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CORTE DEI CONTI- CODICE UFF . T93 1111111 111111111 l DOC . INTERNO N. 53631150 del 28/01/2016 Deliberazione n. 2/2016/PREV . . . REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA composta dai seguenti magistrati: Dott. Rosario SCALIA Dott. Giuseppe TETI Dott.ssa Vanessa PINTO - Presidente - Consi gliere- rei. - Referendario Nell'adunanza del 27 gennaio 2016 * * * Visto l'art.1 00 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. ... ( luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; . c- { -> 1(, .. . \ .,.. ' Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni; . . . t , _{ -J r:. J V1sta la legge 11 novembre 2000, n.340, ed 1n particolare l'art.27 ; ... , ' .... ;J Visto il regolamento adottato dalle Sezioni riunite della Corte dei _,/ '-. ; '110 17. :1S con deliberazione n.14/DEU2000 del 16 giugno 2000 e successive ... modificazioni; .. Visto il Decreto a firma del Vice Prefetto Vicario della Provincia di Matera, prot. n. 30144/SASG fase. 1782, del11 novembre 2015; Visto il rilievo istruttorio n. 7/2015 del 23 dicembre 2015 formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione regionale di controllo; Vista la risposta dell'Amministrazione affidata alla nota n. 309/SASG fase. 1782, del giorno 8 gennaio 2016; Vista la relazione del Magistrato istruttore in data 22 genna io 2016, prot. 53471903 e la nota in pari data con la quale il Consigliere delegato al controllo

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CORTE DEI CONTI- CODICE UFF . T93

1111111 111111111 l DOC . INTERNO N.53631150 del 28/01/2016

Deliberazione n. 2/2016/PREV

• .

. .

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA BASILICATA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Rosario SCALIA

Dott. Giuseppe TETI

Dott.ssa Vanessa PINTO

- Presidente

- Consigliere- rei.

- Referendario

Nell'adunanza del 27 gennaio 2016

* * *

Visto l'art.1 00 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti , approvato con R. D. 12/:$~'0:.~-t!-~;· 't~ ... c o~. (

luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; .c- ·"->e;/•.:§':ifi!i~.'~-"'. 'i';~,? { ->1(, .. il{;~\' ,~~ . \ .,.. '

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni; , ,~·~~~ !'{~~(.~~~~ ~-\E ~ . . . t ~\o , \ij:j~~· _{ /.~~~ -J r:.J

V1sta la legge 11 novembre 2000, n.340, ed 1n particolare l'art.27; l.\~\'\~~~~-/;. ~.-_ ... , ' .... '~>··,.~~ ,:./'..! ;J

Visto il regolamento adottato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti\~~'>'(:.:t§;>; _,/ '-.;'110 17. :1S ~·'

con deliberazione n. 14/DEU2000 del 16 giugno 2000 e successive -----~· ...

modificazioni; . .

Visto il Decreto a firma del Vice Prefetto Vicario della Provincia di Matera, ~­prot. n. 30144/SASG fase. 1782, del11 novembre 2015;

Visto il rilievo istruttorio n. 7/2015 del 23 dicembre 2015 formulato dal

Magistrato istruttore di questa Sezione regionale di controllo;

Vista la risposta dell'Amministrazione affidata alla nota n. 309/SASG

fase. 1782, del giorno 8 gennaio 2016;

Vista la relazione del Magistrato istruttore in data 22 gennaio 2016, prot.

53471903 e la nota in pari data con la quale il Consigliere delegato al controllo

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di legittimità su atti ha richiesto il deferimento dell'atto in esame alla Sezione

regionale di controllo per la pronuncia collegiale sul visto e la conseguente

registrazione dei prowedimenti innanzi specificati;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo n.

2/2016 in data 22 gennaio 2016, con la quale è stato convocato in data odierna

il Collegio per l'esame e la su m menzionata pronuncia;.

Vista la nota della Segreteria della Sezione regionale di controllo n.

