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Focus di Lex24 Social networks Aggiornamento luglio 2013 Selezione della documentazione tratta dalla banca dati Lex24 e dal portale Diritto 24 a cura della redazione elettronica.

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Focus di Lex24

Social networks Aggiornamento luglio 2013

Selezione della documentazione tratta dalla banca dati Lex24 e dal portale Diritto 24 a cura della redazione elettronica.

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SOMMARIO

pagina

GIURISPRUDENZA Rassegna giurisprudenziale

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PRASSI Garante per la protezione dei dati personali News-letter 27 luglio 2009, n.326 - Social network: dai Garanti UE raccomandazioni per gestori e utenti

06

Garante per la protezione dei dati personali News-letter 19 maggio 2009, n.323 - Informazione scorretta al tempo di Facebook Provvedimento 6 maggio 2009, n.1615339 - Giornalismo: uso di immagini tratte dai social networks

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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento 6 maggio 2009, n.1615339 - Giornalismo: uso di immagini tratte dai social networks

08

Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento 6 maggio 2009, n.1615317 - Giornalismo: uso di immagini tratte dai social networks

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RIVISTE

Guida al Diritto monografia 30.05..2013 n. 5, pg. 46 INTERNET: la responsabilità del provider - La vastità di internet e l'aumento dei social-network impongono più responsabilità dell'uso delle immagini

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Guida al Diritto monografia 30.05..2013 n. 5, pg. 53 INTERNET: la responsabilità del provider - Persecuzioni su Facebook sono reato di stalking

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Rassegna 20

DIRITTO24 Avvocato d'Affari - Mercati e impresa 25.06.2013 La privacy al tempo di Internet e Social network

Guida al Diritto on line 16.02.2012 Social network non responsabili per le violazioni del diritto d'autore

Avvocato d'Affari - Mercati e impresa 25.06.2013 Il fashion nei social network: opportunità e rischi

Avvocato d'Affari - Mercati e impresa 05.11.2012 Social network: i grandi assenti della regolamentazione

Avvocato d'Affari - Mercati e impresa 22.03.2011 Social network e controlli a distanza dei lavoratori

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GIURISPRUDENZA

Rassegna di giurisprudenza

Misure cautelari

Tribunale Varese, civ., sentenza 8 novembre 2012

ARRESTI DOMICILIARI - DIVIETO DI CONTATTI CON I TERZI - DEROGA AL FINE DI CONTINUARE IL PERCORSO DI STUDI - E-LEARNING - SUSSISTE.

L'imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, al fine di seguire il programma scolastico di studi può rimanere in contatto con i docenti della scuola frequentata per via telematica, sulla base della prospettazione dell'esistenza di un piano educativo documentato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico; al contatto con i docenti potrà associarsi, sempre per sola via telematica, quello con i compagni di classe disponibili a sostenere l'indagato nel recupero; ferma restando la principale finalità di e-learning, le forme di comunicazione, didattica e personale, non sono segmentabili, e competerà ai soggetti di cui sopra, coinvolti a vario titolo, determinarne la maggiore efficacia e coerenza, anche in relazione al mezzo, che potrà essere la comunicazione telefonica, ovvero via Skype, quella per mail, via Facebook, Twitter o altro social network, o il più tradizionale recapito di documentazione cartacea. PUBBLICAZIONE Centro studi giuridici di Mantova, www.Ilcaso.it, 2013, pg. 8337, pt. I

Corte di Cassazione, sez. IV pen., sentenza 31 gennaio 2012, n. 4064

Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Limiti o divieti alla facoltà di comunicare con i terzi - Utilizzo del sistema internet. (Cpp, articolo 284, comma 2)

In materia di arresti domiciliari, il divieto di comunicare con terze persone, estranee ai familiari conviventi, che il giudice può disporre ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del Cpp, vale anche per le comunicazioni tramite internet sul sito Facebook, ma l'uso di internet non è illecito quando assume solo una mera funzione conoscitiva. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2012, 12, pg. 88

Reato di diffamazione

Tribunale Gela, pen., sentenza 23 novembre 2011, n. 550

INGIURIA E DIFFAMAZIONE - DIFFAMAZIONE - A MEZZO INTERNET - "POST" DIFFAMATORI PUBBLICATI SU FACEBOOK - ACCESSO LIMITATO A TALI PAGINE - ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE A TERZI – CONFLGURABILITA’ DEL REATO - ESCLUSIONE.

In tema di diffamazione a mezzo internet, ed in particolare con riferimento a "post" diffamatori pubblicati su pagine personali di Facebook, alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle pagine medesime, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo

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stesso gestite. (Nel caso di specie l'imputato è stato assolto mancando in via principale la prova dell'elemento strutturale dell'illecito consistente nella comunicazione a terzi). PUBBLICAZIONE La Tribuna, Rivista Penale, 2012, 4, pg. 441

Stalking

Tribunale Ivrea, pen., sentenza 10 giugno 2011, n. 192

REATI CONTRO LA PERSONA - Delitti contro la libertà morale - Stalking - Requisiti - Differenze con quello di minacce. (Cp, articolo 612 - Bis)

Il delitto di stalking ex articolo 612-bis del Cp, è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea a integrarlo ed è reato a evento di danno, distinguendosi, sotto tale profilo, dal reato di minacce, che è reato di pericolo. Integrano tale delitto anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, piuttosto che il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postali sui cosiddetti social network (ad esempio Facebook), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 44, pg. 87

Corte di Cassazione, sez. VI, pen., sentenza 30 agosto 2010, n. 32404

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERT? INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Elemento materiale - Fattispecie.

Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima. PUBBLICAZIONE La Tribuna, Rivista Penale, 2011, 11, pg. 1200

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTI PERSECUTORI - CONDOTTA TIPICA - MOLESTIE - FATTISPECIE.

