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1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23 29-1-2018 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229. Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed at- tuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamen- to delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93; Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codi- ce doganale dell’Unione (rifusione); Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e suc- cessive modificazioni, recante approvazione del testo de- finitivo del codice penale; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e suc- cessive modificazioni, recante approvazione del codice civile; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e succes- sive modificazioni, recante codice della navigazione; Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorren- ze festive; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive mo- dificazioni, recante ordinamento della professione di me- diatore marittimo; Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive mo- dificazioni, recante disciplina della professione di racco- mandatario marittimo; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ra- tifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesio- ne alla convenzione internazionale del 1974 per la salva- guardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante rati- fica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquina- mento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive mo- dificazioni, recante nuovo ordinamento dell’Amministra- zione della pubblica sicurezza; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive mo- dificazioni, recante riordinamento pensionistico dei lavo- ratori marittimi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive mo- dificazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo- dificazioni, recante nuove norme in materia di procedi- mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive mo- dificazioni, recante disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successi- ve modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive mo- dificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’articolo 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l’esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modi- ficazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante dispo- sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- nale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi- lità 2013); Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive mo- dificazioni, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazio- nale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbli- che amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile e, in particolare, l’arti- colo 5 che prevede l’adozione di un decreto del Ministero della sanità concernente i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di ido- neità delle attività sportive, per la parte relativa all’attività agonistica;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2329-1-2018

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017 , n. 229 .

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed at-tuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamen-to delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);

Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codi-ce doganale dell’Unione (rifusione);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e suc-cessive modificazioni, recante approvazione del testo de-finitivo del codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e suc-cessive modificazioni, recante approvazione del codice civile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e succes-sive modificazioni, recante codice della navigazione;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorren-ze festive;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive mo-dificazioni, recante ordinamento della professione di me-diatore marittimo;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive mo-dificazioni, recante disciplina della professione di racco-mandatario marittimo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ra-tifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesio-ne alla convenzione internazionale del 1974 per la salva-guardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante rati-fica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquina-mento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive mo-dificazioni, recante nuovo ordinamento dell’Amministra-zione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive mo-dificazioni, recante riordinamento pensionistico dei lavo-ratori marittimi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive mo-dificazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-dificazioni, recante nuove norme in materia di procedi-mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive mo-dificazioni, recante disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successi-ve modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive mo-dificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’articolo 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l’esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modi-ficazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-lità 2013);

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive mo-dificazioni, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazio-nale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbli-che amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile e, in particolare, l’arti-colo 5 che prevede l’adozione di un decreto del Ministero della sanità concernente i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di ido-neità delle attività sportive, per la parte relativa all’attività agonistica;

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Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del set-tore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, converti-to, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finan-ziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazio-ne del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante definizione ed amplia-mento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di fun-zioni e compiti amministrativi dello Stato alle regio-ni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’or-dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni, recante attuazione della diretti-va 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e suc-cessive modificazioni, recante codice dell’amministra-zione digitale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante codice delle assicura-zioni private;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive modificazioni, recante attuazione della diret-tiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc-cessive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela del-la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e suc-cessive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della diret-tiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove dispo-sizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, re-cante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, re-cante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-tobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 feb-braio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del codi-ce della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fi-scale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 mag-gio 1982, n. 378, e successive modificazioni, recante ap-provazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancella-zione ed integrazione dei dati e delle informazioni, regi-strati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-bre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacen-ti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 set-tembre 1994, n. 634, e successive modificazioni, recante regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzio-ne generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 set-tembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recan-te regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione interna-zionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 di-cembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, recan-te regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 di-cembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, con-cernente regolamento recante disciplina del procedimen-to di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernen-te l’approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifica-zioni, recante regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, e successive modifica-zioni, recante regolamento concernente l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, e successive modificazioni, recante mo-dalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attua-zione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 mar-zo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle mo-dalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio occasionale di unità da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Conven-zione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da di-porto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari, pubblicato nella Gazzet-ta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 mag-gio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell’adunanza del 19 ottobre 2017;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi, nell’adunanza del 12 ottobre 2017;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni par-lamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la seconda preliminare deliberazione del Con-siglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 7 ot-tobre 2015, n. 167;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni par-lamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 2 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari este-ri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economi-

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co, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le dispo-sizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o an-che commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e inter-ne, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicem-bre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 27 febbraio 1998, n. 30.».

Art. 2. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Unità da diporto utilizzata a fini commerciali»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) , sono aggiunte le seguenti:

«c -bis ) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’articolo 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

c -ter ) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’articolo 3.»;

c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»;

e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente stazio-na» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telema-tico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vista-ta dalla predetta autorità» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telemati-co del diportista (STED)».

Art. 3. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo

8 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Definizioni

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione de-stinata alla navigazione da diporto;

b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del pre-sente codice, nonché le navi di cui all’articolo 3 della leg-ge 8 luglio 2003, n. 172;

c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, mi-surata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misura-ta secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e) ;

e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;

f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ven-tiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ov-vero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c) , con esclusione delle moto d’acqua;

h) moto d’acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.».

Art. 4. Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 -bis . Alla progettazione, costruzione e immissione in commer-cio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse dal-

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le navi da diporto e dalle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».

Art. 5.

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l’utilizzatore in locazione finan-ziaria di una nave da diporto o»;

d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarca-zioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Ar-chivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)» e le parole: «dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del de-creto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giu-gno 2011, n. 104»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il pro-prietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di posses-so dell’unità medesima a seguito di reato contro il pa-trimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presen-tando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presenta-ta in caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l’indi-sponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la ces-sazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello te-lematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le moda-lità relative alla presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto.».

Art. 6. Iscrizioni di navi da diporto

1. Dopo l’articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15 -bis .

Iscrizione di navi da diporto

1. Il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprie-tario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l’iscrizione, anche provvisoria, nell’Archivio tele-matico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentan-do allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presen-tare l’estratto del registro di iscrizione di provenienza ov-vero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l’attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell’autorità com-petente estera, con validità non superiore a sei mesi dal-la data del rilascio, che attesta l’avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell’estratto del registro di iscrizio-ne di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identi-ficativi dell’unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l’obbligo di presentazione del certificato di stazza o l’attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l’utilizza-tore della nave da diporto in locazione finanziaria presen-ta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell’impresa individuale o della società esercente le atti-vità di cui all’articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all’articolo 2, svol-ta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denomi-nazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. È fatta salva la facoltà per il proprietario o per l’uti-lizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sem-pre la destinazione della nave da diporto in nave da di-porto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

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Art. 15 -ter .

Iscrizione delle navi destinate esclusivamenteal noleggio per finalità turistiche

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro interna-zionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il re-golamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al com-ma 1 sono:

a) la licenza di navigazione di cui all’articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;

b) il ruolino di equipaggio, di cui all’articolo 38; c) il libro unico di bordo.

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c) , è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l’atto di nazio-nalità di cui all’articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all’articolo 170 del medesimo codice.».

Art. 7.

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1 -bis . In caso di risoluzione del contratto di locazio-

ne finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telema-tico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancella-zione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione.

1 -ter . Nel caso di perdita della disponibilità dell’uni-tà da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’anno-tazione di cui al comma 1, a seguito dell’annotazione della perdita di possesso di cui all’articolo 15. Lo Spor-tello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utiliz-zatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, ri-chiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione.».

Art. 8. Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «o, se l’interessato è residen-te all’estero, entro centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di iscrizione» sono sostituite dalle se-guenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) al comma 2, le parole: «dall’ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;

c) al comma 3, le parole: «all’ufficio di iscrizione dell’unità che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Spor-tello telematico del diportista (STED)» e le parole: «l’uffi-cio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -bis . Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichia-razione e la revoca di armatore.».

Art. 9. Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all’ar-ticolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I cit-tadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione euro-pea residenti all’estero che intendono iscrivere o mante-nere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione inter-na possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.».

Art. 10. Modifiche all’articolo 19 decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione di imbarcazioni da diporto»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ot-tenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con

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sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telema-tico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichia-razione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del mede-simo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del mo-tore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilascia-ta da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»;

c) al comma 2, le parole: «dell’articolo 10 o autoriz-zato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizza-to ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del pre-sente codice chieda l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di can-cellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità competente, con validità massi-ma di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall’atte-stato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità.»;

e) al comma 4, le parole: «dell’articolo 10 o autoriz-zato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizza-to ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -bis . Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’Ar-chivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da di-porto in locazione finanziaria presenta all’ufficio di iscri-zione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del pre-sente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all’articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di ap-partenenza che attesta la specifica attività di cui all’ar-ticolo 2, svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denomi-nazione è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell’utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la de-stinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».

Art. 11.

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il pro-prietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sotto-scrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di im-matricolazione, presentando domanda allo Sportello te-lematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

a) copia della fattura o della ricevuta fiscale atte-stante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;

b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei moto-ri di propulsione sistemati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fi-scale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’im-barcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da di-porto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.»;

d) al comma 3, le parole: «all’ufficio che li ha ri-lasciati» sono sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista (STED)».

Art. 12.

Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cancella-zione dall’Archivio telematico centrale delle unità da di-porto (ATCN)»;

b) il primo comma è abrogato; c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione»

sono sostituite dalle seguenti: «dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)» e all’alinea dopo le parole: «può avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, se-condo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»;

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d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2 -bis . Il proprietario che intende vendere all’estero la

nave o l’imbarcazione o che, mantenendone la proprie-tà, intende cancellarla dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l’iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservato-re unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismis-sione di bandiera da parte dello stesso.

2 -ter . Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla di-smissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l’articolo 15 della leg-ge 26 luglio 1984, n. 413.

2 -quater . Ai fini dell’accertamento di cui all’artico-lo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il ter-mine di trenta giorni di cui al comma 2 -ter , il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.».

Art. 13. Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) , dopo le parole: «licen-za di navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;

b) al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvi-soria,» e le parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un orga-nismo notificato ai sensi dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata, ai sensi dell’al-legato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero auto-rizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

c) ai commi 1 e 2, le parole: «dall’ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».

Art. 14. Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da di-porto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizio-ne» sono inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanume-rico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatrico-late alla data di entrata in vigore del regolamento di attua-zione di cui all’articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole: «l’ufficio di iscrizione e» sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;

d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».

Art. 15. Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero» sono sop-presse e dopo le parole: «dello scafo» sono inserite le se-guenti: «, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole: «dell’apparato motore», sono inserite le se-guenti: «, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera g) , del medesimo decreto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La rice-vuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del di-portista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».

Art. 16. Dichiarazione di armatore

1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 24 -bis .

Dichiarazione di armatore

1. Chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo spor-tello telematico del diportista (STED). Quando l’eserci-zio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprieta-rio. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari me-diante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

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2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dal-la legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest’ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono rac-colte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia au-tentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:

a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell’armatore;

b) gli elementi di individuazione dell’unità.

5. Quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:

a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;

b) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso dell’unità.

6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell’Ar-chivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, arma-tore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L’armatore è responsabile delle obbligazioni con-tratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in oc-casione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa gra-ve, l’armatore di una unità da diporto di stazza lorda infe-riore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessi-vo a una somma pari al valore dell’unità e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.».

Art. 17. Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola: «sigle» è sostituita dalla seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le seguenti: «dell’unità»;

b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sosti-tuite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscri-zione» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico ge-nerato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al secondo pe-riodo la parola: «iscrizione» è sostituita con la seguente: «individuazione»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, com-ma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lette-ra “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»;

d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostitui-te dalle seguenti: «dei numeri»;

e) al comma 3, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sosti-tuite dalle seguenti: «numero di iscrizione che può esse-re costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.»;

f) il comma 4 è abrogato.

Art. 18. Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le seguenti: «e certificato di idoneità al noleggio»;

b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalla seguenti: «dal regolamento di attua-zione del presente codice»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 -bis . Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell’unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono discipli-nati dal regolamento di attuazione del presente codice.».

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Art. 19. Controlli di sicurezza della navigazione da diporto

1. Dopo l’articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è inserito il seguente:

«Art. 26 -bis .

Controlli di sicurezza della navigazioneda diporto in mare

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, an-che a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con partico-lar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti verifica annualmente l’attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle di-rettive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento fa-vorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al co-mando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, re-stando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attri-buzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della naviga-zione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tra-mite l’accesso all’anagrafe nazionale delle patenti nauti-che di cui all’articolo 39 -bis del presente codice, all’Ar-chivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 9, com-ma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121, da parte degli uf-ficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall’artico-lo 8 -bis , comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 20. Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: «lettera f) » e le parole: «nei registri di cui all’articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Ar-chivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) al comma 2, le parole: «nei registri delle im-barcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

c) al comma 3, lettera b) , le parole: «dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e, alla let-tera c) , le parole: «tavole a vela» sono sostituite dalle se-guenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «ca-noe, kajak»;

d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sosti-tuite dalle seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;

e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente perio-do: «In caso di locazione di natanti da diporto a un sog-getto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell’unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6 -bis . L’utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini com-merciali di cui all’articolo 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a

quello che il natante è abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di per-

sone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle

dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attua-zione del presente codice.

6 -ter . Per l’utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo di cui al comma 6 -bis , lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall’articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».

Art. 21.

Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabi-lito nell’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l’impor-tatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera v) , del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».

Art. 22.

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmit-tenti di bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;

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b) al comma 4, le parole: «all’ufficio di iscrizione dell’unità» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;

c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle co-municazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.»;

e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11 -bis . Il conduttore dell’unità da diporto è responsabile de-gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmit-tenti di bordo.

11 -ter . Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizio-ni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’indi-viduazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innova-zione tecnologica.».

Art. 23. Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 1, le parole: «nei registri di cui all’artico-lo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio tele-matico centrale delle unità da diporto (ATCN)».

Art. 24. Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) , le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unità» e alla lettera c) , le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unità» e le parole: «saloni nautici internazio-nali» sono sostituite dalle seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero.»;

b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il capo dell’ufficio provinciale del Diparti-mento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marit-timo, nella cui giurisdizione l’impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto»;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente perio-do: «L’atto di autorizzazione abilita anche alla navigazio-ne in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4 -bis . L’autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’anno-tazione delle attività commerciali di cui al comma 1.»;

e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente perio-do: «In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.»;

f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6 -bis . In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l’ef-ficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il ti-tolare dell’autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First Aid” ovvero di quello “Me-dical care”, a seconda che l’unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.».

Art. 25.

Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se ri-chiesto,» e, alla lettera b) , le parole: «, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarca-zioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 26.

Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è abrogato.

Art. 27.

Titoli professionali del diporto

1. Dopo l’articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 36 -bis .

Titoli professionali del diporto

1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di na-vigazione del diporto di 2ª classe.

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2. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del-la legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzio-ne, dell’università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni intro-dotte dal presente articolo.».

Art. 28. Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le seguenti: «e da diporto utilizzate a fini com-merciali» e dopo le parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall’armatore»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 -bis . Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesi-mo armatore è consentita la rotazione sulle predette uni-tà senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’au-torità marittima competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità.».

Art. 29. Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II

del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legi-slativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di pa-tente» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».

2. All’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguen-te: « b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La paten-te nautica si distingue nelle seguenti categorie:

a) Categoria A: abilitazione al comando di natan-ti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;

b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;

c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;

d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.»;

c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6 -bis . Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Cate-goria D vi possono essere limitazioni relative alle carat-teristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all’utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riporta-te sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabi-liti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

6 -ter . Le patenti nautiche di Categoria A e B sono con-seguite senza esami da:

a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;

b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità nava-le rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in pos-sesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Ma-rina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano coman-dato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6 -quater . La patente nautica di Categoria A è conse-guita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare del-la Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, se-condo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6 -quinquies . La facoltà di cui ai commi 6 -ter e 6 -quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali pre-visti dal regolamento di attuazione al presente codice.».

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Art. 30.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è inserito il seguente:

«Art. 39 -bis .

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rende-re possibile l’acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto del-le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazio-ne, gli affari generali e il personale, l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

2. Nell’anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;

b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;

c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l’applicazione della sanzione della so-spensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;

d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.

3. L’anagrafe di cui al comma 1 è completamente in-formatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c) , dalle compagnie di assicurazio-ne, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elabora-zione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:

a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;

b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appar-tenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della leg-

ge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima legge;

c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appar-tenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’ana-grafe nazionale di cui al comma 1, nonché l’accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Art. 31.

Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicem-bre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «del de-creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

b) al comma 3, le parole: «L’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L’articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3 -bis . Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’ar-ticolo 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazio-ne della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».

Art. 32.

Modifiche all’articolo 49 -bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 49 -bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «titolare» è sostituita dal-la seguente: «proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,» sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalità telematiche», sono inserite le seguenti: «e comunque fi-nalizzate alla semplificazione degli adempimenti»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 -bis . Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in origi-nale o copia conforme.».

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Art. 33. Figure professionali per le unità da diporto

1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

« Capo II -bis . FIGURE PROFESSIONALI PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Art. 49 -ter . Mediatore del diporto

1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamen-te l’attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 apri-le 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attivi-tà professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappre-sentanza o da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzio-ni relative all’esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ri-cevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’ese-cuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 49 -quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49 -quater . Attività del mediatore del diporto

1. L’attività di cui all’articolo 49 -ter è soggetta a segna-lazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competen-te per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i re-lativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dal-le imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e

dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza dell’Unione europea; b) età minima di 18 anni; c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori ma-

rittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478; d) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’arti-

colo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico

e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori ma-rittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;

g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di preven-zione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottopo-sti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera e) , è organizzato annualmente dalle Regioni. L’iscrizione al corso è su-bordinata al pagamento da parte di coloro che intendo-no iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L’ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all’articolo 49 -ter , che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontolo-gia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti san-zioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell’informare l’in-colpato che la sua condotta non è stata conforme alle nor-me deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’in-colpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di re-sponsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo compor-tamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell’esclusione tempo-ranea dall’esercizio dell’attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in respon-sabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

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d) inibizione perpetua dell’attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell’attività professionale. L’inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale da parte dell’incolpato.

7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c) , è di-sposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi pre-visti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f) ;

b) emissione del decreto di fermo di cui all’artico-lo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b) ;

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.

9. Nel caso di esercizio dell’azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospen-sione cautelare del medesimo dall’esercizio professionale dell’attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L’inibizione perpetua dell’attività può essere pro-nunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di du-rata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanne per delitto contro la pubblica ammini-strazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pub-blica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge com-mini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti ac-cedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Mini-stro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decre-to delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i pro-grammi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e) , nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività am-ministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agri-coltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 49 -quinquies .

Istruttore di vela

1. È istituita la figura professionale dell’istruttore di vela.

2. È istruttore di vela colui che insegna professional-mente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, eser-citate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L’esercizio professionale dell’istruttore di vela è ri-servato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 è subordi-nata al pagamento da parte di coloro che intendono iscri-versi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L’ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all’entrata del bilancio del-lo Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L’elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti isti-tuzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49 -sexies .

Elenco dell’istruttore di vela e condizioni dell’iscrizione

1. L’iscrizione va fatta nell’elenco nazionale dell’istrut-tore di vela di cui all’articolo 49 -quinquies , com-ma 3. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

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2. Possono ottenere l’iscrizione nel predetto elenco na-zionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza dell’Unione europea; b) età minima di 18 anni; c) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’arti-

colo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali,

professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di preven-zione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottopo-sti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) residenza o domicilio o stabile recapito in un co-mune della Repubblica;

f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazio-ne italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro euro-peo delle qualifiche - European Qualification Framework dell’Unione europea;

g) essere in possesso del certificato di idoneità psi-cofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 di-cembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

h) aver stipulato una polizza di assicurazione del-la responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

3. L’iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell’ido-neità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g) , e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professiona-le, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L’ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presen-te comma.

4. L’istruttore di vela di cui all’articolo 49 -quinquies , che si rende colpevole di violazioni delle norme di de-ontologia professionale, ovvero delle norme di com-portamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Com-partimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell’informare l’in-colpato che la sua condotta non è stata conforme alle nor-me deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’in-colpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di re-sponsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo compor-tamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell’esclusione tempo-ranea dall’esercizio dell’attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in respon-sabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell’attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompa-tibile la prosecuzione dell’attività professionale da parte dell’incolpato.

5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c) , è di-sposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi pre-visti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h) ;

b) emissione del decreto di fermo di cui all’artico-lo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b) ;

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.

7. Nel caso di esercizio dell’azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall’esercizio professionale dell’attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell’istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gra-vemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di du-rata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanne per delitto contro la pubblica ammini-strazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pub-blica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge com-

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mini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

10. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Mini-stri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giusti-zia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l’organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinen-za e non eccedenza dei dati trattati, relativi all’elenco nazionale dell’istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le proce-dure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Com-partimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.».

Art. 34. Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

1. Dopo il Capo II -bis del Titolo III del decreto legisla-tivo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

« Capo II -ter . SCUOLE NAUTICHE E CENTRI DI ISTRUZIONE PER LA NAUTICA

Art. 49 -septies . Scuole nautiche

1. Le scuole per l’educazione marinaresca, l’istruzio-ne e la formazione dei candidati agli esami per il conse-guimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza ammi-nistrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilan-za amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l’apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprie-

tà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patri-moniali della scuola nautica, rispondendo del suo regola-re funzionamento nei confronti dell’autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’at-tività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimo-strato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezio-ne della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e ap-parati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza ammini-strativa e tecnica del Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previ-sto dall’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuri-dica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all’articolo 36 -bis , gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio at-tivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore di vela di cui all’articolo 49 -quinquies . Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

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9. La scuola nautica deve svolgere l’attività di forma-zione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre de-gli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamen-to di attuazione del presente codice.

10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L’attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l’attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;

b) il titolare non provvede alla sostituzione degli in-segnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;

c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dal-le province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare fun-zionamento della scuola nautica.

12. L’attività della scuola nautica è inibita quando: a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e

la capacità finanziaria; b) viene meno l’attrezzatura tecnica o l’attrezzatura

didattica oppure la disponibilità dell’adeguata unità da di-porto di cui al comma 9;

c) sono stati adottati più di due provvedimenti di so-spensione in un quinquennio.

13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della rela-tiva attività, ordinate dalle province o dalle città metropo-litane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali previ-ste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell’attività, costituisce esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica l’istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei re-quisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l’attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sta-bilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgi-mento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il consegui-mento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all’articolo 49 -octies presentano le do-mande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorità marittima o l’ufficio motorizzazione ci-vile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all’autorità marittima o all’ufficio motorizzazione civile del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a die-ci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esa-me sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente co-dice sono stabilite le modalità per la segnalazione certifi-cata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49 -octies . Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello naziona-le per la gestione delle scuole per il conseguimento del-le patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all’articolo 49 -septies , comma 4.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle asso-ciazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I centri di istruzione per la nautica devono svolge-re l’attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi catego-ria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didatti-ca, disporre degli insegnanti di cui all’articolo 49 -septies , comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, se-condo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

4. L’attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) non si svolge regolarmente; b) il rappresentante legale non provvede alla sosti-

tuzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 -septies , comma 7;

c) il rappresentante legale non ottempera alle dispo-sizioni date dal Direttore generale della Direzione Gene-rale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.

5. L’esercizio delle articolazioni del centro di istruzio-ne per la nautica è revocato quando:

a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresen-tante legale e la capacità finanziaria;

b) viene meno l’attrezzatura tecnica o l’attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell’adeguata unità da di-porto di cui al comma 3;

c) sono stati adottati più di due provvedimenti di so-spensione in un quinquennio;

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d) l’istruzione e la formazione dei canditati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.

6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei re-quisiti morali del rappresentante legale, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.

7. Nel caso in cui l’articolazione del centro di istruzio-ne della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è pre-vista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabi-lisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgi-mento delle verifiche da parte dei compartimenti maritti-mi; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l’ar-ticolo 49 -septies , comma 16.».

Art. 35. Strutture dedicate alla nautica da diporto

1. Dopo il Capo II -ter del Titolo III del decreto legisla-tivo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

« Capo II -quater . STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 49 -nonies . Disciplina del transito delle unità da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle uni-tà da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisu-rate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeg-gio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che appro-dano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fa-scia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è de-terminato nell’otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 50 posti barca: due; b) fino a 100 posti barca: tre; c) fino a 150 posti barca: cinque; d) fino a 250 posti barca: dieci; e) da 251 a 500 posti barca: quindici; f) da 501 a 750 posti barca: venti; g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da per-sone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell’uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 80 posti barca: uno; b) fino a 150 posti barca: due; c) fino a 300 posti barca: tre; d) da 300 a 400 posti barca: quattro; e) da 400 a 700 posti barca: sei; f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di prefe-renza una area che risulta di comodo accesso e colloca-ta alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell’area e deve prevedere una banchi-na d’accesso con altezza massima di cinquanta centime-tri rispetto al livello dell’acqua. In alternativa è possibile l’utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, col-legati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l’unità da di-porto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeg-gio nell’attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all’au-torità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabi-lità, quando non impegnato a tale fine, può essere occu-pato da altra unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, do-vrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al com-ma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l’autorità marittima può au-torizzare il prolungamento dello stazionamento.

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8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e si-glato in ogni singola pagina dall’autorità marittima terri-torialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere uti-lizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l’esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in re-gime di concessione destinati alla navigazione e al tra-sporto marittimo, con ordinanza del capo del circonda-rio marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garan-tire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adi-bite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimen-to alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d’acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall’utenza tu-ristica mediante piccole imbarcazioni, l’autorità o l’ente competente, con proprio atto determina le modalità attua-tive e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, non-ché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all’utilizzazione degli accosti in transito o per ri-fugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministra-tive previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49 -decies .

Campi di ormeggio attrezzati

1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel ri-spetto delle norme vigenti in materia di demanio marit-timo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informati-che e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del re-golamento di organizzazione dell’area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sotto-posti, previo nulla osta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vinco-lante dell’ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell’ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l’ecosistema, nell’ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l’an-coraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneg-giamento dei fondali derivanti dall’ancoraggio delle unità da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmen-te programmato di permessi di stazionamento nell’area marina;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pub-blicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe ora-rie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all’attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti ge-stori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell’area marina protetta.

5. Nell’allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all’individuazione di sistemi com-patibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l’ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologica-mente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemen-te il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono esse-re comunicate dagli enti gestori all’Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all’Istituto idrografico della Marina militare.

Art. 49 -undecies .

Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all’articolo 28 del codice della navi-gazione che presentano caratteristiche particolarmen-te idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell’autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti stru-menti di pianificazione.

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Art. 49 -duodecies .

Assistenza e traino per imbarcazionie natanti in mare

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l’inquinamento in mare, è isti-tuito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi or-meggiatori di cui all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicura-tiva che copre i rischi derivante dall’attività e comunica-zione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all’articolo 68 del codice della navigazione. La ci-tata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l’assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lun-ghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o pre-sumibile per l’incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche all’operatore chiamato per l’assistenza di contattare immediatamente l’autorità marittima.

4. Le attività comprese nell’ambito del servizio di assi-stenza sono le seguenti:

a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all’attrezzatura velica;

b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;

c) interventi di ausilio alla navigazione quali disin-caglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, rica-rica delle batterie;

d) le altre attività che consentono di risolvere sul po-sto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l’unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul po-sto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli opera-tori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto indivi-duata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all’autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del ser-vizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell’imbarcazione utiliz-zata per il servizio.».

Art. 36. Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituto dal seguente:

«TITOLO IV EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52. Giornata del mare e cultura marina

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti scola-stici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determi-na gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli isti-tuti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell’ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione inter-nazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le op-portune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, eco-nomico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all’estero, possono essere organizzate ma-nifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché ini-ziative finalizzate alla costruzione nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scola-stiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento della cultura del mare e dell’educazione marinara. L’insegnamento è im-partito dai docenti delle scuole pubbliche e private in pos-sesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegna-mento con i docenti di istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Cor-po delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di cate-goria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecno-logico, indirizzo trasporti e logistica.

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8. Le iniziative previste dal presente articolo sono or-ganizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 37. Modifiche all’articolo 53 decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revo-cata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condot-ta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all’articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della nor-mativa sulle aree marine protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osser-va una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una som-ma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli spec-chi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell’osser-vanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiatu-re debitamente omologate, le cui caratteristiche sono sta-bilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministra-tiva del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pe-cuniarie, l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle vio-lazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per: a) chiunque commette le violazioni di cui al

comma 6; b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si

mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal se-gnale di posizionamento del subacqueo;

c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo spor-tivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salva-taggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima viola-zione, la patente nautica è revocata.».

Art. 38.

Conduzione di unità da diportosotto l’influenza di alcool

1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53 -bis .

Conduzione di unità da diportosotto l’influenza dell’alcool

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la con-dotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemi-co superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospen-sione della patente nautica da tre a sei mesi;

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b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corri-spondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione am-ministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;

c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corri-spondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente artico-lo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ov-vero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del com-ma 3, l’unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo in-dicato dall’interessato o fino alla più vicina struttura de-dicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazio-ne è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’ob-bligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al com-ma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Mini-stro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sotto-porre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso appa-recchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marit-timo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell’unità da diporto si trovi in stato di al-terazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa ac-quisizione del parere del Garante per la protezione dei dati

personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l’accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obbli-ghi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore pres-so le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l’accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le atti-vità di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure me-diche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatore che ha proceduto agli accerta-menti, all’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono dispor-re il ritiro della patente nautica per un periodo non supe-riore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l’esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

10. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico su-periore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è consi-derato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell’unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c) , primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c) , consegue in ogni caso il sequestro dell’unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla vio-lazione. Con provvedimento dell’autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordina-to che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l’autorità compe-tente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il con-duttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorial-mente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».

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Art. 39.

Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza di alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

1. Dopo l’articolo 53 -bis del decreto legislativo 18 lu-glio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53 -ter .

Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la con-dotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno; b) coloro che utilizzano l’unità da diporto a fini

commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice.

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengo-no il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzio-ne amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53 -bis , comma 2, lettera a) , le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove in-corrano negli illeciti di cui all’articolo 53 -bis , comma 2, lettere b) e c) , le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcole-mico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reite-razione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53 -bis , commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai com-mi 6, 7 o 8 dell’articolo 53 -bis , il conduttore dell’unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c) , del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».

Art. 40. Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione

psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Dopo l’articolo 53 -ter del decreto legislativo 18 lu-glio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53 -quater . Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione

psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in sta-to di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costi-tuisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) , dell’articolo 53 -ter , le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revo-cata quando la violazione è commessa da uno dei condut-tori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell’artico-lo 53 -ter , ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di altera-zione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le san-zioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell’unità, salvo che l’unità appartenga a perso-na estranea all’illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazio-ne è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’ob-bligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al com-ma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Mini-stro della salute, previa acquisizione del parere del Garan-te per la protezione dei dati personali ai sensi dell’artico-lo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti quali-tativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell’unità da diporto si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di so-stanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’inte-grità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sani-tario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il Consi-

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glio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accer-tamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche de-gli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effet-tuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possi-bile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario au-siliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accom-pagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equipara-te, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la pre-senza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, com-patibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamen-ti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53 -bis e 53 -ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispet-to della riservatezza dei dati in base alle vigenti dispo-sizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertato-re che ha proceduto agli accertamenti, all’autorità compe-tente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accerta-menti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accerta-tori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipen-de l’organo accertatore.

10. L’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il man-tenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il condut-tore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorial-mente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della pa-tente nautica fino all’esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell’unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all’ar-ticolo 53 -bis , comma 2, lettera c) . Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nauti-ca, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psi-co-fisici, l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attri-buite funzioni in materia medico-legale, che deve avveni-re nel termine di sessanta giorni.».

Art. 41.

Sospensione della licenza di navigazionee ritiro della dichiarazione di potenza

1. Dopo l’articolo 53 -quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53 -quinquies .

Sospensione della licenza di navigazionee ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licen-za di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l’armatore o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:

a) per le violazioni di cui all’articolo 53, comma 1;

b) per le violazioni di cui all’articolo 53 -bis , comma 2;

c) per le violazioni di cui all’articolo 53 -ter , comma 2;

d) per le violazioni di cui all’articolo 53 -quater , comma 1;

e) per le violazioni di cui all’articolo 55, comma 3;

f) nei casi in cui le violazioni di cui all’articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento del-la prima violazione.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è ripor-tato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commes-se mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell’organo accertatore per un perio-do di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cau-telare amministrativo dell’unità da diporto, di cui all’arti-colo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

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Art. 42. Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. Abusivo utilizzo della autorizzazione

alla navigazione temporanea

1. Chiunque utilizza l’autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall’arti-colo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministra-tiva del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.».

Art. 43. Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Esercizio abusivo delle attività commerciali

con unità da diporto

1. Chiunque esercita le attività di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ov-vero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presen-ta la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attivi-tà di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al com-ma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.».

Art. 44. Sanzioni per danno ambientale

1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 55 -bis .

Sanzioni per danno ambientale

1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53 -bis , 53 -ter , 53 -quater , 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato dan-no o pericolo di danno all’ambiente, salvo che il fatto co-stituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all’ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell’unità da diporto.».

Art. 45.

Modifiche all’articolo 57 -bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 57 -bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irro-gando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.».

Art. 46.

Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. Dopo l’articolo 57 -bis del decreto legislativo 18 lu-glio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 57 -ter .

Disposizioni proceduralie pagamento in misura ridotta

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della leg-ge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice sta-bilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è am-messo il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dal-la contestazione o dalla notificazione. Nel verbale con-testato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il seque-stro dell’unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della paten-te nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.».

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Art. 47. Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.».

Art. 48. Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navidi cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adi-bite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità ma-rittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applica-no le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non ap-partenenti all’Unione europea adibite ad attività commer-ciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedi-zioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sot-toscritta dal comandante.».

Art. 49. Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «o l’integrità ambientale».

Art. 50. Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centra-le della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono

tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal com-ma 1» sono inserite le seguenti: «e 1 -bis »;

c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostitu-ite dalle seguenti: «ai commi 1 -bis e 2»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 -bis . Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1 -bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsio-ne dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere inte-ramente riassegnati, con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzio-namento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).».

Art. 51.

Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislati-vo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «nei registri» sono so-stituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) pro-cedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) pro-cedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);»;

d) la lettera h) è abrogata; e) alla lettera l) le parole: «procedura di rilascio

dell’autorizzazione alla» sono soppresse; f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: « m) disci-

plina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attra-verso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.».

Art. 52.

Modifiche all’allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «all’articolo 6, paragra-fo 4, lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: «all’ar-ticolo 5, comma 4, lettere b) e c) , del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».

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Art. 53.

Modifiche all’allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarca-zioni e navi» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archi-vio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)».

Art. 54.

Modifiche all’articolo 5 della legge28 gennaio 1994, n. 84

1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2 -bis , è inserito il seguente: «2 -ter . Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2 -bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarca-zioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto».

Art. 55.

Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidentedella Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509

1. All’articolo 2, comma 1, lettera c) , del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le se-guenti: «, anche a secco,».

Art. 56.

Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente e im-mediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gen-naio 1994, n. 84;»;

b) all’articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi» sono inserite le seguenti: «e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali».

Art. 57.

Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non supe-riore alle 1000 tonnellate» sono soppresse.

Art. 58.

Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19 -bis .

Compartimenti motori e motori alimentaticon combustibili alternativi

1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimenta-zione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica ela-borata nel rispetto della normativa europea o, in mancan-za di questa, della normativa internazionale di riferimen-to, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.

2. Il fabbricante o l’importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimenta-zione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.

3. I certificati e le dichiarazioni previste per le ope-razioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono do-cumenti di bordo.

4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello svi-luppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:

a) l’individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;

b) le procedure connesse all’applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;

c) i requisiti che deve possedere l’impresa instal-latrice di cui al comma 2;

d) l’adozione da parte dell’impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notifica-to e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;

e) le modalità con cui l’organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestio-ne della qualità dell’impresa installatrice;

f) procedure per l’immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;

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g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, me-tano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;

h) le operazioni di controllo periodico sugli im-pianti di cui al comma 1, nonché l’istituzione di una ap-posita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;

i) le procedure per l’istituzione presso l’am-ministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;

l) l’obbligo per le imprese installatrici di informa-re l’amministrazione competente del possesso dei requi-siti di cui alla lettera c) .»;

b) all’articolo 20, comma 1, le parole: « d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « e) ed f) »;

c) all’articolo 31, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) all’articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’am-biente,» sono soppresse;

e) all’allegato II, il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai moto-ri entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».

Art. 59.

Disposizioni attuative e abrogative

1. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezio-ne dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 lu-glio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le ma-terie di seguito indicate:

a) definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;

b) definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto;

c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla ca-tegoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasfe-rimento o vendita all’estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle pro-cedure per l’iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l’Archivio telema-tico centrale delle unità da diporto (ATCN);

d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;

e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure pro-fessionali dell’istruttore e dell’insegnante validi per l’in-tero territorio nazionale;

f) definizione delle procedure e delle modalità rela-tive al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di ido-neità al noleggio;

g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;

h) per le unità da diporto e le navi di cui all’artico-lo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio del-le certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio e l’individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, non-ché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innova-zione tecnologica, ferma restando la validità delle licen-ze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 lu-glio 2005, n. 171;

i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a perso-ne con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;

l) definizione dell’organizzazione e del funziona-mento dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l’accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’articolo 39 -bis , comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell’ar-ticolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

m) individuazione dei criteri per l’indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche di-versificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di com-partimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;

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n) regime amministrativo dei documenti di navi-gazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all’articolo 15 -ter , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche;

p) disciplina del deposito della licenza di navigazio-ne o dell’atto di nazionalità presso la competente autori-tà doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per quanto applicabile;

q) applicazione della normativa sul controllo del-lo Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;

r) definizione delle procedure e delle modalità per l’accertamento del tasso alcolemico;

s) definizione di uno schema-tipo delle istruzio-ni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell’unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;

t) definizione dei criteri per l’individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l’elaborazione della regola tecnica in materia di si-stemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale li-quefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;

u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che ef-fettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professio-nali degli operatori nonché i requisiti dell’imbarcazione utilizzata;

z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;

aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devo-no essere soddisfatti dalle unità da diporto che traspor-tano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) i requisiti e gli standard sono razionalizza-ti rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;

2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzio-ni, laddove l’applicazione delle previsioni delle conven-zioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnica-mente non praticabile;

bb) caratteristiche degli strumenti omologati da im-piegare negli accertamenti relativi alla violazione dei li-miti di velocità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) il decreto di cui all’articolo 36 -bis , comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdot-to dall’articolo 27 del presente decreto;

b) il decreto di cui all’articolo 49 -quater , comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come intro-dotto dall’articolo 33 del presente decreto;

c) il decreto di cui all’articolo 49 -sexies , comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come intro-dotto dall’articolo 33 del presente decreto.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, sono emanati:

a) il decreto di cui all’articolo 19 -bis , comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall’articolo 58 del presente decreto;

b) il decreto di cui all’articolo 53 -bis , comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdot-to dall’articolo 38 del presente decreto.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicar-si le disposizioni vigenti.

5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamen-to di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

a) articolo 32, commi 1, 2 e 3; b) articolo 42; c) articolo 43, commi 1 e 2; d) articolo 44.

Art. 60. Monitoraggio

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, te-nendo conto dei seguenti indicatori:

a) occupati nell’indotto nautico globalmente considerato;

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b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;

c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;

d) immatricolazioni di nuove unità da diporto; e) violazioni accertate relative al decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171; f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislati-

vo 18 luglio 2005, n. 171; g) dati e statistiche inerenti l’andamento generale del

settore del diporto nautico. 2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al

comma 1, gli uffici marittimi di cui all’articolo 17 del co-dice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in pos-sesso relativi agli indicatori.

Art. 61. Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’adozione del decreto di cui all’articolo 63, comma 1 -bis , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

a) le disposizioni del presente codice, riferite al Si-stema telematico centrale della nautica da diporto (SI-STE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organi-smi e procedure preesistenti all’entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

b) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei do-cumenti necessari per la pubblicità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circo-lazione dei mezzi di trasporto;

c) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei docu-menti necessari per il rinnovo della licenza di navigazio-ne di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 59 del presente decreto con-tinuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 62. Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai com-piti derivanti dal presente decreto con le risorse uma-ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

DELRIO, Ministro delle infra-strutture e dei trasporti

ALFANO, Ministro degli affa-ri esteri e della coopera-zione internazionale

ORLANDO, Ministro della giustizia

PADOAN, Ministro dell’eco-nomia e delle finanze

CALENDA, Ministro dello svi-luppo economico

GALLETTI, Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare

FEDELI, Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca

FRANCESCHINI, Ministro dei beni e delle attività cultu-rali e del turismo

LORENZIN, Ministro della sa-lute

MADIA, Ministro per la sem-plificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse: — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-

zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

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— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Co-stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/399 (Regolamen-to del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)) è pubblicato nella Gazzetta ufficia-le dell’Unione europea 23 marzo 2016, n. L 77.

— Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commer-cializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione)) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unio-ne europea 10 ottobre 2013, n. L 269.

— Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice penale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straord.

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della naviga-zione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ri-correnze festive) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.

— La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.

— La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.

— La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione del-la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua ese-cuzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo d’intervento in alto mare in caso di in-quinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) è pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.

— La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Am-ministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema pena-le) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— La legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1984, n. 212, S.O.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Go-verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-nistrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di con-sulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree pro-tette) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83.

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle came-re di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6.

— Si riporta l’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):

«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capi-tanerie) . — 1. L’Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costitu-ito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto di-spone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».

— La legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei tra-sporti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L.

— La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244/L.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L.

— La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la ri-forma del codice della nautica da diporto) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n. 245.

— Si riporta l’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:

«Art. 5. — In attesa dell’approvazione del piano sanitario naziona-le a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l’assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di unifor-mità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presìdi pubblici e convenzionati; d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o

convenzionati; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie

erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all’assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi re-gionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l’assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell’adozione della convenzione unica ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all’erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall’accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mu-tualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all’emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le mo-dalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

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Resta fermo quanto disposto dall’art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all’iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della legge 23 di-cembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell’art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquida-tori nominati ai sensi dell’art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al suc-cessivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa ita-liana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell’at-tività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l’adeguamento dei contributi di cui all’art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di con-certo con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicura-re l’assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all’effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle fun-zioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquida-tori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l’attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regio-ni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all’affettivo tra-sferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell’espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autono-me di Trento e Bolzano nell’ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L’assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall’art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazio-ne medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.».

— Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazio-ne), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49.

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazio-ne della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di con-trasto all’evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O. n. 183/L.

— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in ma-teria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. n. 114/L, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O. n. 174/L.

— Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digi-talizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, è stato converti-to, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77/L.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme genera-li sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. n. 228/L.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’ammi-nistrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L.

— Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione del-la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e del-la sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della di-rettiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizio-ni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214/L.

— Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione del-la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione del-lo spazio marittimo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2016, n. 260.

— Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttu-ra per i combustibili alternativi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. n. 3/L.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2329-1-2018

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) è pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1982, n. 170.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O. n. 67.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di infor-matica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n. 271.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) è pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. n. 17.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessio-ne di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedi-cate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1998, n. 40.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l’approvazione della nuova tabella delle cir-coscrizioni territoriali marittime) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa - Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.

— Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 lu-glio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da di-porto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O. n. 223/L.

— Il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1982, n. 63.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 mag-gio 2005, n. 121 (Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 (Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2012, n. 10.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 feb-braio 2013 (Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche ne-cessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio occasionale di unità da diporto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2013, n. 88.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 feb-braio 2016 (Determinazione dei diritti da corrispondere per l’ammissio-ne agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016, n. 183.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 apri-le 2017 (Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2017, n. 107.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 lu-glio 2017 (Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compen-si per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2017, n. 190.

— Si riporta l’art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata) . —1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio-nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol-tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».

Note all’art. 1: — Si riporta l’art. 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

(Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modifi-cato dal presente decreto legislativo:

«Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) . — 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’art. 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

1 -bis . Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’art. 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restan-do quanto previsto dall’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricrea-tivi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navi-gazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di rife-rimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della naviga-zione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a pro-pulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquat-tro metri.».

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2329-1-2018

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 3 del decreto legi-slativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attua-zione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come sostituito dall’art. 3 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), come modificato dall’art. 57 del presente decreto legislativo:

«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità tu-ristiche) . — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modifi-cazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non

superiore a 12, escluso l’equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli or-

ganismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di con-duzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il coman-dante può aggiungere all’equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concer-nente i servizi di cabotaggio disposta dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c) .

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l’anno 2003, 7,288 milioni di euro per l’anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsiona-le di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsio-ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazio-ne), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49.

Note all’art. 2: — Si riporta l’art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 2 ( Unità da diporto utilizzata a fini commerciali). — 1. L’uni-

tà da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazio-

ne da diporto; c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subac-

queo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

c -bis ) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’art. 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

c -ter ) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’art. 3.

2. L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da di-porto (ATCN) , con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, arti-gianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2 -bis . Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è an-notata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea o extraeuropei, l’esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall’Ufficio di conserva-toria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Spor-tello telematico del diportista (STED) , deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a) , possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.».

Note all’art. 3: — L’art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 3. Unità da diporto.».

— Per il testo dell’art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si ve-dano le note all’art. 2.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 3 della legge 8 lu-glio 2003, n. 172, come modificato dall’art. 57 del presente decreto legislativo:

«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità tu-ristiche) . — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modifi-cazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non

superiore a 12, escluso l’equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli or-

ganismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di con-duzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il coman-dante può aggiungere all’equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concer-nente i servizi di cabotaggio disposta dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c) .

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l’anno 2003, 7,288 milioni di euro per l’anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all’art. 4: — Si riporta l’art. 14 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 14 (Rinvio) . — 1. Alla progettazione e costruzione delle

navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

1 -bis . Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’art. 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. ».

Note all’art. 5: — Si riporta l’art. 15 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 15 (Iscrizione). — 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto

sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

2. Il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un’imbarcazione da diporto può chiedere l’iscri-zione provvisoria dell’unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo co-struttore professionale, possono essere iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) , purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legi-slativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legisla-tivo 14 giugno 2011, n. 104.

4. Il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazio-ne finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazio-ne. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che com-portano l’indisponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del con-tratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l’utiliz-zatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel posses-so dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto .».

— Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione del-la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.

— Il Titolo XIII del codice penale, reca: «Dei delitti contro il patrimonio».

Note all’art. 6:

— Per il testo dell’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall’art. 57 del presente decreto legislativo, si veda nelle note all’art. 3.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del set-tore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione), convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:

«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale) . — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato “Registro internazionale”, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazio-ne, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

1 -bis . L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezio-ni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell’Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a) , dell’art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall’art. 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b) , dell’art. 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comu-nitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non co-munitario, ai sensi del comma secondo dell’art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto de-gli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazio-nale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettua-re servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall’art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) . Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) , e comma 1 -bis e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra por-ti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».

— Per il testo dell’art. 22 e del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda-no le note all’art. 13.

— Per il testo dell’art. 38 e del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all’art. 28.

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 150 e 170 del codice della navigazione:

«Art. 150 (Atto di nazionalità) . — L’atto di nazionalità è rilasciato in nome del presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e, nel caso di cui all’art. 148, dal console che ne ha ricevuto l’iscrizione.

L’atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l’ufficio di immatricolazione.».

«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio) . — Il ruolo di equi-paggio deve contenere:

1. il nome della nave; 2. il nome dell’armatore; 3. l’indicazione del rappresentante dell’armatore nominato a

sensi dell’art. 267; 4. l’indicazione della data di armamento e di quella di

disarmamento; 5. l’elenco delle persone dell’equipaggio con l’indicazione del

contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».

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Note all’art. 7: — Si riporta l’art. 16 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 16 (Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di loca-

zione finanziaria) . — 1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di loca-zione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del loca-tore con specifica annotazione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

1 -bis . In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finan-ziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancel-lazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restitu-zione della licenza di navigazione.

1 -ter . Nel caso di perdita della disponibilità dell’unità da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1, a seguito dell’anno-tazione della perdita di possesso di cui all’art. 15. Lo Sportello telemati-co del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annota-zione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione .».

— Per il testo dell’art. 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all’art. 5.

Note all’art. 8: — Si riporta l’art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 17 (Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità

da diporto) . — 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costi-tutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni o, se l’interessato è residente all’estero, entro centoventi gior-ni dalla data dell’atto, mediante trascrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) , sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al com-ma 1, ne è data immediata notizia all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell’interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell’accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l’interessato non vi provveda nel termine indicato l’Ufficio di conser-vatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di en-trata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell’interessato avanzata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l’applicazione di sanzioni, alle ne-cessarie regolarizzazioni.

4 -bis . Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiara-zione e la revoca di armatore.» .

Note all’art. 9: — Si riporta l’art. 18 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 18 (Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stra-

nieri o residenti all’estero) . — 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da dipor-to (ATCN) , se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio

rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità maritti-me o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunica-zioni relative all’unità iscritta.

2. L’elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non co-stituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei con-fronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell’art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione del-le unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o no-minare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Il rappresentante, qua-lora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. ».

Note all’art. 10: — Si riporta l’art. 19 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). — 1. Per ottene-

re l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telema-tico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell’allegato XIV del decreto legi-slativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’art. 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostitu-ita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell’Unione eu-ropea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è ag-giunto il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legisla-tivo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .

3. Qualora il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscri-zione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è suffi-ciente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità competente, con vali-dità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di can-cellazione. Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità .

4. Per l’iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità ri-lasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legisla-tivo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .

4 -bis . Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’Archi-vio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria pre-senta all’ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle impre-se o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all’art. 2 o, se

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si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all’art. 2, svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazio-ne è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell’utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in im-barcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto. ».

Note all’art. 11: — Si riporta l’art. 20 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da dipor-

to) . — 1. Il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assol-vimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempi-menti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;

b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propul-sione sistemati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’inte-statario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presenta-zione del titolo di proprietà di cui al comma 2 .

1 -bis . In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da di-porto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscri-zione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal com-ma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio .

2. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del ti-tolo di proprietà, da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmen-te all’iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

3. Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricola-zione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurez-za sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell’unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 19.».

Note all’art. 12: — Si riporta l’art. 21 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 21 (Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle

unità da diporto (ATCN)) . — 1. ( Abrogato ). 2. La cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico

centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le moda-lità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:

a) per vendita o trasferimento all’estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei

natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta.

2 -bis . Il proprietario che intende vendere all’estero la nave o l’imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellar-la dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l’iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.

2 -ter . Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla di-smissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o im-barcazione da diporto, si applica l’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2 -quater . Ai fini dell’accertamento di cui all’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al com-ma 2 -ter , il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato .».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 15 della legge 26 lu-glio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi):

«Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stra-nieri o per demolizione) . — Non può essere accordata dalle autorità marittime l’autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l’Istituto, dell’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all’art. 552 del predetto codice, o dell’av-venuta costituzione a favore dell’Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall’Istituto.».

Note all’art. 13: — Si riporta l’art. 22 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione) . — 1. I

documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportel-lo telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono:

a) la licenza di navigazione, anche provvisoria , che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;

b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità. 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rila-

sciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscri-zione, sono:

a) la licenza di navigazione, anche provvisoria , che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’uni-tà, indicate nella dichiarazione di conformità UE, rilasciata, ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’art. 14, comma 3, del medesimo decreto ov-vero da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ;

b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità. 3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti

tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza

alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell’art. 14, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE):

«Art. 14 (Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione confor-me all’Allegato XV) . — Omissis .

3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l’importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all’art. 5, comma 4, lettere b) e c) , si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Omissis .».

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2329-1-2018

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.

Note all’art. 14: — Si riporta l’art. 23 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 23 (Licenza di navigazione). — 1. La licenza di navigazio-

ne per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali , è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto im-matricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario , il nome dell’unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estinti-vi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa.

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei docu-menti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navi-gazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica.

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.».

— Si riportano, per opportuna conoscenza, i commi 217 e seguenti, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

«Art. 1. — Omissis . 217. È istituito, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente

legge, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Si-stema include l’ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, l’archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tec-nico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, nonché lo sportello telematico del diportista.

218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è tito-lare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.

219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all’archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conser-vazione della documentazione, dell’elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, non-ché delle necessarie modifiche delle norme di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in

materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate di-sposizioni amministrative, anche nell’intento di adeguare dette dispo-sizioni al nuovo Sistema.

220. Nell’ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l’iscrizione e l’abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rila-scio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di indi-viduazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all’archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell’utenza da par-te di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell’acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonché dei sogget-ti autorizzati all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti.

221. Fino all’integrale attuazione delle nuove procedure quali ri-sultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.

222. Dall’attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni inte-ressate provvedono all’esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Omissis .».

Note all’art. 15: — Si riporta l’art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione) . — 1. La licenza di

navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteri-stiche principali dello scafo , come definite nell’art. 3, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell’apparato motore , come definite nell’art. 3, comma 1, lettera g) , del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.

2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti neces-sari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti .».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 3 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:

«Art. 3 (Definizioni) . — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sporti-ve o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d’acqua;

b) imbarcazione da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipen-dentemente dal mezzo di propulsione;

c) natante da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, in-dipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua;

d) moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

e) unità da diporto costruita per uso personale: un’unità da di-porto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;

f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione in-terna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;

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g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori li-mite di emissione stabiliti all’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’ allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

h) trasformazione rilevante dell’unità da diporto: una trasforma-zione di un’unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l’unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenzia-li applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;

i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propul-sione dell’unità da diporto;

l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbri-cante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;

m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata con-formemente alla norma armonizzata;

n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel qua-dro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione europea;

p) messa in servizio: il primo impiego nell’Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;

q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;

r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuri-dica stabilita nell’Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto originario di un Paese terzo;

t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabi-lita nell’Unione europea che importa nell’Unione europea, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;

u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a di-sposizione sul mercato un prodotto;

v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autoriz-zato, l’importatore e il distributore;

z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all’art. 2, punto 1, lettera c) , del regolamento (UE) n. 1025/2012;

aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo na-zionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armo-nizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una speci-fica attività di valutazione della conformità;

bb) organismo nazionale di accreditamento: l’unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;

dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui ta-rature, prove, certificazioni e ispezioni;

ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la resti-tuzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utiliz-zatore finale;

ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano con-formi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qual-siasi altro aspetto legato alla tutela dell’interesse pubblico;

hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nel-la normativa di armonizzazione dell’Unione europea che ne prevede l’apposizione;

ii) normativa di armonizzazione dell’Unione europea: la norma-tiva dell’Unione europea che armonizza le condizioni di commercializ-zazione dei prodotti.».

Note all’art. 16:

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 279 e 282, del codice della navigazione:

«Art. 279 (Pubblicità dell’atto di costituzione) . — L’atto di costi-tuzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull’atto di nazionalità. Analogamente devono es-sere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società.

La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d’iscrizione, si applica il disposto del secon-do comma dell’art. 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le anno-tazioni sull’atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.».

«Art. 282 (Pubblicità a cura del gerente) . — Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell’atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano tra-scritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull’atto di nazionalità.

In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell’art. 279.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell’art. 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati) . — 1. L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili regi-strati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 set-tembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo mo-tivato diniego.

Omissis .». — Il Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione, recano, ri-

spettivamente: «Dell’impresa di navigazione», «Dell’armatore», «Della società di armamento tra comproprietari».

Note all’art. 17:

— Si riporta l’art. 25 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 25 (Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’uni-tà ). — 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio te-lematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione com-posto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.

1 -bis . Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscri-zione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione .

2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume .

4. ( Abrogato ).».

Note all’art. 18: — Si riporta l’art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleg-

gio ). — 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice .

1 -bis . Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idonei-tà dell’unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marit-timi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. ».

Note all’art. 19: — Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 39 -bis del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall’art. 30 del presente decreto legi-slativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell’art. 9, della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministra-zione della pubblica sicurezza):

«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso) . — L’acces-so ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’articolo precedente e la loro utilizzazione sono consen-titi agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurez-za, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debi-tamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.

Omissis .». — Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell’art. 8 -

bis , del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu-glio 2008, n. 125:

«Art. 8 -bis (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno) . — 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell’art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attri-buite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all’inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

Omissis .».

Note all’art. 20: — Si riporta l’art. 27 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 27 (Natanti da diporto) . — 1. I natanti di cui all’art. 3, com-

ma 1, lettera f) , sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) , della licenza di navi-gazione di cui all’art. 23 e del certificato di sicurezza di cui all’art. 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell’Ar-chivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia dalla costa; b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazio-

ne senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011,

n. 104 ; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo co-pia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di confor-mità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’ alle-gato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa .

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al com-ma 3, lettera c) , sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di no-leggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d’in-tesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell’unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

6 -bis . L’utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commer-ciali di cui all’art. 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il

natante è abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non

superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di

sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. 6 -ter . Per l’utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di

locazione, l’obbligo di cui al comma 6 -bis , lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall’art. 39, commi 1, 3, 4 e 5.» .

— Il citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.

— Per il testo dell’art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda-no le note all’art. 29.

Note all’art. 21: — Si riporta l’art. 28 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 28 (Potenza dei motori) . — 1. Per potenza del motore si in-

tende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armo-nizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante auto-rizzato o l’importatore di cui all’art. 3, comma 1, lettera v) , del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti.

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 3 del decreto legi-slativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE):

«Art. 3 (Definizioni) . — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sporti-ve o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d’acqua;

b) imbarcazione da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipen-dentemente dal mezzo di propulsione;

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c) natante da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, in-dipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua;

d) moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

e) unità da diporto costruita per uso personale: un’unità da di-porto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;

f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione in-terna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;

g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori li-mite di emissione stabiliti all’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

h) trasformazione rilevante dell’unità da diporto: una trasforma-zione di un’unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l’unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenzia-li applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;

i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propul-sione dell’unità da diporto;

l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbri-cante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;

m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata con-formemente alla norma armonizzata;

n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel qua-dro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione europea;

p) messa in servizio: il primo impiego nell’Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;

q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;

r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuri-dica stabilita nell’Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto originario di un Paese terzo;

t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabi-lita nell’Unione europea che importa nell’Unione europea, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;

u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a di-sposizione sul mercato un prodotto;

v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autoriz-zato, l’importatore e il distributore;

z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all’art. 2, punto 1, lettera c) , del regolamento (UE) n. 1025/2012;

aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo na-zionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armo-nizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una speci-fica attività di valutazione della conformità;

bb) organismo nazionale di accreditamento: l’unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;

dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui ta-rature, prove, certificazioni e ispezioni;

ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la resti-tuzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utiliz-zatore finale;

ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano con-formi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qual-siasi altro aspetto legato alla tutela dell’interesse pubblico;

hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nel-la normativa di armonizzazione dell’Unione europea che ne prevede l’apposizione;

ii) normativa di armonizzazione dell’Unione europea: la norma-tiva dell’Unione europea che armonizza le condizioni di commercializ-zazione dei prodotti.».

Note all’art. 22:

— Si riporta l’art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 29 ( Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurez-za ). — 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmit-tente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato rice-trasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da dipor-to, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioe-lettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una di-chiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigen-te ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di con-formità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.

4. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichia-razione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diporti-sta (STED) , che provvede:

a) all’assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazio-

ne per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio

della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’ap-parato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subor-dinato ad alcun esame .

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da di-porto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società conces-sionaria e di corresponsione del relativo canone.

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8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’im-pegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrisponden-za, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico , di concerto con il Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

11 -bis . Il conduttore dell’unità da diporto è responsabile degli ob-blighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.

11 -ter . Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e in-terne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’in-dividuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ri-cetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica .».

Note all’art. 23: — Si riporta l’art. 30 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 30 (Manifestazioni sportive) . — 1. In occasione di manife-

stazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) , ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai na-tanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c) , dell’art. 27, per i quali è necessaria appo-sita autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, nonché alle imbar-cazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una di-chiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l’unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti de-vono essere osservati i regolamenti per l’organizzazione dell’attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.».

Note all’art. 24: — Si riporta l’art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 31 (Navigazione temporanea) . — 1. Per navigazione tempo-

ranea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati

all’acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all’altro anche per la

partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero. 2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai can-

tieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

4. L’atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell’unità da diporto. L’atto di autorizzazione abilita anche alla naviga-zione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.

4 -bis . L’autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’annotazione delle attivi-tà commerciali di cui al comma 1.

5. L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell’autorizzazione medesima abilitati, se richie-sto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di na-vigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizza-zione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’art. 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

6 -bis . In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l’effi-cienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghez-za superiore a ventiquattro metri, il titolare dell’autorizzazione provve-de, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First Aid” ovvero di quello “Me-dical care”, a seconda che l’unità sia rispettivamente in grado di rag-giungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. ».

— Per il testo dell’art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda-no le note all’art. 29.

Note all’art. 25:

— Si riporta l’art. 32 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea) . — 1. L’au-torizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata , anche in lingua inglese se richiesto , previa presentazione dei seguenti documenti:

a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civi-le nei confronti di terzi e delle persone trasportate;

b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’art. 31, comma 2, del presente codice .

2. ( Abrogato ).». — Per il testo dell’art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda-no le note all’art. 24.

Note all’art. 26:

— L’art. 33 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, abrogato dal presente decreto legislativo, recitava: «Art. 33. Condizioni per la navigazione temporanea.».

Note all’art. 27:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti) . — Omissis . 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis .». — Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell’art. 2,

della citata legge 8 luglio 2003, n. 172: «Art. 2 (Unità da diporto impiegate in attività di noleggio) .

— Omissis .

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3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di co-mandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto im-piegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l’equipaggio, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei ser-vizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l’attuazione delle disposizioni dell’art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

Omissis .».

Note all’art. 28:

— Si riporta l’art. 38 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 38 (Ruolino di equipaggio) . — 1. Qualora si intenda imbar-care sulle unità da diporto e da diporto utilizzate a fini commerciali , quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall’armatore all’autorità competente appo-sito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

1 -bis . Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annota-zione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima competente la composizione effettiva dell’equi-paggio di ciascuna unità. ».

Note all’art. 29:

— Si riporta la rubrica del Capo IV del Titolo II «Regime ammi-nistrativo delle unità da diporto», del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituita dal presente decreto legislativo:

« Patenti nautiche ». — Si riporta l’art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39 (Patente nautica) . — 1. La patente nautica per unità da

diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazio-ne nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b) , è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con

superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la par-tecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i par-tecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazio-

ni da diporto e moto d’acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e

imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e

imbarcazioni da diporto. 6 -bis . Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare

prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conse-guenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteo-marine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stes-se, nonché all’utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le pre-scrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il ri-lascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

6 -ter . Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;

b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capi-tanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6 -quater . La patente nautica di Categoria A è conseguita senza

esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Mari-na militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i crite-ri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6 -quinquies . La facoltà di cui ai commi 6 -ter e 6 -quater è eserci-

tata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice. ».

Note all’art. 30: — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 71 del decreto le-

gislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale): «Art. 71 (Regole tecniche) . — 1. Con decreto del Ministro dele-

gato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto

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legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l’attuazione del presente Codice.

1 -bis . 1 -ter . Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate

in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’art. 11 del-la legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.».

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Re-golamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazio-ne civile e dei trasporti in concessione):

«Art. 1. — 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informa-zioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motoriz-zazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d’istituto.»

«Art. 3. — 1. L’utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di pre-ferenza per categoria:

a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; società a prevalente parteci-pazione statale; società concessionarie di pubblici servizi;

b) categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A.».

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati) . — È istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla lette-ra c) del primo comma dell’art. 5, il Centro elaborazione dati, per la rac-colta delle informazioni e dei dati di cui all’art. 6, lettera a) , e all’art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati non-ché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approva-zione del Ministro dell’interno.».

«Art.16 (Forze di polizia) . — Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio perma-nente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al manteni-mento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

Note all’art. 31:

— Si riporta l’art. 41 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 41 (Assicurazione obbligatoria) . — 1. Le disposizioni del de-creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall’art. 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.

3. L’art. 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle ac-que territoriali nazionali.

3 -bis . Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle uni-tà da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’art. 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate .».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 125, del decreto le-gislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private):

«Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati este-ri) . — 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovi-bili di cui all’art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino tem-poraneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto

previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economi-co, su proposta dell’IVASS, ovvero

b) quando il conducente sia in possesso di certificato internaziona-le di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rila-sciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:

a) è assolto mediante contratto di assicurazione “frontiera”, come disciplinato dal regolamento previsto all’art. 126, comma 2, let-tera a) , concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;

b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circo-lazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;

c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.

4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rila-sciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circola-zione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i cor-rispondenti uffici nazionali di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c) , l’Ufficio centrale ita-liano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se mag-giori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b) , ed in quelle di cui al comma 4, l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamen-to agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se mag-giori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

5 -bis . L’Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai vei-coli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di fun-zionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b) , ed al comma 4 non si applicano per l’assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell’IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.».

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— Per il testo dell’art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all’art. 2.

Note all’art. 32:

— Si riporta l’art. 49 -bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 49 -bis (Noleggio occasionale) . — 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, iscritte nei registri na-zionali può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.

2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finan-ziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro per-sonale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’art. 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’isti-tuzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato perso-nale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all’art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettua-zione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunica-zione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finaliz-zate alla semplificazione degli adempimenti , all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55, comma 1, del presente codice, mentre la man-cata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3 -bis . Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in origi-nale o copia conforme .

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assog-gettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è ver-sata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscos-sione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono sta-bilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la de-cadenza dal medesimo regime.».

Note all’art. 33:

— La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.

— La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di con-sulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.

— Si riportano, per opportuna conoscenza gli articoli da 1754 a 1765 del codice civile:

«Art. 1754 (Mediatore) . — È mediatore colui che mette in rela-zione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere lega-to ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.»

«Art. 1755 (Provvigione) . — Il mediatore ha diritto alla provvi-gione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe profes-sionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.».

«Art. 1756 (Rimborso delle spese) . — Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.».

«Art. 1757 (Provvigione nei contratti condizionali o invalidi) . — Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla prov-vigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità.».

«Art. 1758 (Pluralità di mediatori) . — Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.».

«Art. 1759 (Responsabilità del mediatore) . — Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.».

«Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale) .— Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sotto-scritta di ogni annotazione.».

«Art. 1761 (Rappresentanza del mediatore) . — Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.».

«Art. 1762 (Contraente non nominato). — Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il con-traente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la re-sponsabilità del mediatore.».

«Art. 1763 (Fideiussione del mediatore) . — Il mediatore può pre-stare fideiussione per una delle parti.».

«Art. 1764 (Sanzioni) . — Il mediatore che non adempie agli obbli-ghi imposti dall’art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5 a euro 516.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla profes-sione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.».

«Art. 1765 (Leggi speciali) . — Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 19 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministra-tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) . — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività im-prenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclu-

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sivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di pro-grammazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rila-sciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministra-zione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazio-ni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle atte-stazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, com-ma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per con-sentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successi-ve degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta racco-mandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all’art. 19 -bis , comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibi-le conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigen-te, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddet-to termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’inte-resse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la so-spensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulte-riori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 -bis , l’amministra-zione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal mede-simo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 -nonies .

4 -bis . Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legi-slativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di interme-diazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle

dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segna-lazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6 -bis . Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività

urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal de-creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6 -ter . La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperi-re esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 8 della legge 29 di-cembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura):

«Art. 8 (Registro delle imprese) . — 1. È istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regola-mentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse pre-visti, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, sentita l’Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.

3. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in con-formità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle di-sposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di im-presa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione terri-toriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell’Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commer-cio operanti nell’ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell’art. 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizio-ne territoriale. L’atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell’incarico dirigenziale conferito dalla camere di com-mercio di appartenenza.

5. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazio-ne anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, se-condo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funziona-mento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraver-so un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

6 -bis . Con regolamento emanato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello svi-luppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Mini-stro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono discipli-nate le norme di attuazione del presente articolo.

6 -ter . Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 -bis conti-nua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.”.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile):

«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) . — 1. In attuazione dell’art. 8, comma 8, lettera d) , della legge n. 580 del 1993 , presso l’ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la

cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigen-ti, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

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b) gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utiliz-zazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall’art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel regi-stro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d’intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l’ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall’archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del rego-lamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L’esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l’estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L’ufficio provvede all’inserimento nella memoria elet-tronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.».

— La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 622, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

«Art. 1. — Omissis . 622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed

è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regi-me di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamen-to adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolza-no, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.

Omissis .». — Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizio-ni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214/L.

— Si riporta l’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione na-zionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu-gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 384 del codice di procedura penale:

«Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto) . — 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazio-ne alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di ter-rorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di poli-zia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria ini-ziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero so-pravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 285 del codice di procedura penale:

«Art. 285 (Custodia cautelare in carcere) . — 1. Con il provvedi-mento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immedia-tamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a cu-stodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell’art. 657, anche quando si tratti di custodia cau-telare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell’art. 11 del codice penale.”.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 219 del codice penale:

«Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia) . — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non

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inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del rico-vero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.”.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 215, terzo comma, del codice penale:

«Art. 215 (Specie) . — Omissis . Sono misure di sicurezza non detentive:

1. la libertà vigilata; 2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più

province; 3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande

alcooliche; 4. l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Omissis .». — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 222, secondo com-

ma, del codice penale: «Art. 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) .

— Omissis . La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci

anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Omissis .». — Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-cumenti amministrativi), reca: «Accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti) . — Omissis . 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis .». — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 5 del decreto-legge

30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazio-nale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministra-zioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giova-nile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:

«Art. 5. — In attesa dell’approvazione del piano sanitario naziona-le a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l’assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di unifor-mità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presìdi pubblici e convenzionati; d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o

convenzionati; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie

erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all’assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi re-gionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l’assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell’adozione della convenzione unica ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all’erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall’accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mu-tualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all’emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le mo-dalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall’art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all’iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della legge 23 di-cembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell’art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquida-tori nominati ai sensi dell’art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce ros-sa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finan-ziamento dell’attività degli enti è assicurato nelle forme e con le mo-dalità già seguite nel 1979, salvo l’adeguamento dei contributi di cui all’art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Mini-stro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicura-re l’assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all’effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle fun-zioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquida-tori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l’attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regio-ni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all’affettivo tra-sferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell’espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autono-me di Trento e Bolzano nell’ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L’assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall’art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazio-ne medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4, dell’art. 154, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 154 (Compiti). — Omissis .

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro con-sultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamen-tari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disci-plinate dal presente codice.

Omissis .».

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Note all’art. 34: — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 508 del decreto le-

gislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle di-sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 508 (Incompatibilità). — 1. Al personale docente non è con-sentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comuni-care il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svol-tisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire le-zioni private.

7. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.

9. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di di-ritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costi-tuite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale com-petente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità

sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuo-la materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al prov-veditore agli studi, che decide in via definitiva.».

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 36 -bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall’art. 27 del presente decreto legi-slativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema pena-le) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all’art. 35: — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento re-cante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da di-

porto, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall’art. 55 del presente decreto legislativo:

«Art. 2 (Definizioni) . — 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nauti-co, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

b) l’“approdo turistico”, ovvero la porzione dei porti polifunzio-nali aventi le funzioni di cui all’art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

c) i “punti d’ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b) , è rilasciata:

a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di conces-sioni di durata non superiore a quindici anni;

b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Di-rezione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera h) , della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l’attività istruttoria di competenza dell’autorità marittima è curata dal segretario generale.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 28, del codice della navigazione:

«Art. 28 (Beni del demanio marittimo) . — Fanno parte del dema-nio marittimo:

a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di

acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comu-nicano liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.». — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 14, della legge

28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 14 (Competenze dell’autorità marittima). — 1. Ferme restan-

do le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, nonché nell’ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formu-lazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle aziende speciali delle Camere di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell’art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all’autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza pre-viste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

1 -bis . I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei por-ti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’appro-do. L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’autorità marittima, d’intesa con l’autorità portuale ove istituita, sen-tite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l’autorità marittima, sentita l’autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei ser-vizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capita-nerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale.

1 -ter . Nei porti sede di autorità di sistema portuale la discipli-na e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1 -bis sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con l’Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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1 -quater . Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1 -bis , per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito del-le navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 68, del codice della navigazione:

«Art. 68 (Vigilanza sull’esercizio di attività nei porti) . — Coloro che esercitano un’attività nell’interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell’esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali inte-ressate può sottoporre all’iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.».

Note all’art. 36: — Il Titolo IV del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

sostituito dal presente decreto legislativo, recitava: «Titolo IV - Educa-zione marinara».

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ri-correnze festive) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.

Note all’art. 37:

— L’art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: “Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto.”.

— Per il testo dell’art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda-no le note all’art. 8.

— Per il testo dell’art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda-no le note all’art. 29.

Note all’art. 38:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4 dell’art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 154 (Compiti) . — Omissis . 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro con-

sultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamen-tari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disci-plinate dal presente codice.

Omissis .».

Note all’art. 39: — Per il testo dell’art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si ve-dano le note all’art. 2.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 53 -bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 38 del pre-sente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

Note all’art. 40:

— Per il testo del comma 4 dell’art. 154, del citato decreto legisla-tivo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all’art. 38.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 53 -bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 38 del pre-sente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

Note all’art. 41: — Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 53 del citato de-

creto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (, sostituito dall’art. 37 del pre-sente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 53 -quater del ci-tato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 40 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 55 del citato de-creto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituito dall’art. 43 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 13 (Atti di accertamento). — Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la san-zione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che pos-sono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall’assicurazione obbligato-ria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’art. 333 e del primo e secondo comma dell’art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento pre-visti dalle leggi vigenti.».

Note all’art. 42:

— L’art. 54 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 54. Abusivo uti-lizzo dell’autorizzazione alla navigazione temporanea.».

— Per il testo dell’art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda-no le note all’art. 24.

Note all’art. 43:

— L’art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava:

«Art. 55. — Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della naviga-zione da diporto.

— Per il testo dell’art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si ve-dano le note all’art. 2.

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli da 396 a 418, del codice della navigazione:

«Art. 396 (Forma del contratto) . —Il contratto di trasporto di per-sone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova del-la conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.».

«Art. 397 (Indicazioni del biglietto di passaggio) . — Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.».

«Art. 398 (Cessione del diritto al trasporto) . — Il diritto al traspor-to non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il bi-glietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.».

«Art. 399 (Imbarco senza biglietto) . — Chi si imbarca senza bi-glietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.».

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«Art. 400 (Impedimento del passeggero) . — Se, prima della par-tenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.

Se l’evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell’impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l’intero prezzo di passaggio netto.».

«Art. 401 (Mancata partenza del passeggero) . — Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.».

«Art. 402 (Impedimento della nave) . — Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.».

«Art. 403 (Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario) . — Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta suc-cessivamente, il contratto è risolto.

Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l’itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi.

Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.».

«Art. 404 (Ritardo della partenza) . — Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all’alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.

Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo do-dici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chie-dere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d’Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini su-indicati, non ha diritto a ricevere l’alloggio e il vitto a spese del vettore.

Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.».

«Art. 405 (Interruzione del viaggio della nave) . — Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

Tuttavia il vettore ha diritto all’intero prezzo, se, in tempo ragione-vole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell’intervallo l’alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.».

«Art. 406 (Interruzione del viaggio del passeggero) . — Se il pas-seggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputa-bile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve al-tresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.».

«Art. 407 (Operazioni di imbarco e di sbarco) . — Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.».

«Art. 408 (Responsabilità del vettore per inesecuzione del traspor-to o per ritardo) . — Il vettore è responsabile dei danni derivati al pas-seggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.».

«Art. 409 (Responsabilità del vettore per danni alle persone) . — Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del pas-seggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.».

«Art. 410 (Trasporto del bagaglio non registrato) . — Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il pas-seggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.».

«Art. 411 (Trasporto del bagaglio registrato) . — Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bolletti-no con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.

Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.».

«Art. 412 (Responsabilità del vettore pel bagaglio) . — Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della per-dita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di de-cadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è re-sponsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero pro-vi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.».

«Art. 413 (Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito) . — Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.».

«Art. 414 (Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole) . — Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.».

«Art. 415 (Derogabilità delle norme) . — Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.».

«Art. 416 (Pegno legale sui bagagli) . — Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obbli-ghi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.».

«Art. 417 (Bagaglio non ritirato) . — Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.».

«Art. 418 (Prescrizione) . — I diritti derivanti dal contratto di tra-sporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registra-ti si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.

Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.».

Note all’art. 45:

— Si riporta l’art. 57 -bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 57 -bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. In-quinamento acustico) . — 1. Le regioni disciplinano, con proprio prov-vedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di preveni-re la realizzazione di sinistri dovuti all’abuso di tali bevande.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l’utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagio-ne balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico.

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2 -bis . Il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedi-menti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. ».

Note all’art. 46: — Le sezioni I e II del capo I («Le sanzioni amministrative») della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), recano, rispettivamente: «Principi generali», «Applicazione».

Note all’art. 47: — Si riporta l’art. 58 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 58 (Durata dei procedimenti) . — 1. I procedimenti ammi-

nistrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1 -bis . Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l’uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all’art. 2 -bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazio-ni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modifi-cazioni, qualora il predetto certificato riguardi l’uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.».

Note all’art. 48: — L’art. 59 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 59 (Arrivi e par-tenze delle unità da diporto».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall’art. 57 del presente decreto legislativo:

«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità tu-ristiche) . — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modifi-cazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non

superiore a 12, escluso l’equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli or-

ganismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di con-duzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il coman-dante può aggiungere all’equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concer-nente i servizi di cabotaggio disposta dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c) .

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l’anno 2003, 7,288 milioni di euro per l’anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsiona-

le di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsio-ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all’art. 49: — Si riporta l’art. 60 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 60 (Denuncia di evento straordinario) . — 1. Se nel corso del-

la navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straor-dinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da diporto deve farne denuncia all’autorità marittima o conso-lare entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone o l’integrità ambientale , il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad inve-stigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.».

Note all’art. 50: — Si riporta l’art. 63 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 63 (Tariffe per prestazioni e servizi) . — 1. Alle procedure

relative all’attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le dispo-sizioni dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1 -bis . Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei dirit-ti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze .

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal com-ma 1 e 1-bis , da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostitu-ita dall’allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano rela-tivamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adot-tato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli im-porti dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1 -bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

3 -bis . Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1 -bis af-fluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su specifico capitolo di spe-sa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) .

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riasse-gnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.».

Note all’art. 51: — Si riporta l’art. 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 65 (Regolamento di attuazione) . — 1. Il Ministero delle in-

frastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interes-

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2329-1-2018

sate, adotta, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secon-do criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

a) modalità di iscrizione nell’Archivio telematico centrale del-le unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ;

c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;

d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) ;

e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetra-smittenti di bordo;

f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condot-ta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l’introdu-zione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l’uso obbli-gatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori;

g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi com-prese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

h) ( Abrogata ).; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a ben-

zina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di

sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti

attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.».

Note all’art. 53: — Si riporta l’Allegato XVI al citato decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato XVI

Tabella A

Diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto

Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omo-logato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza: 351,30 euro.

Visite periodiche ed occasionali navi da diporto: 87,83 euro. Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni:

29,28 euro. Rilascio licenze di navigazione: 29,28 euro. Aggiornamento licenze di navigazione: 17,58 euro. Rilascio certificato d’uso motore: 23,42 euro. Aggiornamento certificato d’uso motore: 11,70 euro. Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A

e C: 29,28 euro. Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da di-

porto: 117,10 euro. Iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto

(ATCN): 35,13 euro. Rinnovo licenze: 29,28 euro. Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e

domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri: 23,42 euro.

Copia di un documento: 11,70 euro. Rilascio di un duplicato: 29,28 euro.

Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione: 23,42 euro».

Note all’art. 54: — Si riporta l’art. 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino

della legislazione in materia portuale), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale) . — 1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all’art. 6, comma 1, l’ambito e l’assetto complessivo dei porti costituenti il siste-ma, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attivi-tà cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altre-sì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema por-tuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali.

1 -bis . Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all’art. 4, comma 3, lettera e) , l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla pro-duzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale del-le aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contra-stare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2 -bis . Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente in-teresse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall’art. 2 del re-golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

2 -ter . Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2 -bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l’autorità di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, è adot-tato dal comitato di gestione di cui all’art. 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano è, quindi, inviato per il parere al Con-siglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto. Decorso inutilmente tale termine, il pa-rere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, è approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l’intesa si applica la procedura di cui all’art. 14 -quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3 -bis . Nei porti di cui al comma 1 -bis , nei quali non è istituita l’Ad-SP, il piano regolatore è adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall’autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regio-nali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionali.

3 -ter . Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più Regioni, è approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I piani di cui ai commi 1 e 1 -bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.

5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai commi 1 e 1 -bis aventi le funzioni di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) , e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell’ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repub-blica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell’am-biente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 31 maggio 1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l’adozione del Piano

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Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell’autorità del sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del Comune interessati, può promuovere al Comitato di ge-stione, per la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qua-lificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo marit-timo, sono sottoposte al procedimento previsto per l’approvazione del piano regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni interessati è prevista l’acquisi-zione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in più Regioni, è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del pia-no regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli stru-menti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L’adegua-mento tecnico funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall’adeguamento medesimo.

5 -bis . L’esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 -bis , nonché dalle norme vigenti in ma-teria di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l’esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita confe-renza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.

6. All’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:

“1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste”.

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative con-cernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infra-strutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l’autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrut-turazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorità di siste-ma portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costru-zioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità di sistema portuale, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera a) , individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente art., da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produt-tivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento.

11 -bis . 11 -ter . 11 -quater . 11 -quinquies . 11 -sexies .».

Note all’art. 55:

— Si riporta l’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedi-mento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 2 (Definizioni) . — 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nauti-co, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

b) l’“approdo turistico”, ovvero la porzione dei porti polifunzio-nali aventi le funzioni di cui all’art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

c) i “punti d’ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio , anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b) , è rilasciata:

a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di conces-sioni di durata non superiore a quindici anni;

b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Di-rezione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera h) , della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l’attività istruttoria di competenza dell’autorità marittima è curata dal segretario generale.».

Note all’art. 56:

— Si riportano gli articoli 2 e 3, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme in-ternazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamen-to e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 2 (Definizioni) . — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonché ai connessi codici, nella loro ver-sione aggiornata:

1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;

3) convenzione internazionale per la prevenzione dell’in-quinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

4) convenzione internazionale sugli standard per l’addestra-mento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;

5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

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6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mer-cantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;

7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;

8) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;

8 -bis ) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;

8 -ter ) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante del-le navi, del 2001 (convenzione “Bunker Oil” 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19;

b) Memorandum d’intesa di Parigi (Paris MOU) : il memoran-dum d’intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d’ap-prodo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata;

c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si sottopon-gono volontariamente gli Stati membri dell’IMO secondo le procedure fissate dalla risoluzione dell’assemblea dell’IMO A.974(24);

d) regione del Memorandum d’intesa di Parigi: la zona geogra-fica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni secondo le procedure concordate;

e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o più delle convenzioni;

f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente e immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ;

g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, che staziona in una zona ricadente nell’ambito portuale ma non ormeggiata, interessata da attività proprie dell’interfaccia nave/porto;

h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e formal-mente incaricato dall’autorità competente centrale, a conclusione del prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni dello Stato di approdo;

i) autorità competente centrale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle attività di prevenzione dell’in-quinamento e di tutela dell’ambiente marino, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

l) autorità competente locale: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo;

m) autorità portuale: gli enti di cui all’art. 6 della legge 28 gen-naio 1994, n. 84;

n) periodo notturno: l’arco temporale che va dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;

o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e re-golamenti, che include almeno i controlli previsti all’art. 16, comma 1;

p) ispezione dettagliata: l’ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l’equipaggio sono sottoposti, interamente o parzial-mente, ad un esame accurato nei casi specificati all’art. 16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni, l’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle procedure operative di bordo;

q) ispezione estesa: un’ispezione che riguarda le voci elencate all’allegato VII e che può comprendere un’ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all’art. 16, comma 3;

r) esposto: un’informazione o rapporto originato da soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato alla si-curezza della nave, inclusi la sicurezza o la salute dell’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell’inquinamento;

s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, ren-dono la nave insicura;

t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne è responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sarà rifiutato l’accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunità;

u) sospensione di un’operazione: il formale divieto posto ad una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commer-ciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per l’ambiente;

v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, incluso l’armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilità dell’esercizio della nave dal proprietario della stessa e che si fa carico dei doveri e delle responsabilità posti dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM;

z) organismo riconosciuto: una società di classificazione o al-tro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto dell’amministrazione dello Stato di bandiera;

aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformità alle convenzioni;

bb) certificato di classe: il documento che conferma la conformi-tà alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1;

cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico che con-tribuisce all’attuazione del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo all’interno della Comunità e che riguarda i dati relativi alle ispezioni effettuate nella Comunità e nella regione del MOU di Parigi;

cc -bis ) certificato di lavoro marittimo: il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;

cc -ter ) dichiarazione di conformità del lavoro marittimo: la di-chiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006.

1 -bis . Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e ri-soluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.».

«Art. 3 (Campo di applicazione) . — 1. Il presente decreto si appli-ca alle navi e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di ban-diera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività proprie dell’interfaccia nave/porto. L’ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla giurisdi-zione nazionale è considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a quella svolta nell’ambito di un porto.

2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross tonna-ge), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni applicabili. Qua-lora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure di cui all’allegato I del MOU di Parigi, per garantire che le navi non pre-sentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la salute o l’ambiente.

3. Nell’ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell’art. 2, l’Autorità competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione. Tale nave è sottoposta a un’ispezione più dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.

4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro può far valere in forza delle pertinenti convenzioni.

5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali.

5 -bis . Le misure adottate per applicare il presente decreto non com-portano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell’Unione nei settori cui si applica il pre-sente decreto, in confronto alla situazione già esistente in ciascuno Stato membro. Nell’attuare tali misure, se l’autorità competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell’Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediata-mente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorità competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ul-teriori azioni.».

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Note all’art. 57: — Si riporta l’art. 3, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come

modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità tu-

ristiche) . — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modifi-cazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non

superiore a 12, escluso l’equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli or-

ganismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di con-duzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il coman-dante può aggiungere all’equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concer-nente i servizi di cabotaggio disposta dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c) .

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l’anno 2003, 7,288 milioni di euro per l’anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsiona-le di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsio-ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all’art. 58: — Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 6 e 8 del

decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE):

«Art. 6 (Obblighi dei fabbricanti) . — 1. All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’art. 4, com-ma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sosti-tuito dall’allegato I del presente decreto.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conforme-mente all’art. 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di va-lutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all’art. 23. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell’art. 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all’art. 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armo-nizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i

fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, ese-guono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distri-butori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei compo-nenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione com-merciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale pos-sono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodot-to. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consuma-tori e dagli altri utilizzatori finali.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informa-no immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particola-re i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapre-sa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.».

«Art. 8 (Obblighi degli importatori) . — 1. Gli importatori immet-tono sul mercato dell’Unione europea solo prodotti conformi.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’art. 15 e sia corredato dei documenti necessari conforme-mente all’art. 14 e all’allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’art. 6, commi 5 e 6. Qualora l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’art. 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione com-merciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale pos-sono essere contattati.

4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consuma-tori e dagli altri utilizzatori finali.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di traspor-to non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’art. 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.

6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un pro-dotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consu-matori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informa-no i distributori di tale monitoraggio.

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7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al pre-sente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richia-marlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il pro-dotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all’art. 14 a disposizione delle autorità di vi-gilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.

9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un pro-dotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione in-trapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti) . — Omissis . 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis .». — Si riporta l’art. 20, del citato decreto legislativo 11 gennaio

2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 20 (Emissioni di gas di scarico) . — 1. Riguardo all’emissio-

ne di gas di scarico, per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettere e) ed f) , il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità); 3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armoniz-zata, uno dei seguenti moduli:

1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all’allegato XVII del presente decreto;

2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità). 2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a

quanto previsto nell’allegato XIII del presente decreto.». — Si riporta l’art. 31 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016,

n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 31 (Domanda di autorizzazione e notifica) . — 1. L’organi-

smo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizza-zione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descri-zione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il con-trollo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’art. 28.

3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare en-tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all’art. 37.

4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valuta-zione e il controllo di cui all’art. 26, comma 1, siano eseguiti dall’orga-nismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l’organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l’organismo è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 28.

5. Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vi-gilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede me-diante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servi-zio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.

7. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante “De-terminazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni”.».

— Si riporta l’art. 39 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodot-ti) . — 1. L’art. 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.

2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti è demanda-ta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalità ed i criteri di svolgimento della vigi-lanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.

3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell’allegato II del decreto le-gislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente de-creto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di di-sporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.

4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l’operatore economico, i depositi sussidiari dell’ope-ratore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:

a) l’accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’accertamento;

c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l’esecuzione di esami e prove;

d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializza-te, pubbliche o private.

5. Al fine di agevolare l’attività di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendo-no disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell’allegato XVI del presente decreto.

6. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformità dei prodotti di cui all’art. 2, com-ma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministra-zioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l’immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.

8. Le autorità di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano suffi-cienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, effettuano una valutazione del prodotto inte-ressato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l’importatore privato cooperano, ove

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necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Nel caso di un ope-ratore economico se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all’operatore econo-mico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l’importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, so-spenderne la messa in servizio o sospenderne l’uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente qualora intervenuto.

9. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all’operatore economico interessato.

10. L’operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione europea. L’importa-tore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell’Unione europea per uso proprio.

11. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l’importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l’uso nel territorio nazionale. Le au-torità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commis-sione e gli altri Stati membri di tali misure.

12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elemen-ti disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato o dall’importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mer-cato indicano se la non conformità sia dovuta:

a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni rela-tive alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell’ambiente previste dal presente decreto, o

b) a carenze delle norme armonizzate di cui all’art. 13 che con-feriscono la presunzione di conformità.

13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commis-sione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non con-formità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall’autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.

15. Le autorità di vigilanza adottano le opportune misure restrit-tive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.».

— Si riporta l’allegato II al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Allegato II - (articoli 2 e 17).

Componenti delle unità da diporto

1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuo-ribordo a benzina e ai serbatoi della benzina ;

2) Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;

3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; 4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del

carburante; 5) Boccaporti e oblò prefabbricati.».

Note all’art. 59: — Si riporta il comma 3, dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988,

n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-denza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti) . — Omissis . 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis .». — Per il testo dell’art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, come modificato dall’art. 22 del presente decreto legisla-tivo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 22.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 39 -bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 30 del pre-sente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta l’art. 31, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 31 (Obblighi di sicurezza) . — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle cono-scenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.».

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 15 -ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall’art. 6 del presente decreto legisla-tivo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione)) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unio-ne europea 10 ottobre 2013, n. L 269.

— Si riporta l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incre-mento dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:

«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale) . — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato “Registro internazionale”, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazio-ne, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

1 -bis . L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezio-ni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell’Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a) , dell’art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall’art. 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b) , dell’art. 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comu-nitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non co-munitario, ai sensi del comma secondo dell’art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.

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3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto de-gli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazio-nale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettua-re servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall’art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) . Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) , e comma 1 -bis e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra por-ti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.”.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 36 -bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 27 del pre-sente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 49 -quater del ci-tato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 49 -sexies del ci-tato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 19 -bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 58 del pre-sente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell’art. 53 -bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall’art. 38 del presente decreto legi-slativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per il testo dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dall’art. 51 del presente decreto legislativo, abrogato dall’art. 59 del presente decreto legislativo a decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, si vedano le note all’art. 51.

— Si riporta l’art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 11 (Procedure) . — Mediante regolamento, da emanarsi en-tro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all’art. 6, lettera a) , e all’art. 7, per l’accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall’art. 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei ri-spettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 9.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1982, n. 170.

— Si riporta l’art. 32, del decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazio-ne dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 32 (Conseguimento delle patenti senza esami) . — 1. ( Abrogato ).

2. ( Abrogato ). 3. ( Abrogato ). 4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati

dall’estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell’abilitazione.

5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazio-ne entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla na-vigazione entro dodici miglia dalla costa.».

— L’art. 42 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 42 (Disciplina delle scuole nautiche).».

— Si riporta l’art. 43 del decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazio-ne dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello nazionale) . — 1. ( Abrogato ).

2. ( Abrogato ). 3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i

corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell’ente o dell’associazione fa parte della commissione d’esame, senza diritto di voto.

4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico in-teresse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.».

— L’art. 44 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recitava: «Art. 44 (Commissioni d’esame fuori sede).».

Note all’art. 60:

— Si riporta l’art. 17 del Codice della navigazione: «Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali) . — Il direttore marittimo

esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercita-no, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni ammi-nistrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità.».

Note all’art. 61:

— Per i commi da 217 a 222 dell’art. 1 della citata legge 24 dicem-bre 2012, n. 228 , si veda nelle note all’art. 14.

— Per il testo dell’art. 63 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della diret-tiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dall’art. 50 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per il testo dell’art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall’art. 8 del presente decreto legislati-vo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per il testo dell’art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall’art. 15 del presente decreto legisla-tivo, e i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti all’art. 59, si vedano le note al medesimo articolo.

18G00018