Guida alla riforma costituzionale

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LA RIFORMA

COSTITUZIONALE

(disegno

di legg

e appro

vato il

12/04/2016)

G U I DA A

L L A CO M P R E N S I O

N E

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PREMESSANel prossimo autunno saremo chiamati ad esprimere il nostro voto sulla riforma costituzionale approvata lo scorso aprile dal Parlamento.Toccare la nostra amata Costituzione impone che ognuno di noi esprima il proprio voto in maniera consapevole, conoscendo ciò che siamo chiamati a votare.Troppo spesso purtroppo nel nostro Paese l’informazione è carente o strumentalizzata da fazioni politiche o economiche, talché la conoscenza che spesso abbiamo delle delicate materie in cui siamo chiamati ad esprimerci è molto scarsa.Quando si parla di Costituzione però credo che sia non solo un diritto di ogni cittadino, ma anche un dovere elettorale, quello di farsi un’idea consapevole dell’oggetto del referendum.Questa guida si propone lo scopo di fornire al lettore le informazioni necessarie per comprendere la riforma costituzionale, in maniera pura e semplice, scevra da opinioni personali di chi scrive o da influenze esterne, in modo da consentire ad ognuno di farsi la propria, personale, consapevole idea.Buona lettura.

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SOMMARIO① LA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Una breve introduzione sulla Costituzione. Perché per capire a fondo la riforma occorre prima ricordare come è fatta e cosa prevede la nostra Costituzione.

② LA RIFORMA COSTITUZIONALEEntriamo nel merito della riforma, analizzando le modifiche proposte al testo costituzionale, paragonando il vecchio testo con quello nuovo e valutandone gli effetti.

③ CONCLUSIONI

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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANALa Costituzione del 1948 è la legge fondamentale della Repubblica italiana, cioè contiene regole che vincolano sia i cittadini che le istituzioni dello Stato. Il Parlamento, ad esempio, non può emanare leggi che siano in contrasto con la Costituzione e ciò costituisce una importante garanzia per evitare che una maggioranza politica possa creare leggi che violino i diritti sanciti nella Carta fondamentale (come avvenne quando il partito fascista introdusse le leggi razziali).Insomma, la Costituzione è il documento che fissa i “limiti” oltre i quali gli stessi cittadini, attraverso il partito politico eletto, non possono spingersi. È la garanzia che protegge ognuno di noi da noi stessi.La Costituzione italiana è divisa in quattro gruppi di norme:

I PRINCIPI FONDAMENTALI

I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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I PRINCIPI FONDAMENTALI (articoli da 1 a 12)

I primi dodici articoli della Costituzione contengono i principi fondamentali della Repubblica. Il principio democratico (art. 1): il potere spetta al popolo. Il principio personalista (art. 2): sono riconosciuti e tutelati i diritti inviolabili della persona. Il principio di uguaglianza (art. 3): tutti i cittadini sono uguali e lo Stato si impegna per

rimuovere le differenze economiche e sociali tra cittadini. Il principio lavorista (art. 4): ogni cittadino ha il diritto e il dovere di svolgere un lavoro. Il principio federalista (art. 5): lo Stato, pur unico, promuove le autonomie locali. Il principio pluralista (artt. 6 e 8): sono tutelate le minoranze linguistiche, religiose, etc. Il principio di laicità (art. 7): lo Stato è autonomo rispetto alla Chiesa. La tutela della cultura, della ricerca e dell’ambiente (art. 9): indirizza l’attività dello Stato. Il principio internazionalista (art. 10): lo Stato riconosce e si conforma alle norme

internazionali. Il principio pacifista (art. 11): lo Stato ripudia la guerra. La bandiera tricolore (art. 12).

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La riforma costituzionale non modifica alcuno di questi articoli.

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I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (articoli da 13 a 54)

Il secondo gruppo di norme (denominato “Parte Prima”) riconosce e tutela i diritti e i doveri dei cittadini con riferimento a quattro importanti settori. I rapporti civili (artt. da 13 a 28): riconoscono le libertà dei cittadini, sia quelle

individuali (libertà personale, di corrispondenza, di circolazione), sia quelle collettive (libertà di riunione, di associazione, di professione religiosa, di pensiero e di parola), nonché le garanzie dei cittadini nei confronti del sistema penale (i reati devono essere previsti dalla legge, la responsabilità penale è personale, le pene devono essere umane e rieducative, è vietata la pena di morte, etc.).

I rapporti etico-sociali (artt. da 29 a 34): tutelano la famiglia e assicurano il diritto alla salute, alla cultura e all’accesso alla scuola.

I rapporti economici (artt. da 35 a 47): tutelano i diritti relativi al lavoro (diritto al salario, al riposo, diritti sindacali, di sciopero, di iniziativa economica, etc.), alla proprietà (limitano l’esercizio del potere di esproprio) e al risparmio.

I rapporti politici (artt. da 48 a 54): regolamentano l’esercizio del diritto di voto, i partiti politici, il sistema tributario e il servizio militare.

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Tra queste norme la riforma costituzionale modifica esclusivamente l’art. 48, eliminando la Circoscrizione Estero per l’elezione del Senato, che non è più eletto dal popolo.torna indietro

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L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (articoli da 55 a 139)

Questo gruppo di norme (denominato “Parte Seconda”) disciplina il funzionamento degli organi istituzionali della Repubblica. Il Parlamento (artt. da 55 a 82): regolano la composizione e il funzionamento delle Camere

(Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), nonché le norme che disciplinano il procedimento legislativo (quello che consente al Parlamento di emanare le leggi).

Il Presidente della Repubblica (artt. da 83 a 91): regolano le modalità di elezione, i poteri e le responsabilità del Presidente della Repubblica.

Il Governo (artt. da 92 a 100): regolano il funzionamento del Consiglio dei Ministri, della Pubblica Amministrazione e degli organi loro ausiliari.

La Magistratura (artt. da 101 a 113): regolano il funzionamento e le prerogative della Magistratura e fissano i principi generali del processo.

Gli Enti locali (artt. da 114 a 133): regolano la composizione, il funzionamento e i poteri delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

La Corte Costituzionale (artt. da 134 a 137): regolano la composizione e i poteri della Consulta.

Le Leggi Costituzionali (artt. 138 e 139): regolano la procedura da seguire per modificare la Costituzione e vietano che sia possibile modificare la forma repubblicana dello Stato.

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Questa è la parte della Costituzione che è oggetto delle modifiche proposte con la riforma costituzionale. torna indietro

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LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIAl termine, la Costituzione contiene ulteriori 18 articoli (indicati in numeri romani) che hanno la funzione di regolare il passaggio tra il vecchio regime monarchico e il nuovo regime repubblicano introdotto nel 1948, e di cui la Carta costituzionale, come detto, rappresenta la legge fondamentale.Sono norme che, per la maggior parte, hanno quindi cessato di avere effetti non appena il nuovo regime repubblicano entrò a regime.Tra i pochi articoli che ancora conservano un qualche effetto si ricordano l’art. XII che vieta la riorganizzazione del partito fascista, l’art. XIII che avoca allo Stato i beni appartenenti agli ex re di Casa Savoia e l’art. XIV che non riconosce i titoli nobiliari.

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La riforma costituzionale non modifica alcun articolo di questa parte.

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LA RIFORMA COSTITUZIONALEPer capire la riforma costituzionale bisogna prima capire quali sono le aree e i settori nei quali intervengono le modifiche alla Costituzione. Non tutta la Costituzione è oggetto di variazioni, ma soltanto la “Parte Seconda”, quella dedicata alle norme che regolano l’Ordinamento della Repubblica (a parte la modifica dell’art. 48 della “Parte Prima”, ma che rappresenta solo una conseguenza delle novità introdotte con la riforma della “Parte Seconda” e, nello specifico, con riferimento alla modifica del Senato della Repubblica).Per capire meglio il contenuto della riforma si possono suddividere le modifiche proposte in sei aree, aventi ad oggetto le varie novità.

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LA RIFORMA DEL SENATO

LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

LA RIFORMA DEI DECRETI LEGGELA RIFORMA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

LA RIFORMA DELL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICALA RIFORMA DE

GLI ENTI LOCALI

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LA RIFORMA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

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A. PREMESSAUna breve panoramica su come è composto e quali funzioni svolge il Senato nel testo della Costituzione del 1948.

B. I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMAAnalizziamo poi le modifiche al testo costituzionale che sono proposte con la riforma, raffrontando il vecchio e il nuovo testo.

C. GLI EFFETTI DELLE NOVITA’ PROPOSTEValutiamo infine gli effetti che la riforma produce sull’assetto istituzionale.

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PREMESSA SUL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Senato, assieme alla Camera dei Deputati, compone il Parlamento italiano, cioè quell’organo istituzionale a cui la Costituzione affida il potere legislativo.Il potere legislativo è il potere di emanare le leggi, ed è uno dei tre fondamentali poteri che caratterizzano la sovranità di uno Stato, insieme al potere esecutivo (che spetta al Governo) e al potere giudiziario (che spetta alla Magistratura).Quando una proposta di legge giunge in Parlamento, alla Camera dei Deputati o al Senato, la Camera che la riceve la discute e ne apporta le modifiche che ritiene opportune, dopodiché la trasmette all’altra Camera. Questa potrà o approvare il testo di legge così come trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, oppure apportare a sua volta delle modifiche. In tale ultimo caso la proposta di legge non è approvata, ma deve essere trasmessa nuovamente all’altra Camera perché questa approvi il testo, oppure apporti ulteriori modifiche. Tale trasmissione del testo di legge tra una Camera e l’altra si conclude quando entrambe sono d’accordo sul medesimo testo di legge e lo approvano, emanando così la nuova legge dello Stato.Attualmente Camera dei Deputati e Senato della Repubblica hanno i medesimi poteri, ossia svolgono lo stesso ruolo istituzionale: ciò si definisce “bicameralismo perfetto”. Si differenziano solo quanto alla loro composizione e in particolare: la Camera dei Deputati conta 630 deputati, il Senato conta 315 senatori; i membri della Camera dei Deputati sono eletti da tutti i cittadini maggiorenni, i membri del Senato solo da quelli che abbiano superato i 21 anni di età; i deputati sono eletti sulla base dei risultati elettorali calcolati su base nazionale, i senatori sulla base dei risultati elettorali calcolati su base regionale.

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riforma

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I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMA SUL SENATO

La riforma costituzionale propone di modificare il sistema del bicameralismo perfetto nel nostro ordinamento. Ciò viene realizzato attraverso la modificazione del Senato, al quale vengono attribuiti poteri diversi rispetto a quelli della Camera dei Deputati. In particolare, il Senato non partecipa più al procedimento legislativo (salvo alcune materie indicate in cui, quindi, rimane il bicameralismo), il Senato non concede né revoca la fiducia al Governo (il rapporto fiduciario col Governo rimane solo alla Camera dei Deputati), il Senato svolge un ruolo di raccordo tra Stato e enti locali, controlla le politiche statali e esprime pareri sulle nomine effettuate dal Governo.Il Senato viene anche modificato nella sua composizione: passa da 315 a 95 membri, che vengono scelti non tramite elezioni popolari (come oggi), ma dai Consigli regionali tra i propri membri e tra i sindaci. Ad ogni Regione viene assegnato un numero, non minore di 2, di senatori da nominare, in proporzione alla popolazione della Regione. Inoltre ad ogni Regione spetta di nominare 1 senatore da scegliersi tra i sindaci dei Comuni della Regione stessa. Tali senatori restano in carica fino a quando non cessa il loro incarico come consigliere regionale o sindaco. Oltre ai 95 membri così nominati il nuovo Senato si compone di 5 membri nominati dal Presidente della Repubblica (che durano in carica per 7 anni: in pratica dovrebbero decadere insieme al Presidente che li ha eletti) e da tutti gli ex Presidenti della Repubblica che diventano, come è già oggi, senatori a vita.

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MODIFICATI

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Page 13: Guida alla riforma costituzionale

ARTICOLI MODIFICATIGli articoli della Costituzione che riguardano la riforma del Senato e che vengono modificati possono essere distinti in due categorie. Una prima categoria che comprende gli articoli che contengono i veri e propri cambiamenti del Senato, una seconda categoria che comprende gli articoli le cui modifiche sono la semplice conseguenza della riforma effettuata con il cambiamento degli articoli della prima categoria.Fanno parte della prima categoria gli articoli 55, 57, 59, 63, 66 e 69.Fanno parte della seconda categoria gli articoli 48, 60, 61, 62, 64, 67, 77 commi I e II, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 94, 96, 120, 121, 126 e 135.Clicca su ogni articolo per vedere la modifica che subisce.

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Page 14: Guida alla riforma costituzionale

ART. 55 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Identico, non modificato.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

Solo i deputati rappresentano la Nazione, i senatori rappresentano gli enti locali.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Solo la Camera è legata al Governo dal rapporto di fiducia, il Senato non più.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

I nuovi compiti del Senato:• concorre alla formazione delle leggi nei casi previsti;• partecipa alla formazione e attuazione degli atti UE;• valuta le politiche pubbliche;• dà pareri sulle nomine del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Identico, non modificato.

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ART. 57 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Diminuzione dei membri del Senato, da 315 a 95 (+5 di nomina presidenziale)

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

I senatori sono nominati dai Consigli regionali tra i propri membri, oltre uno da scegliersi tra i sindaci.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

Ogni Regione deve nominare almeno due senatori.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna modifica rilevante, viene solo eliminato il riferimento alla circoscrizione estero che non esisterà più dal momento che i senatori non saranno eletti dal popolo ma dai Consigli regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella di consigliere regionale o sindaco: quando termina questa termina l’altra.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Le regole che disciplineranno l’elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali saranno stabilite con una legge approvata anche dal Senato (bicameralismo).

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ART. 59 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato presidente della Repubblica.

Identico, non modificato.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

I senatori a vita sono solo gli ex Presidenti della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori (non si capisce se si tratti dei cinque cui fa riferimento l’art. 57, oppure ulteriori) che durano in carica 7 anni.

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ART. 63 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Identico, non modificato.

Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

Dato che ogni senatore sarà naturalmente un consigliere regionale o un sindaco, si consente al Senato di prevedere eventuali incompatibilità tra tali cariche a certi incarichi particolari entro il Senato (ad esempio la presidenza del Senato o delle Commissioni).

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Identico, non modificato.

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Page 18: Guida alla riforma costituzionale

ART. 66 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Identico, non modificato.

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

Dato che i senatori sono tutti consiglieri regionali o sindaci, il Senato non può che prendere atto della decadenza di un senatore, quando cessa il suo incarico di consigliere in Regione o di sindaco nel Comune.

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Page 19: Guida alla riforma costituzionale

ART. 69 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Solo i deputati ricevono un’indennità, in quanto i senatori ricevono già quella da consigliere regionale o da sindaco.Non si capisce, però, quale sia il trattamento economico di quei senatori che non sono anche consiglieri o sindaci (quelli di nomina presidenziale e gli ex Presidenti della Repubblica).

