GSE Disp Tecniche Funzionamento

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Disposizioni Tecniche di Funzionamento

Modalità e condizioni tecnico-operative per l’applicazione della convenzione di scambio sul posto

Versione 2

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Indice

TUPremessa UT............................................................................................................................4

TUDefinizioni e acronimi UT........................................................................................................4

TURiferimenti normativiUT .........................................................................................................5

TU1UT TUObblighi dell’Utente dello scambioUT..........................................................................6

TU1.1UT TUAdempimenti in capo agli USSP UT .........................................................................6 TU1.1.1UT TUCentrali ibride UT..................................................................................................6 TU1.1.2UT TUCogenerazione ad alto rendimento UT .................................................................6 TU1.1.3UT TUVariazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell’impiantoUT ........6

TU2UT TURegolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSEUT ..............................................................................................6

TU2.1.1UT TUOperatori con partita IVAUT ................................................................................7 TU2.1.2UT TUOperatori senza partita IVAUT.............................................................................8 TU2.1.3UT TUQuadro sintetico delle scadenze di pubblicazione e erogazione dei contributi UT8

TU2.4 Comunicazioni UT ...........................................................................................................8 TU2.4.1UT TUComunicazione variazione coordinate bancarie UT..............................................8 TU2.4.2UT TUVariazione dell’Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica UT .....................8

TU3UT TUMisura dell’energia elettricaUT .....................................................................................9

TU3.1UT TUIndisponibilità delle misureUT ..................................................................................9

TU4UT TUAdempimenti di cui alla Deliberazione AEEG n. 127/10UT .........................................9

TU4.1UT TUData di decorrenza della convenzione pari alla data di entrata in esercizio dell’impianto UT.....................................................................................................................9

TU4.2UT TUGestione del periodo di permanenza nel perimetro di Scambio sul posto in assenza di una convenzione con il GSE UT..........................................................................9

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Aggiornamenti

Rispetto al testo aggiornato all’11 febbraio 2010 sono stati eliminati i seguenti paragrafi:

1.1 Registrazione sul portale informatico del GSE

1.2 Abilitazione all’applicazione SSP

1.3 Istanza di scambio sul posto

1.3.1 Scheda di ammissione

1.3.2 Scheda dati impianto

1.3.3 Dati commerciali

1.3.4 Referente convenzione

1.3.5 Dati bancari

1.3.6 Conferma convenzione

1.3.7 Modulistica

1.3.8 Upload documenti

1.4 Istanze multiple su unico punto di connessione

In funzione delle nuove Regole tecniche approvate dall’AEEG sono stati modificati tutti i paragrafi relativi alla pubblicazione ed erogazione del contributo.

E’ stato inserito un capitolo specifico in relazione agli adempimenti di cui alla Deliberazione AEEG n. 127/10.

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Premessa

Le seguenti disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), sono state predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per disciplinare e agevolare le attività degli Utenti dello scambio sul posto (USSP) in relazione all'attuazione della convenzione stipulata ai sensi del Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), allegato alla deliberazione ARG/elt 74/08. L’USSP è tenuto a conoscerle e a rispettarne il contenuto.

Le DTF, soggette a integrazioni e variazioni sulla base della normativa vigente e delle modalità di attuazione della stessa, regolano i seguenti argomenti:

accesso e funzionamento dell’applicazione web predisposto ai sensi dell’art. 3, comma 6 TISP;

comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto;

comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto;

fatturazione e pagamento.

Definizioni e acronimi

Anno “a” – generico anno di competenza. L'espressione (a+1, a+2, ecc.) indica il primo, il secondo o l'ulteriore anno successivo a quello (a) di riferimento.

Applicazione web – interfaccia informatica utilizzata per la gestione dei rapporti tra GSE e USSP in relazione alla regolazione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti.

Contributo in conto scambio (Cs) in acconto/conguaglio – ammontare espresso in Euro determinato dal GSE semestralmente/annualmente, in relazione alle caratteristiche tecniche dell’unità produttiva e alla rilevazione dell’energia elettrica immessa e prelevata dalla rete nel corso di un semestre e dell’anno.

Giorni lavorativi sulla piazza di Roma – per giorno lavorativo si intende un giorno compreso tra lunedì e venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili. In particolare, si considerano festivi i giorni: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Anniversario della liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

Istanza – richiesta inviata al GSE mediante applicazione web con la quale l’USSP richiede la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile a quella prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Numero pratica – codice assegnato dal GSE a ogni istanza. L’USSP è tenuto a citare tale codifica nella corrispondenza indirizzata al GSE (esempio: SSP000001).

SSP – Scambio sul posto

Unità produttiva – insieme dei gruppi di generazione che utilizzano una unica fonte primaria e un unico punto di immissione, entrati in esercizio alla stessa data

USSP – Utente dello scambio sul posto è identificato con il titolare (persona fisica, società di persone, società di capitali) che ha la disponibilità di uno o più impianti per i quali ha richiesto e ottenuto l’ammissione al regime di scambio sul posto.

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Riferimenti normativi

Lo scambio sul posto viene regolato dalla normativa di seguito riportata.

Decreto legislativo 387/03 – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Decreto legislativo 20/07 – Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

Delibera ARG/elt 74/08 – Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) e sue successive modifiche e integrazioni.

Delibera ARG/elt 184/08 – Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica.

Schema Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto – di cui il presente testo regola le modalità e criteri tecnico-operativi.

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1 Obblighi dell’Utente dello scambio

1.1 Adempimenti in capo agli USSP

1.1.1 Centrali ibride

Il diritto a permanere nel regime di scambio sul posto per le centrali ibride permane fino a quando la produzione imputabile a fonte non rinnovabile sia inferiore al 5% della produzione totale.

Tramite l’applicazione web, l’utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati in modo da fornire gli elementi utili per verificare la permanenza del requisito.

A tale fine il GSE renderà disponibile il formato del file csv che dovrà essere compilato e inviato annualmente tramite upload, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

1.1.2 Cogenerazione ad alto rendimento

Il diritto a permanere nel regime di scambio sul posto per le centrali cogenerative ad alto rendimento (CAR) permane fino a quando sono verificate le condizioni previste dall’art. 4 della deliberazione n. 42/02.

Tramite l’applicazione web, l’utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione.

Il GSE non procederà alla liquidazione di acconti sul contributo in conto scambio nell’anno di competenza (a) fino a quando non sia stata verificata la condizione di cogenerazione ad alto rendimento realizzata nel corso dell’anno precedente (a-1).

1.1.3 Variazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell’impianto

L’Utente dello scambio fornisce al GSE i dati relativi alle variazioni relative all’impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla determinazione dell’energia e alla regolazione del contributo non appena ne viene a conoscenza.

Ai fini del calcolo del contributo in conto scambio, le variazioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono comunicate al GSE.

2 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSE

Attraverso l’applicazione web, il GSE determina e rende disponibili all’USSP le informazioni relative al contributo in conto scambio di acconto e di conguaglio e rende disponibile una funzionalità dell’applicazione SSP con cui l’USSP, se soggetto all’obbligo, emette fattura.

Gli USSP non soggetti all’obbligo di emissione della fattura non devono compiere alcuna operazione sull’applicazione web a seguito della pubblicazione dei corrispettivi e la regolazione economica verrà predisposta dal GSE mediante bonifico.

In entrambi i casi si specifica quanto segue:

• Contributo in acconto

Il GSE pubblica sull’applicazione web la proposta di fattura per gli importi in acconto del contributo Cs di acconto entro i termini riportati nel § 2.1.3. La fattura viene proposta unicamente nel momento in cui l’importo superi l’ammontare di 15 Euro.

• Contributo a conguaglio

Il GSE pubblica sull’applicazione web la Uproposta di fattura per gli importi di conguaglio U del contributo Cs di conguaglio entro i termini riportati nel § 2.1.3.

Ai fini della fatturazione e del pagamento del contributo in conto scambio si distinguono, conseguentemente, i seguenti soggetti:

1. USSP con partita IVA per i quali il pagamento è subordinato all’emissione di una fattura

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2. USSP senza partita IVA per i quali il pagamento non è subordinato all’emissione di una fattura.

2.1.1 Operatori con partita IVA

Per tali operatori il pagamento del contributo è subordinato all’emissione di una fattura al GSE. La normativa attualmente in vigore prevede che tutti coloro che esercitano una impresa commerciale siano assoggettati al regime IVA.

La Uproposta di fattura U contiene le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici del produttore;

2. dati anagrafici del GSE;

3. importo del contributo in conto scambio relativo al semestre di competenza o all’anno di competenza (a);

4. importo derivante dalla vendita di energia elettrica eccedentaria prodotta dagli impianti per i quali l’USSP abbia esercitato tale opzione entro il 31 gennaio dell’anno (a+1) successivo all’anno di competenza (a);

5. ammontare dell’IVA;

6. ammontare totale imponibile e ammontare totale fattura (imponibile + IVA);

7. altri elementi obbligatori caratterizzanti la fattura (iscrizione registro CCIAA, ecc.).

• Il produttore dovrà trasformare Ula proposta di fattura U in una propria fattura entro il 10° giorno calendariale dalla pubblicazione dell’importo sull’applicazione web.

L’emissione della fattura nel rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta il pagamento secondo le date riportate nello schema al § 2.1.3.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate, il pagamento sarà posticipato alla scadenza successiva ferma restando la necessità di procedere all’emissione della fattura secondo i medesimi criteri sopra riportati.

Per trasformare la proposta di fattura in una propria fattura il produttore dovrà eseguire le seguenti operazioni:

1. compilare il campo obbligatorio Numero fattura riportando il numero progressivo che vorrà attribuire alla fattura secondo la propria numerazione;

2. compilare il campo obbligatorio Data fattura riportando la data di emissione della fattura secondo il formato richiesto (a tale proposito si evidenzia che non è possibile indicare una data antecedente al primo giorno del mese successivo a quello del semestre di competenza);

3. selezionare l’opzione conferma invio per inviare la fattura al GSE attraverso l’applicazione web;

4. stampare direttamente copia del documento unicamente per gli usi propri (facoltativo).

In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate per l’emissione della fattura, il pagamento sarà posticipato al semestre successivo.

ATTENZIONE: è importante che l’USSP verifichi i dati di fatturazione inseriti sull’applicazione web ( Unumero fattura e data fatturaU) prima di procedere alla conferma e invio, in quanto successivamente non potranno più essere modificati autonomamente.

La necessità di apportare eventuali variazioni potrà essere comunicata all’indirizzo [email protected] entro il termine di fatturazione prevista. Oltre tale termine il GSE non potrà più apportare modifiche al numero o alla data fattura registrati.

Il GSE ha adottato una forma di fatturazione a mezzo strumenti elettronici che non prevede l’invio presso la propria sede delle fatture cartacee. Ai fini fiscali, la selezione dell’opzione conferma invio (precedente punto 4) da parte del produttore, assolve a tutti gli effetti all’invio della fattura al GSE attraverso l’applicazione web.

ATTENZIONE: le fatture emesse con modalità differenti da quelle proposte sull’applicazione web, non saranno accettate dal GSE.

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2.1.2 Operatori senza partita IVA

Per gli operatori che non sono tenuti ad avere partita IVA il pagamento del contributo non è subordinato all’emissione di una fattura nei confronti del GSE. Per questi utenti il GSE provvederà ad emettere un bonifico che verrà accreditato sul conto corrente indicato dall’USSP in sede di compilazione istanza.

2.1.3 Quadro sintetico delle scadenze di pubblicazione e erogazione dei contributi

Per il dettaglio sulle tempistiche di pubblicazione del contributo in conto scambio in acconto e a conguaglio, e dei corrispettivi amministrativi, nonché per le correlate tempistiche di liquidazione economica, si rinvia al paragrafo 4.8 delle Regole Tecniche. Di seguito, tuttavia, è riportato uno schema riassuntivo con la finalità di rendere più immediata la comprensione delle singole scadenze.

Le lettere minuscole indicano il mese (il relativo giorno del mese è sempre al 15) di pubblicazione sull’applicazione web, le lettere maiuscole il correlato pagamento.

Le frecce indicano la finestra temporale in cui deve essere stata attivata la convenzione per rientrare in una determinata scadenza di pubblicazione ed erogazione.

La regolazione economica avviene tenendo conto dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma.

gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.

a Ac C

a Ac C

a Ac C

abcABC

Pubblicazione del contributo in conto scambioCs a conguaglio 2011

a A

anno 2012

b

b

Pubblicazione del contributo in conto scambioCs in acconto 2011

Convenzioni attivateentro il 1° marzo 2011

Convenzioni attivatetra il 1° marzo 2011 eil 1° settembre 2011

Convenzioni attivatedopo il 1° settembre2011 ed entro il 1°dicembre 2011

anno 2011

b B

B

B

Il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi entro il 15° giorno del mese di marzo 2011,ovvero al momento della pubblicazione del primo contributo in conto scambio in acconto 2011.

15°giorno

del mese15°

giornodel mese

15°giorno

del mese15°

giornodel mese

Periodo di attivazione della convenzione

Pubblicazione dei corrispettivi amministrativi2011

Regolazione economica del contributo in contoscambio Cs in acconto 2011

Regolazione economica del contributo in contoscambio a conguaglio

Regolazione dei corrispettivi amministrativi2011

15°giorno

del mese15°

giornodel mese

La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi afavore dell’USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi.

2.4 Comunicazioni

2.4.1 Comunicazione variazione coordinate bancarie

La variazione delle coordinate bancarie dovrà avvenire esclusivamente da applicazione web come dettagliatamente riportato nel manuale utente dell’applicazione SSP.

La variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa.

2.4.2 Variazione dell’Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica

L’Utente dello scambio è tenuto a segnalare al GSE, tramite l’apposita funzionalità dell’applicazione SSP, ogni cambiamento dell’Impresa di Vendita TPF

1FPT.

TP

1PT Si registra un cambiamento nell’Impresa di Vendita ogniqualvolta l’Utente decida di rivolgersi a un diverso fornitore di

energia elettrica rispetto a quello indicato originariamente nella convenzione stipulata con il GSE.

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La decorrenza che l’Utente dovrà indicare nella comunicazione è obbligatoriamente coincidente con il primo giorno del mese in cui l’utenza è presa in carico dal nuovo fornitore di energia elettrica.

Si evidenzia che l’indicazione puntuale e tempestiva di ogni variazione nell’Impresa di Vendita è necessaria per il corretto calcolo del contributo in conto scambio Cs.

ATTENZIONE: la mancata segnalazione da parte dell’USSP del passaggio da un’impresa di vendita ad un’altra, la segnalazione di un’impresa di vendita diversa dalla reale fornitrice di elettricità, ovvero un’indicazione non corretta del mese di decorrenza della nuova impresa di vendita comportano l’impossibilità, per il GSE, di procedere al calcolo del contributo in conto scambio Cs di conguaglio e la conseguente necessaria sospensione del rapporto contrattuale fino al momento di correzione dell’anomalia.

3 Misura dell’energia elettrica

3.1 Indisponibilità delle misure

Nel caso di indisponibilità dei dati che l’impresa di vendita e i gestori di rete devono produrre, il GSE effettua periodiche e automatizzate azioni di sollecito verso i soggetti coinvolti.

4 Adempimenti di cui alla Deliberazione AEEG n. 127/10

4.1 Data di decorrenza della convenzione pari alla data di entrata in esercizio dell’impianto

Il titolare di un impianto può vedersi riconosciuta la data di decorrenza contrattuale pari alla data di entrata in esercizio dell’impianto qualora abbia espresso la volontà di aderire al servizio di scambio sul posto in occasione della comunicazione prevista dall’art. 36.4, lett. c) della deliberazione AEEG 99/08 (Tasto integrato delle connessioni attive) con cui l’USSP, richiedente, conferma (a Terna) la destinazione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e l’eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente, e abbia successivamente proposto istanza al GSE tramite applicazione web entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Nel caso in cui l’istanza sia proposta oltre i 60 giorni previsti dalla normativa, il GSE richiederà a Terna di svincolare l’impianto dal perimetro dello scambio sul posto al fine di permettere al titolare di regolare le immissioni di energia elettrica sulla rete con una differente modalità di cessione. In tali casi il periodo di permanenza nell’ambito del perimetro di scambio sul posto, ovvero dalla data di entrata in esercizio dell’impianto al momento in cui il GSE, tramite Terna, svincolerà l’impianto, sarà regolato economicamente utilizzando il Cei (controvalore economico dell’energia immessa in rete) previsto all’art. 5.2 del TISP.

4.2 Gestione del periodo di permanenza nel perimetro di Scambio sul posto in assenza di una convenzione con il GSE

Il riconoscimento e la liquidazione economica dell’importo maturato dal titolare di un impianto che sia stato incluso nel perimetro dello scambio sul posto per un periodo limitato e in assenza di una convenzione stipulata con il GSE, avviene esclusivamente nel momento in cui il GSE abbia acquisito i riferimenti necessari a procedere al bonifico. Per tale motivo il GSE ha la necessità di acquisire tramite applicazione web i dati anagrafici del titolare e i dati amministrativi per procedere al pagamento. L’acquisizione avverrà nel momento in cui il titolare dell’impianto procederà ad una istanza con il GSE per il medesimo impianto.

A seguito della nuova richiesta il GSE:

• procede alla valorizzazione economica degli importi dovuti per il periodo limitato di permanenza dell’impianto sullo scambio sul posto;

• utilizzando i dati anagrafici e amministrativi del titolare della convenzione, propone una convenzione per tale periodo limitato per la quale non è richiesta alcuna attività di accettazione;

• propone la nuova convenzione di scambio sul posto per il successivo periodo.