GLI SPECIALI G LI S PE C IAL I Forfait F ... - Il Sole 24 Ore · IL 13 FEBBRAIO 2019 I Libri del...

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GLI SPECIALI CON LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE AI QUESITI INVIATI A TELEFISCO 2019 GUIDA FACILE Forfait autonomi Forfait autonomi 9 771973 564394 GLI SPECIALI CON LE RI SPOSTE DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE AI QUESITI INVIATI A TELEFISCO 2019 G U I D A D D F ACILE F F F F o o F F F F r r t t fait fait a u t ono m autonom i i I LIBRI DEL SOLE 24 ORE Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE € 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00) NON VENDIBILE SEPARATAMENTE 9 771973 564394 90006

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GLI SPECIALI

CON LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 OREAI QUESITI INVIATIA TELEFISCO 2019

GUIDA FACILE

Forfaitautonomi

Forfaitautonomi

I LIBRI DEL SOLE 24 OREPubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE

€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)NON VENDIBILE SEPARATAMENTE9 771973 564394

90006

GLI SPECIALI

CON LE RISPOSTEDEGLI ESPERTIDEL SOLE 24 OREAI QUESITI INVIATIA TELEFISCO 2019

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I LIBRI DEL SOLE 24 OREPubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE

€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)NON VENDIBILE SEPARATAMENTE9 771973 564394

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GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

4

L’offerta del Gruppo 24ORE

© Riproduzione riservataCopyright Il Sole 24 Ore Spa

CHIUSO IN REDAZIONEIL 13 FEBBRAIO 2019

I Libri del Sole 24 ORE Settimanale N. 05/2019– Febbraio 2019 Registrazione Tribunale di Milano n. 33 del 22-01-2007Direttore responsabile: Fabio TamburiniProprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.Sede legale, redazione e direzione: Via Monte Rosa n. 91, 20149 MilanoDa vendersi in abbinamento al quotidiano «Il Sole 24 ORE»

Direttore responsabileFabio Tamburini

Progetto e coordinamentoeditorialeCristiano Dell’Oste,Mauro Meazza,Giovanni Parente

Hanno collaboratoMichela Finizio, Flavia Landolfi, Bianca Lucia Mazzei

Testi di questo numeroMatteo Balzanelli,Alessandra Caputo,Mario Cerofolini,Cristiano Dell’Oste,Giorgio Gavelli,Paolo Meneghetti,Giovanni Parente,Lorenzo Pegorin,Massimo Sirri,Gian Paolo Tosoni

La «Guida Facile» alla fattura elettronicaTutto quello che c’è da sapere sul passaggio alla e-fattura, nella prima delle «Guide facili» del 2019 allegate al Sole 24 Ore. Ora disponibile in formato e-book: www.ilsole24ore.com/ebook

Il «forfettario» in edicolaÈ in edicola, in vendita abbinata al Sole 24 Ore, il volume «Il regime forfettario», a cura di Gian Paolo Tosoni. Con analisi approfon-dite delle nuove regole, i chiarimenti delle Entrate, la rassegna dei casi risolti.Con Il Sole 24 Ore a 9,90€ più il quotidiano

Le banche datiL’evoluzione delle banche dati del Sole 24 Ore è Plusplus24 Fisco - Ai: l’intel-ligenza artificiale guida nelle ricerche e “impara” via via dalle richieste, per facilita-re il lavoro e abbreviare i tempi.www.plusplus24fiscoai.ilsole24ore.com

Gli esperti in onda «Due di denari», il programma di Radio 24 in onda da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12, ospita approfondimenti e confronti con gli esperti sulla flat tax e le altre novità dell’anno.www.radio24.ilsole24ore.com/programma/due-denari

GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

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L’offerta del Gruppo 24ORE

© Riproduzione riservataCopyright Il Sole 24 Ore Spa

CHIUSO IN REDAZIONECCIL 13 FEBBRAIO 2019

I Libri del Sole 24 OREISettimanale N. 05/2019– Febbraio 2019Registrazione Tribunale di Milanon. 33 del 22-01-2007Direttore responsabile:Fabio TamburiniProprietario ed Editore:Il Sole 24 ORE S.p.A.Sede legale, redazione e direzione: Via Monte Rosa n. 91, 20149MilanoDa vendersi in abbinamentoal quotidiano «Il Sole 24 ORE»

Direttore responsabileFabio Tamburini

Progetto e coordinamentoeditorialeCristiano Dell’Oste,Mauro Meazza,Giovanni Parente

Hanno collaboratoMichela Finizio, Flavia Landolfi, Bianca Lucia Mazzei

Testi di questo numeroMatteo Balzanelli,Alessandra Caputo,Mario Cerofolini,Cristiano Dell’Oste,Giorgio Gavelli,Paolo Meneghetti,Giovanni Parente,Lorenzo Pegorin,Massimo Sirri,Gian Paolo Tosoni

La «Guida Facile» alla fattura elettronicaTutto quello che c’è da sapere sul passaggio alla e-fattura, nella prima delle «Guide facili»del 2019 allegate al Sole 24 Ore.Ora disponibile in formato e-book:www.ilsole24ore.com/ebook

Il «forfettario» in edicolaÈ in edicola, in vendita abbinata al Sole 24 Ore, il volume «Il regime forfettario», a cura di Gian Paolo Tosoni. Con analisi approfon-dite delle nuove regole, i chiarimenti delle Entrate, la rassegna dei casi risolti.Con Il Sole 24 Ore a 9,90€ più il quotidiano€

Le banche datiL’evoluzione delle banche dati del Sole 24 Ore è Plusplus24 Fisco - Ai: l’intel-ligenza artificiale guida nelle ricerche e“impara” via via dalle richieste, per facilita-re il lavoro e abbreviare i tempi.www.plusplus24fiscoai.ilsole24ore.com

Gli esperti in onda «Due di denari», il programma di Radio 24 inonda da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12,ospita approfondimenti e confronti con gliesperti sulla flat tax e le altre novità dell’anno.www.radio24.ilsole24ore.com/programma/due-denari

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GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

5

01. IL NUOVO REGIME 8

Sommario

02. LA SCELTA 16Il passaggio dal 2018 17Il debutto 18Domande e risposte 20

03. LE CAUSE OSTATIVE 24I vincoli principali 25Caso per caso/1 26Caso per caso/2 29Domande e risposte 31

04. I CALCOLI 36I coefficienti 37Vantaggi e svantaggi 38Dichiarazioni 40Domande e risposte 42

Le nuove regole 9Otto domande chiave 10Domande e risposte 12

05. CAMBI DI ABITUDINI 46Istruzioni per le fatture 47Dentro il fortfait 48Obbligo «flessibile» 50Domande e risposte 52

GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

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01. IL NUOVO REGIME 8

Sommario

02. LA SCELTA 16Il passaggio dal 2018 17Il debutto 18Domande e risposte 20

03. LE CAUSE OSTATIVE 24I vincoli principali 25Caso per caso/1/ 26Caso per caso/2/ 29Domande e risposte 31

04. I CALCOLI 36I coefficienti 37Vantaggi e svantaggi 38Dichiarazioni 40Domande e risposte 42

Le nuove regole 9Otto domande chiave 10Domande e risposte 12

05. CAMBI DI ABITUDINI 46Istruzioni per le fatture 47Dentro il fortfait 48Obbligo «flessibile» 50Domande e risposte 52

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GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

6

di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

P artite Iva senza Iva. Per moltiprofessionisti e autonomi, ilregime forfettario extra large

previsto dalla legge di Bilancio offrel’opportunità di una gestione fiscalesemplificata e decisamente alleggeri-ta in termini di carico fiscale. Nientefattura elettronica, niente addebitodell’Iva, nessun obbligo di tenuta del-le scritture contabili e aliquota flat del15% (ridotta al 5% per chi inizia l’atti-vità) applicata su un reddito determi-nato, per l’appunto, in modo forfetta-rio applicando i coefficienti di reddi-tività già collaudati negli anni scorsi.Il che si porta dietro l’ulteriore sem-plificazione di non dover dimostrarequali costi siano inerenti all’attività, equindi deducibili.

