Guida alla rappresentanza

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Guida alla rappresentanza / Nelle nostre mani – rete dei rappresentanti / Unione degli Studenti 1

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Scopri come portare avanti una idea nuova di rappresentanza studentesca!

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Guida alla rappresentanza / Nelle nostre mani – rete dei rappresentanti / Unione degli Studenti

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Guida alla rappresentanza / Nelle nostre mani – rete dei rappresentanti / Unione degli Studenti

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Guida alla rappresentanza / Nelle nostre mani – rete dei rappresentanti / Unione degli Studenti

GUIDA ALLA RAPPRESENTANZAE ALLE ELEZIONI STUDENTESCHE

Questa piccola guida vuole essere un aiuto per capire e muoversi nel mondo della rappresentanza e delle elezioni studentesche.

Puoi contattarci alla mail [email protected] oppure alla mail [email protected] oppure allo 0669770332 per qualsiasi domanda, dubbio, precisazione.

GLI ORGANI COLLEGIALI:

Consiglio di classe

D.Lgs n. 297/94, art. 5

Collegio dei docenti

D.Lgs n. 297/94, art. 7

Consiglio di Istituto

D.Lgs n. 297/94, art. 8, art.9

Giunta esecutiva

D.Lgs n. 297/94, art. 8, art. 9

Comitato studentesc o

D.Lgs n. 297/94, art. 13

Comitato per la valutazione dei docenti [NOVITA' CON LA BUONA SCUOLA]

D.Lgs n. 297/94, art. 11

Gli organi collegiali sono quegli organismi elettivi delle varie rappresentanze, ognuno con compiti e attribuzioni differenti, che servono al funzionamento della scuola. Compiono scelte di governo e di

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indirizzo in base alla tipologia, o entrambe le cose insieme. Non è sempre stato scontato che gli studenti fossero rappresentati in suddetti organismi. Infatti, solo in seguito alle lotte studentesche degli anni ’70, nel 1974 furono emanati i cosiddetti decreti delegati che istituirono per il governo della scuola organi maggiormente collegiali, comprensivi anche delle rappresentanze studentesche. Anche oggi a distanza di tempo da quelle battaglie alcuni ministri propongono o assumono proposte di riforma degli organi collegiali tendenti ad escludere totalmente le rappresentanze studentesche. Alcune battaglie vanno quindi riprese con forza non solo per preservare alcuni diritti già in nostro possesso, ma soprattutto per potenziarli, come ad esempio l’aumento dei rappresentanti all’intento del Consiglio di Istituto (pariteticità studenti/docenti).

E adesso veniamo a noi, vediamo un po’più nello specifico quali sono gli organismi attualmente esistenti e quali sono le funzioni di ognuno di essi:

• Il Consiglio di Classe, che è composto da tutti i docenti di una classe più due rappresentati degli studenti e due dei genitori. I Consigli di Classe sono presieduti dal Preside o da un suo delegato ed hanno il compito di “formulare al Collegio docenti proposte in merito alla didattica” e di agevolare il dialogo fra la classe e i suoi professori.

Il Consiglio di Classe irroga le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto in caso di infrazione da parte di uno o più studenti di quella classe al regolamento stesso. Molto importante è il ruolo dei rappresentanti di classe in questo caso in quanto possono discutere e votare la sanzione. Inoltre, può riunirsi senza le rappresentanze di studenti e genitori in casi specifici come per esempio per gli scrutini.

Ha durata annuale, si vota quindi ogni anno per le rappresentanze degli studenti e dei genitori.

• Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti della scuola ed è presieduto dal Preside. I poteri del Collegio sono tanti e di diverso tipo: delibera su tutto ciò che riguarda la gestione didattica della scuola (adeguamento dei programmi, scelta dei libri di testo...), propone i metodi di formazione delle classi, assegnazione dei docenti, formulazione dell’orario, valuta l’andamento dell’azione didattica, elegge i collaboratori del preside e i docenti nel Consiglio d’Istituto. Quindi, a proposito di didattica, ha anche il compito di redigere il piano dell’offerta formativa, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto.

