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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO 1 Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Guida Documentale della Costituzione ed Evoluzione dell’Ispettorato del Lavoro in Italia a cura di Renzo La Costa per Centro Studi Ancl

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Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Guida Documentale della Costituzione ed Evoluzione

dell’Ispettorato del Lavoro in Italia

a cura di Renzo La Costa per Centro Studi Ancl

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Prefazione

Conoscere la storia dell’Ispettorato del Lavoro, non può essere ritenuta solo un arricchimento di quanti operano nel campo del lavoro : è un arricchimento culturale ben più ampio, un modo di rileggere l’evoluzione della società civile e democratica del nostro paese attraverso le regole del lavoro. Forse, di questa guida documentale, è proprio questo l’aspetto più particolare: anche in epoca nella quale ancora non vi era la nostra Carta Costituzionale, si avvertiva la necessità sociale di regole , di regole del lavoro e della verifica del loro rispetto. Da questo punto di vista sono appassionanti gli elementi di lento ma necessario progresso che il Lettore saprà cogliere : dalla prima convenzione Italo-Francese per la creazione di una entità ispettiva alla (pur timida) istituzione dei Circoli di Ispezione per le leggi operaie , per giungere al regio decreto 30 dicembre 1923 nel quale – tra l’altro – si dispone l’assunzione dei primi Ispettori del Lavoro a tempo determinato. La prima attribuzione delle competenze della vigilanza sul lavoro si coglie nella 3 aprile 1879 n. 4828, del Governo Depretis III 1 che istituisce nell'allora Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio due posti di Ispettori dell'Industria e dell'insegnamento industriale. A tali Ispettori non vennero assegnati particolari compiti , e si dovette aspettare la legge 11 febbraio 1886 n. 3657, sul lavoro dei fanciulli. Nel 1893, con la legge del 30 marzo, la n. 184 viene istituito il Corpo degli Ispettori e Ingegneri delle miniere, cave e torbiere.

1 Governo Depretis III – presidente del Consiglio Agostino Depretis

Ministeri: Affari Esteri Agostino Depretis (interim), Agricoltura, Industria e Commercio Salvatore Majorana-Calatabianco, Finanze Agostino Magliani, Grazie e Culti Diego Tafani, Guerra Gustavo Manzè de la Roche, Interno Agostino Depretis, Lavri Pubblici Raffaele Mezzanotte, Marina Niccolò Ferracciù, Pubblica Istruzione Michele Coppino, Tesoro Agostino Magliani (interim

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Visti i risultati non molto brillanti con la legge 17 marzo 1898 n. 80, si dispone che per assicurare l'applicazione delle leggi in materia di lavoro ci si rivolgesse anche ulteriori funzionari con compiti di Polizia Giudiziaria.

Nel 1904 venne ratificata, con la legge 29 settembre 1904 n. 572, la Convenzione tra Italia e Francia che impegnava all'istituzione del futuro Ispettorato del Lavoro.

La Legge 29 giugno 1902, n. 246, recante “ Istituzione di un ufficio del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio”, creò presso il Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, a livello centrale un Ufficio del Lavoro.

L'Ufficio del lavoro aveva il compito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro in tutto lo Stato e nei paesi esteri interessati dall'emigrazione italiana. Con la legge 19 luglio 1906, n. 380 nasce il "Corpo degli Ispettori del Lavoro".

Successivamente si completa con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, recante “ Istituzione del Corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro” , a livello periferico il processo di organizzazione delle strutture organizzative del lavoro sviluppando quanto previsto durante l'età giolittiana con l'Ufficio del Lavoro.

La legge del 1912, quindi, istituì in ogni provincia un Ispettorato dell'industria e del lavoro, organo periferico del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Pochi anni dopo l'istituzione, la prima guerra mondiale e l'avvento del regime fascista modificarono profondamente l'organizzazione centrale dello Stato italiano in tema di lavoro, industria e commercio.

Di conseguenza, gli Ispettorati divennero, di volta in volta, amministrazioni periferiche di differenti dicasteri. Dal RD 22 giugno 1916, n. 755, recante “ Istituzione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro” , la Legge 3 giugno 1920, n. 700, recante “Istituzione del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale”. Delineando le competenze, si divise il Ministero dell'Industria predetto in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e in Ministero dell'Industria e del Commercio.

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Durante il ventennio fascista inizia ad estendere i suoi compiti e poteri cambiando il nome in “ Ispettorato delle Corporazioni “, con RD 14 novembre 1929, n. 2183 e con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, che trasformò la denominazione in Ispettorati corporativi del lavoro e si videro attribuiti nuovi compiti. Nel 1923 fu soppresso il Ministero, con RD 27 aprile 1923, n. 915, recante Soppressione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Con il RD 5 luglio 1923, n. 1439, recante Riunione in un unico Ministero, denominato Ministero dell'Economia nazionale dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'Agricoltura, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, infatti, venne istituito il Ministero dell'Economia Nazionale, che riunì in un unico dicastero i ministeri economici preesistenti.

Nei precedenti tre anni da tale Ministero era dipeso l'Ispettorato del Lavoro. Infine, con il RD 2 luglio 1926, n. 1131 venne istituito il Ministero delle Corporazioni. Da questo ministero, da allora e fino alla loro soppressione avvenuta nel 1931, avvenuta con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, recante Attribuzioni e poteri concessi all'Ispettorato del lavoro, dipesero infine gli Ispettorati dell'Industria e del Lavoro.

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Circolare costituzione circoli 1906 Oggetto: Servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie. In applicazione della legge 19 luglio 1906 e dei RR. Decreti 21 ottobre 1906 sono stati costituiti i seguenti Circoli di ispezione per le leggi operaie: I. — Circolo di Torino (Provincie di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Genova, Porto Maurizio). Prof. ing. Effren Magrini, Capo del Circolo — Ing. Francesco Borgogno, ing.Pasquale Regnatela, Carlo Grassini, ispettori incaricati — Sede: via Colli, 19. II — Circolo di Milano. (Provincie di Milano, Como, e Pavia). Ing. Pietro Brunati, Capo del Circolo — Ing. Gino Cacciari, ing. Andrea Calderan,ing. Enrico De Michelis, Ennio Astoni, ispettori incaricati — Sede: via VincenzoMonti,, 28-30. III. — Circolo di Brescia (Provincie di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova,Sondrio, Verona e Vicenza). Ing. Italo Locatelli, Capo del Circolo — Ing. Mario Fusconi, Ispettore incaricato.Sede: presso la Regia Prefettura. Ai suddetti incaricati furono diramate, in data 26 novembre u. s., le istruzioni seguenti: . Le varie circolari già diramate per la esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di quella per gli infortuni sul lavoro, circolari che rimangono sostanzialmente immutate, specialmente per quanto riguarda quella del 24 maggio 1903 n. 9272/13 e l'altra del 5 maggio 1904, n. 13801, mi dispensano dal tornare ora sulle modalità tecniche della vigilanza sulle due leggi citate. E’ invece necessario ch’io richiami l'attenzione dei signori Incaricati sopra alcuni punti che rivestono speciale importanza, e precisamente sulle attribuzioni ad essi demandate, sui loro rapporti con l'Amministrazione centrale, con le autorità locali e con le classi interessate, infine sui servizi speciali e statistici.

