Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

24
MENSILE DELLA FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI VIA PALESTRO, 11 00185 ROMA - TEL. 06.420 20 759/63 ROBIN WWW. FEDERCONSUMATORI . IT SPECIALE 2005 Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla normativa e sull'accordo ANIA. una guida pratica alle procedure di risarcimento per l’utente r.c. auto Il nuovo accordo tra ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI ed ANIA Le tipologie di tariffe: bonus-malus, franchigia, fissa e altre tariffe. Il risarcimento del danno Le compagnie di assicurazioni telefoniche e via internet.

Transcript of Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

Page 1: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

MENSILE DELLA FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI VIA PALESTRO, 11 00185 ROMA - TEL. 06.420 20 759/63

R O B I NWWW.FEDERCONSUMATORI.IT

SPEC

IALE 2005

Guida alla conciliazione R.C. Auto

Informazioni sulla normativa e sull'accordo ANIA.

una guida pratica alle procedure di risarcimento per l’utente r.c. auto

Il nuovo accordo tra ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI ed ANIA

a Le tipologie di tariffe:bonus-malus, franchigia, fissa e altre tariffe.

a

Il risarcimento del dannoa Le compagnie di assicurazioni telefoniche e via internet.

a

Page 2: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

Mensile della FederconsumatoriFederazione nazionale consumatori e utenti

Direttore responsabileRosario Trefiletti

RedazioneTiziana Danese, Viola ContiA questo numero hanno collaborato:Avv. ti Vanna Pizzi e Carla Croce

Redazione - Via Palestro, 11 00185 Roma - Tel. 06.42020759 - 06.42020755federconsumatori@federconsumatori.itwww.federconsumatori.it

Proprietà Federconsumatori Reg. Trib. di Roma n. 421 del 28/6/90

Finito di stampare nel Dicembre 2005Grafica: Bit One Solution s.r.l.Via Salvatore Lo Bianco, 40 - 00188 Roma

Stampa: Tipografia Art. Aldo Palombi s.n.c.Via Vincenzo Sartori, 80 - 00166 Roma

L’ASSOCIAZIONE è convenzionata con laCGIL: collabora con le Istituzioni Comunitarie(Commissione Servizio Politica dei Consumato-ri; Parlamento Europeo; Comitato Economico eSociale).

ISCRIZIONE Il tesseramento avviene su baseterritoriale presso le sedi dell’organizzazione.

SERVIZICentro di assistenza e consulenza ai consumatoriin tutti i maggiori centri urbani ed in alcuni centriminori, servizio giuridico legislativo pubblicazionedel mensile “Robin”.

Numeri Utili

ALLARME CIARLATANI SOS [email protected] Tel .059-206557

Fax [email protected]

Introduzione

1. L’accordo tra ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI ed ANIA(Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione).

2. Testo integrale del Regolamento di Conciliazione.

3. Scheda riassuntiva della procedura diConciliazione

4. Servizio tutela degli utenti R. C. Auto: Consigli utili per i consumatori(a cura dell'ISVAP).

5. Nozioni generali sul contratto di assicurazione.

6. La durata del contratto

7. Compagnie assicuratrici e loro obbligoa contrarre.

8. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità.

9. Le tipologie di tariffe: bonus-malus,franchigia e altre tariffe.

10. Le garanzie e coperture accessorie.

11. La sospensione temporanea della polizza.

12. Il diritto di conservazione della classedi merito maturata.

13. Il risarcimento del danno.

14. Il fondo per le vittime della strada.

15. L'accesso agli atti delle imprese di assicurazione sui sinistri.

16. Il modello blu (constatazione amichevole dei danni) e le novità del nuovo CID.

17. Incidenti stradali all'estero o con vei-coli esteri: a chi rivolgersi per chiedere ilrisarcimento dei danni.

18. Le compagnie di assicurazioni telefoniche e via internet.

19. Essenziali nozioni sulla legislazione.

Modulistica

34

4

6

7

11

1112

12

12

1313

13

141515

16

17

17

1820

S OMMARIO

Page 3: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

Introduzione

Negli ultimi anni il settore assi-curativo ha indotto le associa-zioni di consumatori a com-

piere numerosi sforzi al fine di tutela-re i diritti dei consumatori. Infatti sem-pre più spesso gli utenti si rivolgonoe affidano alle associazioni la gestio-ne delle controversie che insorgonocon le compagnie di assicurazione. Intal senso si ricordano alcune situazio-ni come la vicenda che vide coin-volte nella formazione di un cartelloteso al rialzo delle tariffe, gran partedelle compagnie di assicurazioni, car-tello poi sanzionato dall'Antitrust conapposita delibera. Da quest'ultima de-rivarono copiose richieste di rimborsoda parte dei consumatori, i quali insede giudiziaria richiedevano la resti-tuzione di parte dei premi pagati poi-chè erano stati raddoppiati per un pe-riodo pari a sei anni. Tale proceduraè stata poi inibita da una appositalegge ad hoc, con la quale è stato re-so difficoltoso il pieno soddisfacimen-to dei diritti in sede giudiziale; ed an-cora si richiamano le azioni intrapre-se contro le singole compagnie, con-tro l'Ania ed il Ministero delle AttivitàProduttive dovute soprattutto alle nu-merose segnalazioni che giungono al-le sedi nazionali e territoriali delle as-sociazioni in merito alla crescita co-stante dei premi. Da questo retroterra è scaturito un im-portante accordo di conciliazione trale associazioni e l'Ania, operativo dal1° luglio 2004 che la finalità di snel-lire il contenzioso e di ridurre le lun-gaggini soprattutto relative ai tempiper il risarcimento.Pertanto, visti i vantaggi tangibili chederivano da tale accordo le associa-zioni dei consumatori hanno il doveredi informare, oltre che il compito e l'in-

teresse, tutti i consumatori-assicurati, inmerito alle novità introdotte nel settoree di diffondere una cultura assicurativapiù ampia possibile, allo scopo di ser-vire da indirizzo e guida per la risolu-zione delle controversie sul nascere.I consumatori devono quindi avere tut-te le conoscenze necessarie per muo-versi nel settore assicurativo, cono-scendo concretamente i propri diritti,tale è la finalità dell'elaborazione del-la presente guida che si prefigge direndere consapevoli gli assicurati de-gli strumenti e dei diritti di cui godonoin tale settore.Si specifica, comunque che le asso-ciazioni dei consumatori sono semprea completa disposizione per chiari-menti, nonché per informazioni sullenovità legislative.A tal uopo è necessario infatti segna-lare l'entrata in vigore in Italia il Co-dice della Assicurazioni.Approvato dal Consiglio dei Ministrivenerdì 2 settembre, il decreto legisla-tivo ha di fatto trasformato in un “Te-sto unico” il lavoro di riordino di tuttala disciplina del settore assicurativo.I complessivi 355 articoli- riuniti in di-ciannove titoli- accorpano e rivisitano,tra molte novità, le oltre 1000 norme(compresi due decreti regi del 1922 edel 1925) che hanno regolato sinorale imprese assicurative e i loro rapporticon investimenti e utenti.Dunque, non solo un semplice riordinoma un intervento destinato a incidereconcretamente sull'assetto societariodelle compagnie, sui procedimenti dirimborso delle RC Auto, sul ruolo de-gli avvocati nelle liquidazioni ma an-che su standard di trasparenza nellagestione dei bilanci, così come nellestrutture dei contratti e delle polizze.Sotto la lente di un effettivo rafforza-mento del ruolo e dei compiti dell'isti-tuto di vigilanza Isvap.

I tempi.

Secondo l'articolo 355 del Codice, ildecreto legislativo entrerà in vigore dal1° gennaio 2006, ma in caso di ado-zione dei regolamenti di attuazione so-no previsti 24 mesi. Un capitolo a par-te riguarda invece l'indennizzo diretto,la cui efficacia applicativa è deman-data a un decreto da emanare entro90 giorni dal 1° gennaio, dunque aiprimi di aprile del nuovo anno.

L'indennizzo diretto tra attesa e polemiche.

E' la novità più attesa dagli utenti.Il Codice delle assicurazioni, al-l'art.149, prevede al momento l'obbli-go per le Compagnie di provvedere al-la liquidazione dei danni per conto del-l'impresa assicurativa del veicolo re-sponsabile dell'incidente e l'obbligo dirisarcire i danni nel termine di quindi-ci giorni dall'accettazione dell'offerta odal rifiuto da parte dei danneggiati.Se i danneggiati non faranno perve-nire alcuna risposta all'assicuratore,quest'ultimo dovrà comunque corri-spondere la somma offerta, che saràimputata all'eventuale liquidazione de-finitiva del danno.

Il danno biologico.

Sulla liquidazione del danno biologi-co, il Codice riprende diverse disposi-zioni già vigenti ma con una novità diparticolare rilevanza.Nel Codice il danno biologico è defi-nito come “la lesione temporanea o per-manente dell'integrità psico-fisica dellapersona suscettibile di accertamentomedico-legale che esplica un'incidenzanegativa sulle attività quotidiane e sugliaspetti dinamico-relazionali della vitadel danneggiato indipendentemente da

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

GGGGuuuu iiiiddddaaaa aaaa llll llllaaaa ccccoooonnnncccc iiii llll iiiiaaaazzzz iiiioooonnnneeee RRRR ....CCCC .... AAAAuuuu ttttooooIIIInnnn ffffoooorrrrmmmmaaaazzzz iiiioooonnnn iiii ssssuuuu llll llllaaaa nnnnoooorrrrmmmmaaaa tttt iiiivvvvaaaa eeee ssssuuuu llll llll ''''aaaaccccccccoooorrrrddddoooo AAAANNNN IIIIAAAA ....

3

a cura di Avv. ti Vanna Pizzi e Carla Croce

Page 4: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

LL

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

4

eventuali ripercussioni sulla sua capa-cità di produrre reddito”.Il Codice delle assicurazioni intervieneanche in materia di “risarcimento delterzo trasportato”

Il risarcimento del trasportato.

La norma del Codice dispone che,“salva l'ipotesi di sinistro cagionato dacaso fortuito”, il danno subito dal ter-zo trasportato è risarcito dalla com-pagnia di assicurazione del veicolo sulquale era a bordo al momento del si-nistro nei limiti del massimale minimoin vigore al momento del sinistro.Per l'eventuale maggior danno, il tra-sportato potrà agire nei confronti del-l'impresa di assicurazione del respon-sabile, “se il veicolo di quest'ultimo ècoperto per un massimale superiorequello minimo”.Questo a prescindere dall'accertamen-to della effettiva responsabilità dei con-ducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

1. L’accordo tra ASSOCIAZIONI deiCONSUMATORI ed ANIA(Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione).

Il 18 marzo 2004 un nutrito gruppo diAssociazioni dei Consumatori hannosottoscritto con l'ANIA il protocollo sul-la procedura di conciliazione relativaalle controversie nascenti dai sinistri r.c. auto. La procedura è operativa a de-correre dal 1° luglio 2004. La finalitàdi tale accordo è duplici ed attiene alraggiungimento sia della riduzione delcontenzioso che il miglioramento deirapporti tra compagnie assicurative edautomobilisti. Tale procedura costituisce una grandesvolta in tema di risoluzione dei con-flitti, nei quali gli automobilisti e lecompagnie assicurative assumono po-sizioni contrapposte poichè hanno ve-dute molto distanti in merito al risarci-mento del danno.Ora con l'accordo di conciliazione siprevede una procedura con meccani-smi certi, rapidi ed efficaci per giun-gere ad una definizione soddisfacentedella controversia. La procedura pre-vede altresì la massima libertà per l'as-

sicurato insoddisfatto del risultato rag-giunto di rivolgersi ad una delle asso-ciazioni dei consumatori che aderi-scono alla conciliazione. In questa ipo-tesi una volta valutato il caso da par-te dell'associazione e se sarà ritenutofondato, lo stesso verrà discusso inCommissione di conciliazione compo-sta da un rappresentante dell'associa-zione munito di mandato conferito dalconsumatore e da un rappresentantedella compagnia di assicurazione. La Commissione dovrà decidere entro30 giorni. Tale procedura sarà operati-va per le richieste di risarcimento r. c.auto fino a € 15.000,00 (oltre il 90%di tutti i sinistri r. c. auto in Italia).

2. Testo integrale del Regolamento di Conciliazione.

Per maggior chiarezza espositiva si ri-porta il testo integrale del regolamen-to del 18 marzo 2004 (ANIA - AS-SOCIAZIONI dei CONSUMATORI).

Regolamento di Conciliazione

Art.1Operatività e condizioni

di utilizzo della procedura diconciliazione

Oggetto della procedura di concilia-zione sono le controversie inerenti al-la gestione di sinistri del ramo RCA, lacui richiesta di risarcimento non sia su-periore a 15.000 EURO.Può accedere alla procedura di conci-liazione il consumatore:

- che abbia già presentato reclamodirettamente o tramite un'associa-zione dei consumatori aderente allaprocedura presso le strutture a ciòdeputate dell'impresa di assicura-zione aderente alla procedura e neabbia ricevuto una risposta ritenutainsoddisfacente oppure non abbiaottenuto alcuna risposta dall'inviodel reclamo trascorsi 30 giorni, ov-vero 15 giorni nel caso di reclamopresentato per il tramite di una as-sociazione dei consumatori;- che, in relazione all'oggetto dellaconciliazione, non si sia già rivoltoalla magistratura e non incarichi al-tri soggetti a rappresentarlo verso lacompagnia.

Per accedere alla procedura di conci-

liazione il consumatore si rivolge aduna delle associazioni dei consumato-ri aderenti alla procedura, a cui indi-rizza la richiesta di conciliazione com-prensiva di mandato a transigere uti-lizzando il modulo di cui all'art. 6.

Art. 2Istruzione della richiesta

di conciliazioneL'associazione dei consumatori, rice-vuto il “modulo di richiesta di conci-liazione”,• verifica la presenza delle condizio-

ni di ammissibilità di cui all'art.1; • analizza il caso valutando la docu-

mentazione presentata dal consu-matore, ed in particolare la rispostadell'impresa al reclamo;

• verifica se esistono i presupposti perdare seguito alla richiesta di conci-liazione ed in particolare se sullostesso caso sia già intervenuto untentativo di conciliazione o sia sta-ta interessata altra associazione.

L'associazione richiede in qualsiasi mo-mento informazioni e ragguagli sul ca-so in esame presso l'apposita strutturadell'impresa, ovvero al consumatore.

Art.3Commissione di conciliazione

La commissione di conciliazione è for-mata da un rappresentante dell'impre-sa di assicurazione e da un rappre-sentante dell'associazione dei consu-matori che ha ricevuto la domanda diconciliazione.

Art.4La procedura di conciliazione

Il rappresentante dell'impresa ed il rap-presentante dell'associazione dei con-sumatori possono decidere di discute-re e risolvere il caso per le vie brevied in via informale, preliminarmentealla formalizzazione della domandadi conciliazione. Qualora il caso non venga risolto intale maniera a causa della sua com-plessità, la procedura deve essere for-malizzata.La procedura di conciliazione si inten-de formalmente instaurata nella datain cui all'impresa perviene la doman-da di conciliazione, redatta in confor-mità di quanto disposto dell'art. 6, adessa inviata dall'associazione dei con-sumatori che l' ha ricevuta ed ha svol-to le attività di cui all'art. 2. Dopo la presentazione della domanda

Page 5: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/20055

di conciliazione, i componenti dellacommissione di conciliazione hannoaccesso, nei limiti di legge, alle infor-mazioni e dati contrattuali in possessodell'impresa e pertinenti al tentativo diconciliazione in corso, con congruoanticipo rispetto alle riunioni dellacommissione. Con la sottoscrizione della domanda diconciliazione il consumatore si impegnaad accettare integralmente il contenutodell'eventuale verbale di conciliazionequale espressione della propria volontàcontrattuale. Prima della sottoscrizionedel verbale di conciliazione il rappre-sentante del consumatore informa il pro-prio assistito dei termini della concilia-zione e non procede a sottoscrizionesenza preventivo accordo. La commissione di conciliazione espe-risce il tentativo di conciliazione dellacontroversia entro 30 giorni dalla da-ta di ricezione della domanda da par-te dell'impresa. A tal fine la commis-sione si riunisce anche a distanza.

Nell'esperire il tentativo di concilia-zione, i componenti della commissionerappresentano, ciascuno sulla base diun pieno ed esclusivo mandato a tran-sigere, rispettivamente la posizione delconsumatore parte nella controversia ela posizione dell'impresa.Le riunioni della commissione di con-ciliazione non sono pubbliche. Com-patibilmente con il sistema di contattoutilizzato, il consumatore potrà essereascoltato dalla commissione stessa pri-ma dell'inizio delle riunioni.Qualora il tentativo di conciliazioneabbia esito positivo, il procedimento siconclude con la sottoscrizione, da par-te dei componenti la commissione, diun verbale di conciliazione avente l'ef-ficacia di un accordo transattivo.Nel caso il tentativo di conciliazionefallisca, i componenti della commissio-ne ne daranno atto, sottoscrivendo aconclusione del procedimento il modu-lo di mancato accordo di cui all'art. 7.L'associazione di consumatori dovrà

inviare al consumatore copia del ver-bale di conciliazione o del modulo dimancato accordo al recapito indicatodal consumatore sulla domanda diconciliazione.Tutte le informazioni di cui i componen-ti della commissione di conciliazionevengono in possesso nel corso della pro-cedura devono considerarsi riservate. Alla conclusione del processo conci-liativo, sia nel caso di discussioneinformale che in quello di discussioneformale, l'associazione dei consuma-tori e l'impresa completano la catalo-gazione del caso secondo lo schemadi catalogazione.

Art.5Costo del tentativo

di conciliazioneLa procedura di conciliazione noncomporta oneri per il consumatore, fat-ta salva l'eventuale iscrizione all'asso-ciazione a cui conferisce il propriomandato.

Art.6Il contenuto del modulo

di richiesta di conciliazione

Io sottoscritto, (nome)……………………….. (cognome) …………………….… nato il ………… a …………… residente in via …………………………………………………………………. città ……………………………………. provincia……………………………………CAP ………………………………Recapito telefonico…… Polizza n. …………N. sinistro ………………………………………presso l'impresa…….. …………………………………………………………………...Avendo inoltrato il reclamo in data ………………………(allegare il reclamo inoltrato),

•avendo ricevuto dall'impresa la risposta allegata, essendo insoddisfatto di tale risposta perle seguenti ragioni:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ovvero,•non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato dopo 30 giorni dalla sua presentazione,•non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato - presentato tramite un'associazione dei

consumatori - dopo 15 giorni dalla sua presentazione,

non essendomi rivolto alla magistratura, non avendo conferito incarico a terzi in relazione all'oggetto del tentati-vo di conciliazione, chiedo l'esperimento del tentativo di conciliazione mediante la procedura contemplata dal-l'intesa ANIA/Associazioni dei consumatori, secondo il regolamento allegato e da me accettato, al fine di com-porre in via transattiva la controversia sopra descritta.

Page 6: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

6

3. Scheda riassuntivadella procedura di Conciliazione Il consumatore avanza, per iscritto for-male reclamo alla compagnia di assi-curazione interessata dal sinistro;

1 il reclamo può essere avanzato di-rettamente dal consumatore - assi-curato (si consiglia di effettuarlo conlettera raccomandata A/R o fax se-guito da raccomandata), in mododa poter conoscere con precisionela data di presentazione;

2 il reclamo può essere presentato dal-l'associazione dei consumatori pre-scelta dall'utente, alla quale deveconferire mandato di rappresentan-za ed assistenza;

3 l'impresa di assicurazione ha trentagiorni di tempo, a partire dalla datadi ricezione del reclamo, per dareuna risposta per iscritto, qualora ilconsumatore abbia scelto di presen-tare il reclamo personalmente, mentreha solo quindici giorni nel caso in cuiil reclamo è stato presentato, a mez-zo dell'associazione dei consumatori;

4 se la risposta dell'impresa di assi-curazione è soddisfacente il proce-dimento si conclude;

5 nel caso, invece, che vi sia una ri-sposta insoddisfacente o non vi siaalcuna risposta da parte dell'assi-curazione, il consumatore presen-ta la Domanda di Conciliazione al-l'associazione dei consumatori,che istruisce la pratica, al fine diesperire il tentativo di conciliazio-ne, con le modalità descritte nel re-golamento di conciliazione soprariportato integralmente.

Art.7Il contenuto del modulo

di mancato accordo

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Si da atto che in data ……………….. la commissione di conciliazione non ha trovato una soluzione consensualeal caso da essa sottoposto dal signor …………………… con richiesta presentata in data ………………….., nei confronti dell'impresa assicuratrice ……………………….., avente ad oggetto il sinistro n. ………………….

Accetto la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante dell'impresa assi-curatrice …………………………… e dal rappresentante dell'Associazione dei consumatori…………………………………., signor …………………………………………………………….., da me designato ed al quale conferisco mandatopieno a transigere la controversia di cui sopra. Delego, ai sensi della legge 675/96, la Commissione di conciliazione ad accedere a tutti i documenti ed aricevere per mio conto i dati personali anche sensibili, attinenti al tentativo di conciliazione.

Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, eleggo domicilio presso la sede dell'Associazione………………………….. ed indico di seguito l'indirizzo presso cui desidero ricevere il verbale di avvenuta conciliazione ovvero l'avviso di mancato accordo:…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………….

(Luogo e data)……………………………………… Firma……………………………………………………..

Si allega ulteriore documentazione 1.2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tergo del modulo viene riprodotto il regolamento di conciliazione.

Page 7: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/20057

4. Servizio tutela degli utenti R. C. Auto: Consigli utili per i consumatori(a cura dell'ISVAP).

1)Il consumatore deve superare la tra-dizionale vischiosità che lo lega alsuo assicuratore per ricercare ilprodotto più adatto alle sue esi-genze: la valutazione della con-gruità del prodotto va effettuata inrelazione ai massimali di garanziaR.C. auto, alle condizioni contrat-tuali, con particolare riferimento al-le clausole di esclusione e rivalsa,all'esistenza di garanzie accesso-rie rispetto alla R.C. auto (incen-dio/furto, atti vandalici, tutela giu-diziaria, ecc..) e, ovviamente, alpremio di tariffa previsto.

2)Allo scopo di assicurare trasparenzae concorrenza nell'assolvimento del-l'obbligo di assicurazione dei vei-coli a motore e dei natanti la l. n.273/2002 dispone che vengano re-si noti premi e condizioni contrat-tuali generali e speciali, sia all'in-terno dei punti vendita che median-te i siti Internet delle imprese. L'u-tente potrà ottenere preventivi per-sonalizzati gratuiti e vincolanti perle imprese e prendere visione delladocumentazione necessaria ad ef-fettuare una valutazione globale delprodotto e confrontarlo con le diffe-renti proposte presenti sul mercato.

3)Per facilitare l'accesso ai siti Inter-net da parte degli utenti, l'ISVAP hapredisposto un elenco degli indi-rizzi web delle Compagnie con at-tivazione di un link a cui è possi-bile accedere cliccando sulla voce“Preventivi per R. C. auto”.

4)Si ricorda, inoltre, che ai sensi del-l'art. 11 della legge n. 990/1969le imprese sono tenute ad accetta-re, secondo le condizioni di poliz-za e le tariffe che hanno l'obbligodi stabilire preventivamente, le pro-poste per l'assicurazione obbliga-toria che sono loro presentate.

5)Per i contratti c.d. a “scadenza sec-ca”, ovvero privi della clausola ditacito rinnovo, non sussiste a cari-co dell'impresa alcun obbligo dicomunicazione dell'aumento delpremio né di disdetta.

6)Adeguamento del premio nei con-tratti a tacito rinnovo: le Compagniedevono fornire comunicazione del-l'aumento del premio in base allemodalità disciplinate dalle condi-zioni di contratto. Per i contratti cheprevedono l'obbligo della comuni-cazione al domicilio dell'assicurato,la Compagnia deve inviare una co-municazione scritta entro il termineprevisto dal contratto con l'indica-zione precisa della variazione delpremio. In mancanza di tale comu-nicazione o nel caso in cui questasia pervenuta tardivamente, la Cir-colare ISVAP n. 235 del Gennaio1995, stabilisce che il contratto incorso debba essere rinnovato alprecedente premio di tariffa. In al-tri casi i contratti prevedono che lacomunicazione della variazione ta-riffaria avvenga mediante affissio-ne in Agenzia.

7)Disdetta nei contratti a tacito rinno-vo: nel caso in cui le condizioni con-trattuali prevedano la comunicazio-ne al domicilio dell'assicurato delpremio previsto per la nuova an-nualità assicurativa, il contraenteche non ritenga di accettare il nuo-vo premio, ha la possibilità di in-viare disdetta, mediante raccoman-data o telefax, fino a trenta giorniprima della scadenza contrattuale,altrimenti il contratto si intenderà ta-citamente rinnovato. In caso di di-sdetta la garanzia assicurativa nonopera nel periodo di “tolleranza” diquindici giorni successivi alla sca-denza del contratto che, pertanto,cessa di avere efficacia il giornostesso della scadenza.Nel caso in cui l'aumento tariffarionon derivante dall' applicazionedel malus - sia superiore al tassoprogrammato d'inflazione (per il2004 è l'1,1%), la disdetta potràin ogni caso esser inoltrata, con lemedesime formalità, sino al giornodi scadenza del contratto. Nel caso in cui le condizioni con-trattuali prevedano, come modalitàdi comunicazione dell'adeguamentodel premio, la semplice affissione inAgenzia, il contratto consente al-l'assicurato di esercitare la disdettaanche nei quindici giorni successivialla scadenza e la garanzia cesseràdi avere effetto alle ore 24 del gior-no della comunicazione.

In assenza di comunicazione il con-tratto si risolverà alle ore 24 delquindicesimo giorno successivo aquello della scadenza.

8)Si rammenta che anche la societàpuò legittimamente evitare il tacitorinnovo del contratto inviando di-sdetta, nei termini e secondo le mo-dalità da questo previste; tuttavial'assicurato, qualora intenda assicu-rarsi nuovamente con la società cheha inviato la disdetta, potrà presen-tare all'impresa una nuova propostaassicurativa che, in virtù dell'obbli-go a contrarre sancito dall'art. 11L. 990/69, dovrà essere obbligato-riamente accolta.

9)Attestazione sullo stato del rischio:l'assicurato che ne faccia richiesta(o la persona da lui regolarmentedelegata) ha diritto al rilascio del-l'attestato che la società ha l'obbli-go di porre a sua disposizione pres-so l'Agenzia o l'Ufficio ove è statostipulato il contratto, almeno tregiorni lavorativi precedenti alla sca-denza contrattuale. Nel caso di po-lizze vendute a distanza (tramite te-lefono o Internet) l'attestazione de-ve pervenire al domicilio indicatodal contraente almeno tre giorni pri-ma della scadenza contrattuale. Ta-le documento, contenente l'indica-zione dei sinistri provocati negli ul-timi cinque anni, deve, altresì, ri-portare l'indicazione della “classedi merito” di assegnazione e quin-di consente all'assicurato, che in-tenda cambiare impresa di assicu-razioni, di portare con sé la propriastoria assicurativa.

Per maggiori informazioni contattareun'associazione dei consumatori o, insubordine, il Servizio Tutela degliUtenti dell'ISVAP al n. 06 42133000dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30,il venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30o inoltrare un esposto all'ISVAP, Ser-vizio Tutela degli Utenti, Via del Qui-rinale 21, 00197 Roma, telefax. n.06.42133206

Page 8: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/20058

18. Elenco delle imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.

ALA ASSICURAZIONI ALA ASSICURAZIONI SOCIETA' X AZIONI - DANNI www.ala-assicurazioni.it VIA COMUNE ANTICO, 43-20125 MILANO

ALLIANZ SUBALPINAALLIANZ SUBALPINA S.P.A. SOCIETA' DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MISTAwww.allianzsubalpina.it VIA ALFIERI, 22-10121 TORINO

ANTONVENETA ASSICURAZIONIANTONIANA VENETA POPOLARE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNIwww.antonvenetaassicurazioni.it LARGO UGO IRNERI, 1-34123 TRIESTE

ARCA ASSICURAZIONI ARCA ASSICURAZIONI S.P.A - DANNiwww.arcadiret.com VIA SAN MARCO, 48-37138 VERONA

ASSICURATRICE ITAL. DANNIASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. - DANNIwww.lassicuratriceitalianadanni.it CORSO ITALIA, 23-20122 MILANO

ASSICURATRICE VAL PIAVEASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. - DANNIwww.valpiave.it VIA MEDAGLIE D'ORO, 60-32100 BELLUNO

ASSICURAZIONI GENERALIASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI - DANNI www.generali.it PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2-34132 TRIESTE

ASSIMOCO ASSIMOCO S.P.A.COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNIwww.assimoco.com MOVIMENTO COOP. VIA CASSANESE, 224 MILANO OLTRE-20090 SEGRATE

ASSITALIAASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A. - DANNI www.assitalia-assicurazioni.it CORSO D'ITALIA, 33-00198 ROMA

AUGUSTA ASSICURAZIONIAUGUSTA ASSICURAZIONI - DANNIwww.augustaassicurazioni.it VIA O. MORGARI, 19-10125 TORINO

AURORA ASSICURAZIONI S.P.AAURORA ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTAwww.auroraassicurazioni.it VIA LEOPARDI, 15-20100 MILANO

AXA ASSICURAZIONIAXA ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTAwww.axa-assicurazioni.it VIA LEOPARDI, 15-20100 MILANO

AXA CARLINK AXA CARLINK ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNIwww.axa-carlink.it VIA LEOPARDI, 15-20100 MILANO

AZURITALIA ASSICURAZIONIAZURITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.azur.it VIA MIRABELLO, 2-42100 REGGIO EMILIA

AZZURRAAZZURRA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.sicurando.it VIA CARLO MARENCO, 25-10126 TORINO

