GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE … · per l’Asse VI in materia di “tutela...
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA PER
L’ESERCIZIO 2017
BARI – 13 LUGLIO 2018
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
Parificazione del rendiconto generale
della Regione Puglia
per l’esercizio 2017
Relazione del Consigliere Stefania Petrucci
RELAZIONE
in udienza del magistrato relatore
Cons. Stefania Petrucci
L’odierna relazione riassume l’analisi dei dati contabili del disegno di legge di
approvazione del rendiconto 2017 della Regione Puglia oggetto del presente
giudizio di parificazione e le osservazioni sulla legittimità e regolarità della
gestione formulate dalla Sezione alla luce dell’intero ciclo di controlli sulla
finanza regionale e comprensivi anche dell’esame del bilancio previsionale
2017-2019 e delle coperture finanziarie delle leggi di spesa.
Infatti, l’attuale evoluzione della finanza pubblica, rafforzativa dei parametri
costituzionali attinenti l’equilibrio dei conti del settore pubblico allargato, si
estrinseca, per gli enti territoriali, in una complessa rete di norme attuative tra
le quali assume piena rilevanza il D. Lgs. n. 118/2011 che, impone che, nelle
leggi di approvazione del rendiconto delle Regioni, siano espressi con chiarezza
e coerenza gli elementi basilari inerenti la dimostrazione della situazione
economico-finanziaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 49/2018).
Il presente giudizio di parificazione si inserisce, quindi, tra l’approvazione da
parte della Giunta regionale del disegno di legge sul rendiconto generale
dell’esercizio 2017 n. 99 del 29/05/2018 modificato dal disegno di legge n. 126
del 10/07/2018 e l’approvazione della relativa legge da parte del Consiglio
regionale.
La manovra di bilancio regionale che ha tratto le mosse dall’approvazione del
Documento di economia e finanza (DEFR), se pure tardivamente approvato,
appare prevalentemente incentrata sulla programmazione comunitaria e
sull’individuazione degli obiettivi strategici di ciascun Dipartimento per poi
pienamente articolarsi con l’approvazione della legge di stabilità regionale (L.R.
n. 40 del 30/12/2016) e della legge di bilancio (L.R. n. 41 del 30/12/2016).
Tra le assegnazioni finanziarie della legge di stabilità regionale per l’esercizio
2017, particolarmente degne di nota devono reputarsi le disposizioni per la
realizzazione delle linee guida per la costruzione del piano strategico di
sviluppo e per l’avvio del programma di primi interventi da realizzare sul
territorio di Taranto.
La legge di bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019 è stata approvata con la L. R. n. 41 del 30/12/2016.
La struttura del bilancio di previsione 2017 riporta, secondo il vigente sistema
di armonizzazione contabile, la ripartizione delle spese per missione,
programma e titolo e la composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato. Lo stato di previsione delle entrate è approvato in €.
17.360.056.746,23 in termini di competenza ed in €. 26.369.011.592,22 in termini
di cassa per l’anno finanziario 2017, in €. 15.703.218.474,06 in termini di
competenza per l’anno finanziario 2018 ed in €. 15.568.906.399,93 in termini di
competenza per l’anno finanziario 2019. Lo stato di previsione della spesa è
approvato in €. 17.271.837.077,62 in termini di competenza ed in €.
26.369.011.592,22 in termini di cassa per l’anno finanziario 2017, in €.
15.873.286.583,93 in termini di competenza per l’anno finanziario 2018 ed in €.
15.318.906.399,93 in termini di competenza per l’anno finanziario 2019.
La mancata corrispondenza tra stato di previsione delle entrate e delle spese in
termini di competenza nell’equilibrio finale di ciascuna annualità del triennio
di bilancio 2017-2019, trova giustificazione, secondo la disciplina dell’art. 3,
commi 13-14, del D. Lgs. n. 118/2011, nella copertura del disavanzo tecnico che
costituisce l’unica eccezione al principio generale dell’equilibrio di bilancio e
che l’Ente ha esposto con trasparenza accogliendo le osservazioni rese da questa
Sezione, con riferimento all’esercizio 2016.
