Guida al Lavoro 28

download Guida al Lavoro 28

of 146

Transcript of Guida al Lavoro 28

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

IN QUESTO NUMERO

Rapporto di lavoroRiposi settimanaliIl Ministero del lavoro (risposta ad interpello 27 giugno 2011, n. 26) fornisce chiarimenti sulla possibilit di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica

ExtracomunitariIl Ministero del lavoro risponde (int. 27.6.2011, n. 28) sulla disciplina dellingresso dei cittadini extracomunitari distaccati in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate

Articolo e testo da pag. 13

Articolo e testo da pag. 21

Contributi e IrpefAddizionale regionaleLAgenzia delle Entrate comunica che per lanno 2011 rimane confermata all1,70% laliquota delladdizionale allIrpef per le Regioni Calabria, Campania e Molise

Fondi pensioneLa Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 13642/2011, interviene sul regime di tassazione applicabile al rendimento maturato e liquidabile come pensione integrativa

Articolo a pag. 44

Articolo da pag. 46

Contributi e IrpefContratti di solidarietPer il Ministero (int. n. 29/2011) legittimo il contratto di solidariet nellambito di mobilit cagionata da unesternalizzazione produttiva

Contratti collettiviRinnovi contrattualiMetalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici (Artigianato)

Articolo e testo da pag. 17

Sintesi, testo e tabelle da pag. 60

www.guidaallavoro.ilsole24ore.com www.facebook.com/GuidaalLavoro Direttore responsabile PAOLO POGGI Coordinamento editoriale Claudio Pagliara (02/3022.3686) Redazione Angela Grassi (02/3022.3315) Margherita Mangioni (02/3022.3695) Marzio Nava (02/3022.3097) Antonio Pesaresi (02/3022.4540)

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. Presidente: GIANCARLO CERUTTI Amministratore delegato: DONATELLA TREU Registrazione Trib. di Milano n. 468 del 7.8.1997 Sede legale, amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. Direzione, redazione: Via Pisacane 1 - 20016 Pero Milano. Il Sole 24 ORE S.p. . Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso A personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto

dallart. 68, commi 4 e 5, legge n. 633/1941. Le riproduzioni effettuate per finalit di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, [email protected], www.aidro.org Servizio clienti periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022.5680 (prefisso 02 oppure 06); Fax 3022.5400 (prefisso 02 oppure 06); [email protected] Nuovi abbonati - Abbonamento annuale (Italia):Guida al Lavoro 310,00. Rinnovo dellabbonamento: Guida al Lavoro 310,00. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente al servizio clienti periodici oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203 a: Il Sole 24 ORE S.p.a. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5), Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. pu essere inviata anche via fax allo 06/3022.5406 oppure 02/3022.5406. Arretrati e numeri singoli: 11,00 comprensivi di spese di spedizione. Per le richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente limporto seguendo le stesse modalit di cui sopra. I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/3022.5402-06 o via e-mail [email protected] entro 2 mesi dalluscita del numero stesso. Concessionaria esclusiva di pubblicit: Focus Media Advertising FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C. Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 - Gerenzano (VA). Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 - 20145 Milano. Tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - [email protected]. Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

N. 28 - 8 luglio 2011

Questo numero di Guida al Lavoro stato chiuso in redazione il 1 luglio 2011

3

IN QUESTO NUMERO

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

Gli Speciali di Guida al LavoroAssegno per il nucleo familiare: i nuovi livelli reddituali dal 1 luglio 2011 Inps, circolare 13 giugno 2011, n. 83 .................... II

Colf e badanti: la violazione del divieto di espulsione non ostacola la sanatoria Min. int., circ. 23.6.2011, prot. n. 7102/124 .......... 52 Min. int., nota 24.5.2011, prot. n. 3958 ................ 54 Assunzioni agevolate di disoccupati: entro il 31 luglio la definizione delle pratiche Inps Inps, msg. 24.6.2011, n. 13408 .......................... 55 Gestione separata: da luglio un nuovo codice per le denunce dei collaboratori Inps, msg. 30.6.2011, n. 13753 .......................... 56 Agricoli: dal 4 luglio richieste on line per la Cisoa Inps, circ. 28.6.2011, n. 91 ................................ 57 Tersicorei e ballerini ed et pensionabileMin. lav., risp. a interpello 17.6.2011, n. 22 .......... 80

ArticoliNuove relazioni industriali tra sussidiariet e effettivit Michele Tiraboschi ........................................... 10 Riposi settimanali: ultimi chiarimenti del Ministero Danilo Papa .................................................... 13 Licenziamento collettivo: esternalizzazione e contratto di solidariet Mauro Marrucci ................................................ 17 Distacco in Italia di stranieri qualificati: obblighi e procedure di immigrazione Andrea Costa .................................................. 21 Staff leasing: manodopera aggiuntiva a misura della singola azienda Enrico Barraco e Andrea Sitzia .......................... 25 Regioni in deficit: confermata per il 2011 la maggiorazione delladdizionale allIrpef Gabriele Bonati ................................................ 44 Tassazione fondi pensione integrativi: la ritenuta secondo le Sezioni Unite Silvio DAndrea ................................................ 46 Colf e badanti: la violazione del divieto di espulsione non ostacola la sanatoria Aberto Rozza ................................................... 49 Maggiorazione sociale per i residenti allestero e reddito equivalente Pietro Gremigni ................................................ 78

Lavoratori in mobilit: graduatoria unica per diecimila pensioni in deroga Inps, circolare 24.6.2011, n. 90 .......................... 81

GiurisprudenzaPart time e richiesta di lavoro a comando Cass., sez. lav., 27.5.2011, n. 11789 .................. 34 Licenziamento collettivo e criteri di scelta Cass., sez. lav., 6.6.2011, n. 12197 .................... 34 Inquadramento e mansioni promiscue Cass., sez. lav., 27.5.2011, n. 11785 ................... 35 Rifiuto di svolgere la prestazione in sostituzione di un collega assente Cass., sez. lav., 14.6.2011, n. 12979 .................. 36 Licenziamento di lavoratrice madre Trib. Nocera Inferiore, ord. 14.4.2011 ................. 38 Licenziamento disciplinare e specificit degli addebitiTrib. Nocera Inferiore, 29.4.2011, n. 925 ............. 40

NormativaMaggiorazione sociale per i residenti allestero e reddito equivalente Dm 26.5.2011 (G.U. 18.6.2011, n. 140) ............... 78

Licenziamento per giusta causaTrib. Nocera Inferiore, 28.4.2011, n. 923 ............. 41

CircolariRiposi settimanali: ultimi chiarimenti del MinisteroMin. lav., risp. a interpello 27.6.2011, n. 26 .......... 16N. 28 - 8 luglio 2011

Tassazione fondi pensione integrativi: la ritenuta secondo le Sezioni Unite Cass. S.U. 22.6.2011, n. 13642 ......................... 46

Contratti collettiviNuove relazioni industriali tra sussidiariet e effettivitAccordo intereconfederale 28 giugno 2011 .......... 12

Licenziamento collettivo: esternalizzazione e contratto di solidariet Min. lav., risp. a interpello 27.6.2011, n. 29 .......... 19 Distacco in Italia di stranieri qualificati: obblighi e procedure di immigrazione Min. lav., risp. a interpello 27.6.2011, n. 28 .......... 24

Metalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici (Artigianato) Verbale di accordo 16 giugno 2011 .................... 60 Costo del lavoro (tabella)...................................74

4

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

IN QUESTO NUMERO

INDICE TEMATICOAssunzioni agevolateDisoccupati Inps, messaggio 24 giugno 2011, n. 13408 ............. 55

LicenziamentoDisciplinare Tribunale di Nocera Inferiore 29 aprile 2011, n. 925 .... 40 Lavoratrici madri Tribunale di Nocera Inferiore, ord. 14 aprile 2011 .... 38 Per giusta causa Tribunale di Nocera Inferiore 28 aprile 2011, n. 923 .... 41

Contratto collettivoMetalmeccanici, orafi e odontotecnici (Artigianato) Verbale di accordo 16 giugno 2011 .......................... 60 Costo del lavoro ....................................................... 74 Rappresentativit e efficacia Accordo interconfederale 28 giugno 2011 Michele Tiraboschi, Emmanuele Massagli e Paolo Tomassetti ................................................... 10

Licenziamento collettivoCriteri di scelta dei lavoratori Cass., sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12197 ................ 34

Mansioni Contratto di solidarietAppalto Ministero del lavoro, risp. int. 27 giugno 2011, n. 29 Mauro Marrucci ........................................................ 17 Promiscue Cass., sez. lav., 27 maggio 2011, n. 11785 .............. 35

MobilitPensione Inps, circolare 24 giugno 2011, n. 90 ....................... 81

Fondi pensioneRegime fiscale Cass. S.U. 22 giugno 2011, n. 13642 Silvio DAndrea ........................................................ 46

Part timeOrario di lavoro Cass., sez. lav., 27 maggio 2011, n. 11789 .............. 34

Gestione separataDenunce contributive Inps, messaggio 30 giugno 2011, n. 13753 ............. 56