• Il Comitato Studentesco è formato da tutti i rappresentanti di classe degli studenti. Il Comitato deve adottare un regolamento interno che regoli i suoi lavori, deve anche nominare un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne che si occupi di gestire le attività legate al D.P.R. 567. Infatti il Comitato ha il diritto di presentare progetti legati D.P.R. 567 e di seguirne poi la realizzazione. Per farlo il Comitato deve presentare un piano di realizzazione che preveda un preventivo di spesa e un piano di utilizzo degli spazi della scuola.

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Tuttavia, nonostante il Comitato Studentesco sia previsto dal D.Lgs n. 297/94, art. 13, non in tutti gli Istituti è presente: qualora sia assente, basterà che i rappresentanti di Istituto e di classe ne facciano richiesta di convocazione al Preside.

• Il Consiglio d’Istituto è l’organo che si occupa della gestione vera e propria della scuola in campo economico e finanziario. Il CdI è composto dai rappresentanti delle diverse componenti con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola, come mostra la tabella che segue.

Preside Docenti Genitori StudentiPersonale ATA

Fino a 500 alunni

Di diritto 6 3 3 1

Oltre 500 alunni

Di diritto 8 4 4 2

Il CdI ha poteri decisionali su:

• l’adozione del P.O.F.;

• l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature tecnico scientifiche, libri e materiali vari;

• l’adattamento del calendario scolastico;

• la determinazione dei criteri per la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche, dei viaggi d’istruzione;

• i criteri generali relativi alla formazione delle classi

Il CdI inoltre può esprimere pareri sull’andamento generale della scuola.

All’interno dell’CdI si forma la Giunta Esecutiva presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da un docente, un genitore, uno studente, un rappresentante del personale ATA e dal DSGA. La Giunta ha compiti preparatori ed esecutivi rispetto al CdI: prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere, oltre che preparare tutto ciò che è necessario alla lettura dei bilanci prima della loro approvazione in Consiglio.

• Il Comitato per la valutazione dei docenti è stato introdotto dalla “Buona Scuola” ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2015/2016. E’ composto da:

• Dirigente Scolastico (che ne presiede le sedute)

• 2 docenti scelti dal Collegio dei Docenti

• 1 docente scelto dal Consiglio d’Istituto

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• 1 genitore scelto dal Consiglio d’Istituto

• 1 studente scelto dal Consiglio d’Istituto

• 1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici

Quest’organo si occupa di stabilire i criteri per la valorizzazione dei docenti, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed esprime una valutazione sul servizio prestato dai docenti in modo da indirizzare alcune risorse finanziarie appositamente stanziate ai docenti definiti “più meritevoli” dall’organo stesso.

• L’Organo di Garanzia è istituito e normato presso ciascun Istituto con l’unico vincolo della presenza di almeno uno studente. L’Organo di Garanzia si occupa di rivalutare le sanzioni disciplinari agli studenti che fanno un ricorso. Qualora l’Organo di Garanzia non accolga il ricorso, è possibile fare ricorso all’Organismo di Garanzia Regionale che ha una composizione che varia da regione a regione e, a differenza dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto, verifica che nell’irrogazione della sanzione sia stata rispettata la procedura prevista dall’Ordinamento Giuridico e in caso negativo annulla la sanzione.

LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CPS)

Il DPR 567 e tutte le successive integrazioni hanno istituito la Consulta Provinciale degli Studenti, formata da due rappresentati per ogni scuola, eletti con le stesse modalità dei rappresentanti d’Istituto (vedi la sezione ELEZIONI) entro il 15 ottobre (scadenza spesso non rispettata dalle scuole ma che tuttavia in alcune province è molto flessibile).

