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IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319 Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 61 o anno 10 settembre 2018 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Corte di giustizia delľUnione europea 2018/C 319/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ............................................................... 1 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte di giustizia 2018/C 319/02 Causa C-356/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/ 2004 — Articoli 11 e 12 nonché articolo 76, paragrafo 6 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 5 — Distaccamento di lavoratori — Iscrizione ad un regime previdenziale — Lotta contro le frodi — Certificato A1 — Diniego di riconoscimento da parte dello Stato membro dell’esercizio dell’attività professionale in caso di frodi o di abuso) ................................ 2 2018/C 319/03 Causa C-540/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Spika» UAB, «Senoji Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB / Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Rinvio pregiudiziale — Politica comune della pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 — Assegnazione delle possibilità di pesca — Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti — Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 20 — Libertà d’impresa — Parità di trattamento — Proporzionalità) ......................................................... 3

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IT

Gazzetta ufficialedell’Unione europea

C 319

Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni

61o anno

10 settembre 2018

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 319/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 319/02 Causa C-356/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/ 2004 — Articoli 11 e 12 nonché articolo 76, paragrafo 6 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 5 — Distaccamento di lavoratori — Iscrizione ad un regime previdenziale — Lotta contro le frodi — Certificato A1 — Diniego di riconoscimento da parte dello Stato membro dell’esercizio dell’attività professionale in caso di frodi o di abuso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2018/C 319/03 Causa C-540/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Spika» UAB, «Senoji Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB / Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Rinvio pregiudiziale — Politica comune della pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 — Assegnazione delle possibilità di pesca — Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti — Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 20 — Libertà d’impresa — Parità di trattamento — Proporzionalità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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2018/C 319/04 Causa C-629/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da CX (Rinvio pregiudiziale — Trasporti internazionali su strada — Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Articolo 9 — Protocollo addizionale — Articoli 41 e 42 — Libera prestazione dei servizi — Clausola di standstill — Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia — Articoli 5 e 7 — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale che limita il diritto delle imprese di trasporto merci aventi sede in Turchia di far circolare i propri veicoli nel territorio dello Stato membro interessato — Obbligo di ottenere vuoi un’autorizzazione rilasciata nei limiti di un contingente fissato sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Turchia vuoi un permesso accordato per un singolo trasporto che presenti un rilevante interesse pubblico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2018/C 319/05 Causa C-14/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — VAR, Srl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) / Iveco Orecchia SpA (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Articolo 34 — Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie — Specifiche tecniche — Prodotti equivalenti — Possibilità di fornire la prova dell’equivalenza dopo l’aggiudicazione dell’appalto) . . . 4

2018/C 319/06 Causa C-15/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. / Rajavartiolaitos (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Montego Bay — Articolo 220, paragrafo 6 — Poteri dello Stato costiero — Competenza della Corte a interpretare norme del diritto internazionale — Direttiva 2005/35/CE — Inquinamento provocato dalle navi — Articolo 7, paragrafo 2 — Convenzione Marpol 73/78 — Scarico di idrocarburi da parte di una nave straniera in transito nella zona economica esclusiva — Circostanze in presenza delle quali lo Stato costiero può avviare un procedimento nei confronti di una nave straniera — Libertà di navigazione — Tutela dell’ambiente marino — Danni gravi o rischio di danni gravi provocati alla costa, agli interessi connessi o a qualunque risorsa del mare territoriale o della zona economica esclusiva — Prove chiare e oggettive) 5

2018/C 319/07 Causa C-25/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato dal Tietosuojavaltuutettu [Rinvio pregiudiziale — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Ambito di applicazione di detta direttiva — Articolo 3 — Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta — Articolo 2, lettera c) — Nozione di «archivio di dati personali» — Articolo 2, lettera d) — Nozione di «responsabile del trattamento» — Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2018/C 319/08 Causa C-60/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA / Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimento d’impresa — Articolo 3, paragrafo 1 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo — Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa) 8

2018/C 319/09 Causa C-88/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy / Abnormal Load services (International) Limited [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino — Competenza del giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione — Luogo di prestazione dei servizi — Contratto di trasporto di merci tra due Stati membri — Percorso costituito da più tappe ed effettuato con diversi mezzi di trasporto] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

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2018/C 319/10 Causa C-89/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department / Rozanne Banger (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Articolo 21 TFUE — Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) — Partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata — Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza — Domanda di autorizzazione al soggiorno — Esame approfondito della situazione personale del richiedente — Articoli 15 e 31 — Tutela giurisdizionale effettiva — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2018/C 319/11 Causa C-154/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA «E LATS» / Valsts ieņēmumu dienests (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 311, paragrafo 1, punto 1 — Regime speciale dei beni d’occasione — Nozione di «beni d’occasione» — Beni contenenti metalli preziosi o pietre preziose rivenduti da un commerciante — Trasformazione di detti beni dopo la vendita — Recupero dei metalli preziosi o delle pietre preziose — Nozione di «metalli preziosi o pietre preziose») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2018/C 319/12 Causa C-192/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — COBRA SpA / Ministero dello sviluppo economico (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/5/CE — Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione — Esistenza di norme armonizzate — Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato — Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato) . . . . . . . . . . . 11

2018/C 319/13 Cause riunite C-397/17 e C-398/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 luglio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Profit Europe NV / Belgische Staat [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Nomenclatura combinata — Sottovoci 7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19 90 — Accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2018/C 319/14 Causa C-726/17 P: Impugnazione proposta il 22 dicembre 2017 dalla Tetra Pharm (1997) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2017, causa T-441/16, Tetra Pharm (1997) / EUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2018/C 319/15 Causa C-320/18 P: Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Crocs, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2018, causa T-651/16, Crocs/EUIPO . . . . . . . . . . . . . . 12

2018/C 319/16 Causa C-420/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 26 giugno 2018 — IO / Inspecteur van de rijksbelastingsdienst . . . . . . . . . . . . . . . 13

2018/C 319/17 Causa C-438/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 4 luglio 2018 — Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA / Autoridade Tributária e Aduaneira . . . . . . . . . . . 14

2018/C 319/18 Causa C-451/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Győri Ítélőtábla (Ungheria) il 10 luglio 2018 — Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF TRUCKS N.V. . . . . . . . . . . . . 15

Tribunale

2018/C 319/19 Causa T-372/18: Ricorso proposto il 20 giugno 2018 –Colombani/SEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2018/C 319/20 Causa T-376/18: Ricorso proposto il 14 giugno 2018 — Front Polisario / Consiglio . . . . . . . . . . . 16

2018/C 319/21 Causa T-407/18: Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — WP / EUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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2018/C 319/22 Causa T-408/18: Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2018/C 319/23 Causa T-419/18: Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2018/C 319/24 Causa T-428/18: Ricorso proposto il 12 luglio 2018 — McDreams Hotel/EUIPO — McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2018/C 319/25 Causa T-430/18: Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — American Airlines/Commissione . . . . . . . . 21

2018/C 319/26 Causa T-431/18: Ricorso proposto il 12 luglio 2018 — WN / Parlamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2018/C 319/27 Causa T-432/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Palo / Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2018/C 319/28 Causa T-438/18: Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Pareto Trading/EUIPO — Bikor e Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2018/C 319/29 Causa T-448/18: Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Ryanair e altri / Commissione . . . . . . . . . 24

2018/C 319/30 Causa T-458/18: Ricorso proposto il 27 luglio 2018 — Multifit / EUIPO (real nature) . . . . . . . . . . 25

2018/C 319/31 Causa T-438/17: Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — The Scotch Whisky Association/ EUIPO — José Estévez (JOHN COR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2018/C 319/32 Causa T-469/17: Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — The Scotch Whisky Association/ EUIPO — José Estévez (JOHN COR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2018/C 319/33 Causa T-10/18: Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Eesti Apteekide Ühendus / Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2018/C 319/34 Causa T-103/18: Ordinanza del Tribunale del 6 luglio 2018 — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2018/C 319/35 Causa T-134/18: Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Monster Energy / EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2018/C 319/36 Causa T-238/18: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2018 — Netflix Internatio-nal e Netflix/Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 319/01)

Ultima pubblicazione

GU C 311 del 3.9.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 301 del 27.8.2018

GU C 294 del 20.8.2018.

GU C 285 del 13.8.2018.

GU C 276 del 6.8.2018.

GU C 268 del 30.7.2018.

GU C 259 del 23.7.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/1

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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-356/15) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 11 e 12 nonché articolo 76, paragrafo 6 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 5 — Distaccamento di

lavoratori — Iscrizione ad un regime previdenziale — Lotta contro le frodi — Certificato A1 — Diniego di riconoscimento da parte dello Stato membro dell’esercizio dell’attività professionale in caso di frodi o di

abuso)

(2018/C 319/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Martin, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti, assistiti da P. Paepe, avocat)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da C. Toland, BL)

Dispositivo

1) Adottando gli articoli 23 e 24 della loi-programme (legge programmatica) del 27 dicembre 2012, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(1) GU C 302 del 14.9.2015.

C 319/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Spika» UAB, «Senoji

Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB / Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Causa C-540/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Politica comune della pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 — Assegnazione delle possibilità di pesca — Legislazione nazionale che prevede

un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti — Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 20 — Libertà

d’impresa — Parità di trattamento — Proporzionalità)

(2018/C 319/03)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: «Spika» UAB, «Senoji Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB

Convenuta: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

con l’intervento di: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, «Sedija» BUAB, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma «Stilma», «Starkis» UAB, «Banginis» UAB «Baltijos šprotai» UAB, «Monistico» UAB, «Ramsun» UAB, «Rikneda» UAB, «Laivitė» AB, «Baltijos jūra» UAB, «Baltlanta» UAB, «Grinvita» UAB, «Strimelė» UAB, «Baltijos žuvys» BUAB

Dispositivo

L’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, e inoltre gli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, con la quale quest’ultimo adotta un metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che, pur basandosi su un criterio trasparente e oggettivo di ripartizione, può essere all’origine di una disparità di trattamento tra gli operatori che dispongono di pescherecci battenti la sua bandiera, a condizione che il metodo in questione persegua uno o più interessi generali riconosciuti dall’Unione europea e rispetti il principio di proporzionalità.

(1) GU C 6 del 9.1.2017.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/3

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da CX

(Causa C-629/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Trasporti internazionali su strada — Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Articolo 9 — Protocollo addizionale — Articoli 41 e 42 — Libera prestazione dei servizi — Clausola di standstill — Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia — Articoli 5 e 7 — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale che limita il diritto delle imprese di trasporto merci aventi sede in Turchia di far circolare i propri veicoli nel territorio dello

Stato membro interessato — Obbligo di ottenere vuoi un’autorizzazione rilasciata nei limiti di un contingente fissato sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Turchia vuoi un

permesso accordato per un singolo trasporto che presenti un rilevante interesse pubblico)

(2018/C 319/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

CX

con l’intervento di: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Dispositivo

Le disposizioni dell’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, concluso, approvato e confermato, a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles, concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, e della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le imprese di trasporto merci su strada aventi sede in Turchia possono effettuare un siffatto trasporto verso o attraverso il territorio di tale Stato membro solo se dispongono di documenti che sono rilasciati nei limiti di un contingente stabilito per tale tipo di trasporto a titolo dell’accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Repubblica di Turchia o se è stato loro accordato un permesso in forza di un rilevante interesse pubblico, purché tale normativa non comporti nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, di detto protocollo addizionale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(1) GU C 104 del 3.4.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — VAR, Srl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) / Iveco

Orecchia SpA

(Causa C-14/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Articolo 34 — Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie — Specifiche tecniche — Prodotti equivalenti — Possibilità di fornire la prova

dell’equivalenza dopo l’aggiudicazione dell’appalto)

(2018/C 319/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

C 319/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Parti

Ricorrente: VAR, Srl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM)

Convenuta: Iveco Orecchia SpA

Dispositivo

L’articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.

(1) GU C 168 del 29.5.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. / Rajavartiolaitos

(Causa C-15/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Montego Bay — Articolo 220, paragrafo 6 — Poteri dello Stato costiero — Competenza della Corte a interpretare norme del diritto internazionale — Direttiva 2005/35/ CE — Inquinamento provocato dalle navi — Articolo 7, paragrafo 2 — Convenzione Marpol 73/78 —

Scarico di idrocarburi da parte di una nave straniera in transito nella zona economica esclusiva — Circostanze in presenza delle quali lo Stato costiero può avviare un procedimento nei confronti di una nave straniera — Libertà di navigazione — Tutela dell’ambiente marino — Danni gravi o rischio di danni gravi

provocati alla costa, agli interessi connessi o a qualunque risorsa del mare territoriale o della zona economica esclusiva — Prove chiare e oggettive)

(2018/C 319/06)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Convenuto: Rajavartiolaitos

Dispositivo

1) L’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, quale modificata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, devono essere interpretati nel senso che l’espressione «prove chiare e oggettive», ai sensi della prima di tali disposizioni, e l’espressione «elementi di prova chiari e obiettivi», ai sensi della seconda, riguardano non soltanto la perpetrazione di una violazione, bensì parimenti la prova delle conseguenze della medesima.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/5

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2) L’espressione «costa o (…) interessi connessi», di cui all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e l’espressione «litorale o (…) interessi connessi», di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35, quale modificata dalla direttiva 2009/123, devono essere interpretate nel senso che possiedono, in linea di principio, lo stesso significato dell’espressione «litorali o interessi connessi», di cui all’articolo I, paragrafo 1, e all’articolo II, paragrafo 4, della Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969, fermo restando che il medesimo articolo 220, paragrafo 6, si applica anche alle risorse non biologiche del mare territoriale dello Stato costiero e a qualsiasi risorsa della sua zona economica esclusiva.

3) L’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35, quale modificata dalla direttiva 2009/123, devono essere interpretati nel senso che le risorse del mare territoriale o della zona economica esclusiva di uno Stato costiero, ai sensi di tali disposizioni, riguardano le specie pescate ma anche le specie viventi associate alle specie pescate o da esse dipendenti, quali le specie animali e vegetali di cui si nutrono le specie pescate.

4) Non occorre, in linea di principio, tenere conto della nozione di «inquinamento grave», di cui all’articolo 220, paragrafo 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 6, della medesima e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35, quale modificata dalla direttiva 2009/123, e, in particolare, ai fini della valutazione delle conseguenze di una violazione, quali definite in dette disposizioni.

5) Ai fini della valutazione delle conseguenze di una violazione, quali definite all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35, quale modificata dalla direttiva 2009/123, devono essere presi in considerazione tutti gli indizi che consentano di dimostrare che un danno è stato provocato o rischia di essere provocato ai beni e agli interessi connessi dello Stato costiero, e occorre valutare l’entità del danno provocato o che rischia di essere provocato a tali beni o a tali interessi, tenendo conto, in particolare:

— del carattere cumulativo del pregiudizio a diversi, se non a tutti i beni e a tutti gli interessi connessi in questione nonché delle differenze di vulnerabilità dello Stato costiero per quanto riguarda i pregiudizi ai vari beni e interessi connessi;

— delle ripercussioni negative prevedibili degli scarichi su detti beni e interessi connessi, sulla base non solo dei dati scientifici disponibili, bensì parimenti della natura della o delle sostanze nocive contenute negli scarichi in questione nonché del volume, della direzione, della velocità e della durata di propagazione dei medesimi.

6) Le particolari caratteristiche geografiche ed ecologiche e la vulnerabilità della zona del Mar Baltico incidono sulle condizioni di applicazione dell’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35, quale modificata dalla direttiva 2009/123, per quanto riguarda la definizione ed il livello di gravità della violazione nonché, in modo tuttavia non automatico, sulla valutazione dell’entità del danno che tale violazione abbia provocato ai beni e agli interessi connessi dello Stato costiero.

7) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/35, quale modificata dalla direttiva 2009/123, dev’essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di imporre misure più rigorose, conformi al diritto internazionale, rispetto a quelle contemplate dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva medesima, ove quest’ultimo sia applicabile, fermo restando che gli Stati costieri sono legittimati ad adottare altre misure di portata equivalente a quelle previste al suddetto articolo 220, paragrafo 6.

(1) GU C 86 del 20.3.2017.

C 319/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato dal Tietosuojavaltuutettu

(Causa C-25/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Ambito di applicazione di detta direttiva — Articolo 3 — Raccolta di dati personali

da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta — Articolo 2, lettera c) — Nozione di «archivio di dati personali» — Articolo 2, lettera d) — Nozione

di «responsabile del trattamento» — Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

(2018/C 319/07)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Tietosuojavaltuutettu

Con l’intervento di: Jehovan todistajat — uskonnollinen yhdyskunta

Dispositivo

1) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta e i trattamenti successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di dati personali effettuati per l’esercizio di attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di tale direttiva, né trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, di detta direttiva.

2) L’articolo 2, lettera c), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «archivio», di cui a tale disposizione, include l’insieme di dati personali raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni riguardanti le persone contattate porta a porta, allorché tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego. Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o altri sistemi di ricerca.

3) L’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che esso consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti.

(1) GU C 86 del 20.3.2017.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/7

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Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Ángel Somoza Hermo, Ilunión

Seguridad SA / Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)

(Causa C-60/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimento d’impresa — Articolo 3, paragrafo 1 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo — Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle

di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa)

(2018/C 319/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrenti: Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA

Convenute: Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)

Dispositivo

1) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un’impresa e ha stipulato, ai fini dell’esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell’organico che la prima impresa aveva assegnato all’esecuzione di detta prestazione, a condizione che l’operazione sia accompagnata dal trasferimento di un’entità economica tra le due imprese considerate.

2) La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alla seconda questione posta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) con decisione del 30 dicembre 2016.

(1) GU C 121 del 18.4.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy / Abnormal

Load services (International) Limited

(Causa C-88/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino — Competenza del giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione — Luogo di prestazione dei servizi — Contratto di trasporto di merci tra due Stati membri — Percorso costituito da più tappe ed effettuato con diversi mezzi di trasporto]

(2018/C 319/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

C 319/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Parti

Ricorrenti: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy

Convenuta: Abnormal Load services (International) Limited

Dispositivo

L’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto vertente sul trasporto di merci tra Stati membri in più tappe, con scali e con diversi modi di trasporto, come quello di cui al procedimento principale, tanto il luogo di spedizione quanto il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi di prestazione del servizio di trasporto ai sensi di tale disposizione.

(1) GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] —

Secretary of State for the Home Department / Rozanne Banger

(Causa C-89/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Articolo 21 TFUE — Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione — Direttiva 2004/38/CE —

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) — Partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata — Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione

possiede la cittadinanza — Domanda di autorizzazione al soggiorno — Esame approfondito della situazione personale del richiedente — Articoli 15 e 31 — Tutela giurisdizionale effettiva — Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47)

(2018/C 319/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: Rozanne Banger

Dispositivo

1) L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di un’autorizzazione al soggiorno peri il partner non registrato, che sia cittadino di uno Stato terzo e con il quale il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, laddove detto cittadino dell’Unione, dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/ CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/9

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2) L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di diniego di rilascio di un’autorizzazione al soggiorno per il partner non registrato, cittadino di uno Stato terzo, di un cittadino dell’Unione il quale, dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per soggiornarvi, deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato.

3) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che i cittadini di Stati terzi indicati in tale disposizione devono disporre di un mezzo di impugnazione per contestare un provvedimento di diniego di rilascio di un’autorizzazione al soggiorno adottato nei loro confronti, in seguito al cui esperimento il giudice nazionale deve poter verificare se il provvedimento di diniego si fondi su una base di fatto sufficientemente solida e se le garanzie procedurali siano state rispettate. Fra tali garanzie si annovera l’obbligo, per le autorità nazionali competenti, di effettuare un esame approfondito della situazione personale del richiedente e di motivare ogni rifiuto di ingresso o di soggiorno.

(1) GU C 129 del 24.4.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA «E LATS» / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-154/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 311, paragrafo 1, punto 1 — Regime speciale dei beni d’occasione — Nozione di «beni

d’occasione» — Beni contenenti metalli preziosi o pietre preziose rivenduti da un commerciante — Trasformazione di detti beni dopo la vendita — Recupero dei metalli preziosi o delle pietre preziose —

Nozione di «metalli preziosi o pietre preziose»)

(2018/C 319/11)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «E LATS»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

L’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «beni d’occasione» non comprende beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose, se tali beni non sono più idonei a soddisfare la loro funzionalità iniziale e hanno conservato solo le funzionalità inerenti a tali metalli e a dette pietre, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare tenendo conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso.

(1) GU C 195 del 19.6.2017.

C 319/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — COBRA SpA / Ministero dello sviluppo economico

(Causa C-192/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/5/CE — Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione — Esistenza di norme

armonizzate — Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato — Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato)

(2018/C 319/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: COBRA SpA

Convenuto: Ministero dello sviluppo economico

Dispositivo

1) L’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, dev’essere interpretato nel senso che il fabbricante di un’apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all’allegato III, secondo comma, di tale direttiva e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo.

2) L’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5, come modificata dal regolamento n. 596/2009, dev’essere interpretato nel senso che il fabbricante di un’apparecchiatura radio, che abbia applicato la procedura di cui all’allegato III di tale direttiva ricorrendo alle norme armonizzate che definiscono le serie di prove radio essenziali da effettuarsi, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l’elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate.

(1) GU C 231 del 17.7.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 luglio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Profit Europe NV /

Belgische Staat

(Cause riunite C-397/17 e C-398/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Nomenclatura combinata — Sottovoci 7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19

90 — Accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale]

(2018/C 319/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/11

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Parti

Ricorrente: Profit Europe NV

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce 7307 19 90 di quest’ultima.

(1) GU C 300 dell’11.9.2017.

Impugnazione proposta il 22 dicembre 2017 dalla Tetra Pharm (1997) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2017, causa T-441/16, Tetra Pharm (1997) / EUIPO

(Causa C-726/17 P)

(2018/C 319/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tetra Pharm (1997) Ltd (rappresentante: T. Grucelski, adwokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Sebapharma GmbH & Co. KG

Con ordinanza dell’11 luglio 2018, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.

Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Crocs, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2018, causa T-651/16, Crocs/EUIPO

(Causa C-320/18 P)

(2018/C 319/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Crocs, Inc. (rappresentanti: J. Guise, Solicitor, D. Knight, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Gifi Diffusion

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il primo motivo, la ricorrente chiede alla Corte di annullare anche la decisione della commissione di ricorso e di confermare la decisione di primo grado;

C 319/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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— qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il secondo motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che si ingiunga al Tribunale di limitare il suo esame alle questioni in fatto e in diritto affrontate nella decisione della commissione di ricorso. Qualora il Tribunale concludesse che non può confermare la decisione della commissione di ricorso laddove le pubblicazioni su internet sono considerate isolatamente, allora la ricorrente chiede al Tribunale di rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso per un ulteriore esame sul punto se, alla luce degli elementi forniti, le divulgazioni di Fort Lauderdale e le divulgazioni commerciali rientrano nelle eccezioni di cui all’articolo 7 (1);

— qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il terzo motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 7 e che si ingiunga al Tribunale di riesaminare le prove dando la giusta importanza alla formulazione dell’articolo 7 e applicando il criterio della ponderazione delle probabilità;

— qualora la Corte di Giustizia dichiari fondato il quarto motivo, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata dinanzi a un’altra Sezione del Tribunale per un ulteriore esame;

— la ricorrente chiede inoltre alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulle spese in suo favore ai sensi dell’articolo 137 e 184 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

1) Primo motivo — Violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 6/2002

Il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare e nell’applicare l’articolo 63, poiché non ha annullato la decisione della commissione di ricorso in quanto ha concesso l’ammissione di nuove prove.

2) Secondo motivo — Violazione dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002

Il Tribunale ha violato l’articolo 61 deliberando in realtà su questioni di fatto che non erano state esaminate dalla commissione di ricorso nella sua decisione e che non erano oggetto del ricorso. In questo modo il Tribunale ha esulato dalla sua competenza di annullare o modificare la decisione della commissione di ricorso.

3) Terzo motivo — Violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002

Il Tribunale ha violato l’articolo 7 applicando criteri errati nella valutazione delle prove. In tal modo, il Tribunale ha lasciato intendere che i criteri richiedano specifici elementi probatori, anziché applicare alle prove prodotte nel procedimento il criterio giuridico. Infine, il Tribunale ha erroneamente respinto l’argomento della ricorrente inerente a che un elemento quantitativo possa essere preso in conto al momento dell’applicazione dell’articolo 7.

4) Quarto motivo — Composizione irregolare del Tribunale (Settima Sezione)

La Settima Sezione del Tribunale sarebbe stata costituita in maniera irregolare. Il giudice Kornezov è stato nominato nel 2016 dal Tribunale della funzione pubblica al Tribunale. Tuttavia, è stato poi scoperto che la nomina del giudice Kornezov al Tribunale della funzione pubblica era viziata da un errore procedurale. Se il giudice Kornazov non fosse stato membro del Tribunale della funzione pubblica nel 2016, la sua nomina al Tribunale non sarebbe stata possibile fino al 2019. Ciò considerato, risulta evidente che anche la sua nomina al Tribunale è inficiata da un vizio di procedura. La decisione impugnata deve dunque essere annullata e la causa deve essere rinviata a un’altra sezione del Tribunale.

(1) Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) (regolamento n. 6/2002).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 26 giugno 2018 — IO / Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

(Causa C-420/18)

(2018/C 319/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof 's Hertogenbosch

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/13

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Parti

Ricorrente: IO

Resistente: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

Questioni pregiudiziali

Se un membro del Collegio sindacale di una fondazione, che, per le sue condizioni di lavoro e di retribuzione si trova in una posizione subordinata rispetto al Collegio, ma quanto al resto non si trova in un rapporto di subordinazione rispetto al Collegio sindacale o alla fondazione, eserciti le sue attività economiche in modo indipendente, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva [2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto].

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 4 luglio 2018 — Galeria Parque Nascente-

Exploração de Espaços Comerciais SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-438/18)

(2018/C 319/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1) Se, qualora interpretati nel senso che, in seguito alla riferita fusione inversa, gli interessi derivanti da prestiti contratti con terzi (che sarebbero deducibili nel caso della società incorporata, in assenza di fusione), per l’acquisizione del capitale della società controllata incorporante, trasferiti per effetto della fusione, non sono più fiscalmente deducibili dagli utili della società incorporante, gli articoli 23, paragrafo 1, lettera c), del codice IRC, nella versione vigente nel 2013, e 23, paragrafo 1 e 2, lettera c), nella versione vigente nel 2014, siano compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, se l’indeducibilità degli interessi sia suscettibile di costituire un intralcio o restrizione alle operazioni di concentrazione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/133/CE (1), violando i suoi principi e obiettivi, nonché quanto disposto dall’articolo 4.

2) Qualora la risposta alla prima questione fosse nel senso che l’indeducibilità degli interessi in discussione è compatibile con la direttiva, se la medesima permanga nella circostanza in cui tale correzione non sia realizzata sulla base della disposizione antiabuso della direttiva (articolo 15) o della normativa nazionale che la riproduce (articolo 73, paragrafo 10, del codice IRC), bensì di altra disposizione della normativa nazionale (articolo 23 del codice IRC).

(1) Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU 2009, L 310, pag. 34).

C 319/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Győri Ítélőtábla (Ungheria) il 10 luglio 2018 — Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF TRUCKS N.V.

(Causa C-451/18)

(2018/C 319/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Győri Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Resistente: DAF TRUCKS N.V.

Questioni pregiudiziali

Se si debba interpretare la norma sulla competenza speciale prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/ 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), nel senso che il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» fonda la competenza dell’autorità giurisdizionale adita se:

— la parte che agisce in giudizio e che dichiara di aver subito un danno ha la propria sede o il centro dell’attività economica o dei suoi interessi patrimoniali in tale Stato membro;

— la parte che agisce in giudizio fonda la propria pretesa nei confronti di un’unica parte convenuta (un fabbricante di autocarri, avente la propria sede in un altro Stato membro dell’Unione) su una violazione dichiarata in una decisione della Commissione europea in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE), consistente in accordi collusivi in merito alla fissazione dei prezzi e all’aumento di prezzi lordi nello Spazio economico europeo, decisione avente vari destinatari oltre alla convenuta;

— la parte che agisce in giudizio ha acquistato soltanto autocarri fabbricati da altre imprese coinvolte nel cartello;

— non risulta da alcuna informazione che una o più delle riunioni considerate restrittive della concorrenza abbia avuto luogo nello Stato dell’organo giurisdizionale adito;

— la parte che agisce in giudizio ha regolarmente acquistato gli autocarri — a suo giudizio a un prezzo falsato — nello Stato dell’autorità giurisdizionale adita e, a tal fine, ha stipulato contratti di leasing con trasmissione definitiva della proprietà con società operanti in tale medesimo Stato ma, stando alle sue dichiarazioni, la stessa negoziava direttamente con i concessionari dei veicoli e il concedente del leasing maggiorava il prezzo da essa stabilito con il proprio margine di utile e i costi del leasing, e la parte che agisce in giudizio acquisiva la proprietà degli autocarri con l’adempimento del contratto di leasing, al momento della cessazione di quest’ultimo.

(1) GU 2012, L 351, pag. 1.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/15

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TRIBUNALE

Ricorso proposto il 20 giugno 2018 –Colombani/SEAE

(Causa T-372/18)

(2018/C 319/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue,

— la decisione del direttore generale del Bilancio e dell’Amministrazione del SEAE, del 9 novembre 2017 (ADMIN(2017) 21), che istituisce l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2017, nei limiti in cui non menziona il nome del ricorrente, è annullata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione applicate dal SEAE alla procedura di promozione.

2. Secondo motivo, vertente su un illecito amministrativo, sull’inosservanza della procedura preliminare all’adozione dell’elenco dei proposti per la promozione e su una disparità di trattamento.

3. Terzo motivo, vertente su una violazione delle disposizioni generali di esecuzione del SEAE che attuano l’articolo 45 dello statuto.

4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardo ai meriti del ricorrente e su una disparità di trattamento nella valutazione del criterio dell’anzianità.

Ricorso proposto il 14 giugno 2018 — Front Polisario / Consiglio

(Causa T-376/18)

(2018/C 319/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et Rio de oro (Front Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

C 319/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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— concludere per l’annullamento della decisione impugnata;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco (decisione non pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea), il ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione europea e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a negoziare accordi internazionali, che riguardino il Sahara occidentale, sostituendosi al popolo di tale territorio, quale rappresentato dal Front Polisario.

2. Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in quanto, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il Consiglio non avrebbe preso in considerazione la giurisprudenza della Corte relativa alla questione del Sahara occidentale.

3. Terzo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario in quanto dalla decisione impugnata emergerebbe che il Consiglio non si sarebbe posto la questione del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa in quanto il Consiglio, prima dell’adozione della decisione impugnata, non avrebbe avviato alcuna discussione con il Front Polisario, unico rappresentante del popolo del Sahara occidentale.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte nei limiti in cui la decisione impugnata ignorerebbe le motivazioni delle sentenze della Corte nelle cause C-104/16 P e C- 266/16.

6. Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione sulla scena internazionale, giacché, da un lato, la decisione negherebbe l’esistenza del popolo del Sahara occidentale sostituendo ad esso l’espressione «popolazioni interessate» e, dall’altro, autorizzerebbe l’avvio dei negoziati con il Regno del Marocco nell’ambito della politica annessionista di quest’ultimo nei confronti del Sahara occidentale, e delle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica richiederebbe.

7. Settimo motivo, vertente su una violazione del diritto all’autodeterminazione, poiché, da un lato, la decisione negherebbe l’esistenza del popolo del Sahara occidentale quale soggetto del diritto all’autodeterminazione e spezza l’unità nazionale di tale popolo, e, dall’altro, essa autorizzerebbe l’avvio delle negoziazioni con il Regno del Marocco in violazione dello status distinto e separato del Sahara occidentale e della sovranità permanente del popolo di tale territorio sulle proprie risorse naturali.

8. Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto la decisione impugnata negherebbe la posizione di terzietà nelle relazioni UE-Marocco del popolo del Sahara occidentale, rappresentato dal Front Polisario.

9. Nono motivo, vertente su una violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale poiché, da un lato, i negoziati, autorizzati dalla decisione impugnata, sarebbero condotti nell’ambito della politica annessionista del Regno del Marocco nei confronti del Sahara occidentale, e, dall’altro, utilizzando l’espressione «popolazioni interessate», tale decisione avallerebbe il trasferimento illecito di coloni marocchini nel territorio sahraui occupato.

10. Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di non riconoscimento dell’Unione, poiché, autorizzando l’avvio dei negoziati con il Regno del Marocco con riguardo al Sahara occidentale, la decisione approverebbe le gravi violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze occupanti marocchine contro il popolo del Sahara occidentale.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/17

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Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — WP / EUIPO

(Causa T-407/18)

(2018/C 319/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WP (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

— annullare la decisione dell’EUIPO del 6 ottobre 2017 di rifiutare un secondo rinnovo del contratto della ricorrente come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f) del RAA (Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea); e

— condannare l’EUIPO alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato il principio di legalità infrangendo le disposizioni rilevanti dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e del RAA, in particolare, l’articolo 56 del RAA e l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, e che la decisione impugnata è priva di qualsiasi altro fondamento giuridico.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato il principio di legalità, ha commesso un grave errore di valutazione e ha violato il suo dovere di sollecitudine.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato gli obblighi di cui al Regolamento 45/2001 (1), di cui, in particolare, all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, lettera b) del Regolamento 45/2001.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato il principio di parità di trattamento.

(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

(Causa T-408/18)

(2018/C 319/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: S. Paliou, avvocato)

C 319/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare che la domanda della convenuta, contenuta nella nota di debito n. 3241804913 del 16 aprile 2018, che la ricorrente restituisca parte dell’aiuto ricevuto per l’azione ENHSA (European Network of Heads of Schools of Architecture), è infondata con riguardo all’importo di EUR 77 169,78 e dichiarare che tale importo corrisponde a costi ammissibili;

— dichiarare che la domanda della convenuta, contenuta nella nota di debito n. 3241804682 del 9 aprile 2018, che la ricorrente restituisca parte dell’aiuto ricevuto per l’azione ARCHI-MUNDUS, pari a EUR 28 976,83, è infondata e dichiarare che tale importo corrisponde a costi ammissibili;

— sollecitare la convenuta a restituire gli importi summenzionati, oltre agli interessi legali; e

— condannare l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la presente azione, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contesta la domanda formulata dall’EACEA nella nota di debito n. 3241804913 del 16 aprile 2018 per l’importo di EUR 84 955,12 relativo all’azione ENHSA. L’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contesta inoltre la domanda formulata dall’EACEA con la nota di debito n. 3241804682 del 9 aprile 2018 per l’importo di EUR 28 976,83 relativo all’azione ARCHI-MUNDUS.

Dette domande sono state presentate successivamente al controllo in loco effettuato dall’EACEA presso gli impianti del ricorrente, ove l’EACEA metteva in questione l’effettività dei costi relativi all’indennità forfettaria con riguardo a conferenze tenute nel contesto delle azioni ENHSA e ARCHI-MUNDUS.

In tale contesto, il ricorrente chiede al Tribunale dell’Unione europea di dichiarare che, per entrambe le azioni, l’indennità forfettaria (per diem) per i partecipanti alle conferenze che non parlano la lingua greca corrisponde a costi ammissibili.

L’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis sostiene che i costi contestati dall’EACEA siano ammissibili, il che trova conferma nel materiale presentato dal ricorrente all’EACEA durante il controllo in loco e nel successivo scambio di corrispondenza.

Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione

(Causa T-419/18)

(2018/C 319/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet, M. Powell, J. Jourdan e J.-J. Lemonnier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/19

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Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione nei limiti in cui essa respinge le domande di trattamento riservato formulate dalle ricorrenti;

— condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso avverso la decisione C(2018) 2743 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa alle obiezioni alla divulgazione delle informazioni comunicate dalle ricorrenti sulla base dell’articolo 8 della decisione 2011/ 695/EU del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011 (GU 2011, L 275, pag. 29), relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], esse deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la pubblicazione di informazioni relative alle ricorrenti circa gli scambi tra trader antecedenti al periodo di infrazione violerebbe la presunzione di innocenza. A tale riguardo, la Commissione non sarebbe autorizzata a pubblicare una decisione contenente allusioni a violazioni che le ricorrenti non potrebbero contestare. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un errore in diritto dal momento che rigetta le domande di trattamento riservato delle ricorrenti relativamente a tali informazioni.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la pubblicazione, prima di una decisione nel merito da parte del Tribunale nella causa T-113/17, Crédit agricole e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissione, di informazioni che fanno riferimento ad una violazione delle ricorrenti, che queste ultime contestano dinanzi al Tribunale, costituirebbe una violazione della presunzione di innocenza. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un errore in diritto dal momento che rigetta le domande di trattamento riservato delle ricorrenti relativamente a tali informazioni.

Ricorso proposto il 12 luglio 2018 — McDreams Hotel/EUIPO — McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

(Causa T-428/18)

(2018/C 319/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: McDreams Hotel GmbH (Feldkirchen, Germania) (rappresentante: S. Schenk, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! — Domanda di registrazione n. 1 47 35 435

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

C 319/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/04/2018 nel procedimento R 972/ 2017-2.

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — American Airlines/Commissione

(Causa T-430/18)

(2018/C 319/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: American Airlines, Inc. (Forth Worth, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Poitras, Solicitor, J. Ruiz Calzado e J. Wileur, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di approvazione dei diritti pregressi (decisione C(2018) 2788 del 30 aprile 2018);

— condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese; e

— adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione europea è incorsa sia in errori di diritto sia in errori manifesti di valutazione con l’adozione della decisione C (2018) 2788 del 30 aprile 2018, nella quale la Commissione ha deciso che la Delta aveva il diritto di acquisire diritti pregressi sulle fasce orarie rese disponibili dalla American Airlines in forza degli impegni presentati nel caso M.6607 (gli «impegni»).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto applicando il criterio giuridico errato relativo all’acquisizione di diritti pregressi in forza degli impegni.

La ricorrente fa valere che nel valutare se la Delta avesse fatto un «uso adeguato» delle fasce orarie secondo gli impegni, la Commissione ha deciso che l’unica analisi da intraprendere era quella consistente nel verificare che la Delta non si trovasse in una situazione di «abuso». La ricorrente lamenta inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, un esame del tenore letterale, del contesto e delle finalità degli impegni porta alla conclusione che l’«assenza di abuso» non è rilevante e che la corretta interpretazione del concetto di «uso adeguato» negli impegni avrebbe richiesto che la Commissione verificasse se l’uso delle fasce orarie fosse «conforme all’offerta» che la Delta aveva ufficialmente presentato per ricevere tali fasce orarie.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/21

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2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di valutazione laddove ha stabilito che la Delta ha soddisfatto il requisito dell’«uso adeguato».

La ricorrente fa valere che poiché la Delta ha deciso di discostarsi dalla sua offerta, la Commissione sarebbe stata tenuta a stabilire se tale scostamento e il livello finale di utilizzo delle fasce orarie potessero essere accettati, tenendo conto dei rilevanti dati economici e di un’analisi economica al riguardo, per assicurare che la concorrenza, e quindi i benefici per i consumatori, fossero massimizzati.

Ricorso proposto il 12 luglio 2018 — WN / Parlamento

(Causa T-431/18)

(2018/C 319/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: WN (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del convenuto del 28 settembre 2017 che pone fine al contratto del ricorrente;

— annullare, eventualmente, la decisione del convenuto del 4 aprile 2018 che respinge il reclamo del ricorrente del 7 novembre 2017;

— condannare il convenuto a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale asseritamente subito da quest’ultimo, stimato in EUR 20 000;

— condannare il convenuto a tutte le spese sostenute dal ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su asserite irregolarità procedurali, tra cui la violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere ascoltato e del dovere di motivazione.

2. Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione delle disposizioni sulla procedura di conciliazione e, segnatamente, degli articoli 23 e 25 delle misure di attuazione del titolo VII del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

3. Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari, degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva 2006/54/CE. (1)

4. Quarto motivo, vertente sull’asserito errore manifesto di valutazione del convenuto riguardante gli elementi contenuti nelle decisioni impugnate.

5. Quinto motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di buona amministrazione, del principio del legittimo affidamento e del dovere di diligenza a cui il convenuto è tenuto nei confronti del ricorrente.

(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006 L 204, pag. 23).

C 319/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Palo / Commissione

(Causa T-432/18)

(2018/C 319/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Peeter Palo (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della convenuta del 5 ottobre 2017 che nega al ricorrente l’attribuzione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari;

— annullare la decisione della convenuta del 10 aprile 2018 che respinge il reclamo del ricorrente dell’11 dicembre 2017 avverso la predetta decisione;

— condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale subito da quest’ultimo;

— condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito da quest’ultimo;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari.

2. Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

3. Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio del legittimo affidamento.

4. Quarto motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Pareto Trading/EUIPO — Bikor e Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH)

(Causa T-438/18)

(2018/C 319/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pareto Trading Co., Inc. (Carlstadt, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Sempere Massa, C. Martínez-Tercero Molina, V. Balaguer Fuentes, avvocati)

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/23

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Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bikor Elżbieta Korbut (Gdańsk, Polonia) e Bikor Professional Color Cosmetics Małgorzata Wedekind (Gdańsk)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIKOR EGYPTIAN EARTH — Marchio dell’Unione europea n. 9 561 788

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24/04/2018 nel procedimento R 1826/ 2015-1

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— dichiarare che le spese del presente procedimento sono a carico del convenuto, ivi incluse tutte le spese che la parte ricorrente ha sopportato nei procedimenti tanto dinanzi alla divisione di annullamento quanto dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, da cui è scaturito questo ricorso.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Ryanair e altri / Commissione

(Causa T-448/18)

(2018/C 319/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) e FR Financing (Malta) Ltd (Douglas, Isola di Man) (rappresentanti: E. Vahida, I. Metaxas-Maranghidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare gli articoli 5 e 6 della decisione (UE) n. 2018/628 della Commissione europea, dell’11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nonché gli articoli 9, 10 e 11 della medesima decisione, nella parte in cui riguardano le ricorrenti;

— condannare la convenuta alle spese.

C 319/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola le disposizioni sui termini di prescrizione, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), e ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (2), e viene meno all’obbligo di motivazione, in quanto a due accordi del 2002 si applicava il termine di prescrizione di dieci anni, ma ciononostante essi sono stati presi in considerazione nella decisione.

2. Secondo motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti l’accesso al fascicolo d’indagine e non le ha messe in grado di esprimere in modo effettivo il loro punto di vista.

3. Terzo motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente imputato allo Stato la conclusione degli accordi con le ricorrenti.

4. Quarto motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha accertato il carattere selettivo.

5. Quinto motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che gli accordi tra l’aeroporto e le ricorrenti procuravano un vantaggio a queste ultime. La Commissione ha erroneamente escluso la possibilità che parte dei servizi di marketing avrebbe potuto essere stata acquistata per obiettivi di interesse generale, ha erroneamente rifiutato di accettare l’analisi comparativa proposta dalle ricorrenti, ha commesso manifesti errori di valutazione ed ha violato l’obbligo di motivazione nella sua analisi della redditività, fondando le sue conclusioni su dati incompleti, inattendibili ed inadeguati; inoltre, non ha attribuito un valore adeguato ai servizi forniti in forza degli accordi sui servizi di marketing, ha erroneamente respinto la logica sottesa alla decisione, da parte dell’aeroporto, di acquistare servizi di marketing ed ha erroneamente ignorato i più ampi benefici per l’aeroporto derivanti dalle operazioni della Ryanair.

6. Sesto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e in un errore di diritto nella determinazione quantitativa dell’aiuto da recuperare, nel dare istruzioni allo Stato membro, presupponendo che la correzione del quantum dell’aiuto recuperabile fosse opzionale, e a causa di una contraddizione tra la motivazione della decisione impugnata e il suo dispositivo.

(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 9).

(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 27 luglio 2018 — Multifit / EUIPO (real nature)

(Causa T-458/18)

(2018/C 319/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e P. Gentili, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/25

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Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «real nature» — Domanda di registrazione n. 16 660 425

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 maggio 2018, nel procedimento R 2650/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

(Causa T-438/17) (1)

(2018/C 319/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 309 del 18.92017.

Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

(Causa T-469/17) (1)

(2018/C 319/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 309 del 18.9.2017.

Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Eesti Apteekide Ühendus / Commissione

(Causa T-10/18) (1)

(2018/C 319/33)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 104 del 19.3.2018.

C 319/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2018

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Ordinanza del Tribunale del 6 luglio 2018 — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

(Causa T-103/18) (1)

(2018/C 319/34)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 134 del 16.4.2018.

Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Monster Energy / EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

(Causa T-134/18) (1)

(2018/C 319/35)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 142 del 23.4.2018.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2018 — Netflix International e Netflix/ Commissione

(Causa T-238/18) (1)

(2018/C 319/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 231 del 2.7.2018.

10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/27

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ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)