Per chi apre una nuova partita Iva,l’ingresso avviene con la sempliceemissione della prima fattura. Per tuttigli altri, si tratterà di optare o di revoca-re l’opzione per il regime precedente,tenendo presenti i chiarimenti delleEntrate a Telefisco 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO D’INSIEME

Il forfaitallarga le magliepuntando sullesemplificazioni

Le partite Iva riconducibilia ditte individualie a contribuenti che hannooptato per il regimeforfettario e dei minimi

LA PLATEADEI BENEFICIARI

Le aperture di nuove partiteIva e la quota di aderentiai regimi agevolati(minimi e forfettari)

UN REGIME SEMPREPIÙ ATTRAENTE

Avvocati e commercialisti. Divisione in base al volumed’affari previdenziale. Valori in %

GLI INTERESSATI

Fonte: elaborazione su Relazioni tecnichee Statistiche scali

Fonte: elaborazione su dati delle casse previdenziali

Fonte: dipartimento Finanze

Commercialisti

Avvocati

31,112,923,732,2

12,27,418,761,6

2013 2017

Partite Iva

512.000527.000

35,6%25,9%Quota %dei regimisulle partiteIva

0

200.000

100.000

300.000

400.000

500.000

600.000

182.519136.551

62.980

221.804

Ditte individuali2.745.000

Minimi eforfettari

935.000Regimi

agevolati

Entro i30mila euro

Da 30milaa 65mila euro

Da 65milaa 100mila euro

Oltre i100mila euro

I destinatari e le situazioni possibili

GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

6

di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

P artite Iva senza Iva. Per moltiprofessionisti e autonomi, ilregime forfettario extra large

previsto dalla legge di Bilancio offrel’opportunità di una gestione fiscalesemplificata e decisamente alleggeri-ta in termini di carico fiscale. Nientefattura elettronica, niente addebitodell’Iva, nessun obbligo di tenuta del-le scritture contabili e aliquota flat del15% (ridotta al 5% per chi inizia l’atti-vità) applicata su un reddito determi-nato, per l’appunto, in modo forfetta-rio applicando i coefficienti di reddi-tività già collaudati negli anni scorsi.Il che si porta dietro l’ulteriore sem-plificazione di non dover dimostrarequali costi siano inerenti all’attività, equindi deducibili.

Per chi apre una nuova partita Iva,l’ingresso avviene con la sempliceemissione della prima fattura. Per tuttigli altri, si tratterà di optare o di revoca-re l’opzione per il regime precedente,tenendo presenti i chiarimenti delleEntrate a Telefisco 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO D’INSIEME

Il forfaitallarga le magliepuntando sullesemplificazioni

Le partite Iva riconducibilia ditte individualie a contribuenti che hannooptato per il regimeforfettario e dei minimi

LA PLATEADEI BENEFICIARI

Le aperture di nuove partiteIva e la quota di aderentiai regimi agevolati(minimi e forfettari)

UN REGIME SEMPREPIÙ ATTRAENTE

Avvocati e commercialisti. Divisione in base al volumed’affari previdenziale. Valori in %

GLI INTERESSATI

Fonte: elaborazione su Relazioni tecnichee Statistiche scali

Fonte: elaborazione su dati delle casse previdenziali

Fonte: dipartimento Finanze

Commercialisti

Avvocati

31,112,923,732,2

12,27,44718,761,6

2013 2017

Partite Iva

512.000527.000

35,6%25,9%Quota %dei regimisulle partiteIva

0

200.000

100.000

300.000

400.000

500.000

600.000

182.519136.551

62.980

221.804

Ditte individuali2.745.000

Minimi eforfettari

935.000RegimiRegimi

agevolati

Entro i30mila euro

Da 30milaa 65mila euro

Da 65milaa 100mila euro

Oltre i100mila euro

I destinatari e le situazioni possibili

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7

Il regime forfettario è escluso per chi: applica regimi speciali Iva; non è cittadino residente; esercita in prevalenza attività di cessionedi fabbricati o autoveicoli nuovi; svolge l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale (o di chi è stato datore nei due

anni precedenti) o di un soggetto a esso riconducibile; partecipa a società di persone, associazioni, imprese familiari, oppure controllaSrl o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quelle del forfait

Nel 2019 può rimanerenel regime anche se ha

superato la sogliadei ricavi prevista e/o uno

o più degli altri limiti previsti dalle regole 2018 ed eliminati quest’anno (beni strumentali

oltre 20mila euro, speseper il personale oltre 5mila

euro, reddito di lavoro dipendente oltre 30mila

euro)

I VINCOLI

A livello operativo non deve far nulla per “confermare”la permanenza nel regime

LA PROCEDURA

LIMITI GENERALI

Modalità di ingresso nel regime

Requisiti e condizioni

Legenda

SÌ NO

Nel 2018aveva già aderito

al regimeforfettario?

GIÀ CONPARTITA IVA

Il contribuenteha già

la partita Iva?

LA SITUAZIONEDI PARTENZA

SÌ NO

Il contribuente deve presumere

di ottenere ricavi o compensi entroil limite di 65mila euro

APERTURAPARTITA IVA

Nel modello A9 (inizio attività) può scegliereil regime forfettario

indicando un volume d’affari previsto entro i 65mila euro

e deve emettere la primafattura senza Iva

LA PROCEDURA

Chi nel 2018 erain contabilità semplificata

quale regime naturalee alla fine dell’annonon ha conseguito(annotato ai fini Iva

o incassato a secondadel regime scelto)

ricavi maggiori di 65mila euro transita nel forfettario

senza alcuna opzione (perché si azzera

il vincolo triennale)

SEMPLIFICATA‹‹NATURALE››

Chi era in semplificatain seguito a opzione

può comunque accedereal forfettario

tramite comportamentoconcludente

(cioè emettendo fatture senza Iva)

SEMPLIFICATAPER OPZIONE

Chi nel 2018 erain contabilità ordinaria

per opzione azzerail vincolo triennale, allo stesso modo di chi era

in semplificata per opzione. Se i ricavi 2018 non

superano i 65mila euro,si può passare al regime

forfettario nel 2019. Condizione più difficile

da raggiungere per chi erain contabilità ordinariaquale regime naturale

ORDINARIA

Qualeregime

di contabilitàapplica?

7

Il regime forfettario è escluso per chi: applica regimi speciali Iva; non è cittadino residente; esercita in prevalenza attività di cessionedi fabbricati o autoveicoli nuovi; svolge l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale (o di chi è stato datore nei due

anni precedenti) o di un soggetto a esso riconducibile; partecipa a società di persone, associazioni, imprese familiari, oppure controllaSrl o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quelle del forfait

Nel 2019 può rimanerenel regime anche se ha

superato la sogliadei ricavi prevista e/o uno

o più degli altri limiti previstidalle regole 2018 ed eliminatiquest’anno (beni strumentali

oltre 20mila euro, speseper il personale oltre 5mila

euro, reddito di lavoro dipendente oltre 30mila

euro)

I VINCOLI

A livello operativo non deve far nulla per “confermare”la permanenza nel regime

LA PROCEDURA

LIMITI GENERALI

Modalità di ingresso nel regime

Requisiti e condizioni

Legenda

SÌ NO

Nel 2018aveva già aderito

al regimeforfettario?