B.P.B. ASSICURAZIONIB.P.B. ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNIwww.bpbassicurazioni.it PIAZZALE FRATELLI ZAVATTARI, 12-20100 MILANO

BERNESE ASSICURAZIONIBERNESE ASSICURAZIONI-COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASS. E RIASSICURAZIONI S.P.A - DANNIwww.bernese.it VIA TOLMINO, 6-00198 ROMA

CARIGE R.D. ASSICURAZIONI S.P.A. CARIGE R.D. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.carigeassicurazioni.it VIALE CERTOSA, 22-20156 MILANO

CARNICA ASSICURAZIONIFRIULI-VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" S.P.A. - DANNIwww.carnicaassicurazioni.it VIALE VENEZIA, 99-33100 UDINE

CATTOLICA AZIENDE S.P.A. CATTOLICA AZIENDE S.P.A. - DANNIVIA CARLO EDERLE, 45-37100 VERONA

COMMERCIAL UNION INSURANCE COMMERCIAL UNION INSURANCE S.P.A. - DANNIwww.commercial-union.it CENTRO DIR. LORETO VIALE ABRUZZI, 94-20131 MILANO

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

Page 9: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/20059

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

COMMERCIAL UNION ITALIACOMMERCIAL UNION ITALIA S.P.A. - DANNI www.aviva-italia.it VIALE ABRUZZI, 94-20131 MILANO

CREDITRASCREDITRAS ASSICURAZIONI S.P.A. www.creditrasassicurazioni.it CORSO ITALIA, 23-20122 MILANO

DIALOGO ASSICURAZIONIDIALOGO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.dialogo.it STRADA 6, PALAZZO A13-ASSAGO MILANOFIORI

DIRECT LINEDIRECT LINE INSURANCE S.P.A. - DANNIwww.directline.it PIAZZA MONTE TITANO, 10-20100 MILANO

DUOMO IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.duomo.it VIA INVERIGO, 4-20151 MILANO

EGIDAEGIDA-COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.egidaspa.it VIA P. MICCA, 9-10100 TORINO

ERGO ASSICURAZIONIERGO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.ergoitalia.it VIA PAMPURI, 13-20141 MILANO

F.A.T.A.F.A.T.A.-FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MISTA www.fata-assicurazioni.it VIA URBANA, 169/A-00184 ROMA

FONDIARIA-SAIFONDIARIA-SAI S.P.A. - MISTA www.fondiaria-sai.it PIAZZA DELLA LIBERTA', 6-50129 FIRENZE

GAN ITALIAGAN ITALIA S.P.A. COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI www.gan.it VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 45-00197 ROMA

GENERTELGENERTEL S.P.A. - DANNI www.genertel.it VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 4-34132 TRIESTE

GENIALLOYD S.P.A.GENIALLOYD S.P.A. DI ASSICURAZIONI - DANNI www.genialloyd.it VIALE MONZA, 2-20100 MILANO

GIANO GIANO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.gianoassicurazioni.it VIA MASSIMI, 158-00136 ROMA

HDI ASSICURAZIONIHDI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.hdia.it VIA ABRUZZI, 10-00100 ROMA

ITALIANA ASSICURAZIONI COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI. S.P.A. - DANNI www.italiana.it VIA MARCO U.TRAIANO, 18-20100 MILANO

ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.gruppoitas.it VIA MANTOVA, 67-38100 TRENTO

ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGEITAS ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI - DANNI www.gruppoitas.it VIA MANTOVA, 67-38100 TRENTO

LE ASSICURAZIONI DI ROMALE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA - DANNI www.adir.it LUNGOTEVERE R. SANZIO, 15-00153 ROMA

LIGURIA LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.liguriassicurazioni.it VIA MILANO, 2-20090 SEGRATE

LINEAR COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A. - DANNI www.linear.it VIA DEL GOMITO, 1-40100 BOLOGNA

LLOYD ADRIATICOLLOYD ADRIATICO S.P.A.- MISTA www.lloydadriatico.it LARGO UGO IRNERI, 1-34123 TRIESTE

LLOYD ITALICOLLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.lloyditalico.it VIA FIESCHI, 9-16121 GENOVA

MILANO ASSICURAZIONI MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA www.milass.it STRADA 6, PALAZZO A13-20090 ASSAGO MILANOFIORI

Page 10: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/200510

MMI ASSICURAZIONI S.P.A.MUTUELLES DU MANS ITALIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNIwww.mmiweb.it VIA GALBANI, 68-00100 ROMA

MMI DANNI S.P.A.MUTUELLES DU MANS ITALIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI CONTRO I DANNI S.P.A. - DANNIwww.mmiweb.it VIA ANGELO FINELLI, 8-40126 BOLOGNA

MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. - DANNI www.montepaschiassidanni.it VIA ALDO FABRIZI, 9-00100 ROMA

NATIONALE SUISSENATIONALE SUISSE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.natonialesuisse.it VIA XXV APRILE-20097 SAN DONATO MILANESE

NAVALE ASSICURAZIONINAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.navale.it VIA BORGOLEONI, 16-44100 FERRARA

NUOVA TIRRENA S.P.A.NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI - MISTA www.nuovatirrena.it VIA MASSIMI, 158-00136 ROMA

PADANA ASSICURAZIONI S.P.A.PADANA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.padanaassicurazioni.it VIA MAASTRICHT, 1-20100 SAN DONATO MILANESE

PIEMONTESE S.P.A.LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.lapiemontese.it CORSO PALESTRO, 5-10122 TORINO

PROGRESS ASSICURAZIONIPROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.progressassicurazioni.it PIAZZA ALBERICO GENTILI, 3-90143 PALERMO

REM ASSICURAZIONI S.P.A.REM ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNIwww.remassicurazioni.it VIA PIETRO MICCA, 9-10100 TORINO

RISPARMIO ASSICURAZIONI RISPARMIO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.risparmio.it VIA MACHIAVELLI, 4-TRIESTE

RIUN. ADRIATICA SICURTA' RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A. - MISTA www.ras.it CORSO ITALIA, 23-20122 MILANO

S.E.A.R. SEAR S.P.A. SOCIETA' EUROPEA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI www.sear.it VIA R. RIGOLA, 7-20159 MILANO

SARA ASSICURAZIONISARA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.sara.it VIA PO, 20-00198 ROMA

SASA SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.sasa.it RIVA TOMMASO GULLI, 12-34123 TRIESTE

SIAT SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PER AZIONI - DANNI www.siat-assicurazioni.com VIA V DICEMBRE, 3-16100 GENOVA

SICURTA' 1879LA SICURTA' 1879 S.P.A. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI www.zuritel.it PIAZZA C. ERBA, 6-20129 MILANO

SIS ASSICURAZIONI SIS - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANN www.sisassicurazioni.it VIA CRISTOFORO COLOMBO, 70-00100 ROMA

SOCIETA' CATTOLICASOCIETA' CATTOLICA DI ASSI. COOP. A - MISTA www.cattolicaassicurazioni.it R.L. LUNGADIGE CANGRANDE,16-37126 VERONA

SOCIETA' REALE MUTUASOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - MISTA www.realemutua.it VIA CORTE D'APPELLO, 11- 10122 TORINO

SYSTEMASYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.systemassicurazioni.it STRADA 6, PALAZZO A13 - ASSAGO MILANOFIORI (MILANO)

TORO ASSICURAZIONI TORO ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA www.toroassicurazioni.it VIA MAZZINI, 53-10123 TORINO

TORO TARGATORO TARGA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.torotargaassicurazioni.it VIA MAZZINI, 53-10123 TORINO

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

Page 11: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/200511

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

TUA ASSICURAZIONI S.P.ATUA ASSICURAZIONI S.P.A - DANNIwww.tuaassicurazioni.it VIA INVERIGO, 4-20100 MILANO

UNIONE ASSICURAZIONI UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.unioneassicurazioni.it VIA AURELIA, 294-00100 ROMA

UNIPOL ASSICURAZIONICOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. - MISTAwww.unipol.it VIA STALINGRADO, 45-40128 BOLOGNA

VERONA ASSICURAZIONIVERONA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI www.verona-assicurazioni.it VIA CARLO EDERLE, 45-37126 VERONA

VITTORIA ASSICURAZIONIVITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA www.vittoriaassicurazioni.com VIA CALDERA, 21-20153 MILANO

ZURICH INTERNATIONALZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. - DANNI www.zurich.it PIAZZA CARLO ERBA, 6-20129 MILANO

Rappresentanze di imprese estere extra Unione EuropeaHELVETIA HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI - DANNI www.helvetia.it VIA G. B. CASSINIS, 21-20139 MILANO

ZURIGO ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.A. - DANNI www.zurich.it PIAZZA CARLO ERBA, 6-20129 MILANO

5. Nozioni generali sul contratto di assicurazione.

Al fine di meglio comprendere di di-ritti che i consumatori possono avan-zare in sede di Conciliazione risulteràutile un analisi del contenuto contrat-tuale delle polizze assicurative.Con la liberalizzazione avvenuta il 1°luglio 2004 molti aspetti contrattuali so-no stati differenziati da parte delle com-pagnie di assicurazione, infatti non tut-te le polizze di assicurazione sonouguali poichè si è avuto un importantecambiamento soprattutto in merito allemodifiche del premio e delle condizio-ni contrattuali, in quanto tali modifichenon possono avvenire automaticamen-te e per esclusiva volontà delle com-pagnie, ma devono essere accettateespressamente dagli assicurati.L'importanza del cambiamento si per-cepisce soprattutto alla luce del fattoche, essendo il contratto di assicura-zione è un contratto per adesione, co-me la maggior parte dei contratti coni consumatori, lo stesso è quindi pre-definito unilateralmente da parte dellecompagnie,lo stesso non lascia l'assi-curato ha quindi alcuna altra possibi-lità di contrattazione se non di "pren-dere o lasciare".All'uopo dall'ISVAP è stata emanatauna circolare n. 283 del 14 ottobre1996, con cui sono state invitate tutte

le compagnie di assicurazione a co-municare in maniera garantista le pro-poste delle condizioni di polizza e pre-mio all'assicurato, garantendo chequesti possa legittimamente accettareo meno quanto propostogli, in ottem-peranza e nel rispetto delle norme atutela dei consumatori, con particolareriferimento alla normativa relativa alleclausole vessatorie (cioè clausole mol-to sfavorevoli per l'assicurato). La normativa, attualmente in vigore,prevede l'obbligo di informare gli as-sicurati su ogni aumento di premio ap-plicato alla polizza o attraverso unacomunicazione raccomandata, conl'indicazione precisa della variazionedel premio, oppure tramite l'esposi-zione dei premi tariffari aggiornati daesporsi presso le agenzie della com-pagnia.

6. La durata del contratto

La durata del contratto di assicurazio-ne è annuale: questo comunque nonpreclude che il premio possa esserediviso in due rate semestrali o tre ra-te quadrimestrali; tale ultima possibi-lità è però concessa solo da pochecompagnie; come contropartita al fra-zionamento viene però effettuato dal-la compagnie una maggiorazione sulpremio annuale di alcuni punti per-centuali (comunemente il 3-4%), i qua-

li vengono giustificati a titolo di dirittidi frazionamento.In quasi tutti i contratti è inserita laclausola del tacito rinnovo: ciò com-porta che il contratto si rinnova allascadenza automaticamente per un ul-teriore anno; ciò accade qualora nes-suno dei soggetti interessati dal con-tratto non esercita formalmente la di-sdetta. Tale clausola permette, se pre-visto nel contratto, di essere copertidall'assicurazione per ulteriori giorni15 dopo la scadenza del contratto, an-che se non si è ancora provveduto adadempiere al pagamento del premio,ciò in attesa del previsto rinnovo. Incaso di mancata ottemperanza, si èpassibili di sanzione pecuniaria, oltreche del maggior rischio di risponderepersonalmente dei danni cagionaticon un eventuale sinistro, verificatosinel periodo di assenza della copertu-ra assicurativa. Nel caso di presenza della clausola di"tacito rinnovo" bisogna far riferimen-to alla data di scadenza naturale del-la polizza, poichè qualora si vuole di-sdire dal contratto, la disdetta deve es-sere esercitata almeno trenta giorni pri-ma di tale data. Altro caso è inveceun aumento del premio, da parte del-la compagnia di assicurazione, supe-riore al tasso di inflazione program-mata relativo all'anno di scadenza, intal caso invece la disdetta intervenireda parte del consumatore anche ilgiorno prima della scadenza stessa.

Page 12: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/200512

7. Compagnie assicuratrici e loro obbligo a contrarre.

Le compagnie di assicurazione hannol'obbligo di assicurare chiunque nefaccia richiesta, così come previstoespressamente all'art. 11 della leggen. 990/69. Tale obbligo legislativo hala finalità di scoraggiare le compagniedi assicurazione di scegliersi i clienti,sulla base di proprie scelte imprendi-toriali. L'elusione dell'obbligo a con-trarre è spesso camuffato dalle com-pagnie in maniera subdola, attraversol'offerta di contratti che prevedono pre-mi spropositati e condizioni svantag-giose, che scoraggiano ed allontana-no il potenziale e non gradito cliente,mettendo al riparo le compagnie dal-l'elusione della norma, almeno formal-mente. Per far fronte a ciò, vi è statoun inasprimento delle sanzioni, grazieal disposto normativo della legge n.273/2002 che - come meglio specifi-cato nel paragrafo relativo alla nor-mativa - prevede una volta accertatal'elusione l'ISVAP provvede a porre acarico della compagnia una sanzionepari al 3% del fatturato r. c. auto ma-turato nell'anno precedente, ponendoin tale modo un concreto deterrentedella violazione della norma. Per tale ragione si invitano gli utentia fare reclamo formale all'ISVAP ognivolta che si ha la sensazione o im-pressione che la compagnia a cui cisi rivolge ha posto in essere un com-portamento che fa pensare all'elusio-ne dell'obbligo a contrarre. Per quan-to concerne le modalità del reclamo,di seguito sono riportate al paragrafo15, tutte le informazione utili per pro-porlo; in ogni caso ci si può rivolge-re alle sedi delle associazioni deiconsumatori.

8. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità.