Si rileva dal raffronto con le determinazioni dei fondi di riserva effettuate
dall’Ente nel precedente esercizio, il notevole incremento del fondo di riserva
per passività potenziali passato da 4 a 23 milioni di euro e del fondo speciale di
parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio che risulta incrementato da 9,5 a 17 milioni di euro.
Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è stato definito
dalla Regione, in via prudenziale, mediante un accantonamento pari al 100%
del valore.
Con la manovra di assestamento di bilancio, dettata dalla L.R. 9/08/2017 n. 36,
si è provveduto, tra l’altro, all’adeguamento del predetto fondo crediti di
dubbia esigibilità in conformità ai principi contabili, mentre, con la variazione
di bilancio, intervenuta con la L.R. 12/12/2017 n. 54, sono state assegnate
risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale e sono state dettate
specifiche disposizioni per integrare il reddito di inclusione previsto dal D. Lgs.
n. 147/2017; è stata, inoltre, prevista l’erogazione, a favore della Città
metropolitana di Bari e delle Province e previa apposita intesa con l’UPI
(Unione delle Province d’Italia), di un contributo straordinario di parte corrente
per un importo complessivo massimo di 13 milioni di euro, al fine di concorrere
al conseguimento degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2017.
L’esame della relazione al disegno di legge al rendiconto dell’esercizio 2017
evidenzia, inoltre, che la chiusura del POR FESR Puglia 2007-2013 è stata
predisposta nell’ambito della relazione finale di esecuzione trasmessa alla
Commissione Europea il 31 marzo 2017 e che le spese certificate costituiscono
circa il 109% della dotazione complessiva del Programma per un importo di €.
4.216.376.784,00. Tra gli assi maggiormente performanti, si segnala l’Asse VI in
tema di “competitività dei sistemi produttivi e occupazione” che presenta un
totale di spese certificate pari a 986 milioni di euro.
Nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, ed in particolare del
programma operativo FESR, l’importo più elevato di spesa pubblica si rileva
per l’Asse VI in materia di “tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” con oltre 77 milioni di euro di pagamenti certificati inerenti
prevalentemente il miglioramento del servizio idrico integrato.
L’odierno quadro ordinamentale in tema di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, appare caratterizzato dal superamento, per effetto della L. n.
164/2016, dei quattro saldi di bilancio e dalla legge di stabilità 2017 che, per il
triennio 2017-2019, considera, tra le entrate e spese finali, al netto della quota
rinveniente dal ricorso all’indebitamento, il fondo pluriennale vincolato ovvero
il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l'entrata.
Il recente intervento del Giudice delle Leggi, con riferimento alla possibilità, dal
2020, di iscrivere il predetto fondo pluriennale solo per la parte finanziata da
entrate finali con conseguente necessità di utilizzare a copertura nuove entrate
dell’anno, ha, tuttavia, chiarito che la mancata previsione della “neutralità
finanziaria” per tutte le partite di entrata e di spesa di natura pluriennale
derivanti da programmi, già perfezionati in termini di copertura negli esercizi
precedenti, comporta un evidente vulnus per l’ente territoriale con riguardo sia
al principio del pareggio di cui all’art. 81 della Costituzione che al principio
dell’art. 97, primo comma, della Costituzione, in tema di equilibrio dei bilanci
e sostenibilità del debito pubblico (Corte Costituzionale, sentenza n. 101/2018).
La Regione Puglia ha aderito al patto di solidarietà nazionale “verticale”
attraverso l’acquisizione di spazi finanziari per la realizzazione di nuovi
investimenti per l'importo complessivo di €. 40.763.421,05, ma rispetto agli
spazi finanziari acquisiti l’Ente non è riuscito ad utilizzare la somma di circa
due milioni di euro in termini di impegni per spese d’investimento che
avrebbero dovuto rendersi esigibili dal 2018 al 2021 attraverso la costituzione
del fondo pluriennale vincolato nell’esercizio 2017.
Risulta conseguito l’obiettivo del pareggio di bilancio per il quale permane,
come già rilevato per il precedente esercizio, il fenomeno di overshooting che
comporta una notevole capacità di spesa inespressa, se pure va rilevata, alla
chiusura dell’esercizio 2017, la consistente contrazione rispetto ai dati del terzo
trimestre del medesimo anno esaminati dalla Sezione in sede di pronuncia sul
bilancio di previsione.
