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GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE MENSILE DI FISCO, LAVORO, CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI DECRETO INCENTIVI Anno I, n.3, Poste Italiane, Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 conv. con L. 46/2004, art. 1. c.1, DCB Roma MA R Z O 200 9 IVA PER CASSA RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA DETASSAZIONE PREMI: VANTAGGI E CRITICITÀ BILANCIO 2009: CHECK LIST DEI DOCUMENTI Luca Gaiani Sandro Cerato Riccardo Imperiali e Rosario Imperiali Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo Giacomo Manzana 3 SistemaFRIZZERA

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GUIDAPRATICAPERLEAZIENDEMENSILE DI FISCO, LAVORO, CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

DECRETO INCENTIVI

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IVA PER CASSA

RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA

DETASSAZIONE PREMI: VANTAGGI E CRITICITÀ

BILANCIO 2009: CHECK LIST DEI DOCUMENTI

Luca Gaiani

Sandro Cerato

Riccardo Imperiali e Rosario Imperiali

Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo

Giacomo Manzana

3 SistemaFRIZZERA

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE SOMMARIO

3IL SOLE 24 OREN. 3 - Marzo 2009

Indice generale

INDICE GENERALE

Incentivi e bonusIncentivi alle imprese e bonus al consumodi Luca Gaiani e Michele Iori

5Bonus ricerca

Credito d’imposta per la ricercae lo sviluppodi Maria Elena Puzzo e Alessandro Sacrestano

9Bilancio

Redazione del bilancio: «check list» di verificadi Giacomo Manzana

15

CONTABILITÀ & FISCO

Iva per cassaIva per cassa: aspetti operatividi Sandro Cerato e Roberto Zanchin

21Fattura elettronica

Conservazione elettronica della fatturadi Paola Zambon

29

GUIDA ALLA FATTURAZIONE

Responsabilità d’impresaResponsabilità d’impresa: la nuova stagione del decreto 231/2001di Riccardo Imperiali e Rosario Imperiali

34

AMMINISTRARE L’AZIENDA

Caparre e accontiFatturazione: caparre e accontidi Sandro Cerato

82

QUESITI

Contratto di agenziaContratto di agenziadi Patrizia Galvagni

49Contratto di locazione ad uso commerciale

Contratto di locazione d’immobili ad uso commercialedi Angelo Riccio

54

AZIENDA & CONTRATTI

Detassazione premiDetassazione dei premi: vantaggi e criticitàdi Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo

67Durc

Documento unico di regolarità contributivadi Paolo Rossi

74

LAVORO & PREVIDENZA

Agenti di commercioAgenti di commercio: diritti e obblighi contrattualidi Michele Brusaterra

42

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDESOMMARIO

4 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

Indice alfabetico

INDICE ALFABETICO

A– Acconto, Iva ............................................ 82Affi tto d’azienda, locazione ad uso com-

merciale, contratto ........................... 54Agenti di commercio, contratto d’agen-

zia ...................................................... 49– obblighi, diritti, provvigioni ............... 42Autocertifi cazione, Durc, imprese d’ap-

palto .................................................. 74– fac-simile, Durc ................................ 74

B– Bilancio, «check list» di verifi ca ............ 15Bonus, auto, rottamazione ...................... 5– elettrodomestici e mobili, patrimo-

nio edilizio, detrazione ........................ 5– ricerca e sviluppo, credito d’impo-

sta ........................................................ 9

C– Caparra, Iva ............................................ 82Conservazione sostitutiva, fattura elet-

tronica ............................................... 29Contratto, d’agenzia, diritto di esclusiva 49– – fac-simile ........................................ 49– di locazione ad uso alberghiero, fac-

simile ................................................. 54Contributi previdenziali, agenti di com-

mercio, regolamento Enasarco ........ 42– previdenziali, «Firr», scadenze, mas-

simali ................................................. 42Credito d’imposta, ricerca e sviluppo,

bonus ................................................... 9

D– Decreto «anti-crisi», fattura elettroni-ca ....................................................... 29

Detassazione premi, imposta sostituti-va ...................................................... 67

Durc, imprese d’appalto, autocertifi ca-zione .................................................. 74

– materiale, virtuale, autocertifi cazio-ne ...................................................... 74

E– Esigibilità differita, Iva per cassa, con-tribuenti minimi ................................ 21

F– Fac-simile, autocertifi cazione, Durc ..... 74

– contratto, d’agenzia .......................... 49– – di locazione, ad uso alberghiero ..... 54– – – ad uso commerciale .................... 54– fattura ad esigibilità differita ........... 21Fattura, ad esigibilità differita, fac-si-

mile ................................................... 21– elettronica, conservazione ............... 29

I– Imposta sostitutiva, detassazione pre-mi, retribuzione ................................ 67

– rivalutazione immobili ........................ 5Iva, per cassa, esigibilità differita, ces-

sioni di beni ....................................... 21– acconto, caparra confi rmatoria ........ 82

L– Locazione ad uso commerciale, con-tratto ................................................. 54

M– Modello 231, responsabilità d’impresa, sanzioni ............................................. 34

P– Premi di produzione, linee guida Agen-zia delle Entrate ................................ 67

– retribuzione variabile, detassazione premi ................................................. 67

Provvigioni, agenti di commercio .......... 42

R– Reati presupposto, codice etico, re-sponsabilità d’impresa ..................... 34

Responsabilità d’impresa, reati pre-supposto ............................................ 34

«Reverse charge», Iva per cassa, esigi-bilità differita, fattura ....................... 21

Ricerca e sviluppo, credito d’imposta, bonus ................................................... 9

Rivalutazione immobili, imposta sosti-tutiva ................................................... 5

Rottamazione, bonus auto ....................... 5

S– Sanzioni, reati presupposto, responsa-bilità d’impresa ................................. 34

Scritture di rettifi ca, bilancio ................. 15

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Incentivi e bonus

5IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

INCENTIVI ALLE IMPRESE E BONUS AL CONSUMO

di Luca Gaiani e Michele Iori

l decreto incentivi stabilisce ulteriori agevolazioni per consumatori ed imprese che comportano nuove opportunità e nuove valutazioni in merito

alla convenienza fi scale della rivalutazione degli immobili.

BONUS AUTO

Il decreto incentivi prevede agevolazioni per la rottamazione dei veicoli. Si tratta di un incentivo alla sostituzione di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 che sono stati immatricolati fi no al 31 dicembre 1999. Dette agevolazioni si sostanziano in un bonus rottamazione da € 1.500 ad € 4.000. Le agevolazioni maggiori riguardano la sostituzione con autovetture o autocarri alimentate, in via esclu-siva o ibrida, a metano o elettrica.

BONUS ELETTRODOMESTICI E MOBILI

È riconosciuta una specifi ca detra-zione Irpef del 20% per le spese do-cumentata sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 sull’acqui-sto di mobili ed elettrodomestici ad alta effi cienza energetica. La detrazione è subordinata all’ef-fettuazioni di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali si usufruisce del 36%, iniziati a decorrere dal 1° luglio 2008 (per la data di inizio lavori fa fede la comunicazione inviata al centro operativo di Pescara). La norma parla di interventi su singole unità immobiliari, non sembra dun-que agevolabile l’acquisto di elettrodomestici o mobili a seguito di interventi avvenuti su parti comuni di un condominio. La spesa massima agevolabile è di € 10.000 su cui va calcolata una detra-zione del 20%; l’importo massimo detraibile è di € 2.000 in 5 anni, quin-di di € 400 all’anno che potranno essere utilizzati in Unico PF 2010 o sul 730/2010.

Rottamazione veicoli

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

l decreto incentivi stabilisce ulteriori imprese che comportano nuove opportunità e nuove valutazioni in merito

alla convenienza fi scale della rivalutazione degli immobili.I

In sintesi

Il decreto incentivi (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) prevede una serie di agevolazioni volte a contrastare la crisi nel settore industriale. Alcune novità interessano direttamente i consumatori come il bonus acquisto auto, elettrodomestici e mobili; altre sono rivolte invece alle imprese, come per esempio la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili, le agevolazioni per le aggregazioni tra piccole e medie imprese e per i distretti produttivi.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDECONTABILITÀ & FISCO Incentivi e bonus

6 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

RIVALUTAZIONE IMMOBILI

Alla luce della riduzione della aliquote d’imposta sostitutiva sulla rivaluta-zione degli immobili vanno riviste le analisi di convenienza fatte fi no ad ora (si veda tra l’altro l’intervento di L. Gaiani, «Rivalutazione immobili: quando serve e quando conviene» in questa Rivista, n. 1/2009). Le aliquote introdotte dal decreto «anti-crisi» (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2) sono state ridotte per ben due volte! In ultimo, il decreto in esame ha portato la sostitutiva al 3% per gli immobili ammortizzabili e ad appena l’1,5%, per quelli non ammortiz-zabili. Non vengono invece ritoccate le decorrenze degli effetti fi scali che restano fi ssate nell’esercizio 2013 per la deduzione degli ammortamenti e nell’inizio dell’esercizio 2014 per il calcolo delle plusvalenze da cessione.La rivalutazione assume una notevole convenienza non solo in termini civi-listici, ma anche fi scali. Se, infatti, all’inizio la possibilità di rivalutare gra-tuitamente gli immobili ha riscosso notevole interesse, era invece apparso eccessivamente oneroso il riconoscimento fi scale. Ora, anche se occorre attendere alcuni anni per recuperare (in termini di minore Ires ed Irap) il costo della sostitutiva, l’elevato vantaggio complessivo dell’affrancamento indurrà molte imprese ad utilizzare la norma anche nei sui aspetti fi scali. Il benefi cio netto ritraibile dall’affrancamento per una società di capitali è infatti pari, ad aliquote vigenti, al 28,4% per i fabbricati strumentali ed ad-dirittura al 29,9% per quelli non ammortizzabili. Le maggiori opportunità si avranno per chi ha iscritto in bilancio immobili non ammortizzabili (appartamenti o terreni agricoli, non essendo rivaluta-bili le aree fabbricabili) che ipotizza di cedere con forti plusvalenze a partire dal 2014. Con una attesa di quattro anni e mezzo dalla data in cui si dovrà versare la prima rata della sostitutiva (il prossimo 16 giugno) si porterà in-fatti a casa un guadagno di quasi il 30% della plusvalenza. Per gli immobili strumentali, il risparmio fi scale derivante dai maggiori ammortamenti supera il costo della sostitutiva dal 2016, ma già dal 2014 sarà possibile alienare l’immobile abbattendo le plusvalenze, eventualmen-te utilizzando operazioni di lease-back per rifi nanziare l’impresa.

Analisi di convenienza

Affrancamento

Immobili non ammortizzabili

Vecchia aliquota Nuova aliquota

Rivalutazione immobili ammortizzabili 7% 3%

Rivalutazione immobili non ammortizzabili 4% 1,5%

Affrancamento riserva di rivalutazione 10% 10%

DISTRETTI PRODUTTIVI E RETI D’IMPRESE

La norma prevede, per le imprese che appartengono a distretti produttivi, la possibilità di esercitare l’opzione per la tassazione di distretto unita-ria ai fi ni dell’applicazione dell’Ires. La determinazione del reddito unitario

Tassazione di distretto unitaria

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Incentivi e bonus

7IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordata per almeno un triennio. La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che dovrà adottare criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità.

AGGREGAZIONI TRA IMPRESE

Il decreto prevede benefici fiscali in caso di aggregazioni aziendali con il riconoscimento gratuito dei maggiori valori imputati ai beni strumentali materiali ed immateriali (avviamento escluso) in sede di fusione, scissione e conferimento d’azienda. L’agevolazione vale se alle operazioni di aggregazione partecipano esclusi-vamente imprese operative da almeno due anni e che non facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero control-late indirettamente dallo stesso soggetto ex art. 2359, co. 1, n. 1, Codice civile. Di fatto viene riproposto quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 ma senza l’obbligo di presentare interpello preventivo.

SANZIONI: UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

Il decreto prevede un ulteriore aggravio delle sanzioni a carico dei contri-buenti che effettuano compensazioni indebite mediante F24. La sanzione è innalzata al 200% in caso di utilizzo indebito per un importo superiore ad € 50.000 per anno solare (l’art. 27, co. 18, D.L. 185/2008 prevedeva una san-zione compresa tra il 100 ed il 200%).

Limiti temporali

Benefici fiscali

Soggetti esclusi

Compensazioni indebite

Per ulteriori approfondimenti si vedala Circolare n. 6 del 27-2-2009

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GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Bonus ricerca

9IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO

di Maria Elena Puzzo e Alessandro Sacrestano

onostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, il nostro Paese re-gistra ancora un preoccupante ritardo, rispetto al resto dei Paesi

membri dell’Unione europea, in termini di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo. Per evitare il perdurare di tale gap, è ovvio, sarebbe opportuno aumentare le provvidenze nazionali propedeutiche a tali attività. Il bonus sulla ricerca previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), infatti, rappresenta un segnale ancora troppo debole in tale direzione.Un compromesso potrebbe essere raggiunto attraverso il ricorso ad un mix di sostegno fra interventi comunitari e nazionali. Tuttavia, una delle mag-giori diffi coltà che gli operatori nazionali riscontrano è rappresentato, cer-tamente, dalla diffi coltà di sapere come ottenere aiuti comunitari. Esiste, in verità, una bozza di guida ai fi nanziamenti comunitari sulla ricerca e lo sviluppo ma, purtroppo, la stessa è disponibile solo in lingua inglese. Ai lettori se ne consiglia, in ogni caso, la consultazione collegandosi al link: http://cordis.europa.eu/fp7/consul-tation_it.html.Resta, comunque, la priorità di co-noscere meglio contenuti e modalità di impiego del bonus ricerca nazio-nale.

BONUS RICERCA NAZIONALE

Il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo è previsto dalla legge Fi-nanziaria 2007, art. 1, co. da 280 a 284 [CFF ➋ 8451]. Fino allo scorso novem-bre, l’incentivo era di natura automatica. Le previsioni del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2, però, hanno in-trodotto un obbligo di prenotazione per il bonus. Ad oggi, comunque, nono-stante le modifi che apportate dalla legge di conversione, non è stato ancora reso noto il termine iniziale per la richiesta telematica del bonus. Lo stesso modello di prenotazione, inizialmente licenziato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà subire parziali modifi che per adattarlo alle sopravvenute novità intro-dotte dalla legge di conversione.Esaminiamo, in ogni caso, le caratteristiche di fondo dell’incentivo.

Sostegno alle attivitàdi R&S

Credito d’imposta

Obbligo di prenotazione

onostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, il nostro Paese re-gistra ancora un preoccupante ritardo, rispetto al resto dei Paesi

membri dell’Unione europea, in termini di e sviluppo. Per evitare il perdurare di tale

N

In sintesi

Una delle storture stigmatizzate dai commentatori europei è stata la cronica insuffi cienza di fi nanziamenti destinati nel budget pubblico alle attività di ricerca e svi-luppo. È necessario che le imprese nazionali acquisiscano piena consapevolezza dei mezzi comunitari e di quei pochi (sinora) mezzi nazionali fi nalizzati al sostegno di tali pro-grammi. Lo sopo è quello di superare il preoccupante gap che contraddistingue il nostro Paese rispetto ai partners comunitari. Primo fra tutti il bonus ricerca.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDECONTABILITÀ & FISCO Bonus ricerca

10 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La misura dell’aiuto è evidenziata nella seguente tabella. Il limite massimo di spesa, per singolo progetto, è individuato dalla norma in € 50 milioni per ciascun periodo d’imposta del triennio 2007-2009.

Limite massimo di spesa

MISURA DELL’AIUTO

Agevolazione ordinaria

10% dei costi ammissibili

Suggerimento operativo: per individuare le università e gli enti pubblici di ricerca occorre fare riferimento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 323/01)È considerato un organismo di ricerca un soggetto senza scopo di lucro, quale università o istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il di-ritto privato o pubblico) o fonte di fi nanziamento, la cui fi nalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffu-sione dei loro risultati o nell’insegnamento C.M. 13 giugno 2008, n. 46/E).

40% dei costi ammissibili

Attività riferita a contratti sti-pulati con università ed enti

pubblici di ricerca

La misura dell’aiuto:deve essere a) riportato, a pena di decadenza, all’interno del Modello Uni-co relativo al periodo in cui è maturato;nonb) concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires/Irap;è irrilevante ai fi ni del calcolo della quota degli interessi passivi deduci-c) bili ex art. 96, Tuir [CFF ➋ 5196] e della quota di spese generali deducibili ex art. 109, co. 5, Tuir [CFF ➋ 5209];è primariamente fruibile per compensazioni interne alla dichiarazione d) dei redditi di Irpef, Ires e Irap (anche per gli acconti d’imposta). Tuttavia, la parte eccedente può essere utilizzata in compensazione nel Modello F24, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno cui il credito si riferisce; non può essere richiesto a rimborso;e) non costituisce aiuto di Stato;f) è liberamente compensabile con aiuti di diverso tipo alla ricerca, nei li-g) miti del costo complessivamente sostenuto.

Caratteristiche dell’agevolazione

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Bonus ricerca

11IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

SOGGETTI ED ATTIVITÀ AGEVOLABILI

SOGGETTI ED ATTIVITÀ AGEVOLABILI

Quanto ai soggetti destinatari del bonus, l’art. 3, D.M. 28 marzo 2008, n. 76 [CFF ➋ 8457b] fa espresso riferimento alle imprese operanti in tutti i settori di at-tività, escluse le imprese in diffi coltà di cui alla defi nizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in diffi coltà (Comunicazione della Commisione europea n. 2004/C 244/2).Non essendo previste limitazioni territoriali circa il luogo di svolgimento dell’attività sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo svolte all’este-ro, anche per il tramite di una stabile organizzazione. Veniamo, però, all’aspetto fondamentale del tema in analisi: quale tipo di ricerca è agevolata.Il dubbio è stato risolto dal citato D.M. 76/2008, individuando tre diversi tipi di attività agevolabile.

Soggetti destinatari

Attività svolte all’estero

11IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

Ricerca fondamentale

Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fonda-menti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Ricerca industriale

Ricerca pianifi cata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole migliora-mento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi com-plessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi, contemplati nello sviluppo sperimentale.

Sviluppo sperimentale

Acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifi ca, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modifi cati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla defi nizione concettuale, alla pianifi cazione e alla documentazio-ne concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elabo-razione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale fi nale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fi ni di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per fi nalità commerciali. Non sono ammissibili le modifi che di routine o le modifi che pe-riodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esisten-ti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifi che rappresentino miglioramenti.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDECONTABILITÀ & FISCO Bonus ricerca

12 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

COSTI AGEVOLABILI

Relativamente alle iniziative ammissibili, risultano agevolabili, nel limite massimo di € 50 milioni di spesa per ciascun periodo d’imposta, i costi in-dicati nella seguente tabella.

Limite massimo di spesa

Personale

Il costo è agevolabile limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo. Al riguardo, si evidenzia che dovrà essere considerato il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto «a progetto», in rapporto all’effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo.

Strumenti e attrezzature di laboratorio

Il costo risulta agevolabile nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzatu-re risultano utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. A tal fi ne, sono ammissibili le sole quote di ammortamento, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coeffi cienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988, Ministero delle Finanze, in relazione alla misura e al periodo effettivo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo.

Fabbricati e terreni

Sono agevolabili esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Anche in questo caso, quindi, l’ammissibilità è limitata alle quote di ammortamento calcolate in applicazione dei coeffi cienti di cui al citato decreto e in relazione alla misura e al periodo di effettivo utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo.

Servizi di consulenza

Risultano agevolabili se utilizzati esclusivamente ai fi ni dell’attività di ricerca e sviluppo.

Spese generali

Sono agevolabili in misura forfetaria pari al 10% dei costi per il personale.

Materiali, forniture e prodotti analoghi

I costi risultano agevolabili se utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

COSTI AGEVOLABILI

Relativamente all’acquisizione di fabbricati, strumenti e attrezzature è possibile fruire del bonus anche nel caso di ricorso al leasing. In tal caso, risulta indispensabile che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall’art. 102, co. 7, Tuir [CFF ➋ 5202] (durata del contratto non inferio-re ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coeffi ciente stabilito con decreto ministeriale, in relazione all’attività esercitata dall’im-presa). Alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capi-tali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo.

Leasing

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Bonus ricerca

13IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

PROCEDURE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Al fi ne di verifi care l’effettività delle spese sostenute sono previsti numerosi adempimenti a carico delle imprese benefi ciarie. Spetta all’Agenzia delle Entrate effettuare i controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta. A pena di decadenza le imprese fruitrici dovranno indicare, nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi, il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito d’imposta spettante, nel quale esporre i predetti costi distinti per tipologia come riportata nella «check list».

Adempimenti e controlli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: RIGO RU82

RU60RU59

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

RU58

,001

,002

,003

,00

2003 2004

,00

,00

4

2005 2006 2007

5

,00

,00

,00

,00

SEZIONE XI

Investimenti innovativi

Spese di ricerca

Commercio e turismo

Strumenti per pesare

Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione

Credito d’imposta spettante

Credito utilizzato ai fini Ires (Acconti)

Credito utilizzato ai fini Ires (Saldo)

Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto)

,00 ,00

Credito utilizzato ai fini Iva (Saldo) ,00

RU51

RU52

Credito utilizzato ai fini dell’imposta sostitutiva ,00 ,00

RU53RU54RU55

Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00,00,00

,00 ,00,00,00

,00

,00

,00 ,00 ,00,00,00

,00 ,00,00,00

,00 ,00,00,00Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

RU57

Credito d’imposta riversato

RU56

Codice credito

SEZIONE X

Investimenti areesvantaggiateex art. 8 L. 388/2000e art. 62 L. 289/2002

RU47

RU46 Codice credito

RU49

RU50

Rideterminazionedel credito

RU48Riservato ai soggetti con periodod’imposta 2007/2008

Dati relativi al credito d’imposta,00

1,00

2

Residuo prec. dichiarazione Compensaz. D.L.gs 241/97

,003

,001

,00

Credito riversato

,00 ,00 ,00

2004 2005 2006

,002

,004

Compensazioni D.L.gs 241/97 effettuate nel 2007

,00

Diminuzione credito

3

,003

4 5 6

7

,00

Residuo da riportare

Credito riversato

,00

Residuo al 31/12/2007

4

,00

Importo versato

2003

,002

2002

,001

2001

8

5

RU65RU66

,00Credito d’imposta spettante nel periodo

SEZIONE XII

Incentivi per la ricerca scientifica

Veicoli elettrici, a metano o a GPL

,00Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione

,00

RU61

RU63

Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione),00

RU62

Credito d’imposta riversato

Codice credito

RU64

RU67SEZIONE XIII

Caro petrolio

RU70

Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97

RU69

Credito d’imposta spettante nel periodo ,00

,00

,00

,00Importo richiesto a rimborso

Credito d’imposta riversatoRU68

SEZIONE XV

Recupero contributo SSN

,00

,00

,00

,00

Istanza fondi 2005

,00

,00

Istanza fondi 2006 Istanza fondi 2007

Somme versate nel 2006 Somme versate nel 2007

Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione

Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione

,00

,00

Credito d’imposta spettante nel periodo

Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97

Credito d’imposta riversato

,00Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

SEZIONE XIV

Premioconcentrazioneex art. 9 D.L. 35/2005

,00

,00

,00

,00

,00

RU71RU72RU73RU74RU75

RU76RU77RU78RU79RU80

RU81

Credito d’imposta spettante nel periodo

,00

Credito d’imposta riversato ,00

Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97

,00

,00

,00

,00Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

Costi perattività diricercae sviluppo

2,00

3

2

1

1

SEZIONE XVI

Ricerca e sviluppoex art. 1, comma 280,L. 296/2006

,007

Versamento delle ritenute

Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97

Iva (Periodici e acconto)

,002

,001

,003

,006

Iva (Saldo)

Ires (Acconti) Ires (Saldo)

,005

,004

Credito utilizzato ai fini

8

,001

,002

Ricercatori e tecnici

,003

,004

Attrezzature e strumenti di laboratorio

,009

,00

,00

10

15

Servizi di consulenza

,005

,006

Fabbricati per centri di ricerca

,0011

,0012

Spese generali

,00

TOTALE

,007

,008

Ricerca contrattuale e brevetti

,0013

,0014

Materiali

SEZIONE XVII

Agricoltura 2007ex art. 1, comma 1075, L. 296/2006

Credito utilizzato in com-pensazione D.L.gs 241/97 Credito riversato Residuo da riportareCredito spettante nel periodoInvestimento nettoInvestimento lordo

RU82

RU83

RU84

RU85

,00Credito d’imposta spettante nel periodo

,00,00Credito utilizzato ai fini

,00Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

Ires Irap

21

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

( ) ( ) ( )

,00 ,00 ,00

( ) ( ) ( )

( ) (di cui per contratti con Università /Enti )16

,00 ,00 ,001 2 54 63

MODALITÀ DI FRUIZIONE E RISORSE STANZIATE

A fi ni della fruizione, se originariamente il meccanismo aveva un funziona-mento tipicamente automatico e le imprese non erano tenute ad inviare al-cuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate o al Ministero con riferimento al progetto per il quale s’intendeva benefi ciare del bonus attual-mente, invece, con le novità recate dal decreto «anti-crisi» è prevista l’as-segnazione preventiva delle risorse. Più precisamente è disciplinata una bipartizione tra chi l’operazione l’ha già avviata e chi non l’ha ancora fatto. Per le attività di ricerca che, sulla scorta di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del decreto «anti-crisi» è previsto da parte dei soggetti l’inoltro per via telematica all’Agenzia delle Entrate di un apposito formulario. L’invio di tale formulario era previ-sto, originariamente, per il 28 gennaio scorso. Per apportare modifi che al modello, in funzione delle indicazioni del decreto «anti-crisi», però, l’Agenzia delle Entrate hanno deciso di rimandarne l’invio fi no a nuova data. Per le at-tività di ricerca avviate dal 29 novembre 2008 la compilazione del formulario e il suo inoltro per via telematica avrà valore di prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito. Gli stanziamenti delle risorse a favore del credito d’im-posta per la ricerca e lo sviluppo sono riepilogati nella tabella che segue.

RECUPERO DEL BONUS

Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condi-zioni previste per la fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate

Prenotazione e recupero del bonus

Invio del formulario

Recupero dell’importo

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDECONTABILITÀ & FISCO Bonus ricerca

14 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

procede al recupero dell’importo indebitamente fruito, dei relativi interes-si e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall’art. 1, co. da 421 a 423, L. 30 dicembre 2004, n. 311 [CFF ➋ 7674].

STANZIAMENTI DI RISORSE A FAVORE DEL BONUS

Anni Risorse assegnate

2008 € 375,2 milioni

2009 € 533,6 milioni

2010 € 654 milioni

2011 € 65,4 milioni

14 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

RIEPILOGO OPERAZIONI DA EFFETTUARE“CHECK LIST”

Il bonus deve essere riportato nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi. ❏

Conservare, oltre ai titoli di spesa relativi ai beni e servizi acquistati, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sostenuti. ❏

Tale documentazione deve essere predisposta su base annuale, entro la data di presentazione del-la dichiarazione dei redditi, e controfi rmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fi scale.

Costi del personale

Fogli di presenza nominativi devono riportare per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, ed essere fi rmati dal legale rappresentante dell’impresa benefi ciaria, o dal re-sponsabile dell’attività di ricerca e sviluppo.

Strumenti e le attrezzature di laboratorio

Conservare la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, o del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’atti-vità di ricerca e sviluppo.

Fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca

Conservare la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, o del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’atti-vità di ricerca e sviluppo.

Acquisizioni effettuate mediante locazione fi nanziaria

Conservare la documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente. ❏

Suggerimento operativo: relativamente all’attestazione dei costi per il personale, il foglio di presenza nominativo riportante, per ciascun giorno, le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo è richiesto anche con riferimento ai soggetti assunti con contratto a progetto, per i quali, quindi, non è suffi ciente un report di attività mensile. Per detti soggetti dalla documentazione deve risultare «l’effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo in relazione al progetto dedotto nel contratto di collaborazione stipulato» (C.M. 46/E/2008).

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Bilancio

15IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

REDAZIONE DEL BILANCIO: «CHECK LIST» DI VERIFICA

di Giacomo Manzana

fi ne anno, prima di procedere alla redazione del bilancio, occorre ve-rifi care la correttezza dei fatti rilevati in corso dell’esercizio e della

contabilità. Si tratta di una verifi ca sommaria, che si aggiunge a quella da effettuarsi periodicamente in corso d’anno con lo scopo di evitare che non siano stati commessi errori, o che non si sia provveduto a rilevare corretta-mente i fatti intervenuti.Si procederà quindi a rilevare le scritture cd. di rettifi ca e di chiusura e nel contempo a preparare i dati utili alla stesura del bilancio e della nota integrativa nel suo complesso.Per far sì che gli errori siano contenuti, è opportuno che il controllo sia effettuato da un soggetto diverso rispetto a quello che ha curato, in corso d’anno, la contabilità. Tale soggetto utilizzerà una «check list», ai fi ni di un controllo più approfondito. Quella che si propone di seguito rappresenta una bozza, sicuramente non esaustiva, ma signifi cativa per un’impresa di piccole /medie dimensioni.Nella «check list» che segue si sono divisi i vari momenti del controllo se-condo due categorie in base alla preparazione dei documenti o alla verifi ca degli stessi:

P: preparazione●● della documentazione;V: verifi ca●● della sua correttezza, anche in termini di rilevazione contabile.

Verifi che e controlli

Scritture di rettifi cae di chiusura

fi ne anno, prima di procedere alla redazione del bilancio, occorre rifi care la correttezza

contabilità. Si tratta di una verifi ca sommaria, che si aggiunge a quella da effettuarsi periodicamente in corso d’anno con lo scopo di evitare che non

A

15IL SOLE 24 OREN. 3 marzo 2009

VERIFICA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE – CONTROLLO“CHECK LIST”

ADEMPIMENTI ESEGUITO OSSERVAZIONI RIF.

P Copia bilancio contabile. ❏

P Copia stampa di tutti i mastri (anche su fi le). ❏

Liquidazioni Iva

P Stampare:

P copia F24 Iva; ❏

P copia fatture acquisti e vendite intra; ❏

P copia fatture d’importazioni ed esportazioni; ❏

P copia Modello Intrastat; ❏

P copia lettere d'intento. ❏

– continua –

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDECONTABILITÀ & FISCO Bilancio

16 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

VERIFICA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE – CONTROLLO“CHECK LIST”

ADEMPIMENTI ESEGUITO OSSERVAZIONI RIF.

VCorrettezza situazioni non ordinarie (esenti - aliquote agevo-late - importazioni ed esportazioni - acquisti e vendite intraco-munitarie - Intrastat).

V Correttezza liquidazione. ❏

V Correttezza versamenti – prospetto. ❏

V Correttezza compensazioni – prospetto. ❏

V Contabilità: rilevazione contabile. ❏

V Verifi ca acquisti e vendite intracomunitarie. ❏

V Verifi ca esportazione ed importazioni (visto d’uscita ecc.). ❏

V Verifi ca Intrastat. ❏

V Verifi ca lettere d'intento. ❏

«…» ❏

Versamenti diversi Iva

P Stampare dal cassetto fi scale tutti gli F24. ❏

V Correttezza compensazioni – prospetto. ❏

V Correttezza versamenti – prospetto. ❏

Contabilità:

V rilevazioni di acconti Ires e Irap e saldi anni precedenti; ❏

V correttezza di altre voci di credito/debito erariale (diverse da quelle per dipendenti). ❏

«…» ❏

Cespiti ed ammortamenti

P Stampare:

P libro cespiti anno precedente; ❏

P fatture relative alle variazioni intervenute (acquisti e vendite); ❏

P brogliaccio ammortamenti; ❏

P bozza libro cespiti anno in corso. ❏

Libro cespiti:

Vcontrollare che le variazioni rispetto all'anno precedente di-verse da ammortamenti (acquisti, vendite, capitalizzazioni, ri-valutazioni, svalutazioni, ripristini);

V ammortamenti. ❏

Contabilità:

V (a inizio anno) corrispondenza con libro cespiti; ❏

V verifi ca acquisto e vendite, plusvalenze e minusvalenze, capi-talizzazioni, rivalutazioni, svalutazioni e ripristini). ❏

– continua –

- segue -

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Bilancio

17IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

VERIFICA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE – CONTROLLO“CHECK LIST”

ADEMPIMENTI ESEGUITO OSSERVAZIONI RIF.

Contabilità:

V ammortamenti; ❏

V manutenzioni spesate. ❏

«…»

Cassa, banche breve e m/l e Riba

P Stampare:

P mastro cassa con progressivo; ❏

P copia ultima pagina di tutti gli estratti conto; ❏

P copia ultima pagina conto anticipi fatture e Riba; ❏

P copia contratti di mutuo con piano di ammortamento. ❏

V Verifi care la movimentazione di cassa, compreso anche il pro-gressivo. ❏

Contabilità:

V corrispondenza saldo banche e cassa; ❏

V rilevazione delle Riba. ❏

«…»

Dipendenti – co.co.co. ed amministratori

P Copia prospetti paghe dipendenti mensili. ❏

P Copia prospetti paghe co.co.co. ed amministratori. ❏

P Copia prospetto consulente del lavoro fi ne anno. ❏

P Copia prospetto Inail. ❏

Contabilità:

V contabilizzazione dipendenti co.co.co. ed amministratori men-sili; ❏

V rilevazione Inail; ❏

V rilevazione Tfr; ❏

V 13° e ferie non godute e ratei. ❏

V Verifi care la correttezza di voci di credito e debito erariale. ❏

V Verifi care la correttezza di voci di credito e debito v/dipenden-ti. ❏

«…» ❏

Competenze

PCopia fatture con competenza a «cavallo» d'anno sia tra quelle dell'anno precedente (risconti) che quelle dell'anno in corso (ratei), es. assicurazioni, bolli auto, affi tti, utente, ecc.

P Copia fatture di prestazioni di servizi ultimati nell'esercizio an-cora da emettere (fatture da emettere). ❏

- segue -

– continua –

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDECONTABILITÀ & FISCO Bilancio

18 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

VERIFICA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE – CONTROLLO“CHECK LIST”

ADEMPIMENTI ESEGUITO OSSERVAZIONI RIF.

PCopia fatture arrivate all'inizio dell'anno di competenza dell'anno precedente (es. prestazioni di servizi, acquisti di beni non entrati nell'ultima liquidazione) (fatture da ricevere).

P Copia ripartizione contributi c/impianti contabilizzati con la tecnica dei risconti. ❏

V Ratei attivi. ❏

V Ratei passivi. ❏

V Risconti attivi. ❏

V Risconti passivi. ❏

V Risconti pluriennali. ❏

V Fratture da emettere. ❏

V Fatture da ricevere. ❏

V Contabilità rilevazione delle competenze. ❏

«…» ❏

Clienti/fornitori e crediti/debiti

P Stampare:

P elenco clienti/fornitori e crediti/debiti con saldi apertura, chiu-sura e variazioni; ❏

P elenco crediti/debiti pluriennali (nominativo e saldo). ❏

V Clienti e fornitori movimenti di segno opposto. ❏

V Clienti e fornitori situazioni non movimentate. ❏

V Clienti e fornitori chiedere che venga controllato dall'ammi-nistrativo. ❏

V Altre poste di credito e di debito (variazioni – situazioni ano-male). ❏

V Fondo svalutazione crediti. ❏

«…» ❏

Magazzino

P Inventario valorizzato del magazzino. ❏

V

Che vi siano:1) unità di misura;2) costo unitario;3) ubicazione.

V Contabilità rilevazione. ❏

Leasing

P Stampare:

P copia contratti di leasing con piani di ammortamenti; ❏

P per ogni contatto eventuale maxicanone riscontato; ❏

- segue -

– continua –

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE CONTABILITÀ & FISCO Bilancio

19IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

VERIFICA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE – CONTROLLO“CHECK LIST”

ADEMPIMENTI ESEGUITO OSSERVAZIONI RIF.

P Stampare:

P prospetto rilevazione sostanziale anno precedente (da Ni). ❏ Studio

Compatibilità:

V rilevazione contabile in corso d'anno; ❏

V risconto maxicanone. ❏

«…»

Affi tti passivi

P Contratto d’affi tto. ❏

V Corretta rilevazione. ❏

V Pagamento imposta di registro. ❏

«…» ❏

Patrimonio netto

V Contabilità destinazione dell'utile dell'esercizio precedente. ❏

V Verifi ca della destinazione dell'utile a riserva legale ed altre destinazioni. ❏

V Verifi ca destinazione dividendi in corso d'anno (anche delibe-ra). ❏

«…» ❏

Poste anomale e altre voci

V Prelievo titolare/soci. ❏

V Finanziamento soci. ❏

V Sopravvenienze passive (rilevanti e non rilevanti ai fi ni fi scali). ❏

V Sopravvenienze attive (rilevanti e non rilevanti ai fi ni fi scali). ❏

V Finanziamento infragruppo. ❏

V Fondi rischi ed oneri. ❏

«…» ❏

Codice attività

V Verifi care la correttezza del codice attività. ❏

«…» ❏

Entità volume d'affari

V Verifi ca volume d'affari per mensile o trimestrale. ❏

«…» ❏

Imposte

Si vedano i prospetti dichiarativi. ❏

- segue -

GUIDA alla MANOVRAFINANZIARIA 2009AA. VV.a cura di B. Frizzera

Il volume dedicato alla Finanziaria 2009 si caratterizzaanche quest'anno per la tempestività nella pubblica-zione e la completezza dei temi affrontati. Il volumeanalizza tutte le novità fiscali e in materia di lavororecate dalla manovra finanziaria per il 2009, con ciòintendendosi non soltanto la legge di bilancio vera epropria, ma anche i provvedimenti collegati che l'hannopreceduta (D.L. 112/2008, cd. manovra d'estate, e so-prattutto D.L. 185/2008, cd. manovra anticrisi, conver-tito con la legge 2/2009 e infine il decreto "incentivi").Tutti i testi di legge vengono riportati integralmente ecommentati comma per comma; tutte le novità sonoinquadrate nel panorama normativo preesistente. Com-pletano il volume numerosi esempi applicativi e riqua-dri di sintesi.

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Allego fotocopia del versamento sul c/c postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.Importante: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

Pagherò a mezzo contrassegno al momento di ricevere la merce

17509

Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta anche elettronicamente i dati personali liberamenteconferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’art.7, D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24ORE S.p.A. – Database Marketing – via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamentoè disponibile, al medesimo indirizzo, presso l’Ufficio Privacy. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing,all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterneche svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine e all’eventuale invio di nostro materiale promozionale, agli istituti bancari. Consenso:Con il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consensoall’utilizzo di detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

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BONIFICOBANCARIO

NOVITÀ

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE GUIDA ALLA FATTURAZIONE Iva per cassa

21IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

IVA PER CASSA:ASPETTI OPERATIVI

di Sandro Cerato e Roberto Zanchin

contribuenti con ridotto volume d’affari potranno scegliere di versare l’Iva solo dopo il pagamento del corrispettivo.

L’art. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha infatti ampliato l’ambito di applicazione dell’esigibilità differi-ta, rendendola applicabile, in linea generale, anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o commit-tenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’esigibilità differita opera già nel nostro sistema tributario.Ai sensi dell’art. 6, co. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 206], l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi per le ces-sioni di beni e le prestazioni di servizi fatte:

allo Stato ed ai suoi Organi ancorché dotati di personalità giuridica;●●

agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti;●●

alle Camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura;●●

agli istituti universitari;●●

alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di rico-●●

vero e cura aventi prevalente carattere scientifi co;agli enti pubblici di assistenza e benefi cenza;●●

agli enti di previdenza.●●

È opportuno evidenziare che, mentre l’esigibilità differita relativa alle ope-razioni sopra indicate di cui all’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972, costituisce il re-gime naturale di tali operazioni, e quindi per rinunciare a tale differimento è necessario indicare esplicitamente in fattura la dicitura «Iva ad esigibilità ordinaria», quella più generale di cui all’ex art. 7, D.L. 185/2008 costitu-isce una facoltà che deve essere esplicitamente indicata in fattura, pena l’applicazione del regime «na-turale» dell’esigibilità immediata al momento di effettuazione dell’ope-razione.

ENTRATA IN VIGORE

La disciplina in esame è subordina-ta all’emanazione di due successivi provvedimenti normativi:

Esigibilità differita

Dicitura nelle fatture

contribuenti con ridotto volume d’affari potranno scegliere di versare l’Iva solo dopo il pagamento del corrispettivo.

L’art. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha infatti ampliato l’ambito di applicazione dell’

I

In sintesi

La recente manovra «anti-crisi», nell’ottica di aiutare le imprese dal punto di vista fi nanziario, ha introdotto la possibilità di differire l’esigibilità dell’Iva indicata nella fattura di vendita. Ciò signifi ca che l’imposta con-fl uisce nella liquidazione periodica solamente all’atto del relativo incasso. Di converso il soggetto che riceve la fattura in «sospensione», deve differire la detrazione dell’Iva all’atto dell’effettivo pagamento della stessa al fornitore.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEGUIDA ALLA FATTURAZIONE Iva per cassa

22 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

in base all’art. 7, co. 2, D.L. 185/2008, è richiesta la preventiva ●● autoriz-zazione comunitaria. Si tratta di una previsione che sembra superfl ua, in quanto l’art. 66, Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di collegare l’esigibilità al pagamento, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione;lo ●● stesso co. 2, demanda ad un successivo decreto attuativo (Ministe-ro dell’Economia e delle Finanze), che dovrà stabilire il volume d’affari dei contribuenti entro cui il regime in esame si rende applicabile. Infatti, l’esigibilità differita dell’imposta, pur essendo una norma a regime, non si renderà applicabile a tutti i soggetti passivi d’imposta, in quanto na-sce con l’intento di agevolare le piccole imprese, le quali sono certamen-te più esposte al rischio su crediti, e comunque sono spesso costrette ad accettare tempi di pagamento più lunghi.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti passivi con volume d’affari ridotto potranno scegliere di emette-re le fatture con esigibilità differita. Secondo l’ipotesi della relazione tecnica al D.L. 185/2008, il volume d’affari pari ad € 200.000 sarà la soglia spartiac-que per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime e per i soggetti che ne restano esclusi.L’applicazione della disposizione in esame incontra una triplice limitazione di natura soggettiva. La norma non si applica infatti:

nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvalga di regimi speciali Iva: 1) regime del margine, agricoltura, agenzie viaggi, ecc.;quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applica-2) zione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);se l’acquirente/committente non agisce nell’esercizio d’impresa, o arte 3) e professione.

Su tali esclusioni, si rendono opportune alcune considerazioni:l’inapplicabilità della norma per i contribuenti che si avvalgono di regimi ●●

speciali è dovuta ad una questione sistematica, in quanto tali regimi pre-vedono in linea generale che l’Iva non sia esposta in fattura. Tale carat-teristica, pertanto, rende tecnicamente inapplicabile il differimento, sia

Autorizzazione comunitaria

Decreto attuativo: volume d’affari

Soglia massima

Limiti

Iva non esposta

in base all’art. 7, co. 2, D.L. 185/2008, è richiesta la preventiva ● autoriz-Autorizzazione comunitaria

ESIGIBILITÀ DIFFERITA

Operazioni effettuate nei confronti dei sog-getti di cui all’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972

Operazioni di cui all’art. 7,D.L. 185/2008

L’esigibilità differita è il regime naturale, non occorre alcuna indicazione esplicita

in fattura

L’esigibilità immediata è il regimenaturale; per avvalersi dell’esigibilità

differita occorre l’indicazioneesplicita in fattura

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE GUIDA ALLA FATTURAZIONE Iva per cassa

23IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

in capo al soggetto passivo, sia in capo all’acquirente/committente;nel caso di ●● operazioni soggette al reverse charge, invece, non sussi-ste alcuna necessità di differimento dell’imposta, in quanto la stessa è applicata dal cessionario/committente in modo «virtuale», senza alcun esborso fi nanziario;

●● l’acquirente/committente deve agire nell’esercizio d’impresa o di un’arte o professione. Tale richiesta comporta inevitabilmente delle complicazio-ni operative, in quanto il soggetto che pone in essere delle operazioni nei confronti di persone fi siche che nel contempo siano anche imprenditori individuali o professionisti, deve verifi care la natura dell’acquisto posto in essere da tale soggetto. In altre parole, l’acquirente/committente de-ve dichiarare in quale sfera procede all’acquisto, in quanto solo se tale ultimo soggetto dichiara di agire nell’esercizio d’impresa, il cedente può procedere all’applicazione del differimento dell’imposta. In caso contra-rio, infatti, l’unico regime applicabile è quello «naturale» dell’esigibilità immediata, in quanto l’acquisto del bene, o del servizio, avviene nella sfera personale del soggetto.

Reverse charge

Esercizio d’impresa

CARATTERISTICHE DELL’ESIGIBILITÀ DIFFERITA

Aliquota applicabile Quella vigente al momento di effettuazio-ne dell’operazione (emissione della fattu-ra*), e non quella vigente al momento del pagamento dell’imposta.

Obblighi di fatturazione e registrazione Devono essere adempiuti al momento di effettuazione dell’operazione (emissione della fattura*).

Debito Iva Rimane «congelato» nella relativa liqui-dazione periodica e viene rinviato alla li-quidazione del periodo in cui si verifi ca il pagamento.

Volume d’affari L’operazione concorre alla formazione del volume d’affari (come imponibile) al mo-mento nel periodo in cui viene emessa la fattura, indipendentemente dalla succes-siva esigibilità dell’imposta (**).

(*) Salvo nei casi di fatturazione differita con emissione del Ddt, nel qual caso l’effettuazione dell’operazione coin-cide con la consegna del bene (e quindi con la data di emissione del Ddt) e non con il momento di emissione della fattura.(**) Si ricorda che il volume d’affari costituisce il parametro di riferimento per l’individuazione della periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale) del soggetto passivo.

Una considerazione a parte deve essere svolta per le operazioni poste in essere nei confronti dei contribuenti minimi di cui all’art. 1, co. 96-117, L. 24 dicembre 2007, n. 244 [CFF ➊ 1079], per le quali sorge il dubbio sull’appli-cabilità del regime di esigibilità differita.

Contribuenti minimi

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEGUIDA ALLA FATTURAZIONE Iva per cassa

24 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

Si ritiene possibile accedere a tale possibilità da parte del cedente/presta-tore, in quanto il contribuente minimo, pur non potendo detrarre l’imposta, è un soggetto che acquista il bene/servizio nell’esercizio d’impresa, o arte e professione, ragion per cui sussiste il requisito per l’applicazione dell’esi-gibilità differita.

VANTAGGI E SVANTAGGI

Il sistema è favorevole a quei contribuenti che, in vista di riscossioni pro-lungate nel tempo, si trovano a dover versare l’Iva registrata a debito per le fatture emesse e non ancora pagate, dovendone così anticiparne la prov-vista. Con il differimento dell’esigibilità dell’Iva si possono così utilizzare maggiori fonti finanziarie, che altrimenti andrebbero impiegate nei versa-menti periodici.Tuttavia, da un punto di vista operativo il sistema si presta a diverse com-plicazioni, da valutare attentamente prima di accedere all’istituto:

il fatto che il prestatore/cedente opti per l’esigibilità differita condiziona ●●

il momento in cui l’acquirente potrà portare in detrazione la relativa imposta. Infatti quest’ultimo dovrà attendere il pagamento della fattura per poter detrarre l’Iva. Questa circostanza deve essere valutato atten-tamente in quanto una «posticipazione» della detrazione potrebbe non essere gradita al cliente;

●● l’opzione per l’esigibilità differita comporta, a livello contabile, un neces-sario e costante monitoraggio degli incassi e pagamenti anche nell’am-bito delle imprese in contabilità semplificata, non richiesta altrimenti dalla natura di questo regime contabile;

●● si verifica una complicazione nelle rilevazioni contabili per il cedente e per l’acquirente, dovuta alla contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture: l’una ad esigibilità ordinaria, l’altra ad esigibilità dif-ferita;i ●● pagamenti frazionati di una fattura emessa con esigibilità differita complicano ulteriormente il quadro: sia a livello incassi e pagamenti, sia a livello delle registrazioni contabili, che debbono prevedere storni, assoggettamenti e detrazioni pro-quota;

●● anche la dichiarazione annuale Iva deve accogliere le movimentazioni operate con l’esigibilità differita.

ASPETTI OPERATIVI

In base alle prime indicazioni che emergono sul decreto di attuazione della disposizione contenuta nell’art. 7, D.L. 185/2008, il regime dell’Iva per cas-sa è opzionale e il contribuente dovrà espressamente indicare in fattura l’opzione per far scattare l’esigibilità differita.

Versamento Iva a debito

«Posticipazione» della detrazione

Imprese in contabilità semplificata

Rilevazioni contabili

Pagamenti frazionati

Dichiarazione annuale

Iva opzionale

Per ulteriori approfondimenti si vedala Circolare n. 5 del 20-2-2009

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE GUIDA ALLA FATTURAZIONE Iva per cassa

25IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

IVA PER CASSA: PROCEDURA

Il cedente emette fattura recante la dicitura«Iva ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. 185/2008»

Il cedente registra la fattura e non versa l’Iva

Il cessionario riceve la fattura, la registra ma non può esercitare la detrazione dell’Iva

Il cessionario paga la fattura e contestualmente esercita il diritto alla detrazione dell’Iva

Il cedente provvede al versamento dell’Iva una volta ricevuto il pagamento

25IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

ASPETTI OPERATIVI

Il cliente opera la detrazione quando paga la fattura

Come si desume dall’esemplifi cazione, il cessionario potrà detrarre l’imposta solamente quando paga la fattura. Questo perché l’art. 19, co. 1, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 219] dispone che il diritto alla detrazione «sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile».

Limite di un anno

L’imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall’operazione e deve essere versata anche in assenza di pagamento, per cui si dovrà procedere al versamento dell’imposta con la sua inclusione nella liquidazione periodica.Se il cessionario o committente viene assoggettato ad una procedura concorsuale prima del decorso del termine annuale il limite annuale il termine perentorio di esigibilità si allunga. In tale ipotesi, l’imposta diventerà esigibile sole se e nella misura in cui il corrispettivo sarà pagato, indipendentemente dal tempo trascorso, evitando così al cedente/prestatore, in re-lazione al credito insoddisfatto di contabilizzare il debito d’imposta alla scadenza dell’anno, per poi dover emettere, al termine della procedura, la nota di variazione ai sensi dell’art. 26, co. 2, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 226].

Pagamenti frazionati

Il pagamento frazionato della fattura emessa in sospensione d’imposta rimane per ora senza indicazioni operative. Nel decreto ministeriale il pagamento frazionato è trattato quanto tale an-che nell’esigibilità dell’imposta. In altre parole, in ipotesi di pagamento parziale l’esigibilità si verifi cherebbe pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso. A loro volta, i cessionari/committenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta soltanto relativamente alla quota effettivamente pagata. Si veda a tal proposito la R.M. 5 marzo 2002, n. 75/E.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEGUIDA ALLA FATTURAZIONE Iva per cassa

26 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

La dicitura particolare da riportare in fattura ha importanza per quel che riguarda il diritto alla detrazione spettante in capo al cessionario/commit-tente: egli deve essere in grado di conoscere il momento in cui può essere esercitato tale diritto.

Dicitura particolare

GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA

1 Emissione della fattura di vendita Fattura recante la dicitura «Iva ad esigibilità diffe-rita ex art. 7, D.L. 185/2008».

2 Registrazione della fattura emessa Rilevazione del ricavo, del credito verso cliente e del debito verso l’Erario per Iva in sospensione.

3 Incasso fattura dal clienteDiminuzione del credito verso il cliente, girocon-to del debito verso l’Erario per Iva in sospensione a Iva a debito.

FAC-SIMILE FATTURA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

Alfa S.p.a – Via Roma 2036100 Vicenza – P.I. 00025820241

Spett.leBeta S.r.l. – Via Verdi 46

36100 Vicenza – P.I. 03123990067

Vicenza, 16 marzo 2009

Vendita n. 1 mobile arredo uffi cioImponibile € 8.000Iva 20% € 1.600Totale fattura € 9.600

Operazione con Iva ad esigibilità differita, ai sensi dell’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con modif. con L. 2/2009.

26 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

SCRITTURA CONTABILE

Crediti v/clienti a diversi 9.600

Merci c/vendite 8.000

Erario c/Iva in sospensione 1.600

Registrazione della fattura di vendita.

Per scaricare il modello personalizzabilewww.gpa.ilsole24ore.com

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27IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

SCRITTURA CONTABILE

Diversi a diversi

Banca X c/c 9.600

Crediti v/clienti 9.600

Erario c/Iva in sospensione 1.600

Erario c/Iva a debito 1.600

Incasso della fattura, con giroconto dell’Iva in sospensione.

ESEMPIO: LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL SOGGETTO CEDENTE

Acquistoimponibile imposta

Venditeimponibile imposta

Aliquota 10%Aliquota 20%Non detraibile

2.50010.000

1.000

1002.000 15.000 3.000

Totale 13.500 2.100 15.000 3.000

Fatture di vendita sospese registrate

Fatture di vendita sospese pagate

Aliquota 20% 8.000 1.600 5.000 1.000

Iva su vendite = totale Iva vendite (3.000) – fatture di vendita sospese registrate (1.600) + fatture di ven-dita sospese pagate (1.000)

Iva su acquisti

Imposta a debito

Iva dovuta per il periodo

2.400

2.100

300

Per il cessionario/committente sono valide in modo speculare le moda-lità di gestione delle operazioni in sospensione d’imposta prima illustrate per le fatture emesse dal cedente/prestatore. Dal punto di vista contabile si procede alla rilevazione del ricevimento e del pagamento di una fattura in sospensione d’imposta con le seguenti scritture:

Rilevazione fattura in sospensione d’imposta

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEGUIDA ALLA FATTURAZIONE Iva per cassa

28 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

SCRITTURA CONTABILE

SCRITTURA CONTABILE

Diversi a Debiti v/fornitori 9.600

Merci c/acquisti 8.000

Erario c/Iva in sospensione 1.600

Ricevimento della fattura di acquisto e sua registrazione.

Diversi a diversi

Debiti v/fornitori 9.600

Banca X c/c 9.600

Erario c/Iva a credito 1.600

Erario c/Iva in sospensione 1.600

Pagamento della fattura, con giroconto dell’Iva in sospensione.

28 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

ESEMPIO: LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL SOGGETTO CESSIONARIO

Acquistoimponibile imposta

Venditeimponibile imposta

Aliquota 10%Aliquota 20%Non detraibile

1.00012.000

1.000

1002.400 20.000 4.000

Totale 14.000 2.500 20.000 4.000

Fatture di vendita sospese registrate

Aliquota 20% 8.000 1.600

Iva su vendite = totale Iva vendite

Iva su acquisti

Iva su acquisti «sospesa»

Iva dovuta per il periodo

4.000 (+)

2.500 (-)

1.600 (+)

3.100

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29IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLA FATTURA

di Paola Zambon

a conservazione sostitutiva consiste nella memorizzazione in sup-porti leggibili nel tempo, ordinati cronologicamente e senza soluzione

di continuità per ciascun periodo d’imposta e caratterizzate dalle funzioni di ricerca oltre indicate. Tale processo termina con la sottoscrizione elettro-nica e l’apposizione della marca temporale, sull’insieme dei documenti ovve-ro su un’evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei docu-menti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione.

FATTURA ELETTRONICA E/O CARTACEA

La fattura può essere emessa, a di-screzione del contribuente, in forma elettronica oppure in modalità car-tacea. L’importante che la scelta ef-fettuata segua il criterio previsto di «senza soluzione di continuità» per periodo d’imposta. Il contribuente è ancorato però, a propria volta, alla scelta del destinatario di accettare o meno la trasmissione della fattu-ra in modalità elettronica piuttosto che la spedizione della fattura nella tradizionale modalità cartacea o tra-mite strumenti elettronici alternativi (ad esempio posta elettronica). Il destinatario infatti, può scegliere di con-servare la fattura pervenutagli su carta secondo le modalità tradizionali su supporto cartaceo oppure in modalità elettronica ma se la riceve in forma-to elettronico, accettando tale accordo, sarà obbligato a conservarla nello stesso identico modo entro 15 giorni.

Sottoscrizione elettronica

Scelta del destinatario

a conservazione sostitutivaporti leggibili nel tempo, ordinati cronologicamente e senza soluzione

di continuità per ciascun periodo d’imposta e caratterizzate dalle funzioni di ricerca oltre indicate. Tale

L

In sintesi

È possibile emettere e conservare in modalità diversa dalla versione cartacea fatture ed altri documenti a rile-vanza tributaria, rispettando alcune indicazioni previste dalla normativa. La conservazione sostitutiva permette così di sostituire in tutto e per tutto il documento informatico tributario alla carta. È infi ne possibile emettere e conservare le fatture in parte su carta ed in parte in modalità sostitutiva.

29IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

Suggerimento operativo: l’accordo tra le parti è essenziale per comprendere quali siano le reali volontà (e le conseguenti responsabilità tributarie tra le parti). Visto che non vi sono speciali indicazioni normative per redigerlo, è conveniente riportare chiaramente in formato scritto come si intende inviare e/o ricevere la fattura (in modalità cartacea, elettronica o tra-mite altri strumenti informatici).

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEGUIDA ALLA FATTURAZIONE Fattura elettronica

30 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

EMISSIONE E CONSERVAZIONE CONTEMPORANEA DI FATTURE SU CARTA ED ELETTRONIChE

È prevista la possibilità di emettere e conservare fatture analogiche (ad esempio su carta) ed elettroniche nello stesso periodo d’imposta, anche all’interno delle macro categorie «fatture attive» e «fatture passive», ed addirittura per ogni cliente o fornitore, tale distinzione possa essere effet-tuata ulteriormente anche per settore omogeneo di attività. Occorre però adottare criteri di ordinata tenuta della contabilità in modo da palesare l’omogeneità di tali intenti. Pertanto è necessaria l’adozione di numerazioni progressive tra le differenti tipologie di fatture ed inoltre vengano adottati appositi e corrispondenti registri sezionali in modo che per ciascun cliente o fornitore esista un’unica modalità di conservazione per l’intero periodo d’imposta annotata nello stesso registro sezionale.È stato previsto in ogni caso che la scelta di adottare una modalità di con-servazione piuttosto che l’altra non debba costituire ostacolo al passaggio alla modalità elettronica né causare eccessive ed onerose problematiche aziendali. Pertanto, sarà anche possibile per il destinatario accettare anche solo per alcune operazioni la trasmissione di fatture elettroniche, piuttosto che rilasciare il consenso anche durante il periodo d’imposta «quando i registri sezionali risultano già istituiti e, dunque, le fatture inviate o ricevute da un dato cliente o fornitore già annotate in un sezionale (o in un blocco sezionale) piuttosto che in un altro», prevedendo dunque deroghe ai principi generali sopra previsti.

FUNZIONI DI RICERCA

Le fatture elettroniche devono possedere ai fi ni della loro corretta conser-vazione la caratteristica di essere dotate di funzioni di ricerca e di estra-zione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fi scale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche (ad esempio: sia per codice fi scale che per cognome) di questi ultimi.

Alternative del processo di conservazione

Entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità sostitutiva. In particolare possono essere alterna-tivamente conservate con:

l’●● apposizione di una fi rma elettronica qualifi cata e di una marca tem-porale;il ●● sistema Edi.

Fatture analogicheed elettroniche

Scelta della modalitàdi conservazione

Funzioni di ricercaed estrazione

delle informazioni

Conservazione delle fatture elettroniche

FUNZIONI DI RICERCA

Suggerimento operativo: il contribuente è tenuto all’adozione di un’unica modalità di con-servazione per ciascun cliente (o fornitore) quando ciò sia materialmente possibile e non comprometta le scelte operative e gestionali ovvero non comporti oneri eccessivi.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE GUIDA ALLA FATTURAZIONE Fattura elettronica

31IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

PROCESSO DI CONSERVAZIONE CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Il processo di conservazione termina con l’apposizione della fi rma elettro-nica qualifi cata e della marca temporale da parte del responsabile della conservazione:

sull’insieme dei predetti documenti ovvero;●●

su un’●● evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei do-cumenti o di insiemi di essi .

PROCESSO DI CONSERVAZIONE CON SISTEMA EDI

L’Edi è un sistema di trasmissione dati che prevede lo scambio diretto di messaggi commerciali tra sistemi informativi, a mezzo di reti di telecomu-nicazioni nazionali ed internazionali.Il sistema Edi (Electronic data interchange) si basa su:

uno ●● standard preconcordato;un ●● accordo tra le parti (antecedente l’emissione della fattura);un ●● messaggio che possa essere compreso e trattato in modo automati-co dalle aziende senza l’intervento umano.

Qualora in azienda venga adottata la trasmissione elettronica della fattu-ra tramite il sistema Edi previsto dalla normativa tributaria in alternativa all’emissione elettronica effettuata con l’apposizione della fi rma elettronica qualifi cata e del riferimento temporale, oltre ad adottare un accordo scritto nel quale vengano riepilogati gli aspetti giuridici previsti dalla Raccomanda-

Responsabiledella conservazione

«Electrionic data interchange»

PROCESSO DI CONSERVAZIONE CON FIRMA ELETTRONICA

MODALITÀ DELLA FATTURA EMESSA

Fattura emessa in modalità:

Analogica

Conservazione su carta

Per ciascun cliente o fornitore:

possibilità di emissione analogica o elettronica per categorie di attività o per tipo di operazione effettuata.

Adozione metodi diversi anche durante il periodo d’imposta.

Conservazionesostitutiva

facoltà obbligo

Elettronica

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEGUIDA ALLA FATTURAZIONE Fattura elettronica

32 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 200932 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

PROCESSO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

1) D.M. 23 gennaio 2004: fi rma elettronica qualifi cata e marca temporale sull’insieme dei documenti

2) D.M. 23 gennaio 2004: fi rma elettronica qualifi cata e marca temporale su evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei documenti

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE GUIDA ALLA FATTURAZIONE Fattura elettronica

33IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

zione 19 ottobre 2004, 94/820/Ce, sono previste alcune indicazioni da segui-re in merito alla prassi tributaria in merito alla conservazione sostitutiva.È infatti previsto che, qualora le informazioni relative alla fattura vengano conservate in un formato «messaggio» in ogni caso (es. simile alla sintassi utilizzata per i metodi Edi) sia la directory utilizzata che i codici impostati per effettuare la conversione in documenti conservati, dovranno essere conser-vati per lo stesso periodo richiesto per il documento stesso.

Formato messaggio

Suggerimento operativo: chi adotta questo sistema dovrà elaborare anche un allegato tec-nico nel quale verranno inserite diverse informazioni: apparecchiature, software, servizi, ser-vizi di comunicazione, protocolli di comunicazione, norme per i messaggi, repertori, versioni, sintassi, tipi di messaggi, segmenti, dati elementari, codici; procedure per i test e le prove, disponibilità.

NOVITÀ INTRODOTTE NEL CODICE CIVILE

Il decreto «anti-crisi» (art. 16, co. 12-bis e ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con. modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2) ha introdotto un nuovo articolo nel Codice civile (art. 2215-bis), in vigore dal 29 gennaio 2009, che tratta della documentazione informatica, riconoscendo per le aziende la validità giuridica della formazione e tenuta dei libri, repertori, scritture e documentazione obbligatoria (per legge o per regolamento) con strumenti informatici.In particolare le registrazioni relative a tale documentazione:

devono essere ●● prontamente consultabili tramite mezzi opportunamen-te messi a disposizione da parte del tenutario;possono essere ●● riprodotte o copiate o su diversi tipi di supporto per usi consentiti dalla legge.

Al posto della numerazione progressiva e della vidimazione prevista per la documentazione cartacea, è stata prevista per la tenuta della documen-tazione con strumenti informatici l’apposizione della marca temporale e della fi rma digitale dell’imprenditore (o proprio delegato) ogni tre mesi dal momento:

della messa in opera;●●

nel caso di assenza di registrazioni, dal momento della prima nuova re-●●

gistrazione.I libri, i repertori e le scritture così tenuti con strumenti informatici hannol’effi cacia probatoria previsti dagli artt. 2709 e 2710, c.c. ovvero:

fanno prova contro l’imprenditore;●●

quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori ●●

per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa .L’imposta di bollo viene assolta secondo quanto già previsto dal D.M. 23 gennaio 2004, art. 7 [CFF ➊ 2969a] per la conservazione dei documenti con strumenti informatici.

Art. 2215-bis, c.c. in vigore dal 29 gennaio 2009

Registrazioni

Apposizione marca temporale ogni 3 mesi

Effi cacia probatoria

Imposta di bollo

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

34 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

RESPONSABILITÀ D’IMPRESA: LA NUOVA STAGIONE

DEL DECRETO 231/2001 di Riccardo Imperiali e Rosario Imperiali

onostante il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia entrato in vigore già da al-cuni anni, si può affermare che la norma non abbia mai vissuto la sua

prima stagione. La ragione di questo ritardo va probabilmente ricercata nel fatto che questa, come altre nor-me di nuova generazione (esempio la privacy) sono arrivate in Europa, ma ancor più in Italia sconvolgendo tecni-che e modalità preesistenti e avvian-do progressivamente il nostro Paese a sistemi più vicini agli ordinamenti di common law.Un vero e proprio monito si è poi avuto con l’inserimento «dell’omi-cidio colposo e delle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in viola-

zione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro» tra i «reati presupposto». È stato questo l’evento normativo che ha portato in evidenza il D.Lgs. 231/2001.

«Reati presupposto»

onostante il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia entrato in vigore già da al-cuni anni, si può affermare che la norma non abbia mai vissuto la sua N

In sintesi

Il Legislatore chiama la nuova forma di responsabi-lità per le aziende «responsabilità amministrativa», ma in realtà ci sono tutti gli elementi che caratterizzano la «punizione» nel settore penale. Attraverso la costruzione di appositi ed effi caci Modelli di organizzazione e di gestione, l’impresa intende pre-venire il «rischio reato» e le conseguenti sanzioni al fi ne di ottenere una gestione virtuosa.

34 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

CATALOGO DEI «REATI PRESUPPOSTO»

Reati contro il patrimonio (art. 24);●●delitti contro la persona individuale (art. 25-●●

quinquies);

reati informatici (art. 24-bis);●● abusi di mercato (art. 25-sexies);●●

reati di corruzione e collegati (art. 25-●●

ter);reati in materia anti-infortunistica (art. 25-●●

septies);reati contro la fede pubblica (art. 25-●●

bis); ricettazione, riciclaggio (art. 25-octies);●●

reati societari (art. 25-ter);●● reati transnazionali (art. 10, L. 16 marzo ●●

2006, n. 146);reati di terrorismo (art. 25-quater);●●

Fonte: CompLetence – www.completence.com

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

35IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

Le imprese si sono infatti trovate di fronte a norme particolarmente severe, che impongono un diverso modo di fare impresa, più effi cace e responsa-bile. Il riferimento è anche al Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha sostituito il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Le radici di questa legge sono da ricercarsi nella Convenzione dell’Ocse del 1997. L’Italia fi gura tra i Paesi che, con maggiore ritardo, ha dato seguito a quanto concordato in sede Ocse (la Convenzione Ocse è stata ratifi cata dall’Italia con la L. 29 settembre 2000, n. 300).La disciplina è nata per contrastare il fenomeno della corruzione, fenome-no che non risparmia lo scenario internazionale e che vede la sua concen-trazione in episodi di corruzione da parte di imprese commerciali ai danni di funzionari delle strutture comunitarie.

Nuovo modo di fare impresa

Convenzione Ocse

35IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

IMPOSTAZIONE SISTEMATICA DEL «PROGETTO 231»

Analisi dei rischi aziendali

Procedure organizzative

CODICE ETICO

Sistema disciplinare

Organismo divigilanza

Requisiti●● Autonomia;●● professionalità;●● continuità.Compiti●● Verifi ca e vigilanza sul rispetto

del Codice etico e delle proce-dure;

●● aggiornamento dinamico del Sistema.

Composizione●● Amministratore non esecutivo

o indipendente, Comitato per il controllo interno (Corporate Go-vernance);

●● internal auditing;●● professionalità esterne.

Requisiti●● Documento approvato dal verti-

ce aziendale;●● contiene diritti, doveri, respon-

sabilità e norme di comporta-mento;

●● in relazione ai rischi di reato 231/2001 ed a principi etici di più ampio respiro.

«Due Diligence»●● Mappatura aree a ri-

schio;●● individuazione attivi-

tà a rischio;●● valutazione del siste-

ma di controllo esi-stente.

Adeguamento del si-stema di controllo esi-stente●● Controllo di gestio-

ne;●● contrapposizione di

funzioni;●● abbinamento fi rme;●● operazioni e transa-

zioni verifi cabili, do-cumentate, coerenti e congrue.

RequisitiAssiste i casi di violazione del Co-dice etico e del Modello organiz-zativoDestinatari●● Personale aziendale●● Controparti esterne (es. forni-

tori, outsources)

MANUTENZIONE/AUDIT

Fonte: CompLetence – www.completence.com

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

36 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

NUOVA FORMA DI RESPONSABILITÀ: IL PERChÉ

Nello spirito dei padri fondatori della disciplina, vi era:a) la consapevolezza della gravità dei fenomeni di criminalità d’impresa

(come la corruzione) a livello transnazionale; l’b) ineffi cacia delle soluzioni in atto per arginarli, soprattutto in conside-razione della disomogeneità dei sistemi penali nazionali, non sempre pronti a confi gurare quegli illeciti come reati;l’c) impossibilità di perseguire penalmente anche le imprese, considerata la regola invalsa in più parti del mondo (in Italia, art. 27, Costituzione), secondo la quale «la società non può delinquere».

Con la citata Convenzione Ocse, gli Stati fi rmatari hanno concretizzato tali indicazioni e si sono impegnati a punire i fenomeni di corruzione, sia nei confronti delle persone fi siche sia delle imprese. Ciò anche nei casi in cui la fattispecie non sia prevista come reato nel singolo Paese.Tale presa di posizione è servita a prendere coscienza dell’esistenza di una vera e propria lacuna in molti ordinamenti; vuoto normativo che troppe vol-te ha consentito alle imprese di «farla franca» a danno di terzi o della col-lettività. Partendo dall’America, che è stata l’apripista in ordine di tempo e di incisività dell’azione, molti altri Paesi si sono allineati anche in Europa, (sono gli Stati Uniti che per primi hanno introdotto forme di etica in azien-da da concretizzare in specifi ci modelli organizzativi da costruire, imple-mentare e controllare. Grazie ai cd. compliance programs, da cui derivano i modelli di organizzazione e di gestione ex. D.Lgs. 231/2001, art. 6, l’impresa può benefi ciare di una riduzione od esenzione della pena). L’Italia ha avuto la sua prima legge in materia solo nel 2001.

RESPONSABILITÀ: UNA NUOVA FIGURA

Il D.Lgs. 231/2001, art. 4 disciplina la responsabilità degli enti per reati commessi da propri dipendenti.

Fondamento della disciplina normativa

Stati Uniti: modelli organizzativi e di gestione

36 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITÀ

Fonte: CompLetence – www.completence.com

1) Elemento soggettivo

Il reato è commesso:- nell’interesse dell’ente;- a vantaggio dell’ente.

2) Categorie soggettive qualifi cateIl reato è commesso:- dai vertici apicali;- da sottoposti alla direzione dei vertici.

3) Elemento oggettivo

Il reato commesso rientra fra quelli specifi cati.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

37IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

RESPONSABILITÀ: UNA NUOVA FIGURA

Autori dei reati

La «responsabilità 231» dell’impresa è costruita sul disegno giuridico dell’immedesima-zione organica, con talune variazioni. Il senso della norma è che alcuni reati compiuti da coloro che agiscono nello svolgimento delle proprie funzioni aziendali sono riconducibili, entro gli effetti di questa nuova fi gura di responsabilità, anche all’ente di appartenenza.Il reato può essere commesso da persone di vertice (cd. posizioni apicali) o da sottoposti. Sotto questo profi lo è diversa la valutazione delle prove liberatorie da opporre in giudizio.

Presupposti della responsabilità

Diversamente dalla responsabilità civile del preponente per i danni causati dai propri inca-ricati (art. 2049, Codice civile), di natura oggettiva e derivante dal mero rapporto di subor-dinazione, questa nuova responsabilità da reato presuppone:

l’●● esistenza di una specifi ca relazione soggettiva tra illecito posto in essere e l’ente nonché; l’●● intenzionalità o la colpevolezza dell’impresa.

Interesse o vantaggio

Il nesso soggettivo tra impresa e atto criminoso è stato individuato dalla norma nel fatto che l’ente abbia interesse o ricavi un vantaggio dalla commissione dell’illecito che costitu-isce reato. Senza questo nesso, cioè nel caso in cui l’illecito venga compiuto dal dipendente per proprio esclusivo tornaconto, nessun addebito può essere mosso all’impresa di appar-tenenza (art. 5.2, Codice etico).

Colpevolezza

L’intenzionalità che qualifi ca la colpevolezza dell’impresa, non si esaurisce nella con-statazione di un tornaconto aziendale nella commissione del reato. Affi nchè l’impresa sia responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre anche che essa risulti colpevole. Il Legislatore ha costruito il requisito della colpevolezza intorno a quel difetto di capacità organizzativa dell’imprenditore che abbia negligentemente omesso di attivarsi nell’azione di contrasto verso simili accadimenti.

NUOVO MODO DI FARE IMPRESA

Per non lasciare la valutazione del livello di diligenza atteso dall’ordina-mento al prudente apprezzamento del giudice, il Legislatore ha individuato i criteri ermeneutici di riferimento. L’obiettivo non è stato quello di dan-neggiare l’impresa, ma piuttosto quello di ottenere il rispetto delle regole. Non emergono particolari novità nella ratio della legge. È stato sanzionato solamente l’atteggiamento negligente dell’ente che abbia omesso di orga-nizzarsi adeguatamente al proprio interno, favorendo in tal modo la com-missione di reati da parte del proprio personale.Nell’ipotesi in cui difetti della richiesta organizzazione, il procedimento per l’il-lecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore materiale del reato (si veda D.Lgs. 231/2001 art. 38, co.1).

Criteri ermeneutici di riferimento per l’impresa

Carenza di organizzazione

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

38 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

Per incentivare l’impresa a mantenere una gestione virtuosa, il decreto prevede inoltre che essa non risponda del reato se prova di avere adottato ed attuato effi caci Modelli di organizzazione e gestione.

SANZIONI

Le sanzioni previste sono:le a) sanzioni interdittive che possono essere:

l’interdizione dall’esercizio dell’attività;1) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 2) funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che 3) per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;l’esclusione da agevolazioni, fi nanziamenti, contributi o sussidi e 4) l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;5)

b) la confi sca;c) la pubblicazione della sentenza;d) in merito alle sanzioni pecuniarie: esse sono strutturate in base ad un

sistema «dinamico» nel senso che sono crescenti in considerazione della gravità del reato e della capacità economica dell’azienda, al fi ne di ri-spondere adeguatamente alla funzione deterrente della pena. In tal mo-do, per il medesimo reato, sia la piccola azienda con modesto capitale sociale che la grande multinazionale, si vedranno sanzionate in modo effi cace ma proporzionato.

Obiettivo:la gestione virtuosa

Sanzioni interdittive

Confi scaPubblicazione sentanza

Sanzioni pecuniarie

Dimensione aziendale

38 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

CONFORMAZIONE DEL «MODELLO 231»

Il «Modello legale 231» deve possedere una specifi ca struttura contenutistica ed organizzativa.

A. Profi lo contenutistico

Sotto il profi lo contenutistico esso deve prevedere (art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2001):individuazione delle aree a rischio reato;●●

specifi ca dei protocolli decisionali interni in relazione ai reati da prevenire;●●

adeguamento delle modalità di gestione delle risorse fi nanziarie;●●

defi nizione dei fl ussi informativi verso l’Organismo di vigilanza;●●

adozione di un sistema disciplinare per le ipotesi di contravvenzione alle regole defi ni-●●

te.

B. Profi lo organizzativo

Sotto l’aspetto organizzativo, invece, la legge richiede la costituzione di un Organismo indi-pendente di vigilanza che controlli il buon funzionamento del modello.La norma investe l’Organismo di vigilanza (Odv) dell’importante funzione di verifi ca conti-nua dell’effi cienza della costruzione aziendale anti-crimine. Ciò avviene innanzitutto do-tando l’Odv di forti poteri di intervento in piena autonomia, anche nei riguardi del vertice aziendale, atteso che, sovente, è proprio lì che ha inizio il percorso delittuoso.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

39IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Così strutturato il Modello organizzativo può considerarsi astrattamente adeguato ad evitare il verifi carsi dell’evento perseguibile. La valutazione va effettuata ex ante, considerando la situazione come risultante nella fase temporalmente precedente alla commissione del reato. Se si operasse con un criterio ex post, infatti, nessun Modello organizzativo passerebbe inden-ne il test di idoneità in presenza di reati e, quindi, ne verrebbe vanifi cata qualsiasi forza esimente.Eppure, la registrazione di una prima giurisprudenza che ha seguito l’ap-proccio ex post offre il polso del livello di pragmatismo insito in questo giu-dizio.Dinanzi ad un Modello che si traduca in una mera formalità, il giudice – cui è rimessa la valutazione fi nale di adeguatezza – non avrebbe tentennamen-ti nel condannare l’ente, desumendo la colpevolezza dal giudizio di inido-neità. Viceversa, il reato commesso nonostante la presenza di un Modello idoneo – come nel caso di un’elusione fraudolenta da parte degli autori – circoscriverà la responsabilità unicamente su costoro.

ELEMENTI DI PROVA A DIFESA

Il giudizio fi nale di idoneità è rimesso all’apprezzamento del giudice sulla base di un processo valutativo che si differenzia a seconda che i reati in contestazione siano stati commessi da soggetti in posizione apicale o da meri sottoposti.Nel primo caso (reati commessi dai vertici), la forte incidenza della imme-desimazione organica tra l’autore e l’ente porta a presumere la responsa-bilità dell’azienda.Sarà onere dell’impresa ribaltare questa presunzione dimostrando:

l’attuazione e l’effi cacia del Modello;●●

l’esistenza di un autonomo Odv che eserciti effettivamente il controllo;●●

l’elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato.●●

Modello organizzativo

Giurisprudenza

Processo valutativo da parte del giudice

Reati commessi dai vertici

39IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

PROVA A DISCOLPA PER I REATI COMMESSI DAI VERTICI

L’azienda dovrà ribaltare la presunzione di colpevolezza dimostrando tre aspetti:

Attuazione ed effi caciadel Modello

Esistenza diautonomo OdV con effettivo controllo

Elusione fraudolentadel Modello da partedegli autori del reato

Fonte: CompLetence – www.completence.com

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

40 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

Nel secondo caso (reati commessi dai sottoposti), invece, il rapporto di im-medesimazione è più sfumato e la riconducibilità dell’illecito anche in capo all’impresa va dimostrato da parte del pubblico ministero.A questo proposito, l’esistenza di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo manifesta tutta la sua portata esimente, in quanto la norma in tal caso espressamente esclude la responsabilità dell’impresa (art. 7, co.2, D.Lgs. 231/2001).

ANALISI DEI RISChI

Un buon Modello scaturisce da un’attenta analisi dei rischi, ossia una ri-cognizione dei processi aziendali, che evidenzi ruoli e responsabilità at-traverso le funzioni, interne ed esterne, preposte alle attività sottostanti. Evidenziati i rischi, sarà più agevole e puntuale intervenire per evitare che gli illeciti si verifichino. Un esempio può essere il possesso di fondi neri, che costituiscono una forte tentazione per corrompere funzionari o «oliare mec-canismi». Sembrerebbe un’ovvietà eppure ancora oggi il maggiore numero di reati di corruzione si verifica grazie alla presenza in azienda di una buona «riserva occulta». Nella logica del decreto, l’azienda virtuosa dovrà dotarsi di percorsi idonei per evitare che detti fondi si creino. E ciò lo si ottiene evi-tando che vi sia autonomia decisionale, soprattutto in quei settori nei quali si gestisce denaro (es. area finanze) o persone (es. risorse umane).Occorre, in conclusione, darsi un traguardo verso un sistema di separazio-ne dei ruoli, che dovrà tenere conto dei singoli processi e dei rischi emersi dall’analisi effettuata, in relazione ai possibili reati.

CODICE ETICO

Collante delle fasi precedenti di questo processo di legittimità è il Codice eti-co, cioè la declinazione dei principi cui è ispirata la mission aziendale e delle regole di correttezza nei comportamenti, prima fra tutte il rispetto delle normative dei Paesi in cui si opera, sia verso la Pubblica amministrazione che nei confronti dei competitors. La costituzione del Codice etico, quindi, è un altro passaggio fondamentale del «Progetto 231». Esso non figura tra gli adempimenti previsti dal decreto, anche se appare un mezzo indispensabile per tracciare l’organizzazione che l’ente intende darsi ed indicare gli stru-menti che ha inteso adottare per il rispetto delle regole. Ampio spazio viene dato alla necessità di dotarsi di un Codice etico dalle linee guida di Confin-dustria, le quali offrono un’esauriente panoramica sulle buone regole che un ente deve darsi per essere in linea con quanto previsto dal decreto.Nel Codice, in particolare, bisogna fare riferimento a:

ruolo●● dell’Organismo di vigilanza;sistema sanzionatorio●● appositamente creato dall’ente per punire coloro che omettano di attenersi alle prescrizioni individuate;impegno●● dell’ente per la formazione continua della popolazione azien-dale sulla tematica e per la divulgazione dei contenuti del Codice anche ai collaboratori esterni.

Reati commessi dai sottoposti

Ruoli e responsabilità aziendali

«Mission» aziendale

Linee guida di Confindustria

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AMMINISTRARE L’AZIENDA Responsabilità d’impresa

41IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

FORMAZIONE

Di tutto ciò che l’ente predispone, va data comunicazione al personale che va adeguatamente formato al riguardo. Oltre che della dottrina e della giu-risprudenza, sul punto c’è ampia convergenza del Legislatore che ne men-ziona espressamente la necessità. Si comprendono agevolmente le ragioni di tale rilevanza: la mancanza di un momento di crescita e di consapevolez-za da parte di tutta la popolazione aziendale denota la negligenza dell’ente verso il perseguimento dell’obiettivo legale di ostacolare effi cacemente la commissione di reati, con la conseguenza che il Modello organizzativo pre-disposto si ridurrebbe ad una pura astrazione della quale il magistrato non potrebbe tenere alcun conto.

Comunicazione interna

RESPONSABILITÀ D’IMPRESA: SOGGETTI DESTINATARI ED ESCLUSI

Soggetti destinatari (art. 1. co. 2, D.Lgs. 231/2001):

Società di persone;●●

società di capitali;●●

società cooperative;●●

associazioni riconosciute e non;●●

enti pubblici economici;●●

concessionari privati di un servizio pubblico.●●

Soggetti esclusi (art. 1. co. 3, D.Lgs. 231/2001):

Stato;●●

enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni);●●

partiti politici e sindacati;●●

imprese individuali (sentenza della Cassazione n.1894/2004).●●

Fonte: CompLetence - www.completence.com

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAMMINISTRARE L’AZIENDA Agenti di commercio

42 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

AGENTI DI COMMERCIO: DIRITTI E OBBLIGHI

CONTRATTUALI di Michele Brusaterra

l momento della stipula di un contratto di agenzia, disciplinato in modo specifi co dal Codice civile, in capo alle parti, ovvero in capo al

preponente e all’agente, nascono precisi diritti e altrettanto precisi obblighi sia di carattere civililistico, sia di carattere fi scale e previdenziale. Vedia-mo di analizzare, nel presente scritto, le principali questioni con l’aiuto an-che di tabelle riepilogative.

AGENTE: DIRITTI ED OBBLIGhI

L’agente, con la fi rma del contratto di agenzia, assume nei confronti del preponente precisi obblighi e altrettanti diritti.Con riferimento a questi ultimi, si evidenzia innanzitutto il diritto dell’agente a vedersi assegnata una zona in esclusiva da parte del preponente mentre lo stesso agente si obbliga a non trattare nella stessa zona per altre impre-se in concorrenza.Da un punto di vista economico, l’agente ha diritto alla provvigione per tutti

gli affari che vengono conclusi per effetto del suo intervento nonché per quegli affari che anche se portati a termine dal preponente risultano es-sere conclusi con soggetti che erano stati acquisiti dall’agente stesso, a meno che non sia diversamente pat-tuito nel contratto.Sempre con riferimento alla provvi-gione, l’agente ha diritto anche di ve-dersi riconosciute quelle relative ad affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, se la propo-sta di chiusura del contratto con il

cliente stesso è pervenuta o all’agente o al preponente prima della data di chiusura del rapporto contrattuale ovvero «entro un termine ragionevole» dalla medesima data di scioglimento «e la conclusione è da ricondurre pre-valentemente all’attività» dall’agente svolta.In merito al momento in cui la provvigione spetta all’agente, è stabilito, sempre dal Codice civile, che egli ne abbia diritto dal momento e nella mi-

Reciprocità fra agentee preponente

Zona in esclusiva

Provvigione

Momento di spettanza della provvigione

l momento della modo specifi co dal Codice civile, in capo alle parti, ovvero in capo al

preponente e all’agente, nascono precisi diritti e altrettanto precisi sia di carattere civililistico

A

In sintesi

L’art. 1742, Codice civile fornisce la nozione del con-tratto di agenzia stabilendo che con lo stesso una parte, ovvero l’agente, «assume stabilmente l’incarico di promuo-vere», per conto dell’altra parte, ovvero del preponente, «la conclusione di contratti».Da tale contratto, come di solito avviene per tutti i contratti, sorgono quindi diritti e doveri in capo ad entrambe le parti, sia di natura civilistica, che di natura fi scale e previdenziale. Il contratto deve essere provato per iscritto.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AMMINISTRARE L’AZIENDA Agenti di commercio

43IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

sura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la presta-zione, in base a quanto stabilito nel contratto concluso con il cliente o al più tardi, dal momento in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, qualora il preponente l’avesse eseguita a proprio carico.Sempre con riferimento alla provvigione, viene infine stabilito dalle norme civili che l’agente ha diritto a ricevere, seppur in forma ridotta, la provvi-gione anche nel caso in cui preponente e cliente si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.Fra i diritti dell’agente è il caso di segnalare ancora quello di non vedersi posta a carico la responsabilità per eventuali inadempimenti del cliente.Se questi sono i principali diritti dell’agente, tra gli obblighi si evidenzia quello di restituire le provvigioni nel caso in cui si abbia la certezza che tra preponente e cliente il contratto non verrà concluso per cause non imputa-bili al preponente stesso.Inoltre, in termini certamente più generali, ma per questo non meno impor-tanti, l’agente ha altresì l’obbligo di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede. Deve fornire al preponente informazioni relativamente alle condizioni del mercato, per quanto concerne la zona as-segnatagli, e tutte le informazioni utili al fine di poter far valutare al prepo-nente la convenienza del singolo affare.Infine, l’agente ha l’obbligo di avvisare immediatamente il preponente nel caso in cui non sia in grado di eseguire l’incarico assunto con la firma del contratto.

PREPONENTE: DIRITTI ED OBBLIGhI

Una volta visti, seppur sinteticamente, diritti ed obblighi che l’agente si as-sume con la stipula del contratto di agenzia, vediamo altrettanto brevemen-te quali sono i diritti e gli obblighi principali posti a carico del preponente tenendo in considerazione che, ad ogni singolo diritto dell’agente, corri-sponde, ovviamente, un obbligo per il preponente. Alla luce di quanto affermato, di seguito si prenderanno in considerazione quei diritti e quegli obblighi di cui non si è detto con riferimento all’agente.Il preponente, innanzitutto, deve agire, come del resto avviene per l’agen-te, con lealtà e buona fede, mettendo poi a disposizione dell’agente tutta la documentazione necessaria che riguardi i beni o i servizi dal medesi-mo preponente trattati. Il preponente ha altresì l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei contratti, avvertendo, in particolare, l’agente, entro un termine ragionevole, nel caso in cui venga previsto che il volume delle operazioni commerciali, in capo al preponente, sarà «notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmen-te attendersi».Sempre tra gli obblighi in capo al preponente vi è quello di informare l’agen-te dell’eventuale accettazione o rifiuto o della mancata esecuzione di un contratto dallo stesso procuratogli, entro un temine ragionevole. Inoltre, il preponente deve consegnare all’agente anche un estratto conto periodico delle provvigioni dovute; il termine è previsto entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate, fornendo

Inadempienze del cliente

Obblighi dell’agente

Lealtà e buona fede

Trasparenza delle informazioni e della documentazione

Obbligo di informazione

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAMMINISTRARE L’AZIENDA Agenti di commercio

44 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 200944 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

PRINCIPALI DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’AGENTE E DEL PREPONENTE“CHECK LIST”AGENTE

Diritti

Avere una zona in esclusiva.

Ricevere la provvigione:nel caso in cui preponente e cliente si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al • contratto (provvigione ridotta).

per tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento;• ❏

per affari portati a termine dal preponente con soggetti acquisiti dall’agente;• ❏

per affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia (in alcuni casi);• ❏

dal momento in cui il preponente ha o avrebbe dovuto eseguire la prestazione;• ❏

nel caso in cui preponente e cliente si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al • contratto (provvigione ridotta). ❏

Non ha responsabilità per l’inadempimento del cliente. ❏

Obblighi

Non trattare nella stessa zona per altre imprese in concorrenza. ❏

Restituire provvigioni nel caso in cui vi è la certezza che tra preponente e cliente il contratto non verrà concluso (per cause non imputabili al preponente stesso). ❏

Tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. ❏

Fornire al preponente informazioni su condizioni del mercato della zona assegnatagli. ❏

Fornire informazioni utili al fi ne di far valutare al preponente la convenienza del singolo affare. ❏

Avvisare immediatamente il preponente se non è in grado di eseguire l’incarico assunto con la fi rma del contratto. ❏

PREPONENTE

Diritti

L’agente non tratti nella stessa zona per altre imprese in concorrenza. ❏

Obblighi

Assegnare una zona in esclusiva. ❏

Riconoscere la provvigione per tutti gli affari che vengono conclusi per effetto dell’intervento dell’agente. ❏

Agire con lealtà e buona fede nei confronti dell’agente. ❏

Mettere a disposizione dell’agente tutta la documentazione necessaria che riguardi i beni o i servizi dal medesimo preponente trattati. ❏

Fornire tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei contratti. ❏

Avvertire l’agente se il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. ❏

Informare l’agente dell’eventuale accettazione o rifi uto o della mancata esecuzione di un contratto. ❏

Consegnare all’agente un estratto conto periodico delle provvigioni dovute. ❏

Fornire all’agente, su richiesta di quest’ultimo, un estratto dei libri contabili. ❏

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AMMINISTRARE L’AZIENDA Agenti di commercio

45IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

all’agente tutte le informazioni necessarie perché possa verifi care l’importo delle provvigioni liquidate. È previsto anche che il preponente debba even-tualmente fornire all’agente, su richiesta di quest’ultimo, un estratto dei libri contabili.

RISVOLTO FISCALE

Da un punto di vista fi scale è bene innanzitutto chiarire che l’agente di com-mercio è considerato un imprenditore e non, come talvolta viene erronea-mente creduto, un soggetto svolgente un arte o una professione. La disci-plina fi scale applicabile, in altre parole, quindi, è quella propria del reddito d’impresa e non, invece, quella del reddito di lavoro autonomo. Una delle diatribe di maggiore rilevanza ed importanza, sostenute e risolte in merito alla fi gura dell’agente e delle provvigioni, fu quella della compe-tenza delle stesse sia per l’agente che per il preponente.La R.M. 8 agosto 2005, n. 115, Agenzia delle Entrate, infatti, aveva stabilito che per l’agente l’esercizio di competenza in cui far rientrare le provvigioni, era quello in cui il preponente ed il cliente addivenivano alla stipulazione del contratto come, del resto, sempre sostenuto anche dalla dottrina.Ma con la medesima risoluzione, l’Agenzia delle Entrate asserì, in merito al trattamento delle provvigioni da parte del preponente, che quanto stabili-to per la determinazione dell’esercizio di competenza da parte dell’agente era valido anche per il preponente. Quest’ultimo, quindi, avrebbe dovuto imputare a conto economico le provvigioni, come costo, nell’esercizio in cui procedeva alla stipula del contratto promosso dall’agente. Il problema che sorgeva, in merito a tale presa di posizione, nasceva dal fatto che un co-sto deve sempre seguire il correlativo ricavo, come sancito, peraltro, da un punto di vista civilistico, ricavo che per il preponente può benissimo non essere imputato nell’esercizio di stipulazione del contratto con il cliente.La rivisitazione della presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate arrivò con la R.M. 12 luglio 2006, n. 91, con cui, brevemente, la stessa Amministrazio-ne fi nanziaria decretò che per determinare la competenza per i costi re-lativi a provvigioni, sostenuti dal preponente, deve necessariamente anche farsi riferimento alla imputazione dei correlativi ricavi.

Agente come imprenditore

Competenza delle provvigioni

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Correlazione costi-ricavi

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TRATTAMENTO DELLE PROVVIGIONI

Soggetto Oggetto Criterio fi scale per la competenza

Agente Provvigione attiva Esercizio in cui viene stipulato il contrat-to, procurato dall’agente, tra preponente e cliente.

Preponente Provvigione passiva Esercizio in cui è rilevato, per competenza, il correlativo ricavo, secondo le regole civili e nel momento in cui sono presenti i requisiti della certezza e delle obbiettiva determina-bilità.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAMMINISTRARE L’AZIENDA Agenti di commercio

46 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

Per quanto riguarda imposte dirette ed Iva, valgono le regole generali ap-plicabili in base a quanto stabilito, rispettivamente, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Vale la pena ricordare che per gli agenti, l’Iva sulle autovetture è completa-mente detraibile salvo altre limitazioni di carattere soggettivo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La fi gura dell’agente è parifi cata, da un punto di vista previdenziale, a quel-la dell’imprenditore commerciale e, quindi, lo stesso agente è obbligato all’iscrizione alla gestione previdenziale Inps «commercianti». Vi è quindi l’obbligo di versare i così detti contributi fi ssi nonchè quelli a percentua-le dovuti sul reddito che dovesse eccedere il minimale annuo fi ssato dallo stesso istituto previdenziale (per il 2008 il reddito minimo è di € 13.819).Oltre a tale iscrizione, per la quale l’agente deve personalmente provve-dere, dal momento della stipula del contratto di agenzia, il preponente ha 30 giorni di tempo, come prescritto dall’art. 3, Regolamento Enasarco, per iscrivere l’agente a tale fondazione. È il caso di precisare che l’iscrizione deve avvenire, sempre ad opera del preponente, anche nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto non residen-te e l’agente svolga la propria attività in Italia.All’Enasarco va versato il complessivo 13,50% di quanto addebita-to dall’agente in fattura, di cui la metà (ovvero il 6,75%) è a diretto carico dell’agente stesso mentre l’altra metà a carico del preponente. Il versa-mento deve essere effettuato dal preponente, nei termini di cui si dirà di seguito, sia con riferimento alla quota a carico dell’agente sia con riferi-mento alla quota a proprio carico.A seconda poi che l’agente sia monomandatario (ovvero che intrattenga rapporti di agenzia solo con il preponente) ovvero sia plurimandatario (ov-vero che intrattenga rapporti di agenzia con più preponenti), vi è comunque un contributo minimo annuale che deve essere versato.

CONTRIBUTI: SCADENZE E MASSIMALI

Tali contributi, che sono dovuti solo dagli agenti che operano in forma in-dividuale o in società di persone (in tale ultimo caso minimale e massimale sono riferiti ai singoli soci), vanno versati entro il giorno 20 del secondo me-se successivo al trimestre solare di riferimento, esclusivamente utilizzando il canale on-line.

Obbligo di iscrizione Inps

Iscrizione Enasarco a cura dell’agente

Versamenti all’Enasarco

Contributo minimo annuale

Termini di versamento dei contributi

46 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I° trimestre 20 maggioII° trimestre 20 agostoIII° trimestre 20 novembreIV° trimestre 20 febbraio

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AMMINISTRARE L’AZIENDA Agenti di commercio

47IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

FONDO ASSISTENZA

Importi provvigionali annui PercentualeFino ad € 13 milioni 2%Da € 13 milioni ad € 20 milioni 1%Da € 20 milioni ad € 26 milioni 0,5%Da € 26 milioni in poi 0,1%

I termini di versamento sono come quelli visti sopra in tema di contribu-ti previdenziali. Infi ne è utile ricordare che ogni anno l’azienda preponen-te deve accantonare per l’agente, una somma, rapportata alle provvigioni agli stessi agenti liquidate, che va versata in un apposito fondo denominato «Fondo di indennità risoluzione rapporto» noto con l’acronimo «Firr».Il versamento della predetta somma, le cui percentuali sono indicate nella tabella che segue, va obbligatoriamente eseguito tra il 1° e il 31 marzo dell’anno successivo.

Termini di versamento al fondo assistenza

Firr

47IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

ALIQUOTE «FIRR»

Monomandatari PlurimandatariImporti provvigionali annui Percentuale Importi provvigionali annui PercentualeFino ad € 12.400 4% Fino ad € 6.200 4%Da € 12.401 ad € 18.600 2% Da € 6.201 ad € 9.300 2%Oltre € 18.600 1% Oltre € 9.300 1%

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali, in sosti-tuzione del versamento al fondo previdenziale di cui si è appena detto, dovrà essere effettuato il versamento al fondo assistenza, in misura percentuale e con riferimento allo «scaglione» di provvigioni raggiunto.

Società di capitali

FONDO PREVIDENZIALE

Minimale annuo

Monomandatario € 759

Plurimandatario € 381

Massimale annuo

Monomandatario € 26.603

Plurimandatario € 15.202

Ai quesiti di interesse generale sarà data rispo-sta direttamente sulle pagine della Rivista.Puoi inviare una mail con il quesito all'indirizzo:

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Risposte ai quesiti

GUIDAPRATICAPERLEAZIENDE

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SOCIETÀ e BILANCIOdi R. Bolongaro, G. Borgini e M. Peverellia cura di Bruno Frizzera

Completamente rivista alla luce della Riforma societaria e della Riforma fiscale edell'introduzione degli IAS, la Guida costituisce un punto di riferimento per iprofessionisti contabili.Nella prima parte viene analizzata ogni voce di bilancio; i capitoli specifici sonodedicati al bilancio consolidato, alle assemblee ordinarie e straordinarie, agliadempimenti per il deposito dei bilanci.La seconda parte è dedicata alle operazioni straordinarie. Aggiornamento con lenovità derivanti dal recepimento delle direttive contabili europee.

Pagg. 448 – � 32,00

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NUOVAEDIZIONE

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AZIENDA & CONTRATTI Contratto di agenzia

49IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

CONTRATTO DI AGENZIA

di Patrizia Galvagni

l contratto di agenzia sostanzia il tipico rapporto attraverso il quale si realizza l’intermediazione nel commercio. L’agente si limita, verso cor-

rispettivo, a promuovere la conclusione di affari fra titolare del rapporto e terzi in una zona determinata, salvo che, come previsto dall’art. 1752 Codi-ce civile, gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresen-tanza di colui che gli ha affi dato l’incarico.Sulla qualifi cabilità di un contratto come quello di agenzia non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell’agente, po-tendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti tanto con la ricer-ca attiva attraverso visite personali ovvero a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, quanto attraverso la gestione di un punto vendita delle merci del preponente (Corte di Cas-sazione, 27 febbraio 2001, n. 2583), nel quale ultimo caso la zona asse-gnata resta, seppure indirettamen-te, determinata dalla localizzazione dell’esercizio.

CARATTERISTIChE DEL CONTRATTO

Si evidenzia che il contratto di agenzia è per legge un contratto a titolo oneroso. La retribuzione costituisce pertanto un elemento essenziale che deve in ogni caso sussistere, e costituisce la principale prestazione a carico del preponente. Essa andrà pertanto determinata o almeno resa determi-nabile. In mancanza di determinatezza o di determinabilità le parti hanno facoltà di ottenere la determinazione dal giudice. Generalmente peraltro la retribuzione è identifi cata con la provvigione, ma il corrispettivo può con-sistere anche in una somma fi ssa per ogni contratto concluso, indipenden-temente dal suo ammontare, o anche in premi di produzione assumibili a provvigioni integrative correlate al superamento di un determinato volume d’affari.Nel contratto di agenzia può sussistere il diritto di esclusiva. Il vincolo di esclusiva risulta produrre i suoi effetti solo fra le parti contraenti e non

Defi nizione

Ruolo dell’agente

Retribuzione dell’agente

Diritto di esclusiva

l contratto di agenzia sostanzia il tipico rapporto attraverso il quale si realizza l’intermediazione

rispettivo, a promuovereterzi in una zona determinata

I

In sintesi

Attraverso il contratto di agenzia un parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’al-tra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento, dalla stessa sottoscritto, che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAZIENDA & CONTRATTI Contratto di agenzia

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rispetto ai terzi. Si evidenzia che tale caratteristica presuppone si tratti di un elemento naturale nel negozio ma non essenziale, cui può validamen-te derogarsi mediante clausola espressa o tacita manifestazione di volontà desumibile dal comportamento delle parti al momento della conclusione del contratto, o anche successivamente al momento dell’esercizio del me-desimo.In merito a ciò si ricordi che andrà considerato nullo il contratto di agenzia contenente una clausola di deroga al diritto di esclusiva dell’agente, con la quale la società preponente si riserva di modifi care, in qualsiasi momento e a proprio piacimento la lista dei clienti direzionali senza che l’agente possa vantare alcun diritto a provvigioni o ad indennità e senza che possa opporre eccezioni di sorta.Ulteriore interessante specifi cazione risulta essere che la casa mandante non può avvalersi contemporaneamente di più agenti di commercio nel-la stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Nullità del contratto

FAC-SIMILE CONTRATTO DI AGENZIA

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:- sig…….. , nato a……. , in data…….e residente a……, in via……..n……… ;- ditta……., con sede in via……; n. …, partita Iva….., esercente l’attività di …..

premesso che

tale mandato s’intende attribuito al sig…..con l’obbligo di osservare scrupolosamente le condizioni che vengono specifi cate nel presente atto.Il mandato conferito non è trasferibile, né conferibile come quota sociale in società e come quota di apporto di associazione o partecipazione, salvo approvazione della casa mandante.

1) Ruolo degli agenti di commercio

Ai fi ni del conferimento del presente mandato di agenzia senza deposito, è necessario che l’agente risulti iscritto al ruolo di cui alla L. 3 maggio 1985, n. 204, facendo pervenire all’im-presa entro 30 giorni dalla data del presente mandato, la documentazione comprovante la iscrizione a detto ruolo. In mancanza di tale requisito ci riserviamo di risolvere immediata-mente il presente contratto.

2) Oggetto

Il mandato viene conferito per promuovere stabilmente, senza potere di rappresentanza, la conclusione di contratti di vendita relativi ai seguenti prodotti contraddistinti con il marchio (elencazione e descrizione dei singoli beni o servizi).La parte preponente potrà, a sua discrezione, modifi care l’elenco dei prodotti sopra menzio-nati, eliminandone alcuni ovvero introducendone nuovi.

– continua –

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AZIENDA & CONTRATTI Contratto di agenzia

51IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI AGENZIA

– continua –

- segue -

3) Zona ed esclusiva

L’attività dell’agente dovrà essere svolta nella seguente zona così individuata: …..In riferimento a tale zona viene concessa l’esclusiva, salvo quanto stabilito al successivo art. 4, L. 204/1985: la sottoscritta ditta garantisce quindi l’agente che, per il territorio indicato, nessun altro mandato verrà concesso ad altri agenti per la vendita degli stessi prodotti.

Suggerimento operativo: sarà opportuno specifi care che i limiti di detta zona potranno essere variati dall’impresa in qualunque momento, secondo le modalità del vigente accordo economico collettivo del settore commercio. Inoltre l’impresa potrà riservarsi la facoltà, in qualunque momento, salvo preavviso di ..…mesi, di restringere o di estendere i limiti di detta zona, qualora un tale provvedimento risultasse opportuno in relazione all’andamento degli affari.

La violazione della zona suddetta da parte dell’agente comporterà l’automatica risoluzione del presente contratto, mentre la provvigione per le relative vendite sarà posta ad esclusivo favore dell’agente titolare della zona violata.È fatto assoluto divieto all’agente di svolgere la sua attività in zone diverse da quelle as-segnate, anche se non attribuite ad altri agenti o prive, comunque, di una rete di vendita dell’impresa. L’impresa si impegna inoltre a non trattare affari per ditte concorrenti, anche se attuati per interposta persona o società.

4) Limitazione di clientela

L’attività dell’impresa dovrà essere svolta esclusivamente nei confronti delle seguenti cate-gorie di rivenditori: ……All’agente è pertanto esclusivamente vietato svolgere la sua attività nei confronti dei riven-ditori che effettuino attività diverse da quelle suddette e sopra indicate.

5) Promozione degli affari ed evasione degli ordini

5.1) La promozione degli affari che rientrano nell’incarico dell’agente avverrà con il rispet-to dei prezzi fi ssati dall’impresa e delle condizioni generali di vendita: l’agente si impegna pertanto a svolgere l’incarico sulla base delle istruzioni, dei prezzi e delle condizioni (sconti, dilazioni di pagamento, ecc.) impartite dalla parte scrivente.

5.2) Gli ordini con le proposte impegnative per la clientela verranno raccolti dall’agente sugli appositi moduli forniti dall’impresa. I moduli dovranno essere trasmessi nella stessa gior-nata. Gli stessi moduli dovranno essere sottoscritti dal committente.

Suggerimento operativo: è consigliabile che l’imprenditore specifi chi che detiene la facoltà insindacabile di accettare o meno gli ordini senza competere alcun diritto di provvigione, né indennizzo.

5.3) Per qualunque contestazione e/o controversia che possa sorgere per effetto di man-cata o errata indicazione nelle commissioni, aumento di quantitativi e in genere non

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAZIENDA & CONTRATTI Contratto di agenzia

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- segue -

– continua –

FAC-SIMILE CONTRATTO DI AGENZIA

corrispondenza dell’ordine alle dichiarazioni del cliente, l’impresa declina ogni tipo di re-sponsabilità.

Suggerimento operativo: è auspicabile che l’imprenditore specifi chi nell’accordo altresì – e ciò a maggior tutela e trasparenza del rapporto – che le eventuali perdite, spese, abbuoni e indennizzi saranno a carico dell’agente indipendentemente da altro diritto o facoltà dell’impresa stessa.

5.4) Eventuali sconti, abbuoni o facilitazioni speciali accordati alla clientela, senza nostra preventiva autorizzazione scritta, saranno integralmente addebitati all’agente, come ver-ranno altresì addebitate tutte le eventuali spese di trasporto e il deprezzamento della merce nelle ipotesi di ritorni di merce in cui non sia intervenuto il preventivo accordo scritto.

5.5) I termini di consegna eventualmente indicati sull’ordine si intendono sempre indicativi e mai tassativi.

Suggerimento operativo: si consiglia di indicare espressamente che l’impresa ha facoltà di sospendere le spedizioni e annullare gli ordini in tutti i casi di forza maggiore, quali, a titolo esemplifi cativo, ma non limitativo, i casi di sciopero del personale dell’impresa da qualsiasi causa determinato, sopravvenute diffi coltà che ritardino o non consentano, in tutto o in parte, l’approvvigionamento o rendano più onerosa la fornitura, ecc. Nell’ipotesi sopra richiamate e, naturalmente, in mancanza di nostra accettazione, totale o parziale dell’ordine, non sarà dovuta all’agente alcuna provvigione.

6) Incassi

6.1) Le fatture ai clienti saranno emesse esclusivamente dall’impresa, che provvederà diret-tamente all’inoltro delle medesime alla clientela.L’agente dovrà incassare solo i pagamenti che saranno effetti dalla clientela o su nostra espressa richiesta.

Suggerimento operativo: l’imprenditore dovrebbe – ciò a migliore specifi cazione – indicare che i pagamenti debbano essere effettuati mediante assegni bancari emessi dal cliente, intestati a, «non trasferibili», oppure assegni circolari intesati a , «non trasferibili».

6.2) Sarà obbligo dell’agente versare gli incassi al più presto a credito del conto corrente dell’impresa qualora sia stata rilasciata procura bancaria oppure direttamente presso le casse sociali dell’impresa.

6.3.) A conferma dell’attività di incasso di cui al presente articolo, verrà riconosciuto all’agen-te una provvigione del ……% sul fatturato andato a buon fi ne, in aggiunta alle provvigioni fi s-sate all’art. 9 del presente contratto, con lo stesso criterio dell’art. 9.1.

7) Clientela ed informazioni

Prima di assumere qualsiasi contratto con potenziali clienti, l’agente sarà te-nuto ad assumere adeguate informazioni sulla loro solvibilità, sulla consisten-za del loro patrimonio e sul loro comportamento abituale nei rapporti commerciali.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AZIENDA & CONTRATTI Contratto di agenzia

53IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI AGENZIA

- segue -

Suggerimento operativo: si consiglia all’impresa di specifi care nel contratto che l’agente è tenuto a tenere una scheda cliente con tutti i dati, a non diffondere i dati relativi all’attività commerciale dell’azienda ed a informare la suddetta ditta di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale compiuti da terzi e riguardanti i prodotti contrattuali. (Nell’eventualità si tratta di clausola che dovrà essere appositamente sottoscritta per valere).

8) Monomandatario dell’incarico

8.1) È fatto divieto all’agente di trattare, direttamente o indirettamente, affari di altre ditte, enti, persone o società anche se non in concorrenza con l’impresa, salvo assenso scritto preventivo dell’impresa.

Suggerimento operativo: per dare maggior peso e valore alla clausola si consiglia di pattuire contrattualmente che, qualsiasi atto in contrasto con detto punto, comporterà la risoluzione di diritto del presente rapporto, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.

9) Provvigioni

9.1) A corrispettivo dell’attività svolta dall’agente e di ogni obbligazione connessa con l’inca-rico convenuto, sarà riconosciuta, sugli affari conclusi nella zona e con la clientela oggetto del presente incarico, la provvigione del …%.

Suggerimento operativo: l’impresa dovrà necessariamente specifi care quali saranno i criteri per conteggiare il fatturato, le modalità di pagamento e i tempi.

10) Decorrenza e durata

Il presente mandato decorre dal ……e s’intende a tempo determinato, con durata fi no a …….Successivamente verrà tacitamente rinnovato.

11) Patto di non concorrenza

L’agente si obbliga a non svolgere nella zona, direttamente o indirettamente, alcuna attività di promozione della vendita di prodotti dello stesso genere di quelli oggetto del presente contratto, per il periodo di …...anni dallo scioglimento del rapporto.

Luogo e data.

Tizio ___________________ Caio________________________

Le parti dichiarano di approvare specifi camente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 1341 e segg. c.c., le condizioni del presente contratto indicate nei punti: 2, 3, 4, 5.5, 8.1, 10, 11.

Luogo e data.

Tizio ___________________ Caio________________________

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GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAZIENDA & CONTRATTI Contratto di locazione ad uso commerciale

54 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

CONTRATTO DI LOCAZIONED’IMMOBILI AD USO

COMMERCIALE di Angelo Riccio

a locazione è il contratto mediante il quale una parte, locatore, si obbliga a far godere all’altra parte, detta locatario o conduttore, una

cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispet-tivo (art. 1571, Codice civile) (Per i riferimenti si veda Galgano, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2009, pagg. 623 e segg.). È un contratto:

consensuale●● : si perfeziona, con il solo consenso delle parti;ad●● effetti solo obbligatori: il conduttore non consegue alcun diritto reale sulla cosa, ma solo un diritto di credito nei confronti del locatore, avente ad oggetto il godimento della cosa altrui;a●● titolo oneroso: essenziale, perché si abbia locazione, è la pattuizione di un corrispettivo;

Presupposti del contratto di locazione

a locazione è il contratto mediante il quale una parte, locatore, si obbliga a far godere all’altra parte, detta locatario o conduttore, una

cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispet-tivo (art. 1571, Codice civile) (Per i riferimenti si veda Galgano, Trattato di

L

In sintesi

Il contratto di locazione di immobili ad uso com-merciale è disciplinato dalla L. 392/1978. Non sempre risulta agevole distinguere tra un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale ed un contratto d’af-fi tto d’azienda. Occorre quindi valutare se l’immobile costituisca, o meno, bene aziendale oppure se è visto come individualità giuridica. Nella prima ipotesi si avrà un contratto d’affi tto d’azienda, mentre nella seconda ipotesi si avrà contratto di locazione.

la●● causa della locazione: è lo scambio tra concessione del go-dimento di un bene ed il corri-spettivo del godimento.

Il locatore trasferisce al conduttore il godimento della cosa, ma non perde ogni potere di disposizione mate-riale della stessa:

gli è ●● inibito di compiere innova-zioni, ma solo se queste diminui–scono il godimento da parte del conduttore (art. 1582, c.c.);gli ●● spettano, poteri di controllo e

di custodia della cosa locata, giacché egli è chiamato a rispondere, in quanto proprietario, dei danni che i terzi subiscono a causa del cattivo stato di conservazione della cosa.

La locazione può avere per oggetto:qualsiasi●● bene, mobile o immobile: può trattarsi di una casa o di un terreno come di un’automobile o di una nave o di una macchina industriale;di una ●● cosa produttiva, ossia di una cosa di per sé idonea a procura-re frutti (un fondo, una miniera, un’azienda industriale, un albergo, un esercizio di vendita), ed in tale ipotesi la locazione assume un nome spe-cifi co, quello di affi tto, ed è soggetta a norme particolari.

Gli immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione sono ancora regolati dalla

Oggetto della locazione

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AZIENDA & CONTRATTI Contratto di locazione ad uso commerciale

55IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

L. 27 luglio 1978, n. 392. È il caso degli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, culturali, ecc. Non c’è un criterio di legge per la determinazione iniziale del canone, che perciò si determina secondo le leggi di mercato. È però sottratta all’autonomia privata la durata della locazione: questa non può essere inferiore, di regola, a sei anni (nove anni per gli immobili a destinazione alberghiera); e si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni (o di nove anni in nove anni), salvo disdetta di ciascuna delle parti. Il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza è consentito solo se il locatore intende adibire l’immobile ad abitazione o ad esercizio proprio, del coniuge, dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o in-tenda demolire l’immobile per ricostruirlo oppure intenda procedere alla sua ristrutturazione integrale.

DIFFERENZE TRA CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA

La qualificazione del contratto, se affitto d’azienda oppure locazione d’immo-bile ad uso commerciale, assume particolare rilievo per il diverso trattamento normativo dei due tipi contrattuali. Il primo è sottratto allo speciale regime sulla durata del rapporto cui alla L. 392/1978 previsto invece per il contratto di locazione. La distinzione è resa ardua dal fatto che la locazione resta tale an-che quando abbia ad oggetto, oltre che l’immobile ad uso commerciale, anche le relative pertinenze, come ad esempio nel caso della locazione di locali per l’esercizio di attività alberghiera o di ristorazione con le relative attrezzature. La locazione d’immobile con pertinenze si differenzia dall’affitto d’azienda (nella specie, alberghiera) perché la relativa convenzione negoziale ha per og-getto un bene – l’immobile concesso in godimento – che assume una posizione di assoluta ed autonoma centralità nell’economia contrattuale, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi che, legati materialmente o meno ad esso, assumono, comunque, carattere di accessorietà, rimanendo ad esso collegati sul piano funzionale in una posizione di coordinazione-subordinazione, mentre, nell’affitto d’azienda, lo stesso immobile è considerato non nella sua individualità giuridica, ma co-me uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo d’interdipendenza e complementarità per il con-seguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa d’azienda ex art. 2555, c.c.La valutazione circa l’avvenuto inizio dell’attività alberghiera da parte del conduttore dell’immobile, compiuta ai fini della qualificazione del contrat-to come locazione d’immobile ad uso alberghiero, o piuttosto come affitto d’azienda, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua motivazione, esente da errori di diritto.

DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La durata del contratto di locazione ad uso cd. commerciale, non può esse-

Diniego di rinnovazione del contratto

Qualificazione del contratto

Locazione d’immobile

Affitto d’azienda

Non inferiore a 6 anni

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAZIENDA & CONTRATTI Contratto di locazione ad uso commerciale

56 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

re inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad attività industriale, commerciale, artigianale, di interesse turistico comprese tra quelle di cui all’art. 2, L. 12 marzo 1968, n. 326, oppure all’esercizio abituale e professio-nale di qualsiasi attività di lavoro autonomo (art. 27, co. 1 e 2, L. 392/1978).La durata della locazione, invece, non può essere inferiore a nove anni, qualora l’immobile, anche se ammobiliato, sia adibito ad attività alber-ghiere o all’esercizio di attività teatrali (art. 27, co. 3, L. 392/1978).Se è convenuta una durata inferiore, salvo i casi di locazione a carattere transitorio o stagionale (art. 27, co. 5 e 6, L. 392/1978), la locazione s’inten-de pattuita per la durata legale di sei o nove anni.Il contratto di locazione, inoltre, alla prima scadenza, salvo i casi tassativi di diniego (art. 29, L. 392/1978), si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, o di nove anni in nove anni.

DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE

A favore del conduttore la L. 27 luglio 1978, n. 392 prevede, sia il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento (art. 34), sia il diritto di prelazio-ne (art. 38).L’indennità di avviamento è dovuta in caso di cessazione della locazione: il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la per-dita dell’avviamento che l’azienda subisce in conseguenza di tale cessazione nella misura di diciotto mensilità del canone d’affitto; somma che si rad-doppia se l’immobile viene nuovamente adibito all’esercizio della medesima attività (art. 34). Si noti che il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore; ed appare, perciò, evidente come il compenso in parola non abbia la funzione di indennizzare l’imprenditore per l’aumento di valore apportato all’immobile altrui, ma di «reintegrazione per equivalente del danno procurato al conduttore per avere il locatore con l’atto di sfratto distrutto un bene (avviamento) del conduttore stesso».Il diritto di prelazione, è esercitato dal conduttore, nelle ipotesi in cui il lo-catore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato. In questi casi, il locatore deve dettagliatamente comunicare al conduttore, con atto notifica-to a mezzo dell’ufficiale giudiziario, il prezzo e le altre condizioni alle quali la compravendita dovrà essere conclusa, con l’invito al conduttore medesimo di esercitare o meno il diritto di prelazione, alle stesse condizione comuni-categli, entro il termine di sessanta giorni con atto da notificare a mezzo dell’ufficiale giudiziario.Qualora il conduttore abbia esercitato la prelazione accettando le suddet-te condizioni, nei successivi trenta giorni dovrà essere pagato il prezzo, contestualmente alla stipulazione del contratto di vendita o del contratto preliminare.Qualora invece il locatore non abbia provveduto ad effettuare la suddetta comunicazione, il conduttore, entro sei mesi dalla trascrizione del con-tratto di vendita, potrà esercitare l’azione di riscatto contro il terzo ac-quirente, ed ottenere, previo pagamento del prezzo, il diritto di proprietà sull’immobile già oggetto di locazione.

Non inferiore a 9 anni

Indennità d’avviamento

Diritto di prelazione

Azione di riscatto

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE AZIENDA & CONTRATTI Contratto di locazione ad uso commerciale

57IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI

La previsione di cui all’art. 79, della legge sull’equo canone, che commi-na la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della legge stessa, trova applicazione in caso di rinuncia preventiva, da parte del conduttore, a diritti nascenti dal contratto e non con riguardo alla rinuncia, da parte del conduttore, di diritti già sorti.Va segnalato, altresì, che, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’ag-giornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32, L. 392/1978, bensì veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, co. 1, della stes-sa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’im-mobile è adibito ad attività alberghiere, con la conseguente applicazione dell’art. 79, L. 392/1978, nella ipotesi in cui venga aggirata la durata lega-le.Ulteriormente, in tema di locazioni d’immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, la pattuizione che pone a carico del conduttore le spese che di norma gravano sul locatore, comprese quelle imputabili a vetu-stà, forza maggiore ed all’uso convenuto, non incorre nella sanzione di nullità sancita dall’art. 79, L. 392/1978, poiché tale norma non esclude la validità di qualsiasi accordo vantaggioso per il locatore, ma soltanto di quei patti che preventivamente eludono diritti attribuiti al conduttore da norme inderogabili contenute nella medesima legge.

TRANSAZIONE DELLA LITE

Le parti di un contratto di locazione di un immobile urbano possono defini-re transattivamente la lite tra loro pendente relativa alla durata o ad altri aspetti del rapporto, convenendo tra l’altro la data di rilascio dell’immobile ed il corrispettivo per il suo ulteriore godimento; il nuovo rapporto instaura-tosi per effetto dell’accordo transattivo, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione in detto accordo ed è sottratto alla spe-ciale disciplina che regola la materia delle locazioni, tra cui la L. 392/1978; la transazione così conclusa non è nulla per contrarietà al disposto dell’art. 79, poiché tale norma, volta ad evitare l’elusione dei diritti del conduttore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, non esclude la possibilità di disporre dei diritti stessi, una volta che i medesimi siano stati già acquisiti.Va comunque detto che la suddetta transazione sarà comunque nulla, ai sensi dell’art. 1344, c.c., qualora il contratto di transazione costituisca il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, qual è quella sulla durata minima di cui all’art. 27, L. 392/1978.Pertanto, il proprietario dell’immobile, che dopo la scadenza del contratto, per evitare di concludere un nuovo contratto di locazione con il preceden-

Rinuncia preventiva

Aumenti del canone

Durata legale: violazione

Spese

Accordo transattivo

Nullità della transazione

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEAZIENDA & CONTRATTI Contratto di locazione ad uso commerciale

58 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

te conduttore, con l’obbligo di osservare le norme imperative sulla durata minima, stipula un contratto di transazione avente ad oggetto la semplice proroga della data di rilascio dell’immobile ed il corrispettivo per il suo ul-teriore godimento, tale nuovo contratto sarà nullo ex art. 1344, c.c.In particolare, si aggira inequivocabilmente l’applicazione della suddetta norma imperativa, qualora la proroga del termine del rilascio sia di oltre dodici mesi, che è il termine massimo previsto dall’art. 56, L. 392/1978.Qualora addirittura il termine di proroga del rilascio dell’immobile da parte del conduttore sia fi ssato oltre quattro o cinque anni, non vi è dubbio che attraverso tale proroga si sia voluta eludere l’applicazione della suddetta norma imperativa, ed il contratto di transazione dovrà essere dichiarato nullo per illiceità della causa (art. 1344, c.c.).

Proroga del termine per il rilascio

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

Il sig. ........................... , nato a ...................... il ...................... ed ivi residente in ...................... via ...................... n. ....... (C.f. ...................... ) e la sig.ra ......................, nata a ...................... il ...................... ed ivi residente in ...................... via ...................... n. ...... (C.f. ...................... ), in prosieguo denominati «parte locatrice»ela Società ......................, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ..................... con sede in ......................, via ......................, n. ....., (C.f. ......................, iscritta al Registro del-le imprese di ......................, n. ......................, P. Iva ......................, ), in prosieguo denominata «parte conduttrice»

convengono e stipulano quanto segue

1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta l’immobile sito in ......................, con accesso dal civico n. ....., di piazza ......................, angolo via ......................, n. ....., della superfi cie di circa metri quadrati ....., di cui ..... adibiti ad uso commerciale al piano terreno ed ..... adibiti ad uso magazzino al piano seminterrato. L’unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuta in catasto al foglio n. ....., particella n. ..... sub. ......

2) La parte conduttrice utilizzerà l’immobile oggetto della locazione per la propria attività di .................................. (consulenza, progettazione, didattica e realizzazione, noleggio e fornitura di hardware nonché software per l’elaborazione elettronica dei dati e dei servizi telematici, te-lefonici, editoriali, video, musicali, pubblicitari e di rete, al commercio per conto terzi, anche al dettaglio, oltre alla ristorazione a freddo, bar ed internet caffè). Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice. La parte conduttrice dichiara che la parte dell’unità immobiliare sita al piano terreno verrà utilizzata per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.

3) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affi ttare a terzi l’im-mobile locato o parte di questo, né cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 36, L. 392/1978. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

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59IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

4) La locazione ha la durata di sei anni, con inizio dal ............ e termine al ............. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, co. 7, L. 392/1978, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritor-no. In caso di mancata disdetta inviata dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati personalmente alla parte locatrice o a persona da quest’ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice – oltre a quanto previsto nell’art. 15 (quindici) – dovrà pagare alla parte loca-trice una indennità per l’abusiva occupazione pari al canone di affi tto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte lo-catrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.

5) Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessive € ............. (€ ............. ) annue, da pagarsi in rate mensili anticipate di € ............. ( € ............. ) entro il giorno ............. di ciascun mese, a mezzo bonifi co bancario sul conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso la ............. n. ............. cod. Abi ............. cod. Cab ............. cod. Cin ............. cod. Iban .............. Le parti, in relazio-ne alla suddivisione dell’immobile locato, così come descritto all’articolo 1) della presente scrittura, espressamente riconoscono che la valutazione complessiva del corrispettivo pecuniario convenuto è da attribuirsi per 7/10 alla porzione ubicata al piano terreno e per il restante valore (3/10) al piano seminterrato. Il canone così corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione all’intervenuta variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le fami-glie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall’inizio del secondo anno di locazione. La misura dell’aggiornamento sarà quella massima consentita dalla legge. Successivamente, il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione alla variazione Istat intervenuta nell’anno precedente. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili dispo-sizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice. Sono a carico della parte conduttrice, che sin d’ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas, corrente industriale, nonché tutte le spese condominiali ordinarie; quest’ultime dovranno essere pagate di-rettamente dalla parte conduttrice all’amministrazione del condominio che è abilitata a rilasciare le relative quietanze. In ogni caso tutte le somme che la parte locatrice avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest’ultima rimbor-sate entro e non oltre il 5° giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non cor-risposte decorreranno interessi moratori nella misura indicata nell’art. 15 (quindici) del presente contratto. L’inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456, c.c. per fatto, colpa ed in danno di lei, con le conse-guenze previste al citato art. 15 (quindici).

6) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.

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60 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

7) Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risolu-zione di diritto del contratto.

8) La parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609, c.c., ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle ineren-ti le parti comuni dell’edifi cio che faranno capo alla parte locatrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative all’allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, per giustifi cati motivi e previo avviso, l’accesso all’unità immobiliare locata. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584, c.c. la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata.

9) La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all’uso convenuto. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o con-seguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrati-ve, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.

10) Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione alla parte locatrice potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le mi-gliorie ed addizioni che ritenga utili per l’uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espres-samente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull’immobi-le e quant’altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifi chi, acquisite all’immobile locato a benefi cio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indenni-tà, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglio-ramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.

11) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dichiara di essere a conoscen-za del regolamento condominiale dello stabile ove ubicato l’immobile oggetto della locazione impegnandosi a rispettare ed assolvere le prescrizioni dello stesso. La parte locatrice, fi no alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l’immobile affi ttato per accertarne lo stato ed il buon uso.

12) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colpo-so di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice.

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FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

13) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la co-sa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell’immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

14) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto – salvo ogni altro diritto – il locale dovrà essere pronta-mente riconsegnato.

15) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte condut-trice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrat-tuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al tasso uffi ciale di sconto della Banca centrale europea, maggiorato di 3 punti e, comunque, sempre e non oltre il tasso di soglia fi ssato dalla L. 7 marzo 1996, n.108.

16) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infi ne, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.

17) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifi ca degli atti esecutivi) ed ai fi ni della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile a lei affi ttato, e, per il caso che essa in seguito più non li detenga, elegge domicilio presso l’Uffi cio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

18) L’imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di en-trambe le parti in eguale misura.

19) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

20) Qualunque modifi ca al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scrit-to.

21) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice, ovvero, in

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62 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE D’IMMOBILE ADIBITO AD USO ALBERGHIERO

difetto, quello ove ubicato l’immobile concesso in locazione.

22) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/1978, dal Codice civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dell’immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la pubblica sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia urbana.

23) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le fi nalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’even-tuale rifi uto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui alle disposizioni della suddetta normativa, la ragione sociale e la sede del titolare del trattamento e del responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle fi nalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.Redatto, confermato e sottoscritto in ............. il ............. .Firme: _____________ _____________ _____________

La parte conduttrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342, c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di su-blocazione e cessione del contratto); 4 (indennità giornaliera da ritardata restituzione); 5 e 7 (clausola aggiornamento di indice più favorevole; clausola misura interessi moratori; clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato pagamento); 8 (obblighi di riparazione, conserva-zione e manutenzione); 9, 10 e 12 (obblighi ed esonero da responsabilità della locatrice); 14 (clausola risolutiva espressa in caso di fallimento); 15 (penale ed interessi di mora); 16 (impu-tazione nei pagamenti); 17 (elezione di domicilio); 21 (foro competente).Redatto, confermato e sottoscritto in ________ il __________

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ad ogni effetto di legge fra:la società Alfa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ....................... con sede in .................., via ....................... n. ....................... (C.f. ....................... iscritta al Registro delle imprese di .................. n. .................. – P.Iva .................. ), in prosieguo denominata parte locatrice ela società Beta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. .................... con se-de in ...................., via .................... n. ..... (C.f. .................... iscritta al Registro delle imprese di ............... n. .................... – P.Iva .................... ), in prosieguo denominata parte conduttrice

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FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE D’IMMOBILE ADIBITO AD USO ALBERGHIERO

si conviene quanto seguela società Alfa

concede in locazionealla società Betache accetta, l’immobile ad uso albergo sito in ...................., alla via .................... composto da:

piano terraa) : ingresso, vano scale e scale di accesso all’albergo, un vano ad uso cantina;primo pianob) : quattro camere con bagno, salone reception, ripostiglio;piano secondoc) : quattro camere con bagno, ripostiglio, pianerottoli, scale e corridoio;piano terzod) : tre camere con bagno, scale, pianerottoli, corridoi e terrazzo;

il tutto meglio identifi cato nella planimetria che si unisce al presente contratto (all. A), sotto-scritta dalle parti.L’immobile locato è catastalmente allibrato alla partita ............... con i seguenti estremi: foglio ..............., mappale .........., sub .........., cat. .........., vani .........., piani ..............., Rcl ..........

***Il rapporto si intende regolato dai seguenti

patti e condizioni

1) Duratala locazione avrà la durata di a) anni 9 (nove) come previsto dall’art. 27, co. 3, L. 392/1978 ed avrà inizio dal giorno ............... e si prorogherà tacitamente di nove anni in nove anni qualo-ra non venga data disdetta scritta da una delle parti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire almeno diciotto mesi prima della scadenza;per patto espresso le parti richiamano l’art. 29 della citata L. 392/1978 laddove prevede il b) rinnovo tacito del contratto, alla sua prima scadenza novennale, per ulteriori anni nove, dichiarando sin d’ora il locatore che non eserciterà la facoltà di diniego della rinnovazione prevista dall’ultimo comma dall’art. 29 e rinunciando quindi a far valere i motivi del citato articolo della predetta legge, che peraltro non sussistono. Tale pattuizione è da ritenersi essenziale per la validità del presente atto e le parti ne hanno tenuto opportuno conto nella determinazione delle altre condizioni, con particolare riferimento al canone di locazione; è tuttavia consentito alla parte conduttrice di recedere in qualunque momento dal presente c) contratto con preavviso di mesi sei da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2) Canone il canone relativo ai primi tre anni della locazione viene stabilito nella misura di € ............... a) mensili e dovrà essere corrisposto in rate anticipate ciascuna di tale importo al giorno uno di ogni mese con inizio dal ............... anche a mezzo bonifi co bancario con valuta del giorno uno di ogni mese; le parti espressamente convengono che dall’inizio del quarto anno il canone sarà aggior-b) nato con riferimento alle variazioni del potere di acquisto della valuta verifi catesi nell’anno precedente, nella misura del 75% di quelle accertate dall’Istat dell’indice dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operai e impiegati e così successivamente con periodi di invariabilità non inferiori all’anno.

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64 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE D’IMMOBILE ADIBITO AD USO ALBERGHIERO

3) Deposito cauzionalela parte conduttrice costituisce un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone sopra a) indicato per il complessivo importo di € ............... che vengono versate contestualmente alla fi rma del presente atto che ne costituisce quietanza, previo conguaglio del deposito già a mani della parte locatrice;la somma suddetta sarà fruttifera annualmente, di interessi nella misura legale, da liqui-b) darsi alla parte conduttrice al 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal ..............., e da com-pensarsi sul canone, da corrispondersi ogni primo gennaio, della locazione;il deposito cauzionale non potrà mai essere, in nessun caso, imputato in conto pagamento c) del canone e potrà essere restituito solo al termine del rapporto e dopo l’avvenuta regolare riconsegna dell’immobile e previa verifi ca delle condizioni in cui lo stesso sarà lasciato, es-sendo versato a garanzia del buono stato e della buona manutenzione del bene locato.

4) Manutenzione ordinaria e straordinaria – lavori – addizioni e migliorie la a) manutenzione straordinaria dell’immobile locato spetterà alla parte locatrice che dovrà immediatamente provvedere, entro il corrente anno, ad effettuare tutti i necessari inter-venti al coperto dell’immobile onde assicurarne la perfetta impermeabilità e tenuta;la b) manutenzione ordinaria dell’immobile spetterà invece alla parte conduttrice come per legge e consuetudini locali e comunque espressamente la stessa dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, infi ssi, seminfi ssi su-perfi cie dei muri, dei soffi tti, dei rivestimenti;addizionic) e migliorie potranno essere apportate dalla parte conduttrice che potrà effettua-re all’interno dell’immobile tutti i lavori, anche murari, che riterrà più idonei per la migliore gestione della propria azienda, valendosi sin d’ora concesso il relativo assenso della parte locatrice, che si obbliga a prestarsi a sottoscrivere qualsiasi domanda o richiesta che fos-se necessario presentare alla pubblica Amministrazione per le eventuali autorizzazioni di legge. Per patto espresso tali lavori, addizioni e migliorie – che potranno consistere anche nella posa in opera di servizi igienici per le varie camere – non dovranno comportare alcun onere e spesa per la parte locatrice, neppure al momento in cui l’immobile verrà restituito alla stessa al termine del contratto, nulla potendosi pretendere a tale titolo dalla parte conduttrice.

5) Indennità di avviamento commerciale le parti richiamano espressamente le disposizioni vigenti e quelle che saranno emanate nel a) corso del rapporto.

6) Stato e destinazione dell’immobilel’immobile viene locato esclusivamente ad uso di albergo e la parte conduttrice dichiara di a) ben conoscere i locali in oggetto in quanto già li detiene da anni in locazione e li dichiara idonei al proprio uso previa l’esecuzione di quelle addizioni e migliorie già note e program-mate fra le parti e previa effettuazione, a cura e spese della parte locatrice, del rifacimento del coperto dell’immobile.

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65IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE D’IMMOBILE ADIBITO AD USO ALBERGHIERO

7) SublocazioneIl conduttore potrà sublocare l’immobile e cedere il contratto di locazione anche senza il con-senso scritto dalla parte locatrice, purché venga insieme ceduta e locata l’azienda ed in tali casi dovrà dare comunicazione alla parte locatrice, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del proprio intendimento di locare o cedere l’azienda a terzi, e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, L. 392/1978.La parte locatrice potrà opporsi per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento della co-municazione mediante semplice comunicazione a mezzo raccomandata a.r.Nel caso di cessione, anche se autorizzate dalla parte locatrice, se la parte conduttrice non sarà stata liberata espressamente, la parte locatrice potrà agire, in caso di inadempimento di tutte le obbligazioni assunte anche contro l’attuale parte conduttrice che abbia ceduto o affi t-tato l’azienda.

8) Successione nel contratto a) per quanto concerne la successione nel contratto, le parti espressamente richiamano l’ap-

plicazione dell’art. 37, L. 392/1978.

9) Prelazione a) la parte conduttrice ha diritto di prelazione in caso di alienazione o di nuova locazione a terzi

dell’immobile locato, applicandosi nella fattispecie agli artt. 38 e segg. L. 392/1978.

10) Esonero per responsabilità a) la parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per

danni diretti ed indiretti che potranno derivare ai clienti dell’albergo, dipendenti, e familiari collaboratori, dal fatto ed omissione di terzi.

11) Controllo dei localia) la parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice l’accesso ai locali affi ttati per i

controlli ed ispezioni che si renderanno necessari.

12) Elezione di domicilioa) per tutti gli effetti del contratto la parte conduttrice elegge domicilio nei locali affi ttati an-

corché non più ritenuti e la parte locatrice in via ...............

13) Spese giudiziali a) le spese giudiziali e stragiudiziali comprensive anche degli onorari di avvocato e procuratore

dell’eventuale sfratto per morosità saranno interamente a carico della parte conduttrice.

14) Modifi che contrattualia) qualunque modifi ca al presente contratto potrà avere luogo e potrà essere provata solo

mediante atto scritto.

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66 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

FAC-SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE D’IMMOBILE ADIBITO AD USO ALBERGHIERO

15) Spese – registrazione del contratto a) le spese relative alla presente scrittura, nonché quelle delle quietanze, sono a carico esclu-

sivo della parte conduttrice ad eccezione delle spese di registrazione che per legge grave-ranno le parti in egual misura, ex art. 8, L. 392/1978.

16) Obbligazioni varie della conduttricea) la parte conduttrice si obbliga ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e familiari

collaboratori e ospiti dell’albergo le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile usan-do reciproco rispetto e tolleranza, mantenendo la più assoluta nettezza, non solo nei locali affi ttati, ma anche all’esterno, in tutte le parti di uso comune.

17) Assicurazionea) la parte conduttrice si obbliga ad assicurare fi no ad un massimale di € .......... a proprie

spese l’immobile contro i rischi di scoppio, incendio, furti, responsabilità civile e danni in genere a terzi ed ai locali, fornendone ogni anno la prova mediante esibizione della relativa quietanza.

18) Inadempimentoa) il mancato rispetto di una sola delle clausole del presente contratto, nonché il mancato

pagamento, per qualsiasi causa, del canone, decorsi venti giorni dalle scadenze previste ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori di cui al successivo paragrafo 19), quan-do l’importo non pagato superi quello di due mensilità, dal canone, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto, salva, per la morosità, la previsione dell’art. 55, L. 392/1978 che le parti espressamente intendono applicare alla fattispecie.

19) Oneri accessori a) sono interamente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dell’acqua,

dell’energia, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine.

20) Rinvio al Codice civilea) per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del

Codice civile e della L. 392/1978, nonché gli usi e le consuetudini locali.Redatto, confermato e sottoscritto in ................... il ..................

Firme ________ ________

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GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Detassazione premi

67IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

DETASSAZIONE DEI PREMI: VANTAGGI E CRITICITÀ

di Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo

on l’art. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 è stata prorogata, per il periodo 1° gennaio –

31 dicembre 2009, la misura della detassazione dei redditi di lavoro di-pendente con esclusivo riguardo ai premi di produttività. L’art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, conv. con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 [CFF ➋

6212] aveva infatti riconosciuto in via sperimentale (nel secondo semestre 2008), un trattamento fi scale più favorevole, rispetto alla tassazione ordinaria, per le somme erogate a li-vello aziendale in relazione a presta-zioni di lavoro straordinario e di lavo-ro supplementare ed a incrementi di produttività, innovazione ed effi cien-za organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. L’obiettivo è stato quello di favorire la diffusione di sistemi di retribuzione variabile di natura collettiva.Più precisamente, le somme erogate a titolo di premio sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10%, entro il limite d’importo complessivo di 6.000 lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, ad 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva. Se il sosti-tuto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certifi cazione unica dei redditi per il 2008, il benefi ciario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente con-seguito nel medesimo anno 2008. Il limite di reddito e la soglia quantitativa agevolata individuata dal Legislatore potrebbero però costituire un ostacolo, come più avanti evidenziato, alla defi nitiva affermazione di variabili reddituali. La specifi ca misura riproduce infi ne nelle modalità applicative modelli di rife-rimento diffusi in altri paesi europei, primo fra tutti la Francia.Al di là degli incrementi apportati alla soglia reddituale e all’ammontare del-le somme detassate, raddoppiate rispetto a quanto previsto in precedenza, l’operatività della misura agevolativa segue le regole originariamente intro-dotte dal D.L. 93/2008.

Misura della detassazione

Imposta sostitutivadel 10%

Limiti di reddito

on l’art. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 è stata

31 dicembre 2009, la pendente con esclusivo riguardo ai

CIn sintesi

È stata riconosciuta l’applicazione di un’imposta so-stitutiva dell’Irpef, nella misura del 10% sulle somme complessivamente erogate, nel limite di 6.000 lordi, a titolo di premi correlati all’incremento di produttività dell’impresa, oltre che di prestazioni di lavoro straordi-nario e di lavoro supplementare. Condizione necessaria è avere percepito nel 2008 red-diti da lavoro dipendente per un importo inferiore a 35.000.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDELAVORO & PREVIDENZA Detassazione premi

68 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

Rispetto all’originaria misura introdotta in via sperimentale, la detassazione è limitata alle somme per incrementi di produttività: secondo il Ministro del Lavoro si tratta tuttavia di una defi nizione ampia, che fa riferimento anche agli straordinari se correlati ad incrementi di produttività, innovazione ed ef-fi cienza organizzativa.

AGEVOLAZIONE FISCALE

Le somme detassate non concorrono alla formazione del reddito comples-sivo del lavoratore ai fi ni fi scali ed Isee sia del percettore che del suo nucleo familiare. Tali redditi rilevano tuttavia per accedere alle prestazioni previ-denziali ed assistenziali, come gli assegni per il nucleo familiare. Per i premi di produttività rileva invece esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009 (ovvero 12 gennaio 2010), anche se i premi scaturiscono da attività prestate in periodi precedenti.

PREMI DI PRODUZIONE

Con la C.M. 11 luglio 2008, n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune linee guida ed esemplifi cazioni per defi nire la nozione di elementi retribu-

Detassazione limitata

Prestazioni previdenziali ed assistenziali

Linee guida dell’Agenzia delle Entrate

Rispetto all’originaria misura introdotta in via sperimentale, la detassazioneDetassazione limitata

AGEVOLAZIONE

CondizioniImporti < € 6.000 lordi.

Reddito di lavoro dipendente 2008 < € 35.000 al lordo delle somme assoggettate a imposta sostitutiva nel 2008.

Tipologiadi prestazioni Premi di produttività.

Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009.

Effetti fi scali

Imposta sostitutiva Irpef, addizionali regionali e comunali del 10% su € 6.000 (oltre € 6.000: tax ordinaria).

Somme < € 6.000 non concorrono al reddito complessivo ai fi ni fi -scali ed Isee.

Effetti previdenziali Somme < € 6.000 rilevano per prestazioni previdenziali ed assisten-ziali.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Detassazione premi

69IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

tivi premianti, oggetto del beneficio fiscale. Le somme erogate a tale titolo, anche in maniera continuativa, devono essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica. Gli elementi di retribuzione variabile non devono invece essere necessariamente previsti nei contratti collettivi, ma pos-sono essere riconosciuti unilateralmente dall’impresa. Il datore di lavoro gode quindi della massima libertà nell’individuazione di quei risultati il cui raggiungimento garantisce l’erogazione del premio. Unica condizione ri-chiesta è che l’accordo sui premi sia documentabile, ad esempio attra-verso la comunicazione scritta rilasciata al lavoratore con la motivazione della somma corrisposta. Per beneficare dell’aliquota agevolata, i premi possono inoltre essere corrisposti per il raggiungimento di un risultato che l’impresa ritiene positivo anche se non superiore, dal punto di vista quantitativo, a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Rientrano quindi nella misura agevolativa i premi di rendimento, le forme di flessibilità oraria, le maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», le indennità di reperibilità o di turno. L’aliquota agevolata si applica anche ai premi ed alle somme corrisposte una tantum per incrementi di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero legati alla competitività e redditività dell’impresa. Sono invece esclusi gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patri-monio del lavoratore come, ad esempio, il superminimo individuale.L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 22 ottobre 2008, n. 59 ha fornito un’in-terpretazione evolutiva del concetto di premi di produttività riconoscen-do come beneficiati d’imposta sostitutiva i premi comunque legati a ri-sultati di efficienza organizzativa come, ad esempio, i premi di presenza o i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda. È sufficiente difatti la connessione con incrementi di produttività, inno-vazione ed efficienza per ricomprendere tra le somme agevolate i premi corrisposti per lo svolgimento di mansioni promiscue e di intercambia-bilità e, in generale, tutti gli altri emolumenti, anche se riconosciuti in misura fissa e stabile. L’agevolazione è inoltre applicabile anche ai premi consolidati, che continuano cioè ad essere corrisposti per effetto di li-velli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all’andamento aziendale. La nozione di premi intesa in senso ampio ricomprende infine le somme erogate per Rol (riduzione orario di lavoro) residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti.Nelle realtà imprenditoriali, la tipologia di obiettivi varia in ragione della popolazione aziendale cui il sistema di incentivazione si indirizza. Per il management gli obiettivi sono spesso la combinazione di indicatori di per-formance aziendale come, ad esempio, indicatori di crescita o di redditività dell’impresa ed indicatori di performance specifici del singolo manager. I premi di partecipazione o di risultato che si indirizzano invece alla ge-neralità dei dipendenti sono più frequentemente legati ad indicatori di produttività ed efficienza oltre che ad indicatori di redditività dell’azien-da quali, ad esempio, il fatturato, il Mol, l’Ebitda, la riduzione dei costi di produzione o di manutenzione, il tasso di assenteismo e quello di utilizzo degli impianti, i tempi di esecuzione delle attività ed i volumi prodotti o venduti.

Beneficio fiscale: elementi retributivi

Misura agevolativa

Premi di produttività: nuova interpretazione

Indicatori di redditività e di produttività

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDELAVORO & PREVIDENZA Detassazione premi

70 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

RETRIBUZIONE VARIABILE

Defi nizione Somme < 6.000 rilevano per prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Individuazione

Erogazione di un premio, ad integrazione del salario, al rag-giungimento di specifi ci obiettivi di prestazione collettiva.Non necessariamente in Ccnl ma anche dal datore unila-teralmente.

Raggiungimento di un risultato ritenuto positivo dal datore.

Documentabilità dell’accordo su premi (comunicazione scritta con motivi di erogazione somme).

Tipologia

Premi di rendimento.

Forme di fl essibilità oraria.

Maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di: orari a ciclo continuo o «banca delle ore».

Indennità di reperibilità.

Indennità di turno.

Premi una tantum per incrementi di produttività, effi cienza e redditività:

fatturato;●●

Mol;●●

Ebitda;●●

riduzione dei costi di produzione e di manutenzione;●●

tasso di assenteismo e di utilizzo degli impianti;●●

tempi di esecuzione delle attività;●●

volumi prodotti e venduti.●●

DETASSAZIONE PREMI: VANTAGGI E CRITICITÀ

La detassazione dei premi di produttività apre la strada ad un concetto non nuovo sebbene non ancora capillarmente diffuso in Italia: quello della retribuzione variabile in base ai risultati. La diffusione di sistemi retri-butivi legati al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali è molto comune nelle aziende di medie e grandi dimensioni risultando maggior-mente utilizzata, rispetto alle aziende italiane, dalle multinazionali estere che operano in Italia. Questi sistemi sono comunque un’ottima leva per creare e sostenere una cultura orientata alla prestazione del dipenden-te focalizzandone l’attenzione, l’impegno e le energie alla produzione dei risultati concordati. Unitamente agli ulteriori benefi ci, un impulso forse decisivo al defi nitivo sviluppo delle retribuzioni premiali dovrebbe derivare dall’applicazione dell’aliquota impositiva agevolata, nonostante gli aspetti

Retribuzione variabile

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Detassazione premi

71IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

di forte criticità che caratterizzano la misura prevista dal D.L. 93/2008 e riprodotta per il 2009 dal D.L. 185/2008.

Vantaggi

L’esperienza delle aziende circa i sistemi di retribuzione variabile è ge-neralmente positiva in quanto questi programmi permettono loro di so-stenere maggiori costi retributivi solo a fronte del conseguimento dei risultati attesi. La natura aleatoria della retribuzione variabile offre inol-tre maggiore fl essibilità alla struttura aziendale in quanto genera una stretta correlazione tra i costi retributivi e l’effettivo andamento econo-mico dell’impresa. A differenza degli aumenti di stipendio, la retribuzio-ne variabile viene infatti erogata solo al raggiungimento di determinati risultati ed il suo ammontare è direttamente legato al livello di risultato ottenuto. In questa logica, i costi fi ssi derivanti da incrementi retributivi vengono sostituiti da premi di importo variabile in base al risultato. Trami-te il sistema di retribuzione variabile l’azienda condivide quindi una quota del rischio d’impresa con i suoi dipendenti. L’ammontare di retribuzione che viene, per così dire, messa in gioco risulta comunque generalmente superiore all’ammontare erogabile sotto forma di aumento di stipendio. Altro vantaggio non trascurabile riguarda la capacità che questi sistemi hanno di modifi care l’atteggiamento dei dipendenti: il più delle volte si passa da un lavoro a presidio di una serie di attività ad un’attività diretta al raggiungimento dei risultati attesi.

Risultati attesi e risultati ottenuti

RETRIBUZIONE VARIABILE - VANTAGGI

Vantaggi

Correlazione tra costi retributivi ed andamento eco-nomico d’impresa.Condivisione di una quota del rischio d’impresa con i dipendenti.Massimo impegno lavorativo per il raggiungimento dei risultati.

Criticità

L’effi cacia delle misure agevolative sui premi di produttività potrebbe es-sere depotenziata dai requisiti e dalle condizioni richieste per l’operatività della tassazione agevolata. Il rispetto del limite reddituale e la soglia di € 6.000 annui riducono drasticamente le fasce di popolazione aziendale che possono accedere ai benefi ci fi scali. Per produrre risultati tutta la squadra aziendale deve invece essere mobilitata e focalizzata sul raggiun-gimento dei risultati chiave per l’impresa. Inoltre, l’avere escluso la pos-sibilità che i premi erogati siano legati anche ad indicatori di prestazione individuale ne riduce sensibilmente l’interesse non potendo differenziare il trattamento retributivo in misura ancora più incisiva.

Limite reddituale

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDELAVORO & PREVIDENZA Detassazione premi

72 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

CONFRONTO ITALIA-FRANCIA

Sistemi di retribuzione variabile, di logica simile alle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro varate dal Governo, sono diffuse anche in altri Paesi europei, primo fra tutti la Francia. Nel Paese transalpino sono difatti utilizzati vari sistemi, tutti fi nalizzati a far parteci-pare i dipendenti ai risultati d’impresa riconoscendo un trattamento con-tributivo e fi scale molto vantaggioso sia per il lavoratore sia per l’impresa. La Francia è inoltre molto attiva nel sostenere la politica dei dipendenti-azionisti prevedendo agevolazioni contributive e fi scali sull’acquisto di azioni dell’azienda.

«Participation»

Un sistema molto diffuso di partecipazione dei dipendenti agli uti-li dell’impresa è la cd. «participation», obbligatorio per legge nelle aziende che impiegano almeno 50 dipendenti. L’erogazione di una quota dell’utile ai dipendenti viene riconosciuta per un importo uguale per tutti, oppure in modo proporzionale all’effettiva presenza al lavoro o, infine, in maniera proporzionale alla retribuzione. Se l’azienda ge-nera quindi degli utili, una quota degli stessi viene erogata ai dipen-denti.

«Intéressement»

Molto diffusi in Francia sono anche i piani di «intéressement». Benché non obbligatori, questi piani sono molto utilizzati per corrispondere premi di natura aleatoria e importo variabile al raggiungimento di specifi ci obiettivi di produttività ed effi cienza concordati a livello di gruppo, azienda o unità produttiva o organizzativa.

Fisco e previdenza

Le tipologie di premi analizzate godono di totale esenzione fi scale e con-tributiva entro soglie quantitative diversifi cate e con il rispetto di una con-

Differenze

Quota di utile

Premi di produttività

Esenzione fi scale

CONFRONTO ITALIA-FRANCIA

RETRIBUZIONE VARIABILE – CRITICITÀ

Criticità

Riduzione fasce di popolazione aziendale (basso limi-te reddituale e soglia agevolata).

Esclusione dei premi legati a prestazioni individuali.

Concorrenza soglia agevolata con somme per lavoro straordinario e supplementare.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Detassazione premi

73IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

dizione oggettiva comune ad entrambe. Le somme erogate a titolo di pre-mio devono innanzitutto rimanere investite per un periodo minimo di 5 anni in un piano di risparmio aziendale, o in un veicolo equivalente. Inoltre per i premi di «participation», l’integrale esenzione fi scale e contributiva è riconosciuta se l’importo del premio non supera il 75% del tetto annuo della previdenza sociale (pari nel 2008 ad € 24.957). Quanto ai premi di in-téressement, l’importo degli stessi può anche essere piuttosto signifi cativo in quanto l’accesso alle esenzioni contributive e fi scali è possibile purché il premio non superi il 20% della retribuzione annua dei benefi ciari, con un limite di esenzione contributiva pari all’incirca ad € 16.500. Dal punto di vista strettamente previdenziale, il rispetto delle condizioni richieste rende entrambe le tipologie di fatto totalmente esenti da contributi ed oneri socia-li per il datore di lavoro, generando un risparmio di circa il 45% rispetto al costo della retribuzione ordinaria. Entrambi i premi sono invece assogget-tati ad una contribuzione previdenziale ridotta a carico del lavoratore, con aliquota contributiva dell’8% rispetto a quella ordinaria pari al 25%.

Limiti

73IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

GUIDAPRATICAPER LEAZIENDE

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www.gpa.ilsole24ore.comRivista licenziata per la stampa il 24 febbraio 2009

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDELAVORO & PREVIDENZA Durc

74 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

di Paolo Rossi

al 2003, il «documento unico di regolarità contributiva» (Durc) rappre-senta un passaggio obbligato delle procedure di appalto.

Con l’entrata in vigore del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, conv. con modif. con L. 22 novembre 2002, n. 266, le imprese affi datarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certifi cazione relativa alla regola-rità contributiva, a pena di revoca dell’affi damento. Tale regolarità deve es-sere attestata, appunto, attraverso un documento rilasciato unitariamente dall’Inps, dall’Inail e, ove intervengano lavori edili, dalla Cassa edile.Lo stato di regolarità contributiva dell’azienda ha una certa infl uenza in vari ambiti, non solo dunque in occasione dell’affi damento di un appalto, ma per esempio è richiesto dalla normativa inerente la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e, con riferimento agli appalti pubblici, in occasione

dell’emissione dei certifi cati di pa-gamento degli stati di avanzamento lavoro.Peraltro, il Durc certifi ca anche l’ine-sistenza di violazioni (accertate) alle norme in materia di contribuzione sociale e previdenziale.L’azienda «regolare», ai fi ni del Durc, è quella che risulta, alla data in cui si effettua la verifi ca e con riferimento all’intera situazione aziendale, per-fettamente in linea con i pagamen-ti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché

con gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.Dopo una prima fase di applicazione della normativa – a dire il vero un pò confusionaria – oggi viviamo un momento in cui, grazie alle convenzioni sottoscritte tra Inps, Inail, associazioni dei datori di lavoro e sindacati del settore edile, il Durc rappresenta una realtà concreta, funzionante e suf-fi cientemente effi cace per le fi nalità che si propone. I soggetti interessati (compresi i delegati: consulenti del lavoro ed associazioni) che necessi-tano della certifi cazione possono (e devono, perché l’unica via di accesso al Durc) oggi richiederlo telematicamente via Internet con pochi tocchi di mouse, accedendo al sito web www.sportellounicoprevidenziale.it; saranno poi gli enti indicati dalla legge, cioè l’Inps, l’Inail ed eventualmente la Cassa

Imprese affi datarie di un appalto

Soggetti interessati

al 2003, il «documento unico di regolarità contributivasenta un passaggio obbligato delle procedure di appalto.

Con l’entrata in vigore del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, conv. con modif. con L. 22 novembre 2002, n. 266, le

D

In sintesi

Il documento unico di regolarità contributiva deve essere presentato sia nell’ipotesi in cui un’impresa sia affi dataria di un appalto, sia quando si vogliono ottenere dei benefi ci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc può essere materialo o virtuale – interno. Il primo viene utilizzato nelle ipotesi di appalto, mentre il secondo per l’accesso ai benefi ci di carattere normativo e contributivo previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Durc

75IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

edile competente per territorio, a passarsi le informazioni tra loro (ovvero gli esiti positivi o negativi dello stato di regolarità) e ad emettere un unico documento da spedire in forma cartacea al domicilio del richiedente.

edile competente per territorio, a passarsi le informazioni tra loro (ovvero gli esiti positivi o negativi dello stato di regolarità) e ad emettere un unico

CONDIZIONI PER LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA“CHECK LIST”

In particolare, lo status di regolarità dell’impresa si può considerare acquisito alle seguenti condizioni.

1) Ai fi ni Inps, l’azienda è regolare quando:

sussista la • correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici (DM10, E-mens, 770, ecc); ❏

i versamenti effettuati corrispondano a quanto comunicato con le denunce periodiche; • ❏

non esistano inadempienze in atto; • ❏

non esistano note di rettifi ca notifi cate, non contestate e non pagate; • ❏

in caso di richieste di rateazione, per le quali la sede Inps competente abbia espresso parere • favorevole; ❏

anche in caso di presenza di irregolarità:• ❏

vi siano moratorie in atto a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, –emersione); ❏

sia presente un’istanza di compensazione del debito per la quale sia stato documentato il –credito da portare in compensazione; ❏

via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via –amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario. ❏

2) Ai fi ni Inail, l’azienda è regolare quando:

risulti regolarmente valorizzata negli archivi dell’Istituto con codice cliente e posizioni assicura-• tive territoriali (Pat) attive; ❏

abbia regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svol-• ti e alla dimensione aziendale; ❏

abbia versato quanto dovuto per premi ed accessori;• ❏

il rischio assicurato corrisponda, per natura ed entità, a quello proprio dei lavori svolti;• ❏

anche in caso di presenza di irregolarità:• ❏

vi sia richiesta di rateazione accolta defi nitivamente o anche solo sia stato espresso motivato –parere favorevole da parte di un funzionario Inail; ❏

vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, –condoni, emersione); ❏

siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unifi cato F24, ovvero la strut- –tura verifi chi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili; ❏

vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via –amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario. ❏

3) Ai fi ni della Cassa edile, l’azienda è regolare quando:

abbia versato i contributi e gli accantonamenti dovuti; • ❏

abbia dichiarato nelle denuncie periodiche alla Cassa edile, per ciascun operaio, un numero di • ore lavorate e non (specifi cando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale; ❏

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDELAVORO & PREVIDENZA Durc

76 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 200976 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

COME FARE PER ACCEDERE ALLO «SPORTELLOUNICOPREVIDENZIALE.IT»

FINALITÀ DEL DURC

L’accesso al sito web dello Sportello unico previdenziale è riservato agli utenti registrati.Pertanto, l’azienda che intendesse abilitarsi a tal fi ne, dovrà preventivamente:

controllare la regolarità del proprio ●● Codice ditta e Codice pin comunicati dall’Inail per l’ac-cesso ai servizi di Punto cliente (www.inail.it e scegliere la voce Punto cliente);qualora ●● non sia in possesso del Codice pin, sarà necessario recarsi presso una qualsiasi sede dell’Inail con un documento dal quale possano rilevarsi i dati d’iscrizione; solo la pri-ma volta che si accede al servizio punto cliente occorrerà digitare il Codice pin assegnato dall’Inail; successivamente, per comprensibili motivi di sicurezza, il sistema chiederà di im-mettere un nuovo Codice pin (password) personalizzato;esauriti i passaggi che precedono, il Codice ditta ed il Codice pin dell’Inail potranno essere ●●

utilizzati anche per accedere all’area utenti del sito www.sportellounicoprevidenziale.it per la richiesta del Durc.

In ogni caso, sono disponibili presso tutte le sedi Inps, Inail e Cassa edile, dei centri di assi-stenza al pubblico. Telefonicamente è disponibile un call center al numero 803.164, e via posta elettronica un servizio dedicato all’assistenza per le problematiche tecniche dello Sportello unico previdenziale all’indirizzo e-mail [email protected]

Il Durc positivo che attesta la regolarità non libera l’impresa con riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli enti previ-denziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che succes-sivamente dovessero risultare dovute.Ma la questione che oggi rappresenta il tema di più stretta attualità in ma-teria, è quella creatasi a seguito dell’entrata in vigore della legge Finanzia-ria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), che pur esplicando effetti giuridici dal 1° gennaio 2007, nella sua applicazione pratica si è protratta fi no ad oggi a causa della carenza di disposizioni attuative di rango ministeriale e successivamente per il mutare dell’orientamento politico delineatosi dopo l’insediamento dell’attuale legislatura. La L. 296/2006 ha il merito di aver esteso la funzione del Durc, per una sempre più severa azione di contrasto

Durc positivo

Effetti giuridici dal 1° gennaio 2007

Il Durc è richiesto ai datori di lavoro per le seguenti fi nalità:nell’ambito delle procedure di appalto pubblico di opere, servizi e forniture pubbliche;●●

nell’ambito dei lavori privati in edilizia per quanto riguarda il permesso di costruire o Dia;●●

per poter fruire dei benefi ci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale;●●

per poter fruire dei benefi ci e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria, per la realiz-●●

zazione di investimenti;in fase di attestazione Soa, iscrizione all’albo fornitori e in tutti gli altri casi richiesti dalla ●●

normativa nazionale o regionale;per i lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell’ambito di procedure di appalto di ●●

opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati in edilizia.

Suggerimento operativo: «nota per gli artigiani e commercianti» a tal fi ne rileva, ai fi ni del rilascio del Durc, la regolarità della posizione contributiva del titolare dell’impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto nelle speciali gestioni previdenziali.

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Durc

77IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

al lavoro nero ed irregolare, fi no ad attribuirgli rilevanza ai fi ni dell’accesso ai benefi ci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. La disposizione ha altresì integrato la normativa precedente subordinando la regolarità contributiva ai fi ni dell’accesso ai suddetti benefi ci al pieno rispetto anche degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti col-lettivi nazionali nonché di quelli regionali territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Per meglio comprendere quanto sia rilevante l’ampliamento delle funzioni del Durc disposto dalla Finanziaria 2007, è necessario individuare meglio la nozione di benefi cio normativo e di benefi cio contributivo «previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale». Il concetto di benefi cio richiama il rapporto fra regola ed eccezione, dove il benefi cio si confi gura come una eccezione nei confronti di coloro che in presenza di specifi ci presupposti soggettivi sono ammessi ad un tratta-mento migliore rispetto alla regola generale. Per semplifi care, si può so-stenere che costituisce benefi cio quello sgravio contributivo che consenta un abbattimento di una aliquota più onerosa. Diversamente, non rientra in questo concetto il caso del regime particolare studiato e predisposto, ma come regola, per un determinato settore o categoria di lavoratori.Per esempio, non possono essere considerati come un’eccezione alla rego-la tutti quei regimi cosiddetti di sottocontribuzione che caratterizzano in-teri settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone monta-ne, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifi che tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge. In questi ambiti difatti il totale abbattimento o la riduzione dell’onere eco-nomico-patrimoniale costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economi-co, prescinde da specifi che ed ulteriori condizioni richieste al benefi ciario. Il Ministero del lavoro, a titolo esemplifi cativo, ha predisposto un elenco di casistiche con benefi ci di carattere contributivo subordinati al rilascio del Durc e lo ha allegato ad una sua C.M. 30 gennaio 2008, n. 5 protocollo n. 25/I/0001663.

Regolarità contributiva

Nozione di benefi cio

Regimi di «sottocontribuzione»

IPOTESI PIÙ COMUNI PER L’ASSUNZIONE AGEVOLATA

Assunzione agevolata Misura dell’agevolazione Norma di riferimento

Disoccupati di lunga durata (24 mesi) assunti a tempo in-determinato.

Riduzione tra il 50 ed il 100% dei contributi a carico del da-tore di lavoro.

Art. 8, co. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

– continua –

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDELAVORO & PREVIDENZA Durc

78 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

IPOTESI PIÙ COMUNI PER L’ASSUNZIONE AGEVOLATA

Lavoratori assunti con con-tratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità.

Riduzione del 50% della con-tribuzione a carico del datore di lavoro.

Artt. 4, 5 e 7 L. 30 dicembre 1971, n. 1204, come modifi -cati dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.

Lavoratori di età assunti con contratto di inserimento.

Riduzione tra il 25 ed il 100% dei contributi a carico del da-tore di lavoro.

Artt. 54 e segg., D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con con-tratto a tempo determinato, anche in caso di successiva trasformazione a tempo in-determinato.

Versamento della contribu-zione come per gli apprendi-sti per un periodo da 12 a 30 mesi.

Art. 8, co. 2, L. 23 luglio 1991, n. 223; art. 1 co. 1, L. 23 mar-zo 1998, n. 52; art. 1, co. 155, L. 30 dicembre 2004, n. 311; art. 13, co. 2, L. 14 maggio 2005, n. 80.

- segue -

AUTOCERTIFICAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE 2009

Quanto alla verifi ca da parte degli enti previdenziali delle condizioni per il rilascio del Durc ai fi ni della concessione dei benefi ci contributivi in esame, va anzitutto chiarito che, diversamente dalle altre ipotesi in cui è richiesto il Durc, non è previsto il materiale rilascio del documento ma, più sem-plicemente, una verifi ca da parte degli stessi enti circa la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio (quando si fa riferimento a questa fattispecie si usano spesso gli appellativi di «Durc virtuale» o «Durc interno»). Con-cretamente, quindi, se sussistono i presupposti per il rilascio del Durc il benefi cio contributivo potrà essere fruito; diversamente l’agevolazione sarà inibita. Come accennato in precedenza, però, il Durc non attiene solo alla verifi ca della regolarità nei versamenti e negli adempimenti a carico del datore di lavoro, attività che può essere svolta in piena autonomia dall’ente previden-ziale interessato interrogando i propri archivi informatici, ma anche all’ine-sistenza di violazioni contributive di natura penale e amministrativa già divenute defi nitive. Il Durc infatti non potrà essere emesso positivamente se il richiedente si è reso responsabile di determinate violazioni di fatti-specie penali e amministrative (tabella A allegata al D.M. 24 ottobre 2007). In dipendenza di tale circostanza, al richiedente viene chiesto di autocerti-fi care l’inesistenza a suo carico di provvedimenti defi nitivi, amministrativi o giurisdizionali, in ordine alla commissione delle violazioni citate ovvero il decorso del periodo indicato dalla stessa disposizione relativo a ciascun illecito (C.M. 15 dicembre 2008, n. 34, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali). L’autocertifi cazione dovrà essere predisposta e fi rmata dal legale rap-presentante dall’azienda, e poi presentata alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell’impresa

Verifi ca delle condizioni per il rilascio del Durc

Verifi ca della regolarità nei versamenti e negli

adempimenti

Autocertifi cazione

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Durc

79IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

interessata. Il documento sarà fornito una sola volta, fermo restando che ogni eventuale modifi ca di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamen-te comunicata con le medesime modalità. Le autocertifi cazioni possono essere consegnate a mano, per posta raccomandata A/R o a mezzo fax (la modalità telematica non è stata ancora consentita), purché entro il 30 aprile 2009 e ciò sia con riguardo ai datori di lavoro che già usufruiscono dei benefi ci contributivi in argomento sia per quelli che si aggiungeranno da qui al 30 aprile 2009. Decorso tale termine, l’autocertifi cazione dovrà sempre precedere la prima richiesta del benefi cio.Questo adempimento sostituisce peraltro sia il Modello SC37 che l’Inps aveva predisposto nel corso del 2008 (Inps circolare 51/2008), sia l’invio del-la autocertifi cazione all’Inail richiesta in occasione della autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 Mat (Inail circolare 7/2008).L’autocertifi cazione non potrà essere in forma libera: è necessario far uso esclusivo del modello predisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il 15 dicembre scorso (si veda fac-simile modello a pag. 81), in cui si provvederà ad autocertifi care la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc ovvero il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito.

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro

L’autocertifi cazione non è richiesta invece per attestare il rispetto dell’al-tra condizione introdotta dalla Finanziaria 2007, cioè la puntuale applica-zione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regiona-li, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale. La complessa e articolata questione sul rispetto integrale del contratto collettivo, o piuttosto delle varie parti in cui esso è suddivisibile (parte economica, parte normativa e parte obbligatoria), ha indotto il Ministero a ritenere che l’autocertifi cazione, in questo ambito, implicherebbe complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico verifi ca-bili di fatto solo in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo, con conseguente eventuale recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato detta condizione di legge.

Adempimenti per l’autocertifi cazione

Modello obbligatorio

Accordi e contratti

DIFFERENZE TRA DURC MATERIALE E DURC VIRTUALE O INTERNO“CHECK LIST”

Durc materiale

Motivi che portano l’azienda a chiedere il Durc:

aggiudicazione gara d’appalto pubblica e stipula contratto;• ❏

– continua –

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDELAVORO & PREVIDENZA Durc

80 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

DIFFERENZE TRA DURC MATERIALE E DURC VIRTUALE O INTERNO“CHECK LIST”

rilascio concessione edilizia;• ❏

stato di avanzamento lavori; • ❏

emissione ordinativo di pagamento; • ❏

liquidazione fi nale e regolare esecuzione dell’opera; • ❏

liquidazione fattura; • ❏

lavori privati in edilizia; • ❏

iscrizione albo fornitori; • ❏

attestazione soa;• ❏

fi nanziamenti e sovvenzioni pubbliche.• ❏

Procedura:

La procedura per la richiesta del Durc prevede un’unica modalità telematica; ❏

è necessario essere in possesso del codice ditta e del codice pin assegnati dall’Inail per l’accesso ai • servizi «Punto Cliente» del sito www.inail.it; ❏

utilizzando le stesse credenziali Inail, bisognerà accedere all’area utenti del sito • www.sportellounico-previdenziale.it ❏

si dovrà scegliere la ragione (defi nito come «• servizio») per cui si chiede il Durc; ❏

inserire, a seconda del «• servizio», i dati richiesti (es: denominazione committente pubblico, tipo di ap-palto, sede operativa, ecc.); ❏

inoltrare la richiesta e attendere gli esiti delle verifi che Inps, Inail ed eventualmente della Cassa edile • competente; ❏

in caso di Durc positivo, dopo circa 30 giorni dovrebbe pervenire al richiedente un plico per posta racco-• mandata contenente il Durc cartaceo; ❏

in caso di presenza di situazioni ostative al rilascio, l’ente accertatore inviata a regolarizzare il richie-• dente entro 15 giorni; diversamente viene emesso un Durc negativo. ❏

Durc virtuale o interno

Motivi che portano l’azienda a chiedere il Durc:

Accesso ai benefi ci di carattere normativo e contributivo, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. ❏

Procedura:

la procedura per la richiesta del Durc è virtuale ossia automatica e interna agli Istituti titolati a ricono-• scere, o meno, l’agevolazione; ❏

l’unico adempimento per l’azienda interessata è quello di autocertifi care l’inesistenza di violazioni con-• tributive di natura penale e amministrativa già divenute defi nitive, attraverso la sottoscrizione del fac-simile approvato dal Ministero del lavoro il 15 dicembre 2008;

l’autocertifi cazione dovrà essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2009 per le richieste di agevola-• zioni costituitesi fi no alla medesima data; ❏

– continua –

- segue -

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE LAVORO & PREVIDENZA Durc

81IL SOLE 24 OREN. 3 - marzo 2009

DIFFERENZE TRA DURC MATERIALE E DURC VIRTUALE O INTERNO“CHECK LIST”

dal 1° maggio 2009, l’autocertifi cazione dovrà essere presentata in anticipo rispetto al momento in cui • sorgerebbe il diritto al benefi cio; ❏

l’autocertifi cazione non è soggetta né a bollo né tantomeno a passaggi intermedi quali, per esempio, • l’autentica della fi rma, vidimazione o altro; ❏

può essere consegnata a mano, per posta raccomandata A/R o a mezzo fax (la modalità telematica non • è stata ancora autorizzata). ❏

- segue -

FAC-SIMILE MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE APPROVATO DAL MINISTERO

Al Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di ...................................

Dichiarazione per benefi ci contributivi Inps e/o Inail (1)

Nome ...................................................................... Cognome .............................................................................Codice fi scale...............................................

[ ] Titolare [ ] legale rappresentante

Denominazione azienda ...................................................................................................................................... Indirizzo sede legale ...........................................................................................................................................Codice fi scale (alfanumerico) ............................ Codice fi scale (numerico) ........................................................e-mail ..................................................................................................................................................................Telefono .......................................................................... cellulare .......................................................................Matricola Inps (dieci campi numerici) .................................................................................................................Codice ditta Inail (nove campi numerici) ........................... controcodice (due campi numerici) ............................Cassa Edile

Denominazione ........................................... n. iscrizione .............................................................

Al fi ne di accedere ai benefi ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazio-ne sociale, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Autocertifi co

Ai sensi dell’art. 9, D.M. 24 ottobre 2007, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, defi nitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del citato decreto o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in sede di vigilanza, l’assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comuni-care a codesta Direzione qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro 30 giorni dall’avvenuta modifi ca. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Data Firma

(1) Vedi tabella (Tipi contribuzioni) con agevolazione contributiva (elencazione esemplifi cativa e non esaustiva) - allegata alla C.M. 30 gennaio 2008, n. 5, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per scaricare il modello personalizzabilewww.gpa.ilsole24ore.com

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDEQUESITI Caparre e acconti

82 IL SOLE 24 ORE N. 3 - marzo 2009

LE RISPOSTE AI QUESITI

FATTURAZIONE: CAPARRE E ACCONTI

DOMANDA Abbiamo incassato un assegno bancario a titolo di caparra per l’acquisto di un veicolo in data 24 novembre 2008 per l’importo di € 12.000,00. Di solito emet-

tiamo fattura di anticipo ma questa volta il cliente ci ha chiesto esplicitamente di non fatturare. Dobbiamo comunque fatturarla? (L’arrivo del veicolo e la successiva fatturazione avverranno nel mese di marzo 2009).

RISPOSTASi ritiene che la somma incassata costituisca un anticipo sul corrispettivo e debba essere fatturata. L’acconto e la caparra costituiscono un esborso an-

ticipato di una somma di denaro e nella prassi commerciale sono spesso confusi tra loro. Proprio per le differenze di trattamento tra caparra e acconto è importante stabilire, ove manchi una specifi ca imputazione, se il versamento anticipato di somme è stato effettuato a titolo di caparra o acconto.Ai fi ni Iva la caparra confi rmatoria e l’acconto seguono un diverso trattamento:

il 1. versamento di un acconto rappresenta l’anticipazione del corrispettivo pattuito e, per-tanto, assume rilevanza ai fi ni Iva con il conseguente obbligo, per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura con addebito dell’imposta; la 2. caparra confi rmatoria, invece, se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quan-to assolve una funzione risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale di una delle parti, rappresentando la liquidazione convenzionale anticipata del danno. Mancando un vincolo sinallagmatico tra il versamento della caparra e l’obbligo della controparte di ef-fettuare una determinata cessione o prestazione tale somma, quindi, non è soggetta ad Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 202 e 203].

La R.M. 1° agosto 2007, n. 197/E, in tema di contratti preliminari, contiene importanti indi-cazioni applicabili anche al caso di specie:

affi nché la●● somma versata assuma anche la natura di acconto di prezzo, oltre che di ca-parra confi rmatoria, è necessario che le parti attribuiscano espressamente alla predet-ta somma, in aggiunta a quella di risarcimento anticipato dell’eventuale inadempimento, la funzione di anticipo del corrispettivo pattuito per il trasferimento del bene;laddove vi siano●● dubbi sull’effettiva intenzione delle parti, secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, le somme versate anteriormente alla formale sti-pulazione di un contratto a prestazioni corrispettive (ed in particolare di un contratto di compravendita) devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo (o di acconto) sulla pre-stazione dovuta in base all’obbligazione principale, e non già a titolo di caparra (sentenza Corte di Cassazione 22 agosto 1977, n. 3833).

Sandro Cerato

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