Integrano la condotta tipica del delitto di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del Cp, le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica ovvero postati sui cosiddetti “social network” (ad esempio “facebook”), nonché con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Famiglia e Minori, 2010, 10, pg. 16, annotata da A. Natalini e La Tribuna, Rivista Penale, 2010, 12, pg. 1260

ATTI PERSECUTORI - STALKING - MOLESTIE TRAMITE FACEBOOK.

È configurabile il reato di stalking anche per le molestie tramite Facebook consistenti in messaggi minacciosi che abbiano creato nella vittima uno stato d'animo di profondo disagio e paura. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2010

Risarcimento danni e responsabilità

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Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. III, sentenza 16 febbraio 2012, n. 360

COMMERCIO ELETTRONICO - DIRITTO D'AUTORE - VIOLAZIONI - SOCIAL NETWORK - NON SONO RESPONSABILI.

I social network non sono responsabili del caricamento e della condivisione da parte dei propri utenti di opere musicali protette dal diritto d'autore. Infatti, il gestore di una rete sociale in linea non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l'utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive; un simile obbligo non rispetterebbe il divieto di imporre al gestore di un social network un obbligo generale di sorveglianza, né l'esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d'autore, da un lato, e la libertà d'impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni, dall'altro. Dunque le direttive 2000/31/ sul commercio elettronico; 2001/29/CE sull'armonizzazione del diritto d'autore e 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti, a titolo preventivo, a spese esclusive del prestatore, e senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012

Tribunale Monza, sez. IV, civ., sentenza 2 marzo 2010, n. 770

INFORMATICA ED INTERNET - FACEBOOK - PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI LESIVI DELL'ONORE, REPUTAZIONE E DECORO DI UTENTE - DANNO NON PATRIMONIALE – RISARCIBILITA’

La pubblicazione e diffusione su Facebook di contenuti che offendono l'onore, la reputazione e il decoro di un utente integrano responsabilità extracontrattuale e fondano l'obbligo di risarcimento del conseguente danno morale soggettivo. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

RESPONSABILITA' CIVILE - DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALE) - RISARCIMENTO (IN GENERE) - LESIONE DELL'ONORE, DECORO E REPUTAZIONE - SOCIAL NETWORK - FACEBOOK – RISARCIBILITA’

È pienamente risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nell'offesa al decoro, all'onore e alla reputazione, subito dall'utente di facebook ad opera di terzo. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

Garante per la protezione dei dati personali

News-letter 27 luglio 2009, n.326 - Social net work: dai Garanti UE raccomandazioni per gestori e utenti

Il mondo dei social network non è sottratto alle tutele che la direttiva europea sulla privacy prevede rispetto al trattamento di dati personali. Gestori e utenti di questi servizi hanno specifiche responsabilità, che sono

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evidenziate nel parere recentemente adottato (WP163, http://ec.europa.eu/...) dal Gruppo dei Garanti europei (Gruppo "Articolo 29").

In primo luogo, si chiarisce che i gestori di tali piattaforme, anche quelle gestite da Paesi extra-Ue, sono soggetti alle disposizioni della direttiva europea sulla protezione dei dati (e, quindi, delle leggi nazionali in materia), nella misura in cui il funzionamento dei social network richiede l'utilizzo di "strumenti" situati fisicamente sul territorio dell'Ue.

In secondo luogo, i Garanti chiedono che i gestori dei social network rispettino una serie di obblighi: avvertire gli utenti sulla necessità di ottenere il consenso informato dell'utente prima di permettere a terzi di accedere ai dati contenuti nel suo profilo; cancellare i dati personali contenuti nei profili-utente che siano disattivati (fatta salva la loro conservazione, in casi specifici, per contrastare comportamenti illeciti); mettere a disposizione strumenti facili e immediati per consentire agli utenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa (accesso, rettifica, cancellazione), come ad esempio un unico "sportello reclami" raggiungibile da tutti i Paesi; dare la possibilità agli utenti di navigare e utilizzare i servizi anche attraverso pseudonimi; adottare idonee misure di sicurezza (tecniche ed organizzative), anche con riguardo ai rischi di spam.

È necessario, inoltre, che i gestori di social network forniscano, per default, una configurazione in grado di escludere la possibilità che motori di ricerca esterni indicizzino le informazioni contenute nel profilo-utente. Va fornita, infine, un'informativa completa sulla natura del servizio e sui possibili rischi. Quello di una informazione facilmente comprensibile dagli utenti è uno degli aspetti cruciali sui quali sensibilizzare gestori di social network.

I Garanti europei si sono comunque preoccupati di mettere in luce anche le specifiche responsabilità che sono in capo agli utenti di social network, prima fra tutte quella di chiedere il consenso delle persone i cui dati siano fatti circolare, soprattutto se il numero di contatti e "amici" è particolarmente elevato.

Un capitolo a sé è dedicato ai minori. Il parere ricorda l'obbligo di adottare particolari cautele in questo ambito, soprattutto per i problemi connessi alla verifica del consenso prestato da soggetti minorenni. Occorre una strategia multi-livello che comprenda educazione all'uso, sviluppo di tecnologie di protezione, promozione dell'autoregolamentazione da parte dei gestori di social network, interventi normativi per scoraggiare e sanzionare le violazioni di legge.

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Garante per la protezione dei dati personali

News-letter 19 maggio 2009, n.323 - Informazione scorretta al tempo di Facebook

I giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai social network devono sempre verificare le informazioni raccolte per esercitare con correttezza il diritto di cronaca. È quanto ha ribadito il Garante intervenendo su segnalazione di due cittadini, i quali avevano visto pubblicata da alcuni quotidiani la propria immagine presa da Facebook erroneamente associata a persone omonime decedute. In un caso si trattava di un incidente stradale, nell'altro di una vittima del terremoto avvenuto in Abruzzo.