La Regione non potrà, quindi, avvalersi del sistema premiale introdotto dalla
legge di stabilità 2017 poiché la differenza di 203,45 milioni di euro tra saldo
conseguito ed obiettivo da raggiungere, risulta pari all’1,76% e pertanto
collocandosi al di sopra dell’1% degli accertamenti delle entrate finali non potrà
fruire dell’innalzamento di spesa per rapporti di lavoro flessibile.
In merito al raggiungimento dell’obiettivo di cassa, non essendo stato realizzato
un saldo di cassa positivo o pari a zero, l’Ente non potrà beneficiare degli
ulteriori effetti premiali indicati dall’art. 1, comma 479, lettera a), della L. n.
232/2016 che ha previsto l’assegnazione, con finalità d’investimento, di
eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato in applicazione del regime
sanzionatorio per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Nell’esercizio 2017, la Regione non ha contratto nuovi prestiti, ha conseguito
una riduzione dello stock complessivo del debito di circa 62 milioni di euro ed
ha rispettato i limiti di indebitamento per i quali è prevista ex lege l’esclusione
dal calcolo delle risorse ottenute a titolo di anticipazione di liquidità.
Risulta, invece, correttamente inserita nel calcolo dei limiti quantitativi di
indebitamento la garanzia fideiussoria sussidiaria prestata favore della Banca
europea degli investimenti per la contrazione di un mutuo da parte della società
partecipata Acquedotto pugliese S.p.A. che ha attualmente estinto il prestito.
Per effetto dell’adesione nell’esercizio 2016 alle operazioni di buy back, non sono
più presenti forme di debito di tipo obbligazionario e connessi strumenti di
finanza derivata.
L’Agenzia Moody’s ha confermato, alla chiusura dell’esercizio 2017, il rating
Baa2 collocando la Puglia nella parte alta della fascia di rating delle Regioni
italiane.
Il fondo di cassa, alla chiusura dell’esercizio 2017, assomma a €.
1.614.537.993,82, in diminuzione rispetto al dato del precedente esercizio pari a
€. 1.697.505.803,54.
Il risultato della gestione di competenza puro, ovvero considerando solo
accertamenti ed impegni di competenza senza i fondi pluriennali vincolati,
risulta positivo per la somma di €. 343.101.382,68 ed il risultato armonizzato,
per effetto del fondo pluriennale vincolato, ammonta a €. 287.847.139,28.
La Regione, in conformità alle osservazioni rese da questa Sezione nella
relazione allegata al precedente giudizio di parificazione e finalizzate ad una
maggiore trasparenza di bilancio, ha esposto, all’art. 10 del disegno di legge al
rendiconto 2017, le risultanze del fondo pluriennale vincolato sia in entrata che
in uscita e suddiviso per parte corrente e parte capitale.
All’esito dell’articolata fase istruttoria, l’Ente ha provveduto ad adeguare il
quadro generale riassuntivo allegato al disegno di legge al rendiconto 2017, ai
rilievi di questa Sezione in merito alla valorizzazione al titolo 4 della spesa del
fondo anticipazioni di liquidità rideterminando conseguentemente il dato
contabile dell’avanzo di competenza comunque positivo indicato dal predetto
quadro riassuntivo che, secondo le intenzioni del legislatore
dell’armonizzazione, è destinato a fornire una visione sintetica e globale
dell’intera gestione di competenza finanziaria dell’esercizio.
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 positivo per l’importo di €.
2.310.416.561,39, all’esito della scomposizione in quote vincolate, accantonate e
destinate prevista dall’art. 42 del D. Lgs. n. 118/2011, presenta l’importo
negativo di €. 448.913.058,88.
La disciplina vigente prevede, infatti, una separata evidenza per le quote
vincolate e accantonate e tali partite, secondo l’insegnamento del Giudice delle
Leggi, “necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate
in conformità ai principi della copertura economica” trattandosi di risorse che non
possono essere assolutamente distratte e diversamente impiegate (Corte
Costituzionale, sentenza n. 274/2017).
Pertanto, per la Regione Puglia, il risultato finale della parte disponibile risente
ampiamente della costituzione del fondo per anticipazioni di liquidità che, alla
luce del costante orientamento del Giudice delle Leggi e di questa Corte,
costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile
nella parte attiva del bilancio.
Il totale delle entrate accertate, alla chiusura dell’esercizio 2017, assomma a €.
13.269.310.356,32 di cui €. 9.041.581.866,16 riscosse e €. 4.227.728.490,16 da
riscuotere.
Il gettito complessivo è aumentato per effetto dei maggiori accertamenti
realizzati in termini di compartecipazione all’IVA, della tassa automobilistica
regionale e del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Si registra, nell’esercizio 2017, una notevole consistenza delle entrate correnti,
in aumento rispetto all’esercizio precedente e dei trasferimenti correnti; le due
entrate insieme incidono, infatti, per quasi due terzi dell’intera disponibilità
accertata.
L’ammontare complessivo delle spese impegnate dalla Regione Puglia,
nell’esercizio 2017, ammonta a €. 12.926.208.973,64 di cui €. 9.214.257.031,60
pagati e €. 3.711.951.942,04 rimasti da pagare.
I residui attivi, al 31 dicembre 2017, ammontano a €. 8.418.542.872,43, in crescita
rispetto al dato di €. 6.449.187.276,56 dell’esercizio 2016.
Anche i residui passivi subiscono un incremento rispetto al precedente
esercizio passando da €. 5.631.739.834,31, alla chiusura dell’esercizio 2016, a €.
7.176.042.236,98.
L’articolo 11 del disegno di legge al rendiconto 2017, recante la scomposizione
ex lege del risultato di amministrazione, riporta, nel rispetto della disciplina
prevista esclusivamente per gli enti regionali, tra le quote accantonate, il fondo
per accantonamento per residui perenti al 31/12/2017 per l’importo di €.
145.405.334,20.
Il dato della debitoria fuori bilancio pari a €. 17.031.290,57 registra una
consistente flessione rispetto al precedente esercizio, pur dovendosi
evidenziare che la legislazione in materia di riconoscimento di debiti fuori
bilancio risulta pari al 37% della legislazione regionale di spesa ed al 22%
dell’intera legislazione regionale e che l’importo è ascrivibile per €.
11.694.216,80 a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per €.
5.337.073,77 all’acquisizione di beni e servizi, in assenza di preventivo impegno
di spesa.
Anche nell’attuale esercizio risultano pendenti molteplici disegni di legge volti
al riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Nell’ambito della spesa regionale, un ruolo fondamentale è assunto dalla spesa
sanitaria per la quale, all’esito delle attività istruttorie, è emerso che il risultato
netto del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale è stato di 4,1
milioni di euro.
L’indice di tempestività dei pagamenti al 31 dicembre 2017, calcolato secondo
le modalità dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014, è risultato pari a 4 giorni,
evidenziando una costante contrazione dei tempi di pagamento rispetto al
precedente esercizio ove si era registrato il dato di 28 giorni.
La Sezione prende atto, inoltre, della conseguita adempienza agli standard
ministeriali stabiliti per il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza che,
si rammenta, costituiscono una spesa costituzionalmente necessaria (Corte
Costituzionale, sentenze n. 169/2017 e n. 117/2018).
Un concreto processo di autocorrezione, intervenuto successivamente ai rilievi
contenuti nelle relazioni allegate ai precedenti giudizi di parifica, è ravvisabile
negli interventi predisposti dall’Ente al fine di pervenire alla contrazione della
spesa farmaceutica quali l’istituzione del prontuario terapeutico unico
regionale e l’adozione di un protocollo operativo finalizzato alla corretta
gestione della distribuzione diretta dal primo ciclo di terapia alla dimissione.
Nel corso del 2017 sono state avviate le gare regionali per l’acquisto di farmaci
mediante istituzione del sistema dinamico di acquisizione da parte del soggetto
aggregatore InnovaPuglia Spa. Il primo appalto, per circa 1,17 miliardi di euro,
risulta aggiudicato nei primi mesi dell’esercizio 2018 ed è stato bandito un
secondo appalto anche per farmaci non esclusivi.