PensioneEt pensionabile per tersicorei e ballerini Ministero del lavoro, risp. int. 17 giugno 2011, n. 22 .... 80 Italiani allestero disagiati Dm 26 maggio 2011 (G.U. 18.6.2011, n. 140) Pietro Gremigni ........................................................ 78

IrpefAddizionale regionale Campania, Calabria, Molise e Puglia Gabriele Bonati ........................................................ 44

Riposo settimanaleLavoro a turni Ministero del lavoro, risp. int. 27 giugno 2011, n. 26 Danilo Papa ............................................................. 13

Lavoratori agricoliCassa integrazione guadagni Inps, circolare 28 giugno 2011 , n. 91 ...................... 57

Sanzioni disciplinari Lavoro a turniRiposo settimanale Risposta a interpello 27 giugno 2011, n. 26 Danilo Papa ............................................................. 13 Illegittimit Tribunale di Nocera Inferiore 3 marzo 2011, n. 455 ..... 39

Somministrazione di lavoroA tempo indeterminato Enrico Barraco e Andrea Sitzia ................................ 25

N. 28 - 8 luglio 2011

Lavoro domesticoRegolarizzazione colf e badanti Consiglio di Stato 10.5.2011, n. 7; Min. interno, circc. 23 giugno 2011, prot. n. 17102/124 e 24 maggio 2011, prot. n. 3958 Alberto Rozza .......................................................... 49

StranieriDistacco Ministero del lavoro, risp. int. 27 giugno 2011, n. 28 Andrea Costa ........................................................... 21

5

NOVIT RAPIDE

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

Rapporto di lavoroContratti di solidarietAppalto - Il Ministero del lavoro rispondendo a un interpello riguardante la possibilit, in un determinato set tore aziendale, del ricorso ai contratti di solidariet difensi vi, introdotti a seguito di uniniziale procedura di mobilit, e la stipulazione di contratti di appalto (che comunque costituisceespressionedelprincipiodellaliberaorganizza zione del lavoro da parte dellimpresa) per le attivit ine renti lo stesso settore nonch con leventuale incremento di tali appalti ha precisato che le valutazioni richieste dallin terpellante sono demandate dal legislatore alle parti firma tarie dellaccordo sindacale che, in tale sede, potranno verificare i presupposti per lattivazione della procedura finalizzata allerogazione del contributo di solidariet. (Min. lav., risposta a interpello 27 giugno 2011, n. 29)Articolo e testo a pag. 17

compiuto su espressa autorizzazione di un proprio supe riore gerarchico, quale il responsabile del cantiere. (Trib. Nocera Inferiore 28 aprile 2011, n. 923 )Massima e nota a pag. 41

Licenziamento collettivoCriteri di scelta - La Cassazione, secondo il costante orientamento, afferma che in tema di procedura di mobili t, la previsione, di cui al c. 9, art. 4, legge n. 223/1991 (secondo cui il datore, nella comunicazione preventiva dinizio della procedura, deve dare una puntuale indica zione dei criteri di scelta e delle modalit applicative), comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore deve provvedere a specificare nella detta comuni cazione le sue modalit applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perch sia stato destinatario del collocamento in mobilit o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare lillegittimit della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del co municato criterio di selezione, altri lavoratori e non lui avrebbero dovuto essere collocati in mobilit o licenziati. (Cass., sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12197)Massima e nota a pag. 34

Contratto collettivoRappresentativit e efficacia - Il 28 giugno 2011 Con findustria e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo inter confederale in materia di rappresentanza, criteri per la validit generale dei contratti aziendali e clausole di tregua sindacale. (Accordo interconfederale 28 giugno 2011)Articolo e testo a pag. 10

MansioniPromiscue e inquadramento - LaCassazione,inmeri to alla problematica dellinquadramento da attribuire al lavoratorenellipotesidisvolgimentodiattivitpromiscue, afferma che, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per lindividuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza a questo fine non va determinata sulla base di una mera contrapposizio ne quantitativa delle mansioni svolte, bens tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purch non espletata in via sporadica od occasionale. (Cass., sez. lav., 27 maggio 2011, n. 11785)Massima e nota a pag. 35

LicenziamentoDisciplinare - illegittimo il licenziamento disciplinare allorquando la contestazione degli addebiti non rivesta il carattere della specificit, ossia non venga formulata in modo tale da rendere intelligibile al lavoratore quali siano i fatti contestati e, quindi, consentirgli unadeguata difesa. (Trib. Nocera Inferiore 29 aprile 2011, n. 925)Massima e nota a pag. 40

Lavoratrice madre - nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice madre fino al compimento di un anno di vita del bambino. In caso di licenziamento con preavviso, occorre valutare, ai fini della liceit dellintimato recesso, non il momento in cui latto espulsivo dispieghi i propri effetti, ma il momento in cui tale atto, concretandosi in una manifestazione di volont chiara e seria di risolvere il rap porto, sia formalmente comunicato al lavoratore. (Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 14 aprile 2011)Massima e nota a pag. 38

Part timeRichiesta di lavoro a comando - La Cassazione, richiamando due sue precedenti decisioni, specifica che nel lavoro a tempo parziale, a fronte del potere unilate rale del datore di fissare le modalit temporali della prestazione pattuita, la disponibilit alla chiamata del datore, pur non potendosi equiparare a lavoro effettivo, deve, comunque, trovare adeguato compenso, tenendo conto di un complesso di circostanze a tal fine significa tive. (Cass., sez. lav., 27 maggio 2011, n. 11789)Massima e nota a pag. 34

6

N. 28 - 8 luglio 2011

Per giusta causa - Il Tribunale di Nocera Inferiore sostiene che non sussiste una giusta causa di licenzia mento allorquando il fatto riferibile al lavoratore, pur integrando gli estremi di un illecito penale, sia stato

Poteri del datoreRifiuto di svolgere la prestazione lavorativa in so-

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

NOVIT RAPIDE

stituzione di un collega assente - La Cassazione ritie ne che il rifiuto da parte del lavoratore di sostituire un collega, in violazione di un obbligo in tal senso previsto dalla contrattazione collettiva, non integra astensione dal lavoro straordinario, n astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rappresenta il rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, ed pertanto assimilabile allo sciopero delle mansioni integrando, nel complesso delle attivitcheillavoratoretenutoasvolgere,lomissionedi unospecificoobbligo;pertanto,lastensionenonpuesse re qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta e legittimamente richiedi bile al lavoratore; di conseguenza la sanzione disciplinare legittima e il comportamento datoriale non antisindacale. (Cass., sez. lav., 14 giugno 2011, n. 12979)Massima e nota a pag. 36

StranieriDistacco - Il distacco del lavoratore extracomunitario in Italia non richiede che venga stipulato un contratto di appalto ad hoc n che lo stesso venga allegato alla doman da per lautorizzazione allingresso per lavoro ma tuttavia indispensabile che sia presentata idonea documentazione attestante sia il rapporto commerciale tra distaccante e distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dellatti vit lavorativa specializzata, nonch il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione italiana. (Ministero del lavoro, risposta a in terpello 27 giugno 2011, n. 28)Articolo e testo da pag. 21

Contributi e IrpefRiposo settimanaleLavoro a turni - Il Ministero del lavoro precisa che, in ordine allapplicazione dellart. 9, Dlgs n. 66/2003 sui riposi settimanali, in presenza di specifiche esigenze del lazienda di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che richiedano la predisposizione di uno o pi turni da espletarsi nella giornata di domenica, possibile (anche per il personale addetto allo svolgimento di lavori prepara tori, complementari o la cui presenza obbligatoria per legge) che il riposo settimanale venga fruito in un giorno diverso dalla domenica purch sia goduto ogni sette giorni, cumulato con le ore di riposo giornaliero e calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. (Ministero del lavoro, risposta a interpello 27 giugno 2011, n. 26)Articolo e testo da pag. 13

Addizionale regionaleRegioni Calabria, Campania, Molise e Puglia LAgenzia delle Entrate ha comunicato il consolidamento delle condizioni che determinano, per le Regioni Calabria, Campania e Molise, lapplicazione della disposizione che prevede laumento dellIrap e delladdizionale regionale oltre i limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni. In particolare, vengono confermate, per lanno 2011, le mag giorazioni che erano state individuate nel 2010. La Regio ne Puglia ha autonomamente adeguato la propria addizio nale per lanno 2011 per far fronte al disavanzo del Ssn. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 23.6.2011)Articolo a pag. 44

Assunzioni agevolate Sanzioni disciplinariIllegittimit - La sanzione disciplinare, irrogata ad un dipendente per aver reso una dichiarazione testimoniale in un giudizio promosso da altro lavoratore, illegittima in quanto il delitto di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., pu essere considerato escluso quando le circostanze in cui il mendacio si concreta siano assolutamente estranee al giu dizio ovvero prive di qualsiasi efficacia probatoria. In ogni caso,spettaaldatoredilavoroloneredidimostrarecheil lavoratore, in sede testimoniale, abbia reso dichiarazioni consapevolmente false e, per leffetto, penalmente rilevanti. (Tribunale di Nocera Inferiore 3 marzo 2011, n. 455)Massima e nota a pag. 39

