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leGui immigr 6 Vol. leGuide immigrazione.it Semestrale dell’Immigrazione per la Pubblica Amministrazione Raccolta di leggi e commenti su immigrazione, asilo e cittadinanza. II semestre 2007 Aggiornamento: 1 settembre 2007 Gli stranieri e i servizi demografici Mauro Parducci www.immigrazione.it Edizione fuori commercio riservata agli utenti delle intranet della Pubblica Amministrazione, realizzata con il contributo di:

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Semestrale dell’Immigrazioneper la Pubblica AmministrazioneRaccolta di leggi e commenti su immigrazione, asilo e cittadinanza.

II semestre 2007

Aggiornamento: 1 settembre 2007

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Indice

1. Introduzione

2. Iscrizione anagrafica degli stranieri

3. Lo straniero e lo stato civile

4. Lo straniero e la semplificazione amministrativa

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Negli ultimi due decenni il fenomeno dell’immigrazione straniera nel nostro Paese è andato progressi-vamente aumentando sino ad assumere la veste di una vera e propria emergenza sociale, soprattutto a causadel modo in cui avviene l’immigrazione e della nostra sostanziale impreparazione alla convivenza in unasocietà multietnica con i problemi che essa comporta.

Questo fenomeno ha obbligato il legislatore ad intervenire sempre più spesso, nel tentativo di governa-re eventi che influiscono direttamente sulla vita sociale, con norme di disciplina dell’ingresso, del soggior-no e della condizione dello straniero in Italia che hanno direttamente interessato anche la gestione dei ser-vizi demografici.

Si ritiene opportuno citare quindi le norme principali alle quali fare riferimento per la gestione dellostraniero nelle attività e nei rapporti con gli uffici di anagrafe e di stato civile.

Esse sono sostanzialmente di due tipi:

Norme che regolano l’ingresso, il soggiorno e la condizione dello straniero in Italia

• Decreto legislativo 27.07.1998, n. 286Testo unico sull’immigrazione dei cittadini extracomunitari

• Decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394 Regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione 286/98

• Decreto Ministeriale 18.12.2000Modalità di comunicazione dati tra anagrafi, archivi lavoratori extracomunitari e Ministero dell’Interno

• Decreto legislativo 8.01.2007, n. 3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungoperiodo - modifica in alcune parti il T.U. Immigrazione 286/98

• Decreto legislativo 8.01.2007, n. 5Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare - modifica inalcune parti il T.U. Immigrazione 286/98

• Legge 30.07.2002, n. 189 “Bossi-Fini”Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

• Decreto del Presidente della Repubblica del 18.10.2004, n. 334Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materiadi immigrazione

• Decreto legislativo 06.02.2007, n. 30 Testo unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea -sostituisce il D.p.r. 54/2000

• Direttiva 5.08.2006 Diritti dello straniero nelle more del rinnovo permesso di soggiorno

• Direttiva Ministro dell’Interno del 20.02.2007Diritti dello straniero nelle more del rilascio permesso di soggiorno

• Direttiva Ministri dell’Interno e delle Politiche per la Famiglia del 21.02.2007Eliminazione del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione

• Legge 28 maggio 2007, n. 68Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

• Direttiva Ministro dell’Interno n. 39 del 18/07/2007Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadinidell’Unione e dei loro familiari.

1. Introduzione

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• Decreto Ministero Interno 26 luglio 2007Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve dura-ta per visite, affari, turismo e studio.

Norme in materia anagrafica, stato civile, cittadinanza, elettorale

• Legge 24.12.1954, n. 1228 Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente

• Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989, n. 223Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente

• Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396Nuovo Regolamento dello Stato Civile

• Legge 4.05.1983, n. 184Diritto del minore ad una famiglia

• Legge 31.05.1995, n. 218Riforma del sistema italiano del Diritto Internazionale Privato

• Legge 5.02.1992, n. 91Nuove norme sulla Cittadinanza

• Decreto del Presidente della Repubblica 12.10.1993, n. 572Regolamento di esecuzione della legge 91/92

• Decreto del Presidente della Repubblica 18.04.94, n. 362Disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza

• Legge 6.02.1996, n. 52Legge comunitaria 1994

• Decreto legislativo 12.04.1996, n. 197Attuazione della direttiva 94/80/CE - diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadi-ni UE che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza

• Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445Testo Unico delle disposizioni in materia di Documentazione Amministrativa

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L’iscrizione anagrafica dello straniero “regolarmente soggiornante” deve avvenire secondo le stesse normee con le stesse modalità previste per i cittadini Italiani (art. 6 comma 7° d.p.r. 286/98).

Ciò significa che il requisito fondamentale per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale, verificata congli opportuni accertamenti.

L’analisi della norma citata consente di rilevare che l’unica condizione aggiuntiva posta dal legislatore èche lo straniero sia “regolarmente soggiornante”, cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno validi, diqualunque durata e per qualunque motivo rilasciati. Dal 20 febbraio 2007, in base a quanto disposto dalMinistro dell’interno con propria direttiva, lo straniero che abbia richiesto il permesso di soggiorno perlavoro subordinato può chiedere l’iscrizione in anagrafe esibendo la ricevuta della domanda. Lo stesso prin-cipio, come già visto, vale per il familiare che abbia chiesto il permesso di soggiorno per ricongiungimentofamiliare ed abbia ottenuto il nulla osta dallo sportello unico.

Si noti come il “regolare soggiorno” sia posto come condizione per l’applicazione allo straniero della nor-mativa anagrafica; ne consegue che se non “regolarmente soggiornante”, lo straniero non ha titolo per chie-dere l’iscrizione anagrafica, anche se dimori abitualmente nel comune.

Al riguardo bisogna ricordare la circolare n. 42 del 17 novembre 2006 nella quale il Ministero precisache “…le norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cit-tadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo pro-cedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posi-zioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazionerilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo”.

La suddetta circolare prosegue ritenendo che “…i principi affermati nella citata direttiva consentano diprocedere all’iscrizione anagrafica nei confronti cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri dellapopolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizioneche la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessantagiorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presenta-zione della richiesta di rinnovo”.

Ciò perché gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano soloin caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Allo straniero in regola con i documenti di soggiorno - o in possesso di regolare ricevuta rilasciata dallaQuestura in occasione della richiesta di rinnovo - viene dunque applicata la normativa anagrafica con glistessi diritti ed obblighi del cittadino italiano. Ciò non significa solo che in tal caso lo straniero ha dirittodi ottenere l’iscrizione anagrafica, ma anche che deve chiederla e che deve, quando ricorra il caso, comuni-care tutte le variazioni anagrafiche previste dal DPR 223/89.

L’importanza del possesso di un valido titolo per il soggiorno è peraltro confermata dalla lettura dell’art.7 comma 3° del DPR 223/89: la norma prevede, infatti, che il cittadino straniero regolarmente residenterenda all’anagrafe una nuova dichiarazione di dimora abituale entro 60 gg. dal rinnovo del permesso o dellacarta di soggiorno, arrivando addirittura a prevedere (con la procedura indicata più avanti) una nuovamodalità di cancellazione anagrafica fondata sulla inosservanza di una prescrizione normativa (rinnovo delladichiarazione) e non sulla mancanza del requisito oggettivo della dimora abituale.

La dimora si considera abituale anche nel caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso uncentro di accoglienza (art. 6 comma 7° DPR 286/98). Quando nel proprio comune ha sede un centro diaccoglienza, è opportuno istituire una convivenza, allo scopo di iscrivervi coloro che eventualmente potes-sero documentare la propria dimora abituale.

L’art. 6 comma 6° DPR 286/98 stabilisce inoltre che il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno incomuni o in località che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche che riguardano gli stranieri devono sempre essere

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2. Iscrizione anagrafica degli stranieri

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comunicate al Questore entro 15 giorni dalla loro definizione (D.M. 18 dicembre 2000, in particolare gliart. 5, 6 e 7).

