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GEM BB INFORMA Trimestrale d’informazione per i tecnici ed esperti di: Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro ,Sicurezza ed Ambiente GEM BB - INFORMA 2012 Anno 10 N. 2 IN QUESTO NUMERO: IN QUESTO NUMERO: IN QUESTO NUMERO: Raccolta trimestre 2/n°1 GEM BB PAPER : - Sicurezza del macchinario — Nuove Norme ISO Oleoidraulica e Pneumatica - Approvato l’accordo conferenza stato-regioni 22 febbraio 2012 - Formazione all’uso delle attrezzature Raccolta trimestre 2/n°2 GEM BB PAPER : - Ulteriore rinvio recepimento direttiva 2004/40/CE - esposizione campi elettromagnetici - Perizia asseverata — conformità macchinari usati Raccolta trimestre 3 /n°3 GEM BB PAPER : - D.lgs 81/08 Proroga autocertificazione del DVR per le piccole microimprese - Nuova norma UNI EN ISO 26800:2011—Principi fondamentali di ergonomia - Modalità per il corretto rilascio della dichiarazione CE di conformità Raccolta trimestre 2 /n°4 GEM BB PAPER : - Rifiuti Elettronici—Nuovi obiettivi UE per i RAEE - La nuova regolamentazione sui lavori elettrici sotto tensione - Pubblicazione norma ISO 27048 - Protezione del lavoratori dalle radiazioni - Lista di controllo SUVA-PRO : sega circolare per metalli Raccolta trimestre 1 /n°5 GEM BB PAPER - Editoriale C.LEX NEWS - Genn/Febb “(Avv. Giorgio Caramori) GEM BB Informa 2012 / 2 Aggiornamento normativo - Contatti e informazioni

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GEM BB INFORMA Trimestrale d’informazione per i tecnici ed esperti di:

Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro ,Sicurezza ed Ambiente

GEM BB - INFORMA

2012 — Anno 10 N. 2

IN QUESTO NUMERO:IN QUESTO NUMERO:IN QUESTO NUMERO: Raccolta trimestre 2/n°1 GEM BB PAPER : - Sicurezza del macchinario — Nuove Norme ISO Oleoidraulica e Pneumatica - Approvato l’accordo conferenza stato-regioni 22 febbraio 2012 - Formazione all’uso delle attrezzature

Raccolta trimestre 2/n°2 GEM BB PAPER :

- Ulteriore rinvio recepimento direttiva 2004/40/CE - esposizione campi elettromagnetici - Perizia asseverata — conformità macchinari usati

Raccolta trimestre 3 /n°3 GEM BB PAPER : - D.lgs 81/08 Proroga autocertificazione del DVR per le piccole microimprese - Nuova norma UNI EN ISO 26800:2011—Principi fondamentali di ergonomia - Modalità per il corretto rilascio della dichiarazione CE di conformità

Raccolta trimestre 2 /n°4 GEM BB PAPER : - Rifiuti Elettronici—Nuovi obiettivi UE per i RAEE - La nuova regolamentazione sui lavori elettrici sotto tensione - Pubblicazione norma ISO 27048 - Protezione del lavoratori dalle radiazioni - Lista di controllo SUVA-PRO : sega circolare per metalli

Raccolta trimestre 1 /n°5 GEM BB PAPER - Editoriale C.LEX NEWS - Genn/Febb “(Avv. Giorgio Caramori)

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Anno 2012

Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di: Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,

Sicurezza ed Ambiente

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• Abrogazione nor-me EN 982-EN983 Oleoidrau-lica Pneumatica

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• Accordo stato-regioni formaazio-ne uso attrezzature specifiche di lavo-ro Pag 3

Trimestre 2 n° 1

Norme ISO relative ai settori oleoidraulico e pneumatico 

Ricordiamo che il 30.11.2011 le norme EN 982:2008 e EN 983:2008 di tipo  B sono sta‐te ritirate “dow” ed è cessata la presunzione di conformità ai RESS All. I della Direttiva macchine 2006/42/CE. Data ritiro ente nazionale UNI: 23 Febbraio 2012 Le nuove norme entrate in vigore in sostituzione alle vecchie non più in vigore e appli‐cabili sono : ‐ Norma numero : UNI EN ISO 4413:2012 ‐ ( ex  EN 982)  Titolo : Oleoidraulica ‐ Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti ICS : [23.100.01]   Stato : IN VIGORE  Commissioni Tecniche : [SICUREZZA]  [TRASMISSIONI OLEOIDRAULICHE E PNEUMATICHE]  Data entrata in vigore : 23 febbraio 2012 Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 4413 (edizione novembre 2010) La norma specifica le regole generali e i requisiti di sicu‐rezza per i sistemi oleoidraulici e i loro componenti utilizzati sul macchinario come definito nella UNI EN ISO 12100. Essa tratta tutti i pericoli significativi associati ai sistemi oleoidraulici e specifica i principi da applicare al fine di evitare tali pericoli quando i sistemi sono installati per l'uso previsto. Norma numero : UNI EN ISO 4414:2012— ( ex EN 983) Titolo : Pneumatica ‐ Regole generali e requisiti sicurezza per i sistemi e i loro componenti ICS : [23.100.01]  Stato : IN VIGORE  

Commissioni Tecniche : [SICUREZZA]  [TRASMISSIONI OLEOIDRAULICHE E PNEUMATICHE]   Data entrata in vigore : 23 febbraio 2012 Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 4414(edizione novembre 2010) La norma specifica le regole generali e requisiti di sicurez‐za per i sistemi pneumatici e i loro componenti utilizzati sul macchinario come definito nella UNI EN ISO 12100. Essa tratta tutti i pericoli significativi associati ai sistemi pneumatici e e spe‐cifica i principi da applicare al fine di evitare tali pericoli, quando i sistemi sono installati per il loro uso previsto. 

Sommario:

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Anno 2012 Trimestre 2 n°1

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Anno 2012 Trimestre 2 n°1

Formazione all’uso delle attrezzature,  art. 73, comma 5, D. Lgs. n. 81/08  Approvato l’accordo in Conferenza Stato‐Regioni del 22 febbraio 2012  

 

Approvata il 22 febbraio l’intesa sulle attrezzature di lavoro per il cui utilizzo è richiesta una specifica abilitazione, le modalità di tale abilitazione, i soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di invalidità. Entrerà in vigore un anno dopo la pubblica‐zione. 

 

La Conferenza Stato‐Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’art. 73, comma 5, che prevede: “sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti forma‐tori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione”.  

L’Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblica‐zione.  

L’accordo disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino le attrezzature elencate e la Confe‐renza precis ache questa formazione non sia sostitutiva di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81 e del nuovo Accordo Stato‐Regioni del 21/12/2011.  

Vengono individuate quali attrezzature di lavoro: piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi), trattori agri‐coli e forestali, macchine movimenti terra (diversi tipi) pompa per calcestruzzo.  

Vengono inoltre identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, atte‐stazione).  

Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.  

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previ‐ste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo  

Il testo dell'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012,  Supplemento Oridnario n. 47.  

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Anno 2012

Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di: Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,

Sicurezza ed Ambiente

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• Posticipo attuazio-ne direttiva campi elettromagnetici

Pag .1-2

• Vendita di macchi-nari e perizia asse-verata Pag. 3

Trimestre 2 n° 2

Ulteriore rinvio di recepimento per la direttiva “2004/40/CE “ 

sulla esposizione ai campi elettromagnetici. Il Parlamento Europeo ha posticipato di nuovo  la data di applicazione della direttiva 

 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagneti‐ci che avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 aprile 2012  al prossimo  31 ottobre 2013.   

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale [n°  L 110/1 del 24/04/2012] della direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) all’articolo 1 viene così indicato: 

All'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE la data «30 aprile 2012» è sosti‐tuita da quella del «31 ottobre 2013».  

Le principali motivazioni riportate all’interno del nuovo decreto legislativo sono: 

Considerando 1) In seguito all'entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), le parti interessate, in particolare quelle appartenenti alla comunità medica, hanno manifestato serie preoccupazioni sull'impatto che l'attuazio‐ne di tale direttiva potrebbe avere sull'utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini, nonché sul suo impatto su talune attività industriali.  

Considerando 2)  La Commissione ha esaminato le argomentazioni delle parti interessate e ha deciso di riconsiderare alcune disposizioni della direttiva 2004/40/CE sulla base delle nuove informazioni scientifiche.  

Da quanto esposto nei due considerando sopra riportati in stralcio, molto probabil‐mente alcune apparecchiature mediche come per esempio la diagnosi eseguita con la 

Sommario:

L’articolo segue a pag.2

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Anno 2012 Trimestre 2 n°2 GEM BB PAPER

tomografia assiale computerizzata ( meglio conosciuta con l’acronimo TAC )  non potrebbero essere più utilizzate in base ai limiti imposti dalla direttiva 2004/40/CE. 

Proseguendo alla lettura dei successivi considerando la proposta della commissione europea prosegue con : 

Considerando 4)  Il 14 giugno 2011 la Commissione ha adottato la proposta di nuova direttiva che sostitui‐sce la direttiva 2004/40/CE. Lo scopo della nuova direttiva è di garantire sia un livello elevato di protezio‐ne della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e indu‐striali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici. Di conseguenza, anticipando l'adozione della nuova direttiva al 30 aprile 2012, la maggioranza degli Stati membri non ha recepito la direttiva 2004/40/CE.  

(Considerando 5)   Data la complessità tecnica della materia, è tuttavia improbabile che la nuova direttiva sia adottata entro il 30 aprile 2012.  

Considerando 6) Di conseguenza, è opportuno posticipare il termine del 30 aprile 2012. Pertanto, è necessa‐rio che la presente direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso tempo, una nuova proposta legislativa è attualmente all’esame all’interno della occupazione e gli affari sociali. La Commissione europea ha inizialmente proposto di rinviare l’applicazione della diret‐tiva fino al 30 aprile 2014. Su richiesta dei deputati è stata presa la decisione di prolungare la moratoria fino al 31 ottobre 2013 per adottare una nuova legislazione prima della fine della legislatura. 

Dunque si posticipa l’obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria indicati nell’art. 211 del testo unico. 

Questa proroga, tenendo conto di quanto indicato dall’articolo 306 del decreto 81/08, valgono anche per il nostro Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

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Anno 2012 Trimestre 2 n°2

Perizia asseverata — vendita di macchinari  E’ entrata nell’uso comune la richiesta da parte delle società di leasing piuttosto che tra coloro che intendono acquistare una macchinario usato non CE di richiedere una perizia asseverata nei casi di cessione di macchinari usati. 

Quando serve? L'art. 23 del D.Lgs 81/08 (TUS ‐ Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), vieta la fab‐bricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non ri‐spondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione all'art. 70, all'art. 76 e all'art. 81 del TUS stesso. In particolare, per quanto riguarda le macchine e le attrezzature di lavoro, nel caso siano prodotte in as‐senza di disposizioni legislative devono essere oggetto di una perizia asseverata, redatta da un tecnico qualificato ed esperto in valutazione dei rischi.   Cosa è la perizia asseverata? Si tratta di un documento sul quale un perito iscritto all’albo dei periti dichiara la conformità alla legisla‐zione previgente (asseverazione atto con il quale il perito dichiara propria e veritiera la perizia ). Consiste in una relazione datata e firmata da un tecnico qualificato, il quale dichiara a seguito di un so‐pralluogo e della verifica documentale, viste le indicazioni fornite dall'Art. 11 del D.P.R. 459/96 "Norme finali e transitorie", che la macchina usata, non marcata CE o anche marcata CE ma che ha subito inter‐venti di manutenzione migliorativa e straordinaria tali da non comportare una nuova immissione sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza definiti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08.  Quali sono i contenuti della relazione? La perizia dovrebbe contenere i seguenti requisiti: a) Verbale del sopralluogo (Luogo, data, persone presenti)  b) Identificazione della macchina (o di tutte le macchine in caso di una macchina composta)  c) Elenco degli interventi di manutenzione migliorativa e straordinaria effettuati ai fini della sicurezza (gli interventi non devono essere tali da comportare una nuova immissione sul mercato ai sensi del D.P.R. 459/96 Art. 1 comma 3 e 4) nonché  Art. 71  comma 5 del D.Lgs. 81/08 . d)Elenco dei RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza) dell'Allegato V presi in esame nella perizia e descrizione dei provvedimenti adottati.  e) Dichiarazione di conformità all'allegato V del D.Lgs. 81/08 datata e firmata da parte del tecnico qualifi‐cato. Nel caso di perizia stragiudiziale (Consulenza tecnica di parte), la perizia asseverata deve essere registrata presso la Cancelleria del Tribunale competente.   Limiti e clausole  ‐ La perizia (anche se redatta nella forma asseverata) non sgrava in ogni caso completamente l’utilizzatore dalle responsabilità derivanti dall’uso di attrezzature non conformi alle Norme di sicurezza.  

‐ Se tale documento non è accompagnato da una dichiarazione ex art.11 del DPR 459/96 e ex art. 72 c.1 del DLgs 81/2008 sottoscritta dal venditore si verifica una inadempienza! 

‐ La perizia asseverata priva di ampie descrizioni delle  ragioni  tecniche  in base alle quali si evidenzia  la conformità alle norme attuali espone il venditore a rischi elevatissimi. 

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Anno 2012

Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di: Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,

Sicurezza ed Ambiente

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• Proroga autocerti-ficazione DVR

Pag .1-2

• Norma UNI EN ISO 26800:2011 Ergonomia Pag.2-3

• Modalità redazio-ne dichiarazione di conformità CE-Pag.3-4

Trimestre 2 n° 3

Proroga Autocertificazione DVR per le Microimprese Rispetto a  quanto era stato previsto sullo stop all'autocertificazione con la quale i da-tori di lavoro possano certificare di aver effettuato la Valutazione dei Rischi senza necessaria-mente elaborare il Documento DVR, che era stato fissato al 30 Giugno 2012, una ulterio-re proroga è stata introdotta tramite la pubblicazione del Decreto Legge n. 57/2012 e precisamente:

Prorogata l’autocertificazione della valutazione dei ri‐schi per le microimprese fino al 31 dicembre 2012 e fatte salve le vecchie disposizioni in materia di sicurez‐za del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, maritti‐mo e portuale fino all’emanazione degli appositi decre‐ti attuativi. 

E’ stato pubblicato il Decreto Legge n. 57/2012, recan‐te disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei tra‐sporti e delle microimprese, al fine di: 

‐ evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazio‐ne della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del medesi‐mo decreto legislativo,  

‐ scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferrovia‐rio, marittimo e portuale per l'impossibilita' di applicare le disposizioni tecniche previ‐ste dal D.Lgs. n. 81/2008, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio ap‐plicati ai citati settori,  

Sommario:

L’articolo segue a pag.2

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Anno 2012 Trimestre 2 n°2 GEM BB PAPER

‐ evitare nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.  

In particolare il decreto proroga la possibilità per le microimprese di effettuare l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012 e fa salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legi‐slativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dal‐la legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione, fino all’emanazione di appositi decreti attuativi.  

Principi fondamentali di ergonomia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono diversi milioni i prodotti e i servizi di uso quotidiano che devono rispondere a caratteristiche di si‐curezza, di accessibilità e di facilità di utilizzo nei confronti delle persone che ne usufruiscono. Per rag‐giungere questo obiettivo di facile e sicura fruibilità, la loro progettazione deve necessariamente integra‐re i principi ergonomici. Sono molte le norme in materia di ergonomia che sono state elaborate per coprire aspetti specifici e dif‐ferenti campi applicativi, ma la UNI EN ISO 26800:2011 “Ergonomia – Approccio generale, principi e concetti” si presenta come un documento di riferimento di ordine generale per tutte queste norme: for‐nisce un quadro integrato che assembla i principi e i concetti di base dell’ergonomia in un unico docu‐mento mostrando una veduta d’insieme sulle modalità in cui essa viene applicata. Per la prima volta l’approccio generale, i principi e i concetti utili per comprendere ed applicare i principi ergonomici sono presentati in maniera completa in un’unica norma. In qualunque contesto (lavoro, tempo libero, casa) i principi di ergonomia rimangono gli stessi. Questi principi sono essenziali nel processo di progettazione quando è previsto il coinvolgimento dell’uomo, al fine di assicurare l’integrazione ottimale delle esigenze e delle caratteristiche umane nella fase progettu‐ale. La UNI EN ISO 26800 descrive questi principi essenziali volti a migliorare la sicurezza, il funzionamento e  

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 l’utilizzo ‐ in termini di efficacia, efficienza e soddisfazione – favorendo e salvaguardando la salute e il be‐nessere delle persone e migliorando l’accessibilità, per esempio, per le persone anziane e le persone con disabilità. In ergonomia, l’approccio centrato sull’uomo è fondamentale. L’ergonomia affronta le interazioni tra gli esseri umani e gli altri componenti di un sistema ‐ che a seconda dei casi possono essere altre persone, macchine, prodotti, servizi, ambienti e strumenti ‐ e va ad ottimizzare il benessere delle persone e le pre‐stazioni complessive del sistema. 

La norma descrive i principi ergonomici fondamentali: definisce i termini ergonomici di base e illustra i concetti ritenuti rilevanti per la progettazione e la valutazione di compiti, attività lavorative, prodotti, strumenti, attrezzature, sistemi, organizzazioni, servizi, installazioni e ambienti, al fine di renderli compati‐bili con i bisogni, le capacità e i limiti delle persone.  

Ricordiamo inoltre che riguardo ai macchinari la stessa direttiva 2006/42/CE richiede la valutazione dei rischi e rispondenza al requisito di sicurezza sulla ergonomia per l’operatore.  

 

 

  

Modalità per il corretto rilascio della dichiarazione di conformità  Riportiamo alla attenzione dei Ns. gentili ed affezionati lettori, alcune utili ed importanti modalità da ri-spettare nel redigere e consegnare il documento della dichiarazione di conformità che deve accompagna-re il macchinario.

• Quali sono le direttive obbligatorie da citare sul documento? La dichiarazione di conformità per le macchine e/o quasi-macchine di cui agli allegati IIA e IIB alla direttiva macchine 2006/42/CE, non deve più necessariamente riportare la rispondenza esplicita alla direttiva 2006/95/CE (ex 73/23/CEE ) meglio conosciuta come direttiva bassa tensione, essendo i rischi elettrici coperti e disciplinati esclusivamente dalla direttiva stessa 2006/42/CE, così come indi-cato al (R.E.S.S 1.5.1 Energia Elettrica). Gli unici riferimenti saranno quindi oltre alla 2006/42/CE , quelli ad altre direttive, qualora applicabili alla tipologia del macchinario, es. 2004/108/CE (EMC), quasi sempre; 94/9/CE (Atex); 97/23/CEE (PED); 2000/14/CE (emissione acustica macchine all’aperto) per le quali invece deve essere attentamente verificata l’effettiva applicabilità!!

• La dichiarazione di conformità deve essere tradotta in lingua in caso di vendita all’estero? Si, la dichiarazione deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue del paese di utilizzo della mac-china, a proposito si riporta lo stralcio della direttiva :

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Le dichiarazioni possono inoltre essere redatte anche in multilingua per i paesi dove il costruttore abitual-mente esporta, qualora vi sia lo spazio disponibile nel documento, facendo attenzione che questo non comprometta una scarsa illeggibilità dei contenuti.

• La dichiarazione deve riportare la data esatta del giorno/mese/ anno di fabbricazione? Riportiamo integralmente il parere presente nella guida della commissione europea alla direttiva macchine 2006/42/CE edizione Giugno 2010: a Ns. parere qualora non si voglia indicare la data esatta del giorno in cui è stata venduta la mac-china, per comodità è sufficiente inserire il primo giorno del mese in corso in cui sono state prodot-te tutte le macchine. L’importante come indicato dalla commissione UE è non posdatare la dichia-razione al periodo di immissione.

• La dichiarazione deve riportare comunque il nominativo e il luogo della persona autorizzata a detenere il fascicolo tecnico anche se il costruttore si trova all’interno della comunità UE? Si, la commissione stabilisce che “tutti i fabbricanti devono indicare il nome e l’indirizzo della perso-na autorizzata a costituire il fascicolo tecnico”, anche se è lo stesso nominativo che firma la dichia-razione.

• La dichiarazione deve essere riportata integralmente all’interno del manuale istruzioni ? Riportiamo in stralcio il comma c) del requisito 1.7.4.2 della direttiva: è quindi sufficiente inserire un modello non compilato, privo anche della firma e della data

• La dichiarazione deve riportare l’elenco delle norme tecniche armonizzate ? Ricordiamo sempre che l’applicazione delle norme armonizzate rimane sempre su base volontaria a differenza delle direttive che è obbligatoria, nel caso in cui il costruttore intenda comunque bene-ficiare della presunzione di conformità conferita dall’utilizzo delle norme armonizzate, le può dichia-rare ma in forma di ; “applicate” e non “applicabili “ , pertanto è bene fare attenzione che l’elenco delle norme riportate nel documento siano state veramente prese in considerazione e ap-plicate correttamente in tutto o in parte, e risultino attinenti al tipo di macchina e/o apparecchiatura elettrica. Alleghiamo a pag. 5 della pubblicazione a titolo esemplificativo un modello aggiornato della dichia-razione di conformità relativo alle macchine .

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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Conformemente alla Direttiva 2006/42/CE, Allegato II-A

Il fabbricante : COSMO - TECH S.P.A Strada Statale 16 , n° 105 – 47010 Rimini (RN) - Italia

DICHIARA CHE LA MACCHINA

Denominazione: Modello: Matricola:

E’ CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE:

- Direttiva 2006/42/CE - inerente le macchine - Direttiva 2004/108/CE - inerente la compatibilità elettromagnetica

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: UNI EN ISO 12100: 2010 CEI EN 60204-1: 2006 UNI EN 415-6: 2010 La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è COSMO - TECH S.P.A Strada Statale 16 , n° 105 – 47010 Rimini (RN) - Italia Rimini li: COSMO - TECH S.P.A IL Rappresentante delegato Sig. Mario Rossi

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Anno 2012

Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di: Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,

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• Nuovo obbiettivi RAEE

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• Regolamentazione lavori sotto tensio-ne Pag.2-3

• Guida del SUVA Pro sull’utilizzo in sicurezza seghe circolari a disco per metalli

• Pag.4-6

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Rifiuti Elettronici  ‐ Nuovi obiettivi UE per i RAEE   L’Europarlamento ha approvato la nuova legi‐slazione che aggiorna la direttiva 2003/108/CE sulla gestione dei rifiuti di appa‐recchiature elettriche ed elettroniche e preve‐de la raccolta di 45 tonnellate di RAEE per o‐gni 100 tonnellate di nuove apparecchiature immesse sul mercato entro il 2016. RAEE: dalla UE una nuova direttiva per la rac‐colta dei rifiuti elettronici, di interesse per tutti i soggetti coinvolti, compresi produttori e di‐stributori commerciali. 