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Page 20: Guida alla riforma costituzionale

ART. 48 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Identico, non modificato.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Identico, non modificato.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

È una modifica conseguenziale alla riforma del Senato: non essendo più il Senato eletto dal popolo la circoscrizione Estero (che comprende l’elettorato residente al di fuori del territorio nazionale) viene riferita alla sola Camera dei Deputati.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Identico, non modificato.

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Page 21: Guida alla riforma costituzionale

ART. 60 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. Modifica

conseguenziale: la durata della legislatura e la proroga in caso di guerra riguardano ora solo la Camera dei Deputati e non anche il Senato.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

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Page 22: Guida alla riforma costituzionale

ART. 61 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Modifica conseguenziale: le disposizioni fanno ora riferimento alla sola Camera dei Deputati, che è l’unica eletta dal popolo.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

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Page 23: Guida alla riforma costituzionale

ART. 62 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Identico, non modificato.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Identico, non modificato.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Abrogato.

Modifica conseguenziale: avendo poteri diversi non è più necessario che la convocazione straordinaria di una Camera comporti automaticamente la convocazione anche dell’altra.

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Page 24: Guida alla riforma costituzionale

ART. 64 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Identico, non modificato.

I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

Modifica conseguenziale: siccome solo la Camera dei Deputati è legata al Governo dal rapporto fiduciario, solo la Camera dei Deputati ha senso che regolamenti lo statuto delle opposizioni (cioè le regole sui diritti e doveri delle opposizioni parlamentari).

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Identico, non modificato.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Identico, non modificato.

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Page 25: Guida alla riforma costituzionale

ART. 67 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Modifica conseguenziale: la Nazione non è più rappresentata da ogni membro del Parlamento, ma solo dai componenti della Camera dei Deputati. I senatori rappresentano le istituzioni locali.

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Page 26: Guida alla riforma costituzionale

ART. 77, COMMI I E II, DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Modifica conseguenziale: la delega che autorizza il Governo ad emanare decreti legislativi viene ora data dalla sola Camera dei Deputati e non anche dal Senato.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

Modifica conseguenziale: la conversione dei decreti legge adottati dal Governo viene effettuata dalla sola Camera dei Deputati e non anche dal Senato.

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La riforma modifica anche il comma III e aggiunge i commi IV, V, VI e VII dell’art. 77, ma non riguardano la riforma del Senato, quanto piuttosto la riforma dei decreti legge.Si analizzeranno tali commi nell’area dedicata alla riforma dei decreti legge.

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Page 27: Guida alla riforma costituzionale

ART. 78 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Modifica conseguenziale: lo stato di guerra è deliberato e i poteri straordinari al Governo sono conferiti dall’organo legislativo, che è la sola Camera dei Deputati e non anche il Senato.Inoltre, è stata aumentata la maggioranza necessaria alla Camera dei Deputati per dichiarare lo stato di guerra e conferire i poteri straordinari al Governo: dal 50%+1 dei votanti al 50%+1 dei componenti.

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Page 28: Guida alla riforma costituzionale

ART. 79 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Modifica conseguenziale: amnistia e indulto sono concessi con legge approvata dalla sola Camera dei Deputati e non anche del Senato.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

Identico, non modificato.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Identico, non modificato.

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Page 29: Guida alla riforma costituzionale

ART. 80 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

Modifica conseguenziale: la ratifica dei trattati internazionali viene adottata con legge approvata dalla sola Camera dei Deputati e non anche dal Senato (i trattati UE invece rientrano tra le materie in cui si applica ancora il bicameralismo).

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ART. 81 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Identico, non modificato.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Modifica conseguenziale: il potere di autorizzare il ricorso all’indebitamento per lo Stato spetta alla sola Camera dei Deputati e non anche al Senato.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Identico, non modificato.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

Modifica conseguenziale: le leggi di bilancio e in generale quelle relative alla gestione di spese ed entrate pubbliche sono approvate dalla sola Camera dei Deputati e non anche dal Senato.

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ART. 82 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Modifica conseguenziale: il Senato, rappresentando le istituzioni territoriali, può disporre inchieste solo su materie di pubblico interesse relative agli enti locali.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

Solo alla Camera dei Deputati le Commissioni d’inchiesta devono rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Ciò vuol dire che l’organizzazione del Senato può non essere su base partitica, ma territoriale.

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ART. 85 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Identico, non modificato.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

Modifica conseguenziale: essendo la Camera dei Deputati soltanto eletta dal popolo, in caso di mancanza del Presidente della Repubblica il supplente sarà il Presidente della Camera e non più quello del Senato.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Modifica conseguenziale: solo la Camera dei Deputati è eletta dal popolo e può essere sciolta, il Senato no.

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ART. 86 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

Modifica conseguenziale: essendo la Camera dei Deputati soltanto eletta dal popolo, in caso di mancanza del Presidente della Repubblica il supplente sarà il Presidente della Camera e non più quello del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Modifica conseguenziale: nel caso in cui il Presidente della Camera eserciti la supplenza quando cessi o muoia il Presidente della Repubblica, sarà il Presidente del Senato a indire l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica (come avveniva prima ma a ruoli invertiti, in quanto era il Presidente del Senato a svolgere la supplenza).

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ART. 87 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Identico, non modificato.

Può inviare messaggi alle Camere. Identico, non modificato.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Modifica conseguenziale: solo la Camera dei Deputati è eletta dal popolo.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Identico, non modificato.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Identico, non modificato.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Identico, non modificato.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Identico, non modificato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE, previa autorizzazione di entrambe le Camere.

Modifica conseguenziale: solo la ratifica dei trattati UE richiede l’autorizzazione anche del Senato.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

Modifica conseguenziale: lo stato di guerra è dichiarato solo dalla Camera.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Identico, non modificato.Può concedere grazia e commutare le pene. Identico, non modificato.Conferisce le onorificenze della Repubblica. Identico, non modificato.passa

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ART. 88 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Modifica conseguenziale: solo la Camera dei Deputati è eletta dal popolo e può essere sciolta per indire nuove elezioni.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Identico, non modificato.

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Page 36: Guida alla riforma costituzionale

ART. 94 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati

Modifica conseguenziale: solo la Camera è legata al Governo dal rapporto di fiducia, quindi ogni regola che disciplinava tale rapporto tra Governo e Camere viene riferita alla sola Camera dei Deputati.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

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Page 37: Guida alla riforma costituzionale

ART. 96 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Modifica conseguenziale: solo la Camera dei Deputati autorizza l’autorità giudiziaria a procedere contro il Presidente del Consiglio e i Ministri, non anche il Senato.

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ART. 120 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Identico, non modificato.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

Modifica conseguenziale: quando il Governo esercita il potere di sostituirsi agli enti locali nelle materie di loro competenza, deve ora preventivamente richiedere il parere del Senato, che è l’organo rappresentativo proprio degli enti locali.Viene poi soppresso ogni riferimento alle soppresse Province.

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Page 39: Guida alla riforma costituzionale

ART. 121 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Identico, non modificato.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.

Modifica conseguenziale: essendo la sola Camera dei Deputati dotata del potere legislativo, le proposte di legge dei Consigli regionali sono rivolte solo ad essa e non anche al Senato.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Identico, non modificato.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Identico, non modificato.

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Page 40: Guida alla riforma costituzionale

ART. 126 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Modifica conseguenziale: viene abolita la Commissione bicamerale per le questioni regionali ed è sostituita dal Senato, che diventa l’organo rappresentativo degli Enti territoriali.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Identico, non modificato.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Identico, non modificato.

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Page 41: Guida alla riforma costituzionale

ART. 135 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

Modifica conseguenziale: i 5 giudici della Consulta che venivano nominati dal Parlamento in seduta comune, sono nominati 3 dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

Identico, non modificato.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Identico, non modificato.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

Identico, non modificato.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Identico, non modificato.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Identico, non modificato.

