE — Articolo 2, paragrafo 1 — Contratto di assicurazione stipulato in base a false dichiarazioni sulla proprietà del veicolo e sull’identità del conducente abituale dello stesso — Contraente che ha stipulato l’assicurazione — Difetto di interesse economico alla conclusione di tale contratto — Nullità assoluta del contratto di assicurazione — Opponibilità ai terzi vittime) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2017/C 338/03 Causa C-386/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 27 giugno 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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2017/C 338/04 Causa C-387/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2017/C 338/05 Causa C-406/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 luglio 2017 — Acea Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2017/C 338/06 Causa C-407/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 luglio 2017 — Green Network SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2017/C 338/07 Causa C-408/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 luglio 2017 — Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2017/C 338/08 Causa C-417/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 luglio 2017 — Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2017/C 338/09 Causa C-435/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Halduskohus (Estonia) il 18 luglio 2017 — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) . 9

2017/C 338/10 Causa C-441/17: Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia 9

2017/C 338/11 Causa C-461/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande) (Irlanda) il 28 luglio 2017 — Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála 11

2017/C 338/12 Causa C-498/17: Ricorso presentato il 17 agosto 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana 12

Tribunale

2017/C 338/13 Causa T-47/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 agosto 2017 — Sigma Orionis/REA («Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” — Decisione di sospendere i pagamenti e di risolvere i contratti di sovvenzione a seguito di revisione contabile — Somme asseritamente dovute dalla REA nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di sovvenzione — Domanda di risarcimento danni — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Ponderazione degli interessi») . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2017/C 338/14 Causa T-48/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 agosto 2017 — Sigma Orionis/ Commissione [«Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Settimo programma quadro della Comunità europea (2007-2013) e programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” — Decisione di sospendere i pagamenti e di risolvere i contratti di sovvenzione a seguito di revisione contabile — Somme asseritamente dovute dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di sovvenzione — Domanda di risarcimento danni — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Ponderazione degli interessi»] . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2017/C 338/15 Causa T-653/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 agosto 2017 –Malta/Commissione [«Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Politica comune della pesca — Regolamento (CE) n. 1224/2009 — Documenti scambiati tra Malta e la Commissione — Accesso concesso a Greenpeace — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni juris — Ponderazione degli interessi»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

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2017/C 338/16 Causa T-439/17: Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Yellow Window/EIGE . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2017/C 338/17 Causa T-501/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commissione e CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2017/C 338/18 Causa T-512/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — OCU e a./CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2017/C 338/19 Causa T-546/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — Haufe-Lexware/EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2017/C 338/20 Causa T-562/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2017/C 338/21 Causa T-564/17: Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — Tong Myong/Consiglio e Commissione . . . 19

2017/C 338/22 Causa T-568/17: Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — Korea National Insurance Corporation/ Consiglio e Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2017/C 338/23 Causa T-578/17: Ricorso proposto il 26 agosto 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/ Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2017/C 338/24 Causa T-583/17: Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS finance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2017/C 338/25 Causa T-209/17: Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1) . . . . . . 22

Rettifiche

2017/C 338/26 Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa T-396/15 (GU C 283 del 28.8.2017) . 23

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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 338/01)

Ultima pubblicazione

GU C 330 del 2.10.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 318 del 25.9.2017

GU C 309 del 18.9.2017

GU C 300 dell’11.9.2017

GU C 293 del 4.9.2017

GU C 283 del 28.8.2017

GU C 277 del 21.8.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/1

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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/

Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista

Pereira, Teresa Rosa Teixeira

(Causa C-287/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione per responsabilità civile auto — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Seconda direttiva 84/5/CEE — Articolo 2, paragrafo 1 — Contratto di

assicurazione stipulato in base a false dichiarazioni sulla proprietà del veicolo e sull’identità del conducente abituale dello stesso — Contraente che ha stipulato l’assicurazione — Difetto di interesse economico alla conclusione di tale contratto — Nullità assoluta del contratto di assicurazione — Opponibilità ai terzi

vittime)

(2017/C 338/02)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Fidelidade-Companhia de Seguros SA

Convenuti: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che abbia per effetto l’opponibilità ai terzi vittime, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, della nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto dovuta a false dichiarazioni iniziali del contraente dell’assicurazione in merito all’identità del proprietario e del conducente abituale del veicolo considerato, o alla circostanza che la persona per conto o in nome della quale tale contratto di assicurazione è stato stipulato non aveva interesse economico alla conclusione del contratto stesso.

(1) GU C 326 del 6.9.2016.

C 338/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 27 giugno 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

(Causa C-386/17)

(2017/C 338/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Stefano Liberato

Resistente: Luminita Luisa Grigorescu

Questioni pregiudiziali

1) Se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003 (1), incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell’art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, o, al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, tenuto conto che l’art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19.