42/2016, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata alla

Amministrazione che ha adottato il decreto ed alla locale Ragioneria Territoriale

dello Stato;

Udito il relatore dott. Giuseppe Teti, Consigliere delegato;

Presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione interessata, il Vice

Prefetto Vicario dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini, il dott. Michele Tritto e il

dott. Michele Lamuraglia;

Ritenuto in

FATIO

1.1n data 10 febbraio 2014, la Prefettura di Matera bandiva un concorso per

l'assegnazione in locazione dell'appartamento, di proprietà del Fondo Edifici

Culto (in seguito FEC), sito in Matera, alla Via Nazionale n. 95, distinto in

Catasto al foglio 68, p art. 93, sub. 1, della superficie catastale convenzionale

complessiva di mq. 123, con annesso ripostiglio al piano terreno di circa mq.

8,50. In tale bando non veniva menzionato lo spazio pertinenziale esterno da

poter destinare a posteggio, che invece appare nel contratto di locazione

stipulato. La scelta del conduttore sarebbe dovuta avvenire con procedura

concorsuale in conformità alle disposizioni di cui DPR n. 276 dell'8 dicembre

2007 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'affidamento in

locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di

culto), nonché alle direttive in materia diramate dal Ministero dell'interno

Direzione Generale dei Culti. In particolare, avrebbe conseguito

l'aggiudicazione del contratto l'offerta del canone più alto. In questo caso,

qualora più soggetti avessero presentato offerte di pari importo, si sarebbe

proceduto ad aggiudicare la concessione in fitto al richiedente con maggiori

garanzie di solvibilità finanziaria.

2.11 bando di gara veniva pubblicizzato tramite avviso riportato sul sito internet

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della Prefettura di Matera Ufficio Territoriale del Governo:

www.prefettura.iUmatera e sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.it alla

voce "Bandi di gara", alle seguenti condizioni essenziali:

- criterio di aggiudicazione: offerta con il canone di locazione più alto,

rispetto al "canone base" di Euro 7.344,00, determinato, in regime di libero

mercato, dall'Agenzia del Territorio di Matera con nota n.2978 datata 2 aprile

2012;

- termine di presentazione delle offerte: 30 marzo 2014, a pena di

esclusione dalla procedura.

4. La procedura di gara andava deserta, in quanto, alla data ultima prevista, non

era pervenuta alcuna offerta conforme al prezzo richiesto. Neanche i tentativi

successivamente esperiti dalla Prefettura di Matera, per la collocazione sul

mercato locativo dell'immobile al prezzo come sopra determinato, sortivano

risultati positivi, dal momento che quelle concretamente pervenute

all'Amministrazione erano manifestazioni di interesse per una locazione a un

prezzo nettamente inferiore a quello posto a base di gara. Nondimeno, la

proposta avanzata da tale Giove Vitantonio per un canone annuo di euro

5.520,00, in luogo di euro 7.344,00 posto a base di gara, veniva portata alla

attenzione dell'Agenzia delle Entrate- Territorio di Matera che, con nota del 15 .:. ... "-J..?~-f.,fr~'' · l \J ·' '· \ c () >\!' • ( '\;,

aprile 2015, rivedendo la valutazione precedentemente resa, riteneva congruo ~· j-....('1"':~:·0~-(<if.·!iii~~?-(;\~1 ·~i. Q ~ ·~ f"'r-~~- \ \ '~ \ ,,, ;;r;r"\-' 1:Ytl,' ·\ , )•

canone di euro 5.520,00 offerto per la locazione dell'immobile in questione. ~(~~Jil~(i~{f~~ "'·ir) 5. L'offerente, tuttavia, non faceva seguire alla manifestazione di interesse alcu <j.'~J\~~~~·}~~~~t<;;,/

, .... ( ) \ '"~ , , , ........ ,. ..~~~ 'l . l" ••

altro atto diretto a concludere il contratto. ~~~~2;:~~{~~(..>' 6. Successivamente, in data 8 settembre 2015 la Prefettura di Matera protocollava ····• ...... .... .

altra richiesta di locazione del bene, avanzata dai coniugi Suriano Salvatore e

Belfiore Annalisa, per il canone di euro 5.520,00 annuo, pari a euro 460,00 ~ mensili, così come da ultimo rideterminato dall'Agenzia del Territorio.