È importante sapere che nei contrattisono spesso inserite delle clausole cheescludono o limitano la responsabilitàdi risarcimento. Le compagnie di as-sicurazione hanno sempre l'obbligo dirisarcire i terzi danneggiati, ma biso-gna tener presente che nel caso delle

richiamate limitazioni ed esclusioni lestesse assicurazioni possono rivalersinei confronti degli stessi assicurati ecioè risarciscono il danneggiato del si-nistro e successivamente chiedono larestituzione di quanto versato a titolodi risarcimento; tale rivalsa può esse-re parziale o totale, a seconda diquanto previsto espressamente nelcontratto.Occorre tener presente che vi sono al-cune categorie di persone che non so-no considerate terze, in ragione delrapporto con l'assicurato: ci si riferi-sce, in particolare, al coniuge, ai ge-nitori, ai figli, ma anche ai parenti fi-no al terzo grado ed agli affini, se con-viventi con l'assicurato, i quali non po-tranno godere delle garanzie di po-lizza. Discorso analogo vale ancheper il caso in cui ad assicurare è unasocietà, in quanto i soci illimitatamen-te responsabili non sono coperti.Tale regola non vale qualora le per-sone riportano danni fisici, nel qualcaso hanno diritto ad essere risarcitiin quanto terzi trasportati, mentre re-stano esclusi i danni a cose di loroproprietà.Può verificarsi che nel contratto siaprevista la rivalsa dell'assicurazionenei confronti dell'assicurato qualora aguidare il veicolo assicurato sia per-sona differente da quello abituale: intal caso, l'assicurazione risarcirà ildanneggiato ma eserciterà la rivalsaparziale o totale nei confronti del pro-prio assicurato.È importante sottolineare che la circo-lare ISVAP n. 502/D del 2003 ha pre-visto l'obbligo, in capo alle compagniedi assicurazione, di utilizzare caratte-ri evidenti e distintivi nel preventivo, alfine di evidenziare le clausole che pre-vedono rivalse ed esclusioni.Tali rivalse ed esclusioni sono frutto del-le scelte delle imprese d'assicurazione,pertanto sono difficilmente “contratta-bili”, nel senso che l'assicurato puòaderire al contratto o meno secondo lasua volontà e nel caso in cui non èsoddisfatto può decidere non firmare ilcontratto e per questo rivolgersi ad al-tra compagnia, che magari potrà chie-dere un premio più elevato, ma ga-rantirà una maggiore copertura edavrà minori obblighi a proprio carico:solo utilizzando la forza contrattuale ilcontraente-assicurato può difendere almeglio i propri diritti.

9. Le tipologie di tariffe:bonus-malus, franchigia e altre tariffe.

La tariffa bonus-malus, che risulta es-sere la più diffusa e riservata esclusi-vamente per la r. c. auto, consiste nel-la previsione di un contratto in classidi merito e l'avanzamento o diminu-zione della classe con contestuale va-riazione del premio dipendono diret-tamente dalla “sinistrosità” dell'assicu-rato. Con la liberalizzazione del set-tore ogni compagnia ha modificato leregole ed il meccanismo di determi-nazione delle classi: di norma, si haun aumento di 2 classi di merito nelcaso in cui si è responsabili di 1 sini-stro, così come tendenzialmente dimi-nuisce di 1 classe di merito ogni annonel caso in cui non si è stati respon-sabili di alcun sinistro. Tale meccani-smo è molto comune, ma non ha al-cuna regola legislativa che lo impon-ga: infatti ci sono compagnie che ap-plicano un maggior numero di au-mento di classe di merito nel caso incui si determina un sinistro. È impor-tante tener conto dell'evoluzione dina-mica della classe di merito, in consi-derazione dell'adesione al contratto.È esperienza quotidiana che vi sonomolte compagnie che adottano dellesottoclassi o classificazioni interne (va-lide solamente per in propri assicurati:ad es. 1° classe A, classe 00) che nes-suna importanza hanno nei confrontidelle altre compagnie assicurazioni.In ogni caso, al momento della sca-denza del contratto le assicurazioni de-vono rilasciare obbligatoriamente l'at-testato di rischio con l'indicazione del-la classe di merito maturata, sulla ba-se delle classi di merito individuate dalComitato Interministeriale Prezzi (co-siddetta classe CIP), affinché ogni as-sicurato possa rivolgersi, senza alcunpregiudizio, alla compagnia che repu-ta più adatta alle proprie esigenze.La classe di merito d'ingresso è la 14°,ma le classi Cip prevedono la forbiceche va dalla 1° classe alla 18° classe.Oltre alla citata bonus-malus, il mer-cato offre la tariffa bonus-malus confranchigia; si tratta di un contratto mi-sto, più economico rispetto alla formu-la classica, che prevede appunto unafranchigia, cioè contributo ulteriore ol-

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

Page 13: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/200513

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

tre al premio che l'assicurato deve ver-sare all'assicurazione in caso di re-sponsabilità nel sinistro, in quota pre-fissata per i danni causati a terzi: inogni caso la legge n. 137/2000, (cheha previsto tale formula contrattuale,incentivata dalla legge n. 273/2002),stabilisce il tetto massimo della fran-chigia che può essere richiesta all'as-sicurato in € 1.032. La citata legge n.273/2002, come detto, ha incentiva-to l'utilizzo di tale formula, dettandospecifici obblighi a carico delle assi-curazioni, le quali possono richiedereagli assicurati idonee forme di garan-zie, senza costi aggiuntivi, per il re-cupero delle somme dovute dall'assi-curato a titolo della franchigia.Alcune compagnie di assicurazioneprevedono la possibilità per l'assicu-rato di provvedere al rimborso del-l'importo liquidato al terzo danneg-giato, con conseguente non menzionedel malus sull'attestazione del rischio.L'ISVAP ha chiarito espressamente che,qualora nelle condizioni di polizza siaprevista la facoltà per il contraente dirimborsare l'importo liquidato al terzodanneggiato a fronte dei sinistri pro-curati, tale facoltà deve essere espres-samente consentita al contraente an-che in caso di disdetta del contratto.Il sinistro che il contraente ha provve-duto a rimborsare all'assicurazionenon deve essere riportato nell'attesta-zione dello stato del rischio che l'assi-curato dovrà utilizzare nell'eventualestipulazione con altra assicurazioneper la successiva annualità. L'eserciziodella facoltà di rimborso necessita diuna valutazione molto attenta, in rap-porto all'entità del danno ed alla clas-se di merito di appartenenza.Esistono altre tariffe tra cui le più im-portanti sono la tariffa fissa che vienedeterminata sulla base delle caratteri-stiche del veicolo, della residenza delproprietario; tale tariffa si definisce fis-sa, non perché nel tempo non è sog-getta a variazioni di premio, ma per-ché le variazioni non sono assoluta-mente dipendenti dal comportamento diguida dell'assicurato: perciò anche sesi è responsabili di un sinistro ciò saràininfluente ai fini della determinazionedel premio da versare. Esiste, inoltre, latariffa a tempo, cioè una nuova formu-la contrattuale che consiste nella richie-sta all'assicurato di una tariffa fissa dicosto contenuto e di una integrazione

giornaliera in relazione all'uso del vei-colo per la quale è stipulata. Per questitipi di polizza è determinante sceglierela compagnia in relazione alle garan-zie e modalità di comunicazione: ci siriferisce alla possibilità di utilizzare ilveicolo, senza magari esser soggetti atempi di comunicazione anticipati ec-cessivamente lunghi o a modalità buro-cratiche molto complesse. Sono state recentemente introdottenuove formule tariffarie, tra cui rile-vante è la no claim discount, che pre-vede uno sconto in assenza di sinistrie le classi di merito sono solo 6, chesi applica con frequenza ai cicli e mo-tocicli; altra formula tariffaria, legataal numero dei sinistri causati, viene de-finita no pejus, che prevede un au-mento del premio in caso di sinistro,ma non diminuisce nel caso in cui nonvi siano sinistri.

10. Le garanzie e coperture accessorie.

È la stessa definizione che ci fa com-prendere che non si è fronte alle ga-ranzie obbligatorie previste e richiestedalla legge; infatti, sono il frutto dellacontrattazione tra le parti.Le garanzie accessorie più comuni so-no la polizza incendio e furto, la Ka-sko; tale ultima garanzia consiste nel-la copertura di tutti i danni subiti dalveicolo assicurato a prescindere dallaresponsabilità del sinistro, infortuniodel conducente, assistenza tecnica,traino del veicolo, vettura sostitutiva,oltre che assistenza sanitaria. Per taleragione, le garanzie accessorie sonoda valutare caso per caso e tenendoconto di richiederle sulla base degli ef-fettivi e reali bisogni, prestando moltaattenzione alle condizioni proposte,che in molti casi si dimostrano moltomeno garantiste, di quanto possonosembrare all'apparenza.Tali garanzie incidono, inoltre, in ma-niera importante nella determinazionedel premio da versare: per questo bi-sogna non sottovalutarle. Si verificasempre più spesso che alcune dellegaranzie accessorie sono già fornite -per i veicoli di nuova immatricolazio-ne - dalle case automobilistiche o dal-l'adesione ad es. all'ACI: quindi at-tenti a non sovrapporre le garanzie enon avere doppioni.

La polizza incendio e furto, molto dif-fusa per i veicoli di nuova immatrico-lazione, è lasciata all'autonomia ne-goziale delle parti . E' importante fare una distinzione:esiste la copertura parziale e la co-pertura totale: nel primo caso l'assi-curazione risarcisce i danni ripara-bili quali il tentativo di furto o di in-cendio di una parte del mezzo assi-curato; nel secondo caso risarciscesolo in caso di furto del veicolo o didistruzione a seguito dell'incendio.Bisogna sapere, inoltre, che gli in-cendi dolosi sono sempre esclusi dal-la copertura assicurativa, così comeè solito riscontrare l'esclusione dellacopertura per i danni subiti da terzi,conseguenti all'incendio. Tra le ga-ranzie più comuni vi sono la tutelagiudiziaria, l'assistenza in strada el'auto sostitutiva.

11. La sospensione temporanea della polizza.

Nel caso in cui si dovesse verificareun'esigenza specifica quale un'assen-za prolungata, guasto dell'auto perlunga durata, la polizza può essere so-spesa dalla compagnia che prevedetale possibilità, in quanto non vi è al-cuna disposizione legislativa che re-gola la materia. Nel caso in cui la so-spensione sia consentita, bisogna sem-pre tener ben presente che il veicolofermo deve essere custodito in luogoprivato per non incorrere nella chia-mata in causa per il risarcimento dieventuali danni cagionati a terzi. Lasospensione non può essere inferiorea 90 giorni, né può superare la sca-denza del contratto.

12. Il diritto di conservazione dellaclasse di meritomaturata.

Importantissima novità è quella relati-va al diritto di conservazione dellaclasse di merito a favore del proprie-tario del veicolo oggetto di furto; in-fatti, la circolare ISVAP n. 502/D del

Page 14: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

14

2003 testualmente prevede: “in casodi furto totale del veicolo il proprieta-rio può assicurare per la r. c. auto l'e-ventuale veicolo acquistato in sostitu-zione del precedente, usufruendo del-la stessa classe di merito già matura-ta, purché ne faccia tempestiva richie-sta alla propria compagnia, così comestabilito dalla circolare Isvap n.420/2000. Si dispone che il con-traente ha diritto al mantenimento del-la classe di merito anche presso altroassicuratore purché la stipula avvengaentro un anno dalla data del furto. In tali circostanze l'impresa che ga-rantisce il veicolo oggetto di furto ètenuta a rilasciare su richiesta delcontraente, entro quindici giorni, l'at-testazione sullo stato del rischio rela-tiva all'ultima annualità effettivamen-te conclusa.Il contraente è tenuto a consegnare alnuovo assicuratore oltre all'attestazio-ne di cui sopra, copia di denuncia difurto rilasciata dall'autorità competen-te nonché ad esibire il precedente con-tratto assicurativo.”Il veicolo oggetto del furto rimane as-sicurato fino alla naturale scadenzadel contratto, pertanto, l'assicuratonon può richiedere il rimborso del pre-mio già versato; ciò al fine di garan-tire eventuali terzi che dovessero ri-manere vittime di sinistri per colpa delveicolo oggetto del furto. È importan-te evidenziare che in caso di ritrova-mento del veicolo oggetto del furto, do-po aver provveduto ad assicurare ilveicolo acquistato in sostituzione diquello rubato, è legittima la richiestadello storno del premio residuo e nongoduto, nel momento in cui il veicoloritrovato venga venduto.Il contratto di assicurazione ha validitàtra le parti che lo sottoscrivono e ciònon consente il passaggio della co-pertura assicurativa ad altro soggetto:tale regola non vale per il caso del co-niuge con comunione dei beni, inquanto ciò è consentito. È comune, co-munque, che alcune compagnie pre-vedono agevolazioni alle nuove poliz-ze stipulate da familiari dell'assicura-to, allo scopo di trattenere i clienti. Nel caso di acquisto di una secondaauto da parte dell'assicurato le com-pagnie non riconoscono di diritto laclasse di merito maturata con la pre-cedente polizza, ma si riservano il po-tere discrezionale di assegnare alla

nuova polizza la classe di ingresso,oppure di assegnarne una intermedia.Tale potere viene esercitato dalle com-pagnie, al fine di dissuadere i clientidall'assicurare una seconda auto dafar guidare magari a giovani o neo-patentati. L'ISVAP, al contrario, ha in-vitato le compagnie a premiare gli as-sicurati virtuosi, concedendo un'age-volazione sulla seconda polizza sotto-scritta (vedi la circolare n. 420 del2000).La normativa vigente, come ribaditodall'ISVAP con la circolare 502/D del2003, riconosce il diritto di conserva-zione della classe di merito per l'assi-curato in casi specifici e qualora si ve-rificano determinati eventi. La richia-mata circolare 502/D del 2003 dispo-ne che la compagnia di assicurazione,per adempiere all'esigenza di traspa-renza, deve descrivere con necessariachiarezza, nella nota informativa, imeccanismi contrattuali conformi alla di-sciplina vigente e richiamati nella cir-colare 420 del 2000, che consentonodi conservare la classe di merito nei ca-si di vendita, rottamazione, esportazio-ne definitiva, furto e consegna in contovendita del veicolo.Tale diritto del proprietario può esserefatto valere anche dal coniuge, purchésussista il regime di comunione dei be-ni. Altra importante disposizione, con-tenuta nella richiamata circolare, èquella relativa all'indicazione nell'atte-stazione di rischio sia dell'eventualeclasse di merito interna assegnata dal-la compagnia sia la corrispondenteclasse CIP (Comitato InterministerialePrezzi).

13. Il risarcimento del danno.

Le compagnie di assicurazioni sono te-nute a risarcire tutti i danni subiti con-seguenza del sinistro.È necessario fare alcune brevi consi-derazioni: il danno si distingue in pa-trimoniale e non patrimoniale; il primoconsiste nella perdita economica, spe-cificamente dimostrabile, in conse-guenza del sinistro, mentre il secondoconfigura i danni fisici, il danno bio-logico, il danno esistenziale che sa-ranno qui di seguito definiti.Si riscontrano due ulteriori tipologiedi danno: danno emergente e danno

cessante; il primo è determinato da tut-te le spese che il danneggiato ha do-vuto sostenere ed anticipare a causadel sinistro (quali spese mediche e far-maceutiche, perdita del valore del vei-colo, bollo non goduto, trasporto espese di riparazione del veicolo ed al-tre), mentre si definisce lucro cessantela fattispecie di risarcimento quale ilmancato guadagno subito dal dan-neggiato, a causa del sinistro. Costi-tuisce lucro cessante anche l'ipotesidell'impossibilità dell'utilizzo del pro-prio veicolo danneggiato.In caso di danno al veicolo, che co-stituisce il maggior numero di casi, es-so è costituito principalmente dal costodei pezzi di ricambi, della manodo-pera e materiali di consumo. La valutazione del danno sarà fatta sul-la base della perizia disposta dall'im-presa di assicurazione; purtroppo ca-pita spesso che vi sia una notevole di-vergenza tra la stima dei danni fattadal perito incaricato dall'assicurazionee quella del carrozziere presso il qua-le l'assicurato ha provveduto a porta-re il veicolo. È importante sapere, chenel caso in cui il costo della ripara-zione risulti essere superiore al valoredel veicolo incidentato, le assicurazio-ni risarciscono solo il valore di quota-zione commerciale del veicolo, sullabase dell'orientamento della Corte diCassazione che riconosce la legittimitàdel risarcimento nel limite del valoredel bene. Nel caso di riparazione an-tieconomica, il danneggiato ha dirittoal rimborso delle spese sostenute perla rottamazione e di nuova immatrico-lazione per il nuovo veicolo, nonchéanche al rimborso della quota del bol-lo non goduto. In ogni caso, il risarci-to ha l'obbligo di far riparare il vei-colo e consegnare, entro tre mesi dalrisarcimento, la fattura o documento fi-scale all'assicurazione, comprovantela riparazione; qualora ciò non do-vesse avvenire l'assicurazione potràagire per la restituzione della sommaliquidata, nonché per il risarcimentodanni subiti.Aspetto importantissimo assume il dan-no biologico, che consiste in qualunquelesione dell'integrità psicofisica dellapersona, che possa essere suscettibiledi un accertamento medico legale;quindi ogni menomazione personalecostituisce una forma di danno biolo-gico, indipendentemente dall'inciden-

Page 15: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/200515

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

za o meno sulla capacità di produzio-ne del reddito della persona danneg-giata e pertanto deve essere risarcita.Il danno biologico sussiste sia qualorasia determinato un danno permanente(danno cioè che perdurerà per il dan-neggiato per tutta la vita) sia nel casosi tratti di mera invalidità temporaneache viene definita quale inabilità tem-poranea totale o parziale, a secondadella capacità del danneggiato di com-piere le attività quotidiane.Al fine di determinare un giusto risar-cimento per le lesioni di minore entità,la legge n. 57 del 2001 ha fissato unaserie di criteri uniformi a livello nazio-nale limitatamente alle microlesioni checomprendono le invalidità valutate trail punto percentuale 1 ed il 9, secondodelle tabelle specifiche. Tali uniforma-zione è stata voluta dal legislatore perfar fronte al cattivo e non tollerabileproblema di una diversificazione terri-toriale dell'entità del risarcimento in re-lazione allo stesso danno subito. Infat-ti, attraverso tali tabelle, sulla base del-la gravità del danno e dell'età del dan-neggiato, è possibile quantificare facil-mente il risarcimento. Oltre al risarci-mento previsto per ogni punto percen-tuale è riconosciuto un risarcimento di€ 36,15 per ogni giorno di inabilitàtotale, percentualmente ridotto al 50%per i giorni di inabilità parziale. An-che le spese mediche devono essererimborsate. Per quanto riguarda le le-sioni con menomazioni da 10 a 100punti di invalidità, manca la tabella na-zionale prevista dalla legge n.237/02 (collegato ai mercati) e che ilGoverno non ha ancora firmato dopooltre un anno e mezzo. Una tabella chedeve quantificare gli importi da corri-spondere e le regole di valutazione me-dico-legale. Per sopperire a queste ca-renze legislative del Governo i giudicidei tribunali hanno definito delle tabel-le con parametri ed entità dei risarci-menti molto diversi da città a città.E' più che mai urgente l'approvazionedi tabelle uniformi sul territorio nazio-nale per garantire il principio di equitàdel risarcimento del danno alla persona.Il danno morale, definito generica-mente danno non patrimoniale, è ildanno da patimento psichico provo-cato dalla menomazione subita a cau-sa del sinistro: ci si riferisce,in parti-colare, alla sofferenza ed ai disagisopportati dal danneggiato.

Generalmente la quantificazione deldanno morale viene calcolata in per-centuale relativamente alla gravità deldanno biologico, anche se la leggenulla dispone in merito.È infatti, prassi consolidata della giu-risprudenza quella di quantificare il ri-sarcimento del danno morale nellasomma che varia da 1/2 ad 1/3 del-la somma corrisposta a titolo di dan-no biologico.

14. Il fondo per le vittime della strada.

La legge n. 990/69 all'art.19 ha pre-visto la costituzione presso la Consap- Concessionaria Servizi AssicurativiPubblici S.p.A. di un fondo di garan-zia per le vittime della strada, con ilcompito di risarcire i danni causatidalla circolazione dei veicoli o dei na-tanti per i quali a norma della pre-sente legge vi è l'obbligo di assicura-re, in casi determinati, che qui di se-guito si indicano:1.Il sinistro sia stato cagionato da vei-

colo o natante non identificato;2.Il veicolo o natante non risulti co-

perto da assicurazione;3.Il veicolo o natante risulti assicurato

presso un'impresa operante nel ter-ritorio della Repubblica in regime distabilimento o di libertà di presta-zione di servizi e che al momentodel sinistro si trovi in stato di liqui-dazione coatta o vi venga posta suc-cessivamente.

Il fondo vittime della strada provvedea risarcire i danneggiati nei casi so-praindicati. Il fondo è gestito dallaConsap che si avvale per la liquida-zione dei danni delle compagnie di as-sicurazione designate territorialmentesu base regionale. La Consap ha sede in Roma, alla viaYser n. 14, telefono 06.857961 fax06.85796296, con sito internetwww.consap.it. Quindi il risarcimentodel danno, conseguente ad uno dei ca-si sopradescritti, fa che a risarcire nonè direttamente la Consap, ma la com-pagnia di assicurazione designata perogni regione, la quale è incaricata digestire tutte le pratiche del risarcimen-to dei sinistri verificatosi in tale ambi-to territoriale assegnatole.Tale fondo è costituito dal contributo

versato da tutti gli assicurati diretta-mente nei premi di polizza.Bisogna fare un distinzione relativa-mente alla copertura dei danni sullabase delle ipotesi sopraemarginate:

A.Nel caso di incidente con veico-lo non identificato, il Fondo inter-viene soltanto per la liquidazione aidanni alla persona.B.Nel caso di incidente con veicolonon assicurato, il Fondo intervienecon la liquidazione dei danni allecose ed alle persone con una fran-chigia di circa € 500,00; quindi ilrisarcimento avverrà per la sommaeccedente la richiamata franchigia.C.Nel caso di sinistro provocato daveicoli assicurati con impresa in li-quidazione coatta amministrativa, ilFondo risarcisce sia i danni alle per-sone, sia i danni al patrimonio

15. L'accesso agli attidelle imprese di assicurazione sui sinistri.

Dopo circa tre anni dall'emanazionedella legge n. 57/2001 si concretizzal'accesso agevolato, per assicurati edanneggiati, agli atti conservati dalle im-prese assicurative, a conclusione deiprocedimenti di contestazione, valuta-zione e liquidazione dei sinistri. Con lapubblicazione del decreto ministeriale n.74 del 20 febbraio 2004 - pubblicatonella «Gazzetta Ufficiale» n. 69 del 23marzo - sono stati fissati le modalità dirichiesta e ambiti di applicazione perconsentire a chi ne ha diritto, cioè i sog-getti coinvolti (assicurato, contraente edanneggiato), la visione dei documentilegati alle valutazioni e al risarcimentodei danni subiti o provocati. Il citato de-creto, in coerenza con l'articolo 3 dellalegge n. 57/2001 disciplina, dunque,le modalità di esercizio del diritto di ac-cesso agli atti, a conclusione dei proce-dimenti di constatazione, valutazione eliquidazione dei danni, da parte deicontraenti dell'assicurazione obbligato-ria per responsabilità civile legata allacircolazione di veicoli a motore e na-tanti.In particolare:1 Dal momento in cui è comunicata al

danneggiato la misura della sommaofferta per il risarcimento;

Page 16: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

16

2 Ovvero dal momento in cui sonocomunicati al danneggiato i moti-vi per i quali non si ritiene di fareun'offerta;

3 Ovvero in caso di mancata offerta. Proprio in caso di mancata offerta,l'accesso scatta dopo 30 giorni dalladata di ricezione della richiesta di ri-sarcimento, se si tratta di danni a co-se e se il modulo di denuncia è statosottoscritto dai conducenti dei veicoli.Oppure, dopo 60 giorni, se si trattadi danni a cose, che diventano 90giorni se il sinistro ha causato lesionipersonali o il decesso.In ogni caso, dopo centoventi giornidalla data di accadimento del sinistro. La richiesta scritta deve essere inviataa mezzo di raccomandata con avvisodi ricevimento o fax (purché con rila-scio del rapporto di trasmissione). Larichiesta può anche essere consegna-ta a mano alla direzione dell'impresadi assicurazione o all'ufficio liquida-zione sinistri di questa: in tal caso il ri-cevente deve rilasciare apposita rice-vuta di ricezione della richiesta.Nella richiesta devono essere indicatigli estremi dell'atto oggetto della ri-chiesta o gli elementi che ne consen-tano l'individuazione, con particolareriferimento all'interesse personale econcreto del soggetto interessato. L'in-teressato deve dimostrare, all'atto del-la domanda, la propria identità, alle-gando copia di un documento di rico-noscimento. Se agisce un'altra perso-na su incarico dell'interessato, questi,oltre a dimostrare la propria identitàdeve esibire o allegare copia dellaprocura o delega recante sottoscrizio-ne autenticata nelle forme previste dalD.P.R. 28.12.00 n. 445. Se l'interes-sato è persona giuridica, ente o asso-ciazione, la richiesta va avanzata dal-la persona fisica legittimata in base airispettivi statuti o ordinamenti. Dopo aver ricevuto la suddetta ri-chiesta, gli uffici assicurativi sono te-nuti, entro 15 giorni, a dare comu-nicazione a chi ne ha fatto richiesta,attraverso raccomandata o fax, se larichiesta è irregolare o incompleta,indicando in quest'ultimo caso glielementi che mancano. Il procedi-mento deve essere concluso entro 60giorni dalla data di ricezione dellarichiesta dell'interessato. Nel caso dirichiesta incompleta da parte dell'in-teressato il termine di conclusione è

sospeso sino alla ricezione degli ele-menti mancanti. L'accoglimento dellarichiesta di accesso agli atti deve es-sere comunicato al richiedente entrogiorni quindici dal momento in cui èpervenuta la richiesta e deve contene-re l'indicazione del responsabile del-l'ufficio cui è assegnata la trattazionedel sinistro, ma anche l'indicazione diun termine non inferiore a dieci giornie non superiore a venti giorni per pren-dere visione degli atti o ottenerne co-pia pagando il costo delle sole foto-copie. L'esame degli atti è effettuatodal richiedente o da persona da lui in-caricata, con la possibilità di prende-re appunti e trascrivere in tutto o inparte gli atti presi in visione e, comedetto prima, di ottenerne una copia.Se a chi ne fa richiesta viene impedi-to il diritto a visionare i documenti, sen-za valida motivazione, ci si può rivol-gere all'Isvap (l'Istituto per la vigilan-za sulle assicurazioni private e di in-teresse collettivo) che provvederà, inapplicazione agli articoli 4 e 5 dellalegge n. 576/1982.

16. Il modello blu (constatazione amichevoledei danni)e le novità del nuovo CID.

Premesso che l'art. 5 del decreto leg-ge n. 857/76, prevede l'obbligo peril conducente di denunciare il sinistroal proprio assicuratore, tale obbligopuò essere assolto attraverso la com-pilazione del modello di Constatazio-ne Amichevole dei Danni, che ha unaduplice funzione; la prima è più im-portante è quella della denuncia; la se-conda è quella della eventuale con-statazione amichevole, qualora vi sial'apposizione della firma dei soggetticoinvolti nel sinistro. È importante te-ner presente che il modulo non è altroche una denuncia del sinistro e va uti-lizzato, anche se non c'è accordo trai due conducenti e manca la firma diuno di essi. Nel caso in cui entrambii conducenti abbiano sottoscritto il mo-dulo e non vi sono dubbi né contesta-zioni in merito alla dinamica del sini-stro, chi ha ragione potrà essere rim-borsato rapidamente dalla propriacompagnia, in base alla Convenzionedi Indennizzo Diretto - CID ed in par-

ticolare: tale convenzione nasce il 15maggio 1978 e prevede una proce-dura semplice e rapida per ottenere ilrisarcimento dei danni subiti in un in-cidente stradale direttamente dal pro-prio assicuratore invece che dall'assi-curatore del veicolo responsabile. Per poter usufruire della procedura CIDè indispensabile che:1. il sinistro sia avvenuto tra veicoli a

motore (ad esclusione dei ciclomo-tori e macchine agricole);

2. sia stato utilizzato il modulo blu(Constatazione amichevole dei dan-ni) per la denuncia firmato da en-trambi le parti coinvolte;

relativamente alle informazioni ripor-tate e richieste nel modulo blu, sonosufficienti alla procedura dell'inden-nizzo diretto solo una parte di essi eprecisamente:1 nome e cognome degli assicurati; 2 nome e denominazione delle com-

pagnie di assicurazione (da rileva-re sul contrassegno d'assicurazioneesposto sul parabrezza);

3 targhe dei veicoli coinvolti nel sini-stro;

4 circostanze del sinistro riscontrabilidalla casistica indicata al centro delmodulo o dal grafico dell'incidente;

5 firme dei conducenti.

Qualora ricorrono le condizioni so-pramenzionate, il danneggiato deveconsegnare una copia del modulo alproprio assicuratore e consentire aquesti di poter far periziare i danni su-biti; in particolare, per i danni al vei-colo la convenzione non prevede al-cun limite. La perizia del veicolo daparte dell'assicuratore deve avvenireentro dieci giorni ed entro quindici suc-cessivi deve versare il risarcimento.Nel caso in cui non ci dovesse essereaccordo sull'entità dei danni, l'assicu-ratore versa la somma stimata dal pe-rito, a titolo di offerta del risarcimen-to, e l'assicurato può incassarla, a ti-tolo di acconto, senza firmare alcunaquietanza e richiedere la differenza al-lo stesso assicuratore o a quello del re-sponsabile del sinistro.A partire dal 1° giugno 2004 la pro-cedura CID è applicabile anche ai si-nistri ove ci siano danni alle personea bordo del veicolo assicurato sianoesse conducente o passeggero: cadela barriera di applicazione che sinoad oggi escludeva categoricamente

Page 17: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

17

l'applicazione di questa procedura peri danni fisici. Per poter beneficiare del-l'indennizzo diretto delle lesioni è ne-cessario che:1 il veicolo sul quale il ferito viaggia-

va abbia riportato dei danni;2 il valore economico del danno alla

persona non deve essere superioread € 15.000, per ciascun ferito.

Relativamente al limite di valore anzi-detto, questo dovrà comprendere sia ildanno biologico, che morale, patri-moniale, spese mediche e danni allecose trasportate appartenenti al me-desimo soggetto. L'esistenza dei feritipuò risultare dal modello blu, oppuredal foglio aggiuntivo della denunciadel sinistro ovvero potrà essere rileva-ta in secondo momento, su denunciadel danneggiato. L'assicuratore dovràperiziare i danni alla persona entro 30giorni dall'acquisizione della certifica-zione medica di guarigione clinicacon o senza postumi permanenti e pa-gare il corrispettivo entro i 15 giornisuccessivi. Quindi al massimo entro 45giorni, a fronte dei 90 giorni previstidalla legge. Ai fini della determina-zione della somma dell'indennizzo peril danno alla persona l'assicuratore uti-lizza i parametri stabiliti dal legislato-re: in particolare le tabelle di valuta-zione medico-legale di cui al D.M.31.07.03 e le tabelle economiche pre-viste dalla legge 57/01. È questa una convenzione basata sul-l'indennizzo diretto dell'assicuratodanneggiato, dove non è previsto l'in-tervento di intermediari nella trattazio-ne del danno. Quindi il danneggiato,in caso di sinistro, ha due possibilità:1. rivolgersi al proprio assicuratore per

essere indennizzato direttamente;2. rivolgersi all'assicuratore del veicolo

responsabile del sinistro, secondo lemodalità stabilite dalla legge.

17. Incidenti stradali all'estero o con veicoliesteri: a chi rivolgersiper chiedere il risarcimento dei danni.

Bisogna preventivamente fare una di-stinzione: la casistica in generale portaad ipotizzare il caso del sinistro in Ita-lia con veicolo straniero ed il caso delsinistro all'estero con veicolo estero; per

ognuno di detti casi esistono delle pro-cedure apposite che si riportano bre-vemente:1) Incidenti in Italia con veicoli all'e-steroSe si è rimasti vittima di un incidentestradale provocato in Italia da un vei-colo immatricolato all'estero, per ri-chiedere il risarcimento dei danni su-biti occorre inviare una lettera racco-mandata con avviso di ricevimento al-l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), al se-guente indirizzo: UCI - Corso Sempione, 39 20145 MILANOindicando ogni dato utile a renderepiù agevole, e perciò più veloce, il la-voro dell' UCI. Per ulteriori informa-zioni su questo punto, è possibile con-sultare il sito web UCI all'indirizzowww.ucimi.it.2) Incidenti all'estero con veicoli esteri Se durante un viaggio all'estero (inuno dei Paesi del Sistema Carta Ver-de[1]) si è rimasti vittima di un inci-dente stradale provocato da un veico-lo immatricolato e assicurato in uno de-gli Stati dello Spazio Economico Euro-peo[2], per chiedere il risarcimento deidanni subiti ci si può rivolgere al rap-presentante nominato in Italia dal-l'impresa di assicurazione del respon-sabile del sinistro.Per conoscere nome e indirizzo di ta-le rappresentante (c.d. “mandatario”),inviare apposita richiesta al CentroInformazioni Isvap, all'indirizzo: ISVAP - Centro Informazioni Via del Quirinale, 21 00187 RomaFAX: 06. 42133730e-mail: [email protected],indicando in modo chiaro tutti gli ele-menti utili a risalire ai soggetti interes-sati, come ad esempio data e luogo diaccadimento del sinistro ed estremi deiveicoli coinvolti (targa del veicolo re-sponsabile del sinistro, nazionalità, im-presa di assicurazione del veicolo re-sponsabile del sinistro, se nota).Se l'incidente è provocato all'estero daun veicolo non immatricolato in unodei Paesi dello Spazio Economico Eu-ropeo, l'applicazione della procedurasopra indicata non è possibile. In questi casi, se l'incidente è accadu-to in uno dei Paesi aderenti al sistemadella Carta Verde, la richiesta di ri-sarcimento potrà essere indirizzata al-l'impresa di assicurazione del respon-

sabile del sinistro oppure al Bureau na-zionale dello Stato di accadimento delsinistro se il veicolo che ha provocatoil danno è immatricolato in uno Statodiverso rispetto a quello dell'accadi-mento (gli indirizzi dei vari Bureaux so-no indicati nel sito web dell'UCI).

18. Le compagnie di assicurazioni telefoniche e via internet.

Si vanno sempre più diffondendo lecompagnie telefoniche (quelle compa-gnie cioè cui è possibile assicurarsi te-lefonicamente e che non hanno agen-zie territoriali) o le compagnie via in-ternet (quelle compagnie cioè che èpossibile trovare solo sul web). Tali ti-pi di compagnie, sempre più diffuse,offrono gli stessi servizi di quelle tra-dizionali e spesso, vista la mancanzadi strutture collocate sul territorio, of-frono anche costi dei premi di polizzacompetitivi. C'è da fare una riflessio-ne circa l'attendibilità o meno di que-ste ultime: tali compagnie, che in pas-sato non hanno trovato grande diffu-sione poiché percepite dagli utenti co-me poco sicure, a causa del fatto chenon sono visibili materialmente, devo-no rispettare tutti gli obblighi previstiper quelle tradizionali, se non ulterio-ri soprattutto circa la trasparenza edinformazioni fornite attraverso internet.La diffidenza mostrata dai consumato-ri è ingiustificata, in quanto spesso ta-li compagnie dipendono da compa-gnie tradizionali e pertanto danno si-curezza e godono di buona stabilità.Non bisogna dimenticare, inoltre, chesono sempre soggette al controllo del-l'ISVAP e ciò da ulteriore sicurezza.Diffidate però di compagnie di cui nonavete mai sentito parlare; in tal caso,vi si invita a contattare il sito dell'I-SVAP, dove è possibile verificare im-mediatamente se la compagnia che viinteressa è autorizzata all'eserciziodella r. c. auto o meno nel mercato na-zionale o dell'Unione Europea. Ritor-nando al discorso della convenienzadei costi dei premi della polizza si èriscontrato in più occasioni che è mol-to più conveniente assicurarsi con com-pagnie telefoniche o via internet, conrisparmi sino al 50%: non bisogna di-

Page 18: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

18

menticare però che queste ultime com-pagnie non gradiscono alcune cate-gorie di assicurati: si è rilevato, in oc-casione del monitoraggio semestrale,che alcune di esse richiedono ai gio-vani neo-assicurati, ai clienti residentiin determinate aree geografiche edagli anziani premi elevatissimi, al finedi dissuaderli dall'assicurarsi, con ciòmettendo in atto un meccanismo sub-dolo per raggirare la disposizione le-gislativa dell'obbligo a contrarre. Oc-corre tenere bene in mente che la con-venienza di premio, non sempre è in-dice di convenienza delle condizionipreviste in polizza: bisogna sempre ve-rificare quali condizioni si accettano,con particolare attenzione alle clauso-le di rivalsa e di esclusione. Prima distipulare un contratto con una compa-gnia telefonica o via internet, la com-pagnia insieme al preventivo ha l'ob-bligo di fornire tutte le informazionicirca le garanzie offerte, quali l'inviodelle condizioni generali del contrattoed in tempi brevi dal pagamento delpremio e deve provvedere ad inviarel'originale del contrassegno, del con-tratto e del certificato di assicurazione.

19.Essenziali nozionisulla legislazione.

Il codice civile dispone all'articolo n.1882 la nozione di contratto tipico diassicurazione e precisamente: “l'assi-curazione è il contratto con il qualel'assicuratore, verso il pagamento diun premio, si obbliga a rivalere l'assi-curato, entro i limiti convenuti, del dan-no ad esso prodotto da un sinistro ov-vero a pagare il capitale o una rendi-ta al verificarsi di un evento attinentealla vita umana.” Tale definizione costituisce il punto dipartenza indispensabile che consente didelineare, in grandi linee, le informa-zioni essenziali circa la legislazione inmateria assicurativa in Italia, con parti-colare riferimento al settore r. c. auto. La legge del 24 dicembre 1969 n.990 intitolata “assicurazione obbliga-toria della responsabilità civile deri-vante dalla circolazione dei veicoli amotore e dei natanti” prevede l'obbli-go dell'assicurazione e precisamente:“I veicoli a motore senza guida di ro-taie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,non possono essere posti in circola-

zione su strade di uso pubblico o suaree a queste equiparate se non sia-no coperti, secondo le disposizioni del-la presente legge, dall'assicurazioneper la responsabilità civile verso i ter-zi prevista dall'art. 2054 del codicecivile.L'assicurazione stipulata ai sensi delprecedente comma spiega il suo ef-fetto anche nel caso di circolazioneavvenuta contro la volontà del pro-prietario, usufruttuario o acquirentecon patto di riservato dominio del vei-colo, salvo, in questo caso, il dirittodi rivalsa dell'assicuratore verso ilconducente.L'assicurazione deve comprendere an-che la responsabilità per i danni pro-dotti alle persone trasportate dai vei-coli destinati a uso pubblico, dagli au-tobus destinati a uso privato e dai vei-coli a uso privato da noleggiare conconducente, nonché dai veicoli desti-nati al trasporto di cose che siano ec-cezionalmente autorizzati al trasportodi persone.”Tale articolo, quindi, statuisce il fonda-mentale principio della obbligatorietàdell'assicurazione dei veicoli a motoresenza guide di rotaie, al fine di ga-rantire sia i terzi coinvolti nel sinistro,sia i terzi trasportati nel veicolo che haconcorso a determinare il sinistro.È importante sapere che la suddettaassicurazione, copre anche i dannicausati nel territorio degli Stati membridell'Unione Europea, secondo le con-dizioni ed entro i limiti stabiliti dalle le-gislazioni nazionali di ciascuno di ta-li Stati, concernenti l'assicurazione ob-bligatoria della responsabilità civilederivante dalla circolazione dei veico-li a motore, ferme le maggiori garan-zie eventualmente previste dal contrat-to o dalla legislazione dello Stato incui stazionano abitualmente.La stessa legge, ed in particolare l'art.10, prevede che l'assicurazione ob-bligatoria per la responsabilità civileper i danni causati dalla circolazionedei veicoli, può essere stipulata conqualsiasi impresa autorizzata ai sensidelle norme vigenti nel territorio dellaRepubblica sia in regime di stabili-mento che di libertà di prestazione diservizi.All'art. 11 il legislatore ha posto il fon-damentale principio dell'obbligo acontrarre, a carico delle imprese assi-curatrici: tale obbligo, in sintesi, vin-

cola le compagnie di assicurazione adaccettare le richieste di assicurazioneavanzate da qualsiasi soggetto inte-ressato ad assicurarsi, sia persona fi-sica che persona giuridica, senza chele compagnie possano rifiutare di as-sicurare o di selezionare i clienti-assi-curati a loro piacimento. In particola-re, è previsto che le assicurazioni, alfine di adempiere a quanto sopra, nel-la formazione delle tariffe le impresecalcolano distintamente i premi puri edi caricamenti in coerenza con le pro-prie basi tecniche, sufficientementeampie ed estese ad almeno cinqueesercizi. Qualora l'Isvap accerti l'elu-sione dell'obbligo a contrarre attuata,con riferimento a determinate zone ter-ritoriali o a singole categorie di assi-curati, applica una sanzione pecunia-ria a carico della compagnia di assi-curazione pari al 3% dei premi per re-sponsabilità civile per i danni causatidalla circolazione dei veicoli risultantidall'ultimo bilancio approvato, con unminimo di 1 milione di euro e fino adun massimo di 5 milioni di euro. Nelcaso di reiterata elusione dell'obbligoa contrarre da parte della stessa com-pagnia, l'Isvap può revocare l'autoriz-zazione ad esercitare l'assicurazionedella responsabilità civile per i dannicausati dalla circolazione dei veicoli.Tale inasprimento delle sanzioni è sta-to disposto dalla legge n. 273/2002che ha riordinato in parte il settore del-la r. c. auto, ponendo altre ed impor-tanti misure che appresso andremo adesaminare.L'art. 11 bis prevede che, ai premi del-la r. c. auto, si aggiunge un contribu-to sostitutivo delle azioni spettanti alleregioni, facenti carico al Servizio sa-nitario nazionale nei confronti dell'as-sicuratore o dell'impresa designata anorma dell'art. 20 di codesta legge inesame.All'art. 19 della legge 990/69 è pre-visto la costituzione presso la Consap- concessionaria servizi assicurativi pub-blici S.p.A. di un fondo di garanzia perle vittime della strada, per il risarci-mento dei danni causati dalla circola-zione dei veicoli o dei natanti per i qua-li a norma della presente legge vi è l'ob-bligo di assicurare nei casi in cui:4. Il sinistro sia stato cagionato da vei-

colo o natante non identificato;5. Il veicolo o natante non risulti co-

perto da assicurazione;

Page 19: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/200519

6. Il veicolo o natante risulti assicura-to presso un'impresa operante nelterritorio della Repubblica in regimedi stabilimento o di libertà di pre-stazione di servizi e che al momen-to del sinistro si trovi in stato di li-quidazione coatta o vi venga postasuccessivamente.

La Consap ha sede in Roma, alla viaYser n. 14, con sito internet: www.consap.it. Il risarcimento del danno, gestito perconto della Consap dalla compagniadi assicurazione designata per ogni re-gione, la quale è incaricata del risar-cimento dei sinistri verificatosi nell'am-bito territoriale assegnatole.Altra norma di particolare rilievo risul-ta essere il decreto legge del 23 di-cembre 1976, n. 857, convertito, conmodificazioni, nella legge 26 febbraio1977, n. 39 concernente la “modificadella disciplina dell'assicurazione ob-bligatoria della responsabilità civilederivante dalla circolazione dei veico-li a motore e dei natanti”, tale normacontiene le regole e le modalità attra-verso le quali deve essere richiesto ilrisarcimento dei danni sia materialiche fisici, derivanti da sinistro causatoda veicoli o natanti con obbligo di co-pertura r. c. La presente norma indica,precisamente, i termini per la richiestadi risarcimento ed i tempi entro cui leimprese assicuratrici hanno l'obbligodi formulare un'offerta o di comunica-re i motivi per cui non si ritiene di fa-re un'offerta: per i soli danni a cose iltermine è di sessanta giorni, ridotti atrenta nel caso in cui il modulo di de-nuncia (modello CID -Constatazioneamichevole d'incidente), previsto dallapresente legge all'art. 5 ed approvatocon decreto dal Ministero delle AttivitàProduttive) purché sia stato sottoscrittodai conducenti coinvolti nel sinistro.È, inoltre, importante soffermarsi sulD.P.R. 16 Gennaio 1981, n. 45, cheprevede e disciplina il rilascio dell'at-testazione relativa allo stato di rischio:in particolare tale documento comune-mente, chiamato attestato di rischioriassume la storia assicurativa matura-ta dell'assicurato nell'arco degli anni.Tale attestato diventa strumento indi-spensabile per potersi assicurare pres-so una nuova compagnia alla sca-denza del contratto sottoscritto; per ta-le ragione il legislatore ha previsto chel'assicuratore rilasci l'attestato di ri-

schio alla scadenza annuale del con-tratto, qualunque sia la forma di tarif-fa secondo la quale il contratto è sta-to stipulato. L'attestazione deve essere rilasciataanche nel caso di proroga tacita delcontratto.All'art. 4 è previsto che l'assicuratoredeve rilasciare l'attestazione metten-dola a disposizione del contraente, al-meno tre giorni prima non festivi ri-spetto a quello di scadenza del con-tratto, presso l'agenzia o l'ufficio pres-so il quale il contratto stesso è stato sti-pulato; all'art. 6 è previsto specifica-mente il contenuto dell'attestazione.Tale attestazione ha validità di tre me-si, ma l'assicurato può utilizzare l'at-testazione sino ad un periodo di unanno, purché dichiari - assumendose-ne le responsabilità civili che ne con-cernono - di non aver circolato nel pe-riodo di tempo successivo alla sca-denza del precedente contratto. Sca-duto tale termine l'assicurato dovrà sti-pulare un contratto che lo vedrà co-stretto a partire dalla classe di ingres-so, cioè 14°. L'attestazione deve con-tenere obbligatoriamente, ai sensi dicui all'art. 126 del Decreto Lgs. n.175/95 che ha recepito la direttivacomunitaria n. 92/49/CEE, oltre al-l'indicazione della classe di merito diprovenienza e di assegnazione, il nu-mero dei sinistri relativi agli ultimi cin-que anni, secondo le modalità stabili-ti dall'ISVAP. È frequente riscontrare,con particolare riferimento alle polizzebonus-malus, il fenomeno della sotto-classificazione interna da parte dellecompagnie per le classi di merito: almomento del rilascio dell'attestato di ri-schio le compagnie devono rilasciarel'attestazione con riferimento alla clas-se di merito CIP in modo che l'assicu-rato non abbia difficoltà ad assicurar-si con altra compagnia.Un altro punto fondamentale nella le-gislazione nazionale è costituito dallalegge 19 febbraio 1992, n. 142 cheall'art. 30 prevede, per l'adempimen-to dell'obbligo di assicurazione per r.c. derivante dalla circolazione dei vei-coli a motore e dei natanti, che il con-tratto deve essere stipulato per sommenon inferiori al massimale previsto daD.P.R. su proposta del Ministero per leAttività Produttive, per ciascun sinistro.Attualmente il massimale minimo è pa-ri ad € 774.685 (£ 1.500.000.000),

ma è consigliabile stipulare polizzeche prevedono un massimale di mag-gior importo, in quanto in caso di gra-ve incidente tale massimale - previstoex lege - potrebbe non risultare soddi-sfacente per il risarcimento e l'assicu-rato si vedrebbe costretto a risarcire,di propria tasca, il sinistro per la som-ma non coperta dal massimale. Tale in-nalzamento del massimale comportaun aggravio contenuto del premio, maal contrario, permette di poter staremolto più tranquilli.L'ultimo e già richiamato intervento le-gislativo è contenuto nella legge 12 di-cembre 2002, n. 273 al capo III, inti-tolata Disposizioni in materia di r. c.auto, che riordina parzialmente il set-tore della r. c. auto, voluto fortementesia dagli assicurati sia dalle compa-gnie di assicurazione: tale riordino hadisatteso però le aspettative degli as-sicurati, in quanto non ha portato ai ri-sultati auspicati, tra cui la riduzionedei premi delle tariffe, una maggioreflessibilità del mercato con le garanzieproprie di un mercato concorrenziale.La legge n. 273/2002 ha inteso pro-muovere le polizze con franchigia, conla finalità di auspicare una riduzionedei premi tariffari, con contestuale ag-gravio della posizione dell'assicurato:infatti, con tale formula contrattualel'assicurato assume l'obbligo di paga-re il risarcimento del danno fino ad unlimite predeterminato che attualmenteè di € 1.032,00, esonerando sino atale limite l'assicuratore dal risarcire ildanneggiato.Inoltre, l'art. 19 al fine di agevolare ladiffusione di tali polizze, prevede chele compagnie possono pattuire conl'assicurato idonee forme di garanziasenza costi aggiuntivi.L'art. 21 intitolato “misure per favorirela tutela dei consumatori per i serviziassicurativi nel settore della r. c. auto”al 2° comma prevede l'istituzione pres-so il Ministero delle Attività Produttivedi un comitato di esperti in materia diassicurazione obbligatoria della re-sponsabilità civile derivante dalla cir-colazione dei veicoli a motore e deinatanti con il compito di osservarel'andamento degli incrementi tariffaripraticati dalle imprese di assicurazio-ne operanti nel territorio della Repub-blica, valutando in particolare le dif-ferenze tariffarie applicate sul territo-rio italiano e anche in quale misura si

Page 20: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

20

FAC - SIMILE.1.DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Mittente: _________________

Nome _________________ Cognome_________________

Luogo e data _________________

Raccomandata a. r. (meglio se anticipata via fax)

Spett.le ______________________

______________________

OGGETTO: disdetta polizza assicurativa intestata a _______________________ numero polizza _________________ con scadenza _________________________

Con la presente si dà formale disdetta della polizza in oggetto per la sua naturale scadenza.Quanto sopra con riferimento sia alle condizioni di polizza che alle norme di legge vigenti.In attesa di ricevere l'attestato di rischio entro breve e nel rispetto dei termini di legge, invio distinti saluti.

________________(firma)

sia tenuto conto del comportamentodegli assicurati che nel corso dell'an-no non abbiano denunciato incidenti.Al medesimo articolo è prevista, alloscopo preventivo e di contrasto ai com-portamenti fraudolenti, l'istituzionepresso l'ISVAP di una banca dati deisinistri. Ogni compagnia è obbligataa comunicare all'Isvap i dati riguar-danti i sinistri dei propri assicurati; ta-le banca dati è già operativa.L'art. 22 che sostituisce l'art. 12 bisdella legge n. 990 del 1969 che te-stualmente prevede:“Al fine di garantire la trasparenza ela concorrenzialità delle offerte dei ser-vizi assicurativi, nonché un'adeguatainformazione agli utenti, le impreseche esercitano il ramo dell'assicura-zione obbligatoria della responsabilitàcivile derivante dalla circolazione deiveicoli a motore e dei natanti rendonopubblici i premi e le condizioni gene-rali e speciali di polizza praticati nelterritorio della Repubblica. I premi pra-ticati su determinazione di ciascunaimpresa di assicurazione agli assicu-rati inseriti nella classe di merito dimassimo sconto nell'ultimo biennio so-

no uniformi sull'intero territorio nazio-nale. La pubblicità dei premi e dellecondizioni di polizza di cui al comma1 è attuata presso ogni agenzia del-l'impresa, nonché mediante siti INTER-NET che permettono agli utenti di cal-colare premi e prendere visione dellecondizioni di polizza per autoveicoli,motoveicoli, ciclomotori e natanti daassicurare. Fatto salvo quanto previstodall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, con-vertito, con modificazioni, dalla legge26 maggio 2000, n. 137, la disdettadei contratti ai sensi della presente leg-ge è inviata a mezzo fax o racco-mandata almeno trenta giorni primadella data di scadenza indicata nellapolizza……….”.Tale previsione di garanzia sulla tra-sparenza dei premi e delle condizionicontrattuali su internet, non trova spes-so riscontro nella realtà quotidiana.Particolarmente difficoltoso risulta, permolte compagnie esaminate, il calcolodel preventivo: spesso sono richiesti,oltre alle informazioni significativequali i dati personali e quelli relativi alveicolo, ulteriori precisazioni ed infor-

mazioni relativi all'attività lavorative,hobby ed interessi che differiscono dacompagnia a compagnia. È pur veroche le compagnie devono poter valu-tare concretamente i rischi dei propriassociati, ma nello stesso tempo è ve-ro che devono rispettare le leggi e nelcaso specifico devono consentire l'ac-cesso e la trasparenza su internet, con-sentendo di calcolare il preventivo inmaniera semplice e corretta.L'esperienza maturata in questi anni cifornisce dati molto contrastanti, cheevidenziano la conseguente difformitàdi trattamento degli assicurati presi inesame, con oscillazioni che varianoanche del 100% per il solo fatto chealcune compagnie prediligono alcunecategorie di assicurati o assicurati dialcune aree geografiche ben definite.Per queste ragioni, la ricercata ed au-spicata trasparenza dei premi e dellecondizioni generali, delineata dal le-gislatore, non trova giusto riconosci-mento e rispetto da parte di alcunecompagnie di assicurazione, che nonassolvono agli obblighi di legge condiligenza e professionalità.

Page 21: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

GU

IDA

ALLA

CO

NC

ILIAZ

ION

E R.C

. AU

TOG

UID

A A

LLA C

ON

CILIA

ZIO

NE R

.C. A

UTO

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/200521

2. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

raccomandata a .r .Spett.le assicurazione ________(direzione generale-sede legale)

Spett.le ispettorato sinistri della società______________________________________________

(ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)

OGGETTO: richiesta risarcimento danni ex art. 3 legge 39/77 e successive modifiche ed integrazioni

Il sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa) con la presenteintende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il(data) in località con indicazione precisa del luogo di accadimento).

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura (tipologia del veicolo, modello e targa) as-sicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n. …….. se conosciuta).Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (CIDcompilare in ogni sua parte il modello) a firma …….. (indicare se singola o congiunta.

In alternativa al modello CID inserire la frase seguente: il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportatidallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiaterestano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezionedella presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore ….. ….alle ore …. Scegliendo un arco temporale di almeno due ore gior-naliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo ……………… previo appuntamento telefonicoal n. ………………….In caso di lesioni:

poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. …………………………… (nome, cognome, codice fiscale,indirizzo di resistenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

1 la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione);2 la quantificazione della inabilità permanente subita;3 se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poterprocedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa, si provvederà ad inviare segnalazione all'ISVAP -sezione reclami - af-finché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni e alla associazione dei consumatori ………………………

Luogo, data __ __ __

firma________________

Page 22: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

ROBIN SPECIALE CONCILIAZIONE R.C. AUTO/2005

GU

IDA

ALL

A C

ON

CIL

IAZ

ION

E R

.C.

AU

TOG

UID

A A

LLA

CO

NC

ILIA

ZIO

NE

R.C

. A

UTO

22

3. DISDETTA POLIZZA A SEGUITO DI AUMENTO DEL PREMIO OLTRE IL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO.

Mittente:nome ed indirizzo dell'assicurato

luogo e data ……………………..

Spett.le ________________________________________

raccomandata a. r. (meglio se anticipata via fax)

OGGETTO: Polizza n. …………… in scadenza al …………………………..

In riferimento alla polizza di cui in oggetto, contesto la legittimità dell'aumento del premio richiestomi con Vs. comunicazionedel ……., in quanto superiore al tasso di inflazione programmato per l'anno 200….

Per tale ragione intendo disdire dal contratto di cui alla richiamata polizza e Vi invito a provvedere all'invio dell'attestato dirischio entro breve, e comunque nel rispetto dei termini di legge.

Distinti saluti.Firma dell'assicurato

___________________________

DENUNCIA ALL'ISVAP DEI RITARDI DELLA COMPAGNIA.

Mittente:nome ed indirizzo dell'assicuratoraccomandata a. r. (meglio se anticipata via fax)

Spett.le ISVAPServizio reclamiVia del Quirinale n. 2100100 ROMA

(per conoscenza) Spett.le Compagnia di Assicurazione ………………………………………………….

(nome ed indirizzo della compagnia di assicurazione)

OGGETTO: sinistro stradale del ……….. n. …………Segnalazione mancato rispetto dei termini di legge da parte della compagnia di assicurazione………………………

A seguito del sinistro in oggetto, in data …….. ho provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento danni alla compagnia diassicurazione ……… come da mia raccomandata a. r. di cui si allega copiaIntendo segnalarVi che:

1l'offerta di risarcimento del danno, che doveva avvenire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della mia richiesta,trattandosi di soli danni materiali ed essendo stato il modello di denuncia sottoscritto anche dall'altro conducente, mi èpervenuta solo in data ………… (oppure: a tutt'oggi non è ancora pervenuta)oppure:2 l'offerta di risarcimento del danno, che doveva avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della mia richie-sta, non essendosi verificate invalidità permanenti, mi è pervenuta solo in data ………. (oppure: a tutt'oggi non è ancorapervenuta)oppure:3 l'offerta di risarcimento del danno fisico, che doveva avvenire entro novanta giorni dalla ricezione del certificato di gua-rigione e di ogni altra documentazione necessaria da me trasmessa, mi è pervenuta solo in data ……… (oppure: atutt'oggi non è ancora pervenuta)inoltre/oppure:4 il pagamento della somma offerta che con mia racc. del ……, della quale allego copia, avevo dichiarato di accettare(oppure: di non accettare), che doveva comunque avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione dell'offerta è stato effet-tuato solo in data ………….. (oppure: a tutt'oggi non è ancora effettuato).Vi comunico ciò, al fine che provvediate ad assumere i provvedimenti di Vostra competenza, atte alla tutela dei miei dirittie dei diritti di tutti gli assicurati.

Distinti saluti

luogo e data …………………….. Firma dell'assicurato __________________________

Page 23: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

SEDE NAZIONALE

Via Palestro, 11 00185 Romatel. 06 42020759fax 0647424809Presidente Rosario Trefilettiwww.federconsumatori.ite-mail: [email protected]

SEDI TERRITORIALI

ABRUZZO

PESCARASede regionale Via Ferrara 1 - 65100 PescaraTel. 085/4219570 - Fax 085/4282264 e-mail: [email protected]

[email protected]. Tino Di Cicco

BASILICATA

POTENZA Sede regionale Via Due Torri 3 - 85100 Potenza Tel. 0971/34444-21238 - Fax 0971/22655 e-mail: [email protected] Resp. Rocco Abriola

MATERA Via Nicola de Ruggeri 3 - 75100 Matera Tel. 0835/334203 - Fax 0835/332542 e-mail: [email protected] www.materaweb.it/federconsumatori Resp. Giuseppe Cotugno

CALABRIA

CROTONE Sede regionale Via Pantusa 32 - 88900 CrotoneTel. 0962/20233-903030 - Fax 0962/24951Resp. Cinzia Mosellae-mail: [email protected]

CAMPANIA

NAPOLI Sede regionale Via Stazione Marittima Varco Angiolino 65 -80100 Napoli Tel. 081/4202363-5510271Fax 081/4202363-5510271e-mail:ilpresidente@federconsumatoricampania.itwww.federconsumatoricampania.it Resp. Benedetto Di Meglio

AVELLINO Via Dante 26 - 83100 AvellinoTel. 0825/26192 - Fax 0825/780253e-mail: [email protected]. Michele Mollica

BENEVENTO Via L. Bianchi 9 - 82100 BeneventoTel. 0824/302111 - Fax 0824/302216Resp. Vincenzo Mucci

CASERTA Via Verdi 22 - 81100 CasertaTel. 0823/321144 - Fax 0823/321760e-mail: [email protected]. Benedetto Santangelo

SALERNO Via Sabato Robertelli 19/a - 80100 SalernoTel. 089/254001 - Fax 089/2586710e-mail: [email protected]. Marcello Ravveduto

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA Sede regionale Via Marconi 69/c - 40121 BolognaTel. 051/222272 - Fax 051/6568915e-mail: [email protected]@iperbole.bologna.itResp. Anna Naldi

BOLOGNA Via Corazza 7/6 - 40128 Bologna Tel. 051/4199380 - Fax 051/4199385 e-mail: [email protected] Resp. Maria Grazia Galli

FERRARAP.za Verdi 5 - 44100 FerraraTel. 0532/765420-783111 - Fax 0532/799336e-mail: [email protected]. Rossano Guerra

FORLI’Via Maroncelli 26 - 47100 Forlì Tel. 0543/371170 - Fax 0543/21290e-mail: [email protected]. Rodia Giuseppe

CESENAVia T.M. Plauto 90 - 47023 Cesena Tel. 0547/642134 - Fax 0547/29590e-mail: [email protected]. Luca Medri

MODENAVia Mar Ionio, 23 - 41100 ModenaTel. 059/260384 - Fax 059/260446e-mail: [email protected]. Mauro Zanini

PARMA Via Pintor 1 - 43100 ParmaTel. 0521/508949 - Fax 0521/539486e-mail: [email protected]. Daria Maini

PIACENZA Via XXIV Maggio 18 - 29100 PiacenzaTel. 0523/459753 - Fax 0523/459749e-mail: [email protected]. Angela Cordani

RAVENNA Via Matteucci 15 - 48100 Ravenna Tel. 0544/244228 - Fax 0544/34192 e-mail: [email protected] Resp. Ezio Nardi

REGGIO EMILIA Via Roma 51 - 42100 Reggio EmiliaTel. 0522/433171 - Fax 0522/433171e-mail: [email protected]. Marino Corradini

RIMINI Via Caduti di Marzabotto 30 - 47900 RiminiTel. 0541/779989 - Fax 0541/774156e-mail: [email protected]. Luca Zamagni

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PALMANOVA Sede regionale P.za Grande 9 - 33052 Palmanova (UD)Tel. 0432/929545 - Fax 0432/929545e-mail: [email protected]. Edo Billa

UDINEVia Bassi 36 - 33100 UdineTel. 0432/45673 - Fax 0432/550328e-mail: [email protected]. Rita Bertossi

TRIESTEVia Pondares 8 - 34100 TriesteTel. 040/773190 - Fax 040/773190e-mail: [email protected]. Tullio Turk

GORIZIA Via XXIV Maggio 1 - 34170 GoriziaTel. 0481/534801 - Fax 0481/536531

PORDENONE Via Marsure, 11/a - 33170 Pordenone Tel. 0434/247175 - Fax 0434/522880 e-mail: [email protected] Resp. Laura Viotto

LAZIO

ROMA Sede regionale Via del Macao, 9 - 00185 Romatel. 06/47823341 - fax 06/47882093e-mail: [email protected]. Claudio Paielli

ROMA Via del Macao, 9 - 00185 Romatel. 06/47823341 - fax 06/47882093e-mail: [email protected]. Pietro Tuzzi

LATINA Via Solferino 7 - 04100 Latina Tel. 0773/473084 - Fax 06/23317921e-mail: [email protected] Resp. Mauro Grassi

RIETI Via Garibaldi 174 - 02100 RietiTel. 0746/271235 - Fax 0746/274142Resp. Caterina Ballone

FROSINONEVia Mola Vecchia, 2/a - 03100 FrosinoneTel. 0775/211219 - Fax 0775/852064E-mail: [email protected]. Giovanni Nardone

VITERBO Via Saragat, 8 - 01100 ViterboTel. 0761/748633E-mail: [email protected]. Pietro Vacca

POMEZIA - COLLEFERRO - CASTELLI - SUBIACOCorso Gramsci, 28 - 00045 Genzano (RM)Tel. 06/9364120Resp. Savino Volpe

LIGURIA

GENOVA Sede regionale Galleria Mazzini 7/6 - 16121 Genova Tel. 010/5960468 - Fax 010/5302190 e-mail: [email protected] www.federconsumatorige.itResp. Carmela Minniti

IMPERIA Via Foce 3 - 18100 Imperia Tel. 0183/767932 - Fax 0183/766556 e-mail: [email protected]. Tiziano Campovecchi

LA SPEZIA Via Bologna 9 - 19125 La Spezia Tel. 0187/547273 - Fax 0187/516799 e-mail: [email protected]. Giancarlo Federici

SAVONA Via Boito 9 - 17100 Savona Tel. 019/83898247 - Fax 019/812025 e-mail: [email protected]. Paola Vottero

LOMBARDIA

MILANO Sede regionale Via Zecca Vecchia 3 - 20123 MilanoTel. 02/8692695 - Fax 02/86911958e-mail: [email protected]. Giacinto Brighenti

BERGAMO Via Garibaldi 3/e - 24100 Bergamo Tel. 035/3594430 - Fax 035/3594439 e-mail: [email protected]. Umberto Dolci

BRESCIA Via Folonari 7 - 25100 Bergamo Tel. 030/3729260 - Fax 030/3729261 e-mail: [email protected]. Fausto Filippini

DARFOVia Saletti, 14 - 25047 DarfoTel. 0364/543211 - Fax 0364/537322e-mail: [email protected]. Ilenia Negri

COMO Via Italia Libera, 15 - 22100 Como Tel. 031/242824 - Fax 031/3306035 e-mail: [email protected]. Mara Merlo

CREMONAVia Mantova 25 - 26100 CremonaTel. 0372/448702 - Fax 0372/448633e-mail: [email protected]. Francesco Zilioli

LECCO Via Besonda Superiore 11 - 23900 Lecco Tel. 0341/488270 - Fax. 0341/488279 e-mail: [email protected]. Sergio Fenaroli

LEGNANO (MI) Via Volturno 2 - 20025 Legnano Tel. 0331/549519 - Fax. 0331/547289 e-mail: [email protected]. Gigi Scolari

LODI Via Lodivecchio 31 - 26900 Lodi Tel/Fax 0371/616072e-mail: [email protected] Resp. Francesco Castellotti

MANTOVA Via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova Tel. 0376/202220 - Fax 0376/320453 e-mail: [email protected]. Guido Corradini

MONZAVia Enrico da Monza 4 - 20052 Monza(MI)Tel. 0392/326019e-mail: [email protected]. Domenico Codispoti

PAVIA Via F. Cavallotti 9 -27100 Pavia Tel. 0382/35000 - Fax 0382/394596 e-mail: [email protected]. Mario Spadini

SONDRIOVia Petrini 14 - 23100 SondrioTel. 0342/541311 - Fax 0342/541313e-mail: [email protected]. Alberto Montani

Page 24: Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla ...

VARESE Via Nino Bixio 37 - 21100 Varese Tel. 033/2276111 - Fax 033/2262002 e-mail: [email protected]. Francesco De Lorenzo

MARCHE

ANCONA Sede regionale Via 1° Maggio 142/a - 60121 Ancona Tel. 071/285741 - Fax 071/2857400 e-mail: [email protected]. Piero Chiacchiarini

ANCONA Via Oberdan 10 - 60122 Ancona Tel. 071/204969 - Fax 071/201014 e-mail: [email protected]. Tiziana Buratti

ASCOLI PICENO Via Pretoriana 55 - 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/252121 - Fax 0736/252195 e-mail: [email protected]. Antonio Ficcadenti

MACERATAVia Garibaldi 45 - 62100 MacerataTel. 0733/245711 - Fax 0733/231754e-mail: [email protected]. Alessandro Seri

PESAROVia Cassi 21 - 61100 PesaroTel. 0721/34028 - Fax 0721/378210Resp. Paola Venturi Landini

MOLISE

CAMPOBASSO Sede regionale Via Fondaco della Farina 16 - 86100 CampobassoTel. 0874/478215 - Fax 0874/478220Resp. Roberto Fanelli

ISERNIA Via Campania 46 - 86170 IserniaTel. 0865/412387 - Fax 0865/412387Resp. Maria Grazia Bove

PIEMONTE

TORINO Sede regionale Via Pedrotti 25 - 10152 TorinoTel. 011/285981 - Fax 011/2485897e-mail:sportello@federconsumatori-torino.itwww.federconsumatori-torino.itResp. Giovanni Dei Giudici

ALESSANDRIA Via Cavour 27 - 15100 AlessandriaTel. 0131/325150 - Fax 0131/254689e-mail: [email protected]. Antonietta Mantelli

ASTI Piazza G.Marconi 26 - 14100 Asti Tel. 0141/351570 - Fax 0141/593844 Resp. Viviana Pena

BIELLA Via Lamarmora 4 - 13900 BiellaTel. 015/3599237 - Fax 015/22433Resp. Camillo Anchisi

CUNEO Via M. Coppino 2/bis - 12100 CuneoTel. 0171/603639 - Fax 0171/603639Resp. Francesco Occelli

NOVARA Via Mameli 7/b - 28100 NovaraTel. 0321/611202 - Fax 0321/399597Resp. Giorgio Albertinale

VERBANIA Via F. Cervi ang.Via Colombo - 28921 Verbania Tel. 0323/402315 - Fax 0323/516112 e-mail: [email protected] Resp. Marco Borghetti

VERCELLI Via Stara 2 - 13100 Vercelli Tel. 0161/224117 - Fax 0161/224101 Resp. Remo Datrino

PUGLIA

BARI Sede regionale Via Principe Amedeo 115 - 70122 BariTel. 080/5213251 e-mail: [email protected]. Lia Foggeti

TARANTOVia Dante 76 - 74100 TarantoTel. 347/5933655Resp. Giovanni Cianci

SARDEGNA

SASSARI Sede regionale Via Rockfeller 35 - 07100 Sassari Tel. 079/219383-4 - Fax 079/210841 e-mail: [email protected] Resp. Giuseppe Lendini

ORISTANO Via Alghero 10 - O9170 OristanoTel. 0783/78007 - Fax 0783/300682Resp. Sandra Scanu

CAGLIARI Viale Monastir, 37 - 09122 CagliariTel.-Fax 070/27971 e-mail: [email protected]. Sergio Lai

CARBONIAVia Nuoro, 4 - 09013 Carbonia (CA)Tel. 0781/ 62280 - Fax 0781/674030e-mail: [email protected]. Assunta Melas

NUOROVia Oggiano, 15 - 08100 NuoroTel. 0784/32025 - Fax 0784/232479e-mail: [email protected]. Taddeo Cossu

SICILIA

PALERMO Sede regionale Via Roma 72 - 90133 Palermo Tel. 091/6173434 - Fax 091/6162937 e-mail: [email protected] Resp. Lillo Vizzini

AGRIGENTO Via Matteo Cimarra 38 - 92100 AgrigentoTel. e Fax 0922/604729 Resp. Antonino Casesa

CATANIA Via Giovanni Fattori 8 - 95125 CataniaTel. e Fax 095/241592Resp.

ENNA Via Carducci 16 - 94100 EnnaTel. 0935/519105 - Fax 0935/519104Resp. Filippo Cancaré

MESSINA Via Cesareo 28 - 98100 MessinaTel. 090/770234 - Fax 090/718940Resp. Nino Cucè

RAGUSA Via Cairoli - Palazzo Concini - 97100 RagusaTel. 0932/764477 - Fax 0932/621182Resp. Alberto Ciavorella

SIRACUSA Via del Colle Temenite 15 - 96100 SiracusaTel. 0931/21522 - Fax 0931/22700Resp. Giovanni Trigirio

TOSCANA

FIRENZE Sede regionale Via Nazionale 17 - 50123 Firenze Tel. 055/217195 - Fax 0575/393422 e-mail: [email protected] www.federconsumatoritoscana.it Resp. Romeo Romei

AREZZO Via Monte Cervino 20 - 52100 Arezzo Tel. 0575/393445 - Fax 0575/393422e-mail: [email protected] Resp. Pazzagli Alessandra

GROSSETO Via Ximenes 61 - 58100 Grosseto Tel. 0564/430346 - Fax 0564/20272 e-mail: [email protected] Resp. Rodolfo Piana

LIVORNO Via G. Ciardi 8 - 57100 LivornoTel. 0586/825247 - Fax 0586/825248e-mail: [email protected]. Roberto Boschi

LUCCA Via Fillungo 74 - 55100 Lucca Tel. 0583/44151 - Fax 0583/441555 e-mail: [email protected] Resp. Fabio Coppolella

MASSA CARRARA Via XX settembre 46/bis - 54100 Massa Carrara Tel. 0585/848311 - Fax 0585/845212 e-mail: [email protected]. Valerio Valentini

PISA Palla a Corda 3 - 56127 Pisa Tel. e Fax 050/580688 e-mail: [email protected] Resp. Paolo Redini

PISTOIA c/o Cgil Via Puccini 104 - 51100 Pistoia Tel. 0573/378540 - Fax 0573/378555 e-mail: [email protected] Resp. Vincenzo Cannicci

PRATO Via Dei Gobbi 68/70 - 27634 PratoTel. e Fax 0574/448474e-mail: [email protected]. Rosanna Ninnozzi

SIENA Piazza La Lizza 11 - 53100 Siena Tel. 0577/2541 - Fax 0577/254850 e-mail: [email protected] www.consumatorisiena.it Resp. Giuliana De Angelis

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO Sede regionale c/o Cgil Via Roma 79 - 39100 Bolzano Tel. 0471/926417 - Fax 0471/926449 e-mail: [email protected]

TRENTO Via Muredei 8 - 38100 Trento Tel. 0461/303911 - Fax 0461/935176 e-mail: [email protected] Resp. Pasquale Demathaeis

UMBRIA

PERUGIA Sede regionale c/o CgilVia del Macello 10 - 06087 PerugiaTel. 075/506981 - Fax 075/5002964 Resp. Salvatore Lombardi

TERNI Via San Procolo 8 - 05100 TerniTel. 0744/496254 - Fax 0744/275289 e-mail: [email protected] Resp. Umberto Ricci

VALLE D’AOSTA

AOSTA Sede regionale Via Binel 24 - 11100 Aosta Tel. 0165/271611 Fax 0165/271699 e-mail: [email protected] Resp. Pino Cariati

VENETO

MESTRESede regionale Via Peschiera 5 - 30170 Mestre (VE)Tel. 041/5497831 - Fax 041/5497917 e-mail: [email protected] www.federconsveneto.it Resp. Ermes Coletto

BELLUNO Viale Fantuzzi 11 - 32100 BellunoTel. 0437/948046 - Fax 0437/940281e-mail: [email protected]. Guido Mattera

PADOVA Via Longhin 117/121 - 35129 PadovaTel. 049/8944271 - Fax 049/8944213e-mail: [email protected]. Mara Bedin

ROVIGO Via Calatafimi 1/b - 45100 RovigoTel. 0425/377317-377301 - Fax 0425/428340Resp. Arnaldo Vallin

TREVISO Via Dandolo 2/b - 31100 TrevisoTel. 0422/409239 - Fax 0422/403731Resp. Roberto De Marco

VENEZIA Venezia castello, 1514- 30122 VeneziaTel. 041/5201378 Resp. Carmine Quaglia

VERONA Via Licata 14 - 37100 Verona Tel. 045/8100804 e-mail [email protected] Resp. Adriano Francescon

VICENZA Via Vaccari snc - 36100 VicenzaTel. 0444/564844 - Fax 0444/5672682Resp. Luigi Guiotto