GIÀ CONPARTITA IVA

Il contribuenteha già

la partita Iva?a

LA SITUAZIONEDI PARTENZA

SÌ NO

Il contribuentedeve presumere

di ottenere ricavi o compensi entroil limite di 65mila euro

APERTURAPARTITA IVA

Nel modello A9 (inizioattività) può scegliereil regime forfettario

indicando un volume d’affari previsto entro i 65mila euro

e deve emettere la primafattura senza Iva

LA PROCEDURA

Chi nel 2018 erain contabilità semplificata

quale regime naturalee alla fine dell’annonon ha conseguito(annotato ai fini Iva

o incassato a secondadel regime scelto)

ricavi maggiori di 65milaeuro transita nel forfettario

senza alcuna opzione (perché si azzera

il vincolo triennale)

SEMPLIFICATA‹‹NATURALE››

Chi era in semplificatain seguito a opzione

può comunque accedereal forfettario

tramite comportamentoconcludente

(cioè emettendo fatture senza Iva)

SEMPLIFICATAPER OPZIONE

Chi nel 2018 erain contabilità ordinaria

per opzione azzerail vincolo triennale, allo stesso modo di chi era

in semplificata per opzione.Se i ricavi 2018 non

superano i 65mila euro,si può passare al regime

forfettario nel 2019.Condizione più difficile

da raggiungere per chi erain contabilità ordinariaquale regime naturale

ORDINARIA

Qualeregime

di contabilitàapplica?

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GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

8

S i può fare? Conviene farlo?Il regime forfettario ruotaintorno a queste due do-mande per quasi tutti icontribuenti.

Il primo quesito affronta la “fattibili-tà giuridica” del regime. Che è sicura-mente aumentata con l’innalzamentoa 65mila euro della soglia di ricavi e compensi, ma non può essere data perscontata. Ad esempio, chi controllauna Srl che svolge un’attività ricondu-cibile a quella del forfait, è escluso. Eanche se ora vende la quota - ha chiari-

to l’Agenzia a Telefisco - entrerà nel re-gime agevolato solo nel 2020. Allostesso modo, il pensionato che si mettein proprio è sì liberato dal vincolo dei30mila euro di pensione massima, manon potrà operare in prevalenza con ilproprio ex datore di lavoro.

La seconda domanda si occupa, in-vece, della “convenienza economica” del regime forfettario. Gli adempimen-ti alleggeriti, le fatture senza addebitodell’Iva, le spese forfettizzate e l’ali-quota flat al 15% sono quasi sempre piùvantaggiosi della tassazione ordinaria.

di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

01 IL NUOVO REGIME

Così la «flat tax»va in cercadella convenienza

GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

8

S i può fare? Conviene farlo?Il regime forfettario ruotaintorno a queste due do-mande per quasi tutti icontribuenti.

Il primo quesito affronta la “fattibili-tà giuridica” del regime. Che è sicura-mente aumentata con l’innalzamentoa 65mila euro della soglia di ricavi e compensi, ma non può essere data perscontata. Ad esempio, chi controllauna Srl che svolge un’attività ricondu-cibile a quella del forfait, è escluso. Eanche se ora vende la quota - ha chiari-

to l’Agenzia a Telefisco - entrerà nel re-gime agevolato solo nel 2020. Allostesso modo, il pensionato che si mettein proprio è sì liberato dal vincolo dei30mila euro di pensione massima, manon potrà operare in prevalenza con ilproprio ex datore di lavoro.

La seconda domanda si occupa, in-vece, della “convenienza economica”del regime forfettario. Gli adempimen-ti alleggeriti, le fatture senza addebitodell’Iva, le spese forfettizzate e l’ali-quota flat al 15% sono quasi sempre piùvantaggiosi della tassazione ordinaria.

di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

01 IL NUOVO REGIME

Così la «flat tax»va in cercadella convenienza

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IL NUOVO REGIME

9

Ma ci sono aspetti che, a volte, possonofar pendere la bilancia dall’altra parte.La presenza di detrazioni o deduzionifiscali molto pesanti, ad esempio. Op-pure costi d’esercizio molto elevati, co-me succede nel caso di quegli impren-ditori che hanno un dipendente o unapprendista. E possono esserci anche considerazioni più strettamente fi-nanziarie, come l’impossibilità di de-trarre l’Iva sugli acquisti o la necessitàdi rimborsare l’Iva già detratta al mo-mento dell’ingresso nel regime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole per il 2019

I RICAVILimite unico a 65mila euroDal 2019 possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e hanno ricavi o compensi fino a 65mila euro annui. Vengono meno le soglie differen-ziate che sono rimaste in vigore fino alla fine dello scorso anno (ad esempio, 30mila euro per i professionisti)

I LIMITI ELIMINATICade il limite di reddito di lavoroDal 2019 non ci sono più i limiti alla spesa per il personale (5mila euro) e al costo dei beni strumentali(20mila euro). Viene eliminato anche il vincolo secon-do cui non poteva accedere al forfait chi aveva reddito da lavoro dipendente o pensione oltre i 30mila euro

I VINCOLI Quote societarie da monitorareTra cause ostative modificate e altre confermate, si delinea un quadro per cui nel 2019 non può accedere al regime forfettario chi: 7 svolge l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale (o di chi lo è stato nei due periodi d'imposta precedenti) o di un soggetto ad esso riconducibile; 7 partecipa a società di persone, associazioni, imprese familiari, oppure controlla Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quelle del forfait;7 si avvale di regimi speciali Iva o regimi di determi-nazione del reddito;7 è un soggetto non residente;7 effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

IL NUOVO REGIME

9

Ma ci sono aspetti che, a volte, possonofar pendere la bilancia dall’altra parte.La presenza di detrazioni o deduzionifiscali molto pesanti, ad esempio. Op-pure costi d’esercizio molto elevati, co-me succede nel caso di quegli impren-ditori che hanno un dipendente o unapprendista. E possono esserci ancheconsiderazioni più strettamente fi-nanziarie, come l’impossibilità di de-trarre l’Iva sugli acquisti o la necessitàdi rimborsare l’Iva già detratta al mo-mento dell’ingresso nel regime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole per il 2019

I RICAVILimite unico a 65mila euroDal 2019 possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e hanno ricavi o compensi fino a65mila euro annui. Vengono meno le soglie differen-ziate che sono rimaste in vigore fino alla fine dello scorso anno (ad esempio, 30mila euro per i professionisti)

I LIMITI ELIMINATICade il limite di reddito di lavoroDal 2019 non ci sono più i limiti alla spesa per il personale (5mila euro) e al costo dei beni strumentali(20mila euro). Viene eliminato anche il vincolo secon-do cui non poteva accedere al forfait chi aveva reddito da lavoro dipendente o pensione oltre i 30mila euro

I VINCOLIQuote societarie da monitorareTra cause ostative modificate e altre confermate, sidelinea un quadro per cui nel 2019 non può accedere al regime forfettario chi: 7 svolge l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale (o di chi lo è stato nei dueperiodi d'imposta precedenti) o di un soggetto adesso riconducibile; 7 partecipa a società di persone, associazioni,imprese familiari, oppure controlla Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quelle del forfait;7 si avvale di regimi speciali Iva o regimi di determi-nazione del reddito;7 è un soggetto non residente;7 effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

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GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

10

Nel 2019 viene meno il limite secondo cui

chi svolge un “secondo lavoro”

nel forfait non doveva avere, nell’anno precedente, un

reddito di lavoro dipendenteo pensione superiore

a 30.000 euro, ma viene introdotto il

divieto di operare in prevalenza

con il proprio datore(o ex datore)

3Il contribuente ha un reddito di

lavoro dipendente o pensione?

Il forfait diventa possibile (e conveniente)

per molti dipendenti o pensionati, ma non per

chi è andato in pensione e opera ad esempio

come consulente per il proprio ex datore.

Va valutato il trattamen-to contributivo dei

proventi sottoposti al forfait, perché chi

effettua collaborazioni occasionali fino a 5mila

euro di introiti non è tenuto a pagare

contributi

A livello pratico

Chi applica il regime forfettario determina

il reddito secondo coefficienti di

redditività, ad esempio 78%

per i professionisti, senza dedurre i costi

in via analitica (fanno eccezione

i contributi previdenziali obbligatori)

2Il contribuente sostiene costi molto elevati?

I coefficienti sono spesso più vantaggiosi

della deduzione delle singole spese.

