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GUIDA PRATICA ALLA PREVIDENZA E ASSISTENZA Per delegati e collaboratori SPI-CGIL Marzo 2018

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GUIDA PRATICA ALLA

PREVIDENZA E ASSISTENZAPer delegati e collaboratori SPI-CGIL

Marzo 2018

INDICE

Prefazione

Pensione vecchiaia

Pensione vecchiaia / anticipata dipendenti Scuola

Pensione anticipata

Pensione anticipata lavori usuranti

Pensione reversibilità

Pensione di inabilità e Assegno ordinario invalidità

Invalidità civile

Assegno al nucleo familiare

Congedo maternità e paternità

Trattamenti di Disoccupazione NASPI

DIS-COLL

Assegno di Ricollocazione

Fondo Integrazione Salariale

Indennità di malattia

Inail malattie professionali

Inail infortunio

Sedi e orari del Patronato Inca Torino

a cura di Roberta VignaINCA Torino

PREFAZIONE

Care delegate, cari delegati,care collaboratrici, cari collaboratori,

questa “GUIDA PRATICA alla Previdenza e Assistenza” vuole essere uno strumentodi lavoro quotidiano per coloro che nelle diverse strutture della CGIL si occupano diinformazioni, consulenze e pratiche nell'ambito della tutela individuale, per orientarsi edare una prima risposta su materie complesse, che fanno riferimento a molte norme inrapida evoluzione.

Non ha certo la presunzione di essere esaustiva di tutto ciò che il mondoprevidenziale ed assistenziale rappresenta, oggi, per chi lavora, per chi è disoccupato,per chi è in pensione.

Si tratta di un piccolo manuale funzionale e rapido in cui sono racchiuse leinformazioni principali su alcuni argomenti, quelli più frequenti; in particolare i requisitirichiesti dalle leggi, la documentazione occorrente ed indispensabile all'inoltro di unadomanda, ecc..

Spesso le nostre iscritte ed i nostri iscritti e tutte e tutti coloro che incontriamonon sono a conoscenza dei loro più elementari diritti e, senza le corrette informazioni,non sono in grado di esercitarli fino in fondo.

Il compito di questo piccolo manuale è proprio questo.

Non tenetelo chiuso in un cassetto... usatelo per risposte immediate di “primosoccorso”!

Per tutto il resto (chiarimenti, approfondimenti, risoluzioni problematichecomplesse, inoltro telematico delle domande, ecc.) ci sono le compagne ed i compagnidel Patronato INCA CGIL.

Buon lavoro a tutte e tutti noi!

Torino 23 aprile 2018

La Segretaria Generale CGIL Torino Il Direttore INCA CGIL Torino

Enrica Valfrè Maria Pia Fasciana

PENSIONE DI VECCHIAIA – Legge n.214 del 22.12.2011

REQUISITI PER IL DIRITTO A PARTIRE DALL’01/01/2018

Lavoratrici dipendenti settore privato e parastato: 66 anni e 7 mesi di etàLavoratrici autonome: 66 anni e 7 mesi di etàLavoratrici dipendenti settore pubblico: 66 anni e 7 mesi di etàLavoratori dipendenti privati, autonomi, pubblici : 66 anni e 7 mesi di etàContribuzione: almeno 20 anni di contribuzione.

Continuano ad applicarsi i 15 anni (780 Settimane) di contribuzione nei seguenti casi (CircolareINPS del 01/02/2013 n° 16):

• Aver raggiunto i 15 anni (780 contributi settimanali) al 31/12/1992.

• Autorizzati ai versamenti volontari entro il 31/12/1992 anche se non hannoeffettuato i versamenti volontari, valido anche per i lavoratori autonomi.

• Lavoratori dipendenti che hanno una anzianità assicurativa di almeno 25 anni,occupati per almeno 10anni per periodi di durata inferiore a 52 settimanenell’anno solare, deroga valida solo nel FPLD.

I suddetti requisiti anagrafici vengono incrementati per tutti a partire dal 2013 alle speranza divita.

La pensione di vecchiaia Donne

periodo Dipendenti private Autonome e parasubordinate Dipendenti pubbliche

2011 60* 60* 61*

Dal 2012 62 63 aa e 6 mm 66

Dal 2014 63 aa e 6 mm 64 aa e 6 mm 66

Dal 2016 65 aa e 7 mm 66 aa e 1 mm 66 aa e 7 mm

Dal 2018 66 aa e 7 mm 66 aa e 7 mm 66 aa e 7 mm

Dal 2019** 67 67 67

* più l’attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto

** dal 2021 l’età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni

Lavoratori uomini dipendenti e autonomi del settore privatoUomini e donne del settore pubblico

Anno Nuova età (anni) Aumento speranza di vita (mesi) Età con aumento (anni e mesi)

2012 66 --- 66

2013 idem 3 66 aa e 3 mm

2014 idem --- idem

2015 idem --- idem

2016 idem 4 66 aa e 7 mm

2017 idem --- idem

2018 idem --- idem

2019 idem 4 67

Incentivato proseguimento attività lavorativa fino a 70 anni di età, anch’esso incrementato in base allesperanze di vita.

Anni Incremento speranza vita

2013- 2015 70 anni e 3 mesi

2016- 2018 70 anni e 7 mesi

2019- 2020 70 anni e 11 mesi

2021- 2022 71 anni e 2 mesi

2023- 2024 71 anni e 5 mesi

Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo all’01/01/1996 sarà sufficiente unacontribuzione minima di almeno 5 anni (contribuzione effettiva)

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DOMANDA VECCHIAIA INPS

• Carta di identità del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia• Tesserino Sanitario del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia • Tesserino Sanitario dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico • Data e luogo di matrimonio (a voce) o copia sentenza divorzio o separazione • Codici IBAN del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta in stampatello• Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730 , UNICO o CUD propri e dell’eventuale • coniuge• Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale• Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse• Estratto contributivo e/o certificativo

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DOMANDA VECCHIAIA INPDAP

• Carta di identità del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia• Tesserino Sanitario del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia• Tesserino Sanitario dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico• Certificato di servizio di tutte le Amministrazione presso cui il lavoratore ha prestato attività

lavorativa (settore scuola: se il dipendente è di ruolo l’ultima Segreteria possiede già i daticompleti)

• Estratto conto Inps, se il dipendente ha lavorato nel privato• Determinazioni di riscatti/ricongiunzioni/computi/accrediti o copia delle istanze• Modello PA04 se possibile o ultima busta paga (settore scuola: solo ultima busta paga)• Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730 , UNICO o CUD propri e dell’eventuale coniuge• Data e luogo di matrimonio (a voce) o copia sentenza divorzio o separazione• Codici IBAN del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta in stampatello

PENSIONE VECCHIAIA e ANTICIPATA PERSONALE SCUOLA EAFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) - Leggen.214 del 22.12.2011

REQUISITI PER IL DIRITTO A PARTIRE DALL’01/01/2012La pensione del personale del comparto scuola ed Afam (Accademia Formazione ArtisticaMusicale) decorrerà dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre)dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Personale della Scuola e dell’Afam

Periodo dal ---al ---

Aumentosperanza di vita(mesi)

Età (anni) Età con aumento

(anni e mesi)

Decorrenza

Personalescolastico

Personale Afam

01.01.2012 -- --- 66 66 1° settembredell’anno dimaturazione

1° novembredell’anno dimaturazione

01.01.2013 -- 3 66 66 e 3

01.01.2016 -- 4 66 66 e 7

01.01.2019 -- 5 66 67

PENSIONE ANTICIPATA

Personale della scuola e dell’Afam

Anno Aumento speranzadi vita (mesi)

Anzianità Decorrenza*

Uomini (anni emesi)

Donne (annie mesi)

Personalescolastico

PersonaleAfam

2012 --- 42 e 1 41 e 1 1° settembredell’anno dimaturazione deirequisiti

1° novembredell’anno dimaturazione deirequisiti

2013 3 42 e 5 41 e 5

2014 - --- 42 e 6 41 e 6

2016 - 4 42 e 10 41 e 10

2019 - 4 43 e 2 42 e 2

2021 - 3 43 e 5 42 e 5

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DOMANDA◦ Carta di identità del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia ◦ Tesserino Sanitario del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia◦ Tesserino Sanitario dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico◦ Certificato di servizio di tutte le Amministrazione presso cui il lavoratore ha prestato attività

lavorativa (settore scuola: se il dipendente è di ruolo l’ultima Segreteria possiede già i daticompleti)

◦ Estratto conto Inps, se il dipendente ha lavorato nel privato◦ Determinazioni di riscatti/ricongiunzioni/computi/accrediti o copia delle istanze◦ Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730 , UNICO o CUD propri e dell’eventuale coniuge◦ Modello PA04 se possibile o ultima busta paga◦ (settore scuola: solo ultima busta paga)◦ Data e luogo di matrimonio (a voce) o copia sentenza divorzio o separazione◦ Codici IBAN del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta in stampatello

PENSIONE ANTICIPATA (ex pensione di anzianità) – Leggen.214 del 22.12.2011

REQUISITI PER IL DIRITTO A PARTIRE DALL’01/01/2018

LAVORATRICI : 41 anni e 10 mesi di contributi (gradualmente incrementati)LAVORATORI : 42 anni e 10 mesi di contributi (gradualmente incrementati)Nessuna età anagrafica richiesta.

ABROGATO IL SISTEMA DELLE COSIDDETTE “QUOTE”.

I suddetti requisiti CONTRIBUTIVI vengono incrementati per tutti a partire dal2013 alle speranza di vita.A partire dall’01/01/2012 in poi, estensione del calcolo contributivo (pro-rata) anche ailavoratori/lavoratrici con 18 anni di contributi al 31/12/1995 destinatari, prima della nuovalegge, del sistema di calcolo esclusivamente retributivo. Quindi esisterà solo il sistema di calcolomisto o contributivo puro.

Requisiti pensione anticipata (regime misto)

anni incremento Attese di vita Donne Uomini

2011 40 anni* 40 anni*

2012 1 mese --- 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese

2013 1 mese 3 mesi 41 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi

2014 1 mese --- 41 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi

2016 --- 4 mesi 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi

2019 --- 4 mesi 42 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi

2021 --- 3 mesi 42 anni e 5 mesi 43 anni e 5 mesi

2023 --- 3 mesi 42 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi

2025 --- 3 mesi 42 anni e 11 mesi 43 anni e 11 mesi

2027 --- 3 mesi 43 anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi

DEROGHE

Le LAVORATRICI che in via sperimentale fino al 2015 OPTANO PER IL CALCOLOCONTRIBUTIVO conservano i vecchi requisiti per i diritto e il regime delle decorrenze anche sematurati dopo il 31/12/2012.• 35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti• 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici autonome

In questo caso, il sistema di calcolo applicato per la liquidazione della pensione sarà interamentecontributivo.

Per la decorrenza, verranno applicate le cosiddette finestre mobili (12 o 18 mesi).

Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gliadeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

PENSIONE ANTICIPATA LAVORI USURANTI

Confermato il requisito con il meccanismo delle quote.

Dall’01/01/2012 viene innalzato sia il requisito anagrafico che quello della quota.

Lavoratori addetti ad attività usuranti con benefici pieni

periodo anzianitàcontributiva

Requisiti Dlgs 67 Nuovi requisiti di decorrenza

età quota età quota

2011 35 anni 57 94 12 mesi dopomaturazionedel diritto2 0 1 2 idem 57 94 60 96

2013 idem 58 e 3 94 e 3 61 e 3 97 e 3

2016 idem 58 e 7 94 e 7 61 e 7 97 e 7

2019 idem 58 e 11 94 e 11 61 e 11 97 e 11

2021 idem 59 e 2 95 e 2 62 e 2 98 e 2

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DOMANDA

• Carta d’identità del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia• Tesserino sanitario del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia• Tesserino sanitario dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico• Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730 , UNICO o CUD propri e dell’eventuale

coniuge• Data e luogo di matrimonio (a voce) o copia sentenza divorzio o separazione• Codici IBAN del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta in stampatello.• Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale• Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse• Estratto contributivo e/o certificativo

PENSIONE DI REVERSIBILITA’

REQUISITI PER IL DIRITTO

Il dante causa (defunto/defunta) dovevano essere titolari di pensione, oppure, se assicurati olavoratori attivi, devono aver versato minimo 5 anni di contribuzione nell’intero arco di vitalavorativa, di cui 3 anni negli ultimi 5, oppure 15 anni versati in qualsiasi epoca.

BENEFICIARI• Il Vedovo o la Vedova coniugati o separati legalmente (senza addebito); se divorziati, solo

nel caso in cui il dante causa fosse tenuto a corrispondere l’assegno divorzile e il superstitenon si sia nuovamente coniugato

• Gli orfani minori o studenti fino a 26 anni (iscritti a regolare corso di laurea) o maggiorenniinabili

• Altri familiari quando non hanno diritto né coniuge né figli e solo se non titolari di altrapensione

INDENNITA’ PER MORTEIn caso di decesso di un lavoratore senza che sussistano i requisiti contributivi per la pensione direversibilità, al coniuge superstite spetta un’indennità rapportata all’ammontare dei contributiversati, purché risulti accreditato in favore del dante causa, nel quinquennio precedente al decesso,almeno un anno di contribuzione. La domanda va presentataentro un anno dalla morte.

INDENNITA’ “UNATANTUM”

L’indennità “UNA TANTUM” spetta ai superstiti di assicurato destinatario del sistema di calcoloesclusivamente contributivo, qualora non sussista il diritto alla pensione indiretta.I superstiti non devono superare un reddito personale annuo superiore a €.5.500,00 circa.L’indennità Una Tantum viene calcolata moltiplicando l’ammontare mensile dell’assegno sociale invigore alla data del decesso per il numero di annualità di contribuzione accreditate nella posizioneassicurativa del dante causa.Il termine di prescrizione entro il quale presentare la domanda è pari a 10 anni dalla data deldecesso.

MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI• 60% al coniuge• 20% a ciascun figlio• 70% per un solo figlio (orfano) di entrambi i genitori

In mancanza del coniuge:• 40% a ciascun figlio se hanno diritto solo i figli• 15% per ciascun altro superstite (fratello, sorella, genitore)

La reversibilità non può essere superiore al 100% della pensione diretta.

(Pensione di Reversibilità: continua nella pagina seguente)

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO(art.1 comma 41 legge n.335/95 tabella F)

LIMITI DI REDDITO

AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo 25 per cento importo pensione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo 40 per cento importo pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo 50 per cento importo pensione

ANNO 2018 Fino a euro 19.789,38 NESSUNA

Oltre euro 19.789,38 fino a euro26.385,84

25 per cento

Oltre euro 26.385,84 fino a euro32.982,30

40 per cento

Oltre euro 32.982,30 50 per cento

Redditi da valutare:• tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione• per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori i

redditi conseguiti all’estero• le pensioni estere dirette

La pensione di reversibilità ha decorrenza dal mese successivo alla data del decesso. E’cumulabile con la rendita corrisposta dall’Inail ai superstiti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PENSIONE AI SUPERSTITI

• Carta di identità del richiedente e del coniuge defunto in fotocopia

• Tesserino sanitario del richiedente e del coniuge defunto in fotocopia

• Tesserino sanitario dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico

• Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile (a voce) o copia sentenza didivorzio o separazione

• Codici IBAN del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta instampatello.

• Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730 , UNICO o CUD propri e del coniuge defunto

• Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale (anche figlimaggiorenni)

• Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse

• Estratto contributivo e/o certificativo (se il dante causa era lavoratore attivo)

• Modelli O Bis M di entrambi i coniugi (se pensionati).

PENSIONE DI INABILITA’

REQUISITI PER IL DIRITTO

Il/La lavoratore/lavoratrice devono aver versato minimo 5 anni di contribuzione nell’intero arco divita lavorativa, di cui 3 anni negli ultimi 5.Deve trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attivitàlavorativa ovvero inabilità a proficuo lavoro (invalidità al 100%)

INCOMPATIBILITA’

E’ incompatibile con qualsiasi retribuzione e compensi per lavoro con l’iscrizione negli elenchi deilavoratori agricoli, dei commercianti, degli artigiani, dei lavoratori autonomi e con la rendita Inailse liquidata per lo stesso evento invalidante.

MISURA DELLA PENSIONE

Viene calcolata come se l’assicurato avesse versato i contributi fino al raggiungimento dell’etàpensionabile prevista per le singole gestioni, ovvero 60 anni di età per gli uomini e55annidietàperledonne (ciò nonostante tali requisiti anagrafici siano stativertiginosamente elevati dalla legge n.214/2011).

La PENSIONE DI INABILITA’ è reversibile ai superstiti.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

REQUISITI PER IL DIRITTO

1. Perdita capacità di lavoro superiore ai 2/3 (67%)2. Minimo 5 anni di contributi versati di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda

DURATA DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

L’Assegno ordinario di invalidità viene concesso per 3 anni rinnovabili a domanda qualorapermangano le condizioni dello stato invalidante.Dopo tre riconoscimenti consecutivi (visita di concessione assegno, primo rinnovo dopo 3 anni esecondo rinnovo dopo altri 3 anni), l’assegno diventa definitivo.La domanda di riconferma va presentata nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del trienno.Al compimento dell’età pensionabile viene trasformato in pensione di vecchiaia se sussistono irequisiti contributivi.L’Assegno ordinario di invalidità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda odel riconoscimento dello stato invalidante.

CUMULI E INCOMPATIBILITA’

L’Assegno ordinario di invalidità è ridotto per coloro che lavorano in base ai redditi personali comeda tabella “G” della legge n.335/95.L’Assegno ordinario di invalidità è incompatibile con la rendita Inail se liquidata per lo stessoevento invalidante.

(Segue nella pagina seguente)

CUMULO DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTETABELLA“G”

LIMITI DI REDDITO - AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo calcolatoin misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

25 per cento importo assegnoordinario invalidità

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo calcolatoin misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

50 per cento importo assegnoordinario invalidità

ANNO 2018 Fino a euro 26.385,84 NESSUNA

Oltre euro 26.385,84 fino a euro 32.982,30 25 per cento

Oltre euro 32.982,30 50 per cento

Redditi da valutare:

• per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori• i redditi conseguiti all’estero

L’Assegno ordinario di invalidità non è reversibile.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PENSIONE INABILITA’ E ASSEGNO ORD. INVALIDITA'

• Carta di identità del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia• Tesserino sanitario del richiedente e dell’eventuale coniuge in fotocopia• Tesserino Sanitario dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a

carico • Certificato medico SS3 Inps con timbro e firma del medico e attestato di

trasmissione • Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile (a voce) o copia

sentenza di divorzio o separazione• Codici IBAN del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta in

stampatello.• Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730 , UNICO o CUD propri ed

dell’eventuale coniuge• Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale (anche figli

maggiorenni)• Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse• Estratto contributivo e/o certificativo.

INVALIDITA’ CIVILE

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

Il riconoscimento dell’invalidità civile prescinde totalmente da qualsiasi requisito contributivo e puòessere finalizzato al conseguimento dei seguenti diritti:

• collocamento obbligatorio• assegno mensile• indennità di accompagnamento• protesi ed ausili• congedo per cure• esenzione dai ticket• indennità di frequenza ai minori

Sono interessati tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni, ultrasessantacinquenni eminori.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Inps.

La visita per il riconoscimento dell’invalidità civile viene effettuata presso l’ASL di residenza.

Il verbale di comunicazione riconoscimento delle prestazioni viene inviato dall’Inps all’interessatoentro 180 gg. dalla visita.

Non esiste possibilità di ricorso in seconda istanza; è solo ammesso ricorso giudiziario (causalegale) entro 180 gg. dal ricevimento del verbale.Tutte le prestazioni di invalidità civile non sono reversibili.

INCOMPATIBILITA’ E INCUMULABILITA’

La pensione di inabilità è totalmente incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici.

Limite di reddito personale per il 2013 è pari a €.16.127,30.

L’assegno mensile per invalidità parziale viene concesso solo se il soggetto non ècollocato in alcuna attività lavorativa. Limite di reddito personale pari a € 4.738,63.

E’ incompatibile con qualsiasi altra pensione di invalidità (con diritto di opzione al trattamento dimiglior favore).

Sia la pensione di inabilità che l’assegno di invalidità civile parziale sono corrisposti per 13mensilità.

(Invalidità civile: segue nella prossima pagina)

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITA’ CIVILI ASSISTENZIALI ANNO 2018

Le Pensioni: Importo mensile

Invalidi civili totali e parziali – sordomuti – ciechi ventesimisti eassoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori

282,55

Ciechi assoluti non ricoverati 305,56

Sordomuti 282,55

Limiti di reddito per il diritto alle prestazioni:

Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti 16.664,36

Invalidi civili parziali 4.853,29

Le Indennità: importo mensile 2018

Accompagnamento invalidi civili totali (senza vincolo di reddito) 516,35

Accompagnamento ciechi civili assoluti (idem) 915,18

Speciale indennità ciechi decimisti (idem) 209,70

Indennità di comunicazione sordomuti (idem) 256,21

Indennità per drepanocitosi o talassemia major (idem) 507,42

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PENSIONE INABILITA’ E ASS. ORD. INV.PRIMA ISTANZA:

• Carta di identità del richiedente• Tesserino sanitario del richiedente• Certificato medico telematico rilasciato dal medico di base con timbro e firma in originale.

AGGRAVAMENTO:

• Occorre anche il precedente verbale di invalidità civile

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

DI COSA SI TRATTA?

E’ una prestazione di sostegno al reddito che, a partire dal 1°gennaio 1988, tramite la leggen.153/88, si riferisce al nucleo familiare nel suo complesso. Hanno diritto agli ANF i lavoratoridipendenti (anche del settore pubblico), i titolari di pensione e delle prestazioni economicheprevidenziali da lavoro dipendente in genere.

COME E’ COMPOSTO IL NUCLEO FAMILIARE?

• Il richiedente• Il coniuge• I figli ed equiparati minori o inabili• I fratelli, le sorelle ed i nipoti (in linea collaterale) minori o inabili• Ascendenti: in NESSUN CASO• Familiari all’estero: se esiste un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini

all’estero oppure convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia• Affidamento ai servizi sociali: il richiedente ha diritto al riconoscimento degli ANF per i

figli conviventi, anche se formalmente affidati ai servizi sociali

Esclusi dal nucleo familiare:

• Il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Attenzione! E’ necessario che gli exconiugi vivano separatamente e che non abbiamo la stessa residenza anagrafica.

• Il coniuge che abbia “abbandonato” la famiglia (lo stato di abbandono va comprovatodall’autorità giudiziaria)

• I figli ed equiparati sia minori che maggiorenni inabili, quando siano coniugati• I figli naturali non conviventi con il richiedente, ma con l’altro genitore che li ha riconosciuti

In caso di separazione legale o divorzio.

Il diritto a richiedere gli ANF spetta :1. il coniuge affidatario con posizione protetta (rapporto di lavoro, pensione, ecc..) è l’esclusivo

titolare del diritto a percepire l’anf di cui è componente insieme ai figli minori o maggiorenniinabili;

2. il coniuge affidatario non titolare di una posizione protetta esercita il diritto attraverso l’altrogenitore. In questo caso, il nucleo familiare è costituito solo dal genitore affidatario e daifigli, mentre il reddito familiare è quello corrispondente a quello del nucleo familiare edell’ex coniuge e dovrà costituire almeno il 70% da lavoro dipendente o equiparato.

Affidamento congiunto

In caso di affidamento congiunto dei figli ai coniugi separati dovranno essere questi ultimi, dicomune accordo, a stabilire a chi dei due spetta chiedere gli ANF. In caso di contrasto, si dovràinvece fare riferimento al requisito della convivenza per stabilire l’avente diritto alla prestazione.

REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare da prendere in considerazione è la somma dei redditi conseguiti dai singolicomponenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per lacorresponsione degli Anf fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Tale reddito è costituito da:• redditi assoggettabili all’Irpef, anche se conseguiti all’estero, compresi quelli a

tassazione separata, con esclusione, tuttavia dei trattamenti di fine rapporto e arretrati dic.i.g.

• redditi esenti da imposta ovvero assegno mensile per invalidità civili, interessi sudepositi, voucher, assegni sociali, ecc…

La rendita catastale della casa di abitazione va sempre indicata al lordo.

Redditi esclusi:• rendite vitalizie erogate dall’Inail• pensioni di guerra• indennità di accompagnamento, di comunicazione e di frequenza

Requisiti fondamentali:• non superare i limiti reddituali stabiliti di anno in anno dalle Tabelle• che la somma dei redditi da lavoro dipendente deve costituite il 70% del reddito

familiare dichiarato

In caso di reddito zero, spetta sempre l’anf. Nel caso invece in cui siano stati percepitiunicamente redditi diversi da lavoro dipendente, anche se di modestissima entità, non spetta.

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni.

COMPATIBILITA’

Non può essere concesso più di un assegno per lo stesso nucleo familiare.

PRESCRIZIONE

La prescrizione è sempre quinquennale per richiedere gli arretrati da parte del lavoratore.

Decennale da parte dell’Inps per recuperare gli Anf indebiti.

CASI DI ASSENZA DAL LAVORO

• Infortunio sul lavoro o malattia professionale: massimo tre mesi durante il periodo diinabilità temporanea

• Malattia e Tbc: per tutto il periodo indennizzato o retribuito fino ad un massimo di 180giorni

• Cure termali: per il periodo coperto da indennità di malattia• Gravidanza e puerperio: per tutti i periodi di astensione previsti dalla legge• Cassa Integrazione Salariale: per tutto il periodo di competenza• Congedo matrimoniale: per tutto il periodo retribuito• Ferie e festività: con la sola esclusione delle domeniche• Permessi e aspettative per cariche sindacali: durante tutto il periodo indennizzato• Permessi per assistenza a portatori di handicap: per tutta la durata dei permessi• Sciopero: per tutta la durata dei periodi• Sospensione disciplinare: durante tutto il periodo di sospensione• Licenziamento illegittimo: durante i periodi di paga maturati fino al reintegro del posto di

lavoro

PART TIME

Nel caso di part time orizzontale, spetta per intero, per tutti, quando nella settimana laprestazione lavorativa sia di durata non inferiore alle 24 ore. Se il numero di ore lavorate nellasettimana è inferiore, spettano tanto assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoroeffettivamente prestate, indipendentemente dal numero si ore lavorate in ciascuna dellegiornate stesse.

DOCUMENTI NECESSARI

• Carta di identità del richiedente e del coniuge• Tesserino sanitario di tutti i componenti del nucleo familiare• Matricola aziendale del richiedente e del coniuge se lavoratore dipendente• Redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

Congedo di maternità

L'evento tutelato è la gravidanza e si esplicita nel divieto di far lavorare le donne durante: • i due mesi precedenti la data presunta del parto• il periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto• i tre mesi dopo il parto• gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, a causa di parto prematuro, possono essere

fruiti in prolungamento del congedo di maternità dopo il parto.

Il computo del periodo di astensione decorre dal giorno successivo a quello del parto.

A tal fine l'INPS ha confermato che il giorno del parto, costituendo dies a quo, non va computatonel congedo. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la data presunta e quella effettiva coincidano, ilperiodo complessivo ordinario di congedo sarà pari a 5 mesi e un giorno.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La legge riconosce inoltre alla lavoratrice la facoltà di utilizzare un margine di flessibilità nelladecorrenza del congedo rispetto alla data presunta del parto, continuando a lavorare fino ad unmese dalla data presunta del parto.

In tal caso il periodo di congedo, non goduto prima del parto, può essere usufruito dopo il parto,arrivando massimo a quattro mesi, per comunque complessivamente cinque mesi (uno prima equattro dopo).

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che un ginecologo del SSN ed un medicocompetente per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale sceltanon arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per ottenere la flessibilità è necessario l'inoltro della domanda sia all’INPS che al datore di lavorocon allegata la documentazione medica di cui sopra, acquisita durante il 7° mese di gravidanza.

Parto prematuro

Le modifiche contenute nel Jobs Act riguardano i parti fortemente prematuri. E' stato infattieliminato il limite massimo di fruizione del congedo di 5 mesi. Il congedo si calcola oraaggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni non goduti, compresi tra la data del parto e la datapresunta del parto, anche se così facendo la madre usufruisce di un congedo di durata superiore a5 mesi.

Ricovero del neonato

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice puòdifferire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momentodell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratricestessa ne consentano il rientro a lavoro.

Destinatarie

L'indennità di maternità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti che si trovino in costanza di rapportodi lavoro al momento dell'inizio del periodo di congedo obbligatorio.

Non sono previsti altri requisiti di tipo contributivo o di anzianità assicurativa, salvo che per:• le lavoratrici agricole a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) che nell’annodi

inizio del congedo devono essere in possesso della qualità di bracciante comprovatadall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;

• le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che devono far va-lere almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternitàoppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso.

In alcune particolari situazioni le lavoratrici madri non più al lavoro hanno comunque diritto apercepire l'indennità di maternità:

• Lavoratrici sospese o disoccupate da meno di 60 giorni: spetta il normale trattamentoeconomico di maternità, purché non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio dellasospensione, dell’assenza o della disoccupazione e la data di inizio del congedo di maternità.

• Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni: qualora il congedo di maternità abbia iniziodopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dirittoall’indennità di maternità è riconosciuto a condizione che la lavoratrice risulti, alla data diinizio del congedo di maternità, in godimento del trattamento di disoccupazione.

Se non in godimento dell’indennità di disoccupazione, perché nell’ultimo biennio ha effettuatolavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro ladisoccupazione, ha diritto comunque all’indennità giornaliera di maternità, purché al momentodell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla risoluzione delrapporto di lavoro e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino versati o dovuti asuo favore almeno 26 contributi settimanali nell'assicurazione obbligatoria per l'indennità dimaternità

Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni: hanno diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio del congedo dimaternità stesso risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazionesalariale.

Congedo anticipato

Il congedo di maternità può essere anticipato: nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presumepossano essere aggravate dallo stato di gravidanza quando le condizioni di lavoro o ambientalisiano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possaessere spostata ad altre mansioni.

L'interdizione è disposta dal 2012, con le regole introdotte dalla legge di semplificazione, dall'ASLcompetente per le gravi complicanze nella gestazione e dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro)qundo vanno valutate le condizioni di lavoro pregiudizievoli.

Proroga del congedo

Il congedo obbligatori può essere prorogato sino a 7 mesi dopo il parto, qualora la lavoratrice,addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.Il provvedimento è adottato dalla DTL, anche su richiesta della lavoratrice.

Interruzione gravidanza

Il T.U. afferma semplicemente che l'interruzione della gravidanza è considerata a tutti gli effetticome malattia.

Rimane comunque in vigore il DPR 1026/76 che, all'articolo 12, contiene la precisazione mancantenel Testo Unico che distingue tra interruzione di gravidanza entro il 180° giorno della gestazione einterruzione successiva al 180° giorno; nel primo caso si tratta sicuramente di malattia, nelsecondo di parto.L'importanza di tale distinzione è evidente ai fini del trattamento che ne consegue: indennità dimalattia o di maternità (per cinque mesi complessivi), diverse per misura, durata e efficaciacontributiva.

A partire dal 2011 con la norma introdotta dal Decreto legislativo n. 119/2011 le lavoratrici, in casodi interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno o in caso di morte del bambino allanascita o durante il congedo di maternità, possono tornare al lavoro. In tal caso occorre avvisare ildatore di lavoro almeno dieci giorni prima e consegnare un certifica del medico attestante che ilrientro non provoca danno alla salute.

Incompatibilità

La percezione dell'indennità di maternità è incompatibile con i:

• Trattamenti economici di malattia: alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità inluogo di quella di malattia.

• Trattamenti di disoccupazione: alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità in luogodei trattamenti di disoccupazione.

• Trattamenti di integrazione salariale: alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità, inluogo dei trattamenti di integrazione salariale, sia speciali che ordinari.

• Trattamenti di mobilità: alla lavoratrice spetta l'indennità di maternità in luogo dell'inden-nità di mobilità. I periodi di percezione della maternità non sono computati ai fini dei limitidi durata di iscrizione alla lista, fermi restando i limiti di durata della indennità di mobilità.

• Trattamenti economici antitubercolari: alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità, inluogo dei trattamenti economici antitubercolari. L’indennità post-sanatoriale è cumulabilecon l’indennità di maternità.

• Trattamenti economici di temporanea per infortunio o malattia professionale:alla lavoratrice spetta, in luogo dell’indennità di maternità, i trattamenti economici perinfortunio o malattia professionale.

Le stesse regole si applicano in caso di godimento da parte del padre del congedo di paternità.

Iter e pagamento

Iter

La domanda di congedo di maternità (o di paternità) deve essere presentata e inviata dallalavoratrice, anche per tramite del nostro Patronato, on line all'INPS prima dell'inizio del congedo(anche in caso di interdizione anticipata o di utilizzo della flessibilità del congedo).

Al datore di lavoro va consegnato solo la ricevuta della trasmissione telematica della domanda.

Alla domanda telematica si deve allegare (con file pdf oppure consegnandolo in busta chiusaall'INPS) il certificato medico di gravidanza redatto su apposito modulo in dotazione alla ASL o concompilazione dell' apposito riquadro presente sul modello INPS, indicante fra l'altro, il mese digestazione alla data della visita e la data presunta del parto.

La lavoratrice, per usufruire dei diritti conseguenti al parto (congedo post-partum), deve inoltrareall'INPS e al datore di lavoro, entro 30 giorni dall'evento, il codice fiscale del nascituro,convalidato dall'Agenzia delle Entrate, senza inoltrare ulteriore domanda on line.

Pagamento

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato l'indennità di maternità è corrisposta dai datori dilavoro, per conto dell’INPS.

L’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni economiche di maternità nei confrontidelle seguenti categorie:

• lavoratrici/ri agricole/li• lavoratrici/ri assunte a tempo determinato per lavori stagionali• lavoratrici/ri addette ai servizi domestici e familiari• lavoratrici/ri disoccupate/ti o sospese/si dal lavoro

con pagamento effettuato tramite bonifico presso l'ufficio postale o accredito su conto correntebancario o postale, come da scelta effettuata al momento della domanda.

Il pagamento diretto dell'INPS può altresì avvenire ogni qualvolta sia comprovata la mancataanticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro sia per volontà di quest'ultimo,sia per una oggettiva impossibilità.

Si tratta delle ipotesi in cui: • il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato

preventivo, amministrazione controllata ecc.).In questo caso la lavoratrice/lavoratore, per iltramite del "Curatore", deve dichiarare la mancata presentazione della domanda diammissione al passivo fallimentare, presentare all'INPS autocertificazione attestante ilperiodo di congedo, dichiarando altresì che non ha percepito nessuna indennità dal datore dilavoro e presentare copia del passivo reso esecutivo

• sia in corso il pagamento diretto della CIG (anche in deroga)• l'azienda sia nel frattempo cessata • l'azienda si rifiuti di pagare le indennità. La lavoratrice/lavoratore in questo caso deve

preventivamente diffidare il datore di lavoro e comunque dimostrare all'INPS di aver tentatoin ogni modo di avere il pagamento delle indennità

Per ottenere il pagamento da parte dell'INPS, la lavoratrice/lavoratore dovrà inoltrare domanda dipagamento diretto, allegando la documentazione del caso come, oltre a quella già citata:

• copia buste paga del periodo che si richiede• atti di diffida, richieste indirizzare al datore di lavoro • autocertificazione sulla non riscossione,tramite buste paga, delle indennità nel periodo

richiesto• documentazione attestante la cessazione dell'azienda• copia documento di riconoscimento Carta Identità.

Trattamento economico

Le lavoratrici, in congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80%della retribuzione media globale giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedentel'astensione dal lavoro, per tutto il periodo di congedo di maternità, ivi compresi i periodi dicongedo di maternità anticipata, autorizzati dall'ASL o dal Servizio ispettivo del Ministero dellavoro.

Tale calcolo si applica anche alle lavoratrici domestiche, su una retribuzione convenzionaledeterminata anno per anno dall'INPS, e alle lavoratrici a domicilio.Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità fino araggiungere la normale retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.

Diritto all'Anf

Trattamenti di famigliaSe sussiste il diritto, alla lavoratrice o al lavoratore viene corrisposto anche l'assegno per il nucleofamiliare.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'ufficio la piena contribuzione figurativa per tutta la durata delle prestazioni, validaai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.La norma prevede che l'accredito avvenga a domanda, ma capita sovente che il periodo sia giàriportato sull'estratti contributivo a seguito della segnalazione effettuata dai datori di lavoro

Congedo parentale

Evento protetto

Per usufruire del congedo parentale bisogna avere un rapporto di lavoro in atto: non spetta, quindi,alle lavoratrici o lavoratori sospesi o disoccupati, in quanto è necessario che nel periodo suddettosia prevista effettiva prestazione lavorativa.

La normativa riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto autonomo al congedo, anche nelcaso in cui la madre non ne abbia diritto (ad esempio disoccupata o colf).

Pertanto entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per i primi dodici anni delfiglio/a, per un periodo complessivo massimo di 11 mesi secondo questa modulazione:

• alla madre lavoratrice, dopo il termine del congedo di maternità, per un periodo, frazionatoo continuativo, massimo di 6 mesi.

• al padre lavoratore, per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi ovvero di 7 mesi,qualora usufruisca del congedo per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tremesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi.

• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore adieci mesi.

In caso di parto gemellare ciascun genitore per ciascun figlio ha diritto, indipendentementequindi dal loro numero, ai periodi di congedo parentali previsti.

Ciò vale non solo per i figli naturali, ma anche per gli adottati o gli affidati.

E' data la possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori.

Inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo durante il periodo di congedo dimaternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri (non è possibilel'ipotesi inversa).

Da segnalare che le modifiche al congedo parentale, previste inizialmente in viasperimentale, sono state ora rese strutturali.

Frazionabilità

Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato (in mesi o giorni).Nei periodi di congedo parentale si computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativiche ricadono al loro interno.

Tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo è necessaria, perché non vengano computatinel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro.

Questo significa che immediatamente dopo un periodo di congedo se sono ammessi periodi di ferieo di altri congedi o permessi e sia necessario continuare nella fruizione del congedo, verrannocomputati ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo anche i giorni festivi e isabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri tipi di congedo o permessi.

Il lavoratore che è contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro a tempo parzialedi tipo orizzontale (o misto) può usufruire dei periodi di congedo parentale in uno dei due rapportidi lavoro, proseguendo l’attività lavorativa nell’altro rapporto. In tal caso, ai fini del computo deimesi di congedo parentale, l’astensione- benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa- siconsidera per l’intera giornata. L’indennità invece, se spettante, è commisurata alle ore di effettivaastensione dal lavoro.

Incompatibilità

• Trattamenti economici di malattia: alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’indennità dimalattia, in luogo di quella per congedo parentale. Al termine della malattia, può essereripristinato il trattamento per il congedo parentale fino al raggiungimento del periodomassimo previsto.

• Trattamenti di disoccupazione, di mobilità e di cassa integrazione: poiché iltrattamento per congedo parentale è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoroall’inizio e per tutta la durata del periodo, il trattamento economico per congedo parentale èincompatibile sia con il trattamento di disoccupazione (Aspi-mobilità) sia con quello di cassaintegrazione (ordinaria e straordinaria). Sussiste però il diritto se l’intervento della cassaintegrazione è a orario ridotto.

• Trattamenti economici antitubercolari: alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’indennitàgiornaliera per tubercolosi. Al termine di tale malattia viene ripristinato il trattamento per ilcongedo parentale fino al raggiungimento del periodo massimo previsto. L’indennità percongedo parentale è invece cumulabile con l’indennità post-sanatoriale.

• Trattamenti economici di temporanea per infortunio o malattia professionale: allalavoratrice o al lavoratore spettano le indennità giornaliere per infortunio sul lavoro malattiaprofessionale invece di quella per congedo. Al termine di tali prestazioni viene ripristinato iltrattamento per il congedo fino al raggiungimento del periodo massimo previsto.

Le stesse regole si applicano in caso di godimento da parte del padre del congedo parentale.

Iter

Il genitore che intenda avvalersi di un periodo di congedo parentale deve: • comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro secondo le modalità ed

i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un preavviso di almeno 5ggindicando l’inizio e la fine del periodo richiesto

• presentare la relativa domanda all’INPS con la modalità telematica e consegnare la ricevutaal datore di lavoro.

Trattamento economico

Indennizzo senza limiti redditualiIl padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto al 30% della retribuzione media giornalieraper un periodo complessivo massimo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dal reddito del genitorerichiedente, entro i 6 anni di vita del bambino/a o entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia nel caso diadozione.

Indennizzo subordinato al limite di reddito previsto per il genitore richiedente

I periodi di congedo parentale oltre i 6 mesi entro i 6 anni del bambino/a oppure fruiti tra i 6 e gli 8anni(o tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzatinella misura del 30% della retribuzione media globale giornaliera a condizione che il redditoindividuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo dipensione (il limite di reddito da considerare per l'anno in corso (2016) è di € 16.311,42 (6524,57 x2,5).

Ai fini del computo del reddito individuale si considerano tutti quelli assoggettabili ad IRPEF conesclusione della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a tassazioneseparata e della stessa indennità per congedo parentale.

Indennizzo assente

I periodi di congedo parentale fruibili dagli 8 ai 12 anni del bambino/a, e dagli 8 ai 12 annidall'ingresso in famiglia per i figli adottati o affidati, non sono in nessun caso indennizzabili.

Diritto all'Anf

Trattamenti di famigliaSe sussiste il diritto, alla lavoratrice o al lavoratore viene corrisposto anche l'assegno per il nucleofamiliare.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'ufficio la piena contribuzione figurativa per tutta la durata delle prestazioni, validaai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

La norma prevede che l'accredito avvenga a domanda, ma capita sovente che il periodo sia giàriportato sull'estratti contributivo a seguito della segnalazione effettuata dai datori di lavoro

Voucher baby sitting – asili nido

In via sperimentale, per il triennio 2013-2015, è stata introdotta la possibilità di concedere allamadre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi ein alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi dibaby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o deiservizi privati accreditati.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di seimesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedoparentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Il beneficio è stato prorogato per gli anni 2017 e 2018 per le lavoratrici dipendenti e quelleparasubordinate nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno.

Part-time in alternativa al congedo parentale

Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale od entro i limitidel congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto intempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

Per un'attenta valutazione di convenienza consigliamo di tenere conto dei seguentielementi:

• la trasformazione del rapporto può essere chiesta anche in misura inferiore al 50 % del

normale orario di lavoro, mentre, la fruizione in modalità oraria del congedo è fissata inmisura pari al 50% dell’orario medio giornaliero.

• la trasformazione del rapporto in PT rende compatibile l’utilizzo dei permessi per exallattamento (due ore o una se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore) che compatibili nonsono in caso di fruizione del congedo in modalità oraria.

• la riduzione d’orario per trasformazione del rapporto di lavoro ovviamente non è retribuitamentre il congedo usufruito in qualsiasi modalità è indennizzato al 30% della retribuzionefino ai 6 anni di vita del figlio.

• i termini per la decorrenza del congedo sono diversi. Il datore di lavoro è tenuto corso allatrasformazione del rapporto di lavoro entro quindici giorni dalla richiesta, contro i due giorniper la richiesta di congedo ad ore.

Da segnalare che la possibilità di richiedere il part-time in alternativa al congedoparentale, prevista inizialmente in via sperimentale, è stata ora resa strutturale.

Congedo parentale ad ore

Con la legge di stabilità del 2013 (legge 228/2012) venne introdotta la possibilità, per i genitorilavoratori dipendenti, di usufruire del congedo parentale a ore ma solo nel caso in cui il contrattocollettivo applicato ne definisse le modalità di fruizione. Tale previsione impediva l’effettivafruizione del congedo con modalità oraria non essendo di fatto prevista da nessun contrattocollettivo.

Il Dlgs 80/2015 ha modificato ulteriormente il Testo Unico sulla maternità e paternitàintroducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria anche laddove visia assenza di previsione contrattuale collettiva nazionale o aziendale.

Da segnalare che la possibilità di richiedere il congedo parentale ad ore, previstainizialmente in via sperimentale, è stata ora resa strutturale.

Modalità di fruizione

La fruizione in modalità oraria è possibile nella misura del 50% dell’orario medio giornaliero delperiodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale, salvo diversaprevisione contrattuale. L’introduzione della modalità oraria non modifica ovviamente la durata delcongedo parentale, i limiti complessivi e individuali rimangono invariati. Da notare che se lafruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria (nella stessa giornata presentesia l’attività lavorativa che assenza per congedo a ore), le domeniche e, nel caso di settimanacorta, i sabati non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.

Cumulabilità

Il congedo parentale usufruito in modalità oraria non è cumulabile con altri permessi o riposiconcessi per maternità/paternità, come permessi per allattamento.

È compatibile invece con i permessi o riposi disciplinati da norme diverse dal Testo Unico, come adesempio quelli previsti dalla legge 104/92.

Sono comunque prevalenti eventuali diverse norme di compatibilità previste dalla contrattazionecollettiva anche di livello aziendale.

Le regole di cumulabilità o incumulabilità sono sintetizzate nella tabella accanto pubblicata.

Contribuzione figurativa

Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa.

Preavviso

In caso di congedo orario il genitore richiedente è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondole modalità e i criteri previsti dai contratti di lavoro e comunque, con un termine non inferiore a 2giorni.

Domanda

La domanda di congedo parentale va inoltrata all’INPS con la sola modalità telematica utilizzando laprocedura INPS.

Riposi giornalieri

Evento protetto

La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodigiornalieri di riposo, anche cumulabili, della durata di un’ora ciascuno, se l’orario di lavorocontrattuale è pari o superiore a sei ore giornaliere.

Spetta un unico riposo di un’ora se l’orario di lavoro contrattuale è inferiore alle sei ore.

I due periodi di riposo giornalieri sono ridotti a mezz’ora ciascuno, quando la lavoratrice usufruiscadegli asili nido o di altre strutture idonee istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelleimmediate vicinanze di essa.

Sono interamente retribuiti come normale orario di lavoro mediante un’indennità a carico dell’enteassicuratore, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, corrisposta dal datore di lavoro esono utili ai fini dell’anzianità di servizio.

Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti (non hanno diritto lecolf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione cheper tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore siavivente.

Diritto del padre

Al padre lavoratore è riconosciuta la possibilità di usufruire dei riposi giornalieri, in base al proprioorario giornaliero di lavoro, solo se la madre è lavoratrice e in particolare nei seguenti casi:

a qualora i figli siano affidati al solo padre

b in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, per scelta o perchécategoria non avente diritto (lavoratrice domestica o a domicilio)

c nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente Nei casi di madre artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, parasubordinata, liberaprofessionista, il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periododi trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre nonfruisca immediatamente di seguito del congedo parentale (di tre mesi per le lavoratriciautonome o parasubordinate)

d in caso di morte o di grave infermità della madre

I riposi giornalieri spettano al padre indipendentemente dalla circostanza che la madre svolga omeno attività lavorativa, dunque anche se casalinga. A tal proposito, INPS, rettificando la circolare112/2009, ha precisato che i permessi possono essere goduti dal padre lavoratore senza eccezione.

Il padre, inoltre, non può usufruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non puòavvalersene perché assente dal lavoro per motivi che determinano una sospensione dal lavorostesso, quali aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste dai contratti a part-time verticale settimanale, mensile, annuale.

Sono interamente retribuiti come normale orario di lavoro mediante un’indennità a caricodell’ente assicuratore, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, corrisposta dal datoredi lavoro e sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.

Parto gemellare

In caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei gemelli, i periodi di riposo spettanti duranteil primo anno di vita del bambino sono raddoppiati.

Nel presupposto che uno dei due genitori non si avvalga dei riposi giornalieri, l’altro genitore hadiritto a fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio,vale a dire di quattro ore o di due a seconda che l'orario giornaliero di lavoro contrattuale sia pari osuperiore a sei ore, ovvero sia inferiore a sei ore.

Le ore aggiuntive rispetto alle ore previste (due ore se l’orario di lavoro è pari o superiore alle seiore giornaliere, un’ora se l’orario è inferiore alle sei ore) possono essere utilizzate anche da padrelavoratore qualora la madre non ne usufruisca.

Nel caso in cui la madre non benefici dei riposi giornalieri perché in congedo di maternità oparentale, il padre ha diritto ad usufruire delle ore aggiuntive.

Secondo un’interpretazione formulata dall’INPS se la madre è una lavoratrice autonoma, il padrelavoratore dipendente non ha diritto ad usufruire delle ore aggiuntive “…per l’evidente impossibilitàdi aggiungere ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri”.

Fruizione contemporanea

Tabella riassuntiva La madre può usufruire dei riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre.

Il padre non può usufruire dei riposi giornalieri durante il congedo di maternità e parentale dellamadre.

Diversa è la situazione del parto plurimo: in questo caso le sole ore aggiuntive possono essereutilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità e parentale della madre lavoratricedipendente.

Risulta possibile cumulare i permessi per allattamento con quelli previsti per i portatori di handicap.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa. I dati per l'accredito figurativo sono forniti daldatore di lavoro attraverso UniEmens.

Iter

Se la richiesta dei permessi è dalla madre: la domanda di astensione dal lavoro va presentata alproprio datore di lavoro Se la richiesta dei permessi è del padre: la domanda di astensione dallavoro va presentata all'INPS e al proprio datore di lavoro (anche in caso di richiesta di oreaggiuntive per parto plurimo).

Documenti da allegare alla domanda:

• in tutti i casi, certificato di nascita da cui risulti la maternità e la paternità ocertificazione/dichiarazione sostitutiva

se la madre è lavoratrice dipendente e rinuncia ai permessi in favore del padre:

• dichiarazione della madre che attesti di non fruire delle ore di riposo, confermata dalrelativo datore di lavoro

se la madre non è lavoratrice dipendente:

• dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente.

Congedo per malattia del bambino

Evento protetto

Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, dal lavoro per le malattie delfiglio fino ad otto anni di età.

Fino al compimento dei tre anni di età del figlio non c'è alcun limite temporale ai congedi permalattia.

Dai tre agli otto anni di età del bambino si prevede l'assenza dal lavoro nel limite di 5 giornilavorativi ogni anno per ciascun genitore e per ciascun figlio.Tale diritto pertanto decorre dal giornosuccessivo al compimento dei tre anni e fino al giorno del compimento degli otto anni Il ricoveroospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di cui siaeventualmente in fruizione il genitore stesso.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha il diritto.

Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia dellavoratore. Viene sancito che, sia nel settore pubblico che in quello privato, il bambino ammalatonon può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasceorarie di reperibilità.

Iter

La domanda deve essere presentata dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore al datoredi lavoro allegando una dichiarazione dove risulti che l'altro genitore non si astiene dal lavoroper lo stesso motivo e lo stesso figlio.

La certificazione di malattia deve essere trasmessa all'INPS in via telematica direttamentedal medico curante del SSN utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia.L'Istituto provvede ad inoltrarla immediatamente al datore di lavoro interessato.

Trattamento economico

Per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato che usufruiscono dei congedi senza limititemporali durante i primi tre anni del bambino e dei cinque giorni all'anno dai tre agli otto anni,non è prevista la retribuzione.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa per tutto il periodo di assenza dal lavoro perla malattia del figlio. I dati per l'accredito figurativo sono forniti dal datore di lavoro attraversoUniEmens.

La prescrizione

La legge equipara il pagamento dell'indennità di maternità al regime previsto per l'indennità dimalattia.

Il diritto a percepire crediti relativi all'indennità stessa si prescrive, pertanto, nel termine brevedi un anno dal diritto non esercitato. Trascorso tale termine si decade dal diritto alleprestazioni.

Il termine prescrizionale è possibile procrastinarlo presentando atti interruttivi, quali: • solleciti• consegna documentazione• inizio azione legale per riconoscimento del diritto.

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego -NASpI

Premessa

In attuazione dell'art. 1 della legge n. 183/2014 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 22/2015che modifica e sostituisce le attuali norme in vigore riguardanti gli ammortizzatori sociali, ASpI emini-ASpI, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La nuova prestazione NASpI è entrata in vigore dal 1° maggio 2015 e quindi con riferimento aglieventi di disoccupazione che si verificano dal primo maggio 2015. Per eventi di disoccupazioneoccorre far riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro e pertanto la nuovaprestazione riguarda le cessazioni dal 1° maggio 2015, mentre per le cessazioni intervenute fino al30 aprile 2015 continua ad applicarsi la normativa relativa all'ASpI o MiniASpI.

Destinatari

I lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, compresi gli apprendisti, i socilavoratori di cooperative di produzione di lavoro, il personale artistico con rapporto di lavorosubordinato e i lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi.

Rimangono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operaiagricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali rimangono in vigore le norme specifiche.

Nel caso in cui l'ultima attività lavorativa del disoccupato non si sia svolta in Italia, la prestazione didisoccupazione non compete all'Italia (escludendo i frontalieri e le categorie di lavoratori riportatenella Circolare 105/2015)

Secondo la norma è concessa anche ai lavoratori/lavoratrici che: • hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa. Ricordiamo che le motivazioni riconosciute

per le dimissioni per giusta causa sono: o mancato pagamento della retribuzioneo aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoroo modificazioni peggiorative delle mansioni lavorativeo mobbingo variazioni notevoli delle condizioni lavorative a seguito di cessazione d'azienda ad altrepersone fisiche o giuridicheo spostamento ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttiveo comportamento ingiurioso del superiore gerarchico

• hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato dalla maternità (da 300 giorniprima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di vita del figlio)

• hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con procedura obbligatoria diconciliazione prevista dall'art. 7 della L.604/1966, modificato dall'art. 1 comma 40 dellaLegge 92/2012. La NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito arisoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno diquindici dipendenti.

• hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore altrasferimento ad un'altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza e/oraggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici

• hanno accettato l'offerta economica propostagli dal datore di lavoro risolvendo il rapporto dilavoro con una "conciliazione agevolata", introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015(forma di conciliazione che il datore di lavoro può proporre al lavoratore in modo da evitareche quest’ultimo impugni il licenziamento o, se ha già proposto ricorso, proceda con larinuncia all’azione giudiziale)

Lavoratori/lavoratrici part-time

La norma disciplina il diritto alla NASpI anche per i lavoratori titolari di due o più rapporti di lavorosubordinato a tempo parziale. In caso di cessazione da uno di questi rapporti a seguito dilicenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale e ricorrendo tutti i requisiti,hanno diritto alla percezione della NASpI, a condizione che il reddito sia inferiore al limite utile ai

fini della conservazione dello stato di disoccupazione (2018: € 8.000) e che venga comunicatoall’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. La prestazionesarà ridotta dell’80% del reddito previsto.

Requisiti

La nuova prestazione è riconosciuta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro e chepossono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a si trovino in stato di disoccupazione involontariob possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni

antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazionec possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale

contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione

b 13 settimane di contribuzione con assicurazione per la disoccupazione neiquattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazionePer determinare le 13 settimane occorre considerare: tutte le settimane retribuite per le quali sia pagata o dovuta una retribuzione noninferiore ai minimali settimanali (ricordiamo che questa norma non si applica ilavoratori addetti ai servizi domestici, gli apprendisti e gli operai agricoli)

c - 30 giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio delladisoccupazionePer determinare le 30 giornate si considerano le giornate di effettiva presenza allavoro a prescindere dalla durata oraria e dal minimale contributivo. Dette giornatevengono riscontrate sul flusso mensile UNIMENS comunicato mensilmente dai datoridi lavoro.

Meccanismo di neutralizzazione

I periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi “neutri” che determinano uncorrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delletredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione delrapporto di lavoro, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negliultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

I periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerareeventi “neutri” includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia dellavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia “totalmente integrata” daquest’ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo diosservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai finidella ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Sono considerati periodi neutri anche:

• i periodi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore;

• i periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 L.300/70;

• i periodi di lavoro c/o Paesi esteri con cui l'Italia non abbia stipulato Convenzioni bilaterali inmateria di sicurezza sociale

• assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione digravità.

Esclusivamente ai fini del raggiungimento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa che:

i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria ed i periodi di congedo parentaleintervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi cheprecedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento del periodoall’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Lavoratrici/lavoratori domestici

Il requisito delle 30 gg di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione èsoddisfatto con un minimo di 5 settimane di lavoro con un minimo di 24 ore di lavoro per ognunadelle 5 settimane (24x5= 120 ore).

Lavoratrici/Lavoratori in somministrazione o con rapporto di lavoro intermittente

Per le lavoratrici e i lavoratori con contratto di lavoro di somministrazione o intermittente, i periodidi non lavoro non sono utili per la ricerca del requisito delle 13 settimane ma sono consideratineutri per la ricerca delle 30 giornate effettive di lavoro. E' possibile pertanto ampliare il periodo didodici mesi all'interno dei quali effettuare la ricerca.

Misura

L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media imponibile ai finiprevidenziali fatta valere negli ultimi quattro anni. Per determinare la retribuzione media sisommano le retribuzioni degli ultimi quattro anni senza tener conto del minimale, si divide per ilnumero di settimane riscontrate e si moltiplica per 4,33.

Per l'anno 2018 il 75% è garantito fino ad una retribuzione media pari a € 1.208,15 limite cheverrà rivalutato annualmente in base alla variazione all'indice ISTAT intercorsa nell'annoprecedente. Se la retribuzione media è superiore, si ha diritto al 75% fino all'importo di € 1.208,15più il 25% della parte eccedente tale importo e l'effettiva retribuzione media.

L'importo massimo comunque spettante è definito, sempre per l'anno 2018, in € 1.314,30.

L'indennità viene ridotta progressivamente mese per mese del 3% a partire dal primo giorno delquarto mese di fruizione. La riduzione del 3% è da applicarsi sull'importo del mese precedente.

Per i soci di cooperative di cui al DPR. N. 602/70 e il personale artistico, è previsto che la misuradell’indennità NASpI sia allineata dal 1° maggio 2015 alla generalità dei lavoratori, purmantenendo la progressività dell’aliquota che aumenta gradualmente fino a raggiungere nel 2017l'aliquota prevista per tutti i lavoratori dipendenti.

Durata

L'indennità è corrisposta per un un numero di settimane pari alla metà di quelle fatte valere negliultimi quattro anni, escludendo dal computo le settimane che hanno già dato titolo all'erogazione diprestazioni per disoccupazione.

Il periodo di riferimento, ultimi quattro anni, impone, ai fini di escludere periodi di contribuzioneche hanno già dato diritto a prestazioni di disoccupazione, un controllo preciso della storialavorativa del disoccupato dal momento che in questi ultimi quattro anni sono cambiate le norme ei criteri per il diritto alle prestazioni di disoccupazione. L'INPS, tenendo in considerazione i diversicambiamenti, ha adottato una serie di criteri per quantificare i periodi di contribuzione che hannogià dato luogo a prestazioni. I criteri sono sopportati da diversi esempi esplicitati nella circolare, aiquali rimandiamo.

Per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e delle terme, con riferimento aglieventi di disoccupazione verificatisi nel 2016, qualora la Naspi calcolata con il metodo applicato allageneralità dei lavoratori sia inferiore alla durata ottenuta scomputando le precedenti indennità didisoccupazione ad eccezione di Mini-Aspi e Naspi, la durata della Naspi viene incrementata di unmese, a condizione che la differenza tra le durate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso ladurata della Naspi non può superare il limite di 4 mesi.

Da precisare che i peridi di contribuzione che hanno dato diritto al Trattamento speciale edilizia,disoccupazione rimpatriati e indennità di mobilità, non verranno scomputati per il calcolodella nuova indennità NAsPi. Il periodo massimo è di due anni, pari a 104 settimane. Eliminata quindi la riduzione a78 settimane a partire dal 2017 precedentemente prevista.

Con questa nuova prestazione non si tiene più conto della differenziazione della durata in baseall'età alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Condizionalità

L'erogazione dell'indennità è condizionata:• alla regolare partecipazione di politiche attive per il lavoro, nonché a percorsi di

riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti • alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo

Domanda

La domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto dilavoro, pena la decadenza.

In presenza di eventi particolari i 68 giorni hanno una diversa decorrenza: • in caso di evento maternità insorto entro i 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, il

termine di presentazione della domanda rimane sospeso per tutto il periodo di maternità,poi riprende a decorrere per la parte residua

• per eventi di malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, indennizzabili dairispettivi istituti, insorti entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato, il termine per la domanda rimane sospeso per tutto il periodo copertodall'evento, poi riprende a decorrere per la parte residua

• dalla fine del periodo di maternità indennizzato per eventi di maternità insorti durante ilrapporto di lavoro

• dalla fine del periodo di malattia, infortunio/malattia professionale indennizzato per eventiinsorti durante il rapporto di lavoro

• dalla fine del periodo corrispondente all'indennità per mancato preavviso, ragguagliato agiornate

• dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento pergiusta causa

• dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria Decorrenza

La prestazione spetta a decorrere: • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se presentata oltre

l'ottavo giorno, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda se presentata oltre

l'ottavo giorno dalla cessazione • dall'ottavo giorno successivo alla fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul

lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso se la domanda è presentata entrol'ottavo giorno dalla cessazione di detti eventi. Se presentata successivamente, dal giornosuccessivo alla presentazione della domanda

• dall'ottavo giorno successivo al trentesimo in caso di giusta causa, se presentata entrol'ottavo giorno o dal giorno successivo alla domanda se presentata oltre l'ottavo giorno

In caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinatodi durata superiore a sei mesi, con un reddito annuo, presunto, superiore a quello minimoescluso da imposizione fiscale la prestazione non è dovuta.

In caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinatodi durata pari o inferiore a sei mesi, con un reddito annuo, presunto, superiore a quellominimo escluso da imposizione fiscale la prestazione non è dovuta e va valutato l'eventuale dirittoin relazione alla nuova occupazione.

In caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinato,con un reddito annuo, presunto, inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale laprestazione è dovuta decorso il periodo di carenza o di preavviso, ridotta dell'80% del redditopresunto.

Sospensione

La prestazione viene sospesa e ripristinata per la parte residua in caso di: • malattia insorta entro i 60 giorni dalla cessazione dal lavoro a tempo indeterminato. Nel

caso di malattia non indennizzata, perchè insorta oltre il sessantesimo giorno successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro, l'erogazione della NAspi non è sospesa • congedo per maternità insorta entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro• congedo di maternità insorto oltre i 60 giorni, ma in godimento della prestazione di

disoccupazione• nuovo rapporto di lavoro non oltre i sei mesi

Anticipazione

In caso di avvio di un'attività autonoma o un'attività in forma di impresa individuale odell'associazione in cooperativa, il beneficiario della prestazione può chiedere la liquidazioneanticipata in unica soluzione dell'importo spettante o ancora spettante. La medesima facoltà èriconosciuta al lavoratore che intende sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziatadurante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.

La domanda va presentata all'INPS in via esclusivamente telematica, entro il termine perentoriodi 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma, di impresa o della sottoscrizioneall'associazione in cooperativa. Se invece l' attività è iniziata durante il rapporto di lavorodipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda deve esseretrasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità didisoccupazione NASpI.

L'erogazione anticipata non da diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleofamiliare.In caso di ripresa di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui èriconosciuta l'anticipazione, andrà restituita tutta la somma anticipata, salvo il caso in cui ilrapporto subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto unaquota di capitale sociale.

L'anticipazione può essere richiesta solo per partecipazioni con apporto di lavoro, non può essererichiesta per il solo apporto di capitale. Non può inoltre essere chiesta dai soci accomandanti, adeccezione dei coadiutori.L'anticipazione può essere richiesta inoltre anche dai liberi professionisti non iscritti a gestioniprevidenziali dell'Inps ma a specifiche casse professionali (Es. Cassa Forense, Cassa Ingegneri).

Compatibilità e cumulabilità

Rapporto di lavoro subordinato

Nel caso in cui durante la percezione della prestazione si instauri un rapporto di lavoro subordinatooccorre distinguere le diverse situazioni che si possono realizzare:

• per rapporti di lavoro fino a 6 mesi, la prestazione viene sospesa e verrà ripristinata altermine del nuovo lavoro per la parte residua

• per rapporti di lavoro subordinato della durata superiore ai sei mesi, si decade dallaprestazione

In entrambe le situazioni è possibile chiedere la cumulabilità della prestazione con il lavorointrapreso a particolari condizioni reddituali:

• se il reddito annuale prodotto è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale(€ 8.000) si decade dalla prestazione nel caso di rapporti di lavoro superiori ai sei mesi

• se il reddito annuale prodotto è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€8.000) si mantiene la prestazione a condizione che si comunichi all'INPS, entro 30 giornidall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. In tal caso la prestazione è ridotta perun importo pari all'80% del reddito previsto. Dal momento che la prestazione viene ridottain base al reddito previsto occorre valutare se è più conveniente decadere dalla prestazionee al termine del nuovo rapporto di lavoro, potendo far valere tutti i requisiti richiesti,presentare una nuova domanda di NASpI

• per due o più rapporti di lavori part-time: in caso di cessazione da uno di questi rapporti aseguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale ericorrendo tutti i requisiti, si ha diritto alla percezione della NASpI, a condizione che ilreddito annuale prodotto (cumulati tutti i rapporti di lavoro) sia inferiore al reddito minimoescluso da imposizione fiscale (€ 8.000) e che venga comunicato all'INPS entro 30 giornidalla domanda di prestazione. La prestazione sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.

Lavoro autonomo o in forma parasubordinata

In caso di inizio di attività autonoma o in forma parasubordinata dalla quale derivi un redditoinferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione (€ 4.800),occorre comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito presunto.

Anche in questo caso la misura della prestazione è ridotta di un importo pari all'80% del redditopresunto rapportato alla data di inizio dell'attività e il periodo di godimento dell'indennità. Ilconguaglio della trattenuta viene effettuato in sede di dichiarazione dei redditi.

Se il lavoratore non è tenuto alla dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell'anno successivodovrà consegnare all'INPS un'autocertificazione attestante il reddito effettivo ricavato dal lavoroautonomo.

Importante sottolineare che il titolare di partita IVA, anche silente, è tenuto a comunicareall'INPS entro un mese o all'atto della domanda l'eventuale reddito presunto, anche negativo, alfine di non incorrere nella decadenza dalla prestazione.

Nell'ipotesi in cui la mancata comunicazione del reddito presunto provochi la respinta delladomanda è da tenere presente che può essere presentata una nuova domanda, questa voltacompleta della comunicazione corretta, purchè ovviamente non siano decorsi i termini didecadenza.

Non è ostativa alla prestazione l'iscrizione ad un albo professionale in assenza di attività e direddito. Il lavoratore deve comunque provvedere alla comunicazione del reddito previsto (che inquesto caso sarà pari a 0). Qualora invece dalle attività professionali derivasse un reddito, questo ècompatibile con la prestazione con la conseguente riduzione della prestazione con le modalitàpreviste dal comma 1 art. 10 del D. Lgs. 22/2015. Il limite entro il quale è consentita lacompatibilità è di 4.800 euro. Il beneficiario della NASPI deve, a pena di decadenza, informarel'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività professionale cui si riferiscono i compensi, o dallapresentazione della domanda di NASPI se l'attività professionale era preesistente, dichiarando ilreddito annuo che prevede di trarne anche se pari a zero.

I voucher sono stati abrogati ed il termine ultimo di utilizzo si è chiuso al 31/12/2017

Prestazioni di lavoro occasionali (Presto/ Libretto di famiglia) ex art 54 bis L. 96/2017

Il beneficiario della Naspi può svolgere prestazioni di lavoro occasionali nei limiti di compensi diimporto non superiore a euro 5.000 per anno civile (gennaio-dicembre).

L'indennità di Naspi è interamente cumulabile con tali prestazioni ed il percettore non è obbligato acomunicare all'Inps il compenso percepito in tale attività.

Lavoro intermittente

Il lavoratore titolare di Naspi che si rioccupa: • con un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, con diritto alla

indennità di disponibilità ha diritto al cumulo della prestazione di disoccupazione con ilreddito da lavoro, comprensivo dell’indennità di disponibilità, se non superiore a 8.000 €(limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione)

• con un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e quindisenza diritto all’indennità di disponibilità, avrà sospesa l’indennità di disoccupazione per lesole giornate di effettiva prestazione lavorativa. Durante i periodi interni al contratto, privi diprestazione lavorativa, l’indennità potrà essere riconosciuta. Rimane comunque fermo illimite massimo di 8.000 € per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Lavoro all'estero

Nei casi di rioccupazione con contratto a tempo determinato o indeterminato all'estero, occorredistinguere le diverse situazioni che si possono creare:

• nuovo lavoro intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria:

- il lavoratore che fruisce dell'indennità e si reca in uno Stato comunitario per la ricerca dellavoro, può chiedere di esportare la prestazione: dovrà iscriversi presso il Centro perl'impiego dello Stato estero e qualora trovi lavoro, decade dalla prestazione

- il lavoratore che fruisce dell'indennità che si reca in uno Stato comunitario già con uncontratto di lavoro: la prestazione viene sospesa per sei mesi. Al termine del contratto, perl'eventuale ripristino della NASpI, occorrerà verificare che non abbia richiesto unaprestazione a carico dello stato estero

• nuovo lavoro in uno Stato non comunitario ma convenzionato in materia didisoccupazione e che prevede l'esportabilità della prestazione: valgono le stesse regolecitate per i Paesi comunitari

• - il lavoratore che stipuli in Italia un contratto di lavoro da eseguire in uno Statocomunitario, soggiace a tutte le regole come nel caso di rioccupazione in Italia

• nuovo lavoro in un Paese estero non convenzionato:

- se il lavoratore ha già un contratto di lavoro, l'indennità viene sospesa fino ad unmassimo di sei mesi, dopodiché si ha la decadenza

- se il lavoratore si reca all'estero per brevi e documentati motivi (esempio lutto,matrimonio) le relative giornate sono indennizzabili se viene prodotta documentazioneidonea attestante i motivi del soggiorno

- se il lavoratore soggiorna all'estero per turismo, massimo 90 giorni, le giornatecorrispondenti sono da considerarsi indennizzabili.

Tirocinio

Coloro che svolgono tirocini professionali, stage, i titolari di borse lavoro possono cumulare ilreddito prodotto da tali attività con l'indennità di Naspi in quanto non si ravvisa lo svolgimento diattività lavorativa, e non sono tenuti a comunicare all'Inps le relative remunerazioni ne' l'avviodell'attività. (circolare Inps 174/2017)

Funzioni pubbliche elettive e non

Possono accedere alla prestazione di disoccupazione i lavoratori che al momento della cessazionedel rapporto di lavoro ricoprono o ricopriranno funzioni pubbliche elettive e non elettive, collocati inaspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato e in godimento di una indennità difunzione.

L'importo dell'indennità di funzione, che viene considerata assimilata al reddito di lavorodipendente, potrà comportare il cumulo, la sospensione o la decadenza dalla NASpI. Sono richiestele comunicazioni di rito all'INPS.

Titolarità di pensione estera CEE

INPS con il mess. n. 3937 del 18/02/2009 ha chiarito che il diritto alle prestazioni didisoccupazione previsto nel regime italiano è compatibile con il diritto a pensione a caricodell'assicurazione di un altro Stato membro dell'Unione europea (vedi circ. n. 132 del 10 giugno1993, parte III, punto 1).

Questo in quanto la normativa di riferimento (regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 in materia didisoccupazione) non comprende disposizioni specifiche per la riduzione, la sospensione o lasoppressione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell'assicurazione di uno Statocomunitario nei casi di titolarità di pensione spettante a carico dell'assicurazione di un altro Statocomunitario.

Compensi derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali, svolgimentoattività sportiva dilettantistica

Le remunerazioni derivanti da borsa di studio, stage e tirocini professionali, premi o sussidi

per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili conl'indennità e il beneficiario dell'indennità di disoccupazione non è tenuto ad effettuare all'INPScomunicazioni relative all'attività e alle remunerazioni derivanti da tali attività Anche i premi e icompensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamentecumulabili e non vanno comunicati Per quanto riguarda invece i titolari di borse di studio eassegni di ricerca, si applica la disciplina dell'art. 9 D. Lgs 22/2015, riguardante la riduzionedell'importo della prestazione di disoccupazione, pertanto i compensi derivanti da suddette attivitànon potranno superare il limite di 8.000 euro.

Inoltre il beneficiario della prestazione dovrà comunicare all'INPS, pena la decadenza dallaprestazione, entro un mese dall'inizio dell'attività o dalla presentazione della domanda di indennitàdi disoccupazione, in caso di attività preesistente, il reddito annuo che prevede di ricavare anche separi a zero.

Decadenza

I motivi di decadenza dalla prestazione: • inottemperanza degli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva predisposta dai

servizi competenti per il reinserimento lavorativo e la riqualificazione • perdita dello stato di disoccupazione• inizio attività subordinata senza aver provveduto alla comunicazione prevista• inizio attività autonoma senza aver provveduto alla comunicazione prevista• raggiungimento requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipata con esclusione di

tutti i casi in cui la prestazione pensionistica viene richiesta a seguito di opzione (esempioopzione regime sperimentale donna e altri istituti previdenziali)

• diritto all'assegno ordinario di invalidità, con possibilità di opzione• rifiuto di proposte di lavoro o trasferimento del lavoratore in un luogo distante non più di 50

Km dalla residenza del lavoratore o in un luogo raggiungibile in massimo 80 minuti con imezzi pubblici

Contribuzione figurativa

Per i periodi di percezione della prestazione è previsto l'accredito figurativo rapportato allaretribuzione individuata per il calcolo dell'indennità, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 voltel'importo massimo mensile della NASpI previsto per l'anno in corso (anno 2016 € 1.301,4 = €1.820).

Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, se dette retribuzioni accreditate, rivalutate data didecorrenza della pensione, risultano inferiori alla retribuzione media settimanale ottenutaescludendole dal computo, non saranno prese in considerazione per la determinazione dellaretribuzione media pensionabile, mentre saranno comunque conteggiate nell'anzianità contributiva.

Chiaramente questa precisazione vale per i trattamenti pensionistici che hanno almeno una quotaretributiva, mentre per le quote contributive un accredito inferiore determinerà conseguentementeun accantonamento di montante inferiore.

Regime fiscale

L'indennità NASpI ai fini fiscali è considerata alla stessa stregua del lavoro dipendente e pertantol'INPS applica le ritenute IRPEF al netto delle detrazioni, se richieste, e rilascia la CertificazioneUnica per l'eventuale dichiarazione dei redditi annuale.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto dicollaborazione - DIS-COLL

Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 31.12.2015 è stata istituita, in viasperimentale, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e per quelli aprogetto (DIS-COLL), in attesa del riordino, della modifica o del superamento di queste formecontrattuali.

Con la legge di stabilità 2016 la prestazione è stata prorogata fino al 31/12/2016 e,successivamente, con Legge n. 19/2017, fino al 30/6/2017.

Dal 1°luglio 2017 l'indennità è stata stabilizzata ed è riconosciuta anche agli assegnistidi ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Restano esclusi gli amministratori ed i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con osenza responsabilità giuridica mentre sono inclusi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Requisiti

Sono richiesti congiuntamente i seguenti requisiti: • iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata. Eventuali periodi di iscrizione

contemporanea ad altre gestioni non potranno essere presi in considerazione nella ricercadel diritto e della durata.

• non titolarità di pensione• non titolarità di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Il lavoratore,

titolare di partita Iva c.d. silente (cioè non produttrice di reddito), dovrà pertantoprovvedere alla chiusura.

• perdita involontaria della propria occupazione• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda• almeno tre mesi di contribuzione in gestione separata nel periodo intercorrente tra il 1°

gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazionedell'attività stessa. Ricordiamo che i contributi figurativi per i periodi di maternitàessendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili aifini del raggiungimento del requisito contributivo

• dal 2016 non è più richiesto il requisito di almeno un mese di contribuzione nell'anno solarein cui si verifica la cessazione, oppure un rapporto di collaborazione di durata pari adalmeno un mese che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo cheda diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Misura

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile che è calcolato rapportando il redditoimponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificatala cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi dicontribuzione o frazioni di essi presenti.

Per l'anno 2018 il 75% è garantito fino ad un reddito medio pari o inferiore a € 1.208,15annualmente rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente. Se il redditomedio è superiore, il 75% è corrisposto fino a € 1.208,15 ed è incrementato di un'ulteriore sommapari al 25% della differenza del reddito medio e l'importo di € 1.208,15 comunque per un importomassimo di prestazione pari a € 1.314,30 per l'anno 2018.

Dal primo giorno del quarto mese di percezione la prestazione è ridotta progressivamente del 3%al mese.

Durata

La prestazione è pagata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi dicontribuzione versati nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazionedell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa. Non sono computati i periodi contributiviche hanno già dato titolo a precedenti trattamenti DIS-COLL. La durata massima è comunque di 6mesi.

Condizionalità

L'erogazione dell'indennità è condizionata: • alla regolare partecipazione alle iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro, nonché

a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti • alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo

Rimandiamo al capitolo sull'Anpal per le condizioni e le modalità di attuazione di queste normee le misure da adottare per la non ottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni dipolitica attiva.

Domanda e decorrenza

La domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa,pena la decadenza. La prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazionedel rapporto di lavoro o, se presentata oltre l'ottavo giorno, dal primo giorno successivo alla data dipresentazione della domanda.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto dicollaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione delladomanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedalieraindennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantottogiorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione delladomanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenzaospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parteresidua.

Compatibilità e cumulabilità

Lavoro dipendente

Se c'è rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, si decadedalla prestazione. Per durate inferiori la prestazione viene sospesa d'ufficio e ripristinata al terminedel lavoro dipendente.

Lavoro autonomo

In caso di inizio di attività autonoma o di sviluppo di un'attività precedentemente avviata, dallaquale derivi un reddito inferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato didisoccupazione (€ 4.800 per il lavoratore autonomo e €8000 per il lavoratore parasubordinato),occorre comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito presunto. La misuradella prestazione è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto e ricalcolata d'ufficio almomento della presentazione della denuncia dei redditi.

Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la comunicazione comporta la decadenza dallaprestazione.

Lavoro occasionale

Il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti dicompensi di importo non superiore a €5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLLè interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e ilbeneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivantedalla predetta attività.

Accredito figurativo

Per i periodi di fruizione dell'indennità non è previsto l'accredito figurativo della contribuzione. Decadenza

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi diseguito elencati:

• perdita dello stato di disoccupazione• non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni

inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attivitàparasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’iniziodell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività

• titolarità di trattamenti pensionistici diretti• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti

per l’indennità DIS-COLL.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

CGIL - Area della Contrattazione e del Mercato del Lavoro

Assegno di Ricollocazione (AdR), fine della sperimentazione e sua andata a regime. (DeliberaANPAL n.3/2018)

Cos’è.E’ uno strumento volontario che aiuta la persona disoccupata a migliorare le possibilità di trovareuna propria ricollocazione nel mondo del lavoro e consiste in un importo da utilizzare presso glioperatori del mercato del lavoro per servizi di assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro.

L'AdR sarà disponibile per le seguenti tre situazioni:a. Disoccupati percettori di NASpI la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi;b. Beneficiari del Reddito di Inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula

del patto di servizio;c. Lavoratori coinvolti nell'accordo di ricollocazione per CIGS.

Mentre per il caso a) la procedura dell'individuazione dei soggetti beneficiari dipende dalla volontàdell'interessato, per i casi di b) e c) le modalità per la loro individuazione verranno definiti daopportuni provvedimenti a seguito di accordi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,l'ANPAL e INPS

Disoccupati percettori di NASpI la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi.

A coloro che ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso cui hanno sottoscritto il patto diservizio, ovvero mediante la procedura telematica è riconosciuto l’AdR, graduato in funzione delprofilo personale di occupabilità e spendibile presso i CpI o presso i servizi accreditati regionali.

Il servizio dell'AdR, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione asostegno del reddito, va richiesto entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una duratadi sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontaredell’assegno.

Il servizio prevede:• l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;• un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale

percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’areastessa;

• l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate daltutor e di accettare una offerta di lavoro congrua;

• l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego eall’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delleattività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua, al finedell’attuazione dei meccanismi di condizionalità.

• la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventualeripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di seimesi.

Esclusioni.

Non possono essere beneficiari i soggetti già impegnati in misure di politica attiva analoghe,solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento allavoro o dote lavoro, ovvero non compatibili, come ad esempio coloro che abbiano avutoriconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro o che abbiano in corsoun periodo di tirocinio, erogate da amministrazioni pubbliche centrali o territoriali.

La loro esclusione vale per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.

I soggetti erogatori.

L’AdR può essere speso presso un CpI o presso un soggetto accreditato a livello regionale onazionale.

In ragione di possibili carenze strutturali, sia riferite ai CpI che agli enti accreditati, per le Regioniconsiderate “meno sviluppate” o “in transizione”, è consentita la creazione anche di “SportelliTemporanei Territoriali”. Le caratteristiche della loro composizione saranno definite da appositoavviso ANPAL.

Il servizio dell'AdR.

Il “servizio di assistenza alla ricollocazione”, consiste in attività di “Assistenza intensiva nellaricerca attiva di lavoro”, e prevede due prestazioni principali:a. Assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggettoin tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, ladefinizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;b. Ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profiloprofessionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti,all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda così come allaformazione per l’inserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati.

Individuazione e ammissione alle attività dell'AdR.

Il Sistema informativo unitario invierà una comunicazione a tutti i potenziali destinatari, ovvero gliover 4 mesi di NASpI, contenente una breve descrizione del funzionamento dell’AdR e le modalitàdi collegamento al portale ANPAL per richiedere l’assegno.

Contestualmente sarà possibile scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il qualeintende usufruire del “servizio di assistenza alla ricollocazione” e prendendo appuntamento. Larichiesta di AdR verrà comunicata direttamente al CpI che ha in carico il destinatario.

La richiesta telematica dell’AdR potrà anche essere effettuata per il tramite dei Patronaticonvenzionati con ANPAL.In alternativa alla procedura telematica, e secondo le indicazioni delle Regioni e Province, saràcomunque possibile rivolgersi al CpI competente per la richiesta.

Obblighi.

A seguito della presentazione della domanda, entro le 24 ore successive, l’ANPAL provvede alleverifiche in ordine alle condizioni di validità della domanda, informando il CpI di riferimento, ovveroquello dove insiste il domicilio del beneficiario. Entro i successivi 7 giorni e in assenza di ragioniostative da parte del CpI, l’AdR si considera autorizzato.

A seguito del rilascio dell'AdR il destinatario ha l’obbligo di recarsi dal soggetto erogatore presceltonella data dell’appuntamento.

Nei quattordici giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento dovrà essereperfezionato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor.

Il programma di ricerca intensiva deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario e dall’operatoredal tutor del soggetto erogatore. Nel “programma di ricerca intensiva”, devono essere riportate legeneralità dei soggetti, destinatario, erogatore e tutor; data del primo appuntamento e ammontaredel valore dell'AdR; obblighi del percettore e del soggetto erogatore; informazioni sul meccanismodi condizionalità, ovvero delle sanzioni.

Il soggetto erogatore ha l’obbligo di comunicare al CpI competente i comportamenti deldestinatario che comportino l’applicabilità delle sanzioni previste:

• in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del percettore agli incontri oalle attività concordate, ivi incluso il primo appuntamento, scatta il meccanismo dicondizionalità, ovvero, la decurtazione totale o parziale della mensilità di prestazione asostegno nel reddito;

• in caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, scatta la condizionalitàdella decadenza dallo stato di disoccupazione, così come per le ipotesi di ingiustificato rifiutoo di mancata presentazione agli appuntamenti, oltre la seconda volta Inoltre, in caso dicomportamenti non congrui e non supportati da giustificati motivi, da parte del soggettoerogatore o del tutor assegnato, il Sistema informativo unitario ammette la segnalazionedell'accaduto da parte del percettore titolare dell’AdR.

Salvo precedenti segnalazioni di comportamenti non congrui e non giustificati del soggettoerogatore da parte del destinatario dell’AdR, è consentito cambiare una sola volta il soggettoerogatore. Non è consentito cambiare soggetto erogatore a seguito della formalizzazione da partedel soggetto erogatore di una offerta congrua di lavoro.

Ammontare del valore dell'AdR.

L'AdR ha una graduazione del suo ammontare in stretta relazione al profilo personale al qualevanno a riferirsi le difficoltà per l'occupabilità del soggetto beneficiario. Ciò significa che l'importodell’AdR varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell’esito del grado disvantaggio. Lo stesso varia anche in ragione della tipologia di contratto proposta, se a termine,minimo 6 mesi, o no.

L'AdR diviene usufruibile da parte del soggetto erogatore solo a seguito di un esito positivo delleattività previste, ovvero, a seguito di un successo occupazionale sia per un contratto determinato oindeterminato. Per le Regioni “meno sviluppate” si riconosce l’assegno anche a seguito diassunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Il suo valore, come già detto dipende dal grado di svantaggio e della tipologia di contratto. Questielementi concorrono alla definizione dei valori minimi e massimi dell'AdR come di seguito:

Tipologia contrattuale Valore in € minimo AdR, facilecollocazione

Valore in € massimo AdR,difficile collocazione

Contratto a tempo indeterminato,compreso apprendistato

1.000 5.000

Contratto a termine superiore ouguale a 6 mesi

500 2.500

Contratto a termine compresosuperiore o uguale a 3 mesi e finoa 6mesi

250 1.250

Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo didisponibilità, non comporta il raggiungimento del risultato occupazionale.

In caso di contratto di lavoro part-time, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza diuna percentuale almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro.

In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto, 12 mesi nel caso dicontratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, si provvede al recupero, verso ilsoggetto erogatore, di puntuali percentuali dell’importo.

Fondo d'Integrazione Salariale (FIS)

Cos'è

I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione ocessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settorinon coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

Alcuni fondi, inoltre, erogano prestazioni integrative rispetto a quelle pubbliche in caso dicessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché, in presenza di determinatirequisiti, assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodofino alla maturazione del diritto alla pensione.

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74 nasce dall’adeguamento, adecorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del d.lgs.148/2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestionefinanziaria e patrimoniale autonoma.

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupanomediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassaintegrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei qualinon sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo disolidarietà bilaterale alternativo.

Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cuiattività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassaintegrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (aeccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze dipersonale (circolare 9 settembre 2016, n. 176).

In particolare il Fondo eroga l'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datoridi lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nelsemestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro el'assegno ordinario, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti didatori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti,nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

A chi è rivolto

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gliapprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratoria domicilio.

Non spettano ai lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e ilavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurrele eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’articolo 24,legge 23 luglio 1991, n. 223 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificatomotivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con leorganizzazioni sindacali più rappresentative.

Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzionedell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa inmateria d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate e,dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazionesalariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.

Come funziona

Durata

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio

mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che dellaCIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà nonpossono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro illimite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite ladurata dei trattamenti viene computata per intero.

Pertanto, per esempio, sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, aseconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:

• 36 mesi di assegno di solidarietà; • 24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + altri sei mesi di assegno

ordinario; • 24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + sei mesi di assegno di

solidarietà.

Quanto spetta

La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissatanell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro nonprestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Per il 2018 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 925,03 euro per retribuzioni uguali oinferiori a 2.125,36 euro e a 1.111,80 euro per retribuzioni superiori a 2.125,36 euro(circolare INPS 31 gennaio 2018, n. 19).

Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazioneguadagni per l'industria.

Il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo stesso, l’assegno alnucleo familiare.

Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogareprestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sonoconcessi al netto di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

I lavori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, devono un contributo ordinario dello0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti alFondo (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di apprendistatodiverso dal professionalizzante), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dellavoratore, mentre i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a 15dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensileimponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e ilavoratori con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante), di cui due terzi a caricodel datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che accede alle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà deve,inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.

Le prestazioni sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, apartire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione. I datori di lavoro, per lacomunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio,potranno avvalersi del flusso UNIEMENS, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15novembre 2017, n. 170.

Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie edocumentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione, alla competentestruttura territoriale INPS, della documentazione di cui all’allegato 2, circolare INPS 2 dicembre2015, n. 197.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal FIS sono autorizzati con provvedimento del direttore disede (o del dirigente delegato) con riferimento alla sede INPS territorialmente competente inrelazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica.

La contribuzione correlata per entrambi i tipi di assegni è calcolata sulla base della retribuzioneimponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresaquella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento del fondo pensioni presso cui è iscritto illavoratore. Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normaleretribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui sicolloca l'evento. L' importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementiretributivi ricorrenti e continuativi.Il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione d’iscrizione dellavoratore.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazionesalariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.Tale divieto di cumulo si può esplicare nelle forme dell’incompatibilità totale, della cumulabilitàtotale o parziale così come individuate nella circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130 e nel paragrafo2.9. c, circolare INPS 23 maggio 2017, n.89.

Domanda

Requisiti

I lavoratori a cui spettano le prestazioni del Fondo d'Integrazione Salariale devono avere, alla datadi presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro pressol’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

Quando fare domanda

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda entrosette giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avereinizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La domandanon può comunque essere inviata prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione.

La domanda di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve esserepresentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio dellasospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il mancato rispetto di tali termini nondetermina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni,l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del terminedi decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento diintegrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla datadi presentazione (ovvero dal lunedì della settimana precedente).

Come fare domanda

Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate dal datore di lavoro (circolari 17giugno 2015, n. 122, 4 febbraio 2016 , n. 22 e messaggio 5 maggio 2016, n. 1986) online all'INPSattraverso il servizio dedicato.

Avverso i provvedimenti adottati è possibile proporre ricorso, entro 90 giorni edesclusivamente tramite il servizio online RiOL (Ricorsi on line), al comitatoamministratore del FIS, presso la Direzione Generale dell’INPS. Il comitatoamministratore decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni.

INDENNITA’ DI MALATTIAFonte INPS

L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che nedetermina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.

L’indennità spetta a:• operai del settore industria;• operai e impiegati del settore terziario e servizi;• lavoratori dell’agricoltura;• apprendisti;• disoccupati;• lavoratori sospesi dal lavoro;• lavoratori dello spettacolo;• lavoratori marittimi.

Non spetta (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) a:• collaboratori familiari (COLF e badanti);• impiegati dell'industria;• quadri (industria e artigianato);• dirigenti;• portieri;• lavoratori autonomi.

Decorrenza e durata

Il diritto all’indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primitre giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totalecarico dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia).

La malattia può essere attestata con uno o più certificati.

Risulta indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l’eventuale periodo di malattia checomporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.

Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi concontratto a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idoneacertificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Per quelli a tempo determinato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idoneacertificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamenteprecedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’annosolare. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se avvenuta prima delloscadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero digiornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le restanti giornatesono indennizzate direttamente dall’INPS.

Ai lavoratori dell’agricoltura a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i giorni copertida idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamenteiniziato l’attività lavorativa.

A quelli a tempo determinato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione,solo se hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente (sono valideanche le giornate lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo) o 51 giornatenell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile è pari al numero digiorni di iscrizione negli elenchi e fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Agli apprendisti si applica la medesima disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza. Quindi, se prevista, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e permassimo 180 giorni nell’anno solare.

Ai disoccupati e ai sospesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità spetta pertutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la

malattia inizia entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori marittimi e della pesca assicurati ex Ipsema (circolare INPS 23 dicembre 2013n. 179), l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale spetta dalgiorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica) e fino amassimo un anno. Se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi sbarcati danatanti appartenenti a specifiche categorie previste per legge, viene riconosciuta l’indennità perinabilità temporanea assoluta per malattia complementare, che spetta dal quarto giornosuccessivo alla data della denuncia dell’evento e fino a massimo un anno. Se la malattia simanifesta dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, ai lavoratori marittimi in continuitàdi rapporto di lavoro viene riconosciuta l’indennità per inabilità temporanea da malattia, chespetta dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia fino a massimo 180giorni.

Quanto spetta

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% dellaretribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.

Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% pertutto il periodo di malattia.

Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentualeprevista.

Ai ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenzaospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondole percentuali sopra indicate.

Ai lavoratori marittimi:• in caso malattia fondamentale, l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al

momento dello sbarco;• in caso malattia complementare, l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al

momento dell’ultimo sbarco;• in caso di malattia di lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, l’indennità spetta nella

misura del 50% per i primi 20 giorni e del 66,66% dal 21° al 180° giorno della retribuzioneeffettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

Per avere diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattiadal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS. Egli deve, inoltre,controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità inseritidal medico, per non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al propriodatore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medicocurante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tal caso egli deve, entro due giornidalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura territoriale INPS dicompetenza e l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di leggeconsistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardonell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

Analogamente, il lavoratore marittimo e della pesca assicurato ex Ipsema deve presentare oinviare all’Istituto il certificato di malattia, entro il medesimo termine di due giorni dalla data delrilascio.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere èprevisto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea,debbono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura territoriale INPS dicompetenza e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati diricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire ancheoltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizionedella prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi

non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Per la categoria dei lavoratori marittimi e della pesca aventi diritto alla tutela per malattia exIpsema il certificato di malattia viene trasmesso dal lavoratore. Ai fini del calcolo dell’indennitàinoltre, il datore di lavoro trasmette la denuncia delle retribuzioni corrisposte al lavoratore nelperiodo di riferimento sulla base della specifica prestazione richiesta.

Per l’erogazione dell’indennità il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domiciliodurante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verificadell’effettiva temporanea incapacità lavorativa.

Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi isabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione disanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

• un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza allavisita di controllo non giustificata;

• il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza allavisita di controllo non giustificata;

• il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo nongiustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per lasuccessiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatorialepuò dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.

Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore puòcambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo(oltre che al datore di lavoro) all’INPS con una delle seguenti modalità previste (messaggio 22gennaio 2013 n. 1290):

• inviando un’email alla casella [email protected]• inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;• contattando il Contact center al numero verde 803 164.

Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, i regolamenti vigentiprevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato. Il lavoratore deve,quindi, presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dalrilascio. Diversamente, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamentomedico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamenteall’istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni oaccordi che regolano la materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve esserelegalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per "legalizzazione" siintende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido come certificato secondo ledisposizioni locali. La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato nonequivale alla "legalizzazione".

MALATTIE PROFESSIONALI

DI COSA SI TRATTA?

Si considera malattia professionale uno stato patologico del lavoratore, determinato da causalenta e contratto nell’esercizio e a causa (nesso di causalità diretto) di un’attività lavorativamorbigena, che può esserne causa esclusiva o concorrente. Sono quindi “professionali” le malattiecausate dal lavoro per l’azione di agenti nocivi di natura fisica, chimica o biologica.

La tutela assicurativa obbligatoria delle malattie professionali è stata introdotta fino dal 1929: sonostate definite poi le tabelle dal Testo Unico approvato con Dpr n.1124/65. A far data dal25/07/2000, il D.lgs n.38/2000 ha poi completamente innovato le regole per gli indennizzi.

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Il lavoratore è obbligato a informare il proprio datore di lavoro entro 15 giorni dallamanifestazione della malattia.

Il datore di lavoro è tenuto a denunziare l’evento sia all’Inail che all’autorità di pubblica sicurezza,entro 5 giorni.

Se il lavoratore presenta direttamente all’Inail il certificato di denuncia di malattia professionale,sarà l’Istituto stesso che informerà il datore di lavoro con la richiesta di denuncia della malattia.

Trascorsi 5 giorni dalla richiesta, si applica una sanzione amministrativa (da 1.290 a 7.7456 euro).

In ogni caso, se la malattia professionale non è stata denunciata entro 5 giorni, il lavoratore puòcomunque ottenere le prestazioni Inail, purché si attivi entro 3 anni dal giorno in cui si èmanifestata la malattia.

TRATTAMENTOECONOMICO

• Giorno dell’evento: 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro.• 1°, 2° e 3° giorno successivi all’infortunio compresi i festivi: 60% della retribuzione

giornaliera a carico del datore di lavoro.• Dal 4° al 90° giorno successivo all’infortunio: 60% della retribuzione giornaliera a carico

dell’Inail• Dal 91° giorno in poi: 75% della retribuzione giornaliera a carico dell’Inail

INDENNIZZO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

L’Inail corrisponde un indennizzo in capitale se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6%e il 15%.

Indennizzo in capitale: indennizzo in unica soluzione del danno biologico, calcolata sulla basedella specifica tabella con parametri riferiti al sesso, all’età e alla percentuale di danno riconosciuta.L’Inail corrisponde un indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16%ed il 100%.

La rendita: è costituita da due quote; una quota di indennizzo del danno biologico, calcolatasulla base della specifica tabella; una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali dellamenomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

TABELLA RIEPILOGATIVA: INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO

GRADO DI MENOMAZIONE INDENNIZZO DEL DANNOBIOLOGICO

INDENNIZZO DELLE CONSEGUENZEPATRIMONIALI

< 6% In franchigia ---------------

>= 6% < 16% INDENNIZZO IN CAPITALE Si presume che non ci sianoconseguenze in termini di dannopatrimoniale

>= 16% INDENNIZZO IN RENDITA INDENNIZZO CON ULTERIORE QUOTADI RENDITA

LA REVISIONE DELLA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE

Per i casi precedenti il 25.07.2000:Entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita.

La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall’Inail (revisione attiva) o richiesta dallavoratore (revisione passiva):

• Prima visita: dopo 6 mesi dalla data di cessazione inabilità temporanea oppure dopo 1 annodalla data di manifestazione della malattia (in caso di assenza di inabilità temporanea)

• Ultima visita: alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita

PER I CASI DAL 25.07.2000

Tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%:

In caso di aggravamento:• entro 15 anni dalla data di denuncia di malattia professionale

Il lavoratore ha diritto di chiedere:• l’indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata

raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%• la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si

è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%• Tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%:

In caso di aggravamento:• entro 15 anni dalla data di denuncia di malattia professionale

Il lavoratore ha diritto di chiedere:• adeguamento dell’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma

non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%). In tali casil’accoglimento della domanda comporta l’impossibilità di effettuare altre richieste inadeguamento dell’indennizzo in capitale.

Nota Bene: l’impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale nonpreclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni peraggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzionedella rendita.

Per i tecnopatici con postumi pari o superiori al 16% : in tal caso vigore le norma previste dal T.U.,come per i casi precedenti al 25.07.2000.

In caso di SILICOSI o ASBESTOSI le revisioni potranno avvenire senza alcun limite di tempo.

Rendita per morte

Nel caso in cui la malattia professionale causi la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto auna rendita per morte pari al 100% della retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento cosìripartita:

• 50% coniuge• 20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione diriferimento.

In caso di decesso a causa di malattia professionale, provvede direttamente l’Inail su denunciadel datore di lavoro.

In caso di decesso di titolare di rendita diretta, l’Inail provvede su richiesta dei superstiti dellavoratore deceduto che devono presentare documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la

causa della morte.

L’Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta direndita. Dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Inail, i superstiti hanno 90 giorni ditempo per poter presentare la richiesta stessa.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Fonte Inail

DI COSA SI TRATTA?

Si considera infortunio sul lavoro l’evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione dilavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale checomporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

COSA SI INTENDE PER CAUSA VIOLENTA E OCCASIONE DI LAVORO

Causa violenta: fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo

Occasione di lavoro: l’evento deve dipendere da tutte quelle condizioni in cui l’attività lavorativasi svolge e nella quale è immanente il rischio del danno del lavoratore, in qualsiasi situazionericollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto.

DENUNCIA INFORTUNIO

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche sedi lieve entità, al proprio datore di lavoro o al dirigente o al preposto.

Fino a 3 giorni di assenza, escluso il giorno dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di riportarel’evento nel registro infortunio. Se superiore ai 3 giorni il datore di lavoro è tenuto a denunziarel’evento sia all’Inail che all’autorità di pubblica sicurezza, entro 2 giorni.

Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve esserefatta per telegramma entro 24 ore dall’evento.

Se l’infortunio non è stato denunciato subito dopo il verificarsi dell’evento, il lavoratore puòottenere comunque le prestazioni Inail, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui èavvenuto l’infortunio.

TRATTAMENTO ECONOMICO

• Giorno dell’evento: 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro.• 1°, 2° e 3° giorno successivi all’infortunio compresi i festivi: 60% della retribuzione

giornaliera a carico del datore di lavoro.• Dal 4° al 90° giorno successivo all’infortunio: 60% della retribuzione giornaliera a carico

dell’Inail• Dal 91° giorno in poi: 75% della retribuzione giornaliera a carico dell’Inail

INDENNIZZO DELL’INFORTUNIO

L’Inail corrisponde un indennizzo in capitale se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6%e il 15%.

Indennizzo in capitale: indennizzo in unica soluzione del danno biologico, calcolata sulla basedella specifica tabella con parametri riferiti al sesso, all’età e alla percentuale di danno riconosciuta.

L’Inail corrisponde un indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16%ed il 100%.

La rendita: è costituita da due quote; una quota di indennizzo del danno biologico, calcolatasulla base della specifica tabella; una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali dellamenomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

TABELLA RIEPILOGATIVA: INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO

GRADO DI MENOMAZIONE INDENNIZZO DEL DANNOBIOLOGICO

INDENNIZZO DELLE CONSEGUENZEPATRIMONIALI

< 6% In franchigia ---------------

> = 6% < 16% INDENNIZZO IN CAPITALE Si presume che non ci siano conseguenze in termini di danno patrimoniale

>= 16% INDENNIZZO IN RENDITA INDENNIZZO CON ULTERIOREQUOTA DI RENDITA

LA REVISIONE DELLA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE

Per i casi precedenti il 25.07.2000:Entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita, il lavoratore può richiedere o può essereinvitato a sottoporsi a visita:

• Ogni anno nei primi quattro anni• Alla scadenza del settimo anno• Alla scadenza del decimo anno

PER I CASI DAL 25.07.2000

Infortunati senza postumi o con postumi inferiori al 6%:

In caso di aggravamento:• entro 10 anni dalla data dell’infortunio• l’indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo

postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%• la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si

è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%

Infortunati con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%:

In caso di aggravamento:• entro 10 anni dalla data dell’infortunio• adeguamento dell’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è

aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al16%). In tali casi l’accoglimento della domanda comporta l’impossibilità di effettuare altrerichieste in adeguamento dell’indennizzo in capitale.

Nota Bene: l’impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale nonpreclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni peraggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzionedella rendita.

Per gli infortunati con postumi pari o superiori al 16% : in tal caso vigore le norma previste dalT.U. come per i casi precedenti al 25.07.2000.

INFORTUNIO IN ITINERE

E’ l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso:• di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro• tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro di andata e ritorno dal luogo

di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendaleE’ coperto dalla tutela assicurativa anche l’uso del mezzo privato, purché necessitato.

Rendita per morte

Nel caso in cui l’infortunio causi la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una renditaper morte pari al 100% della retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento così ripartita:

• 50% coniuge• 20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di

riferimento.

In caso di decesso a causa di infortunio mortale, provvede direttamente l’Inail su denuncia deldatore di lavoro.

In caso di decesso di titolare di rendita diretta, l’Inail provvede su richiesta dei superstiti dellavoratore deceduto che devono presentare documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare lacausa della morte.

L’Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta direndita.

Dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Inail, i superstiti hanno 90 giorni di tempo perpoter presentare la richiesta stessa.

PATRONATO INCA CGIL - Sede di TORINO

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• AMIAT - Via Germagnano 50 - Torino: rivolgersi alle RSU

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• ASL TO 4 c/o Ospedale di Ciriè: rivolgersi alle RSU

• GRUGLIASCO - Via Perotti 24 - Tel. 011.78.18.87 - Orario al pubblico: martedì ore 14:00-17:00.