Il monitoraggio AIFA della spesa farmaceutica convenzionata, alla chiusura
dell’esercizio 2017 ed effettuato secondo la novella legislativa della legge di
stabilità 2017, rileva il conseguimento della percentuale del 8,76%, a fronte del
limite legislativo del 7,96% ed una apprezzabile contrazione, rispetto al
precedente esercizio, del 4,37% superiore a tutte le altre Regioni, fatta eccezione
per la Sicilia (-4,43%).
La Regione ha oltrepassato, inoltre, unitamente alla quasi totalità delle Regioni,
il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti registrando una percentuale
del 9,77%, a fronte del limite legislativo del 6,89%.
Risulta conseguentemente oltrepassato anche il limite di spesa complessivo del
14,85% per aver la Regione raggiunto la percentuale del 18,53%.
La legge di stabilità 2017 (commi 400 e 401) ha, inoltre, istituito, nello stato di
previsione del Ministero della salute, due fondi per il concorso al rimborso alle
Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici
innovativi. La spesa sostenuta nel 2017 dalla Regione Puglia assomma a €.
66.511.052,00 per medicinali innovativi non oncologici e a €. 29.074.904,00 per i
medicinali innovativi oncologici.
Sono, infine, proseguite le iniziative in materia di riordino della rete ospedaliera
nel rispetto delle valutazioni dei competenti Ministeri, da ultimo con l’adozione
del regolamento regionale n. 3 del 19/02/2018.
L’esame della Sezione si è, inoltre, soffermato sui documenti di contabilità
economico-patrimoniale che, si affiancano alla contabilità finanziaria, secondo
il dettato del principio contabile allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 ed al fine
di accertare, mediante il conto economico, la rappresentazione delle "utilità
economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio nonché rilevare, in
virtù dello stato patrimoniale, le variazioni del patrimonio dell'ente che
costituiscono un indicatore dei risultati della gestione.
L’art. 12 del disegno di legge al rendiconto dell’esercizio 2017 evidenzia, per il
conto economico, un risultato di esercizio di €. 346.619.117,30, mentre, il conto
del patrimonio presenta consistenze di attività e passività finanziarie per
l’importo di €. 12.152.009.833,72.
Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, redatta ai sensi
dell’art. 2427 del codice civile e dell’articolo 11, comma 6, lettera n), del D. Lgs.
n. 118/2011, l’Ente ha esposto le principali attività ricognitive e di redazione
seguite per la predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico
ed ha precisato che, per la redazione dei documenti, è stato applicato il
principio della competenza economica riconducibile al principio contabile n. 11
dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Nell’ambito dei trasferimenti e contributi, evidenziati dal conto economico,
rivestono una percentuale pari al 60,15% i trasferimenti alle aziende sanitarie a
titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale che assommano
all’importo complessivo di €. 6.264.201.912,27.
Nel corso del 2017, l’Ente ha conseguito proventi da dismissione di immobili a
titolo oneroso per l’importo complessivo di €. 1.356.304,48 e proventi da
locazioni attive e concessioni per €. 1.177.384,69.
Per il settore delle immobilizzazioni finanziarie, occorre preliminarmente
rammentare che l’art. 24 del D. Lgs. n. 176/2015, come modificato dall’art. 15
del D. Lgs. n. 100/2017, prevedeva, al fine di operare una revisione
straordinaria delle partecipazioni, che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna
amministrazione doveva effettuare, con provvedimento motivato, la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che
dovevano essere alienate.
Per le amministrazioni, come la Regione Puglia, che avevano già adottato, ai
sensi del comma 612 della L. n. 190/2014, il piano operativo di
razionalizzazione la revisione straordinaria è considerata dal legislatore alla
stregua di un aggiornamento del predetto piano.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1473 del 25/09/2017, l’Ente, preso atto
che l’attività svolta dalla società controllata Puglia Valore Immobiliare, società
di cartolarizzazione S.r.l. non rientra tra quelle dirette alla produzione di beni e
servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali (indicate
dall’art. 4, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016), ha, tuttavia, ritenuto opportuno
avvalersi della clausola derogatoria (comma 9) che consente agli enti regionali
di deliberare, con provvedimento motivato e nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità, l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle
disposizioni in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche.