2) Se l’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione eurounitaria della litispendenza nonché con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabili, di ordine pubblico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all’interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni.

(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

(Causa C-387/17)

(2017/C 338/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Controricorrente: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/3

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Questioni pregiudiziali

Dica la CGUE [nelle circostanze proprie della causa principale: concernente un’azione di risarcimento danni contro lo Stato- Legislatore per la effettiva erogazione, nel periodo 1976-1980 e in forza di legge dello stesso Stato membro (legge n. 684 del 1974), di sovvenzioni costituenti aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, primo comma, del Trattato CE (ex art. 92 e attualmente art. 107 TFUE), non notificati, né autorizzati ai sensi dell’art. 88 del Trattato CE (ex art. 93 e attualmente art. 108 TFUE), ad impresa di navigazione in ambito di mercato, all’epoca, non liberalizzato (cabotaggio marittimo)]:

1) se, ai fini della qualificazione di detti aiuti (come «esistenti» e, quindi, non «nuovi»), trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) v), del Regolamento n. 659 del 1999 (1), che stabilisce: «v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione»; ovvero se trovi applicazione, e in che termini, il principio (portata formalmente differente da quello di diritto positivo anzidetto) — enunciato dal Tribunale con la sentenza del 15 giugno 2000, nelle cause riunite T-298/97 e altre (Alzetta e a./Commissione, § 143), confermata, per la statuizione che interessa in questa sede, dalla CGUE con la sentenza del 29 aprile 2004 in C-298/00 P (§ § 66-69) — secondo cui «(…) un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato [poi: 87, par. 1], applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza»;

2) se, comunque, sempre ai fini della qualificazione dei predetti aiuti, trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) iv) del medesimo Reg. n. 659 del 1999, che afferma essere «esistenti» «gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15» — norma che, a sua volta, stabilisce un termine di prescrizione decennale per il recupero degli aiuti illegalmente concessi –, oppure trovino applicazione, in che termini (analoghi o meno al principio espresso dalla citata norma di diritto positivo), i principi, ripetutamente affermati dalla stessa CGUE, di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 luglio 2017 — Acea Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a.

(Causa C-406/17)

(2017/C 338/05)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Acea Energia SpA

Resistenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C 338/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Questioni pregiudiziali

1) Se la «ratio» della direttiva «generale» n. 2005/29/CE (1), intesa quale «rete di sicurezza» per la tutela dei consumatori, nonché, nello specifico, il «Considerando n. 10», l’art. 3, paragrafo 4,e l’art. 5, paragrafo 3, della medesima direttiva ostino a una norma nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle direttive settoriali n. 2009/72/CE (2) e n. 2009/73/CE (3) a tutela dell’utenza nell’ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l’effetto, l’intervento dell’autorità di settore — nel caso di specie AEEGSI — a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta o sleale;

2) Se il principio di specialità di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE deve essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), ovvero dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali) ovvero, ancora, dei rapporti tra autorità indipendenti preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;

3) Se la nozione di «contrasto» di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali, ovvero se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, tale da determinare un concorso di norme in relazione a una stessa fattispecie concreta;

4) Se la nozione di norme comunitarie di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative regolamentari attuative di principi di diritto europeo;

5) Se il principio di specialità, sancito al «Considerando 10» e all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE e gli artt. 37 della direttiva 2009/72/CE e 41 della direttiva 2009/73/CE ostino a una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ogni qualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina «consumeristica» settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all’autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di «pratica aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o «in ogni caso aggressiva» ai sensi dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei (medesimi) consumatori e fondata su previsioni di diritto dell’Unione, che regoli in modo compiuto le medesime «pratiche aggressive» e «in ogni caso aggressive» o, comunque, le medesime «pratiche scorrette/sleali».

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

(2) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).

(3) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 luglio 2017 — Green Network SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a.

(Causa C-407/17)

(2017/C 338/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/5

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Parti nella causa principale

Ricorrente: Green Network SpA

Resistenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1) Se la «ratio» della direttiva «generale» n. 2005/29/CE (1), intesa quale «rete di sicurezza» per la tutela dei consumatori, nonché, nello specifico, il «Considerando n. 10», l’art. 3, paragrafo 4,e l’art. 5, paragrafo 3, della medesima direttiva ostino a una norma nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle direttive settoriali n. 2009/72/CE (2) e n. 2009/73/CE (3) a tutela dell’utenza nell’ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l’effetto, l’intervento dell’autorità di settore — nel caso di specie AEEGSI — a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta o sleale;

2) Se il principio di specialità di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE deve essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), ovvero dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali) ovvero, ancora, dei rapporti tra autorità indipendenti preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;

