Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

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n. 46/2011 – Pag. 4027 17/12/2011 Finanza & Fisco GESTIONI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE Azione di lotta antievasione intrapresa dal- l’INPS nei confronti di soci e professionisti L’operazione Poseidone iniziata nel corso del 2009, in attuazione della convenzione stipulata tra Inps - Agenzia delle Entrate è un’operazione lanciata al fine di favorire lo scambio di informazioni dai ri- spettivi archivi informatici, cooperazione che tra la sua fonte dell’articolo 83, comma 1 del D.L. n. 112/2008, ciò ai fini di garantire maggior efficacia ai controlli in materia di corretti adempimenti in materia fiscale e contributiva, così sono stati messi a disposizione dell’Inps i flussi informativi relativi ai soggetti tito- lari di partita Iva e ai contribuenti che nell’anno di Operazione PoseidOne: elementi per valutare la sussistenza dell’obbligo assicurativo di professionisti e soci di società di Dario Vinci SOMMARIO Pag. Azione di lotta antievasione intrapresa dall’INPS nei confronti di soci e professionisti 4027 Cosa fare quando si riceve una segnalazione di iscrizione scaturita dall’operazione Poseidone 4029 Affitto di Azienda 4031 Affitto di immobili propri 4032 Guide Turistiche 4032 Palestre 4032 Professionisti 4032 Soggetti esclusi dall’accertamento Poseidone 4033 Soggetti iscritti a casse professionali 4034 Professionisti non iscritti alle Casse professionali 4034 Soggetti con contestuale iscrizione presso altra gestione Inps 4035 Soggetti iscritti a più gestioni 4035 Richiesta di cancellazione da parte di soggetti ultra 65 enni 4035 Prescrizione contributi 2004 4035 Ricorsi 4036

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n. 46/2011 – Pag. 402717/12/2011

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GESTIONI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E

PROFESSIONISTI – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Azione di lotta antievasione intrapresa dal-l’INPS nei confronti di soci e professionisti

L’operazione Poseidone iniziata nel corso del2009, in attuazione della convenzione stipulata traInps - Agenzia delle Entrate è un’operazione lanciataal fine di favorire lo scambio di informazioni dai ri-

spettivi archivi informatici, cooperazione che tra la suafonte dell’articolo 83, comma 1 del D.L. n. 112/2008,ciò ai fini di garantire maggior efficacia ai controlliin materia di corretti adempimenti in materia fiscalee contributiva, così sono stati messi a disposizionedell’Inps i flussi informativi relativi ai soggetti tito-lari di partita Iva e ai contribuenti che nell’anno di

Operazione PoseidOne: elementiper valutare la sussistenzadell’obbligo assicurativo diprofessionisti e soci di società

di Dario Vinci

SOMMARIO

Pag.

Azione di lotta antievasione intrapresa dall’INPS nei confronti di soci e professionisti 4027

Cosa fare quando si riceve una segnalazione di iscrizione scaturita dall’operazione

Poseidone 4029

Affitto di Azienda 4031

Affitto di immobili propri 4032

Guide Turistiche 4032

Palestre 4032

Professionisti 4032

Soggetti esclusi dall’accertamento Poseidone 4033

Soggetti iscritti a casse professionali 4034

Professionisti non iscritti alle Casse professionali 4034

Soggetti con contestuale iscrizione presso altra gestione Inps 4035

Soggetti iscritti a più gestioni 4035

Richiesta di cancellazione da parte di soggetti ultra 65 enni 4035

Prescrizione contributi 2004 4035

Ricorsi 4036

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imposta avevano denunciato redditi derivanti da pre-stazioni di lavoro autonomo e avevano indicato taleattività come prevalente all’interno del modello di di-chiarazione annuale dei redditi. La procedura deline-ata negli accordi di cooperazione ha portato il verifi-carsi di una moltitudine di fattispecie di mancata cor-rispondenza delle informazioni, con l’automatico in-vio di comunicazioni di richiesta precisazioni e suc-cessivamente con successivo intervento dell’Inps ilquale ha proceduto all’iscrizione d’ufficio dei sog-getti individuati che possedevano certe caratteristi-che. La prima fase dell’operazione di monitoraggiocongiunto è partita nel 2009, all’avvio dell’operazio-ne, sono stati confrontati i dati relativi alle ditte indi-viduali, successivamente il controllo è stato esteso aisoci di società di persone.

Tutto ciò ha creato alcune situazioni di conten-zioso, per alcuni aspetti ancora in corso e con giuri-sprudenza di merito contrastante.

I messaggi Inps n. 12698 del 10 giugno 2011 (in“Finanza & Fisco” n. 18/2011, pag. 1415) e 13312del 22 giugno 2011 contengono i più recenti chiari-menti relativi alle caratteristiche dell’operazione Po-seidone e ai controlli effettuati dall’Inps per determi-nare l’iscrivibilità o meno di un soggetto alla gestio-ne commercianti e alla Gestione separata e offronol’occasione di riepilogare il quadro d’insieme nelquale titolari di reddito di impresa e professionisti sitrovano ad operare, pertanto con l’analisi delle se-guenti fattispecie:

Come accennato, l’attività di accertamento ef-fettuata dall’Inps con l’operazione Poseidone haavuto inizio nel 2009 ed ha riguardato i contri-buenti che nell’anno di imposta 2006 avevano de-nunciato redditi derivanti da prestazioni di lavo-ro autonomo.

Inizialmente la verifica di questi dati, condottanei confronti dei titolari di partita Iva, è stata direttaad accertare l’abitualità e la prevalenza della parteci-pazione del titolare/socio/coadiuvante familiare al-l’attività di impresa, e quindi - in conseguenza - l’ob-bligo di iscrizione di questi soggetti alla gestione de-gli esercenti attività commerciali.

Con le prime verifiche, dai dati estratti sono statiindividuati i soggetti titolari di partita Iva - personafisica, con codice attività Istat corrispondente al set-tore commercio/pubblici esercizi.

L’obbligo assicurativo ricorre ai sensi della leg-ge n. 613/1966 e legge n. 662/1996 (1) nel caso diattività avente le seguenti caratteristiche:

— autorizzata dalle autorità competenti (licen-za, autorizzazione ...);

— svolta prevalentemente con il lavoro del tito-lare e con quello dei familiari coadiutori;

— che il titolare avesse la piena responsabilitàdell’impresa e assumesse tutti gli oneri e i rischi rela-tivi, oltre a partecipare personalmente al lavoro azien-dale con carattere di abitualità e di prevalenza.