Il forfait può non convenire a chi ha

costi molto alti, ad esempio perché ha

un dipendente o acquista molti

materiali e semilavorati

(in questo caso, va considerato che nel

forfait non si può detrarre neppure l’Iva versata sugli acquisti)

A livello pratico

Chi opta per il forfettario versa un’imposta

sostitutiva (al 15% o, per le start-up,

al 5%), da cui non è possibile “scaricare”

gli oneri detraibili o deducibili che abbattono

l’Irpef, (es. la detrazione

del 50% per ristrutturazioni edilizie o

familiari a carico e la deduzione per i contributi alla previdenza

complementare). Sono però deducibili

1Il contribuente ha detrazioni

o deduzioni Irpef molto elevate?

A livello pratico

NO SÌ NO SÌ NOSÌ

Il forfait conviene quasi sempre se il contribuente

ha altri redditi soggetti a Irpef sui quali “scaricare”i bonus (ad esempio, lavoro

dipendente anche part-time, pensione

o redditi di fabbricati non soggetti a cedolare)

anche nel forfait i contributi previdenziali

riguardanti l’attività.Se l’Irpef risultante dopo l’applicazione

di deduzioni e detrazioni (contando anchealle addizionali) è

inferiore all’imposta sostitutiva

del forfait, può convenire restare alla tassazione ordinaria. Prima di dare una risposta definitiva, però, vanno considerati

gli altri vantaggi del forfait (ad esempio, non

va versata l’Irap, se dovuta)

Alcuni dei principali test di convenienza per il regime forfettario

«SÌ» e «NO» sonole risposte alledomande sulla

situazionedel contribuente

I colori indicanole conseguenze -

maggiore o minoreconvenienza -per l’adesione

alla flat tax

Fattore di per sé non determinante, da valutare

caso per caso insiemeagli altri

GIALLO

Fattore che riduce la convenienza del forfait,

ma va valutato insiemeagli altri

ROSSO

Fattore che aumenta(o comunque non riduce) la convenienza del forfait

VERDE

Otto domande chiave

GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

10

Nel 2019 viene menoil limite secondo cui

chi svolge un “secondo lavoro”

nel forfait non dovevaavere, nell’annoprecedente, un

redditodi lavoro dipendenteo pensione superiore

a 30.000 euro, ma viene introdotto il

divietodi operare inprevalenza

con il proprio datore(o ex datore)

3Il contribuente ha un reddito di

lavoro dipendente o pensione?

Il forfait diventapossibile (e conveniente)

per molti dipendenti opensionati, ma non per

chi è andato in pensione e opera ad esempio

come consulente per il proprio ex datore.

Va valutato il trattamen-to contributivo dei

proventi sottoposti al forfait, perché chi

effettua collaborazioni occasionali fino a 5mila

euro di introiti non è tenuto a pagare

contributi

A livello pratico

Chi applica il regimeforfettario determina

il reddito secondo coefficienti di

redditività, ad esempio 78%

per i professionisti, senza dedurre i costi

in via analitica (fanno eccezione

i contributiprevidenzialiobbligatori)

2Il contribuente sostiene costimolto elevati?

I coefficienti sonospesso più vantaggiosi

della deduzione delle singole spese.

Il forfait può non convenire a chi ha

costi molto alti, ad esempio perché ha

un dipendente o acquista molti

materiali esemilavorati

(in questo caso,va considerato che nel

forfait non si può detrarre neppure l’Iva versata sugli acquisti)

A livello pratico

Chi opta per il forfettario versa un’imposta

sostitutiva (al 15% o, per le start-up,

al 5%), da cui non è possibile “scaricare”

gli oneri detraibili o deducibili che abbattono

l’Irpef, (es. la detrazione

del 50% per ristrutturazioni edilizie o

familiari a caricoe la deduzione per i contributialla previdenza

complementare). Sono però deducibili

1Il contribuente ha detrazioni

o deduzioni Irpef molto elevate?

A livello pratico

NO SÌ NO SÌ NOSÌ

Il forfait conviene quasisempre se il contribuente

ha altri redditi soggetti a Irpef sui quali “scaricare”i bonus (ad esempio, lavoro

dipendente anchepart-time, pensione

o redditi di fabbricatinon soggetti a cedolare)

anche nel forfait i contributi previdenziali

riguardanti l’attività.Se l’Irpef risultante dopo l’applicazione

di deduzioni e detrazioni (contando anchealle addizionali) è

inferiore all’imposta sostitutiva

del forfait, può convenirerestare alla tassazione ordinaria. Prima di dare una risposta definitiva,però, vanno considerati

gli altri vantaggi delforfait (ad esempio, non

va versata l’Irap, se dovuta)

Alcuni dei principali test di convenienza per il regime forfettario

«SÌ» e «NO» sonole risposte alledomande sulla

situazionedel contribuente

I colori indicanole conseguenze -

maggiore o minoreconvenienza -per l’adesione

alla flat tax

Fattore di per sé nondeterminante, da valutare

caso per caso insiemeagli altri

GIALLO

Fattore che riduce la convenienza del forfait,

ma va valutato insiemeagli altri

ROSSO

Fattore che aumenta(o comunque non riduce)la convenienza del forfait

VERDE

Otto domande chiave

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IL NUOVO REGIME

11

Entrando nel forfait, deve versare l’Iva chi al 31 dicembre 2018

ha merci in rimanenza o beni ammortizzabili,

compresi i beni immateriali, per i quali

non sono ancora trascorsi quattro anni

dalla loro entrata in funzione o dieci anni dalla data di

acquisto (o di ultimazione)

per i fabbricati. Idem per i servizi

non ancora consumati (es. maxicanone

leasing)

6Ci sono rimanenze

di magazzino o beni strumentali su cui

va versata l’Iva?

Nella maggior parte dei casi l’importo non

fa venir meno la convenienza

del forfait, ma può mettere in difficoltà

chi ha problemi di liquidità

A livello pratico

L’emissione di fatture o corrispettivi senza dover addebitare l’Iva

rende possibile attuare politiche di

prezzi delle prestazioni che diventano

concorrenziali e vantaggiose per

l’utente o comunque – se si mantiene

inalterata la tariffa applicata quando

il contribuente applicava il regime

ordinario/semplificato – si avrà una

ottimizzazione dei guadagni

5Il contribuente

svolge prestazioni di servizio verso

privati ?

I vantaggi sono evidenti,

in particolare, per chi opera

eseguendo servizi, quindi

con un valore aggiunto generato

dalla propria prestazione con minimi acquisti gravati da Iva

(che per il forfettario, non è detraibile)

A livello pratico

L’innalzamento dei ricavi/compensi

a 65.000 euro fa sì che molti contribuenti

si chiedano se le quote possedute

in società, associazioni

o imprese familiari bloccano l’accesso al

forfait e, nel caso, se sia utile

e possibile cederle

4Il contribuente

partecipa a società o associazioni professionali?

Il problema principaleè capire cosa si intende

per “controllo” di una Srl e quando l’attività

da essa svolta è “riconducibile” a quella

del forfait.Va poi chiarito entro quando è possibile, eventualmente, una volta cedute le quote

societarie incompatibili, fare l’ingresso nel

forfait, oppure rimanervi se il soggetto operava già in regime

forfettario

A livello pratico

Se il contribuente non ha esercitato nei tre anni

precedenti alcuna attività professionale o

d'impresa (anche in forma associata

o familiare), e se l’attività che vuole sottoporre al

forfait non è mera prosecuzione di un’altra

attività precedente-mente svolta sotto

forma di lavoro dipendente o autonomo,

(escluso il periodo di pratica obbligatoria ai

fini dell'esercizio di arti o professioni), potrebbe

avere l’aliquota al 5% per le start-up

7L’attività può

essere considerata “nuova”?

Un giovane alla prima attività ha pratica-

mente sempre i requisiti, così come un

ex dipendenteche si “inventa” un nuovo lavoro

A livello praticoL’Irap spesso non è dovuta dai soggetti

interessati all’applicazione

del regime forfettario. È possibile che coloro

che sono tenuti a versarla abbiano costi

relativamente più elevati, perciò devono

monitorare anche questo particolare

profilo di convenienza

A livello pratico

Se chi opera con partita Iva deve versare l’Irap,

la convenienza del forfait

– che la esclude – è di solito ancora più

marcata

8Il contribuente

è tenuto a pagarel’Irap?