La documentazione necessaria

• I documenti occorrenti per la richiesta dell’iscrizione anagrafica sono il permesso di soggiorno (o rice-vuta della richiesta di rinnovo con fotocopia permesso scaduto), il passaporto (o documento equipol-lente), gli atti originali attestanti la composizione familiare e lo stato civile ed il codice fiscale;

• esistono casi in cui lo straniero può essere giunto dall’estero privo di passaporto, perché provenienteda paesi che si trovano in situazioni particolari (guerra civile ecc..); di norma tale situazione risulteràdal permesso di soggiorno e quindi si potrà procedere all’iscrizione utilizzando il permesso anche comedocumento di riconoscimento;

• se il trasferimento dall’estero concerne anche la famiglia, dovranno essere esibiti atti autentici che nedimostrino la composizione, rilasciati dalle autorità competenti dello stato di provenienza, tradotti e,se necessario, legalizzati; diversamente l’iscrizione dovrà essere perfezionata omettendo i dati e le rela-zioni di parentela mancanti;

• le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 possono essere utilizzate dagliextracomunitari e dagli apolidi solo limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabi-li o attestabili da parte di soggetti pubblici Italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelleleggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

Il Ministero dell’Interno, nella Circolare n. 17 del 28.07.2003, ha precisato che: “ai fini dell’individua-zione della corretta identità degli stranieri …l’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino stra-niero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri docu-menti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza. Quando emergano discordanze fra i datiriportati in tali atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantirne l’uniformità, si renderànecessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti edeventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso”.

Casi di iscrizione anagrafica

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente dello straniero regolarmente soggiornante vienepertanto effettuata nei casi previsti dall’art. 7 d.p.r. 223/89, che di seguito vengono analizzati nel dettaglio:

- IMMIGRAZIONE DALL’ESTEROIl richiedente deve esibire i documenti necessari, oltre ai permessi di soggiorno di tutti i componentidella famiglia che si trasferiscono. La dimora abituale deve essere verificata con l’accertamento (art. 19 d.p.r. 223/89).

- TRASFERIMENTO DA ALTRO COMUNE ITALIANOAnche in questo caso il richiedente deve esibire i documenti necessari, oltre ai permessi di soggiorno ditutti i componenti della famiglia che si trasferiscono. La dimora abituale deve essere verificata con l’accertamento (art. 19 d.p.r. 223/89). In caso di esito posi-tivo si richiede la cancellazione anagrafica al Comune di precedente iscrizione che confermerà e/o inte-grerà i dati personali con l’attestazione dell’avvenuta cancellazione.La conclusione del procedimento deve essere comunicata all’interessato; nel caso di esito negativodovranno essere sempre indicati la motivazione del rigetto, i termini (30 gg.) e l’autorità (Prefetto) allaquale proporre un eventuale ricorso.Nel caso il comune di precedente iscrizione non indichi o confermi i dati relativi a stato civile e com-

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posizione della famiglia, questi verranno omessi e potranno essere registrati solamente dietro presenta-zione di atti autentici rilasciati dalle autorità competenti. Si consideri però che, provenendo da altro comune Italiano, potrebbero esistere già atti registrati pressola P.A. italiana che sono sostituibili con le dichiarazioni di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 anche dalcittadino extracomunitario. L’avvenuta iscrizione deve essere comunicata entro 15 gg. dalla definizionealla Questura competente.

- ISCRIZIONE PER NASCITAViene effettuata a seguito di specifica comunicazione di nascita dell’ufficio di stato civile dal comune diresidenza dei genitori, della madre o del padre se quest’ultima non è residente in Italia (art. 12 d.p.r.223/89).L’iscrizione per nascita dei minori stranieri deve essere effettuata entro tre giorni dalla comunicazionedell’Ufficio di Stato Civile e senza attendere la presentazione del permesso di soggiorno di uno dei geni-tori con l’iscrizione del nuovo nato (circ. 32/2004 del Ministero dell’interno).L’iscrizione del nuovo nato da genitori stranieri regolarmente residenti non è quindi più subordinataall’inserimento sul permesso di soggiorno di un genitore, come indicato a suo tempo dalla Circ.14/2003 del Ministero dell’interno, che, a sua volta, aveva smentito la circolare 47/2002 dell’Istat, nellaquale si sosteneva che questo particolare tipo di iscrizione era da perfezionarsi indipendentemente dalpercorso del permesso di soggiorno.La questione è stata risolta dal Consiglio di Stato, che nel parere della Sezione I - n. 5453/03 del4.2.2004 ha sostenuto la tesi dell’iscrizione secondo le norme del d.p.r. 223/89, senza la necessità delpreventivo inserimento del minore sul permesso di soggiorno dei genitori. Sulla base di questo parere ilMinistero dell’Interno ha diramato la circolare 32 del 12 luglio 2004 con l’indicazione seguente: “…alla luce del cennato parere, quindi, l’iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmen-te residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del d.P.R. n. 223 del 1989 e l’Ufficiale di ana-grafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui all’art. 17 del medesimo regolamento,salvo l’evenien-za in cui debbano essere effettuati gli accertamenti d’ufficio”.La procedura corretta risulta quindi essere: iscrivere in anagrafe il neonato appena ricevuta la dichiara-zione di nascita e invitare comunque poi i genitori a farlo inserire al più presto sul proprio permesso disoggiorno.Il codice fiscale dei nuovi nati può essere richiesto direttamente dagli uffici demografici all’AnagrafeTributaria attraverso il sistema telematico S.A.I.A. Anche in questo caso l’avvenuta iscrizione deve esse-re comunicata entro 15 gg. dalla definizione alla Questura competente.

- RICOMPARSA DA IRREPERIBILITÀ - ISCRIZIONE PER MOTIVI DIVERSILa necessità di reiscrivere una persona straniera in anagrafe può derivare da una cancellazione per irre-peribilità al censimento, per irreperibilità accertata, per il mancato rinnovo della dichiarazione didimora abituale in seguito al rinnovo del permesso di soggiorno o addirittura per mancata iscrizionenell’anagrafe di alcun comune: in questi casi è da tenere sempre ben presente il disposto dell’art. 7comma 2° d.p.r. 223/89 “per le persone già cancellate per irreperibilità si deve procedere a nuova iscrizioneanagrafica”.Come per i cittadini Italiani, dopo aver accertato il requisito della dimora abituale, onde procedere all’i-scrizione, bisognerà inviare l’A.P.R.4 al comune di precedente iscrizione (se diverso) per la conferma siadegli estremi di cancellazione, sia dei dati. Successivamente si procederà come nei casi precedenti.In sostanza si tratterà, comunque, di una nuova iscrizione, assolutamente non retroattiva e con decor-renza dalla data della richiesta; il periodo intercorrente tra la cancellazione per irreperibilità e la reiscri-zione non sarà certificabile.

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Le variazioni anagrafiche

Analogamente a quanto previsto per i cittadini italiani vengono eseguite d’ufficio le variazioni comuni-cate dallo Stato Civile, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Anagrafico.

Alcune modifiche allo stato civile dei cittadini stranieri, se avvenute all’estero, perverranno direttamen-te dagli interessati e dovranno essere documentate con atti originali tradotti e, se necessario, legalizzati. Siritiene che possano essere utilizzate anche le notizie derivanti dalla trascrizione in Italia di atti formati all’e-stero e relativi a cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 19 del nuovo regolamento dello stato civile.

Le variazioni da dichiarare all’anagrafe, inoltre, sono quelle previste dall’art. 13 del RegolamentoAnagrafico alle lettere b), c), d), e), f ), che riguardano:

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composi-zione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;e) cambiamento della qualifica professionale;f ) cambiamento del titolo di studio.Le variazioni anagrafiche citate devono essere rese nel termine di 20 gg. dalla data in cui si sono verifi-

cati i fatti e possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e)ed f ) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

L’art. 38 del d.p.r. 445/2000 consente ora di rendere queste dichiarazioni anche a mezzo fax o per viatelematica.

Le cancellazioni anagrafiche

La cancellazione dall’A.P.R. viene effettuata ai sensi dell’art. 11 del regolamento anagrafico:- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata- per emigrazione (trasferimento della residenza) in altro Comune o all’estero- per irreperibilità al Censimento a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale

della popolazione- per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la

persona sia risultata irreperibile- per i cittadini extracomunitari ed apolidi per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui

all’art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di sog-giorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

- MORTELa cancellazione per morte viene effettuata sulla base della comunicazione di un Ufficio di Stato Civile,ai sensi art. 11 e 12 del Regolamento Anagrafico.Le principali operazioni da effettuare sono:

- cancellazione con decorrenza dalla data di morte;- eliminazione cartellino individuale;- aggiornamento o eliminazione schede di famiglia;- segnalazione alla Questura entro 15 gg dalla registrazione dell’evento.

- EMIGRAZIONEL’emigrazione può avvenire per un altro comune italiano o per l’estero.Le operazioni da effettuare sono:

per altro comune italiano- richiesta dell’altro comune;- eventuale accertamento (consigliato);- restituzione A.P.R.4 verificato e compilato in sezione II;

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- eliminazione scheda individuale e modifica o eliminazione scheda di famiglia;- comunicazione alla Questura entro 15 gg.per l’estero- dichiarazione dell’interessato;- accertamento anagrafico (da fare sempre);- compilazione A.P.R.4 per emigrazione all’estero;- eliminazione scheda individuale e modifica o eliminazione scheda di famiglia;- comunicazione alla Questura entro 15 gg.

- IRREPERIBILITÀ AL CENSIMENTO• È necessario almeno un accertamento che confermi le risultanze del censimento (circolare ISTAT n.15

del 2001) • L’inizio del procedimento di cancellazione deve essere notificato ai sensi della legge 241/90, con le pro-

cedure previste dal codice di procedura civile• Dopo aver adottato apposito provvedimento di cancellazione da depositare nella casa comunale per 20

giorni (art. 143 cpc), si compila l’A.P.R.4• La cancellazione avrà decorrenza giuridica dal momento in cui viene adottato il provvedimento• Si elimina la scheda individuale e si modifica o elimina la relativa scheda di famiglia• Si dà comunicazione alla Questura entro 15 gg

- IRREPERIBILITÀ ACCERTATAL’irreperibilità accertata è una modalità di cancellazione che può essere utilizzata ogni qualvolta si abbiala certezza dell’irreperibilità dello straniero e ci si avvale delle stesse regole e procedure previste per i cit-tadini italiani.• L’inizio e la conclusione del procedimento devono essere notificati ai sensi della legge 241/90, con le

modalità previste dal codice di procedura• Dopo aver adottato apposito provvedimento di cancellazione, da depositare nella casa comunale per

20 giorni (art. 143 cpc), si compila l’A.P.R.4 nella sez. II “PROVVEDO alla cancellazione per irre-peribilità accertata”

• La cancellazione avrà decorrenza giuridica dal momento in cui viene adottato il provvedimento• Si elimina la scheda individuale e si modifica o elimina la scheda di famiglia• Si dà comunicazione alla Questura entro 15 gg

- CANCELLAZIONE PER MANCATO RINNOVODELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE

Gli stranieri extracomunitari e gli apolidi iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficialed’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 gg. dal rinnovo del permesso (o dellacarta di soggiorno), corredandola del permesso medesimo. Attenzione: si tratta di un adempimento formale richiesto ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe chenon prevede l’apertura di una nuova pratica o la modifica della data di iscrizione. Non si ritiene necessario ripetere gli accertamenti, a meno che, durante il procedimento non si venga aconoscenza di situazioni non dichiarate da verificare perché mutate, o, come capita spesso, che almomento di rinnovare la dichiarazione venga dichiarata la presenza di altre persone coabitanti. Si ram-menti sempre che gli accertamenti possono, e devono, essere utilizzati ogni qualvolta si abbiano dubbisulla reale corrispondenza tra le risultanze anagrafiche e la situazione di fatto.In ogni caso, si tenga presente che, in un quesito pubblicato sul sito ufficiale, la Direzione Centrale deiServizi Demografici ha dato un’interpretazione diversa ritenendo che “…La dichiarazione di rinnovo didimora abituale resa dalla straniero dovrà essere verificata, atteso che il mantenimento dell’iscrizione anagra-fica è subordinato alla corrispondenza tra quanto dichiarato e l’effettiva, abituale presenza dello straniero sulterritorio comunale…”. Questo indirizzo sembra troppo rigido, tenuto conto che il mantenimento del-l’iscrizione anagrafica è sempre subordinato al permanere della dimora abituale.

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PROCEDURAÈ sufficiente che il cittadino straniero dichiari all’ufficiale d’anagrafe di avere ancora la dimora abitualenel comune presentando, contestualmente, il permesso o la carta di soggiorno rinnovati. Non è indi-spensabile compilare un nuovo mod. apr4, ma si consiglia di far rendere comunque una dichiarazionescritta. La data originaria di iscrizione non deve essere variata, trattandosi esclusivamente di un adempimentovolto a confermare l’iscrizione in anagrafe.È necessario acquisire agli atti copia del titolo di soggiorno rinnovato, aggiornare la scheda anagraficacon i nuovi dati e comunicare al questore entro 15 gg. l’avvenuta dichiarazione.Data la gravità delle possibili conseguenze (cancellazione dall’anagrafe) per chi non rinnovi tale dichia-razione, è altresì opportuno rilasciarne ricevuta.Il dpr 394/99 ha quindi introdotto una nuova modalità di cancellazione anagrafica, applicabile ai citta-dini extracomunitari ed agli apolidi fondata, diversamente dalle altre, sulla inosservanza di un adempi-mento (rinnovo della dichiarazione) e non sulla mancanza del requisito della dimora abituale. La can-cellazione, in questo caso, prescindendo dalla perdita della dimora abituale, viene a configurarsi comeuna sanzione conseguente ad un mancato adempimento imposto dalla legge e non come un’operazionevolta alla corretta tenuta dei registri anagrafici.Potrebbe così succedere, al limite, di dover provvedere alla cancellazione dall’A.P.R. di uno stranieroextracomunitario per mancato rinnovo della dichiarazione in oggetto, nonostante il medesimo manten-ga la dimora abituale nel comune ed abbia anche rinnovato il permesso di soggiorno.L’applicazione corretta di questa norma presuppone, innanzitutto, che le anagrafi registrino sistematica-mente le scadenze dei permessi di soggiorno.Si tenga presente che gli stranieri hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro60 gg. dal rinnovo del permesso di soggiorno, ma l’ufficiale d’anagrafe non conosce questo momento ,avendo soltanto a disposizione la data di scadenza del permesso, dalla quale si parte per contare l’annonecessario a dare avvio al procedimento di cancellazione. A tal proposito, quando i software a disposizione dell’Anagrafe non consentano l’estrazione e l’analisidei dati relativi alla scadenza dei permessi di soggiorno, può essere utile l’istituzione di uno scadenzario,al fine di monitorare costantemente le posizioni di coloro che non hanno rinnovato la dichiarazione didimora abituale entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno.Nei 30 gg successivi al termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, si invita lo straniero(meglio se con raccomandata a/r o notifica tramite messo comunale) a rinnovare la dichiarazione e pre-sentare il titolo di soggiorno rinnovato, entro 30 gg dal ricevimento dell’avviso, avvisandolo che in man-canza di tale dichiarazione si procederà alla cancellazione d’ufficio.È opportuno provvedere periodicamente ad informare la popolazione straniera presente sul proprio ter-ritorio delle conseguenze del mancato rinnovo della dichiarazione abituale mediante manifesti, anche indiverse lingue, oppure con comunicazioni personali, quando le dimensioni demografiche del comune loconsentano. In questo modo, oltre ad adempiere ad un obbligo di legge, si fornirà un miglior servizio aicittadini stranieri dimoranti in Italia, si eviteranno molte cancellazioni inutili e si ridurrà l’inevitabilecontenzioso.Trascorso il termine indicato nell’avviso lo straniero dovrà essere cancellato dall’anagrafe con comunica-zione alla Questura da effettuare entro 15 gg.

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L’aumento della presenza di cittadini stranieri, che stabiliscono la loro dimora nel nostro Paese per perio-di più o meno lunghi e, talvolta, in modo definitivo, si riflette inevitabilmente anche sul servizio di statocivile, che si trova a dover affrontare, sempre più frequentemente, casistiche diverse e nuove problematicheche vedono coinvolti soggetti di varie cittadinanze.

Ciò è dovuto al fatto che il servizio di stato civile si fonda - anche - sul principio di universalità, per cuitutti gli eventi di nascita, morte e matrimonio che si verificano sul territorio nazionale, devono essere regi-strati nei registri dello stato civile, a prescindere dalla cittadinanza dei soggetti interessati.

Nascita

Una delle fattispecie più ricorrenti è sicuramente l’evento nascita, la cui dichiarazione deve avvenire conle stesse modalità previste per i figli di cittadini italiani e, pertanto, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento diStato Civile può essere presentata, senza testimoni, da:

• uno dei genitori (in caso di filiazione naturale dal genitore che intende effettuare il riconoscimento oda entrambi);

• un procuratore speciale;• dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto;

entro 10 giorni dall’evento:• presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto;• presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori;• presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre se i genitori hanno residenze

diverse; • presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del padre, previo accordo in tal senso tra i

genitori oppure in caso sia residente in Italia soltanto il padre;

presentando la seguente documentazione:• attestazione di avvenuta nascita in originale (che sostituisce il certificato di assistenza al parto;• oppure la constatazione di avvenuto parto, se il personale sanitario è intervenuto successivamente • oppure una dichiarazione sostitutiva del dichiarante (art. 46 T.U. 445/2000);N.B. Non è necessaria la presentazione del permesso di soggiorno in quanto l’art. 6, comma 2 del D. Lgs.286/1998, non ne prevede l’obbligo di esibizione nei procedimenti inerenti gli atti di stato civile.

entro 3 giorni dall’evento:• presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuto il parto.In questo caso, entro 10 giorni, la dichiarazione deve essere trasmessa, per la trascrizione, dal DirettoreSanitario all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (art. 30, comma 4) ovvero, su richiesta deigenitori che deve essere indicata nella dichiarazione stessa, a quello dove essi sono residenti. In caso di resi-denze diverse, la dichiarazione dovrà essere inviata a quello dove risulta registrata anagraficamente lamadre e, invece, ovviamente al Comune nella cui anagrafe risulta iscritto il padre qualora fosse l’unicogenitore residente in Italia.

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3. Lo straniero e lo stato civile

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Filiazione legittima

Secondo il disposto dell’art. 33, comma 2, della Legge 218/1995, “È legittimo il figlio considerato taledalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.”

L’Ufficiale dello Stato Civile non è comunque tenuto a verifiche in questo senso, perché la dichiarazio-ne di nascita è un verbale, che viene reso dai genitori i quali saranno responsabili di eventuali dichiarazio-ni mendaci.

Pertanto, in caso di filiazione legittima - e a nulla rileva che si tratti di cittadini italiani o stranieri -l’Ufficiale dello Stato Civile deve soltanto verificare che la dichiarazione di nascita, di cui si accerta median-te acquisizione dell’attestazione sanitaria, venga resa da uno dei soggetti a ciò legittimati dall’art. 30 delRegolamento di Stato Civile e non è assolutamente tenuto a controllare la veridicità delle loro dichiarazioni.

Quindi, nella fattispecie di figlio legittimo l’atto deve contenere l’indicazione delle generalità dei geni-tori - e non la prova del matrimonio - essendo sufficiente la sola dichiarazione che i genitori sono fra loroconiugati.

Filiazione naturale

Diversa natura giuridica ha, invece, l’atto di nascita contenente il riconoscimento del figlio naturale,rientrando tale fattispecie nella categoria degli atti negoziali, in quanto espressione di volontà del dichiaran-te genitore (art. 254 c.c. ed art. 42 e segg. del D.P.R. n. 396/2000).

In tale ipotesi, l’Ufficiale dello Stato Civile deve, quando riceve la dichiarazione di nascita, verificare lecondizioni volute dalla legge per ammettere il riconoscimento, cioè accertare se il genitore abbia la capaci-tà per riconoscere il figlio.

Per quanto concerne i cittadini stranieri, la materia del riconoscimento di filiazione naturale è discipli-nata dall’art. 35 della legge 218/1995. In base a tale norma la sussistenza delle condizioni, delle capacità e,se nel caso, dell’idoneità della forma vanno provate, in via esclusiva, mediante titoli autentici emessi dalleautorità competenti del Paese la cui legge nazionale debba essere applicata.

Tuttavia, se tale documentazione non venisse prodotta al momento della dichiarazione di nascita - comein effetti succede nella maggior parte dei casi - in ossequio al principio del favor filiationis, ma sempre nelrispetto delle norme sulla contrarietà all’ordine pubblico, la dichiarazione va comunque ricevuta.

Ciò significa, ad esempio, che il riconoscimento di filiazione naturale da parte di stranieri infrasedicen-ni non è ammesso neppure se la legislazione dello Stato cui appartengono lo consente poichè, nonostantela capacità al riconoscimento di figlio naturale sia regolata dalla legge nazionale del genitore - come dispo-sto dal suindicato art. 35 della legge 218/1995 - il divieto assoluto posto dalla legge italiana nel caso di per-sona di età inferiore ai sedici anni impedisce tale riconoscimento per motivi di ordine pubblico.

Attribuzione del cognome

Per quanto riguarda l’attribuzione del cognome, in caso di genitori entrambi stranieri, saranno essi stes-si, al momento della denuncia di nascita, a dichiarare - oltre al nome prescelto per il neonato - anche ilcognome spettante secondo la legge dello Stato di cittadinanza del neonato: l’Ufficiale dello Stato Civile neprenderà atto nel corpo dell’atto stesso, indicando che “…il dichiarante dà il nome di … e, secondo l’ordi-namento del Paese di appartenenza, il cognome di … ” secondo quanto comunicato dal dichiarante.

Ciò perché i diritti della personalità sono disciplinati dalla legge dello Stato di appartenenza (art. 24legge 218/1995), per cui il cognome e nome spettanti ad un bimbo nato in Italia da genitori stranieri - ea nulla rileva che posseggano la stessa cittadinanza o siano di cittadinanza diversa - sarà quello previsto dallalegge dello Stato del quale il bimbo diviene cittadino 1.

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1) Vi sono Stati che rifiutano, o quantomeno sollevano difficoltà, a rilasciare il passaporto ai figli di loro cittadini ai quali sia statoimposto un nome non riconosciuto valido dalla loro legislazione (Es. figli di cittadini marocchini).

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Quindi, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appar-tenenza del minore: l’Ufficiale di Stato Civile, in questi casi, non è tenuto, né è in grado, di conoscere lenormative dei diversi Stati e poiché l’atto di nascita viene formato su dichiarazione di parte, l’Ufficiale diStato Civile deve semplicemente limitarsi a registrare quanto dichiarato dalle parti.

Qualora, successivamente, emergesse che il dichiarante ha reso una falsa dichiarazione riguardo alle noti-zie fornite al momento della formazione dell’atto di nascita, sarà cura dell’Ufficiale dello Stato Civile, pre-via apposita segnalazione al Procuratore della Repubblica per quanto di competenza, attivare la proceduradella correzione o della rettificazione, a seconda degli elementi non esatti che debbono essere variati.

Cittadinanza del neonato

Per quanto attiene la cittadinanza, premesso che nell’atto di nascita si deve indicare soltanto la cittadi-nanza dei genitori mentre nessun riferimento è previsto per quella del neonato, si precisa che la cittadinan-za di un bambino nato in Italia da genitori stranieri deve essere attestata dallo Stato di appartenenza.

L’Ufficiale di Stato Civile non è tenuto ad effettuare accertamenti in proposito, ma si attiverà esclusiva-mente in presenza di una istanza dei genitori, con allegata idonea documentazione, dalla quale dovrà risul-tare che lo Stato di appartenenza dei genitori non trasmette la cittadinanza al neonato e, pertanto, potreb-be aversi acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 lett. b) della legge 5/2/1992 n. 91 (iure soli).

L’istanza e la documentazione allegata dovranno essere trasmesse al Ministero dell’Interno, al quale com-petono gli accertamenti e il cui esito verrà restituito all’Ufficiale di Stato Civile che ha ricevuto la dichiara-zione di nascita.

Si rammenta infatti, che - attualmente - l’art. 1, primo comma, lettera b) della Legge 91/1992 prevedela possibilità di acquisto della cittadinanza italiana “iure soli” soltanto se le leggi dello Stato cui apparten-gono i genitori non attribuiscono la loro cittadinanza al neonato 2.

Come sopraindicato, la competenza a stabilire se il nato in Italia da genitori stranieri acquista la cittadi-nanza italiana iure soli è del Ministero dell’Interno.

Tuttavia, anche se la cittadinanza del neonato non deve essere indicata nell’atto di nascita, dove vieneriportata solamente quella dei genitori, sarà comunque necessaria per la registrazione anagrafica, per cui sidovranno invitare i genitori a produrre apposita documentazione in proposito, rilasciata dallo Stato diappartenenza del minore.

Si rammenta, altresì, la necessità di invitarli a presentare anche il permesso di soggiorno aggiornato conl’inserimento del neonato: ciò al fine di regolarizzare l’iscrizione anagrafica che, comunque, avviene auto-maticamente in base alla segnalazione dello Stato Civile e non deve essere subordinata alla presentazione delpermesso di soggiorno.

Matrimonio

In Italia, la celebrazione di matrimonio nel quale uno (matrimonio misto) o entrambi gli sposi sono cit-tadini stranieri rappresenta un fenomeno rilevante.

L’incremento di questi matrimoni è da attribuire, principalmente, allo sviluppo della moderna societàindustriale ed all’espansione del fenomeno migratorio, cui ha fatto inevitabilmente seguito un’evoluzionedella vita relazionale fra individui di nazionalità diverse.

Di conseguenza, assumono oggi sempre più rilievo, per l’Ufficiale di Stato Civile, le casistiche e le pro-blematiche legate alla celebrazione in Italia del matrimonio da parte del cittadino straniero.

Le ipotesi possibili sono diverse:- solamente uno dei futuri sposi è cittadino straniero, mentre l’altro è cittadino italiano: è necessario

effettuare le pubblicazioni nel Comune di residenza del cittadino italiano e nel Comune - sempre in

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2) Si precisa, al riguardo, che in data 4 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica la legge91/1992. Il disegno di legge è all’esame del Parlamento.

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Italia - dove, eventualmente, lo straniero abbia la residenza o il domicilio;- entrambi gli sposi sono cittadini stranieri residenti o domiciliati in Italia: le pubblicazioni devono

essere effettuate nel Comune italiano - o nei Comuni italiani - dove lo sposo o entrambi hanno la resi-denza o il domicilio;

- entrambi gli sposi sono cittadini stranieri e si trovano occasionalmente in Italia: non occorre proce-dere alle pubblicazioni, ma soltanto verificare l’inesistenza di impedimenti secondo la legge italiana.L’Ufficiale dello Stato Civile può procedere direttamente alla celebrazione del matrimonio dopo averformato l’apposito processo verbale (formula n. 5 dell’allegato “B” del formulario).

Pubblicazioni

Anche i cittadini stranieri, se intendono contrarre matrimonio in Italia e sono in Italia residenti o domi-ciliati, devono effettuare le pubblicazioni e sono soggetti alle stesse norme valide per i cittadini italiani.

Oltre alla documentazione necessaria che l’Ufficiale di Stato Civile può eventualmente acquisire d’uffi-cio (ad es. certificato di residenza), essi devono obbligatoriamente presentare:

- un nulla-osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, il nubendo stra-niero può contrarre matrimonio in Italia (art. 116 C.C.);

- l’atto di nascita, qualora nel nulla-osta al matrimonio non siano indicate le generalità dei genitori.N.B.: non è necessario verificare che siano, o meno, in possesso del permesso di soggiorno in quanto l’art.6, comma 2 del D.lgs. 286/1998, non ne prevede l’obbligo di esibizione nei procedimenti inerenti gli attidi stato civile.

Nulla-osta

I documenti presentati (nulla-osta, atto di nascita) devono essere rilasciati dalla competente Autoritàstraniera: cioè dal consolato straniero presente in Italia, oppure dall’autorità locale nello stato estero. Ilnulla-osta, che non può essere sostituito da autocertificazione, deve contenere, oltre ai dati necessari adidentificare la persona richiedente, l’indicazione dell’Autorità emanante l’atto e la certificazione che, ai sensidella legge dello Stato cui appartiene, lo straniero può contrarre matrimonio (è ininfluente che contenga omeno le generalità dell’altro nubendo in quanto non espressamente previsto dall’art. 116 del C.C.).

Salvo diversa indicazione dell’Autorità straniera che provvede al rilascio, al nulla-osta viene comunemen-te riconosciuta una validità temporale pari a sei mesi: non esiste una specifica norma al riguardo, ma si fariferimento all’art. 41, comma 1, del Dpr 445/2000 che prevede questo limite per le certificazioni e all’art.99, comma 2 del C.C. in base al quale se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni, la pubblica-zione si considera come non avvenuta.

Il nulla-osta e gli atti stranieri eventualmente presentati devono essere tradotti e legalizzati.Competenti alla legalizzazione sono le rappresentanze consolari italiane all’estero e per gli atti rilasciati

dalle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, le locali Prefetture.Esistono, però, varie Convenzioni o Accordi fra Stati che prevedono casi di esenzione dalla legalizzazio-

ne. Da ricordare, tra queste, la Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, alla quale hanno aderito, oltrel’Italia, anche molti paesi europei e che prevede la soppressione della legalizzazione degli atti formati daagenti diplomatici o consolari.

Qualora lo sposo straniero non sia in grado di presentare il nulla-osta perché il proprio Paese non lo rila-scia (ad es. per motivi religiosi o politici), l’Ufficiale dello Stato Civile deve rifiutare la pubblicazione (art.112 c.c.) e rilasciare un certificato contenente le ragioni del rifiuto (mancata presentazione del nulla-ostadi cui all’art. 116 c.c.). Presentando questa certificazione al Tribunale lo sposo potrà produrre istanza perottenere l’autorizzazione alla celebrazione del matrimonio.

Si rammenta che il predetto nulla osta è necessario anche nel caso in cui entrambi gli sposi, cittadinistranieri, siano soltanto occasionalmente presenti in Italia e decidano di contrarre matrimonio.

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Va, infine, ricordato che gli Stati Uniti e l’Australia, per l’assenza di Autorità competenti, non possonorilasciare il “Nulla Osta” previsto dall’art. 116 c.c. Uno scambio di note fra l’Italia e i due Stati esteri (appro-vate con legge 13 ottobre 1965, n. 1165 per gli USA e con legge 27 settembre 2002, n. 233 per l’Australia)stabilisce, però, che quando un cittadino statunitense o australiano non sia in grado di produrre la docu-mentazione necessaria, prevista dall’art. 116 c.c. deve presentare al competente Ufficiale dello Stato Civilei seguenti documenti:

a) dichiarazione giurata resa presso l’Autorità consolare degli Stati Uniti o dell’Australia dal relativo cit-tadino da cui risulti che nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’Autorità consola-re che riceve la dichiarazione certifica l’identità del dichiarante e la sua cittadinanza;

b) documenti rilasciati dalle Autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la provache, in base alla legge cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

Se il cittadino degli Stati Uniti o dell’Australia non può produrre tali documenti, oltre la dichiarazionegiurata, deve presentare un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dall’interessato alla presenza diquattro testimoni) formato innanzi all’Autorità italiana competente a riceverlo, dal quale risulti che secon-do le leggi cui il dichiarante è soggetto negli U.S.A. o in Australia, nulla osta al matrimonio.

Inoltre…

Per quanto riguarda i cittadini norvegesi, che intendono contrarre matrimonio in Italia, il Ministero hareso noto (cfr. circolare n. 65/2004) che dal 1° ottobre 2004 essi non dovranno più rivolgersi alle loroAutorità Diplomatiche o Consolari accreditate in Italia per ottenere il nulla-osta: tale documento verrà rila-sciato loro direttamente dall’Anagrafe del Comune di residenza in Norvegia, o direttamente in lingua italianaoppure in norvegese con traduzione effettuata da traduttore giurato in Norvegia. Su tale documento verrà appo-sta l’Apostille, come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961.

In caso di cittadini polacchi si fa presente che l’autorità competente al rilascio del nulla osta è il capodell’Ufficio dello Stato Civile polacco. Solo nel caso che il cittadino polacco residente all’estero non abbiaavuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppu-re sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’este-ro, il certificato deve essere rilasciato dal Console.

Affidavit

Per i cittadini indiani l’unico documento attestante la loro capacità matrimoniale, per le leggi vigentinel loro Paese, è l’Affidavit, cioè una dichiarazione fatta dal padre davanti ad una autorità locale in Indiaattestante la capacità del nubendo a contrarre matrimonio.

Tale documento, tradotto e munito di regolare legalizzazione da parte del Consolato d’Italia in India econ allegata una dichiarazione rilasciata dall’Autorità Consolare Indiana attestante che quello è l’unicodocumento ritenuto valido per contrarre matrimonio in Italia, può essere accettato per poter procedere allepubblicazioni di Matrimonio in luogo del nulla osta ex art. 116 C.C. (cfr. quesiti sul sito del Ministero -Direzione Centrale Servizi Demografici).

Certificato di capacità matrimoniale

In materia di documenti per contrarre matrimonio l’Italia ha aderito, assieme a molti paesi europei, allaConvenzione di Monaco del 5 settembre 1980, ratificata dall’Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 950(in vigore dal 1° luglio 1985) e relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale.

È attualmente vigente tra Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo,Spagna, Svizzera e Turchia e prevede che ogni Stato contraente si impegni a rilasciare un certificato di capa-cità matrimoniale conforme al modulo allegato alla Convenzione stessa qualora un’Autorità straniera, o l’in-

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teressato, richiedano il nulla osta per la celebrazione del matrimonio all’estero.In Italia, l’autorità competente al rilascio di tale certificato, che ha una validità di sei mesi ed è esente da

legalizzazione qualora sussistano specifiche convenzioni con lo Stato destinatario, è l’Ufficiale di StatoCivile.

Esistono, inoltre, accordi con altri Stati esteri quali: - la Svizzera: accordo sull’esenzione della legalizzazione, sullo scambio di atti e sulla presentazione dei

certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966 (ratificato conLegge 18 marzo 1968, n. 474);

- l’Austria: accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e sem-plificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990che abroga il precedente accordo firmato a Vienna il 21 aprile 1967.

Impedimenti al matrimonio

Anche gli stranieri, come i cittadini italiani, dovrebbero provare l’inesistenza degli impedimenti previ-sti dal codice civile, artt. 85 e seguenti (interdizione per infermità di mente, libertà di stato, parentela, affi-nità, adozione e affiliazione, delitto e divieto temporaneo di nuove nozze).

La Corte di Cassazione (sentenza n. 823 del 14.3.1963, Sez. I) ha però ritenuto che con la dichiarazio-ne dell’autorità competente attestante che nulla osta al matrimonio dello straniero viene ad essere soddisfat-ta la normativa di cui all’art. 116 c.c. e l’Ufficiale dello Stato Civile non ha l’obbligo di procedere ad ulte-riori accertamenti se non quando rilevi un contrasto con l’ordine pubblico ed il buon costume, come adesempio l’età. In questo caso, se la legge nazionale del minore fissa una età matrimoniale inferiore ai 16anni, la legge stessa non potrà mai essere applicata in Italia mentre, invece, se viene fissata una età fra i 16ed i 18 anni, il cittadino straniero potrà contrarre matrimonio previa autorizzazione del competenteTribunale per i minorenni italiano 3.

Il limite dell’età deve, quindi, essere considerato implicitamente un impedimento.Si rammenta che anche per la cittadina straniera che intende contrarre matrimonio in Italia vige il divie-

to temporaneo di nuove nozze se non sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamentoo dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.).

Quindi, in caso di nubende straniere divorziate, le pubblicazioni potranno essere effettuate senza atten-dere il termine del divieto soltanto:

- se dal dispositivo della sentenza risulta espressamente che il divorzio è stato pronunciato dopo unaseparazione dei coniugi avvenuta anteriormente ai trecento giorni di cui al predetto art. 89 c.c.;

- oppure se viene presentato il decreto di autorizzazione del Tribunale per poter celebrare il matrimonio. Riepilogando, per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, l’Ufficiale dello Stato Civile, una volta

acquisito il nulla osta, procede nell’esecuzione della pubblicazione secondo le formalità previste per i citta-dini italiani.

Viceversa, per gli stranieri non domiciliati né residenti in Italia, l’Ufficiale dello Stato Civile, dopo averacquisito il nulla osta dei nubendi, redige il processo verbale secondo la formula n. 5 dell’allegato “B” delnuovo formulario e, subito dopo, può procedere alla celebrazione del matrimonio senza dover provvedereall’affissione della pubblicazione.

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3) Art. 84, comma 2, C.C.: “Il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioniaddotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivial matrimonio chi abbia compiuto sedici anni”.

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Rifugiati politici - Apolidi

In entrambi i casi vengono a trovarsi in una posizione più vantaggiosa rispetto ad uno straniero, in quan-to per le pubblicazioni di matrimonio non devono produrre il nulla osta di cui all’art. 116 c.c. ma presen-tare la certificazione attestante la condizione di rifugiato rilasciato dall’Alto Commissariato per i rifugiati ola certificazione attestante l’apolidia.

Celebrazione del matrimonio

La celebrazione può avvenire sia davanti all’Ufficiale dello Stato Civile che davanti ad un ministro diculto acattolico ammesso in Italia.

Lo straniero può celebrare matrimonio in Italia anche secondo il rito concordatario, a condizione chesiano rispettate le regole dettate dall’art. 116 c.c. e dalla L. 847/1929 ed è sottoposto all’obbligo della tra-scrizione nei registri di stato civile.

Infine, il matrimonio può essere celebrato anche avanti il Console - “matrimonio consolare” - incarica-to dal proprio Stato in applicazione della Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902 la quale prevede, nel-l’ambito degli Stati contraenti, che il matrimonio celebrato davanti ad una autorità consolare, secondo lasua legislazione venga riconosciuto valido, quanto alla forma, purché:

a) almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l’Autorità consolare appartiene;b) gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio viene celebrato il matrimonio;c) questo Stato non vi si opponga.Pertanto, il matrimonio celebrato da un cittadino italiano con uno straniero innanzi all’autorità consolare

straniera presente in Italia è nullo.

Cognome cittadina straniera coniugata

Abbiamo visto che, ai sensi dell’art. 24 della Legge 218/1995, il diritto al nome - comprendente cogno-me e nome - delle persone non cittadine italiane è regolato unicamente dalla legge nazionale del soggetto.

Può quindi verificarsi che con il matrimonio la cittadina straniera, in base alle norme vigenti nel pro-prio ordinamento, assuma ope legis (oppure scelga di assumere) il cognome del marito. Ciò comporta lamodifica delle generalità della donna che, in forza del citato art. 24 della legge 218/1995, deve essere rico-nosciuto pienamente efficace anche in Italia.

Pertanto, la donna straniera che a seguito di matrimonio ha assunto il cognome del coniuge in luogo delproprio e con tale cognome - anche in caso di successivo divorzio - viene identificata sul passaporto, dovrà,con le medesime generalità, essere indicata sia in eventuali atti di stato civile che negli atti anagrafici.

Nell’ipotesi di un suo eventuale acquisto della cittadinanza italiana, nel relativo decreto di conferimen-to verrà definito il cognome spettante in base all’ordinamento italiano e si provvederà, quindi, alla rettificadegli atti anagrafici, previa trascrizione del suo atto di nascita con annotazione degli estremi del decretoministeriale e sue disposizioni.

Casi particolari

Nell’ipotesi in cui uno sposo non conosca la lingua italiana, l’Ufficiale dello Stato Civile deve provvede-re a nominare un interprete, che dovrà prestare giuramento “di bene e fedelmente adempiere all’incarico rice-vuto”, secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000 e facendone menzione nell’atto dimatrimonio stesso.

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Morte

In caso di morte di un cittadino straniero l’art. 83 del dpr 396/2000 stabilisce l’obbligo, per l’Ufficialedello Stato Civile che ha redatto l’atto, di trasmetterne copia al Ministero degli Affari Esteri per l’inoltroall’autorità diplomatica o consolare dello stato di appartenenza. Per facilitare questo adempimento ilMinistero dell’Interno ha ritenuto che l’inoltro possa avvenire direttamente alla stessa autorità diplomaticao consolare (Circolare n. 5 del 15 aprile 2002 e, successivamente, Circolare n. 30 del 1°luglio 2004).

La stessa procedura viene ricordata anche dall’art. 2, comma 7 del D.lgs. n. 286/1998, che prevedeappunto l’obbligo di ogni pubblico ufficiale di informare la rappresentanza diplomatica o consolare piùvicina del paese cui appartiene lo straniero deceduto.

L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio

La concessione della cittadinanza italiana è attualmente possibile, per i cittadini stranieri che contraggo-no matrimonio con cittadino/a italiano, secondo le modalità indicate all’art. 5 della legge 91/1992 e inassenza degli impedimenti derivanti da eventuali sentenze di condanna o dalla presenza di motivi cheriguardano la sicurezza della Repubblica 4.

REQUISITIAttualmente, il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italia-na qualora possegga tutti i seguenti requisiti:- residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio, oppure 3 anni dopo il

matrimonio in caso di residenza all’estero;- validità del matrimonio e trascrizione dell’atto negli appositi registri di Stato Civile del Comune italia-

no competente;- assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.L’istanza (in bollo), può essere avanzata solo dall’interessato e deve essere presentata, in Italia, al Prefettocompetente per territorio ovvero all’Autorità Consolare, in caso di residenza all’estero. Per quanto riguarda la documentazione, anch’essa in bollo, è utile precisare che alcuni atti sono autocer-tificabili e quando le dichiarazioni sostitutive vengono presentate da cittadini degli Stati aderentiall’Unione Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.Per quanto concerne i cittadini extracomunitari residenti in Italia, purchè iscritti nell’anagrafe dellapopolazione residente, è previsto che essi possano utilizzare la dichiarazioni limitatamente ai casi in cuisi tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte della PubblicaAmministrazione Italiana (ad es. stato di famiglia, residenza, o cittadinanza del coniuge).Il Consiglio di Stato ha precisato che la domanda per l’acquisto di cittadinanza può essere prodottaanche se sia intervenuta separazione o scioglimento del matrimonio: è sufficiente che in un determina-to momento storico si sia verificato il concorrere delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridichepreviste dalla legge.

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4) Con il ddl approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4/8/2006 vengono proposte modifiche anche in materia di acquisto cit-tadinanza italiana per matrimonio. L’articolo 3 del predetto ddl rende più “difficili” le acquisizioni per matrimonio. Il coniugestraniero di un cittadino italiano “acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno dueanni (contro gli attuali 6 mesi) nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se all’estero”. All’articolo 5 si specifica che l’acquisto della cittadinanza per matrimonio o per residenza sarà subordinato alla “verifica della realeintegrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato”. Il regolamento attuativo della nuova legge spiegherà comesi procederà a questa verifica e detterà tempi e modi per la presentazione delle domande.

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GIURAMENTOLa cittadinanza italiana “iure matrimoni” viene concessa con decreto del Ministro dell’Interno, notifi-cato dalla Prefettura all’interessato che, entro sei mesi dalla notifica, deve rendere il prescritto giuramen-to dinanzi l’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza.Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 5055/M del 23/10/2003, raccomanda di riconoscere la giu-sta solennità alla fase del giuramento, suggerendo di consegnare al neo-cittadino italiano una copia dellaCostituzione.Il verbale di giuramento è iscritto nei registri di cittadinanza (form. 81) prima della trascrizione deldecreto di concessione.In caso di residenza all’estero, il giuramento verrà prestato dinanzi all’autorità diplomatica o consolareitaliana che lo invierà, unitamente al decreto di concessione della cittadinanza, all’Ufficiale di StatoCivile competente.In questo caso, nei registri di cittadinanza dovrà essere trascritto soltanto il decreto, mentre il giuramento,prestato all’estero, verrà solo menzionato nell’atto (e non trascritto). Si ricorda che l’acquisto della citta-dinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.Poiché l’acquisto della cittadinanza italiana va annotato sull’atto di nascita (form. 140), si deve proce-dere anche alla trascrizione dell’atto di nascita, che potrà benissimo trattarsi dell’atto a suo tempo alle-gato alla pratica per l’acquisto della cittadinanza e restituito dalla Prefettura al momento della notificadel decreto e che sarà in possesso di tutti i requisiti necessari per far luogo alla trascrizione (legalizzazio-ne e, separatamente, traduzione). Occorrerà soltanto attendere almeno il giorno dopo l’acquisto della cittadinanza. Questa impostazioneviene confermata dal Ministero dell’Interno nella circolare n. K.60.1 del 7/6/2000.Infine, sarà cura dell’Ufficiale di Stato Civile:• assicurare il Ministero dell’Interno dell’avvenuta trascrizione del decreto di concessione a seguito del

giuramento prestato dall’interessato;• fare le opportune comunicazioni:

1. all’Ufficio Anagrafe ed all’Ufficio Elettorale;2. alla Prefettura;3. alla Questura, (con restituzione del permesso di soggiorno nel caso non provveda direttamente l’in-

teressato);4. all’Autorità militare competente (se del caso);5. al Ministero degli Affari Esteri per l’ulteriore comunicazione all’Autorità Straniera di cui l’interessa-

to detenga la cittadinanza;6. al Casellario Giudiziario competente.

Trascrizione atti formati all’estero

A proposito dei rapporti straniero-stato civile, bisogna inoltre rammentare una delle novità introdottedal dpr 396/2000: quella prevista dall’art. 19 in merito alla possibilità, accordata ai cittadini stranieri - resi-denti in Italia - di richiedere la trascrizione nei registri di stato civile degli atti che li riguardano, anche seformati all’estero.

Per poter esercitare tale facoltà sono necessarie:- la residenza nel comune da parte del soggetto al quale l’atto si riferisce;- la richiesta di trascrizione, che viene effettuata soltanto ad istanza della parte interessata.Requisito indispensabile per la trascrizione è che tali atti siano corredati della traduzione in lingua ita-

liana e della legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente Autorità Straniera.L’introduzione di questa norma è parsa, ad alcuni, una forzatura dell’ordinamento, un salto in avanti,

che avrebbe potuto portare chissà quali conseguenze.Lo stesso Ministero dell’interno, ancor prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, si affrettò ad

intervenire sull’argomento, con la Circolare MIACEL n. 2 in data 26 marzo 2001, impartendo alcune istru-

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zioni cui, secondo quanto disposto dall’art. 9 del citato D.p.r. 396/2000, gli ufficiali di stato civile avreb-bero dovuto attenersi.

Secondo la tesi ministeriale le trascrizioni in oggetto sarebbero meramente riproduttive ed avrebbero il soloscopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degliatti che li riguardano così come formati all’estero. Per tali motivi, sempre secondo quanto sostenuto dalMinistero, l’ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.

Di fronte a tale prescrizione gli ufficiali di stato civile, dovendo uniformarsi alle istruzioni ministeriali,hanno dovuto agire di conseguenza. Tuttavia i problemi che in questi anni si sono posti non hanno trova-to una soluzione.

Per fare un esempio: una volta trascritto l’atto di matrimonio di un cittadino straniero che si fosse spo-sato all’estero non sarebbe possibile effettuare successive annotazioni (separazione, scelta del regime patri-moniale, divorzio, ecc) e neppure rilasciare le certificazioni e gli estratti previsti dalla legge.

La tesi ministeriale nel sostenere che le trascrizioni degli atti relativi ai cittadini stranieri sarebbero“riproduttive” di atti stranieri in quanto estranee all’ordinamento italiano di fatto ha avuto l’effetto di “abro-gare” la portata innovativa dell’art. 19 con lo strumento della Circolare.

Nell’esaminare il problema dobbiamo anche prendere in esame l’art. 30 della citata legge 218 e l’art. 69del D.p.r.396/2000. L’art. 30 della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato prevedeespressamete che “I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti per-sonali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla leggedello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede”.

In base a tale norma i coniugi, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono scegliere la leggeapplicabile ai loro rapporti patrimoniali scegliendo quella dello Stato di residenza. Così, ad esempio, 2coniugi di cittadinanza cinese, il cui matrimonio sia stato celebrato in Cina potrebbero successivamente sce-gliere, con atto notarile, il regime della separazione dei beni previsto dall’art. 162 del nostro codice civilequalora gli stessi oggi fossero residenti in Italia. Ecco, ad esempio, un caso concreto per il quale i due coniu-gi cinesi, dopo aver stabilito la residenza in Italia potrebbero chiedere la trascrizione del loro atto di matri-monio e, una volta effettuata, chiederne l’annotazione circa la scelta della separazione dei beni.

L’art. 69 del D.p.r. 396/2000 prevede che “negli atti di matrimonio si fa annotazione: .... b) delle conven-zioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’articolo 163 del codi-ce civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 193 del codice civile, e della sceltadella legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio1995, n. 218; …”.

Dalle considerazioni sopra esposte ne discende, ad avviso di chi scrive, che l’applicazione pratica delledisposizioni del Ministero dell’Interno, date con la citata Circolare MIACEL 2/2001, renderebbero di fattoinutilizzabili, per i cittadini stranieri, sia la possibilità di trascrivere i propri atti di stato civile (in applica-zione dell’art. 19 D.p.r. 396/2000) che quella di poter scegliere il regime patrimoniale della famiglia quan-do, ad esempio, i coniugi fossero residenti in Italia e volessero scegliere la legge del nostro paese.

Si deve anche osservare che sia nell’art. 19 che nell’art. 69 il legislatore usando il termine “trascrizione”richiama una funzione pubblicitaria dell’atto che prelude alla possibilità di successive attività tra cui, sicu-ramente, la possibilità di effettuare annotazioni all’atto trascritto. Per tali motivi si deve ritenere che al ter-mine “trascrizione”, utilizzato negli articoli in esame, deve essere attribuito il significato pieno e non limi-tato alla mera funzione riproduttiva.

In considerazione di quanto fin qui affermato si dovrebbe supporre, visto che il regolamento di statocivile non pone alcun divieto espresso, che l’atto di stato civile, una volta trascritto, ed anche se provenien-te da un ordinamento esterno, dovrebbe seguire le sorti di qualsiasi altro atto con la conseguente applica-zione di quanto disposto dagli articoli 450 e seguenti del codice civile in materia di rilascio di certificati edestratti.

Preme ricordare che l’art. 450 del codice civile, dichiarando il fine pubblicitario dei registri dello statocivile, impone il rilascio dei certificati e degli estratti a chiunque ne faccia richiesta.

Non solo: si dovrebbe anche supporre che l’atto di stato civile trascritto possa essere utilizzato per per-mettere all’interessato, cittadino straniero, di effettuare le autocertificazioni previste dallart. 46 del D.p.r.445/2000.

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Recentemente il Tribunale di Venezia, con una interessante sentenza emessa il 22.09.2006 ha smantel-lato le tesi sostenute nella contestata Circolare MIACEL 2/2001.

Il provvedimento del Tribunale veneto prendendo spunto dal ricorso presentato da due coniugi cinesi,residenti in Italia, che si erano visti rifiutare la trascrizione del loro atto di matrimonio, celebrato in Cina,e l’annotazione della scelta di separazione dei beni operata in Italia, ha ordinato all’ufficiale di stato civiledi provvedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio ed alla conseguente annotazione del regime patrimo-niale scelto dai coniugi.

Nel provvedimento il Tribunale ribadisce che “l’uso del termine trascrizione, contenuto nelle norme ridet-te non può che significare attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilitàdi effettuare le annotazioni previste dalla legge. Dovendo limitarsi, al più, la funzione meramente riproduttivaalle sole trascrizioni di atti contrari all’ordine pubblico; la richiesta di provvedere a quanto necessario per gliadempimenti pubblicitari (trascrizione nei registri di stato civile con l’annotazione a margine del regime patri-moniale prescelto) … legittimava pienamente il notaio a formulare istanza ex art. 19 D.p.r. 396/2000, tantopiù che la legittimazione del notaio dipendeva altresì dall’art. 1 della legge 89/1913”.

Il collegamento della gestione anagrafica degli straniericon il Servizio elettorale e gli istituti di semplificazione amministrativa

Le note che seguono hanno lo scopo, senza pretesa di un approfondimento che richiederebbe ben altrospazio, di illustrare alcuni punti di collegamento tra elettorale e semplificazione amministrativa la cui cono-scenza appare indispensabile per poter gestire, in modo efficace e consapevole, gli stranieri in anagrafe.

IL CITTADINO COMUNITARIO

Tra le tante comunicazioni da effettuare in occasione di iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafichebisogna ricordare che per i cittadini comunitari sono necessarie anche quelle all’ufficio elettorale.

Il cittadino della comunità europea residente in Italia, gode infatti del diritto elettorale attivo (potere dieleggere qualcuno) e di quello passivo (possibilità di essere eletti), anche se molto limitati rispetto a quellogenerale del cittadino italiano.

Elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali:- Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell’Unione Europea;- Legge 52 del 6 febbraio 1996;- D. Lgs. 197 del 12 aprile 1996.I cittadini comunitari residenti nel comune possono chiedere di essere iscritti in liste aggiunte per par-

tecipare all’elezione del Sindaco e del consiglio Comunale e circoscrizionale; possono inoltre candidarsi edessere eletti alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale ed anche essere nominati assessori. Nonpossono però candidarsi a Sindaco od essere nominati Vicesindaco; cariche che, in quanto titolari anchedelle funzioni di ufficiale di governo, sono riservate ai cittadini italiani.

Elzioni europee:- D. Lgs. 128 del 21 febbraio 1994.I comunitari residenti possono anche chiedere di votare per i membri riservati all’Italia nel Parlamento

europeo. A tal fine devono chiedere di essere iscritti in una lista aggiunta, come per il caso precedente. Sitenga presente che si tratta di due liste distinte nelle quali si viene iscritti a domanda e quindi, può ben suc-cedere che qualcuno sia iscritto in una e non nell’altra.

La necessità di tenere le liste aggiunte e di aggiornarle con le stesse modalità delle altre comporta l’ob-bligo per l’anagrafe di comunicare all’ufficio elettorale le variazioni che intervengono relativamente ai cit-tadini comunitari iscritti in tali liste, al fine di consentirne l’aggiornamento.

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L’entrata in vigore del nuovo testo unico sulla documentazione amministrativa ha portato alcune inte-ressanti novità nel rapporto tra gli stranieri e la pubblica amministrazione. Anche in questo caso è statamantenuta la distinzione tra “stranieri” in senso stretto, cioè cittadini extracomunitari ed apolidi e “comu-nitari”, i quali godono di un trattamento di maggior favore proprio in quanto titolari insieme alla propriaanche della “cittadinanza europea”.

L’art. 3 del d.p.r. 445/2000 individua i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del testo unico:

“Articolo 3Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle per-sone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e aicomitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizza-re le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali eai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizionicontenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dellostraniero.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati asoggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fral’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentatimediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di tra-duzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’o-riginale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documentinon veritieri.”

Dall’esame di questo articolo si possono trarre alcune conclusioni.I cittadini della comunità europea sono assolutamente equiparati agli italiani per tutti gli istituti previ-

sti dal d.p.r. 445/2000. Questo vuol dire che essi, anche se non residenti, potranno utilizzare le dichiarazio-ni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei confronti della Pubblica amministrazione italiana e dei privati chevi consentano ed anche per fatti, stati e qualità personali non accaduti sul territorio nazionale.

Questa possibilità è importante da conoscere, ad esempio, nel momento in cui si debba iscrivere per pro-venienza dall’estero un cittadino appartenente alla comunità europea sposato e con famiglia, ma che nonabbia con sè i documenti originali richiesti dall’art. 14 del d.p.r.223/89.

I cittadini extracomunitari possono anch’essi utilizzare le dichiarazioni sostitutive, ma a due condizioniche devono sussistere contemporaneamente:

1. che siano regolarmente soggiornanti. Questo non significa che debbano essere per forza “residenti”,ma in possesso del permesso di soggiorno, che è la condizione prevista dal d.p.r. 286/98 per il rego-lare soggiorno;

2. che i fatti, gli stati e le qualità personali siano certificabili o attestabili da un soggetto pubblico ita-liano o siano previsti da eventuali convenzioni internazionali. In pratica si tratta di quei fatti chesiano avvenuti e registrati in Italia o che, comunque, l’autorità italiana sia tenuta a certificare.

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4. Lo straniero e la semplificazione amministrativa

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In particolare i cittadini extracomunitari, se residenti, possono tranquillamente autocertificare nei con-fronti della pubblica Amministrazione Italiana (anche delle questure!) e dei privati che vi consentano la resi-denza, lo stato di famiglia, ma anche la nascita dei figli, il matrimonio ecc..., se avvenuti e registrati in Italia.

Diversamente non potranno invece autocertificare, ad es., un matrimonio avvenuto con un cittadinostraniero all’estero, anche se residenti in Italia.

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