Guida X Dipendenti

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PRENDERE TEMPO Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro

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PRENDERE TEMPOLe forme di conciliazione trafamiglia, formazione e lavoro

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PRENDERE TEMPO

Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro

Questa guida tratta le norme a tutela dei dipendenti di piccole

e medie imprese previste dalla legge 8 marzo 2000 n. 53

“Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità,

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordina-

mento dei tempi delle città”.

L'obiettivo della guida è diffondere la conoscenza e l'utilizzo

della legge 53/2000 al fine di favorire la conciliazione tra i

tempi di lavoro e i tempi di vita.

Per renderne più semplice la consultazione, è stata suddivisa

in due macroaree tematiche: la prima approfondisce gli strumen-

ti di conciliazione tra lavoro e famiglia, la seconda affronta la

conciliazione tra lavoro e formazione.

La guida è stata realizzata nell'ambito del progetto “Demetra -

per una nuova cultura di pari opportunità e conciliazione”,

che si propone di facilitare l'ingresso e la permanenza delle donne

nel mondo del lavoro favorendo l'applicazione delle leggi già esi-

stenti e promuovendo una politica di conciliazione tra i tempi

della vita familiare e quelli della vita lavorativa.

Il progetto Demetra è promosso e finanziato nell'ambito

dell'Iniziativa Comunitaria Equal da Unione Europea, Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia.

La guida è anche online sul sito: www.demetraprogetto.it.

Prefazione

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LA LEGGE 53/2000 E LA CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA

LA LEGGE 53/2000 E IL “GENITORE LAVORATORE” pag. 7

PARTE ITutela dei genitori lavoratori dipendenti di Pmi

IL CONGEDO DI MATERNITÀ (ex astensione obbligatoria) pag. 10Cosa fare per chiedere l'indennità di maternità pag. 10Possibilità di astenersi dal lavoro solo il mese prima del parto pag. 10Parto prematuro e durata del congedo pag. 11Indennità di maternità pag. 11

IL CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa dal lavoro) pag. 11Precisazioni utili pag. 12Trattamento retributivo e previdenziale pag. 13

I RIPOSI ORARI GIORNALIERI (ex permessi per allattamento) pag. 13

I CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO pag. 14Cosa fare per chiedere il congedo pag. 14

CONGEDI E PERMESSI PER LA CURA DEI FAMILIARI pag. 15I permessi retribuiti pag. 15Come usufruire dei permessi pag. 15

IL CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI pag. 16Chi può usufruire del congedo pag. 16Quali situazioni danno diritto a usufruire del congedo pag. 17Cosa deve fare il datore di lavoro pag. 17

PARTE IICongedi e permessi per la cura dei portatori di handicap

REQUISITI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 104/92 pag. 18Precisazioni utili pag. 19

Indice

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CONGEDI E PERMESSI PER I GENITORI pag. 19Durante i primi 3 anni di vita del bambino pag. 19Prolungamento del congedo parentale (ex astensione facoltativa) pag. 20Trattamento retributivo e previdenziale pag. 21

PROLUNGAMENTO DEI RIPOSI ORARI GIORNALIERI (ex permessi per allattamento) pag. 21Trattamento retributivo e previdenziale pag. 22

DAL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO FINO ALLA MAGGIORE ETÀ DEL BAMBINO pag. 22Permessi mensili pag. 22Precisazioni utili pag. 23Trattamento retributivo e previdenziale pag. 23

DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEL FIGLIO pag. 24Permessi mensili pag. 24

INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ DEL FIGLIO pag. 24Trattamento retributivo e previdenziale pag. 25Precisazioni utili pag. 26Cosa fare per chiedere il congedo pag. 26

CONGEDI E PERMESSI PER I FAMILIARI DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP pag. 26Permessi mensili pag. 26Congedo di 2 anni per la cura dei disabili pag. 27

LA LEGGE 53/2000 E LA CONCILIAZIONE LAVORO-FORMAZIONE

CONGEDI PER LA FORMAZIONE pag. 29

CONGEDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA pag. 29

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro7

LA LEGGE 53/2000 E LA CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA

LA LEGGE 53/2000 E IL “GENITORE LAVORATORE”

In materia di pari opportunità e conciliazione, la legge 8 marzo 2000 n. 53“Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il dirittoalla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”introduce una importante novità “morale”: padri e madri lavoratori hannoentrambi il diritto di accudire i propri figli nei primi anni di vita. Pertantoanche il padre-lavoratore può chiedere e ottenere un periodo di congedodopo la nascita dei figli, una innovazione che dovrebbe incentivare leaziende ad applicare principi di merito nella selezione del personale. La legge si pone, infatti, due ambiti di intervento, uno “interno” alla famigliae uno “esterno”: da un lato incoraggia una divisione più equilibrata dei ruoliall'interno della famiglia, dall'altro vuole frenare la tendenza del mondo dellavoro a penalizzare le donne, spesso sole nel tentativo di conciliare le esi-genze della vita familiare con quelle professionali e per questo più espostea discriminazioni e rinunce.

Sono dunque in discussione due diritti fondamentali: la conciliazione el'uguaglianza tra i generi. La legge interviene su entrambi promuovendo “unequilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai geni-tori di soggetti portatori di handicap;b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione deicongedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozionedell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale”.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 53/2000 è stato ema-nato il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo Unico delle dispo-sizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e dellapaternità”, con il quale si è cercato di ricostruire un quadro organico dellamateria mediante la redazione di un Testo Unico.

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro9

PARTE ITutela dei genitori lavoratori dipendenti

di piccole e medie imprese

La tutela legislativa varia nelle diverse fasi della vita evolutiva del bambinoperché diverse sono le esigenze di una madre in gravidanza, subito dopo ilparto, nei primi anni di vita del figlio e così via. Alcune tutele generiche proteggono la lavoratrice in stato di gravidanza dasituazioni particolarmente dannose.

In particolare, la madre lavoratrice ha diritto a:

• rifiutarsi di effettuare il test di gravidanza prima dell'assunzione;• essere adibita a mansioni compatibili con il suo stato1;• permessi retribuiti per sottoporsi a esami e visite mediche specialistiche

prenatali2.

È inoltre vietato:

• ogni comportamento discriminatorio in sede di assunzione, orientamen-to, formazione, perfezionamento, aggiornamento professionale, in mate-ria di retribuzione, classificazione professionale, attribuzione di qualifi-che, mansioni e progressione nella carriera3;

• adibire la madre lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, ai lavo-ri faticosi, pericolosi e insalubri4;

• adibire la madre lavoratrice a svolgere lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 65;• licenziare la madre lavoratrice tranne che in caso di sua colpa grave, sca-

denza del termine del contratto di lavoro, cessazione dell'attività dell'im-presa o del ramo di azienda a cui adibita. Il divieto di licenziare la madrelavoratrice è valido fino al primo anno di vita del bambino.

La madre e/o il padre che rientrano al lavoro dopo aver usufruito dei congedie/o dei permessi stabiliti dalla norma, hanno diritto a essere adibiti nella stes-sa unità produttiva alle stesse mansioni precedentemente occupate6.

1 Art. 7 D.Lgs. 151/01.2 Art. 14 D.Lgs. 151/01.3 Art. 3 D.Lgs. 151/01.4 Art. 7 D.Lgs. 151/01.5 Art. 53 D.Lgs. 151/01.6 Art. 56 D.Lgs. 151/01.

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PRENDERE TEMPO10

7 Art. 16 D.Lgs. 151/01.8 Art. 25 D.Lgs. 151/01.9 Art. 21 D.Lgs. 151/01.

La legge 53/2000 e il decreto legislativo 151/01 hanno modificato alcu-ne definizioni. L'astensione obbligatoria è diventata “congedo di mater-nità e paternità”; l'astensione facoltativa “congedo parentale”; i per-messi per allattamento sono ora definiti “riposi orari giornalieri”.

IL CONGEDO DI MATERNITÀ7 (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

• Il congedo di maternità dura 5 mesi: è, infatti, vietato adibire al lavoro ledonne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i3 mesi successivi al parto.

• Per tutto il periodo del congedo di maternità, l'Inps verserà una indennitàgiornaliera pari all'80 per cento della retribuzione (nel settore pubblico e inalcuni contratti collettivi è prevista un'integrazione al 100 per cento).

• Durante il periodo di congedo verranno accreditati alla madre i contri-buti figurativi utili per la pensione8.

Cosa fare per chiedere l'indennità di maternità

La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravi-danza prima dell'inizio del periodo di astensione dal lavoro e deve conse-gnare i seguenti documenti9:

• al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità (disolito l'Inps) il certificato medico che attesta la data presunta del parto;

• al datore di lavoro - entro 30 giorni dalla nascita del bambino - il certificato dinascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva mediante autocertificazione.

Possibilità di astenersi dal lavoro solo il mese prima del parto

La lavoratrice in gravidanza può continuare a lavorare fino al mese prece-dente alla data presunta del parto, astenendosi così dal lavoro esclusiva-mente 1 mese (e non 2) prima della data presunta del parto. Ciò è possibi-le solo se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con essoconvenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro11

10 Art. 20 D.Lgs. 151/01.11 Art. 16 D.Lgs. 151/01.12 Con circolare n. 8 del 17.1.2003 l'Inps ha confermato che l'indennità di disoccupazione spetta anche nel casodi dimissioni comunicate dalla lavoratrice durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (dall'iniziodella gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino). L'indennità di disoccupazione è ricono-sciuta anche quando le dimissioni comunicate dal lavoratore non siano state convalidate dal Servizio Ispettivodel Ministero del Lavoro competente per territorio.13 Art. 32 D.Lgs. 151/01.

della salute nei luoghi di lavoro, certificano che una tale scelta non danneg-gia la salute della madre o quella del bambino.

Se la lavoratrice madre decide di astenersi dal lavoro solo per il mese prece-dente al parto, essa potrà prolungare di un mese il congedo di maternitàdopo il parto e quindi fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bambino10.

Parto prematuro e durata del congedo

Se il parto avviene prima della data presunta stabilita dal medico, i giorni nongoduti andranno aggiunti ai giorni di congedo di maternità successivi alparto11. Pertanto i 3 (o 4) mesi successivi al parto inizieranno sempre dalladata presunta e non da quella effettiva della nascita del bambino.

Indennità di maternità

L'indennità di maternità è riconosciuta anche quando il rapporto lavora-tivo si sia interrotto prima di entrare nel periodo di astensione obbliga-toria dal lavoro, nel caso in cui si presentino le seguenti situazioni:

• se tra la data di inizio della disoccupazione e quella di inizio del congedodi maternità non sono trascorsi più di 60 giorni;

• se invece sono trascorsi più di 60 giorni tra la data di risoluzione del rappor-to di lavoro e quella di inizio del congedo di maternità, l'indennità è ricono-sciuta alla lavoratrice in gravidanza solo se quest'ultima usufruisce dell'inden-nità di disoccupazione che verrà sostituita dall'indennità di maternità12.

IL CONGEDO PARENTALE13 (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO)

Dopo aver usufruito di tutto il periodo di congedo di maternità, la lavoratri-ce madre ha la possibilità di astenersi dal lavoro per un ulteriore perio-do chiamato congedo parentale.

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La nuova normativa prevede la possibilità, per entrambi i genitori, di usu-fruire del congedo parentale fino agli 8 anni di vita del bambino (e quindifrazionarlo in più periodi).

Infatti, durante i primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore ha dirittoad astenersi dal lavoro per un periodo che complessivamente (considerandocioè, sia quello usufruito dal padre che quello usufruito dalla madre) non devesuperare i 10 mesi o, in presenza di particolari condizioni, 11 mesi.

Più in dettaglio:

• trascorso il periodo di congedo di maternità, la madre lavoratrice può astenersidal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi;

• il padre lavoratore può, sin dalla nascita del figlio, astenersi dal lavoroper un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi, eleva-bile a 7 mesi nel caso in cui fruisca del congedo parentale per almeno 3mesi. Se il padre usufruisce di un periodo di congedo (continuativo o fra-zionato) non inferiore a 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per igenitori è elevato a 11 mesi;

• nel caso in cui vi sia un solo genitore, quest'ultimo può astenersi per unperiodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Per poter usufruire del congedo parentale è necessario, tranne che nei casi di ogget-tiva impossibilità, informare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri defi-niti dai contratti collettivi e con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni14.

Precisazioni utili

• Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genito-re non ne abbia diritto.

• Entrambi i genitori possono fruire, anche contemporaneamente, del periodo dicongedo parentale.

• Se il padre non usufruisce del periodo di congedo parentale, tale periodo nonpuò essere utilizzato dalla madre e viceversa.

• Il congedo parentale è riconosciuto a ciascun genitore e per ogni bambino (adesempio, se vengono alla luce 3 gemelli, la durata del congedo parentale verràtriplicata).

PRENDERE TEMPO12

14 Art. 32 D.Lgs. 151/01.

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro13

15 Rispettivamente: art. 34 D.Lgs. 151/01 e art. 35 D.Lgs. 151/01.16 Art. 39 D.Lgs. 151/01.17 Art. 41 D.Lgs. 151/01.18 Art. 43 D.Lgs. 151/01.

Trattamento retributivo e previdenziale15

• Il genitore ha diritto a un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione se hausufruito dei periodi di congedo parentale entro il terzo anno di vita del bam-bino e per un periodo massimo complessivo, tra madre e padre, di 6 mesi.

• Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi, sempre segoduti entro i 3 anni del bambino, si ha diritto a un'indennità pari al 30 percento della retribuzione a condizione che il reddito individuale sia inferiorea 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione a caricodell'assicurazione generale obbligatoria (per il 2006 il valore provvisorio ditale importo risulta pari a Euro 13.896,35 [= 5558,54 x 2,5].

• Per i periodi di congedo parentale usufruiti dopo il compimento dei 3anni del bambino, non si ha diritto ad alcuna retribuzione. Tali periodisono però calcolati nell'anzianità di servizio, ma non concorrono allamaturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive.

I RIPOSI ORARI GIORNALIERI16 (EX PERMESSI PER ALLATTAMENTO)

I riposi orari non sono più connessi con l'esigenza strettamente alimentare delbambino e in via alternativa (quando cioè la madre non se ne avvale), essi sonoriconosciuti anche al padre.

Durante il primo anno di vita del bambino, la madre lavoratrice ha diritto:

• a due periodi di riposo di 1 ora ciascuno, anche cumulabili durante lagiornata se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore;

• a un periodo di riposo di 1 ora quando l'orario giornaliero di lavoro siainferiore a 6 ore;

• i riposi sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti e danno diritto auscire dall'azienda;

• in caso di parto plurimo (se nascono 2 o più bambini), i periodi di ripososono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre17.

Poiché i riposi orari giornalieri sono a tutti gli effetti ore lavorative, i dipen-denti hanno diritto alla retribuzione piena18. È solo necessario concorda-re con il datore di lavoro la distribuzione dei riposi durante la giornata.

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PRENDERE TEMPO14

19 Circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2003.20 Art. 47 D.Lgs. 151/01.21 Art. 48 D.Lgs. 151/01.22 Art. 47 D.Lgs. 151/01.

I riposi orari giornalieri possono essere chiesti e utilizzati dalla madre anchese il padre del bambino sta già usufruendo del congedo parentale19.

I CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO20

Nel caso in cui il bambino si ammali, la normativa prevede la possibilità per lamadre lavoratrice di assistere il figlio che non abbia ancora compiuto gli 8 anni di età.

• Se il bambino si ammala durante i suoi primi 3 anni di vita, è riconosciu-to alla madre lavoratrice il diritto di assentarsi dal lavoro, in alternativa alpadre del bambino, in qualsiasi momento, senza limite di tempo e finoalla completa guarigione del figlio.

• Se invece il bambino si ammala dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni,il diritto ad assentarsi dal lavoro è riconosciuto alla madre lavoratrice e, in alter-nativa, al padre del bambino, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno e perciascun genitore (quindi, in 1 anno il figlio malato potrà essere assistito dai geni-tori per un periodo massimo di 10 giorni: 5 giorni di astensione dal lavoro spet-tano alla madre e 5 al padre). I giorni di congedo non usufruiti da un genitorenon saranno cumulabili e non andranno ad accrescere i giorni di congedo del-l'altro genitore (se il padre utilizza solo 2 giorni di congedo, alla madre spette-ranno 5 giorni di congedo e non 8).

In ogni caso, il congedo per malattia del bambino non è retribuito; è utileai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, ma non incide sulla matu-razione delle ferie e delle mensilità aggiuntive21.

• Per i periodi di congedo usufruiti per la malattia del figlio, è dovuta la contri-buzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

• Per i periodi di congedo per malattia usufruiti dopo il compimento del terzo annodel bambino e fino agli 8 anni, è dovuta una contribuzione figurativa ridotta.

Cosa fare per chiedere il congedo

È necessario presentare al datore di lavoro il certificato che attesta lamalattia del bambino, rilasciato da un medico specialista del Servizio sani-tario nazionale o con esso convenzionato22.

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro15

23 Art. 4 della L. 53/2000 e il D.M. 21 luglio 2000 n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 53/2000.24 Il concetto di famiglia anagrafica non è di facile individuazione; tuttavia si è precisato che “agli effetti anagraficiper famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutelao da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4 D.P.R. n. 223 del 1989).

CONGEDI E PERMESSI PER LA CURA DEI FAMILIARI

Il lavoratore e/o la lavoratrice dipendente possono chiedere 3 giorni di permessoretribuito all'anno per la cura dei familiari e, in alcune situazioni per gravi e docu-mentati motivi familiari, possono usufruire di un congedo continuativo o fraziona-to della durata massima di 2 anni23.

I permessi retribuiti

Il lavoratore e/o la lavoratrice hanno il diritto di fruire di 3 giorni retribuiti di per-messo all'anno nel caso in cui si verifichi il decesso o una grave infermità di unfamiliare tra quelli che seguono:

• coniuge (anche se legalmente separato);• parente entro il secondo grado (sono parenti entro il secondo grado i fratelli e

sorelle; padre e figlio; nonni e nipoti) anche non convivente;• convivente e ogni altro soggetto componente la famiglia anagrafica del lavora-

tore/lavoratrice, risultante da certificazione anagrafica24.

I 3 giorni di permesso devono essere fruiti entro 7 giorni dal verificarsi del deces-so o dell'accertamento dell'insorgenza di una grave infermità o dalla necessità difar fronte a specifici interventi terapeutici.

• Nei giorni di permesso non sono considerati quelli non lavorativi o festivi.• Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti per i disabili o per la cura di

disabili.

Come usufruire dei permessi

Il lavoratore/lavoratrice che intende usufruire di giorni di permesso per la cura deifamiliari ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro:

• l'evento che attribuisce il diritto al permesso retribuito (decesso/grave infermi-tà) consegnando la documentazione che lo certifica. La grave infermità è certi-ficata dal medico. Il decesso del familiare può essere autocertificato;

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PRENDERE TEMPO16

25 Art. 4 della L. 53/2000.26 Come indicate dall'art. 433 c.c.27 In via esemplificativa sono parenti di terzo grado lo zio e il nipote; mentre il vincolo di affinità riguarda ilconiuge e i parenti dell'altro coniuge.

• le modalità e i tempi con le quali intende fruire del permesso. È possibile con-cordare con il datore di lavoro la fruizione dei 3 giorni di permesso in modo arti-colato o frazionato; è possibile, quindi, in alternativa alla fruizione continua dei3 giorni, concordare una riduzione dell'orario lavorativo. Inoltre ha la possibilitànel caso di grave infermità e in alternativa ai permessi, di concordare con il dato-re di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche perperiodi superiori a 3 giorni, sulla base di accordo scritto proposto dalla lavora-trice o dal lavoratore, con indicazione delle modalità e delle eventuali verifiche.In ogni caso le modifiche concordate dovranno essere attuate entro 7 giorni dalverificarsi della grave infermità o dall'insorgere della necessità di provvedere agliinterventi terapeutici.

IL CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

In aggiunta ai 3 giorni di permesso retribuiti, è possibile astenersi dal lavoro perun periodo di congedo di 2 anni25.

• Il congedo per gravi motivi familiari può essere fruito continuativamente o fra-zionato per un periodo massimo di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa diuna persona, non è retribuito e durante il periodo di congedo la dipendente nonha copertura previdenziale.

Si può usufruire del congedo per “gravi motivi familiari”, quando i gravi motiviriguardano “particolari soggetti”.

a) Chi può usufruire del congedo

• Il lavoratore o la lavoratrice stessa (non però in caso di malattia, perché in que-sto caso ha già il diritto di astenersi dal lavoro con il diritto alla conservazionedel posto).

• I componenti della famiglia anagrafica, le persone nei confronti delle quali esi-ste l'obbligo alimentare26 anche se non conviventi con il richiedente.

• Parenti e affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, che sianoperò portatori di handicap27.

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b) Quali situazioni danno diritto a usufruire del congedo

• Il decesso di una delle persone individuate al precedente punto a).• Le situazioni di grave disagio personale in cui incorra il lavoratore stesso.• Le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o

della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui alprecedente punto a).

• Quando uno dei soggetti di cui al precedente punto a) - escluso però illavoratore stesso - si trovi in situazioni derivanti da una delle patologieindicate nell'art. 2 del decreto ministeriale n. 278/200028.

Cosa deve fare il datore di lavoro

• Il congedo può avere una durata massima di 2 anni nell'arco dell'interavita lavorativa di una persona. Al termine del rapporto di lavoro il datoredi lavoro dovrà rilasciare un'attestazione che certifichi la durata del con-gedo usufruito dal lavoratore nel periodo in cui è stato alle dipendenzedella sua azienda.

• Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione provinciale del lavoroil nominativo del lavoratore in congedo entro 5 giorni dalla concessionedel periodo di congedo stesso.

• Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto aesprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventualerifiuto, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la con-cessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle con-dizioni previste dal decreto 278/2000 e da ragioni organizzative e produtti-ve che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta deldipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suoposto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipa-tamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.

Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro17

28 “Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia per-sonale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette ariacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monito-raggi clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva delfamiliare nel trattamento sanitario; patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai pre-cedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei geni-tori o del soggetto che esercita la potestà.”

Page 15: Guida X Dipendenti

PRENDERE TEMPO18

29 Art. 4bis L. 53/2000.30 Art. 3, comma 3, L. 104/92.31 Art. 4 L. 104/92.

PARTE IICongedi e permessi per la cura

dei portatori di handicapLa legge 53/200029 e il decreto legislativo 151/2001 hanno inciso anche sulla tute-la delle persone portatrici di handicap, modificando in particolare l'art. 33 dellalegge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione socia-le e i diritti delle persone handicappate”. Le agevolazioni previste in questo caso siaggiungono a quelle riconosciute a tutti i genitori lavoratori.

REQUISITI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 104/92

La legge 104/92 distingue due categorie di soggetti: “persone con handicap”e “persone con handicap in situazione di gravità”. Gli istituti previsti dall'art.33 della legge 104 tutelano solo le persone con handicap che si trovino insituazione di gravità.

La legge afferma che la gravità della situazione ricorre “qualora la minorazio-ne, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, inmodo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, conti-nuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazioneassume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determi-nano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”30.

Pertanto, per poter usufruire delle agevolazioni previste per i genitori e i familiari disoggetti portatori di handicap è innanzitutto necessario l'accertamento dell'han-dicap e il conseguente rilascio del certificato medico da parte delle appositecommissioni mediche istituite presso le Asl31 composte da:

• un medico specialista in medicina legale, che assume la funzione di Presidente; • due medici (dei quali uno specializzato in medicina del lavoro);• un medico esperto nei casi da esaminare; • un operatore sociale.

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro19

32 Art. 33, comma 1, D.Lgs. 151/01.33 Art. 33, comma 2, L. 104/92.

Precisazioni utili

• La richiesta va presentata direttamente dall'interessata (o da chi la rappresenta). • Pervenuta la domanda di accertamento, la commissione medica convoca l'inte-

ressata per procedere alla visita medica e le consegna il verbale che riporta l'esi-to della visita e certifica l'handicap.

Il certificato di handicap in situazione di gravità è indispensabile perpoter usufruire dei permessi lavorativi previsti dall'art. 33 della legge104/92, e di quelli previsti dalla legge 53/2000 e dal decreto legislativo151/2001 per i genitori e familiari dei soggetti disabili e non deve essereconfuso con le normali certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoroo per servizio, o altre.

Solo in presenza di entrambe queste condizioni: situazione di gravità certificata emancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti specializzati, i genitorie i familiari di persone disabili possono usufruire di ulteriori agevolazioni in aggiun-ta ai permessi e ai congedi previsti a sostegno della maternità e della paternità.

CONGEDI E PERMESSI PER I GENITORI

Le agevolazioni previste per i genitori lavoratori cambiano in base all'età del figlio.

Durante i primi 3 anni di vita del bambino

I genitori che hanno un bambino portatore di handicap di età non superio-re ai 3 anni, possono usufruire di una delle seguenti agevolazioni:

• prolungamento del congedo parentale32

oppure:• prolungamento dei riposi orari33.

Un genitore ne può usufruire anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto per-ché, per esempio, non svolge attività lavorativa o è un libero professionista.

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Prolungamento del congedo parentale34 (ex astensione facoltativa)

Il decreto legislativo 151/01 riconosce a tutti i genitori (e quindi anche a quel-li di bambini portatori di handicap) la possibilità di astenersi dal lavoro dopola nascita del bambino per un periodo chiamato “congedo parentale”, chedi seguito chiameremo “ordinario” per distinguerlo dal “prolungamento”riconosciuto solo ai genitori di bambini disabili.

Pertanto, in aggiunta al congedo parentale “ordinario”, la madre (o il padre) dibambini portatori di handicap ha diritto a prolungare il congedo fino al compi-mento dei 3 anni di età del bambino. Il prolungamento spetta a entrambi i geni-tori, ma essi non ne possono beneficiare contemporaneamente.

Il “prolungamento” del congedo parentale si aggiunge al congedo parenta-le “ordinario” che può essere fruito sino al compimento degli 8 anni di etàdel bambino. Pertanto, i genitori di bambini disabili hanno diritto a usufrui-re di entrambi i congedi anche cumulativamente.

È possibile beneficiare del “prolungamento” fino al terzo anno di vita delbambino anche quando non sia stato utilizzato o esaurito il congedo paren-tale “ordinario”. È utile ricordare che il “prolungamento” fino al terzo annodi vita del bambino può iniziare solo trascorso il periodo in cui si sarebbepotuto fruire del congedo parentale “ordinario”35.

Vediamo due esempi:

• se il padre lavora e la madre è casalinga il prolungamento del conge-do parentale può essere concesso dal giorno successivo alla scadenzadel proprio teorico36 periodo di normale astensione per congedo parenta-le, cioè trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino

• se il bambino ha solo un genitore: ciò accade nel caso in cui il padre ola madre siano deceduti; oppure quando i genitori non sono sposati euno solo di essi ha riconosciuto il figlio; o ancora nel caso in cui il figliosia stato affidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria a un sologenitore. In questi casi il prolungamento può essere chiesto alla scaden-za del proprio teorico periodo di astensione per congedo parentale: ossiadopo i 10 mesi dalla fine dell'astensione obbligatoria.

PRENDERE TEMPO20

34 Art. 33, comma 1, D.Lgs. 151/01.35 Circolare Inps n. 133 del 17 luglio 2000.36 Teorico, in quanto, anche se nei primi 7 mesi non si è usufruito del congedo parentale ordinario come “teori-camente” si sarebbe potuto fare, alla scadenza del settimo mese si può comunque fruire del “prolungamento”.

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro21

37 Art. 33, comma 2, L. 104/92.

Trattamento retributivo e previdenziale

Per tutto il periodo di astensione dal lavoro il genitore che usufruisce delprolungamento del congedo parentale ha diritto a una indennità pari al 30per cento della retribuzione, così come del resto per il congedo parentale“ordinario” usufruito entro il terzo anno di vita del bambino. Qualora inve-ce il congedo parentale “ordinario” (non usufruito in precedenza) vengafruito dopo il terzo anno di età del bambino (e fino agli 8 anni di età), talecongedo verrà indennizzato solo in presenza di particolari limiti di reddito.

L'indennità è corrisposta dall'ente assicuratore e viene anticipata diretta-mente dal datore di lavoro.

Anche il periodo di “prolungamento” del congedo parentale, come del restoil periodo “ordinario”, viene conteggiato nell'anzianità di servizio, ma non aifini del calcolo delle ferie maturate e della tredicesima mensilità.

A favore dei soggetti beneficiari del prolungamento del congedo parentale,sono accreditati per tutto il periodo di astensione dal lavoro i contributifigurativi utili ai fini pensionistici.

PROLUNGAMENTO DEI RIPOSI ORARI GIORNALIERI (EX PERMESSI PER ALLATTAMENTO)37

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, ciascuno dei genito-ri può prolungare l'utilizzo dei riposi orari giornalieri fino al compimento delterzo anno di età del bambino. Nel caso in cui vi sia un figlio disabilequindi, l'utilizzo dei riposi orari giornalieri non cessa entro l'anno di vitadel bambino (come per tutti gli altri genitori) ma prosegue fino ai 3 anni.Pertanto, fino all'età di 3 anni si avrà diritto a 2 ore di permesso al giorno(anche cumulabili) per chi ha un orario lavorativo pari o superiore alle 6 oregiornaliere, e 1 ora di permesso al giorno per chi ha un orario lavorativoinferiore alle 6 ore giornaliere.

Tale diritto può essere esercitato dalla madre o dal padre, ma mai daentrambi contemporaneamente.

Qualora 1 dei genitori decida di prolungare il congedo parentale, nessuno dei 2genitori avrà diritto al prolungamento dei riposi orari giornalieri e viceversa.

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PRENDERE TEMPO22

38 Art. 33, comma 3, L. 104/92.

Nell'arco del primo anno di vita del bambino l'utilizzo dei permessi orari da partedi un genitore non esclude la possibilità per l'altro di fruire del congedo parentale,ciò perché solo il “prolungamento” dei riposi orari giornalieri (quindi oltre il primoanno di età del figlio) esclude la possibilità di fruire del prolungamento del conge-do parentale. È solo dopo il primo anno di vita del figlio e fino al terzo anno di etàche occorre scegliere tra “prolungamento” del congedo parentale e “prolungamen-to” dei riposi orari giornalieri.

Trattamento retributivo e previdenziale

I riposi sono retribuiti: per tutta la loro durata l'Inps, o altro ente assicuratore, ero-gherà un'indennità pari alla retribuzione oraria. Pertanto, i dipendenti che usufrui-scano di tali riposi avranno ugualmente diritto alla retribuzione piena. Tale indenni-tà, corrisposta dall'ente assicuratore, viene anticipata direttamente dal datore dilavoro. Utilizzando i riposi orari, le ore non lavorate vengono ugualmente compu-tate nell'anzianità di servizio, ma non ai fini del calcolo delle ferie maturate e dellatredicesima mensilità.

Quanto al profilo previdenziale, i riposi sono coperti da contribuzione figurativa inmisura ridotta. I lavoratori/lavoratrici possono riscattare questi periodi o integrarliversando contributi volontari.

DAL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO FINO ALLA MAGGIORE ETÀ DEL BAMBINO

Permessi mensili38

Dopo il raggiungimento del terzo anno di età da parte del bambino portatore dihandicap i genitori, in via alternativa, possono usufruire per ogni mese di 3giorni di permesso anche continuativi.

Tale diritto è riconosciuto a:

• entrambi i genitori che siano lavoratori dipendenti (anche al genitore che non siaconvivente con il figlio minorenne);

• a uno dei genitori anche quando l'altro non ne abbia diritto perché non svolgeattività lavorativa, è casalinga/o, è un lavoratore/lavoratrice autonomo/a, libero/aprofessionista o domestico o a domicilio.

Tali permessi sono cumulabili con il congedo parentale “ordinario”, pertanto i gior-

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ni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro stiausufruendo del congedo parentale “ordinario”.

Precisazioni utili

• In questo caso “in via alternativa” significa che complessivamente il numeromassimo di giorni di permesso deve essere 3 cumulativi, e non 3 per ciascungenitore: pertanto possono essere usufruiti anche contemporaneamente (adesempio, la madre si assenta dal lavoro per 2 giorni, e il padre 1 giorno che coin-cide con una delle assenze dal lavoro della madre).

• Il permesso ha una durata massima complessiva di 3 giorni al mese, pertanto igenitori potranno decidere come suddividerli (ad esempio, 2 giorni la madre e1 il padre, o viceversa). Se solo un genitore ne ha diritto, per il tipo di attivitàlavorativa che svolge, egli potrà fruire di tutti e 3 i giorni.

• In caso di più figli disabili all'interno dello stesso nucleo familiare, i permessipossono essere cumulati, ma non in misura superiore a 3 giornate mensili perciascun figlio.

• Tali permessi “giornalieri” possono essere frazionati in mezze giornate39. In ognicaso, il frazionamento non può superare, ogni mese, il tetto massimo di oreequivalente alla somma delle ore lavorative dei 3 giorni. Né le ore non utilizzatené i giorni non utilizzati in un mese possono essere cumulati con i giorni chespettano per il mese successivo.

• Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time di tipo verticale, spette-ranno un numero di giornate di permesso proporzionalmente ridimensionatosulla base dei giorni effettivi lavorati in un mese (qualora dal riproporzionamen-to risultasse un parametro inferiore all'unità, esso andrà arrotondato a 1 giorna-ta di permesso al mese).

Trattamento retributivo e previdenziale

I permessi sono sempre retribuiti. Al genitore che ne usufruisce viene riconosciu-ta un'indennità pari alla retribuzione che riceve nelle giornate in cui lavora regolar-mente. L'indennità, anticipata dal datore di lavoro, è a carico dell'Inps. Anche i per-messi giornalieri vengono conteggiati nell'anzianità di servizio, ma non ai fini del cal-colo delle ferie maturate e della tredicesima mensilità.

I permessi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici.

Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro23

39 Circolare Inps n. 211/1996 e n. 133/2000.

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PRENDERE TEMPO24

40 Art. 33, comma 3, L. 104/92 e art. 42, comma 3, D.Lgs. 151/2001.41 Se convivono non rileva la eventuale presenza in famiglia di altri soggetti in grado di prestare assisten-za. Ciò si evince dalla lettera della norma, anche se esistono pareri in senso opposto.42 La distanza deve essere intesa sia in senso spaziale che temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa 1ora è possibile coprire la distanza tra le 2 abitazioni del soggetto portatore di handicap, è possibile riconoscereche sussiste un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme aquello dell'esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi anche in caso di non convivenza. In caso contrario l'as-sistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre una rigorosa prova da parte dell'interessato del-l'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.43 Art. 4, comma 4bis, L. 53/2000 e art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEL FIGLIO

Permessi mensili40

Dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio portatore di handicap, igenitori lavoratori possono usufruire comunque dei permessi mensili (3 giornial mese) descritti nel paragrafo precedente, purché sussista almeno una delleseguenti condizioni:

• il figlio sia convivente cioè viva nella stessa abitazione con i genitori41;• in assenza di convivenza con i genitori, l'assistenza prestatagli sia continuativa

ed esclusiva.

L'assistenza è ritenuta “continuativa” quando il genitore assiste il figlio maggioren-ne nelle sue necessità quotidiane. Si esclude che l'assistenza possa intendersi con-tinuativa nei casi, per esempio, in cui genitore e figlio portatore di handicap vivanoin abitazioni oggettivamente distanti l'una dall'altra42.

Si può definire l'assistenza “esclusiva” quando il genitore richiedente sia l'unicosoggetto che presti assistenza al figlio disabile. Si ritiene che non possa esserequalificata come esclusiva l'assistenza prestata da un genitore se con il figlio disa-bile maggiorenne convivano altri soggetti maggiorenni, compresi i genitori, nonlavoratori, in grado di assisterlo o lavoratori che possano richiedere detti permes-si per la medesima persona disabile.

INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ DEL FIGLIO

In tutto l'arco della vita lavorativa, indipendentemente dall'età del figlio disabi-le, al genitore (in aggiunta alle agevolazioni viste in precedenza) viene riconosciu-ta la possibilità di fruire di un congedo di 2 anni per la cura dei disabili43. La legge prevede che al ricorrere di particolari condizioni il padre, o in alternativa,la madre di disabile (maggiorenne o minorenne) in situazione di gravità, possano

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astenersi dal lavoro per un periodo di 2 anni, senza perdere il posto di lavoro e rice-vendo una indennità.

Pertanto, questo congedo è una particolare ipotesi di congedo per gravi motivi difamiglia (previsto dall'art. 4, legge 53/2000 per tutti i genitori), a condizioni piùfavorevoli (da un punto di vista economico e previdenziale) date le particolari esi-genze dei familiari di persone disabili.

Per poter usufruire di tale congedo, è indispensabile la contemporanea presenza didue condizioni:

• che la situazione di gravità del figlio portatore di handicap sia stata accertatadalle apposite commissioni mediche istituite presso le Asl44;

• che i genitori siano in possesso dei requisiti per la fruizione del diritto al prolun-gamento del congedo parentale, ai riposi orari giornalieri e ai permessi retribuiti.

Questo congedo non è cumulabile con i 3 giorni di permesso al mese: ciò signifi-ca che mentre il genitore di un soggetto disabile sta fruendo del congedo di dueanni per l'assistenza del figlio, l'altro genitore, pur avendone diritto, non può chie-dere i 3 giorni mensili di permesso.

Oltre al congedo, il genitore che assiste il figlio disabile con continuità e in viaesclusiva ha il diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio enon può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, e ciò indipendente-mente dall'età del figlio o dal fatto che conviva o meno con il richiedente45.

Trattamento retributivo e previdenziale

Il congedo per gravi motivi familiari, concesso per la cura di disabili in situa-zione di gravità, è retribuito.

Chi ne usufruisce ha diritto a percepire, per tutto il periodo di astensione dal lavo-ro, una indennità mensile pari all'ultima retribuzione percepita, indennità che vienecorrisposta dall'Inps e anticipata dal datore di lavoro.Il genitore in congedo ha inoltre diritto, per tutto il periodo, alla contribuzione figu-rativa utile - a tutti gli effetti - ai fini pensionistici.Sia l'indennità che la contribuzione figurativa vengono erogate con il limite massi-mo di Euro 40.424,76 all'anno per il 2006 per il congedo di durata annuale.

Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro

44 Si ritiene che ciò che fa fede sia l'effettivo accertamento dell'handicap e della sua comparsa accertata dallacommissione medica e non la data, successiva, in cui la commissione emette il verbale di accertamento. Inogni caso, il congedo di 2 anni potrà essere usufruito dai genitori con figli disabili che abbiano compiuto alme-no il quinto anno di età.45 Art. 33, comma 5, L. 104/92.

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PRENDERE TEMPO26

46 Art. 42, comma 6, D.Lgs. 151/01.47 Art. 33, comma 3, L. 104/92.48 Parenti entro il terzo grado sono, per esempio, i nonni con i nipoti. I parenti di un coniuge sono “affini”nei confronti dell'altro.

Precisazioni utili

• Anche in questo caso il congedo deve essere utilizzato in via alternativa: ciòsignifica che può usufruirne in parte la madre e in parte il padre, purché mai nellostesso periodo.

• A prescindere da quali soggetti ne beneficiano, la durata massima del congedoè di 2 anni per ciascun figlio disabile (ad esempio, 15 mesi la madre e 9 mesi ilpadre).

• Anche tale congedo è frazionabile (ad esempio, la madre o il padre usufruisco-no di 7 mesi e poi tornano al lavoro, poi richiedono il congedo per ulteriori 8mesi e conservano il diritto ai restanti 9 mesi).

• Qualora il disabile sia minorenne (convivente/non convivente) o maggiorenneconvivente, tale congedo spetta al richiedente anche quando l'altro genitore nonne abbia diritto46. Se il disabile è maggiorenne, ma non convive con il genitoreche chiede il congedo, quest'ultimo per usufruire del congedo dovrà prestargliassistenza in via esclusiva e continuata e quindi è escluso nel caso in cui vi siaun altro familiare che possa occuparsi del disabile.

Cosa fare per chiedere il congedo

Il richiedente deve presentare la domanda in duplice copia alla sede competentedell'Inps (salvo nei casi in cui non sia l'Inps a erogare i trattamenti economici pre-visti per la maternità) e consegnare una copia della domanda e la ricevuta di pre-sentazione al datore di lavoro. Si può iniziare a fruire del congedo entro 60 giorni dalla presentazione dellarichiesta.

CONGEDI E PERMESSI PER I FAMILIARI DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

Sono previste alcune agevolazioni anche per i familiari del disabile che nonsiano i genitori.

Permessi mensili47

I 3 giorni di permesso mensile retribuito, previsti per i genitori di figli portatori dihandicap, sono riconosciuti anche al parente o affine48 entro il terzo grado del disa-

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bile convivente. In questo caso si deve ritenere che il parente o affine abbia dirittoa tale congedo se non esiste altro soggetto in famiglia che possa assisterlo49.

I familiari che usufruiscono di tali permessi avranno diritto al trattamento econo-mico, previdenziale e normativo che spetta ai genitori del disabile.

Congedo di 2 anni per la cura dei disabili50

Anche ai fratelli e/o alle sorelle conviventi con il disabile è riconosciuta la possibi-lità di usufruire del congedo di 2 anni per la cura dei disabili in situazione di gravi-tà accertata da almeno 5 anni. I fratelli e/o le sorelle, tuttavia, possono beneficiaredi tale congedo e quindi assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo e frazio-nato della durata di 2 anni, solo se il disabile ha perso i genitori.

Per usufruire del congedo, nel caso dei fratelli e/o sorelle devono sussistere, inaggiunta alle condizioni previste per i genitori, anche le seguenti condizioni:

• i fratelli e/o le sorelle, a differenza di quanto si è visto per i genitori, devono con-vivere con il disabile, sia egli maggiorenne o minorenne, per poter fruire del con-gedo di 2 anni, anche se parrebbe corretto permettere a tali soggetti di fruire delpresente congedo nel caso in cui, seppure non conviventi, assistano i fratellidisabili in maniera continuativa ed esclusiva;

• i genitori in vita non devono aver già usufruito cumulativamente dei 2 anni dicongedo: se, per esempio, prima della loro scomparsa la madre si è astenutadal lavoro per 5 mesi e il padre ha usufruito di 11 mesi di congedo, il fratello e/ola sorella convivente con il disabile avranno diritto ai restanti 8 mesi complessi-vi da dividersi.

Anche in questo caso il trattamento retributivo e previdenziale che spetta ai fratel-li e/o sorelle è lo stesso previsto per i genitori.

Il parente e affine entro il terzo grado, che assista con continuità il familiare handi-cappato in situazione di gravità, ha il diritto di scegliere, quando possibile, la sededi lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in un'altra sededi lavoro senza il proprio consenso.

Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro27

49 Art. 20, L. 53/2000.50 Art. 4, comma 4bis, L. 53/2000 e art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

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Le forme di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro29

51 Art. 5 L. 53/2000.52 Art. 6 L. 53/2000.53 Art. 1 comma 7 del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 convertito dalla L. 236 del 19 luglio 1993.

LA LEGGE 53/2000 E LA CONCILIAZIONE LAVORO-FORMAZIONE

CONGEDI PER LA FORMAZIONE51

Le dipendenti e i dipendenti di aziende private o pubbliche che lavorano pres-so la stessa azienda da almeno 5 anni possono usufruire di congedi per la for-mazione fino a un massimo di 11 mesi, continuativi o frazionati nell'arco dell'in-tera vita lavorativa. Il congedo è finalizzato al completamento della scuola dell'ob-bligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma univer-sitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle realiz-zate o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo formativo, il lavoratore o la lavoratrice conservano ilposto di lavoro e non percepiscono salario; inoltre questo periodo non è calcola-to ai fini dell'anzianità e non è cumulabile con le ferie o con altri congedi.

Per usufruire del congedo occorre il consenso del datore di lavoro, alcuni contrat-ti collettivi hanno regolamentato le modalità di fruizione, è utile quindi consultare ilcontratto di appartenenza.

Durante il periodo di congedo è possibile chiedere l'anticipo della propria liquida-zione, ma solo se si lavora da almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro.

CONGEDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA52

Le dipendenti e i dipendenti possono accedere a percorsi di formazione aziendaleper accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali; il contratto col-lettivo di categoria definirà anche in questo caso la quantità di ore da destinare aicongedi formativi e le modalità di fruizione. Le Regioni possono finanziare progetti di formazione che, sulla base di accordicontrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro e progetti di forma-zione presentati direttamente dai lavoratori. Per queste finalità è riservata unaquota del Fondo per l'occupazione53.

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PRENDERE TEMPO30

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sul progetto Demetra possono essere richieste a:

BERGAMO FORMAZIONE AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMOTel. 035/3888011 E-mail: [email protected]

CAMERA DI COMMERCIO DI COMOTel. 031/256346 E-mail: [email protected]

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONATel. 0372/490290 E-mail: [email protected]

FORMAPER - AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO Tel. 02/85155211 E-mail: [email protected]

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IL PROGETTO "DEMETRA" È REALIZZATO DA:

FORMAPER - AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO (ente capofila)ASSOCIAZIONE IRENE - INIZIATIVE, RICERCHE, ESPERIENZE PER UNA NUOVA EUROPAASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA - CISL ACLI CONFCOOPERATIVE - MILANOBERGAMO FORMAZIONE - AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONACOMUNE DI BERGAMOCOMUNE DI CANTU'COMUNE DI COMOCOMUNE DI CREMONACOMUNE DI ROZZANOCOMUNE DI SAN DONATO MILANESEIRECOOP LOMBARDIA Soc. CooperativaMIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA CSA COMORETECAMERE s.c.r.l.SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONIUNIONCAMERE LOMBARDIAUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

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