Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ... riservata documenti/corsi... ·...
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Etichettatura degli alimenti
Reg. UE 1169/2011 (FIC)
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Adempimenti e novità
Parma 16/12/2016 [email protected]
Definizione di etichettatura
Regolamento UE 1169/2011, art 2, par.2, lett. j)
Qualunque menzione, indicazione, marchio difabbrica o commerciale, immagine o simbolo che
si riferisce a un alimento e che figura suqualunque imballaggio, documento, avviso,
etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento
Etichettatura degli alimenti finalità
Normativa nazionale prima dell’armonizzazione- Comunicazione dell’esistenza di qualità intrinseche del
prodotto
Normativa comunitaria dal ‘78 ad oggi- Agevolare la libera circolazione degli alimenti- Evitare disparità nelle condizioni di concorrenza- Tutelare i diritti del consumatore (buona fede)- Tutelare la salute del consumatore
- Consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli
Etichettatura degli alimenti le norme attualmente vigenti
Normativa orizzontale: Regolamento UE 1169/2011: stabilisce regole generali applicabili a tutte le categorie di alimentiNormativa verticale: atti che disciplinano categoriespecifiche di alimenti; disposizioni inerentiall’etichettatura si applicano a integrazione delle o inderoga alle regole generaliAltro:- Direttiva 2011/91/UE; Regolamento CE 1829/2003;Regolamento CE 1333/2008; Decis. di autorizz. di “NFI”- Regolamento CE 1924/2006; Direttiva 2006/114/CE;Direttiva 2005/29/CE
Decisione di esecuzione UE 2016/1189 della Commissione del 19/07/2016
Autorizzazione all’immissione sul mercato di latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto
Il latte trattato con raggi UV è considerato un nuovoprodotto alimentare” (novel food) a norma del reg. CE258/1997 dopo che l’EFSA ha espresso parere favorevolein quanto ritenuto sicuro alle condizione di uso proposte.
La Commissione europea ritiene che esso soddisfi i criteristabiliti all’art. 3, par.1 del reg. CE 258/1997.
In etichetta potrà comparire la dicitura “latte contenentevit. D risultante dal trattamento con raggi UV” in virtùdel fatto che il trattamento determina un aumento delcontenuto della vitamina D del latte pastorizzato
Regolamento UE 1169/2011obiettivi
Codificazione in un unico testo sistematico delle norme giàesistenti ma con l’introduzione di opportuni aggiornamentie novità al fine di:
- Semplificare la normativa- Rafforzare la certezza giuridica- Consentire ai consumatori di effettuare scelte adattealle proprie esigenze attraverso informazioni idonee,chiare e leggibili
Regolamento UE 1169/2011contenuti
Principi e requisiti generali-Pratiche leali di informazione-Responsabilità
Indicazioni obbligatorie(caratteristiche generali, uso sicuro, caratteristiche nutrizionali)-Indicazioni obbligatorie complementari-Presentazione delle indicazioni obbligatorie(allergeni, leggibilità, requisiti linguistici, ecc.)
Indicazioni volontarie
Disposizioni nazionali integrative
Regolamento UE 1169/2011
Denominazione dell’alimento (art.17, par.1 e 4)
<<La denominazione dell’alimento è la sua denominazionelegale. In mancanza di questa, la denominazionedell’alimento è la sua denominazione usuale; ove nonesista o non sia utilizzata una denominazione usuale, èfornita una denominazione descrittiva>>.
(vedi definiz. art. 2, par. 2, lett. n, o e p)
<<La denominazione dell’alimento non è sostituita conuna denominazione protetta come proprietàintellettuale, marchio di fabbrica o denominazione difantasia>>
Alcune denominazioni sono completate solo da termini generici
Si tratta di denominazioni non chiare né informative, che dovrebbero essere precisate, anche se conformi alla tradizione:
Esempi: Pizza MargheritaSugo all’amatriciana
Tagliolini alla normaSugo alla carbonara o alla napoletana
Penne alla papalinaFritto misto alla romanaSuperleggeriFregola sardaBauletti al pesce spada
Nomi di fantasia in sostituzione della denominazione dell’alimento
Il più delle volte non basta, occorre aggiungere una descrizione del prodotto
L’UE ha dimostrato come comportarsi alla presenza di nomi di fantasia conosciuti in un Paese (perché legalizzati) e non in altri
(vedi Regolamento n. 251/214 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati).
Nome legale + nome descrittivo.
Comportamenti comunitari in materia
Ci sono prodotti tipici in materia che hanno nomi specifici:
- Americano in Italia (Vermut con aromi di assenzio e genziana)- Kalte Ente o Meiwein in Germania- Sangria in Spagna e Portogallo- Maitrank in Belgio
conosciuti con questo nome nel Paese di produzione ma non in altri.
Bevande aromatizzate a base di vino
La soluzione è data dal seguente esempio:In Spagna basta il nome “Sangria”.
Lo stesso prodotto, venduto in Italia,inconformità al reg. UE 1169/2011, riporta anche ilnome della categoria “Bevanda aromatizzata abase di vino” e, se prodotta in Italia, anchel’indicazione dell’origine.
Esempi denominazioni legali comunitarie
BEVANDE SPIRITOSE: grappa, wiski, rum, liquore, amaro, bitter (reg.10/2008)
VERMUT E VINI AROMATIZZATI: Vermut (Reg. 251/2014)BEVANDE AROMATIZZATE a base di vino: Sangria, ClareaCONSERVE di TONNO: Tonno o conserve di tonno (Reg. 1536/92)CONSERVE di SARDINE: Sardine o conserve di sardine( Reg. 2136/1989)GRASSI da SPALMARE (Reg. 1308/2013)OLI di OLIVA
Denominazioni derivanti da norme nazionali di attuazione di direttive:
• cacao e cioccolato • confetture, gelatine e marmellate • succhi di frutta
Esempi denominazioni legali nazionali
PRODOTTI DA FORNO DI RICORRENZA: Panettone, Pandoro, Colomba Pasquale, Amaretto, ecc.
PRODOTTI DI SALUMERIA: Prosciutto crudo stagionato, Prosciutto cotto, Prosciutto cotto scelto,Prosciutto cotto di alta qualità, Salame.
LATTE FRESCO: Latte fresco pastorizzato, Latte fresco pastorizzato di alta qualità.
BIRRA. Birra, Birra speciale, Birra doppio malto,Birra light
POMODORI: Pomodori pelati, Succo di pomodoro, Passata di pomodoro, Concentrato di pomodoro, ecc.
Esempi denominazioni usuali
Sono nomi noti ma non disciplinati e sono anche nomi generici di categoria:
Torrone; Gelato; Cassata; Torta; Caramella.
“Caprini”
Sono considerati tali alcuni formaggi freschi ottenuti da latte vaccino.
A parte l’obbligo di menzione del nome della categoria “formaggio”, l’uso del termine “caprino” risulta essere palesemente in
contrasto con l’art. 7 del reg. UE 1169/2011
Denominazioni dei prodotti tradizionali
Prodotti tradizionali: Questi prodotti sono riconosciuti con nomi che riflettono la realtà locale e talvolta sono espressi in termini dialettali, che non possono essere
considerati “denominazione dell’alimento”.
Il nome col quale sono conosciuti può continuare ad essere usato ma solo in aggiunta alla denominazione.
Esempi: N’duja, Pampanella, Copeta, ecc..
Prodotti tradizionali
Sono tali i prodotti che per almeno 30 anni rispondono allo stesso nome e alle stesse regole commerciali (reg. UE 1151/2012)
In Italia sono in numero illimitato.Ogni regione ha i suoi prodotti
Prodotti tradizionali
Spesso il nome col quale sono conosciuti in ambito locale non può essere considerato “denominazione dell’alimento” ma deve essere completato almeno
dal nome della categoria
Prodotti tradizionali
PIEMONTE:Bicerin; Mica; Testa in Cassetta; Beddo; Ossolano.
TOSCANA:Biadina; Mocetta Carrarina; Ciaccino; AmmazzafegatoToscano
Prodotti tradizionali
UMBRIA:Lombetto; Attorta; Fave dei Morti; Stinchetti
CAMPANIA:Ammugliatielli; Calzoncelli; Chiacchiere; Copeta; DivinoAmore; ‘Ndunderi
Prodotti tradizionali
LAZIO:Terzetti; Telline del litorale romano; Cacchiarelle
CALABRIA:‘Nduja; Giuncata; A Maritata
Reg. UE 665/2014Prodotto di montagna
Il termine “prodotto di montagna” può essere applicato aiprodotti derivanti da animali alle condizioni previstedall’art.1 (requisiti di cui all’art.31, par. 2, reg. UE1151/2012; periodo di allevamento e transumanza deglianimali produttori; percentuale nel caso di ingredienti).Per i prodotti dell’apicoltura è sufficiente che le api abbianoraccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone dimontagna; mentre ai prodotti di origine vegetale, ladenominazione può essere utilizzata unicamente se le piantesono coltivate nelle zone di montagna così come definiteall’art.31, par.2, reg. UE 1151/2012. Sono previste condizioniper le operazioni di trasformazione al di fuori delle zone dimontagna.
Regolamento UE 1169/2011alimenti non preimballati offerti in vendita al consumatore finale/collettività (art.44)
La fornitura delle indicazioni di cui all’art.9, par.1,lett.c), è obbligatoria (ingrediente/coadiuvantetecnologico che provochi allergie o intolleranze)
Art.16, d.lvo 109/1992a) la denominazione di vendita;b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamentedeperibili, ove necessario;d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche conripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio2001, n. 187;e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande concontenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotticongelati glassati.
Acqua ossigenata come coadiuvante tecnologico impiegata in molluschi cefalopodi
Nota DGISAN 3949-P-05/02/2016
Definizione
«Per coadiuvante tecnologico s’intende ogni sostanza che:-non è consumata come un alimento in sé;-è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione dimaterie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitareuna determinata funzione tecnologica nella lavorazione onella trasformazione; e-può dar luogo alla presenza non intenzionale matecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o disuoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questiresidui non costituiscano un rischio per la salute e nonabbiano effetti tecnologici sul prodotto finito>>
(reg. CE 1333/2008, art.3, par.2)
Regolamento UE 1169/2011deroga commercializzazione alimenti preimballati (art.8, par.7, lett.a e b)
Art.8, par.7, lett.a)<<Quando l’alimento preimballato è destinato alconsumatore finale, ma è commercializzato in una faseprecedente alla vendita al consumatore finale e quandoin questa fase non vi è vendita a una collettività>>
Art.8, par.7, lett.b)<<Quando l’alimento preimballato è destinato ad esserefornito a collettività per esservi preparato,trasformato, frazionato o tagliato>>
Regolamento UE 1169/2011deroga commercializzazione alimenti
preimballati (art.8, par.7)
<<in deroga al primo comma, gli OSA assicurano che leindicazioni di cui all’art.9, par.1, lett.a), f), g) e h),figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale glialimenti preimballati sono presentati al momento dellacommercializzazione>>
lett. a) = denominazione dell’alimento;lett.f) = tmc / data di scadenza;lett.g) = condizioni di conservazione e/o d’impiego;lett.h) = il nome o la ragione sociale e l’indirizzodell’operatore del settore alimentare di cui all’art.8, par. 1.
Regolamento UE 931/2011rintracciabilità alimenti di origine animale
Art. 3, par. 1<<Gli operatori del settore alimentare garantiscono chele seguenti informazioni concernenti le partite dialimenti di origine animale siano messe a disposizionedell'operatore del settore alimentare al quale glialimenti vengono forniti e dell'autorità competente, selo richiede:
lett. g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
la data di spedizione.
Regolamento UE 931/2011
campo di applicazione (art.2)
Art. 2, par. 1:<<Il presente regolamento si applica agli alimentidefiniti prodotti trasformati e non trasformatinell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.852/2004>>
Art. 2, par. 2:<<Il presente regolamento non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale>>.
la data di spedizione.
Regolamento UE 1169/2011
Prodotti alimentari destinati ad utilizzatori intermedi / semilavorati (art.8, par.8)
<<gli OSA che forniscono ad altri OSA alimenti non destinatial consumatore finale o alle collettività assicurano che a talialtri OSA siano fornite sufficienti informazioni checonsentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cuial par.2>>
Art.8, par.2: l’OSA responsabile delle informazioni suglialimenti assicura la presenza e l’esattezza delleinformazioni sugli alimenti, conformemente allanormativa applicabile in materia di informazioni suglialimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioninazionali.la data di spedizione.
D.Lvo 109/1992, art. 17
Prodotti non destinati al consumatore (utilizzatori intermedi/semilavorati)
<<I prodotti alimentari destinati all'industria, agliutilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i lorousi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriorilavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatoredevono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1,lettere a), c), e) ed h)>>
lett. a) = denominazione di vendita;lett. c) = quantità netta/ quantità nominale;lett. e) = nome/ragione sociale/marchio e sede fabbricante,
confezionatore o venditorelett. h) = dicitura che consenta di identificare il Lotto.
(Più allergeni; data congelazione ex reg. UE 16/2012; TMC/DDS?)
Reg. UE 1169/2011, art. 14, par.1
vendita a distanza
Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’art.9, per glialimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche dicomunicazione a distanza:
a) <<Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezionedi quelle di cui all’art.9, par.1, lett.f) sono disponibili primadella conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto dellavendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altromezzo adeguato...>>
b) <<tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili almomento della consegna>> par.1, lett.b)
Paragrafo 3 <<il par.1, lett. a) non si applica agli alimentimessi in vendita tramite distributori automatici o localicommerciali automatizzati>>
D.Lvo n.109/1992, art. 15
Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura
comma 2 <<Nel caso di distribuzione di sostanze alimentarinon preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero dibevande a preparazione estemporanea o ad erogazioneistantanea, devono essere riportate sui distributori e perciascun prodotto le indicazioni di cui alle lettere a)(denominazione di vendita) e b) (elenco degli ingredienti) delcomma 1 dell’art. 3, nonché il nome o ragione sociale e lasede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto>>
comma 3 <<le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essereriportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili eleggibili>>
Regolamento UE 1169/2011indicazioni obbligatorie (art.9)
Denominazione dell’alimento (art.17, all.VI)- Alimenti decongelati- Prodotti a base di carne o della pesca con aggiunta di proteine- Prodotti a base di carne o della pesca con aggiunta di H2O>5%- Carne/pesce ricomposti-Alimenti con ingrediente usato in sostituzione di un altro
Elenco ingredienti (artt. 18-20, all.VII)- Fonte vegetale oli e grassi (totalmente o parzialmente idrogenato)-Ingredienti in nano-scala (ingrediente ingegnerizzato)
Allergeni (art. 21, all. II)
Regolamento UE 1169/2011origine oli vegetali (all. VII)
Obbligo dell’indicazione dell’origine vegetalespecifica per oli e grassi vegetali
Per oli e grassi animali è sufficiente utilizzare l’aggettivo “animale” oppure indicare l’origine specifica
Regolamento UE 1169/2011indicazioni obbligatorie (art.9)
- Quantità di taluni ingredienti (art. 22, all VIII)- Quantità netta (art. 23, all IX)- TMC/data di scadenza (art. 24, all X)- Condizioni di conservazione e/o di impiego (art. 25)-- Nome dell’operatore responsabile delle informazioni- Paese d’origine o luogo di provenienza (art. 26, all.XI)- Istruzioni per l'uso (art. 27)- Titolo alcolometrico per bevande con alcool >1,2 % v/v(art. 28, all XII)- Dichiarazione nutrizionale
Regolamento UE 1169/2011marchio e responsabilità
Prodotto che riporta un marchio contenenteil nome del produttore stabilito nella UE
(es. yogurt Danone; bevanda Coca Cola)
Il produttore (titolare del marchio) è ilresponsabile delle informazioni sugli alimenti
Nota MISE 30 settembre 2014
Regolamento UE 1169/2011marchio e responsabilità
Prodotto dove il nome riportato nel marchionon corrisponde al nome stesso delproduttore(es. margarina con marchio Flora, titolare Unilever)
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio
Nota MISE 30 settembre 2014
Regolamento UE 1169/2011marchio e responsabilità
Prodotto “private label” che riporta unmarchio contenente il nome del distributorestabilito nella UE
(es. Confettura Carrefour)
Il distributore titolare del marchio è il responsabile delle informazioni sugli alimenti
Nota MISE 30 settembre 2014
Regolamento UE 1169/2011marchio e responsabilità
Prodotto “private label” dove il nomeriportato nel marchio non corrisponde alnome stesso del distribtore
(es. zucchero di canna “Boni” , marchio appartenente a Colruyt)
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio
Nota MISE 30 settembre 2014
Regolamento UE 1169/2011art. 8, par.3
Gli OSA che non influiscono sulleinformazioni, non forniscono alimenti dicui conoscono o presumono, in base alleinformazioni in loro possesso in qualitàdi professionisti, la non conformità allanormativa in materia di informazionisugli alimenti applicabile e ai requisitidelle pertinenti disposizioni nazionali
Regolamento UE 1169/2011art. 8, par.3
Gli OSA non modificano le informazioniche accompagnano un alimento se talemodifica può:-Indurre in errore il consumatorefinale, o-Ridurre il livello di protezione e lepossibilità di effettuare scelteconsapevoli
Regolamento UE 1169/2011art. 8, par.5
Gli OSA nell’ambito delle imprese checontrollano, assicurano e verificano laconformità ai requisiti previsti dallanormativa in materia di informazionisugli alimenti e dalle pertinentidisposizioni nazionali attinenti alla loroattività
Regolamento UE 1169/2011allegato VI, parte C
Requisiti specifici relativi alla designazionedei budelli per insaccati
<<quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve
essere specificata>>
(art. 11, reg. CE 450/2009 – MOCA “non mangiare”)
Qualora edibili, necessita di dichiarazione nutrizionale?
Art.13, par.5 Reg. UE 1169/2011presentazione indicazioni obbligatorie
Le indicazioni di cui all’art.9, par.1, lett a), e) e k),appaiono nello stesso campo visivo:denominazione dell’alimento; quantità netta dell’alimento;titolo alcolometrico volumico effettivo bevande con più di1,2% di alcol in volumeIl paragrafo 5 del presente articolo non si applica neicasi specificati all’art.16, par. 1 e 2:bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate;nelcaso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggioremisura meno di 10 cmq. Solo lettere a)-denominazionealimento; c)-sostanza che provochi allergie/intolleranze;e)-quantità netta alimento; f)-TMC/DDS.
L’elenco ingredienti fornito con altri mezzi o messo adisposizione del consumatore su sua richiesta
Regolamento UE 1169/2011indicazioni complementari (art.10, all. III)
Si applicano ad alimenti:
- Contenenti edulcoranti- Contenenti zuccheri ed edulcoranti- Contenenti aspartame /sale di aspartame-acesulfame- Contenenti polioli > o uguale al 10%- Contenenti acido glicirrizico (dolciumi e bevande)- Ad elevato tenore di caffeina (bevande)- Con caffeina aggiunta a scopi fisiologici (alimentidiversi da bevande)- Addizionati di fitosteroli/fitostanoli/loro esteri- Imballati in taluni gas- Congelati
All. XI Reg. UE 1169/2011tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il
Paese di origine o il luogo di provenienza
Reg.di esecuzione UE 1337/2013
. Codice NC 0203: Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate• Codice NC 0204 : Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate• Codice NC ex 0207: Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
Le carni salate, le frattaglie suine ed ovi-caprine e lefrattaglie di pollame sono escluse dal campo diapplicazione del reg. UE 1337/2013
(vedi nomenclatura Reg. UE 1101/2014)
Reg. CEE 2913/1992 art. 24 e s.m.i.Origine e Provenienza
<<una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del
Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si
sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una
fase importante del processo di fabbricazione>>
Regolamenti specifici
Origine e Provenienza
- Miele (direttiva 2014/63/UE);
-Ortofrutticoli freschi (Reg. UE 1308/2013, art.76);
- Prodotti della pesca non trasformati (pescatoallevato,(Reg. UE 1379/2013, art. 35);
- Carni bovine (Reg. CE 1760/2000);
- Olio di oliva vergine ed extra vegine (art.4, Reg. UE29/2012);
- Vino (Reg. UE 1308/2013);
- Uova (Reg. CE 589/2008);
- Bevande spiritose (Reg. n. 110/2008)
Origine e Provenienza
Sono concetti diversi
- L’origine è legata al territorio (geografica)
- la provenienza è imprenditoriale (sede stab)
Il made in Italy non può essere considerato un marchio, può essere inteso come un claim,
come un’indicazione geografica semplice (interpretazione della Corte di Giustizia)
una sorta di “attestazione d’idoneità” riguardante la territorialità o la
imprenditorialità italiana
Latte e derivati (creme, kefir, cagliate, ec)
Avviata la sperimentazione per l’indicazione obbligatoria dell’origine
Il decreto Mipaaf, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha stabilitole diciture che dovranno essere utilizzate:“Paese di mungituta:” nome del Paese nel quale è stato muntoil latte;“Paese di condizionamento o trasformazione:” nome delPaese in cui il latte è stato condizionato o trasformato.L’indicazione di “Origine del latte:” può essere utilizzata seproveniente da un unico territorio nazionale (munto,confezionato e trasformato nello stesso Paese).Consentite le diciture “latte di Paesi UE” (o non UE) se lamungitura avviene in uno o più Paesi europei; e “lattecondizionato o trasformato in Paesi UE” (o non UE) sequeste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.Esclusi i prodotti DOP e IGP per i quali i disciplinarigarantiscono la tracciabilità.
Indicazioni relative agli alimentiPratiche leali di informazione
Qualunque indicazione/messaggio o rappresentazione non obbligatorio ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale, che faccia riferimento a caratteristiche particolari di un
alimento, è soggetta alle disposizioni dicui all’art 7 del Regolamento (UE) 1169/2011
Regolamento UE 1169/2011indicazioni volontarie
Divieti e principi generali
Pratiche leali di informazione (art.7)
paragrafo 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) Per quanto riguarda le caratteristiche alimento:natura (es.naturale); identità, proprietà,composizione, quantità, durata di conservazione,Paese d’origine o luogo di provenienza (es. nostrano,nazionale), metodo di fabbricazione (es. artigianale,fatto a mano)
b) Attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede (es. curative o salutari)
Regolamento UE 1169/2011indicazioni volontarie
Divieti e principi generali
Pratiche leali di informazione (art.7)c) Suggerendo che l’alimento possiedecaratteristiche particolari, quando tutti gli alimentianaloghi possiedono le stesse, in particolareevidenziando in modo esplicito la presenza ol’assenza di determinati ingredienti e/o sostanzenutritive (es. prodotti carnei “senza glutine”, yogurt“senza conservanti”)d) Suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o leillustrazioni, la presenza di un particolareingrediente, mentre di fatto un componentenaturalmente presente o un ingrediente normalmente
utilizzato in tale alimento è stato sostituito conun diverso componente o un diverso ingrediente(es.olio piccante al peperoncino, vit. C in alimenti)
Regolamento UE 1169/2011indicazioni volontarie
Divieti e principi generali
Pratiche leali di informazione (art.7)paragrafo 2.
Le informazioni sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore
paragrafo 3.Le informazioni sugli alimenti nonattribuiscono a tali prodotti la proprietà diprevenire, trattare o guarire una malattiaumana né fanno riferimento a tali proprietà
Regolamento UE 1169/2011, art.4principi delle informazioni obbligatorie
Par.1, lett.b) informazioni sulla protezione della salute deiconsumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioniriguardano in particolare:
Gli attributi collegati alla composizione del prodotto chepossono avere un effetto nocivo sulla salute di alcunecategorie di consumatori;ii) La durata di conservazione, le condizioni diconservazione e uso sicuro;iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e leconseguenze collegati a un consumo nocivo e pericolosodell’alimento;
lett.c) Caratteristiche nutrizionali
Regolamento UE 1169/2011, art.24termine minimo di conservazione, data di
scadenza e data di congelazione
<<Nel caso di alimenti molto deteriorabili dalpunto di vista microbiologico che potrebberopertanto costituire, dopo un breve periodo, unpericolo immediato per la salute umana, il termineminimo di conservazione è sostituito dalla data discadenza. Successivamente alla data di scadenzaun alimento è considerato a rischio a normadell’art. 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamentoCE 178/2002>>
Alimenti per i quali, autoritativamente, èstato fissato il termine di durata massima
Latte fresco – 6 giorni
Uova in guscio – 28 giorni dalla deposizione
Olio – 18 mesi dalla data diconfezionamento
-Decreto 13 maggio 2003 (Ministero delle AttivitàProduttive) - Individuazione dei prodottialimentari deteriorabili;- Recente legge antispreco
Regolamento UE 1169/2011, art.4principi delle informazioni obbligatorie
Par.1, lett.b)
Gli attributi collegati alla composizione del prodotto chepossono avere un effetto nocivo sulla salute di alcunecategorie di consumatori;
<<prodotto in stabilimento che utilizza: arachidi, latte, frutta a guscio>>
<<può contenere tracce di …..>>
Regolamento UE 1169/2011, art.21etichettatura di alcune sostanze o prodotti
che provocano allergie o intolleranze
<<la denominazione della sostanza o del prodottofigurante nell’allegato II è evidenziata attraversoun tipo di carattere chiaramente distinto daglialtri ingredienti elencati, per esempio perdimensioni, stile o colore di sfondo>>
<<In mancanza di un elenco degli ingredienti, leindicazioni di cui all’art.9, par.1, lett. c),includono il termine “contiene” seguito dalladenominazione della sostanza o del prodottofigurante nell’elenco dell’allegato II>>(vedi art. 44-disposizioni nazionali per alimenti non preimballati)
Regolamento UE 1169/2011, art.21sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze
1.Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena,farro e grano khorasan, kamut o i loro ceppi ibridati e prodottiderivati;(regolamento delegato UE 78/2014)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3. uova e prodotti a base d’uova;
4. Pesce e prodotti a base di pesce;
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi;
6. Soia e peodotti a base di soia (tranne olio e grasso di soiaraffinato);
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);
Regolamento UE 1169/2011, art.21sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amigdalus communisL.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci diAcagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Caryaillinoinensis), nci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti;
9. Sedano e prodotti a base di sedano;
10. Senape e prodotti a base di senape;
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale;
13. Lupini e prodotti a base di lupini;
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
sostanze o prodotti che provocanoallergie o intolleranze
Indicazione nella ristorazione
Ministero della Salute
DGISAN OOO3674-P-06/02/2015
Oggetto:
Indicazioni sulla presenza di allergeni neglialimenti forniti dalle collettività (Reg. UE1169/2011)
Denominazioni costituite da soli qualificativi
Situazione questa che ricorre quando si vuole sfruttare la rinomanza di un nome geografico ed il prodotto finito non ne possiede i requisiti:
Esempio: Cotto di ParmaCrudo di Parma
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Condizioni d’uso: glutine < 20 ppm; ingredienti naturalmente privi di glutine e/oDeglutinizzati
Denominazione che comprende un ingrediente designato con nome diverso
il nome dell’ingrediente evidenziato nella denominazione del prodotto non è quello messo in opera.
Esempi: Salame di prosciutto;Salame di culatello.
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Condizioni d’uso: glutine < 20 ppm; ingredienti naturalmente privi di glutine e/oDeglutinizzati
Ingredienti sostituiti ed indicati accanto alla denominazione
Operazione sempre possibile ma mai nel caso si tratti di prodotti definiti per legge.
Esempio: Non è possibile sostituire il burro con la margarina nella preparazione del panettone, denominandolo “Panettone”.
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Condizioni d’uso: glutine < 20 ppm; ingredienti naturalmente privi di glutine e/oDeglutinizzati
Informazioni sul contenuto di glutineRegolamento (UE) 1169/2011
Dal 20 luglio 2016 l’indicazione “senza glutine”, invirtù del Reg. Ue 828/2014, è divenutainformazione volontaria ai sensi dell’art.36 delreg. UE 1169/2011, cui il reg. UE 1155/2013aveva appositamente aggiunto la lettera
“d) informazioni sull’assenza di glutine o sullasua presenza in misura ridotta negli alimenti “
MinSal DGISAN 29826-P-22/07/2016
Informazioni sul contenuto di glutineRegolamento (UE) 828/2014, art.3
Alimenti specificamente formulati per celiaci (ex ADAP):
– «Senza glutine. Specificamenteformulato per celiaci»
– «Senza glutine. Specificamente formulato perpersone intolleranti al glutine»
Condizioni d’uso: glutine < 20 ppm
• «Con contenuto di glutine molto basso.Specificamente formulato per celiaci»
• «Con contenuto di glutine molto basso.Specificamente formulato per personeintolleranti al glutine»
Condizioni d’uso: glutine < 100 ppm
Informazioni sul contenuto di glutineRegolamento (UE) 828/2014
Alimenti naturalmente privi di glutine:
L’indicazione «Senza glutine>> può essere seguitadalle diciture
<<Adatto per i celiaci» o
«Adatto alle persone intolleranti al glutine»
Alle condizioni previste dall’art. 7 del reg. UE 1169/2011
E sul contenuto di lattosio?In previsione di condizioni d’uso armonizzate
misure nazionali-minsal 20/07/2016
Alimenti delattosati (ex ADAP)
- Latti, prodotti lattiero-caseari:
«Senza lattosio>> <<meno di 0,1 g per 100 g o ml>>tenore lattosio inferiore a 0,1 grammi/100 gr o millilitri seguita da<<Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza dellascissione del lattosio»
- Latti, latti fermentati
«A ridotto contenuto di lattosio>><<meno di 0,5 g per 100 g o ml>>tenore lattosio inferiore a 0,5 grammi/100 gr o millilitri seguita da <<Ilprodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissionedel lattosio»
E sul contenuto di lattosio?In previsione di condizioni d’uso armonizzate
Alimenti non contenenti ingredienti lattei
«Naturalmente privo di lattosio»
Conforme alle condizioni previste dall’art. 7 del reg. UE 1169/2011
Associazione italiana latto-intolleranti(AILI)
primo marchio italiano per i prodotti privi di lattosio
- Marchio Lfree di colore azzurro: prodotti privi dilattosio (latte e derivati privati dello zucchero);
- Marchio Lfree di colore verde: per i prodotti prividi lattosio, latte e derivati, utili anche per gli allergicialle proteine del latte