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Page 42: Guida alla riforma costituzionale

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL SENATO

La riforma della Costituzione con riferimento al nuovo assetto del Senato porterebbe con sé i seguenti effetti pratici: Essendo il Senato non più elettivo (o, meglio, non più ad elezione diretta da parte

del popolo) questo non rappresenterebbe più la cittadinanza collettivamente intesa, ma sarebbe l’organo rappresentativo delle autonomie locali (Regioni, Comuni, Città metropolitane e Province autonome). Questo farebbe sì che l’organo eletto direttamente dal popolo sarebbe rappresentato dalla Camera dei Deputati e non anche dal Senato.

Avendo il Senato dei compiti diversi rispetto a quelli della Camera dei Deputati, ciò eliminerebbe la presenza di due organi sostanzialmente identici (quanto a funzioni), diversificando l’assetto delle istituzioni parlamentari. Il Senato, infatti, svolgerebbe una funzione di controllo e garanzia verso il Governo e, in determinate materia di particolare importanza e delicatezza, anche nei confronti della Camera dei Deputati.

Avendo il Senato un numero inferiore di membri, tra l’altro senza diritto alla percezione di indennità particolari per il ruolo di senatore, ciò comporterebbe una riduzione del costo della politica.

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Page 43: Guida alla riforma costituzionale

LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

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A. PREMESSAUna breve panoramica su cosa è e come funziona il procedimento legislativo sulla base dell’attuale testo della Costituzione del 1948.

B. I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMAAnalizziamo poi le modifiche al testo costituzionale che sono proposte con la riforma, raffrontando il vecchio e il nuovo testo.

C. GLI EFFETTI DELLE NOVITA’ PROPOSTEValutiamo infine gli effetti che la riforma produce sul procedimento di approvazione delle leggi.

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Page 44: Guida alla riforma costituzionale

PREMESSA SUL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il procedimento legislativo è quell’insieme di regole che stabiliscono come e chi esercita il potere legislativo nel nostro ordinamento, ossia il potere di emanare le leggi.Il potere legislativo è affidato dalla Costituzione al Parlamento, cioè l’organo di diretta elezione popolare e, pertanto, rappresentativo della cittadinanza.Il procedimento legislativo attualmente in vigore si svolge con le seguenti fasi:1 L’iniziativa: cioè la presentazione, da parte dei soggetti che ne hanno facoltà, di una

proposta di legge al Parlamento (questa facoltà spetta allo stesso Parlamento, al Governo, direttamente al popolo, ai Consigli regionali, al C.N.E.L. e ad altri enti individuati dalla Costituzione).

2 La deliberazione: cioè l’approvazione da parte di entrambe le Camere del medesimo testo di legge, in seguito della discussione e della votazione dello stesso in entrambe le Aule parlamentari, con gli eventuali rinvii tra Camere in caso di modifiche al testo.

3 L’integrazione dell’efficacia: cioè tutti gli atti successivi che vengono compiuti per dare effettiva efficacia alla legge approvata dal Parlamento. Tra di essi si trovano la promulgazione del Presidente della Repubblica (il quale effettua un controllo di costituzionalità della legge), la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la vacatio legis (cioè quel periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge).

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Page 45: Guida alla riforma costituzionale

I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

La riforma interviene in tutte e tre le fasi del procedimento legislativo.Quanto alla fase dell’iniziativa la novità sta nella soppressione di un organo dotato della facoltà di presentare proposte di legge, ossia il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Tale organo è composto da 65 membri, tra i quali 10 esperti nelle materie sociali, economiche e giuridiche, 48 rappresentanti delle categorie produttive (lavoratori, professionisti e imprese) e 6 membri delle associazioni sociali e di volontariato. Il C.N.E.L. esprime pareri in ordine alle materie di sua competenza e può, appunto, presentare proposte di legge al Parlamento (per la verità, dal 1948 tale facoltà non è stata mai esercitata). Viene poi innalzato il numero di firme necessarie per l’esercizio dell’iniziativa da parte del popolo.Quanto alla fase della deliberazione, la riforma supera la regola del bicameralismo perfetto, assegnando al Senato compiti diversi rispetto a quelli della Camera dei Deputati e mantenendo solo in alcune materie la regola della necessaria approvazione del testo di legge da parte di entrambe le Camere.Quanto alla fase dell’integrazione dell’efficacia, la riforma introduce la possibilità che il Parlamento chieda alla Corte Costituzionale di svolgere un controllo preventivo sulla regolarità delle leggi elettorali approvate. Infatti, ad oggi, la Corte Costituzionale si esprime sulla regolarità delle leggi in materia elettorale solo quando questa è già vigente, e l’intervento della Consulta sia richiesto da un Giudice che si trova ad applicarla.

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MODIFICATI

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Page 46: Guida alla riforma costituzionale

ARTICOLI MODIFICATIGli articoli della Costituzione che riguardano la riforma del procedimento legislativo sono gli articoli 70, 71, 72, 73, 99 e 134.Ovviamente la riforma del sistema legislativo si intreccia, almeno in parte, con quella che riguarda il Senato e a cui è dedicata un’altra area di questa guida.Clicca su ogni articolo per vedere la modifica che subisce.

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Page 47: Guida alla riforma costituzionale

ART. 70 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Il Senato continua ad essere parte del procedimento legislativo (che quindi rimane come prima) in queste materie:• leggi costituzionali;• leggi di attuazione della

Costituzione;• leggi sugli enti locali;• leggi sul diritto della UE;• leggi sul Senato.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. A parte quelle sopra indicate, le altre leggi sono approvate solo dalla Camera.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Quando la legge è approvata dalla sola Camera, il Senato può chiedere delle modifiche, a cui la Camera non è però vincolata.

L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il parere del Senato è obbligatorio se la Camera intende autorizzare il Governo a sostituirsi agli enti locali.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

Il parere del Senato è obbligatorio per le leggi di bilancio.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

I dubbi sulla applicazione di queste regole sono regolati dai Presidenti delle Camere.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Il Senato può sempre avanzare osservazioni alla Camera.

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Page 48: Guida alla riforma costituzionale

ART. 71 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Identico, non modificato.

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

L’iniziativa legislativa spetta anche al Senato e la Camera ha il dovere di esaminare la proposta di legge entro 6 mesi.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Il popolo per proporre un disegno di legge deve raccogliere non più 50.000 firme ma 150.000. La proposta dovrebbe essere esaminata in tempi più brevi.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Si dovranno introdurre, accanto a quelli abrogativi e costituzionali già esistenti, due nuove tipologie di referendum: quelli propositivi (che hanno lo scopo d introdurre norme e non abrogarle) e quelli di indirizzo (che hanno lo scopo di imporre al Governo determinate scelte politiche, come avvenuto in Inghilterra con la Brexit).passa

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Page 49: Guida alla riforma costituzionale

ART. 72 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Nelle materie in cui è necessaria l’approvazione del Senato, si applica il vecchio procedimento.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Nelle altre materie l’approvazione è della sola Camera.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Nessuna novità.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Nessuna novità.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Viene introdotto il divieto di convertire in legge i decreti legge con il procedimento in Commissione (senza votazione in Aula).

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge.

Nelle materie in cui non è necessaria l’approvazione del Senato, il Governo può chiedere alla Camera di procedere entro 70 (o 85) giorni all’esame di un progetto di legge ritenuto essenziale per il programma di governo.

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Page 50: Guida alla riforma costituzionale

ART. 73 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Identico, non modificato.

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Su richiesta di ¼ dei deputati o ⅓ dei senatori, potrà essere chiesto alla Corte Costituzionale di esprimere un giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali approvate dal Parlamento.Lo scopo è di evitare che una legge elettorale possa essere dichiarata incostituzionale dopo che è già stata applicata alle elezioni.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Modifica conseguenziale: solo la Camera, e non anche il Senato, può eliminare o ridurre la vacatio legis.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Identico, non modificato.

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Page 51: Guida alla riforma costituzionale

ART. 99 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Abrogato.Viene abolito il C.N.E.L., uno degli organi dotati del potere di iniziativa legislativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

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Page 52: Guida alla riforma costituzionale

ART. 134 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Identico, non modificato.

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.

La norma conferisce alla Corte Costituzionale il potere di giudicare preventivamente la legittimità delle leggi elettorali, se richiesto dal Parlamento.

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Page 53: Guida alla riforma costituzionale

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

La riforma della Costituzione con riferimento al nuovo procedimento legislativo derivante anche dalla modifica delle funzioni esercitate dal Senato, porterebbe i seguenti cambiamenti: Essendo la maggior parte delle leggi approvate da una sola Camera parlamentare (la Camera

dei Deputati) si accorcerebbero i tempi necessari per introdurre nuove leggi nel nostro Paese. A farne le spese sarebbe, ovviamente, il minor dibattito parlamentare che, se da un lato comporta un risparmio di tempo, dall’altro riduce la possibilità di confronto politico.

Il Senato svolgerebbe una moderata funzione di controllo e garanzia nei confronti della Camera dei Deputati, in quanto nelle materie di competenza di quest’ultima ogni modifica o parere espresso dal Senato sarebbe non vincolante.

Il Senato manterrebbe invece un ruolo attivo e rilevante in una serie di materie di rilevanza costituzionale, comunitaria, attinenti agli enti locali o all’assetto dello stesso Senato, nelle quali continuerebbe ad essere applicabile il vecchio procedimento bicamerale.

Il nuovo procedimento si presta anche a consentire la rapida approvazione di provvedimenti ritenuti particolarmente importanti per il Governo. Ciò, ovviamente, a scapito del dibattito parlamentare.

L’iniziativa legislativa risulterebbe più concentrata in mano agli organi di vertice dello Stato, ma comunque gestita in maniera più rapida (anche l’iniziativa popolare è meno accessibile ma più efficace).

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Page 54: Guida alla riforma costituzionale

LA RIFORMA DEI DECRETI LEGGECHIUDI

A. PREMESSAUn breve ripasso su cosa sono i decreti legge.

B. I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMAAnalizziamo poi le modifiche al testo costituzionale che sono proposte con la riforma, raffrontando il vecchio e il nuovo testo.

C. GLI EFFETTI DELLE NOVITA’ PROPOSTEValutiamo infine gli effetti che la riforma produce sul procedimento di approvazione delle leggi.

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Page 55: Guida alla riforma costituzionale

PREMESSA SUI DECRETI LEGGEAbbiamo visto che la Costituzione affida il potere legislativo (cioè il potere di emanare le leggi) al Parlamento, in quanto organo rappresentativo del popolo.L’art. 77 della Costituzione però prevede che, in determinate condizioni, il potere legislativo possa essere esercitato anche dal Governo, che quindi eccezionalmente può emanare atti aventi lo stesso valore della legge.Tali atti sono i decreti legislativi e i decreti legge. I decreti legislativi sono atti emanati dal Governo sulla base di una specifica legge del Parlamento che delega allo stesso Governo il potere di emanare un decreto legislativo e fissa i principi generali a cui dovrà attenersi (tale legge si chiama legge delega). I decreti legislativi non sono stati minimamente incisi dalla riforma.I decreti legge, invece, sono atti che il Governo emana senza una preventiva autorizzazione del Parlamento in casi straordinari di necessità e urgenza, cioè quando sia in corso una situazione tale da richiedere l’immediata entrata in vigore di una norma, senza che si possa attendere il dibattito in Parlamento. I decreti legge hanno però una efficacia temporanea: infatti decadono se entro 60 giorni dalla loro pubblicazione non vengono convertiti in una vera e propria legge dal Parlamento (cioè dall’organo dotato del potere legislativo: una sorta di autorizzazione successiva anziché preventiva, come avviene nei decreti legislativi).Proprio perché attraverso i decreti legge il Governo (che non sarebbe dotato del potere legislativo) si auto-attribuisce il potere di emanare leggi evitando il confronto politico con le opposizioni parlamentari, il loro utilizzo è consentito solo in presenza di ragioni straordinarie.

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Page 56: Guida alla riforma costituzionale

I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMA DEI DECRETI LEGGE

Proprio in considerazione della eccezionalità che deve caratterizzare l’uso dei decreti legge, la riforma interviene sulla materia per introdurre in Costituzione una serie di ulteriori limiti alla possibilità per il Governo di utilizzare questo strumento.In particolare la riforma inserisce nella Costituzione alcuni limiti all’uso dei decreti legge già previsti con una legge del 1988 (legge n. 400), ma che spesso non venivano rispettati proprio a causa del fatto che tali limiti non erano previsti nella Costituzione, ma in una legge ordinaria.Nello specifico, la riforma inserisce in Costituzione: il divieto per il Governo di riproporre decreti legge che non siano stati convertiti in legge

dal Parlamento; il divieto per il Governo di reintrodurre con i decreti legge norme dichiarate

incostituzionali dalla Corte Costituzionale; il divieto per il Governo di emettere decreti legge in materia elettorale; il divieto per il Parlamento di votare la conversione dei decreti legge in Commissione

anziché in Aula; il divieto per il Parlamento di introdurre nella legge che converte il decreto legge, norme

che non abbiano nulla a che fare con l’oggetto del decreto legge.

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LEGGI GLI ARTICOLI

MODIFICATI

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Page 57: Guida alla riforma costituzionale

ARTICOLI MODIFICATIGli articoli della Costituzione che riguardano la riforma dei decreti legge sono gli articoli 72 comma V, 74, 77 commi IV, V, VI e VII.Clicca su ogni articolo per vedere la modifica che subisce.

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Page 58: Guida alla riforma costituzionale

ART. 72, COMMA V, DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Viene introdotto il divieto di convertire in legge i decreti legge con il procedimento in Commissione (senza votazione in Aula).

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Page 59: Guida alla riforma costituzionale

ART. 74 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Identico, non modificato.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se il Presidente della Repubblica rifiuta di promulgare una legge di conversione di un decreto legge perché la ritiene non costituzionale, il termine per la conversione da parte del Parlamento è aumentato da 60 a 90 giorni (per consentire di valutare quanto censurato dal Presidente).

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Modifica conseguenziale alla riforma del Senato: il riferimento non è più alle Camere (al plurale), perché ci sono materia in cui le leggi sono emanate solo dalla Camera dei Deputati.

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Page 60: Guida alla riforma costituzionale

ART. 77, COMMI IV, V, VI, VII, DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Comma non presente.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

Vengono inseriti in Costituzioni i limiti, già previsti dalla legge 400/1988, all’uso dei decreti legge in queste materie:• leggi elettorali;• ratifiche trattati;• leggi di bilancio.Viene vietata la reiterazione dei decreti legge non convertiti e la reintroduzione di norme dichiarate incostituzionali.

Comma non presente. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Comma non presente.

L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Modifica conseguenziale alla riforma del Senato: disciplina la procedura da seguire se la legge di conversione deve essere approvata anche dal Senato.

Comma non presente.Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Viene vietata la possibilità di introdurre, nella legge di conversione del decreto legge, norme che non c’entrano nulla con l’oggetto del decreto legge.

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Page 61: Guida alla riforma costituzionale

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEI DECRETI LEGGELa riforma della Costituzione introduce nuove e più dettagliate regole con riferimento al potere del Governo di emanare i decreti legge che ne esce, complessivamente, diminuito. In particolare, gli effetti che deriverebbero da tali modifiche possono essere: Minore possibilità per il Governo di attuare le riforme ritenute necessarie attraverso i

decreti legge, che potrebbero essere utilizzati solo per gli scopi per i quali vennero previsti nel 1948 (cioè per far fronte a situazioni di urgenza). Nel corso dei decenni, infatti, è sempre cresciuta la prassi dei Governi di utilizzare i decreti legge come strumento per realizzare il programma di governo e non per far fronte a situazioni straordinarie.

Divieto per le maggioranze parlamentari di “approfittare” dell’occasione della conversione dei decreti legge (che, in considerazione della loro temporaneità, deve avvenire in fretta e con procedure meno garantiste delle opposizioni) per introdurre nella legge di conversione norme che nulla hanno a che vedere con l’oggetto del decreto legge. Tale prassi è stata sovente utilizzata per introdurre norme (anche ad personam) impedendo alle minoranze di opporsi.

L’obbligo di discussione della legge di conversione dei decreti legge in Aula e non in Commissione attribuisce al Parlamento una funzione di garanzia, per evitare abusi del Governo nell’uso dei decreti legge.

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Page 62: Guida alla riforma costituzionale

LA RIFORMA DELL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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A. PREMESSAUna breve esposizione su come si svolge il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica secondo le norme della Costituzione del 1948.

B. I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMAAnalizziamo poi le modifiche al testo costituzionale che sono proposte con la riforma, raffrontando il vecchio e il nuovo testo.

C. GLI EFFETTI DELLE NOVITA’ PROPOSTEValutiamo infine gli effetti che la riforma produce sull’elezione del Capo dello Stato.

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Page 63: Guida alla riforma costituzionale

PREMESSA SULL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attualmente, quando termina il mandato del Presidente della Repubblica, le Camere vengono convocate in seduta comune (cioè Camera dei Deputati e Senato insieme) e, insieme anche a 3 membri per ogni Regione (salvo la Val d’Aosta che ne ha uno) nominati dai Consigli regionali, procedono all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.Per l’elezione del Capo dello Stato è necessario il voto dei ⅔ dei componenti dell’assemblea.Se dopo tre scrutini nessun nome ha raggiunto tale numero di voti, allora è sufficiente raggiungere il favore del 50%+1 dei componenti dell’assemblea.

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Page 64: Guida alla riforma costituzionale

I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMA DELL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICALa riforma costituzionale interviene sul procedimento previsto per l’elezione

del Capo dello Stato, anzitutto eliminando la necessità della partecipazione all’assemblea dei delegati regionali. Infatti, partecipando già il Senato all’elezione del Presidente della Repubblica, ed essendo questo proprio l’organo rappresentativo degli enti locali, viene meno l’esigenza di dare rappresentanza alle Regioni attraverso i cosiddetti delegati.Inoltre, si propone di innalzare le maggioranze necessarie per l’elezione del Presidente della Repubblica qualora questo non sia eletto dai ⅔ dei componenti dell’assemblea entro le tre votazioni, passando dal 50%+1 dei componenti ai ⅗ dei componenti fino alla sesta votazione, e ai ⅗ dei votanti dalla settima.Tale cambiamento avviene esclusivamente attraverso la modifica dell’art. 83 della Costituzione.Clicca sull’articolo per vedere la modifica che subisce.

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Page 65: Guida alla riforma costituzionale

ART. 83 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Identico, non modificato.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

Abrogato.Viene eliminata la previsione che imponeva la presenza dei delegati regionali nell’assemblea.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Vengono innalzate le maggioranze necessarie per procedere all’elezione del Presidente della Repubblica.

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Page 66: Guida alla riforma costituzionale

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La parte della riforma costituzionale che riguarda il meccanismo di elezione del Capo dello Stato porterà sicuramente tale procedimento di nomina ad essere più complesso, in quanto sarà necessario incontrare un maggior consenso nell’assemblea.La maggioranza necessaria rimane invariata per le prime tre votazioni, per poi innalzarsi (rispetto al testo vigente) per la quarta, quinta e sesta votazione.Dalla settima, poi, non dovrebbero presentarsi particolari riduzioni della maggioranza necessaria, considerato che i componenti dell’assemblea e i votanti sono solitamente di numero simile in occasione dell’elezione del Capo dello Stato.L’effetto di tale innalzamento delle maggioranze necessarie per l’elezione del Presidente sarà quello di rendere necessario individuare un nominativo appoggiato sia da maggioranze che da opposizioni parlamentari, a scapito della velocità dell’elezione del Capo dello Stato, che potrebbe risultare molto più lunga e complessa rispetto al passato.Per la verità tali cambiamenti potrebbero risultare meno evidenti in caso di approvazione della nuova legge elettorale (chiamata “Italicum”) che, prevedendo un importante premio di maggioranza per il primo partito risultante dalle elezioni politiche, nei fatti ridurrebbe l’impatto concreto del descritto innalzamento delle maggioranze richieste per l’elezione del Presidente della Repubblica.

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Page 67: Guida alla riforma costituzionale

LA RIFORMA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

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A. PREMESSAUna breve introduzione su cosa è e come funziona il referendum abrogativo.

B. I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMAAnalizziamo poi le modifiche al testo costituzionale che sono proposte con la riforma, raffrontando il vecchio e il nuovo testo.

C. GLI EFFETTI DELLE NOVITA’ PROPOSTEValutiamo infine gli effetti che la riforma produce sullo strumento referendario.

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Page 68: Guida alla riforma costituzionale

PREMESSA SUL REFERENDUM ABROGATIVOLa Costituzione prevede attualmente tre forme di referendum.

Il referendum costituzionale (art. 138): che sottopone al giudizio popolare una legge di revisione della Costituzione, qualora questa non sia stata approvata dal Parlamento a maggioranza dei ⅔ (è ciò che sta avvenendo con la riforma costituzionale di cui stiamo parlando).

Il referendum regionale (art. 123): che sottopone al giudizio popolare le modifiche agli Statuti regionali, qualora ne faccia richiesta 1/50 degli elettori regionali o ⅕ dei consiglieri regionali. Lo stesso articolo impone anche agli Statuti regionali di prevedere la possibilità di sottoporre al referendum popolare le leggi e i provvedimenti delle Regioni.

Il referendum abrogativo (art. 75): che sottopone al giudizio popolare l’abrogazione totale o parziale di una legge, qualora ne facciano richiesta 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. L’effetto del referendum è quello di eliminare, totalmente o parzialmente, una legge approvata dal Parlamento (salvo alcune leggi che non possono essere abrogate con un referendum: leggi tributarie e di bilancio, amnistie e indulti, di ratifica dei trattati internazionali). Perché il referendum abrogativo sia valido occorre che partecipino alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

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Page 69: Guida alla riforma costituzionale

I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

Con la riforma costituzionale viene proposta la modifica della regola sul quorum necessario per la validità del risultato del referendum abrogativo.In particolare, la riforma diversifica due ipotesi: se il referendum abrogativo è richiesto da almeno 500.000 elettori, ma da meno

di 800.000, allora vale lo stesso quorum attualmente previsto, cioè per la validità del referendum è necessario che partecipino al voto almeno il 50%+1 degli aventi diritto;

se il referendum abrogativo è richiesto da oltre 800.000 elettori, allora il quorum necessario per la validità del risultato si abbassa, essendo sufficiente che si rechino al voto il 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni politiche. Se si pensa che alle elezioni politiche del 2013 l’affluenza è stata pari al 75,19%, sulla base della nuova regola proposta dalla riforma un referendum abrogativo richiesto da oltre 800.000 elettori sarebbe valido se si recasse al voto il 37,60%, invece del 50%+1.

Tale modifica è effettuata apportando variazioni all’art. 75 della Costituzione.Clicca sull’articolo per vedere la modifica che subisce.

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Page 70: Guida alla riforma costituzionale

ART. 75 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Identico, non modificato.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Identico, non modificato.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

Modifica conseguenziale alla riforma del Senato: gli elettori eleggono solo la Camera dei Deputati, non aveva più senso precisare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se la proposta di referendum proviene da 500.000 elettori si applicano le vecchie regole, se la richiesta proviene da 800.000 lettori il quorum per la validità del referendum viene abbassato.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Identico, non modificato.

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Page 71: Guida alla riforma costituzionale

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

La previsione di una sorta di referendum abrogativo rinforzato, cioè con un quorum più basso per la sua validità se la richiesta arriva da oltre 800.000 elettori, certamente rafforza la potenzialità di tale strumento di democrazia diretta.Si pensi che nella storia della Repubblica il referendum abrogativo è stato richiesto 67 volte e di queste ben 28 volte non si è raggiunto il quorum necessario per dare validità alla consultazione popolare.La riforma ricollega il quorum necessario qualora il referendum sia chiesto da oltre 800.000 elettori, alla maggioranza della popolazione votante alle ultime elezioni politiche, in qualche modo distinguendo una parte della popolazione che è elettoralmente attiva da un’altra parte che invece non lo è, dal comportamento della quale non influenzare l’esito del referendum.L’effetto di tale modifica sarà sicuramente quello di dare maggior rilievo al referendum abrogativo, che potrà avere maggiori possibilità di essere valido, ma al tempo stesso sarebbe meno rappresentativo della volontà della totalità della popolazione, in quando si rende di fatto irrilevante il comportamento di una parte dell’elettorato (gli astensionisti).

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Page 72: Guida alla riforma costituzionale

LA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALICHIUDI

A. PREMESSAUna breve introduzione sui concetti di federalismo e sul sistema di ripartizione di competenze tra Stato e Regioni.

B. I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMAAnalizziamo poi le modifiche al testo costituzionale che sono proposte con la riforma, raffrontando il vecchio e il nuovo testo.

C. GLI EFFETTI DELLE NOVITA’ PROPOSTEValutiamo infine gli effetti che la riforma produce sull’assetto istituzionale.

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Page 73: Guida alla riforma costituzionale

PREMESSA SUL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALIIn materia di enti locali il nostro sistema costituzionale ha già subito una importante riforma

nel 2001 (legge costituzionale n. 3/2001) che ha profondamente modificato il Titolo V della “Parte Seconda” della Costituzione, quello dedicato alle Regioni, le Province e i Comuni.In particolare la riforma del Titolo V del 2001, in attuazione dell’art. 5 della Costituzione, ha modificato la distribuzione dei poteri legislativo ed esecutivo, attribuendo alle Regioni il potere di emanare atti con il valore di legge (le leggi regionali) e ai Comuni le principali funzioni amministrative, attribuendo altresì agli Enti locali autonomia finanziaria (cioè il potere di introdurre imposte).In particolare, con riferimento al potere legislativo, la riforma del 2001 ha distinto: alcune materie di competenza esclusiva delle leggi dello Stato; altre di competenza concorrente. in cui la legge dello Stato fissa i principi generali,

mentre gli altri aspetti di dettaglio sono regolati con leggi delle Regioni; attribuendo, infine, ogni materia non di competenza statale o concorrente alla

competenza delle Regioni.L’assetto che ne deriva è quello secondo cui sia il potere esecutivo, sia quello legislativo si esercitano primariamente presso gli Enti locali, più vicini ai cittadini, e solo nel caso in cui esigenze di unitarietà nazionale lo giustifichino, tali poteri sono esercitati dallo Stato (cosiddetto principio di sussidiarietà).

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Page 74: Guida alla riforma costituzionale

I CAMBIAMENTI PROPOSTI NELLA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI

Con riferimento agli Enti locali, la riforma costituzionale interviene su vari aspetti, che possiamo suddividere in categorie distinte. Viene dato riconoscimento costituzionale alla riforma delle Province entrata in

vigore a partire dal 2015, eliminando ogni riferimento alle Province negli articoli della Costituzione.

Viene modificato il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare viene abrogata quella categoria di materie nelle quali si prevedeva la competenza concorrente tra Stato e Regioni (dove lo Stato fissava i principi generali e le Regioni le regole di dettaglio), attribuendo tutte le materie o alla competenza esclusiva dello Stato o, in caso contrario, a quella esclusiva delle Regioni.

Viene attribuito allo Stato il potere di sostituirsi alle Regioni anche in materie di loro esclusiva competenza, per ragioni di unitarietà e di interesse nazionale.

Viene affidato allo Stato il compito di definire i fabbisogni finanziari delle Regioni, sottraendo alle stesse parte della loro autonomia finanziaria.

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Page 75: Guida alla riforma costituzionale

ARTICOLI MODIFICATIGli articoli della Costituzione che riguardano i vari profili della riforma degli Enti locali sono: sulla soppressione delle Province, gli articoli 114, 118, 132 e 133. sulle modifiche alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e

Regioni e sul potere sostitutivo in materia legislativa dello Stato sulle Regioni, gli articoli 116 e 117.

sul potere dello Stato di definire i fabbisogni finanziari delle Regioni, gli articoli 119 e 122.

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Page 76: Guida alla riforma costituzionale

ART. 114 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Viene eliminato ogni riferimento alle soppresse Province.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Identico, non modificato.

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Page 77: Guida alla riforma costituzionale

ART. 118 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Viene eliminato ogni riferimento alle soppresse Province.

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Vengono costituzionalizzati i principi di trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa degli Enti locali.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Viene eliminato ogni riferimento alle soppresse Province.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

La tutela dei beni paesaggistici viene parificata, quanto a trattamento, a quella dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o asociati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Viene eliminato ogni riferimento alle soppresse Province.

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Page 78: Guida alla riforma costituzionale

ART. 132 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Identico, non modificato.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Viene eliminato ogni riferimento alle soppresse Province.

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Page 79: Guida alla riforma costituzionale

ART. 133 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Abrogato.

Essendo venuta meno la figura della Provincia, vengono meno le regole che disciplinavano le modalità di mutamento delle circoscrizioni e creazione di nuove Province. Lo stesso viene effettuato per i Comuni, che non saranno più modificabili attraverso leggi regionali.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con le sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

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Page 80: Guida alla riforma costituzionale

ART. 116 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Identico, non modificato.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Identico, non modificato.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Viene aumentata la possibilità e le materie in cui lo Stato può attribuire alle Regioni maggiore autonomia legislativa, ma a condizione che la Regione interessata sia in condizione di equilibrio di bilancio.

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ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Semplice adeguamento terminologico: la Comunità europea dal 2009 si chiama Unione europea.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

Identico, non modificato.

b) immigrazione; Identico, non modificato.

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; Identico, non modificato.

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; Identico, non modificato.

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

Allo Stato il compito di coordinare la finanza pubblica e il sistema tributario.

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

Identico, non modificato.

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;

Allo Stato la disciplina dei rapporti di lavoro pubblici.

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; Identico, non modificato.

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; Identico, non modificato.

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; Identico, non modificato.

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Page 82: Guida alla riforma costituzionale

ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

Allo Stato le norme generali comuni in materia di salute, politiche sociali e sicurezza alimentare.

n) norme generali sull’istruzione;n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

Specificata la materia dell’istruzione, già di competenza statale.

o) previdenza sociale;o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;

Specificata la materia della previdenza sociale (previdenza integrativa, sicurezza sul lavoro, formazione professionale), già di competenza statale.

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;

Viene eliminato ogni riferimento alle soppresse Province.

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

Aggiunta la materia del commercio estero.

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

Specificata la materia dell’informatica, già di competenza statale.

s) tutela dell'ambiente, dell'eco-sistema e dei beni culturali.

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

Allo Stato sport, cultura e turismo (prima alle Regioni).

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;Questa materia prima era tra quelle concorrenti, ora allo Stato.

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

Questa materia prima era tra quelle concorrenti, ora allo Stato.

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell' energia; Questa materia prima era tra quelle concorrenti, ora allo Stato.

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Questa materia prima era tra quelle concorrenti, ora allo Stato.

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Page 83: Guida alla riforma costituzionale

ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Abrogato.

La categoria delle materie concorrenti viene eliminata. Le materie sono o di competenza esclusiva dello Stato o di competenza esclusiva delle Regioni.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Non si prevede semplicemente che ogni altra materia è di competenza delle Regioni, ma se ne propone anche un elenco esemplificativo non esaustivo (la regola che ogni materia non di competenza dello Stato è di competenza delle Regioni rimane).

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Cosiddetta “clausola di supremazia” che consente allo Stato di occuparsi di materie che sarebbero di competenza delle Regioni, se ciò è giustificato da esigenze di unitarietà o interesse nazionale.

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Page 84: Guida alla riforma costituzionale

ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di tale esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’UE e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Semplice adeguamento terminologico: la Comunità europea dal 2009 si chiama Unione europea.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Questo comma non subisce modifiche sostanziali, in quanto si dicono le stesse cose in modo diverso.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Identico, non modificato.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Identico, non modificato.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Identico, non modificato.

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Page 85: Guida alla riforma costituzionale

ART. 119 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’UE.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’UE. Viene eliminato ogni

riferimento alle soppresse Province.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Identico, non modificato.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.

Spetta allo Stato definire i fabbisogni finanziari degli Enti locali e non autonomamente agli stessi.Viene eliminato ogni riferimento alle soppresse Province.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni. Viene eliminato ogni

riferimento alle soppresse Province.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebita-mento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

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Page 86: Guida alla riforma costituzionale

ART. 122 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

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Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Spetta allo Stato stabilire i compensi spettanti ai consiglieri regionali e ai membri della Giunta regionale (nel limite di quelli spettanti ai sindaci dei capoluoghi di Regione) e non più alle stesse Regioni.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Norma conseguenziale alla riforma del Senato: essendo questo rappresentativo degli Enti locali, le incompatibilità rimangono solo con riferimento alla Camera dei Deputati.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. Identico, non modificato.I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Identico, non modificato.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Identico, non modificato. vedi gli effetti delle novità proposte

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Page 87: Guida alla riforma costituzionale

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALILa riforma costituzionale opera una revisione del sistema distributivo delle competenze delineato con la precedente riforma del 2001, distinguendo nettamente le materia di competenza statale e quelle di competenza regionali.In particolare, esce ampliata la sfera di competenza statale rispetto all’assetto precedente e ciò comporterà minore autonomia delle Regioni in alcuni settori che passano allo Stato (vedi l’art. 117).Complessivamente, la riforma fa sì che lo Stato recuperi in parte quella posizione di supremazia verso le Regioni che aveva prima della riforma del 2001.Ciò sia con riferimento al riparto delle materie di competenza legislativa, ma anche con riferimento alla spesa pubblica: sarà lo Stato a definire i fabbisogni finanziari delle Regioni, senza che queste possano disporre liberamente delle proprie entrate.Lo Stato recupera altresì il ruolo di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, pur mantenendosi la potestà tributaria degli Enti locali.Sono introdotti poi dei meccanismi “premiali”, volti ad aumentare la sfera di autonomia di quelle Regioni che maggiormente dimostrino efficienza e solidità economica.Insomma, la riforma diminuisce in linea di principio l’autonomia degli Enti locali, consentendo allo Stato di aumentarla tenendo conto delle singole realtà territoriali.

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Page 88: Guida alla riforma costituzionale

CONCLUSIONIA conclusione di questo percorso non esprimerò alcuna valutazione complessiva sulla riforma costituzionale, perché lo scopo di questa guida non è fornire una conclusione (positiva o negativa che sia), ma quello di fornire al lettore gli strumenti per farsi una propria impressione.Spero infatti di non aver fatto trasparire quello che è il mio parere, la mia posizione, la mia idea di voto sulla riforma costituzionale, altrimenti non sarei riuscito a raggiugere a pieno lo scopo che mi sono prefisso.L’unica cosa che mi sento di dire a conclusione di questa disamina è che la riforma non è “giusta” o “sbagliata” (come tutti cercano di farci capire in ogni tribuna politica in TV, alla radio o sui giornali). Questa riforma ha aspetti positivi e aspetti negativi: tutela certi profili sacrificandone altri.Ogni legge è così. Anche la Costituzione attualmente vigente (nella sua “Parte Seconda” oggetto della riforma) è frutto di compromessi, di prese di posizione, di scelte.Quello che mi auguro è che la scelta che noi oggi siamo chiamati a compiere non sia dettata da simpatie o antipatie politiche, da false o strumentalizzate informazioni, da scarsa conoscenza dei temi toccati e quindi da superficialità.Solo un comportamento offenderebbe la memoria dei Padri costituenti: votare senza essersi fatti un’idea, ma facendo propria quella preconfezionata offertaci da altri.

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Page 89: Guida alla riforma costituzionale

MENU’- COPERTINA- PREMESSA- SOMMARIO

• LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA I principi fondamentali I diritti e doveri dei cittadini L’ordinamento della Repubblica Le disposizioni transitorie e finali

• LA RIFORMA COSTITUZIONALE La riforma del Senato

o Premessao Cambiamentio Effetti

La riforma del procedimento legislativoo Premessao Cambiamentio Effetti

La riforma dei decreti leggeo Premessao Cambiamentio Effetti

La riforma dell’elezione del Presidente della Repubblica

o Premessao Cambiamentio Effetti

La riforma degli Enti localio Premessao Cambiamentio Effetti

La riforma del referendum abrogativoo Premessao Cambiamentio Effetti

• CONCLUSIONI

CHIUDI IL MENU’INDICE DEGLI ARTICOLI MODIFICATI-art. 48-art. 55-art. 57-art. 59-art. 60-art. 61-art. 62-art. 63-art. 64-art. 66-art. 67-art. 69-art. 70-art. 71-art. 72-art. 73-art. 74-art. 75-art. 77, co. I, II-art. 77, co. ss.-art. 78-art. 79-art. 80-art. 81

-art. 82-art. 83-art. 85-art. 86-art. 87-art. 88-art. 94-art. 96-art. 97-art. 99-art. 114-art. 116-art. 117-art. 118-art. 119-art. 120-art. 121-art. 122-art. 126-art. 132-art. 133-art. 134-art. 135

ESCI

Page 90: Guida alla riforma costituzionale

ART. 97 DELLA COSTITUZIONECHIUDI

Testo attuale Testo nella riforma Spiegazione

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’UE, assicurano l’equilibrio dei bilancie la sostenibilità del debito pubblico.

Identico, non modificato.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

Viene inserito in Costituzione il principio di trasparenza dei pubblici Uffici. Un effetto che potrebbe conseguirne è il rafforzamento del diritto di accesso agli atti amministrativi per i cittadini.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Identico, non modificato.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Identico, non modificato.

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