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I. — Attribuzioni degli incaricati. La vigilanza generica per le leggi operaie sugli stabilimenti industriali di ogni genere affidata agli Incaricati trova una limitazione negli organi già esistenti con la stessa funzione per gruppi determinati di imprese. In quanto riguarda la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli sono sottratte alla competenza loro soltanto le industrie minerarie e mineralurgiche la cui sorveglianza rimane affidata al Corpo Reale delle miniere, il quale deve già per altre ragioni ispezionarli. Invece agli effetti della legge sugli infortuni del lavoro si ha una eccezione più generica che abbraccia tutte “le imprese, industrie e costruzioni soggette a speciale vigilanza tecnica governativa per la sicurezza e regolarità dell'esercizio„ per le quali "le ispezioni saranno eseguite dall'ufficio al quale tale vigilanza o affidata„ (articolo 137 del regolamento). In particolare rientrano in tale gruppo, sottratto all'azione degli incaricati, oltre alle cave, miniere e imprese mineralurgiche già citate, anche tutti i servizi di carattere industriale dello Stato, le ferrovie e tramvie, anche se esercitate da imprese private, le costruzioni edilizie compiute con la ingerenza degli uffici del Genio Civile. La diversa estensione della competenza dei signori Incaricati in materia di infortuni da un lato e di lavoro delle donne e dei fanciulli dall'altro può dar luogo al caso di visite a stabilimenti industriali, autorizzate per l'esecuzione dì questa seconda legge ma non già a rigore per la prima. In tali casi, che credo invero non frequenti, non potrebbe ammettersi che l'ispettore rimanesse indifferente alle palesi violazioni della legge sugli infortuni, specialmente quando esse rappresentassero un grave pericolo per l'incolumità fisica degli operai; raccomando però di usare il massimo tatto nella rilevazione di tali trasgressioni che dovranno essere in ogni caso segnalate all'ufficio competente. Del resto sono sicuro che gli eventuali rapporti con gli altri corpi, i quali si occupano nella loro sfera di azione di vigilare sull'esecuzione delle leggi operaie, saranno improntati alla massima cordialità ed ove occorra ad una efficace cooperazione. Nel campo di azione così delimitato i signori Incaricati hanno piena libertà di esercitare le funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti. Non dubito che essi saranno dovunque accolti in modo da non incontrare alcuna difficoltà nell'esercizio delle loro funzioni; però affinchè la loro qualifica non possa essere in nessun caso contestata, è necessario che abbiano presso di sé la carta di riconoscimento che dovranno presentare, se richiesti, all'industriale del quale intendono visitare l'azienda ed alla autorità competente nei casi di opposizione o di ostacoli alla legittima esplicazione del loro mandato. La piena libertà di ispezionare gli stabilimenti industriali sottoposti alla loro vigilanza e di accertarvi le eventuali contravvenzioni, porrebbe condurre ad una mancanza di sistema nelle ispezioni; è quindi necessario che i signori Incaricati si attengano all’ordine determinato volta per volta dal capo del Circolo al quale

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appartengono e non vi deroghino se non per gravi ed urgenti ragioni, delle quali gli daranno avviso immediato. II piano delle ispezioni verrà fissato dai signori Capi di Circolo, in base ai criteri da determinarsi di accordo con l’Amministrazione e che avranno per fine la regolare organizzazione della vigilanza in modo uniforme su tutte le aziende sottoposte alle leggi. È ovvio poi che caso per caso si ottemperi alle speciali necessità derivanti dalle richieste dell'Amministrazione centrale o da altre circostanze impreviste. Determinato l'ordine delle località da visitare, gli incaricati avranno una prima guida sugli stabilimenti di ciascuna località nei registri delle denuncie di esercizio esistenti presso le Prefetture e presso i Comuni; ma è inutile ch'io avverta come essi siano anche tenuti a visitare gli stabilimenti industriali pur sottoposti alle leggi operaie, ma i quali non abbiano presentata denuncia, essendo lloorroo compito di rintracciare le aziende, che si ha ragione di ritenere numerose, le quali non hanno compiuto tale prescrizione di legge. Non mi soffermo sulla vigilanza da compiere sulle singole imprese e sulla compilazione dei verbali; raccomando soltanto di sorvegliare con atten-zione, riferendone in modo particolare al Ministero, sull'applicazione delle concessioni accordate riguardo alle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Tali concessioni saranno in avvenire precedute da una inchiesta tecnica compiuta dal personale ispettorale; per quelle accordate in passato dovrà supplire all'istruttoria preventiva la vigilanza alla quale accennavo, che riveste, così, una particolare importanza. Per raggiungere lo scopo i signori ispettori debbono ricordare che le concessioni son date sempre caso per caso e sono subordinate alle effettive esigenze dell'industria ed alla osservanza rigorosa, nello stabilimento che ne gode, delle altre prescrizioni della legge; questi criteri potranno in alcuni casi indurre l'ispettore a proporre la revoca delle concessioni già fatte, in altri a consigliare l'industriale a chiedere la concessione prescritta della quale non aveva conoscenza. Tutte le infrazioni che si verificassero dovrebbero, secondo la lettera della legge, dar luogo ad altrettante contravvenzioni. È però da osservare che non essendosi ancora potuto organizzare una vigilanza continuata ed efficace, dovranno da principio usarsi quelle tolleranze che ordinariamente sarebbero riserbate al solo periodo iniziale di esecuzione della legge. Potrà quindi caso per caso, avuto particolare riguardo alla evidente buona fede dell'industriale, alle difficoltà pratiche colle quali egli abbia dovuto contrastare ed alla relativa tenuità dell'infrazione, limitarsi l'opera dell'ispettore all'invito di rientrare al più presto nella regola legislativa senza che sia elevato verbale di contravvenzione. Tale fatto dovrà risultare dal verbale e l'ispettore ne prenderà nota per tenerlo presente in una successiva visita al medesimo stabilimento, poiché, se le sue osservazioni non fossero eseguite, egli dovrà procedere alla contravvenzione.

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II. — Rapporti con l’Amministrazione centrale e con le autorità locali. Ai signori Capi di Circolo è affidata in generale la corrispondenza relativa alle questioni di servizio, sia con questo Ministero (Ufficio del Lavoro), sia con le Amministrazioni locali o con altri Enti e persone. A questa norma sarà fatta eccezione per la trasmissione dei verbali di contravvenzione all'autorità giudiziaria; di essi l'ispettore dovrà però trasmettere copia al Capo di Circolo per lo successive formalità. Rispetto alle Autorità locali i rapporti più frequenti saranno con le Prefetture e con le Amministrazioni comunali, specialmente perché ad esse è affidato il servizio delle denuncie di esercizio e dei libretti di ammissione al lavoro dei minorenni. Ho già diramato istruzioni ai signori Prefetti, perché pongano a disposizione degli ispettori i registri delle denuncie ed invitino i Comuni a fare altrettanto. Inoltre li ho pregati di consentire che i funzionari addetti a tale servizio si pongano d'accordo con gl'ispettori per i miglioramenti che risultino necessari. Raccomando quindi ai signori Incaricati di occuparsi anche di questa parte importantissima del loro mandato; poiché essi possono efficacemente contribuire al perfezionamento dei servizi locali attinenti all'esecuzione delle leggi operaie, tanto coi suggerimenti che potranno dare sul luogo, quanto segnalando a questo Ministero gli inconvenienti che si verificano e i rimedi che si potrebbero adottare. Anche cogli ufficiali sanitari gli ispettori potranno avere rapporti, se sia loro necessario ricorrere alle facoltà concesse dall'articolo 10 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Per le condizioni generali igieniche degli opifici visitati, se l'ispettore creda necessario od opportuno di procedere ad una visita igienica di qualcuno fra essi dovrà riferirne al Ministero, il quale provvederà a seconda dei casi. III. — Rapporti coi padroni e direttori di aziende e con gli operai. È questo un argomento di importanza fondamentale, poiché dipenderà dal carattere delle relazioni che si stabiliranno coi padroni e con gli operai, il grado di fiducia che l’ispettorato godrà presso le classi interessate, e d'altra parte appunto tale fiducia è il più prezioso elemento di riuscita nell'opera di applicazione della legislazione sociale. Per raggiungere tale scopo occorrerà che gli incaricati dell'ispezione usino tutta la cura possibile, ed io considererò come uno degli effetti più utili dell’opera loro la simpatia che acquisteranno nel mondo industriale ed operaio.

