Guida Tecnico-Pratica adempimenti amministrativi per ... · b) L’Asl/Arpa incarica il Soggetto...

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PRESENTAZIONE

Gli adempimenti amministrativi finalizzati alla corretta effettuazione delle procedurepreviste dalla normativa vigente per la messa in esercizio, immatricolazione edeffettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro si presentanospesso alla stregua di meccanismi di difficile o controversa applicazione, il chedetermina incertezze e perplessità negli operatori.L’obiettivo di fornire utili elementi conoscitivi di carattere tecnico-pratico ha fornitola spinta per l’elaborazione di una guida, di facile ed immediata consultazione, checonsenta di individuare agevolmente l’iter da seguire e le operazioni da compiere.La guida è resa più completa grazie ai riferimenti normativi specifici e alla modulisticaallegata: ciò permette di avere un quadro conoscitivo più ampio , riducendo al minimole possibilità di errore.L’applicazione della norma non è così frutto di acritico e meccanicistico recepimentodi procedure astratte o lontane, ma diventa consapevole attuazione di un disegno cherisponde all’obiettivo di pervenire anche per questa strada al rafforzamento di unastrategia della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui la corretta e tempestiva verificaperiodica di apparecchiature ed impianti rappresenta un momento essenziale a tuteladi persone e cose.

ing. Ernesto Funaro

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORODAL D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 coordinato col D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106

AL D.M. 11 Aprile 2011

La normativa base: Il D.Lgs. N. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza del lavoro

Titolo III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I – uso delle attrezzature di lavoro - artt. 69-73

Art. 71 – obblighi del datore di lavoro Art. 73 – informazione, formazione e addestramento Art. 87 – responsabilità e sanzioni

Le attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria la verifica periodica: Allegato VII del D.Lgs. 81/2008

I requisiti dei luoghi di lavoro Allegato IV del D.Lgs. 81/2008

D.M. 11 Aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 nonché criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71 comma 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

All. II del D.M. 11 Aprile 2011

I SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Art. 2 –DM 11/04/2011

comma 1

-Soggetti pubblici:a) INAIL – per verifiche da effettuare entro 60 giorni dalla richiesta;b) ASL/ARPA – verifiche successive alla prima: entro 30 giorni dalla

richiesta

Art. 2 –DM 11/04/2011

comma 3

-Soggetti privati (S.A.):a) Organismi privati abilitati dal Ministero del Lavoro.

Art. 2 –DM 11/04/2011

comma 4

-Elenco Soggetti Abilitati presso INAIL ed ASL competenti territorialmente

MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE Titolare di funzione: INAIL

La messa in servizio/immatricolazione viene richiesta dal datore di lavoro all’INAIL secondo un modello di denuncia riportante i dati caratteristici costruttivi e funzionali dell’apparecchio, utilizzando appositi modelli distinti a seconda che si tratti di attrezzatura in pressione (Mod. Mj/p) o attrezzatura di sollevamento (Mi/s).

PRIMA VERIFICA Titolare di funzione: INAIL

La prima verifica è obbligatoria entro il termine della comunicazione di messa in servizio/immatricolazione indicato nell’allegato VII del D.Lgs.81/2008 per ciascun tipo di attrezzatura.

La verifica va richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza all’INAIL competente territorialmente, inserendo nella domanda il nominativo di un Soggetto Abilitato compreso nell’elenco regionale (Mod. 1)

La verifica viene effettuata sulla base di 3 diverse opzioni:a) L’INAIL provvede direttamenteb) L’INAIL incarica altro titolare di funzione (ASL/ARPA)c) L’INAIL incarica il Soggetto Abilitato indicato nella domanda che

provvede ad effettuare la prima verifica versando all’INAIL il 15% della tariffa e trattenendo per sé la restante quota.

Nell’ipotesi che l’INAIL non adotti alcun provvedimento entro 60 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro incarica direttamente il Soggetto Abilitato inserito nell’elenco regionale.(si configura la situazione indicata al comma 8 dell’art. 2).

VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA Titolare di funzione: ASL/ARPA – tempo previsto dalla domanda 30 giorni

La verifica viene richiesta dal datore di lavoro all’Asl almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando anche il Soggetto Abilitato prescelto

La verifica viene effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:a) L’Asl/Arpa provvede direttamenteb) L’Asl/Arpa incarica il Soggetto Abilitato indicato nella domanda, che

effettua le verifiche Il Soggetto Abilitato versa all’INAIL il 15% della tariffa e trattiene per

sé la restante quota

Nell’ipotesi che l’Asl/Arpa non adotti alcun provvedimento entro i 30 giorni dalla domanda, il datore di lavoro incarica direttamente un Soggetto Abilitato compreso nell’elenco regionale (si configura la condizione riportata al comma 8 dell’art. 2)

VERIFICHE DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI TEMPORALI Titolari delle prestazioni: i Soggetti Abilitati

Nell’ipotesi che siano state già presentate all’INAIL domanda da più di 60 giorni per le prime verifiche e all’Asl/Arpa da più di 30 giorni per le verifiche successive, il datore di lavoro incarica direttamente SafetySystems (art. 2 comma 8 DM 11 Aprile 2011 Mod. 3 – 1a verifica Mod. 4 – verifiche successive

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

NORMATIVA DI RIFERIMENTOD.Lgs. 81/2008

D.M. 11 Aprile 2011 All. II

VERIFICHE ATTREZZATURE GRUPPI SC E SP

PRIMA VERIFICA PERIODICADopo l’avvenuta messa in servizio dell’attrezzatura, il termine entro il quale effettuare la

“prima” verifica periodica, coincide con la frequenza periodica indicata nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Le operazioni possono essere così sintetizzate:a) Identificazione dell’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla

comunicazione di messa in esercizio inoltrata all’INAIL, controllando la corrispondenza ai dati riportati nelle istruzioni d’uso del fabbricante (nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione attrezzatura, dichiarazione di conformità CE, indicazione di corretta installazione, documenti tecnici)

b) Accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante

c) Verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o negli altri casi, dalle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9 del D.Lgs. 81/2008

d) Controllare lo stato di conservazionee) Effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei

dispositivi di sicurezza.

VERIFICHE ATTREZZATURE GRUPPI SC E SP

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE Le verifiche periodiche successive sono effettuate con le stesse modalità seguite per la prima

verifica e con la periodicità indicata nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.Per le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento

motorizzato, il datore di lavoro, in sede di verifica, deve esibire le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche.

Per le prove di funzionamento e le verifiche di integrità per le macchine per centrifugare, ferma restante la periodicità indicata nell’allegato VII, sono previste apposite modalità operative per le prove di funzionamento e per la verifica di integrità a macchina smontata, sia in condizioni ordinarie che per macchine operanti con solventi infiammabili tali da poter dar luogo a miscele esplosive.

VERIFICHE ATTREZZATURE GRUPPO GVR

PRIMA VERIFICA PERIODICAIl contesto normativo è costituito dal D.M. 11 Aprile 2011, nonché dal D.Lgs. N. 93 del 25 Febbraio

2000 (recepimento Direttiva 97/23/CE inerente le attrezzature in pressione) e dal D.M. n. 329 del 01 Dicembre 2004 (Regolamento attuativo) che contiene tra l’altro la procedura di verifica obbligatoria di primo impianto per la messa in servizio (artt. 4 e 5).

La periodicità è riportata nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e le modalità esecutive nell’allegato II – punto 4.2.

Le operazioni relative alla “prima” verifica sono:a) Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).b) Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della

dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) o nel caso di insieme, considerato come unità indivisibile la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme.

c) Constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 D.M. 329/04.

d) Controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.- Controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione- Controllo dei parametri operativi.Il verbale di prima verifica deve nel caso di “insiemi” deve evidenziare per le attrezzature

componenti quelle marcate CE, quelle non marcate CE ed omologate ISPESL e quelle non marcate CE e provviste della marcatura CE dell’insieme.

VERIFICHE ATTREZZATURE GRUPPO GVR

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE Le verifiche periodiche successive alla prima sono regolamentate al punto 4.3 dell’allegato II

del D.M. 11 Aprile 2011.Si articolano in operazioni distinte: Verifiche di funzionamento (4.3.1); Verifica di integrità decennale (4.3.2), comprendente la verifica di integrità per le

tubazioni.

La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:a) Esame documentale (quella rilasciata in sede di prima verifica periodica);b) Controllo delle funzionalità dei dispositivi di protezione;c) Controllo dei parametri operativi.Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali

interventi di riparazione.La verifica di integrità consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie

membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro. E’ compresa la verifica di integrità per le tubazioni per le quali non è obbligatoria né la prova idraulica né l’esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità.

COMPENSI PER PRESTAZIONI – ART. 3 DM 11 APRILE 2011 Le tariffe per le prestazioni sono determinate con Decreto del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dal Dm 11 Aprile 2011 e pertento entro il 20 Novembre 2012. Nelle more si fa riferimento al Tariffario dei Soggetti Pubblici finora operanti nel settore (Arpa o INAIL).

Modalità di pagamento delle prestazioniA. Per le verifiche effettuate dai titolari di funzione (INAIL-Asl/Arpa) o su incarico a

Soggetto Abilitato affidato dai titolari di funzione:• Tariffa vigente, con liquidazione di una percentuale del 15% in favore dell’INAIL (art. 3 – comma 1)

B. Per le verifiche affidate direttamente al Soggetto Abilitato ai sensi dell’art. 3 comma 8 (scadenza dei termini temporali previsti per i titolari di funzione rispettivamente di 60 giorni per l’INAIL e 30 giorni per l’Asl/Arpacal)

• Tariffa vigente con possibile variazione in eccesso o in difetto del 15%• Versamento di una quota del 5% in favore dell’INAIL.

CONTESTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro(articolo così modificato dall'articolo 44 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore dilavoro prende in considerazione:a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate

per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:a) le attrezzature di lavoro siano:1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove

necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in

relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in

rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

CONTESTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro (continua)(articolo così modificato dall'articolo 44 del d.lgs. n. 106 del 2009)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che

possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

CONTESTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

(comma così modificato dall'articolo 46 del d.lgs. n. 106 del 2009)a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso

delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono

conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

(comma così modificato dall'articolo 46 del d.lgs. n. 106 del 2009).

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

CONTESTO NORMATIVO

D.Lgs. 81/2008Art. 87. Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 1;b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6,

5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9m dell’ALLEGATO V, parte II.

CONTESTO NORMATIVO DM 11 Aprile 2011

Art. 2 – Soggetti titolari di funzione e modalità attuative.

1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsinel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine

di trenta giorni dalla richiesta.2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare dellafunzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei terminitemporali di cui al comma 1.3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtu' diprovvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,

possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro ocon le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicita' previsti per la pubblicaamministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.4. Per le finalita' di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL e' inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati,pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cuial periodo precedente puo' essere istituito, anziche' presso le singole ASL, su base regionale.5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della funzione ha faco1ta' di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III,che e' parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione all'elenco,il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma l.6. L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggettodi cui avvalersi.7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III.

8. Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previstonell'allegato III.

9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che e' parte integrante del presente decreto

CONTESTO NORMATIVO

DM 11 Aprile 2011Art. 3 – Compensi per prestazioni

l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decretodi cui al comma 3 e' destinata a coprire i costi legati all'attivita' di controllo dell'operato dei soggetti abilitati,all'attivita‘ amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della bancadati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8:a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,

incaricato della verifica;b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di

oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilitedal decreto di cui al comma 3;

c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che e' stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrispondeall'INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestioneed il mantenimento della banca dati informatizzata.

3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giornidall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite daisoggetti titolari della funzione.

CONTESTO NORMATIVO

D.Lgs. 81/2008 – Allegato IVI requisiti dei luoghi di lavoro

L’idonietà e il possesso dei requisiti minimi dei luoghi di lavoro ha costituito certamente un elemento essenziale a garanzia della qualità della vita dei lavoratori.

La materia è stata oggetto di una serie di verifiche e migliori specificazioni avendo a base il dettato costituzionale e l’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale.

Una disciplina organica è contenuta nel Titolo II del D.Lgs. 626/94 recante le “previsioni minime di sicurezza e di salute dei luoghi di lavoro”: esso recepisce la Direttiva Comunitaria 89/654/CE, contribuendo a definire un indirizzo tendente a specificare qualitativamente e quantitativamente le caratteristiche che i luoghi di lavoro devono possedere, fissando i requisiti minimi da rispettare nella costruzione e nell’adattamento dei luoghi di lavoro.

L’allegato IV del D.Lgs. 81/2008, dà ulteriore organicità alla materia che viene regolamentata in modo dettagliato sulla base di una pluralità di comparti operativi ed ambientali, così distinti:

a) Ambiente di lavoro (parametri planovolumetrici dei locali, caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, vie di circolazione, spazi disponibili, sistemi di aerazione, collegamenti verticali ed orizzontali, impianti tecnologici, illuminamento, servizi igienico-sanitari, ecc.);

b) Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi;c) Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos;d) Misure contro l’incendio e l’esplosione;e) Requisiti specifici delle aziende agricole.

CONTESTO NORMATIVOD.Lgs. 81/2008 – Allegato VII

Le attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria la verifica periodica (prima parte)

Attrezzatura Intervento/periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica triennale

Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

CONTESTO NORMATIVOD.Lgs. 81/2008 – Allegato VII

Le attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria la verifica periodica (seconda parte)

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centralizzati di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

SCHEMA OPERATIVO TIPO “A”Procedura per l’effettuazione delle verifiche periodiche (ove il T.F. provveda avvalendosi di soggetto abilitato nei termini assegnati)

Datore di lavoro Titolare di funzione Soggetto Abilitato INAIL ASL Ministero del LavoroINAIL ASL

Richiede la verifica indicando il nominativo

del soggetto abilitato scelto in caso di

indisponibilità del T.F.

Riceve la richiesta

Nei termini

assegnati 60/30 gg

Provvede direttamente

Riceve l’incarico

Effettua la verifica

Popola il registro informatizzato

Corrisponde il 15% della tariffa a INAIL

Riceve il 15% della tariffa

Invia trimestralmente i dati all’ASL Riceve i dati

Costituisce la banca dati informatizzata, effettua controlli e

invia eventuali segnalazioni al

Ministero del Lavoro

Riceve segnalazioni

Invia annualmente a Inail tutti i dati

dell’attività di verifica

Riceve dati e produce relazione

per il Ministero del Lavoro

Invia relazione

Riceve relazione

N.B.: al Soggetto Abilitato che effettua la verifica compete l’importo di tariffa depurato del 15% da versare all’INAIL.L’incarico al Soggetto Abilitato è assegnato dal titolare di funzione (INAIL per la prima verifica, ASL/ARPA per le verifiche successive.

Incarica il S.A.

SCHEMA OPERATIVO TIPO “B”Procedura per l’effettuazione delle verifiche periodiche (ove il T.F. non provveda direttamente o avvalendosi di soggetto abilitato)

Datore di lavoro Titolare di funzione Soggetto Abilitato INAIL ASL Ministero del LavoroINAIL ASL

Richiede la verifica indicando il nominativo

del soggetto abilitato scelto in caso di

indisponibilità del T.F.

Riceve la richiesta

Lascia passare il tempo

assegnato 60gg | 30gg senza

adottare alcuna decisione

Riceve l’incarico

Effettua la verifica

Popola il registro informatizzato

Corrisponde il 5% della tariffa a INAIL Riceve il 5%

della tariffa Riceve i dati

Costituisce la banca dati informatizzata, effettua controlli e

invia eventuali segnalazioni al

Ministero del Lavoro

Riceve segnalazioni

Invia annualmente a Inail tutti i dati

dell’attività di verificaRiceve dati

compila relazione

Riceve relazione

Decorso il termine previsto (30/60 gg)

Incarica direttamente il soggetto abilitato scelto

Invia trimestralmente i dati all’ASL

Invia relazione al Ministero del

Lavoro

N.B.: La tariffa per le prestazioni di verifica è quella vigente con possibile variazione del 15% in aumento o riduzione.L’incarico al Soggetto Abilitato è assegnato dal Datore di Lavoro.

Mod. 1 – Prima verifica periodicaModello di richiesta di prima verifica del datore di lavoro all’INAIL(Da presentare alla sede INAIL competente per territorio ove sono ubicate le attrezzature di lavoro oggetto della richiesta di verifica)

Carta intestata o timbro della Ditta richiedente,completi dei dati fiscali

All’ INAIL

………………………………..…

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11 aprile 2011, il/la sottoscritto/aSig./Sig.ra _____________________________________________________________________________, in qualità di Titolare/ Datore di lavoro della Ditta_________________________________________ con sede legale in ________________________________________ prov. ______ via__________________________________ n. _____ chiede la verifica periodica presso lo stabilimento/cantiere della Ditta________________________________________ con sede in ___________________________________ prov. ____ via ___________________________ n. ____del/delle seguente/i attrezzature di lavoro:

(*) indicare la tipologia di attrezzatura (es. gru a torre, gru su autocarro, piattaforma di lavoro elevabile, generatore di vapore, ecc.).

Referente: ________________________________ tel.: __________ fax: ____________ e-mail: _________Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 11/04/2011, si comunica che il nominativo del soggetto abilitato individuato è il seguente: SAFETY SYSTEMS SRL - Via G.

Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Il Titolare / Datore di lavoro

___________________________________(timbro e firma)

Data _____________________

Mod. 2 – Verifiche periodiche successiveModello di richiesta di verifica periodica del datore di lavoro all’Azienda Sanitaria (verifica successiva alla prima)(Da presentare alla sede ASL competente per territorio ove sono ubicate le attrezzature di lavoro oggetto della richiesta di verifica)

Carta intestata o timbro della Ditta richiedente,completi dei dati fiscali

All’ Azienda Sanitaria

………………………………..…

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11 aprile 2011, il/la sottoscritto/aSig./Sig.ra _____________________________________________________________________________, in qualità di Titolare/ Datore di lavoro della Ditta_________________________________________ con sede legale in ________________________________________ prov. ______ via__________________________________ n. _____ chiede la verifica periodica presso lo stabilimento/cantiere della Ditta________________________________________ con sede in ___________________________________ prov. ____ via ___________________________ n. ____del/delle seguente/i attrezzature di lavoro:

(*) indicare la tipologia di attrezzatura (es. gru a torre, gru su autocarro, piattaforma di lavoro elevabile, generatore di vapore, ecc.).

Referente: ________________________________ tel.: __________ fax: ____________ e-mail: _________Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 11/04/2011, si comunica che il nominativo del soggetto abilitato individuato è il seguente: SAFETY SYSTEMS SRL - Via G.

Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Il Titolare / Datore di lavoro

___________________________________(timbro e firma)

Data _____________________

Mod. 3 – Prima verifica periodicaModello di richiesta di prima verifica del datore di lavoro (dopo 60 giorni dalla domanda)

Carta intestata o timbro della Ditta richiedente,completi dei dati fiscali

Alla Safety Systems s.r.l.via G. Falcone, 22

87100 - Cosenza

e p.c. INAIL ………………………………..…

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11 aprile 2011, il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra_____________________________________________________________________________, in qualità di Titolare/ Datore di lavoro della Ditta_________________________________________ con sede legale in ________________________________________ prov. ______ via__________________________________ n. _____essendo decorsi i termini temporali di cui al primo comma dell'art. 2 del su citato D.M. per la verifica richiesta al titolare di funzione, conferisce incarico acodesta Società abilitata perchè proceda all'effettuazione delle verifiche presso il proprio stabilimento/cantiere avente sede in___________________________________ prov. ____ via ___________________________ n. ____. Le attrezzature di lavoro oggetto di verifica sono le seguenti:

(*) indicare la tipologia di attrezzatura (es. gru a torre, gru su autocarro, piattaforma di lavoro elevabile, generatore di vapore, ecc.).

Referente: ________________________________ tel.: __________ fax: ____________ e-mail: _________

Il Titolare / Datore di lavoro

___________________________________(timbro e firma)

Data _____________________

Mod. 4 – Verifiche periodiche successiveModello di richiesta per verifiche periodiche successive alla prima (dopo 30 giorni dalla domanda)

Carta intestata o timbro della Ditta richiedente,completi dei dati fiscali

Alla Safety Systems s.r.lvia G. Falcone, 22

87100 - Cosenza

e p.c. ASL/ARPA………………………………..…

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11 aprile 2011, il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra_____________________________________________________________________________, in qualità di Titolare/ Datore di lavoro della Ditta_________________________________________ con sede legale in ________________________________________ prov. ______ via__________________________________ n. _____essendo decorsi i termini temporali di cui al primo comma dell'art. 2 del su citato D.M. per la verifica richiesta al titolare di funzione, conferisce incarico acodesta Società abilitata perchè proceda all'effettuazione delle verifiche presso il proprio stabilimento/cantiere avente sede in___________________________________ prov. ____ via ___________________________ n. ____. Le attrezzature di lavoro oggetto di verifica sono le seguenti:

(*) indicare la tipologia di attrezzatura (es. gru a torre, gru su autocarro, piattaforma di lavoro elevabile, generatore di vapore, ecc.).

Referente: ________________________________ tel.: __________ fax: ____________ e-mail: _________

Il Titolare / Datore di lavoro

___________________________________(timbro e firma)

Data _____________________

MI/SP-SC – Modello di denuncia per ascensori e montacarichi da cantiere

MI/GVR – Modello di denuncia per attrezzature e insiemi in pressione

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVO

ALLEGATO II – DM 11 APRILE 2011

A) Gruppo SP/SC: punto 3 – Allegato II

B) Gruppo GVR: punto 4 – Allegato II

Verifica Periodica (Gruppo SP/SC):

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare:

• la conformita' alle modalita' di installazione previste dal fabbricantenelle istruzioni d'uso,• lo stato di manutenzione e conservazione,• il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dalfabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro• l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVO

ALLEGATO II – DM 11 APRILE 2011

Prima Verifica Periodica (Gruppo SP/SC):

La prima verifica periodica e' finalizzata a:a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazioneallegata alla comunicazione di messa in servizio.b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavorosia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dalfabbricante;c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», oveprevisto dai decreti di recepimento delle direttive comunitariepertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cuiall'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;d) controllarne lo stato di conservazione;e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura dilavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVO

Prima Verifica Periodica (Gruppo SP/SC):

Elementi analitici da verificare e riportare nella SCHEDA TECNICA DIIDENTIFICAZIONE:

1. nome del costruttore,2. tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio,3. anno di costruzione4. matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in

servizio.

Documentazione da esaminare riportandone i dati nella SCHEDA:

1/a. dichiarazione CE di conformita';2/a. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizionilegislative);3/a. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):4/a. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);5/a. istruzioni per l'uso.

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVO

Verifiche successive alla prima (Gruppo SP/SC):

Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate secondo lemodalita' previste per la prima verifica periodica, nel rispetto dellaperiodicita' indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione dicui il verificatore dovrà comunque prendere visione.

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVO

ADEMPIMENTI PREVISTI:

A) PRIMA VERIFICA PERIODICA:

A1) SCHEDA TECNICA DI IDENTIFICAZIONE

A2) VERBALE DI VISITA

B) VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

B1) VERBALE DI VISITA

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVOA1) SCHEDA TECNICA DI IDENTIFICAZIONE

1

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVOA1) SCHEDA TECNICA DI IDENTIFICAZIONE

2

ESEMPIO PRATICO – RIFERIMENTO NORMATIVOA2 -B1) VERBALE DI VISITA

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA(D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 e allegato VII)

Il giorno …………………………………………….. Il sottoscritto …………………………………………………………………………..………………….Ha provveduto alla:

prima verifica periodicaverifica periodica (successiva alla prima)

del/dellaponte mobile sviluppabile gru …………………………………………carro raccoglifrutta carrello semovente a braccio telescopicoascensore/montacarico da cantiere piattaforma autosollevante su colonnaponte sospeso e relativi argani idroestrattorescala area ad inclinazione variabile ……………………………………………………………..

tipo …………………………………………………………………………………………… matr. ………………………………………………….…………Marca ………………………………………………… mod. ………………………………….. Nr. Fabbrica ……………………......……………….Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta ………………………………………………………………………………..Comune …………………………………………………………….. Via …………………………………………………… n. …………………….……….Ed ha rilevato quanto segue:1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2) Esame degli organi principali: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5) osservazioni: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ESITO DELLA VERIFICAIn base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento edi conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezzanon risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................Luogo e data ………………………………………………………………

VerificatoreNome, cognome e qualifca

Firma del Datore di lavoro Firma………………………………………………………..… ……………………………………………………………………