NO SÌ NOSÌNOSÌNOSÌ NO SÌ

IL NUOVO REGIME

11

Entrando nel forfait,deve versare l’Iva chial 31 dicembre 2018

ha merci in rimanenzao beni ammortizzabili,

compresi i beniimmateriali, per i quali

non sono ancora trascorsi quattro anni

dalla loro entratain funzione o diecianni dalla data di

acquisto (o diultimazione)

per i fabbricati.Idem per i servizi

non ancora consumati (es. maxicanone

leasing)

6Ci sono rimanenze

di magazzino o benistrumentali su cui

va versata l’Iva?

Nella maggior partedei casi l’importo non

fa venir menola convenienza

del forfait, ma puòmettere in difficoltà

chi ha problemi di liquidità

A livello pratico

L’emissione di fatture o corrispettivi senza dover addebitare l’Iva

rende possibileattuare politiche di

prezzi delle prestazioni che diventano

concorrenziali e vantaggiose per

l’utente o comunque – se si mantiene

inalterata la tariffa applicata quando

il contribuenteapplicava il regime

ordinario/semplificato – si avrà una

ottimizzazione dei guadagni

5Il contribuente

svolge prestazioni di servizio verso

privati ?

I vantaggi sonoevidenti,

in particolare, per chi opera

eseguendo servizi,quindi

con un valore aggiunto generato

dalla propriaprestazione con minimi acquisti gravati da Iva

(che per il forfettario,non è detraibile)

A livello pratico

L’innalzamento deiricavi/compensi

a 65.000 euro fa sìche molti contribuenti

si chiedano se le quote possedute

in società,associazioni

o imprese familiari bloccano l’accesso al

forfait e, nel caso, se sia utile

e possibile cederle

4Il contribuente

partecipa a societào associazioniprofessionali?

Il problema principaleè capire cosa si intende

per “controllo” di unaSrl e quando l’attività

da essa svolta è“riconducibile” a quella

del forfait.Va poi chiarito entro quando è possibile,eventualmente, unavolta cedute le quote

societarie incompatibili,fare l’ingresso nel

forfait, oppurerimanervi se il soggetto operava già in regime

forfettario

A livello pratico

Se il contribuente nonha esercitato nei tre anni

precedenti alcuna attività professionale o

d'impresa (anche informa associata

o familiare), e se l’attività che vuole sottoporre al

forfait non è mera prosecuzione di un’altra

attività precedente-mente svolta sotto

forma di lavoro dipendente o autonomo,

(escluso il periodo di pratica obbligatoria ai

fini dell'esercizio di arti o professioni), potrebbe

avere l’aliquota al 5% per le start-up

7L’attività può

essere considerata“nuova”?

Un giovane alla prima attività ha pratica-

mente sempre i requisiti, così come un

ex dipendenteche si “inventa” un nuovo lavoro

A livello praticoL’Irap spesso non èdovuta dai soggetti

interessatiall’applicazione

del regime forfettario.È possibile che coloro

che sono tenuti a versarla abbiano costi

relativamente più elevati, perciò devono

monitorare anche questo particolare

profilo di convenienza

A livello pratico

Se chi opera con partita Iva deve versare l’Irap,

la convenienza del forfait

– che la esclude – è di solito ancora più

marcata

8Il contribuente

è tenuto a pagarel’Irap?

NO SÌ NOSÌNOSÌNOSÌ NO SÌ

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GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

12

SINDACO E REVISORECommercialista, lavoratore autonomo dotato di partita Iva, che svolge esclusivamente l’attività di sindaco/revisore (codice Ateco 69.20.13) per propri clienti personali e con propria organizzazione e che detiene anche una partecipazio-ne di capitale, rilevante ma non di maggioranza, in una Stp Srl la quale si occupa solo di consu-lenza fiscale (cod. Ateco 69.20.11) e dalla quale incassa unicamente i dividendi in sede di distribuzione degli utili ma non compensi per prestazioni pro-fessionali. Considerato:- che l’attività del predetto professionista autonomo (sin-daco/revisore) e quella della predetta Stp Srl (consulenza fiscale) si identificano in diversi e distinti codici Ateco; - che le attività citate sono so-

stanzialmente differenti sia sotto il profilo oggettivo del contenuto delle prestazioni, sia sotto il profilo soggettivo dei committenti cui sono rivolte perché non ci sono clienti comu-ni fra professionista e Stp Srl; - che l’attività di sindaco/revi-sore è svolta in maniera esclusi-va e personale con propria di-stinta struttura e organizzazio-ne autonoma senza coinvolgi-mento alcuno della struttura e dei mezzi della Stp Srl;- che l’attività della Stp Srl non è mai riconducibile a quella del professionista predetto in quanto rivolta a tutt’altri sog-getti e per prestazioni che ri-guardano esclusivamente l’am-bito fiscale e non aziendalistico svolte con distinta struttura e organizzazione;si chiede se tale professionista, che percepisce compensi infe-riori a 65.000 euro, possa acce-dere al regime forfettario, ex articolo 1 commi da 9 a 11 della legge 145/2018, per la propria personale attività di sindaco/revisore. La norma stabilisce che la causa di esclusione in esame si applica a condizione che il contribuente controlli “direttamente o indiret-tamente società a responsabilità limitata o associazioni in parteci-pazione, le quali esercitano attivi-tà economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti atti-

vità d’impresa, arti o professioni”. Le condizioni (controllo e attività esercitata) devono sussistere entrambe al fine di configurare la causa di esclusione.In merito al requisito del controllo si ritiene che, in mancanza di precisazioni normative, non pos-sa che farsi riferimento alla nozio-ne dell’articolo 2359 del Codice civile, che può essere “di diritto” (comma 1, numero 1, riguardante il caso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordi-naria) e “di fatto” (comma 1, nu-meri 2 e 3, relativi ai casi di in-fluenza dominante). Poiché la norma in esame fa riferimento al controllo sia diretto che indiretto (attuato, ad esempio, attraverso familiari) si ritiene che dovrebbe-ro assumere rilevanza entrambe le tipologie di controllo. Nel caso in esame la causa di esclusione non sussiste in quan-to il contribuente non appare esercitare il detto controllo, anche indiretto, sulla società e l’attività svolta dalla società non risulta, in base a quanto rappre-sentato, riconducibile a quella professionale.

SOSTITUTO D’IMPOSTAUn contribuente forfettario, non rivestendo la qualifica di sosti-tuto d’imposta, e perciò non tenuto a operare le ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali relative ai redditi di lavoro dipendente? Deve per-

Domande&Risposte

La staffettatra vecchiee nuove regole

GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

12

SINDACO E REVISORECommercialista, lavoratore autonomo dotato di partita Iva,che svolge esclusivamentel’attività di sindaco/revisore(codice Ateco 69.20.13) perpropri clienti personali e conpropria organizzazione e chedetiene anche una partecipazio-ne di capitale, rilevante ma non di maggioranza, in una Stp Srl laquale si occupa solo di consu-lenza fiscale (cod. Ateco69.20.11) e dalla quale incassa unicamente i dividendi in sede didistribuzione degli utili ma noncompensi per prestazioni pro-fessionali. Considerato:- che l’attività del predettoprofessionista autonomo (sin-daco/revisore) e quella dellapredetta Stp Srl (consulenzafiscale) si identificano in diversie distinti codici Ateco;- che le attività citate sono so-