RAEE: in arrivo dall'UE nuovi obiettivi per la raccolta dei rifiuti elettronici Tempo di novità per le imprese della filiera dei rifiuti, dopo la notizia dell’ennesima  proroga del SISTRI al 30 giugno 2012 , arriva la notizia della definizione di nuovi obiettivi UE per la raccolta dei rifiuti da apparecchia‐ture elettriche ed elettroniche (RAEE). L’Europarlamento ha approvato la nuova legislazione che aggiorna la direttiva 2003 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e prevede la raccolta di  45 tonnellate di RAEE per ogni 100 tonnellate di nuove apparecchiature immesse sul mercato entro il 2016, per poi passare a 65 tonnellate negli anni successi‐vi.  In Italia La nuova direttiva si traduce in una raccolta pro‐capite in Italia di circa 7,5 kg 2016, e 

Sommario:

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Anno 2012 Trimestre 2 n°4 GEM BB PAPER

quasi 10 kg dal 2019 quando «la cifra dovrà salire al 65% o, in alternativa, si potrà raccogliere l’85% dei rifiuti di materiale elettronico prodotto». 

Per il Centro di Coordinamento RAEE «i nuovi obiettivi di raccolta porranno all’Italia una sfida importan‐te in termini di gestione operativa e di sensibilizzazione dei cittadini». In generale nel settore si respira un clima di fiducia e regna la convinzione che il «Paese sarà in grado di far fronte alle richieste e raggiungere gli obiettivi prefissati». È però «importante che tutti i soggetti interessati alla gestione dei RAEE dai cittadini ai produttori pas‐sando per gli Enti territoriali, i riciclatori e la distribuzione commerciale, lavorino in piena collaborazione favorendo il recupero e il riciclo di tutte le tipologie di elettrodomestici, dai più piccoli ai più grandi». Iter direttiva UE sui RAEE Perché i nuovi obiettivi diventino ufficiali è necessario che la direttiva venga approvata formalmente dal Consiglio per poi essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Dopo di che l’Italia, come tutti gli altri Stati membri della UE, avrà 18 mesi per adeguarsi e avviare il processo di recepimento della diretti‐va. È probabile che con l’occasione vengano rivisti e corretti «alcuni punti deboli della normativa attuale che, di fatto, rendono complicato aumentare in maniera significativa i livelli di raccolta». 

Fonte: pmi.it  

 

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE  SUI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

L’attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino a oggi un’attività concessa esclusivamente a pochissime aziende sulla base del D.M. 9 giugno 1980 e del D.M. 13 luglio 1990, n. 442.   Queste concessioni costituivano, di fatto, deroghe alle norme generali di sicu‐rezza in casi di comprovata efficacia di sistemi alternativi. L’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 ha sostanzialmente riconfermato l’assetto generale della sicurezza dei lavori elettrici rimandando, però, l’applicazione pratica, per quanto attiene il campo dei lavori sotto tensione in alta tensione, a successivi decreti attuativi.  L’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 

febbraio 2011 ha stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati all’effettuazione dei lavori sotto tensione in alta tensione con la contestuale abrogazione della regola‐mentazione pregressa aprendo, di fatto, la possibilità a tutte le aziende interessate (con i requisiti speci‐fici richiesti) di poter operare nel campo dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione.  Contestualmente, la nuova norma ha affrontato una serie di tematiche connesse al mondo dei lavori e‐lettrici sotto tensione riconoscendo la necessità di regolamentare un settore molto particolare in relazio‐ne alle peculiari metodologie di lavoro che devono essere adottate, nonché alla elevata professionalità  

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 richiesta all’organizzazione aziendale e agli operatori del settore.  Sono trattati alcuni aspetti dei lavori relativi principalmente alla prevenzione del rischio da shock elettrico e da arco elettrico anche se per questa tipologia di lavori devono essere considerati, da parte del datore di lavoro, anche altri tipi di rischi (per esempio, caduta dall’alto ecc.).  Fonte: INAIL Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti – INAIL, ex ISPESL 

 

 

 

Protezione dei lavoratori dalle radiazioni: pubblicata la ISO 27048 Nel corso del 2011 è stata pubblicata la norma ISO 27048 “Radiation protec‐tion ‐ Dose assessment for the monitoring of workers for internal radiation e‐xposure”: un contributo importante alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Il documento ‐ elaborato dall’ISO/TC 85 “Nuclear energy, nuclear technologies and radiological protection”, SC 2 “Radiological protection” ‐ permetterà di mi‐gliorare la tutela dei lavoratori esposti alle radiazioni e fornirà nel contempo le basi tecniche per consolidare, anche a livello mondiale, regole e disposizioni vigenti in questo settore.  Nello specifico la norma contribuirà ad ottenere risultati più affidabili e coeren‐ti nel momento in cui viene misurata la concentrazione di sostanze radioattive. 

Sono molti i lavoratori che quotidianamente, sebbene in misura diversa, sono esposti a radiazioni ioniz‐zanti. Questi lavoratori necessitano quindi di una maggiore sorveglianza e di un più accurato controllo sa‐nitario. Per tutti coloro che sono esposti a radioattività per inalazione, ingestione o per contatto con la pelle è im‐portante sviluppare un programma globale di controllo. Questo deve consistere principalmente nella ac‐curata misurazione delle attività biologiche e dei tassi di eliminazione delle radiazioni attraverso urine o feci. Ne consegue che per l'interpretazione quantitativa di tali misurazioni è necessario disporre di modelli ben definiti e di dati che descrivano il comportamento delle sostanze radioattive nel corpo umano. Diversi studi comparativi però hanno messo in evidenza che, nonostante la disponibilità di un supporto scientifico da parte dell’Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) e delle raccomandazioni della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP), l'attuale applicazione di identici modelli da parte di diversi laboratori può anche comportare la produzione di risultati che differiscono per ordine di grandezza.  In questa direzione l’applicazione della ISO 27048 dovrebbe permettere di migliorare la coerenza nella valutazione delle dosi di radioattività e di attivare uno scambio di informazioni uniforme tra i laboratori e le autorità, anche oltre i confini nazionali. La norma ISO 27048:2011 specifica i requisiti minimi per la valutazione dei dati di controllo sui lavoratori e definisce procedure per l'interpretazione di questi dati, con l’obiettivo di raggiungere alti livelli di affidabi‐lità. Il documento normativo sarà quindi molto utile per interpretare i dati e per valutare l'affidabilità dei risultati e in tal modo contribuire a migliorare la protezione dei lavoratori attraverso una migliore cono‐scenza delle dosi da loro assorbite di sostanze radioattive.  La norma internazionale fa parte di una serie di tre norme (ISO 27048; ISO 28218; ISO 20553) che insieme 

GEM BB PAPER Anno 2012 Trimestre 2 n°4

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GEM BB PAPER Anno 2012 Trimestre 2 n°4

formano un sistema completo e coerente per la regolamentazione della complessa questione della sicu‐rezza e del controllo dei lavoratori che si espongono alle radiazioni. In ambito nazionale i lavori dell’ISO/TC 85 sono seguiti dalla commissione tecnica UNI “Tecnologie nucleari e radioprotezione”, che nella sua articolazione ha una sottocommissione dedicata appunto al tema della protezione dalle radiazioni. fonte: Uni    

Lista di controllo: sega circolare per metalli Gli infortuni con la sega circolare per metalli sono frequenti e provocano conseguenze gravi. Il rischio può essere ridotto sensibilmente utilizzando macchine sicure e perfettamente funzionanti e istruendo il personale in modo corretto.  

I rischi cui si e maggiormente esposti sono: ‐ ferite da taglio provocate dalla lama circolare in rotazione; ‐ ferite provocate dalla proiezione di trucioli; ‐ schiacciamento delle dita nel dispositivo di bloccaggio pneumatico.  

Il Suva Pro ha realizzato una interessante lista di controllo per poter individuare meglio queste fonti di pericolo di cui riportiamo in allegato alle pagine seguenti .     

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1 Il pavimento intorno alla sega circolare per metalli è privo di ostacoli, pulito e ha caratteristiche antiscivolo?Evitare di lasciare in giro cavi, tubi, lubrorefrigeranti, trucioli ecc.

2 Il posto di lavoro è sufficientemente ampio per chi vi lavora e non si trova su una via di circolazione aziendale? (Foto 1)

3 I pezzi da lavorare lunghi sono collocati in modo sicuro vicino alla sega ?Vedi lista di controllo «Trasporto e stoccaggio di barre e profilati» (codice Suva 67112.i)

4 Si dispone di un apposito dispositivo per sollevare i pezzi pesanti? (Foto 2)

Ambiente di lavoro

Fig. 1: per operare in sicurezza occorre uno spazio libero di almeno 80 cm.

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

Se rispondete a una domanda con ■■ «no» o ■■ «in parte» occorre adottare una contromisura che poi annoterete sul retro della lista.

✗ ✗

5 L’interruttore per attivare la sega circolare per metalli è in perfetto stato ed è protetto contro l’azionamento accidentale ?

Un pulsante incassato o un interruttore rotativo protegge controun avviamento accidentale della macchina.

6 I ripari fissi o mobili forniti dal produttore sono montati sulla macchina e sono in buono stato? (Foto 3 e 4. Leggere le istruzioni per l’uso)

7 La lama circolare sulle macchine di vecchia genera-zione è sicura nella posizione di riposo?I requisiti minimi per la posizione di riposo sono: – lama circolare interamente schermata (Foto 4) – arresto automatico della lama circolare

8 Nella posizione di riposo, la testa della sega circo-lare inclinabile a leva è protetta contro il ribalta-mento accidentale?

9 La sega circolare per metalli è equipaggiata con un apposito dispositivo per fissare i pezzi da lavorare?

10 Vi è una schermatura per evitare che si possa entrare con le mani nella zona di pericolo del dispo-sitivo di bloccaggio pneumatico?Per esempio tramite:– limitazione della corsa – dispositivo di comando a due maniLe morse di bloccaggio pneumatico vanno regolate in modo che il gioco tra ganascia e pezzo da lavorare sia pari a 6 mm al massimo in posizione aperta. In tal modo si previene lo schiacciamento delle dita

Macchina

Fig. 2: dispositivo di sollevamento per pezzi pesanti.

Fig. 3: sega con riparofisso.

Fig. 4: sega circolare amano schermatain posizione diriposo.

min. 80 cm

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■■ sì■■ in parte■■ no

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■■ sì■■ no

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo sul tema della presente lista di controllo.In tal caso, occorre adottare le necessarie misure di sicurezza (vedi pagina 4).