Disoccupati - LInps comunica alle proprie sedi che la data di scadenza per la definizione delle richieste degli incentivi per lassunzione di lavoratori disoccupati ai sensi dellart. 2 della legge n. 191/2009 fissata inderogabil mente al prossimo 31 luglio 2011, cos da consentire la pubblicazione sul sito internet dellIstituto della graduatoria delle aziende ammesse agli incentivi. Saranno respinte le domande provenienti da quei datori che abbiano effettuato licenziamenti o con sospensioni in atto e abbiano assun to un lavoratore per mansioni diverse, ma inerenti sostan zialmente alla stessa professionalit dei lavoratori licenziati o sospesi. (Inps, messaggio 24 giugno 2011, n. 13408)Sintesi e testo a pag. 55 N. 28 - 8 luglio 2011

Somministrazione a tempo indeterminatoDisciplina - Unanalisi dellistituto dello staff leasing dopo la sua reintroduzione nel nostro ordinamento giu ridico ad opera della Finanziaria per il 2010.Articolo a pag. 25

Cassa integrazione salariale operai agricoliDal 4 luglio richieste on line - La domanda di auto rizzazione va presentata con procedura disponibile sul portale Inps www.inps.it nei Servizi on line. Sul sito sono rese disponibili le funzioni: Informazioni, Compilazione e consultazione. anche possibile visualizzare i modelli: IS/Agr.1 COD. SR33 per la compilazione della do

7

NOVIT RAPIDE

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

manda e IS/Agr.1/bis COD. SR43 per la compilazione della dichiarazione dei dati retributivi dei lavoratori agricoli. (Inps, circolare 28 giugno 2011, n. 91)Sintesi e testo a pag. 57

Fondi previdenziali integrativiRitenuta - La Cassazione afferma che sulla liquidazio ne del rendimento maturato prima del 2000 la ritenuta del 12,50%, mentre gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono soggetti alla tassazione sepa rata ordinaria. (Cass. S.U. 22 giugno 2011, n. 13642)Articolo a pag. 46

Lavoro domesticoRegolarizzazione colf e badanti - Il Consiglio di Stato, conformandosi a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Ue 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU, ha disposto che linosservanza dellordine del questore di allontanarsi dal lItalia da parte di un cittadino extracomunitario privo di un regolare permesso di soggiorno, considerata reato dal lart. 14, comma 5ter del Tu immigrazione, non pu essere motivo di esclusione dalla procedura di emersione prevista dallart. 1ter, legge n. 102/2009 per le colf e le badanti. Il Ministero dellinterno, fornendo le prime indicazioni in merito al Dl n. 89/2011 che da un lato recepisce la diretti va 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini co munitari e loro familiari e dallaltro recepisce la direttiva 2008/115/Ce sui rimpatri dei cittadini extracomunitari, ha colto loccasione per precisare che devono essere consi derate valide e pienamente efficaci le procedure gi defini te che hanno escluso la regolarizzazione ex lege n. 102/ 2009 per quelle colf e badanti condannate per aver com messo il reato di cui allart. 14, c. 5ter Tu immigrazione. (Cons. di Stato 10 maggio 2011, n. 7; Min. interno, circolare 23 giugno 2011, prot. n. 17102/124 e circolare 24 maggio 2011, prot. n. 3958)Articolo e testi da pag. 49

Aumenti retributivi Lintesa prevede un incremento salariale mensile di 86 euro al 5 livello per il settore metalmeccanico, di 86,08 euro al 5 livello per il setto re orafo, argentieri e affini e di 81,24 euro al 5 livello per il settore odontotecnici. Una tantum A copertura del periodo di vacanza con trattuale stata stabilita lerogazione di una somma una tantum pari a euro 247 che deve essere erogata in due tranches: 124 euro con la retribuzione relativa al mese di settembre 2011; 123 euro con la retribuzione relati va al mese di aprile 2012. Altre novit Sono state inoltre innovate le normative relative ai seguenti istituti: part time, contratto a tempo determinato, contratto di inserimento, apprendistato pro fessionalizzante, bilateralit e di assistenza sanitaria inte grativa, trattamento per gli infortuni alla normale scadenza di paga. (Verbale di accordo 16 giugno 2011)Sintesi e testo da pag. 60

Costo del lavoro - Pubblichiamo una tabella utile per il calcolo della retribuzione lorda e netta annua del lavoratore e il costo del lavoro, a carico del datore, mensile, giornaliero e orario.Tabella a pag. 74

VariePensioneBallerini - Il Ministero del lavoro precisa che per tersicorei e ballerini il limite massimo di et pensionabile fissato in 45 anni per uomini e donne. (Ministero del lavoro, rispo sta a interpello 17 giugno 2011, n. 22)Sintesi e testo a pag. 80

Contratti collettiviMetalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici (Artigianato)Verbale di accordo - Il 16 giugno 2011 tra Confarti gianato, Cna, Casartigiani, Claai e FiomCgil, FimCisl, UilmUil stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl metalmeccanica e installazione di im pianti del 27 febbraio 2008, del Ccnl orafi, argentieri e affini del 29 maggio 2008 e del Ccnl odontotecnici del 18 giugno 2008. Il nuovo contratto che realizza laccor pamento dei contratti dei settori metalmeccanico, instal latori impianti, orafi, argentieri e affini e odontotecnici, ha durata triennale e scade sia per la parte normativa che per quella economica il 31.12.2012.N. 28 - 8 luglio 2011

Italiani allestero - Il Ministero del lavoro ha stabilito il livello di reddito equivalente per ciascuno Stato estero ai fini dellerogazione della maggiorazione sociale previ sta per i soggetti disagiati. (Min. lav., decreto 26 mag gio 2011 G.U. 18 giugno 2011, n. 140)Articolo da pag. 78

Lavoratori in mobilit - LInps fornisce le istruzioni ope rative sullapplicazione dellart. 12, Dl n. 78/2010, conv. con modificazioni dalla legge n. 122/2010, in base al quale estesa anche ai lavoratori collocati in mobilit ordinaria la deroga per laccesso al pensionamento nel limite di 10.000 lavoratori che maturano i requisiti a decorrere dal l1.1.2011. (Inps, circolare 24 giugno 2011, n. 90)Sintesi e testo a pag. 81

8

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

Rapporto di lavoro

16 luglioLibro unico del lavoroI datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. (Art. 39 legge n. 133/2008; Dm 9.7.2008; Ministero del lavoro, circolare n. 20/2008; Inail, nota 9.12.2008)

N. 28 - 8 luglio 2011

9

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

Nuove relazioni industriali tra sussidiariet e effettivitLo hanno sottolineato tutti i primi commenti a caldo. Laccordo sottoscritto marted 28 giugno 2011 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil rappresenta una svolta importante per le nostre relazioni industriali. Non solo per perch, per la prima volta dopo il 1993, si registra positivamente un accordo unitario sulle regole di funzionamento di alcuni aspetti centrali del nostro sistema di relazioni industriali quali rappresentativit, effica cia generale dellaccordo aziendale, clausole di tregua sindacale. Ancor pi rilevante, probabilmente, il fatto che le parti abbiano raggiunto una intesa che appare in tutto e per tutto autosufficiente. Nel senso che salvo un opportuno richiamo alla necessit di rendere strutturale la vigente normativa di incentivazione fiscale della contrattazione di secondo livello le parti firmatarie non hanno previsto la necessit e forse neppure lopportunit di alcun intervento legislativo di sostegno o recezione dei contenuti dellac cordo. Tantomeno un intervento legislativo di attuazione dellarticolo 39 della Costitu zione. Lo indica chiaramente lincipit della intesa, l dove le parti firmatarie precisano che interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentativit delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Una soluzione che, dopo vari tentenna menti e proposte di intervento legislativo avanzate anche nel corso della presente legislatura (si vedano in particolare le proposte Ichino e Cazzola), conferma fino un fondo la scelta di escludere lintervento dello Stato nelle dinamiche interne del nostro sistema di relazioni industriali. Nellintrodurre significative novit e aprire la strada ad accordi aziendali di produttivit, laccordo conferma dunque un modello di relazioni industriali centrato sulla autonoma capacit regolatrice delle parti sociali. La firma dellaccordo stata dunque una svolta coraggiosa e responsabile di Emma Marcegaglia, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. Ma anche una vittoria, allinizio della trattativa non scontata, del metodo sussidiario applicato alle relazioni di lavoro. Quel metodo di astensionismo legislativo che ha caratterizzato levoluzione delle relazioni industriali nellItalia postfa scista e che ha visto positivamente organizzazioni datoriali e sindacali libere che liberamente contrattarono nel rispetto dei reciproci interessi e col consenso dei rappre sentati. Senza replicare, avendo ben presenti le degenerazioni del fascismo e del comuni smo, le logiche della rappresentanza politica o, come ipotizzato dalla Carta Costituzio nale, forme di controllo se non di vero e proprio assorbimento del libero fenomeno sindacale allinterno delle strutture dello Stato. Del resto una legge di sostegno dellaccordo avrebbe potuto rivelarsi alla lunga contro producente, nel senso di formalizzarne taluni punti di possibile debolezza, specie con riferimento alla vincolativit erga omnes delle clausole di tregua o alle inevitabili interferenze con i soggetti legittimati non solo allattivit di negoziazione collettiva, ma anche alla proclamazione dello sciopero. Senza trascurare i rischi di possibili censure di costituzionalit sollevate da chi avrebbe potuto ritenere, in questo sostenuto da parte della nostra dottrina, che anche lefficacia generale del contratto collettivo aziendale sarebbe condizionata dallattuazione dellarticolo 39 della Costituzione. Una norma sbagliata, come sosteneva gi negli anni Settanta un giuslavorista di rango come Federico Mancini, perch riproduce uno schema di tipo corporativo. La nostra impressione che, senza una legge di sostegno, laccordo sia al tempo stesso pi forte e autorevole. La sua efficacia nel concreto dispiegarsi degli assetti della contrattazione collettiva e, segnatamente, della contrattazione aziendale per virt delle deleghe ricevute dal (o in ragione delle deroghe rispetto al) contratto nazionale di lavoro,

10

N. 28 - 8 luglio 2011

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

non infatti rimessa al vaglio del legislatore o di un magistrato, ma viene piuttosto affidata a quel principio di effettivit che ha sempre caratterizzato, in positivo e fino alle recenti degenerazioni, il nostro sistema di relazioni industriali. Un principio di effettivit che viene ora rilanciato e rafforzato, dopo laccordo separato del 22 gennaio 2009, dal carattere unitario della intesa. Laccordo non dunque un punto di arrivo, ma semmai un punto di partenza verso nuove e pi efficienti relazioni industriali ispirate alla ricerca del bene comune attraverso quelle intese possibili raggiunte a livello aziendale, anche in deroga alle regolamenta zioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, da organizzazioni sindacali espressione della maggioranza dei lavoratori. Se le parti firmatarie saranno in grado di far rispettare laccordo nei fatti, allora anche i (non irrilevanti) problemi formali che iniziano a prospettarsi tra i giuslavoristi saranno presto superati evitando quella deriva giustizialista a cui il nostro sistema di relazioni industriali era inevitabilmente destinato in assenza di regole certe, anche se solo di natura pattizia, sulla misurazione della rappresentativit e sulla esigibilit degli accordi aziendali. Michele Tiraboschi

Scheda di sintesi dellaccordo interconfederale sulla rappresentativit e la efficacia dei contratti collettivi aziendaliMisurazione della rappresentativit Laccordo interconfederale fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 28 giugno 2011 prevede un sistema di misurazione della rappresentativit delle organizzazioni sindacali che tiene conto del dato associativo e di quello elettorale. Il dato associativo viene certificato dallInps sulla base delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e viene ponderato con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al Cnel. La legittimazione a negoziare subordinata al raggiungimento di un dato di rappresentativit superiore al 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro. Efficacia dei contratti aziendali Se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie i contratti collettivi aziendali sono efficaci, ad eccezione della parte obbligatoria, per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dellaccordo interconfederale in analisi operanti allinterno dellazienda. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/1970, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nellambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dellazienda nellanno precedente a quelli in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dallazienda. Laccordo fissa un tetto di tre anni alla durata del mandato della Rsa. In questo secondo caso, tuttavia, lintesa prevede che i contratti collettivi aziendali possano essere oggetto di referendum. La consultazione pu essere promossa dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria dellaccordo interconfederale in analisi o almeno dal 30% dei lavoratori dellimpresa. Per la validit della consultazione necessaria la partecipazione del 50% pi uno degli aventi diritto al voto. Lintesa respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti. Esigibilit dei contratti collettivi aziendali Le parti hanno convenuto altres di limitare la efficacia delle eventuali clausole di tregua sindacale stabilite a livello aziendale alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali operanti allinterno dellazienda che siano firmatarie dellaccordo interconfederale, escludendo quindi la vincolativit delle stesse per i singoli lavoratori. Intese modificative Riprendendo i contenuti del paragrafo 16 dellaccordo del 22 gennaio 2009 laccordo prevede la possibilit che gli accordi aziendali possano definire intese modificative di istituti contrattuali del Ccnl secondo le procedure regolate negli stessi contratti nazionali e, qualora non previste, anche direttamente attraverso il contratto aziendale stipulato dalle rappresentanze sindacali in azienda dintesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria nei casi di crisi aziendale o di nuovi significativi investimenti e relativamente agli istituti che disciplinano la prestazione lavorativa, agli orari di lavoro e allorganizzazione del lavoro. Misure fiscali e contributive di sostegno alla contrattazione decentrata Le parti hanno infine concordato di richiedere al Governo ed al Parlamento che venga confermato il sostegno alla contrattazione collettiva decentrata rendendo strutturali la detassazione del 10% del salario di produttivit e la decontribuzione. A cura di Emmanuele Massagli e Paolo Tomassetti Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di Adapt

N. 28 - 8 luglio 2011

11

RAPPORTO DI LAVORO Accordi

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

collettivi aziendali esplica Le parti Accordo interconfederale 28 giugno 2011 no pari efficacia se appro premesso che vati dalle rappresentanze interesse comune defini re pattiziamente le regole in materia di rappresentativit sindacali aziendali costituite nellambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; obiettivo comune limpegno per realizzare un sistema di destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai relazioni industriali che crei condizioni di competitivit e contributi sindacali conferite dai lavoratori dellazienda produttivit tali da rafforzare il sistema produttivo, loccu nellanno precedente a quello in cui avviene la stipulazio ne, rilevati e comunicati direttamente dallazienda. Ai fini pazione e le retribuzioni; la contrattazione deve esaltare la centralit del valore del di garantire analoga funzionalit alle forme di rappresen lavoro anche considerando che sempre pi la conoscenza, tanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per patrimonio del lavoratore, a favorire le diversit della qualit le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentan ze sindacali aziendali di cui allart. 19 legge 20.5.70, n. del prodotto e quindi la competitivit dellimpresa; la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i raggiungere risultati funzionali allattivit delle imprese ed contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze alla crescita di unoccupazione stabile e tutelata e deve essere sindacali aziendali con le modalit sopra indicate devono orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rap necessit produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e presentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, delle esigenze delle persone; essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali da almeno una organizzazione firmataria del presente ac regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguar cordo o almeno dal 30% dei lavoratori dellimpresa. Per la do ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrat validit della consultazione necessaria la partecipazione tazione collettiva ma anche sullaffidabilit ed il rispetto del 50% pi uno degli aventi diritto al voto. Lintesa respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice delle regole stabilite; fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di dei votanti; lavoro, comune lobiettivo di favorire lo sviluppo e la 6. i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale fina per cui vi la necessit di promuoverne leffettivit e di lizzate a garantire lesigibilit degli impegni assunti con la garantire una maggiore certezza alle scelte operate dintesa contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusi vamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori, ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti allinterno dellazienda e non per tutto ci premesso le parti convengono che i singoli lavoratori; 1. ai fini della certificazione della rappresentativit delle 7. i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva na articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacit di zionale di categoria, si assumono come base i dati associati aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I con vi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali confe tratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in rite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative dallInps tramite unapposita sezione nelle dichiarazioni delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazio aziendali (Uniemens) che verr predisposta a seguito di nali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in interconfederale. I dati cos raccolti e certificati, trasmessi attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collet complessivamente al Cnel, saranno da ponderare con i tivo nazionale di lavoro applicato nellazienda, i contratti col consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresen lettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali ope tanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e tra ranti in azienda dintesa con le organizzazioni sindacali terri smessi dalle Confederazioni sindacali al Cnel. Per la legitti toriali firmatarie del presente accordo interconfederale, al fine mazione a negoziare necessario che il dato di rappresen di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti tativit cos realizzato per ciascuna organizzazione sindaca significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazio le superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si nale dellimpresa, possono definire intese modificative con applica il contratto collettivo nazionale di lavoro; riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che 2. il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e lorganizza di garantire la certezza dei trattamenti economici e norma zione del lavoro. Le intese modificative cos definite esplicano tivi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impie lefficacia generale come disciplinata nel presente accordo; gati nel territorio nazionale; 8. le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore 3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva azien materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo dalepercuiconfermanolanecessitcheilGovernodecida nazionale di lavoro di categoria o dalla legge; di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente ac 4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e nor cessibili tutte le misure che gi hanno dimostrato reale mative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano efficacia volte ad incentivare, in termini di riduzione di tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che interc. operanti allinterno dellazienda se approvati dalla mag collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obietti gioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie vi di produttivit, redditivit, qualit, efficienza, efficacia ed elette secondo le regole interconfederali vigenti; altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della com 5. in caso di presenza delle rappresentanze sindacali azien petitivit nonch ai risultati legati allandamento economico dali costituite ex art. 19 legge 300/70, i suddetti contratti delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.

12

N. 28 - 8 luglio 2011

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

Riposi settimanali: ultimi chiarimenti dal MinisteroDanilo Papa Dirigente D.G. Attivit Ispettiva del Ministero del lavoroIl Ministero del lavoro interviene ancora una volta in materia di riposi settimanali, rispondendo ad un quesito di Confindustria con cernente la possibilit di fruire del riposo in un giorno diverso dalla domenica, ogni qualvolta specifiche esigenze dellazienda di carattere tecni coorganizzativo e produttivo richiedano la predi sposizione di uno o pi turni di lavoro da espletar si anche in tale giornata Ministero del lavoro Risposta a interpello 27.6.2011, n. 26 la continuit e la regolarit del traffico ferroviario. Ulteriori deroghe possono poi essere introdotte dalla contrattazione collettiva purch, ai sensi del lart. 17, comma 4 del Dlgs n. 66/2003, ai lavora tori siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo o, in caso di eccezionale impossibi lit oggettiva, purch sia predisposta una protezio ne appropriata a favore degli stessi. Sotto il profilo delle deroghe vanno anzitutto ri cordati i chiarimenti intervenuti con risposta ad interpello del 1 settembre 2005 prot. n. 2186 inviata al Consiglio provinciale dellordine dei consulenti del lavoro di Brescia. Qui la Direzione generale per lAttivit ispettiva del Ministero del lavoro precisa che lart. 9, comma 1 del Dlgs n. 66/2003 richiama alcuni principi in materia di riposo settimanale, i quali attengono al diritto ad un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, alla consecutivit del riposo (24 ore), allobbligo di cumulo con il riposo giornaliero, alla coincidenza di regola con la domenica. Relativamente al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica non sembrano sussistere, secon do il Ministero, particolari ostacoli per la sua dero gabilit. In proposito non vi infatti alcuna norma costituzionale che sancisca tale coincidenza; va anzi ricordato che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimit delle previsioni conte nute nella legge n. 370/1934 che imponevano ai lavoratori della stampa il riposo domenicale. Sol tanto nella legge ordinaria previsto che, in via tendenziale, il riposo settimanale debba cadere di domenica, ragion per cui possono ritenersi costitu zionalmente legittime eventuali diverse previsioni, anche introdotte dalla contrattazione collettiva sebbene, in tale caso, ci debba avvenire nel rispetto delle condizioni previste dallarticolo 17, comma 4(1). Linterpello del 5 novembre 2007 n. 31, propo

Riposo settimanale: precedenti chiarimenti ministeriali I precedenti interventi del Ministero in materia di riposi settimanali sono contenuti in alcune rispo ste ad interpello ed interessano, in particolare, il regime delle deroghe. Al riguardo si ricorda anzi tutto che alla regola generale di cui allart. 9 del Dlgs n. 66/2003 secondo cui il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, fanno eccezione: le attivit di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e linizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; le attivit caratterizzate da periodi di lavoro fra zionati durante la giornata; per il personale che lavora nel settore dei tra sporti ferroviari: le attivit discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attivit connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano

N. 28 - 8 luglio 2011

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dellAutore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per lAmministrazione. (1) Come gi ricordato tale previsione stabilisce che le deroghe () possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

13

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

sto dal Consiglio nazionale dellordine dei consu tori addetti alla manutenzione di impianti e mac lenti del lavoro, affronta il tema relativo alle mo chinari con obbligo di reperibilit vengano richia dalit di fruizione dei riposi giornalieri o settima mati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali nali dei lavoratori addetti alla manutenzione di decorrono nuovamente dalla cessazione della pre impianti e macchinari con obbligo di reperibilit. stazione lavorativa, rimanendo escluso il computo In particolare, si chiede se in caso di chiamata per di ore eventualmente gi fruite. interventi di manutenzione al di fuori del normale Altra risposta ad interpello da ricordare la n. 29 orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il del 20 marzo 2009, inviata allAgenzia confede riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi rale dei trasporti e servizi, con la quale si affronta il decorrono di nuovo dal termine della prestazione tema concernente la possibilit, da parte della con resa in regime di reperibilit, oppure si cumulano trattazione collettiva, di derogare alla fruizione del con le ore godute precedentemente alla chiamata. riposo settimanale, in particolare con riferimento Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplina alla periodicit del riposo. Qui il Ministero ricorda te dal Dlgs n. 66/2003 e di cui si gi detto, il anzitutto che, in forza di quanto stabilito dal Dl n. Ministero evidenzia come una lettura costituzio 112/2008 (conv. da legge n. 133/2008), il riposo nalmente orientata delle norme in materia di ripo settimanale consecutivo calcolato come media in so conduce alla conclusione per la quale in caso di un periodo non superiore a 14 giorni. La previsione chiamate per interventi di manutenzione al di normativa, che modifica il dettato dello stesso arti fuori dellorario normale di lavoro, che comporti colo 9, comma 1, del Dlgs n. 66/2003, introduce no linterruzione del riposo giornaliero o settima dunque una maggiore flessibilit di impiego della nale, esso decorre nuovamente dal termine della manodopera, rispondendo almeno in parte alle esi prestazione resa in regime di reperibilit, rimanendo genze di datori di lavoro e lavoratori senza che, sul esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute punto, sia necessario alcun intervento della contrat precedentemente alla chiamata. In tal senso si ri tazione collettiva. Qui si evidenzia che la modifica chiama la sentenza della Corte Costituzionale n. normativa coerente non solo con le direttive eu 150/1967 e la sentenza n. 102/1976, secondo ropee di riferimento (93/104/Ce e 2000/34/Ce), cui la consecutivit delle ventiquattro ore un ele ma anche con la giurisprudenza della Corte Costi mento essenziale del riposo settimanale, in quanto tuzionale e della Corte di Cassazione, che ha preci consente di distinguerlo e di non so sato come la regola del riposo settima vrapporlo al riposo giornaliero e a quel nale possa essere derogata, mediante lo annuale. Ancora, richiamata la Lavoro a turni, accordi collettivi o individuali, in caso sentenza della Corte Costituzionale n. di sussistenza di interessi apprezzabili il riposo 23/1982, secondo cui affinch lin della produzione e garantendo in ogni terruzione del lavoro una volta alla set settimanale pu caso il mantenimento di una media di timana sia effettiva, per consentire al essere diverso 6 giorni di lavoro e 1 di riposo con dipendente il recupero delle energie psi dalla domenica riferimento ad un arco temporale cofisiche e per assicurargli un congruo complessivo, in modo da non snatura periodo di tempo da destinare ad attivi re o eludere la periodicit tipica della t ricreative per s e per la famiglia che lo scopo pausa, arco temporale che la novella apportata al umano e sociale del precetto costituzionale neces Dlgs n. 66/2003 ha fissato, appunto, in quattordici sario che il riposo settimanale non coincida nemme giorni. no in parte con il riposo giornaliero, ma da questo Infine, con risposta ad interpello del 10 luglio rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settima 2009 n. 60, inviata alla Confcommercio, il Mini nale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo stero ha affrontato proprio il tema della tenden da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo gior ziale coincidenza del riposo settimanale con la naliero significa, infatti, frustrare la finalit del pre domenica. Il Ministero ricorda, in proposito, che la cetto voluto dal costituente. direttiva comunitaria n. 2000/34/Ce ha abroga In definitiva, dopo aver richiamato anche lorien to lart. 5 della direttiva n. 93/104/Ce nella parte tamento della Corte di Giustizia(2), il Ministero in cui disponeva che il periodo di riposo settima conclude affermando che nel caso in cui i lavora nale dovesse comprendere in linea di principio la(2) La Corte di Giustizia ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dallaltro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che laccumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo pu rappresentare (Corte di Giustizia Sentenza del 9 settembre 2003 C151/02).

14

N. 28 - 8 luglio 2011

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

I precedenti chiarimenti del MinisteroInterpello1 settembre 2005 (Ordine consulenti del lavoro di Brescia) 5 novembre 2007 (Consiglio nazionale ordine dei consulenti del lavoro) 20 marzo 2009 (Agenzia confederale dei trasporti e servizi)

Chiarimento

10 luglio 2009 (Confcommercio)

principi in materia di riposo settimanale: diritto ad un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, consecutivit del riposo (24 ore), obbligo di cumulo con il riposo giornaliero, coincidenza di regola con la domenica. Relativamente al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica non sembrano sussistere particolari ostacoli per la sua derogabilit. nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilit vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente gi fruite. la regola del riposo settimanale pu essere derogata, mediante accordi collettivi o individuali, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della produzione e garantendo in ogni caso il mantenimento di una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo con riferimento ad un arco temporale complessivo, in modo da non snaturare o eludere la periodicit tipica della pausa. lindividuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicit del riposo stesso, secondo il quale occorre osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro.

domenica. Disposizione, questa ultima, in ordine alla quale era peraltro gi intervenuta la Corte di Giustizia nella sentenza n. 84/1996, rilevando come la disciplina del riposo settimanale volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavora tori, rimanendo non giustificabile la preferenza della coincidenza del riposo settimanale con la domenica rispetto ad un altro giorno della setti mana. Inoltre, dopo aver ricordato la risposta ad interpello del 1 settembre 2005, il Ministero evi denzia ancora che lindividuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicit del riposo stesso, secondo il quale occorre osser vare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro. La risposta ad interpello n. 26/2011 Con la risposta ad interpello n. 26/2011 il Mini stero del lavoro ribadisce in linea di massima quanto chiarito in passato, soffermandosi tuttavia sulla possibilit di derogare al principio della coin cidenza con la domenica nelle ipotesi di attivit lavorative organizzate a turni. Preliminarmente il Ministero sottolinea che nellam bito del quadro normativo delineato dal Dlgs n. 66/2003 la fattispecie del lavoro a turni costituisce una peculiare modalit organizzativa del lavoro, at tuata mediante lavvicendamento di diverse unit lavorative nellespletamento della medesima attivit. In particolare, secondo lart. 1, comma 2, lett. f) dello stesso Dlgs n. 66/2003, nel lavoro a turni ogni singolo lavoratore chiamato a svolgere la propria attivit ad ore differenti su un periodo deter minato di giorni o settimane, consentendo cos al datore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi,

anche senza soluzione di continuit, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione col lettiva. Successivamente il Ministero ribadisce do po aver ricordato il contenuto dellart. 9, c. 1, Dlgs 66/2003 che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costitu zionale. Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilit, cos come del resto gi evidenziato dalla risposta ad interpello del 1 settembre 2005. A fortiori, si ri chiama la sentenza n. 84/1996 della Corte di Giu stizia della Ue che, pur riferendosi al quadro norma tivo anteriore allentrata in vigore del Dlgs n. 66/ 2003, ha rilevato come la disciplina del riposo setti manale sia finalizzata, in via prioritaria, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, rispetto alla quale non appare giustificabile la scelta di far coincidere obbligatoriamente il riposo stesso con la domenica piuttosto che con un altro giorno della settimana. Del resto, il medesimo art. 9, al comma 3 del Dlgs n. 66/2003, stabilisce che il riposo di ventiquattro ore consecutive pu essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e pu essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attivit aventi [specifiche] caratteristiche declinate nella seconda parte della disposizione nor mativa. La norma di cui sopra, alla luce di una interpreta zione letterale e sistematica, consente dunque alle imprese che adottano modelli tecnicoorganizzati vi di turnazione di svolgere attivit lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza. Laddove, infatti, il le

15

N. 28 - 8 luglio 2011

RAPPORTO DI LAVORO Circolari

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

gislatore ha voluto attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo nonch alle specifiche carat teristiche dellattivit interessata, ai fini della pos sibile derogabilit al principio del riposo domeni cale, ne ha disposto unapposita elencazione con tenuta nel medesimo comma 3 nonch mediante il meccanismo di individuazione di cui al decreto interministeriale richiamato dallart. 9, comma 5. Il Ministero ritiene in definitiva che, nellipotesi in cui lazienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuit della produ zione, sia possibile per il personale coinvolto nel

sistema di turnazione (compreso il personale ad detto allo svolgimento di lavori preparatori, com plementari o la cui presenza obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fer mo lobbligo di rispettare i principi gi ricordati e contenuti nel comma 1 dellart. 9, secondo il qua le il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e pu essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Il testo della risposta a interpelloLa Confindustria ha avan tivo anteriore allentrata in Ministero del lavoro zato richiesta di interpello vigore del Dlgs n. 66/ Risposta a interpello 27 giugno 2011, n. 26 per conoscere il parere di 2003, ha rilevato come la questa Direzione generale disciplina del riposo setti Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Disciplina in ordine alla disciplina dei manale sia finalizzata, in riposi settimanali ex art. 9, Dlgs n. 66/2003 riposi settimanali di cui al via prioritaria, alla tutela Coincidenza con la domenica lart. 9 Dlgs 66/2003. In della salute e della sicurez particolare, listante chiede za dei lavoratori, rispetto se, ai sensi della disposizio alla quale non appare giu ne normativa citata, sia possibile fruire del riposo settima stificabile la scelta di far coincidere obbligatoriamente il nale in un giorno diverso dalla domenica, ogni qualvolta riposo stesso con la domenica piuttosto che con un altro specifiche esigenze dellazienda di carattere tecnicoorga giorno della settimana. Del resto, il medesimo art. 9, al c. nizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno 3, Dlgs 66/2003 stabilisce che il riposo di ventiquattro o pi turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata. ore consecutive pu essere fissato in un giorno diverso Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale dalla domenica e pu essere attuato mediante turni per il della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quan personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi di tur to segue. Preliminarmente, occorre sottolineare che nel nazione particolare ovvero addetto ad attivit aventi [spe lambito del quadro normativo delineato dal Dlgs n. 66/ cifiche] caratteristiche declinate nella seconda parte della 2003 la fattispecie del lavoro a turni costituisce una pecu disposizione normativa. La norma di cui sopra, alla luce di liare modalit organizzativa del lavoro, attuata mediante una interpretazione letterale e sistematica, consente dun lavvicendamento di diverse unit lavorative nellespleta que alle imprese che adottano modelli tecnicoorganizzati mento della medesima attivit. Nello specifico, in virt del vi di turnazione di svolgere attivit lavorativa nel giorno disposto di cui allart. 1, c. 2, lett. f) del decreto di cui sopra, della domenica a prescindere dal settore produttivo di ogni singolo lavoratore chiamato a svolgere la propria appartenenza. Laddove, infatti, il legislatore ha voluto attivit ad ore differenti su un periodo determinato di attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo nonch giorni o settimane, consentendo al datore di lavoro di alle specifiche caratteristiche dellattivit interessata, ai fini utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di della possibile derogabilit al principio del riposo domeni continuit, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla cale, ne ha disposto unapposita elencazione contenuta nel contrattazione collettiva. Si ricorda al riguardo, che lart. 9, medesimo comma 3 nonch mediante il meccanismo di c. 1, Dlgs 66/2003 sancisce il diritto del lavoratore a individuazione di cui al decreto interministeriale richiama fruire di un periodo di riposo ogni sette giorni () di to dallart. 9, c. 5. In linea con le argomentazioni sopra almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coinci sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene, per denza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo tanto, che nellipotesi in cui lazienda adotti un modello di giornaliero di cui allart. 7. In merito a tale aspetto questo lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuit della Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel nonch con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo della Cassazione, ha gi avuto modo di chiarire che il svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui principio della coincidenza del riposo settimanale con la presenza obbligatoria per legge) fruire del riposo settima domenica previsto dalla legge ordinaria solo in via ten nale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal denziale e non risulta contemplato, invece, da una norma tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo di rango costituzionale. Di conseguenza, non sembrano lobbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilit il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni (cfr. risposta ad interpello n. 60/2009 e n. 2186/2005). sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e A fortiori, si richiama la sentenza n. 84/1996 della Corte pu essere calcolato come media in un periodo non supe di Giustizia della Ue, che, pur riferendosi al quadro norma riore a 14 giorni.

16

N. 28 - 8 luglio 2011

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

Licenziamento collettivo: lesternalizzazione non vieta il ricorso al contratto di solidarietMauro Marrucci Consulente del lavoro in Livorno legittimo il contratto di solidariet nel lambito di una procedura di mobilit ca gionata da unesternalizzazione produttiva Ministero del lavoro Risposta a interpello 27.6.2011, n. 29 della legge n. 863/1984, attraverso la quale le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs sono autorizzate alla riduzione del lorario di lavoro al fine di evitare, in tutto od in parte, una dichiarazione di esubero del perso nale. Attraverso questo istituto(1), per il tramite di un accordo sindacale, si realizza una forma di solida riet tra lavoratori i quali accettano una riduzione dellorario di lavoro e della corrispondente retri buzione al fine di riassorbire eccedenze di perso nale, con la corresponsione ai medesimi di un trattamento di integrazione salariale nella misura di un determinato ammontare del trattamento economico(2) perso a seguito della predetta ridu zione di orario(3), previa specifica autorizzazione emanata con decreto ministeriale. Listituto de quo pu essere validamente invocato nellambito di una procedura di mobilit di cui allarticolo 4 della legge n. 223/1991 cos come in termini da essa disgiunti, per la sola intesa convergente della parti negoziali. Art. 5, comma 5, legge n. 236/1993 Una ulteriore fattispecie di contratto di solidarie t difensivo quella prevista dallaricolo 5, com mi da 5 ad 8, della legge n. 236/1993, in ragio ne della quale in attuazione di un accordo sin dacale viene corrisposto, per un periodo massi mo di due anni, un contributo pari alla met del monte retributivo non dovuto ai lavoratori a se guito della riduzione di orario, in rate trimestrali, ripartito in parti uguali tra limpresa beneficiaria e i dipendenti interessati. In questo caso le impre se interessate sono quelle escluse dalla normativa in materia di Cigs pertanto non rientranti nel campo di applicazione dellart. 1 della legge n. 863/1984 che abbiano avviato la procedura di mobilit di cui allart. 24 della legge n. 223/

In virt del principio di libert dellorganizzazione dellimpresa legittimo lutilizzo del contratto di solidariet per evitare il licenziamento di persona le anche a seguito dellesternalizzazione produtti va operata tramite contratto di appalto. A queste conclusioni giunta la Direzione genera le per lattivit ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la riposta n. 29 del 27 giugno 2011, ad un interpello, avanzato dallo Sna ter (Sindacato nazionale autonomo telecomunica zioni e radiotelevisioni), in merito alla problemati ca concernente la compatibilit tra ladozione, in un determinato settore aziendale, dello strumento dei contratti di solidariet difensivi introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilit di cui alla legge n. 223/1991 e la stipulazione e lincre mento di contratti di appalto per le attivit ineren ti lo stesso settore. Il Ministero del lavoro ricorda in via preliminare che al contratto di solidariet difensivo sono ascrivibili due diverse soluzioni, normativamente qualificate, rivolte a differenti tipologie di aziende, finalizzate, previo uno specifico accordo sindacale che prevede una contrazione dellorario di lavoro, al manteni mento dei livelli occupazionali con un intervento di forme di sostegno al reddito per i lavoratori interes sati. Il contratto di solidariet Art. 1, legge n. 863/1984 Una prima soluzione quella dettata dallart. 1

N. 28 - 8 luglio 2011

(1) (2) (3)

Regolamentato dal Dm 10 luglio 2009 n. 46448 (G.U. n. 178 del 3 agosto 2009). Lintegrazione salariale pari al 60%, tuttavia in ottemperanza di quanto stabilito in proposito dalla legge n. 220/2010 (legge stabilit 2011), cos come per gli anni 2009 e 2010, anche per il 2011 lintegrazione salariale elevata alla misura dell80%. L. Del Vecchio, sul commento allart. 1 della legge n. 863/84, in GrandiPera, Cedam, 2009, 990.

17

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

Contratti di solidariet difensiviImprese soggette Cigs Art. 1, legge n. 863/1984 Imprese non soggette Cigs Art. 5, comma 5, legge n. 236/1993

Riduzione di orario al fine di evitare, in tutto od in parte, la riduzione di personale

Riduzione di orario al fine di evitare, in tutto od in parte, la riduzione di personale

Sia nellambito che al di fuori di una procedura di mobilit di cui allart. 4 della legge n. 223/1991

Imprese oltre 15 dip.

Imprese fino 15 dip.

Solo nellambito di procedura di mobilit di cui allart. 24 della legge n. 223/1991

Fuori da procedure di mobilit ma per evitare licenziamenti plurimi individuali

1991(4). A decorrere dal 12 aprile 2009, in ragio ne delle modifiche apportate allart. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 dallart. 7ter, comma 9, lett. d), della legge n. 33/2009, il contratto di solidariet pu essere stipulato, oltre che nel cor so di una procedura di licenziamento collettivo, anche per evitare licenziamenti plurimi indivi duali per giustificato motivo oggettivo nellambi to delle imprese con meno di 15 dipendenti(5). La soluzione ministeriale Nel contesto di un contratto di solidariet, stipula to nellambito di una procedura di mobilit di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, cagio nata dal ricorso ad una esternalizzazione produt tiva attuata mediante contratto di appalto, si sta glia la domanda dellistante volta a comprendere, nella fattispecie, la legittimit dellutilizzo della soluzione difensiva sotto il profilo occupazionale. Il Ministero opta per la risposta positiva muovenN. 28 - 8 luglio 2011

do dallambito normativo dettato in materia di riduzione di personale. Lart. 24 della legge n. 223/1991 richiama infat ti, nellambito procedimentale, lart. 4, comma 5, della medesima legge. Secondo la suddetta dispo sizione entro sette giorni dalla data del ricevi mento della comunicazione di apertura della pro cedura di cui al comma 2, a richiesta delle rap presentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, si deve procedere ad un esame con giunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare lec cedenza del personale e le possibilit della relati va diversa utilizzazione, altres in termini parziali, nellambito della stessa impresa, anche mediante lutilizzo di contratti di solidariet e forme flessi bili di gestione del tempo di lavoro. Lesame con giunto diventa quindi la sede per una valutazione complessiva demandata dal legislatore alle parti negoziali e assume la valenza di veicolo utile a

(4)

(5)

Ne possono fruire anche: a) le imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti in localit territoriali con gravi crisi occupazio nali, individuate con Dpcm del 1 ottobre 1993, senza limitazioni occupazionali (art. 5, comma 7); b) le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, anche se occupino meno di 16 dipendenti a condizione che i lavoratori interessati alla riduzione dellorario di lavoro percepiscano, dai fondi bilaterali istituiti dalla contratta zione collettiva nazionale di lavoro, prestazioni di entit non inferiore alla met del contributo pubblico destinato ai lavoratori (art. 5, comma 8); fermo restando che quelle con pi di 15 dipendenti devono aver attivato una procedura di mobilit. Si veda in tal senso Ministero del lavoro nota a prot. n. 14/0022114 del 3 novembre 2009, in Guida al Lavoro n. 44/2009.

18

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

RAPPORTO DI LAVORO Circolari

qualificare, muovendo dalle cause, i possibili ri medi, secondo una logica improntata a principi di buona fede e correttezza, nellambito dellaccor do sindacale che ne seguir. In questo quadro pertanto, ove la soluzione concertata si concretiz zi nel contratto di solidariet difensivo, esso assu me piena legittimazione, qualunque sia la motiva zione che determina leccedenza di personale, anche se connessa ad una precedente esternaliz zazione. Del resto il Ministero, muovendo dal presupposto che lonere delle valutazioni nellambito della procedura, secondo il principio della procedimen talizzazione del licenziamento collettivo, sia de mandato dal legislatore alle parti negoziali, con clude osservando che ad esso demandato prin cipalmente il compito di verificare se, al momen to dellapertura della procedura di mobilit, in sede di sottoscrizione dellaccordo sindacale sia no state adeguatamente considerate le cause che hanno determinato lesubero. Fra esse, secondo quanto affermato nella risposta allinterpello, con una interpretazione costituzio nalmente orientata alla luce dellart. 41 Cost.,

possono rientrare verosimilmente anche forme di esternalizzazione quali lappalto che, co munque, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dellimpresa: prova ne sia il fatto che nemmeno il potere di valutazione del giudice pu estendersi fino a sindacare lopportunit o ladeguatezza del la decisione assunta dallimprenditore di esterna lizzare o di investire sul capitale umano in virt del principio di libert dorganizzazione dimpre sa tutelato costituzionalmente(6). Resta tuttavia da osservare che le motivazioni che hanno determinato lesubero del personale, gi indicate in seno allaccordo sindacale per la mobi lit, ove concluso in favore di un contratto di solidariet, dovranno essere replicate indicando le unitamente agli altri elementi richiesti anche nello specifico accordo sindacale relativo al con tratto di solidariet medesimo: a prevederlo lo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 33/1994 per i contratti di solidariet di cui al lart. 1 legge n. 863/1984 e con la circolare n. 20/2004 per quelli di cui allart. 5, comma 5, legge n. 236/1993.

Il testo della risposta a interpelloLo Snater, Sindacato na tipo verticale o orizzonta Ministero del lavoro zionale autonomo teleco le, ai quali viene erogato Risposta a interpello 27 giugno 2011, n. 29 municazioni e radiotelevi un contributo integrativo sioni, ha avanzato richie volto a compensare la Oggetto: Istanza di interpello ex art. 9, Dlgs n. sta di interpello per cono perdita di retribuzione 124/2004 - Compatibilit tra listituto dei contratscere il parere di questa determinata dalla suddet ti di solidariet difensivi e lappalto Direzione generale in me ta contrazione dellorario rito alla problematica di lavoro. Tale integrazio concernente la compati ne, in altri termini, costi bilit tra ladozione in un determinato settore aziendale tuisce una forma di sostegno del reddito che muta in dello strumento dei contratti di solidariet difensivi, ragione del diverso tipo di azienda coinvolta. Esistono, introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobili infatti, due tipologie di contratti di solidariet: quelli t ex legge n. 223/1991 e la stipulazione di contratti di utilizzabili dalle aziende rientranti nel campo di appli appalto per le attivit inerenti lo stesso settore nonch cazione della Cigs, disciplinati dallart. 1 della legge n. con leventuale incremento di tali appalti. 863/1984, e quelli invece destinati alle aziende mino Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale ri, artigiane o comunque non aventi diritto alla fruizio degli ammortizzatori sociali e I.O. e dellInps, si rappre ne del trattamento di integrazione salariale, disciplinati senta quanto segue. dallart. 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993. In via preliminare, occorre evidenziare la ratio e la In entrambe le ipotesi contemplate dalle suddette nor funzione dellistituto dei contratti di solidariet difensi mative, il contratto di solidariet costituisce uno stru vi. Si tratta di una tipologia contrattuale rientrante nel mento finalizzato ad evitare in tutto o in parte la ridu lambito della categoria degli ammortizzatori sociali, zione o la dichiarazione di esubero di personale, oggi finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali consentito, ai sensi dellart. 7ter , comma 9, lett. d) nelle situazioni caratterizzate da crisi aziendale tempo della legge n. 33/2009, anche alle aziende con meno ranea. di quindici dipendenti, al fine di evitare licenziamenti In conseguenza di questultima, aziende e organizzazio plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. ni sindacali raggiungono unintesa avente per oggetto Nella fattispecie prospettata dallinterpellante, lattiva una diminuzione dellorario di lavoro dei dipendenti, di zione del contratto di solidariet si innesta nellambito

N. 28 - 8 luglio 2011

(6)

Ex multis, Cass. n. 21121/2004.