stanzialmente differenti siasotto il profilo oggettivo delcontenuto delle prestazioni, siasotto il profilo soggettivo deicommittenti cui sono rivolte perché non ci sono clienti comu-ni fra professionista e Stp Srl; - che l’attività di sindaco/revi-sore è svolta in maniera esclusi-va e personale con propria di-stinta struttura e organizzazio-ne autonoma senza coinvolgi-mento alcuno della struttura e dei mezzi della Stp Srl;- che l’attività della Stp Srl non èmai riconducibile a quella del professionista predetto in quanto rivolta a tutt’altri sog-getti e per prestazioni che ri-guardano esclusivamente l’am-bito fiscale e non aziendalisticosvolte con distinta struttura eorganizzazione;si chiede se tale professionista,che percepisce compensi infe-riori a 65.000 euro, possa acce-dere al regime forfettario, ex articolo 1 commi da 9 a 11 della legge 145/2018, per la propriapersonale attività di sindaco/revisore. La norma stabilisce che la causadi esclusione in esame si applica acondizione che il contribuentecontrolli “direttamente o indiret-tamente società a responsabilità limitata o associazioni in parteci-pazione, le quali esercitano attivi-tà economiche direttamente oindirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti atti-

vità d’impresa, arti o professioni”. Le condizioni (controllo e attività esercitata) devono sussistereentrambe al fine di configurare la causa di esclusione.In merito al requisito del controllo si ritiene che, in mancanza diprecisazioni normative, non pos-sa che farsi riferimento alla nozio-ne dell’articolo 2359 del Codicecivile, che può essere “di diritto” (comma 1, numero 1, riguardante il caso della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordi-naria) e “di fatto” (comma 1, nu-meri 2 e 3, relativi ai casi di in-fluenza dominante). Poiché lanorma in esame fa riferimento al controllo sia diretto che indiretto (attuato, ad esempio, attraversofamiliari) si ritiene che dovrebbe-ro assumere rilevanza entrambele tipologie di controllo. Nel caso in esame la causa di esclusione non sussiste in quan-to il contribuente non appare esercitare il detto controllo, anche indiretto, sulla società e l’attività svolta dalla società nonrisulta, in base a quanto rappre-sentato, riconducibile a quellaprofessionale.

SOSTITUTO D’IMPOSTAUn contribuente forfettario, nonrivestendo la qualifica di sosti-tuto d’imposta, e perciò non tenuto a operare le ritenuteIrpef, addizionali regionali ecomunali relative ai redditi di lavoro dipendente? Deve per-

Domande&Risposte

La staffettatra vecchiee nuove regole

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IL NUOVO REGIME

13

tanto pagare la retribuzione lorda al dipendente?Nel comma 69 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 è stabilito che i contribuenti in regime forfetta-rio «non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, di cui al titolo III” del Dpr 600/1973»: in tal caso sarà, evidentemente, corrisposta la retribuzione “lorda”. La norma non vieta comunque in modo esplicito a questi contribuenti l’effettuazione delle ritenute, anche al fine di agevolare l’assol-vimento gli adempimenti fiscali da parte dei dipendenti. Si ritiene che tale scelta sia, di conseguen-za, possibile e che la stessa non si possa considerare quale compor-tamento concludente finalizzato a effettuare l’opzione per il regi-me ordinario di determinazione del reddito.

IL LIMITE DEI 65.000 EUROSi chiede di sapere, al fine di aderire al regime forfettario fin dal 2019, quale è il limite dei ricavi da considerare non supe-rabile per il 2018: se il nuovo limite dei 65mila euro oppure debbono essere rispettati i vecchi limiti per tipologia di attività?Come disposto dal comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014, così come modificato dalla legge di bilancio 2019, ai fini dell’accesso al regime forfettario dal 1° gennaio 2019 il limite dei ricavi conseguiti nell’anno prece-

dente andrà verificato con riferi-mento al nuovo tetto 65mila euro, a niente rilevando quindi i prece-denti limiti di accesso al regime. Pertanto, un contribuente potrà aderire al regime forfettario nel 2019 se, rispettando gli altri requisiti di accesso, nel 2018 non ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori alla soglia massima di 65mila euro.

PARTECIPAZIONI 2018Un contribuente in contabilità ordinaria ha conseguito nel 2018 compensi minori a 65mila euro e detiene al 31 dicembre 2018 una partecipazione in una società di persone. Se il contri-buente cede la partecipazione nel corso del 2019, può accede-re al regime forfettario a partire dal 2019 o dal 2020?E’ possibile accedere la regime forfettario se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodod’imposta, non operando la causa di esclusione in quanto lo stesso soggetto non sarà titolare anche di reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio. Tuttavia in occasio-ne di Telefisco la Agenzia sembra abbia mutato orientamento.

REQUISITI DI ACCESSO Un medico nell’anno 2018 ha svolto la propria professione sia come dipendente dell’ospedale

sia con attività propria in regime di intramoenia. I ricavi del 2018 riferibili all’attività intramoenia sono pari a 85mila euro. Dal 1° gennaio 2019 il medico è andato in pensione, ma intende prose-guire la propria attività. Può aprire la partita Iva usufruendo del regime forfettario?E’ possibile fruire del regime forfetario perché i compensi percepiti per l’attività intramoenia costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera e), del Tuir e non rilevano, quindi, al fine della verifica dei compensi conseguiti nel 2018. Non assume alcuna rilevanza l’importo del reddito di lavoro dipendente - compreso quello da pensione - percepito.

SOCIO DELLO STUDIONel caso in cui un professionista lasci entro il 2019 lo studio associato in cui esercitava, o un socio esca dalla società in cui partecipava attivamente, oppu-re un familiare chiuda la propria partecipazione nell’impresa familiare di cui non era titolare entro il 2019, può nel 2020 aprire una propria partita Iva con regime forfettario mante-nendo un rapporto di collabora-zione principalmente con lo studio/società/impresa dalla quale è uscito nel 2019? In tali casi, infatti, non si evince un rapporto di lavoro dipendente

IL NUOVO REGIME

13

tanto pagare la retribuzionelorda al dipendente?Nel comma 69 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 è stabilito chei contribuenti in regime forfetta-rio «non sono tenuti a operare leritenute alla fonte, di cui al titoloIII” del Dpr 600/1973»: in tal caso sarà, evidentemente, corrisposta la retribuzione “lorda”. La norma non vieta comunque in modoesplicito a questi contribuenti l’effettuazione delle ritenute,anche al fine di agevolare l’assol-vimento gli adempimenti fiscalida parte dei dipendenti. Si ritiene che tale scelta sia, di conseguen-za, possibile e che la stessa non sipossa considerare quale compor-tamento concludente finalizzatoa effettuare l’opzione per il regi-me ordinario di determinazionedel reddito.

IL LIMITE DEI 65.000 EUROSi chiede di sapere, al fine diaderire al regime forfettario fin dal 2019, quale è il limite deiricavi da considerare non supe-rabile per il 2018: se il nuovolimite dei 65mila euro oppure debbono essere rispettati ivecchi limiti per tipologia diattività?Come disposto dal comma 54dell’articolo 1 della legge 190/2014, così come modificato dalla legge di bilancio 2019, ai finidell’accesso al regime forfettariodal 1° gennaio 2019 il limite dei ricavi conseguiti nell’anno prece-

dente andrà verificato con riferi-mento al nuovo tetto 65mila euro,a niente rilevando quindi i prece-denti limiti di accesso al regime.Pertanto, un contribuente potràaderire al regime forfettario nel 2019 se, rispettando gli altrirequisiti di accesso, nel 2018 nonha conseguito ricavi o percepitocompensi, ragguagliati ad anno,superiori alla soglia massima di 65mila euro.

PARTECIPAZIONI 2018Un contribuente in contabilitàordinaria ha conseguito nel2018 compensi minori a 65mila euro e detiene al 31 dicembre2018 una partecipazione in una società di persone. Se il contri-buente cede la partecipazionenel corso del 2019, può accede-re al regime forfettario a partiredal 2019 o dal 2020?E’ possibile accedere la regime forfettario se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodod’imposta, non operando la causa di esclusione in quanto lo stesso soggetto non sarà titolare anche di reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusuradell’esercizio. Tuttavia in occasio-ne di Telefisco la Agenzia sembra abbia mutato orientamento.

REQUISITI DI ACCESSO Un medico nell’anno 2018 hasvolto la propria professione sia come dipendente dell’ospedale

sia con attività propria in regimedi intramoenia. I ricavi del 2018riferibili all’attività intramoenia sono pari a 85mila euro. Dal 1° gennaio 2019 il medico è andatoin pensione, ma intende prose-guire la propria attività. Puòaprire la partita Iva usufruendodel regime forfettario?E’ possibile fruire del regime forfetario perché i compensipercepiti per l’attività intramoenia costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente aisensi dell’articolo 50, comma 1, lettera e), del Tuir e non rilevano, quindi, al fine della verifica dei compensi conseguiti nel 2018.Non assume alcuna rilevanzal’importo del reddito di lavorodipendente - compreso quello da pensione - percepito.

SOCIO DELLO STUDIONel caso in cui un professionistalasci entro il 2019 lo studio associato in cui esercitava, o unsocio esca dalla società in cuipartecipava attivamente, oppu-re un familiare chiuda la propria partecipazione nell’impresafamiliare di cui non era titolareentro il 2019, può nel 2020 aprire una propria partita Iva con regime forfettario mante-nendo un rapporto di collabora-zione principalmente con lostudio/società/impresa dallaquale è uscito nel 2019? In talicasi, infatti, non si evince unrapporto di lavoro dipendente

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GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

14

tra le parti in causa nei periodi d’imposta antecedenti il 2020.La norma stabilisce che non pos-sono avvalersi del regime forfet-tario coloro che partecipano, contemporaneamente all’eserci-zio dell’attività, a società di perso-ne, ad associazioni professionali oad imprese familiari di cui all’arti-colo 5 del Tuir. L’agenzia delle Entrate ha precisato, in uno dei primi chiarimenti resi al riguardo, che tale causa di esclusione deve cessare di esistere prima dell’ini-zio dell’anno di applicazione del regime agevolato, in quanto la norma non ammette l’esercizio di attività d’impresa, arti e profes-sioni e la contemporanea parteci-pazione ad associazioni profes-sionali o a imprese familiari. Nel caso in esame è, pertanto, possi-bile fruire del regime forfetario a partire dal 2020, essendo le “par-tecipazioni” cessate nel 2019. Ciò, naturalmente, a condizione che non fossero precedentemen-te intrattenuti con i detti soggetti rapporti riconducibili ad attività di lavoro dipendente o assimilate.

IL CASO DELLO STAGISTAUn ragazzo nel 2018 ha svolto per un breve periodo uno stage con borsa di studio presso un’azienda e delle prestazioni occasionali presso altre. A gen-naio 2019 apre la partita Iva per svolgere l’attività di ingegnere iscritto all’albo. Essendo agli inizi, presume di effettuare

prevalentemente prestazioni per l’azienda dove ha svolto lo stage. Può aderire al nuovo regime forfettario?Si conferma la possibilità di ac-cesso al regime forfettario non essendo causa ostativa in riferi-mento al rapporto di lavoro subor-dinato, l’aver svolto uno stage con borsa di studio e prestazioni occa-sionali nei confronti del soggetto cui saranno emesse le relative fatture in regime agevolato.

I RAPPORTI DI LAVOROQuali sono i rapporti di lavoro che determinano l’esclusione dal regime forfettario? Rientre-rebbero anche i rapporti di colla-borazione o lavoro occasionale?La norma parla di “”rapporti di lavoro”” in connessione con i precedenti “”datori di lavoro””. Pertanto si ritiene che solo lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato, nei due peri-odi d’imposta precedenti, a favore di soggetti cui sarebbe-ro destinate in via prevalente le prestazioni oggetto di regime forfettario, possa inibire l’acces-so al regime.

QUOTE IN SRLSono un tributarista a partita Iva, inoltre possiedo quote di minoranza nel Ced costituito in Srl, nel quale sono anche consi-gliere (ma non percepisco com-penso quale amministratore). Ritenete che possa optare per il

forfettario con la mia posizione individuale?Si conferma la possibilità di ac-cesso al regime agevolato qualora la partecipazione posseduta non si configuri in una partecipazione di controllo diretto o indiretto di SRL che esercita attività econo-mica direttamente o indiretta-mente riconducibile all’attività esercitata dal soggetto esercente attività professionale.

REDDITI «MISTI»Un professionista con partita Iva, è anche dipendente a tempo pieno per società privata. Può accedere al regime forfettario, senza perdere detrazioni visto che esiste anche reddito di lavo-ro dipendente?L’applicazione del regime forfet-tario da parte dei lavoratori di-pendenti è possibile a condizio-ne che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o di chi lo sia stato nei due anni pre-cedenti. Ciò premesso, le detra-zioni Irpef (spese mediche, inte-ressi su mutui, ecc.) continue-ranno ad essere scomputabili in dichiarazione dalla base imponi-bile Irpef alla cui formazione concorrono i redditi di lavoro dipendente.

PARTECIPAZIONE IN SRLLa partecipazione in una Srl trasparente con codice Ateco diverso rispetto all’attività

GUIDA FACILE AL FORFAIT AUTONOMI

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tra le parti in causa nei periodid’imposta antecedenti il 2020.La norma stabilisce che non pos-sono avvalersi del regime forfet-tario coloro che partecipano,contemporaneamente all’eserci-zio dell’attività, a società di perso-ne, ad associazioni professionali oad imprese familiari di cui all’arti-colo 5 del Tuir. L’agenzia delleEntrate ha precisato, in uno dei primi chiarimenti resi al riguardo,che tale causa di esclusione devecessare di esistere prima dell’ini-zio dell’anno di applicazione delregime agevolato, in quanto lanorma non ammette l’esercizio diattività d’impresa, arti e profes-sioni e la contemporanea parteci-pazione ad associazioni profes-sionali o a imprese familiari. Nelcaso in esame è, pertanto, possi-bile fruire del regime forfetario apartire dal 2020, essendo le “par-tecipazioni” cessate nel 2019.Ciò, naturalmente, a condizione che non fossero precedentemen-te intrattenuti con i detti soggetti rapporti riconducibili ad attività di lavoro dipendente o assimilate.

IL CASO DELLO STAGISTAUn ragazzo nel 2018 ha svolto per un breve periodo uno stagecon borsa di studio pressoun’azienda e delle prestazioni occasionali presso altre. A gen-naio 2019 apre la partita Iva persvolgere l’attività di ingegnere iscritto all’albo. Essendo agliinizi, presume di effettuare

prevalentemente prestazioniper l’azienda dove ha svolto lo stage. Può aderire al nuovo regime forfettario?Si conferma la possibilità di ac-cesso al regime forfettario nonessendo causa ostativa in riferi-mento al rapporto di lavoro subor-dinato, l’aver svolto uno stage conborsa di studio e prestazioni occa-sionali nei confronti del soggetto cui saranno emesse le relativefatture in regime agevolato.

I RAPPORTI DI LAVOROQuali sono i rapporti di lavoroche determinano l’esclusione dal regime forfettario? Rientre-rebbero anche i rapporti di colla-borazione o lavoro occasionale?La norma parla di “”rapporti dilavoro”” in connessione con iprecedenti “”datori di lavoro””. Pertanto si ritiene che solo lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato, nei due peri-odi d’imposta precedenti,a favore di soggetti cui sarebbe-ro destinate in via prevalente leprestazioni oggetto di regime forfettario, possa inibire l’acces-so al regime.

QUOTE IN SRLSono un tributarista a partitaIva, inoltre possiedo quote diminoranza nel Ced costituito in Srl, nel quale sono anche consi-gliere (ma non percepisco com-penso quale amministratore). Ritenete che possa optare per il

forfettario con la mia posizioneindividuale?Si conferma la possibilità di ac-cesso al regime agevolato qualorala partecipazione posseduta non si configuri in una partecipazionedi controllo diretto o indiretto di SRL che esercita attività econo-mica direttamente o indiretta-mente riconducibile all’attivitàesercitata dal soggetto esercenteattività professionale.

REDDITI «MISTI»Un professionista con partitaIva, è anche dipendente a tempopieno per società privata. Puòaccedere al regime forfettario,senza perdere detrazioni vistoche esiste anche reddito di lavo-ro dipendente?L’applicazione del regime forfet-tario da parte dei lavoratori di-pendenti è possibile a condizio-ne che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o dichi lo sia stato nei due anni pre-cedenti. Ciò premesso, le detra-zioni Irpef (spese mediche, inte-ressi su mutui, ecc.) continue-ranno ad essere scomputabili indichiarazione dalla base imponi-bile Irpef alla cui formazioneconcorrono i redditi di lavorodipendente.

PARTECIPAZIONE IN SRLLa partecipazione in una Srl trasparente con codice Atecodiverso rispetto all’attività

Page 14: GLI SPECIALI G LI S PE C IAL I Forfait F ... - Il Sole 24 Ore · IL 13 FEBBRAIO 2019 I Libri del Sole 24 ORE Settimanale N. 05/2019 Febbraio 2019 Registrazione Tribunale di Milano

IL NUOVO REGIME

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esercitata come ditta individua-le non costituisce più causa ostativa alla permanenza nel regime forfettario?Si conferma l’eliminazione della causa ostativa di accesso al regi-me qualora si detengano parteci-pazioni in SRL trasparenti la cui attività non sia riconducibile all’attività esercitata dal soggetto che intende aderire al regime forfettario.

IL LIMITE DI 65.000 EUROSe per l’anno 2019 non supero i 65.000 euro ma ho superato nell’anno 2018 tale importo, posso aderire al regime forfeta-rio nel 2019 e quindi fatturare senza Iva dal 01/01/2019?La risposta è negativa. Il mancato superamento della soglia di 65mila euro va verificato con riferimento ai compensi e ricavi dell’anno precedente. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 6/E/2015 (par. 9.6), l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario deve essere determinato con riferimento al regime utilizzato nel medesimo periodo d’imposta. Pertanto, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario di determinazio-ne del reddito d’impresa effettue-ranno tale verifica con riferimento ai ricavi imputati secondo il crite-rio della competenza. Viceversa, i

soggetti che già determinavano il reddito in base al principio di cassa (es. professionisti) devono effettuare la verifica basandosi su questa modalità di imputazione.

AVVIO ATTIVITÀ NEL 2018Si chiede conferma se un contri-buente che ha aperto la partita iva in regime forfait nel 2018 può continuare ad usufruire del 5% per i primi 5 anni, indipen-dentemente dal passaggio al 15% previsto a partire dal 2019.Il regime forfettario cosiddetto “start-up” e quindi con applica-zione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento, spetta a chi inizia una nuova attività e viene applicato per un quinquennio. Qualora nel 2018 siano rispettati il limite di ricavi nel limite dei 65.000, considerando che la partita Iva è stata aperta nel me-desimo anno, il contribuente potrà applicare l’aliquota agevo-lata al 5% per i successivi quattro anni residui, sempre fermi re-stando i requisiti richiesti dalla norma. Con la circolare 10/E/2016, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto possibile transitare nel regime start up, per gli anni residui al compimento del quin-quennio, anche per coloro che avevano già iniziato l’attività non oltre cinque anni prima, sce-gliendo inizialmente il regime di vantaggio o quello delle nuove iniziative produttive.

Pertanto, ancorché in altro con-testo, si ritiene applicabile la medesima interpretazione, in quanto la qualifica di start up, ad avviso di chi scrive, risulta slega-ta dagli altri requisiti previsti per l’accesso al regime forfettario. Nel merito, la qualifica di start up viene acquisita al momento dell’avvio dell’attività (a condi-zione che il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica professionale o d’impresa, an-che in forma associata o familia-re e che l’attività da esercitare non deve costituire mera prose-cuzione di attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo) e in costanza di tipo-logia di attività svolta da tale data decorre il termine quin-quennale di permanenza nel predetto status. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi del regime for-fettario nel 2019 e che possiede, quindi, tutti i requisiti per acce-dervi, deve effettuare una ulterio-re e distinta verifica, ossia valuta-re se al momento dell’avvio del-l’attività, possiede i requisiti per essere definito “start-up” e se si trova ancora in vigenza del quin-quennio stabilito dalla norma.

(Risposte a cura di GiuseppeAcciaro, Gabriele Ferlito,

Gianfranco Ferranti, NicolinoMonaco, Giovanni Petruzzellis,

Federico Susini)© RIPRODUZIONE RISERVATA

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esercitata come ditta individua-le non costituisce più causaostativa alla permanenza nel regime forfettario?Si conferma l’eliminazione dellacausa ostativa di accesso al regi-me qualora si detengano parteci-pazioni in SRL trasparenti la cui attività non sia riconducibileall’attività esercitata dal soggettoche intende aderire al regime forfettario.

IL LIMITE DI 65.000 EUROSe per l’anno 2019 non supero i65.000 euro ma ho superatonell’anno 2018 tale importo,posso aderire al regime forfeta-rio nel 2019 e quindi fatturaresenza Iva dal 01/01/2019?La risposta è negativa. Il mancatosuperamento della soglia di65mila euro va verificato conriferimento ai compensi e ricavidell’anno precedente.Come chiarito dall’agenzia delleEntrate nella circolare 6/E/2015(par. 9.6), l’ammontare dei ricaviconseguiti nell’anno precedente aquello in cui si intende applicare ilregime forfettario deve esseredeterminato con riferimento alregime utilizzato nel medesimo periodo d’imposta. Pertanto, coloro che nell’annoprecedente hanno applicato il regime ordinario di determinazio-ne del reddito d’impresa effettue-ranno tale verifica con riferimento ai ricavi imputati secondo il crite-rio della competenza. Viceversa, i

soggetti che già determinavano ilreddito in base al principio di cassa (es. professionisti) devono effettuare la verifica basandosi su questa modalità di imputazione.

AVVIO ATTIVITÀ NEL 2018Si chiede conferma se un contri-buente che ha aperto la partitaiva in regime forfait nel 2018 può continuare ad usufruire del 5% per i primi 5 anni, indipen-dentemente dal passaggio al15% previsto a partire dal 2019.Il regime forfettario cosiddetto “start-up” e quindi con applica-zione dell’imposta sostitutiva al 5per cento, spetta a chi inizia una nuova attività e viene applicatoper un quinquennio.Qualora nel 2018 siano rispettati il limite di ricavi nel limite dei 65.000, considerando che la partita Iva è stata aperta nel me-desimo anno, il contribuentepotrà applicare l’aliquota agevo-lata al 5% per i successivi quattro anni residui, sempre fermi re-stando i requisiti richiesti dalla norma. Con la circolare 10/E/2016, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto possibile transitare nelregime start up, per gli anni residui al compimento del quin-quennio, anche per coloro che avevano già iniziato l’attività nonoltre cinque anni prima, sce-gliendo inizialmente il regime divantaggio o quello delle nuove iniziative produttive.

Pertanto, ancorché in altro con-testo, si ritiene applicabile lamedesima interpretazione, in quanto la qualifica di start up, adavviso di chi scrive, risulta slega-ta dagli altri requisiti previsti perl’accesso al regime forfettario.Nel merito, la qualifica di start up viene acquisita al momentodell’avvio dell’attività (a condi-zione che il contribuente non deve aver esercitato nei tre anniprecedenti attività artistica professionale o d’impresa, an-che in forma associata o familia-re e che l’attività da esercitarenon deve costituire mera prose-cuzione di attività svolta sotto forma di lavoro dipendente oautonomo) e in costanza di tipo-logia di attività svolta da taledata decorre il termine quin-quennale di permanenza nel predetto status. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi del regime for-fettario nel 2019 e che possiede, quindi, tutti i requisiti per acce-dervi, deve effettuare una ulterio-re e distinta verifica, ossia valuta-re se al momento dell’avvio del-l’attività, possiede i requisiti per essere definito “start-up” e se si trova ancora in vigenza del quin-quennio stabilito dalla norma.

(Risposte a cura di GiuseppeAcciaro, Gabriele Ferlito,

Gianfranco Ferranti, NicolinoMonaco, Giovanni Petruzzellis,

Federico Susini)© RIPRODUZIONE RISERVATA