Tutti gli organismi partecipati dalla Regione chiudono in utile i bilanci 2017 ed
in particolare, per la società Acquedotto Pugliese Spa, si rileva il conseguimento
di utili di circa 19 milioni di euro in crescita rispetto agli utili dell’esercizio 2016
che ammontavano a €. 15.220.363,00 ed anche i dati di bilancio della società
Aeroporti di Puglia Spa presentano un trend in costante crescita da 1,85 a 2,44
milioni di euro circa.
Nelle relazioni allegate ai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali degli
esercizi 2015 e 2016, questa Sezione, esaminata l’attività sociale e la situazione
finanziaria della società Terme di Santa Cesarea Spa, aveva sottolineato la
necessità dell’individuazione da parte della Regione di motivazioni
comprovanti l’effettivo perseguimento di finalità istituzionali posto che tale
società svolgeva attività di natura prettamente commerciale.
Il piano operativo di razionalizzazione e la successiva deliberazione di Giunta
regionale n. 1898 del 17/11/2017 hanno recepito le considerazioni rese da
questa Sezione prevedendo la dismissione, mediante asta pubblica e nel
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui
all’art. 10 del D. Lgs. 175/2016, della quota di partecipazione del 50,49% del
capitale sociale della società Terme di Santa Cesarea S.p.A.
Nella relazione assessorile allegata al rendiconto 2017, l’Ente fornisce, inoltre,
chiarimenti in merito agli scostamenti rilevati in sede di verifiche dei rapporti
di debito/credito con i propri organismi partecipati che necessitano particolare
attenzione al fine di evitare l’emersione di passività latenti e che si inscrivono,
come noto, nell’ambito delle operazioni di consolidamento.
Fermo restando, dunque, la responsabilità dell’organo esecutivo dell’ente
territoriale ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i
propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si rammenta che
l’obbligo di asseverazione, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. n.
118/2011, deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti
territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali
incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori
(Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).
L’art. 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011 impone di redigere il bilancio consolidato
secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato dell'allegato
n. 4/4 modificato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dell’11/08/2017, e che ha comportato l’ampliamento, a decorrere dall’esercizio
2017, del perimetro di consolidamento per effetto del quale sono considerati
rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società
in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.
Trattasi di modifiche di notevole rilevanza posto che questa Sezione, già con la
pronuncia n. 66/PRSP/20161 , aveva evidenziato che, secondo il previgente
sistema, l’applicazione del principio di irrilevanza, se non contemperato da
quello di significatività rimesso alla discrezionalità degli enti, poteva
comportare l’effetto distorsivo dell’esclusione dall’area di consolidamento
anche di società in house.
In virtù delle su enunciate modifiche, la Regione Puglia, con deliberazione di
Giunta regionale n. 685 del 24/04/2018, ha adeguato l’area di consolidamento
dei bilanci degli enti, organismi e società regionali mediante l’approvazione,
per l’esercizio 2017, dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica
della Regione Puglia” e dei componenti del “Perimetro di Consolidamento del
Gruppo Regione Puglia”.
L’art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016 prescrive che le società a controllo
pubblico garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi tramite propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
1 emessa nei confronti di un ente locale in fase di sperimentazione della contabilità armonizzata.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 31/01/2018, la Regione ha,
quindi, emanato apposite direttive in materia di spese di funzionamento delle
società controllate al fine di indirizzare le predette società ad adottare i
provvedimenti per il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e
pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese
per il personale.
La relazione tecnica allegata alla su richiamata deliberazione di Giunta
regionale n. 100/2018 illustra che tutte le società controllate regionali, nel
triennio 2014-2016, registrano un trend crescente delle spese di funzionamento
generalmente bilanciato da un corrispondente aumento del valore della
produzione, fatta eccezione per le società in house PugliaSviluppo Spa e
Innovapuglia Spa.
Particolarmente rilevanti appaiono le direttive regionali relative alla spesa del
personale nella parte in cui stabiliscono che le società devono annualmente
definire in sede di predisposizione del budget di previsione un quadro di
fabbisogni di personale da sottoporre all'Ente socio.
Questa Sezione ritiene che la piena efficacia delle misure di indirizzo in esame
possa effettivamente trovare applicazione alla luce della misura sanzionatoria
prevista dalla medesima direttiva di Giunta e che prevede che il mancato ed
ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dall’atto di indirizzo possa essere valutato ai fini della revoca degli
incarichi degli organi di direzione, amministrazione e controllo nominati nelle
società.
Al fine di assicurare la continuità del ciclo dei controlli sulla finanza regionale,
questa Sezione ha soffermato la propria attenzione sull’esame dei capitoli di
spesa recanti assegnazioni ai consorzi di bonifica, destinatari negli ultimi
esercizi finanziari dapprima “anticipazioni di risorse” e poi di consistenti e
costanti flussi finanziari destinate a garantire le spese di funzionamento, a
fronte della effettuata sospensione dell’entrata costituita dal tributo inerente il
contributo di bonifica (codice 630), questione oggetto, peraltro, di contezioso
dinanzi al Giudice tributario.
L’art. 13 della L.R. n. 1/2017, esaminata nella relazione inerente le leggi di spesa
dell’esercizio 2017 approvata con deliberazione di questa Sezione n.
65/2018/RQ del 20/04/2018, prevede, infatti, ulteriori oneri a valere sulla
missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2017, per un totale
22 milioni di euro.
Alla chiusura dell’esercizio 2017, l’organico del personale regionale risulta pari
a 2.936 unità.
La spesa del personale impegnata dalla Regione Puglia, nell’esercizio 2017,
ammonta all’importo di €. 150.265.009,12, in crescita rispetto al dato di €.
145.832.513,89 registrato alla chiusura del precedente esercizio 2016.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006, a
decorrere dall’anno 2014, gli Enti territoriali devono assicurare, nell’ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della disposizione.
La Sezione evidenzia, dunque, che la Regione Puglia ha osservato la su
richiamata disciplina vincolistica poiché la spesa del personale impegnata
nell’esercizio 2017, se pure in crescita rispetto al precedente esercizio, risulta
inferiore al valore medio registrato nel triennio 2011/2013 che ammonta
all’importo di €. 156.533.181,00.
Tuttavia, all’esito dell’attività istruttoria, questa Sezione, oltre a rilevare la
trasmissione di atti di impegno di spesa non inquadrabili nell’alveo degli
incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005), evidenzia che
l’esame dei molteplici capitoli di spesa e dei relativi mandati di pagamento
apparentemente riconducibili a consulenze, presenta, in alcuni casi, la
commistioni tra incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e
continuative che, invece, secondo la normativa vigente, (art. 1, comma 557 bis,
della L. n. 296/2006) costituiscono spesa del personale con conseguente
applicazione del relativo regime vincolistico.
Pertanto, la Sezione, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’Ente in sede di
contraddittorio finale, evidenzia che, nella spesa impegnata per collaborazioni
coordinate e continuative, deve essere inclusa anche quella per i contratti di
collaborazione sottoscritti dai componenti del Comitato regionale per il
monitoraggio del sistema economico-produttivo e delle aree di crisi che hanno
comportato impegni di spesa per l’importo complessivo di €. 236.860,16,
determinandosi, di conseguenza, un corrispondente aumento dell’importo
complessivo della spesa del personale da €. 150.265.009,12 a €. 150.501.869,28.
Tale incremento non determina, in ogni caso, il superamento dei vincoli
legislativi in tema di spesa del personale, ma occorre, comunque, evidenziare il
notevole incremento della spesa impegnata per contratti di collaborazione
coordinata e continuativa che, nel precedente esercizio assommava a €.
135.999,88 e che, secondo il ricalcolo operato dalla Sezione, ammonta ad un
totale di €. 524.525,57.