I nomi pubblicati nei servizi di cronaca erano corretti, ma le fotografie ad essi associate erano state trovate facendo una semplice ricerca su Internet e scaricando l'immagine presente nei profili che i due segnalanti avevano aperto nel famoso social network. I giornalisti non avevano, dunque, verificato l'ipotesi che si potesse trattare di semplici casi di omonimia e hanno dato per decedute le persone sbagliate. Nel caso della vittima del terremoto, la fotografia errata, pubblicata da un quotidiano, era stata riproposta anche da due

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testate televisive nazionali. Queste immagini - ha stabilito il Garante, con due provvedimenti [doc. web nn. 1615317 e 1615339 ] di cui è stato relatore Mauro Paissan - non dovranno essere più pubblicate, diffuse né riproposte nell'archivio on-line delle testate coinvolte.

Associando l'immagine di una persona all'identità di un'altra, sono stati diffusi dati errati, mettendo in atto in tal modo un illecito trattamento dei dati personali. Il Garante ha, pertanto, vietato alle testate, due locali e tre nazionali, di diffondere ulteriormente le fotografie dei segnalanti. L'Autorità ha imposto la cancellazione delle immagini anche dal sito web e dall'archivio storico on-line di uno dei quotidiani interessati che - dopo aver informato seppur tardivamente i lettori dello sbaglio commesso – continuava a rendere comunque accessibile da Internet la fotografia pubblicata per errore.

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Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento 6 maggio 2009, n.1615339 - Giornalismo: uso di i mmagini tratte dai social networks

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 10 aprile 2009 dalla sig.ra Roberta Zavarella con la quale lamenta l'illecita pubblicazione di una sua fotografia sul quotidiano Il Giornale e nel corso dei programmi televisivi Mattino 5 e TG1;

VISTE le deduzioni formulate da Società Europea di Edizioni S.p.a., R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a -titolari del trattamento di dati oggetto della segnalazione- e dai direttori responsabili delle relative testate giornalistiche;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale la sig.ra Roberta Zavarella ha lamentato che sul quotidiano Il Giornale (edizione del 10 aprile 2009, pagg. 1 e 4), è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di una sua omonima, vittima del recente terremoto in Abruzzo. La segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network "Facebook". La stessa ha inoltre evidenziato che la medesima immagine è stata diffusa, nello stesso giorno, anche nel corso del programma televisivo Mattino 5 (Canale 5) e del TG 1 (Rai Uno).

In relazione all'accaduto la donna, oltre a rappresentare il disagio psicologico patito dalla stessa, dai suoi familiari e amici, ha altresì denunciato una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Gli editori interessati dalla segnalazione, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Garante, hanno rilevato quanto segue.

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La Società Europea di edizioni S.p.a., in qualità di editore de Il Giornale, fa presente di aver "pubblicato una rettifica sull'edizione del 17 aprile ...ammettendo l'errore commesso".

La Rai Radiotelevisione italiana S.p.a, quale editore del TG1, rileva che "la fotografia in questione ...è stata trasmessa nell'ambito di una "copertina" o servizio dedicato alle vittime del terremoto, riprendendo la pagina del quotidiano "Il Giornale" che riproduceva le fotografie di alcune vittime"; precisa inoltre che la diffusione è avvenuta "senza nomi o altri elementi informativi idonei all'identificazione degli interessati...peraltro in una brevissima, veloce sequenza filmata che le ha raggruppate in formato ridotto".

La società R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. infine, quale editore di Mattino 5, riconosce "la non corrispondenza tra la persona trentacinquenne di cui è stato pubblicato il ritratto e quella omonima, vittima del tragico evento che ha recentemente colpito l'Aquila e la zona limitrofa" affermando altresì di aver già provveduto "ad effettuare la revisione del servizio oscurando debitamente il volto dell'interessata".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Sui tragici eventi connessi al terremoto che ha colpito recentemente l'Abruzzo si è concentrata l'attenzione degli organi di stampa per diversi giorni. D'altra parte, in relazione ad eventi di tale rilevanza e gravità un'informazione corretta costituisce, prima ancora che l'esercizio legittimo di un diritto fondamentale, un servizio indispensabile alla collettività.

Le notizie diffuse hanno riguardato anche le persone che purtroppo sono decedute in tale circostanza. Di queste, alcune testate hanno pubblicato i nomi; altre hanno pubblicato le fotografie, talvolta associate ai nomi e ad altri dati personali. In questo quadro rientrano anche i servizi giornalistici menzionati nella segnalazione.

Come risulta dagli atti, però, sul quotidiano Il Giornale e durante il servizio mandato in onda su Mattino 5 (nelle edizioni del 10 aprile) ai dati personali di una delle vittime è stata erroneamente associata la fotografia della segnalante, omonima della giovane deceduta. Il TG1 invece ha mandato in onda un servizio che, pur senza fornire altri dati personali, mostra per alcuni attimi la pagina de Il Giornale con le fotografie delle vittime, soffermandosi su quella della segnalante.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell'entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista - Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l'essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

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Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto a una delle vittime del terremoto, hanno diffuso –pur se con differenti modalità- una fotografia tratta da uno dei più frequentati social networks, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nel terremoto.

Preso atto della circostanza che Il Giornale ha provveduto a pubblicare una rettifica seppur in ritardo (dagli atti risulta che la richiesta è stata formulata il 10 aprile e la rettifica è stata pubblicata nella successiva edizione del 17 aprile) e in una collocazione marginale (pag. 38) e che RTI- Reti Televisive Italiane S.p.a. ha comunicato di aver già provveduto a revisionare il servizio "oscurando debitamente il volto dell'interessata", si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto ha comunque concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Peraltro, con riferimento a Il Giornale, si deve evidenziare che le pagine contenenti la fotografia in questione continuano ad essere reperibili sull'archivio storico on line del quotidiano. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.a., R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti web delle testate, compreso l'archivio storico on line de Il Giornale dal quale l'immagine andrà cancellata. Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l'interessata di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rileva l'illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni de Il Giornale, Mattino 5 e TG1 del 10 aprile;

b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.a., R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a –in qualità di titolari del trattamento oggetto della segnalazione- il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti web delle testate, compreso l'archivio storico on line de Il Giornale dal quale l'immagine andrà cancellata.

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

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Garante per la protezione dei dati personali

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Provvedimento 6 maggio 2009, n.1615317 - Giornalismo: uso di i mmagini tratte dai social networks

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 3 marzo 2009 con la quale il sig. Davide Moscone lamenta l'illecita pubblicazione di una sua fotografia sui quotidiani Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009);

VISTI gli elementi acquisiti nell'istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale il sig. Davide Moscone ha lamentato che sul quotidiano Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009) è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di un giovane di Atina, suo omonimo, avvenuta a causa di un incidente stradale. Il segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network "Facebook".

In relazione all'accaduto il segnalante, oltre a chiedere alle testate di pubblicare una rettifica della notizia, ha altresì denunciato il caso all'Autorità prospettando una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Le testate hanno provveduto a soddisfare la richiesta del segnalante –di cui Ciociaria Oggi ha dato comunicazione anche al Garante- senza formulare ulteriori osservazioni sul caso, come richiesto dall'Autorità in sede di istruttoria.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il caso trae origine dalla pubblicazione, su alcuni quotidiani a diffusione locale, della notizia relativa al decesso di un giovane a causa di un incidente stradale.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" e allegato codice di deontolgia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

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Invero, tali principi, prima ancora dell'entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista - Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l'essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto alla vittima dell'incidente, hanno diffuso una fotografia tratta da uno dei più frequentati social networks, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nell'incidente.

Preso atto della circostanza che le testate hanno provveduto a pubblicare una rettifica (Ciociaria Oggi del 5 marzo 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone del 4 marzo 2009), si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia a corredo della notizia dell'incidente stradale che ha causato la morte di un omonimo di Atina ha concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale occorso al giovane di Atina.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l'interessato di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rileva l'illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni di Ciociaria Oggi del 23 e 24 febbraio 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone, del 24 febbraio 2009;

b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale occorso al giovane di Atina.

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

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RIVISTE

Guida al Diritto 30.5.2013 - INTERNET: la responsab ilità del prov ider - La vastità di internet e l'aumento dei social-network impongono pi ù responsabilità dell'uso delle immagini (Cassano Giuseppe, Cimino Iacopo Pietro)

L'informazione in senso lato costituisce l'oggetto di qualunque processo comunicativo. E non può ignorarsi che quest'ultimo, nel suo significato originario, individua "il mettere in comune" e ha la stessa radice semantica del termine comunità (o communitas): non c'è alcuna possibilità di convivenza senza forme di relazione interpersonale che consentano di condividere esperienze, idee, sentimenti.

E ricordando che l'uomo è "animale politico", si può oggi solo intuire la portata che è destinata ad avere sulle strutture sociali e sui modelli comportamentali umani una forma di comunicazione in cui ciascuno sia al tempo stesso fruitore e produttore di informazioni in una società globale.

Le varie forme di comunicazione in rete e la tutela della persona - Le potenzialità che la rete possiede di veicolare informazione consentono diverse forme di comunicazione con differenti caratteristiche fondamentali. La prima forma di comunicazione - intesa in senso di diffusione dell'informazione - si ha con l'apertura di un sito web: è questa la testimonianza più immediata della propria esistenza in rete. La comunicazione tramite posta elettronica (e-mail) si realizza, invece, attraverso l'invio di messaggi rivolti a soggetti determinati che possiedano una casella postale elettronica. L'indirizzo e-mail può essere utilizzato anche per iscriversi a mailing-list attraverso le quali sono diffuse informazioni aggiornate su temi determinati provenienti da soggetti in un certo qual modo qualificati (ad esempio operatori turistici, aziende, riviste specializzate ecc.). La comunicazione mediante chatline, invece, avviene mediante un dialogo a distanza tra due o più soggetti in tempo reale (contrariamente a quanto accade con la posta elettronica, la conversazione è immediata e l'invio e la ricezione dei messaggi non è sfalsato nel tempo). Il newsgroup, infine, è un'area virtuale dove si lasciano messaggi per partecipare a forum di discussione su argomenti determinati. Collegandosi al newsgroup, si possono leggere i messaggi ordinati per data, le relative risposte ed eventualmente si può partecipare alla discussione rispondendo pubblicamente o inviando una e-mail all'autore di un determinato messaggio. Nel newsgroup si parla, si risponde, si esprimono le proprie idee, si condividono informazioni. Le potenzialità di questo strumento sono notevoli, tanto che si ritiene il newsgroup una delle maggiori fonti di informazione specializzate, vista la comunanza di interessi e istanze tra i soggetti che lo frequentano.

I soggetti che partecipano al newsgroup inviano i propri messaggi al news-server che - a titolo gratuito o a pagamento - ospita i contenuti ricevuti e li rende accessibili a chi vi ha accesso. L'accesso è gestito dal webmaster che provvede all'amministrazione e alla gestione del sito, sovrintende al suo regolare funzionamento, si occupa di organizzare graficamente i messaggi ed, eventualmente, svolge funzioni di filtro sul contenuto dell'informazione che chi si collega news-server può conoscere.

Si tratta di comunità di soggetti non ufficialmente organizzate, prive di definite regole di comportamento, ma che seguono un insieme di regole consuetudinarie, una sorta di "consuetudine telematica" (netiquette), il cui valore è meramente "etico".

Le regole di queste "società virtuali" assumono un particolare rilievo nel caso in cui i newsgroup siano moderati da un soggetto - che si identifica anche questa volta nel webmaster - deputato al controllo del contenuto dell'informazione, prima che sia resa accessibile ai partecipanti.

Diritto all'immagine on line - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita,

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ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Questo è quanto stabilito dall'articolo 10 del Cc (ribadito all'articolo 96 della legge 22 aprile 1941 n. 633), che conferma quanto l'immagine costituisca, anch'essa, un segno distintivo dell'individuo, una rappresentazione visiva caratterizzante della sua personalità.

Proprio per questo motivo, ne discende che, senza il proprio consenso, l'immagine non potrà essere altrimenti utilizzata o diffusa.

Tutela, quest'ultima, fortemente riconducibile al concetto della "privacy", volendo quindi, garantire in un certo qual modo, il massimo riserbo intorno alla sfera privata dell'individuo. Diventa molto più difficile però, mantenere questo riserbo, e tutelare la propria immagine, se, come ai giorni nostri, esistono svariare modalità di comunicazione e divulgazione, pensiamo anche semplicemente ai social network, ove è possibile, non solo caricare, ma anche visualizzare, contenuti, video, e soprattutto fotografie (le quali nella maggior parte dei casi, non riprendono solamente l'autore, ma anche altri soggetti estranei) di molte persone.

Per tale ragione, risulta a dir poco fondamentale che, prima di pubblicare ogni genere di immagine, che ritrae un soggetto, è doveroso da parte nostra, in vista della tutela del diritto all'immagine, avere il consenso della persona in questione. Tutto questo "allarmismo" però, non deve fungere da deterrente, al contrario, vista la vastità della rete, e soprattutto il largo uso che oggi si fa di strumenti, come il social network, per agevolare, approfondire le proprie relazioni sociali, è bene adottare un comportamento più responsabile nell'utilizzo e divulgazione delle immagini, sia che queste siano proprie, o di altri. Questo sostanzialmente per due ragioni, il primo luogo, per tutelare la nostra persona, spesso anche la nostra reputazione, evitando così di essere coinvolti in casi in cui la nostra immagine viene utilizzata per scopi decisamente poco gratificanti, e in secondo luogo, anche in visione della tutela altrui, poiché non ci dimentichiamo, che c'è il rischio di incorrere nel risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile. Chiaro è chiedersi in quale modo io passa utilizzare liberamente le immagini, di altri, all'interno della rete. È importante però fare chiarezza su alcuni termini, infatti se si vuole utilizzare in un sito web opere fotografiche creative, per poterlo fare, è obbligatorio chiedere formale autorizzazione all'autore dell'opera, poiché egli è l'unico titolare del diritto di utilizzazione di quelle immagini; al contrario, se si vogliono utilizzare semplici immagini, quindi semplici fotografie, esse devono assolutamente riportare il nome del fotografo, o della ditta per cui il fotografo lavora, l'anno di produzione della fotografia e il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata (nel caso in cui questi elementi venissero a mancare, l'utilizzazione non è abusiva, a esclusione del caso in cui venga provata la malafede del riproduttore).

Con i social network, ovviamente il diritto in questione, ha trovato particolare difficoltà nell'essere rispettato, infatti, attraverso di essi, viene data la possibilità, ai gestori del servizio, di usare il materiale che vi viene inserito, perdendo in questo modo, il controllo sulle informazioni che immettiamo. Molto probabilmente, i social network, queste "piattaforme di socializzazione virtuali", sono il mezzo più diffuso, attualmente, per lo scambio di foto.

Per questa ragione, vista la vastità di soggetti che potrebbero prendere visione di queste immagini, è auspicabile astenersi dal pubblicare fotografie che ritraggono soggetti in situazioni ridicole, imbarazzanti, sconvenienti o in ambiti che potrebbero comunque ledere la loro sfera legata al decoro e all'onore, diritti che vanno sempre e comunque tenuti presenti, anche in questo campo. In relazione alla tutela dell'immagine pubblicata su Internet e rivendicata dal soggetto raffigurato, si ricorda in via generale è legittima la pubblicazione di una fotografia senza il consenso del soggetto ritratto quando la stessa sia essenziale all'espletamento del diritto di cronaca e risponda alle esigenze di pubblica informazione.

Diritto di cronaca

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La giurisprudenza di merito ha applicato questo principio nel caso di (A), che si definisce aspirante attrice, all'epoca dei fatti era già persona inserita nel mondo della spettacolo come emerge dal suo curriculum vitae; inoltre la fotografia pubblicata era presente in Internet in molti siti e disponibile senza vincoli e/o impedimenti. La fotografia dell'attrice è stata dunque tratta da un sito Internet liberamente accessibile e la sua pubblicazione, in tutte le ipotesi oggetto di censura avvenuta congiuntamente a quella di altre ragazze citate da (B) nelle sue dichiarazioni, è strettamente correlata all'esercizio del diritto di cronaca, giustificata dal collegamento con fatti e avvenimenti di pubblico interesse e rispondente a esigenze di pubblica informazione. Tribunale di Milano, 20 giugno 2011

Guida al Diritto 30.5.2013 - n. 5 - p.53 - INTERNET: la responsabilità del provider - Per secuzioni su Facebook sono reato di stalking (Cassano Giuseppe, Cimino Iacopo Pietro)

Il reato di diffamazione a mezzo blog e Facebook è una materia che in questi ultimi anni è stata al centro di sentenze e orientamenti giurisprudenziali che hanno provocato numerose discussioni anche e soprattutto tra i giuristi.

Diffamazione a mezzo blog - Il blog, almeno in origine, non rappresentava altro che una traccia di sé costituita da pensieri, opinioni, idee immessi in Rete attraverso un sito web. Negli ultimi anni la diffusione di software e interfacce user-friendly hanno consentito a un pubblico sempre maggiore di postare/bloggare su Internet. Da questo momento in poi la possibilità di pubblicare on line si è tramutata da privilegio di pochi a diritto di tutti. Non tutti i blog sono uguali: ci sono blog in cui il gestore ha un controllo preventivo su ogni inserzione pubblicata e ci sono blog in cui il gestore ha solo un controllo eventuale e successivo all'inserimento di contenuti da parte di soggetti terzi liberi di utilizzare quello spazio per esprimere le proprie opinioni. Articolata si presenta la casistica giurisprudenziale sul blog, con la conseguente adozione da parte dei giudici di merito da un lato di sentenze che ne sanciscono l'idoneità a essere ricondotta all'attività di stampa in senso proprio e dall'altro di pronunce, di segno opposto, che negano tale qualificazione. I caratteri individuati dalla giurisprudenza di merito per determinare se il blog possa essere ricompreso nella nozione di prodotto editoriale sono dati dalla denominazione adottata dal gestore, nonché dalla natura negli articoli in esso pubblicati e, da ultimo, dalla sistematicità con cui viene aggiornato.

Uno strumento di comunicazione

Il blog è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale. Infatti un blog può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico. Pertanto diverso può essere l'uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti e in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione. Tribunale di Modica, 8 maggio 2008

Quando un blog ha un contenuto squisitamente politico-informativo non si differenzia, per ciò, da una qualsiasi rivista di opinione, nella quale vengono espressi giudizi e idee che, condivisibili o meno, costituiscono espressione della libertà di critica politica.

Diffamazione a mezzo stampa

In questo senso, quand'anche il contenuto delle pubblicazioni ivi contenute integrasse gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, il sequestro del sito web sarebbe comunque precluso dall'articolo 1 del Dl 31 maggio 1946 n. 561, che vieta il sequestro della «edizione di giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o

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stampato», con ciò riferendosi al sequestro inteso come chiusura del giornale (od oscuramento del sito web), incidente, cioè, sull'attività di "edizione" in sé e non su singoli e ben determinati supporti cartacei o di altro tipo (all'infuori delle eccezioni, espressamente stabilite, del sequestro di «non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o degli stampati» ovvero delle pubblicazioni oscene). Gip di Nocera Inferiore, ordinanza 20 settembre 2010

Secondo una non condivisibile opinione del tribunale di Milano la disciplina sulla stampa e le garanzie di cui all'articolo 21 della Costituzione, tra cui il divieto di sequestro, sono applicabili alle pubblicazioni diffuse tramite supporti informatici e in particolare su siti Internet ove si tratti di ipotesi, da valutarsi caso per caso, in cui le prescrizioni della legge sulla stampa siano state pienamente adempiute specie per quanto riguarda l'indicazione di direttore responsabile e la registrazione: condizione non riscontrabile nella mera indicazione di un curatore "responsabile" rinvenibile in un blog, in quanto non soggetta ad alcuna verifica e suscettibile di essere disconosciuta in qualsiasi momento dall'interessato. Tribunale di Milano, 25 giugno 2010

Di contro, secondo il tribunale di Ancona, si deve escludere la ravvisabilità, nell'ordinamento, di un principio generale di responsabilità del gestore dei forum di discussione sul web, proprio sul presupposto che la disciplina specifica è stata dettata per la stampa la cui definizione è normativamente definita e non è certo paragonabile né assimilabile alle ipotesi in questione.

Nozione di stampa

Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla legge 7 marzo 2001 n. 62, articolo 1 che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge febbraio 1948 n. 47, articolo 2 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale" , stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico». Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile a un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come una testata giornalistica informatica. Tribunale di Ancona, 29 luglio 2010. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum.

Regole e obblighi

Non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l'articolo 21 della Costituzione, comma 3, riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero... (Cassazione penale sezione III, 11 dicembre 2008 n. 10535). L'unica ipotesi nella quale, sulla base però dei principi generali dell'ordinamento, potrebbe essere ravvisata la responsabilità del gestore del sito si ha quando questi possa e di fatti eserciti un controllo preventivo sui commenti e sugli scritti che giungono nel sito stesso, di fatto finendo per decidere cosa rendere pubblico o no e dunque partecipando con la propria condotta alla diffusione di uno scritto eventualmente lesivo dell'altrui onorabilità. Tribunale di Ancona, 29 luglio 2010

A conferma della bontà di tale approdo si segnala (argomentando a contrario) la sentenza n. 35511 emessa dalla Corte di cassazione, quinta sezione, in data 16 luglio 2010 con cui gli Ermellini hanno stabilito che tranne «per l'ipotesi di concorso, è da escludere qualsiasi tipo di responsabilità penale ex art. 57 c.p. per i coordinatori dei blog e dei forum su Internet».

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Diffamazione e molestie a mezzo a Facebook - Facebook è certamente il social network più popolare e utilizzato in assoluto. In tutto il mondo, infatti, ogni giorno, vengono registrati milioni di nuovi profili e, quindi, ogni giorno nascono milioni di utenti pronti a interagire tra loro, facilitando i loro rapporti interpersonali. Creando un proprio account Facebook, infatti, ognuno di noi può allacciare nuove amicizie (anche con persone geograficamente lontanissime) o ritrovare rapporti oramai perduti nel tempo. Tuttavia deve ammettersi che l'utilizzo improprio di ogni strumento, e in particolare di ogni social network, potrebbe indurre chi lo utilizza a una maggiore consumazione di reati quali la diffamazione proprio per la facilità di comunicare propria di questi strumenti. Come è noto Facebook permette a chiunque sia di età superiore ai dodici anni di iscriversi gratuitamente creando un "profilo" al fine di mantenere i contatti con i propri "amici" in modo trasversale. Detti profili contengono fotografie, liste di interessi personali, nonché accordano l'utilizzo della bacheca propria o degli altri utenti, chat e messaggistica per scambiare comunicazioni con gli "amici" autorizzati ad accedere al profilo secondo il livello di privacy e di pubblicità dei contenuti deciso da ciascun utente. I contenuti inseriti sul sito fuoriescono dalla disponibilità dei loro autori attraverso un procedimento di "tagging" , o "taggare", che realizza una rete di contatti tra i materiali, il loro autore e la rete di amici Facebook. Tale attività crea il senso stesso del social network e consente ai materiali di sopravvivere in rete anche dopo la loro eventuale cancellazione dal social network da parte dei loro autori.

La possibilità di vivere i ricordi - Internet ha modificato il rapporto di ciascun individuo con lo spazio e con il tempo, ma anche con se stessi: al fine di essere sicuri del proprio valore, del proprio rapporto con il mondo esterno parrebbe essere indispensabile venire segnalati nei risultati delle ricerche dei search engines quali Google e Yahoo, nonché, appunto, risultare tra i più apprezzati su Facebook. Va sottolineato che Internet svolge il ruolo di cassa di risonanza esponenziale, dove gli effetti e le conseguenze del materiale diffuso sulla rete si riverberano nella sfera personale degli individui anche dopo molto tempo e a grande distanza dal luogo della realizzazione degli stessi. Anche se si tenderebbe a escludere che ciò possa accadere alla Rete, perché in essa per ora manca la capacità complessiva di vivere i ricordi, che invece è presente in questa immagine e rende evidente la doppia natura di Internet. Tuttavia l'annuncio dell'implementazione di un nuovo algoritmo in Facebook per il prossimo servizio "TimeLine", in italiano diario, farebbe supporre il superamento di questa mancanza. Infatti il software su cui si baserebbe il nuovo servizio sembrerebbe in grado di ricostruire e ordinare cronologicamente tutti i materiali (note, video, fotografie) postati dagli utenti del social network, creando un archivio "vivente" in grado di ricostruire l'identità elettronica del soggetto e provocando gravi problemi di privacy. Ai fini di giungere a una soluzione dei medesimi, Facebook ha indetto un referendum tra i suoi utenti.

A questo proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza del diritto di un soggetto al riconoscimento e godimento della propria attuale identità personale o morale. Ne consegue quindi che: Così come la rettifica (dei dati personali) è finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale. L'aggiornamento ha in particolare riguardo all'inserimento di notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento del trattamento, ed è volto a ripristinare la completezza e pertanto la verità della notizia, non più tale in ragione dell'evoluzione nel tempo della vicenda.

Cassazione civile, 5525/2012

Tale approccio è volto a contrastare l'appiattimento della dimensione temporale degli episodi di vita imbrigliati in Rete, come ad esempio gli archivi giornalistici o un blog tenuto regolarmente, prolungano nel tempo l'attualità della narrazione delle vicende dei soggetti coinvolti: questi non possano più essere accantonati nella memoria, ma vivano perennemente grazie a un click. Infatti, specifica la Suprema Corte: «Con il d.lgs. n. 196 del 2003 il legislatore ha introdotto un sistema informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonché all'identità personale o morale del soggetto (art. 2 d.lgs. n. 196 del

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2003). In tale quadro, imprescindibile rilievo assume il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost. nonché all'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che spettando a "chiunque" (art. 1 d.lgs. n. 196 del 2003) e a "ogni persona" (art. 8 Carta), nei diversi contesti e ambienti di vita, «concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza» (così Cass., 4/1/2011 n. 186). Il d.lgs. n. 196 del 2003 ha pertanto sancito il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati. L'interessato è divenuto compartecipe nell'utilizzazione dei propri dati personali». Cassazione civile, 5525/2012

Uno dei casi più interessanti e innovativi è stato deciso dalla giurisprudenza di merito lombarda e ha riguardato due adolescenti che, contattatisi su Facebook e conosciutisi successivamente hanno intrapreso una "relazione sentimentale" conclusasi poco dopo. Nonostante l'interruzione del loro rapporto, i due ragazzi continuarono a frequentarsi attraverso il social network comunicando attraverso amici in comune. In una delle comunicazioni l'ex boy friend scrisse un messaggio greve alla ragazza dove la offendeva per un suo difetto visivo (una esotropia congenita che la giovane, vergognandosi, era solita a celare con una frangia) nonché facendo espliciti riferimenti denigratori rispetto ai gusti sessuali della medesima. Il ragazzo tentò di difendersi in giudizio da tali accuse affermando che non vi era prova della riconducibilità a sé del messaggio denigratorio né che l'ex amica del cuore fosse la destinataria del medesimo, mentre in via subordinata chiedeva l'applicazione dell'esimente ex articolo 599, comma 2, del Cp in combinato disposto con l'articolo 1227 del Cc in quanto la ragazza avrebbe assunto un comportamento persecutorio nei suoi confronti a seguito dell'interruzione del rapporto amoroso. Nell'accogliere tutte le pretese di parte attrice, il giudice riconosce «Il carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto (al convenuto), non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni "amici Facebook" delle abitudini di vita dell'attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (...), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa (attrice) a commento della foto pubblicata dal comune "amico Facebook" G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a "cancellare" il messaggio de quo)». Tribunale di Monza, 2 marzo 2010

Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, il riconoscimento si fonda sul fatto che la fattispecie in esame costituisce reato: il giudice valuta se detta fattispecie integri l'ingiuria ovvero la diffamazione ex articolo 595. Alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.

Tribunale di Monza, 2 marzo 2010 senza possibilità di eventuali esimenti. Ne consegue quindi che, alla luce del combinato disposto degli articoli 2059 del Cc e 185 del codice penale, L'evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l'onore e il decoro della vittima) delle conseguenti indubbie sofferenze inferti all'attrice dalla vicenda della quale si discute. Tribunale di Monza, 2 marzo 2010 giustifica la condanna in via equitativa alla liquidazione del danno morale ovvero non patrimoniale nella somma di 15.000,00 euro.

La giurisprudenza di legittimità ha considerato integrata la condotta tipica del delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del Cp), le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui "social network" proprio come Facebook, nonché con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima.

Con la sentenza del Gip di Livorno 2 ottobre-31 dicembre 2012 n. 38912, ancora una volta, la Rete viene presa in esame come mezzo di esecuzione di reati e in particolar modo assume rilevanza la grande potenzialità del social network per eccellenza, Facebook come mezzo di divulgazione del pensiero nonché

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mezzo di diffusione di notevole efficacia. Il caso di specie rientra, purtroppo, tra i più frequenti: un ex dipendente di un centro estetico licenziato, a suo dire, ingiustamente pubblica dei post offensivi sulla "bacheca" del proprio profilo Facebook dal contenuto volgare e tenore chiaramente denigratorio rispetto alla professionalità del centro estetico. Ma veniamo ai fatti: con richiesta di rinvio a giudizio (A) veniva chiamata in causa con l'accusa di avere commesso il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del Cp, pubblicando su Facebook messaggi offensivi contro il suo ex datore di lavoro, (B), nonché contro il centro estetico di cui quest'ultimo era titolare. Il querelante a sua volta lamentava che, dopo il licenziamento, la ex dipendente non solo aveva pubblicato messaggi sulla bacheca del proprio profilo Facebook dal contenuto volgare e dal tenore chiaramente denigratorio a proposito della professionalità del centro estetico presso il quale aveva prestato servizio, sconsigliando a chiunque di frequentarlo, ma anche a sfondo razziale nei confronti del suo ex datore di lavoro, straniero.

Come il Gip osserva la fattispecie integra tutti gli elementi del delitto di diffamazione. Sussiste: la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose; la comunicazione con più persone alla luce del carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione; la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

Anzi l'utilizzo di Internet integra l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 595, comma 3, del Cp (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. L'aggravante di cui al comma 3 dell'articolo 595 del Cp è data dall'elevata diffusività del messaggio, conseguente all'uso di mezzi di comunicazione di massa, i quali hanno un chiaro effetto di diffusione immediata del danno sociale provocato dal comportamento antigiuridico. Essendo possibile attraverso Facebook fruire di alcuni servizi di condivisione e pubblicazione di testi, è l'utente stesso a impostare i diversi livelli di condivisione delle informazioni che pubblica, e quindi è direttamente imputabile per la diffusione del messaggio "al pubblico". Gli sfoghi su Facebook di (A) le sono costati un risarcimento di euro 3.000,00 (pena ridotta di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato), oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile di euro 1.500,00.

Atti lesivi - Il web 2.0 quindi non può e non deve essere considerato una "zona franca" del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personalità e che necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento. Stante il divieto di analogia in materia penale, non sembra possibile assimilare le comunicazioni via Internet a quelle telefoniche, mentre appare opportuno avvalersi* di un'interpretazione estensiva delle espressioni "scritti" e "disegni" di cui all'articolo 595 del Cp, riferibile anche ai contenuti diffusi via Internet. Quanto al requisito richiesto dalla norma, secondo cui gli atti lesivi devono essere diretti alla persona offesa, non si hanno dubbi che ciò accada allorché il messaggio sia veicolato da posta elettronica all'indirizzo del destinatario. Più problematica risulta l'ipotesi in cui l'offesa sia veicolata attraverso un mezzo che raggiunge più persone contemporaneamente (newsgroup, mailing list, siti web, social network). In questi casi, si ritiene non si integri il delitto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata.

Stalking - Sotto altro profilo è stato recentemente statuito che anche le molestie provenienti tramite l'utilizzo di un social network, possono concretare una ipotesi di stalking. La condotta persecutoria e assillante nei confronti di una persona attraverso Facebook costituisce quindi una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking. La sesta sezione penale della Suprema corte ha confermato la custodia cautelare pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza nei confronti di un uomo indagato per aver inviato una serie di filmati a luce rosse e fotografie alla ex e quindi per il reato di "atti persecutori" di cui all'articolo 612-bis del Cp (introdotto con il Dl 23 febbraio 2009 n. 11 meglio noto con il termine anglosassone "stalking").

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Nel caso in esame il tribunale di Potenza aveva infatti ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: come si legge nel testo della sentenza, infatti, «le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché di messaggi tramite Internet (Facebook), anche nell'ufficio in cui la donna lavorava». L'uomo, inoltre, aveva trasmesso alla vittima, sempre tramite Facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra i due e, non pago, aveva inviato all'ufficio della donna dei Cd con immagini intime che la riguardavano, provocandone uno stato di vergogna e ansia che la costringeva a dimettersi.

Questi elementi, per la Cassazione, individuano il reato di stalking.

Comportamenti minacciosi e molesti - Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d'animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza. Cassazione penale, n. 32404 del 2010

Rassegna dei commenti

Guida al Diritto 30.5.2013 - n. 5 - p.42 - La difficoltà di rimuovere immagini e notizie datate

Guida al Diritto 30.5.2013 - n. 5 - p.72- Pro e contro degli "User generated content"

Guida al Diritto 30.5.2013 - n. 5 - p.7 - Un viaggio tra i casi e le soluzioni giurisprudenziali sulle problematiche legate a chi "naviga" nel web

Ventiquattrore Avvocato 1.7.2012 - n. 7 - p.15 - "Stalking" informatico

Famiglia e Minori 1.10.2011 - n. 9 - p.7 - La rilevanza dei social network non può offuscar e la tutela dei bambini a spasso nel web

Guida al Diritto 25.9.2010 - n. 38 - p.27 - Tutela del Garante contro i controlli a distanza ma nient e scudo sui dati dei social network

Il Merito 12.5.2010 - Ingiurie su Facebook e risarcimento del danno non patrimoniale

Il Merito - I Focus 13.7.2009 - Giornalismo: uso di immagini tratte da social network

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