Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

13
Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.) Dott. Stefano Ruberti Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

description

Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.). Dott. Stefano Ruberti Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Fondo patrimoniale. Legge n. 151 del 19 maggio 1975 – Riforma del Diritto di famiglia - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Page 1: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale(artt. 167 – 171 c.c.)

Dott. Stefano RubertiUnione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili

Page 2: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale

Legge n. 151 del 19 maggio 1975 – Riforma del Diritto di famiglia

- Definizione >>> Strumento attraverso il quale i coniugi provvedono all’assolvimento del “dovere di contribuzione” previsto dall’art. 143 c.c.

Insieme di beni determinati destinati dal costituente a fronteggiare i bisogni della famiglia

Sicurezza economica Stabilità patrimoniale del nucleo familiare

Page 3: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Costituzione

Atto inter vivos da parte di un solo coniuge Atto inter vivos da parte di entrambi i coniugi Atto inter vivos da parte di un terzo Atto mortis causa da parte del terzo

Presupposto per la costituzione del fondo è l’esistenza del vincolo coniugale

Page 4: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Pubblicità

Annotazione a margine dell’atto di matrimonio (finalità) Trascrizione nei pubblici registri (beni)

Proprietà dei beni Comproprietà Proprietà esclusiva di un solo coniuge

Page 5: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Il concetto di “Bisogni della famiglia”

Criteri oggettivi: esigenze essenziali comuni a tutti i componenti

Criteri soggettivi: esigenza del singolo

“……. non solo l’abitazione, il vitto, il vestiario, le cure mediche, l’istruzione e l’educazione della prole, ma anche il potenziamento della capacità lavorative dei membri della famiglia, escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzata da intenti meramente speculativi…” Cass civ. Sez III 19 febbraio 2013

Page 6: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Beni conferibili

Immobili sìTitoli di credito sìQuote di Srl sì

Beni futuri sì (a patto che siano determinabili)

Azienda no

Page 7: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Amministrazione

Volta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non

arbitraria

Sistema mutuato dalla comunione legale (ex art.180 c.c.) Amministrazione ordinaria disgiunta

Amministrazione straordinaria congiunta

Page 8: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Scioglimento del Fondo (art.171)

Annullamento del matrimonio Scioglimento del matrimonio (es morte di uno dei due coniugi) Cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)

Separazione: la separazione non costituisce di per sé motivo di scioglimento del fondo

Scioglimento convenzionale La legge non prevede lo scioglimento per mutuo consenso tra i coniugi,

tuttavia la dottrina prevalente lo ammetterebbe assimilando lo stesso ad una convenzione matrimoniale e pertanto ammettendo la possibilità di scioglierlo convenzionalmente.

Page 9: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Scioglimento e figli minori

In caso di presenza di figli minori, il fondo dura fino al compimento del 18 anno di età dell’ultimo figlio.

particolarità1. In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale dei

minori competente può autorizzare lo scioglimento del fondo nel caso in cui ci sia un interesse del minore

2. In caso di scioglimento convenzionale o alienazione di tutti i beni con conseguente svuotamento del fondo, il Tribunale competente sarà il Tribunale ordinario.

Page 10: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Aggredibilità dei beni del Fondo

L’articolo 170 prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non possa aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Natura dell’obbligazione >>> interesse della famiglia

«Il criterio identificativo dei crediti il sui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia con la conseguenza che ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo…»Cass. 18 luglio 2013 n.11230 …. Confermando l’orientamento della giurisprudenza

Page 11: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimoniale Aggredibilità dei beni del Fondo (segue)

Obbligazioni contrattualiObbligazioni risarcitorieObbligazioni sorte prima della costituzione del

Fondo

Page 12: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimonialeObbligazioni sorte prima della costituzione del Fondo

L’art. 170 non prevede una distinzione tra debiti sorti prima o dopo l’istituzione del Fondo, ma ne prevede solo una distinzione in base alla natura dell’obbligazione

Il creditore antecedente potrà tentare l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (il conferimento dei beni nel fondo rappresenta un atto a titolo gratuito)

Page 13: Fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.)

Fondo patrimonialeAlcune interessanti pronuncie

FONDO e FISCO I beni del fondo patrimoniale possono costituire oggetto di iscrizione di

ipoteca da parte dell’agente della riscossione, spetta al contribuente dimostrare che il debito per il quale si procede è estraneo ai bisogni della famiglia. (Cass. N.5385 del 5 marzo 2013)

CONFISCA PENALE. I beni oggetto del fondo possono essere oggetto di confisca penale. (Cass Penale 3 maggio 2013)

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA al pagamento delle imposte (art. 11 Dlgs 74/2000)