Giorgio Spedicato_I contratti per l'editoria digitale: principi giuridici e best practice operative

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I CONTRATTI PER L’EDITORIA DIGITALE: PRINCIPI GIURIDICI E BEST PRACTICE OPERATIVE Avv. Giorgio Spedicato

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I CONTRATTI PER L’EDITORIA DIGITALE: PRINCIPI GIURIDICI E BEST PRACTICE OPERATIVE

Avv. Giorgio Spedicato

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CHI SONO

CHI È MPS

Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners.Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna).

Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione. Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.

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CORREVA L’ANNO 1941…

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CORREVA L’ANNO 1941…

Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore

e di altri diritti connessi al suo

esercizio.

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CORREVA L’ANNO 1941…

Il diritto di riproduzione è il diritto che

(…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

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CORREVA L’ANNO 1941…

Il diritto di distribuzione è il diritto che

(…) ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico (…) l’opera o gli esemplari di essa (…).

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CORREVA L’ANNO 1941…

La copia per uso personale è quella

(…) fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.

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CORREVA L’ANNO 1941…

Il contratto di edizione è quello

(…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (…)

e in cui deve essere indicato, a pena di nullità

(…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)

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CORREVA L’ANNO 1941…

Il termine di tutela è quello per cui – se non fosse stato successivamente innalzato – i diritti d’autore sulle opere degli autori morti in quell’anno sarebbero scaduti il 31 dicembre 1991.

Invece scadranno tra 36 giorni…

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OGGI

Il diritto di riproduzione è il diritto che

(…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

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OGGI

Il diritto di distribuzione ha perso terreno a favore del diritto consistente nella

(…) messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

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OGGI

La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno apposto sull’opera

(…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

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OGGI

La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno apposto sull’opera

(…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

Sempre che non sia la tecnologia stessa a consentirlo…

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OGGI

Il contratto di edizione, però, è ancora quello

(…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (…)

e in cui deve essere ancora indicato, a pena di nullità

(…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)

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RICONCILIARE DUE MONDI CHE APPAIONO DISTANTI

Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

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COMPRENDERE LE EQUIVALENZE

Digitalizzare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda) Scansionare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda) Convertire in EPUB un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda) Realizzare un enhanced book = trarre un’opera derivata (art. 18 lda) Uploadare un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del

pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda) Distribuire un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del

pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda) e così via…

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USARE IL BUON SENSO

Non riciclare vecchi contratti di edizione: un oggetto fatto di carta è giuridicamente molto diverso, sotto svariati punti di vista, da un oggetto fatto di bit…

Non fare il «taglia-copia-incolla» da altri contratti: un contratto è un testo che contiene i termini di un accordo tra due soggetti in relazione allo svolgimento di una determinate attività. Ma gli accordi non sono tutti uguali…

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METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA

art. 107 lda«I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo»

art. 110 lda«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»

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METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA

Best practice

Un trasferimento di diritti pattuito oralmente è pienamente valido…ma farlo per iscritto è sempre la soluzione migliore

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METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE

art. 122, co. 5, lda«Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo»

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METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE

Best practice

È preferibile non qualificare il contratto come «contratto di edizione» o «contratto di edizione digitale» ma, ad esempio, come «contratto di e-publishing» o «contratto per la pubblicazione di e-book».

È utile inserire una clausola con cui si specifica che le parti intendono escludere l’applicazione delle norme che disciplinano il contratto di edizione a meno che tali norme non sia state specificamente richiamate dal contratto.

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COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI

art. 19 lda«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti»

art. 119, co. 1 e 5, lda«Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.(…)L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive»

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COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI

Best practice

È sempre meglio esplicitare in modo chiaro quali sono i diritti che vengono trasferiti, soprattutto quando ci si trova di fronte a fattispecie contrattuali atipiche, ovvero non espressamente disciplinate dalla legge.

La soluzione più adeguata è prevedere una clausola generale cui affiancare un’elencazione puntuale delle ipotesi maggiormente rilevanti, preceduta magari dalla precisazione che tali ipotesi vengono indicate a titolo “meramente esemplificativo”

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COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI

Art. 18 lda«Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4»

Art. 119, co. 4, lda«Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici».

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COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI

Best practice

Attenzione agli enhanced book! Possono implicare la creazione di un’opera derivata e occorre dunque farsi trasferire il relativo diritto da parte dell’autore…

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IN CONCLUSIONE

Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

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IN CONCLUSIONE

Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

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STUDIO LEGALE ASSOCIATO

MILANOVia Larga, 6 20122 MilanoTel. 02.89926248Email: [email protected] BOLOGNAVia dell’Indipendenza, 36 40121 BolognaTel. 051.7878043Email: [email protected]

IMOLAVia Garibaldi, 40 40026 Imola (Bo)Tel. 0542.30702Email: [email protected]

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Avv. Giorgio Spedicato

email: [email protected] skype: giorgio.spedicato

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MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS

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