3) Se la nozione di «contrasto» di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali, ovvero se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, tale da determinare un concorso di norme in relazione a una stessa fattispecie concreta;

4) Se la nozione di norme comunitarie di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative regolamentari attuative di principi di diritto europeo;

5) Se il principio di specialità, sancito al «Considerando 10» e all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE e gli artt. 37 della direttiva 2009/72/CE e 41 della direttiva 2009/73/CE ostino a una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ogni qualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina «consumeristica» settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all’autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di «pratica aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o «in ogni caso aggressiva» ai sensi dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei (medesimi) consumatori e fondata su previsioni di diritto dell’Unione, che regoli in modo compiuto le medesime «pratiche aggressive» e «in ogni caso aggressive» o, comunque, le medesime «pratiche scorrette/sleali».

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

(2) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).

(3) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

C 338/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 luglio 2017 — Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a.

(Causa C-408/17)

(2017/C 338/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enel Energia SpA

Resistenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1) Se la «ratio» della direttiva «generale» n. 2005/29/CE (1), intesa quale «rete di sicurezza» per la tutela dei consumatori, nonché, nello specifico, il «Considerando n. 10», l’art. 3, paragrafo 4,e l’art. 5, paragrafo 3, della medesima direttiva ostino a una norma nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle direttive settoriali n. 2009/72/CE (2) e n. 2009/73/CE (3) a tutela dell’utenza nell’ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l’effetto, l’intervento dell’autorità di settore — nel caso di specie AEEGSI — a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta o sleale;

2) Se il principio di specialità di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE deve essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), ovvero dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali) ovvero, ancora, dei rapporti tra autorità indipendenti preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;

3) Se la nozione di «contrasto» di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali, ovvero se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, tale da determinare un concorso di norme in relazione a una stessa fattispecie concreta;

4) Se la nozione di norme comunitarie di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative regolamentari attuative di principi di diritto europeo;

5) Se il principio di specialità, sancito al «Considerando 10» e all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE e gli artt. 37 della direttiva 2009/72/CE e 41 della direttiva 2009/73/CE ostino a una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ogni qualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina «consumeristica» settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all’autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di «pratica aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o «in ogni caso aggressiva» ai sensi dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei (medesimi) consumatori e fondata su previsioni di diritto dell’Unione, che regoli in modo compiuto le medesime «pratiche aggressive» e «in ogni caso aggressive» o, comunque, le medesime «pratiche scorrette/sleali».

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

(2) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).

(3) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/7

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 luglio 2017 — Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico

(Causa C-417/17)

(2017/C 338/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Hera Comm Srl

Resistenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico

Questioni pregiudiziali

1) Se la «ratio» della direttiva «generale» n. 2005/29/CE (1), intesa quale «rete di sicurezza» per la tutela dei consumatori, nonché, nello specifico, il «Considerando n. 10», l’art. 3, paragrafo 4,e l’art. 5, paragrafo 3, della medesima direttiva ostino a una norma nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle direttive settoriali n. 2009/72/CE (2) e n. 2009/73/CE (3) a tutela dell’utenza nell’ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l’effetto, l’intervento dell’autorità di settore — nel caso di specie AEEGSI — a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta o sleale;

2) Se il principio di specialità di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE deve essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), ovvero dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali) ovvero, ancora, dei rapporti tra autorità indipendenti preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;

3) Se la nozione di «contrasto» di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali, ovvero se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, tale da determinare un concorso di norme in relazione a una stessa fattispecie concreta;

4) Se la nozione di norme comunitarie di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative regolamentari attuative di principi di diritto europeo;

5) Se il principio di specialità, sancito al «Considerando 10» e all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE e gli artt. 37 della direttiva 2009/72/CE e 41 della direttiva 2009/73/CE ostino a una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ogni qualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina «consumeristica» settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all’autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di «pratica aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o «in ogni caso aggressiva» ai sensi dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei (medesimi) consumatori e fondata su previsioni di diritto dell’Unione, che regoli in modo compiuto le medesime «pratiche aggressive» e «in ogni caso aggressive» o, comunque, le medesime «pratiche scorrette/sleali».

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

(2) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).

(3) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

C 338/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Halduskohus (Estonia) il 18 luglio 2017 — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Causa C-435/17)

(2017/C 338/09)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tartu Halduskohus

Parti

Ricorrente: Argo Kalda Mardi talu

Resistente: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questioni pregiudiziali

1) Se l’obbligo di mantenere tombe megalitiche, che uno Stato membro impone al richiedente un pagamento unico per superficie nonché un pagamento per il sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e per la cui violazione viene applicata la sanzione amministrativa, stabilita nell’articolo 39 del regolamento delegato n. 640/2014 (1) della Commissione, di una riduzione dei pagamenti del 3 %, sia compatibile con l’articolo 93, paragrafo 1 e con l’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché con le norme minime stabilite nell’allegato II del medesimo regolamento.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il richiedente un pagamento unico per superficie nonché un pagamento per il sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 91, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 93, paragrafo 1 e dell’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e) del regolamento n. 1307/ 2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, debba rispettare le norme riguardanti le buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, su tutta la sua azienda agricola — al fine di evitare l’applicazione di una sanzione amministrativa — oppure soltanto sulla superficie agricola per la quale viene in concreto richiesto un pagamento.

(1) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-441/17)

(2017/C 338/10)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/9

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Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva “habitat”») (1), in quanto ha approvato un allegato al piano di gestione forestale riguardante il distretto forestale di Białowieża senza assicurarsi che esso non pregiudichi l’integrità del sito di importanza comunitaria (SIC) e della zona di protezione speciale (ZPS) PLC200004 Puszcza Białowieska;

— dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in prosieguo: la «direttiva “uccelli”») (2), in quanto non ha stabilito le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva «habitat», nonché delle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva «uccelli» e delle specie migratrici non menzionate in detto allegato (che ritornano regolarmente), per i quali sono stati designati il SIC e la ZPS PLC200004 Puszcza Białowieska;

— dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva «habitat», in quanto non ha assicurato una rigorosa tutela dei coleotteri saproxilici [il cucujus cinnaberinus, il bupreste splendente (buprestis splendens), il phryganophilus ruficollis e il pytho kolwensis], indicati all’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat», ossia in quanto non ha vietato che tali specie vengano deliberatamente uccise o disturbate e che i loro siti di riproduzione vengano distrutti o deteriorati nel distretto forestale di Białowieża;

— dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, lettere b) e d), della direttiva «uccelli», in quanto non ha assicurato la protezione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, in particolare del picchio dorsobianco (dendrocopos leucotos), del picchio tridattilo (picoides tridactylus), della civetta nana (glaucidium passerinum) e della civetta capogrosso (aegolius funereus), ossia in quanto non ha garantito che tali specie non venissero uccise o disturbate durante il periodo di riproduzione e di dipendenza e che i loro nidi e le loro uova non vengano deliberatamente distrutti, danneggiati o asportati nel distretto forestale di Białowieża;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Ministero dell’ambiente della Repubblica di Polonia, invocando la propagazione del bostrico tipografo (Ips typographus), ha approvato, il 25 marzo 2016, un allegato al piano di gestione forestale (PGF) del 2012 che consente di triplicare lo sfruttamento dei boschi nel distretto forestale di Białowieża, ossia di passare da 63 471 metri cubi a 188 000 metri cubi nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2021, nonché di effettuare operazioni di gestione forestale attiva (tagli sanitari, rimboschimento e rinnovamento) che comportano la rimozione di alberi ultracentenari moribondi o morti, in particolare gli abeti colonizzati dal bostrico tipografo, in zone nelle quali era stato sino ad allora escluso qualsiasi intervento. Tale allegato costituisce un «piano» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». L’integrità del sito PLC200004 Puszcza Białowieska è costituita dai seguenti elementi: il suo carattere naturale, privo di qualsiasi attività umana, l’elevata percentuale di alberi longevi, alcuni dei quali ultracentenari, una grande quantità di legno morto, sia in piedi (alberi morti) sia a terra (rami secchi), la presenza di specie tipiche delle foreste naturali (coleotteri saproxilici, picchi tridattili, picchi dorsobianco, civette nane e civette capogrosso). Di conseguenza, le attività svolte nel distretto forestale di Białowieża violerebbero, secondo la Commissione, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in quanto le autorità polacche non si sarebbero assicurate, prima dell’approvazione di detto allegato, che la sua adozione non pregiudicasse l’integrità di tale sito.

In seguito all’adozione della decisione n. 51 del direttore generale dell’Ufficio forestale statale, del 17 febbraio 2017, si è proceduto alla rimozione di alberi secchi e di alberi colonizzati dal bostrico tipografo in tutti i distretti forestali (Białowieża, Browsk, Hajnówka), ossia in circa 34 000 ettari (il sito PLC200004 Puszcza Białowieska si estende su 63 147 ettari).