19

RAPPORTO DI LAVORO Circolari

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

della procedura di mobilit di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991. Lart. 24, avente per oggetto le disposizioni normative in materia di riduzione di personale, va letto in combi nato disposto con la disciplina di cui allart. 4, comma 5, della stessa legge. Tale norma stabilisce che, sulla base di un iniziale avvio della procedura di mobilit, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comuni cazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, le rappresentanze sindacali aziendali, nonch le rispettive associazioni possono richiedere un esame congiunto tra le parti allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare leccedenza di personale e la possibilit di utilizzazione diversa di tale perso nale o di una sua parte, nellambito della stessa impre sa, anche mediante la sottoscrizione di contratti di soli

dariet e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. In base a quanto sopra, pertanto, a questo Ministero demandato principalmente il compito di verificare se, al momento dellapertura della procedura di mobilit, in se de di sottoscrizione dellaccordo sindacale siano state ade guatamente considerate le cause che hanno determinato lesubero, fra le quali possono rientrare verosimilmente forme di esternalizzazione quali lappalto che, comun que, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dellimpresa. Ci premesso, si ritiene che le valutazioni richieste dallinterpellante siano demandate dal legislatore alle parti firmatarie dellaccordo sindacale che, in tale sede, potranno dunque verificare i presupposti per lattivazione della procedura finalizzata allerogazione del contributo di solidariet.

Lavoro & TerritorioDeliberazione 20.6.2011, n. 906Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di voucher per il Catalogo Interregionale dellAlta formazione. Invito a presentare domanda

Regione Basilicata: voucher per lAlta formazioneLa Regione Basilicata promuove lo sviluppo e le iniziative del progetto Catalogo interregionale alta formazione favorendo la partecipazione e laccessibilit allAlta formazione delle persone laureate (occupate, inoccupate e disoccupate) e diplomate occupate (anche in Cigo e Cigs) mediante la concessione di voucher per i costi di iscrizione e frequenza ai corsi di alta formazione specificamente indicati e disciplinati nellapposito Catalogo Interregionale on line, disponibile sul sito internet allindirizzo www.altaformazioneinrete.it. La Regione concede, inoltre, contributi per le spese di soggiorno presso le sedi di svolgimento dei percorsi di Alta formazione master/corsi di specializzazione, in rapporto al reddito familiare. La dotazione finanziaria complessiva pari a 1.000.000 di euro, tale importo sar destinato per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da occupati, inoccupati e disoccupati laureati e per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da occupati o persone in Cigo, Cigs in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore. I voucher sono concessi per un ammontare massimo pari a 25,00 euro lora per destinatario, in ogni caso limporto del voucher non potr superare il 90% del costo complessivo individuale e comunque, fino a una concorrenza pubblica massima di 6.000 euro. la quota restante a carico del partecipante. Per i partecipanti occupati ammessa la compartecipazione (totale o parziale) nel pagamento della quota a carico del partecipante da parte del datore di lavoro. La Regione oltre al costo del corso concede un contributo forfetario per le spese di soggiorno dei partecipanti fino ad un massimo di 200 giorni di frequenza, limporto del contributo (30 euro; 20 euro oppure 10 euro al giorno) dipende dalla distanza dalla localit di residenza dei partecipanti e la sede di svolgimento del master/corso di specializzazione. Modalit e termini di presentazione della domanda di voucher Le persone interessate dovranno registrarsi al portale del Catalogo allindirizzo www.altaformazioneinrete.it e compilare la domanda on line di assegnazione del voucher a partire dal 4 luglio 2011 ed entro il 4 agosto 2011. La domanda compilata dovr essere inviata al seguente indirizzo: Regione Basilicata Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Scolastico, Universitario e Competitivit delle Imprese, via Verrastro 8, Potenza 85100. Marco Pettini - Pragma Service Sas Pistoia

20

N. 28 - 8 luglio 2011

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

Distacco in Italia di stranieri qualificati: obblighi e procedure di immigrazioneAndrea Costa Dottore commercialista e Revisore legale in RomaIl Ministero del lavoro risponde a un quesito avanzato da Confindustria in merito alla cor retta applicazione dellart. 27, lettera g), del Dlgs n. 286/1998, recante la disciplina dellingresso per lavoro dei cittadini extracomunitari distaccati in Ita lia per lo svolgimento di prestazioni qualificate Ministero del lavoro Risposta a interpello 27.6.2011, n. 28 na dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dora in avanti Tui) e dal relativo regola mento dattuazione, il Dpr n. 394 del 31 agosto 1999 (dora in avanti regolamento dattuazione). La regola generale prevede che lingresso dei cittadi ni extracomunitari che intendano svolgere la propria attivit lavorativa in Italia possa avvenire unicamen te nellambito delle quote definite annualmente, en tro il 30 novembre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri(2). Una specifica deroga, finalizzata ad agevolare limmigrazione di quei lavoratori in grado di ap portare competenze specifiche non facilmente re peribili sul territorio nazionale, prevista dal pri mo comma dellart. 27 Tui, che consente lingres so, al di fuori delle quote annuali, dei lavoratori richiamati nella tabella a pagina successiva.

La mobilit transnazionale dei lavoratori La disponibilit dellopportuno knowhow nei luoghi e nei tempi richiesti dai processi produttivi costitui sce un aspetto fondamentale per le aziende chiama te ad operare in un mercato globalizzato. La mobili t transnazionale dei lavoratori, e delle loro famiglie, viene spesso ostacolata dalle politiche di immigrazio Ingresso per lavoro ex art. 27, lett. g) Tui ne dei vari Stati, ispirate, principalmente, da esigenze In particolare, nei casi previsti dallart. 27, comma 1, lettera g) Tui, ovvero di lavoratori di ordine pubblico e di sicurezza nazio alle dipendenze di organizzazioni o im nale. Se lingresso e il soggiorno dei la prese operanti nel territorio italiano, Verifica, voratori di cittadinanza comunitaria che siano stati ammessi temporanea agevolato dalla normativa italiana in caso per caso, mente a domanda del datore di lavoro, materia di immigrazione, in virt del della qualifica per adempiere funzioni o compiti speci principio della libert di circolazione dei del lavoratore fici, per un periodo limitato o determi lavoratori(1), lo stesso non pu dirsi per i extraUe nato, tenuti a lasciare lItalia quando lavoratori di cittadinanza extracomuni da distaccare tali compiti o funzioni siano terminati, taria. in Italia la procedura di immigrazione preve Con riferimento a questi ultimi, le con de la richiesta e lottenimento del nul dizioni di ingresso e soggiorno in Italia sono disciplinate dal Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 la osta (compilando il modello L circ. Min. inter (Testo unico delle disposizioni concernenti la discipli no 13 maggio 2008, n. 2198), del visto dingres(1) Si veda il Dlgs 6 febbraio 2007, n. 30, con il quale stata recepita la direttiva 2004/38/Ce. Ad ogni modo per i Paesi neocomunitari, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato, sono state previste specifiche deroghe per alcuni settori produttivi e per alcune professionalit. Si veda la Circolare congiunta Ministero dellinterno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 gennaio 2011, n. 707, relativa a Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria, secondo la quale lItalia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per laccesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2011, confermando quanto gi disposto dalle circolari congiunte Ministero dellinternoMinistero della solidariet sociale 28 dicembre 2006, n. 2, 3 gennaio 2007, n. 3, 4 gennaio 2008, n. 1, 14 gennaio 2009, n. 1 e 20 gennaio 2010, n. 2. Per una verifica delle disposizioni contenute negli ultimi decreti flussi, si veda A. Rozza, Lavoratori extracomunitari: in Gazzetta il decreto flussi 2010, in Guida al Lavoro, 2011, 3, 30 e ss.; A. Rozza, Extracomunitari: ultimi chiarimenti sui flussi 2010 prima del click day, in Guida al Lavoro, 2011, 5, 28 e ss.; A. Rozza, Flussi stagionali 2011: ridotte le quote di ingresso, in Guida al Lavoro, 2011, 14, 16 e ss.; A. Costa, A. Fusco, Cittadini extracomunitari: contingente 2010, in Dir. prat. lav., 2011, 2, 87 e ss.

N. 28 - 8 luglio 2011

(2)

21

RAPPORTO DI LAVORO Articoli

Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

Art. 27 Testo unico immigrazione (Dlgs n. 286/1998) Ingresso per lavoro in casi particolaria) dirigenti o personale altamente specializzato di societ aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro dellUnione europea b) lettori universitari di scambio o di madre lingua c)professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico d) traduttori e interpreti e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea residenti allestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart. 1655 c.c. e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91 q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono i