Guida affitto casa
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Transcript of Guida affitto casa
COME DARE LA CASA IN
AFFITTOCONTRATTI E FISCALITÀ
Introduzione
Dai contratti alle detrazioni,tutte le regole dell’affitto 5
Capitolo 1Il contratto libero
Dalla riforma niente vincoli:sono le parti a decidere
di Nicola Graziano e Francesca Picierno 8
Capitolo 2Il contratto concordato
Accordi proprietari-inquiliniper tenere i prezzi più bassi
di Francesca Picierno 20
Capitolo 3Il contratto transitorio
Affitti brevi e usi particolari:
ecco le tipologie innovative
di Francesca Picierno 30
Capitolo 4La porzione d’immobileStanze e parti dell’alloggio,utilizzabili tutte le fattispecie
di Francesca Picierno 40
Capitolo 5Il contratto uso ufficioDurata minima di sei anniper gli edifici non abitativi
di Marco Rinaldi 46
Capitolo 6Il contratto con patto di venditaCosì il canone si trasformanell’anticamera dell’acquisto
di Nicola Graziano 64
DIRETTORERESPONSABILERoberto NapoletanoRegistrazione n. 273del 22 giugno 2012
A cura diBianca Lucia Mazzei (capo servizio)[email protected] [email protected]
CoordinamentoMorena Pivetti (capo servizio)[email protected]
Le scritte evidenziate in rosso riguardano i provvedi-menti pubblicati integralmente in questa Guida+multimediale
Rimanda alle norme consultabili direttamentesullebanchedati de«Il Sole-24Ore»
Il significato dei simboli
Indicano la provenienza da un link esterno allebanchedatide «Il Sole-24Ore»
In redazione:Massimo Agostini; Alessandro Arona; Marzio Bartoloni;Annamaria Capparelli; Paolo Del Bufalo; Giorgio dell’Ore-fice; Ernesto Diffidenti; Massimo Frontera; Barbara Gob-bi; Luigi Illiano; Flavia Landolfi; Alessandro Lerbini; EnzaLoddo; Rosanna Magnano; Silvia Marzialetti; Bianca Lu-cia Mazzei; Manuela Perrone; Morena Pivetti; Alessio Ro-meo Lironcurti; Mauro Salerno; Sara Todaro; Alessia Tri-podi; Valeria Uva
SOMMARIO
2Il Sole 24 Ore
Capitolo 7Le agevolazioni e la tassazione
A studenti, giovani e fuori sedeil top degli sconti sugli affitti
di Laura Ambrosi 70
Imponibile Irpef o cedolare:la scelta è del contribuente
di Laura Ambrosi 76
Capitolo 8La fine locazione e lo sfratto
Morosità e contratti scadutigodono di un iter più veloce
di Stanislao De Matteis 84
Capitolo 9La giurisprudenza
Cosa ha scritto la Cassazione
negli ultimi diciotto mesi
di Nicola Graziano 92
Capitolo 10Domande & Risposte
I quesiti più frequenti 100
Capitolo 11La documentazione
Liberalizzazione controllataal debutto con la legge Zagatti
Il testo annotato della legge 9 dicembre1998 n. 431 108
Capitolo 12La documentazione online
Tutti i provvedimenticonsultabili con un click 128
Lavori in casaconsconto del50%C’è tempo fino al 30giugno 2013 perristrutturare casadetraendo il 50%della spesa: nellaGuida+ aggiornatacon le ultime novità,le opere ammesse e leprocedure da seguire.
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Le offerte de «Il Sole-24 Ore»
COME DARE LA CASA IN AFFITTO - CONTRATTI E FISCALITA'
3Il Sole 24 Ore
INTRODUZIONE
4Il Sole 24 Ore
Un quadro completodella normativa e dellagiurisprudenza che forniscea proprietari e inquilinila bussola per sceglierela soluzione più opportuna
I tipi di contratto da utilizzare, il prelievofiscale, le agevolazioni su cui inquilini eproprietari possono contare, la fine loca-zione, le procedure e i tempi necessari perlosfratto.Prendere odare inaffittounim-
mobile richiede la conoscenza e il rispetto di unamoltepicitàdinorme.InquestaGuida+proprieta-ri e inquilini trovano il quadro completo dellenorme e della giurisprudenza, oltre a indicazionipratiche e ai modelli contrattuali.
Quale contratto sottoscrivere è la prima que-stione da affrontare, in modo da individuare lascrittura più consona alle proprie esigenze: è im-portanteconoscerelecaratteristichechecontrad-distinguono i vari tipi di contratto previsti dallalegge 431 del 1998 per le locazioni ad uso abitati-vo e dalla legge 392 del 1978 per quelle ad usoufficio. E anche avere un quadro delle possibiliopzioni per utilizzare l’affitto come anticameradell’acquisto vero e proprio dell’immobile.
Alla descrizione del contratto libero, in cui la fis-sazionedell’affittoèlasciataalladecisionedellepar-ti,ediquelloconcordato(ilcanonenonpuòsupera-reilimitistabilitidagliaccordilocali)sonodedicatiiprimiduecapitoli.Nel terzo vengono presi in con-siderazione i contratti di durata inferiore, comeil transitorio e quello per studenti.
L’affitto di camere o di porzioni di immobili,sempre più diffuso al fine di ammortizzare unatassazione sempre più elevata, è esaminata nelcapitolo quattro; il cinque si occupa degli immo-bili destinati ad uso ufficio e il sei delle locazionicon patto di futura vendita.
La Guida+ si occupa poi della tassazione e delledetrazioni fiscali di cui possono godere sia i pro-prietari che gli inquilini (capitolo settimo). L’otta-vo prende in esame le procedure di sfratto e ilnono illustra le principali indicazioni fornitedalla giurisprudenza. Arricchiscono e completa-no il quadro le domande e risposte. Nella docu-mentazione si riporta la legge 431 del 1998 perintero, arricchita dalle note esplicative. Il siste-ma dei link permette di accedere a tutti i riferi-menti normativi.
Dai contrattialle detrazioni,tutte le regoledell’affitto
COME DARE LA CASA IN AFFITTO - CONTRATTI E FISCALITA'
5Il Sole 24 Ore
01Il contratto
libero
I n linea generale la locazione è un con-tratto con il quale una parte – tecnica-mente definita “locatore” – si obbliga afar godere un bene all’altra – definita“conduttore”– per un periodo di tempo
determinato, in cambio di un corrispettivo.La disciplina delle locazioni di immobili ad
uso abitativo è stata radicalmente trasforma-ta con la riforma attuata dalla legge 9 dicem-bre 1998 n. 431, meglio nota come “legge Zagat-ti”, che ha abolito il regime “vincolistico” pre-visto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (meglioconosciuta come «equo canone»), che discipli-nava sia i contratti di immobili ad uso abitati-vo, sia quelli degli immobili ad uso commer-ciale e, ponendo un tetto ai canoni di locazio-ne, per mantenerli entro limiti ragionevoli, ob-bligava ad affittare gli immobili ad un canoneprestabilito, con la conseguenza che molti pro-prietaripreferirono lasciare le proprie case sfit-te, piuttosto che locarle a canoni ritenuti trop-po bassi.
Il mercato liberoCon la riforma del 1998, il legislatore ha in-
novato profondamente la normativa, in parti-colare per gli immobili ad uso abitativo, conl‘obiettivo di attuare una liberalizzazione con-trollata del settore delle locazioni ai fini abita-tivi, definendo a tale scopo un complesso di re-gole nell’ambito delle quali possano trovare
spazio ed applicazione una maggiore autono-mia negoziale delle parti.
In particolare, con il citato provvedimentolegislativo del 1998, si è cercato di realizzarenon solo la citata liberalizzazione controllatadella locazione, ma anche una sorta di regola-rizzazione dei contratti, a tutela soprattutto
Dal 1998 la normativa èstata molto innovata:liberalizzazione controllatadelle locazioni abitative
di Nicola Grazianoe Francesca Picierno
Dalla riformaniente vincoli:sono le partia decidere
01 | IL CONTRATTO LIBERO
8Il Sole 24 Ore
dei conduttori e, più in generale, della traspa-renza.
Il legislatore ha dettato un regime di merca-to libero, governato dal gioco della domanda edell’offerta, in cui la pattuizione del canone èdel tutto rimessa alla trattativa delle parti.
La gran parte delle locazioni adibite ad abi-tazione è attualmente regolata dall’autono-mia negoziale dei contraenti, i quali, semprepiù spesso, scelgonola tipologia contrat-tuale del cosiddetto«contratto libero».
Le caratteristicheIl «contratto libe-
ro» è così definito per-ché consente ai con-
traenti di non essere vincolati ad uno schemapredefinito: le parti sono sostanzialmente libe-re di decidere in piena autonomia le clausolecontrattuali, in primis il canone, a patto che es-so risulti “trasparente”, nel senso che non ven-ga convenuto, neppure in forma orale, alcuntipo di ulteriore corrispettivo rispetto a quelloindicato all’interno del contratto, pena la nulli-tà dell’intero negozio giuridico e la facoltà delconduttore di chiedere:
a. la revisione dello stesso contratto;b. la restituzione della differenza di fatto
versata al locatore.L’unico vero limite posto dalla legge all’au-
tonomia contrattuale dei contraenti riguardala fissazione del periodo di locazione, che è sta-bilito in quattro anni automaticamente rinno-vabili.
Durata e rinnovo automaticoL’articolo 2 della Legge n. 431/1998 vieta alle
parti di stipulare contratti di locazione a cano-nelibero per unperio-doinferiore alquadri-ennio, decorso il qua-le il locatore è tenutoarinnovare il contrat-toper unaltro quadri-ennio, salve le ipotesidi diniego di rinnovoalla prima scadenza.
Regime di mercato governato da domanda e offertaLa pattuizione del canone è del tutto rimessa alla trattativadelle parti che deve, però, essere trasparente: non puòessere convenuto alcun ulteriore corrispettivo
Legge 392/1978La legge sull’equo canone
Fino al 1998 disciplinava in modo vincolistico i contrattidi immobili a uso abitativo e a uso commerciale
COME DARE LA CASA IN AFFITTO - CONTRATTI E FISCALITA'
9Il Sole 24 Ore
Alla prima scadenza, quindi, il locatore èobbligato a rinnovare il contratto per un ulte-riore quadriennio alle stesse condizioni con-trattuali.
Tuttavia, la regola del rinnovo automatico,non è applicabile ad alcune ipotesi disciplina-te dall’articolo 3 della Legge n. 431/1998, al ri-correre delle quali il proprietario può avvalersidella facoltà di «diniego di rinnovo», dandonecomunicazione al conduttore con preavviso –disdetta con indicazione specifica del motivo,a pena di nullità –, di almeno sei mesi.
La disdettaInparticolare, il locatorepuò
dare disdetta, ad esempio:a. se intendedestinare l’im-
mobile locato ad uso abitati-vo, commerciale, artigianale,proprio,del coniuge, deigeni-tori, dei figli;
b.seilconduttorenonoccu-pacontinuativamentel’immo-bile senza giustificato motivo;
c. se il conduttore dispone di alloggio libe-ro e idoneo nello stesso Comune;
d. se l’unità immobiliare è ubicata in un edi-ficio gravemente danneggiato che deve esse-re radicalmente ristrutturato;
e. se il locatore intenda vendere l’immobilea terzi, salvo, sempre, il diritto di prelazionedel conduttore.
La giurisprudenza ha chiarito che il locatoreche intenda avvalersi della facoltà prevista dal-la norma a suo favore, deve fornire la provadella serietà della sua intenzione, ovvero la re-alizzabilità del suo intento, ma non è tenuto adimostrare la concreta ed effettiva realizza-zione di esso e non deve dimostrare l’effettivanecessità di destinare l’immobile ad abitazio-ne o ad attività di lavoro propria o di un pro-prio familiare, essendo sufficiente una sempli-
ce manifestazione di volontàin tal senso.
Resta, comunque, fermo ildiritto del conduttore di agi-re giudizialmente per il ripri-stino del contratto o per il ri-sarcimento del danno ovel’immobile non venga desti-nato entro 12 mesi all’uso in-dicato nella disdetta.
Si aggiunga che la possibili-
4 + 4anni
La durata del contratto liberoDopo il primo quadriennio scattail rinnovo automatico del secondo
Il videoNicola Graziano, esperto de «Il Sole-24 Ore», risponde alladomanda: Quali sono le regole per affittare casa?
01 | IL CONTRATTO LIBERO
10Il Sole 24 Ore
Le tre principali tipologie contrattuali per uso abitativoLe condizioni e la durata per i diversi casi
Tipologia Condizioni Durata
Contrattolibero
Le parti sono libere di decidere in piena autono-mia le clausole contrattuali, a partire dal canone,a patto che risulti trasparente
Quattro anni automaticamenterinnovabili per altri quattro
Contrattoconcordato
Le parti possono stipulare contratti sulla base diquanto stabilito in appositi accordi, definiti insede locale tra le associazioni dei proprietari edegli inquilini, che fissano gli importi massimi eminimi dei canoni sulla base:a. delle caratteristiche dell’immobileb. della zona ove è ubicato l’immobilec. del numero degli occupanti
Tre anni automaticamente rinno-vabili per altri due
Contrattotransitorio
Le parti possono stipulare contratti per soddisfa-re qualsiasi esigenza specifica, espressamenteindicata in contratto, del locatore o di un suofamiliare, o del conduttore e di un suo familiare,collegata a un evento certo a data prefissata.Il canone segue lo stesso meccanismo del con-tratto convenzionato
Deve essere compresa tra uno e18 mesi
COME DARE LA CASA IN AFFITTO - CONTRATTI E FISCALITA'
11Il Sole 24 Ore
Cosa cambia se l’appartamento è ammobiliato o non lo è
N elle disposizioni normative non sirinviene una definizione di
“appartamento ammobiliato“.
Un immobile è da considerarsi “ammobiliato“
quando quest’ultimo dispone dei mobili edell’arredamento necessario per permettere
all’inquilino di abitarvi correttamente e
portando con sé i soli effetti personali.L’immobile non deve essere interamentearredato per essere considerato come
ammobiliato, per definire un appartamento
“ammobiliato“ basta lo strettoindispensabile: cucina con il solo piano di
cottura e il frigorifero, l’armadio e il letto.
In altri termini, la qualifica di “ammobiliato” è
lasciata alla valutazione del proprietario e
soprattutto dei suoi inquilini.Certamente, affittare un appartamento
ammobiliato può permettere di aumentare laredditività del proprio investimento locativo a
seconda dei casi. Un arredamento dettagliato
nei minimi particolari, infatti, incrementando il
valore dell’immobile, ben può far aumentare il
canone locatizio dello stesso.
La cosidetta “legge dell’equo canone“
(392/1978) stabiliva all’articolo 12 che «se
l’immobile locato è completamente arredato
con mobili forniti dal locatore ed idonei, per
consistenza e qualità, all’uso convenuto, ilcanone (...) può essere maggiorato fino a unmassimo del 30 per cento»; si poteva quindi
stabilire un corrispettivo maggiore di quello
legale ma entro limiti ben precisi.
La legge 431/1998 ha poi abrogato, tra gli
altri, anche il suddetto articolo 12 della legge
dell’equo canone.
Poiché oggi la fissazione del canone è liberanei contratti 4 + 4, chi affitta un
appartamento ammobiliato può liberamentetenerne conto nello stabilire il canone al
momento della stipula del contratto.
Nei contratti a canone concordato (3 + 2,
transitori e per studenti) la maggiorazione del
canone, nel caso di appartamento
ammobiliato, è in genere prevista negliaccordi intervenuti tra associazioni degliinquilini e dei proprietari che fissano la griglia
minima e massima dei canoni di locazione.
La natura ammobiliata dell’immobile è deltutto irrilevante nella scelta della tipologiacontrattuale: affittare un appartamento
ammobiliato non ha dei vincoli restrittivi, né
rischi particolari rispetto a una locazione
classica.
Incide, invece, in sede di stipula. È, infatti,
opportuno specificare nel contratto che
l’appartamento concesso in locazione èammobiliato.
Al contratto deve essere allegato l’inventariodei mobili, annotando attentamente la natura
e lo stato di ogni mobile ed elettrodomestico,
anche al fine di superare la presunzione,
altrimenti operante, della proprietà dei mobili
in capo al conduttore.
Sarebbe anche utile, per il locatore,
fotografare l’ambiente con i mobili e glioggetti ivi contenuti e, alla firma del contratto,
far firmare le foto dell’arredamento alconduttore.Si tratta di una formalità importante, in quanto
è l’inquilino che deve prendere in carico leriparazioni cosiddette “classiche“ e che si
deve anche occupare della manutenzionedegli elettrodomestici indicati nel contratto.
Per quanto riguarda la loro sostituzione,
questa è a carico del proprietario e varia a
seconda della qualità iniziale del materiale e
dello stato di utilizzo.
Inoltre, è sempre consigliabile il rilascio diuna cauzione – che può arrivare fino a seimensilità – al fine di riparare gli eventualidanni causati dal conduttore.In primo luogo, è importante considerare che
la locazione ammobiliata è rivolta a unatipologia di inquilini ben definita: si tratta,
per la maggior parte, di persone “in transito“e che non prevedono di stabilirsi per un lungo
periodo, ad esempio studenti, giovanilavoratori e persone che si trasferiscono per
periodi prolungati.
Legge 392/1978,articolo 12
01 | IL CONTRATTO LIBERO
12Il Sole 24 Ore
tà di diniego del rinnovo è preclusa al locato-re soltanto in presenza di un suo comporta-mento maliziosamente preordinato a creareuno stato di necessità, non po-tendosi, al di fuori di tale ipo-tesi, negare al locatore di agi-re liberamente per il suo in-tento.
In ogni caso, alla scadenzadegli otto anni, a ciascunadelle parti è attribuita la fa-coltà di comunicare all’altra,mediante lettera raccoman-data con avviso di ricevimen-
to, con un preavviso di sei mesi, l’intenzionedi disdire il contratto.
Entro 60 giorni dal ricevimento della sud-detta comunicazione, la parte interpellata de-ve rispondere a sua volta a mezzo lettera rac-comandata. Se non risponde, il contratto si in-tenderà scaduto alla data di cessazione dellalocazione.
Se pervenuta fuori dal termine, la disdettapuò valere solo per il termine successivo.
La recessione anticipataIl conduttore, può recedere anche in antici-
po rispetto alla naturale scadenza del contrat-to, purché tale possibilità sia specificamente
prevista ed indicata in unaclausola dello stesso contrat-to. Tuttavia, qualora il con-tratto non preveda la facoltàdidisdetta da parte dell’inqui-lino, è possibile recedere inqualsiasi momento dal con-tratto dimostrando la sussi-stenza di gravi motivi, dando-ne comunicazione al locatorecon un preavviso di sei mesi.
Alla scadenza degli otto annicanonici ciascuna delle partiin causa ha la possibilitàdi disdire il contratto
I casi in cui il locatore può dare disdetta
60giorni
Dal ricevimento della disdettaIl tempo massimo che la parteinterpellata ha per rispondere
■ Se intende destinare l’immobile locato a uso abitativo, commerciale, artigianale, proprio, del coniu-ge, dei genitori, dei figli
■ Se il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo
■ Se il conduttore dispone di alloggio libero e idoneo nello stesso Comune
■ Se l’unità immobiliare è ubicata in un edificio gravemente danneggiato che deve essere radicalmenteristrutturato
■ Se il locatore intende vendere l’immobile a terzi, salvo, sempre, il diritto di prelazione del conduttore
COME DARE LA CASA IN AFFITTO - CONTRATTI E FISCALITA'
13Il Sole 24 Ore
Contratto libero di locazione a uso abitativoIl Sig. __________________________ di seguito
denominato/a locatore (dati anagrafici)
Concede in locazione
al Sig. __________________________ di seguito
denominato/a conduttore (dati anagrafici)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità
immobiliare posta in via ____________________
n. civico ________ piano _______ scala _______
interno ______ composto di n. _____ vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti
elementi accessori (cantina, autorimessa
singola, posto macchina in comune o meno,
ecc.: indicare quali)
_________________________________________
_____________________________________ non
ammobiliato/ammobiliato come da elenco a
parte, sottoscritto dai contraenti.
Tabelle millesimali
proprietà _________________________________
riscaldamento_____________________________
acqua____________________________________
altre_____________________________________
Estremi catastali identificatividell’unità immobiliare
_________________________________________
_________________________________________
Documentazione amministrativae tecnica sicurezza impianti
_________________________________________
_________________________________________
Certificato di collaudoe certificazione energetica
_________________________________________
_________________________________________
La locazione sarà regolata dalle seguenti
pattuizioni:
1. Il contratto è stipulato per la durata di anni
quattro, dal ____________ al ______________ e
si intenderà rinnovato per altri quattro anni
nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al
conduttore disdetta del contratto motivata
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 9
dicembre 1996, n. 431, da recapitarsi a mezzo
lettera raccomandata – contenente la
specificazione del motivo invocato – almeno 12
mesi prima della scadenza. Nel caso in cui il
locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell’alloggio alla prima scadenza e non lo
adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in
cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi
per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il
conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto
di locazione alle medesime condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa, ad un
risarcimento in misura pari a trentasei mensilità
dell’ultimo canone di locazione percepito.
2. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo
del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare alla
controparte almeno sei mesi prima della
scadenza. La parte interpellata dovrà
rispondere mediante lettera raccomandata
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
di tale raccomandata. In mancanza di risposta
ovvero di accordo, il contratto si intenderà
scaduto alla data di cessazione della locazione.
In mancanza della suddetta comunicazione il
contratto si rinnoverà tacitamente alle
medesime condizioni.
3. Il conduttore ha facoltà di recedere per
giustificati motivi dal contratto previo avviso da
recapitarsi a mezzo lettera raccomandata
almeno 6 mesi prima.
4. L’immobile dovrà essere destinato
esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore e delle persone attualmente con lui
conviventi: _______________________________
5. Il conduttore potrà (col consenso scritto del
locatore)/non potrà sublocare o dare in
comodato, in tutto o in parte, l’unità
immobiliare, pena la risoluzione di diritto del
contratto. Lo stesso conduttore dovrà
trasmettere al locatore, con lettera
raccomandata, copia del contratto di
sublocazione o di comodato intervenuto.
01 | IL CONTRATTO LIBERO
14Il Sole 24 Ore
6. Il canone annuo di locazione – avendo le parti
tenute presenti le condizioni oggettive
dell’immobile anche sopra descritte e ben note,
e la sua ubicazione – è convenuto in Euro
___________, che il conduttore si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero
a mezzo bonifico bancario ovvero
____________________________ in n. ________
rate eguali anticipate di euro ________________
ciascuna, scadenti il ______________________ .
Il canone non sarà/sarà aggiornato ogni anno
nella misura del 75% della variazione assoluta
in aumento dell’indice dei prezzi al consumo
accertato dall’Istat per le famiglie degli operai e
degli impiegati verificatasi rispetto al mese
precedente quello di inizio del presente
contratto, a richiesta del locatore.
7. Il pagamento del canone o di quant’altro
dovuto anche per oneri accessori non potrà
essere sospeso o ritardato da pretese o
eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il
titolo. Il mancato puntuale pagamento, per
qualunque causa, anche di una sola rata del
canone (nonché di quant’altro dovuto ove di
importo pari ad una mensilità del canone),
costituisce in mora il conduttore.
8. Il conduttore dovrà consentire l’accesso
all’unità immobiliare al locatore, al suo
amministratore nonché ai loro incaricati ove gli
stessi ne abbiano – motivandola – ragione.
9. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa
locatagli e di averla trovata adatta all’uso
convenuto e – così – di prenderla in consegna
ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi,
costituendosi da quel momento della
medesima custode. Il conduttore si impegna a
riconsegnare l’unità immobiliare locata nello
stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il
deperimento d’uso, pena il risarcimento del
danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme
del regolamento dello stabile ove esistente,
accusando in tal caso ricevuta della consegna
dello stesso con la firma del presente contratto,
così come si impegna ad osservare le
deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in
ogni caso vietato al conduttore di compiere atti,
e tenere comportamenti, che possano recare
molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti
danno atto, in relazione allo stato
dell’immobile, di quanto segue: ______________
_________________________________________
10. Il conduttore non potrà apportare alcuna
modifica, innovazione, miglioria o addizione ai
locali locati ed alla loro destinazione, o agli
impianti esistenti, senza il preventivo consenso
scritto del locatore.
11. Il conduttore esonera espressamente il
locatore da ogni responsabilità per i danni
diretti o indiretti che potessero derivargli da
fatto dei dipendenti del locatore medesimo
nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12. A garanzia delle obbligazioni tutte che
assume con il presente contratto, il conduttore
versa/non versa al locatore (che con la firma
del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una
somma di Euro __________________ pari a
____________ mensilità del canone, non
imputabile in conto pigioni e produttiva di
interessi legali che saranno corrisposti al
conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito
sarà restituito al termine della locazione previa
verifica dello stato dell’unità immobiliare e
dell’osservanza di ogni obbligazione
contrattuale.
Altre forme di garanzia
_________________________________________
_________________________________________
13. In ogni caso sono interamente a carico del
conduttore le spese – in quanto esistenti –
relative al servizio di pulizia, al funzionamento e
all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla
fornitura dell’acqua nonché dell’energia
elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi
neri e delle latrine nonché alle forniture degli
altri servizi comuni. Le spese per il servizio di
portineria, ove istituito saranno a carico del
conduttore nella misura del 90 per cento.
Altri eventuali accordi:
_________________________________________
_________________________________________
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in
COME DARE LA CASA IN AFFITTO - CONTRATTI E FISCALITA'
15Il Sole 24 Ore
sede di consuntivo – entro due mesi dalla
richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il
conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione
specifica delle spese anzidette e dei criteri di
ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione presso il locatore (o presso il suo
amministratore o l’amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese effettuate Insieme col
pagamento della prima rata del canone
annuale, il conduttore verserà una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza
risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
14. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del
proprietario dell’unità immobiliare locatagli,
nelle delibere dell’assemblea condominiale
relative alle spese ed alle modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e di
condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di
intervenire, senza voto, sulle delibere relative
alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e
di condizionamento d’aria si applica anche ove
si tratti di edificio non in condominio. In tale
caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni del codice civile
sull’assemblea dei condomini) i conduttori si
riuniscono in apposita assemblea convocata
dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
15. Il conduttore – in caso di installazione sullo
stabile di antenna televisiva centralizzata si
obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto
relativo, restando sin d’ora il locatore – in caso
di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e
demolire ogni antenna individuale a spese del
conduttore, il quale nulla potrà pretendere a
qualsiasi titolo.
16. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere
la casa locata il conduttore dovrà consentire la
visita all’unità immobiliare una volta alla settima-
na per almeno due ore con l’esclusione dei giorni
festivi, oppure con le seguenti modalità: ______
_________________________________________
17. Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione
nella vendita, da esercitarsi secondo l’articolo
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
18. Le spese di bollo per il presente contratto, e
per le ricevute conseguenti, sono a carico del
conduttore. Il locatore provvederà alla registra-
zione del contratto, dandone notizia al condutto-
re. Questi corrisponderà la quota di sua spettan-
za, pari alla metà. Le parti potranno delegare per
la registrazione del contratto una delle organiz-
zazioni che hanno prestato assistenza per la sti-
pula del presente contratto.
19. A tutti gli effetti del presente contratto, com-
prese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicare, il conduttore elegge do-
micilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li
occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di
segreteria del Comune ove è situato l’immobile
locato.
20. Qualunque modifica al presente contratto
non può aver luogo, e non può essere provata, se
non mediante atto scritto.
21. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reci-
procamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi
col rapporto di locazione.
22. Per quanto non previsto dal presente con-
tratto le parti fanno espresso rinvio alle disposi-
zioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n.
392, della legge 9/12/1998 n. 431 e comunque
alle norme vigenti ed agli usi locali.
23. Le parti di comune accordo potranno adire
per ogni controversia che dovesse sorgere in me-
rito alla interpretazione e esecuzione del presen-
te contratto la Commissione di Conciliazione
stragiudiziale paritetica istituita tra __________
Letto, approvato e sottoscritto
____________, li _____________
Il locatore _______________________________
Il conduttore _____________________________
A mente degli articoli 1341 e 1342, secondo com-
ma, del codice civile, le parti specificamente ap-
provano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 7), 10),
11), 12), 13), 16), 21).
Il locatore ________________________________
Il conduttore ______________________________
01 | IL CONTRATTO LIBERO
16Il Sole 24 Ore