Successivamente (nell’anno 2010) i controllisono stati estesi anche alle dichiarazioni redditualirelative all’anno 2005 presentate dalle società (UnicoSP 2006) aventi forma giuridica Snc e Sas che ope-rano nel settore terziario. Con questi controlli sonostati individuati i soci - non iscritti alla gestione Inpscommercianti - per i quali, in base alla dichiarazio-ne all’interno del modello Unico SP, l’attività svol-ta nell’impresa costituiva attività prevalente (UnicoSP 2006, quadro RK - RK1 campo 7 “occupazioneprevalente”: il quadro andava barrato se l’attivitàsvolta nell’impresa costituiva per il socio l’occupa-zione prevalente e nel campo 9 andava indicato ilnumero di mesi di esercizio dell’attività in cui si era

Nota (1) — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996: «Il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975,

n. 160, è sostituito dal seguente:

“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalente-

mente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari

coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è

richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”».partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

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verificata la condizione dell’occupazione prevalen-te per il socio, se inferiore all’anno).

Cosa fare quando si riceve una segnalazionedi iscrizione scaturita dall’operazionePoseidone

L’imprenditore che venga iscritto alla gestionecommercianti Inps in relazione all’operazione Posei-done, in assenza delle caratteristiche normative edoperative previste per l’iscrivibilità, potrà richiederela cancellazione.

La mera indicazione di “non svolgimento del-l’attività” resa dai destinatari delle comunicazioniPoseidone non è di per sé sufficiente. L’Inps ri-chiede elementi probatori che dimostrino la noniscrivibilità.

Tra gli elementi che comportano la non ascrivi-bilità possiamo annoverare:

— svolgimento di altra attività con carattere diprevalenza e continuità ovvero il mancato svolgimen-to dell’attività lavorativa;

— soggetto iscritto ad altra assicurazione gene-rale obbligatoria (cassa privata);

— soggetto non socio della società indicata;— socio accomandante della società indicata.In presenza di dichiarazioni di “non svolgimen-

to di attività prevalente” effettuate da soci acco-mandanti (che avevano invece segnalato l’attivitàdi lavoro come prevalente), questi verranno segna-lati all’ufficio vigilanza dell’Inps, per verificarel’eventualità di sussistenza di rapporto di lavorosubordinato.

Con il citato messaggio n. 12698/2011 l’Inps haprecisato che la dichiarazione di svolgimento di altraattività lavorativa va supportata - ad esempio - dallapresentazione di una dichiarazione rilasciata dal-l’azienda presso cui sarebbe svolta la prestazione la-vorativa; viene inoltre precisato che la richiesta dicancellazione può essere accolta solo in presenza dicontratti di lavoro a tempo pieno. In particolare, inpresenza di lavoro svolto in maniera non continuati-va, l’obbligo assicurativo nella gestione commerciantirimarrà per i periodi non coperti da altra contribuzio-ne, viene inoltre sancito che in caso di errata compi-lazione della casella “occupazione prevalente”, l’ac-certamento potrà essere annullato qualora la dichia-

razione venga rettificata e a tal fine dovrà essere pro-dotta la dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delleEntrate dalla quale risulti che l’ufficio ha procedutoalla variazione della dichiarazione.

L’Inps precisa che la dichiarazione rilasciata dal-l’Agenzia delle Entrate ha valore solo per l’anno alquale si riferisce la dichiarazione stessa.

Ed in ogni caso non si potrà procedere con l’an-nullamento qualora l’attività sia diversamente com-provata come abituale, ad esempio:

— firma degli atti relativi alla quotidiana gestio-ne aziendale (contratti, bolle, registro dei corrispetti-vi ecc.);

— assicurazione Inail;— assenza di lavoratori dipendenti o di colla-

boratori;— utilizzo delle attrezzature aziendali.In assenza della rettifica, sarà possibile annul-

lare l’accertamento solo in presenza di elementiprobatori che attestino il mancato svolgimento del-l’attività lavorativa nella società (ad esempio cer-tificati medici rilasciati da struttura pubblica atte-stanti fattori invalidanti tali da non consentire losvolgimento di attività lavorativa, documentazio-ne rilasciata da ambasciate o consolati attestantela permanenza all’estero per lunghi periodi, pre-senza di una struttura organizzativa dotata di suf-ficiente autonomia decisionale, che escluda la ne-cessaria presenza dei soci ecc.).

Per l’Istituto di previdenza, infatti, la preva-lenza si sostanzia in una dedizione alla cura e ge-stione dell’impresa (organizzazione di mezzi e dirisorse, piena responsabilità dell’impresa ed assun-zione di tutti gli oneri e i rischi relativi) che risultimaggiore rispetto ad eventuali altre occupazionilavorative del medesimo soggetto. L’obbligo diiscrizione alla gestione commercianti, previstodalla legge n. 613/1966, è infatti legato allo svol-gimento dell’attività aziendale con i caratteri diabitualità e prevalenza.

Per “attività aziendale” deve intendersi l’insie-me delle operazioni e delle funzioni che siano atti-nenti al perseguimento dell’oggetto sociale dell’im-presa o alla concreta attività che essa eserciti, comerisulta dalla documentazione reperibile presso laCciaa o dalle rilevazioni effettuate dagli organi divigilanza.

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Si precisa inoltre che lo stato di liquidazione

della società non comporta necessariamente la

cessazione dell’attività dei soci, quindi, in tale pre-supposto, i contributi continuano ad essere dovutisulla base del reddito di impresa (circolare Inps n.32/1999). La circolare Inps n. 12/2008 ha inoltre pre-cisato che l’iscrizione alla Gestione commercianticontinuerà a permanere valida sia per i soci liquida-tori sia per gli altri soci che continuano a svolgerel’attività sociale rimanendo inalterato il principio del-l’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza.Il presupposto è dunque legato allo svolgimento con icaratteri di abitualità e prevalenza delle “attività socia-li”, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimen-to dell’oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidia-na attività che l’impresa ha esercitato durante la propriavita, il socio liquidatore è dunque soggetto all’obbligodi iscrizione fino a che l’oggetto delle operazioni di li-quidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto

dell’attività di impresa (ad esempio lo smaltimento del-le scorte di magazzino a prezzi ribassati).

Tutto ciò porta anche alla conclusione che la ces-sazione dell’obbligo di iscrizione non è necessaria-mente legata alla cancellazione dell’impresa pressola Cciaa è possibile infatti che il soggetto, pur tro-vandosi in condizione di non poter più esercitare l’at-tività (liquidate tutte le merci, cessate tutte le utenzeo il contratto di locazione dei locali, mancanza di unregistratore di cassa, ...) non possa procedere alla can-cellazione dell’impresa, in quanto in attesa di aliena-re i beni strumentali.

Con il messaggio n. 15352/2010, l’Inps precisache in questo caso non si è più in presenza di un’atti-vità aziendale che costituisce titolo per l’imposizio-ne contributiva, bensì di una mera monetizzazionedei beni utilizzati per l’esercizio dell’attività medesi-ma, con conseguente venir meno dei requisiti di iscri-zione alla Gestione commercianti.

La firma degli atti, l’assenza di collaboratori, l’utilizzo delle attrezzature aziendali

Comprova l’esercizio abituale dell’attività, anche in presenza di rettifica del modello UNICO

Errata compilazione della casella «Occupazione prevalente» nell’UNICO

L’accertamento può essere annullato solo con la preventiva rettifica del modello UNICO

La rettifica del modello UNICO ha valore solo per l’anno cui si riferisce la dichiarazione

In assenza della rettifica la cancellazione sarà disposta solo in presenza di elementi probatori(malattia invalidante; lunghi soggiorni all’estero; struttura organizzativa che esclude presenzadei soci ...)

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Con la circolare n. 12/2008 l’Inps aveva altresìprecisato che anche nel caso le operazioni inerenti laliquidazione della società siano affidate ad un sog-getto esterno alla società stessa, rimane inalterato l’ob-bligo contributivo verso la gestione dei commercian-ti per tutti i soci o per alcuni di essi che, precedente-mente iscritti, continuano a svolgere in via esclusivao, in aggiunta a queste, coadiuvando il liquidatorenella quantificazione e nella monetizzazione dei benisociali, ovvero in qualsivoglia altre operazioni con-

nesse alla liquidazione e alla cessazione dell’attivitàsociale, purché dette attività lavorative siano svoltecon le peculiari caratteristiche dell’abitualità e dellaprevalenza.

Inoltre, qualora prima o durante le operazio-ni di liquidazione della società uno o più sociperdano i requisiti dell’abitualità e della preva-lenza, per essi non sussisterà l’obbligo contri-butivo e dovranno essere cancellati dalla Gestio-ne commercianti.

Affitto di Azienda

Sempre nel messaggio n. 15352/2010, l’Inps fariferimento al caso di “affitto di azienda”, inteso qualecontratto con il quale un soggetto cede ad un terzo ildiritto di utilizzare la propria azienda dietro il corri-spettivo di un canone (art. 2562 c.c.).

In questo caso, occorre tenere presenti i principidettati dalla normativa fiscale. In particolare:

— l’imprenditore individuale che ceda in affittol’unica azienda perde lo status di imprenditore, conla conseguenza che i canoni di locazione sono tassati

Stato di liquidazione della società

L’iscrizione alla Gestione commercianti continua a permanere per i soci che svolgonol’attività sociale, anche se in liquidazione

I soci che coadiuvano l’eventuale liquidatore esterno sono obbligati all’iscrizione nellaGestione Commercianti

La cessazione dell’obbligo di iscrizione può avvenire anche solo per una parte dei soci(quelli che nel corso della liquidazione perdono i requisiti dell’abitualità e della prevalenza)

Per la cancellazione dalla Gestione Commercianti non è indispensabile la cancellazionedalla CCIAA, è sufficiente la cessazione dell’attività sociale

come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma1 lettera h) del D.P.R. n. 917/1986. Per questo moti-vo, in capo al concedente, non si configurano gli estre-mi per l’iscrizione alla gestione esercenti attività com-merciali;

— ove invece il cedente dell’intera azienda siauna società, i canoni di affitto partecipano alla for-mazione del reddito d’impresa, pertanto, ricorrendo-ne i presupposti, i relativi soci potranno restare sog-getti ad imposizione previdenziale;

— nel caso in cui un imprenditore individualeovvero una società cedano in affitto soltanto una par-

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te dell’azienda o una delle attività condotte, permar-rà l’obbligo di iscrizione alla gestione commerciantie nell’imponibile contributivo rientreranno anche icanoni derivanti dall’affitto del ramo d’azienda, chesaranno configurabili come redditi di impresa.

Affitto di immobili propri

L’attività di affitto di immobili propri (e dizionisimili), sia che consegua ad una precedente e diversaattività commerciale svolta nei locali in questione,sia che venga intrapresa ex novo da soggetti mai iscrittialla gestione commercianti, rientra a pieno titolo nelsettore terziario, ai sensi della legge n. 88/1989, trat-tandosi di un’attività di servizi dotata di autonomacaratterizzazione, quindi soggetta ad obbligo contri-butivo.

Nella circolare n. 102/2003 (in “Finanza & Fi-

sco” n. 26/2003, pag. 2701) l’Inps aveva precisatoche l’attività di gestione, conduzione, locazione edaffitto di beni immobili produce redditi d’impresa seesercitata da società di persone o di capitali (Srl) mache a tale conclusione non può pervenirsi, invece,allorché detta attività costituisca l’oggetto socialedell’attività svolta da una società semplice. Con cir-colare n. 171/2003 sono state fornite ulteriori precisa-zioni in ordine alle società semplici che gestisconoimmobili. In particolare in quest’ultima circolare, l’Inpsprecisa che l’iscrivibilità alla gestione commerciantinon è tanto legata alla forma giuridica della società,quanto piuttosto alla natura dell’attività esercitata nel-la singola fattispecie. In questo senso, qualora l’attivi-tà esercitata travalichi i limiti del mero godimento de-gli immobili e si configuri quale più ampia attività (adesempio, prestazione di servizi a terzi), organizzata informa di impresa, deve ritenersi che il reddito prodot-to sia da qualificare quale reddito d’impresa, e che isoggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisitidi legge, siano tenuti all’iscrizione nella Gestione pre-videnziale dei commercianti. E ciò a prescindere daogni considerazione in ordine alla regolarità della so-cietà semplice o alla sua riqualificazione in società difatto. Similmente, dice l’Inps, si è in presenza di red-dito di impresa e di attività commerciale, ai sensi del-l’art. 2195 c.c., qualora l’attività immobiliare compren-da, oltre alla gestione di immobili, anche attività dicompravendita e/o di costruzione.

Guide Turistiche

In relazione a questa particolare categoria di ope-ratori economici, con la circolare n. 12/2008, l’Inpsha precisato che la gestione previdenziale cui vi èobbligo di iscrizione dipende dalle modalità di svol-gimento dell’attività stessa e, conseguentemente, dallanatura del reddito percepito.