I rappresentanti di Consulta si riuniscono in una assemblea plenaria per eleggere il Presidente della CPS e la Giunta (o Consiglio di Presidenza): ogni CPS, però, possiede un proprio regolamento, che stabilisce le modalità con le quali queste elezioni si svolgono (ad esempio in alcune CPS è l’assemblea plenaria che elegge direttamente il Presidente, in altri casi l’assemblea elegge la giunta che, successivamente, al suo interno elegge il Presidente). Ad ogni modo anche per le elezioni della Consulta sarà necessario fare riferimento alle modalità di elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto, così come stabilito dal d.p.r. 567 stesso e, in particolare, sarà necessario al fine di uniformare le pratiche elettorali (anche a seguito del mandato biennale dei rappresentanti) esplicitare nei singoli regolamenti di consulta la nomina di tutte le cariche eleggibili (Presidente compreso), attraverso il metodo proporzionale D’Hont.

Successivamente i Rappresentanti di Consulta si riuniscono in assemblea plenaria periodicamente (tendenzialmente una volta al mese) in una parte della quale, spesso, ci si suddivide in commissioni tematiche specifiche.

Compito primario della CPS è rappresentare la volontà degli studenti nelle sedi istituzionali comunali e provinciali e costituire una rete fra le varie scuole e di sostenere e valorizzare il

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protagonismo degli studenti, attraverso la realizzazione di iniziative e progetti, come la Giornata dell’arte degli studenti. E’ importante fare in modo che all’interno delle consulte possa esserci realmente uno scambio di buone pratiche sia partecipative che didattiche, di molti progetti studenteschi che funzionano in una scuola e che non vengono di fatto mutuati con altre scuole. La consulta dovrebbe recuperare questo importante ruolo di coordinamento e fare in modo che anche singoli progetti possano diventare campagne portate avanti dalla Consulta stessa, attuando un lavoro capillare a livello provinciale. Una fra queste potrebbe essere una campagna sull’edilizia scolastica (la CPS potrebbe attuare un monitoraggio capillare dello stato di salute delle nostre scuole, visto che ne fanno parte tutti i rappresentanti eletti di ogni provincia)

Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico Territoriale. Dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono, oltre ai pochi fondi propri che vengono tendenzialmente utilizzati per spese di funzionamento della CPS (acquisto/noleggio materiale, rimborso biglietti ai rappresentanti, etc.)

I Presidenti delle CPS di una regione si riuniscono periodicamente in Coordinamenti Regionali che eleggono un proprio portavoce. I 110 Presidenti delle Consulte di tutta Italia si riuniscono periodicamente al Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta, un organo che in teoria dovrebbe costituire uno spazio utile allo scambio d’informazioni sulle attività delle diverse Consulte, alla discussione dei problemi comuni delle CPS e al confronto con il Ministro dell’Istruzione e che però troppo spesso si è ridotto alla ratifica svolgendo il ruolo di pubblico durante la presentazione dei vari progetti del Ministero della Pubblica Istruzione. I 20 portavoce di Regione si riuniscono frequentemente presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dialogano col Ministro ed eleggono un Portavoce Nazionale.

L’attività dei rappresentanti di Consulta si svolge quasi sempre in orario scolastico (l’Ufficio Scolastico Territoriale giustifica automaticamente l’assenza). Le spese dei viaggi dei rappresentanti vengono rimborsate (eccetto casi in cui è la singola CPS a decidere di non farlo).

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI. COME FUNZIONANO?

Rappresentanti di classe.

Candidarsi all’interno dei Consigli di Classe è di solito la prima esperienza che si tenta nei primi anni di scuola. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di una classe più due rappresentanti degli studenti e due dei genitori.

Come ci si candida?

Le elezioni avvengono durante un’assemblea degli studenti della classe convocata dal Preside. Durante l’assemblea ogni studente della classe può candidarsi e risultano eletti i due candidati più

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votati.

Rappresentanti di Istituto e Consulta Provinciale:

NB: Molto spesso gli stessi Dirigenti Scolastici non conoscono l’esistenza delle Consulte Provinciali Studentesche pertanto negano le elezioni o creano ulteriori problemi. Invitiamo a questo punto a riferire al Preside di leggersi il DPR 567/96.

Le elezioni per i rappresentanti di Istituto e di consulta sono differenti: per ognuna occorre presentare delle liste diverse. Tuttavia, le modalità di svolgimento sono le stesse:

• I rappresentanti eleggibili di ogni scuola per la CPS sono due. Per il Consiglio di Istituto dipende dal numero di studenti della scuola (3 rappresentanti nelle scuole con meno di 500 alunni e 4 in quelle più grandi)

• Ogni lista può essere costituita massimo dal doppio dei rappresentanti eleggibili (visto che per la Consulta sono eleggibili due rappresentanti la lista può essere costituita massimo da 4 candidati).

• Se ci sono più liste che concorrono alle elezioni i rappresentanti eletti si calcolano in base al metodo proporzionale (metodo d’Hont spiegato con la tabella in basso).

Come si fa a presentare una lista:

• Si ritira il modulo per la presentazione delle liste (a seconda delle scuole, o presso la segreteria didattica o presso la vicepresidenza o presso l’apposito ufficio elettorale).

• Si procede alla costruzione della lista individuando tutti gli studenti che, condividendo un comune progetto, vogliono candidarsi nella stessa lista per sostenere un programma comune.

• Una volta individuati i candidati ogni lista dovrà essere sostenuta da un numero definito di 20 studenti che apporranno la loro firma a sostegno della presentazione della lista.

• Dopo averle raccolte, le firme vanno autenticate secondo quanto indicato da chi fornisce i moduli (tendenzialmente, devono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale e tutti i professori in servizio sono Pubblici Ufficiali)

• Una volta compilate le liste e apposte le firme dei sostenitori, si riconsegna il modulo all’ufficio in cui è stato ritirato entro le scadenze indicate.

La Commissione Elettorale avrà il compito di fornire indicazioni ai candidati e organizzare e monitorare le elezioni per uno svolgimento regolare di tutte le operazioni di elezione.

I rappresentanti regolarmente eletti sono nominati in via definitiva dopo il pronunciamento della Commissione Elettorale dal Dirigente scolastico.

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Come e Quando si può fare la campagna elettorale?

La campagna elettorale si può fare fino al secondo giorno precedente le elezioni. Le liste hanno diritto a distribuire programmi e volantini, a realizzare assemblee pomeridiane e quella nelle ore di lezione per farsi conoscere. Tali iniziative devono essere richieste e concordate con il Preside. Su www.unionedeglistudenti.net o su nellenostremani.wordpress.com puoi trovare aiuto e idee per costruire il tuo programma elettorale.

Come si vota?

Negli anni in cui non si rielegge tutto il Consiglio di Istituto (anche docenti, genitori e ATA) le elezioni per i rappresentanti di Istituto si svolgono assieme a quelle per i rappresentanti di Classe

Al momento del voto è consegnata ad ogni studente una scheda prestampata per votare. Ogni studente può votare una delle liste candidate e – all’interno della stessa lista – esprimere fino a 2 preferenze personali per i candidati di quella lista. Il voto deve essere personale e segreto!

Come si calcolano i seggi (posti) da assegnare ad ogni lista?

Lo spoglio delle schede deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. La Commissione procede contando il numero di voti ottenuti da ogni lista e contando le preferenze personali riportate da ogni candidato. Le schede in cui il voto è stato espresso male (es. preferenza per due liste diverse, voto non chiaro, segni evidenti di riconoscimento, ecc) sono annullate.

Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si dividono i voti di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

Esempio:

Bisogna eleggere 4 rappresentanti. I risultati sono i seguenti:

Lista A: 300 voti Lista B: 400 voto Lista C: 100 voti

Lista A Lista B Lista C

Voti diviso 1 300 400 100

Voti diviso 2 150 200 50

Voti diviso 3 100 133,3 33,3

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La lista A prenderà 2 seggi, la lista B prenderà 2 seggi e la lista C 0 seggi.

Una volta ripartiti i seggi alle liste, per stabilire all’interno di ogni lista a quale candidato spetta il seggio si contano le preferenze personali e risultano eletti quelli che ne hanno ottenute di più.

NB:Il primo presentatore di ogni lista ha il diritto di designare uno studente che possa assistere alle operazioni di spoglio della commissione elettorale

E se qualcosa si è svolto in modo irregolare?

E’ possibile fare ricorso entro il 5° giorno dalla pubblicazione all’albo della scuola dei risultati.

Per tale evenienza puoi chiedere aiuto al sindacato studentesco contattandoci a [email protected] oppure scrivendoci a [email protected]

Quanto durano in carica i rappresentanti e quando sono eletti?

Normalmente le elezioni si svolgono entro il 31 ottobre. Le elezioni dei rappresentanti di Classe, di Istituto e Consulta hanno generalmente luogo assieme tranne quando si eleggono tutte le componenti del Consiglio di Istituto ogni tre anni ( genitori, docenti e personale ATA).

I rappresentanti della Consulta durano in carica due anni. Se un rappresentante eletto nel frattempo cambia scuola o si diploma decade dalla carica e viene sostituito (surrogato) dal primo candidato della sua lista non eletto (e che sia ancora studente della scuola). Se non c'è nessun candidato non eletto nella stessa lista (perchè magari la lista era composta solo di una o due persone o perchè si sono tutti diplomati) ad ottobre vengono indette elezioni suppletive per eleggere il/i rappresentanti mancanti che dureranno in carica solo un anno.

Per evitare le elezioni suppletive è bene che ogni lista contenga almeno due studenti non dell'ultimo anno.

NB: Molto spesso i Presidi non sono a conoscenza dell’esistenza delle elezioni suppletive e non le convocano o ne negano l’esistenza. A questo punto è compito degli interessati insistere nel richiedere la convocazione delle elezioni come previsto dal DRP 567/96

I rappresentanti di Istituto, invece, durano in carica solo un anno.

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Dove sono scritte tutte queste cose? D.Lgs n. 297/94 e Ordinanza ministeriale 215 del 1991 (la trovi su www.unionedeglistudenti.it)

LE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

1-Si ha diritto ad una assemblea di Istituto al mese, tranne che nel mese conclusivo delle lezioni.

2-Si svolge durante l’orario curriculare per un numero massimo di ore pari alla durata delle lezioni.

3-Quattro assemblee all’anno possono essere “ speciali” con l’invito di ospiti esterni.

4-La convocazione e gli ODG vanno preventivamente consegnati al Dirigente scolastico, in numero di giorni definito dai regolamenti di Istituto.

5-L’assemblea si dota di un regolamento interno.

6-Il Presidente del comitato studentesco può presiedere l’assemblea di Istituto.

7-L’assemblea di Istituto può essere convocata dal 50% più uno dei rappresentanti del comitato studentesco, oppure dal 10% dell’intera popolazione studentesca.8-Il Dirigente scolastico per motivi di ordine pubblico può sciogliere l’assemblea.9-In relazione alla disponibilità dei locali, l’assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Il diritto di assemblea

Il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea è stato conquistato grazie alle lotte di altri studenti che in passato hanno affermato una nuova idea di democrazia all’interno delle nostre scuole, una democrazia vera, fatta della partecipazione di tutti coloro che vivono la scuola in prima persona, quindi anche e soprattutto dagli studenti.

Non cambieremo mai il nostro modo di vedere la scuola se non saremo più coinvolti nelle decisioni quotidiane che la regolano, se continueremo a sentirci semplici “sudditi” di un sistema che cala le proprie leggi dall’alto, non riusciremo mai a vivere la scuola da protagonisti attivi se non riusciremo ad esercitare nel migliore dei modi il diritto di assemblea, grazie al quale tutti gli studenti possono discutere in maniera collegiale e condivisa di tutto ciò che costituisce interesse comune.

I decreti delegati del 1974 poi confluiti nel testo unico 297/94 costituiscono un importante punto di partenza per la partecipazione democratica degli studenti all’interno delle nostre scuole…c’è da dire

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però una cosa: il t.u. 297/94 ci fornisce degli strumenti, ma dobbiamo essere noi studenti bravi a farli funzionare e molte volte anche a rivendicarli! Spesso molti diritti che dovrebbero esserci garantiti a livello sostanziale restano soltanto scritti a livello formale cioè sulla carta…ma se siamo ben consapevoli delle nostre possibilità, gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione possono essere realmente rivoluzionari. Pensiamo a quante idee fantastiche potrebbero nascere da un’assemblea di Istituto in grado di metter insieme trecento teste di trecento studenti… potrebbero dare il via a cose veramente eccezionali!

Troppe volte abbiamo sentito e detto che alla fin fine le assemblee di Istituto non servono a nulla e che la maggior parte della popolazione studentesca le “sfrutta” soltanto per ottenere un giorno di assenza giustificato. Sì, è vero: spesso le assemblee non funzionano, ma tocca a noi rivitalizzarle, facendo innanzitutto una grande “operazione di recupero di senso”, di cosa sono le assemblee e della loro funzione tra gli studenti. Quindi servono sensibilizzazione e formazione! Poi pensiamo almeno per una volta a quanto sono noiose alcune assemblee che non fanno altro che riprodurre il sistema che tanto contestiamo delle lezioni in classe, dove i docenti parlano e gli studenti recepiscono, spesso alla cattedra si sostituisce un microfono o un megafono e i rappresentanti parlano e tutti gli altri studenti ascoltano. Insomma, interroghiamoci anche noi sulle modalità più giuste per coinvolgere realmente gli studenti e non far loro subire per l’ennesima volta una pappa già cotta senza interesse.

Qui di seguito troverete il quadro normativo di riferimento per le assemblee studentesche, dei modelli standard da riutilizzare per richiedere le vostre assemblee e dei consigli pratici per lo svolgimento delle assemblee, ovvero una serie di buone pratiche ed esperienze raccontateci dagli studenti direttamente dalle scuole.

Il quadro normativo di riferimento per le assemblee studentesche

D.Lgs. n. 297/94

Art. 12 – Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 13 – Assemblee Studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

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3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderano.

Art. 14 – Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L’assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto

2. L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

3. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside.

4. Il Comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti

5. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

F.A.Q.

A chi va consegnata la convocazione dell’assemblea di classe?

Generalmente dopo avere ottenuto la firma dei docenti che dovrebbero tenere lezione nelle ore in cui volete svolgere l’assemblea, la convocazione si consegna o al Preside, o al Vicepreside, o al docente coordinatore di classe. Se la prassi non è stabilita dal Regolamento di Istituto, ci si avvale del diritto consuetudinario, cioè della norma non scritta, ma che si è di fatto assunta come prassi

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sistematica e consuetudinaria (per l’appunto) in quel singolo Istituto. La firma dei docenti che dovrebbero tenere lezione nelle ore in cui si intende svolgere l’assemblea di classe non è obbligatoria e soprattutto dipende da quanto previsto dai singoli Regolamenti di Istituto, ma in generale è una buona prassi mettersi d’accordo.

Che relazione esiste tra l’assemblea di classe e il Consiglio di classe?

L’assemblea di classe oltre a discutere di temi di interesse generale (ad esempio il genocidio del Congo), può ovviamente discutere di problemi interni al gruppo classe relativi alla didattica, alle relazioni del gruppo stesso con gli insegnanti etc, rispetto a queste cose può formulare proposte, pareri e richieste che i rappresentanti di classe devono portare all’attenzione dei docenti durante lo svolgimento dei consigli di classe.

Se gli argomenti da trattare non si esauriscono nell’ambito delle due ore curriculari in cui è possibile svolgere l’assemblea, che si fa?

“Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.” questo è quanto cita l’articolo 13 del D.Lgs. 297/94.

Perché è importante parlare di convocazione delle assemblee e non di richiesta?

E’ importante parlare di convocazione perché le parole hanno un significato ben preciso e siccome le assemblee studentesche sono un diritto, è chiaro che esse non devono essere richieste a qualcun altro che deve concederle, ma convocate dagli studenti stessi; serve ad ogni modo l’autorizzazione del Dirigente che ha le responsabilità legali, ma è pur sempre vero che l’assemblea non vi può essere negata se non per delle ragioni motivate per iscritto, come ad esempio la programmazione di altre attività didattiche (gite) nell’ambito del calendario scolastico. Ad ogni modo l’assemblea può essere solo spostata, rimandata ma non soppressa. Nessuno ha la facoltà di farlo! Quindi se qualche assemblea vi dovesse essere negata, avete tutta a facoltà di fare ricorso all’organo di garanzia interno o regionale, o di aprire autonomamente una vertenza, oppure non esitate a contattarci allo sportello [email protected] o alla mail [email protected]

Nella redazione della convocazione delle assemblee studentesche, i riferimenti normativi sono necessari?

Per consegnare una convocazione più corretta, i riferimenti normativi sono necessari. Questi inoltre dimostrano che gli studenti sono consapevoli degli strumenti normativi a loro disposizione, quindi è un elemento in più per evitare che i Dirigenti Scolastici o altri possano obiettarvi qualche cosa .

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Quanti giorni prima dell’assemblea si consegna la convocazione al Preside?

I giorni di anticipo sono stabiliti dal Regolamento di Istituto o dal regolamento interno dell’assemblea.

Da chi deve essere firmata la convocazione di assemblea di Istituto?

Secondo l’articolo 14 del D.Lgs. 297/94, l’assemblea di Istituto può essere convocata: dalla maggioranza del Comitato Studentesco (50% delle firme più uno) compresi generalmente i Rappresentanti di Istituto, oppure dal 10% della popolazione studentesca. Insomma, anche se non siete Rappresentanti di Istituto come ben vedete avete piena facoltà di convocare l’assemblea che di fatto si chiama assemblea degli studenti e non assemblea dei Rappresentanti. Quindi anche con dei Rappresentanti di Istituto un po’ pigri questo diritto può essere preservato, ma soprattutto esercitato.

Come si regolamenta l’assemblea?

Secondo l’articolo 14 comma 1, l’assemblea di Istituto gode di un proprio regolamento interno scritto generalmente dai Rappresentanti degli studenti insieme al Comitato Studentesco. Tale regolamento deve essere inviato al Consiglio di Istituto per l’approvazione finale.

Si possono svolgere Assemblee di Istituto nel mese iniziale e conclusivo delle lezioni?

L’unico mese in cui non è possibile svolgere assemblee di Istituto è quello conclusivo delle lezioni (art. 13, comma 8, D.Lgs. 297/94). Diffidate quindi da altre interpretazioni arbitrarie della norma, ogni mese c’è assemblea!!

Possono essere presenti i docenti o il Preside all’Assemblea di Istituto?

Secondo l’articolo 13 comma 8 del D.Lgs. 297/94, i docenti, il preside o un suo delegato, possono assistere all’assemblea da osservatori non partecipanti. Lla parola può essere loro concessa dal Presidente del Comitato Studentesco che svolge solitamente il ruolo di tutela di partecipazione democratica di tutti i partecipanti all’Assemblea di Istituto, così come previsto dall’articolo 14 del sopracitato testo unico.

N.B. Negli ultimi anni, tutti i Governi che si sono susseguiti hanno tentato in ogni modo di ridurre il potere degli studenti provando ad eliminare o a ridurre gli spazi di assemblea e gli organi di rappresentanza. Fortunatamente non ci sono mai riusciti ma purtroppo, col passare del tempo, sempre meno studenti si mettono in gioco per fare il rappresentante dando così il pretesto ai Governi per ridurre i poteri degli studenti. La

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partecipazione studentesca è fondamentale per cambiare la scuola e non bisogna assolutamente avere timore nel mettersi in gioco.

Per qualsiasi dubbio, domanda, informazione o semplice curiosità, non esitare a contattarci: [email protected] oppure [email protected]

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