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Raccomando innanzitutto di usare il massimo riserbo, doveroso ed imposto dalla legge, su tutto ciò che riflette i processi tecnici che gli industriali intendono conservare segreti, ricordando che la parte tecnica dell’industria non deve interessarli se non in quanto riguarda la salute e l’integrità fisica degli operai: in questo essi continueranno la tradizione di correttezza ormai stabilita da tutti i vari, ispettori, della cui opera si è finora giovato questo Ministero. Inoltre essi toglieranno alle loro visite; per quanto sia possibile, il carattere di semplici misure di polizia, destinate ad accertare le eventuali infrazioni ed a colpirle con le contravvenzioni. In questo potranno riuscire giovandosi di quanto fu detto più sopra circa le contravvenzioni stesse e sopratutto aiutando con il loro consiglio gli industriali nell’intento di raggiungere coi mezzi più economici e meglio adatti alle esigenze speciali dell'industria i fini che si propongono le leggi di tutela dei lavoratori. Accoglieranno altresì le istanze, le osservazioni ed i reclami che fossero loro manifestati o presentati sull'applicazione e sulle norme delle leggi citate ed anche — ma con prudente riserbo — su altre materie dipendenti da questo Ministero. Di tutto essi terranno parola nelle relazioni di cui parlerò più innanzi o anche in apposite comunicazioni all'Amministrazione centrale. La fiducia degli operai deriverà in modo naturale dallo zelo che i signori Incaricati porranno nel disimpegno delle loro mansioni e dalla più perfetta esecuzione della legge che ne conseguirà necessariamente. Inoltre gioverà a questo scopo di accogliere sempre e con premura le denuncie rivolte da operai o da organizzazioni operaie su casi di inadempienza alle norme legislative ed il riserbo scrupoloso che si porrà nel tenere segreto il nome dei denuncianti, quando sia questo il loro desiderio. In ogni caso la massima attenzione deve prestarsi alle segnalazioni — da chiunque siano fatte — di infrazioni alle leggi operaie, essendo quelle, come fu ripetutamente affermato nel Consiglio Superiore del lavoro, uno dei più efficaci aiuti all'opera di controllo dell'ispettorato. Se, come non dubito, i signori Incaricati si atterranno a tali norme e più ancora al criterio generale di imparzialità che deriva necessariamente dal carattere stesso delle loro funzioni, essi si guadagneranno la stima e la simpatia delle classi nelle quali deve svolgersi l'opera loro. Intanto, però, e fino a che non si siano determinati tali rapporti, desidero che gli ispettori non si pongano in troppo stretto contatto con le organizzazioni così di operai come di padroni, per evitare anche il più piccolo appiglio a sospetti di parzialità.

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IV. — Relazioni, servizi statistici. Il servizio di informazioni continuative sull'andamento delle operazioni si compirà coi seguenti mezzi: a) Invio mensile — compiuto dal Capo di Circolo — dei verbali delle ispezioni compiute, accompagnati da un prospetto generale delle visite e da quelle osservazioni che fossero stimate opportune. b) Alla fine di ogni anno presentazione — pure compiuta dal Capo di Circolo — di una relazione generale sull'andamento del servizio, sulle condizioni di applicazione delle leggi operaie e su quanto si stimerà opportuno a lumeggiare l'andamento dei fenomeni del lavoro nella regione sottoposta a vigilanza. Non stimo necessario determinare tassativamente gli elementi che potranno apparire in questa relazione: sono a portata di tutti i documenti di tal genere pubblicati dagli ispettorati esteri e d'altra parte basta ricordare in forma generica ai signori Incaricati che ad essi spetta di informare lo Stato sullo sviluppo dei fenomeni del lavoro. Le relazioni annuali riuniranno le relazioni dei singoli ispettori, le quali potranno anche essere allegate alla relazione del Capo di Circolo. Talora gli ispettori potranno essere incaricati dall'Ufficio del Lavoro di compiere studi e ricerche speciali; raccomando di porre la massima cura nel disbrigo di queste mansioni che saranno sempre conciliabili con le loro ordinarie occupazioni. In ogni modo si avrà cura di restringerle al semplice necessario, specialmente sinchè, come ora è il caso, urgerà di estendere le visite per quanto è possibile. Con le istruzioni contenute nella presente circolare - e che mi riserbo di integrare con altre, quando l'esperienza del servizio ne dimostri il bisogno — confido che i signori Incaricati saranno sufficientemente edotti circa modo di adempiere le loro funzioni. Faccio assegnamento sul loro zelo e sulla loro competenza, perché l'ispettorato del lavoro renda quei servizi: che il Governo ed il Paese ne attendono. Roma, 26 novembre 1906

Il Ministro : F. Cocco ORTU.

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L’inizio dei lavori degli incaricati fu annunciato con le circolari 21 novembre u. s. qui sotto riportate : I - Ai Signori Prefetti Come è noto alla S. V. la legge 19 luglio Ì906,n. 380, ha posto a disposizione di questo Ministero i mezzi necessari ad attuare provvisoriamente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie in attesa di definitivi provvedimenti sull'ispettorato del lavoro. In esecuzione di quelle disposizioni legislative e dei RR. DD. del 21 ottobre 1906,coi quali si nominavano vari incaricati per la vigilanza delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni del lavoro, ho disposto, per la formazione di tre circoli di ispezione con sede..... Raccomando innanzi tutto alla S. V. di facilitare in quanto le sia possibile, l'arduo ufficio che gli incaricati dell'ispezione debbono compiere, che sarà senza dubbio reso assai più agevole dalla efficace cooperazione delle varie autorità che sono istituite organi di applicazione delle leggi su accennate. In particolare è quindi necessario che la S. V. dia disposizioni perché gli ispettori possano consultare, quante volte sia necessario, il registro delle denuncie di esercizio esistente presso codesta Prefettura ed intendersi col funzionario che vi è addetto per gli eventuali miglioramenti destinati a regolare sempre più efficacemente la presentazione, il completamento e la registrazione delle denuncie, sulle quali si basa la normale applicazione delle leggi operaie. Tale servizio, ho avuto occasione di constatarlo, non è ancora sempre e dappertutto curato come sarebbe indispensabile, e questo Ministero intende che esso sia perfezionato, contribuendo anche caso per caso e nei limiti dei fondi in bilancio a compensare il lavoro straordinario che dovesse prestare il personale addettovi. Inoltre gradirò che la 8. V. dia sollecitamente notizia ai vari comuni della avvenuta costituzione dell’ispettorato e della persona incaricata di dirigerlo nel Circolo nel quale codesta Provincia è stata compresa, invitandoli a dare agli ispettori l'assistenza della quale potessero aver bisogno, a permettere loro la consultazione dei vari documenti utili per il disimpegno del loro incarico ed intanto a render noto alle classi industriali ed operaie, mediante affissione nell'albo del comune, l'inizio dei lavori degli ispettori o l'indirizzo della persona incaricata di dirigerli, alla quale gli interessati potranno rivolgersi per quanto potrà loro giovare. Debbo poi fare osservare alla S. V. che l'opera del nuovo organismo ispettorale permette di esonerare il personale di P. S. dipendente da codesta Prefettura dal lavoro di visite a stabilimenti industriali in dipendenza delle leggi operaie; in conseguenza

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questo Ministero non terrà più riservati fondi per il pagamento delle indennità relative. Lascio poi al giudizio della S. V. di decidere quale sia l'estensione da dare alle visite dei carabinieri reali, avuto riguardo da un lato alla convenienza di non moltiplicarle in un medesimo stabilimento per parte del corpo tecnico ispettorale e degli agenti di polizia giudiziaria, e d'altro canto alla facoltà che questi ultimi sempre hanno di accertare e denunciare i reati. Gradirò un cenno di ricevuta della presente, il quale mi assicuri della esecuzione di quanto in essa è richiesto e ne anticipo alla S. V. vivi ringraziamenti.

Il ministro: F. Cocco ORTU. II – Ai signori Presidenti delle Camere di Commercio e delle Associazioni fra industriali Come è noto alla S. V. la legge 19 luglio 1906 n. 380, ha posto a disposizione di questo Ministero i mezzi necessari ad attuare provvisoriamente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie, in attesa di definitivi provvedimenti sull’ispettorato del lavoro. In esecuzione di quelle disposizioni legislative, e dei RR. decreti del 21 ottobre 1906, coi quali si nominavano vari incaricati per la vigilanza delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni del lavoro, ho disposto per la formazione di tre circoli di ispezione con sede..... Tale provvedimento, destinato a rassicurare gli imprenditori ossequienti alle leggi contro le illecite concorrenze derivanti dalle trasgressioni alle regole legislative di tutela degli operai, confido che sarà accolto con soddisfazione dalle classi industriali, di cui codesto Ente è rappresentante. E poiché nella collaborazione di quanti comprendono il rispetto dovuto alla legge ed i benefici effetti di una eguale ed uniforme applicazione di essa, è l'aiuto maggiore all'opera dell'ispettorato, così prego la S. V. di voler diffondere, con quei mezzi che stimerà opportuni, la notizia della avvenuta costituzione del servizio di vigilanza in codesto distretto e della persona che è stata incaricata di dirigerlo ed alla quale i signori industriali potranno rivolgersi per schiarimenti, consigli e quanto altro potrà loro giovare riguardo alla applicazione delle leggi operaie. Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il ministro: F. Cocco ORTU.

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III. — Alle Camere di Lavoro e Federazioni di mestiere. Come è noto alla S. V. la legge 19 luglio 1906, n. 380 ha posto a disposizione di questo Ministero i mezzi necessari ad attuare provvisoriamente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie, in attesa di definitivi provvedimenti sull'ispettorato del lavoro. In esecuzione di quelle disposizioni legislative e dei RR. decreti del 21 ottobre 1906, coi quali si nominavano vari incaricati per la vigilanza delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni del lavoro, ho disposto per la formazione di tre circoli di ispezione, con sede..... Confido che la classe operaia accoglierà con simpatia e con fiducia questo provvedimento che soddisfa voti ripetutamente espressi e rappresenta un passo di importanza decisiva per la effettiva applicazione delle norme di protezione dei lavoratori. La collaborazione cordiale di tutti coloro che la legge intende tutelare è però indispensabile per ottenere un tale risultato e prego quindi la S. V. di volere portando a conoscenza dei lavoratori iscritti in codesta organizzazione le notizie di cui sopra, invitarli a rivolgersi liberamente al capo del Circolo ed ai suoi dipendenti per avere consigli, spiegazioni e quanto altro possa essere loro giovevole per l'applicazione delle leggi operaie. Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

II ministro : F. Cocco ORTU.

Il Ministro F. Cocco Ortu

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Legge 22 dicembre 1912, n. 1361 GU n. 2 del 03-01-1913

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 E’ istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono: a) accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla cassa di maternità in tutti gli opifici, laboratori, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge; b) esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore; c) rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie; d) raccogliere e trasmettere al ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro, valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie. I dati raccolti non possono venire pubblicati né comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse. Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.

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Art. 2 Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle singole leggi, sono applicabili gli articoli 434, 435, 436 del Codice penale. Gli ispettori hanno diritto di elevare verbale di contravvenzione alle leggi accennate dall'art. 1. Questi verbali hanno il valore probatorio di cui all'art. 340 del Codice di procedura penale. Agli ispettori e agli aiutanti ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni. Art. 3 Le indagini sui processi di lavorazione che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Gli ispettori ed il personale dipendente devono conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale. E’ vietato agli ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi in qualunque modo interessati o impiegati. Art. 4 Il corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito in conformità alla tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti ispettori. Ai capi di Circolo è affidata la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio. Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono, sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dall'art. 1, con le modalità che sono indicate dal regolamento.

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Art. 5 Tutte le nomine ai posti compresi nella tabella annessa alla presente legge sono fatte in seguito a concorsi per titoli, o per titoli e per esami, secondo le norme che saranno stabilite per decreto reale. Le promozioni dalla seconda alla prima classe, entro ciascun grado, sono conferite esclusivamente per merito, con le norme stabilite dal regolamento. La prima ammissione nei ruoli del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro viene fatta per un biennio di prova, trascorso il quale la nomina diventa definitiva, sempre che il funzionario venga riconosciuto idoneo. Art. 6 I capi di Circolo sono nominati per concorso fra gli ispettori che abbiano almeno tre anni di servizio; quando nessuno degli ispettori riesca dichiarato idoneo, viene bandito un concorso fra le persone indicate nel seguente capoverso. Il concorso per i posti di ispettore viene bandito fra coloro che hanno ottenuto il diploma di ingegneria ed abbiano fatto pratica in uno stabilimento industriale od in lavori per costruzioni edilizie in genere almeno per due anni con lodevole servizio. Un posto di ispettore capo Circolo ed un posto di ispettore a disposizione del ministero sono riservati a laureati in medicina che abbiano speciale competenza dell'igiene industriale. per questi due posti il Governo del Re avrà facoltà d'indire il concorso anche per la prima classe fino dalla prima applicazione della legge. Al concorso per i posti di aiutante ispettore possono prendere parte persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di età; che abbiano ottenuto la licenza di scuole tecnica o di una delle scuole professionali e di arte e mestieri equipollenti, indicate nel decreto che stabilirà le norme del concorso, e che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualità di assistenti tecnici, di capi operai o di operai in opifici o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quelle sul lavoro delle donne e dei fanciulli, riportandone attestazione di buon servizio. Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel corpo degli ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza che trovasi in servizio al 30 novembre 1912.

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Art. 7 Ferme restando le disposizioni circa la ispezione degli stabilimenti industriali, contenute nelle leggi richiamate dall'art. 1 lettera a), sarà provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori dell'industria e del lavoro con quella: a) dei prefetti e delle altre autorità provinciali, comunali e di pubblica sicurezza; b) degli ispettori delle industrie e del commercio esistenti presso il ministero di agricoltura, industria e commercio; c) degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere; d) del personale tecnico dei sindacati di assicurazione mutua e di quello delle associazioni per la prevenzione degli infortuni che in conformità agli statuti approvati dallo Stato ed al disposto dell'art. 5 della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro esegue ispezioni intese ad accertare l'attuazione dei provvedimenti preventivi e delle misure igieniche; e) delle associazioni di utenti caldaie a vapore regolarmente riconosciute; f) degli altri organi di stato che sono destinati per le loro funzioni a vigilare imprese e costruzioni; g) dei corpi tecnici e sanitari provinciali e comunali. Art. 8 La spesa derivante dalla presente legge sarà stanziata nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi 1912-913 e 1913-914 nelle seguenti somme: Esercizio 1912-913: per stipendi al personale l. 135.000; per tutte le spese inerenti al servizio l. 116.000. Esercizio 1913-914: per stipendi al personale l. 180.000; per tutte le spese inerenti al servizio l. 161.000. Art. 9 Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore del lavoro, sarà provveduto all'emanazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, non oltre quattro mesi dalla sua pubblicazione. Il regolamento conterrà anche le norme per l'indennità di trasferta e per l'anticipazione o rifusione delle spese di viaggio al personale dell'ispettorato. La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese susseguente alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1912

VITTORIO EMANUELE Nitti – Tedesco Luogo del sigillo V. il Guardasigilli: C. Finocchiaro -

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Regio Decreto 27 aprile 1913, n. 431

GU n. 117 del 20-05-1913

VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro; Sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro, segretario di stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, d'accordo coi ministri segretari di Stato per gli affari interni e per il tesoro

Abbiamo decretato e decretiamo:

E’ approvato l'unito regolamento per l'applicazione della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro, visto d'ordine nostro dai ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1913

VITTORIO EMANUELE III GIOLITTI - NITTI - TEDESCO. Registrato alla corte dei conti, addì 17 maggio 1913. Reg. 91. atti del governo a f. 100. A. COPPI. Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli C.. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per l'applicazione della legge 22 dicembre 1912, n. 1361 che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro. Art. 1. La sede e la circoscrizione dei circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro sono stabilite per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro. Possono essere istituite, per decreto ministeriale, sezioni distaccate dipendenti da uno dei circoli suddetti. Art. 2. La vigilanza dei servizi affidati all'ispettorato dell'industria e del lavoro è esercitata dal Ministero per mezzo della direzione generale della statistica e del lavoro (Ufficio del lavoro) in quanto riguarda l'ordinamento generale del servizio e gli studi di carattere generale. La direzione e la coordinazione della vigilanza relativa all'applicazione delle singole leggi indicate all'art. 1 della legge spettano agli uffici del ministero che ne hanno l'amministrazione.

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Art. 3. Il personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro si distingue in capi circolo, ispettori ed aiutanti ispettori ed ufficiali d'ordine. I capi circolo hanno la direzione e la responsabilità del servizio nella loro circoscrizione. ad essi sono attribuite le facoltà disciplinari dei capi di ufficio non dipendenti da Direzioni generali oltre quelle espressamente determinate dalla legge e dal presente regolamento. Art. 4. E’ riservata al capo circolo od a chi per esso la firma della corrispondenza, la rappresentanza dell'ufficio verso le autorità e verso i privati, il rilascio di concessioni in dipendenza delle varie leggi. Ferme rimanendo le disposizioni del penultimo alinea dell'art. 2 e del 1° alinea dell'art. 3 della legge è pure di sua esclusiva spettanza autorizzare comunicazioni alla stampa sulle materie di competenza dell'ispettorato, con le avvertenze che saranno stabilite in via normale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Art. 5. I capi dei circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro hanno l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti che loro vengono richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione essi debbono vigilare. Le autorità ed i privati si dirigono particolarmente ad essi per la consulenza su tutta la materia relativa. Art. 6 Gli ispettori e gli aiutanti ispettori compiono tutte le funzioni ad essi affidate dall'art. 1 della legge, in conformità alle istruzioni del capo del circolo cui appartengono, ed a quelle di carattere generale diramate dal ministero di agricoltura, industria e commercio. E’ però in facoltà del capo circolo di escludere sia talune categorie di opifici, sia determinate disposizioni legislative dal campo di attività dei singoli ispettori od aiutanti, quando ritenga necessario di specializzare certi rami di vigilanza, o di meglio utilizzare la speciale competenza di taluno dei funzionari. Tuttavia questi funzionari hanno l'obbligo di avvertire il capo circolo, quando ritengano violate alcune delle disposizioni escluse dalla loro competenza. Art. 7. Il personale d'ispezione segue di regola l'ordine di visita stabilito dal capo del circolo, sia in riguardo alle località,come alle aziende da visitare. Quando però abbia ragione di supporre che in aziende non comprese nel piano d'ispezione si compiano violazioni di legge e più particolarmente quando gli accertamenti relativi rivestano carattere di urgenza o siano richiesti da organizzazioni padronali od operaie, avrà facoltà di visitarle, dandone sollecitamente notizia al proprio capo. Egualmente esso riferisce al capo circolo sull'azione spiegata relativamente alle richieste di intervento in conflitti del lavoro che gli fossero state rivolte da una delle parti in contesa o concordemente da tutte. I verbali di contravvenzione sono trasmessi dal funzionario che li ha elevati direttamente all'autorità giudiziaria.

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Art. 8. Quando le circostanze lo richiedano, il capo circolo può ordinare ispezioni da compiersi contemporaneamente da due o più funzionari. In tal caso la direzione dell'ispezione è affidata al funzionario di grado superiore e per lo stesso grado di superiore anzianità. Qualora fra i funzionari incaricati di tali ispezioni sorga divergenza sui provvedimenti da prendersi in seguito all'eseguita visita, decide il capo circolo al quale essi dovranno subito riferire. Art. 9. Gli ispettori dell'industria e del lavoro hanno i diritti e le facoltà stabiliti dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, nonché delle varie leggi affidate alla loro vigilanza. Nondimeno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che essi servano a compiere od a nascondere violazioni di legge. Art. 10. I funzionari del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro hanno facoltà di prendere visione dei registri e documenti che le autorità provinciali e comunali debbono tenere per l'applicazione delle leggi affidate alla loro vigilanza. Il capo circolo può altresì chiedere comunicazione alle regie prefetture ed agli uffici di pubblica sicurezza delle denunzie d'infortunio e degli altri documenti originali riferentisi all'applicazione delle leggi di cui sopra. Per via di accordi con gli altri Ministeri interessati, o di circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le materie di sua competenza, sono stabiliti i modi con cui gli ispettori possono prendere visione di altri documenti utili per l'esplicazione del loro mandato, e specialmente dei registri scolastici, delle richieste ferroviarie per comitive di emigranti per ragioni di lavoro e simili, dei registri e documenti relativi alle singole assicurazioni contro gli infortuni, presso le società e sindacati che esercitino tali assicurazioni. Art. 11. I funzionari incaricati delle ispezioni possono richiedere direttamente l'intervento dell'ufficiale sanitario ogni qualvolta, nel corso di una visita, si dimostri necessario di giudicare: a) delle condizioni sanitarie degli operai e della loro attitudine fisica al lavoro cui sono addetti; b) delle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle relative dipendenze, nonché di quelle dei dormitori, delle stanze di allattamento, dei refettori e delle latrine. Quando lo ritengano necessario, richiedono altresì su tali fatti gli accertamenti dell'ufficio igienico sanitario dell'ispettorato di cui all'art. 14. Essi debbono denunciare sollecitamente all'ufficiale sanitario, o al medico provinciale per gli opportuni provvedimenti le trasgressioni alle leggi sanitarie che vengono a loro conoscenza.

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Art. 12. Le prescrizioni che un funzionario creda di dover fare per l'applicazione delle leggi affidate alla sua competenza sono compilate su apposito foglio in doppio, firmato dal funzionario e dall'industriale, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie. L'industriale è tenuto ad eseguire le prescrizioni fattegli - salvo i casi di ricorso in forma legale - secondo le norme contenute nelle singole leggi. è anche tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro, e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione. Quando siano assenti l'industriale od altra persona che lo rappresenti, o quando questi rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio. Art. 13. Gli ufficiali d'ordine attendono ai lavori di archivio, di copia, di tenuta dei registri ad essi affidati, di elaborazione statistica dei dati raccolti ed a quanto altro sia ad essi affidato dai capi del circolo. Art. 14. Il capo circolo e l'ispettore, che, secondo l'art. 6 della legge debbono essere scelti fra laureati in medicina, costituiscono uno speciale ufficio alla diretta dipendenza del Ministero con l'incarico di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 1 della legge, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo del circolo in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrità del lavoro, oltre a quando altro su tali argomenti possa essergli affidato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio. Art. 15. L'ufficio igienico-sanitario di cui all'articolo precedente verrà dotato dei mezzi di ricerca sperimentale necessari, e potrà anche essere autorizzato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio a servirsi di laboratori scientifici esistenti, quando i mezzi a sua disposizione non siano sufficienti. La stessa autorizzazione potrà essere accordata ai circoli d'ispezione per quegli studi di carattere sperimentale che dovessero eseguire per l'attuazione dei compiti loro fissati dall'art. 1 della legge. Art. 16. Con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, viene stabilito per ciascun esercizio finanziario e per ciascun circolo una somma da attribuirsi al capo circolo quale indennità per tutte le spese di ufficio, ad esclusione dell'affitto dei locali e dell'acquisto dei mobili. E’ in facoltà del Ministero di accertare in quale misura la somma per tal modo accordata venne effettivamente erogata.

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Art. 17. Con le stesse norme sono determinate per ogni esercizio finanziario le somme richieste per gli eventuali esperimenti di laboratorio dell'ufficio igienico-sanitario dell'industria e del lavoro. Art. 18. E’ altresì in facoltà del Ministero di determinare per ciascun esercizio le somme massime a disposizione del personale dei vari circoli, nonché dell'ufficio igienicosanitario, per rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione. Art. 19. Gli ispettori, per il tempo in cui sono destinati con decreto ministeriale alla reggenza di un circolo di loro residenza, godono di una indennità annua di l. 500 ed hanno diritto alle diarie indennità e rimborso di viaggio corrispondenti al grado di capo circolo di 2° classe. Se la reggenza è per un circolo differente da quello di loro residenza, si aggiunge all'indennità annua la metà dell'indennità di pernottazione. Art. 20. Ai funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro sono dovute nei casi di missione nel Regno le indennità giornaliere di viaggio e di pernottazione spettanti agli ufficiali del corpo Reale delle miniere, secondo la classificazione indicata qui appresso: GRADI E CLASSI di funzionari dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro GRADI del corpo reale delle miniere corrispondenti agli effetti delle indennità di missione Capi circolo di 1° classe Capi circolo di 2° classe e ispettori di 1° classe Ispettori di 2° classe e aiutanti di 1° classe Aiutanti ispettori di 2°classe Ispettori superiori Ispettori capi Ingegneri ordinari ed allievi Aiutanti principali e aiutanti L'indennità chilometrica è però stabilita nella misura unica di l. 0,30 a chilometro per ogni ordine di funzionari

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Art. 21. L'indennità chilometrica di viaggio si computa per l'andata come per il ritorno a partire dal punto nel quale si inizia il percorso su strade ordinarie non compiuto con linee a trazione meccanica. Per le visite compiute nel perimetro del centro principale abitato del comune in cui ha sede il circolo e di quella città in cui l'ispettore sosti durante le sue gite, non compete alcuna indennità chilometrica. E’ in facoltà del Ministero di determinare, su proposta del capo circolo, la zona precisa da intendere come centro principale abitato nella città sedi di circolo. L'indennità giornaliera viene corrisposta soltanto per le gite compiute fuori di tale ultima zona; quando però un funzionario debba trattenersi in visite compiute nella detta zona durante un'intera giornata, gli viene corrisposta un'indennità giornaliera pari ad un terzo di quella pertinente al suo grado. Art. 22. Per le visite d'ispezione eseguite nel periodo di tempo che intercede fra le ore 22 e le ore 4, viene corrisposta, indipendentemente ed in aggiunta alle indennità che eventualmente spettino agli ispettori dell'industria e del lavoro, una speciale indennità nella stessa misura di quella di pernottazione prevista dall'art. 20. Art. 23. Sono determinate caso per caso con decreto ministeriale le indennità di viaggio e di missione da corrispondersi ai funzionari dell'ispettorato dell'industria e del lavoro inviati all'estero per ragioni di servizio. Art. 24. L'orario normale di servizio è di 7 ore distribuite per ciascun funzionario secondo la modalità da stabilirsi dal capo circolo. Di regola nell'orario di servizio non è compreso il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno durante i giri normali d'ispezione. Art. 25. Per le disposizioni di carattere generale sull'andamento del servizio, sull'ordinamento dei circoli, sui criteri da seguire nelle ispezioni e nella compilazione dei relativi verbali, e su quanto altro interessa l'andamento tecnico dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, il Ministero è in facoltà di sentire l'avviso dei capi dei circoli d'ispezione riuniti in adunanza appositamente convocata. Dalla data in cui a norma dell'art. 39 avrà effetto il passaggio del servizio di vigilanza sulle caldaie ed i recipienti di vapore dal r. corpo delle miniere all'ispettorato dell'industria e del lavoro, invece del parere del R.corpo delle miniere nei casi in cui è prescritto dal regolamento 17 agosto 1907, n. 646, modificato dal Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 343, sarà richiesto il parere dei capi circolo riuniti in adunanza, ai termini del presente articolo. Ove ricorrano motivi d'urgenza, basta che sia richiesto singolarmente il parere dei capi di circolo più direttamente interessati.

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Art. 26. Il Ministero può assicurarsi dell'andamento del servizio in generale, come della esecuzione di particolari disposizioni anche mediante ispezioni presso i vari circoli, affidandone l'incarico sia a funzionari dell'Amministrazione centrale, sia a funzionari capi dei circoli d'ispezione. Art. 27. Il modello della carta di riconoscimento che i funzionari del corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro esibiranno per provare la loro identità è determinato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e nel Bollettino dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. Art. 28. I capi di circolo debbono presentare, non più tardi del mese di febbraio di ogni anno, un rapporto sull'attività del circolo nell'anno precedente, sui risultati delle constatazioni eseguite con tutte quelle notizie ed informazioni che saranno prescritte dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Tali rapporti saranno riuniti in volume e preceduti da un rapporto generale sul servizio d'ispezione per cura della Direzione generale della statistica e del lavoro. Art. 29. I vari circoli d'ispezione invieranno altresì mensilmente i dati prescritti per la pubblicazione nel Bollettino dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, nel quale vengono pure pubblicate le decisioni prese dal Ministero in merito all'applicazione delle diverse leggi operaie ed i pareri del Comitato permanente e del Consiglio superiore del lavoro. Le pubblicazioni fatte in tale bollettino hanno valore di comunicazione ufficiale per tutti i funzionari dell'ispettorato. Art. 30. I prefetti, di regola e salvo motivi d'urgenza e d'ordine pubblico, debbono sentire il parere del competente circolo d'ispettorato dell'industria e del lavoro ogni volta che debbano pronunciare ordinanze o decreti che riflettono leggi la cui applicazione è sottoposta alla vigilanza dell'ispettorato, e dare ad esso comunicazione dei provvedimenti presi. Art. 31. Il servizio normale di vigilanza per le leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni e sulla Cassa di maternità è devoluto all'Ispettorato dell'industria e del lavoro. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle facoltà loro attribuite di accertare contravvenzioni, si terranno pertanto in rapporto con il circolo d'ispezione della rispettiva località. I predetti ufficiali ed agenti debbono compiere gli accertamenti straordinari richiesti dai circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro. Spetta altresì ai predetti ufficiali ed agenti di compiere gli accertamenti straordinari richiesti d'urgenza da privati o da associazioni padronali ed operaie.

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Art. 32. Quando gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziari compiono visite straordinarie a termini dell'articolo precedente,debbono riferire al competente circolo d'ispezione i risultati delle indagini compiute. Parimenti, per gli accertamenti richiesti dall'autorità prefettizia ai circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, questi ultimi debbono riferire sull'esito delle visite fatte. Art. 33. L'attività dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non si estende, per tutte le materie indicate alla lettera a), c),d) dell'art. 1 della legge, alle aziende che sono sottoposte alla vigilanza del corpo reale delle miniere secondo il disposto della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere. Sono compresi nel numero di tali aziende gli impianti di prima lavorazione del minerale immediatamente collegati all'estrazione di esso che figureranno in una tabella da compilarsi dal ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale della statistica e del lavoro), sentito il parere del corpo reale delle miniere. Sono escluse da tale disposizione le fabbriche di laterizi, di cemento e calce, che restano sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. Resta però in facoltà del corpo reale delle miniere di compiere studi tecnici e statistici sull'industria siderurgica (alti forni, acciaierie e ferriere). Art. 34. Le prescrizioni per la sicurezza e l'igiene degli stabilimenti industriali fatte dal personale tecnico di cui all'art. 7, lettera d), della legge sono considerate dagli ispettori dell'industria e del lavoro come fogli normali di prescrizione rilasciati da uno di essi, purchè redatti nella forma di cui all'art. 12 del presente regolamento ed esibiti durante la visita. Il funzionario in tali casi ne controllerà l'esecuzione; riferirà altresì al capo del circolo sulle eventuali deficienze delle prescrizioni fatte, salvo sempre il caso di urgente pericolo o quello di prescrizioni aggiuntive necessarie per mutamenti avvenuti negli impianti. Il capo circolo invita, quando ne sia il caso, l'associazione da cui dipende il personale di cui sopra a prendere accordi per evitare gli inconvenienti denunciati e provvede direttamente in caso che l'accordo non si stabilisca. Art. 35. Le associazioni di cui al precedente articolo debbono esigere dai loro soci l'osservanza delle disposizioni di prevenzione e d'igiene richieste dalle leggi e dai regolamenti preventivi, ed in caso d'inadempienza ne fanno denuncia all'Ispettorato dell'industria e del lavoro. Esse debbono altresì richiedere agli industriali nuovi soci i fogli di prescrizione rilasciati dagli ispettori dell'industria e del lavoro, considerandoli come rilasciati dal loro stesso personale, in analogia alle norme di cui all'articolo precedente

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Art. 36. Le provincie od i comuni che intendessero di istituire servizi d'ispezione locale delle leggi sul lavoro debbono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio il regolamento relativo. L'approvazione di esso potrà aver luogo per decreto ministeriale, sentito il parere del capo del circolo competente e del comitato permanente del lavoro, e con lo stesso mezzo si determineranno gli eventuali contributi agli ufficiali stessi. Art. 37. Le nomine degli ispettori fatte in base ai regolamenti di cui nel precedente articolo debbono essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e gli ispettori stessi sono considerati, per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sottoposte alla sorveglianza dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, come dipendenti dal capo del circolo d'ispezione e soggetti a tutte le norme di un ispettore governativo. Art. 38. Per la coordinazione dell'opera dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con quella della cassa nazionale infortuni e dei corpi tecnici comunali e provinciali, nonché con quella dei corpi governativi incaricati della vigilanza di speciali disposizioni legislative in industrie, imprese o costruzioni soggette alla vigilanza dell'ispettorato, sarà provvisto con accordi fra le amministrazioni competenti ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio. Art. 39. Il passaggio del servizio di vigilanza sulle caldaie ed i recipienti di vapore dal corpo Reale delle miniere all'Ispettorato dell'industria e del lavoro sarà stabilito per decreto ministeriale non appena sia completato l'impianto di tutti i circoli d'ispezione. Art. 40. Il ministro di agricoltura, industria e commercio, nella prima attuazione della tabella organica annessa alla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, potrà, sentito il parere del Comitato permanente del lavoro, nominare nei rispettivi gradi gli avventizi incaricati della vigilanza prima del 30 novembre 1912. Gli anni del servizio prestato come incaricato saranno considerati utili agli effetti così dell'ammontare dello stipendio come del periodo di prova. Art. 41. Il regolamento per il personale sarà approvato con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di stato. Visto, d'ordine di sua maestà: il presidente del Consiglio dei ministri GIOLITTI il ministro d'agricoltura, industria e commercio NITTI il ministro del tesoro TEDESCO

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Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3245 GU n. 63 del 14-03-1924

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361: Visto il r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per

l'economia nazionale, di concerto col presidente del consiglio dei ministri e col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 L'ispettorato dell'industria e del lavoro, istituito con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, ha il compito: a) di accertare l'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato con le eccezioni stabilite dalle leggi o determinate dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto; b) raccogliere e trasmettere al ministero dell'economia nazionale notizie e informazioni relative alle condizioni ed allo svolgimento della produzione nazionale e in genere tutte quelle notizie che fossero richieste dal ministero nei riguardi delle industrie o del lavoro; c) adempiere tutte le altre funzioni indicate dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361 o stabilite da altre leggi o delegate dal ministero dell'economia nazionale. L'ispettorato dell'industria e del lavoro è ordinato in base alle disposizioni del presente decreto. Per quanto non è previsto dal presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni della legge 22 dicembre 1912, n. 1361. Art. 2 Ai funzionari del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, di cui alla tabella n. 81 annessa al r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aventi grado di ispettori capi circolo, è affidata la direzione e l'andamento del circolo cui sono preposti. Gli altri funzionari compiono, sotto la direzione del rispettivo capo circolo, le mansioni demandate dalle leggi all'ispettorato. Gli ispettori laureati in medicina destinati presso i diversi circoli, possono essere posti alle dipendenze del capo circolo di cui all' relativamente alle funzioni ad essi assegnate o per alcune di esse, restando per la parte disciplinare alle dipendenze del capo del circolo cui sono destinati.

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Art. 3 In ogni capoluogo di provincia, che non sia sede dicircolo, risiederà un ispettore principale o un ispettore od un ispettore aggiunto. essi dipenderanno, per tutti i compiti che potranno essere loro affidati, dal rispettivo ispettore capo del circolo nella cui circoscrizione la provincia è compresa. L'organo locale delle assicurazioni sociali dovrà fornire un locale adatto per l'ufficio dell'ispettore. Art. 4 I capi circolo e gli ispettori residenti nelle singole provincie, ove ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati e su proposta degli istituti di assicurazione sociale, potranno assumere persone adatte con contratto di lavoro, a tempo determinato. L'assunzione di questi incaricati, le speciali funzioni ad essi affidate, specialmente nei riguardi dell'opera di propaganda e di divulgazione delle leggi sulle assicurazioni sociali, saranno disciplinate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentiti gli istituti di assicurazione sociale. Art. 5 I circoli dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, avranno sede in Torino, Genova, Milano, Brescia, Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari. Un circolo, che avrà sede in Roma, sarà retto da un capo circolo laureato in medicina. La circoscrizione dei circoli sarà determinata e potrà successivamente essere variata con decreto del ministro per l'economia nazionale. Art. 6 Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato, per provvedere alle esigenze dei servizi dell'ispettorato, ad assumere personale con contratti a tempo determinato, rinnovabili per periodi non superiori ad un quinquennio, e rescindibili, nonché a stabilire, con suo decreto, le norme e le condizioni per detti contratti. Non potranno trovarsi in servizio contemporaneamente più di centoventi persone assunte, nella suddetta forma, per i servizi ispettivi e più di quaranta per quelli di archivio, di copia, ecc. I funzionari attualmente in ruolo hanno facoltà di optare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del citato decreto ministeriale, e relativamente al grado da essi occupato in ruolo all'entrata in vigore del presente decreto, per il regime del contratto a tempo determinato. Essi in tal caso sono ammessi a liquidare, secondo la loro anzianità di servizio alla data in cui cessarono di far parte del ruolo organico dell'ispettorato, la pensione o l'indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni. Per i servizi di custodia e di pulizia si provvede esclusivamente mediante contratto di locazione di opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'economia nazionale. Le persone addette a tali servizi non potranno eccedere il numero di quarantadue.

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Art. 7 Il decreto ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo stabilirà: 1/a le norme e condizioni per l'assunzione e promozione del personale con contratti a termine; 2/a la durata di detti contratti e le norme per la loro rinnovazione; 3/a l'ammontare delle retribuzioni; 4/a le norme disciplinari; 5/a le norme relative alla rescissione dei contratti; 6/a il trattamento di quiescenza del personale. Art. 8 All'atto dell'assunzione in servizio, gli impiegati a tempo determinato dovranno stipulare un contratto di assicurazione sulla vita nella misura e nei modi da stabilirsi ai sensi dell'articolo precedente e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione, fuori di quello derivante dal citato contratto. Art. 9 Il personale assunto con contratto a tempo determinato ha le stesse funzioni e gli stessi obblighi prescritti per il personale di ruolo dell'ispettorato. Art. 10 Le condizioni per l'ammissione all'ispettorato e per le promozioni di grado sono stabilite a norma degli art. 15 e 19 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, in quanto non sia preveduto in detto decreto, dalla Legge 22 dicembre 1912, n. 1361. Ove speciali esigenze lo richiedano, il ministro per l'economia nazionale potrà con suo decreto determinare che siano riservati alcuni dei posti di ispettore a laureati in medicina, scienze agrarie, fisiche e chimiche. Gli ispettori che abbiano prestato lodevole servizio del loro grado per almeno sei anni, potranno essere ammessi a concorsi speciali per il passaggio al grado di ispettore principale. In nessun caso i posti così conferiti potranno eccedere il terzo dei posti di ispettore principale stabiliti nelle tabelle organiche. Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno vacanti nei singoli gradi saranno conferiti mediante concorso con le norme che saranno stabilite con Regio Decreto ai sensi dell'art. 19 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Potranno prendere parte al concorso i funzionari del ministero dell'economia nazionale che siano forniti di tutti i requisiti prescritti anche se abbiano superato il 35/a anno di età.

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Art. 11 Dai capitoli 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16 e 17 dello stato di previsione della spesa del ministero per l'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-1924 verranno stralciati, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale, i fondi attualmente devoluti, per i singoli capitoli, alle spese dell'ispettorato dell'industria e del lavoro. Detti fondi saranno inscritti nella rubrica _ lavoro _, dello stato di previsione suddetto per tutte le spese dell'ispettorato, meno quelle per gli stipendi, ai quali si provvederà col capitolo 98. Art. 12 Le spese tutte, comprese quelle per i contratti di assicurazione di cui all'art. 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, per la parte che eccede il totale degli attuali stanziamenti di bilancio per i servizi dell'ispettorato e degli stanziamenti per le spese di personale in dipendenza dell'attuazione del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 - che rimane a carico dello Stato - saranno poste a carico degli istituti per le assicurazioni sociali. Con decreti del ministro per l'economia nazionale saranno stabilite per l'esercizio in corso, e, di volta in volta, per gli esercizi successivi, la misura del contributo a carico di ciascun istituto e le modalità e i termini per il suo versamento. Gli istituti per le assicurazioni sociali verseranno anticipatamente al tesoro, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'importo presuntivo del rispettivo contributo per tutto l'esercizio finanziario, salvo conguaglio, da farsi durante l'esercizio stesso, in rapporto alle effettive erogazioni delle spese di cui al primo comma. Le somme versate dagli istituti saranno imputate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, ed il loro ammontare sarà, con decreti del ministro per le finanze, inscritto annualmente nello stato di previsione del ministero dell'economia nazionale, nella rubrica lavoro

_. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CORBINO - DÈ STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

registrato alla corte dei conti, addì 11 marzo 1924. atti del governo, registro 222, foglio 53. - granata.

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La presente raccolta documentale è stata curata da Renzo La Costa

per il Centro Studi Ancl

pubblicata

Settembre 2008

Tutti i diritti riservati

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