In particolare:— se l’attività di guida turistica è svolta in forma

imprenditoriale, il titolare dovrà necessariamente es-sere iscritto nella gestione assicurativa degli esercentiattività commerciali (art. 29 legge n. 160/1975);

— diversamente il soggetto deve essere iscrittoalla gestione separata allorché l’attività di guida turi-stica è svolta con le caratteristiche di attività profes-sionale (Cassazione, sentenza n. 14069/2006).

Palestre

In relazione a quanto già precisato dall’Inps nel-la circolare n. 164/2001 (confermato peraltro anchedal Ministero del lavoro nell’interpello n. 59/2009),quando l’attività di gestione di palestre vede lo svol-gimento all’interno della struttura di attività sporti-va, le stesse vanno inquadrate nel settore industria.Diverso è invece il discorso in caso di palestre chesvolgono esclusivamente attività estetica o di recu-pero motorio: esse sono inquadrate nel settore terzia-rio o artigiano se il titolare è iscritto all’Albo delleimprese artigiane, pertanto i soci e i titolari sono as-soggettabili alla connessa contribuzione (gestionecommercio o artigianato).

Professionisti

L’operazione Poseidone ha individuato, semprea partire dall’anno 2006, anche i soggetti che aveva-no percepito compensi per prestazioni di lavoro au-tonomo. I dati, forniti dall’Agenzia delle Entrate sonostati estratti dai modelli 770 presentati dai sostituti diimposta e riguardano i dati relativi alle certificazioniper lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.Da questi dati è stato necessario individuare se trat-tasi di redditi derivanti da prestazioni la cui naturacomporta obbligo contributivo verso la gestione se-parata ex legge n. 335/1995 (prestazioni di lavoro

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autonomo (2) reso da professionisti “senza albo” e“senza cassa”, ovvero “con albo” ma “senza cassa” eutili derivanti da contratti di associazione in parteci-pazione di lavoro).

È stata controllata la partita Iva e sono statisuccessivamente anche prelevati i redditi dal qua-dro RE del modello Unico persone fisiche. È statoeffettuato un incrocio di banche dati, per esclude-re i soggetti iscritti a casse privatizzate per le quali

esiste obbligo di versamento ai fini pensionistici,e si è invece proceduto all’iscrizione nella gestio-ne separata “professionisti” in caso di riscontronegativo, differenziando l’aliquota in base a sog-getto già pensionato ovvero non ancora. Di fattoquindi l’operazione Poseidone si propone di pun-tualizzare, per ciascuna posizione, l’esatta naturadel reddito percepito e procedere all’eventuale ad-debito della contribuzione omessa.

Soggetti esclusi dall’accertamento Poseidone

Alcune attività (ad esempio guide turistiche, in-terpreti, maestri di sci), in base all’art. 29 della legge03/06/1975 n. 160 (circolare Inps n. 106/1988 e n.12/2008) avevano l’obbligo di iscrizione alla gestionecommercianti pur qualora l’attività fosse svolta con le

caratteristiche dell’attività professionale, per cui talisoggetti sono stati esclusi da Poseidone (ove si sia ri-scontrata l’iscrizione nella gestione suddetta).

Allo stesso modo sono stati esclusi i soggetti chehanno dichiarato attività libero-professionale per leattività per cui esiste l’obbligo di versamento contri-butivo ad una cassa professionale (3). In estrema sin-

Nota (2) — Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per professioneabituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associa-ta. Il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso unidentico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L’abitualità si diversifica dall’occasionalità in quanto quest’ultima implica attivitàepisodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Nota (3) — (Istruzioni tratte dal modello Unico 2011): Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalentedesunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, Ateco 2007. Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l’ammontare lordocomplessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attivitàprofessionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordiderivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della suaparticolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità dicomponenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri perl’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile).

Gestione separata

Per i soggetti iscritti ad altra Gestione dell’INPS, l’Istituto accerta che il reddito sia statosottoposto a contribuzione nell’altra Gestione

I soggetti già ultrasessantacinquenni al 01.01.1996 o che hanno compiuto 65 anni nelsuccessivo quinquiennio, per essere esonerati dal versamento devono presentare copiadella rinuncia all’iscrizione fatta all’epoca

I soggetti iscritti ad altra Cassa professionale devono presentare copia dell’iscrizione allaCassa e dimostrare di aver inserito i redditi nel calcolo dei contributi dovuti

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tesi, l’Inps ha verificato nel quadro RE il codice Ate-co corrispondente all’attività prevalente dichiarata dalsoggetto: se questa faceva riferimento ad un’attivitàper la quale vi era obbligo di iscrizione presso unacassa professionale (ad esempio Geometri), il sog-getto è stato escluso dalle liste Poseidone e la posi-zione segnalata alla cassa per i controlli di compe-tenza.

Soggetti iscritti a casse professionali

Nel caso invece il soggetto sia iscritto ad altracassa professionale ed il reddito dichiarato (rilevatodall’operazione Poseidone) sia già stato assoggettatoa contribuzione presso questa cassa, per richiedereall’Inps l’annullamento dell’accertamento si dovràpresentare copia dell’iscrizione alla cassa professio-nale e dimostrare che i redditi in argomento sono tut-ti redditi assoggettati a contribuzione presso l’altracasa, ad esempio portando copia del versamento fat-to alla cassa con le aliquote vigenti nella stessa.

Professionisti non iscritti alle Casseprofessionali

Con il messaggio n. 13312 del 22/06/2011l’Inps ha reso noto di aver inviato lettere di invitoal pagamento dei contributi dovuti alla Gestioneseparata ai soggetti che hanno dichiarato redditida arti e professioni nel quadro RE del modelloUnico PF anno 2006, periodo di imposta 2005,superiori a 50.000 euro, e per i quali non risultaversata la contribuzione alla suddetta gestione, pro-venienti dall’esercizio di attività:

— degli studi legali identificati con codice ATE-COFIN 2004 74.11.1 (ora ATECO 2007 69.10.10);

— degli studi di architettura identificati con co-dice ATECOFIN 2004 74.20.E (ora ATECO 2007

71.11.00);— degli studi di ingegneria identificati con codi-

ce ATECOFIN 2004 74.20.F (ora ATECO 2007

71.12.10);

— servizi di ingegneria integrata identificati concodice ATECOFIN 2004 74.20.2 (ora ATECO 2007

71.12.20);— servizi forniti da dottori commercialisti iden-

tificati con codice ATECOFIN 2004 74.12.A (ora

ATECO 2007 69.20.11);— servizi forniti da ragionieri e periti commer-

ciali identificati con codice ATECOFIN 2004 74.12.B(ora ATECO 2007 69.20.12);

— attività professionali paramediche indipenden-ti identificati con codice ATECOFIN 2004 85.14.2(ora ATECO 2007 86.22.05, 86.90.21, 86.90.29) (4).

Al riguardo l’Inps ha chiarito che nelle prece-denti fasi di controllo e verifica erano stati esclusi isoggetti che dichiaravano redditi derivanti dell’eser-cizio di una di tali attività, sul presupposto che si trattadi attività per le quali sussiste l’obbligo contributivoad una Cassa professionale autonoma (messaggio n.20085/2010 e n. 31002/2010).

È da tenere però presente che l’obbligo contribu-tivo ad una Cassa professionale può, in virtù di spe-cifiche norme regolamentari in vigore presso alcuneCasse previdenziali autonome, venir meno, con laconseguenza che un contribuente, non obbligato allacontribuzione previdenziale autonoma riferita allaCassa medesima, diventa soggetto all’obbligo con-tributivo presso la Gestione separata.

Pertanto, l’Istituto di previdenza, per i soggetti chein una prima fase sono stati esclusi dalle operazioni diaccertamento, ha riattivato le attività di incrocio congli archivi del “casellario dei lavoratori attivi” e “delcasellario dei pensionati” al fine di escludere:

— tutti i soggetti in regola con la contribuzio-ne soggettiva alla propria Cassa professionale;

— i pensionati delle medesime Casse professionali;— tutti gli ultra sessantacinquenni,— tutti i contribuenti delle casse esclusive come i

notai, i medici, i chimici, i giornalisti, gli psicologi ecc.Invece, ai soggetti che, pur svolgendo attività

dichiarata con il codice Ateco per la quale è previ-sta una Cassa professionale obbligatoria, non ri-sulta versata la contribuzione previdenziale alla

Nota (4) — Per le posizioni dei soggetti che hanno dichiarato di esercitare attività con il codice 85.12.2 (attività professionali paramedicheindipendenti) è utile specificare che tale codice non è riservato ai soggetti obbligati alla cassa degli infermieri (Enpapi) bensì è possibile chea tale codice siano riconducibili attività iscrivibili alla Gestione separata, quali quella dei Fisioterapisti.

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n. 46/2011 – Pag. 403517/12/2011

Finanza & Fisco

GESTIONI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E

PROFESSIONISTI – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

cassa di riferimento, l’Inps ha inviato una letteracon invito al pagamento del contributo presso laGestione separata.

Soggetti con contestuale iscrizione pressoaltra gestione Inps

Alcuni soggetti rilevati con l’operazione Posei-done potrebbero trovarsi ad avere una contestualeiscrizione presso un’altra gestione dell’Istituto (e adesempio aver erroneamente dichiarato un reddito nelquadro RE del modello Unico). In questo caso è pos-sibile richiedere l’annullamento dell’accertamento maoccorre controllare che il reddito sia stato corretta-mente sottoposto a contribuzione presso l’altra ge-stione. In caso contrario l’Inps aggiornerà la posizio-ne assicurativa presso l’altra gestione (ad esempiocommercianti), inserendo il reddito scaturito dall’ope-razione Poseidone, con contestuale contrazione delperiodo assicurativo. A questo proposito si ricordache ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 (leg-ge n. 438/1992), i contributi previdenziali sono cal-colati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati aifini Irpef, prodotti nello stesso anno al quale il con-tributo si riferisce e non solo su quelli che hanno datoluogo all’iscrizione nella gestione previdenziale (ar-tigiana o dei commercianti). Per i soci di Srl iscrittialle gestioni degli artigiani e commercianti la baseimponibile, oltre a quanto eventualmente dichiaratocome reddito di impresa, è costituita dalla parte delreddito d’impresa della Srl corrispondente alla quotadi partecipazione agli utili, ovvero alla quota di red-dito attribuita al socio per le società partecipate inregime di trasparenza.

Soggetti iscritti a più gestioni

L’iscrizione ad altra cassa professionale non è diper sé motivazione sufficiente all’annullamento/so-spensione dell’accertamento: è necessario che i red-diti sottoposti alla contribuzione all’altra cassa coin-cidano.

Se non coincidono è probabile che la differenzadi reddito sia correttamente assoggettabile alla ge-stione separata (verifica mediante dichiarazioni fiscali- ad esempio quadro RE - reddito o perdita) derivan-te da attività professionale/artistica.

Richiesta di cancellazione da parte disoggetti ultra 65 enni

La cancellazione va inserita solo quando il sog-getto si sia correttamente cancellato presentandoalla sede la richiesta di cancellazione dalla gestio-ne entro i termini previsti dalla circolare Inps n.104/2001 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2001, pag.

3131), in base a quanto disposto dalla legge n.335/1995 e dal D.M. n. 282/1996. In particolare, il31 marzo 2001 è cessata la facoltà per i soggettigià ultrasessantacinquenni, privi di tutela previden-ziale di esercitare la facoltà di non iscriversi allagestione separata ed il 29 giugno 2001 è cessatatale facoltà per i soggetti ultrasessantacinquenni giàpensionati o iscritti ad altre forme pensionisticheobbligatorie.

Nella citata circolare, l’Inps ha precisato che sol-tanto gli ultrasessantacinquenni che, durante il quin-quennio (terminato nel 2001), si sono avvalsi dellafacoltà di non iscriversi alla Gestione, non sono te-nuti a farlo anche una volta scaduto il suddetto peri-odo in quanto rimane valida a tutti gli effetti l’op-zione a suo tempo esercitata. Analogamente i sog-getti che hanno compiuto sessantacinque anni du-rante il predetto quinquennio e si sono avvalsi dellafacoltà di cancellarsi dalla Gestione, non sono tenu-ti ad iscriversi nuovamente alla suddetta gestione.Per quanto appena precisato, gli accertamenti Po-seidone saranno annullabili solo in presenza di sog-getti che abbiano esercitato l’opzione di non iscri-zione o di cancellazione entro i termini previsti. Perrichiedere la cancellazione, dunque, si potrà adesempio presentare copia dell’istanza presentata al-l’Inps nel 2001.

Prescrizione contributi 2004

Le verifiche avvenute nel 2010 relative al perio-do di imposta 2004 (Unico PF anno 2005, richiestenel periodo giugno e luglio 2010) sono state oggettodi contestazione in relazione all’avvenuta prescrizio-ne dei contributi stessi. L’avvocatura centrale Inpsha invece precisato che tali contestazioni non sonofondate in quanto i contribuenti non hanno adempiu-to all’obbligo previdenziale previsto e soprattuttohanno omesso la presentazione del modello di dichia-

Page 10: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

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Finanza & Fisco

GESTIONI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E

PROFESSIONISTI – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

razione necessario per la determinazione dei contri-buti dovuti da parte dell’amministrazione finanziaria- quadro RR - sezione II (ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.n. 462/1997).

Ricorsi

Nel caso il soggetto riceva l’avviso di accerta-mento potrà presentare ricorso al comitato ammini-stratore la gestione commercianti o la gestione se-parata. Il ricorso andrà presentato esclusivamentecon modalità telematica (procedura Ri.Ol - ricorsion line - accessibile dal sito Inps www.inps.it). Talesito è accessibile direttamente dal soggetto dotatodi Pin, ovvero per il tramite degli intermediari auto-rizzati ai sensi della legge n. 12/1979 e degli avvo-

cati (anche essi dovranno dotarsi di Pin per la pre-sentazione del ricorso). Al ricorso dovrà essere al-legata la documentazione probatoria al fine di di-mostrare che non ricorre l’obbligo di iscrizione allagestione commercianti ovvero alla gestione separa-ta. Nel caso di reddito già assoggettato ad altra cas-sa previdenziale, dovrà essere documentata tale con-dizione, allegando certificato di iscrizione alla ge-stione e copia dei versamenti; in caso di svolgimen-to di altra attività prevalente, dovrà essere allegatadocumentazione a comprova di quanto affermato.Nel caso invece il soggetto riceva l’avviso di adde-bito (ovvero la cartella esattoriale emessa primadell’introduzione dell’avviso di addebito), dovràpresentare ricorso giudiziario entro 40 giorni dallanotifica.

Page 11: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

$L 'LULJHQWL�FHQWUDOL�H�SHULIHULFL$L &RRUGLQDWRUL�JHQHUDOL��FHQWUDOL�H

5RPD�����IHEEUDLR����� SHULIHULFL�GHL�5DPL�SURIHVVLRQDOL� $O &RRUGLQDWRUH�JHQHUDOH�0HGLFR�OHJDOH�

H�3ULPDUL�0HGLFR�OHJDOL&LUFRODUH�Q���� e, per conoscenza,

� $O 3UHVLGHQWH$L &RQVLJOLHUL�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�$O 3UHVLGHQWH�H�DL�PHPEUL�GHO�&RQVLJOLR

GL�LQGLUL]]R�H�YLJLODQ]D$L� 3UHVLGHQWL�GHL�&RPLWDWL�DPPLQLVWUDWRUL� GL�IRQGL��JHVWLRQL�H�FDVVH�$L� 3UHVLGHQWL�GHL�&RPLWDWL�UHJLRQDOL�$L� 3UHVLGHQWL�GHL�&RPLWDWL�SURYLQFLDOL�

OGGETTO: *HVWLRQH�HVHUFHQWL�DWWLYLWj�FRPPHUFLDOL��6RFL�GL�6�U�O��&KLDULPHQWL��

� ���L’obbligo di iscrizione dei soci di S.r.l. alla Gestione degli esercenti attività commerciali, introdotto

dall’art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha formato oggetto di circolari

illustrative con le quali l’Istituto, a più riprese e sin dal mese di febbraio 1997, ha fornito

chiarimenti in ordine all’individuazione dei soggetti obbligati, alla determinazione della base

imponibile ed ai termini di versamento dei contributi.

Considerata l’imminente scadenza del termine del 16 febbraio 1999, data entro la quale i soci di

S.r.l. potranno regolarizzare, con aggravio dei soli interessi legali, le loro posizioni relative a periodi

contributivi pregressi, si richiamano i criteri in base ai quali accertare la sussistenza dell’obbligo

assicurativo e si forniscono talune precisazioni in ordine a peculiari fattispecie concernenti la

determinazione della base imponibile, per la cui definizione si é reso necessario acquisire il parere

del Ministero delle Finanze.

$��6RJJHWWL�REEOLJDWL��

Come si é avuto modo di precisare, l’obbligo d'iscrizione alla Gestione degli esercenti attività

commerciali sussiste, per i soci di S.r.l., soltanto allorché si sia in presenza di società che svolgano

le attività individuate nell’art.29 della legge n.160/1975 e successive modifiche ed integrazioni o

attività classificabili nel settore terziario, di cui all’art.49, comma 1, lettera d) della legge n.88/1989

e che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari..

Page 12: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

Si é chiarito, inoltre, che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino

al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall’obbligo

assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i

predetti caratteri di abitualità e prevalenza.

E’ stato parimenti evidenziato che l’eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. rivestita dal

socio non fa venir meno l’obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti, allorchè il socio

stesso partecipi, con i predetti requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società,

cosi’ come previsto dallo stesso art.1, comma 203, della citata legge n.662/1996. Si precisa, al

riguardo nel lavoro aziendale rientra sia l’attività esecutiva, ad esempio vendita dei prodotti, sia

attività di organizzazione e di direzione.

Preme rilevare, conclusivamente, che l’accertamento della sussistenza dell’obbligo assicurativo

nei confronti di un socio di S.r.l. commerciale in nulla differisce dall’accertamento dell’esistenza

dell’obbligo stesso in capo ai soci di società di persone tenuti all’iscrizione alla Gestione.

Si consideri, al riguardo, che la finalità della innovazione introdotta dalla legge n.662/1996 va

individuata proprio nell’esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di

lavoro del socio resa nell’impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale

obbligatoria, e, quindi, nell’esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra le ditte

individuali o i soci di società di persone ed i soci di S.r.l.

%��%DVH�LPSRQLELOH��

Si ribadisce che la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di S.r.l., fermo restando il

minimale contributivo, é costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini

fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli

eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi. Cosi’ ad esempio,

relativamente all’anno 1997, l’importo da prendere a base é quello indicato al rigo RA 49 del

modello 760 RA/1998.

In riferimento al caso di S.r.l. in liquidazione deve ritenersi che tale stato della società non comporta

necessariamente la cessazione dell’attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuino

ad essere dovuti sulla base del reddito d’impresa determinato secondo le disposizioni contenute

nell’art.124 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917,

fermo restando il minimale di legge.

Nell’ipotesi in cui la durata dell’esercizio sia inferiore all’anno, il minimale ed il massimale

contributivo, rispettivamente pari, per l’anno 1999, a £. 22.351.888 ed a £. 108.800.000, devono

essere ragguagliati ai mesi di durata dell’esercizio; similmente, in caso di cessione della quota, di

trasformazione o di scissione nel corso dell’anno, la quota del reddito d’impresa deve essere

rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l’iscrizione. La concessione della

quota societaria in usufrutto, viceversa, non fa venir meno l’obbligo contributivo per il nudo

proprietario che continui a svolgere la sua attività nella società.

In riferimento al caso di S.r.l. in liquidazione deve ritenersi che tale stato della società non comporta

necessariamente la cessazione dell’attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuino

ad essere dovuti sulla base del reddito d’impresa determinato secondo le disposizioni contenute

nell’art.124 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917,

fermo restando il minimale di legge.

socio non fa venir meno l’obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti, allorchè il socio

stesso partecipi, con i predetti requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società,

cosi’ come previsto dallo stesso art.1, comma 203, della citata legge n.662/1996. Si precisa, al

Page 13: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del

reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della società ( Mod. 760 ) relativa

al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere

determinati sul reddito dichiarato nell’anno precedente.

Relativamente al periodo di imposta chiuso successivamente alla data del 31/12/1996, la quota del

reddito d'impresa da prendere a base ai fini contributivi é quella rapportata al periodo compreso tra

il primo gennaio 1997, data dalla quale sorge l’obbligo contributivo, e la data di chiusura del

periodo medesimo.

Non appare superfluo evidenziare, infine, che nel caso in cui la società subisca un accertamento che

rettifichi in aumento il reddito dichiarato, il singolo socio sarà tenuto alla contribuzione dovuta sul

maggior imponibile, come sopra determinato.

Page 14: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Novembre 2003 periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 171 e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Gestione esercenti attività commerciali. Chiarimenti in materia di iscrizione.|||

SOMMARIO: Familiari preposti al punto vendita. Società semplici che gestiscono immobili. Agenti di spettacolo.

In considerazione dei quesiti formulati da alcune Sedi in ordine all’iscrizione alla Gestione dei contributi

e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali di talune categorie di operatori, si forniscono i

chiarimenti che seguono.

a) Familiari preposti al punto vendita.

E’ noto che la legge n. 662/1996 individua, al comma 201 dell’art. 1, i soggetti obbligati all’iscrizione -

nella Gestione previdenziale dei commercianti nei titolari d’impresa, nei parenti ed affini entro il terzo

grado, nei coadiutori familiari preposti al punto vendita e che il successivo comma 204 prevede, in

riferimento ai predetti preposti, l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge 11

giugno 1971, n. 426.

Page 15: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

E’ parimenti noto che , a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di

riforma della disciplina del commercio, tutte le disposizioni concernenti il registro degli esercenti il

commercio, ivi comprese le disposizioni relative al citato elenco speciale dei preposti, sono state

abrogate, fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo deve ritenersi che l’abrogazione, nei limiti predetti, delle disposizioni che disciplinavano

l’elenco speciale in argomento non abbia fatto venir meno la figura del preposto al punto vendita, che

continua ad essere, pertanto, soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, qualora

trattasi di familiare del titolare e debba escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

b) Società semplici che gestiscono immobili.

A seguito delle indicazioni fornite, in materia di reddito d’impresa, con circolare n.102 del 12 giugno

2003, è sorta questione in ordine all’iscrivibilità nella Gestione degli esercenti attività commerciali dei

soci di società semplici che gestiscono beni immobili.

A tal proposito si evidenzia, preliminarmente, che la citata circolare non è rivolta all’individuazione dei

soggetti assicurabili, bensì alla delimitazione dei redditi di impresa che concorrono a formare la base

imponibile dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 438/1992.

In riferimento, quindi, alla questione che ora si pone si ritiene che la soluzione sia da ricercare non tanto

in considerazione della forma giuridica della società che esercita l’attività di gestione di immobili,

quanto in relazione alla natura dell’attività esercitata nelle singole fattispecie.

Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più

ampia attività ( ad esempio, prestazione di servizi a terzi ), organizzata in forma di impresa, deve

ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a)

del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione

nella Gestione previdenziale dei commercianti. E ciò a prescindere da ogni considerazione, irrilevante ai

fini che qui interessano, in ordine alla regolarità della società semplice o alla sua riqualificazione in

società di fatto.

Similmente si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del

codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di

compravendita e/o di costruzione.

In ogni caso le Sedi, nel procedere agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi

richiesti ai fini dell’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, dovranno anche tener

presente che la costituzione di una società per la gestione di immobili può considerarsi, per se stessa ,

manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune delle attività, in vista di un

risultato ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene.

Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più

ampia attività ( ad esempio, prestazione di servizi a terzi ), organizzata in forma di impresa, deve ampia attività ( ad esempio, prestazione di servizi a terzi ), organizzata in forma di impresa, deve

ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a) ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a)

del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione

nella Gestione previdenziale dei commercianti. E ciò a prescindere da ogni considerazione, irrilevante ai nella Gestione previdenziale dei commercianti. E ciò a prescindere da ogni considerazione, irrilevante ai

fini che qui interessano, in ordine alla regolarità della società semplice o alla sua riqualificazione in fini che qui interessano, in ordine alla regolarità

società di fatto.

Similmente si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del Similmente si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del

codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di

compravendita e/o di costruzione.

Page 16: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

c) Agenti di spettacolo.

La figura dell’agente di spettacolo si caratterizza dallo svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed

assistenza e consulenza degli artisti, tramite stipulazione di clausole contrattuali, nella ricerca e selezione

delle occasioni di lavoro nell’interesse dell’artista rappresentato.

Si tratta di una nuova figura di agente, non ancora compiutamente disciplinata, priva di albo o ruolo, per

la quale risulta, comunque, richiesta la licenza di cui all’art. 115 del TULPS.

Ai fini della tutela previdenziale di detta categoria si ritiene che gli agenti di spettacolo, in presenza dei

requisiti previsti dalla legge n. 662/1996, devono essere iscritti nella Gestione previdenziale dei

commercianti, sia ai sensi della legge, n. 160/1975, che comprende, tra i soggetti obbligati, i mediatori, i

propagandisti ed i procacciatori d’affari, sia per effetto delle modifiche introdotte, in materia, dalla legge

n. 662/1996 citata, considerato che detta attività di agente di spettacolo deve essere inquadrata nel settore

terziario di cui al punto d), comma 1, dell’art. 49 della legge n. 88/1989.