11 Vi è un dispositivo per appoggiare i pezzi lunghi da lavorare? (Foto 5)

12 Avete a portata di mano utensili adatti a rimuovere i trucioli (per es. spazzola, pennello)?

13 Il pedale della sega troncatrice è schermato con una cuffia di protezione? (Foto 6)

14 I dipendenti indossano abiti comodi, non troppo larghi e con maniche aderenti?

15 I dipendenti usano i dispositivi di protezione indivi-duale?Per esempio:– occhiali di protezione (Foto 7)– guanti di protezione quando si lavorano pezzi con angoli

acuminati

16 I dipendenti vengono istruiti periodicamente sul modo in cui si deve operare in piena sicurezza con la sega circolare per metalli?L’istruzione comprende in particolare i seguenti argomenti:– pulizia e ordine sul posto di lavoro– uso dei dispositivi di protezione individuale– sicurezza durante le operazioni di lavoro – uso dei dispositivi di protezione

17 Si adottano le opportune precauzioni quando si utilizzano i lubrorefrigeranti?Vedi lista di controllo «Lubrificanti e lubrorefrigeranti» (codice Suva 67056.i)

18 Il superiore controlla l’osservanza delle regole di sicurezza (domande 14–17)?

19 È stata designata ed istruita una persona respon-sabile della manutenzione della sega circolare per metalli?

20 Si verifica periodicamente se i dispositivi di prote-zione sono perfettamente funzionanti in base alle istruzioni del produttore?

21 Per le macchine costruite dopo il 1997 vi è una certificazione di conformità del produttore o forni-tore e le istruzioni per l’uso vengono fornite nella lingua più usata in azienda?Vedi l’opuscolo «Acquisto e sicurezza vanno di pari passo» (codice Suva 66084/1.i)

Ulteriori informazioni:Dispositivi di protezione per seghe circolari per profilare usate nellalavorazione del metallo e del legno (codice Suva SBA 83.i)

Organizzazione, formazione, comportamento

Fig. 5: dispositivo di appoggio.

Fig. 6: sega troncatrice con leva a mano e pedale.

Fig. 7: se vige l’obbligo di usare gli occhiali di prote-zione applicare nella zona di lavoro il relativo cartello(codice Suva 1729/2).

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Pag.1

Anno 2012

Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di: Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,

GEM BB PAPER

C.LEX NEWS

Pagine :1-22

Trimestre 2 n° 5

Sommario:

L’articolo segue a pag.2

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Avv . G i o rg io Ca ra mo r i Vend i ta d i macch ine non s icure : qua l i r isch i per i l fabbr ican te – Pa g . 2

Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

La ripartizione delle respon-sabilità del datore di lavoro e del RSPP – La funzione ausiliaria del RSPP Rassegna g iu r isp ruden-za le – Pa g . 1 6 Forum – Pa g . 1 9

INDICE

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AVVOCATO

GIORGIO CARAMORI Via Siepelunga, 59 40141 Bologna (Italy) Tel. 051.6234269 Fax 051.6231599

INDICE EDITORIALE

Gentili Lettori,

nel primo numero di quest’anno 2012,

confortati dai giudizi e dai consigli che

abbiamo raccolto lo scorso anno, conti-

nuiamo ad affrontare le problematiche

giuridiche e tecniche che ci interessa-

no, cercando di entrare nel vivo dei

problemi che gli operatori si trovano

quotidianamente ad affrontare.

Il modo del diritto e quello della tecnica sono sempre più a contatto continuo e stretto, e le

conseguenze che derivano da questa situazione sono rilevanti, sia per i produttori (e tutti i

soggetti che operano nella filiera produttiva e distributiva), che per i consumatori ed utiliz-

zatori di beni.

Lo stesso vale per il mondo dei servizi e per quello delle professioni.

L’informazione su questi temi è essenziale, e consente di valutare gli aspetti giuridici e

tecnici che sono rilevanti per determinare diritti e doveri dei soggetti coinvolti.

Il nostro impegno rimane quello di fornire nel modo più semplice, ma, al tempo stesso, più

approfondito, le informazioni utili sia per i produttori di beni e servizi, sia per i consumatori.

1

Avv. Giorgio Caramori La macchina come “prodot to d i fe t toso”

Pag. 2

l risarcimento del danno per i difetti di conformità delle macchine

Dott. Stefano Lugli L’accertamento dei requis i t i tecni c i e pro fessi onal i nel le at t iv i tà d i moni to raggio e assis tenza tecni ca su machinar i

Pag. 7

Quali sono i requisiti tecnico-professionali delle aziende che svolgono attività di manutenzione e assistenza tecnica

Avv. Gi org io Caramori Rassegna g iur isprudenzI a le

Pag. 13

Tribunale di Bologna Sentenza 22-11-2011 OGGETTO: RISARCIMENTO DANNO DA DIFETTOSITÀ DEL PRODOTTO. Svolgimento del processo e motivi della decisione

Forum

Pag. 19

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Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

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2

Un tema estremamente delicato che interessa la posizione del fabbricante di machine, è

quello della individuazione dei criteri di attribuzione della responsabilità civile, nel caso in cui

la non conformità CE di una macchina, quindi un difetto di sicurezza della stessa, sia stata la

causa di un infortunio sul lavoro che possa avere avuto come conseguenza lesioni a carico

del lavoratore o ne possa aver cagionato la morte; in questo caso anche il costruttore, oltre al

datore di lavoro del lavoratore infortunatosi, sarà coinvolto nel procedimento penale per il

reato di lesioni colpose, o, nel caso, di omicidio colposo, secondo quanto previsto dagli artt.

589 e 590 del codice penale.

Anche il costruttore potrà essere chiamato a risarcire i danni civili conseguenti al decesso

dell’infortunato o alle lesioni subite dal lavoratore.

Non è questa la sede per esaminare anche un altro aspetto della responsabilità, connessa

alla violazione di natura contrattuale, che si realizza nel momento in cui un fabbricante vende

una macchina non conforme CE: egli, infatti, non esegue correttamente un contratto, ed è

quindi responsabile dell’inadempimento e delle conseguenze civili che ne possono derivare:

limitiamo, quindi, il nostro campo di indagine, all’illecito civile extracontrattuale.

Non vi è alcuna normativa specifica in materia di macchine che regola in modo distinto la re-

sponsabilità civile del fabbricante, il quale, pertanto, può essere chiamato a rispondere dei

danni provocati dall’utilizzo della macchina, in via extracontrattuale ai sensi della generale

disciplina sulla responsabilità civile prevista dall’art. 2043 c.c., ed essere conseguentemente

condannato al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.

La strada prevista dall’art. 2043 c.c. però risulta essere spesso, difficile per il danneggiato:

infatti, considerando la struttura dell’illecito civile, il danneggiato è tenuto a provare sia l’ele-

mento oggettivo della responsabilità (ossia il fatto o l’atto illecito, il danno subito, il nesso cau-

sale tra il fatto e l’evento), sia l’elemento soggettivo (ossia il dolo o la colpa), il quale ultimo

rappresenta sempre il maggiore problema sotto il profilo probatorio.

Il danneggiato, però, ha una via alternativa a quella dell’illecito ex art. 2043 c.c.: egli può di-

mostrare la responsabilità del costruttore, per il danno derivante da difetto del proprio prodot-

to: questo, ovviamente, a condizione che il prodotto abbia un difetto (di sicurezza), e che da

questo difetto sia derivato un danno, secondo quanto andremo meglio ad analizzare oltre.

LA MACCHINA COME “PRODOTTO DIFETTOSO”

Avv. Giorgio Caramori

La macchina

come “prodotto difettoso”

Il risarcimento del danno per i difetti di conformità delle mac-chine

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Il D.P.R. 224 del 1998, ora inserito all’interno del Nuovo Codice del Consumo (D. Lgs.

206/2005), inerente la responsabilità del produttore per danni cagionati dal difetto del proprio

prodotto, prevede a tal proposito una forma di responsabilità oggettiva, nel senso che l’illecito

si configura solamente come sotto il profilo oggettivo, quindi a prescindere da qualsiasi rile-

vanza dell’elemento del dolo o della colpa.

Questo significa che pertanto il danneggiato è tenuto a dimostrare solo il difetto del prodotto,

il danno e la connessione causale tra di essi, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subi-

ti, e non anche l’elemento soggettivo della colpa, che si considera presunto in capo al fabbri-

cante (art. 8, 1° comma, D.P.R. 224/88).

Tralasciando l’esame di dettaglio della normativa specifica del decreto, limitiamoci ad appro-

fondire il problema della applicabilità del D.P.R. 224/88 al “prodotto” macchina.

Il dubbio nasce da alcune interpretazioni dottrinali che consideravano tale normativa a tutela

solo dei consumatori e non anche a tutela di chi, del prodotto difettoso, faccia un uso profes-

sionale, quest’ultimo tipico ed esclusivo del bene macchina: lo stesso inserimento del D.P.R.

224/88 all’interno del Nuovo Codice del Consumo potrebbe maggiormente aumentare tale

dubbio.

Da un’analisi di alcune disposizioni del testo del decreto, è però possibile sciogliere il dubbio,

nel senso di poter affermare l’applicabilità del decreto anche al caso di fabbricazione e mes-

sa in commercio di macchine: in pratica, se una macchina presenta un difetto (nel senso ge-

nerale di mancanza di sicurezza), e da questo difetto deriva un danno all’utilizzatore finale

(comunemente, l’operatore addetto), il fabbricante risponde di questo danno, indipendente-

mente dalla prova che egli abbia agito colposamente o meno (posto, infatti, che la colpa si

presume, per il solo verificarsi del danno come conseguenza del manifestarsi del difetto).

Infatti, la legge stabilisce che “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del

suo prodotto”, definendo per prodotto “ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene

mobile o immobile”.

La definizione offerta dalla legge è di così ampia portata che non può non includere anche il

bene macchina, trattandosi appunto di un bene mobile, così come si può anche dedurre dalla

definizione di macchina che propone la Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Importante poi è la definizione di prodotto difettoso, che stabilisce la relazione diretta tra la

difettosità di un prodotto e la sua carenza di sicurezza; infatti per prodotto difettoso si intende

La macchina come “prodotto difettoso”

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La macchina

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Il risarcimento del danno per i difetti di conformità delle mac-chine

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quel prodotto che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto

di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la

sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso

al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazio-

ne ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato mes-

so in circolazione”.

Anche in questo caso, si può ritenere la definizione di difettosità del prodotto, del tutto com-

patibile con i rischi attinenti la sicurezza che una macchina può presentare.

E’ interessante notare poi il fatto che molti termini e concetti richiamati dalle norme in mate-

ria di responsabilità da prodotto difettoso, ossia la messa in circolazione, le istruzioni, l’uso

ragionevolmente prevedibile e lo stato dell’arte, sono riscontrabili anche nella disciplina del

regolamento macchine, in particolare, nei requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.), che costi-

tuiscono l’insieme dei parametri sulla base dei quali determinare la conformità (CE) della

macchina.

Si tratta in sostanza del medesimo concetto di sicurezza che il prodotto in generale, da una

parte, e la macchina, dall’altra, devono presentare per poter essere messi in circolazione.

Ammettendo quindi che l’ipotesi di responsabilità del produttore per i danni causati dai difetti

del proprio prodotto sia applicabile anche con riferimento al “prodotto macchina”, ne conse-

gue che il fabbricante di macchine, in caso di danni a terzi derivanti dall’utilizzo e dalla difet-

tosità (in termini di sicurezza) della macchina stessa, può essere condannato al risarcimento

non solo ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma anche – e più semplicemente - ai sensi della norma-

tiva specifica di cui si tratta.

Senza entrare nella disamina articolata della disciplina specifica, è opportuno chiedersi quali

siano i danni risarcibili ai sensi delle norme in discorso, e se tale risarcibilità coincide con la

risarcibilità prevista dalla generale disciplina della responsabilità civile.

È stato già precisato come la risarcibilità prevista dall’art. 2043 c.c. sia una risarcibilità totale

e piena, comprendente ogni tipo di danno: così non si può però ritenere riguardo al D.P.R.

224/88 (come inserito nel Nuovo Codice del Consumo); infatti, la normativa in questione sta-

bilisce che i danni risarcibili sono “a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b)

la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo

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normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneg-

giato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecento-

cinquantamila”.

Riguardo al danno alla persona, stabilito nella lettera a, è pacifico ritenere che sia risarcibile

sia il danno patrimoniale, dovuto ad esempio alle spese mediche sopportate o al mancato

guadagno in caso di inabilità al lavoro, sia il danno non patrimoniale, inteso come danno bio-

logico, danno alla salute effettivamente patito dal danneggiato.

Non è pacifico ritenere se sia anche risarcibile il danno morale.

Infatti, la direttiva 85/374, recepita in Italia appunto con il D.P.R. 224/88, all’art. 9, 2° comma,

in cui traccia i parametri di risarcibilità, dispone che restano “impregiudicate le disposizioni

nazionali relative ai danni morali”, così dando priorità alle disposizioni nazionali in merito a

questo aspetto.

A tal riguardo, in Italia è necessario fare riferimento all’art. 2059 c.c., in cui si stabilisce che “ il

danno non patrimoniale”, che comprende anche il danno morale, “deve essere risarcito solo

nei casi determinati dalla legge”.

Ciò equivale a dire che il danno morale non è ricompresso nella risarcibilità prevista dal de-

creto, non essendo stato esplicitamente menzionato.

Ma altra dottrina, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, ritie-

ne che il danno alla persona, di cui si tratta parlando di morte o di lesioni personali, compren-

da sia il danno alla salute, sia il danno patrimoniale, sia il danno morale.

Una sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito che “deve ritenersi che anche nell'ipotesi di

responsabilità oggettiva del produttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 1988, comportante una

presunzione iure et de iure di colpa in caso di messa in circolazione di un prodotto difettoso,

deve essere riconosciuto al consumatore, ove vi sia stata lesione di diritti alla persona, il ri-

sarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, inteso quest'ultimo

sia come sofferenza psicologica, secondo la tradizionale accezione maturata sulla scorta di

un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2059 del cc, sia come compromissione dei diritti in-

violabili della persona” (Trib. Roma, Sez. IX, 04/12/2003), così ritenendo risarcibile anche il

danno morale.

Su un orientamento diverso si è posto invece il Tribunale di Milano, stabilendo che “Dal mo-

mento che la responsabilità da prodotto difettoso prescinde dall'accertamento della colpevo-

lezza del produttore, quest'ultimo, ove ritenuto responsabile in applicazione del D.P.R. n. 224

del 1988, non può essere condannato al risarcimento del danno morale” (Trib. Milano,

31/01/2003), così escludendo esplicitamente la risarcibilità del danno morale.

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Il maggiore onere della risarcibilità del danno morale potrebbe trovare legittima giustificazione

qualora il comportamento colposo del produttore fosse anche provato: al contrario, l’onere

del produttore sarebbe sproporzionato rispetto a quello del danneggiato, in tal modo scorag-

giando enormemente la messa in circolazione di nuovi prodotti e nuove tecnologie.

A conferma di ciò, si esprime il Tribunale di Vercelli, il quale stabilisce che “la natura obiettiva

della responsabilità per danno da prodotto difettoso, non impedisce il risarcimento del danno

morale qualora le lesioni personali, riportate dal consumatore, siano ascrivibili ad un compor-

tamento colposo del produttore” (Trib. Vercelli, 05/02/2003).

L’applicabilità della normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso amplia certamente la

sfera di tutela a favore del dipendente danneggiato, e, per altro verso, allarga le ipotesi di

responsabilità per il fabbricante di macchine: questi aspetti andranno considerati e tenuti pre-

senti dai fabbricanti, in particolare, per quanto riguarda le tutele assicurative da adottare, per

proteggere le proprie aziende da rischi risarcitori spesso rilevanti.

La macchina come “prodotto difettoso”

Avv. Giorgio Caramori

La macchina

ccme “prodotto difettoso”

Il risarcimento del danno per i difetti di conformità delle mac-chine

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Avv . G i o rg io Ca ra mo r i Vend i ta d i macch ine non s icure : qua l i r isch i per i l fabbr ican te – Pa g . 2

Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

La ripartizione delle respon-sabilità del datore di lavoro e del RSPP – La funzione ausiliaria del RSPP Rassegna g iu r isp ruden-za le – Pa g . 1 6 Forum – Pa g . 1 9

INDICE

C.LEX NEWS

1/2012

GENNAIO/FEBBRAIO

AVVOCATO

GIORGIO CARAMORI Via Siepelunga, 59 40141 Bologna (Italy) Tel. 051.6234269 Fax 051.6231599

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L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA’ DÌ MONITORAGGIO E ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINARI

Dott. Stefano Lugli

Responsabile Servizio Tec-nico ACIMAC e UCIMA

L ’accer tamento de i r equ i -

s i t i te cn ic i e p ro fess iona l i

ne l le a t t i v i t à d i mon i to rag-

g io e ass is tenza tecn ica

su mach inar i

Quali sono i requisiti tecnico

-professionali delle aziende

che svolgono attività di ma-

nutenzione e assistenza

tecnica

Nel numero 4/2011 di C. Lex NEWS ci si è già occupati di determinati aspetti corre-

lati alla manutenzione delle macchine.

Oggi vogliamo riprendere il discorso focalizzandolo sugli aspetti di sicurezza correlati

alle lavorazioni di installazione, montaggio e assistenza tecnica sulle macchine, e in

particolare approfondendo l’obbligo, sancito all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/08, di

verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese che effettuano tali lavorazio-

ni.

In premessa occorre evidenziare come, mentre le attività di manutenzione e di assi-

stenza tecnica post-vendita costituiscono spesso oggetto di contratti autonomi rispet-

to alla vendita dell’impianto, le attività di installazione e montaggio sono spesso og-

getto di una prestazione accessoria eseguita dal fabbricante o dal venditore, in fun-

zione dell’installazione della macchina presso il cliente – utilizzatore.

E’ questo tipicamente il caso in cui il fornitore e il cliente abbiano sottoscritto un con-

tratto di vendita in cui il montaggio, l’installazione e l’avviamento della fornitura deb-

bano essere integralmente curati dal fornitore.

In tali casi la dottrina assolutamente prevalente è concorde nel ritenere che tali

“prestazioni miste” siano da ricondurre in realtà unicamente all’interno del contratto

di vendita; per comodità espositiva definiremo questa ipotesi, in cui il montaggio è

prestazione accessoria alla vendita, quale vendita con montaggio.

Non risulta quindi fondata la tesi di chi sostiene che sarebbe sempre richiesto un

contratto di appalto a fronte dell’accesso presso il proprio stabilimento di una impre-

sa terza per svolgere attività di montaggio (come nel caso in cui un fornitore debba

accedere allo stabilimento di un cliente per svolgere le attività di montaggio poste a

suo carico dal contratto).

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Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

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L’accertamento dei requisiti tecnici e professionali nelle attività di monitoraggio e

assistenza tecnica su macchinari.

Ciò detto, anche se il fabbricante vende un impianto, nel momento in cui si assume

l’installazione presso il cliente finale, quest’ultima attività, dal punto di vista della nor-

mativa antinfortunistica e prevenzionale, deve essere considerata separatamente,

ed essere regolata tipicamente all’interno dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Pertanto si deve ritenere che indipendentemente dall’inquadramento contrattuale, le

disposizioni in materia di sicurezza (principalmente l’art. 26 del Testo Unico) trove-

ranno applicazione in tutti i casi in cui un soggetto (fabbricante, installatore, manu-

tentore, etc.) si trovi a svolgere presso l’utilizzatore di una macchina, i lavori di:

installazione, montaggio, collaudo e “avviamento” di nuove macchine/

impianti;

manutenzione e assistenza tecnica sulle macchine e impianti;

interventi (anche brevi) di manutenzione e assistenza tecnica post-vendita

sulle macchine e impianti, correlati o meno all’installazione di parti di ricam-

bio, parti di macchine, ecc.;

interventi di modifica/manutenzione su macchine/impianti esistenti (siano

essi manutenzione ordinaria o straordinaria);

interventi riferiti a vere o proprie ristrutturazioni di macchine e impianti;

attività di movimentazione di macchine, impianti o parti di essi, ed attività di

smontaggio, finalizzate alla dismissione di un impianto o al suo spostamen-

to e/o trasferimento.

Da questo punto di vista l’impianto legislativo esistente pone a carico del committen-

te (nelle situazioni che ci interessano, il datore di lavoro – cliente – utilizzatore della

macchina), posizioni di garanzia ben precise ed addirittura in espansione. In sostan-

za, a partire dal D. Lgs. 626/1994, si coglie un mutamento di rotta del legislatore, con

il committente (e non più l’appaltatore) che è diventato il perno attorno al quale ruota

la sicurezza anche nelle attività di installazione di macchinari.

Non è questa la sede per analizzare in dettaglio tutta la materia (piuttosto articolata)

correlata alla sicurezza dei lavori in oggetto e gli obblighi relativi (es. elaborazione

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L ’accer tamento de i requ i -

s i t i t ecn ic i e p ro fess iona l i

ne l le a t t iv i tà d i mon i to rag-

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su mach inar i

Quali sono i requisiti tecnico

-professionali delle aziende

che svolgono attività di ma-

nutenzione e assistenza tec-

nica

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Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

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del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – cosiddetto DUVRI,

standard contrattuali, ecc.). Qui focalizzeremo l’attenzione sui requisiti e verifiche per

l’idoneità professionale e il conseguente coinvolgimento dei sub-appaltatori.

Per quanto concerne la valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese

appaltatrici e dei lavoratori autonomi cui l’azienda committente affida l’esecuzione di

lavori all’interno della propria azienda o unità produttiva (o comunque connessi al

ciclo produttivo dell’azienda medesima), obbligo previsto all’art. 26 comma 1 del

D.Lgs. 81/08, è prevista l’emanazione di un decreto per la definizione dei criteri fina-

lizzati alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e alle conseguenti

modalità di verifica.

Il legislatore non ha ancora emanato tale importante regolamentazione, se non rela-

tivamente ad alcuni specifici settori, come previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/08. Si

veda, ad esempio, quanto stabilito dal recente DPR 177/2011, che disciplina il siste-

ma di qualificazione delle imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento

o confinati.

L’assenza del “decreto generale” ha ingenerato nella prassi una serie di situazioni al

limite dell’assurdo, in base alle quali, in sede di verifica ai sensi dell’art. 26 comma 1,

viene richiesto alla ditta appaltatrice di fornire documentazioni che spesso non si giu-

stificano in alcun modo o che, nel migliore dei casi, servono, almeno teoricamente,

alla committente per tutelarsi su altri fronti che nulla hanno a che fare con i contenuti

dell’art. in questione, ma che affrontano altri aspetti (“genuinità” dell’appalto, corret-

tezza contributiva della ditta appaltatrice, responsabilità solidale nella filiera degli ap-

palti).

A volte si assiste anche all’applicazione integrale, sic et sempliciter, dell’allegato XVII

del D.Lgs. 81/08, che però, lo ricordiamo, è relativo esclusivamente alle attività di cui

al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili), attività nelle quali non ricadono certamen-

te le prestazioni di montaggio e assistenza di macchinari, se non in casi assoluta-

mente residuali connessi alla esecuzione, da parte dell’impresa installatrice dell’im-

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pianto, anche di “opere” edili quali ad esempio la realizzazione delle fondazioni del

macchinario, o di linee elettriche o parti strutturali delle stesse.

Riteniamo che circa la verifica dell’idoneità professionale delle imprese appaltatrici,

soprattutto nel caso di installazione o assistenza di macchinari, quando la prestazio-

ne il più delle volte può essere fatta esclusivamente dalla ditta costruttrice del mac-

chinario (in quanto è essa stessa che detiene il know-how tecnico relativo), occorra

un “ritorno alle origini”, nel senso che occorra un’applicazione di quanto lo stesso art.

26 dice, vale a dire che in attesa dell’emanazione del decreto in materia:

si conferma quanto già previsto dal D. Lgs. 626/1994 (necessità di acqui-

sizione da parte del committente del certificato di iscrizione del fornitore

alla Camera di Commercio)

si prevede anche l’autocertificazione da parte del fornitore circa il possesso

dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-

tazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

del 28 dicembre 2000, n. 445.

E’ certamente comprensibile da parte della committente, in questa fase di verifica,

anche il voler tener conto degli aspetti giuslavoristici sopra citati (correttezza contri-

butiva, ecc.).

In quest’ottica trovo interessante quello che come ACIMAC (Associazione Costruttori

Italiani Macchine per Ceramica) stiamo condividendo insieme a Confindustria Cera-

mica (Associazione che rappresenta i produttori italiani di ceramica, quindi le azien-

de committenti), vale a dire un protocollo condiviso per indirizzare le aziende, in que-

sta fase di perdurante assenza del decreto, ad una “logica” applicazione degli obbli-

ghi di legge in materia.

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Il Protocollo, in corso di definizione, è incentrato innanzitutto su un documento gene-

rale di “presentazione” dei dati aziendali della ditta appaltatrice, contenente le indica-

zioni principali in materia (Posizione INAIL, Posizione INPS, Legale Rappresentante,

Medico Competente, Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, ecc.) e deve

essere accompagnato dai seguenti documenti, ritenuti “sufficienti” ai fini della corret-

ta applicazione dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008:

Autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale;

Certificato di Iscrizione C.C.I.A.A.;

Documento Unico Regolarità contributiva (D.U.R.C.);

Copia della quietanza della Polizza assicurativa RCO – RCT (nota: la polizza

deve presentare un massimale almeno di € 1.500.000,00);

elenco del personale dipendente incaricato dei lavori, indicante Cognome, No-

me, matricola, data di assunzione;

Informativa sui rischi introdotti dalle attività in appalto, congrua rispetto alla par-

ticolare tipologia di lavoro descritto nel contratto di appalto/vendita, corredata

dalle misure di sicurezza che saranno intraprese".

In particolare si sta lavorando molto sui contenuti dell’autocertificazione, non limitan-

doci a riportare nel fac-simile individuato un semplice rinvio generico agli obblighi di

legge, ma attestando in dettaglio tutta una serie di informazioni e obblighi specifici

ritenuti particolarmente pregnanti, quali, ad esempio:

a) la regolarità contributiva INPS

b) l’avvenuto pagamento dei premi INAIL

c) l’effettivo svolgimento di un’adeguata attività informativa e formativa specifica

d) la “conformità” dei mezzi e/o delle attrezzature inerenti alla tipologia dei lavori da

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eseguire utilizzate dai lavoratori

e) il fatto che il personale, riguardo al rischio specifico e rientrante in quelle mansioni

indicate dalla normativa specifica, è stato sottoposto agli accertamenti medici previsti

dal protocollo sanitario aziendale

f) ecc.

L’aver ricondotto tutti questi aspetti all’interno dell’autocertificazione (nota: in caso di

eventuali informazioni “mendaci” ivi attestate si prevede l’applicazione di sanzioni

penali), oltre a rendere “più evidenti” gli obblighi che l’appaltatrice si assume, sempli-

fica di molto il flusso documentale tra le parti, in quanto i documenti sottostanti (es.

attestazioni di avvenuta formazione, attestazioni circa le visite mediche, ecc.) non

circolano più “automaticamente” (essendo ritenuto sufficiente l’impegno assunto in

sede di autocertificazione), fermo restando che sono sempre disponibili su richiesta.

E’ questa una possibile soluzione a un problema che, soprattutto nelle realtà più or-

ganizzate e particolarmente attente a questi aspetti, rischia a volte di mandare tutti in

tilt per la mole di documenti che viene richiesta, molto spesso, lo ripetiamo, in modo

arbitrario e non giustificato.

Nel caso di coinvolgimento di subappaltatori nelle lavorazioni in esame, gli stessi ob-

blighi sopra descritti saranno posti, a cura dell’appaltatrice, in capo ai subappaltatori,

con la previsione che debba essere la ditta appaltatrice a farsi carico direttamente di

“girare” alla committente la documentazione dei subappaltatori.

Infatti sia che si tratti di vendita con montaggio, sia che si tratti di appalto, nel caso in

cui si abbia affidato ad uno o più sub-fornitori parte delle attività di montaggio e/o

assistenza previste dal contratto, permane la responsabilità di chi ha dato l’incarico

in merito all’idoneità tecnica-professionale dell’incaricato ed alla generale vigilanzA

sulle attività del medesimo.

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Lamenta l'attrice che in data 23.5.2003 mentre si trovava alla guida della propria autovettura

(...) con a bordo la figlia di 7 anni lungo l'autostrada A/14 nel tratto Imola-Bologna, l'auto an-

dava improvvisamente a fuoco e uscita precipitosamente dall'abitacolo trascinando seco la

figlia, andava completamente distrutta dalle fiamme, che l'autovettura era stata acquistata

presso la concessionaria (...) con garanzia di 3 anni, che la (...) S.r.l. importatrice dell'autovet-

tura aveva negato la presenza di vizi dell'autovettura medesima, che a seguito di parere di

esperto del settore (Ing. Sa.) risultava che la causa del sinistro era da individuarsi in un corto

circuito verificatosi nell'impianto elettrico del motore; tanto esposto conveniva in giudizio in-

nanzi l'intestato tribunale (...) S.r.l. chiedendo accertarsi il difetto di fabbricazione e conse-

guentemente condannarsi la convenuta alla sostituzione della vettura con altra dello stesso

tipo, oltre al risarcimento dei danni tutti conseguenti all'occorso, con vittoria di spese.

Si costituiva (...) S.r.l. (nel prosieguo per brevità anche solo (...)) eccependo il proprio difetto

di legittimazione passiva per essere il contratto di compravendita intercorso unicamente con

Go. S.r.l., comunque negando la presenza di alcun vizio originario e chiedendo autorizzarsi la

chiamata in causa di SU. rappresentata in Italia da RO.SU.; nel merito chiedeva respingersi

ogni domanda attorea e in subordine di essere manlevata dalla terza chiamata, con vittoria di

spese. Previo differimento ex art. 269 c.p.c. e citazione del terzo, si costituiva in giudizio RO.

contestando la domanda attorea e comunque eccependo la mancanza di copertura assicura-

tiva in rapporto ai danni riportati dal veicolo attoreo oltre all'applicabilità di franchigia contrat-

tuale. Con memoria ex artt. 183/5° co. c.p.c. depositata in data 7.3.2005 l'attrice modificava

le conclusioni già formulate in atto di citazione chiedendo la condanna della convenuta ai

sensi dell'art. 11 lett. b) del D.P.R. 224/1988 (dapprima non esplicitato) al risarcimento dei

danni conseguenti alla (mera) distruzione degli oggetti che si trovavano all'interno del veicolo,

danno che quantificava in Euro 5.200,00, implicitamente rinunciando alla originaria domanda

di sostituzione della vettura.

La causa veniva trattenuta per la decisione una prima volta in data 4.6.2009, previa valuta-

zione di maturità sulla base delle produzioni documentali con ordinanza fuori udienza del

5.3.2007, ma poi rimessa in istruttoria con ordinanza del 4.11.2009 per la affermata opportu-

nità di dare ingresso alle prove richieste dall'attrice con memoria 3.1.2007.

Non comparsi i testi di parte attrice all'udienza del 28.5.2010, con provvedimento fuori udien-

za del 29.5.2010 questo giudice revocava l'ordinanza Got che ulteriormente rinviava per l'e-

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Avv . G i o rg io Ca ra mo r i Vend i ta d i macch ine non s icure : qua l i r isch i per i l fabbr ican te – Pa g . 2

Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

La ripartizione delle respon-sabilità del datore di lavoro e del RSPP – La funzione ausiliaria del RSPP Rassegna g iu r isp ruden-za le – Pa g . 1 6 Forum – Pa g . 1 9

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scussione dei testi e valutata matura la causa per la decisione senza necessità di istruttoria

orale rinviava per la p.c. al 10.11.2011. A tale data la causa veniva senz'altro trattenuta per la

decisione, senza assegnazione dei termini ex 190 c.p.c.

Il titolo del domandare nei confronti di (...), deve necessariamente individuarsi nella respon-

sabilità a carico del produttore per originario difetto di fabbricazione del prodotto.

Deve invece ritenersi che l'azione non sia stata promossa ai sensi e per gli effetti della garan-

zia nella vendita ex art. 1490 e ss. c.c., non essendo convenuta in giudizio 1 la venditrice-

distributrice dell'autovettura Mo. S.r.l. quale concessionaria (...) ove l'auto è stata acquistata

dall'attrice, né in alcuno scritto attoreo formulandosi domanda, in astratto di risoluzione o di

riduzione o di risarcimento del danno da inadempimento, riconducibile alla responsabilità del

venditore per i vizi della cosa venduta.

La responsabilità del produttore

La responsabilità del produttore è regolata, ratione temporis, dal D.P.R. 24 maggio 1988 n.

224 (di attuazione della direttiva CEE 85/374 del 25.7.1985).

Ai sensi di tale normativa la responsabilità del produttore si prefigura in caso di prodotto difet-

toso perché il prodotto non presenta le caratteristiche di sicurezza in base ai parametri dettati

dalla normativa medesima. Giova trascrivere l'art. 5 del D.P.R. cit. che testualmente recita:

"1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere

tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue carat-

teristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in

relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più per-

fezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri templari

della medesima serie".

La responsabilità del produttore è regolata altresì, sempre ratione temporis, dal D.Lgs. n. 115

del 17.3.1995 (in attuazione Direttiva CEE 92/59 del 29.6.1992). In base a tale normativa la

responsabilità del produttore si prefigura nel caso che il prodotto presenti un fattore di rischio

c.d. occulto, cioè non eliminabile mediante l'uso adeguato del prodotto, sicché insorge per il

produttore il dovere di adeguatamente informare il consumatore.

Giova trascrivere i commi secondo e terzo dell'art. 3 D.Lgs. cit. che testualmente recitano:

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9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

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"Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla preven-

zione dei pericoli derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se

non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

Oltre a quanto previsto nel comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in ablazio-

ne alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo

uso".

La responsabilità del produttore per i danni causati dal prodotto, in ogni caso, trova a monte il

proprio fondamento nell'art. 2043 c.c. e la stessa normativa speciale può dirsi in coerenza

con i criteri che regolano la responsabilità aquiliana: infatti il danneggiato deve provare il dan-

no, il difetto e la connessone causale tra difetto e danno (art. 8 D.P.R. 224 cit., ancorché sia

data al produttore la possibilità della prova liberatoria consistente nei fatti di esclusione di

responsabilità previsti dall'art. 6 D.P.R. cit.).

Così, è il consumatore che deve fornire la prova del difettoso funzionamento del prodotto o

della esistenza di un pericolo occulto, mentre è onere del produttore dimostrare che al mo-

mento della messa in circolazione del prodotto il vizio non esisteva ovvero che per lo stato

delle conoscenze tecnico-scientifiche non era riconoscibile (cfr. Trib. Roma 4.12.2003).

Più in generale grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riconducibilità causale del dan-

no alla presenza di un difetto del prodotto, laddove il difetto si identifica con il mancato rispet-

to del canoni di sicurezza e di informazione di cui alla normativa descritta: in tal senso la re-

sponsabilità del produttore può dirsi svincolata dalla colpa, che invece è l'elemento soggetti-

vo normalmente caratterizzante la responsabilità extra-contrattuale tipizzata ex art. 2043 c.c.

Il prodotto difettoso per vizio di informazione.

Tale ipotesi ricorre quando il produttore non abbia fornito all'utente l'informazione necessaria

per evitare il verificarsi di danni possibili pur con un utilizzo adeguato del prodotto ed è previ-

sto dall'art. 3 co. D.Lgs. 115/1995.

La fattispecie non è di interesse nel caso de quo e pertanto se ne tralascia la trattazione.

Il prodotto difettoso per vizio di concezione

Tale ipotesi ricorre quando il prodotto non è conforme ai parametri di sicurezza previsti dal

comma 1 dell'art. 5 D.P.R. 224/1988.

Anche tale fattispecie non è di interesse nel caso che occupa, poiché non è in discussione il

deficit di sicurezza del prodotto rispetto a ciò che ci si può legittimamente aspettare tenendo

conto di tutte le circostanze del caso, bensì, specificamente, il vizio occulto e originario di

fabbricazione. Il prodotto difettoso per vizio di fabbricazione.

Il difetto di fabbricazione consiste nel difetto originario del singolo prodotto ed è espressa-

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mente previsto dall'art. 3 D.Lgs. 115/1995 che, rubricato "Obblighi del produttore e del distri-

butore", di seguito si riporta.

"1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla pre-

venzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto,

se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in frazione

alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo

uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire

l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei

reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.

4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative

necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi com-

preso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito

dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempi-

menti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.

5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'im-

missione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:

a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in

base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le

informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità

competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.

6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle moda-

lità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro

funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti".

La responsabilità del produttore e del distributore per vizio di fabbricazione deve essere an-

ch'essa provata dal danneggiato (cfr. art. 9 D.Lgs. 115/95 che fa salve le disposizioni del

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224).

Venendo dunque al caso di specie, pacifico che la responsabilità del produttore e dell'impor-

tatore sono solidali ex art. 3/comma 4 D.P.R. 224/1988 ai sensi del quale:

"4. è sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attivi-

tà commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, locazione, la

locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come

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importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distin-

tivo sul prodotto o sulla sua confezione", imputa questo giudice che l'attrice non abbia prova-

to il difetto intrinseco e originario del prodotto

La tesi attorea è che l'autovettura sarebbe affetta da difetto originario perché "in" assenza di

qualunque causa esterna, non può che concludersi che quell'accadimento dipese da un difet-

to di fabbricazione.

In verità, invece, la causa dell'incendio non è stata accertata ed anche ipotizzandosi che le

fiamme si siano sprigionate per effetto di un corto circuito dell'impianto elettrico del motore,

non è dato per ciò solo attribuire il corto circuito a difetto del prodotto.

Se poi, come ipotizza il ctp di parte attrice (cfr. doc. 15 prodotto in allegato a memoria istr.

dep. 3.1.2007), il difetto del prodotto dovrebbe individuarsi nella "scarsa qualità del materiale

impiegato per l'impianto elettrico: filamenti di rame sottodimensionati e, quindi, soggetti a

continuo surriscaldamento, insufficientemente rivestiti da materiale isolante di bassa qualità",

non v'è chi non veda che tale argomento consiste in mera ed apodittica deduzione induttiva,

sulla base del dato, già in sé presuntivo, che l'incendio si sia sprigionato per effetto di corto

circuito all'interno del motore.

In altri termini, anche volendosi individuare la causa dell'incendio in corto circuito all'impianto

elettrico del motore, è rimasta ignoto il difetto originario del prodotto che avrebbe dato luogo

al corto circuito, tanto è vero che è meramente ipotetico il sottodimensionamento dei fili di

rame e la scarsa qualità del materiale isolante, in difetto di adeguato riscontro tecnico.

Né sono forniti altri elementi di giudizio (es. accadimenti similari ad autovetture del medesimo

tipo) da cui poter diversamente argomentare, eventualmente sulla base di presunzioni gravi

precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

Ad abundantiam si osserva che il danno, limitato al ristoro del valore degli oggetti che si tro-

vavano nell'abitacolo al momento dell'incendio, non è stato adeguatamente provato né

nell'an né nel quantum richiesto, essendosi rilevati in sede di ATP solo residui metallici di

passeggino per bambini e di seggiolino ausiliario oltre che residui combusti di abbigliamento,

il che certamente non fornisce adeguata prova del danno per la perdita della macchina foto-

grafica (del valore affermato di Euro 2.000,00) né dei i tendaggi (del valore affermato di Euro

1.500,00).

Va dunque rigettata ogni domanda attorea.

Il rigetto delle domande attoree assorbe la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei

confronti della sua assicuratrice per la r.c. verso terzi.

La particolarità del caso e la complessità della materia trattata giustificano l'integrale com-

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pensazione delle spese di giudizio.

Le spese di giudizio seguono interamente la soccombenza nei rapporti tra attrice e convenu-

ta; le spese della terza chiamata sono, parimenti, da porsi a carico dell'attrice, che ne ha reso

necessaria la chiamata in causa per pretesa rivelatasi infondata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-

manda proposta da BA.Ra. nei confronti di KI. S.r.l. con atto di citazione notificato in data

18.10.2003, nonché sulla domanda proposta dalla convenuta con atto di citazione per chia-

mata del terzo notificato in data 23.1.2004, così provvede:

RIGETTA ogni domanda attorea;

CONDANNA l'attrice al rimborso in favore della convenuta KI. S.r.l. e della terza chiamata

RO. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore delle spese di giudizio che li-

quida per ciascuna in complessivi Euro 3.461,00 di cui Euro 1.981,00 per competenze ed

Euro 1.480,00 per onorario, oltre accessori di legge.

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Un lettore ci ha posto alcuni que-

siti in materia di delega conferi-

ta per la sottoscrizione della

dichiarazione CE di conformità

di una macchina.

Su questo punto le domande sono ricor-

renti e ci danno lo spunto per svolgere

alcune considerazioni, partendo da una

recente sentenza della Corte di Cassa-

zione, e tenendo ben presente che,

nell’ambito della sicurezza, mentre è

disciplinata la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro (Art. 16 del D.Lgs.

81/2008), nessuna norma regola la materia della delega alla sottoscrizione della dichiarazione

CE di conformità delle macchine, salvo osservarsi che la stessa Direttiva 2006/42/CE, la auto-

rizza.

Il problema è quello di capire se una delega può, e a quali condizioni, spostare o trasferire, in

tutto o solo in parte, la responsabilità penale connessa alla immissione sul mercato di una

macchina non conforme.

Al riguardo, riportiamo di seguito alcuni passi della sentenza della Corte di Cassazione penale

Sez. IV, n. 34774 del 27/9/2010: “Quanto all' A. (legale rappresentante dell’azienda fabbri-

cante della macchina, ndr), la sua responsabilità è stata affermata in quanto, nella qualità di

legale responsabile della ditta fornitrice della sega, aveva immesso sul mercato la macchina

"Folde 8002" non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza su lavoro.

Ora, premesso che dalla sentenza di merito emerge con certezza la carenza delle dotazioni di

sicurezza del macchinario, va osservato che nessun travisamento si è maturato in relazione

ad una eventuale trasferimento della responsabilità nei controlli di sicurezza in capo all'inge-

gnere Bi.Gu.. A questi, infatti, con la procura rilasciata il 21/11/1996, veniva tra l'altro attribuito

il compito di "... rappresentare la società in tutte le operazioni relative alle dichiarazioni di con-

formità dei prodotti richieste dalle disposizioni vigenti di diritto comunitario". Si tratta pertanto

di un'attività di "rappresentanza" verso terzi di natura amministrativa e non certo di attribuzio-

ne di un controllo tecnico interno con attribuzione dei relativi poteri di spesa.

4.4. Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione ai compiti attribuiti al

FORUM

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Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

La ripartizione delle respon-sabilità del datore di lavoro e del RSPP – La funzione ausiliaria del RSPP Rassegna g iu r isp ruden-za le – Pa g . 1 6 Forum – Pa g . 1 9

INDICE

C.LEX NEWS

1/2012

GENNAIO/FEBBRAIO

AVVOCATO

GIORGIO CARAMORI Via Siepelunga, 59 40141 Bologna (Italy) Tel. 051.6234269 Fax 051.6231599

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"direttore" Be.Gi. con la procura rilasciata 21/11/1996. In tale atto, infatti, al Be. vengono ri-

conosciuti una pluralità di compiti tra cui la vigilanza della sicurezza del lavoro: si tratta di

una delega riguardante l'attuazione delle norme di igiene e prevenzione all'interno dell'azien-

da e non in relazione ai prodotti commercializzati. Ne consegue che, anche in tale ipotesi,

nessun travisamento si è maturato ad opera del giudice di merito.

In ogni caso, anche a voler ammettere, in via del tutto ipotetica, che effettivamente vi sia

stata una delega di funzioni anche in relazione alla sicurezza dei prodotti commercializzati,

va osservato che tale delega non esclude la responsabilità dell' A. nel caso de quo.

Invero con la delega di funzioni (in passato prevista dal D.Lgs. 626/94 art. 1, ora disciplinata

esplicitamente nel D.Lgs. n. 81/2008, art. 16), il datore di lavoro trasferisce in capo ad altro

soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante in materia di sicurezza

sul lavoro. In sostanza il datore trasferisce in capo ad altro soggetto la sua posizione di ga-

ranzia.

Tale trasferimento è limitato, però, alla sicurezza dei suoi lavoratori e/o degli ambienti di la-

voro ove opera la sua azienda: non a caso la delega viene conferita in qualità di "datore di

lavoro".

Pertanto, quest'ultimo, nella diversa qualità di generico "imprenditore" non può trasferire in

capo ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti (in

questo caso gli utilizzatori di prodotti privi dei requisiti di sicurezza).

Infatti, se fosse ammessa tale possibilità, si consentirebbe per via negoziale di sottrarsi agli

obblighi di garanzia nascenti dall'art. 40 c.p. e quindi di intaccare il principio di inderogabilità

del precetto penale.

In tali casi una delega, non ha altra funzione che predisporre, in organizzazioni complesse,

una migliore organizzazione del lavoro, ma la sua presenza non è destinata ad incidere sulla

efficacia causale della condotta omissiva dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 40 cpv..

Sarà possibile invece tenerne conto sul piano dell'elemento soggettivo, valutando la prevedi-

bilità ed evitabilità dell'evento, anche alla luce dell'affidamento che egli poteva fare sul cor-

retto esercizio dei poteri da parte del delegato, in ogni caso senza potersi sottrarre a respon-

sabilità per omessa vigilanza e controllo.

Ne consegue che correttamente il giudice di merito, considerato che l' A. aveva consentito

l'immissione in commercio della macchina utensile priva in modo evidente dei requisiti di

sicurezza, ne ha dedotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7. 5.”

Come si vede, la sentenza di cui abbiamo riportato alcuni brani, ha escluso la responsabilità

del tecnico “delegato” in quanto lo stesso non risulta aver svolto alcun “controllo tecnico in-

FORUM

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Avv . G i o rg io Ca ra mo r i Vend i ta d i macch ine non s icure : qua l i r isch i per i l fabbr ican te – Pa g . 2

Quali sono le conseguenze per l’immissione sul mercato di macchine non conformi - Le procedure di verifica da parte degli organismi ispetti-vi ed il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 17/2010 - Le san-zioni civili: illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Pro f . Ed o a rdo Ro v i da Manua l i d i is t ruz ione d i p rodo t t i indus t r ia l i – Pa g .

9 Struttura e presentazione della comunicazione di pro-dotto. Principi fondamentali in materia di redazione e presentazione delle istruzio-ni per l’uso. Le norme tecni-che applicabili. Avv . N i co l a Sa n a s i Sicurezza su l la voro : l a des ignaz ione de l Respon-sab i le de l Serv iz io d i P revenz ione e Pro tez ione (RSPP) – Pag. 13

La ripartizione delle respon-sabilità del datore di lavoro e del RSPP – La funzione ausiliaria del RSPP Rassegna g iu r isp ruden-za le – Pa g . 1 6 Forum – Pa g . 1 9

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1/2012

GENNAIO/FEBBRAIO

AVVOCATO

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In questa rubrica pubblicheremo gli interventi che, di volta in volta, vorrete proporci, il

Vostro contributo, la segnalazione di casi particolari, le opinioni sugli argomenti trattati o

anche i quesiti.

Grazie a Voi diventerà un importante e dinamico punto di incontro e scambio di infor-

mazioni.

Potrete indirizzare la Vostra corrispondenza a:

[email protected]

[email protected]

FORUM

terno con attribuzione dei relativi poteri di spesa”, il che può portare a ritenere che, nel caso

in cui questo controllo tecnico effettivamente vi sia, con i correlati poteri di spesa, e si concre-

tizzi in una serie di attività che vanno a comprendere la progettazione, la valutazione dei ri-

schi, la fabbricazione, l’adozione degli adeguati sistemi di sicurezza, la documentazione, la

firma della dichiarazione di conformità, etc., ebbene è ragionevole ritenere che un coinvolgi-

mento del “delegato” a livello di responsabilità penale personale, sia certamente possibile.

Deve comunque considerarsi che, per altro verso, può ritenersi che con questo tipo di procu-

ra, il delegato palesi la propria funzione di responsabile sia della progettazione che della co-

struzione della macchina: a tale proposito l’Art. 22 del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione

penale a carico dei progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti (la Corte di Cas-

sazione include fra gli impianti anche le macchine), per il caso di mancato rispetto delle di-

sposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni: l’ipotesi è

piuttosto remota, e la casistica al riguardo è quasi nulla (per quanto riguarda il campo specifi-

co delle macchine), ma certamente non può escludersi che il delegato (nel senso sopra chia-

rito), possa essere assimilato ad un progettista, ed in tale veste, coinvolto nel giudizio avente

ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale.

In ogni caso, il rischio più evidente ed immediato per il delegato (procuratore speciale), è

quello di essere coinvolto personalmente in un giudizio penale in caso di infortunio che abbia

coinvolto la macchina risultata non conforme, in via esclusiva, o, almeno, in concorso con il

legale rappresentante “istituzionale” dell’azienda.

Quanto sopra, induce alla conclusione che, seppure con le dovute riserve, a determinate

condizioni, la delega specifica in materia di marcatura CE di macchine genericamente intesa,

potrebbe avere l’effetto di “spostare” la responsabilità penale in capo al delegato, in luogo del

legale rappresentante dell’azienda costruttrice, o anche in concorso con il medesimo, il quale

normalmente risponde in quanto – appunto – rappresentante legale dell’azienda.

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AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI OR-GANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

Testo rilevante ai fini del SEE

[Serie C 90/ 3‐ 01 del 27.03.2012] Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'a uazione della dire va 97/23/CE del Parlamento euro‐peo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Sta membri in materia di a rezzature a pressione

[Serie C 87/01 del 23.03.2012]  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della dire va 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, rela va alle macchine e che modifica la dire va 95/16/CE (rifusione)

[Serie C 159/1 del 05.06.2012]  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della dire va 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, rela va alle macchine e che modifica la dire va 95/16/CE (rifusione)

Nota: in riferimento al questa ul ma pubblicazione si segnalano le seguen norme di rilevanza::

Con nua elenco a pagina seguente

GEM BB INFORMA n°2- 2012

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AGGIORNAMENTO NORMATIVO

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI OR-GANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

Testo rilevante ai fini del SEE

[Serie C 104/04 del 11.04.2012] Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della dire va 97/23/CE del Parlamento Eu‐ropeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Sta membri in mate‐ria di a rezzature a pressione .

[Serie C 104/01 del 11.04.2012] Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della dire va 1999/5/CE  ‐ R&TTE del Parla‐mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (Pubblicazione di toli e riferimen di norme armonizzate ai sensi della dire va)

[Serie C 104/02 del 11.04.2012]

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'a uazione della dire va 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Sta membri rela ve alla compa bilità ele romagne ca e che abroga la dire va 89/336/CEE .

[Serie C 104/03 del 11.04.2012] 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della dire va 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio rela va ai recipien semplici a pressione (versione codificata)

[Serie C 130/01 del 04.05.2012]    Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della dire va 94/9/CE del Parlamento euro‐peo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Sta membri rela ve agli apparecchi e sistemi di protezione des na a essere u lizza in atmosfera potenzialmente esplo‐

siva . [Serie C 123/02 del 27.04.2012]    Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della dire va 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i disposi vi medici

[Serie C 176/01 del 19.06.2012]    Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della dire va 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 rela va al ravvicinamento delle disposizioni legisla ve, regolamentari e amministra ve degli Sta Membri concernen i prodo da costruzione La G.U. n. 138 del 15‐6‐2012 pubblica il D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78 "A uazione della dire va 2010/35/UE, in materia di a rezzature a pressione trasportabili ( meglio conosciuta come  T  PED) e che abroga le dire ‐ve 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. Entra in vigore il 16 giugno 2012.

[Serie L 72/28 del 10.03.2012]   REGOLAMENTO (UE) N. 207/2012  DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2012 rela vo alle istruzioni per l’uso ele roniche dei disposi vi medici.

 

GEM BB INFORMA n°2- 2012

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AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Norme Tecniche - Sicurezza nuove norme rilevanti; Pubblicazione UNI:

UNI ISO 2919:2012 Radioprotezione - Sorgenti radioattive sigillate - Requisiti generali e classificazione UNI EN 13951:2012 Pompe per liquidi - Requisiti di sicurezza - Applicazioni agro-alimentari - Regole di progettazione per assicurare l'igiene durante l'utilizzo UNI EN 1870-13:2012 Sicurezza delle macchine per la lavo-razione del legno - Seghe circolari - Parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli UNI EN 1870-14:2012 Sicurezza delle macchine per la lavo-razione del legno - Seghe circolari - Parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli UNI EN 1870-4:2012 Sicurezza delle macchine per la lavora-zione del legno - Seghe circolari - Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale UNI EN ISO 23125:2012 Macchine utensili - Sicurezza - Tor-ni UNI EN 1034-8:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchi-ne per la produzione e la finitura della carta - Parte 8: Im-pianti di raffinazione UNI EN 13126-3:2012 Accessori per serramenti - Accessori per finestre e porte finestre - Requisiti e metodi di prova - Parte 3: Maniglie, principalmente per serramenti anta-ribalta, ribalta-anta e a battente UNI ISO 10816-3:2012 Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 3: Macchine industriali con potenza nominale maggiore di 15 kW e velocità di rotazione nominale compresa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min, quando misurate in sito UNI ISO 13374-3:2012 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Elaborazione dei dati, comunicazione e presentazione - Parte 3: Comunicazione UNI ISO 7919-3:2012 Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 3: Macchine industriali accoppiate UNI EN 13001-3-1:2012 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio

Pubblicazione CEI:

CEI UNI EN ISO/IEC 17007:2012 –03  Valutazione della conformità - Linee guida per l’elaborazione di documenti nor-mativi idonei per la valutazione della conformità CEI EN 61029-2-3 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2: Specifiche particolari per piallatrici e piallatrici a spessore CEI EN 61000-4-22 Compatibilità Elettromagnetica (EMC) Parte 4-22: Tecniche di prova e di misura - Misure di emis-sione e immunità irradiata in camere completamente anecoi-che (FAR). Segnaliamo l’uscita di due nuove Varianti alla Norma

CEI EN 60335-1: Variante A14 Prezzo: € 33,00 Prezzo Soci: € 26,00 Variante A15 Prezzo: € 19,00 Prezzo Soci: € 15,00 Nuova Edizione del Software CEI Progex 4

Il CEI ha reso disponibile la nuova edizione del software ProgEx 4 per la classificazio-ne dei luoghi con pericolo di esplosione realizzato dall’ing. Riccardo Tommasini, segreta-rio tecnico del sottocomitato CEI 31J. Il software è ora alli-neato alle nuove edizioni della Norma CEI EN 60079- 10-1 (CEI 31-87) e della Guida CEI 31-35 (2012). In tutti i luoghi ove vengono trattate sostanze pericolose, devono essere

adottate misure protettive, ad esempio adeguate costruzioni elettriche, idonee ad evitare l’innesco dell’atmosfera esplosi-va nei limiti di una probabilità ritenuta accettabile. La classifi-cazione dei luoghi ha l’obiettivo di identificare e delimitare le zone ove può formarsi un’atmosfera esplosiva assegnando a ciascuna di esse una probabilità maggiore o minore di esi-stenza e di permanenza dell’atmosfera esplosiva stessa. La classificazione così effettuata facilita la corretta scelta ed installazione degli apparecchi e degli impianti da utilizzarsi con sicurezza in ciascuna zona. Per facilitare la corretta scel-ta degli impianti e degli apparecchi da istallare la Norma CEI EN 60079- 10-1 distingue tre tipi di zone in cui c’è maggiore o minore esistenza o permanenza di atmosfera esplosiva offrendo un’indispensabile metodologia di analisi:

GEM BB INFORMA n°2- 2012

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Contatti Area sicurezza macchine e impianti : Responsabile : Dott. Ing. Fabrizio Bindi / e-mail: [email protected] Collaboratore: Tullio Francioni ./ e-mail: [email protected]

GEM BB INFORMA n°2 - 2012