C 338/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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La Commissione osserva che le operazioni di gestione forestale attiva negli habitat 91D0 (torbiere boscate) e 91E0 (foreste alluvionali che comprendono salici, pioppi, ontani e frassini) e nelle foreste ultracentenarie dell’habitat 9170 (querceti di rovere subcontinentali), nonché negli habitat del picchio dorsobianco, del picchio tridattilo, della civetta nana, della civetta capogrosso, del falco pecchiaiolo, del pigliamosche pettirosso, della balia dal collare, della colombella, e negli habitat del coleottero saproxilico, boros schneideri, phryganophilus ruficollis, pytho kolwensis, rhysodes sulcatus e del bupreste splendente, così come la rimozione di abeti ultracentenari morti e l'abbattimento di alberi nell’ambito dell’aumento del volume dell’area forestale sfruttabile all'interno del sito PLC200004 Puszcza Białowieska, in applicazione della decisione del Ministero dell’ambiente della Repubblica di Polonia del 25 marzo 2016 e della decisione n. 51 del direttore generale dell’Ufficio forestale statale del 17 febbraio 2017, costituiscono dei potenziali pericoli per gli habitat naturali e per gli habitat degli animali e degli uccelli indicati nel piano di protezione del sito PLC 200004 Puszcza Białowieska e la stessa ha impedito l’attuazione delle misure di protezione previste in tale piano al fine di mantenere il sito PLC 200004 Puszcza Białowieska in uno stato di conservazione soddisfacente, il che costituisce una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat».

La Commissione sostiene inoltre che le operazioni di gestione forestale attiva precedentemente indicate (attuate in forza del predetto allegato), poiché comportano la distruzione di habitat di coleotteri saproxilici oggetto di rigorosa tutela, impediscono l’attuazione di azioni specifiche e concrete per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di quattro specie di coleotteri saproxilici, ossia il cucujus cinnaberinus, il bupreste splendente (buprestis splendens), il phryganophilus ruficollis e il pytho kolwensis, indicati nell’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat».

Infine, la Commissione indica che le operazioni di gestione forestale attiva precedentemente indicate (attuate in forza del predetto allegato), poiché comportano la distruzione degli habitat del picchio dorsobianco (dendrocopos leucotos), del picchio tridattilo (picoides tridactylus), della civetta nana (glaucidium passerinum) e della civetta capogrosso (aegolius funereus), violano l'obbligo di garantire l’efficace tutela di queste specie di uccelli, in quanto non impediscono la distruzione dei nidi di tali uccelli né la deliberata perturbazione di questi ultimi.

(1) GU 1992, L 206, pag. 7.(2) GU 2010, L 20, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande) (Irlanda) il 28 luglio 2017 — Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála

(Causa C-461/17)

(2017/C 338/11)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlande)

Parti

Ricorrenti: Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle e Liam Donegan

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

a) Se, per effetto della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata [la «direttiva habitat»], una dichiarazione di impatto ambientale Natura [Natura impact statement] debba individuare l’intera estensione degli habitat e delle specie per i quali il sito è inserito nell’elenco;

b) se, per effetto della [direttiva habitat], nella dichiarazione di impatto ambientale Natura [Natura impact statement] debba essere individuato ed esaminato il potenziale impatto su tutte le specie (e non solamente sulle specie protette) che contribuiscono all’habitat protetto e ne formano parte;

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/11

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c) se, per effetto della [direttiva habitat], una dichiarazione di impatto ambientale Natura [Natura impact statement] debba espressamente esaminare l’impatto del progetto proposto sulle specie protette e sugli habitat che si trovano all’interno di una ZSC e altresì sulle specie e sugli habitat che si trovano al di fuori dei confini di tale zona;

d) se, per effetto della direttiva 2011/92/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, una dichiarazione di impatto ambientale debba espressamente indicare se il progetto proposto avrà un impatto significativo sulle specie individuate nella dichiarazione;

e) se un’opzione che il committente abbia esaminato e discusso nell’ambito della valutazione di impatto ambientale e/o che sia stata sostenuta da alcuni soggetti interessati, e/o che sia stata presa in considerazione dall’autorità competente, costituisca una «principale alternativa», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, sebbene sia stata respinta dal committente ab initio;

f) se, per effetto della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, una valutazione di impatto ambientale debba contenere informazioni sufficienti in ordine all’impatto ambientale di ciascuna alternativa, affinché possa essere comparata l’opportunità delle varie alternative dal punto di vista ambientale; e/o se la dichiarazione sull’impatto ambientale debba precisare in che modo gli effetti ambientali delle alternative siano stati presi in considerazione;

g) se il requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, concernente l’indicazione delle ragioni della scelta del committente «sotto il profilo dell’impatto ambientale», si applichi unicamente all’opzione scelta o anche alle principali alternative prese in esame, richiedendo quindi che l’analisi di dette alternative si estenda all’impatto ambientale di queste ultime;

h) se sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi della [direttiva habitat] il fatto che i dettagli della fase di costruzione (come l’ubicazione dei cantieri e i percorsi di trasporto) possano essere definiti con una decisione successiva alla concessione dell’autorizzazione e, in tal caso, se un’autorità competente abbia la facoltà di permettere che tali questioni siano stabilite con decisione unilaterale del committente, nell’ambito di ciascuna autorizzazione rilasciata, che debba essere notificata all’autorità competente anziché approvata da quest’ultima;

i) se, per effetto della [direttiva habitat], un’autorità competente sia tenuta a documentare in quale misura un parere scientifico che le sia stato presentato esorti a raccogliere ulteriori informazioni prima di concedere l’autorizzazione, in modo sufficientemente particolareggiato e chiaro da dissipare ogni dubbio quanto al significato e agli effetti di tale parere;

j) se, per effetto della [direttiva habitat], l’autorità competente sia tenuta a motivare, anche dettagliatamente, il rigetto delle conclusioni del suo ispettore che esprimono la necessità di raccogliere ulteriori informazioni o studi scientifici prima che venga concessa l’autorizzazione, e

k) se, per effetto della [direttiva habitat], un’autorità competente, quando effettua un’opportuna valutazione, debba fornire una motivazione esplicita e dettagliata per ogni elemento della sua decisione.

(1) GU 1992 L 206, pag. 7.(2) GU 2012 L 26, pag. 1.

Ricorso presentato il 17 agosto 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-498/17)

(2017/C 338/12)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

C 338/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Conclusioni

La parte ricorrente domanda alla Corte di:

— constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma degli artt. 7, lettera g, e 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), le discariche che non hanno ottenuto, a norma dell’art. 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare o non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva citata delle discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, di tale direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 14, lettera b, seconda frase, e dell’art. 14, lettera c, di questa direttiva, in relazione alle discariche di: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2) Ferrandina (Loc. Venita); 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4) Latronico (Loc. Torre); 5) Lauria (Loc. Carpineto); 6) Maratea (Loc. Montescuro); 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: discarica la cui chiusura era prevista per il mese di settembre 2016); 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), discarica dichiarata come mai utilizzata; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11) Roccanova (Loc. Serre); 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13) Campotosto (Loc. Reperduso); 14) Capistrello (Loc. Trasolero); 15) Francavilla (Valle Anzuca); 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosa (CO. BE.MA); 19) Bisceglie (CO.GE.SER); 20) Andria (F.lli Acquaviva); 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosa (Società Caffaro);

— constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma degli artt. 7, lettera g, e 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, le discariche che non hanno ottenuto, a norma dell’art. 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 14, lettera b, seconda frase di questa direttiva in relazione alle discariche di: 23) Atella (Loc. Cafaro); 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone); 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino); 26) Matera (Loc. La Martella); 27) Pescopagano (Loc. Domacchia); 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo); 29) Salandra (Loc. Piano del Governo); 30) San Mauro Forte (Loc. Priati); 31) Senise (Loc. Palomabara); 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci); 33) Tito (Loc. Valle del Forno); 34) Capestrano (Loc. Tirassegno); 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu); 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine); 37) Corfinio (Loc. Cannucce); 38) Corfinio (Loc. Case querceto); 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta); 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti); 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti); 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore); 43) Trivigano (ex Cava Zof); 44) Torviscosa (Loc. La Valletta);

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’art. 14 della direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti prevede le discariche c.d. «preesistenti», ossia le discariche che abbiano già ottenuto un’autorizzazione o che siano già in funzione prima del 16 luglio 2001, termine entro il quale la direttiva 1999/31/CE doveva essere trasposta nel diritto nazionale secondo l’art. 18, par. 1, della direttiva. In relazione a tali discariche, l’art. 14 della direttiva 1999/31/CE prevede che, entro il 16 luglio 2009, le Autorità competenti dello Stato membro procedano o al completamento dei lavori necessari al riassetto della discarica al fine di renderla conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva (art. 14, lettera c, della direttiva) o alla chiusura definitiva della discarica (art. 14, lettera b, seconda frase, della direttiva).

La Commissione ritiene che dagli elementi forniti dalla Repubblica italiana nel corso della fase pre-contenziosa della procedura risulti che nessuno di questi due adempimenti è stato completato per 44 discariche preesistenti, con la conseguenza che, per tali discariche, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 14, lettera b, seconda frase e lettera c, della direttiva 1999/31/CE.

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/13

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TRIBUNALE

Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 agosto 2017 — Sigma Orionis/REA

(Causa T-47/16 R)

(«Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” — Decisione di sospendere i pagamenti e di risolvere i contratti di sovvenzione a seguito di revisione contabile — Somme asseritamente dovute dalla REA nell’ambito dell’esecuzione dei contratti

di sovvenzione — Domanda di risarcimento danni — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2017/C 338/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Resistente: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta ad ottenere il pagamento immediato da parte della REA di una somma in forza della convenzione di sovvenzione «FET-Event».

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 agosto 2017 — Sigma Orionis/Commissione

(Causa T-48/16 R)

[«Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Settimo programma quadro della Comunità europea (2007-2013) e programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” — Decisione di

sospendere i pagamenti e di risolvere i contratti di sovvenzione a seguito di revisione contabile — Somme asseritamente dovute dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di sovvenzione —

Domanda di risarcimento danni — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Ponderazione degli interessi»]

(2017/C 338/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, con la quale si chiede il pagamento immediato da parte della Commissione di differenti somme in forza di diverse convenzioni di sovvenzione e la sospensione dell’esecuzione della decisione di risoluzione di tali convenzioni.

C 338/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 agosto 2017 –Malta/Commissione

(Causa T-653/16 R)

[«Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Politica comune della pesca — Regolamento (CE) n. 1224/2009 — Documenti scambiati tra Malta e la

Commissione — Accesso concesso a Greenpeace — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni juris — Ponderazione degli interessi»]

(2017/C 338/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 13 luglio 2016, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, relativa ad una domanda di accesso ai documenti protocollata con il n. GestDem2015/5711A-018-2014.

Dispositivo

1) È sospesa l’esecuzione della decisione della Commissione europea del 13 luglio 2016, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, relativa ad una domanda di accesso ai documenti protocollata con il n. GestDem2015/5711, nella misura in cui tale decisione concede l’accesso ai documenti provenienti dalla Repubblica di Malta.

2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Yellow Window/EIGE

(Causa T-439/17)

(2017/C 338/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yellow Window (Anversa, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata dell’8 maggio 2017, che respinge l’offerta della ricorrente nella procedura EIGE/2017/ OPER/04 «Female Genital Mutilation: Estimating Girls at Risk (Mutilazione genitale femminile: stima delle ragazze a rischio)», nonché le successive decisioni di accogliere l’offerta di un altro offerente e di aggiudicargli l’appalto;

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/15

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— condannare il convenuto a risarcire i danni subiti dalla ricorrente, oltre agli interessi nella misura dell’8 %, o, in subordine, concedere un risarcimento pari all’8 %;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento, del principio di trasparenza, del principio di agire con una certa prudenza, dell’obbligo di rispettare la riservatezza nonché ad un manifesto errore di valutazione.

2. Secondo motivo, riguardante una motivazione contraddittoria, una violazione del principio di proporzionalità nel valutare l’offerta della ricorrente.

3. Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione.

Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commissione e CRU

(Causa T-501/17)

(2017/C 338/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Solana López, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare la violazione del diritto europeo da parte del Comitato di risoluzione unico, per aver esso emanato la decisione SRB/EES/2017/08, presa nellasessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;

— di conseguenza, annullare ex tunc detto atto nonché gli atti di esecuzione successivi adottati dal Comitato di risoluzione unico.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

C 338/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — OCU e a./CRU

(Causa T-512/17)

(2017/C 338/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spagna) e 37 altri ricorrenti

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— dichiarare l’illegittimità e l’inapplicabilità degli articoli 18 e 29 del regolamento (UE) n. 806/2014;

— condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, del 7 giugno 2017, relativa all’adozione del piano di risoluzione del Banco Popular Español, S.A.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — Haufe-Lexware/EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)

(Causa T-546/17)

(2017/C 338/19)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: N. Hebeis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Beijing, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Leshare» — Domanda di registrazione n. 13 883 301

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 giugno 2017 nel procedimento R 1691/2016-4

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/17

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Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA)

(Causa T-562/17)

(2017/C 338/20)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: O. Bludovsky e C. Mellein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Albea Services (Gennevilliers, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «ALBÉA» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 210 553

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2017 nel procedimento R 1870/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 25 maggio 2017 (impugnazione n. R 1870/2016-1) e, in riforma della stessa, annullare il marchio della ricorrente;

in subordine

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 25 maggio 2017 (impugnazione n. R 1870/2016-1) e rinviare la causa dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione;

in ulteriore subordine

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 25 maggio 2017 (procedimento n. R 1870/2016-1).

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

C 338/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — Tong Myong/Consiglio e Commissione

(Causa T-564/17)

(2017/C 338/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: So Tong Myong (Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea) (rappresentanti: M. Lester e S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, Solicitors)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU 2017, L 149, pag. 67), e la decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio, del 12 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2017, L 149, pag. 75), nella parte in cui tali atti includono la ricorrente nell’elenco delle entità soggette a misure restrittive;

— condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno fornito una motivazione adeguata o sufficiente per includere la ricorrente nell’elenco.

2. Secondo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno manifestamente errato nel considerare che i criteri per l’inclusione nelle misure contestate erano soddisfatti nel caso della ricorrente; non esiste alcun fondamento di fatto per la sua inclusione.

3. Terzo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno commesso uno sviamento di potere nel tentare di rendere inefficace il diritto della ricorrente ad un ricorso effettivo in relazione al suo inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 230 TFUE e/o hanno violato il diritto della ricorrente alla parità di trattamento.

4. Quarto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato i diritti di difesa della ricorrente omettendo di fornirle gli elementi di prova da essi invocati prima del suo reinserimento nell’elenco.

5. Quinto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato la normativa riguardante la protezione dei dati.

6. Sesto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato ingiustificatamente e in modo sproporzionato i diritti fondamentali della ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà, dell’impresa e della reputazione.

Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — Korea National Insurance Corporation/Consiglio e Commissione

(Causa T-568/17)

(2017/C 338/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Korea National Insurance Corporation (Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea) (rappresentanti: M. Lester e S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, Solicitors)

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/19

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Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU 2017, L 149, pag. 67), la decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio, del 12 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2017, L 149, pag. 75), la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2017, L 208, pag. 38), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU 2017, L 208, pag. 33), nella parte in cui tali atti includono la ricorrente nell’elenco delle entità soggette a misure restrittive.

— condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno fornito una motivazione adeguata o sufficiente per includere la ricorrente nell’elenco.

2. Secondo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno manifestamente errato nel considerare che i criteri per l’inclusione nelle misure contestate erano soddisfatti nel caso della ricorrente; non esiste alcun fondamento di fatto per la sua inclusione.

3. Terzo motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno fornito alla ricorrente gli elementi di prova a sostegno della loro decisione di reinserirla nell’elenco prima di procedere in tal senso, o dell’attuazione da parte dell’Unione europea del suo inserimento nell’elenco delle Nazioni Unite, in violazione dei suoi diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva.

4. Quarto motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno adempiuto ai loro obblighi quando hanno deciso di inserire la ricorrente nell’elenco a seguito della sua designazione da parte delle Nazioni Unite.

5. Quinto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno commesso uno sviamento di potere nel tentare di rendere inefficace e, di conseguenza, di ignorare il diritto della ricorrente ad un ricorso effettivo in relazione al suo inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 230 TFUE e/o hanno violato il diritto della ricorrente alla parità di trattamento.

6. Sesto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato la normativa riguardante la protezione dei dati.

7. Settimo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato ingiustificatamente e in modo sproporzionato i diritti fondamentali della ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà, dell’impresa e della reputazione.

Ricorso proposto il 26 agosto 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commissione

(Causa T-578/17)

(2017/C 338/23)

Lingua processuale: il tedesco.

Parti

Ricorrente: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Germania) (rappresentanti: S. Heise e M. Lindner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

C 338/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione C(2017) 3220 final della Commissione del 29 maggio 2017 relativa alle misure di aiuto di natura non fiscale attuate dalla Germania a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e altri) SA.43145 (2016/FC) (GU 2017, C 193, pag. 1); nonché

— condannare la Commissione ai costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:

Violazione delle forme sostanziali e procedurali ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2 TFUE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, e con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 (1), nonché ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE

— La Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto a suo avviso la decisione impugnata è stata emanata esclusivamente sulla base di una valutazione preliminare, sebbene la Commissione fosse tenuta ad avviare un procedimento d’indagine formale. La ricorrente fa valere che la Commissione, compiendo una valutazione dei dati e delle informazioni a sua disposizione conformemente ai suoi obblighi, avrebbe dovuto esprimere preoccupazione riguardo alla compatibilità delle misure di aiuto di natura non fiscale attuate illegittimamente dalla Germania a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e altri).

— La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, nei limiti in cui nella decisione impugnata non ha esaminato tali dati e informazioni suscettibili di destare preoccupazione, non li ha esaminati a sufficienza o li ha esaminati in gran parte erroneamente.

(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS finance)

(Causa T-583/17)

(2017/C 338/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: B. Sorg, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IOS Finance EFC, SA (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «IOS FINANCE» — Marchio dell’Unione europea n. 12 544 061

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2017 nel procedimento R 2262/2016-2

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/21

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Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

(Causa T-209/17) (1)

(2017/C 338/25)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C @@ del @@.

C 338/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2017

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RETTIFICHE

Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa T-396/15

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 283 del 28 agosto 2017)

(2017/C 338/26)

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa T-396/15, Herm. Sprenger/EUIPO — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta), va letta come segue:

Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2017 — Herm. Sprenger/EUIPO — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta)

(Causa T-396/15) (1)

(«Marchio dell’Unione europea — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)

((2017/C 283/74))

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: V. Schiller, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 aprile 2015 (procedimento R 520/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la web2get GmbH & Co. KG e la Herm. Sprenger GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1) Non occorre più statuire sul ricorso.

2) La Herm. Sprenger GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(1) GU C 302 del 14.9.2015.

9.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338/23

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ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)