Page 17: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

Direzione centrale delle Entrate contributive

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 Febbraio 2008 periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 12 e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: - Gestione assicurativa degli Esercenti attività commerciali - Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 - Chiarimenti su inquadramento previdenziale di talune categorie|||

SOMMARIO: Chiarimenti sull’obbligo previdenziale delle Guide turistiche, dei Sociaccomandanti di S.a.s. e dei Soci liquidatori di società in liquidazione e deiFarmacisti a seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci dabanco previste dall’articolo 5 del D.L. n. 223/2006.

Pervengono richieste di precisazioni e di chiarimenti su talune categorie di iscritti alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, in relazione a particolari attività, scaturite a seguito di disposizioni di legge o di orientamenti interpretativi giurisprudenziali.

Page 18: Finanza & Fisco Operazione Poseidon ANNO 2011

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni a cui le Strutture periferiche dell’Istituto dovranno per il futuro uniformarsi ai fini dell’iscrivibilità dei soggetti in argomento. 1) - Guide turistiche La legge 3 giugno 1975, n. 160, all’articolo 29 stabilisce, per i soggetti che svolgono attività di “Guida turistica”, l’obbligo di iscrizione alla Gestione assicurativa degli Esercenti Attività Commerciali purché l’attività sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza ed abbiano conseguito il titolo abilitante all’esercizio, come previsto dalla legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 ovvero dalle specifiche disposizioni emanate dalle Regioni o dai Comuni nel cui territorio è esercitata l’attività stessa. In relazione a tale posizione previdenziale le Guide turistiche sono tenute al pagamento dei contributi sul “minimale contributivo” e sull’eventuale eccedenza del reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali, applicando le aliquote e le norme stabilite per gli iscritti alla Gestione Commercio. Con l’istituzione della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 è stata introdotta la figura del “professionista senza cassa” con riferimento all’articolo 49 (oggi 53), comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù del quale anche i soggetti che svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo organizzato in modo non imprenditoriale, sono iscrivibili alla Gestione separata come professionisti. Ultimamente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006 alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità con le sentenze n.3622/07, n.10542/07, n.11634/07, n.4007/07 volte a dirimere specifiche questioni inerenti la modalità di svolgimento dell’attività delle Guide turistiche e la conseguente qualificazione del relativo reddito percepito, ha ritenuto di dover applicare la seguente distinzione: a) se l’attività di Guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, il titolare dovrà

necessariamente essere iscritto, come per il passato, alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;

b) diversamente, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata allorché l’attività di

Guida turistica è svolta con le caratteristiche dell’attività professionale. Pertanto, su espresso parere favorevole dell’Avvocatura centrale, si ritiene di dover seguire il citato orientamento giurisprudenziale che, pur rispettando quanto dispone il legislatore all’articolo 29 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’articolo 1 della legge n.662/1996, tiene conto delle modalità di svolgimento dell’attività di Guida turistica e, conseguentemente, del reddito percepito. 2) - Soci accomandanti di Società in accomandita semplice (S.a.s.) Per quanto attiene gli obblighi assicurativi e contributivi dei soci accomandanti di Società in accomandita semplice, si conferma quanto già disposto con le circolari n. 1595/2 del 3 gennaio 1978 e la successiva n. 249 del 9 dicembre 1981, nonché con il messaggio n.14163 del 15 marzo 1993, con cui è stato specificato che tali soggetti sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove concorrano le due seguenti

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condizioni: 1) un rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo (3°) grado con il socio

accomandatario (cfr. articolo 1, comma 206 della legge n. 662/1996; circolare INPS n.25 del 7 febbraio 1997);

2) l’effettivo svolgimento dell’attività istituzionale della Società con carattere di abitualità e

di prevalenza. In difetto di uno o di entrambi i precedenti requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell’ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato dovrà essere obbligatoriamente iscritto come lavoratore dipendente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). 3) - Soci liquidatori di società in liquidazione Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Infatti, in linea generale e in applicazione di tali principi normativi, l’iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale rimanendo inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese. A titolo esemplificativo si riportano alcuni ipotetici casi di liquidazioni di società. a) Incarico liquidazione affidato a professionista esterno alla società. Nella ipotesi che al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento della società le operazioni inerenti la liquidazione siano affidate ad un soggetto esterno alla società medesima, rimane inalterato l’obbligo contributivo verso la Gestione assicurativa dei commercianti per tutti i soci o per alcuni di essi che, precedentemente iscritti alla Gestione, continuano a svolgere le attività sociali in via esclusiva o, in aggiunta a queste, coadiuvando il liquidatore nella quantificazione e nella monetizzazione dei beni sociali ovvero in qualsivoglia altre operazioni connesse alla liquidazione e alla cessazione dell’attività sociale, purché dette attività lavorative siano svolte con le peculiari caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza sopra richiamate. b) Incarico di liquidazione affidato ad un socio glà iscritto alla Gestione commercio.

Anche nel caso in cui l’incarico della liquidazione sia stato affidato ad uno dei soci lavoratori, il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese. c) Perdita dei requisiti di iscrivibilità alla Gestione commercio, di uno o più soci. Infine, qualora prima o durante le operazioni di liquidazione della società, uno o più soci, perdano i requisiti dell’abitualità e della prevalenza, per essi non sussisterà l’obbligo

Infatti, in linea generale e in applicazione di tali principi normativi, l’iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale rimanendo inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.

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contributivo e dovranno pertanto essere cancellati dalla Gestione Commercio. 4) – Farmacisti, a seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci

da banco previste dall’articolo 5 del D.L. n.223/2006 L’articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel disciplinare le modalità di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei farmaci non soggetti all’obbligo di prescrizione medica, prevede che la vendita possa avvenire esclusivamente alla presenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo albo e all’ENPAF. Tale circostanza esclude il farmacista, titolare dell’attività, sia dall’iscrizione alla Gestione Commercio e sia dall’iscrizione alla Gestione separata. Parimenti, l’esclusione dall’iscrivibilità alla Gestione separata opera nei confronti dei farmacisti che sono regolarmente iscritti all’albo dei farmacisti e all’ENPAF, anche se svolgono in posizione di associati in partecipazione o con contratto di lavoro “a progetto” l’attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal predetto articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n.223. Quanto sopra trae origine nell’articolo 43, comma 1 della legge 24-11-2003, n. 326 di conversione del D.L. 30-9-2003, n. 269, che espressamente prevede l’esclusione degli iscritti agli albi professionali dall’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS. Nella diversa fattispecie del farmacista che svolge attività in qualità di lavoratore dipendente, sarà soggetto all’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS.