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IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221 Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 60 o anno 10 luglio 2017 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Corte di giustizia delľUnione europea 2017/C 221/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ................................................................ 1 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte di giustizia 2017/C 221/02 Causa C-117/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 6 marzo 2017 — Comune di Castelbellino/Regione Marche e a. .. 2 2017/C 221/03 Causa C-118/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 7 marzo 2017 — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt.................. 2 2017/C 221/04 Causa C-126/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 10 marzo 2017 — Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt............................ 3 2017/C 221/05 Causa C-135/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 marzo 2017 — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften ...................... 4 2017/C 221/06 Causa C-159/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 29 marzo 2017 — Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius/Ministerul Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice ............................... 5

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IT

Gazzetta ufficialedell’Unione europea

C 221

Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni

60o anno

10 luglio 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 221/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 221/02 Causa C-117/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 6 marzo 2017 — Comune di Castelbellino/Regione Marche e a. . . 2

2017/C 221/03 Causa C-118/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 7 marzo 2017 — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2017/C 221/04 Causa C-126/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 10 marzo 2017 — Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2017/C 221/05 Causa C-135/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 marzo 2017 — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2017/C 221/06 Causa C-159/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 29 marzo 2017 — Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius/Ministerul Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

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2017/C 221/07 Causa C-168/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Corte Suprema, Ungheria (Ungheria) il 3 aprile 2017 — SH/TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2017/C 221/08 Causa C-182/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) l’11 aprile 2017 — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2017/C 221/09 Causa C-183/17 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management Group/Commissione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2017/C 221/10 Causa C-186/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 12 aprile 2017 — Flightright GmbH/Iberia Express SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2017/C 221/11 Causa C-190/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 12 aprile 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad . . . . . . . 8

2017/C 221/12 Causa C-195/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Helga Krüsemann e a./TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2017/C 221/13 Causa C-199/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Rita Hoffmeyer e Rudolf Meyer/TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2017/C 221/14 Causa C-203/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Eberhard Schmeer/TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2017/C 221/15 Causa C-223/17 P: Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Lubrizol France SAS avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-191/14, Lubrizol France SAS/ Consiglio dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2017/C 221/16 Causa C-233/17 P: Impugnazione proposta il 4 maggio 2017 da GX avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 marzo 2017, causa T-556/16, GX/Commissione europea . . . . . . . . . . . . . . . 12

2017/C 221/17 Causa C-239/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 10 maggio 2017 — Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter . . . . . . . . . . 13

2017/C 221/18 Causa C-241/17 P: Impugnazione proposta il 2 maggio 2017 dalla Holistic Innovation Institute, S.L.U. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-706/14, Holistic Innovation Institute/REA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2017/C 221/19 Causa C-249/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 12 maggio 2017 — Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2017/C 221/20 Causa C-251/17: Ricorso presentato il 12 maggio 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana 16

2017/C 221/21 Causa C-254/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 15 maggio 2017 — Regina Lorenz e Prisca Sprecher/TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tribunale

2017/C 221/22 Causa T-85/15: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — AW/EUIPO — Pharma Mar (YLOELIS) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo YLOELIS — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore YONDELIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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2017/C 221/23 Causa T-223/15: Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2017 — Morton’s of Chicago/EUIPO — Mortons the Restaurant (MORTON’S) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo MORTON’S — Marchi nazionali non registrati anteriori MORTON’S, MORTONS, MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAU-RANT, MORTONS RESTAURANT e M MORTON’S — Impedimento relativo alla registrazione — Dichiarazione di nullità — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2017/C 221/24 Causa T-480/15: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Agria Polska e a. /Commissione («Concorrenza — Intesa — Abuso di posizione dominante — Mercato della distribuzione di prodotti fitosanitari — Decisione di rigetto di una denuncia — Asserito comportamento anticoncorrenziale di produttori e di distributori — Azione concertata o coordinata di deposito di denunce, da parte di produttori e di distributori, dinanzi alle autorità amministrative e penali — Denuncia di asserite violazioni della normativa applicabile da parte di importatori paralleli — Controlli amministrativi effettuati conseguentemente dalle autorità amministrative — Imposizione agli importatori paralleli di sanzioni amministrative e penali da parte delle autorità nazionali — Depositi di denunce da parte dei produttori e dei distributori assimilati a ricorsi vessatori o ad abusi del processo amministrativo — Mancanza di interesse dell’Unione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva») . . . . . . . . . . . . 19

2017/C 221/25 Causa T-107/16: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Airhole Facemasks/EUIPO — sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Potere di riforma»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2017/C 221/26 Causa T-163/16: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Reisswolf/EUIPO (secret.service.) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo secret. service. — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»] . . . . . . . . . 20

2017/C 221/27 Causa T-166/16: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Panzeri/Parlamento («Regolamenta-zione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2017/C 221/28 Causa T-218/16: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown) («Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Magicrown — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b)et c), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . . . . . 21

2017/C 221/29 Causa T-355/16: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2017 — adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS) («Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MULTI FRUITS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2017/C 221/30 Causa T-372/16: Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Bammer/EUIPO — mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) («Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo dell’Unione europea MÄNNERSPIELPLATZ — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2017/C 221/31 Causa T-375/16: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE) («Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo INSTASITE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1,letteras c), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

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2017/C 221/32 Causa T-410/16: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Makhlouf/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto all’onore — Diritto di proprietà — Presunzione d’innocenza — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Proporzionalità») . . . . . . . . . . . . . . 23

2017/C 221/33 Causa T-472/16: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Marsh/EUIPO (LegalPro) («Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LegalPro — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo l, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2017/C 221/34 Causa T-583/16: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2017 — PG/Frontex («Funzione pubblica — Agenti temporanei — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Procedura per il rinnovo — Articolo 266 TFUE — Dovere di diligenza — Responsabilità extracontrattuale») . . . . . . . 25

2017/C 221/35 Causa T-742/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — CW/Parlamento europeo («Funzione pubblica — Funzionari — Molestie psicologiche — Articolo 12 bis dello statuto — Obbligo di assistenza — Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Articolo 24 dello statuto — Richiesta di assistenza — Rigetto — Decisione di rigetto del reclamo — Contenuto autonomo — Carattere prematuro del reclamo — Insussistenza — Ruolo e poteri del comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Consultazione facoltativa da parte del funzionario — Responsabilità extra-contrattuale») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2017/C 221/36 Causa T-55/16: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI («Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2009 — Errori di diritto — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2017/C 221/37 Causa T-59/16 P: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 –De Nicola/BEI («Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2012 — Errori di diritto — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2017/C 221/38 Causa T-60/16 P: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI («Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2011 — Errori di diritto — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2017/C 221/39 Causa T-70/16: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI («Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Responsabilità extracontrattuale — Errori di diritto — Impugnazione manifestamente infondata») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2017/C 221/40 Causa T-341/16: Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2017 — De Masi/Commissione [«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Domanda di accesso a titolo della cooperazione interistituzionale in forza dell’articolo 230 TFUE — Documenti concernenti i lavori del gruppo “Codice di condotta (fiscalità delle imprese)” istituito dal Consiglio — Atto non impugnabile — Irricevibilità»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2017/C 221/41 Causa T-59/17: Ricorso proposto il 14 aprile 2017 — L/Parlamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2017/C 221/42 Causa T-227/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Falmouth University/Commissione . . . . . . . 29

2017/C 221/43 Causa T-236/17: Ricorso proposto il 17 aprile 2017 — Balti Gaas/Commissione e INEA . . . . . . . . 30

2017/C 221/44 Causa T-243/17: Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Ecolab Deutschland e Lysoform Dr. Hans Rosemann/ECHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2017/C 221/45 Causa T-249/17: Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Casino, Guichard-Perrachone e EMC Distribution/Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

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2017/C 221/46 Causa T-257/17: Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — RE/Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2017/C 221/47 Causa T-260/17: Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2017/C 221/48 Causa T-261/17: Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — Bayer/EUIPO — UNI — Pharma (SALOSPIR) 34

2017/C 221/49 Causa T-264/17: Ricorso proposto il 4 maggio 2017 — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2017/C 221/50 Causa T-273/17: Ricorso proposto l’8 maggio 2017 — Quadri di Cardano/Commissione . . . . . . . . 35

2017/C 221/51 Causa T-274/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2017/C 221/52 Causa T-96/17: Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Icone animate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 221/01)

Ultima pubblicazione

GU C 213 del 3.7.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 202 del 26.6.2017

GU C 195 del 19.6.2017

GU C 178 del 6.6.2017

GU C 168 del 29.5.2017

GU C 161 del 22.5.2017

GU C 151 del 15.5.2017

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10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/1

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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 6 marzo 2017 — Comune di Castelbellino/Regione Marche e a.

(Causa C-117/17)

(2017/C 221/02)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comune di Castelbellino

Resistenti: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto comunitario (ed in specie la direttiva 2011/92/UE (1), nella versione vigente alla data di adozione dei provvedimenti impugnati) osta in via di principio ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionale che consente di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA progetti relativi ad impianti già realizzati nel momento in cui si svolge la verifica o se, al contrario, esso consente di tenere conto al riguardo di circostanze eccezionali che giustifichino una deroga al principio generale per cui la VIA ha natura di valutazione preventiva;

2) se, più in particolare, tale deroga sia giustificata nel caso in cui una normativa sopravvenuta esoneri da VIA un determinato progetto che avrebbe dovuto essere sottoposto a screening in base ad una decisione del giudice nazionale che ha dichiarato incostituzionale e/o disapplicato una norma previgente che prevedeva l’esenzione.

(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 7 marzo 2017 — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Causa C-118/17)

(2017/C 221/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

C 221/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zsuzsanna Dunai

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Questioni pregiudiziali

1) Se il punto 3 [del dispositivo] della sentenza emessa dalla Corte nella causa C-26/13 debba essere inteso nel senso che il giudice nazionale può porre rimedio all’invalidità di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore anche qualora la permanenza in vigore del contratto sia contraria agli interessi economici del consumatore.

2) Se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo, che il parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge contratti di diritto privato che rientrano in categorie analoghe, conclusi tra un professionista e un consumatore.

2/a) In caso di soluzione affermativa della questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo, che il parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge diverse parti di contratti di prestito denominati in valuta estera a fini della tutela dei consumatori, provocando tuttavia un effetto contrario ai giusti interessi della tutela dei consumatori, poiché il contratto di prestito resta valido in seguito alle modifiche e il consumatore è tenuto a continuare a sopportare l’onere risultante dal rischio di cambio.

3) In caso di contenuto concernente i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l’uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell’organo giurisdizionale adito mediante «decisioni emanate ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme».

3/a) In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l’uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell’organo giurisdizionale adito, mediante «decisioni emanate ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme», qualora la nomina dei giudici membri del Consiglio responsabile per l’uniformità non sia effettuata in maniera trasparente, secondo regole predeterminate, il procedimento dinanzi al suddetto Consiglio non sia pubblico, e non sia possibile conoscere a posteriori il procedimento seguito, vale a dire gli elementi tecnici e le opere di dottrina utilizzati, il voto dei singoli membri (opinione conforme o dissenziente).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 10 marzo 2017 — Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Causa C-126/17)

(2017/C 221/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Orsolya Czakó

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt..

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/3

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Questioni pregiudiziali

1) Se, al fine di determinare l'importo del contratto di credito, soddisfi i criteri relativi al carattere chiaro e comprensibile richiesti agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE (1) [del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)] una formulazione come quella figurante agli articoli I/1. e II/l del contratto controverso, che riporta l’importo di 64 731 CHF come somma avente valore indicativo e, invece, l’importo massimo di 8 280 000 HUF quale domanda di finanziamento e subordina la determinazione dell’importo del contratto di credito a una dichiarazione giuridica della controparte contrattuale del consumatore e ai dati che risultano registrati.

2) Qualora la determinazione effettuata negli articoli I/1. e II/1 del contratto non corrisponda alla nozione di clausole chiare e comprensibili e possa essere verificato il carattere abusivo delle pattuizioni, nel caso in cui risulti sussistere detto carattere abusivo, se si possa dichiarare l’invalidità dell'intero contratto, tenuto conto del fatto che, per l’ipotesi di indeterminatezza dell’oggetto, il diritto nazionale prevede quale conseguenza giuridica l’invalidità dell’intero contratto.

3) Nel caso in cui possa essere dichiarata la validità del contratto, se l’importo sia determinabile in modo che sia più favorevole per il consumatore.

(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 marzo 2017 — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

(Causa C-135/17)

(2017/C 221/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: X-GmbH

Resistente: Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 57, paragrafo 1, CE (ora articolo 64, paragrafo 1, TFUE) debba essere interpretato nel senso che una restrizione esistente in uno Stato membro della circolazione di capitali con paesi terzi, in vigore al 31 dicembre 1993, non è pregiudicata dall'articolo 56 CE (ora articolo 63 TFUE) nemmeno nel caso in cui la disposizione nazionale, vigente alla data di riferimento, che restringeva la circolazione di capitali con paesi terzi, si applicava essenzialmente solo agli investimenti diretti, ma dopo la data di riferimento è stata estesa nel senso di ricomprendere anche le partecipazioni di portafoglio a società estere al di sotto della soglia di partecipazione è del 10 % .

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 57, paragrafo 1, CE debba essere interpretato nel senso che debba essere considerata applicazione di una disposizione nazionale vigente alla data di riferimento del 31 dicembre 1993 diretta alla restrizione della circolazione di capitali con paesi terzi in relazione agli investimenti diretti, il fatto che trovi applicazione una disposizione sostanzialmente corrispondente, e successiva, alla restrizione esistente alla data di riferimento, ma quest’ultima restrizione sia stata temporaneamente modificata in maniera sostanziale dopo tale data in virtù di una legge, che pur essendo formalmente entrata in vigore non ha mai avuto applicazione nella pratica, poiché prima della sua prima applicazione ad un caso concreto è stata sostituita dalla legge attualmente in vigore.

3) In caso di risposta negativa ad una delle due questioni precedenti: se l'articolo 56 CE osti ad una disciplina di uno Stato membro che includa nella base imponibile di un soggetto passivo residente in tale Stato membro e che detiene almeno l'1 % del capitale di una società stabilita in un altro Stato (nella fattispecie la Svizzera), i redditi positivi da investimento di capitale ricavati da detta società per un importo proporzionale corrispondente alla quota di partecipazione, ove tali redditi siano assoggettati ad un tasso d’imposizione inferiore rispetto al primo Stato menzionato.

C 221/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 29 marzo 2017 — Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius/Ministerul Finanțelor Publice — Agenția

Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală

Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice

(Causa C-159/17)

(2017/C 221/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius

Resistenti: Ministerul Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui agli articoli 167, 168, 169, 179, dell’articolo 213, paragrafo 1, dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE (1) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, impone al contribuente, soggetto passivo la cui registrazione ai fini dell’IVA sia stata annullata, di versare allo Stato l'IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA era annullato, senza tuttavia riconoscergli il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati nel medesimo periodo.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Corte Suprema, Ungheria (Ungheria) il 3 aprile 2017 — SH/TG

(Causa C-168/17)

(2017/C 221/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria (Corte Suprema, Ungheria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SH

Resistente: TG

Interveniente a sostegno della ricorrente: UF

Questioni pregiudiziali

1) Se siano ricomprese nella sfera di applicazione del regolamento n. 204/2011 (1) o, eventualmente, del regolamento 2016/44 (2) le seguenti obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto i costi della garanzia derivanti da taluni contratti di controgaranzia conclusi, nel contesto di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore del Libyan Housing and Infrastructure Board (in prosieguo, «HIB»):

1.1. ove, ai sensi di un contratto di controgaranzia, una banca stabilita nell’Unione europea sia obbligata a pagare i costi ad una banca libica che figura nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011;

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/5

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1.2. ove, ai sensi di un contratto di controgaranzia, una banca stabilita nell’Unione europea sia obbligata a pagare i costi ad una banca libica che non figura nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011, ma la garanzia bancaria sia emessa a favore della HIB, la quale è invece inclusa in tale elenco;

1.3. ove, nel periodo successivo alla modifica del regolamento n. 204/2011 con il regolamento n. 45/2014, il regolamento n. 204/2011 vieti i pagamenti diretti e indiretti a qualsiasi entità libica;

1.4. ove l’obbligazione pecuniaria avente ad oggetto i costi della garanzia derivi da un contratto di controgaranzia concluso, nel contesto del rapporto tra due banche stabilite nell’Unione europea, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore di HIB;

1.5. ove la liquidazione dei costi della garanzia si verifichi successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, in un procedimento giurisdizionale, successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2016/44.

2) Nell’ipotesi in cui l’obbligo di pagamento dei costi della garanzia di cui ai punti 1.1 e 1.2 sia considerato ricompreso nella sfera di applicazione del regolamento, se possa ritenersi che costituiscano fondi utilizzati direttamente o indirettamente a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati all’allegato III del regolamento n. 204/2011 i costi della garanzia pagati a una banca libica — la quale, parimenti, è stata ricompresa per un certo periodo nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III— per l’emissione di una garanzia di rimborso del pagamento anticipato e di una garanzia di corretta esecuzione a favore di HIB.

3) Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 204/2011, durante il periodo successivo alla modifica del regolamento stesso con il regolamento n. 45/2014 (punto 1.3), debba interpretarsi nel senso che occorra ritenere che costituiscano direttamente o indirettamente diritti coperti da garanzia i costi e le spese fatti valere da una banca libica e pagati, in forza di un contratto di controgaranzia, da una banca stabilita nell’Unione europea

4) Se debba considerarsi quale persona o entità ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 204/ 2011, nel testo modificato dal regolamento n. 45/2014 — persona o entità che agisca per il tramite o per conto o a favore di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) del menzionato articolo 12, paragrafo 1—, una banca stabilita nell’Unione europea che, in forza di un contratto di controgaranzia concluso, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore di HIB, sia obbligata a pagare i costi della garanzia a un’entità libica (punto 1.4). Se possa ritenersi che i costi della garanzia fatti valere da detta banca nei confronti di un’altra banca stabilita nell’Unione europea costituiscano, direttamente o indirettamente, diritti coperti da garanzia.

5) Se la norma di esclusione di cui all’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 si riferisca ad ogni forma di pagamento.

6) Laddove la liquidazione dei costi della garanzia si verifichi successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2016/ 44 del Consiglio, che ha abrogato il regolamento n. 204/2011, ma che contiene, in sostanza, disposizioni identiche (punto 1.5), se, ai fini della composizione della controversia tra le parti, sia applicabile il regolamento n. 2016/44 e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento debba interpretarsi nel senso che occorra ritenere che costituiscano direttamente o indirettamente diritti coperti da garanzia i costi e le spese fatti valere da una banca libica e pagati, in forza di un contratto di controgaranzia, da una banca stabilita nell’Unione europea. Se debba considerarsi persona o entità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo1, lettera c), di detto regolamento — persona o entità che agisca per il tramite o per conto o a favore di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) del menzionato articolo 17, paragrafo 1 — una banca stabilita nell’Unione europea che, in forza di un contratto di controgaranzia concluso, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore di HIB, sia obbligata a pagare i costi della garanzia a un’entità libica. Se possa ritenersi che i costi della garanzia fatti valere da detta banca nei confronti di un’altra banca stabilita nell’Unione europea costituiscano, direttamente o indirettamente, diritti coperti da garanzia.

(1) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12, pag. 20).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) l’11 aprile 2017 — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Causa C-182/17)

(2017/C 221/08)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

C 221/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Parti

Ricorrente: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Questioni pregiudiziali

1) Se rientri nella nozione di «ent[e] di diritto pubblico» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, una società commerciale appartenente al 100 % ad un comune.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba ritenere che detta società commerciale svolga, in quanto pubblica autorità, i compiti che incombono obbligatoriamente al comune ma che le sono delegati da quest’ultimo.

3) In caso di risposta negativa a una delle due questioni precedenti, se si debba ritenere che gli importi corrisposti dal comune alla suddetta società commerciale per lo svolgimento dei compiti affidatile costituiscano un corrispettivo.

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management

Group/Commissione europea

(Causa C-183/17 P)

(2017/C 221/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Management Group (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— per l’effetto,

— annullare l’allegato modificato della decisione di esecuzione della Commissione, del 7 novembre 2013, relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea (1), adottato il 16 dicembre 2014; e

— condannare la Commissione europea alle spese;

— condannare la Commissione europea alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi:

1) Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo.

2) Violazione del regolamento finanziario del 2002 (2) e del regolamento finanziario del 2012 (3) — Violazione del regolamento della Commissione (4) e del regolamento delegato della Commissione (5) — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo.

3) Violazione del principio della sana gestione finanziaria — Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Violazione del regolamento finanziario del 2012 (articolo 61, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 2).

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/7

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4) Violazione del principio di buona amministrazione — Violazione del diritto di essere ascoltato.

Il ricorrente contesta inoltre la decisione di respingere la richiesta di produzione della relazione dell’OLAF.

(1) C(2013) 7682 final.(2) Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio

generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 248, pag. 1).(3) Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie

applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).(4) Regolamento n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE,

Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 357, pag. 1).

(5) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 12 aprile 2017 — Flightright GmbH/Iberia Express SA

(Causa C-186/17)

(2017/C 221/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Flightright GmbH

Resistente: Iberia Express SA

Questione pregiudiziale

Se il diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), possa sussistere anche quando un passeggero, a causa di un ritardo all’arrivo relativamente contenuto, perda una coincidenza diretta giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la prenotazione abbia avuto luogo presso un organizzatore di viaggi che abbia effettuato la prenotazione dell’intero volo con una diversa compagnia aerea.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 12 aprile 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad

(Causa C-190/17)

(2017/C 221/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Lu Zheng

Convenuto: Ministerio de Economía y Competitividad

C 221/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante che entra nell’Unione europea (1) o ne esce, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che, per sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3 dello stesso regolamento, permette di infliggere una sanzione pecuniaria pari sino al doppio del valore degli strumenti di pagamento utilizzati.

2) Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante che entra nell’Unione europea o ne esce, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede come circostanze aggravanti dell’inadempimento dell’obbligo della dichiarazione la mancata dimostrazione dell’origine lecita degli strumenti di pagamento e l’incoerenza tra l’attività svolta dall’interessato [e l’importo trasportato].

3) Nel caso di risposta affermativa alle due precedenti questioni, se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/ 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro che entrata nell’Unione europea Comunità o ne esce, debba essere interpretato nel senso che soddisfi l’esigenza di proporzionalità l’irrogazione di una sanzione economica che, indipendentemente dall’importo trasportato, si elevi sino al 25 % del denaro contante non dichiarato.

(1) GU 2005, L 309, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Helga Krüsemann e a./TUIfly GmbH

(Causa C-195/17)

(2017/C 221/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Helga Krüsemann, Gabriele Heidenreich, Doris Manneck, Rita Juretschke

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/ 2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/9

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4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Rita Hoffmeyer e Rudolf Meyer/TUIfly GmbH

(Causa C-199/17)

(2017/C 221/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Rita Hoffmeyer, Rudolf Meyer

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/ 2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Eberhard Schmeer/TUIfly GmbH

(Causa C-203/17)

(2017/C 221/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

C 221/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Parti

Ricorrente: Eberhard Schmeer

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/ 2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Lubrizol France SAS avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-191/14, Lubrizol France SAS/Consiglio dell'Unione

europea

(Causa C-223/17 P)

(2017/C 221/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lubrizol France SAS (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, A. Bochon, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-191/14, Lubrizol France/Consiglio dell’Unione europea nella parte in cui ha respinto i due motivi del ricorso dinanzi al Tribunale;

— accogliere entrambi i motivi in quanto fondati;

— dichiararsi competente a decidere sui due motivi di cui trattasi e pronunciarsi in via definitiva;

— in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida sui due motivi della ricorrente riguardanti violazioni di diritto e procedurali; e

— condannare il Consiglio e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, nonché alle spese relative al procedimento di primo grado.

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/11

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Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha valutato l’applicazione, da parte del Consiglio, del criterio pertinente alla luce delle pertinenti norme giuridiche.

La ricorrente sostiene che, non avendo applicato i criteri pertinenti di cui alla comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02 (1)) nell’esaminare se la sospensione dei dazi autonomi per il BPA dovesse essere revocata, il Tribunale non ha adeguatamente valutato gli argomenti della Commissione e del Consiglio alla luce del criterio giuridico pertinente e in conformità con le pertinenti norme giuridiche applicabili in tale situazione.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha illegittimamente sostituito il proprio ragionamento a quello del Consiglio e ha manifestamente snaturato le prove.

La ricorrente afferma, in primo luogo, che il Tribunale ha illegittimamente tentato di sostituire il proprio ragionamento a quello del Consiglio e della Commissione e, in tal modo, ha illegittimamente fornito esso stesso un ragionamento a sostegno della tesi che la merce fornita dall’opponente potesse essere considerata un materiale identico o equivalente al BPA, o un materiale che lo potesse sostituire.

In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha valutato le prove riguardanti la capacità dell’opponente a fornire sufficienti quantità disponibili di merci asseritamente comparabili al BPA in maniera manifestatamente errata, snaturando così il chiaro significato delle prove e la loro applicazione alla valutazione della causa in primo grado.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nell’applicazione delle procedure pertinenti e ha adottato una motivazione contraddittoria.

La ricorrente adduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello stabilire che il potere della Commissione di respingere un’obiezione a causa di un ritardo nella risposta significativamente più lungo dei 15 giorni lavorativi previsti nella comunicazione della Commissione si riferisse soltanto al primo contatto tra le società richiedenti e la società che ha presentato l’obiezione e non alle comunicazioni successive, errore che ha consentito al Tribunale di ritenere tale ritardo irrilevante. Inoltre, il Tribunale ha adottato una motivazione contraddittoria in merito alla natura, al funzionamento e ai ruoli delle diverse parti della procedura stabilita dalla comunicazione della Commissione.

(1) GU 2011, C 363, pag. 6.

Impugnazione proposta il 4 maggio 2017 da GX avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 marzo 2017, causa T-556/16, GX/Commissione europea

(Causa C-233/17 P)

(2017/C 221/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GX (rappresentante: G.-M. Enache, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata e, per l’effetto, annullare la decisione controversa dell’autorità che ha il potere di nomina;

— condannare al risarcimento del danno materiale e non materiale subito a causa di tale decisione;

— condannare la Commissione alle spese.

C 221/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale del 3 marzo 2017, causa T- 556/16, GX/Commissione, recante rigetto del suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/248/13 di non includere il suo nome nell’elenco di riserva dei candidati vincitori di tale concorso.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

1. Illegittimità del bando di concorso, del corrigendum e dei principi fondamentali della fase di valutazione

Il ricorrente ritiene che il bando di concorso sia illegittimo, in quanto non fornisce una giustificazione oggettiva con riferimento alla limitazione della scelta della seconda lingua (tedesco, inglese o francese) alla luce dell’interesse del servizio ovvero con riferimento alla proporzionalità di tale limitazione rispetto alle effettive esigenze del servizio.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta l’illegittimità, la mancanza di validità e di fondamento scientifico dei principi fondamentali della fase di valutazione che presiedono ai concorsi EPSO, in quanto non c’è supporto, prova o verifica delle pratiche fondamentali utilizzate dall’EPSO e basate sui seguenti assunti: i) «il comportamento passato è il miglior indicatore del rendimento futuro»; ii) «le fasi di valutazione, che simulano situazioni di lavoro della vita reale, sono i migliori indicatori del rendimento nella vita reale».

In terzo luogo, la ricorrente lamenta l’illegittimità di un corrigendum pubblicato nel concorso EPSO/AD/248/13.

2. Irregolarità procedurali nella fase di valutazione

La ricorrente lamenta un certo numero di irregolarità procedurali nella fase di valutazione del concorso EPSO/AD/248/ 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 10 maggio 2017 — Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

(Causa C-239/17)

(2017/C 221/17)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S

Resistente: Fødevareministeriets Klagecenter

Questioni pregiudiziali

1) In caso d’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un anno civile, e di conseguente riduzione dei pagamenti diretti dell’agricoltore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 1782/2003 (1), in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 796/2004 (2), se la riduzione dell’aiuto debba essere calcolata sulla base dei pagamenti diretti dell’agricoltore:

a) nell’anno civile in cui si verifica la violazione, o

b) nell’anno civile (successivo) dell’individuazione/dell’accertamento della violazione.

2) Se il risultato sia il medesimo ai sensi delle norme successive stabilite dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 73/2009 (3), in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento della Commissione n. 1122/2009 (4).

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/13

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3) Nel caso in cui l’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali sia avvenuta nel corso degli anni 2007 e 2008, ma la violazione sia stata individuata/accertata soltanto nel 2011, se al calcolo della riduzione dell’aiuto si applichi il regolamento del Consiglio n. 1782/2003, in combinato disposto con il regolamento della Commissione n. 796/2004, oppure il regolamento del Consiglio n. 73/ 2009, in combinato disposto con il regolamento della Commissione n. 1122/2009.

(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, 2003, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, 2004, pag. 18).

(3) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, 2009, pag. 16).

(4) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, 2009, pag. 65).

Impugnazione proposta il 2 maggio 2017 dalla Holistic Innovation Institute, S.L.U. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-706/14, Holistic Innovation

Institute/REA

(Causa C-241/17 P)

(2017/C 221/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (rappresentante: J.J. Marín López, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, Holistic Innovation Institute/REA, T-706/ 14, EU:T:2017:89.

— Annullare la decisione del Direttore dell’Agenzia esecutiva per la ricerca del 24 luglio 2014 [ARES (2014) 2461172], con cui si pone fine alla negoziazione con la Holistic Innovation Institute, S.L.U. e si esclude la sua partecipazione ai progetti europei Inachus e ZONeSEC.

— Stabilire il diritto al risarcimento della Holistic Innovation Institute, S.L.U. nei termini indicati al punto 177 dell’atto d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1. Errore di diritto in quanto nella sentenza impugnata si afferma la competenza della REA, sostenendo che essa non abbia oltrepassato i limiti dei compiti che le erano stati affidati relativamente alla gestione del settimo programma quadro, nel valutare la capacità della Holistic Innovation Institute e nell’escluderla dalla negoziazione nell’ambito dei progetti Inachus e ZONeSEC (punto 39 della sentenza impugnata).

2. Errore di diritto nell’interpretare la sezione 2.2.2., primo comma, dell’allegato della decisione 2012/838 nel senso che consente alla REA di escludere la Holistic Innovation Institute dalla negoziazione nell’ambito dei progetti Inachus e ZONeSEC (punto 126 della sentenza impugnata).

C 221/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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3. Errore di diritto in quanto nella sentenza impugnata si considerata motivata la decisione impugnata (punto 67 della sentenza impugnata) nonostante la decisione impugnata rinvii, a titolo di parti integranti della motivazione, da un lato, alla decisione della Commissione del 13 marzo 2014 [ARES (2014) 710158], con cui si esclude la ricorrente dalla partecipazione al progetto eDIGIREGION (punti 57 e da 60 a 62 della sentenza impugnata), e, dall’altro, ,alle relazioni finali in esito alle verifiche 11-INFS-025 e 11-BA119-016 (punti 63 e 64 della sentenza impugnata), quando sia la decisione della Commissione del 13 marzo 2014 [ARES (2014) 710158], citata, sia le relazioni finali in esito alle verifiche 11-INFS-025 e 11-BA119-016 sono state oggetto di ricorsi di annullamento.

4. Errore di diritto consistente nello snaturamento della valutazione delle prove fornite risultante dalla sentenza impugnata, laddove si afferma che la REA ha chiesto alla convenuta, «in diverse occasioni» determinate informazioni (punto 75 della sentenza impugnata), che «ha reiterato la sua richiesta» con nota del 14 maggio 2014 (punto 78 della sentenza impugnata), e che hanno avuto luogo «diversi scambi di scritti tra la REA e la ricorrente» (punto 118 della sentenza impugnata).

5. Errore di diritto derivante dallo snaturamento della valutazione delle prove fornite nella sentenza impugnata, in quanto in quest’ultima è fatto riferimento, ai suoi punti 8, 77 e 78 a un documento inesistente non risultante agli atti.

6. Errore di diritto in quanto la sentenza impugnata ha considerato fondata la decisione impugnata (punti 80, 84, 94, 108 e 127 della sentenza impugnata nonostante quest’ultima violi la sezione 2.2.2. dell’allegato della decisione 2012/838 nel discostarsi della valutazione positiva dei valutatori esterni indipendenti in ordine alla capacità operativa della ricorrente senza un’«argomentazione solida e debitamente fondata».

7. Errore di diritto consistente nel difetto di motivazione della sentenza impugnata, laddove in quest’ultima si afferma che «la ricorrente non ha fornito dati che consentano di respingere la sua [della REA] argomentazione» (punto 58 della sentenza impugnata) e che la sua nota del 2 giugno 2014, prodotta quale allegato A26 del ricorso, «riproduceva una parte dell’informazione figurante nel documento esplicativo menzionato al punto 8 supra, senza tuttavia fornire l’informazione specifica che le aveva chiesto la REA, indicata ai punti 7, 9 e 10 supra» (punto 78 della sentenza impugnata).

8. Errore di diritto relativo alla considerazione figurante nella sentenza impugnata secondo la quale il calendario previsto nei mandati di negoziazione contemplava la definizione della negoziazione come «di carattere indicativo» (punto 130 della sentenza impugnata).

9. Errore di diritto relativo all’errata considerazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui va respinta la domanda di risarcimento di danni materiali e morali causati dall’adozione della decisione impugnata (punti 147, 148 e 150 della sentenza impugnata).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 12 maggio 2017 — Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners

(Causa C-249/17)

(2017/C 221/19)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd

Resistenti: The Revenue Commissioners

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/15

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Questioni pregiudiziali

1) Se l’intenzione di prestare in futuro servizi di gestione a una società obiettivo di acquisizione, nel caso in cui l’acquisizione vada a buon fine, possa essere considerata sufficiente per dimostrare che il potenziale acquirente esercita un’attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva IVA (1), cosicché l’IVA pagata dal potenziale acquirente sui beni o servizi acquistati ai fini di detta acquisizione possa essere considerata come imposta su un’operazione realizzata a monte della prevista attività economica consistente nella fornitura dei suddetti servizi di gestione; e

2) Se tra i servizi professionali prestati nell’ambito della suddetta potenziale acquisizione e l’operazione a valle, consistente nella potenziale fornitura di servizi di gestione alla società che costituisce l’obiettivo dell’acquisizione, nel caso in cui l’acquisizione vada a buon fine, possa sussistere un «nesso diretto e immediato» sufficiente, quale requisito indicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella [sentenza del 27 settembre 2001, Cibo Participations (2), C 16/00, EU: C:2001:495], per cui può aver luogo la detrazione dell’IVA dovuta sui menzionati servizi professionali

(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

(2) Causa del 27 settembre 2001, Cibo Participations SA/Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, C 16/00, EU:C:2001:495.

Ricorso presentato il 12 maggio 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-251/17)

(2017/C 221/20)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e L. Cimaglia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 Commissione/Italia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento di una penalità di 346 922,40 EUR, meno un’eventuale riduzione come risultante dalla formula di degressività proposta, per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-565/10, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di 39 113,80 EUR, con un importo totale minimo di 62 699 421,40 EUR, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella causa C-565/10 e sino alla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa o sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione lamenta la mancata esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 luglio 2012 in relazione a 80 agglomerati italiani rientranti fra quelli che avevano formato oggetto di tale sentenza.

Al riguardo, la Repubblica italiana riconosce d’esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1) in relazione a 35 agglomerati. Essa riconosce altresì d’esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 10 di tale direttiva in relazione a 70 agglomerati.

C 221/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Da ciò la Commissione deduce che la Repubblica italiana non ha adottato tutti i provvedimenti necessari in vista di una piena esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012.

(1) GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 15 maggio 2017 — Regina Lorenz e Prisca Sprecher/TUIfly GmbH

(Causa C-254/17)

(2017/C 221/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Regina Lorenz, Prisca Sprecher

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/ 2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/17

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TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — AW/EUIPO — Pharma Mar (YLOELIS)

(Causa T-85/15) (1)

[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo YLOELIS — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore YONDELIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)

n. 207/2009»]

(2017/C 221/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alfa Wassermann SpA (AW) (Alanno, Italia) ammessa a sostituire l’Alfa Wassermann Hungary Kft (rappresentanti: avv.ti M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pharma Mar SA (Colomenar Viejo, Spagna) (rappresentante: avv. N. González Alberto Rodríguez)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 dicembre 2014 (procedimento R 1100/ 2014-1), relativo ad un’opposizione tra la Pharma Mar e l’Alfa Wassermann Hungary.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L’Alfa Wassermann SpA (AW) è condannata alle spese.

(1) GU C 118 del 13.4.2015.

Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2017 — Morton’s of Chicago/EUIPO — Mortons the Restaurant (MORTON’S)

(Causa T-223/15) (1)

[«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo MORTON’S — Marchi nazionali non registrati anteriori MORTON’S, MORTONS,

MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT e M MORTON’S — Impedimento relativo alla registrazione — Dichiarazione di nullità — Articolo 8,

paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 221/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Morton’s of Chicago, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: J. Moss, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mortons the Restaurant Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Barry, solicitor e P. Nagpal, barrister)

C 221/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2015 (procedimento R 46/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Mortons The Restaurant e la Morton’s of Chicago.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Morton’s of Chicago, Inc. è condannata alle spese.

(1) GU C 228 del 13.7.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Agria Polska e a. /Commissione

(Causa T-480/15) (1)

(«Concorrenza — Intesa — Abuso di posizione dominante — Mercato della distribuzione di prodotti fitosanitari — Decisione di rigetto di una denuncia — Asserito comportamento anticoncorrenziale di

produttori e di distributori — Azione concertata o coordinata di deposito di denunce, da parte di produttori e di distributori, dinanzi alle autorità amministrative e penali — Denuncia di asserite violazioni della

normativa applicabile da parte di importatori paralleli — Controlli amministrativi effettuati conseguentemente dalle autorità amministrative — Imposizione agli importatori paralleli di sanzioni

amministrative e penali da parte delle autorità nazionali — Depositi di denunce da parte dei produttori e dei distributori assimilati a ricorsi vessatori o ad abusi del processo amministrativo — Mancanza di

interesse dell’Unione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2017/C 221/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Agria Polska sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia), Agria Chemicals Poland sp. z o.o. (Sosnowiec), Star Agro Analyse und Handels GmbH (Allerheiligen bei Wildon, Austria) e Agria Beteiligungsgesellschaft mbH (Allerheiligen bei Wildon) (rappresentanti: inizialmente S. Dudzik e J. Budzik, successivamente P. Graczyk e W. Rocławski, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Szczodrowski, A. Dawes e J. Norris-Usher, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 4284 final della Commissione, del 19 giugno 2015 [caso AT.39864 — BASF (precedentemente AGRIA e a./BASF e a.)], che respinge la denuncia presentata dalle ricorrenti in merito alle violazioni dell’articolo 101 e/o dell’articolo 102 TFUE asseritamente commesse, essenzialmente, da tredici imprese produttrici e distributrici di prodotti fitosanitari, con l’aiuto o l’intermediazione di quattro organizzazioni professionali e di uno studio legale

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L’Agria Polska sp. z o.o., l’Agria Chemicals Poland sp. z o.o., la Star Agro Analyse und Handels GmbH e l’Agria Beteiligungsgesellschaft mbH sono condannate alle spese.

(1) GU C 337 del 12.10.2015.

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/19

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Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Airhole Facemasks/EUIPO — sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

(Causa T-107/16) (1)

[«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del

regolamento (CE) n. 207/2009 — Potere di riforma»]

(2017/C 221/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, Canada) (rappresentanti: S. Barker, solicitor, e A. Michaels, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 (procedimento R 2547/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Airhole Facemasks e la sindustrysurf.

Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 gennaio 2016 (procedimento R 2547/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Airhole Facemasks, Inc. e la sindustrysurf, SL, è annullata e riformata nel senso che è respinto il ricorso proposto dinanzi all’EUIPO dalla sindustrysurf avverso la decisione della divisione di annullamento del 30 luglio 2014.

2) La Airhole Facemasks e l’EUIPO sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute dinanzi al Tribunale.

3) La sindustrysurf è condannata alle spese sostenute dalla Airhole Facemasks dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

4) Il ricorso è respinto quanto al resto.

(1) GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Reisswolf/EUIPO (secret.service.)

(Causa T-163/16) (1)

[«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo secret. service. — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 221/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: A. Ebert- Weidenfeller, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2016 (procedimento R 1820/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo secret.service. come marchio dell’Unione europea.

C 221/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(1) GU C 200 del 6.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Panzeri/Parlamento

(Causa T-166/16) (1)

(«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate»)

(2017/C 221/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Italia) (rappresentante: C. Cerami, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, A. Caiola, G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento dell’11 febbraio 2016 riguardante il recupero presso il ricorrente dell’importo di EUR 83 764,34 nonché della nota di addebito in pari data ad esso relativa.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Pier Antonio Panzeri è condannato alle spese

(1) GU C 200 del 6.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown)

(Causa T-218/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Magicrown — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo —

Articolo 7, paragrafo 1, lettere b)et c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 221/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mühlbauer Technology GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Zintler e A. Stolz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2016 (procedimento R 1213/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Magicrown come marchio dell’Unione europea.

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/21

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Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Mühlbauer Technology GmbH è condannata alle spese

(1) GU C 232 del 27.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2017 — adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS)

(Causa T-355/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MULTI FRUITS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1,

lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 221/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2016 (procedimento R 1043/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MULTI FRUITS come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese.

(1) GU C 296 del 16.8.2016.

Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Bammer/EUIPO — mydays (MÄNNERSPIELPLATZ)

(Causa T-372/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo dell’Unione europea MÄNNERSPIELPLATZ — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere

descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 221/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alexander Bammer (Sindelfingen, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

C 221/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: mydays GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: F. Pfefferkorn, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 1796/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la mydays e il sig. Bammer.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Alexander Bammer è condannato alle spese.

(1) GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE)

(Causa T-375/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo INSTASITE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1,letteras c), del

regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 221/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sabre GLBL, Inc. (Southlake, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: J. Zecher, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hans e S. Crabbe, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2016 (procedimento R 1742/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo INSTASITE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Sabre GLBL, Inc., è condannata alle spese.

(1) GU C 326 del 5.9.2016.

Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-410/16) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di

motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto all’onore — Diritto di proprietà — Presunzione d’innocenza — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Proporzionalità»)

(2017/C 221/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/23

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Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou e A. Vitro, poi S. Kyriakopoulou e J. Bauerschmidt, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, L. Havas e R. Tricot, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e i conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui detti atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Rami Makhlouf è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.

3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Marsh/EUIPO (LegalPro)

(Causa T-472/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LegalPro — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo l, lettera c), del

regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 221/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marsh GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 giugno 2016 (procedimento R 146/2016-4), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo LegalPro come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Marsch GmbH è condannata alle spese.

(1) GU C 383 del 17.10.2016.

C 221/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2017 — PG/Frontex

(Causa T-583/16)

(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Procedura per il rinnovo — Articolo 266 TFUE — Dovere di diligenza — Responsabilità

extracontrattuale»)

(2017/C 221/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PG (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard e S. Drew, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di Frontex del 9 giugno 2015 di non rinnovare il contratto del ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. PG è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — CW/Parlamento europeo

(Causa T-742/16 RENV) (1)

(«Funzione pubblica — Funzionari — Molestie psicologiche — Articolo 12 bis dello statuto — Obbligo di assistenza — Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Articolo 24 dello statuto — Richiesta di assistenza — Rigetto — Decisione di rigetto del reclamo — Contenuto autonomo — Carattere prematuro del reclamo — Insussistenza — Ruolo e poteri del

comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Consultazione facoltativa da parte del funzionario — Responsabilità extracontrattuale»)

(2017/C 221/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CW (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Dean, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e, da una parte, diretta all’annullamento della decisione del Parlamento, dell’8 aprile 2013, recante rigetto della richiesta di assistenza presentata dalla ricorrente relativamente alle asserite molestie psicologiche di cui si riteneva vittima per fatto dei suoi superiori gerarchici, nonché all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento, del 23 ottobre 2013, recante rigetto del suo reclamo del 9 luglio 2013 e, dall’altra, diretta a ottenere un risarcimento dei danni che ella avrebbe subito.

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/25

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Dispositivo

1) La decisione del 23 ottobre 2013 del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, del reclamo di CW del 9 luglio 2013 è annullata.

2) La domanda di annullamento della decisione del Parlamento, dell’8 aprile 2013, recante rigetto della richiesta di assistenza presentata da CW, è respinta in quanto irricevibile.

3) Il Parlamento è condannato a versare a CW, a titolo di risarcimento del danno morale subito, un importo pari a EUR 2 000 oltre a interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento.

4) La domanda di risarcimento è respinta quanto al resto.

5) Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da CW nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea per il ricorso nella causa F-124/13, nell’ambito del procedimento d’impugnazione nella causa T-309/15 P e nell’ambito del presente procedimento di rinvio nella causa T-742/16 RENV.

(1) GU C 52 del 22/02/2014 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-124/13).

Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI

(Causa T-55/16) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2009 — Errori di diritto — Impugnazione in parte

manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2017/C 221/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

(1) GU C 106 del 21.3.2016.

C 221/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 –De Nicola/BEI

(Causa T-59/16 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2012 — Errori di diritto — Impugnazione in parte

manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2017/C 221/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli e F. Martin, successivamente G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-9/14, EU:F:2015:163) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

(1) GU C 111 del 29.3.2016.

Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI

(Causa T-60/16 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2011 — Errori di diritto — Impugnazione in parte

manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2017/C 221/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli e F. Martin, successivamente G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-55/13, EU:F:2015:165) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza.

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

(1) GU C 111 del 29.3.2016.

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/27

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Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI

(Causa T-70/16) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Responsabilità extracontrattuale — Errori di diritto — Impugnazione manifestamente infondata»)

(2017/C 221/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13, EU:F:2015:164), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza.

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

(1) GU C 111 del 29.3.2016.

Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2017 — De Masi/Commissione

(Causa T-341/16) (1)

[«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Domanda di accesso a titolo della cooperazione interistituzionale in forza dell’articolo 230 TFUE — Documenti concernenti i lavori del gruppo “Codice di

condotta (fiscalità delle imprese)” istituito dal Consiglio — Atto non impugnabile — Irricevibilità»]

(2017/C 221/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Fischer-Lescano, professore)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione dell’8 giugno 2016, che risponde alla domanda del presidente della commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE2) di accesso integrale ai documenti del gruppo «Codice di condotta (fiscalità delle imprese)».

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Il sig. Fabio De Masi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(1) GU C 287 dell’8.8.2016.

C 221/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Ricorso proposto il 14 aprile 2017 — L/Parlamento

(Causa T-59/17)

(2017/C 221/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L (rappresentante: I. Coutant Peyre, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del Parlamento di licenziare la parte ricorrente datata 24 giugno 2016 e ricevuta il 25 luglio 2016;

— condannare il Parlamento a pagare la somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale; e

— condannare il Parlamento alle spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di protezione degli informatori come definiti dagli articoli 22 bis e ter dello statuto dei funzionari e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno.

2. Secondo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione.

3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.

6. Sesto motivo, vertente sulla mancata risposta del Parlamento alla richiesta di assistenza della parte ricorrente, sulla violazione del diritto alla difesa e sulla violazione del diritto alla conciliazione.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai documenti.

8. Ottavo motivo, vertente sullo sviamento di potere.

Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Falmouth University/Commissione

(Causa T-227/17)

(2017/C 221/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Falmouth University (Falmouth, Regno Unito) (rappresentanti: V. Sloane, Barrister, F. Harmel, avvocato e T. Kotsonis, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione europea in cui, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ha dichiarato che sussistevano talune irregolarità nell’operazione «Aumentare la base di conoscenza creativa della Cornovaglia» e che era necessaria una rettifica finanziaria forfettaria del 25 %;

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/29

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— condannare la Commissione europea alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha erroneamente dichiarato che i criteri di selezione violavano l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE (1)

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non poteva basarsi su tre asserite ulteriori irregolarità.

3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che, in ogni caso, la Commissione ha erroneamente constatato che sussistevano tre asserite ulteriori irregolarità.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in modo manifestamente irragionevole e sproporzionato nel decidere che l’importo della rettifica finanziaria è pari al 25 %.

(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

Ricorso proposto il 17 aprile 2017 — Balti Gaas/Commissione e INEA

(Causa T-236/17)

(2017/C 221/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: E. Tamm e L. Naaber-Kivisoo, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione delle convenute del 17 febbraio 2017 Rif. Ares(2017)890302 (1);

— condannare le convenute a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che le convenute non hanno osservato i principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione nelle procedure di erogazione dei finanziamenti e deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto competenza.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione di una condizione procedurale sostanziale per difetto di motivazione.

3. Terzo motivo, vertente sulla carenza di motivazione.

4. Quarto motivo, vertente sulla mancanza di esattezza fattuale della motivazione.

(1) Decisione assunta in relazione alla decisione di esecuzione della Commissione C(2016)1587 final del 17/03/2016 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione C(2014)2080 che istituisce un programma di lavoro pluriennale per la concessione di finanziamenti nel settore dell'infrastruttura energetica transeuropea nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.

C 221/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Ecolab Deutschland e Lysoform Dr. Hans Rosemann/ECHA

(Causa T-243/17)

(2017/C 221/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania) e Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard e P. Sellar, lawyers)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

— annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») relativa all’inclusione della società Sasol Chemie GmbH & Co. KG, in qualità di fornitore della sostanza 1-Propanolo nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 (1) (l’«elenco ex articolo 95») per i tipi di prodotto 1, 2 e 4;

— condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/ 2012.

— Le ricorrenti sostengono che l’ECHA non si è conformata ai requisiti normativi per l’inclusione di una società come la Sasol nell’elenco ex articolo 95, come previsti dall’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto la Sasol non poteva presentare un fascicolo completo all’ECHA. Secondo le ricorrenti, detto fascicolo non poteva contenere né una copia del test della cometa (Comet Assay test) né una lettera di accesso che garantisse i diritti di riferimento a tale test.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.

— Le ricorrenti adducono che, avendo ammesso come completo il fascicolo presentato dalla Sasol ai fini dell’elenco ex articolo 95, l’ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovano in situazione analoga senza oggettiva giustificazione, in violazione del principio di non discriminazione.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione delle condizioni di parità stabilite dal regolamento (UE) n. 528/2012 e sulla concorrenza sleale causata.

— Le ricorrenti lamentano che, includendo la Sasol nell’elenco ex articolo 95, l’ECHA ha disatteso l’applicazione delle norme di cui agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 528/2012, le quali mirano a garantire le condizioni di parità tra le società, come le ricorrenti, che hanno partecipato al riesame per l’1-Propanolo, e quelle, come la Sasol, che non vi hanno preso parte.

(1) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/31

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Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Casino, Guichard-Perrachone e EMC Distribution/ Commissione

(Causa T-249/17)

(2017/C 221/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, Francia) e EMC Distribution (Vitry-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: D. Théophile, I. Simic, O. de Juvigny e T. Reymond, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— prima di pronunciarsi, ordinare ala Commissione, sulla base degli articoli 89 e 90 del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre tutti i documenti, atti e altre informazioni sulla base dei quali ha ritenuto, alla data della decisione C(2017) 1054, di disporre di indizi sufficientemente seri per giustificare che fossero effettuati accertamenti nei locali delle ricorrenti;

— dichiarare inapplicabile al caso di specie, sulla base dell’articolo 277 TFUE, l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 e, di conseguenza, annullare la decisione C(2017) 1054 della Commissione in data 9 febbraio 2017;

— annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2017) 1054 della Commissione europea del 9 febbraio 2017;

— condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2017, che ingiunge alle ricorrenti di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1), decisione che è impugnata nel caso di specie, (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Le ricorrenti sostengono, a tale proposito, che:

— la decisione impugnata sarebbe fondata su una disposizione illegittima e quindi inapplicabile al caso di specie, conformemente all’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»);

— l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 violerebbe il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), in quanto non consentirebbe alle imprese destinatarie di una decisione della Commissione che dispone accertamenti di esercitare un ricorso effettivo contro lo svolgimento degli stessi;

— tale disposizione violerebbe altresì il principio della parità delle armi e i diritti della difesa, garantiti dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall’articolo 6 della CEDU, in quanto non consentirebbe alle parti l’accesso ai documenti sottostanti alla decisione di effettuare accertamenti della Commissione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, sancito dall’articolo 7 della Carta e dall’articolo 8 della CEDU, in quanto la decisione impugnata avrebbe una durata di validità illimitata e un ambito di applicazione al contempo impreciso e sproporzionato, poiché:

— la decisione impugnata indicherebbe soltanto la data in cui gli accertamenti possono iniziare, ma non prevedrebbe né una data di fine, né una durata massima degli accertamenti;

— essa riguarderebbe tutte le società del gruppo Casino, a prescindere dalla loro attività e localizzazione geografica, senza indicarne alcuna individualmente, eccetto la sua società madre;

— essa consentirebbe gli accertamenti in qualsiasi locale del gruppo.

C 221/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione incombente alla Commissione, poiché la decisione impugnata non indicherebbe né il tipo, né la natura, né l’origine, né il contenuto delle informazioni alla luce elle quali la Commissione ha deciso di ordinare gli accertamenti.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, sancito dall’articolo 7 della Carta e dall’articolo 8 della CEDU, in quanto essa sarebbe stata adottata senza che la Commissione disponesse di indizi sufficientemente ser per giustificare che fossero effettuati accertamenti nei locali delle ricorrenti.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, che si sarebbe verificata con l’adozione della decisione impugnata, in quanto quest’ultima avrebbe previsto l’inizio degli accertamenti in una data estremamente pregiudizievole all’attività delle ricorrenti, quando un’altra data, indubbiamente meno vincolante per esse, non avrebbe creato alcun inconveniente alla Commissione. Le ricorrenti sostengono, a tale proposito, che, mentre essa riguarda specificamente i locali dell’ente del gruppo Casino incaricato di negoziare con i fornitori, la decisione impugnata prevede l’inizio degli accertamenti il 20 febbraio 2017 o poco dopo, ovvero la settimana finale delle negoziazioni degli accordi annuali con i fornitori, i quali, ai sensi dell’articolo L. 441-7 del codice di commercio francese, devono essere conclusi prima del 1o marzo dell’anno corrente, circostanza di cui la Commissione era perfettamente a conoscenza.

Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — RE/Commissione

(Causa T-257/17)

(2017/C 221/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RE (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— ordinare l’annullamento della decisione implicita della direzione della sicurezza che respinge tacitamente la domanda del ricorrente di conferma di accesso ai documenti del 20 gennaio 2017;

— condannare la convenuta a riconoscere al ricorrente un giusto ed equo risarcimento dei danni morali derivanti dall’illegittimo diniego di trattare la sua richiesta di accesso ai documenti in violazione delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001 (1); e

— ordinare alla convenuta di sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della citata decisione implicita per due motivi: innanzitutto per la violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata in relazione alla mancata divulgazione di 15 documenti richiesti dal ricorrente, non menzionati nella decisione del 22 dicembre 2016 che respinge la domanda iniziale di accesso ai documenti; e in secondo luogo per la mancanza o, in ogni caso, per l’erronea giustificazione per la non divulgazione degli altri documenti, ove si dovesse ritenere che la motivazione della decisione del 22 dicembre 2016 che respinge la domanda iniziale di accesso ai documenti fosse incorporata nella decisione implicita impugnata.

Infine, il ricorrente chiede il riconoscimento di idoneo risarcimento per il danno morale da lui patito, derivante dai costanti ritardi dell’amministrazione e dall’illegittimo diniego di accordargli l’accesso ai documenti in questione, in violazione delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001.

(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, 2001, pag. 43)

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/33

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Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

(Causa T-260/17)

(2017/C 221/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett e K. Schlüter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nixen Partners (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NEXEN PULSE» — Domanda di registrazione n. 13 374 194

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2017 nel procedimento R 1571/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata e rigettare l’opposizione;

— condannare l’EUIPO alle spese legali anche per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione, ivi incluse tutte quelle che la ricorrente ha dovuto sostenere nell’ambito di detti procedimenti.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — Bayer/EUIPO — UNI — Pharma (SALOSPIR)

(Causa T-261/17)

(2017/C 221/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bayer AG (Leverkusen, Germania) (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: UNI — Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories Industrial and Commercial SA (Kifisia, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «SALOSPIR» — Domanda di registrazione n. 12 351 458

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 febbraio 2017 nel procedimento R 2444/2015-4

C 221/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO e Uni-Pharma, nel caso in cui quest’ultima eserciti il suo diritto di intervenire nella causa, alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 maggio 2017 — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX)

(Causa T-264/17)

(2017/C 221/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Uponor Innovation AB (Borås, Svezia) (rappresentante: A. Kylhammar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swep International AB (Landskrona, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SMATRIX» — Domanda di registrazione n. 12 540 431

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o marzo 2017 nel procedimento R 236/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese;

— condannare la Swep International a rimborsare alla ricorrente le spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l’8 maggio 2017 — Quadri di Cardano/Commissione

(Causa T-273/17)

(2017/C 221/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Quadri di Cardano (Schaerbeek, Belgio) (rappresentanti: N. De Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/35

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Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire che

— la decisione del 19 luglio 2016 del PMO che ha fissato i suoi diritti individuali in occasione della sua entrata in servizio presso l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) è annullata, nella parte in cui gli nega la concessione dell’indennità di dislocazione pari al 16 % in applicazione dell’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto e comporta, di conseguenza, la mancata concessione dei relativi diritti, segnatamente le spese di viaggio annuali;

— la convenuta è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle discussioni e dei negoziati legati al periodo che ha preceduto la riforma dello Statuto dei funzionari e, in particolare, delle legittime aspettative, dei principi del legittimo affidamento e di certezza giuridica del ricorrente nonché dei diritti acquisiti di quest’ultimo, a motivo dell’improvvisa differente analisi del suo fascicolo relativo ai diritti individuali.

2. Secondo motivo, vertente sul contratto interinale a tempo determinato di diritto belga fatto valere dalla Commissione per giustificare lo stabilimento della residenza in Belgio, da parte del ricorrente, allorché quest’ultimo prestava attività lavorativa per un datore di lavoro privato. Detto motivo è suddiviso in tre parti.

— Prima parte, vertente sullo sviamento di potere e sull’abuso di potere, da parte della Commissione, allorché ha tentato di escludere un qualsiasi vincolo di subordinazione da essa detenuto nei confronti del ricorrente durante il periodo in cui quest’ultimo svolgeva attività lavorativa interinale a tempo determinato al fine giustificarsi a fronte dell’esistenza di un’attività lavorativa al servizio di un’organizzazione internazionale che deve in via di principio rinviare l’analisi delle condizioni richieste dall’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto;

— seconda parte, vertente sull’errore di diritto, sulla violazione delle norme giuridiche belghe in materia di contratti a tempo determinato nonché sullo sviamento della legge, nei quali sarebbe incorsa la Commissione;

— terza parte, vertente sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP)

(Causa T-274/17)

(2017/C 221/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (reppresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «MONSTER DIP» — Domanda di registrazione n. 13 118 211

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

C 221/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2017

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Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2017 nel procedimento R 1062/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— annullare la decisione della divisione di opposizione del 19 aprile 2016 nell’opposizione B 2433681;

— respingere il marchio oggetto di opposizione per tutti i prodotti e i servizi;

— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5 del regolamento n. 207/2009.

Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Icone animate)

(Causa T-96/17) (1)

(2017/C 221/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 112 del 10.4.2017.

10.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 221/37

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IT

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)