La Sezione invita, pertanto, l’Ente ad attentamente considerare l’esatta
qualificazione giuridica ed allocazione contabile delle tipologie degli impegni
di spesa riconducibili a consulenze, cococo o affidamenti di servizi trattandosi
di incarichi aventi differente natura e regolamentazione.
La Regione, al termine dell’istruttoria, ha, in ogni caso, comprovato la
pubblicazione web degli incarichi.
L’Ente ha, inoltre, avviato le attività per il recupero delle somme per
trattamento accessorio indebitamente erogato e, pertanto, con deliberazione di
Giunta regionale n. 1657 del 24/10/2017, in attuazione delle misure di
contenimento della spesa del personale e sanzionatorie previste dall’articolo 4,
comma 1, del D. L. 6/03/2014 n. 16 convertito dalla L. 2/05/2014 n. 68, è stata
rideterminata la dotazione organica del personale regionale in 3.283 posti per il
personale delle categorie e 167 posti per il personale dirigenziale ed è stata
disposta la prescritta riduzione del 20% delle strutture dirigenziali da n. 209 a
n. 167 da ripartire fra i vari Dipartimenti compreso il Consiglio regionale.
La Sezione auspica, al riguardo, la pronta realizzazione ed esecuzione di un
apposito piano di rientro delle risorse indebitamente erogate.
La Sezione prende atto, inoltre, che, nel corso dell’esercizio 2017, sono state
apportate alcune integrazioni e modifiche al modello organizzativo MAIA ed
in particolare con la deliberazione di Giunta regionale n. 1357 dell’8/08/2017
che ha integrato le funzioni di tre Sezioni e con Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 634 del 27/11/2017.
Particolare attenzione, mediante appositi approfondimenti istruttori, è stata poi
rivolta alle Agenzie regionali distinte secondo il modello organizzativo MAIA
in strategiche ed operative e destinatarie nel corso dell’esercizio 2017 di tre leggi
regionali: la legge regionale del 29/03/2017 n. 4 che, all’art. 11, ha previsto
l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura; la legge
regionale del 24/07/2017 n. 29 che ha istituito l’Agenzia regionale per la salute
e il sociale (A.Re.S.S.) e la legge regionale del 2/11/2017 n. 41, recante norme
per il riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità (AREM) ed istituzione
dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
(ASSET).
L’Agenzia regionale che presenta la spesa più elevata per il personale nell’anno
2017 è l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) che occupa
893 unità, per una spesa complessiva di €. 33.103.325,35.
Rilevanti appaiono anche i costi del personale dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPA) che assommano a €.
18.221.114,18, per 424 unità di personale.
La relazione allegata alla decisione di parificazione tiene conto, infine, delle
valutazioni espresse dal Presidente della Regione con la relazione sul sistema
dei controlli interni (pervenuta alla Sezione in data 20/06/2018) che costituisce
un istituto funzionale a garantire quel raccordo tra controlli interni ed esterni,
finalizzati a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal
diritto dell’Unione europea (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014).
Deve rilevarsi, al riguardo, che, con deliberazione di Giunta regionale del
31/01/2017 n. 69, la Regione Puglia ha adottato il piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2017/2019, piano che è stato aggiornato per l’anno
2018, con deliberazione di Giunta regionale del 31/01/2018 n. 98 e che prevede
anche misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza.
L’Ente ha poi avviato l’attività di mappatura dei processi organizzativi
preliminare alla valutazione dei relativi profili di rischi corruttivi.
Il piano della performance organizzativa per l’anno 2017 e per il triennio 2017-
2019 è stata adottato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1052 del
4/07/2017, oltre il termine prescritto ex lege e prevede l'articolazione degli
obiettivi strategici ed operativi in stretta connessione con il nuovo modello
organizzativo regionale ed in raccordo con il documento di programmazione
economico-finanziario (DEFR).
Per l’anno 2018, il piano della performance è stato adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 57 del 25/01/2018 entro i termini previsti dalla
normativa.
Con deliberazione n. 1635 del 17/10/2017, la Giunta regionale ha approvato la
relazione sul Piano della Performance organizzativa relativa all’anno 2016 ed
anche l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 91
del 22/03/2017, ha adottato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale predisposto dall'Organismo
Indipendente di Valutazione.