7. Sulla base di tale offerta, previa costituzione da parte dei proponenti conduttori

di un deposito cauzionale pari ad Euro 1.380,00 (pari a tre mensilità) a garanzia

dell'adempimento degli obblighi contrattuali , 1'11 novembre 2015 si procedeva

alla stipula del contratto di locazione rep. n. 2106, per la durata di anni 4 (dal 1

dicembre 2015 al 30 novembre 2019), con rinnovo automatico alla prima

scadenza, salvo disdetta nei casi previsti dalla legge.

8. In data 25 novembre 2015 è stato, quindi, inviato a questa Sezione, a fini del

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visto e della conseguente registrazione, il decreto 30144/SASG fase. 1782

dell'11 novembre 2015 di approvazione del suddetto contratto di concessione in

locazione a favore dei coniugi Suriano Salvatore e Belfiore Annalisa.

9. Il prowedimento, esaminato allo stato degli atti , ha dato luogo al rilievo che di

seguito si riporta.

«L 'Atto n. 30144/SASG fase. 1782 de/1'11 novembre 2015 di

approvazione del contratto rep. n. 2106 de/1'11 novembre 2015 di concessione

in locazione in favore dei coniugi Sigg.ri Suriano Salvatore e Belfiore Annalisa

della porzione immobiliare, ad uso abitativo, ubicata al piano rialzato,

dell'immobile sito in Matera, Via Nazionale 95 di proprietà del Fondo Edifici di

Culto (F. E. C.), si pone a valle di una procedura concorsuale indetta in data 1 O

febbraio 2014 (prot. n. 3841/S.A. S. G) in esecuzione delle specifiche direttive

emanate dal Ministero dell'Interno-Direzione Generale dei culti (di seguito, per

brevità, anche so/o "Ministero dell'Interno-Affari dei culti') in ordine alle

procedure da seguire per la collocazione dei beni di proprietà del F. E. C sul

mercato locativo.

Nell'ambito del suddetto bando di concorso (di seguito, per brevità,

anche semplicemente "Bando'?, veniva specificato che la scelta del conduttore

sarebbe avvenuta a norma dell'art. 2, comma 1, del DPR 276 de/1'8 dicembre ~-9>lU.\0 :P.-r .

2007, e ciò sulla base dell'offerta del canone più alto. ~'~"l'~~~ { à .g ~A~;\(

A tale fine, il canone annuo, posto come prezzo base delle offerte ~;' ~~~~~~~1ih\ \~~ \ rialzo, veniva fissato, in regime di libero mercato, in Euro 7. 344,00 annui, e éil,~.\(~~Qc)}k~·~· ~ ~~

\~•. :.t \. G®tn:''' ~· "< 0

sulla base della determinazione effettuata dall'Agenzia del Territorio di Matera Ti~\,~~~;§;;, ·:.;~~~o/ 'i;~,' ~/

comunicata con nota n. 2978 del 2 aprile 2012. "~

Le offerte sarebbero dovute pervenire entro il termine del 30 marzo 2014.~

Dalle premesse in fatto riportate nel contratto di locazione in esame è

emerso che:

-La procedura concorsuale è andata deserta, non essendo pervenuta

alcuna offerta entro il termine fissato nel bando di concorso.

Alla luce di quanto sopra ed al fine di valutare la legittimità del

provvedimento in esame occorre, in via preliminare e pregiudiziale, che sia

chiarita la procedura seguita per addivenire all'individuazione del soggetto

conduttore.

Infatti, dalla ricostruzione in fatto riportata nel contratto in esame, non è

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dato evincere se il canone di locazione come sopra rideterminato dall'Agenzia

del Territorio da Euro 612,00 ad Euro 460,00 mensili: sia stato oggetto di un

preventivo nuovo bando di concorso "pubblicizzato" nelle forme e nei modi

previsti dalla normativa vigente ed all'esito del quale sono stati individuati i

coniugi Suriano come soggetti conduttori dell'immobile in questione.

In proposito, si ricorda che a norma del combinato disposto del comma 4

e del comma 3, lett. a) dell'art. 1 del DPR 27612007 "Nei casi previsti dalla lett.

a) del comma 3, la trattativa privata non può concludersi a condizioni più

favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi

1 e 2, nella gara. La trattativa privata è altresì preceduta da una gara informa/e

tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso,

abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione".

Nel caso di specie, in considerazione del fatto che la procedura

concorsuale bandita - su espressa indicazione del Ministero dell'Interno­

Direzione Affari dei culti- con avviso del 10 febbraio 2014, per t.m canone a

basta d'asta pari Euro 602 mensili, è andata deserta, la successiva

aggiudicazione sulla base di condizioni più favorevoli (e cioè il canone

rideterminato in Euro 460,00 mensili) non poteva avvenire a trattativa privata, e

ciò giusto espresso disposto del comma 4, dell'art. 1 del DPR 276/2007 sopra

richiamato.». .._.,._oLLo ~>c . o'%t\cò;'>-.f' l'.

V/ (") ..-·-··;:Z i:'- ..... \!.;, 10. La Prefettura di Matera, con nota prot. n. 309/SAGS dell'8 gennaio 2016, -h~~Q~~~~~ :: \ò'\

l"- ~(j~.l·/;~':\ ' \-.•·\>. fornito la seguente risposta ai rilievi come sopra riportati. ~~~ .\Y~;K~./i.f~j;J ~- ~ ~~ ri

"Con riferimento al rilievo di cui all'oggetto, di codesta Sezione Regiona·f~-'\'\:~·:.;;;;_y·~;: .. ~~:/;:'/ \\(., ~., ,:·· .. ,\ .. ,.f.!~!~ .... -<· ... / ~:,1.;;-

di Controllo della Corte dei Conti, si fa presente che la procedura seguita da~~/.: -~.-/~?:-~··:--:_,/ ~ ~~;;.;. '• :: ... : .. ~-~~ ··.::..~ ,;.·~" . . •

questa Prefettura per la locazione dell'immobile ai signori SurianoiBelfiore, è ..

quella prevista dall'art. 1 comma 3 lettera b) del DPR 27612007 (essendo a-/~ /1~ canone previsto per l'intera durata della locazione inferiore ai 60.000,00 curo), a~ v

cui è stata data, comunque, ampia diffusione mediante avvisi pubblici.

Posto che l'esperimento di gara ha sortito esito negativo, si precisa che,

successivamente, in data 23 febbraio 2015, è pervenuta un'offerta locativa non

congrua (che si allega), per un importo annuo di curo 2.400,00 e che in data 19

marzo 2015, è pervenuta un'offerta (che pure si allega) dì curo 460,00 mensili

da parte del sig. Giove Vitantonio che, tuttavia, ha comunicato per le vie brevi di

non essere più interessato.

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Pertanto si è proceduto, solo in data 11 novembre 2015, alla stipula di

nuovo contratto di locazione con i coniugi Suriano/Belfiore, con la procedura

suindicata. ".

11. Non avendo la risposta fornita dall'Amministrazione fugato i dubbi circa

l'assoggettabilità a visto ed alla conseguente registrazione dell'atto all'esame, il

Consigliere delegato ha provveduto a rimettere gli atti al Presidente della

Sezione regionale di controllo per la Basilicata con la richiesta di sottoporre al

Collegio il giudizio di legittimità del provvedimento in esame.

12. Il Presidente della Sezione regionale di controllo, con l'ordinanza in epigrafe

citata, ha convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la

summenzionata pronuncia, dandone comunicazione alla Amministrazione che

ha adottato il decreto e alla locale Ragioneria provinciale dello Stato.

13. Sentiti nel corso della pubblica adunanza il Magistrato relatore e, in

rappresentanza dell'Amministrazione interessata, il Vice Prefetto Vicario, il o o

Collegio ha assunto la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

14. In generale, la disciplina dei contratti della pubblica amministrazione è

contenuta nel R.D. 2440/1923 (Legge di contabilità dello Stato) e ·nel DPR

827/1924 (regolamento attuativo), tutt'ora vigenti , oltre che, per la disciplina di

dettaglio, nei vari regolamenti di settore; più di recente, il D.lgs. 163/2006 h c?~~~~~~<:":~ .

... ,,, K.'·'6!t'.';~<! ... \"~ v·. recepito le direttive comunitarie, volta per volta, vigenti in materia. , t;) '-l~r~-<{..: " \Gi ... ~

~u l't' H~tiLJ ·-1v~. \ ·~ ~.

15 l rt' l ' t tt' IC tt' ' Il • ' Il' d ' l' d ' ' l t t so ~ o ~~?>l ~·~·f..'!'r l ·l'\'~ f . n pa 1co are, 1 con ra 1 a lVI , c1oe que 1 a1 qua 1 env1 un en ra a, ~ ()\'"'~:~~.~~;J~/J/.. .. /::;.l disciplinati dal citato RD 2440/1923, art. 3, che stabilisce che: "l contratti d fr'}, )(,~,~::'·.>,,~ .. "~ ' ' } , .... ,, . ....! ..... f' ·"' • • • •

quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblic/'-~?25}~:~~':. · ,..

incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel

decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare

con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione

ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata". La ratio immanente al

sistema e sottesa anche a tale disposizione normativa è di garantire alla

pubblica amministrazione il massimo risultato economico, assicurando la

massima partecipazione dei soggetti interessati alla procedura di selezione,

limitando ad ipotesi adeguatamente perimetrate il ricorso a procedure ristrette

ovvero negoziate, come nel caso della licitazione e della trattativa privata.

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16. Tale previsione normativa è stata trasposta nel DPR n. 276/2007 che

disciplina i criteri e le modalità della concessione in locazione ad uso abitativo

degli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto (F.E.C). Ai sensi dell'art. 1,

comma 1 del suddetto articolato, la selezione dei contraenti deve awenire

mediante l'esperimento di pubblici incanti. Può procedersi, invece, a licitazione

privata (comma 2): "a) quando la locazione riguarda immobili per i quali

sussiste la dichiarazione di interesse culturale, di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; b) in ogni altro caso in cui per ragioni

particolari, da menzionare nel decreto di approvazione del contratto, il FEC

non trovi conveniente esperire i pubblici incanti. ". Si procede a trattativa

privata (comma 3), quando: "a) la procedura ad evidenza pubblica mediante

pubblico incanto o licitazione privata è andata deserta o comunque è stata

esperita infruttuosamente; b) il canone complessivo previsto per l'intera durata

della locazione non supera l'importo di 60.000 euro; c) un soggetto già

locatario di un immobile di proprietà del FEC chiede l'affidamento in locazione

di un altro immobile costituente pertinenza del bene già locato ovvero

confinante con quest'ultimo. La superficie dell'immobile confinante da locare

non può essere superiore. ad un terzo della superficie totale originariamente

locata; d) un dipendente dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio

nella provincia in cui è ubicato l'immobile, chiede l'affidamento del medesimo . ~~ou_ò · .'

in locazione, anche in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra il FECz~ c.~~6Sl"J.~I,>~ . c;· .fx. . "'.1 -~~~;..xjT

il dipartimento competente per l'amministrazione del predetto personale; ta,~/~~~ ",6(~~ .-- \';. . '- ~ [',l ~ f'),r,:\.J:o~>'W ~l 0'

disposizione non si applica al personale destinatario di alloggio di servizio; ~~;~ . '~}t~{f.~J.; quando, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 4, il costo degli interventi d;~;~-~~'!'-;r(~~.%·/

. . \ , ·· ........... ·- :...~ ... · . r ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro dell'immobile è pari ad · ....... ··~~'~: ::: ••• - , .

almeno il venti per cento dell'importo complessivo del canone previsto pe'r-; CJ ~

l'intera durata della locazione". ~ \.)

17. L'articolato in questione, nel perimetrare le ipotesi in cui è ammessa la deroga

alla regola generale del pubblico incanto, ha cura di evitare che un utilizzo

distorto di tali procedure possa incidere sui principi di trasparenza, buon

andamento, parità di trattamento e non discriminazione, che devono sempre

presiedere l'azione amministrativa. A tale fine, il comma 4 ha cura di

prescrivere ulteriormente che "Salvo che nei casi in cui la procedura ad

evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata

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deserta e in quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3, la trattativa privata è

preceduta da un 'adeguata pubblicità delle caratteristiche degli immobili che il

FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della

ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalità di scelta del

contraente. Nei casi previsti dalla lettera a), del comma 3, la trattativa privata

non può concludersi a condizioni più favorevoli per il locatario rispetto a quelle

offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata è

altresì preceduta da una gara informa/e tra coloro che, entro un congruo

termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio

interesse alla locazione". In sostanza, per quanto qui di interesse, la trattativa

privata è ammessa, pur senza un'adeguata pubblicità delle caratteristiche

degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti ,

nel caso in cui il pubblico incanto sia andato deserto (non ricorrendo nella

fattispecie l'ipotesi di cui alle lettere c e d). In tal caso, tuttavia, la trattativa

privata non può concludersi a condizioni più favorevoli per il locatario rispetto

a quelle offerte al pubblico. Negli altri casi (sub. b e sub. e, dell'art. 1), la

trattativa privata, in quanto non preceduta da alcun pubblico incanto, deve

adeguatamente pubblicizzare le caratteristiche dell 'immobile e il relativo

canone minimo richiesto. "i"i'-OLI.O ,o

18. Nel caso in esame, come già rappresentato nella parte in fatto , la concessione 0a~0r~--.f0.-f.~1 ...

.... ;.$.~~\~~~ ,>'\,·"· in locazione dell'immobile in questione è stato oggetto di una procedura , :~~:; 'v('~~r~t~:~~\. ~\; \ selezione "aperta", mediante pubblicazione del bando di gara sul sit . i:\~~ ~~1{:\.t:t~f.:~.} ·~\~ r .. , ,~~, .. ~. ·.· ;. ... (,.,, . ·-

':. \ Wl ·.:!"""'·~a.:-~",:..-", ~ .. ...... •.·

istituzionale della Prefettura e del Ministero dell'Interno. Il criterio dll~:~' .. -);· ... J;f~~;;'.·/~-.'·l .... ; ~' ~ j": l') '{ •. : . /

aggiudicazione era stato individuato nell'offerta del canone di locazione più '·<::::Ji ·: :~--- · .- _, ...... . _ .....

alto rispetto a quello annuo minimo posto come "canone base", di Euro

7.344,00. Il contratto di locazione in esame, stipulato dopo che tale procedura

di gara era andata deserta, riscontra l'anomalia rappresentata dal fatto che il

canone di locazione in concreto pattuito con i coniugi Suriano/Belfiore, pari ad

Euro 5.520,00 annui, risulta sensibilmente inferiore rispetto a quello posto a

base della gara. Dunque, la questione che si pone ai fini dell'esito dell'odierno

scrutinio è se l'Amministrazione abbia inteso dare corso alla trattativa privata

eleggendo questa come una nuova procedura, applicabile tuttavia alle sole

ipotesi di cui alle lettere b) ed e) sopra riportate; ovvero, se si sia andati a

trattativa privata a valle del fallimento della procedura "aperta", cioè come

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rimedio e ultima ratio onde pervenire alla locazione del bene. Nel primo caso

si sarebbe dovuto dare "un'adeguata pubblicità delle caratteristiche degli

immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con

indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale

modalità di scelta del contraente". Nel secondo caso, la trattativa privata non

avrebbe potuto concludersi "a condizioni più favorevoli per il locatario rispetto

a quelle offerte al pubblico".

19. Allo specifico rilievo mosso, la Prefettura ha controdedotto, affermando che la

trattativa privata è stata esperita "ai sensi dell'art. 1, comma 3 lett. b) DPR

27612007 (essendo il canone complessivo previsto per l'intera durata della

locazione non supera l'importo di 60.000,00 euro) ed a cui è stata data

comunque ampia diffusione mediante avvisi pubblici" (cfr. nota di risposta

deii'B gennaio 2016, Prot. 309, cit.). Nel corso della pubblica Adunanza è stato

altresì precisato che di tale nuova determinazione la Prefettura avrebbe dato

pubblicità mediante affissione di un cartello alle finestre dell'immobile da

locare, ritenendo così soddisfatto il requisito previsto dal comma 4, dell'art. 1 ...-/.J"~~ou.o~

del DPR sopra citato, mentre non risulta appurato se si sia fatto ricors~.r:"c;~~~f~:-:~9.;'- .

nuovamente al sito istituzionale della Prefettura e del Ministero dell'lntern1~/.;'/:~~·f~~ V~\ l ' 'i 'll\r1~ .. .. ~ ·;a.~· \~·'.-· ')

come era avvenuto per la pubblicazione del bando. r~~\\:-'~*;~~~{~j;,:).{J 20. Tale argomentazione non è condivisibile e, comunque, non è idonea a.•';_:\ ~> ... ~-r_.n::::~.··i:.':·'.· 1- ~~':"

rimuovere il rilievo opposto alla legittimità del provvedimento approvativo di un'<::,~.?·::::~:<:;·::~;.'·: ... contratto stipulato in difformità dal canone legale di legge, che ne costituisce il

paradigma. ~ Ed invero, posto che la Prefettura avesse inteso esperire una nuova

procedura a trattativa privata ai sensi del comma 2, lett. b) dell'articolato in

questione, avrebbe dovuto darne adeguata pubblicità, con riferimento a tutti gli

elementi essenziali sopra indicati e, in particolare, al nuovo canone di

locazione, e ciò giusto disposto del medesimo comma 4, ai sensi del quale

"salvo il caso in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico

incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere c) e

d) del comma 3, la trattativa privata è preceduta da un 'adeguata pubblicità

delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi

canoni minimi richiesti. con indicazione della ragione che, per ciascun

immobile, ha comportato tale modalità di scelta del contraente".

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Né dalle risuttanze in atti, né dalla nota di risposta della Prefettura, è dato

rinvenire alcuna informazione circa l'esperimento di tale nuova procedura a

trattativa privata. Del resto, al fine di consentire a tutti i terzi interessati di poter

presentare la propria offerta sulla base del "nuovo" e sensibilmente ridotto

canone di locazione, non può ritenersi "adeguata pubblicità" l'aver affisso un

cartello alle finestre dell'immobile o in altra parte del medesimo, senza del pari

preoccuparsi di ricorrere al sito istituzione della Prefettura e del Ministero

dell'Interno come, invece, era stato fatto in precedenza, non comportando ciò

aggravio di spesa.

21. Ora, al di là delle ragioni che possono aver indotto alla trattativa privata in

concreto seguita, la procedura di concessione in locazione dell'immobile a

favore dei coniugi Suriano/Belfiore si appalesa, comunque illegittima, e ciò:

a) nel caso in cui la trattativa privata fosse stata esperita ai sensi del comma 2, let.

a), per violazione del comma 4 dell'art. 1, nella parte in cui prevede che in

questi casi la trattativa privata "non può concludersi a condizioni più favorevoli

per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2,

nella gara", in quanto, nel caso in esame, il canone di locazione riportato nel

contratto risulta sensibilmente inferiore al canone posto a base della procedura~~~ L~- .o<':)

di gara andata deserta. Nessun rilievo, poi, assume la circostanza che I'Agenz}/t~~~<J.J~~~ .. ~;~,~~·· _ ..

del Territor~o abbia ritenuto congruo il can~ne off~rto, in _ribasso, dopo. che Ì1~ei(~Ii\;~;]1~\~J ·!:}E1} gara pubblica era andata deserta. Ed anzi, propno la diversa valutazione ~~\ \;<;~~-.~~j~~~;;/,l·~ l

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congruità del canone, sensibilmente ridotto rispetto a quello posto a base di<"':::;-.?'::··:~~::-;~/"<' · ' ;, .... " l.(, ... i . . .,.

gara, avrebbe dovuto indurre a dare quanto più ampio risalto possibile alle ··· -·

nuove condizioni di mercato; ~ ·· b) nel caso in cui la trattativa privata fosse stata effettuata ai sensi del comma 2,

let. b) dell'art. 1, perché, come detto, la trattativa privata non è stata preceduta

da un'adeguata pubblicità delle caratteristiche degli immobili che il FEC

intendeva locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della

ragione che ha comportato tale modalità di scelta del contraente.

22. Per l'effetto, il decreto approvativo del contratto di locazione, oggetto di odierno

scrutinio, si appalesa viziato, per invalidità derivata, in quanto aggiudicato, per i

motivi sopra esposti, sulla base di una procedura a trattativa privata conclusa

in violazione degli specifici presupposti previsti dal DPR n. 276/2007.

P.Q.M.

lO

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La Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti,

per motivi così come sopra esposti, rifiuta l'apposizione del visto e la

conseguente registrazione del decreto in epigrafe specificato.

Depositato in Segreteria il 28 gennaio 2016

per Il Preposto ai Servizi di supporto (Francesco MICUCCJ)

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