Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta...

65
Guida alla tassazione delle scritture private A cura di : Basello Mara – Ufficio di Gorizia Pallaoro Carla - Ufficio di Pordenone

Transcript of Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta...

Page 1: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

Guida alla tassazione delle scritture private

A cura di : Basello Mara – Ufficio di Gorizia Pallaoro Carla - Ufficio di Pordenone

Page 2: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

2

Indice

Imposta di registro………………………………………………………………………………………………….................. Pag. 3 Nozione di atto: atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata non autenticata ……………………. Pag. 5 Effetti della registrazione:

Attribuzione della data certa ……………………………………………………………………….………..…. Pag. 7 Conservazione degli atti …………………………………………………………………………….…….. Pag. 8

Tipologie di imposta di registro: principale, suppletiva e complementare ……………………………………….…... Pag. 8 Atti soggetti alla registrazione …………………………………………………………………….………………….…. Pag. 10 Registrazione in termine fisso e in caso d’uso ……………………………………………………………………..….…. Pag. 11 Atti non soggetti a registrazione …………………………………………………………………………..………………. Pag. 13 Registrazione volontaria ………………………………………………………………………………………………..…. Pag. 13 Ufficio competente …………………………………………………………………………………………………..………. Pag. 14 Interpretazione degli atti ………………………………………………………………………………………..………….. Pag. 15 Atti che contengono più disposizioni ……………………………………………………………………………..…….. Pag. 15 Atti con disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse …………………………………………………..…. Pag. 16 Transazione ………………………………………………………………………………………………………………..….. Pag. 17 Contratto a prezzo e durata indeterminata ……………………………………………………………………….…… Pag. 18 Irrilevanza della nullità od annullamento dell’atto ………………………………………………………………….… Pag. 19 Modalità della registrazione per le scritture private non autenticate presentate in Ufficio …………………………… Pag. 19 Sanzione per omessa registrazione …………………………………………………………………………………… Pag. 21 Indice schede in base ad articoli della tariffa ………………………………………………………………………………. Pag. 22 Schede …………………………………………………………………………………………………………………………. Pag. 26 Indice analitico-alfabetico …………………………………………………………………………………………………….. Pag. 63

Page 3: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

3

IMPOSTA DI REGISTRO L’imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. 131 del 26.04.1986 (Testo Unico Registro), rientra nella categoria delle imposte indirette in quanto colpisce la manifestazione indiretta di una capacità contributiva come, ad esempio, si può riscontrare in un trasferimento di beni. Si è molto discusso, sulla natura di questo tributo che in determinati casi, sembrerebbe più configurabile come una “tassa” che come “imposta”. Partendo dalla considerazione del rapporto tributario, intercorrente a monte, tra Fisco e contribuente potremmo pensare alla veste di “tassa” ogni qualvolta questo tributo venga applicata in misura fissa (€ 168,00) per il servizio che lo Stato rende a fronte dell’attribuzione della data certa alle scritture private ed alla loro conservazione. Pur riconoscendo a tali argomentazioni una certa fondatezza, non si può, tuttavia, prescindere dalla natura di “imposta” propria del Registro in quanto principalmente strumento erariale volto all’acquisizione delle entrate tributarie. L’imposta di registro è per sua natura un’imposta d’atto essendo strettamente collegata ad un atto o negozio giuridico ed alla sua conseguente estrinsecazione in un documento cartaceo: proprio dalla presenza di quest’ultimo e dalla sua forma deriva l’assoggettabilità o meno al tributo. In aggiunta il legislatore ha ritenuto di ricondurre nella sfera impositiva, oltre alcune operazioni relative a società ed enti esteri di cui parleremo in seguito (vd.pag 11) anche talune fattispecie negoziali, stipulate in forma verbale (art 3), ritenendole significative dal punto di vista patrimoniale. Esse sono:

- locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

- trasferimento ed affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. La particolarità di questo contratti è l’assenza del documento scritto. Per ovviare a tale difetto di cartolarità è stata prevista, per i contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili, una apposita denuncia (Mod. 1), da presentare all’ufficio per assolvere l’adempimento tributario. Tale denuncia, in doppio originale e sottoscritta da almeno una delle parti contraenti, permette di acquisire tutti i dati necessari per la quantificazione dell’imposta dovuta, oltre a generalità e domicilio delle parti contraenti ed oggetto della convenzione.

Page 4: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

4

E’ bene precisare che la Legge 431/98 prevede la forma scritta nell’ipotesi di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo; pertanto, soltanto poche e residuali tipologie di contratto di locazione possono essere stipulate in forma verbale (ad esempio locazioni di garage, magazzini, box auto). Non si può inoltre prescindere dalla necessità, per le mutate esigenze della società contemporanea, di formalizzare in modo chiaro e concreto qualsiasi tipo di accordo economico. Sporadiche sono inoltre le ipotesi di stipulazione in forma verbale di contratti aventi ad oggetto aziende, tenuto conto che, per le imprese soggette a registrazione nell’apposito registro C.C.I.A.A., è richiesta una particolare forma scritta a norma dell’art. 2556 C.C. In virtù di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 12 del D.P.R. 131/86, la denuncia Mod. 1 assume la qualità di atto. La disposizione ha validità unicamente ai fini fiscali e non è estensibile in altri ambiti: tale denuncia, che può essere firmata anche da una sola delle parti contraenti, non è atta a far acquisire il requisito della forma scritta ad un negozio che è e rimane verbale; analoga è la considerazione anche nel caso di denuncia sottoscritta da tutte le parti contraenti. Essa rappresenta, infatti, solo il mezzo per adempiere all’obbligo della registrazione prevista per legge, mantenendo inalterata la natura del rapporto sottostante. Ai fini della registrazione invece, essendo del tutto equiparata ad un atto, analogamente a quanto previsto per le scritture private, dovrà essere accompagnata dalla presentazione di: - mod. RR - mod. 69 - mod. F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e con un importo minimo di € 67,00. Analogamente a quanto disposto per le locazioni e gli affitti di beni immobili stipulati per iscritto, tutte le cessioni risoluzioni e proroghe, anche tacite, di un contratto verbale sono escluse dall’obbligo di ulteriore denuncia, essendo sufficiente il pagamento della relativa imposta (mod. F23), da versarsi entro 30 giorni dall’evento, e la conseguente presentazione dell’attestato di versamento, entro 20 giorni dal pagamento, all’ufficio competente.

Page 5: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

5

Sul modello F23, oltre ad essere indicati il codice Ufficio presso il quale è stata eseguita la registrazione del contratto e della denuncia e gli estremi di registrazione degli stessi, dovranno essere riportati, a seconda del caso, i seguenti codici tributo: 114T a fronte della proroga del contratto; 110T a fronte della cessione del contratto; 113T a fronte della risoluzione del contratto. Per quanto riguarda tutti gli altri contratti verbali non espressamente contemplati dall’art. 3 del D.P.R. 131/86, la registrazione è dovuta solo nel caso in cui si verifichi la loro enunciazione in contratti scritti ed a condizione che siano contestualmente presenti i presupposti di cui all’art. 22 del D.P.R. 131/86. In merito si dispone che, per l’enunciazione di un contratto verbale, l’imposta si rende dovuta se - nell’atto sottoposto a registrazione risultino tutti i dati necessari per la registrazione delle disposizioni menzionate, sia cioè chiaramente identificato il loro contenuto; - tali disposizioni siano intercorse tra le stesse parti che hanno stipulato l’atto portato alla registrazione. L’eventuale presenza, nell’atto enunciante di ulteriori soggetti rispetto a quelli della disposizione menzionata non esclude la configurabilità dell’enunciazione. Analogamente le medesime condizioni si rendono necessarie ogni qualvolta oggetto dell’enunciazione sia, anziché un contratto verbale, un negozio stipulato in forma scritta. Infine non è dovuta alcuna imposta quando l’enunciazione abbia per oggetto un contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso, nel caso in cui gli effetti della medesimo siano già cessati o cessino in virtù dell’atto che la contiene. Diversamente, se l’atto enunciato, sia esso scritto che verbale, era da registrarsi in termine fisso, si dovrà corrispondere oltre all’imposta relativa, la sanzione per l’omessa registrazione e gli eventuali interessi (art. 22, comma 1 del D.P.R. 131/1986).

NOZIONE DI ATTO Nell’ambito dell’imposta di registro ogni qualvolta viene fatto richiamo al concetto di “atto” lo stesso deve intendersi nella più ampia accezione del termine volendo indicare, in qualsiasi forma si realizzi, ogni manifestazione di atto/negozio giuridico. L’elenco che ne deriva è molto ampio: potranno essere ricompresi, quindi, non solo atti pubblici, scritture private autenticate e non, ma anche le denunce, previste come già visto per la

Page 6: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

6

registrazione di alcune tipologie di contratto in assenza di documento cartaceo, delibere di enti pubblici e societarie, atti unilaterali per i quali il negozio si perfeziona con la dichiarazione di una sola parte, verbali di aggiudicazione aste, decreti di esproprio, provvedimenti, sentenze ed atti dell’autorità giudiziaria.

ATTO PUBBLICO

L’atto pubblico è un documento redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 C.C. Tale forma è obbligatoria per determinati atti per espressa disposizione del codice civile: ad esempio è richiesta in presenza di atti di donazione, quando non siano di modico valore e per atti di costituzione di fondo patrimoniale. L’atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e dei fatti che questo attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti: il pubblico ufficiale non può accertare o garantire che le stesse abbiano dichiarato il vero. Ai fini dell’imposta di registro, l’ufficiale rogante risponde in solido con le parti contraenti dell’imposta principale dovuta per la registrazione dell’atto (art. 57 comma 1 del D.P.R. 131/1986).

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

La scrittura privata è documento di parte che contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e sottoscritta da quest'ultimi. La sottoscrizione della scrittura privata può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2703 C.C.); l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Anche in questa fattispecie, ai fini dell’imposta di registro, l’ufficiale rogante risponde in solido con le parti contraenti dell’imposta principale dovuta per la registrazione dell’atto (art. 57 comma 1 del D.P.R. 131/1986).

L’atto pubblico e la scrittura privata autenticata costituiscono un titolo idoneo per la trascrizione di diritti immobiliari, garanzie ipotecarie e qualsiasi annotazione, da effettuarsi presso i pubblici registri immobiliari ai sensi dell’art. 2643 e segg. C.C.

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

Page 7: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

7

La scrittura privata è documento di parte, non proveniente da pubblico ufficiale, che contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e sottoscritta da quest'ultimi. Ai sensi dell’art. 2702 C.C., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. Tale forma è generalmente usata per i contratti di locazione, di affitto fondi rustici, costituzione di associazioni non riconosciute legalmente, preliminari di compravendita. Ai fini dell’imposta di registro, i differenti termini previsti per la registrazione del contratto decorrono dalla data di formazione dell’atto e ciò ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 131/1986. Se la scrittura privata non autenticata non contiene l’indicazione della sua data, si assume come tale quella dello stesso giorno in cui è eseguita la registrazione, così come statuito nell’art. 53, comma 2 del D.P.R. 131/1986. Conseguenza di ciò è che non si verifica la decadenza quinquennale, per la richiesta dell’imposta su atti non registrati, in quanto la data dell’atto viene a coincidere con quella di registrazione. Non sono previste specifiche sanzioni per tale omissione. A differenza delle due precedenti tipologie, per le quali l’attribuzione della data certa si riconnette alla formazione o all’autenticazione dell’atto da parte dell’ufficiale rogante, per la scrittura privata non autenticata è la registrazione che conferisce certezza di data.

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE ATTRIBUZIONE DELLA DATA CERTA L’art. 2704 del vigente codice civile stabilisce che la data delle scritture private non autenticate è certa ed opponibile a terzi dal giorno della registrazione o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l’ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto è riprodotto in atti pubblici o si verifichi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Questa disposizione viene richiamata dal comma 1 dell’art. 18 del Testo del Registro con il quale si contempla espressamente la registrazione quale istituto che attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi la data certa nei confronti di terzi. E’ facilmente intuibile l’importanza che riveste tale dettato per tutti quelli che sono i conseguenti effetti civilistici: se ciò può sembrare ovvio quando la scrittura deve essere opposta ad un terzo (la scrittura privata fa piena prova infatti solo fra le parti) consideriamo il valore che può altresì assumere proprio in un contenzioso fra le parti stipulanti. Si può ipotizzare, ad esempio, il caso in cui una parte disconosca la data della scrittura pur riconoscendo la propria sottoscrizione sostenendo che l’atto è stato retrodatato o che la data è stata posta in un momento seguente a sua insaputa.

Page 8: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

8

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI L’Ufficio conserva, per dieci anni, gli originali delle scritture private ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 131/86, le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nonché le denunce di contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili. L’Ufficio può, pertanto, rilasciare copia, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del D.P.R. 131/1986, delle scritture private in suo possesso, nonché delle note e delle richieste di registrazione relative agli atti pubblici o privati, alle parti contraenti, ai loro aventi causa (es. successori a titolo universale: eredi, successori a titolo particolare: acquirenti) o a coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, a fronte di specifica richiesta. Non può essere rilasciata, al contrario, copia a soggetti diversi salvo espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del D.P.R. 131/1986, se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione l’Ufficio rilascia copia della richiesta di registrazione: ciò può accadere quando non sia stato rinvenuto l’atto scritto presso il notaio che lo ha formato o ne ha autenticata la firma, e la cui registrazione è avvenuta d’ufficio in base ai dati desunti dal repertorio, oppure quando la registrazione sia stata eseguita d’ufficio per atti non sequestrabili da parte dell’Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza.

TIPOLOGIE DI IMPOSTA DI REGISTRO

L’art. 42 del D.P.R. 131/1986 distingue fra le seguenti tipologie di imposta di registro: PRINCIPALE - è l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori ed omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica. SUPPLETIVA – è l’imposta richiesta successivamente alla registrazione per correggere errori ed omissioni dell’Ufficio in sede di liquidazione dell’imposta principale. COMPLEMENTARE – è l’imposta per rettifica dei valori dichiarati ed in ogni altro caso. Essendo le tre imposte autonome nella loro disciplina diversi saranno gli obblighi ad esse connessi. IMPOSTA PRINCIPALE – Sono responsabili in solido le parti contraenti e l’Ufficiale Rogante che ha rogato od autenticato l’atto, ai sensi dell’art. 57, comma 1 del D.P.R. 131/1986. La misura minima dell’imposta non può essere in alcun caso inferiore al minimo previsto dalla legge

Page 9: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

9

pari ad euro 168,00, e ciò ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.P.R. 131/1986, con espressa deroga per le locazioni e gli affitti di beni immobili per i quali il minimo è fissato in euro 67,00. L’imposta deve essere corrisposta all’atto della richiesta di registrazione. IMPOSTA SUPPLETIVA – In conseguenza dell’art. 57, comma 2 del D.P.R. 131/1986, risultano solidalmente responsabili unicamente le parti contraenti. L’imposta può essere liquidata anche in misura inferiore al minimo di legge. L’imposta deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica del corrispondente avviso di liquidazione; il ricorso sospende la riscossione, ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera b) del D.P.R. 131/1986. IMPOSTA COMPLEMENTARE – Sono responsabili in solido unicamente le parti contraenti. Se l’imposta complementare è determinata da un fatto imputabile ad una sola delle parti contraenti, come può accadere ad esempio nel caso di decadenza di agevolazioni richiesta dal solo acquirente (prima casa – piccola proprietà contadina – imprenditore agricolo), l’imposta è a carico esclusivamente di questa. Può essere liquidata anche in misura inferiore di quello minimo previsto dalla legge e deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione corrispondente; il ricorso non sospende la riscossione a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato, così come disposto dall’art. 56, comma 1, lettera a) del D.P.R. 131/1986. L’art. 1, comma 6 della Legge n. 296 del 26.12.2006 ha introdotto la lettera d-bis) all’art. 10 ed il comma 1bis all’art. 57 del D.P.R. 131/1986, pertanto, gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2 della L. 3 febbraio 1989 n. 39, sono solidamente obbligati a chiedere la registrazione e solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta, per tutte le scritture private non autenticate, di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Contrariamente a quanto accade per i pubblici ufficiali, per i quali tale responsabilità si esaurisce nell’assolvimento dell’imposta principale - in virtù del disposto del comma 2 dell’art 57 del D.P.R. 131/86 – i mediatori immobiliari non beneficiano di analoga deroga per cui sono obbligati solidamente, con le parti contraenti, per tutte le tipologie di imposta: principale, suppletiva e complementare. I riflessi più significativi si possono riscontare nel caso di contratti di locazione pluriennale in presenza di omesso versamento delle annualità successive alla prima. Il concetto di solidarietà passiva rimanda all’art. 1292 e segg. C.C., che dispone che l’obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Page 10: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

10

ATTI SOGGETTI ALLA REGISTRAZIONE Oltre ai contratti verbali già esaminati in precedenza, sono soggetti a registrazione: A) gli atti stipulati in forma scritta nel territorio dello Stato ed indicati nella Tariffa allegata al TUR. La Tariffa è divisa in due parti:

- Parte prima – ricomprende tutti gli atti da registrare in termine fisso;

- Parte seconda – ricomprende tutti gli atti da registrare in caso d’uso. B) gli atti formati all’estero, da qualsiasi soggetto (notaio – console, ecc.), a condizione che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà

ovvero la costituzione ed il trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili od aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che comportino locazione od affitto su tali beni.

Questa disposizione, come quella riportata alla lettera c) dell’art. 2 del D.P.R. 131/86, è in sintonia con quanto disposto, in materia di imposizione indiretta in sede Comunitaria, dal principio per il quale l’imposta deve essere assolta nel paese in cui l’atto dello scambio produce i suoi effetti economici: trasferendo tale dettato dagli scambi commerciali a quelli privati si produrrà, come naturale conseguenza, che il paese avente diritto a riscuotere l’imposta è quello in cui si trova il bene oggetto dello scambio e ciò indipendentemente dallo Stato in cui sia stato formato il relativo atto. Per gli atti formati all’estero la registrazione deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data dell’atto, come disposto dall’art. 13, comma 1 del D.P.R. 131/1986. Per tutti gli altri atti formati all’estero, diversi quindi da quelli espressamente previsti dall’art. 2 lettera d), come disposto dall’art. 11 della Tariffa Parte Seconda, la registrazione avviene solo in caso d’uso, con la seguente liquidazione:

- in misura fissa (€ 168,00) per tutti quegli atti che, se formati in Italia, sarebbero stati soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 40 del Testo del Registro; - nella stessa misura stabilita per gli atti formati in Italia, in ogni altro caso.

Page 11: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

11

C) Le operazioni delle società ed enti esteri indicati nell’art. 4 del D.P.R. 131/1986. Questo articolo nasce dall’esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria relativa agli aspetti tributari relativi all’imposizione indiretta per la raccolta di capitali. Il fine auspicato, oltre a quello di uniformare le disposizioni fiscali dei paesi dell’Unione Europea, è di evitare che una determinata operazione societaria venga sottoposta in più Stati ad imposte della stessa natura.

Queste operazioni sono specificatamente elencate nell’art. 4 del D.P.R. 131/86 e sono sottoposte ad imposta in misura fissa ai sensi della lettera f) dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986. Tali operazioni, se non formalizzate in un atto scritto, saranno oggetto di apposita denuncia che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante della società od ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società (art. 12 comma 2 D.P.R. 131/1986.)

Interessate alla disposizione sono le società di capitali e di persone costituite all’estero, nonché le associazioni, gli entri pubblici e privati compresi i consorzi e tutte le altre organizzazioni costituite all’estero ed aventi per oggetto principale l’attività commerciale od agricola. Per gli atti relativi a società ed enti esteri non previsti dall’art. 4 si applicano le stesse norme fissate per le società italiane.

REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D’USO

Gli atti elencati nella Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, considerato il loro contenuto economico e come tali indicatori, in genere, di una capacità contributiva, sono soggetti a registrazione in termine fisso e con l’applicazione dell’imposta calcolata, nella maggior parte dei casi, in misura proporzionale; tuttavia residuano tipologie negoziali in cui il tributo è previsto in misura fissa (es. comodato beni immobili, diverse operazioni societarie, contratti di associazione in partecipazione). Al contrario gli atti raccolti nella Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986 sono ritenuti meno significativi da un punto di vista patrimoniale: la registrazione, il più delle volte, risponde alla necessità di attribuire agli stessi la data certa. La norma dispone che le scritture private non autenticate, ivi rientranti, sono soggette a registrazione in caso d’uso. Il caso d’uso si realizza, come disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. 131/1986, ogni qualvolta l’atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione dei attività amministrativa o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo. Non si verifica il caso d’uso quando il deposito avviene ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle sopra citate amministrazioni, enti o organi ovvero quando sia obbligatorio per legge o regolamento.

Page 12: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

12

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 131/1986, per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione. Il secondo comma dell’art 5 del TUR prevede il caso d’uso anche per le scritture private non autenticate in presenza di disposizioni soggette ad IVA: questo al fine di evitare la doppia imposizione fiscale di natura indiretta (IVA – Registro) per la medesima vicenda e consentire, nel contempo, la massima snellezza delle operazioni commerciali evitando ulteriori passaggi che, al termine, potrebbero risultare antieconomici. Dall’analisi del comma 2 dell’art 5 del D.P.R. 131/1986 si evince che:

- tutte le operazioni contemplate nella scrittura privata non autenticata devono essere soggette ad IVA. Per questa ragione, in presenza di un atto con più disposizioni delle quali solo alcune sono soggette ad IVA, si renderà dovuta l’imposta di registro per le altre pattuizioni non soggette ad Iva e tante imposte fisse quante sono le pattuizioni soggette ad IVA tra di loro non connesse. Inoltre, la registrazione non sarà più da eseguirsi in caso d’uso, bensì in termine fisso. Il principio dell’alternatività IVA- Registro, disciplinato dall’art. 40 comma 1 del D.P.R. 131/1986, trova applicazione anche quando non è dovuta l’imposta IVA per la presenza di operazioni non imponibili od esenti, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 8 e 8bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto:

1) le locazione di fabbricati abitativi (art. 10, numero 8 del D.P.R. 633/1972) sono sempre soggette ad imposta di registro in termine fisso ed

in misura proporzionale, con la sola eccezione delle locazioni abitative effettuate da impresa costruttrice o che ne ha effettuato la ristrutturazione – a fronte di contratto stipulato entro quattro anni dalla fine dei lavori – in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e purché tali contratti abbiano durata almeno quadriennale, nel qual caso dovrà essere assoggettata ad IVA. Come evidenziato nelle circolari n. 27 del 4 agosto 2006 e n. 33 del 16 novembre 2006, il fabbricato è da considerarsi ad uso abitativo unicamente in base alla sua classificazione catastale e non al suo effettivo utilizzo: pertanto, rientrano tra i fabbricati abitativi gli immobili classificati o classificabili nella categoria A, con esclusione dei fabbricati di tipo A10. Inoltre, il trattamento IVA o Registro delle locazioni di immobili abitativi si applica anche se unitamente al fabbricato di tipo residenziale (bene principale) sia ceduto in locazione anche il box o la cantina (pertinenza).

Page 13: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

13

2) diverso è il quadro normativo in presenza di locazione di fabbricati strumentali (art. 10, numero 8 del D.P.R. 633/1972). Sono tali i fabbricati che per loro natura non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che rientrano nelle categorie catastali B, C, D, E ed A10. In tale ipotesi il contratto deve essere registrato in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 1% indipendentemente dall’esenzione IVA – criterio generale – o dall’imponibilità IVA (obbligatoria o per opzione) ai sensi dell’art. 5, lettera a-bis) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.

3) per quanto riguarda, invece, la cessione di fabbricati deve essere mantenuta la necessaria distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali. Nella prima ipotesi disciplinata all’art. 10, numero 8bis del D.P.R. 633/1972, la cessione di fabbricato abitativo ricadrà nel regime di applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, con l’eccezione dei fabbricati ceduti da impresa costruttrice, che li ha costruiti o ha eseguito i lavori di risanamento o ristrutturazione, entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per almeno quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. In quest’ultima ipotesi, essendo tali atti soggetti ad IVA, sarà dovuta l’imposta di registro in misura fissa. Nella seconda ipotesi disciplinata dall’art. 10, numero 8ter del D.P.R. 633/1972, la cessione del fabbricato strumentale sconterà l’imposta di registro sempre in misura fissa (Euro 168,00) indipendentemente dal fatto che l’operazione sia esente IVA – criterio generale – o imponibile IVA (obbligatoria o per opzione).

ATTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE (previsti dalla t abella allegata al T.U.) Per gli atti indicati nella tabella allegata al Testo Unico del Registro non c’è l’obbligo di richiedere la registrazione neanche in caso d’uso. Per tali atti è sempre possibile la registrazione volontaria con l’applicazione dell’imposta in misura fissa (art 8). Per gli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11bis è prevista l’esclusione dalla registrazione anche se autenticati o redatti in forma pubblica. Si precisa che in merito agli atti di ultima volontà, di cui all’art 4 della tabella, la registrazione in termine fisso è prevista al momento della pubblicazione dei testamenti.

REGISTRAZIONE VOLONTARIA

E’ riconosciuta la facoltà, a chiunque vi abbia interesse, di richiedere volontariamente la registrazione dell’atto in qualsiasi momento e pagando la relativa imposta, e ciò ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 131/1986.

Page 14: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

14

La registrazione volontaria può, pertanto, avvenire per: -per gli atti ricompresi nella Tabella B allegata al Testo Unico; -per gli atti da registrare in caso d’uso quando lo stesso non si sia verificato; -per gli atti da registrare in termine fisso quando sia già intervenuta la decadenza dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria (ai sensi del comma 1 dell’art. 76 del D.P.R. 131/1986: 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio); in tal caso, il richiedente non è dispensato dal pagamento del tributo ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.P.R. 131/1986.

La registrazione volontaria di un atto soggetto a registrazione in termine fisso od in caso d’uso comporta l’applicazione della corrispondente imposta prevista dalla tariffa Parte Prima o Seconda. In tutte le altre ipotesi l’imposta è dovuta in misura fissa. Non sono applicabili, in alcun caso, sanzioni ed interessi. In deroga al principio della solidarietà tra le parti contraenti, obbligato al pagamento dell’imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione, così come disposto dall’art. 57, comma 5 del D.P.R. 131/1986. A registrazione eseguita la parte non può richiedere, ad alcun titolo, il rimborso dell’imposta fissa versata.

UFFICIO COMPETENTE

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere registrate presso l’Agenzia dell’Entrate nella cui circoscrizione risiede il Pubblico Ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 131/1986.

Le sentenze, i decreti degli atti di organi giurisdizionali vanno registrati presso l’Ufficio nella cui circoscrizione risiedono i cancellieri ed i segretari che nelle loro funzioni hanno partecipato alla formazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 131/1986.

Per gli atti diversi dagli atti sopra citati – scritture private non autenticate, formate in Italia o all’estero - la registrazione può essere richiesta a qualsiasi ufficio dell’Agenzia dell’entrate a nulla rilevando la residenza delle parti od il luogo di ubicazione del bene oggetto della convenzione, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Ogni altro evento che comporti un’ulteriore liquidazione d’imposta deve essere denunciato all’Ufficio che ha registrato l’atto cui si riferiscono, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. 131/1986.

Page 15: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

15

INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Secondo l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo e la forma apparente. Pertanto, nell’applicazione dell’imposta di registro bisogna sempre tenere conto dell’effettiva volontà delle parti, sia quando la scrittura è stata stilata in modo poco chiaro lasciando, quindi, ampi margini a dubbi sull’esatta natura di ciò che si voleva porre in essere, ma anche nell’ipotesi di atti formalmente corretti che però lasciano intuire una diversa intenzionalità da quella grammaticamente espressa: non bisogna quindi mai soffermarsi al “titolo” che alle volte può essere troppo generico se non poco pertinente. Si pensi, in generale, ad un atto titolato “comodato d’immobile” per il quale sia stata prevista la corresponsione di una somma mensile a carico del comodatario per l’utilizzo di tale bene: un accordo di tale specie si configurerà, ai fini dell’imposta di registro, quale locazione e come tale dovrà essere trattato. Si pensi inoltre a quanto sia sempre controversa l’interpretazione di un contratto preliminare di cessione d’immobile in presenza di pagamento integrale del corrispettivo ed immissione immediata nel possesso del bene da parte del promissorio acquirente: anche in tale ipotesi dovrà essere ben valutato l’effetto giuridico del negozio al fine di escludere il reale effetto traslativo che comporterebbe la riscossione delle imposte proporzionali ai sensi dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986. Infine un’attenta disamina è sempre richiesta per gli atti ricognitivi o rettificativi di errori materiali compiuti in precedenti atti già registrati: anche in questo caso non devono essere presenti modificazioni della situazione giuridica precedente che potrebbero comportare l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro in luogo dell’imposizione in misura fissa prevista per atti non aventi contenuto patrimoniale, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.

ATTI CHE CONTENGONO PIU’ DISPOSIZIONI L’art. 21 del TUR determina la misura dell’imposta di registro nel caso in cui, in un unico atto, siano contenuti più negozi giuridici.

Page 16: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

16

L’unicità della scrittura non esclude l’autonomia giuridica ed economica delle singole disposizioni e come tali devono essere trattate anche ai fini fiscali. A seguito di quanto esposto discende che si rende dovuto un distinto tributo per ogni negozio. Questa regola generale ha comunque una sua eccezione in presenza di atti dove più negozi giuridici, per loro natura autonomi, sono congiunti fra loro da un vincolo capace di farli apparire come negozio unico: ciò avviene, ad esempio, nella permuta. Al verificarsi di tale condizione il legislatore ha previsto una singola imposizione che andrà a colpire il negozio che dà luogo all’imposta maggiore. Per espressa previsione normativa – art. 21, comma 3 del D.P.R. 131/1986 - non sono soggetti ad autonoma tassazione gli accolli di debito ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene la disposizione cui si riferiscono. Nell’ipotesi della quietanza, la liberazione d’una obbligazione infatti, se contenuta nel medesimo atto, riveste un carattere meramente accessorio rispetto all’obbligazione stessa, la cui imposta va pertanto ad assorbire anche quella della relativa quietanza.

ATTI CON DISPOSIZIONI RELATIVE A BENI SOGGETTI AD A LIQUOTE DIVERSE L’art. 23, comma 1 del D.P.R. 131/1986 dispone che se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. Si richiama l’attenzione sull’espresso richiamo che il legislatore fa ai corrispettivi distinti: è necessario, ai fini dell’applicazione della disposizione sopra enunciata, un riferimento ad una pattuizione specifica in ordine ai diversi corrispettivi, non essendo sufficiente rendere una generica attestazione di valore ai fini fiscali. L’assunto è logica conseguenza dell’art. 20, in precedenza trattato: ove le parti abbiano espresso la volontà di accomunare beni diversi in un complesso unico prevedendo un prezzo unico, unica non può che essere la base imponibile, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, non potendo arbitrariamente scinderla in distinti negozi. Ai sensi del comma 3 dell’art. 23, soltanto le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio ed ornamento sono destinate. Si definiscono pertinenze ai sensi dell’art. 817 C.C., i beni destinati in modo durevole a servizio ed ornamento di un altro bene. In linea generale, l’imposta di registro non pone limiti al numero delle pertinenze ed alla loro tipologia, ad eccezione dei trasferimenti di immobili per i quali siano

Page 17: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

17

state invocate le agevolazioni della così detta “ I casa” per i quali il legislatore ha volutamente limitato le pertinenze ammissibili all’aliquota agevolata determinandone tipologie (C/2, C/6 e C/7) e numero (una per ciascuna categoria).

TRANSAZIONE La transazione è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono termine ad una lite già iniziata o prevengono il suo insorgere (art. 1965 C.C.). Elementi determinanti perché si possa configurare una transazione è una situazione di litigiosità definita da reciproche concessioni: la mancanza di reciprocità fa venire meno la transazione comportando una rinuncia pura e semplice alle proprie pretese. La transazione deve essere provata per iscritto ai sensi dell’art. 1967 C.C. e se ha ad oggetto diritti reali su beni immobili deve avere la forma scritta ad substantiam. Per quanto concerne l’imposta di registro, l’art. 29 del D.P.R. 131/1986 distingue le seguenti fattispecie: - transazione che comporta trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili: l’imposta si applica in misura

proporzionale come previsto dall’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; - transazione che comporta trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali su beni mobili e aziende: l’imposta si applica in

misura proporzionale come previsto dall’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; - transazione che comporta obblighi di pagamento: l’imposta si applica in misura proporzionale come previsto dall’art. 9 della Tariffa Parte Prima

allegata al TUR; - transazione che non comporta obblighi di pagamento: l’imposta si applica in misura fissa. Avendo previsto che l’imposta sia applicata esclusivamente agli obblighi di pagamento che derivino dalla transazione, non si deve tener conto di eventuali obblighi di restituzione né di obblighi già previsti da rapporti controversi che vengano estinti per effetto della transazione stessa. Non configura una transazione il negozio di accertamento, nel quale le parti si affidano convenzionalmente ad una determinata ricostruzione giuridica al fine di eliminare condizioni di obiettiva incertezza in relazione ad un accordo giuridico preesistente; tale accordo configura un atto con natura meramente dichiarativa poiché non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, venendo eliminato uno stato di indeterminatezza interpretativa, pertanto, alla fattispecie, sarà applicabile l’imposta di registro in misura dell’1% prevista dall’art. 3 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.

Page 18: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

18

CONTRATTI A PREZZO E DURATA INDETERMINATA Il corrispettivo è un elemento essenziale del contratto tuttavia le parti, di comune accordo, possono non indicarlo in modo definitivo al momento della stipula e demandare la sua determinazione in un momento successivo. Come previsto dall’art. 35, comma 1 del D.P.R. 131/1986, tali contratti vanno registrati secondo le modalità ed i termini ordinari. Le parti sono però obbligate ad indicare un valore provvisorio presunto che costituirà la base imponibile al fine dell’applicazione dell’imposta di registro la cui aliquota sarà corrispondente a quella per gli analoghi contratti a prezzo determinato. Eseguita la registrazione, sarà cura degli Uffici aprire un articolo di Campione Unico per il conseguente controllo: quando, infatti, il corrispettivo sarà fissato in maniera definitiva, dovrà essere presentata, a cura delle parti contraenti, un’apposita denuncia (mod. 2) all’Ufficio che ha provveduto alla registrazione del contratto, e dovrà essere versato l’eventuale conguaglio d’imposta. Diversamente, nel caso in cui l’imposta di registro definitivamente calcolata risultasse inferiore a quella versata in sede di registrazione dell’atto, le parti avranno diritto a richiedere il rimborso di quanto pagato in eccedenza. Analogamente dispone l’art. 36, comma 1 del D.P.R. 131/1986 anche per contratti la cui durata sia indeterminata: anche in tale ipotesi deve essere indicato dalla parte che richiede la registrazione un termine di durata provvisoria necessario per la quantificazione della base imponibile. Si evidenzia che, in linea generale, la denuncia (mod. 2) disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 131/1986 deve essere utilizzata ogni qualvolta si verifichino eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta di un qualsiasi atto già registrato. Allo spirare della scadenza dichiarata se il contratto non è ancora cessato deve essere presentata all’Ufficio che ha proceduto alla registrazione dell’atto, la denuncia (mod. 2) prevista dall’art. 19 del D.P.R. 131/1986 sulla base della quale l’imposta verrà riliquidata in relazione alla maggiore durata del contratto. Ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.P.R. 131/1986, se la durata del contratto è legata alla vita di una persona, la base imponibile viene determinata con l’applicazione dell’art. 46 del TUR che prevede la determinazione della base imponibile moltiplicando l’annualità calcolata al saggio legale d’interesse per il coefficiente riportato nel prospetto allegato al D.P.R. 131/1986, applicabile in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare.

Page 19: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

19

IRRILEVANZA DELLA NULLITA’ OD ANNULLABILITA’ DELL’A TTO L’art. 38 del D.P.R. ha chiare finalità antielusive e dispone che la nullità o l’annullamento dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta in base alla natura dell’atto. Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del TUR l’imposta assolta deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, in presenza dei seguenti presupposti: - l’atto sia dichiarato nullo o annullato; - la causa di nullità od annullabilità non deve essere imputabile alle parti ; - la sentenza dichiarativa di nullità o annullamento deve essere passata in giudicato quindi definitiva; - l’atto invalido non sia suscettibile di ratifica, convalida, conferma, cioè non sia più sanabile. Non è possibile richiedere il rimborso dell’imposta in caso di negozio in frode alla legge o di nullità per motivo illecito comune ai contraenti.

MODALITA’ DELLA REGISTRAZIONE PER LE SCRITTURE PRIV ATE NON AUTENTICATA PRESENTATE IN UFFICIO Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 12 e 16 del D.P.R. 131/1986 affinché venga eseguita la registrazione deve essere presentata all’ufficio la seguente documentazione: 1. due originali, regolarmente bollati, dell’atto da registrare. In tal caso un’originale sarà trattenuto e conservato dall’Ufficio per gli ulteriori

adempimenti, mentre l’altro sarà restituito alle parti previa annotazione in calce dell’eseguita registrazione. Possono essere presentati più originali della medesima scrittura, l’Ufficio ne trattiene uno, mentre i rimanenti saranno tutti restituiti con l’annotazione dell’avvenuta registrazione di cui al comma 4 dell’art. 16. Non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva in presenza di più originali. Nel caso la scrittura privata non autentica sia stata stipulata in un unico originale, quest’ultimo dovrà essere presentata per la registrazione; ai sensi del comma 6 dell’art. 16 del D.P.R. 131/1986, l’ufficio restituisce la fotocopia dell’atto in originale da esso certificata conforme. Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del d.P.R. 131/1986, agli atti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che cura la registrazione, ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti, la traduzione viene effettuato da persona all’uopo incaricata dal Presidente del Tribunale. Tale disposizione non si applica nelle zone in cui è ammesso, per legge, l’uso della lingua straniera (comma 6 dell’art. 11 del TUR). Come previsto dall’art. 11, comma 7 del D.P.R. 131/1986, la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli eventuali allegati che non scontano alcuna imposta, se si tratta di:

Page 20: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

20

- documenti che costituiscono parte integrante dell’atto - frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili - atti non soggetti a registrazione o atti regolarmente registrati. Sono considerati allegati integranti e quindi non scontano alcuna imposta anche le procure speciali rilasciate per il compimento di un unico atto che devono rimanere annesse all’atto relativo, poiché, come affermato nella Circolare n. 21 del 20 gennaio 1999, l’allegazione della procura non registrata all’atto per il quale è stata rilasciata non realizza il caso d’uso.

2. Mod. 69 in duplice esemplare debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti contraenti. Il suddetto modello costituirà, dopo la

trasmissione dei redditi dati al Sistema, la nota di registrazione dell’atto, riassumendo tutti i dati essenziali del contratto presentato: estremi della registrazione (serie – numero - data di registrazione), imposta dovuta, Ufficio che ne ha curato la registrazione. Il modello 69 è composta da tre quadri distinti - A, B, C - i primi due da compilarsi da una delle parti contraenti che poi firma in calce, l’ultimo da parte dell’ufficio. Nel quadro A sono riportati i dati relativi al richiedente la registrazione, la natura e la data di stipula dell’atto. Nel quadro B vengono indicati tutti i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto con esclusione quindi di rappresentanti, curatori, autori, mandatari, ecc. Il quadro C, la cui compilazione è a carico dell’Ufficio, è riservato ai dati descrittivi del contratto, riassunti per mezzo di opportuni codici di negozio, ed all’indicazione del valore imponibile. Inoltre dovrà essere opportunamente evidenziato se l’atto sia soggetto ad IVA, usufruisca di qualche particolare agevolazione o abbia effetti sospesi o non definiti. Infine tutti i soggetti riportati nel quadro B vengono ripartiti, a seconda del negozio a cui partecipano ed alla loro qualità, fra danti ed aventi causa. L’addetto alla tassazione segnalerà se l’atto debba o meno essere trasmesso all’Anagrafe Tributaria. L’Anagrafe Tributaria è un importantissimo archivio informatico che raccoglie tutti i dati relativi alla posizione fiscale di ciascun contribuente ed è di basilare importanza per ogni ulteriore adempimento o controllo in campo tributario. Per tale ragione è quanto mai indispensabile che la compilazione del Mod. 69 sia eseguita attentamente e risulti precisa in ogni quadro e più che mai aderente al contenuto del contratto perché solo acquisendo dati corretti in modo completo e rispondente, il mod. 69 potrà adempiere a quella funzione d’ausilio per la quale è stato disposto. Inoltre si richiama l’attenzione sull’obbligo di indicare correttamente i codici fiscali delle parti interessate esposte nel quadro B; tale obbligo viene meno solo relativamente ad alcuni atti riconosciuti poco significativi sotto l’aspetto della capacità contributiva, come da tabella allegata al D.P.R. 23.12.1977 n. 955.

Una volta presentato un atto per la registrazione lo stesso non può essere ritirato dalla parte se non dopo aver pagato l’imposta principale

Page 21: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

21

Naturalmente le modalità sopra indicate (mod. 69 – RR – F23) devono essere osservate ogni qualvolta sia richiesta la registrazione di una denuncia di contratto verbale di locazione ed affitto beni immobili (mod.1).

3. MOD. F23 – Attestato di avvenuto pagamento dell’imposta. L’imposta dovuta deve essere preventivamente versata presso qualsiasi filiale di

Banca, Ufficio Postale o Concessionario della riscossione. 4. MOD.RR – Elenco riassuntivo degli atti portati alla registrazione da un richiedente che deve essere parte comune a tutte le scritture presentate.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.P.R. 131/1986, l’Ufficio, in calce o a margine degli originali o delle copie dell’atto o della denuncia annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa; l’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.

SANZIONE PER OMESSA REGISTRAZIONE

Ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 131/1986, chi omette la richiesta di registrazione atti e la presentazione della denuncia di cui all’art. 19 TUR è punito con una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. E’ ammissibile, se non sia già stata contestata la violazione da parte dell’ufficio o questo non abbia già iniziato attività di accertamento di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, la regolarizzazione dell’inadempimento mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 472/1997. Ciò permette di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni secondo lo schema riportato: - entro 90 giorni dalla scadenza del termine di registrazione la sanzione è pari al 15% dell’imposta dovuta (120% ridotto ad 1/8) - oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza del termine, la sanzione è pari al 24% (120% ridotto ad 1/5). Devono essere inoltre calcolati gli interessi nella misura del tasso legale (ora 3%) con maturazione giorno per giorno.

Page 22: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

22

Le schede sottoelencate, ordinate secondo la collocazione degli atti nella Tariffa Parte Prima e Seconda e nella Tabella allegate al D.P.R. 131/1986 rappresentano alcune delle principali fattispecie negoziali più diffusamente oggetto di registrazione nelle forma della scrittura privata non autenticata. Tali schede illustrano i criteri per l’applicazione delle imposte di registro e di bollo, i termini e le modalità per la registrazione dell’atto. scheda n. pagina n.

Art. 2 della Tariffa Parte Prima:

- Atto traslativo a titolo oneroso di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte

Prima allegata al DPR 131/1986 1 26

- Azienda:

cessione di azienda 1 26

- Cessione a titolo oneroso di bene mobile 1 26

- Associazione in partecipazione

con apporto di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte Prima

allegata al DPR 131/1986 2 27

Art. 4 della Tariffa Parte Prima :

- Atti propri delle società o enti 3 28

Art. 5 della Tariffa Parte Prima :

- Locazione di fabbricati abitativi

Contratti di locazione (4+4) 4.1 29

Contratti di locazione secondo gli accordi definiti in sede locale (3+2) 4.1 29

Contratti di locazione di natura transitoria 4.1 29

Page 23: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

23

scheda n. pagina n.

Contratti di locazione in comuni ad alta tensione abitativa 4.2 31

Contratti per studenti universitari 4.2 31

Contratti di locazione delle imprese costruttrici in piani di edilizia abitativa convenzionata 4.3 33

Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni 4.4 34

- Locazione di fabbricati strumentali

Contratto di locazione di fabbricato strumentale 5.1 35

Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni 5.2 37

- Locazione di immobili diversi dai fabbricati abitativi e strumentali 6 38

- Locazione di aree 6 38

- Contratto verbale di affitto 7 40

- Contratto verbale di locazione 7 40

- Affitto di fondo rustico:

Contratto di affitto di fondo rustico 8 42

Contratti di affitto a favore di giovane imprenditore agricolo 8 42

- Affitto di fondo rustico:

Denuncia riepilogativa 9 44

- Concessione

Concessione su bene demaniale 10 45

Concessione di diritti d’acqua 10 45

Page 24: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

24

scheda n. pagina n.

- Comodato

Comodato di bene immobile 11 47

Art. 6 della Tariffa Parte Prima :

- Cessione del credito 12 48

- Quietanza 13 50

- Garanzie reali o personali (fideiussione, anticresi, mandato di credito, pegno, ipoteca) 14 51

Art. 9 della Tariffa Parte Prima :

- Atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: ricognizione di debito 15 53

- Azienda:

affitto di azienda 16 54

Art. 10 della Tariffa Parte Prima:

- Contratto preliminare 17 55

Art. 11 bis della Tariffa Parte Prima:

- Atto costitutivo e modifiche statutarie di ONLUS 18 57

Art. 1 della Tariffa Parte Seconda:

- Atto formato mediante corrispondenza 19 58

- Atto soggetto ad IVA 20 59

Art. 2 bis della Tariffa Parte Seconda:

- Contratto di locazione di fabbricati abitativi di durata non superiore a 30 giorni 4.4 34

Page 25: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

25

scheda n. pagina n.

- Contratto di locazione di fabbricati strumentali di durata non superiore a 30 giorni 5.2 37

Art. 3 della Tariffa Parte Seconda:

- Comodato:

comodato di bene mobile 21 60

Art. 10 della Tariffa Parte Seconda:

- Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro 22 61

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 22 61

- Contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo 22 61

Art. 9 della Tabella:

- Atto proprio delle società ed enti diversi da quelli indicati nell’art. 4 23 62

Page 26: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

26

SCHEDA N. 1 Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni diversi da quelli indicati nell’articolo 1 e nel successivo art. 7 (Art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Es. Cessione di azienda (art. 2555 e segg. C.C.) l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’art. 2556 C.C. statuisce che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti

-le parti contraenti

3% con minimo di Euro 168

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

N.B. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 131/1986 sono soggetti a registrazione i contratti verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; per i contratti verbali si applicano le disposizioni dell’articolo 22.

Page 27: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

27

SCHEDA N. 2 Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati agli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte Prima (Art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Con il contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 e segg. C.C.) l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86) : 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’ art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti

-le parti contraenti

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 28: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

28

SCHEDA N. 3 Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole che comportino assegnazione ai soci, associati o partecipanti. (Art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) (quali verbali di distribuzione degli utili) Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti)– Mod F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’art. 4, lettera d) punti 1 e 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: - uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente

- soggetto nel cui interesse fu richiesta la registrazione

Se soggette all’IVA o aventi per oggetto utili in denaro: Euro 168 In ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a) dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 29: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

29

SCHEDA N. 4 Locazione di fabbricati abitativi (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Locazione: contratto con il quale una parte – locatore – si obbliga a far godere all’altra – conduttore – una cosa immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. In particolare la locazione di immobile ad uso abitativo, ora disciplinata dalle Leggi 431/1998 e 2/2002, prevede per la stipula di validi contratti di locazione la forma scritta (cd. forma scritta ad substantiam); la forma scritta era precedentemente prevista esclusivamente per i contratti di locazione di durata ultranovennale. (Art. 1571 e segg. C.C.; L. 392/1978; L. 359/1992; L. 431/1998; L. 2/2002). Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta autoliquidata Registrazione telematica: obbligatoria per chi possiede più di 100 unità immobiliari – facoltativa per tutti gli altri soggetti

SCHEDA N. 4.1 Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata relativa a contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art.2, comma 1 della L. 431/98 durata anni 4 più ulteriori anni 4 dell’art.2, comma 3

Registrazione in termine fisso (art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di formazione (dalla data di esecuzione se anteriore alla data di formazione) ai sensi dell’art. 5 della

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a

Se corrisposta annualmente: 2% sul canone annuo con minimo di Euro 67. Se corrisposta per l’intera durata del contratto: 2% del canone complessivo

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 30: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

30

della L.431/98 (3+2 secondo gli accordi definiti in sede locale) e dell’art. 5 della L.431/98 (contratti di natura transitoria)

Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

seguito della loro attività per la conclusione degli affari

ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità, con minimo di Euro 67. Qualora venga prestata da terzi una garanzia la stessa va riscossa ai sensi dell’art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986: 0,50% sull’intero importo garantito con il minimo di Euro 168.

Page 31: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

31

SCHEDA N. 4.2

Forma Termine per la registrazione

Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata relativa a contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/98 (3+2, nei comuni ad alta tensione abitativa e secondo gli accordi definiti in sede locale) e dell’art. 5, comma 2 della L. 431/98 (esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratti di cui all’art. 4-bis)

Registrazione in termine fisso (art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di formazione (dalla data di esecuzione se anteriore alla data di formazione) ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

Se corrisposta annualmente: 2% sul canone annuo con minimo di Euro 67. Se corrisposta per l’intera durata del contratto: 2% del canone complessivo ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità, con minimo di Euro 67. Ai sensi dell’art. 8 della L. 431/1998, per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell’art. 2 comma 3 a seguito di accordo definito in sede locale, per i

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 32: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

32

contratti stipulati ai sensi dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 1 comma 5, il corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro è assunto nella misura minima del 70%. Qualora venga prestata da terzi una garanzia la stessa va riscossa ai sensi dell’art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986: 0,50% sull’intero importo garantito con il minimo di Euro 168.

Page 33: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

33

SCHEDA N. 4.3

Forma Termine per la registrazione

Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata relativa a contratti di locazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 5 agosto 1978 n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 4 anni

Registrazione in termine fisso (art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di formazione (dalla data di esecuzione se anteriore alla data di formazione) ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

Imponibile IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8 del DPR 633/1972: Euro 67. Qualora venga prestata da terzi una garanzia la stessa va riscossa ai sensi dell’art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986: 0,50% sull’intero importo garantito con il minimo di Euro 168.

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 34: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

34

SCHEDA N. 4.4

Forma Termine per la registrazione

Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata relativa a contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi l’anno

Registrazione in caso d’uso (art 5 DPR 131/86) ai sensi dell’art. 2 bis della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

2% sul canone pattuito con minimo di Euro 67.

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

N.B. La Circolare n. 33 del 16/11/2006 ha stabilito che il trattamento IVA delle locazioni di immobili abitativi si applica anche se unitamente al fabbricato di tipo residenziale (bene principale) sia ceduto in locazione anche il box o la cantina (pertinenza). Per quanto concerne le locazioni di immobili arredata la Circolare n. 15 del 13 maggio 1999 ha stabilito che, ove il rapporto contrattuale di locazione, relativo ad un immobile arredato, fosse scisso in due contratti riguardanti rispettivamente l’immobile e l’arredo in esso contenuto si avrebbero, ai fini fiscali, due fattispecie imponibili diverse, la prima assoggettata al 2% ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima e l’altra sottoposta all’aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima. La Risoluzione n. 22 del 1 marzo 2004 ha chiarito che le indennità di occupazione senza titolo vere e proprie, caratterizzate da un’evidente finalità risarcitoria, sono assoggettate all’aliquota del 3%, mentre le indennità di occupazione assimilabili ai canoni dei contratti di locazione sono assoggettate all’aliquota del 2%.

Page 35: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

35

SCHEDA N. 5 Locazione di fabbricati strumentali (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Contratto con il quale una parte – locatore – si obbliga a far godere all’altra – conduttore – una cosa immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. (Art. 1571 e segg. C.C.; L. 392/1978). Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta autoliquidata Registrazione telematica: obbligatoria per chi possiede più di 100 unità immobiliari – facoltativa per tutti gli altri soggetti.

SCHEDA N. 5.1

Forma Termine per la registrazione

Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di formazione (dalla data di esecuzione se anteriore alla data di formazione) ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

Soggetta ad imposta di registro (locatore: soggetto privato che non opera nel campo IVA): Se corrisposta annualmente: 2% sul canone annuo con minimo di Euro 67 Se corrisposta per l’intera durata del contratto: 2% del canone complessivo

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 36: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

36

ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità, con minimo di Euro 67 Esente o imponibile IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8 del DPR 633/1972: Se corrisposta annualmente: 1% sul canone annuo con minimo di Euro 67 Se corrisposta per l’intera durata del contratto: 1% del canone complessivo ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità, con minimo di Euro 67

Page 37: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

37

SCHEDA N. 5.2

Forma Termine per la registrazione

Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata relativa a contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi l’anno

Registrazione in caso d’uso (art 5 DPR 131/86) ai sensi dell’art. 2 bis della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Soggetta ad imposta di registro (locatore: soggetto privato che non opera nel campo IVA): 2% sul canone complessivo con minimo di Euro 67 Esente o imponibile IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, numero 8 del DPR 633/1972: 1% sul canone complessivo con minimo di Euro 67

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

N.B. La Circolare n. 33 del 16/11/2006 ha stabilito che in presenza di un unico atto la locazione del bene pertinenziale si configura come operazione accessoria rispetto alla locazione del bene principale, anche nell’ipotesi in cui la pertinenza sia costituita da un fabbricato abitativo e il bene principale da un fabbricato strumentale.

Page 38: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

38

SCHEDA N. 6 Locazione di immobili diversi da fabbricati abitativi o strumentali (es. locazione di aree) (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Contratto con il quale una parte – locatore – si obbliga a far godere all’altra – conduttore – una cosa immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.(Art. 1571 e segg. C.C.) Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta autoliquidata Registrazione telematica: obbligatoria per chi possiede più di 100 unità immobiliari – facoltativa per tutti gli altri soggetti. Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di formazione (dalla data di esecuzione se anteriore alla data di formazione) ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

Soggetta ad imposta di registro (locatore: soggetto privato che non opera nel campo IVA): 2% calcolato sull’ammontare annuo del canone per la durata del contratto con il minimo di Euro 67

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 39: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

39

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di formazione (dalla data di esecuzione se anteriore alla formazione) ai sensi dell’art 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/86

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate i natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

- le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate i natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

Soggetto ad Iva: Euro 67.

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Scrittura privata non autenticata relativa a contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi l’anno

Registrazione in caso d’uso (art 5 DPR 131/86) ai sensi dell’art. 2 bis della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Soggetta ad imposta di registro (locatore: soggetto privato che non opera nel campo IVA): 2% sul canone complessivo con minimo di Euro 67 Soggetto ad IVA: Euro 67

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 40: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

40

SCHEDA N. 7 Contratto verbale di locazione o affitto di beni immobili (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Denuncia in doppio originale redatta su Mod. 1 sottoscritta da almeno una delle parti contraenti - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più denunce) - Mod. F23 con imposta autoliquidata Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Contratto stipulato in forma verbale ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 131/1986

Registrazione in termine fisso (art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di inizio dell’esecuzione della locazione ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DPR 131/1986

Sono obbligati: - le parti contraenti

Coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere la denuncia di cui all’art. 12 del D.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 57, comma 1 del D.P.R. 131/1986.

Soggetta ad imposta di registro (locatore che non opera nel campo IVA): Se corrisposta annualmente: 2% sul canone annuo con minimo di Euro 67. Se corrisposta per l’intera durata del contratto: 2% del canone complessivo ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità, con minimo di Euro 67.

Esente da bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/1972. - La presenza della sottoscrizione di entrambe le parti comporta l’applicazione dell’imposta di bollo di Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 41: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

41

Esente o imponibile IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8 del DPR 633/1972, relativa a fabbricato strumentale: Se corrisposta annualmente: 1% sul canone annuo con minimo di Euro 67 Se corrisposta per l’intera durata del contratto: 1% del canone complessivo ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità, con minimo di Euro 67 Soggetto ad IVA: Euro 67

N.B La questione dei contratti verbali di locazione deve intendersi drasticamente ridimensionata almeno per quanto concerne le locazioni di unità abitative in quanto le Leggi 431/1998 e 2/2002 hanno generalizzato, per la stipula di validi contratti di locazione abitativa, l’obbligo della forma scritta (cd. forma scritta ad substantiam);

Page 42: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

42

SCHEDA N. 8 Affitto di fondi rustici : Contratto di locazione avente per oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile. (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) L’ affitto è una forma particolare di locazione, dalla quale si distingue per l’oggetto che, nell’affitto è esclusivamente una cosa produttiva, mobile o immobile. (Art. 1615 e segg. C.C.) Ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 22 della L. 203/1982 il periodo minimo di durata dei contratti di affitto è di 15 anni; l’art. 45 della L. 203/1982 dispone, inoltre, che sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta autoliquidata Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 17 DPR 131/86): 30 giorni dalla data di formazione o dalla data di esecuzione se anteriore alla data di formazione ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

0,50 % calcolato sull’ammontare annuo del canone per la durata del contratto con minimo Euro 67. Qualora nel contratto sia previsto il trasferimento transitorio (affitto) dei TITOLI DI DIRITTI ALL’AIUTO – TITOLI PAC ,

Esente da bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al DPR 642/1972 Qualora nel contratto sia previsto il trasferimento transitorio (affitto) dei TITOLI DI DIRITTI ALL’AIUTO – TITOLI PAC ,

Page 43: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

43

l’imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50% sul valore delle annualità trasferite all’affittuario, attualizzate. Risoluzione n. 179 del 24/07/2007.

l’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine). Risoluzione n. 179 del 24/07/2007.

Scrittura privata non autenticata relativa a contratto di affitto in favore di giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i 40 anni.

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.441/1998

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 67.

Esente da bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al DPR 642/1972

N.B. La Risoluzione n. 272 del 03/07/2008 ha precisato che qualora per la registrazione del contratto di affitto di PAC e contestuale affitto di terreni agricoli, l’imposta di registro proporzionale dovuta per ciascuna delle pattuizioni negoziali sia complessivamente inferiore all’importo minimo fissato dall’art. 41, comma 2 del D.P.R. 131/1986, detta imposta dovrà essere corrisposta una sola volta nella misura fissa di 168 euro.

Page 44: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

44

SCHEDA N. 9 Denuncia riepilogativa di contratto di affitto di f ondo rustico (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali sottoscritti e presentati da una delle parti contraenti - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta autoliquidata Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Denuncia per contratti di affitto di fondi rustici formati per scrittura privata non autenticata in essere nell’anno precedente

Entro il mese di febbraio ai sensi dell’art. 17, comma 3 bis del DPR 131/1986 e dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

0,50% calcolata sull’ammontare annuo dei canoni per la durata dei contratti con minimo Euro 67.

Esente da bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al DPR 642/1972

N.B. La Circolare n. 36 del 12/02/1999 ha precisato che configurandosi una norma a regime che risulta alternativa alle ordinarie modalità di registrazione degli atti, si dovrà necessariamente far riferimento, per garantire uniformità nella tassazione, ai contratti posti in essere nell’anno precedente la denuncia.

Page 45: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

45

SCHEDA N. 10 Concessione (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Trattasi di un provvedimento amministrativo che si sostanzia nell’uso eccezionale di un bene demaniale, che può assumere la natura di concessione o licenza. Vi rientrano le concessioni demaniali relative alla costruzione di loculi cimiteriali e tombe di famiglia, i contratti di escavazione che prevedono il godimento temporaneo della miniera secondo l’ordinaria tecnica di sfruttamento, dietro corresponsione di un canone forfettario non commisurato alla quantità di materiale estratto, le concessioni di derivazione d’acqua che non prevedono una specifica scadenza temporale. Per le concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato è prevista un’aliquota proporzionale specifica del 0,50%. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti

-le parti contraenti Negli atti in cui sia parte lo Stato, obbligata al pagamento è unicamente l’altra parte contraente, semprechè non si tratti di atti presentati volontariamente per la registrazione dall’Amministrazione dello Stato (art 57

Concessione su beni demaniali: 2% calcolata sull’ammontare annuo del canone per la durata del contratto con minimo Euro 168 Concessione di diritti d’acqua a tempo determinato: 0,50% calcolata sull’ammontare annuo

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 46: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

46

DPR 131/86) del canone per la durata dei contratti con minimo Euro 168.

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986 quando l’ammontare dell’imposta -2% calcolata sull’ammontare annuo del canone per la durata del contratto – risulti inferiore ad Euro 168

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art 6del D.P.R. 131/1986: - le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Concessione su beni demaniali: Euro 168 Concessione di diritti d’acqua a tempo determinato: Euro 168

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

N.B. La circolare n. 126 del 15.05.1998 stabilisce che le scritture private non autenticate recanti concessioni di beni demaniali sono soggette a registrazione solo in caso d’uso quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a Euro 168, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986.

Page 47: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

47

SCHEDA N. 11 Comodato di beni immobili (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Comodato: contratto con il quale una parte – comodante - consegna all’altra – comodatario – una cosa immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Se il tempo del godimento è indeterminato si ha contratto di comodato precario. E’ un contratto essenzialmente gratuito (la presenza di un corrispettivo per il godimento del bene configura un contratto di locazione). Art. 1803 e seg. C.C. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti

-le parti contraenti

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

N.B. La Risoluzione n. 14 del 06/02/2001 ha affermato che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/1986.

Page 48: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

48

SCHEDA N. 12 Cessione del credito (Art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) E’ il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, ad altro soggetto (cessionario) il suo credito, anche senza il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (art. 1260 e segg. C.C.). Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’ art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti

-le parti contraenti

0,50% del loro importo ai sensi dell’art. 49 del DPR 131/1986 con minimo di Euro 168. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore annuale calcolato al saggio legale di

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 49: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

49

interesse Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986 quando l’ammontare dell’imposta – 0,50% sull’importo dei crediti – risulti inferiore ad Euro 168

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Atto formato mediante corrispondenza (scambio di proposta ed accettazione, che non risulti da un documento unitario cui le parti hanno contestualmente apposto la sottoscrizione)

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 1 della Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

0,50% del loro importo ai sensi dell’art. 49 del DPR 131/1986 con minimo di Euro 168. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore annuale calcolato al saggio legale di interesse

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 24 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo in caso d’uso)

Page 50: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

50

SCHEDA N. 13 Quietanza (Art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Documento rilasciato dal creditore per attestare l’avvenuto pagamento da parte del debitore. Il rilascio della quietanza è un diritto del debitore che sorge al momento dell’adempimento. (Art. 1199 C.C.) Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’ art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: - le parti contraenti

- le parti contraenti

0,50% della somma quietanzata, quando l’ammontare dell’imposta risulti superiore a Euro 168.

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986 quando l’ammontare dell’imposta – 0,50% della somma quietanzata – risulti inferiore ad Euro 168

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 51: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

51

SCHEDA N. 14 Garanzie reali o personali, se non richieste dalla legge (Art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Istituto previsto dalla legge al fine di rendere più sicura al creditore la realizzazione del suo credito. Si distinguono in garanzie personali e reali. Le garanzie personali – Fideiussione, Avallo e Mandato di credito – aumentano il numero dei soggetti passivi e, quindi, dei patrimoni sui quali può soddisfarsi il creditore. Fideiussione (Artt. 1936 – 1957 C.C.): contratto stipulato tra il creditore ed un terzo con il quale il terzo-fideiussore si obbliga in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Anticresi (Artt. 1960 e seguenti C.C.): Contratto con cui il debitore o un terzo per lui si impegna a consegnare un immobile al creditore affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (atto soggetto a trascrizione). Mandato di credito (Artt. 1958 e 1959 C.C.): contratto con cui un soggetto si obbliga verso un altro a far credito a un terzo; il soggetto che ha richiesto all’altro di far credito risponde come fideiussore di un debito futuro. Le garanzie reali - Pegno, Ipoteca - riservano al soddisfacimento dei creditori, eliminando il concorso degli altri creditori, alcuni beni del debitore, sui quali è stato costituito un diritto reale. Pegno (Artt. 2784- 2807 C.C.): contratto reale in virtù del quale la cosa oggetto della garanzia viene trasferita al creditore o a un terzo designato dalle parti, con la conseguenza che il debitore ne perde temporaneamente il possesso. Ipoteca (Artt. 2808 e seguenti C.C.): diritto reale di garanzia, concesso dal debitore o da un terzo su un bene a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene (beni immobili o beni mobili registrati) e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad eventuali altri creditori sul prezzo ricavato. Per la trascrizione di atti portanti costituzione di ipoteca è richiesto l’atto notarile. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla

Sono obbligati: -le parti contraenti

-le parti contraenti

0,50% della somma garantita, se la garanzia è prestata in denaro o in

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte

Page 52: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

52

data di formazione dell’atto ai sensi dell’ art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita, quando l’ammontare dell’imposta risulti superiore a Euro 168.

Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986 quando l’ammontare dell’imposta - 0,50% della somma garantita, se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita - risulti inferiore a Euro 168.

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Atto formato mediante corrispondenza (scambio di proposta ed accettazione, che non risulti da un documento unitario cui le parti hanno contestualmente apposto la sottoscrizione)

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 1 della Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

0,50% della somma garantita, se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita, con minimo di Euro 168

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 24 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo in caso d’uso)

Page 53: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

53

SCHEDA N. 15 Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) es: Ricognizione del debito: (art. 1988 C.C.): dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di avere un debito verso un altro soggetto. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): entro 20 giorni dalla formazione dell’atto ai sensi dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

-le parti contraenti

-le parti contraenti

3% sull’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto, quando l’ammontare dell’imposta risulti superiore a Euro 168.

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986 - quando l’ammontare dell’imposta, 3% sull’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto, risulti inferiore a Euro 168

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 54: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

54

SCHEDA N. 16 Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) es: Affitto di azienda (art. 2556 C.C.): contratto con il quale una parte - titolare di un’azienda: complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa – si obbliga a far godere all’altra parte l’azienda, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. L’art. 2556 C.C. statuisce che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): entro 20 giorni dalla formazione dell’atto ai sensi dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

-le parti contraenti

-le parti contraenti

3% sull’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto.

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

N.B. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) sono soggetti a registrazione i contratti verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; per i contratti verbali si applicano le disposizioni dell’articolo 22.

Page 55: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

55

SCHEDA N. 17 Contratto preliminare (Art. 10 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Contratto mediante il quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto detto definitivo, consentendo alle parti di determinare preventivamente gli elementi del contratto onde sottrarli alle sopravvenienze contrattuali che non eccedono la normale alea. (artt. 1351, 2932 C.C., L. 30/97; D.Lgs. 122/2005) Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (art. 1351 C.c); pertanto, la promessa di vendita di beni immobili deve essere fatta per iscritto. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data dell’atto se formato in Italia (60 giorni se formato all’estero) ai sensi dell’ art. 10 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

-le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

Euro 168 ed inoltre: 0,50% se prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria 3% se prevede il pagamento di acconti (non soggetti ad IVA)

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 56: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

56

Atto formato mediante corrispondenza (scambio di proposta ed accettazione, che non risulti da un documento unitario cui le parti hanno contestualmente apposto la sottoscrizione) La forma della corrispondenza non è valida per i contratti preliminari relativi a beni immobili

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 1 della Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti -gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168 ed inoltre: 0,50% se prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria 3% se prevede il pagamento di acconti (non soggetti ad IVA)

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 24 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo in caso d’uso)

N.B. La nota all’art. 10 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986 dispone che l’imposta pagata relativamente alla caparra confirmatoria ed agli acconti, può essere imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Page 57: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

57

SCHEDA N. 18 Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Art. 11 bis della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986) Associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività socialmente utili, con finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 460/1997. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in termine fisso (art 13 DPR 131/86): 20 giorni dalla data di formazione dell’atto ai sensi dell’art. 11 bis della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986

Sono obbligati: -le parti contraenti

-le parti contraenti

Euro 168 Esente da bollo ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella Allegata al DPR 642/1972

Page 58: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

58

SCHEDA N. 19 Atti formati mediante corrispondenza (art. 1 lettera a) della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986) Non esiste un’autonoma figura giuridica del contratto in forma di corrispondenza, in quanto sul piano civilistico realizza pur sempre una forma di scrittura privata, sia pure unilaterale che, incrociandosi con analoga scrittura privata proveniente dalla controparte, realizza l’accordo contrattuale. In pratica, si verifica la formazione mediante corrispondenza quando il proponente invia la proposta corredata di una copia richiedendo alla controparte di restituirla firmata per accettazione; pertanto, lo scambio di proposta ed accettazione non deve risultare da un documento unitario cui le parti hanno contestualmente apposto la sottoscrizione. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Atti indicati negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della Parte Prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 1 lettera a) della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986.

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Le stesse imposte previste per i corrispondenti atti della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 24 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo in caso d’uso)

Page 59: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

59

SCHEDA N. 20 Atti indicati nell’art. 5 comma 2 del DPR 131/1986 quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’IVA (art. 1 lettera b) della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986) Art. 5, comma 2: 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), -8-bis), 8-ter), e 27 quinquies), dello stesso decreto. (Sono pertanto da registrare in termine fisso le locazioni di fabbricati ad uso abitativo di cui alla scheda 4.3, le locazioni di fabbricati strumentali di cui alla scheda 5.1 e le locazioni di immobili diversi da fabbricati abitativi o strumentali di cui alla scheda 6 quando le stesse superano la durata di gg. 30 complessivi nell’anno). Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del DPR 131/1986 e dell’art. 1 lettera b) della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art.6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168. Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 60: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

60

SCHEDA N. 21 Comodato di beni mobili (art. 3 della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986) Contratto con il quale una parte – comodante- consegna all’altra – comodatario – una cosa mobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinchè se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Se il tempo del godimento è indeterminato si ha contratto di comodato precario. E’ un contratto gratuito (la presenza di un corrispettivo per il godimento configura una locazione. Art. 1803 e seg. C.C. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’ art. 3 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art. 6del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

N.B. La Risoluzione n. 14 del 06/02/2001 ha affermato che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/1986.

Page 61: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

61

SCHEDA N. 22 Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto del solo lavoro, non soggette all’IVA (art. 10 della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986) Es. contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 e segg. C.C.): con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione). Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 10 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986

Verificatosi il caso d’uso di cui all’art.6 del DPR 131/1986: -le parti contraenti

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Euro 168 Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine)

Page 62: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

62

SCHEDA N. 23 Atti propri delle società ed enti di cui all’art. 4 della Parte Prima della Tariffa diversi da quelli indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso (art. 9 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986) Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Modalità per la registrazione: Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con imposta liquidata dall’Ufficio Forma Termine per la

registrazione Richiedente la registrazione

Obbligato al pagamento dell’imposta

Imposta di registro dovuta

Imposta di bollo dovuta

Scrittura privata non autenticata

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso ai sensi dell’art.7 del DPR 131/1986 e dell’art. 9 della Tabella allegata al DPR 131/1986.

Chiunque vi abbia interesse.

- chi ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 del DPR 131/1986.

Se l’atto viene presentato per la registrazione: Euro 168. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della L. 266 del 11/08/1991 e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività: Esente

Euro 14,62 ogni 100 righe ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo fin dall’origine) Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della L. 266 del 11/08/1991 e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività: Esente

N.B. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è consultabile la Guida Fiscale “Le agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica”.

Page 63: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

63

INDICE ANALITICO-ALFABETICO scheda n. pagina n.

Affitto di aree 6 38

Affitto di fondo rustico:

Contratto di affitto di fondo rustico 8 42

Contratti di affitto a favore di giovane imprenditore agricolo 8 42

Denuncia riepilogativa 9 44

Anticresi 14 51

Associazione in partecipazione

con apporto di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte Prima

allegata al DPR 131/1986 2 27

con apporto di solo lavoro 22 61

Atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 15 53

Atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato 23 62

Atto costitutivo e modifiche statutarie di ONLUS 18 57

Atto formato mediante corrispondenza 19 58

Atti propri delle società 3 28

Atto soggetto ad IVA 20 59

Atto traslativo a titolo oneroso di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte

Prima allegata al DPR 131/1986 1 26

Page 64: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

64

scheda n. pagina n.

Azienda:

cessione di azienda 1 26

Affitto di azienda 16 54

Cessione del credito 12 48

Cessione a titolo oneroso di bene mobile 1 26

Comodato

Comodato di bene immobile 11 47

Comodato di bene mobile 21 60

Concessione

Concessione su bene demaniale 10 45

Concessione di diritti d’acqua 10 45

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 22 61

Contratto preliminare 17 55

Contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo 22 61

Contratto verbale di affitto 7 40

Contratto verbale di locazione 7 40

Denuncia riepilogativa di contratto di affitto di f ondo rustico 9 44

Fideiussione 14 51

Garanzie reali o personali (fideiussione, anticresi, mandato di credito, pegno, ipoteca) 14 51

Locazione di aree 6 38

Page 65: Guida alla tassazione delle scritture private · F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e

65

scheda n. pagina n.

Locazione di fabbricati abitativi

Contratti di locazione (4+4) 4.1 29

Contratti di locazione secondo gli accordi definiti in sede locale (3+2) 4.1 29

Contratti di locazione di natura transitoria 4.1 29

Contratti di locazione in comuni ad alta tensione abitativa 4.2 31

Contratti per studenti universitari 4.2 31

Contratti di locazione delle imprese costruttrici in piani di edilizia abitativa convenzionata 4.3 33

Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni 4.4 34

Locazione di fabbricati strumentali

Contratto di locazione di fabbricato strumentale 5.1 35

Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni 5.2 37

Locazione di immobili diversi dai fabbricati

abitativi e strumentali 6 38

Mandato di credito 14 51

Pegno 14 51

Quietanza 13 50

Ricognizione di debito 15 53

Verbale di distribuzione di utili 3 28