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GUIDASERENA

CONDIZIONI GENERALIE PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

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Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministerodell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 12-3-82 pubblicato nella G.U.R.I.n. 76 del 18-3-82

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione Mod 11/e, ed. 08/2008sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando, Palermo

PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:90143 Palermo – Piazza Alberico Gentili, 3Tel. 091286111 PBXFax 0916259351

R.E.A. di Palermo n. 88736 - Capitale Sociale E 25.571.700,00 interamente versatoRegistro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA 00675700827

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INDICE

• Definizioni ................................................................................................... pag. 5

• Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni .......................................... » 7

• Sezione Responsabilità Civile .................................................................. » 14

• Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni A.R.D. ............................... » 35

• Condizioni Generali valide per Furto, Rapina e Incendio ......................... » 37

• Condizioni Generali valide per la Garanzia Guasti Accidentali-Kasko ..... » 43

• Condizioni Generali valide per la Sezione “Eventi Naturali” ..................... » 45

• Condizioni Generali valide per la Sezione “Garanzie Aggiuntive” ............. » 46

• Condizioni Generali valide per la Sezione “Sospensione Patente di Guida” » 48

• Condizioni Generali valide per la Garanzia “Prodotto Prestige” ............... » 50

• Condizioni Generali valide per la Garanzia “Prodotto Elite” ...................... » 52

• Condizioni Generali valide per la Sezione “Assistenza” ........................... » 55

• Condizioni Generali valide per la Sezione “Protezione Legale” ............... » 75

• Condizioni Generali valide per la Garanzia “Infortuni Guidatore” ............. » 80

• Condizioni Particolari “1” Servizio di localizzazione satellitare .................. » 91

• Condizioni Particolari “2” Servizio di sorveglianza satellitare ................... » 96

• Condizioni Particolari “3” Allarme gsm pager ........................................... » 101

• Condizioni Particolari “4” Antifurti meccanici ............................................. » 105

• Condizioni Particolari “5” Antifurti con antirapina ....................................... » 109

• Condizioni Particolari “6” Antifurti elettronici .............................................. » 113

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DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

Accessori: istallazioni fornite dalla Casa costruttrice con supplemento di prezzoe stabilmente fissate al veicolo.Assicurato: persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata la coperturaassicurativa.Assicurazione: il contratto di assicurazione.Beneficiario: la persona fisica o giuridica che ha diritto a percepire l’indennizzoderivante dal contratto.Centrale operativa: la struttura Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., viaSalandra 18, 00187 RomaContraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.Contratto/polizza: documento comprovante l’avvenuta assicurazione ecomposto dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dalla scheda dipolizza.Danno o perdita totale: un sinistro è definito come danno totale quando ilvalore dello stesso supera o eguaglia il valore commerciale del veicolo stesso almomento dell’evento.Deprezzamento o degrado: la perdita di valore dovuta all’età e allo stato diconservazione del veicolo o delle sue parti. L’importo è determinato in proporzioneal rapporto tra il valore di listino e quello commerciale al momento dell’evento.Franchigia: quota pattuita in polizza che rimane a carico dell’Assicurato incaso di sinistro indennizzabile a termine di contratto.Furto Totale: si intende per furto totale la sottrazione totale del veicolo.Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.Legge: la legge 24/12/1969 n.990 sull’assicurazione obbligatoria dellaResponsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti,e sue successive modificazioni, ovvero il D.Lgs. 7/9/2005 n.209 ove in vigore.Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta lagaranzia.Parti: il Contraente e la Società.Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo in denarodella prestazione assicurativa.

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DEFINIZIONI

Proprietario del veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico(P.R.A.) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto diproprietà.Regolamento: il regolamento di esecuzione della legge 24/12/1969 n.990 esue successive modificazioni (Regolamenti di attuazione del Codice delleAssicurazioni Private).Relitto: veicolo danneggiato in modo tale da essere tecnicamente oeconomicamente irreparabile.Residenza: il luogo della residenza anagrafica.Rivalsa: diritto della Società a recuperare, nei confronti del Contraente o deititolari dell’interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi inconseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto diassicurazione.Scoperto: percentuale stabilita in polizza che rimane a carico dell’assicuratoin caso di sinistro indennizzabile a termini d polizza.Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la coperturaassicurativa.Società o Impresa: la Progress Assicurazioni S.p.A.Società di Assistenza: l’Impresa che eroga materialmente o direttamente leprestazioni di Assistenza per conto della Progress Assicurazioni S.p.A.Surroga: diritto che la Società ha, in forza dell’art. 1916 del C.C., di recuperare,nei confronti del terzo responsabile, quanto erogato.Tariffa: i premi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipula delcontratto o nel periodo preso in considerazione.Valore a nuovo: prezzo di listino del veicolo. Nel caso di veicolo non più inmercato, si considera come valore a nuovo il valore di altro veicolo aventicaratteristiche simili.Valore commerciale: valore reale del veicolo al momento del verificarsi delsinistro. Sarà considerato come valore commerciale il valore medio tra quelliriportati nei libretti blu e giallo della rivista Eurotax riferito alla data diimmatricolazione del veicolo.Veicolo: l’autovettura, autoveicolo ad uso promiscuo, autotassametro, autocarro,motocarro, motociclo, ciclomotore, roulotte o camper descritto nel modulo dipolizza.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni formulate dal Contraente chedeterminano le condizioni per l’accettazione del rischio da parte della Società eil relativo premio.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 delC.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese almomento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che possanoinfluire sulla valutazione del rischio, o della mancata comunicazione di ognivariazione delle circostanze stesse che comportino una diversa valutazione delrischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta inproporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe statoaltrimenti determinato. Nel caso che dalle circostanze risulti applicabile l’art.144 della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbiadovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previstadalla citata norma.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Societàdell’esistenza o della successiva stipula di altre assicurazioni per gli stessirischi ed in caso di sinistro ha l’obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori,indicando ad ognuno di essi il nominativo degli altri ai sensi dell’art. 1910 delC.C.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se ilpremio o la prima rata sono stati pagati alla consegna della polizza. In casocontrario ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove diversamenteconvenuto, e sia stata effettuata comunicazione a mezzo telefax o e-mail allaDirezione della Società, la copertura il cui premio sia stato pagato può decorreredalla data ed ora indicata sul contratto.

Le rate successive devono essere pagate presso l’Agenzia che ha emesso lapolizza o alla quale la stessa è stata assegnata dietro rilascio del certificato diassicurazione recante la data di pagamento e la firma della persona autorizzatadalla Società, e del relativo contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazioneresta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprendevigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze edil diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 delC.C.

In caso di sinistro avvenuto entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, laSocietà potrà dedurre dall’importo da indennizzare il premio dovuto, quando nondebba essere liquidato ad un terzo.

Se viene pattuito il pagamento rateizzato del premio, lo stesso è interamentedovuto in ogni caso, per tutto il periodo assicurativo stabilito.

Art. 4 – Adeguamento del premio

Se pattuito tacito rinnovo, qualora la Società intenda rinnovare ilcontratto alle stesse condizioni normative di polizza, ma con condizionidi premio diverse da quelle convenute al momento della stipula (esclusele variazioni dovute al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periododi osservazione) con incrementi superiori al tasso programmato diinflazione, essa deve comunicare, secondo le disposizioni in vigore, ledovute indicazioni in ordine al premio di rinnovo almeno trenta giorniprima della scadenza.

Il Contraente o l’Assicurato possono recedere dall’assicurazione mediantecomunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso diricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati allasede della Società o all’intermediario presso il quale è stata stipulata lapolizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applicaa favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall’articolo1901, secondo comma, del Codice Civile.

Lo stesso tipo di comunicazione verrà inviata al Contraente anche nelcaso in cui non sia stato pattuito il tacito rinnovo.

Art. 5 – Periodo assicurativo e rinnovo del contratto

L’assicurazione è stipulata per il periodo indicato in polizza. Seconcordato il tacito rinnovo, salvo quanto previsto dall’art. 4, in mancanzadi disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o telefax

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata noninferiore all’anno, si rinnova per un periodo di eguale durata.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, la Società invierà, anche in assenzadi clausola di tacito rinnovo e anche in assenza di variazioni di premiocon incrementi superiori al tasso programmato di inflazione, le dovuteindicazioni in ordine al premio di rinnovo almeno trenta giorni primadella scadenza.

Art. 6 – Esclusioni operanti per tutte le garanzie

L’assicurazione non è operante e la Società non sarà tenutaall’indennizzo:

a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

b) se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto influenzadi droghe, psicofarmaci o qualsiasi altra sostanza, in violazione alledisposizioni del D.L. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni;

c) se non sono rispettate le disposizioni vigenti o le indicazioni dellacarta di circolazione relative al numero delle persone trasportate,peso e dimensione del carico;

d) quando si verifichino danni cagionati da cose o animali trasportatinel veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico qualora talioperazioni vengano eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici (sonoanche esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna);

e) in occasione di partecipazione a gare, competizioni ed alle relativeprove, anche quando non sono ufficiali;

f) in occasione di danni determinati o agevolati da dolo del Contraenteo del Conducente, nonché dalle persone di cui essi devono risponderea norma di Legge;

g) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio èeffettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che nedisciplinano l’utilizzo;

h) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avvienesenza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinanol’utilizzo;

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

i) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guidadell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgerele funzioni di istruttore ai sensi delle norme vigenti;

l) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti daiterzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alledisposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;

m) nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale in occasionedi semplice circolazione.

Nei predetti casi, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le sommeche abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilitàdi eccezioni previste dall’art 144 della Legge.

Limitatamente alle autovetture, ciclomotori e motocicli, la Societàeserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un importo massimo di Euro750, nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi al momentodel sinistro un conducente diverso da quello dichiarato in polizza,compreso in una fascia di rischio più elevata rispetto a quella sulla basedella quale è stato determinato il premio convenuto.

Art. 7 – Modificazioni o aggravamenti del rischio

Se in corso di validità del contratto si verifica una variazione del rischio,l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso alla Società.

Se la variazione ha per oggetto rischi non previsti dalla Legge sulla assicurazioneper la Responsabilità Civile Terzi, la Società si riserva il diritto di accettare omeno le modifiche:

a) in caso di accettazione, la Società proporrà al Contraente la variazione delrischio assicurato ed il relativo premio;

b) in caso di mancata accettazione, la Società potrà recedere dal contrattorimborsando il premio relativo al periodo pagato e non goduto.

In caso di sinistro, la mancata comunicazione di variazione del rischio comporteràla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché, ove la Società siaobbligata al pagamento dello stesso, il diritto di rivalsa nei confronti delContraente.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 8 – Diritto di surrogazione

La Società che ha pagato l’indennità è surrogata fino alla concorrenzadell’ammontare della stessa, e subentra nei diritti nei confronti dei terziresponsabili, tranne per la Sezione “Infortuni del Guidatore”. L’Assicurato o ilContraente sarà responsabile nei confronti della Società per i danni che con ilsuo comportamento potrà provocare alla Società nel suo diritto di surrogarsi.

Nel caso che la Società ai sensi di legge o per opportunità, per evitare maggiorispese, sborsi somme di denaro in merito a sinistro o evento non garantito aisensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, avrà il diritto di rivalsanei confronti del Contraente e/o Responsabile.

Art. 9 – Estensione territoriale

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città delVaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell’UnioneEuropea, per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco,della Svizzera, della Croazia, nonché per tutti i Paesi esteri per i quali debbaritenersi valida l’estensione della garanzia di Responsabilità Civile Terzi medianterilascio da parte della Società del Certificato Internazionale di Assicurazione(Carta Verde).

In difetto, la Società provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favoredel terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l’Assicuratoed il Contraente per le somme che abbia pagato a titolo di indennizzo, nonchéper le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singolelegislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Veicoli, fermele maggiori garanzie previste dal contratto di assicurazione.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale èstato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901,secondo comma, del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verifichinofino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio odelle rate di premio successivo, alla condizione che al momento del sinistro ilrischio non sia coperto da altro assicuratore.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi diavere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunqueprima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

cessi di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzionealla Società; l’uso del documento al di là della data di cessazione del contrattoè illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.

Art. 10 – Rateazione del premio

Il contratto ha durata annuale. Può essere pattuita fra le parti la rateazione delpremio che può essere stabilita in due rate semestrali, con aumento del 4%, oin tre rate quadrimestrali con aumento del 5% sul premio annuo. Non è ammessala rateazione trimestrale. In ogni caso la Società ha diritto al premio dovuto peril periodo contrattualmente stabilito. In casi particolari è possibile la stipula diun contratto con durata temporanea ed in tal caso il premio è stabilito nellamisura del 15% del premio annuo più tanti 360esimi di premio quanti sono igiorni di durata del contratto.

Se previste garanzie incendio e furto, in caso di indennizzo per perdita totale delveicolo, la Società detrarrà dallo stesso il premio delle rate non ancora maturatefino alla scadenza del contratto.

Art. 11- Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro concernente la Responsabilità Civile, la denuncia deve essereredatta sul modulo approvato con apposito regolamento Isvap ai sensi dell’art.143 del D.Lgs. 27/9/2005 n. 209, e successive modificazioni. La denuncianon può essere redatta e presentata per via telematica. Tale denunciadeve contenere le indicazioni di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, cosìcome indicato nel modello stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel tempo più breve possibile, le notizie, idocumenti o gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.

In caso di omissioni o ritardi nella presentazione della denuncia di sinistro,nonché nell’invio di informazioni e/o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersiin tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiatonell’ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio.

In caso di sinistro concernente altre garanzie coperte dal contratto, la denunciadeve contenere l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro,nonché degli eventuali testimoni e dell’entità almeno approssimativa del dannoe deve essere redatta su moduli forniti dalla Società o per mezzo di letteradell’Assicurato contenente tutti i dati relativi al danno subito.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Nel caso di furto, rapina o incendio dovrà essere fatta denuncia immediataall’Autorità, inoltrandone copia vistata dalla stessa alla Società.

Se il furto, la rapina o l’incendio è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà esserereiterata all’Autorità italiana.

In caso di danno indennizzabile il Contraente dovrà fornire alla Società i seguentidocumenti:

- Denuncia alle Autorità;

- Attestazione Vigili del Fuoco;

- Chiusura dell’Istruttoria;

- Certificato di radiazione per incendio in caso di danno totale.

Art. 12 – Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri,relativi all’Assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le normedi legge della Repubblica Italiana.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 14 – Oggetto dell’assicurazione (rischi assicurati)

La Società, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, assicura irischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione,impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale,interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamentecagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L’assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dallacircolazione del veicolo in aree private, tranne in recinti aeroportuali e all’internodei cantieri.

In ogni caso, laddove il sinistro sia cagionato da atti di terrorismo organizzato oindividuale, ovvero da sabotaggio e laddove lo stesso veicolo debba considerarsiin circolazione, pertanto soggetto alla copertura assicurativa obbligatoria, laSocietà risponderà entro e non oltre i limiti dei massimali minimi di legge e ciòindipendentemente dal fatto che il contratto assicurativo sia stipulato permassimali superiori.

La Società, inoltre, assicura sulla base delle condizioni concordate, i rischi noncompresi nell’assicurazione obbligatoria in quanto espressamente richiamati.

Per i veicoli per i quali le disposizioni vigenti non consentono il trasporto dipersone, non sarà in nessun caso assicurata la responsabilità civile per i dannicausati a terzi trasportati.

Art. 15 – Sospensione di garanzia in corso di contratto

Il Contraente ha la facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso dicontratto tranne nei casi:

- di furto dell’autoveicolo;

- di contratti di durata inferiore all’anno;

- di contratti assicuranti ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.

La sospensione decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione,del contrassegno, della eventuale Carta Verde e dell’attestazione sullo stato delrischio eventualmente già trasmessa.

All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve esseresottoscritta dal Contraente.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Al momento della sospensione, il periodo dell’assicurazione in corso con premiopagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora taledurata sia inferiore a tre mesi il premio non goduto deve essere proporzionalmenteintegrato fino a raggiungere i tre mesi, con rinuncia però da parte della Società,alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento, fino all’eventualeriattivazione del contratto.

La riattivazione del contratto – fermo il proprietario assicurato – viene fattaprorogando la scadenza annuale della polizza per un periodo pari a quello dellasospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dallariattivazione alla nuova scadenza della polizza come sopra prorogata, si imputaa favore del Contraente il premio pagato e non goduto. L’eventuale integrazionerichiesta al momento della sospensione verrà restituita all’assicurato conappendice di rimborso a parte (escluse le imposte ed il contributo al S.S.N.).

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non siprocede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e nongoduto relativo al periodo della sospensione; verrà in ogni caso rimborsata conle modalità di cui al comma precedente l’eventuale integrazione richiesta almomento della sospensione. Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che ilContraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – la polizza si estingueed il premio non goduto resta acquisito alla Società.

Qualora invece, durante il periodo di sospensione si verifichi uno degli eventiprevisti dall’art. 19, la Società restituirà il premio pagato e non goduto comprensivodell’eventuale integrazione (escluse le imposte ed il contributo al S.S.N.).

Per i contratti stipulati nella formula di personalizzazione “Bonus/Malus” o cheprevedono l’applicazione del “Pejus”, il periodo di osservazione rimane interrottoper tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dalmomento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensioneabbia avuto durata inferiore a tre mesi.

Art. 16 – Attestazione sullo stato del rischio

La Società trasmette al Contraente trenta giorni prima della scadenza annuale,una attestazione che contenga:

- la denominazione dell’Impresa;

- il nome, o denominazione, o ragione sociale del Contraente;

- il numero del contratto di assicurazione;

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- la forma della tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazioneviene rilasciata;

- l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi,intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distintaindicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numerodei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale chepresentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota diresponsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione dellarelativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraenteabbia provveduto a rimborsare alla Società al fine di evitare la maggiorazionedel premio avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista;

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto perl’annualità successiva, nonché la classe di merito di assegnazione CU(Regolamento n.4 del 9/8/2006, all.2 ed eventuali successive modificazioni)nel caso in cui il contratto stesso sia stipulato sulla base di clausole cheprevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione alverificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi compresele forme tariffarie miste con franchigia;

- nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma tariffaria “Bonus Maluscon Franchigia”, il numero e l’importo delle franchigie richieste dalla Societàe non corrisposte dal Contraente;

- nel caso in cui il contratto stesso si riferisca a veicoli a motore destinati altrasporto di cose e sia stipulato nella forma con maggiorazione del premioper sinistrosità (“Pejus”) deve essere indicato il richiamo al “Pejus”, qualorala maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla formula dipersonalizzazione “Maggiorazione del Premio per sinistrosità – Pejus”;

- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,comma 4bis della Legge, l’indicazione che il contratto è stato stipulato aisensi della citata norma.

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i datidi identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione ilcontratto è stato stipulato;

- la firma dell’assicuratore.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

L’attestazione deve essere trasmessa anche nel caso di tacito rinnovo delcontratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese,l’attestazione è trasmessa dalla Impresa Delegataria.

In caso di richiesta ai sensi dell’art. 134 c.1bis della Legge, la Società trasmetteràal contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato delrischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia in corso di contratto senza riattivazione;

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per mancatopagamento del premio o annullati o risolti anticipatamente rispetto allascadenza annuale;

- estinzione del contratto per cessione del contratto di assicurazione;

- furto del veicolo senza ritrovamento, relativamente all’eventuale annualitànon conclusa, salvo quanto previsto dal successivo art. 23.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraentedell’attestazione sullo stato del rischio, la Società ne rilascia un duplicato, surichiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazionedi costi. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchèmunita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché dicopia di un valido documento di riconoscimento.

Art. 17 – Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l’applicazione delle regole evolutive (Formule di personalizzazione “Bonus/Malus”, “Bonus/Malus” con franchigia, “Maggiorazione del premio per sinistrosità– “Pejus”), sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e terminadue mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondentealla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza delperiodo precedente.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 18 – Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto cessa la sua operatività a partire dalgiorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. IlContraente o l’Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia delladenuncia di furto presentata all’Autorità competente, salvo quanto disposto dall’art.1901, secondo comma, C.C.

L’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periododi assicurazione (al netto dell’imposta pagata e del contributo al S.S.N.).

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla datadel furto solo per l’importo corrispondente alla Responsabilità Civile.

Art. 19 – Cessazione del rischio per distruzione, demolizione,esportazione definitiva o vendita del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione a causa di distruzione, demolizione od esportazionedefinitiva dell’autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione allaSocietà fornendo attestazione del P.R.A. comprovante la restituzione della cartadi circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato dicui all’art. 46, 4° comma, del D.Lgs n.22/1997 rilasciato da impresa autorizzatae attestante l’avvenuta consegna del veicolo per demolizione, e a consegnarealla Società il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.Nel caso di vendita del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darnecomunicazione alla Società fornendo copia dell’atto di vendita e dell’avvenutotrasferimento di proprietà del veicolo (voltura al P.R.A.) , e a consegnare allaSocietà il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.Nei casi di cui sopra, il contratto si risolve e la Società restituisce la parte dipremio pagata e non goduta (al netto dell’imposta e del contributo al S.S.N.) inragione di 1/360°del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneitàrichiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all’anno, per ogni giorno digaranzia residua dal momento della consegna della documentazionesopraindicata.Qualora la demolizione, distruzione, definitiva esportazione o vendita del veicolosia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruitoviene restituito al netto dell’eventuale integrazione.In alternativa alla risoluzione del contratto, il Contraente può chiedere che lostesso sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà; in tal caso si procederàcome previsto dal successivo art. 20.2).

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 20 – Trasferimento di proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabiledell’alienante, uno dei seguenti effetti:- la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;- la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo di sua proprietà;- la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento

di proprietà.1) Qualora il trasferimento di proprietà del veicolo comporti la cessione del

contratto di assicurazione:- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società;- la Società, previa restituzione del certificato di assicurazione, del

contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessionemediante emissione di appendice o nuova polizza con rilascio di nuovocertificato e contrassegno; l’alienante è tenuto al pagamento dei premisuccessivi fino al momento della comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente allacessione del contratto.Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società nonrilascerà alcuna attestazione dello stato di rischio.Per l’assicurazione dello stesso veicolo l’acquirente dovrà stipulare un nuovocontratto.Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già contraente dipolizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società rinuncerà apretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto che sarà annullato dalgiorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno el’eventuale Carta Verde senza restituzione di premi pagati.2) Qualora invece l’alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione,

del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda cheil contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di suaproprietà, la Società prenderà atto del trasferimento delle garanzie sul nuovoveicolo alle stesse condizioni normative e di tariffa e rilascerà nuovo contrattodi assicurazione procedendo al conguaglio del premio qualora la variazionedel veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è statodeterminato il premio stesso.

Non è ammessa la sostituzione di contratto, neppure nel caso di alienazionedel veicolo assicurato, tra veicoli di diversa tipologia, tecnicamente non omogeneisotto il profilo del rischio (ad esempio tra autovetture e ciclomotori o motocicli).

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

3) Qualora il trasferimento di proprietà del veicolo comporti la risoluzione delcontratto, si procederà come previsto dal precedente art. 19 nel caso dicessazione del rischio per vendita del veicolo assicurato.

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione deibeni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenutenella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamentoparziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da unapluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Art. 21 – Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicuratola gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sedenella quale si discuta del risarcimento del danno, designando oveoccorra, legali e/o tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesadell’Assicurato in sede penale fino all’atto della tacitazione deidanneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicuratoper legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde dimulte od ammende né delle spese di giustizia penale.L’Assicurato ètenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la proceduralo richieda.

Art. 22 – Parametri di tariffazione

La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sullabase dei criteri contenuti nella tariffa predisposta e resa disponibile presso lasede dell’Agenzia ove è stato stipulato il contratto.Per le autovetture, autotassametri, veicoli ad uso promiscuo, ciclomotori emotocicli, viene tenuto conto del conducente dichiarato in polizza.

Art. 23 - Formule di personalizzazione della tariffaLa formula di personalizzazione operante per la determinazione della tariffa èquella indicata in polizza.A) “Bonus/Malus” operante per autovetture, autotassametri, veicoli ad

uso promiscuo, ciclomotori e motocicli.PremessaAi sensi del Regolamento n.4 del 9/8/2006, all.2 ed eventuali successivemodificazioni, a ciascun contratto viene attribuita una classe di “ConversioneUniversale “ (di seguito denominata CU) che ha la funzione di garantire la

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

comparabilità delle classi di merito per consentire un omogeneo trattamentodegli utenti e la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.

Le disposizioni in vigore fanno salvo il diritto della Società di applicare classi dimerito e regole evolutive diverse da quelle previste per le classi CU; pertantoverranno evidenziate le classi CU e quelle proprie della Società (di seguitodenominata classe di merito) ed i criteri di conversione al momento della stipuladel contratto.

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevederiduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenzadi sinistri nei periodi di osservazione definiti all’art. 17 e che si articola:

- per autovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo, in 22 classidi appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli crescenti dalla classe Aalla classe 18 determinati secondo lo schema della tabella 1 delle classidi merito;

- per ciclomotori e motocicli, in 18 classi di appartenenza corrispondenticiascuna a livelli crescenti dalla classe 1 alla classe 18 determinati secondolo schema della tabella 2 delle classi di merito.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

2) All’atto della stipulazione il contratto è assegnato:

a) alla classe di merito di ingresso 14 (CU 14) nel caso di:

- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, se relativo a veicolidiversi dalle autovetture;

- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico RegistroAutomobilistico qualora non rientrante nel successivo punto e);

- ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un trasferimento di proprietà,certificato sulla base della dichiarazione del Contraente resa ai sensi eper gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C.;

- veicolo ritrovato a seguito di furto qualora il proprietario si sia già avvalsodella classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà;

- veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto;

- veicolo precedentemente assicurato con attestato di rischio scaduto daoltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di temposuccessivo alla data di scadenza del precedente contratto;

- veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scadutoda oltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di temposuccessivo alla data di scadenza del precedente contratto. La stessaclasse verrà assegnata nel caso in cui il precedente contratto temporaneonon riporti l’indicazione della classe CU;

- documentata consegna in conto vendita, qualora l’incarico non vada abuon fine e il proprietario dovesse rientrare in possesso del veicolo rimastoinvenduto.

b) alla classe di merito 13 (CU 13) nel caso di veicolo assicuratoprecedentemente con formula “tariffa fissa” o in forma diversa non riconducibilealla formula tariffaria “Bonus/Malus”;

c) alla classe di merito 9 (CU 9) se relativo a veicolo assicurato in precedenzacon la formula “franchigia fissa ed assoluta”, se nell’attestazione di rischiorilasciata dal precedente assicuratore non risultano sinistri negli ultimi cinqueanni (escludendo l’anno corrente). In caso contrario si deve così procedere:

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- si determina la classe di merito in base al numero di annualità (esclusaquella corrente) senza sinistri di alcun tipo, partendo dalla 14 e sottraendouna classe per ciascun anno senza sinistri. Non sono da considerareanni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressariporta le sigle N.A.(veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

- si prendono in considerazione tutti i sinistri pagati o riservati con danni apersona presenti nell’ultimo quinquennio (compreso l’anno corrente),aggiungendo alla classe determinata dal punto precedente due classiper ogni sinistro, giungendo così a determinare la classe di merito diassegnazione;

d) solo per autovetture, alla classe di merito 7 (CU 14) nel caso di primo veicoloimmatricolato al P.R.A. per la prima volta. La medesima classe trovaapplicazione pure nel caso delle c.d. “autovetture a km.0”, intendendosi pertali i veicoli immatricolati originariamente al Concessionario da non oltre seimesi, con attestazione rilasciata dallo stesso in merito alla novità del bene.

Qualora il proprietario dell’autovettura sia una persona giuridica, la classe dimerito potrà essere assegnata anche nel caso in cui non si tratti di primaautovettura, e cioè anche nel caso di prima immatricolazione di ulterioriautovetture.

Restano esclusi i veicoli immatricolati per la prima volta all’estero.

e) solo nel caso di persona fisica, alla stessa classe di merito del contratto giàin vigore relativo ad un precedente veicolo della stessa tipologia nel caso diimmatricolazione al PRA per la prima volta oppure assicurazione per la primavolta dopo voltura al PRA di ulteriore veicolo. Di conseguenza si assegneràal contratto la classe di merito così come di seguito esposto:

- classe CU e Progress, come da classe CU riportata sull’attestazione dialtra impresa, se il precedente veicolo risulta assicurato con altra impresa,oppure

- classe CU e Progress come da attestato Progress se il precedente veicolorisulta assicurato con la Società

Restano esclusi pertanto dal presente comma i veicoli di proprietà di società,enti, etc..

Il contraente, all’atto del nuovo contratto, dovrà esibire l’ultimo attestato di rischioconseguito sul veicolo già assicurato.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La stessa classe di merito potrà essere assegnata ad un componentestabilmente convivente del nucleo familiare del proprietario, purchè tale condizionerisulti da apposito certificato di stato di famiglia che il Contraente è tenuto adesibire al momento della stipula del nuovo contratto.

In deroga a quanto sopra stabilito, qualora si faccia riferimento a precedenteveicolo già assicurato con la Società e la classe Progress risulti peggiorativaper l’assicurato rispetto alla classe CU, si applicherà la classe Progress ugualealla CU.

3) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli immatricolati per la primavolta al P.R.A. oppure assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ilContraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione dell’autoveicolo ed ilrelativo certificato di proprietà; in difetto il contratto è assegnato alla classedi merito 18 (CU 18) della tabella delle classi di merito.

4) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto, all’attodel rinnovo, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base allatabella delle regole evolutive di cui al punto 15 -lettera a) se relativo adautovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo e lettera b) se relativoa ciclomotori e motocicli -mentre la classe di assegnazione CU vienedeterminata in base alle regole evolutive di cui al punto 15 -lettera c) perautovetture, autotassametri, veicoli ad uso promiscuo, ciclomotori e motocicli-, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo diosservazione, pagamenti per il risarcimento anche parziale di danniconseguenti a sinistri nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, anche inpresenza di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento, è considerato immuneda sinistri agli effetti dell’applicazione delle predette tabelle delle regole evolutive.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione dellapenalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, nondeterminano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

5) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo giàassicurato presso altra impresa nella forma “Bonus/Malus”, esso è assegnatoall’atto della stipulazione alla classe di merito CU di pertinenza tenendoconto delle indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischiorilasciata dal precedente assicuratore, relativamente ad un contratto scadutoda non oltre 5 anni.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società assegnerà al contratto la classe di merito in base alla tabella sottoriportata:

a) valida per per autovetture, autotassametri e veicoli ad uso promiscuo

Qualora negli ultimi due anni e nell’anno corrente risultino presenti le sigle N.A.o N.D.,

la classe di merito di collocazione Progress sarà:

- uguale alla classe di merito CU, nel caso in cui nei restanti anni non sianopresenti sinistri;

- come evidenziato nella tabella sopra riportata, nel caso in cui nei restantianni siano presenti 1, 2 o più sinistri.

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b) valida per ciclomotori e motocicli

Analoga disciplina si applica nel caso di acquisto di un veicolo da parte dellostesso proprietario che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di suaproprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze: vendita,demolizione, furto, cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’esteroo consegna in conto vendita intervenute in data successiva al rilasciodell’attestazione ma entro il periodo di validità della stessa.

Con riferimento ai ciclomotori e fino all’entrata in vigore di idonee forme diregistrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesidi furto o demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti.

6) In mancanza della consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ovverodell’appendice di cessione del contratto, il contratto stesso è assegnatoalla classe di merito 18 (CU 18) della tabella delle classi di merito.

7) Il criterio di cui al punto precedente si applica anche nel caso che l’attestazionesi riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus/Malus” che sia scadutoda più di 5 anni., salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degliartt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di temposuccessivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 14(CU 14).

8) Nel caso che il contratto si riferisca ad autoveicolo già assicurato nella formatariffaria “Bonus/Malus” -ivi comprese le formule tariffarie miste- per duratainferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneoed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe dimerito CU cui quest’ultimo contratto era stato assegnato con conseguenteassegnazione a questa classe.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione delpunto 7. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato conforma “franchigia fissa ed assoluta”, si applica la disposizione del punto 2) c).

9) La disposizione di cui al punto 7) non si applica qualora il contratto precedentesia stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzionedi nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed ilContraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Società o alCommissario Liquidatore. In tal caso, il Contraente deve dichiarare, ai sensie per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebberodovuto essere indicati nell’attestazione o, se il precedente contratto si èrisolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale essoera stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sullabase di tale dichiarazione.

10)L’assegnazione alla classe di merito 18 (CU 18), effettuata ai sensi delladisposizione di cui ai punti 6) e 7), è soggetta a revisione sulla base dellerisultanze dell’attestazione che sia consegnata in data successiva a quelladella stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi daquest’ultima data. L’eventuale differenza di premio risultante a credito delContraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza delcontratto, o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiatasull’ammontare del premio per la nuova annualità.

11)Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autoveicolo già assicurato in unostato estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14 (CU 14)a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedenteassicuratore estero che consenta l’individuazione della classe CU alla streguadei medesimi criteri contenute nel punto 2) lettera c).

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

12)Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai punti 6),7), 8), 9) e 10) la disposizione del punto 4). La stessa disposizione si applica,altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “Bonus/Malus” incorso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nellastessa forma.

13)L’assicurato, qualora lo stesso fruiva di precedente copertura con la Società,stipulata sotto il vigore della precedente disciplina, ed in conseguenza ditale situazione abbia subito l’aumento di classe di merito in dipendenza disinistri soltanto riservati, ha diritto, ove un sinistro già posto a riserva perdanni a persona sia successivamente eliminato senza seguito, all’atto delprimo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione èstata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe statoassegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguenteconguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto ildiritto di percepire.

14)Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riapertosi procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riaperturadel sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondoi criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguaglidel premio.

15)Tabelle delle regole evolutive:

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

a) Classe di merito di collocazione in base ai sinistri “osservati” per autovetture,autotassametri e veicoli ad uso promiscuo:

b) Classe di merito di collocazione in base ai sinistri “osservati” per ciclomotorie motocicli:

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

c) Classe CU di collocazione in base ai sinistri osservati

16)E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruiredelle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive dicui al punto 15 lettera a) e b) offrendo alla Società, o all’atto di rinnovo o incaso di disdetta, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o perparte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo oalla disdetta.

17)In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annualedel contratto sostituto. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, noninterrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzionedella persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contrattidi leasing.

18) In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può mantenere la classedi merito maturata anche presso altra impresa, purchè la stipula avvengaentro un anno dal furto.

Su richiesta del Contraente, la Società rilascia entro 15 giorni attestazionerelativa all’ultima annualità conclusa.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora risulti concluso il periodo di osservazione al momento del furto,esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione della circolazione,vendita – e l’alienante si sia avvalso della facoltà di risoluzione di cui all’art.20.3)-, la Società invierà all’Assicurato l’attestazione sullo stato del rischiocon la classe di merito effettivamente maturata.

B) Bonus/Malus con franchigia (valida per autovetture, autotassametri eveicoli ad uso promiscuo, se espressamente richiamata in polizza)

La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus confranchigia”, che prevede:

- riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenzadi sinistri, nei “ periodi di osservazione”, di cui all’art.17

Si articola in 22 classi di appartenenza corrispondenti a livelli crescenti dallaclasse A alla 18, secondo la “Tabella 1 delle classi di merito” riportata allaformula tariffaria “Bonus/Malus”;

- una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare convenutoin polizza. Per ciascuna classe di merito il premio corrisponde a quellodella formula tariffaria “Bonus/Malus” moltiplicato per i coefficienti di riduzionein base alla franchigia prescelta secondo la “Tabella delle Franchigie” sottoriportata;

- l’applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”.

Tabella delle franchigie

Rimborso della franchigia e risarcimento rientrante nei limiti della stessa

Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importodel risarcimento pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia.

La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenzeprevisto dall’art. 21 anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri neilimiti della franchigia.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora l’importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro nonverrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della formulatariffaria “Bonus/Malus”, sempre che sia avvenuto il rimborso alla Societàdell’importo da essa liquidato, rientrante nella franchigia e con il limite massimodella stessa, relativo al sinistro considerato.

Modifica della formula tariffaria

In caso di passaggio alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contratto sarà inseritonella medesima classe di merito a cui sarebbe stato assegnato secondo leregole evolutive della presente normativa.

C) Maggiorazione del premio per sinistrosità – “Pejus” operante perautocarri, motocarri

1) La garanzia prestata con la seguente sezione opera nella forma “Pejus” cheprevede una maggiorazione del premio per sinistrosità.

2) Se nel periodo di osservazione quale definito all’art. 17 vengono pagati duesinistri, il premio dovuto per l’annualità successiva sarà aumentato del 15%.

3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri ilpremio dovuto per l’annualità successiva sarà aumentato del 25%.

4) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo giàassicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà lamaggiorazione di cui sopra, qualora dall’attestazione di cui al Regolamenton.4 del 9/8/2006 e successive modificazioni rilasciata dal precedenteassicuratore, essa risulti dovuta.

5) Qualora l’attestazione sia scaduta da oltre 12 mesi, il contratto verrà stipulatosulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizioni che il Contraentedichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avercircolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedentecontratto.

6) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicoloprecedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno, lamaggiorazione (“Pejus”) si applica se quest’ultimo contratto risulta esserestato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraentedeve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contrattostesso è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al punto 3).

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

7) In mancanza di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, il contrattoverrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione èsoggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che siaconsegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborsodella maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenzadel contratto.

8) Le disposizioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) non si applicano se il contratto siriferisce a:

- veicolo immatricolato per la prima volta al Pubblico RegistroAutomobilistico;

- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico RegistroAutomobilistico;

- veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria “franchigia fissaed assoluta”;

- veicolo ritrovato a seguito di furto;

- veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto;

- veicolo precedentemente assicurato con attestato di rischio scaduto daoltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di temposuccessivo alla data di scadenza del precedente contratto;

- veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scadutoda oltre 5 anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato nel periodo di temposuccessivo alla data di scadenza del precedente contratto;

- documentata consegna in conto vendita, qualora l’incarico non vada abuon fine e il proprietario dovesse rientrare in possesso del veicolo rimastoinvenduto.

9) Per la stipulazione dei contratti relativi ai veicoli di cui ai primi due punti delcomma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazioneed il relativo certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione di contratto;in difetto si applica la maggiorazione di cui al punto 3).

10)La Società, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alladeterminazione del “Pejus”, sia successivamente eliminato come senza

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in esserecon il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all’attodel primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazioneè stata effettuata.

11)Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, sefosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazionedel “Pejus”, venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo del contrattosuccessivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazioneprecedentemente non applicata.

12)Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato presso una Impresaalla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata postain liquidazione coatta amministrativa, per l’applicazione o meno dei criteri dipenalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta di attestazioneall’Impresa od al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per glieffetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicatinell’attestazione ove fosse stata rilasciata. Al contratto verrà applicata omeno la penalizzazione sulla base di tale dichiarazione.

13)La sostituzione di contratto, qualunque sia il motivo, non interrompe il periododi osservazione in corso purché non vi sia sostituzione nella persona delproprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI A.R.D.

Art. 24 – Valore o capitale assicurato – Riduzione delle somme assicuratein caso di sinistro

Il valore assicurato per ogni singola garanzia, sarà il valore massimo daindennizzare per tutto il periodo assicurativo stabilito in polizza.

In caso di sinistro la somma assicurata per ogni singola garanzia siintende ridotta con effetto immediato e fino al termine del periodo discadenza contrattuale, di un importo uguale a quello del dannoindennizzabile (sia pagato o riservato) a termine delle CondizioniGenerali di Assicurazione.

In caso di proroga del contratto, il valore assicurato si ricostituirà dalprimo giorno di decorrenza del nuovo periodo assicurativo. L’Assicuratoo il Contraente e la Società potranno convenire la ricostituzione dellasomma assicurata, ridotta dopo il sinistro, con il pagamento delcorrispondente conguaglio di premio.

Art. 25 - Recesso dal contratto dopo sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizionedello stesso, le parti hanno la facoltà di far cessare la sezione a cui ildanno si riferisce, oppure risolvere la parte di contratto relativa all’Autorischi diversi, mediante lettera raccomandata e con preavviso di trentagiorni.

Al Contraente in caso di recesso della Società verrà rimborsata la partedi premio relativa al rischio non corso, al netto delle imposte. In caso diperdita totale non si applica il comma precedente, ma quanto dispostonell’art. 10.

Art. 26 – Liquidazione del danno e nomina dei periti

La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo medianteaccordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, medianteperiti (regolarmente iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi)nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sarannoprese a maggioranza di voto.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI A.R.D.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se iperiti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sudomanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nellacui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quellodel luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

La decisione dei periti è vincolante per le parti, le quali rinunciano aqualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo o violazione di patticontrattuali, rimanendo impregiudicata in ogni caso qualsiasi azioneod eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzoperito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO.

Art. 27 – Rischi assicurati

La Società, nei limiti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i dannimateriali e diretti arrecati all’autoveicolo in conseguenza di:

- furto;

- rapina;

- incendio;

- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppiodel relativo serbatoio;

- azione del fulmine.

Limitatamente alle garanzie Furto e Rapina l’assicurazione comprende:

a) sottrazione totale del veicolo;

b) sottrazione parziale di pezzi che non siano accessori ai sensi dell’art. 28,ultimo comma;

La garanzia comprende anche i danni materiali e diretti causati all’autoveicolonell’esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati.

La garanzia copre anche i danni cagionati al veicolo assicurato da incidentiverificatisi durante la circolazione successiva al furto o rapina fino al ritrovamentodel veicolo sempre che siano provati.

In ogni caso per questi danni, indipendentemente da quanto stabilito per il furto,si applicherà uno scoperto del 20% ed una franchigia di Euro 500, e si provvederàalla quantificazione così come stabilito nell’art. 29.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle apparecchiature audio-fono-visive.

Per accordo fra le parti la copertura potrà essere limitata dalla stipula di unafranchigia e/o scoperto stabiliti in polizza che rimarranno a carico dell’Assicuratoper ogni singolo sinistro subito dal veicolo oggetto della garanzia.

Art. 28 – Esclusioni

Fermo quanto disposto dall’art.6, sono esclusi i danni derivanti:- da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e

di sicurezza di cui l’autoveicolo è dotato;

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO.

- da furto o da rapina quando il veicolo si trova affidato ad una officinao garage per riparazione o custodia.

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), diinsurrezione, di occupazione militare, di invasione o di eventi socio-politici in genere, di ribellione, rivoluzione, tumulti interniparagonabili ad una sommossa popolare, di atti militari o di autoritànon legittimati, di terrorismo di qualsiasi genere, di sabotaggio, diesplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- da trombe d’aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche,da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate, frane o altre calamitànaturali;

- da atti vandalici o dolosi.Non sono compresi in garanzia i danni alle apparecchiature audio-fono-visive anche se fornite dalla casa costruttice, gli accessori e pezzi diricambio non forniti dalla casa costruttrice, gli accessori e pezzi diricambio non incorporati nell’autoveicolo, salvo la normale dotazionefornita dalla casa costruttrice (ruota di scorta e borsa attrezzi).

Art. 29 – Valutazione del dannoFermo quanto previsto nel successivo art. 30 l’ammontare del danno è costituitodalla differenza tra il valore che l’autoveicolo o le sue parti avevano al momentodel sinistro ed il valore di ciò che eventualmente rimane dopo il sinistro, senzatener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso, edi altri eventuali pregiudizi.

L’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valoredel bene assicurato ma è indennizzabile esclusivamente nella misura in cuil’Assicurato non ha diritto al ricupero della stessa in base alle norme fiscalivigenti.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato, qualora il sinistro si verifichi entrosei mesi dalla prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la valutazionesi determinerà in base al valore massimo indicato nella rivista specializzata“Eurotax” (libro giallo) con riferimento al periodo che comprende la data diimmatricolazione, o a quello immediatamente precedente, se detto periodo,nella stessa rivista, non è ancora preso in considerazione.

In caso di danno parziale e/o danni ai sensi dell’art. 27, la valutazione del dannosarà effettuata col riguardo al deprezzamento dovuto all’età ed allo stato di

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO.

conservazione del veicolo, con il limite del valore commerciale del veicolo almomento del sinistro.

Qualora il valore assicurato risultasse inferiore al valore commerciale, lavalutazione del danno si ridurrà secondo la proporzionale fra i due valori.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato, qualora il sinistro si verifichientro dodici mesi dalla prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero,non si applicherà degrado, sempre che il valore assicurato coincida con il valoredi listino.

Il veicolo non potrà essere riparato o i pezzi sostituiti, prima che il danno siastato accertato dalla Società. La Società dovrà iniziare la perizia entro ottogiorni lavorativi dal momento della denuncia del sinistro e la conseguente messaa disposizione del veicolo da parte dell’Assicurato.

Gli pneumatici e la batteria, dato il loro naturale degrado, saranno indennizzabiliper un massimo del 50% del loro valore di mercato sempre che il valore stabilitoa norma del presente articolo non sia inferiore.

Art. 30 – Pagamento delle indennità e sostituzione in natura1) In caso di accordo tra le parti sull’importo dell’indennizzo, la Società

pagherà all’Assicurato entro quindici giorni, sempre che ladocumentazione richiesta sia completa, la somma stabilita, salvoapplicazione dell’art. 2742 C.C. o salva opposizione da parte di terziaventi diritto.L’Assicurato dovrà fornire alla Società, in caso di furto totale, i seguentidocumenti:- estratto cronologico del P.R.A.;- annotazione di perdita di possesso;- libretto di circolazione o denuncia di smarrimento o sottrazione

dello stesso;- procura speciale a vendere.

La Società, quando sia necessario per la precisa istruzione della praticao per potere stabilire l’ammontare del danno, potrà chiedere altradocumentazione complementare che l’Assicurato è tenuto a fornire,come ad esempio fatture di acquisto, certificato di proprietà, ecc.2) La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al

ripristino del veicolo o la sostituzione dei pezzi presso officina di sua

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO.

fiducia a cui potrà versare direttamente l’ammontare dellariparazione, previo pagamento da parte dell’Assicurato dello scoperto,della franchigia, degrado, proporzionale o di qualsiasi importo chesia a suo carico.

3) In ogni caso la Società non risponde delle spese per modificazioni omigliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni damancato uso del veicolo o deprezzamento dello stesso a causa delsinistro.

4) In caso di furto totale la Società si riserva la facoltà di sostituire ilveicolo sottratto con un altro di identiche caratteristiche e condizioni.

5) Nel caso in cui ci siano in contemporanea danni parziali e danni aisensi dell’art. 27, si effettueranno due quantificazioni separateapplicando lo scoperto o la franchigia corrispondenti a ciascuno deidanni.

Art. 31 – Ritrovamento del veicoloIn caso di ritrovamento in tutto o in parte del veicolo o dei pezzi sottratti,l’Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne viene a conoscenza.

Se il veicolo o le sue parti vengono recuperati prima dell’indennizzo, l’Assicuratoè tenuto a riprenderlo liberando la Società dal suo obbligo a indennizzare ildanno come furto totale, ferma restando la garanzia per il furto parziale a normadell’art. 27/b e 30/5.

Se il veicolo o le sue parti vengono recuperati dopo il pagamento dell’indennizzo,la Società subentra nel diritto di proprietà. L’Assicurato è tenuto a prestarsi pertutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo adisposizione della Società i documenti necessari e agevolando le operazioniconnesse.

Se la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo delveicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione fra Impresa eAssicurato.

Art. 32 – Forme e modalità di garanziaPer le coperture e la valutazione del danno indicati nei precedenti articoli dellagaranzia “Furto e Rapina”, verranno applicate le seguenti modalità a secondadella forma stipulata in polizza.

A: Valore Commerciale.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO.

Valgono tutti gli articoli corrispondenti alla “Garanzia Furto e Rapina”.

B: Valore a nuovo (applicabile soltanto ad autovetture ad uso privato).

Si applicano tutti gli articoli corrispondenti alla “Garanzia Furto e Rapina”con le seguenti modifiche:

1) in caso di furto totale, qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dallaprima immatricolazione anche se avvenuta all’estero, la valutazione sideterminerà in base al valore di listino del veicolo con il massimo delvalore assicurato.

Per i successivi 24 mesi l’indennizzo sarà corrispondente al valoremassimo indicato nella rivista specializzata “Eurotax” (libro giallo) almomento dell’avvenimento del sinistro.

Se al momento del furto il valore assicurato è inferiore al valore di listino,la valutazione sarà effettuata secondo il disposto dell’art. 29.

2) In caso di furto parziale la valutazione viene effettuata secondo i prezzidei materiali, dei ricambi e della manodopera di ripristino e sostituzionesenza applicazione di degrado con il limite massimo del valorecommerciale del veicolo, fermo restando quanto stabilito all’art. 29, ultimocomma.

Qualora al momento del sinistro il valore assicurato risultasse inferiore alvalore di listino si applicherà la riduzione proporzionale nella stessa misuradel rapporto tra i due valori.

C: Solo Furto Totale.

La garanzia è operante soltanto in caso di sottrazione totale del veicolo.

In caso di ritrovamento del relitto, prima della liquidazione del danno, lagaranzia sarà operante quando i danni superino il valore commerciale delveicolo una volta applicato il corrispondente degrado.

D: Primo Rischio per il Furto Parziale.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato inpolizza.

Agli effetti della valutazione del danno, lo stesso sarà valutato senza degradoe senza applicazione della proporzionale, qualora il sinistro si verifichi entrocinque anni dalla prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero. Potràessere pattuito in polizza uno scoperto e/o franchigia.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER FURTO, RAPINA E INCENDIO.

Art. 33 – Rischi assicurati con la garanzia Incendio1) La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in

tutte le parti stabilmente incorporate e fornite dalla casa costruttrice, comeconseguenza immediata di incendio, esplosione del carburante e scoppiodel relativo serbatoio o dell’azione del fulmine, sia in circolazione che insosta.

2) La copertura per accordo fra le parti potrà essere limitata dalla stipula difranchigia e/o scoperto stabiliti in polizza che rimarranno a carico delContraente per ogni singolo sinistro subito dal veicolo assicurato.

Art. 34 – EsclusioniOltre alle esclusioni dell’art. 6 delle Condizioni Generali valide per tuttele sezioni, sono esclusi:a) i danni derivanti da semplici bruciature, da corto circuiti o da altri

fenomeni elettrici non seguiti da sviluppo di fiamma.

Art. 35 – Documentazione da produrre in caso di sinistri

In caso di danno indennizzabile a norma delle presenti Condizioni Generali diAssicurazione, il Contraente dovrà fornire alla Società i seguenti documenti:

- denuncia alle autorità;

- attestazione Vigili del Fuoco;

- chiusura dell’istruttoria;

- certificato di radiazione del veicolo per incendio in caso di danno totale.

Nel caso che la presente garanzia fosse abbinata al “Furto e Rapina” nellaforma di “Valore a Nuovo”, la valutazione del danno sarà effettuata secondoquanto disposto nell’art. 32, punto B.

Art. 36 – Condizione facoltativa alla sezione incendio (operante solo seesplicitamente richiamata in polizza)

In caso di danno da incendio a causa di eventi socio-politici, atti vandalici odolosi, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alveicolo assicurato da incendio, esplosione o scoppio verificatisi in conseguenzadi tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quellidi terrorismo e sabotaggio.In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 20% con un minimo di Euro500, fermo restando scoperto e franchigia di polizza, se superiori.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIAGUASTI ACCIDENTALI - KASKO

Art. 37 – Oggetto dell’assicurazione

1) La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto inpolizza in tutte le parti stabilmente incorporate e fornite dalla casa costruttrice,come conseguenza immediata di una collisione accidentale con altro veicolo,con persone o con animali, urto, ribaltamento e uscita di strada.

Sono però esclusi i danni subiti a causa di circolazione al di fuori dei tipi distrada determinati dall’art. 2, secondo comma del Nuovo Codice della Strada.

Non sono coperti gli eventuali accessori e apparecchiature come definitiall’art. 28, ultimo comma, mentre gli pneumatici e la batteria sarannoindennizzabili così some definito all’art. 29,ultimo comma.

2) La garanzia comprende inoltre, fino ad un massimo di Euro 150, il rimborsodelle spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto mediante veicolo disoccorso del mezzo oggetto dell’assicurazione, a seguito di sinistroindennizzabile a termine di garanzia e dietro presentazione della relativafattura, sempre che l’evento non sia coperto dalla sezione assistenza.

3) La copertura per accordo fra le due parti potrà essere limitata da eventualifranchigie o scoperti stipulati in polizza che rimarranno a carico dell’assicuratoper ogni singolo sinistro subito dal veicolo.

Art. 38 – Valutazione del danno

1) Il veicolo non dovrà essere riparato prima che il danno sia stato accertatodalla Società. La Società dovrà iniziare le operazioni di perizia entro otto giornidalla denuncia di sinistro e la conseguente messa a disposizione del veicolo daparte dell’Assicurato.

2) La valutazione del danno sarà effettuata secondo i seguenti parametri:

a) in caso di perdita totale: per il valore commerciale con il massimo delvalore assicurato del veicolo al momento del sinistro, ridotto del valoreresiduo. Nel caso di perdita totale di autovettura ad uso privato avvenutaentro il primo anno di immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, lavalutazione del danno sarà effettuata in base al valore di listino del veicoloentro il limite massimo del valore assicurato;

b) in caso di danno parziale: la valutazione sarà effettuata secondo i prezzidei materiali di ricambio e della manodopera di ripristino e sostituzione

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIAGUASTI ACCIDENTALI - KASKO

senza degrado, entro il limite massimo del valore assicurato. Se il valoreassicurato al momento del sinistro fosse inferiore al valore di listino delveicolo, la valutazione del danno si ridurrà secondo la proporzionale fra idue valori.Nel caso che l’importo della riparazione superi il valore commerciale almomento del sinistro il danno sarà ritenuto come totale e per la valutazionesi procederà secondo il comma a).

Art. 39 – Pagamento delle indennità – Sostituzione in natura

L’importo concordato fra la Società e l’Assicurato in relazione al dannoda indennizzare dovrà essere corrisposto entro 15 giorni, salvaapplicazione dell’art. 2742 del C.C. o salva opposizione da parte di terziaventi diritto.

La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti alripristino del veicolo oppure alla sostituzione dei pezzi presso unaofficina di sua fiducia alla quale potrà versare direttamente l’ammontaredelle riparazioni previo pagamento da parte del’Assicurato delloscoperto, della franchigia, della parte proporzionale o di qualsiasi importoche sia a suo carico.La Società non risponde comunque delle spese per modificazioni omigliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero o dei danni damancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

Art. 40 – Condizione facoltativa per la sezione kasko (operante soltantose richiamata esplicitamente in polizza)

Danni derivanti da eventi socio-politici e atti vandalici.

Sono coperti i danni materiali, diretti ed immediati, subiti dal veicolo identificatoin polizza in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti diterrorismo, sabotaggio e vandalismo, fatti salvi l’eventuale scoperto e la franchigiache rimarranno in ogni caso a carico dell’Assicurato.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONEEVENTI NATURALI.

Art. 41 – Oggetto dell’assicurazione

La garanzia copre i danni materiali, diretti ed immediati subiti dal veicolo inoccasione di inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d’aria,mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve e di altre calamità naturali.Per la quantificazione del danno si applica degrado per età ed uso con unoscoperto del 15% e con un minimo di Euro 300. L’importo massimo indennizzabileè di Euro 10.000.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONEGARANZIE AGGIUNTIVE

Art. 42 – Trasporto occasionale di feriti

La Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 500, le spese sostenutedall’Assicurato per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasportooccasionale di vittime di incidenti stradali.

Art. 43 – Ricorso di terziLa Società assicura la Responsabilità civile del proprietario del veicolo indicatoin polizza per i danni cagionati a terzi dall’incendio del veicolo o dallo scoppiodel serbatoio, quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi della Legge.La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 50.000.Oltre alle esclusioni generiche previste dall’art. 6) delle presentiCondizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante:a) per i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, tossici, lubrificanti,

combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquefatti enon, materie esplosive;

b) per i danni subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna,in possesso o in custodia dal Contraente, dal Conducente o dalProprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti,discendenti legittimi, naturali, nonché dagli affiliati o da altri parentie affini fino al terzo grado con loro conviventi o a carico;

c) qualora l’Assicurato sia una Società, in favore dei soci a responsabilitàillimitata e le persone che si trovino con loro in uno dei rapportiindicati sopra;

d) per i danni all’interno del veicolo;e) per i danni da inquinamento o da contaminazione; f) per i danni coperti da assicurazione obbligatoria o da Responsabilità

Civile.

Art. 44 – Rimborso spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa fino allaconcorrenza di Euro 200 per evento, le spese documentate che l’Assicuratoabbia sostenuto per il recupero ed il parcheggio del mezzo disposti dalle autorità,dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicuratodel ritrovamento stesso.Art. 45 – Responsabilità Civile dei trasportati

1) La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni daglistessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONEGARANZIE AGGIUNTIVE

del veicolo descritto in polizza. La garanzia è operante soltanto se il veicoloè assicurato per la garanzia R.C.A. obbligatoria.

2) Esclusioni:

- non sono considerati terzi il conducente, nonché le persone escluse dalnovero di terzi dall’art. 4 della Legge.

- I danni arrecati dal veicolo assicurato e dalle cose trasportate.

3) La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 25.000.

Art. 46 – Danni cagionati da oggetti trasportati

1) La Società assicura la R.C. per danni cagionati involontariamente a terzi daoggetti trasportati sul veicolo, qualora il trasporto avvenga in conformità conle disposizioni in vigore. La garanzia è valida solo se il veicolo è assicuratoper la Responsabilità Civile Obbligatoria.

2) Esclusioni:- Danni cagionati da merce trasportata su veicoli adibiti al trasporto di

merce.- Danni cagionati da materie esplosive o tossiche;- Danni da inquinamento o da contaminazione;- Danni cagionati allo stesso veicolo o alle persone o cose trasportate.

Non sono considerate terzi il conducente, nonché le persone escluse dalnovero di terzi dall’art. 4 della Legge.

3) La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 25.000.

Art. 47 – Trasporto in autoambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato, fino ad un massimo diEuro 400, per il trasporto in ospedale con ambulanza degli occupanti del veicoloassicurato.

Art. 48 – Spese di immatricolazione

In caso di furto totale la garanzia copre il rimborso delle spese documentate dafattura sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione di un’altra autovetturadella medesima potenza fiscale di quella assicurata, fino alla concorrenza diEuro 250.

La garanzia è operante anche in caso di ritrovamento del mezzo assicurato checomporti una reimmatricolazione.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE“SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA”

Art. 49 – Oggetto dell’assicurazione

La garanzia comprende il pagamento all’Assicurato di un’indennità giornalierastabilita in polizza nel caso che allo stesso venga temporaneamente sospesala patente di guida secondo le modalità di seguito riportate:

Modalità AAi sensi dell’art. 222.2 del Nuovo Codice della Strada in conseguenza diretta edesclusiva di incidente di circolazione avvenuto durante il periodo di validità delcontratto e solo nei casi in cui abbia provocato morte o lesioni personali gravi, esempre che l’Assicurato risulti alla guida del veicolo descritto in polizza.

Modalità BAi sensi degli artt. 222.2, 149.5, 80.7 del Nuovo Codice della Strada inconseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione avvenuto duranteil periodo di validità del contratto e sempre che l’Assicurato risulti alla guida delveicolo descritto in polizza.

Art. 50 – Esclusioni

Oltre le esclusioni dell’art 6 delle presenti Condizioni Generali diAssicurazione, la garanzia non è operante:

a) se la patente viene definitivamente revocata;

b) se nei confronti dell’Assicurato siano stati in precedenza adottatiprovvedimenti di sospensione della patente senza che la circostanzasia stata resa nota alla Società;

c) se la sospensione della patente sia stata determinata da fatto dolosodell’Assicurato o da sua fuga, e/o omissione di soccorso, salvo inqueste due ultime ipotesi il caso di successivo proscioglimento oassoluzione dalla imputazione dei corrispondenti reati;

d) se al momento dell’incidente il veicolo condotto dall’Assicurato nonrisulta coperto da valida polizza di assicurazione di ResponsabilitàCivile ai sensi della Legge;

e) se in presenza di validi motivi l’Assicurato non esercita, nei terminidi Legge, la facoltà di ricorso alle competenti Autorità contro ilprovvedimento di sospensione della patente;

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE“SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA”

f) se il provvedimento di ritiro o sospensione viene adottato permancanza di requisiti fisici, psichici o morali, ovvero per non essersil’Assicurato sottoposto o ad accertamenti sanitari o ad esami diidoneità.

Art. 51 – Denuncia di sinistro

Entro il terzo giorno dalla notifica dell’avvenuta sospensione della patente,l’Assicurato è tenuto ad informare la Società, mediante lettera raccomandataallegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’autoritàed i motivi di esso.L’Assicurato è tenuto a dare immediato avviso alla Società dell’avvenutarestituzione della patente nonché di una eventuale riduzione o annullamento delprovvedimento di sospensione.

Art. 52 – Pagamento dell’indennità

L’indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo aquello in cui ha effetto il provvedimento di sospensione della patente e cesserà,fermo il limite massimo pattuito, il giorno di restituzione o di revoca definitiva.Il pagamento verrà effettuato alla fine del periodo indennizzabile oppure a richiestadell’Assicurato alla fine di ciascun mese solare.Nel caso di morte dell’Assicurato la Società non è tenuta a corrispondere alcunaulteriore indennità, salvo quella maturata fino al giorno del decesso.Qualora prima della stipula della polizza, all’Assicurato fossero stati contestatifatti che, cumulativamente ad altri verificatisi successivamente, fossero causadella sospensione della patente di guida, l’indennizzo stabilito in polizza verràpagato in proporzione al numero dei punti sottratti dalla patente precedentementeall’inizio della garanzia.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“PRODOTTO PRESTIGE”

(solo per autovetture ad uso privato e trasporto promiscuo)

Art. 53 – Ricorso terzi

La Società assicura la Responsabilità Civile del proprietario del veicolo indicatoin polizza, per i danni cagionati a terzi dall’incendio del veicolo o dallo scoppiodel serbatoio del medesimo quando lo stesso non si trovi in circolazione aisensi della Legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000.

Art. 54 – Esclusioni ricorso terzi

Oltre alle esclusioni generiche dell’art. 6 delle presenti CondizioniGenerali di Assicurazione la garanzia non è operante:

a) per i danni all’interno del veicolo;

b) per i danni da inquinamento o da contaminazione;

c) per i danni coperti da assicurazione obbligatoria di ResponsabilitàCivile;

d) Per i danni subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna,in possesso o in custodia dal Contraente, dal Conducente o dalProprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti,discendenti legittimi, naturali, nonché dagli affiliati o da altri parentie affini fino al terzo grado con loro conviventi o a carico.

e) Ove l’Assicurato sia una Società la garanzia non è operante neiriguardi dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che sitrovino con loro in uno dei rapporti indicati al comma precedente.

Art 55 – Trasporto occasionale di feriti

La Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 500, le spese sostenute pereliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittimedi incidenti stradali.

Art. 56 – Rimborso spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei dispositivi elettronici diapertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell’autovetturaidentificata in polizza, la Società rimborserà all’Assicurato le spese sostenute

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“PRODOTTO PRESTIGE”

per la sostituzione delle serrature o dei dispositivi con altri dello stesso tipononché le spese di manonera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggiodel sistema elettronico antifurto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250 per eventoprevia presentazione di regolare fattura.

Art. 57 – Rimborso spese per la duplicazione della patente di guida

In caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, la Societàrimborserà all’Assicurato le spese sostenute per la duplicazione della patentestessa.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150 per eventoprevia presentazione di idonea documentazione.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“PRODOTTO ELITE”

(solo per autovetture ad uso privato e trasporto promiscuo)

Oltre a quanto previsto dagli artt. 53 “Ricorso terzi”, 54 “Esclusioni”, 55 “Trasportooccasionale di feriti”, 56 “Rimborso spese per sottrazione o smarrimento chiavi”e 57 “Rimborso spese per la duplicazione della patente di guida”, la presentegaranzia assicura:

Art. 58 – Rimborso spese di trasporto in autoambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato, fino ad un massimo diEuro 400, per il trasporto in Ospedale con ambulanza degli occupanti del veicoloassicurato.

Art. 59 – Tassa automobilistica

La Società, a seguito di furto senza ritrovamento dell’autovettura assicurata, siimpegna a corrispondere, previa presentazione di documentazione attestantel’avvenuto pagamento, la quota della tassa automobilistica corrispondente alperiodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data discadenza della tassa pagata.

Art. 60 – Danni indiretti

L’assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilitàd’uso dell’autovettura identificata in polizza in conseguenza di furto senzaritrovamento della stessa.

L’assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di Euro 10 algiorno per ciascun giorno per cui si è avuta la predetta impossibilità d’uso con ilmassimo di trenta giorni per ogni annualità assicurativa.

Detto indennizzo sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del settimo giornosuccessivo a quello della denuncia con termine il giorno antecedente l’inserimentoin garanzia di una nuova autovettura.

Art. 61 – Danni ai bagagli trasportati

La Società si impegna ad indennizzare l’Assicurato ed i trasportati dei danni aibagagli che si trovano sul veicolo assicurato, in conseguenza di incendio o diincidente stradale con altro veicolo identificato.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“PRODOTTO ELITE”

La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell’assicurato e deitrasportati, come indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale purchécontenuti in valige, bauli o altri contenitori.

Sono esclusi dalla garanzia:

- preziosi, denaro, titoli, documenti e biglietti di viaggio;

- apparecchi fono-audio-visivi, telefonici e fotografici;

- oggetti di artigianato;

- danni da mancato godimento a causa di altri danni indiretti e consequenziali.

In caso di sinistro l’Assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i dannida una Autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.) e chiedere che vengaredatto regolare processo verbale onde permettere alla Società l’eserciziodell’azione di rivalsa.

Il limite del rimborso è fissato in Euro 150 per sinistro.

Art. 62 – Rimborso spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa, fino allaconcorrenza di Euro 200 per evento, le spese documentate che l’Assicurato hasostenuto per il recupero ed il parcheggio del mezzo disposti dall’Autorità, dalgiorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato delritrovamento stesso.

Art. 63 – Responsabilità Civile dei trasportati

1) La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni daglistessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazionedel veicolo descritto in polizza.

La garanzia è operante soltanto se il veicolo è assicurato per la garanziaR.C.A. obbligatoria.

2) Esclusioni:

- non sono considerati terzi il conducente, nonché le persone escluse dalnovero di terzi dall’art. 4 della Legge.

- I danni arrecati al veicolo assicurato e alle cose trasportate.

3) La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 25.000.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“PRODOTTO ELITE”

Art. 64 – Danni cagionati da oggetti trasportati

1) La Società assicura la R.C. per danni cagionati involontariamente a terzi daoggetti trasportati sul veicolo, qualora il trasporto avvenga in conformità conle disposizioni in vigore. La garanzia è valida solo se il veicolo è assicuratoper la Responsabilità Civile Obbligatoria.

2) Esclusioni:

- danni cagionati da materie esplosive o tossiche;

- danni da inquinamento o da contaminazione;

- danni cagionati allo stesso veicolo o alle persone o cosetrasportate.

Non sono considerate terzi il conducente, nonché le persone esclusedal novero di terzi dall’art. 4 della Legge.

3) la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 25.000.

Art. 65 – Garanzia rottura cristalli (operante anche come singola garanzia)

La garanzia copre le spese documentate di ripristino e sostituzione inconseguenza di rottura del parabrezza, lunotto posteriore o vetri laterali, finoalla concorrenza di Euro 300 per ogni sinistro.Non sono coperte le rigature e/o segnature che non costituiscono rottura, idanni agli specchi retrovisori, i danni causati alle parti dell’autovettura assicurataa seguito della rottura dei cristalli nonché i danni causati a seguito di fatto oevento coperto da altra garanzia operante col presente contratto.

Art. 66 – Spese di immatricolazione

In caso di furto totale la garanzia copre il rimborso delle spese documentate dafattura sostenute dall’assicurato per l’immatricolazione di un’altra autovettura,della medesima potenza fiscale di quella assicurata, fino alla concorrenza diEuro 250.

La garanzia è pure operante in caso di ritrovamento del mezzo assicurato checomporti una reimmatricolazione.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

Art. 67 – Definizioni, estensione territoriale, denuncia di sinistro edesclusioni

La Centrale Operativa, struttura Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. viaSalandra 18, 00187 Roma, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, invirtù di specifica convenzione sottoscritta con la Progress Assicurazioni S.p.A.,organizza ed eroga con costi a carico della Società di Assistenza stessa, leprestazioni previste in questa sezione. La struttura è attivabile a mezzo:

- telefono: 800 868121;

- chiamando dall’estero 06 4826541;

- telefax: 06 4740742;

- telegramma: Inter Partner Assistance, via Salandra 18, Roma.

a) Definizioni

Oltre alle definizioni già indicate sulle Condizioni Generali di Assicurazione,nella presente sezione si intendono:

Guasto: ogni evento occorso al veicolo tale da renderne impossibile l’utilizzoin condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/oaccessori del veicolo stesso.

Incidente: evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanzadi norme o regolamenti, connesso alla circolazione stradale.

Furto: l’impossessarsi di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, alfine di trarne profitto per se o per gli altri.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriatofocolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che producalesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

b) Estensione territoriale

L’assicurazione è valida per tutti i paesi dell’Europa compresi i Paesi che siaffacciano sul Mediterraneo, con esclusione di Albania, Algeria, Israele, Libano,dei Paesi della ex-Jugoslavia e di tutti i Paesi in stato di belligeranza dichiaratao di fatto.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

c) Denuncia di sinistro.

Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dallaCentrale Operativa, ovvero devono essere da questa espressamenteorganizzati o autorizzati, pena la decadenza del diritto alle prestazionidi assistenza.

Le notizie da fornire alla Centrale Operativa sono:

- numero di polizza;

- cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo(località, via, telefono, ecc.);

- tipo, marca e targa del veicolo.

Inoltre per l’invio di pezzi di ricambio:

- anno di costruzione del veicolo;

- genere del pezzo di ricambio;

- indirizzo dell’officina presso la quale inviare i pezzi di ricambio.

d) Esclusioni

Fermo quanto disposto dall’art.6, sono esclusi i danni derivanti:

- mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore;

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), diinsurrezione, di occupazione militare, di invasione o di eventi socio-politici in genere, di ribellione, rivoluzione, tumulti interniparagonabili ad una sommossa popolare, di atti militari o di autoritànon legittimati, di terrorismo di qualsiasi genere, di sabotaggio, diesplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- da trombe d’aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche,da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate, frane o altre calamitànaturali;

- da atti vandalici o dolosi.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

A) Garanzie valide per autovetture ad uso privato e motocicli

Prestazioni valide senza franchigia chilometrica.

Art. 68 – Informazioni di natura medico-sanitaria – Reperimento ed inviodi una ambulanza

a) per autovetture, il servizio medico della Società di Assistenza composto daun direttore sanitario e da una équipe di medici qualificati e specializzati ècompetente per fornire informazioni su:

- reperimento di medici generici e specialistici;

- reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;

- organizzazione di consulti medici;

- centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità letti;

- centri per cure termali.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma opera in modo da mettererapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

b) per motocicli, qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio subito inconseguenza di incedente stradale, necessiti a giudizio del medico curantee dei medici della Società di Assistenza di un trasporto in ambulanza, laSocietà di Assistenza provvederà alla ricerca, al reperimento ed all’invio dellastessa. La prestazione è a carico della Società nei casi di urgenza, per unmassimo di 3 volte per anno e per Assicurato.

Art. 69 – Informazioni turistiche

La Centrale Operativa, a disposizione 24 ore su 24, è competente per fornireinformazioni sui seguenti argomenti di carattere turistico e ricreativo:

- località di soggiorno, relative strutture e disponibilità alberghiere;

- attività ricreative e culturali;

- agevolazioni, sconti, ecc., riservati alla famiglia per viaggi, spettacoli, ecc.;

- turismo giovanile e soggiorni studio.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

La garanzia non è operante per i motocicli.

Art. 70 – Informazioni legali

Il servizio legale, composto da laureati in legge particolarmente esperti nel dirittodelle assicurazioni, è a disposizione per fornire informazioni e consigli su:

- comportamento legale in caso di sinistro;

- diritti e doveri degli Assicurati nei confronti della propria Compagnia diassicurazione e/o di quella della Controparte;

- indirizzi e recapiti di avvocati, periti, ecc.

La garanzia non è operante per i motocicli.

Art. 71 – Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, furto, rapina, incidente dicircolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzoin condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicuratoil mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso o al più vicino punto diassistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile oantieconomico, all’officina o alla carrozzeria più vicina.

Il costo relativo al mezzo di soccorso è a carico della Società di Assistenza.

Relativamente ai soli motocicli, la garanzia è operante solo nei casi di incidenteo guasto.

Art. 72 – Recupero del veicolo

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale in modotale da non potervi tornare autonomamente, la Centrale Operativa procuradirettamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolodanneggiato nell’ambito della sede stradale.

La Società di Assistenza tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimodi Euro 154,94.

La garanzia non è operante per i motocicli.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

Art. 73 – Auto in sostituzione in Italia

Qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di incendio,rapina, incidente di circolazione, guasto, e il veicolo, non sia più disponibile oresti immobilizzato, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre otto ore dimanodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice –facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa – la Centrale Operativa mette adisposizione dell’Assicurato con spese a carico della Società di Assistenza,un’auto in sostituzione per un massimo di tre giorni, senza autista, conpercorrenza illimitata, di categoria C (1000 cc.). Restano a carico della Societàdi Assistenza i costi relativi alla tariffa di autonoleggio comprensiva delleassicurazioni obbligatorie per Legge, incendio, furto e KASKO, mentre restanoa carico dell’Assicurato le altre eventuali spese, come il carburante ed eventualidepositi cauzionali o garanzie nonché ogni spesa per il prolungamento delcontratto di autonoleggio.

Nel caso in cui i danni al veicolo assicurato non ne impediscano l’utilizzo laprestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della CentraleOperativa, avrà concordato con l’officina i termini di riparazione.

In caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa mette a disposizionedell’Assicurato, alle stesse condizioni precedentemente riportate, un’auto insostituzione per un massimo di sette giorni, senza autista, con percorrenzaillimitata di categoria C ( 1000 cc.).

La Società di Assistenza metterà a disposizione il veicolo sostitutivo solosuccessivamente all’invio, anche via fax, della denuncia di furto, e comunque incaso di ritrovamento del veicolo, l’auto in sostituzione sarà concessa fino altermine delle riparazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito delfurto, fermo comunque il limite dei sette giorni.

La garanzia non è operante per i motocicli.

Art. 74 – Autodemolizione

Qualora l’Assicurato a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizionidelle leggi vigenti (D.P.R. n.915 del 10/09/82, art. 15, e Nuovo Codice dellaStrada D.L. 285 del 30/04/92, art.103) debba procedere alla demolizione delveicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato organizza lademolizione del veicolo stesso. La Società di Assistenza terrà a proprio caricole spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al PubblicoRegistro Automobilistico.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

La demolizione del veicolo avverrà in un centro autorizzato convenzionato con laCentrale Operativa più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso purchésituato in territorio italiano.

L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguentedocumentazione:

- libretto di circolazione (originale);

- certificato di proprietà (originale);

- codice fiscale (fotocopia);

- documento di riconoscimento valido (fotocopia).

Il demolitore convenzionato che prenderà in carico il veicolo, invierà al domiciliodell’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A., tramiteraccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolosarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimentodei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per lademolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Relativamente ai soli motocicli, la garanzia è operante a seguito di guasto,incidente o incendio.

Art. 75 – Dissequestro del veicolo

Qualora il veicolo assicurato, a seguito di sinistro, fosse posto sotto sequestrodalle autorità competenti la Società di Assistenza provvederà al disbrigo delleformalità per ottenerne la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi siaamministrativi che organizzativi sino all’importo della tariffa minima dell’ordineforense competente.

Prestazioni valide ad oltre 50 chilometri dal Comune di residenza odomicilio abituale.

Art. 76 – Spese d’albergo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, compreso il furto parzialeo totale, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzatadell’Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

un albergo, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento eprima colazione fino ad un massimo di due giorni e di Euro 258,23complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro(Assicurato e trasportati).

Art 77 – Invio pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto, rapina, i pezzi diricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla suariparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederàad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolanoil trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare,sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi ele spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a caricodella Società di Assistenza.

La prestazione è operante all’estero, previa accettazione da parte della CentraleOperativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e dellespese doganali.

Relativamente ai soli motocicli, in caso di spedizione via aerea, il pezzo diricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionalepiù vicino al luogo delle riparazioni.

Art. 78 – Rientro dei passeggeri – proseguimento del viaggio

a) per le autovetture, In caso di guasto, incidente o incendio che immobilizzi ilveicolo per un periodo superiore a 36 ore, oppure in caso di furto o rapina delveicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli Assicuratidi continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di ritornare al luogo diresidenza in Italia.

La Società di Assistenza tiene a proprio carico le spese di viaggio fino ad unmassimo di Euro 516,46 complessivamente, per tutte le persone a bordo delveicolo (Assicurato e trasportati) mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

Al rientro del viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dallaCentrale Operativa al netto del massimale previsto.

b) per i motocicli, in caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale ilmotoveicolo sia immobilizzato e richieda oltre 36 ore di manodopera secondoi tempari ANIA, certificato dall’officina, o in caso di furto totale del motoveicolostesso, la Società di assistenza organizza il rientro dell’Assicurato e deglieventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consenteall’Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo didestinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà organizzato adinsindacabile giudizio della Società di Assistenza con il mezzo più idoneo:aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all’Assicuratoun’autovettura 1.0 cc a noleggio per un periodo non superiore a 48 ore. Sonoescluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazione facoltative, le spesedi carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili.

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un depositocauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta dicredito finanziaria.

Art. 79 – Autista a disposizione – Viaggio di un parente in caso diricovero ospedaliero

a) per autovetture, qualora, in seguito ad incidente stradale l’Assicurato subiscalesioni tali da non poter guidare il veicolo, verrà messo a disposizione unautista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell’Assicurato;restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburantee ad eventuali pedaggi autostradali.

b) per motocicli, qualora l’Assicurato a seguito di infortunio subito inconseguenza di incidente stradale avvenuto in Italia, in cui sia stato coinvoltoil motoveicolo o, a seguito di malattia grave improvvisa dell’Assicurato,quest’ultimo sia ricoverato in una struttura sanitaria per un periodo superiorea 7 giorni, la Società fornisce a prorprie spese un biglietto ferroviario primaclasse o aereo classe economica A/R per permettere ad un familiare, residentein Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Art. 80 – Viaggio per il recupero del veicolo

a) per autovetture, verrà messo a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo(classe economica) o ferroviario (prima classe), di sola andata, per consentireil recupero del veicolo riparato qualora non sia stata usufruita la prestazione

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

di cui all’art. 86 (valida solo all’estero) o qualora il veicolo stesso, in Italia,abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo per oltre 36 ore.

b) per motocicli, qualora a seguito di guasto, incidente o incendio, abbia subitoun intervento superiore alle 36 ore di manodopera (comprovate da documentofiscale e comunque in linea con quanto previsto dai tempari ANIA), la Societàdi assistenza mette a disposizione dell’assicurato che abbia usufruito dellaprestazione “Rientro dei passeggeri – proseguimento del viaggio”, e qualoranon sia stata usufruita la prestazione “Rimpatrio del veicolo dall’estero”, unbiglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe turistica), peril recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società di assistenza terrà aproprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 258,23.

Art. 81 – Anticipi di denaro

a) per autovetture, qualora in caso di guasto, incidente o furto, avvenuto inItalia, l’Assicurato debba sostenere spese impreviste e non gli fosse possibilefarvi fronte direttamente, la Società di Assistenza anticipa, per contodell’Assicurato, a titolo di prestito senza interessi, l’importo delle fatture finoad un massimo di Euro 1.032,91.

b) per motocicli, qualora in caso di guasto, incidente o furto del veicolo,l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e non gli fosse possibilefarvi fronte direttamente, la Società di assistenza si impegna ad effettuareall’Assicurato un anticipo di denaro fino ad un massimo di Euro 258,23,contro opportuna garanzia bancaria. L’Assicurato dovrà comunque provvederealla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione dellastessa; trascorso tale termini la Società di assistenza potrà richiedere anchei relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistonofiliali o corrispondenti della Società di assistenza e se l’Assicurato non siain grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudiziodella Società di assistenza. La prestazione non è altresì operante in queicasi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigentiin materia valutaria.

Art. 82 – Recupero del veicolo con autista o con biglietto di viaggio

Qualora, in conseguenza di un furto, il veicolo venga ritrovato, purché in Italia,senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la CentraleOperativa mette a disposizione dell’Assicurato:

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

a) nel caso di autovetture, un autista per ricondurre il veicolo fino alla sua cittàdi residenza. In alternativa, a scelta dell’Assicurato, la Società di Assistenzafornisce a proprie spese un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario(prima classe) per consentire il recupero. Sono a carico dell’Assicurato lespese di carburante e dei pedaggi;

b) nel caso di motocicli, un biglietto di treno prima classe o di aereo classeturistica per il recupero del motociclo. La Società terrà a proprio carico lespese fino ad un massimo di Euro 206,58

Art. 83 – Anticipo per spese di prima necessità

Qualora all’Assicurato siano stati sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaroliquido, assegni, carte di credito, ecc.) oppure egli li abbia smarriti, la Società diAssistenza, dietro presentazione di regolare denuncia dell’accaduto all’Autoritàcompetente locale, anticiperà all’Assicurato i fondi necessari , fino ad unmassimo di Euro 154,94 contro opportuna garanzia bancaria o assegnopersonale.

La garanzia non è operante per i motocicli.

Art. 84 – Trasmissione di messaggi urgenti

Se in caso d’incidente stradale l’Assicurato fosse impossibilitato a mettersi incontatto con i propri familiari, la Società di Assistenza provvederà a propriespese l’inoltro di tali messaggi.

Art. 85 – Invio bagaglio sostitutivo

Qualora l’Assicurato, durante un viaggio, smarrisca o subisca il furto del propriobagaglio, potrà chiamare la Centrale Operativa ed indicando la persona dacontattare, avrà a disposizione un nuovo bagaglio.

La Società di Assistenza provvederà a ritirare il nuovo bagaglio e ad inviarlo nelluogo comunicato.

In caso di spedizione via aerea, il bagaglio sarà a disposizione presso il piùvicino aeroporto internazionale ed il peso del bagaglio non potrà essere superiorea 20 Kg.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

La garanzia non è operante per i motocicli.

Prestazioni valide all’estero

Art. 86 – Rimpatrio del veicolo dall’estero

Quando il veicolo assicurato si trovi all’estero danneggiato, a seguito di sinistroo in seguito a danneggiamento conseguente a furto, in modo tale da non potersispostare autonomamente ed il ripristino richieda riparazioni di durata superiorea 36 ore (solari), la Società di Assistenza organizza a proprie spese tramite untrasportatore di sua fiducia il trasporto del veicolo fino al garage segnalatodall’Assicurato presso il suo domicilio. In caso di ritrovamento dopo furto siapplicherà la prestazione di cui all’art. 82.

Relativamente ai soli motocicli, la Società terrà a proprio carico le spese ditrasporto e quelle di custodia del motociclo fino ad un massimo di Euro 1.032,91per evento.

Da quest’ultima prestazione sono esclusi i motocicli il cui valorecommerciale dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spesepreviste per il suo trasporto. La prestazione è altresì esclusa quando aseguito di furto il motoveicolo venga ritrovato in una nazione esteradiversa da quella in cui il furto si è verificato. La società non rispondedel furto di bagagli, oggetti e radio lasciati a bordo del motociclo.

Art. 87 – Anticipo cauzione civile e penale all’estero

a) per autovetture, in caso di incidente del veicolo assicurato, avvenuto all’estero,la Società di Assistenza si impegna alla costituzione della cauzione civilefino alla concorrenza di Euro 2.582,28 e penale per la libertà provvisoriadell’Assicurato fino alla concorrenza di Euro 5.164,57.

Tali somme dovranno essere comunque rimborsate dall’Assicurato entro tremesi dalla data della costituzione.

b) per motocicli, in caso di incidente del veicolo assicurato, avvenuto all’estero,la società di assistenza si impegna alla costituzione della cauzione civile epenale per la libertà provvisoria dell’Assicurato fino alla concorrenza di Euro5.164,57, che l’Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzioneo entro 15 giorni della sentenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesidalla data della costituzione. L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapitoe le indicazioni bancarie che consentono alla Società di assistenza diverificarne la solvibilità. L’Assicurato dovrà comunque provvedere allarestituzione della somma anticipata entro 3 mesi dalla erogazione della stessa;trascorso tale termine la Società di assistenza potrà richiedere anche i relativiinteressi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filialio corrispondenti della Società di assistenza e se l’Assicurato non sia ingrado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio dellaSocietà di assistenza. La prestazione non è altresì operante in quei casi incui l’espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materiavalutaria.

Art. 88 – Interprete a disposizione

Se, in caso di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale, nel quale siastato coinvolto il veicolo, l’Assicurato necessiti di assistenza, si provvederà afornire un interprete. Tale garanzia opera per l’onorario dell’interprete fino ad unmassimo complessivo di Euro 516,46 per sinistro.

Art. 89 – Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenzadi incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, qualora l’Assicurato non vipossa provvedere direttamente, la Società anticiperà per suo conto, a titolo diprestito, Euro 1.549,37 per sinistro, per l’onorario di un legale. L’Assicuratodovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifranecessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono allaSocietà di assistenza di verificarne la solvibilità. L’Assicurato dovrà comunqueprovvedere alla restituzione della somma anticipata entro 3 mesi dalla erogazionedella stessa; trascorso tale termine la Società di assistenza potrà richiedereanche i relativi interessi.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

B) Garanzie valide per autoveicoli ad uso promiscuo, autotassametri,campers, roulottes ed autocarri di peso a pieno carico fino a 35 quintali.

Prestazioni valide senza franchigia chilometrica

Art. 90 – Soccorso stradale

Se in seguito a incidente o guasto, il veicolo assicurato sia danneggiato inmodo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Societàdi Assistenza procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso pertrainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della casaautomobilistica di appartenenza o, in accordo con l’Assicurato, all’officina piùvicina. La Società di Assistenza tiene a proprio carico le spese relative al trainofino ad un massimo di Euro 361,52. L’eventuale eccedenza resta a totale caricodell’Assicurato.

Art. 91 – Recupero del veicolo

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale in modotale da non potervi tornare autonomamente, la Centrale Operativa procuradirettamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolodanneggiato nell’ambito della sede stradale; il relativo costo fino ad un massimodi Euro 516,46 per sinistro è a carico della Società di Assistenza, mentrel’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.

Art. 92 – Autodemolizione

Qualora l’Assicurato a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizionidelle leggi vigenti (D.P.R. n.915 del 10/09/82, art. 15, e Nuovo Codice dellaStrada D.L. 285 del 30/04/92, art.103) debba procedere alla demolizione delveicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato organizza lademolizione del veicolo stesso. La Società di Assistenza terrà a proprio caricole spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al PubblicoRegistro Automobilistico.

La demolizione del veicolo avverrà in un centro autorizzato convenzionato con laCentrale Operativa più vicina al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso purchésituato in territorio italiano.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguentedocumentazione:

- libretto di circolazione (originale);

- certificato di proprietà (originale);

- codice fiscale (fotocopia);

- documento di riconoscimento valido (fotocopia).

Il demolitore convenzionato che prenderà in carico il veicolo, invierà al domiciliodell’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A., tramiteraccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolosarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimentodei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per lademolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Art. 93 - Dissequestro del veicolo

Qualora il veicolo assicurato a seguito di sinistro fosse posto sotto sequestrodalle Autorità competenti la Società di Assistenza provvederà al disbrigo delleformalità per ottenerne la liberalizzazione e terrà a proprio carico i relativi costisia amministrativi che organizzativi sino all’importo della tariffa minima dell’ordineforense competente.

Art 94 – Spese di albergo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, compreso il furto parzialeo totale, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzatadell’Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercareun albergo. Restano a carico della Società di Assistenza le spese dipernottamento fino ad un massimo di Euro 258,23 per sinistro.

Art 95 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenzadi incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, qualora l’Assicurato non vipossa provvedere direttamente, la Società di Assistenza anticiperà per suo conto,a titolo di prestito, Euro 1.549,37 per sinistro per l’onorario di un legale.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

Art. 96 – Anticipo cauzione penale e civile

Qualora in caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato inconseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicuratonon vi possa provvedere direttamente, la Centrale Operativa anticipa per suoconto a titolo di prestito senza interessi la cauzione penale fissata dall’Autoritàfino ad un massimo di Euro 5.164,57 per entrambe le cauzioni.

Art. 97 – Invio dei pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrentialla sua riparazione non possano essere reperiti sul luogo del sinistro, la CentraleOperativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto dellenorme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambioautomobilistici in particolare.

La Società di Assistenza provvederà ad inviare i pezzi in oggetto fino al luogo disdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo. Il costo deipezzi ed eventuali spese doganali restano a carico dell’Assicurato, mentre lespese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società di Assistenza.La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile pressoi concessionari italiani ufficiali del veicolo immobilizzato, o nel caso in cui laSocietà di Assistenza non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornitedall’Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messoa disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogodelle riparazioni.

Art. 98 – Invio autista professionista sostitutivo

Qualora per improvviso infortunio o malattia, l’Assicurato fosse, nel corso delviaggio, provatamente impossibilitato alla guida, la Società di Assistenza mettea disposizione un autista professionista sostitutivo per riportare l’autovetturafino al luogo di residenza dell’Assicurato o per il proseguimento del viaggio. Talegaranzia sarà prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sarà ingrado di guidare il veicolo e con un massimale di Euro 258,23.

Art. 99 – Biglietto per recupero del veicolo ritrovato dopo furto

Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato ad oltre 100 km dallaresidenza dell’Assicurato, la Società di Assistenza metterà a disposizione

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

dell’Assicurato un biglietto di treno (prima classe) o di aereo (classe turistica)per andare a recuperare il veicolo stesso. Il limite di spesa è comunque fissatoin Euro 206,58.

Art. 100 - Trasmissione di messaggi urgenti

Se in caso d’incidente stradale l’Assicurato fosse impossibilitato a mettersi incontatto con i propri familiari, la Società di Assistenza provvederà a propriespese all’inoltro di tali messaggi.

Art. 101 – Invio bagaglio sostitutivo

Qualora l’Assicurato, durante un viaggio, smarrisca o subisca il furto del propriobagaglio, potrà chiamare la Centrale Operativa ed indicando la persona dacontattare, avrà a disposizione un nuovo bagaglio.

La Società di Assistenza provvederà a ritirare il nuovo bagaglio e ad inviarlo nelluogo comunicato.

In caso di spedizione via aerea, il bagaglio sarà a disposizione presso il piùvicino aeroporto internazionale ed il peso del bagaglio non potrà essere superiorea 20 Kg.

Art 102 – Anticipi di denaro

Qualora in caso di guasto, incidente o furto del veicolo l’Assicurato debbasostenere spese impreviste e non gli fosse possibile farvi fronte direttamente, laSocietà di Assistenza anticipa, per conto dell’Assicurato, a titolo di prestitosenza interessi, l’importo delle fatture fino ad un massimo di Euro 1.032,91.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

C) Garanzie valide per autocarro di peso superiore a 35 quintali

Prestazioni valide senza franchigia chilometrica

Art. 103 - Soccorso stradale

Se in seguito ad incidente o guasto, il veicolo assicurato sia danneggiato inmodo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Societàdi Assistenza invierà sul posto un’officina mobile, preferibilmente autorizzatadalla casa costruttrice del veicolo (SCANIA, IVECO, RENAULT, VOLVO, MAN,MERCEDES BENZ, ecc.), per la riparazione sul posto. In caso di impossibilitàad effettuare la riparazione sul posto, la Società di Assistenza procura il mezzodi soccorso per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenzadella Casa Costruttrice di appartenenza. La Società di Assistenza tiene a propriocarico le spese relative al traino fino ad un massimo di Euro 516,46. L’eventualeeccedenza resta a totale carico dell’Assicurato.

Art. 104 - Recupero del veicolo

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale in modotale da non potervi tornare autonomamente, la Centrale Operativa procuradirettamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolodanneggiato nell’ambito della sede stradale; il relativo costo fino ad un massimodi Euro 1.032,91 per sinistro è a carico della Società di Assistenza, mentrel’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.

Art. 105 – Autodemolizione

Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizionidelle leggi vigenti (D.P.R. n.915 del 10/09/82, art. 15 e Nuovo Codice della StradaD.L. 285 del 30/04/92, art.103) debba procedere alla demolizione del veicolo, laCentrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato organizza la demolizione delveicolo stesso. La Società di Assistenza terrà a proprio carico le spese relativeal trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico RegistroAutomobilistico.

La demolizione del veicolo avverrà in un centro autorizzato convenzionato con laCentrale Operativa più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso purchésituato in territorio italiano.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguentedocumentazione:

- libretto di circolazione (originale);

- certificato di proprietà (originale);

- codice fiscale (fotocopia);

- documento di riconoscimento valido (fotocopia).

Il demolitore convenzionato che prenderà in carico il veicolo, invierà al domiciliodell’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A., tramiteraccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolosarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimentodei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per lademolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Art. 106 - Dissequestro del veicolo

Qualora il veicolo assicurato, a seguito di sinistro, fosse posto sotto sequestrodalle autorità competenti, la Società di Assistenza provvederà al disbrigo delleformalità per ottenerne la liberalizzazione e terrà a proprio carico i relativi costisia amministrativi che organizzativi sino all’importo della tariffa minima dell’ordineforense competente.

Art. 107 - Spese di albergo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, compreso il furto parzialeo totale, o anche a seguito di rapina, il veicolo resti immobilizzato e ciò comportiuna sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativaprovvederà a ricercare un albergo. Restano a carico della Società di Assistenzale spese di pernottamento fino ad un massimo di Euro 258,23 per sinistro.

Art. 108 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenzadi incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, qualora l’Assicurato non vipossa provvedere direttamente, la Società di Assistenza anticiperà per suo conto,a titolo di prestito, Euro 1.549,37 per sinistro per l’onorario di un legale.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

Art. 109 – Anticipo cauzione penale e civile

Qualora in caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato inconseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicuratonon vi possa provvedere direttamente, la Centrale Operativa anticipa per suoconto a titolo di prestito senza interessi la cauzione penale fissata dall’Autoritàfino ad un massimo di Euro 5.164,57 per entrambe le cauzioni.

Art. 110 – Invio dei pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrentialla sua riparazione non possano essere reperiti sul luogo del sinistro, la CentraleOperativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto dellenorme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambioautomobilistici in particolare.

La Società di Assistenza provvederà ad inviare i pezzi in oggetto fino al luogo disdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo. Il costo deipezzi ed eventuali spese doganali restano a carico dell’Assicurato, mentre lespese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società di Assistenza.La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile pressoi concessionari italiani ufficiali del veicolo immobilizzato, o nel caso in cui laSocietà di Assistenza non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornitedall’Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messoa disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogodelle riparazioni.

Art. 111 - Invio autista professionista sostitutivo

Qualora per improvviso infortunio o malattia, l’Assicurato fosse, nel corso delviaggio, provatamente impossibilitato alla guida, la Società di Assistenza mettea disposizione un autista professionista sostitutivo per riportare l’autoveicolofino al luogo di residenza dell’Assicurato o per il proseguimento del viaggio. Talegaranzia sarà prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sarà ingrado di guidare il veicolo e con un massimale di Euro 258,23.

Art. 112 – Biglietto per recupero del veicolo ritrovato dopo furto

Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato ad oltre 100 km dallaresidenza dell’Assicurato, la Società di Assistenza metterà a disposizione

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE “ASSISTENZA”

dell’Assicurato un biglietto di treno (prima classe) o di aereo (classe turistica)per andare a recuperare il veicolo stesso. Il limite di spesa è comunque fissatoin Euro 206,58.

Art. 113 - Trasmissione di messaggi urgenti

Se in caso d’incidente stradale l’Assicurato fosse impossibilitato a mettersi incontatto con i propri familiari, la Società di Assistenza provvederà a propriespese all’inoltro di tali messaggi.

Art. 114 – Invio bagaglio sostitutivo

Qualora l’Assicurato, durante un viaggio, smarrisca o subisca il furto del propriobagaglio, potrà chiamare la Centrale Operativa ed indicando la persona dacontattare, avrà a disposizione un nuovo bagaglio.La Società di Assistenza provvederà a ritirare il nuovo bagaglio e ad inviarlo nelluogo comunicato.In caso di spedizione via aerea, il bagaglio sarà a disposizione presso il piùvicino aeroporto internazionale ed il peso del bagaglio non potrà essere superiorea 20 Kg.

Art. 115– Anticipi di denaro

Qualora in caso di guasto, incidente o furto del veicolo l’Assicurato debbasostenere spese impreviste e non gli fosse possibile farvi fronte direttamente, laSocietà di Assistenza anticipa, per conto dell’Assicurato, a titolo di prestitosenza interessi, l’importo delle fatture fino ad un massimo di Euro 1.032,91.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE“PROTEZIONE LEGALE”

PremessaA norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt. 163, 164, 173,174 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto di ProgressAssicurazioni da ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI EGENERALI S.P.A. con sede in Verona, 37135 - Via delle Nazioni 9, in base allenorme in appresso indicate che regolano la Sezione.

L’Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente ad ARAG.I principali riferimenti di ARAG sono:Telefono centralino: 045/8290411Fax per invio nuove denunce di casi assicurativi/sinistri: 045/8290557Fax per invio di successiva documentazione relativa alla gestione del casoassicurativo: 045/8290449Art. 116 – DefinizioniOltre alle definizioni già indicate sulle Condizioni Generali di Assicurazione,nella presente sezione si intendono:Protezione Legale: l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05- artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge piùassicurati.

Art. 117 – Oggetto dell’assicurazioneAvvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Societàassume a proprio carico nel limite del massimale convenuto, l’onere delle spesegiudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati nell’articolo seguente. Essesono:- le spese per intervento di un legale che assista l’Assicurato;- le spese peritali;- le spese di giustizia nel processo penale;- le spese liquidate a favore della controparte nei casi della soccombenza o

ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG.- Il Contributo Unificato ai sensi del D.L. 11/03/2002 n.28, a parziale deroga

dell’art. 120 b), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza diquest’ultima.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanziaviene prestata unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE“PROTEZIONE LEGALE”

Art. 118 – Casi previstiLa garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato esi riferisce ai seguenti casi:

a. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cuiopera la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del D.Lgs 209/2005. Lacopertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la proceduradi risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 e seguenti del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale derogadell’esclusione di cui all’art 120 g), quando il veicolo, al momento del sinistro,è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

b. recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cuiopera la procedura di cui all’art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i dannisubiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve esserepromossa nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul qualeera a bordo al momento del sinistro. La presente garanzia opera a parzialederoga dall’art. 120 i).

c. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienzecontrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicoloassicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativiche hanno un valore in lite superiore a • 150,00. In caso di sostituzionedel veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovoveicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stessoavvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data disostituzione in polizza del veicolo.

d. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delittocolposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione;

e. istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenutoin conseguenza di incidente stradale;

f. istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patentein conseguenza di incidente stradale.

Art. 119 – Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione

La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge,del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, deifigli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico diresidenza quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasiveicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante lacircolazione stradale.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE“PROTEZIONE LEGALE”

Art. 120 – Esclusioni

L’assicurazione non è operante:a. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;b. per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di

sentenze e atti in genere, ecc.);c. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;d. per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale

e tributario;e. se il veicolo non è coperto da assicurazione obbligatoria di

Responsabilità Civile da circolazione;f. nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in

conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;g. se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle

disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l’influenzadell’alcool (art. 186 del Codice della Strada) o per guida sottol’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada)o per inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 - commi 6 e 7 delCodice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento oassoluzione;

h. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizionisportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indettedall’A.C.I. o dallo C.S.A.I.;

i. per le controversie con la Società.

Art. 121 – Estensione territoriale – Massimale

1. Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti diterzi nonché di procedimento penale l’assicurazione vale per i casi assicurativiche insorgono nell’ambito territoriale in cui vale la garanzia RCA.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono edevono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano enella Repubblica di San Marino.Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate fino al massimale di •5.500,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo, salvo lagaranzia prevista all’art. 118 a), che, in caso di azioni per recupero di danni apersone superiori a 9 punti, viene prestata fino al massimale di • 30.000,00 percaso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE“PROTEZIONE LEGALE”

Art. 122 – Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi:- nel periodo di validità della garanzia, per l’esercizio di pretese al risarcimento

di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizionialle sanzioni amministrative;

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversiecontrattuali.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversiasi intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma odell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protraggaattraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momentoin cui è stato posto in essere il primo atto.Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domandeidentiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In casodi imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, ilsinistro è unico a tutti gli effetti.

Art 123 – Obblighi in caso di sinistro - Scelta del legale

L’Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notiziaall’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede dellaSocietà o di ARAG, allegando alla denuncia una precisa descrizione delfatto che ha originato la controversia stessa, nonché tutti gli atti, idocumenti e gli altri elementi necessari.In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massimaurgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazionerelativa al sinistro.In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca dellapatente di guida, l’Assicurato deve far pervenire ad ARAG ilprovvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dellostesso.Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento dellacontroversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra la Società o ARAGe l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tracoloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli UfficiGiudiziali competenti.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA SEZIONE“PROTEZIONE LEGALE”

In alternativa, qualora gli Uffici competenti abbiano sede in Italia, l’Assicuratopuò optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l’Assicuratostesso ha il proprio domicilio.ARAG, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico lespese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato ilquale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola aproprie spese secondo le norme fiscali in vigore.La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, il cui interventodeve essere preventivamente approvato da ARAG. ARAG avvertiràl’Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

Art. 124 – Gestione del sinistro

ARAG, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonariocomponimento.L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungereaccordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena ilrimborso delle spese da questa sostenute.Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, ARAG tieneindenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG in meritoalla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad unarbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza diaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, qualeche sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avvertirà l’Assicurato del suo dirittodi avvalersi di tale procedura.

Art. 125 – Recupero di somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo dicapitale ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, lecompetenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invecea favore di ARAG che le ha sostenute od anticipate.

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Art. 126 – Definizione di infortunio

E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna,che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano perconseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Art. 127 – Oggetto dell’Assicurazione – Delimitazione

L’assicurazione vale per gli infortuni che possono colpire il conducente del veicolodescritto in polizza a seguito di accidente toccato al veicolo stesso per fatti dicircolazione.Sono compresi in garanzia anche:- l’annegamento;- la folgorazione;- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati,

a condizione che il Contraente non vi abbia preso parte attiva.Limitatamente agli Assicurati che si trovano alla guida di autovetture, di autoveicoliad uso promiscuo o di autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35quintali, si conviene che la garanzia è operante anche per gli infortuni da essisubiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarieper la ripresa della marcia in caso di fermo forzato dell’autoveicolo dovuto aguasto meccanico o ad avaria durante la circolazione.

Art. 128 – EsclusioniOltre alle esclusioni di cui all’art. 6 delle Condizioni Generali valide pertutte le sezioni, sono esclusi dalla presente assicurazione anche gliinfortuni derivanti:- da circolazione al di fuori dei tipi di strada determinati dall’art. 2, 2°

comma del Nuovo Codice della Strada;- da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi

necessari da infortunio;- da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;- da guerre o insurrezioni;- da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate

artificialmente, dall’accelerazione di particelle atomiche o daesposizione a radiazioni ionizzanti.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

Art. 129 – Persone non assicurabili

La sopravvenienza in corso di contratto di affezioni tipo alcoolismo,tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, costituisce causa di cessazione di assicurazione.

Art. 130 – Estensione territoriale

A deroga dell’art. 9 l’assicurazione è valida per il mondo intero.

Art. 131 – Modalità della denuncia in caso di infortunio

La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento,e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deveessere fatta per iscritto alla direzione della Società o all’Agenzia alla quale èstata assegnata la polizza, entro tre giorni dall’infortunio o dal momento in cuil’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Durante il periodo dell’infortunio, l’Assicurato deve inviare alla Società i certificatimedici comprovanti il decorso delle lesioni.

L’assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto, devono consentire le indaginie gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo a tal fine dalsegreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.

Art. 132 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusivedell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologichepreesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avereesercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portareall’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindinon indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità perinvalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionatedall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra,senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti,salvo quanto previsto dall’art. 134.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

Art. 133 – Morte

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta dalla Società se la mortederivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, siverifica entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto lo stesso. Tale sommaviene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato inparti uguali.

Art. 134 – Invalidità permanente

L’indennizzo per il caso da invalidità permanente da infortunio è dovuto anchese l’ invalidità stessa si verifica successivamente alla scadenzadell’assicurazione, entro due anni dal giorno dell’infortunio.

L’indennizzo per l’invalidità permanente parziale è calcolato sulla sommaassicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invaliditàaccertato con riferimento ai valori e ai criteri sotto elencati.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

Per la perdita totale, anatomica o funzionale di:

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

Per la valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà allaquantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventualepossibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo le percentuali diinvalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentualisopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

In caso di infortunio che determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomicie/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmeticifino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomicadell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organiod arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla sommadelle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere almassimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra,l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendoconto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa,indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.

Art. 135 – Invalidità specifica

Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili ai sensi di polizza,di grado non inferiore al 70%, accertata con i criteri di indennizzabilità di cuiall’art. 132 della presente sezione, e che rendano definitivamente inabile allaguida la persona assicurata, con conseguente ritiro della normale patente diguida, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso diinvalidità permanente.

La presente pattuizione contrattuale non è operante per gli assicurati in possessodi patente F o per quelli che al momento del sinistro risultino portatori dipreesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pureaccertato con i criteri di indennizzabilità di cui all’art. 132 della presente sezione.

Art. 136 – Franchigia assoluta su invalidità permanente

La somma assicurata per il caso di invalidità permanente è soggetta alla seguentefranchigia: nessun indennizzo è dovuto per invalidità permanente di gradi inferioreo pari al 3% della totale.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

Se l’invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l’indennizzosolo per la parte eccedente.

Art. 137 – Rimborso spese sanitarie

La Società assicura fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza eper la parte di spese che non risultino a carico del Servizio Sanitario Nazionale,il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle spese ospedaliere(accertamenti diagnostici, radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), dellespese farmaceutiche nonché delle rette di degenza conseguenti ad un eventoconsiderabile come infortunio a norma delle presenti Condizioni Generali diAssicurazione.

Nelle prestazioni previste dal capoverso precedente, si intendono compreseanche le spese inerenti agli interventi di chirurgia plastica, rese necessarie pereliminare o contenere sfregi o deturpazioni di natura estetico-fisiognomica subitiin occasioni dei medesimi eventi dannosi considerati come infortunio.

In caso di ricovero la Società assicura il rimborso delle spese sostenute per lecure fisioterapiche postricovero, sempre che previste dal medico curante eprestate presso centri specializzati.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata supresentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi (notule delmedico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell’Istituto di cura nelquale ha avuto luogo il ricovero, e simili).

La denuncia dell’infortunio, anche agli effetti del presente articolo deve esserefatta nel termine e con le modalità previste. In caso di ritardata denuncia nonvengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denunciastessa.

La domanda per il rimborso di dette spese corredata dai documenti giustificatividi cui sopra, deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e la degenza.

Art. 138 – Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro dueanni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore,la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenzafra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa siasuperiore e non chiede il rimborso in caso contrario.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindinon è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causaindipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunqueofferta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato odofferto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 139 – Pagamento dell’indennizzo

Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessariadocumentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15giorni.

Art. 140 – Diritto di surrogazione

A deroga di quanto stabilito nell’art. 8, la Società rinuncia a favore dell’Assicuratoe dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C.verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Art. 141 – Controversie – Arbitrato irrituale

Le divergenze di natura medica sul grado di invalidità permanente osull’applicabilità dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 132 sonodemandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno perparte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consigliodell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsiil Collegio dei medici.

Il Collegio dei medici risiede nel comune, sede di Istituto di MedicinaLegale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene a proprie spese e remunera il medico daessa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze peril terzo medico.

E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontril’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente adepoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intantoconcedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegiomedico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalitàdi legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora aqualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essereredatti e raccolti in apposito verbale uno per ognuna delle parti. Ledecisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se unodei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essereattestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 142 – Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali valide per tutte leSezioni, qualora le somme assicurate con altre polizze – escluse quelle informe collettiva non stipulate dallo stesso Assicurato – superinocomplessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, laSocietà, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recederedall’assicurazione con preavviso di 60 giorni.

Art. 143 – Estensione garanzia assistenza – infortunio (operante solo seesplicitamente richiamata nel modulo di polizza)

A) Centrale Operativa con linea verdeLa Centrale operativa 24 ore su 24 per 365 all’anno, è a disposizione degliassicurati per fornire immediatamente assistenza mediante linea verde numero800.868121. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibileprestare assistenza immediatamente, l’Assicurato sarà richiamato entro lesuccessive 8 ore lavorative.

B) Reperimento ed invio di una ambulanzaQualora l’Assicurato, a seguito di incidente da circolazione, necessiti a giudiziodei medici della Società di Assistenza di un trasporto in ambulanza, la Societàdi Assistenza provvederà alla ricerca, al reperimento e all’invio della stessa sulposto. La prestazione è a carico della Società di Assistenza nei casi di urgenzaper un massimo di tre volte all’anno per Assicurato.

C) Rientro sanitarioGaranzia prestata ad oltre 100 km dal domicilio abituale.In caso di infortunio a seguito di incidente da circolazione, e qualora l’Assicuratonecessiti a giudizio dei medici della Società di Assistenza o dei medici curantipresso la struttura ospedaliera in cui l’Assicurato si trova ricoverato, di un

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

trasferimento in una struttura ospedaliera in Italia, più idonea e specializzataalle cure del caso, la Società di Assistenza provvederà a sue spese adorganizzare il trasporto sanitario con il mezzo più appropriato:1) in un ospedale attrezzato in Italia per il prosieguo delle cure e/o indagini

diagnostiche.2) presso la sua residenza.

Tale mezzo potrà essere:- aereo sanitario;- aereo di linea classe economica, se necessario con posto barellato;- autoambulanza;- treno in prima classe, eventualmente in vagone letto.

Se ritenuto necessario dall’equipe medica della Centrale Operativa, verrà fornital’Assistenza medica e/o infermieristica durante il rientro sanitario.Il trasporto, la sua organizzazione e l’eventuale costo del personale sanitarionecessario durante il rientro, sarà a carico della Società di Assistenza.Non danno luogo alle prestazioni le infermità o le lesioni che a giudizio dell’équipemedica della Centrale Operativa possano essere curate in loco o che nonpregiudichino la prosecuzione del viaggio.La prosecuzione non verrà altresì fornita in quei casi in cui si contravvenga anorme sanitarie nazionali o internazionali.

D) Rimpatrio della salmaIn caso di decesso dell’Assicurato a seguito di incidente da circolazione, laSocietà di Assistenza organizza ed effettua il rimpatrio della salma fino al luogodi sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le spese fino a un massimo diEuro 2.582,28. A questa prestazione viene anche abbinato il biglietto di aereo otreno A/R per un parente residente in Italia, che voglia partecipare alle esequie.Sono escluse le spese inerenti la cerimonia funebre o le eventuali spese per ilrecupero della salma.

E) Viaggio di un parente in caso di ricovero ospedalieroQualora in seguito a incidente da circolazione, l’Assicurato venga ricoverato inuna struttura sanitaria per un periodo superiore a 10 giorni, la Società di Assistenzafornisce a proprie spese un biglietto ferroviario di prima classe o aereo classeeconomica A/R per permettere a un familiare residente in Italia di raggiungere ilcongiunto ricoverato.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

F) Segreteria telefonica per comunicazioni urgentiIn caso di infortunio, a seguito di incidente da circolazione occorso all’Assicurato,la Centrale Operativa mette a disposizione il proprio centralino per trasmettereeventuali messaggi urgenti a persone che l’Assicurato non riesce a contattare.

G) Informazioni medico-sanitarieL’Assicurato può contattare la Centrale Operativa qualora desideri avere leseguenti informazioni di carattere sanitario:- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;- medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;- centri sanitari appropriati ed attrezzati per la cura di proprie affezioni specifiche.

H) Trasferimento alla clinica scelta dall’AssicuratoQualora l’Assicurato a seguito di incidente da circolazione, desideri esseretrasferito in una struttura sanitaria di sua scelta, la Società di Assistenzaorganizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a propriocarico le spese fino ad un massimo di Euro 258,23.

I) Invio di medicinali urgentiNel caso in cui l’Assicurato, a seguito di incidente da circolazione, necessiti dispecialità medicinali non reperibili in loco ed in mancanza di medicine sostitutive,potrà rivolgersi alla Centrale Operativa per richiederne l’invio.Restano a carico della Società di Assistenza le spese inerenti l’invio dellespecialità in questione, che potrà essere richiesto per un massimo di tre volteall’anno per Assicurato. Il costo di queste ultime resta a totale caricodell’Assicurato.All’atto della richiesta l’Assicurato dovrà comunicare il nome del farmaco, lamodalità di somministrazione e il nome della casa farmaceutica.

L) Anticipo spese mediche all’esteroLa Società di Assistenza si impegna ad effettuare all’Assicurato un anticipo didenaro per le spese mediche, farmaceutiche e chirurgiche da sostenersi a seguitodel ricovero ospedaliero in conseguenza di incidente da circolazione fino ad unmassimo di Euro 2.582,28, contro opportuna garanzia bancaria o assegnocircolare.

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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LA GARANZIA“INFORTUNI GUIDATORE”

L’Assicurato dovrà comunicare alla centrale Operativa il motivo della richiesta,la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentanoalla Società di Assistenza di verificare la solvibilità dell’Assicurato. L’Assicuratodovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro trentagiorni dall’erogazione della stessa. Trascorso tale termine la Società diAssistenza potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario.La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondentidella Società di Assistenza e se l’Assicurato non è in grado di fornire garanzieadeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società di Assistenza.La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l’espletamento dellamedesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

M) Interprete all’esteroQualora l’Assicurato trovandosi all’estero venga ricoverato in ospedale a seguitodi incidente da circolazione ed avesse difficoltà a comunicare con i medici,perché non conosce la lingua, la Centrale Operativa provvede ad inviare uninterprete sul posto. Tale prestazione sarà fornita per un massimo di cinque oree comunque per un importo massimo di Euro 154,94.

N) Invio di un infermiere a domicilioQualora nella settimana successiva al rientro dal ricovero in ospedale a seguitodi incidente da circolazione, l’Assicurato avesse bisogno di essere assistito e aseguito di una sua richiesta, la Società di Assistenza provvederà a reperire edinviare al domicilio dell’Assicurato un infermiere. Tale prestazione sarà fornitaper un massimo di tre volte durante l’anno di validità del servizio ed i relativicosti saranno a carico della Società di Assistenza per un massimo complessivodi Euro 154,94.

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CONDIZIONI PARTICOLARI “1” SERVIZIO DILOCALIZZAZIONE SATELLITARE

( Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale dellapolizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono daconsiderarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute nelle C.G.AMod. 11/e visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contrattodi assicurazione, nonchè dei dati relativi allo scoperto e franchigiaeventualmente presenti sullo stampato di polizza, Mod. P001/ARD.

Premessa:

Le condizioni di questa convenzione sono riservate agli autoveicoli muniti diimpianto di localizzazione satellitare convenzionato con la Società, e che abbianoaltresì installato e collaudato a bordo del veicolo oggetto dell’assicurazione unapparato di localizzazione satellitare.

Valore assicurato

1. Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto diAssicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmentefissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senzamaggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, come risultante dallafattura d’acquisto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla PROGRESSASSICURAZIONI S.P.A. – Piazza A. Gentili 3 – 90143 Palermo, pena ladecadenza dall’indennizzo, entro tre giorni dalla data di accadimento ovvero daquando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:- l’entità almeno approssimativa del danno;- la data ed il luogo del sinistro;- le modalità e gli eventuali testimoni;- copia della denuncia corredata dal visto dell’Autorità che l’ha ricevuta.- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero, la denuncia presentata

localmente dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.- copia del Contratto di Abbonamento ad un servizio di sorveglianza erogato

dalla Centrale Operativa Autorizzata;

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CONDIZIONI PARTICOLARI “1” SERVIZIO DILOCALIZZAZIONE SATELLITARE

- documentazione che comprovi il collaudo e l’attivazione del servizio erogatodalla Centrale Operativa Autorizzata;

- dichiarazione liberatoria ai sensi dell D.Lgs. 196/2003 che autorizzi la CentraleOperativa Autorizzata a fornire all’impresa le registrazioni e le documentazionirelative al sinistro.

Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”,“Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”,“Chiusa Istruttoria”, e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utilealla definizione della pratica.

Determinazione dell’ammontare del danno:

Perdita Totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresadetermina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite delprezzo di listino, per i primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicoloanche se avvenuta all’estero, mentre per i periodi successivi si considera ilvalore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato inbase alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU” e“Eurotax GIALLO” edite nel mese in cui il sinistro si verifica.

Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:

Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:

Nessuno scoperto

Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesifacenti parte del Sistema “Carta Verde”: Scoperto del 15% sul valore assicurato.

Calcolo del rimborso

FURTO

-Primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero):

Rimborso pari al 100% del valore assicurato con il limite del prezzo di listino

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- Periodi successivi:Rimborso pari al 100% del valore commerciale relativo all’anno di primaimmatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero (determinato in basealla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “EurotaxBLU” e“EurotaxGIALLO”, edite nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite delvalore assicurato).

Rapina

Rimborso pari al 90% del valore commerciale.

Danni Parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, semprechè siacomprovata l’operatività del servizio di sorveglianza, l’Impresa determina il loroammontare in base a quanto previsto dall’Art.32 delle Condizioni Generali diAssicurazione.

Calcolo del rimborso- Furto parziale : Scoperto pari al 5% del valore assicurato.- Guasti cagionati dai ladri: Scoperto pari al 5% del valore assicurato.

Esclusioni e riduzioni del rimborso

1) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazionio aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

2) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:a) i danni avvenuti in conseguenza di :

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane

e smottamenti;- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto,

controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o

dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei lorodipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,riparazione o custodia del veicolo assicurato;

CONDIZIONI PARTICOLARI “1” SERVIZIO DILOCALIZZAZIONE SATELLITARE

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CONDIZIONI PARTICOLARI “1” SERVIZIO DILOCALIZZAZIONE SATELLITAREc) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,

radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori,registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorchéstabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi“apparecchi audiofonovisivi” integrati nella planciadell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi,senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

3) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo,l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valoreassicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento delsinistro.

4) Nel caso in cui il sinistro si verifichi fuori dalla copertura territorialedel servizio Multimedia sottoscritto, nonché nei casi di mancataapplicazione delle procedure richieste, per l’erogazione del serviziofuori dal territorio italiano, da parte della Centrale OperativaAutorizzata, l’impresa applicherà una ulteriore scoperto del 25%.

5) Se l’apparato di localizzazione satellitare risulta in manutenzione ,e quindi inattivo al momento del sinistro, l’impresa non risarcirà alcundanno.

6) Se l’autovettura è sprovvista dell’apparato satellitare, in quantoacquistata presso un concessionario non autorizzato all’installazionedi apparati di localizzazione satellitare, l’assicurazione vale dalmomento del ritiro dell’autovettura sino all’installazione dell’apparatopresso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 3 (tre) giornidal ritiro dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione èprestata con uno scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistriindennizzabili ai sensi della presente polizza.

7) Nel caso in cui l’impianto satellitare non sia in grado di inviareautonomamente un segnale di allarme alla Centrale OperativaAutorizzata l’impresa effettuerà il risarcimento del danno conl’applicazione di uno scoperto pari al 25% del valore commercialeindennizzabile ai sensi della presente polizza.

8) L’impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa gravedell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave quei

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comportamenti dell’assicurato che, senza giustificato motivo, favorisconola perdita del veicolo, o ne impediscano i tempestivi tentativi direcupero, esempio dei quali sono la mancata tempestiva denunciadel sinistro alla Centrale Operativa Autorizzata, nonché il tardivoripristino dell’apparato di localizzazione satellitare che dovesserisultare in avaria.

9) Particolare caso di colpa grave, per cui l’impresa non darà luogo adalcun rimborso, è considerato l’inefficacia dell’apparato dilocalizzazione satellitare dotato di carta SIM telefonica GSM del tipo“prepagata”, che al momento del sinistro dovesse risultare scaduta,o priva di credito sufficiente ad inviare l’allarme alla CentraleOperativa Autorizzata. Analogamente l’impresa considera colpa gravedell’assicurato allorché lo stesso, recandosi all’estero, non provvedaad abilitare preventivamente la carta SIM telefonica GSMdell’apparato di localizzazione satellitare, alla comunicazionedall’estero verso la Centrale Operativa Autorizzata, nonché dellamancata applicazione delle procedure indicate dalla CentraleOperativa Autorizzata, che consentono alla stessa di programmarel’apparato per la corretta comunicazione telefonica a tuteladell’efficacia del sistema.

10) Altresì l’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nel caso dimancato funzionamento dell’apparato satellitare derivante da guastoe/o avaria dell’apparato medesimo

Decorrenza copertura assicurativa

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrispostoall’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure dellaquietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa, semprechèsiano state perfezionate le procedure di collaudo dell’apparato satellitare di nuovainstallazione e di conseguenza il servizio di sorveglianza sia attivato ed operativo.

CONDIZIONI PARTICOLARI “1” SERVIZIO DILOCALIZZAZIONE SATELLITARE

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CONDIZIONI PARTICOLARI “2” SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SATELLITARE

( Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale dellapolizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono daconsiderarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute nelle C.G.AMod. 11/e visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contrattodi assicurazione, nonchè dei dati relativi allo scoperto e franchigiaeventualmente presenti sullo stampato di polizza, Mod. P001/ARD.

Premessa:

Le condizioni di questa convenzione sono riservate agli utenti di un servizio disorveglianza satellitare, che offra una protezione per furto e rapina, erogato dauna Centrale Operativa Autorizzata, che abbia altresì installato e collaudato abordo del veicolo oggetto dell’assicurazione un apparato satellitare.

Valore assicurato

1. Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto diAssicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmentefissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senzamaggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, come risultantedalla fattura d’acquisto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla PROGRESSASSICURAZIONI S.P.A. – Piazza A. Gentili 3 – 90143 Palermo, pena ladecadenza dall’indennizzo, entro tre giorni dalla data di accadimento ovvero daquando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:- l’entità almeno approssimativa del danno;- la data ed il luogo del sinistro;- le modalità e gli eventuali testimoni;- copia della denuncia corredata dal visto dell’Autorità che l’ha ricevuta.- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero, la denuncia presentata

localmente dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.- copia del Contratto di Abbonamento ad un servizio di sorveglianza erogato

dalla Centrale Operativa Autorizzata;

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- documentazione che comprovi il collaudo e l’attivazione del servizio erogatodalla Centrale Operativa Autorizzata ;

- dichiarazione liberatoria ai sensi dell D.Lgs. 196/2003 che autorizzi la CentraleOperativa Autorizzata a fornire all’impresa le registrazioni e le documentazionirelative al sinistro.

Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”,“Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”,“Chiusa Istruttoria”, e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utilealla definizione della pratica.

Determinazione dell’ammontare del danno:

Perdita Totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresadetermina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite delprezzo di listino, per i primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicoloanche se avvenuta all’estero, mentre per i periodi successivi si considera ilvalore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato inbase alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU” e“Eurotax GIALLO” edite nel mese in cui il sinistro si verifica.

Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:

Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:

Nessuno scoperto

Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesifacenti parte del Sistema “Carta Verde”: Scoperto del 15% sul valore assicurato.

Calcolo del rimborso

FURTO

- Primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenutaall’estero): Rimborso pari al 100% del valore assicurato con il limite del prezzodi listino.

- Periodi successivi : Rimborso pari al 100% del valore commerciale relativoall’anno di prima immatricolazione del veicolo anche se avvenuta all’estero

CONDIZIONI PARTICOLARI “2” SERVIZIO DISORVEGLIANZA SATELLITARE

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(determinato in base alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore“EurotaxBLU” e “EurotaxGIALLO”, edite nel mese in cui il sinistro si verifica,con il limite del valore assicurato).

Rapina

Rimborso del 100% del valore commerciale, con il limite del valore assicurato.

Danni Parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, semprechè siacomprovata l’operatività del servizio di sorveglianza, l’Impresa determina il loroammontare in base a quanto previsto dall’Art.32 delle Condizioni Generali diAssicurazione.

Calcolo del rimborso

- Furto parziale : Scoperto pari al 5% del valore assicurato.

- Guasti cagionati dai ladri: Scoperto pari al 5% del valore assicurato.

Esclusioni e riduzioni del rimborso

1) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazionio aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

2) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:a) i danni avvenuti in conseguenza di :

- rapina, quando l’assicurato non usufruisca del relativo servizioin abbonamento;

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane

e smottamenti;- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto,

controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o

dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei lorodipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,riparazione o custodia del veicolo assicurato;

CONDIZIONI PARTICOLARI “2” SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SATELLITARE

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c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori,registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorchéstabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi“apparecchi audiofonovisivi” integrati nella planciadell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi,senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

3) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo,l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valoreassicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento delsinistro.

4) Nel caso in cui il sinistro si verifichi fuori dalla copertura territorialedel servizio sottoscritto con la Centrale Operativa Autorizzata, nonchénei casi di mancata applicazione delle procedure richieste, perl’erogazione del servizio fuori dal territorio italiano, da parte dellaCentrale Operativa Autorizzata, l’impresa applicherà una ulteriorescoperto del 25%.

5) Se l’apparato satellitare risulta in manutenzione , e quindi inattivo almomento del sinistro, l’impresa non risarcirà alcun danno.

6) Se l’autovettura è sprovvista dell’apparato satellitare, in quantoacquistata presso un concessionario non autorizzato all’installazionedi apparati satellitari, l’assicurazione vale dal momento del ritirodell’autovettura sino all’installazione dell’apparato presso un Centrodi installazione Convenzionato e comunque non oltre 3 (tre) giornidal ritiro dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione èprestata con uno scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistriindennizzabili ai sensi della presente polizza.

7) Nel caso in cui l’impianto satellitare non sia in grado di inviareautonomamente un segnale di allarme alla Centrale OperativaAutorizzata l’impresa effettuerà il risarcimento del danno conl’applicazione di uno scoperto pari al 25% del valore indennizzabileai sensi della presente polizza.

8) L’impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa gravedell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave quei

CONDIZIONI PARTICOLARI “2” SERVIZIO DISORVEGLIANZA SATELLITARE

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comportamenti dell’assicurato che, senza giustificato motivo, favorisconola perdita del veicolo, o ne impediscano i tempestivi tentativi direcupero, esempio dei quali sono la mancata tempestiva denunciadel sinistro alla Centrale Operativa Autorizzata, nonché il tardivoripristino dell’apparato satellitare che dovesse risultare in avaria.

9) Particolare caso di colpa grave, per cui l’impresa non darà luogo adalcun rimborso, è considerato l’inefficacia dell’apparato satellitaredotato di carta SIM telefonica GSM del tipo “prepagata”, che almomento del sinistro dovesse risultare scaduta, o priva di creditosufficiente ad inviare l’allarme alla Centrale Operativa Autorizzata.Analogamente l’impresa considera colpa grave dell’assicuratoallorché lo stesso, recandosi all’estero, non provveda ad abilitarepreventivamente la carta SIM telefonica GSM dell’apparato satellitare,alla comunicazione dall’estero verso la Centrale OperativaAutorizzata, nonché della mancata applicazione delle procedureindicate dalla Centrale Operativa Autorizzata, che consentono allastessa di programmare l’apparato per la corretta comunicazionetelefonica a tutela dell’efficacia del sistema.

10) Altresì l’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nel caso dimancato funzionamento dell’apparato satellitare derivante da guastoe/o avaria dell’apparato medesimo

Decorrenza copertura assicurativa

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrispostoall’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure dellaquietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa, semprechèsiano state perfezionate le procedure di collaudo dell’apparato satellitare di nuovainstallazione e di conseguenza il servizio di sorveglianza sia attivato ed operativo.

CONDIZIONI PARTICOLARI “2” SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SATELLITARE

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CONDIZIONI PARTICOLARI “3” ALLARME GSM PAGER

( Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale dellapolizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono daconsiderarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute nelle C.G.AMod. 11/e visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contrattodi assicurazione, nonchè dei dati relativi allo scoperto e franchigiaeventualmente presenti sullo stampato di polizza, Mod. P001/ARD.

Premessa:

Le condizioni di questa convenzione sono riservate ai possessori di un allarmeelettronico modello “GSM Pager” installato e collaudato a bordo del veicolooggetto dell’assicurazione che offra una protezione per furto e rapina.

Valore assicurato

1. Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto diAssicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmentefissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senzamaggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, come risultantedalla fattura d’acquisto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla PROGRESSASSICURAZIONI S.P.A. – Piazza A. Gentili 3 – 90143 Palermo, pena ladecadenza dall’indennizzo, entro tre giorni dalla data di accadimento ovvero daquando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.La denuncia deve contenere:- l’entità almeno approssimativa del danno;- la data ed il luogo del sinistro;- le modalità e gli eventuali testimoni;- copia della denuncia corredata dal visto dell’Autorità che l’ha ricevuta.- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero, la denuncia presentata

localmente dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.- documentazione che comprovi il collaudo dell’antifurto elettronico a bordo

del veicolo oggetto dell’assicurazione;

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CONDIZIONI PARTICOLARI “3” ALLARME GSM PAGER

- tabulato telefonico fornito dal Gestore della Rete relativo al traffico generatodalla Sim installata nell’antifurto e dalla/e Sim che ha/hanno ricevuto imessaggi di allarme dalla stessa durante e dopo l’evento sinistrorso, corredatoda apposite liberatorie al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);

Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”,“Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”,“Chiusa Istruttoria”, e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utilealla definizione della pratica.

Determinazione dell’ammontare del danno

Perdita Totale per Furto o Rapina

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresadetermina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite delprezzo di listino, per i primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicoloanche se avvenuta all’estero, mentre per i periodi successivi si considera ilvalore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato inbase alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU” e“Eurotax GIALLO” edite nel mese in cui il sinistro si verifica.

l rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:

Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:Scoperto 10%

Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesifacenti parte del Sistema “Carta Verde”: Scoperto del 25%.

Danni Parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina illoro ammontare in base a quanto previsto dall’Art.32 delle Condizioni Generalidi Assicurazione.

Calcolo del rimborso

- Furto parziale : Scoperto pari al 5% del valore assicurato.- Guasti cagionati dai ladri : Scoperto pari al 5% del valore assicurato.

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Esclusioni e riduzioni del rimborso

1) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazionio aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

2) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:a) i danni avvenuti in conseguenza di :

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane

e smottamenti;- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto,

controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o

dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei lorodipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,riparazione o custodia del veicolo assicurato;

c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori,registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorchéstabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi“apparecchi audiofonovisivi” integrati nella planciadell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi,senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

3) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo,l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valoreassicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento delsinistro.

4) Nel caso in cui l’antifurto elettronico non sia in grado di inviareautonomamente un segnale di allarme ai numeri previsti dalla rubrica,l’impresa effettuerà il risarcimento del danno con l’applicazione diuno scoperto pari al 25% del valore commerciale.

5) L’impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa gravedell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave queicomportamenti dell’assicurato che, senza giustificato motivo,

CONDIZIONI PARTICOLARI “3” ALLARME GSM PAGER

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CONDIZIONI PARTICOLARI “3” ALLARME GSM PAGER

favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscano i tempestivi tentatividi recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestiva denunciadel sinistro, la mancata comunicazione alle Forze dell’Ordine(Carabinieri, Polizia in particolare) immediatamente dopo averricevuto il segnale di allarme dal “Pager” installato sul veicolo oggettodell’assicurazione, nonché il tardivo ripristino dell’apparato chedovesse risultare in avaria.

6) Se l’autovettura è sprovvista dell’apparato di protezione, in quantoacquistata presso un concessionario non autorizzato all’installazionedi apparati pager, l’assicurazione vale dal momento del ritirodell’autovettura sino all’installazione dell’apparato presso un Centrodi installazione Convenzionato e comunque non oltre 3 (tre) giornidal ritiro dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione èprestata con uno scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistriindennizzabili ai sensi della presente polizza

7) Particolare caso di colpa grave, per cui l’impresa non darà luogo adalcun rimborso, è considerato l’inefficacia dell’antifurto dotato di cartaSIM telefonica GSM del tipo “prepagata”, che al momento del sinistrodovesse risultare scaduta, o priva di credito sufficiente ad inviarel’allarme. Analogamente l’impresa considera colpa gravedell’assicurato allorché lo stesso, recandosi all’estero, non provvedaad abilitare preventivamente la carta SIM telefonica GSMdell’apparato alla comunicazione dall’estero verso il Territorio Italiano.

8) Altresì l’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nel caso dimancato funzionamento dell’apparato derivante da guasto e/o avariadell’apparato medesimo

Decorrenza copertura assicurativa

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrispostoall’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure dellaquietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa, semprechèsiano state perfezionate le procedure di installazione dell’antifurto elettronicoGSM Pager” di nuova installazione.

Page 106: GUIDA SERENA - progressassicurazioni.it · Salandra 18, 00187 Roma Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contratto/polizza: documento comprovante

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CONDIZIONI PARTICOLARI “4” ANTIFURTI MECCANICI

( Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale dellapolizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono daconsiderarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute nelle C.G.AMod. 11/e visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contrattodi assicurazione, nonchè dei dati relativi allo scoperto e franchigiaeventualmente presenti sullo stampato di polizza, Mod. P001/ARD.

Oggetto dell’assicurazioneL’impresa risarcisce il danno parziale o totale a seguito di incendio o furtoesclusivamente per autovetture (uso privato), veicoli adibiti ad uso promiscuo efuoristrada omologati come autovetture che installino il dispositivo di antifurtomeccanico (tipo bloccasterzo, blocca leva cambio, blocca pedali, ecc), purchètale dispositivo sia di nuova installazione.

Le garanzie per dare luogo alla prestazione devono risultare daidocumenti assicurativi – con esclusione di quelle non indicate – e sonooperanti a condizioni che :

a) il dispositivo antifurto meccanico sia stato installato sul veicoloassicurato;

b) sia stato rilasciato il relativo certificato di collaudo denominato “Tagliando per l’assicurazione “ a comprova del corretto montaggioe dell’effettivo funzionamento del predetto dispositivo di antifurto;

c) sul “Tagliando per l’assicurazione” sia riportato il numero delcodice identificativo delle chiavi consegnate al cliente e che talecodice sia stato trascritto sul contratto;

d) al momento del sinistro il dispositivo di antifurto meccanico siaattivo e funzionante;Durante il periodo della riparazione o della disattivazione lacopertura assicurativa non è operante;

e) in caso di furto totale del veicolo assicurato il cliente restituiscaall’impresa tutte le copie delle chiavi di sblocco del dispositivo diantifurto meccanico consegnategli al momento della suainstallazione. Tale adempimento non è dovuto nel caso di rapinadel veicolo assicurato;

f) sul “Tagliando per l’assicurazione” sia stata barrata la casella“Tipo di cilindro dispositivo di protezione ABLOY”; l’assenza di

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CONDIZIONI PARTICOLARI “4” ANTIFURTI MECCANICI

tale barratura, o l’indicazione dell’installazione di altro tipo diantifurto (barratura di altre caselle) determina la non validità dellacopertura assicurativa (solo per il marchio Block Shaft).

Valore assicurato

Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di Assicurazione,completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicoloe costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzodi listino del veicolo assicurato,come risultante dalla fattura d’acquisto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri di incendio e furto devono essere denunciati alla PROGRESSASSICURAZIONI S.P.A. Piazza A. Gentili,3 90143 Palermo, entro tre giornidalla data di accadimento ovvero da quando l’Assicurato ne sia venuto aconoscenza.La denuncia deve contenere:- l’entità almeno approssimativa del danno;- la data ed il luogo del sinistro;- le modalità e gli eventuali testimoni;- copia della denuncia corredata dal visto dell’autorità che l’ha ricevuta.La

denuncia all’autorità competente si intende necessaria anche per i dannicausati dai ladri in conseguenza al tentativo di furto.

- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero,la denuncia presentatalocalmente dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana;

Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”,“Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”,“Chiusa Istruttoria”, e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utilealla definizione della pratica.

Determinazione dell’ammontare del danno

Perdita Totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresadetermina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite delprezzo di listino, per i primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicoloanche se avvenuta all’estero, mentre per i periodi successivi si considera il

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CONDIZIONI PARTICOLARI “4” ANTIFURTI MECCANICI

valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato inbase alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU” e“Eurotax GIALLO” edite nel mese in cui il sinistro si verifica.

Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:

Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:scoperto 10%, minimo di franchigia E 1.000.

Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonchédei Paesi facenti parte del Sistema “Carta Verde”: scoperto 15%, minimodi franchigia E 1.000.

Perdita totale come conseguenza di rapina del veicolo assicurato su tutti i territorisopra citati: scoperto 30%, minimo E 1.000. Tale scoperto però verrà ridotto al10%, qualora sul veicolo assicurato venga installato contestualmente all’antifurtomeccanico un sistema di antirapina, del quale si dovrà esibire la documentazioneal momento della stipula del contratto. Inoltre al momento della definizione deldanno l’Assicurato dovrà essere in possesso degli attivatori delle funzioniantirapina, forniti a corredo dell’apparato installato.

Perdita totale come conseguenza di furto e/o rapina dell eventuale transponderin possesso dell’Assicurato su tutti i territori sopra citati: scoperto 30%, minimodi franchigia E 1.000.

Danni Parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali l’Impresa determina illoro ammontare in base a quanto previsto dall’Art.32 delle Condizioni Generalidi Assicurazione.

Calcolo del rimborso

- Primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero :Rimborso pari al 90% del valore assicurato con il limite del prezzo di listino,minimo di franchigia E 1.000.

- Periodi successivi: Rimborso pari al 90% del valore commerciale (determinatoin base alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU”e “Eurotax GIALLO”) edite nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limitedel valore assicurato, minimo di franchigia E 1.000.

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CONDIZIONI PARTICOLARI “4” ANTIFURTI MECCANICI

Esclusioni e riduzioni del rimborso1) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni

o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.2) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:

a) i danni avvenuti in conseguenza di :- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane

e smottamenti;- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto,

controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o

dall’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei lorodipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,riparazione o custodia del veicolo assicurato;

c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori,registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorchéstabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi“apparecchi audiofonovisivi” integrati nella planciadell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi,senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

3) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo,l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valoreassicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento delsinistro.

4) L’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa gravedell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave queicomportamenti dell’Assicurato che, senza giustificato motivo,favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscono i tempestivitentativi di recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestivadenuncia del sinistro.

Decorrenza copertura assicurativa

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrispostoall’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure dallaquietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa.

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CONDIZIONI PARTICOLARI “5” ANTIFURTO CON ANTIRAPINA

( Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale dellapolizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono daconsiderarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute nelle C.G.AMod. 11/e visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contrattodi assicurazione, nonchè dei dati relativi allo scoperto e franchigiaeventualmente presenti sullo stampato di polizza, Mod. P001/ARD.

Oggetto dell’assicurazione

L’impresa risarcisce il danno parziale o totale a seguito di incendio o furtoesclusivamente per autovetture (uso privato), veicoli adibiti ad uso promiscuo efuoristrada omologati come autovetture ed autocarri fino a 1,5 tonnellate cheinstallino il dispositivo di antifurto con antirapina, purchè tale dispositivo sia dinuova installazione.

Le garanzie per dare luogo alla prestazione devono risultare daidocumenti assicurativi – con esclusione di quelle non indicate – e sonooperanti a condizioni che :

a) il dispositivo antifurto con antirapina sia stato installato sul veicoloassicurato;

b) sia stato rilasciato il relativo certificato di collaudo a comprovadel corretto montaggio e dell’effettivo funzionamento del predettodispositivo di antifurto;

c) al momento del sinistro il dispositivo di antifurto con antirapinasia attivo e funzionante; durante il periodo della riparazione odella disattivazione la copertura assicurativa non è operante.

Valore assicurato

Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di Assicurazione,completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicoloe costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzodi listino del veicolo assicurato,come risultante dalla fattura d’acquisto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri di incendio e furto devono essere denunciati alla PROGRESSASSICURAZIONI S.P.A. Piazza A. Gentili,3 90143 Palermo, entro tre giorni

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dalla data di accadimento ovvero da quando l’Assicurato ne sia venuto aconoscenza.

La denuncia deve contenere:- l’entità almeno approssimativa del danno;- la data ed il luogo del sinistro;- le modalità e gli eventuali testimoni;- copia della denuncia corredata dal visto dell’autorità che l’ha ricevuta.La

denuncia all’autorità competente si intende necessaria anche per i dannicausati dai ladri in conseguenza al tentativo di furto.

- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero,la denuncia presentatalocalmente dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana;

Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”,“Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”,“Chiusa Istruttoria”, e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utilealla definizione della pratica.

Determinazione dell’ammontare del danno

Perdita Totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresadetermina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite delprezzo di listino, per i primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicoloanche se avvenuta all’estero, mentre per i periodi successivi si considera ilvalore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato inbase alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU” e“Eurotax GIALLO” edite nel mese in cui il sinistro si verifica.

Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:

Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:scoperto 10% minimo di franchigia E 500,00

Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonchédei Paesi facenti parte del Sistema “Carta Verde”: scoperto 15%, minimodi franchigia E 500,00

CONDIZIONI PARTICOLARI “5” ANTIFURTO CON ANTIRAPINA

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CONDIZIONI PARTICOLARI “5” ANTIFURTO CON ANTIRAPINA

Perdita totale come conseguenza di furto e/o rapina del transponder inpossesso dell’Assicurato su tutti i territori sopra citati: scoperto 30%,minimo di franchigia E 1.000.

Danni Parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali l’Impresa determina illoro ammontare in base a quanto previsto dall’Art.32 delle Condizioni Generalidi Assicurazione.

Calcolo del rimborso

- Primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero:Rimborso pari al 90% del valore assicurato con il limite del prezzo di listino,minimo di franchigia E 500.

- Periodi successivi : Rimborso pari al 90% del valore commerciale (determinatoin base alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU”e “Eurotax GIALLO”) edite nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limitedel valore assicurato, minimo di franchigia E 500.

Esclusioni e riduzioni del rimborso1) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni

o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

2) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:a) i danni avvenuti in conseguenza di :

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane

e smottamenti;- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto,

controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o

dall’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei lorodipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,riparazione o custodia del veicolo assicurato;

c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori,registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché

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CONDIZIONI PARTICOLARI “5” ANTIFURTO CON ANTIRAPINA

stabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi“apparecchi audiofonovisivi” integrati nella planciadell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi,senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

3) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo,l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valoreassicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento delsinistro.

4) L’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa gravedell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave queicomportamenti dell’Assicurato che, senza giustificato motivo,favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscono i tempestivitentativi di recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestivadenuncia del sinistro.

Decorrenza copertura assicurativa

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrispostoall’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure dellaquietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa.

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CONDIZIONI PARTICOLARI “6” ANTIFURTO ELETTRONICO

( Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale dellapolizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono daconsiderarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute nelle C.G.AMod. 11/e visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contrattodi assicurazione, nonchè dei dati relativi allo scoperto e franchigiaeventualmente presenti sullo stampato di polizza, Mod. P001/ARD.

Oggetto dell’assicurazione

L’impresa risarcisce il danno parziale o totale a seguito di incendio o furtoesclusivamente per autovetture (uso privato), veicoli adibiti ad uso promiscuo efuoristrada omologati come autovetture che installino il dispositivo di antifurtoelettronico, purchè tale dispositivo sia di nuova installazione.

Le garanzie per dare luogo alla prestazione devono risultare daidocumenti assicurativi – con esclusione di quelle non indicate – e sonooperanti a condizioni che :

a) il dispositivo antifurto elettronico sia stato installato sul veicoloassicurato;

b) sia stato rilasciato il relativo certificato di collaudo a comprovadel corretto montaggio e dell’effettivo funzionamento delpredetto antifurto;

c) al momento del sinistro il dispositivo di antifurto elettronico siaattivo e funzionante; durante il periodo della riparazione o delladisattivazione la copertura assicurativa non è operante;

Valore assicurato

Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di Assicurazione,completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicoloe costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzodi listino del veicolo assicurato,come risultante dalla fattura d’acquisto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri di incendio e furto devono essere denunciati alla PROGRESSASSICURAZIONI S.P.A. Piazza A. Gentili,3 90143 Palermo, entro tre giorni

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CONDIZIONI PARTICOLARI “6” ANTIFURTO ELETTRONICO

dalla data di accadimento ovvero da quando l’Assicurato ne sia venuto aconoscenza.

La denuncia deve contenere:- l’entità almeno approssimativa del danno;- la data ed il luogo del sinistro;- le modalità e gli eventuali testimoni;- copia della denuncia corredata dal visto dell’autorità che l’ha ricevuta.La

denuncia all’autorità competente si intende necessaria anche per i dannicausati dai ladri in conseguenza al tentativo di furto.

- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero,la denuncia presentatalocalmente dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana;

Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”,“Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”,“Chiusa Istruttoria”, e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utilealla definizione della pratica.

Determinazione dell’ammontare del danno

Perdita Totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresadetermina l’ammontare del danno in base al valore assicurato,con il limite delprezzo di listino, per i primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicoloanche se avvenuta all’estero, mentre per i periodi successivi si considera ilvalore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato inbase alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU” e“Eurotax GIALLO” edite nel mese in cui il sinistro si verifica.

Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:

Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:scoperto 10% minimo di franchigia E 500,00.

Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonchédei Paesi facenti parte del Sistema “Carta Verde”: 15% minimo di franchigiaE 500,00

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CONDIZIONI PARTICOLARI “6” ANTIFURTO ELETTRONICO

Perdita totale come conseguenza di rapina su tutti i territori sopra citati: scoperto30%, minimo E 1.000.

Danni Parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali l’Impresa determina illoro ammontare in base a quanto previsto dall’Art.32 dalle Condizioni Generalidi Assicurazione.

Calcolo del rimborso

- Primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero :Rimborso pari al 90% del valore assicurato con il limite del prezzo di listino,minimo di franchigia E 500.

- Periodi successivi: Rimborso pari al 90% del valore commerciale (determinatoin base alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore “Eurotax BLU”e “Eurotax GIALLO”) edite nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limitedel valore assicurato, minimo di franchigia E 500.

Esclusioni e riduzioni del rimborso

1) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazionio aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

2) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:a) i danni avvenuti in conseguenza di :

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane

e smottamenti;- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto,

controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o

dall’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei lorodipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,riparazione o custodia del veicolo assicurato;

c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori,registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché

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CONDIZIONI PARTICOLARI “6” ANTIFURTO ELETTRONICO

stabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi“apparecchi audiofonovisivi” integrati nella planciadell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi,senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

3) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo,l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valoreassicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento delsinistro.

4) L’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa gravedell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave queicomportamenti dell’Assicurato che, senza giustificato motivo,favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscono i tempestivitentativi di recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestivadenuncia del sinistro.

Decorrenza copertura assicurativa

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrispostoall’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure dellaquietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa.